Poche domande, nel mondo delle procedure concorsuali, generano tante risposte sbagliate quanto questa. Il creditore che ha una causa aperta contro la procedura è convinto che nessuno possa “archiviare” la liquidazione finché il giudice non ha deciso. L’amministratore della società in liquidazione giudiziale pensa che, con il decreto di chiusura, la società sparisca dal registro delle imprese e le cause muoiano con lei. Il debitore che subisce un’azione revocatoria spera che la chiusura faccia cadere tutto. E c’è chi teme che ogni euro recuperato dopo la chiusura costringa a riaprire la procedura da capo. È comprensibile crederci: per decenni il fallimento è rimasto aperto proprio perché c’erano cause pendenti, e quell’immagine è rimasta nel passaparola anche dopo che la legge è cambiata.
In realtà la risposta breve è sì: la liquidazione giudiziale può essere chiusa anche se ci sono giudizi ancora in corso, perché l’art. 234 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024) lo prevede espressamente, raccogliendo e sviluppando una regola introdotta nella legge fallimentare nel 2015. Ma la risposta breve non basta, perché la norma ha condizioni, eccezioni e conseguenze precise: il curatore resta in campo, le somme vengono trattenute, i riparti continuano, la società non viene cancellata finché tutto non è definito. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: si rinuncia a un reclamo utile, si lascia scadere un termine, si cede un credito a un prezzo vile pensando che sia perso.
I miti che verifichiamo in questa guida sono sette:
- “Finché c’è una causa aperta, la procedura non si può chiudere.”
- “Chiusa la procedura, il curatore esce di scena e le cause si fermano.”
- “La chiusura anticipata vale solo per le cause in cui si chiedono soldi.”
- “Con la chiusura la società viene cancellata ed è finita.”
- “Se arrivano soldi dopo la chiusura, la procedura va riaperta.”
- “Dopo la chiusura il curatore può transigere o rinunciare come vuole.”
- “Se ho un’opposizione allo stato passivo pendente, posso bloccare la chiusura.”
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché la chiusura con giudizi pendenti è il punto in cui la crisi d’impresa smette di essere una questione di trattative e diventa una questione di liquidazione e di riparti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il percorso che porta un’impresa dalla composizione negoziata, quando fallisce, fino alla liquidazione giudiziale e alle sue ultime fasi. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e quindi lavora abitualmente su procedure liquidatorie, accantonamenti e riparti tra creditori: esattamente gli strumenti che l’art. 234 CCII mette in movimento quando la procedura si chiude con cause ancora aperte.
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Mito n. 1 — “Finché c’è una causa aperta, la procedura non si può chiudere”
Il mito
“Se la curatela ha ancora una causa in corso, il tribunale non può chiudere la liquidazione giudiziale: deve aspettare la sentenza definitiva.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è storico. Nella legge fallimentare del 1942, nella sua versione originaria e per molti anni dopo le riforme del 2006-2007, la chiusura per ripartizione finale presupponeva che l’attivo fosse stato interamente liquidato e distribuito. Una causa attiva pendente, magari una revocatoria da centinaia di migliaia di euro, era attivo non ancora realizzato: la procedura restava aperta, a volte per dieci o quindici anni, in attesa del giudicato. Chi ha avuto a che fare con un fallimento prima del 2015 ricorda proprio questo: procedure “ferme” per anni solo perché pendeva un appello o un ricorso in Cassazione. Quel ricordo è diventato una regola del passaparola.
C’è anche un secondo fondo di verità: in alcuni casi la chiusura effettivamente non conviene, ad esempio quando la causa pendente è decisiva per qualunque riparto e i costi della procedura aperta sono modesti. Ma “non conviene” non significa “non si può”.
La realtà
Il legislatore è intervenuto proprio per superare la paralisi. Con il D.L. 83/2015, convertito dalla L. 132/2015, è stata introdotta nell’art. 118 della legge fallimentare la possibilità di chiudere il fallimento nonostante la pendenza di giudizi. Il Codice della crisi ha ripreso e ampliato la regola nell’art. 234, intitolato appunto alla prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura.
In base al primo comma dell’art. 234 CCII, nel testo vigente come modificato dal D.Lgs. 136/2024, la chiusura della liquidazione giudiziale nei casi di ripartizione finale dell’attivo e di insufficienza dell’attivo (art. 233, comma 1, lettere c e d) non è impedita né dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, né dall’esistenza di crediti verso altre procedure concorsuali. La procedura può quindi essere chiusa quando tutto l’attivo “realizzabile ora” è stato liquidato e ripartito, mentre ciò che dipende dall’esito delle cause verrà distribuito in seguito, con riparti supplementari.
La giurisprudenza, già sotto la legge fallimentare, aveva chiarito un principio che va oltre la semplice facoltà: quando ricorre una causa di chiusura, gli organi della procedura non hanno un potere discrezionale di tenerla in vita. La Cassazione (Cass. civ., Sez. I, 22 ottobre 2007, n. 22105) affermò che la chiusura va dichiarata anche in presenza di giudizi di opposizione allo stato passivo o di insinuazioni tardive pendenti, e che il controllo in sede di reclamo si limita a verificare se ricorre una delle ipotesi previste dalla legge. È una pronuncia resa sulla legge fallimentare, ma il principio della non discrezionalità della prosecuzione si legge coerentemente con il nuovo impianto.
Due precisazioni completano il quadro del primo comma. La prima riguarda i procedimenti esecutivi: la norma li equipara ai giudizi, sicché anche un pignoramento promosso dalla curatela, o un’esecuzione nella quale la procedura è intervenuta, non obbliga a tenere aperta la liquidazione fino alla distribuzione del ricavato. La seconda riguarda i crediti verso altre procedure concorsuali, menzionati nel testo come modificato dal D.Lgs. 136/2024: è frequente, nei gruppi di imprese o nelle filiere di fornitura, che la società in liquidazione sia a sua volta creditrice di un’altra impresa in liquidazione giudiziale o in concordato. Attendere i riparti dell’altra procedura poteva significare restare aperti per anni; oggi quel credito viene trattato come una posta da realizzare dopo la chiusura, con le stesse regole dei giudizi pendenti. Anche qui, il decreto di chiusura deve indicare come verranno distribuite le somme che arriveranno.
