Quando si diffonde la notizia che una SIM o una SGR è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, chi le aveva affidato titoli, liquidità o quote di fondi riceve due tipi di informazioni. Da un lato le comunicazioni formali dei commissari, scritte in un linguaggio tecnico che pochi riescono a decifrare. Dall’altro il passaparola: forum, chat di investitori, articoli di cronaca finanziaria che semplificano fino a deformare. È comprensibile: la materia sta a cavallo tra il Testo unico della finanza (TUF, D.Lgs. 58/1998), il Testo unico bancario (TUB, D.Lgs. 385/1993) richiamato dal TUF e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che disciplina la liquidazione coatta amministrativa in generale agli artt. 293 e seguenti. In più, ad aprile 2026 è stata pubblicata la riforma del TUF (D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47), che ha toccato proprio le norme sulla separazione patrimoniale e sulla liquidazione degli intermediari.
Il risultato è un insieme di convinzioni che sembrano ragionevoli ma portano a decisioni sbagliate: non presentare la domanda perché “tanto i titoli sono miei”, presentarla nel modo sbagliato, contare su un rimborso integrale che la legge non prevede, oppure arrendersi pensando che tutto sia perduto. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto, perché nella liquidazione coatta i termini e le forme contano quanto il diritto sostanziale.
[casi_crediti_ceduti]In questa guida mettiamo alla prova sette convinzioni diffuse:
- “Se la SIM fallisce, i miei titoli finiscono in pasto ai suoi creditori.”
- “I titoli mi vengono restituiti in automatico, non devo fare nulla.”
- “Se gli strumenti sono intestati a me, li riavrò sempre al cento per cento.”
- “Il Fondo nazionale di garanzia mi rimborsa tutto quello che ho perso.”
- “Se la SGR va in liquidazione, le quote del mio fondo comune valgono zero.”
- “Posso fare causa alla SIM o pignorarle i conti come con qualunque debitore.”
- “Se ho perso il termine per la domanda, non c’è più niente da fare.”
Perché ce ne occupiamo noi? Perché la posizione del cliente di un intermediario in liquidazione coatta è, prima di tutto, una questione di diritto della crisi: stato passivo, concorso dei creditori, riparti, rapporti tra procedura concorsuale e azioni individuali. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, abituato a leggere le procedure concorsuali dal lato di chi deve far valere i propri diritti dentro un concorso; ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC, competenza che entra in gioco quando il blocco dei risparmi presso l’intermediario mette in crisi le finanze di una famiglia o di un piccolo imprenditore. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff in diritto bancario e finanziario, che conosce la disciplina degli intermediari.
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Mito n. 1 — “Se la SIM va in liquidazione, i miei titoli finiscono in pasto ai suoi creditori”
Il mito
“La SIM è insolvente: i miei titoli e i miei soldi entrano nel patrimonio da liquidare e verranno divisi tra tutti i creditori, io compreso, in proporzione.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità esiste. Nell’esperienza comune, quando un’impresa diventa insolvente, chi le ha consegnato denaro diventa un suo creditore e partecipa al concorso con tutti gli altri: è la regola della par condicio creditorum. Chi ha versato una somma a un’impresa poi fallita sa che riceverà, se va bene, una percentuale. Il cliente di una SIM applica lo stesso ragionamento: “ho dato i miei soldi a una società che non paga più i debiti, quindi sono un creditore come gli altri”.
A rafforzare il mito c’è il fatto che, in effetti, nella procedura anche i clienti devono presentare una domanda e vengono iscritti in uno stato passivo. A chi non conosce la differenza tra “creditore” e “titolare di un diritto alla restituzione”, questo basta per concludere che si tratti della stessa cosa.
La realtà
In realtà il TUF costruisce la posizione del cliente in modo radicalmente diverso da quella del creditore ordinario. L’art. 22 TUF stabilisce che, nella prestazione dei servizi di investimento, gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti detenuti dall’intermediario costituiscono patrimonio distinto sia da quello dell’intermediario sia da quello degli altri clienti. Su questo patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell’intermediario; i creditori del singolo cliente possono agire solo nei limiti di ciò che appartiene a quel cliente. La stessa norma esclude, sui conti di strumenti finanziari e di denaro depositati presso terzi, la compensazione legale e giudiziale e vieta la compensazione convenzionale con i crediti del depositario o del sub-depositario verso l’intermediario. Infine, senza consenso scritto del cliente, l’intermediario non può utilizzare nell’interesse proprio o di terzi gli strumenti finanziari dei clienti.