Il tribunale, nel decidere, valuta lo stato della liquidazione: non chiude perché le cause sono lunghe, chiude perché tutto il resto è stato fatto. È per questo che, nella prassi di molti uffici giudiziari, la chiusura ex art. 234 è accompagnata da istruzioni dettagliate ai curatori sul contenuto dell’istanza: elenco dei giudizi pendenti con il loro stato, stima delle spese future, indicazione delle somme incassate in forza di provvedimenti non definitivi, proposta delle modalità dei riparti supplementari.
Va detto con precisione quali casi restano fuori. La chiusura per mancanza di domande di ammissione (lett. a) o per integrale soddisfacimento dei creditori (lett. b) segue logiche diverse: lì il problema della causa pendente si pone in termini differenti, perché o non ci sono creditori concorsuali, o sono già stati pagati tutti.
La prova
Il testo dell’art. 234, comma 1, CCII. A conferma della portata della regola, la Cassazione ha ribadito di recente (Cass. civ., Sez. I, 20 maggio 2025, n. 13479, resa sull’art. 118, comma 2, l.fall.) che la chiusura con giudizi pendenti è un meccanismo ordinario, nel quale il curatore conserva la legittimazione processuale.
Cosa rischia chi ci crede
Il creditore che ritiene la chiusura impossibile non si prepara a ciò che la chiusura comporta: non verifica che la sua posizione sia correttamente accantonata, non presenta osservazioni sul rendiconto, non controlla il programma dei riparti supplementari indicato nel decreto di chiusura. Il debitore convenuto in revocatoria, dal canto suo, può illudersi che la procedura “debba restare aperta” e che, quindi, una lunga attesa giochi a suo favore: ma la procedura si chiude e la causa contro di lui continua lo stesso.
Mito n. 2 — “Chiusa la procedura, il curatore esce di scena e le cause si fermano”
Il mito
“Con il decreto di chiusura il curatore decade: le cause che aveva promosso si interrompono o passano alla società, che non ha né soldi né interesse a portarle avanti.”
Perché ci credono in tanti
Anche qui c’è una regola vera, applicata fuori dal suo campo. Quando la procedura si chiude “normalmente”, cioè senza il meccanismo dell’art. 234, cessano gli effetti dello spossessamento: il debitore riacquista la disponibilità dei suoi beni e, per le società, gli organi sociali riprendono i loro poteri. La Cassazione (Cass. civ., Sez. III, 30 settembre 2009, n. 20947) ha chiarito, sotto la legge fallimentare, che il fallimento non fa cessare dalla carica gli amministratori e che, tornata la società in bonis, essa riacquista la capacità e i poteri di rappresentanza dei propri organi. E la stessa Corte (Cass. civ., Sez. I, 28 settembre 2004, n. 19394) aveva ritenuto che, chiuso il fallimento, i giudizi relativi all’accertamento dei crediti al passivo diventassero improcedibili, con l’interruzione rilevante solo per regolare le spese. Chi conosce queste regole tende a generalizzarle: chiusura uguale fine del curatore.
La realtà
L’art. 234 CCII crea un’eccezione espressa e molto ampia: nei giudizi pendenti al momento della chiusura, il curatore mantiene la legittimazione processuale anche nei successivi stati e gradi del giudizio. Si parla, per questo, di ultrattività della legittimazione del curatore e, più in generale, degli organi della procedura. La norma va oltre: la legittimazione si estende ai procedimenti cautelari ed esecutivi strumentali all’attuazione delle decisioni favorevoli alla procedura, anche se avviati dopo la chiusura. In pratica, se la curatela vince la revocatoria in appello dopo la chiusura, è ancora il curatore a notificare il precetto e a pignorare il convenuto soccombente.
Questo non significa che la procedura resti aperta “a metà”: la procedura è chiusa, ma una parte delle sue funzioni sopravvive in vista di uno scopo preciso, cioè portare a termine le liti e distribuire il ricavato. Il giudice delegato e il tribunale mantengono i poteri necessari per questa fase residua (autorizzazioni, approvazione dei riparti supplementari, archiviazione finale).
Il punto che il passaparola ha perso per strada è la distinzione tra due tipi di chiusura. Se il decreto di chiusura è adottato ai sensi dell’art. 234, le cause indicate proseguono con il curatore; se invece la procedura viene chiusa senza questo meccanismo, tornano ad applicarsi le regole ordinarie sulla cessazione degli effetti della procedura. La pronuncia del 2004 sopra ricordata, quindi, descrive il regime della chiusura “ordinaria” sotto la vecchia legge, non quello della chiusura con giudizi pendenti.
La prova
Cass. civ., Sez. I, 20 maggio 2025, n. 13479: nel meccanismo dell’art. 118, comma 2, l.fall. (oggi art. 234 CCII), il curatore conserva la legittimazione processuale che gli attribuisce l’art. 43 l.fall. (oggi art. 143 CCII). Utile anche Cass. civ., Sez. III, 27 gennaio 2011, n. 1879, secondo cui il curatore agisce in giudizio per diritti che appartengono al patrimonio del fallito, in posizione sostitutiva; quando a proseguire la lite è un soggetto diverso (nel caso deciso, l’assuntore del concordato fallimentare), questi subentra nella stessa posizione processuale. È la conferma che la lite non “muore” con il cambio del soggetto che la conduce.
Cosa rischia chi ci crede
Il convenuto che smette di difendersi, o che non impugna una sentenza sfavorevole, perché pensa che il curatore non sia più legittimato, si espone a un giudicato a suo carico e poi all’esecuzione forzata promossa dallo stesso curatore. L’amministratore della società che crede di poter “riprendere in mano” le cause pendenti, e magari di transigerle, compie atti privi di effetto: in quei giudizi il soggetto legittimato resta il curatore.
Mito n. 3 — “La chiusura anticipata vale solo per le cause in cui si chiedono soldi”
Il mito
“La regola della chiusura con cause pendenti riguarda solo le liti per recuperare crediti in denaro: se la causa riguarda un bene, come una revocatoria su un immobile, la procedura deve aspettare.”
Perché ci credono in tanti
L’origine è nella logica stessa della norma. La chiusura con giudizi pendenti si giustifica perché l’esito della causa si tradurrà in denaro da ripartire con un riparto supplementare. Se la causa ha per oggetto un bene, ragiona chi crede al mito, dopo la vittoria quel bene andrebbe ancora venduto: servirebbe una vera e propria attività liquidatoria, incompatibile con una procedura già chiusa. Un ragionamento apparentemente lineare, che in passato ha trovato anche qualche eco in sede di merito.
La realtà
La Cassazione ha sciolto il dubbio in senso opposto. Con la sentenza Cass. civ., Sez. I, 20 maggio 2025, n. 13479, la Corte ha affermato che la regola della chiusura con giudizi pendenti non si applica solo alle liti attive dirette al recupero di somme di denaro, ma anche a quelle che riguardano beni da trasformare in denaro ai fini del riparto, come l’azione revocatoria ordinaria e quella fallimentare. La pronuncia è resa sulla legge fallimentare, ma la formula dell’art. 234 CCII è, se possibile, ancora più ampia: parla di giudizi e di procedimenti esecutivi, e attribuisce al curatore la legittimazione anche per i procedimenti cautelari ed esecutivi strumentali all’attuazione delle decisioni favorevoli.
La logica è coerente: la revocatoria, se accolta, rende il bene assoggettabile all’esecuzione a vantaggio della massa. Il curatore, che conserva la legittimazione anche per i procedimenti esecutivi, potrà agire sul bene, ricavarne denaro e farlo confluire nel riparto supplementare. Non serve tenere aperta l’intera procedura per un singolo bene conteso.
Va però riconosciuto il fondo di verità: non tutte le attività liquidatorie possono essere rinviate alla fase successiva alla chiusura. Se nell’attivo restano beni liberi, già acquisiti e non oggetto di contestazione, la loro vendita fa parte della liquidazione ordinaria e va completata prima della ripartizione finale. L’art. 234 non è un modo per chiudere “in anticipo” una liquidazione non ancora svolta; è un modo per non far dipendere la chiusura da ciò che non dipende dal curatore, cioè i tempi della giustizia.
Un’ultima precisazione riguarda le liti passive, cioè le cause promosse contro la procedura. Anche queste rientrano nella nozione di giudizi pendenti: per esse il curatore trattiene le somme necessarie a far fronte all’eventuale soccombenza e alle spese, secondo il meccanismo degli accantonamenti.
La prova
Cass. civ., Sez. I, 20 maggio 2025, n. 13479, che richiama espressamente le revocatorie ordinaria e fallimentare tra i giudizi compatibili con la chiusura. A latere, Cass. civ., Sez. I, 14 marzo 2014, n. 6029 ha ritenuto che la chiusura del fallimento non renda di per sé improcedibili le azioni di responsabilità esercitate dal curatore, in quanto azioni che esistono anche al di fuori della procedura e non la presuppongono: un indizio, già allora, che la chiusura non travolge automaticamente le iniziative giudiziarie della curatela.
Cosa rischia chi ci crede
Il terzo convenuto in revocatoria che si convince di poter “aspettare la chiusura” per vedere cadere l’azione finisce per sostenere tutti i gradi del giudizio e, in caso di soccombenza, l’esecuzione sul bene. Il creditore concorsuale che crede al mito, invece, rischia di contestare inutilmente l’istanza di chiusura, sostenendo che la procedura deve restare aperta per vendere il bene oggetto della revocatoria: una contestazione destinata a cadere e che non tutela il suo interesse vero, cioè la corretta previsione del riparto supplementare.
Mito n. 4 — “Con la chiusura la società viene cancellata ed è finita”
Il mito
“Il decreto di chiusura della liquidazione giudiziale comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese: la società si estingue e nessuno può più fare nulla.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità esiste ed è nella stessa legge. Quando la liquidazione giudiziale di una società si chiude per ripartizione finale o per insufficienza dell’attivo, il curatore chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese (art. 233, comma 2, CCII, che recepisce una regola già presente nella legge fallimentare). Per chi ha in mente questa regola, chiusura e cancellazione sembrano due facce dello stesso atto. E la cancellazione, per le società di capitali, produce l’estinzione: di qui il timore (o la speranza) che tutto finisca lì.
La realtà
L’art. 234 CCII scioglie proprio questo nodo. Quando la procedura viene chiusa con giudizi pendenti, la chiusura non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese fino alla definizione dei giudizi e alla conclusione dei riparti supplementari. La sequenza è scandita dalla norma:
- il decreto di chiusura indica le modalità con cui saranno distribuite le somme che arriveranno dai giudizi e dagli accantonamenti residui;
- il curatore conduce le cause, incassa, deposita i rapporti riepilogativi e i supplementi di rendiconto, esegue i riparti supplementari;
- quando l’ultimo giudizio è definito e l’ultimo riparto eseguito, il curatore chiede al tribunale di disporre con decreto l’archiviazione della procedura;
- entro dieci giorni dal decreto di archiviazione il curatore chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese, oppure, se nel frattempo tutti i creditori sono stati soddisfatti e sono stati pagati i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione, procede secondo le regole previste per la chiusura per integrale pagamento.
La società, quindi, sopravvive giuridicamente proprio perché deve esistere un soggetto a cui imputare i beni contesi e le somme ancora da ricevere. È una scelta logica: cancellare la società mentre la sua causa è in corso significherebbe esporre la lite a tutte le complicazioni che la giurisprudenza ha costruito intorno all’estinzione delle società cancellate.
Il fondo di verità che va salvato è anche un altro: chiusura non significa estinzione nemmeno in generale. La Cassazione (Cass. civ., Sez. I, 23 aprile 2010, n. 9723) ha affermato, sotto la legge fallimentare, che la chiusura del fallimento non determina l’estinzione della società, la quale riacquista la libera disponibilità dei propri beni; e ne ha tratto una conseguenza di grande interesse per il nostro tema: un accantonamento disposto per un credito insinuato tardivamente, se la procedura si chiude prima che il giudizio sul credito sia definito, costituisce un’attività che va restituita alla società.
La prova
L’art. 234 CCII nelle parti dedicate al rapporto finale, all’archiviazione e alla cancellazione; Cass. civ., Sez. I, 23 aprile 2010, n. 9723 sulla non coincidenza tra chiusura ed estinzione; Cass. civ., Sez. III, 30 settembre 2009, n. 20947 sul ritorno dei poteri agli organi sociali quando la società torna in bonis.
Cosa rischia chi ci crede
Il creditore che considera la società “estinta” con la chiusura rinuncia a verificare cosa accade agli accantonamenti e alle somme in arrivo, e rischia di non intercettare i riparti supplementari. Il socio o l’amministratore che crede alla cancellazione immediata può commettere errori opposti: considerare chiusa ogni partita e non presidiare la fase successiva, oppure avviare iniziative incompatibili con la persistente legittimazione del curatore nei giudizi in corso. Il momento in cui la società esce davvero dal registro non è il decreto di chiusura, ma l’istanza che segue l’archiviazione.