Tradotto: i titoli e la liquidità del cliente non sono “beni della SIM”, e i creditori della SIM (banche finanziatrici, fornitori, dipendenti, erario) non possono soddisfarsi su di essi. Per questo l’art. 91, comma 1, TUB, applicabile alle SIM per il richiamo dell’art. 57, comma 3, TUF, prevede che i commissari restituiscano i beni e gli strumenti finanziari relativi ai servizi di investimento, e solo per il resto ripartiscano l’attivo secondo l’ordine delle cause di prelazione. L’art. 57, comma 3, TUF precisa inoltre che, nell’applicare le norme del TUB richiamate, il riferimento agli “strumenti finanziari” comprende anche il denaro: la liquidità del cliente detenuta in conseguenza dei servizi di investimento segue la stessa logica.
Attenzione a una novità: la riforma del TUF (D.Lgs. 47/2026) ha modificato i commi 1 e 3 dell’art. 22. Secondo la nota di aggiornamento consultata, le modifiche si applicano decorsi nove mesi dall’entrata in vigore del decreto. Il principio della separazione resta il cardine del sistema, ma chi ha una posizione aperta deve verificare quale formulazione si applica alla propria procedura in base alla data di apertura.
La prova
Il testo dell’art. 22 TUF e dell’art. 91 TUB, letti insieme all’art. 57, comma 4, TUF (che impone di iscrivere i clienti con diritto alla restituzione in una sezione separata dello stato passivo), chiude la questione. La Cassazione, con la sentenza Cass. civ., Sez. I, n. 17101 del 10 luglio 2013, ha confermato che il diritto del cliente di una SIM in liquidazione coatta a ottenere la restituzione degli strumenti di sua pertinenza è un diritto restitutorio, distinto dal credito concorsuale, pur con i limiti di cui parleremo nel mito n. 3.
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto di essere un semplice creditore tende a presentare una domanda “di credito” per il controvalore dei titoli, invece di chiedere la restituzione degli strumenti individuati. Il rischio è duplice: rinunciare, di fatto, alla posizione privilegiata della sezione separata e trovarsi a concorrere con i creditori chirografari; oppure ricevere denaro calcolato a un valore non aggiornato, quando avrebbe potuto riavere i titoli stessi. Una domanda impostata male può essere corretta solo nei modi e nei tempi consentiti dalla procedura.
C’è poi un secondo rischio, più sottile. Chi crede che i propri titoli siano “nel calderone” tende a disinteressarsi di dove si trovano fisicamente gli strumenti: la SIM, di regola, non custodisce i titoli in proprio ma li tiene in deposito presso banche depositarie o sub-depositari, in conti intestati alla SIM per conto della clientela. È proprio su questi conti che l’art. 22 TUF esclude le compensazioni a favore del depositario. Conoscere la catena di custodia permette di capire se gli strumenti sono effettivamente rintracciabili e di verificare che i commissari li abbiano ricondotti alla posizione corretta. Infine, l’art. 57, comma 6-ter, TUF estende la procedura alla società al vertice del gruppo di SIM e alle altre componenti del gruppo: quando l’intermediario fa parte di un gruppo, la mappa dei soggetti coinvolti può essere più ampia di quanto il cliente immagini.
Mito n. 2 — “I titoli mi vengono restituiti in automatico, non devo fare nulla”
Il mito
“Se i titoli sono separati e sono miei, i commissari me li ridaranno da soli: basta aspettare.”
Perché ci credono in tanti
È la conseguenza logica, ma incompleta, del mito precedente rovesciato. Chi scopre che esiste la separazione patrimoniale pensa che il diritto di proprietà basti a sé stesso: se una cosa è mia, nessuno può trattenerla. In più, molti clienti ricevono dai commissari una comunicazione che riporta la loro posizione come risulta dalle scritture contabili, e la scambiano per un riconoscimento definitivo.