Mito n. 5 — “Se arrivano soldi dopo la chiusura, la procedura va riaperta”
Il mito
“Se dopo la chiusura la curatela incassa denaro, ad esempio vincendo una causa, la liquidazione giudiziale deve essere riaperta: si ricomincia da capo con le insinuazioni e lo stato passivo.”
Perché ci credono in tanti
Il Codice della crisi, come la legge fallimentare, conosce davvero la riapertura della procedura (artt. 236 e 237 CCII). Nella liquidazione giudiziale chiusa per ripartizione finale o per insufficienza dell’attivo, se emergono nuove attività entro un certo periodo, il tribunale può riaprire la procedura su istanza del debitore o di un creditore, purché ricorrano i presupposti di legge. È una regola nota anche fuori dagli addetti ai lavori: “se si trovano altri beni, il fallimento riapre”. Applicarla alle somme che arrivano dalle cause pendenti sembra naturale.
La realtà
L’art. 234 CCII prevede espressamente il contrario: le sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non comportano la riapertura della procedura. Quelle somme non sono una novità che giustifica di ricominciare: sono un esito previsto e governato dal decreto di chiusura, che fissa sin dall’inizio come verranno distribuite.
Il meccanismo funziona così:
- le somme trattenute dal curatore per le spese future, per gli oneri dei giudizi pendenti e quelle ricevute in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi non ancora passati in giudicato restano vincolate (secondo le regole sugli accantonamenti dell’art. 232, comma 2, CCII);
- le somme ricevute per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti vengono distribuiti tra i creditori con riparti supplementari, secondo le modalità indicate dal tribunale nel decreto di chiusura;
- il curatore documenta ogni passaggio con rapporti riepilogativi, supplementi di rendiconto e, alla fine, con il rapporto finale.
Il punto da capire è la differenza tra due situazioni che il passaparola confonde. La riapertura riguarda attività nuove e non previste, scoperte dopo la chiusura; i riparti supplementari riguardano somme già “prenotate” dalla procedura nel momento in cui si è chiusa. Le prime giustificano un nuovo accertamento, le seconde no.
C’è però un’avvertenza. Se dopo la chiusura emergono beni o crediti che non hanno niente a che fare con i giudizi indicati, ad esempio un immobile ignoto o un credito non coltivato, le regole sulla riapertura tornano in gioco con i loro presupposti e termini. L’art. 234 neutralizza la riapertura solo per le sopravvenienze derivanti dai giudizi pendenti.
La prova
Il testo dell’art. 234 CCII, nella parte sulle sopravvenienze attive; il raccordo con l’art. 232, comma 2, CCII sugli accantonamenti e con gli artt. 236-237 CCII sulla riapertura. Sul piano giurisprudenziale, Cass. civ., Sez. I, 30 gennaio 2009, n. 2433 e Cass. civ., Sez. I, 13 luglio 2004, n. 12969 confermano, sotto la legge fallimentare, che gli effetti degli atti liquidatori già compiuti (aggiudicazione, trasferimento del bene a prezzo versato) non sono travolti dal sopraggiungere della chiusura: la stabilità degli atti della procedura è un principio che accompagna l’intera fase finale.
Cosa rischia chi ci crede
Il creditore che, alla notizia della vittoria in appello della curatela, presenta istanza di riapertura e prepara una nuova insinuazione spreca tempo ed energie: la strada corretta è verificare che la propria posizione sia inclusa nel riparto supplementare previsto dal decreto di chiusura e, se necessario, contestare il progetto di riparto. Il debitore che teme la riapertura come un ritorno di tutti gli effetti dello spossessamento si preoccupa del rischio sbagliato.
Mito n. 6 — “Dopo la chiusura il curatore può transigere o rinunciare come vuole”
Il mito
“Una volta chiusa la procedura non c’è più comitato dei creditori né controllo: il curatore può chiudere le cause pendenti con una transazione o una rinuncia, a sua discrezione.”
Perché ci credono in tanti
L’idea nasce dalla percezione che, dopo la chiusura, la procedura sia una specie di “residuo” senza organi effettivi. Il comitato dei creditori, che durante la procedura autorizza gli atti di straordinaria amministrazione, compresi transazioni e rinunce alle liti, nella fase successiva alla chiusura di fatto non opera più. Da qui la conclusione: niente comitato, niente controllo.
La realtà
La norma ha previsto proprio questo vuoto e lo ha colmato. In deroga all’art. 132 CCII, dopo la chiusura con giudizi pendenti le rinunce alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Il controllo, dunque, non scompare: passa dal comitato dei creditori al giudice delegato, che valuta la convenienza dell’accordo per la massa.
Questo ha conseguenze pratiche importanti per entrambe le parti della lite:
- per il convenuto che vuole chiudere la causa con un accordo, l’interlocutore è il curatore, ma l’accordo produce effetti solo se autorizzato dal giudice delegato: va quindi costruita una proposta che regga una valutazione di convenienza, con numeri chiari sul rischio di causa, sui tempi e sui costi;
- per i creditori, il controllo del giudice delegato è una garanzia: la transazione non può essere un modo per liberarsi rapidamente della lite a scapito del riparto supplementare.
Quali elementi pesa, di regola, il giudice delegato? Il ragionamento è quello tipico di qualunque valutazione di convenienza in ambito concorsuale: la probabilità di esito favorevole nel grado in corso e in quelli successivi, alla luce di quanto già deciso; l’importo che l’accordo garantisce subito rispetto a quello che si potrebbe ottenere con la sentenza; i costi ancora da sostenere, che riducono gli accantonamenti e quindi il riparto supplementare; la solvibilità della controparte, perché una sentenza favorevole contro un convenuto incapiente vale poco; i tempi, che ritardano l’archiviazione e la cancellazione. Una proposta transattiva che non affronta questi punti difficilmente supera il vaglio, mentre una proposta che li documenta con numeri verificabili ha concrete possibilità di essere autorizzata. Lo stesso vale, all’inverso, per la rinuncia alla lite: il curatore che intende abbandonare una causa divenuta antieconomica deve spiegare perché proseguirla costerebbe più di quanto potrebbe rendere.
Va riconosciuto il fondo di verità: dopo la chiusura i margini di trattativa possono effettivamente essere più ampi. La procedura non ha più bisogno di tenere aperta l’intera macchina concorsuale, e l’interesse a definire in tempi rapidi le liti residue è evidente, perché ogni anno in più di causa ritarda l’archiviazione e la cancellazione. Ma la trattativa resta incanalata in una forma precisa.
La prova
Il testo dell’art. 234 CCII, comma 2, nella parte che deroga all’art. 132 CCII attribuendo al giudice delegato l’autorizzazione di rinunce e transazioni. La ratio è la stessa che la Cassazione ha valorizzato, sotto la legge fallimentare, nel descrivere il curatore come soggetto che agisce in posizione sostitutiva per diritti del patrimonio del debitore, nell’interesse della massa (Cass. civ., Sez. III, 27 gennaio 2011, n. 1879).
Cosa rischia chi ci crede
Il convenuto che firma un accordo con il curatore senza preoccuparsi dell’autorizzazione rischia di ritrovarsi con una transazione inefficace e una causa che prosegue. Chi propone una transazione non sostenibile sul piano della convenienza, d’altra parte, si espone a un diniego e perde tempo prezioso. Il creditore che crede al mito, infine, non vigila: non chiede informazioni sulle trattative, non verifica il contenuto dell’autorizzazione e non coglie eventuali profili di contestazione del successivo riparto.
Mito n. 7 — “Se ho un’opposizione allo stato passivo pendente, posso bloccare la chiusura”
Il mito
“Il mio credito è stato escluso e ho fatto opposizione: finché quel giudizio è pendente, posso impedire la chiusura reclamando contro il decreto.”
Perché ci credono in tanti
Il creditore escluso che ha impugnato lo stato passivo percepisce, giustamente, che la chiusura lo riguarda: se vincesse dopo la chiusura, a chi chiederebbe di essere pagato? L’istinto è opporsi alla chiusura. E il reclamo contro il decreto di chiusura esiste davvero (art. 235 CCII, come già l’art. 119 l.fall.). Quindi, si pensa, basta proporlo.
La realtà
Due principi, entrambi elaborati sotto la legge fallimentare, spiegano perché la strategia è normalmente sbagliata.
Il primo: la pendenza di giudizi sullo stato passivo non impedisce la chiusura. Già Cass. civ., Sez. I, 22 ottobre 2007, n. 22105 affermava che, ricorrendo una causa di chiusura, gli organi della procedura non possono protrarla, nemmeno in presenza di opposizioni allo stato passivo o di dichiarazioni tardive pendenti. Oggi l’art. 234 CCII lo rende ancora più chiaro, perché disciplina proprio il modo in cui la procedura si chiude lasciando aperti i giudizi.
Il secondo: la semplice pendenza dell’opposizione non basta a legittimare il reclamo. Cass. civ., Sez. I, 16 agosto 2011, n. 17308 ha precisato che il creditore che ha proposto opposizione allo stato passivo o insinuazione tardiva non acquista per ciò solo la qualità di concorrente né la legittimazione a reclamare contro il decreto di chiusura: occorre verificare un suo interesse concreto a contrastare la chiusura, cioè a soddisfarsi in sede concorsuale anziché con l’azione individuale verso il debitore tornato in bonis.
La vera tutela del creditore opponente sta altrove: negli accantonamenti. L’art. 232, comma 2, CCII prevede che nella ripartizione finale siano accantonate le somme spettanti ai crediti contestati o sottoposti a condizione, e l’art. 234 richiama quel meccanismo per la fase successiva alla chiusura. Se l’opposizione verrà accolta, il creditore riceverà la quota accantonata; se sarà respinta, l’accantonamento confluirà nei riparti supplementari a favore degli altri creditori.
Il fondo di verità? Il reclamo può avere senso se il decreto di chiusura non prevede alcun accantonamento per la posizione contestata, o lo prevede in misura palesemente insufficiente, o se manca una delle condizioni di legge per chiudere. In questi casi c’è un interesse concreto da far valere, e la legittimazione si costruisce proprio su quell’interesse.
Lo Studio Monardo, che opera con le competenze di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e di Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e fiduciario OCC, verifica in concreto l’adeguatezza degli accantonamenti e dei riparti supplementari previsti nel decreto di chiusura.
Da non dimenticare un ultimo tassello: la chiusura non libera di per sé il debitore. La Cassazione a Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., 26 novembre 1993, n. 11718) ha chiarito che i creditori non soddisfatti possono far valere le loro pretese nei confronti del debitore tornato in bonis, e Cass. civ., Sez. V, 15 maggio 2003, n. 7563 ha applicato lo stesso principio anche ai crediti dell’amministrazione finanziaria. Per le persone fisiche resta salvo l’istituto dell’esdebitazione, con i suoi presupposti; per le società, il discorso si intreccia con la cancellazione e con le regole sull’estinzione.
La prova
Cass. civ., Sez. I, 22 ottobre 2007, n. 22105; Cass. civ., Sez. I, 16 agosto 2011, n. 17308; artt. 232, comma 2, e 234 CCII.
Cosa rischia chi ci crede
Il creditore che concentra tutte le energie sul reclamo, senza verificare l’accantonamento, rischia di vedersi dichiarare il reclamo inammissibile o infondato e, nel frattempo, di non aver controllato l’unica cosa che conta: che la somma corrispondente al suo credito, nella percentuale prevista dal riparto, sia effettivamente trattenuta. Chi invece rinuncia all’opposizione pensando che la chiusura la renda inutile perde la possibilità di partecipare all’accantonamento.
Il mito alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati di fantasia per mostrare come funzionano davvero chiusura, accantonamenti e riparti supplementari. Non riproducono casi reali.
Simulazione 1 — La revocatoria in appello e il riparto supplementare
Ipotesi. Beta S.r.l. è in liquidazione giudiziale. Il curatore ha liquidato tutto l’attivo disponibile, realizzando 412.380 €. I crediti prededucibili ammontano a 61.240 €, i privilegiati a 128.900 € (interamente pagati), i chirografari ammessi a 1.236.500 €. È pendente in appello una revocatoria per 96.700 €, vinta in primo grado ma senza che la somma sia stata ancora incassata.
Chi crede al mito n. 1 si aspetta che la procedura resti aperta fino alla sentenza d’appello, e magari fino alla Cassazione.
Cosa succede davvero. Il tribunale chiude la procedura ai sensi dell’art. 234 CCII. Disponibile per i chirografari: 412.380 − 61.240 − 128.900 = 222.240 €. Il curatore trattiene 18.450 € come accantonamento per le spese future dei giudizi pendenti. Restano 203.790 €, che vengono ripartiti subito: percentuale ai chirografari pari a circa il 16,48%.
Due anni dopo la corte d’appello conferma la revocatoria. Il curatore, che ha conservato la legittimazione, incassa 96.700 € oltre a 7.315 € di spese processuali liquidate a carico del soccombente; le spese effettivamente sostenute per il grado d’appello sono state 14.980 €, per cui l’accantonamento lascia un residuo di 3.470 €. Ipotizzando ulteriori spese della fase finale liquidate dal tribunale per 6.120 €, la somma da distribuire con il riparto supplementare è 96.700 + 7.315 + 3.470 − 6.120 = 101.365 €, pari a un ulteriore 8,20% circa per i chirografari. Totale complessivo: 24,68% circa, senza riapertura e senza nuove insinuazioni.
Simulazione 2 — L’opposizione allo stato passivo e l’accantonamento
Ipotesi. Gamma S.r.l. Il fornitore Epsilon ha chiesto l’ammissione al passivo per 37.260 € in chirografo; il credito è stato escluso ed Epsilon ha proposto opposizione, ancora pendente. Il progetto di ripartizione finale riconosce ai chirografari l’11,37%.
Chi crede al mito n. 7 prepara un reclamo contro il decreto di chiusura per bloccarla.
Cosa succede davvero. La procedura può essere chiusa; ciò che conta è l’accantonamento. Quota da trattenere: 37.260 × 11,37% = 4.236,46 €. Se l’opposizione viene accolta, il curatore versa a Epsilon 4.236,46 € (e Epsilon partecipa anche a eventuali riparti supplementari successivi nella sua percentuale). Se viene respinta, i 4.236,46 € confluiscono nel riparto supplementare a favore degli altri chirografari. Il reclamo avrebbe senso solo se il decreto non avesse previsto alcun accantonamento o lo avesse calcolato su un importo sbagliato, ad esempio 3.726 € invece di 37.260 €: in quel caso l’interesse concreto a reclamare c’è.
Simulazione 3 — La cancellazione che non arriva con la chiusura
Ipotesi. Delta S.r.l. Decreto di chiusura ai sensi dell’art. 234 CCII depositato il 14 marzo 2026, con una causa passiva pendente in Cassazione per 52.810 € e un accantonamento corrispondente. L’ex amministratore ritiene che, dal 14 marzo, la società sia cancellata e che la causa sia “morta”.
Cosa succede davvero. La società resta iscritta. La Cassazione decide il ricorso con provvedimento depositato, nell’ipotesi, il 9 settembre 2027, rigettando la domanda del terzo: l’accantonamento di 52.810 € si libera e viene ripartito con riparto supplementare. Eseguito l’ultimo riparto, il curatore chiede l’archiviazione; il decreto di archiviazione è emesso, sempre in ipotesi, il 3 febbraio 2028. Entro dieci giorni, cioè entro il 13 febbraio 2028, il curatore chiede la cancellazione dal registro delle imprese. Solo da quel momento la sorte della società segue le regole della cancellazione.
Il fondo di verità
Nessuno dei sette miti è nato dal nulla. Ognuno conserva un frammento di realtà che, separato dalle condizioni, è diventato una regola sbagliata. Rimettere insieme i frammenti significa ricostruire il quadro corretto.
È vero che una causa pendente può ritardare la chiusura, ma solo in due situazioni: quando la procedura non ha ancora completato la liquidazione dell’attivo disponibile (e allora il problema non è la causa, ma la liquidazione non finita), oppure quando la chiusura avviene per una causa diversa da quelle per cui l’art. 234 opera. Fuori da questi casi, la causa pendente non è un ostacolo.
È vero che, chiusa la procedura, gli effetti dello spossessamento cessano e gli organi della società riprendono i loro poteri. Ma nei giudizi indicati nel decreto di chiusura ex art. 234 la legittimazione resta al curatore, anche nei gradi successivi e per l’esecuzione delle decisioni favorevoli.
È vero che le liti su beni richiedono una successiva attività di realizzo, e per questo un tempo si dubitava che fossero compatibili con la chiusura. Ma la Cassazione nel 2025 ha incluso espressamente le revocatorie tra i giudizi che non impediscono la chiusura, e il Codice attribuisce al curatore anche i poteri esecutivi necessari.
È vero che la chiusura di una società comporta, alla fine, la cancellazione dal registro delle imprese. Ma con giudizi pendenti la cancellazione è rinviata: arriva solo dopo la definizione delle cause, i riparti supplementari e il decreto di archiviazione.
È vero che esiste la riapertura. Ma non scatta per le somme provenienti dai giudizi pendenti, che sono già “assegnate” ai riparti supplementari dal decreto di chiusura.
È vero che dopo la chiusura il comitato dei creditori non svolge più la sua funzione. Ma le transazioni e le rinunce non diventano libere: le autorizza il giudice delegato.
È vero che il creditore con un’opposizione pendente ha interesse a ciò che accade alla chiusura. Ma quell’interesse si tutela soprattutto vigilando sull’accantonamento; il reclamo è uno strumento residuale, legato a un interesse concreto.
C’è infine un frammento di verità che riguarda tutti: la chiusura non cancella i debiti. Per una persona fisica, la liberazione passa per l’esdebitazione, con i suoi presupposti; per una società, la questione si sposta sulla cancellazione e sulle regole che la giurisprudenza ha costruito per la fase successiva all’estinzione. Chi pensa che la chiusura sia un colpo di spugna, quindi, sbaglia tanto quanto chi pensa che non possa arrivare finché c’è una causa aperta.
Un’avvertenza di metodo. La gran parte della giurisprudenza di legittimità disponibile su questi temi è stata resa sulla legge fallimentare (artt. 43, 118, 119 e 120 l.fall.), che continua ad applicarsi ai fallimenti dichiarati prima dell’entrata in vigore del Codice. Il Codice ha ripreso la struttura di quelle norme, ma con differenze testuali: per questo ogni principio va verificato sul testo vigente dell’art. 234 CCII e sul decreto di chiusura del caso concreto.
Mito vs realtà in tabella
La tabella riassume, per ciascun mito, come stanno davvero le cose alla luce dell’art. 234 CCII e della giurisprudenza verificata. Va letta come una mappa di orientamento: il decreto di chiusura del singolo caso, con le sue indicazioni sui giudizi, sugli accantonamenti e sulle modalità dei riparti supplementari, resta il documento da cui partire.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| Con una causa aperta la procedura non si chiude | Nei casi di ripartizione finale e di insufficienza dell’attivo la pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi non impedisce la chiusura (art. 234, c. 1, CCII) |
| Chiusa la procedura, il curatore esce di scena | Il curatore conserva la legittimazione nei giudizi pendenti, anche nei gradi successivi e per cautelari ed esecutivi strumentali (art. 234 CCII; Cass. 13479/2025) |
| Vale solo per le cause in denaro | Vale anche per le liti su beni da trasformare in denaro, comprese le revocatorie (Cass. 13479/2025) |
| La società viene cancellata con la chiusura | La cancellazione è rinviata alla definizione dei giudizi e dei riparti; il curatore la chiede entro 10 giorni dal decreto di archiviazione |
| Le somme arrivate dopo la chiusura riaprono la procedura | Le sopravvenienze attive dai giudizi pendenti non comportano riapertura: vanno nei riparti supplementari |
| Il curatore transige liberamente | Rinunce e transazioni sono autorizzate dal giudice delegato, in deroga all’art. 132 CCII |
| L’opposizione pendente blocca la chiusura | Non la blocca; il creditore è tutelato dall’accantonamento e può reclamare solo con un interesse concreto (Cass. 22105/2007; Cass. 17308/2011) |
Le domande di verifica
Quindi è vero che il tribunale può chiudere la liquidazione giudiziale anche se la curatela ha una causa in Cassazione?
Sì, se la chiusura avviene per ripartizione finale o per insufficienza dell’attivo. Il curatore conserva la legittimazione anche nel giudizio di legittimità, e le somme che ne deriveranno saranno distribuite con riparti supplementari secondo le modalità fissate nel decreto di chiusura.
Quindi è vero che, se sono convenuto in una revocatoria, la chiusura della procedura non mi libera?
Sì, non ti libera. La revocatoria prosegue con il curatore, e in caso di accoglimento il curatore potrà promuovere anche le azioni cautelari ed esecutive necessarie, anche se avviate dopo la chiusura. La pronuncia Cass. 13479/2025 ha confermato che anche le revocatorie rientrano nel meccanismo.
Quindi è vero che come creditore escluso, con opposizione pendente, non devo fare nulla al momento della chiusura?
No. Devi verificare che il decreto e il riparto prevedano un accantonamento corretto per la tua posizione, calcolato sull’importo giusto e nella percentuale spettante. Se l’accantonamento manca o è sbagliato, hai un interesse concreto che può fondare un reclamo.
Quindi è vero che la società resta nel registro delle imprese finché le cause non sono finite?
Sì. La chiusura con giudizi pendenti non comporta la cancellazione fino alla definizione dei giudizi e dei riparti supplementari; dopo il decreto di archiviazione, il curatore chiede la cancellazione entro dieci giorni, salvo il caso in cui i creditori risultino tutti soddisfatti e siano stati pagati i debiti e le spese in prededuzione.
Quindi è vero che la chiusura cancella i debiti non pagati?
Dipende, ma di regola no. La chiusura non libera di per sé il debitore dai debiti non soddisfatti (Cass. Sez. Un. 11718/1993; Cass. 7563/2003, rese sulla legge fallimentare). Per le persone fisiche la liberazione passa per l’esdebitazione, con i suoi presupposti; per le società entrano in gioco le regole sulla cancellazione.
Le sentenze che smontano i miti
Tutte le pronunce che seguono sono state verificate su fonti giurisprudenziali indipendenti. Tutte, salvo diversa indicazione, sono state rese sulla legge fallimentare (in particolare artt. 43, 118, 119 e 120 l.fall.): i principi vanno quindi letti alla luce del testo dell’art. 234 CCII, che di quelle norme è l’erede, con le differenze testuali segnalate nel corpo della guida.
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Cass. civ., Sez. I, 20 maggio 2025, n. 13479. Principio: il meccanismo della chiusura con giudizi pendenti, nel quale il curatore conserva la legittimazione processuale, si applica anche alle liti su beni da convertire in denaro per il riparto, come le revocatorie ordinaria e fallimentare, e non solo a quelle per il recupero di somme. Rilevanza: smonta i miti n. 2 e n. 3.
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Cass. civ., Sez. I, 22 ottobre 2007, n. 22105. Principio: al verificarsi di una causa di chiusura gli organi della procedura non possono discrezionalmente protrarla; la chiusura va dichiarata anche con opposizioni allo stato passivo o insinuazioni tardive pendenti, e il controllo in sede di reclamo verifica la sussistenza dell’ipotesi di legge. Rilevanza: miti n. 1 e n. 7.
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Cass. civ., Sez. I, 16 agosto 2011, n. 17308. Principio: il creditore con insinuazione tardiva od opposizione allo stato passivo pendente non diventa per ciò solo concorrente legittimato a reclamare contro la chiusura; serve un interesse concreto a essere soddisfatto in sede concorsuale piuttosto che con l’azione individuale. Rilevanza: mito n. 7.
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Cass. civ., Sez. I, 23 aprile 2010, n. 9723. Principio: la chiusura non estingue la società, che riacquista la disponibilità dei beni; l’accantonamento per un credito tardivo, se la chiusura interviene prima della definizione del giudizio, è un’attività da restituire alla società. Rilevanza: miti n. 4 e n. 7, e il tema degli accantonamenti.
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Cass. civ., Sez. III, 30 settembre 2009, n. 20947. Principio: il fallimento della società non fa cessare dalla carica gli amministratori; tornata in bonis, la società riacquista capacità e poteri di rappresentanza dei suoi organi. Rilevanza: spiega il fondo di verità del mito n. 2 e il limite che l’art. 234 vi pone.
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Cass. civ., Sez. I, 28 settembre 2004, n. 19394. Principio: nel regime della chiusura “ordinaria” sotto la legge fallimentare, i giudizi di accertamento dei crediti al passivo diventano improcedibili, e l’interruzione rileva per la regolazione delle spese. Rilevanza: è la regola da cui nasce il mito n. 2, oggi derogata dall’art. 234 CCII per i giudizi pendenti alla chiusura.
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Cass. civ., Sez. III, 27 gennaio 2011, n. 1879. Principio: il curatore agisce per diritti del patrimonio del fallito in posizione sostitutiva; se la procedura si chiude con concordato, l’assuntore che prosegue la lite assume la stessa posizione processuale. Rilevanza: miti n. 2 e n. 6, sulla continuità della lite oltre la chiusura.
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Cass. civ., Sez. I, 14 marzo 2014, n. 6029. Principio: la chiusura del fallimento non rende di per sé improcedibili le azioni di responsabilità promosse dal curatore, che esistono anche fuori dalla procedura. Rilevanza: mito n. 3, come conferma che la chiusura non travolge automaticamente le iniziative giudiziarie della curatela.
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Cass. civ., Sez. I, 30 gennaio 2009, n. 2433. Principio: gli effetti dell’aggiudicazione restano fermi per l’aggiudicatario anche se nel frattempo si verifica la causa di chiusura. Rilevanza: mito n. 5, sulla stabilità degli atti liquidatori nella fase finale.
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Cass. civ., Sez. I, 13 luglio 2004, n. 12969. Principio: se, versato il prezzo, sopraggiungono le condizioni di chiusura prima del decreto di trasferimento, il giudice delegato conserva il potere-dovere di emetterlo, salvo il potere di sospensione per prezzo notevolmente inferiore al giusto. Rilevanza: mito n. 5 e, in generale, la sopravvivenza dei poteri degli organi per gli atti necessari a completare la procedura.
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Cass. civ., Sez. Un., 26 novembre 1993, n. 11718. Principio: la chiusura non libera il fallito dalle obbligazioni non soddisfatte; i creditori possono farle valere contro il debitore tornato in bonis. Rilevanza: domanda di verifica sui debiti residui e mito n. 7.
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Cass. civ., Sez. V, 15 maggio 2003, n. 7563. Principio: anche l’amministrazione finanziaria può agire contro il debitore tornato in bonis per i crediti non soddisfatti o non insinuati; le dichiarazioni presentate non obbligano l’ente a insinuarsi. Rilevanza: completa il quadro sugli effetti della chiusura verso i creditori rimasti insoddisfatti.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, partendo dai documenti della procedura e non dal passaparola. Ecco cosa facciamo concretamente quando una liquidazione giudiziale si chiude, o sta per chiudersi, con cause ancora aperte.
- Leggiamo il decreto di chiusura e individuiamo i giudizi indicati, verificando se la chiusura è stata disposta ai sensi dell’art. 234 CCII e quali liti restano affidate al curatore.
- Ricalcoliamo gli accantonamenti previsti per i crediti contestati, per le spese dei giudizi e per le somme incassate in via provvisoria, confrontandoli con lo stato passivo e con il piano di riparto.
- Verifichiamo la legittimazione a reclamare contro il decreto di chiusura, accertando se esiste un interesse concreto (accantonamento mancante, importo errato, presupposti di chiusura assenti) e, se c’è, predisponiamo il reclamo.
- Esaminiamo i rapporti riepilogativi e i supplementi di rendiconto depositati dal curatore dopo la chiusura, segnalando incongruenze e predisponendo le osservazioni.
- Controlliamo i progetti di riparto supplementare e contestiamo quelli che non rispettano l’ordine dei privilegi, le percentuali o le modalità fissate nel decreto di chiusura.
- Assistiamo il convenuto in revocatoria o in altra lite con la curatela nei gradi successivi alla chiusura, valutando le difese e la sostenibilità di una proposta transattiva da sottoporre all’autorizzazione del giudice delegato.
- Costruiamo, per il creditore escluso, la strategia sull’opposizione allo stato passivo in modo coordinato con l’accantonamento, perché l’esito del giudizio si traduca davvero in un pagamento.
- Monitoriamo i tempi di archiviazione e cancellazione della società, verificando che la cancellazione dal registro delle imprese non intervenga prima della definizione dei giudizi e dei riparti.
- Valutiamo la posizione del debitore persona fisica dopo la chiusura, distinguendo ciò che la chiusura lascia in piedi dai presupposti dell’esdebitazione.
- Analizziamo, per l’imprenditore ancora in tempo, le alternative alla liquidazione previste dal Codice della crisi, a partire dalla composizione negoziata.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesano in particolare due di queste abilitazioni. Come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avvocato lavora sul fronte della crisi d’impresa, dove si decide se un’impresa può essere risanata o è destinata alla liquidazione, e quindi conosce le conseguenze che una liquidazione giudiziale produce fino alla sua chiusura. Come Gestore della crisi e fiduciario OCC, opera su procedure liquidatorie e riparti tra creditori, cioè sugli stessi strumenti (accantonamenti, distribuzioni, esdebitazione) che entrano in gioco quando la procedura si chiude con cause pendenti.
Le cause che proseguono dopo la chiusura arrivano spesso fino all’ultimo grado: la qualifica di cassazionista consente di seguire la stessa lite dall’analisi iniziale fino alla Corte di Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea difensiva, senza dispersione di informazioni tra un grado e l’altro.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: gli avvocati presidiano i giudizi, i reclami e le contestazioni; i commercialisti ricostruiscono rendiconti, accantonamenti e percentuali di riparto. È la combinazione che serve quando la domanda non è solo “chi ha ragione”, ma anche “quanto spetta, quando e a chi”.
Chiusura
Sulla chiusura della liquidazione giudiziale con giudizi pendenti, la verità è meno intuitiva del passaparola: la procedura si chiude, ma non tutto finisce. Il curatore resta in causa, gli accantonamenti restano vincolati, i riparti supplementari distribuiscono ciò che arriva, la società resta iscritta fino all’archiviazione. L’informazione corretta è la prima difesa: per il creditore che deve vigilare sul proprio accantonamento, per il convenuto che non può contare sulla chiusura per liberarsi della lite, per il socio e l’amministratore che devono sapere quando la società uscirà davvero dal registro delle imprese.
È un tema che lo Studio Monardo affronta con competenze specifiche e verificabili. L’esperienza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) collega l’attività dello Studio al percorso della crisi d’impresa dall’inizio alla fine, compresa la fase in cui la liquidazione si chiude; le qualifiche di Gestore della crisi (L. 3/2012) e di fiduciario OCC riguardano proprio la gestione di procedure liquidatorie, accantonamenti e riparti. Per questo possiamo leggere un decreto di chiusura ex art. 234 CCII sia sul piano processuale sia su quello dei numeri.
📩 Non lasciare che la chiusura della procedura decida al posto tuo: scrivici oggi stesso, i contatti dello Studio Monardo ti aspettano al termine di questa guida.