La realtà
La liquidazione coatta della SIM resta una procedura concorsuale con una fase di accertamento del passivo, regolata dagli artt. 86 e seguenti del TUB, richiamati dall’art. 57 TUF. I commissari formano gli elenchi dei creditori ammessi e dei soggetti titolari di diritti alla restituzione; l’art. 57, comma 4, TUF dispone che gli elenchi siano depositati presso la Banca d’Italia e presso la cancelleria del tribunale e che i clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari e del denaro siano iscritti in una sezione separata dello stato passivo. Questo comma sostituisce, per le SIM, le regole dei commi 6 e 7 dell’art. 86 TUB.
Il punto che il passaparola ha perso per strada è che l’iscrizione nella sezione separata non è un fatto automatico: è l’esito di un accertamento. Il cliente deve verificare come la sua posizione è stata riportata, e se non coincide con quanto risulta dai suoi estratti conto e dai suoi rendiconti deve far valere le proprie ragioni nei modi previsti. Se la sua pretesa non viene accolta in tutto o in parte, l’art. 57, comma 5, TUF gli consente di proporre opposizione allo stato passivo entro quindici giorni dalla comunicazione prevista dall’art. 86, comma 8, TUB; per chi è stato ammesso, il termine decorre dalla pubblicazione dell’avviso.
Anche dopo l’accertamento, la restituzione non avviene necessariamente in un’unica soluzione e subito. L’art. 91, comma 4, TUB consente ai commissari, previo parere del comitato di sorveglianza e con autorizzazione della Banca d’Italia, di eseguire riparti e restituzioni parziali, trattenendo quanto serve per i crediti prededucibili. È una facoltà, non un obbligo.
La prova
La Cass. civ., Sez. I, n. 17101 del 10 luglio 2013 ha chiarito proprio questo: il commissario liquidatore può, ma non deve, effettuare restituzioni parziali prima che tutte le passività siano accertate in via definitiva, e tali restituzioni non possono mai pregiudicare la possibilità di assegnare in via definitiva beni e quote a tutti gli aventi diritto. Il cliente non ha dunque un diritto a una restituzione anticipata “a richiesta”.
Cosa rischia chi ci crede
Chi resta passivo può non accorgersi che la propria posizione è stata registrata in modo incompleto (un deposito titoli non riportato, una liquidità contabilizzata male, un ordine eseguito poco prima del provvedimento e non annotato). Quando se ne accorge, il termine di quindici giorni per l’opposizione può essere già scaduto. Nella liquidazione coatta il diritto si difende controllando lo stato passivo, non aspettando.
Quali documenti servono, in concreto, per controllare la propria posizione? Il minimo indispensabile è composto da: il contratto quadro per i servizi di investimento; gli ultimi rendiconti periodici del dossier titoli e del conto di liquidità; le conferme d’ordine delle operazioni eseguite negli ultimi mesi, in particolare quelle a ridosso del provvedimento; gli eventuali reclami presentati all’intermediario e le relative risposte; la comunicazione ricevuta dai commissari. Il confronto tra questi documenti e lo stato passivo è un lavoro di riconciliazione contabile, prima ancora che giuridico: una differenza di quantità, un codice titolo errato, una liquidità derivante da un rimborso o da una cedola non contabilizzata sono anomalie frequenti nelle procedure nate da irregolarità gestionali. Su questi passaggi l’esperienza di chi lavora abitualmente sulle procedure concorsuali fa la differenza: l’Avv. Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, imposta la verifica dello stato passivo come una vera istruttoria documentale.
Mito n. 3 — “Se gli strumenti sono intestati a me, li riavrò sempre al cento per cento”
Il mito
“Separazione patrimoniale significa che non posso perdere nulla: qualunque cosa sia successa nella SIM, i miei titoli tornano a me interi.”
Perché ci credono in tanti
Perché la separazione patrimoniale viene spesso raccontata come uno scudo assoluto. Ed è vero che protegge dai creditori della SIM. Ma il racconto semplificato dimentica che la separazione è una regola di comportamento imposta all’intermediario: funziona se l’intermediario l’ha rispettata. Le liquidazioni coatte di SIM nascono spesso proprio da gravi irregolarità, cioè da situazioni in cui la separazione è stata violata o le scritture non sono attendibili.
La realtà
L’art. 91 TUB prevede espressamente gli scenari in cui la separazione non regge del tutto, ed è qui che il mito si incrina.
- Comma 2: se la separazione tra il patrimonio dell’intermediario e quelli dei clienti è stata rispettata, ma non quella tra i singoli clienti, oppure se gli strumenti finanziari presenti non bastano a soddisfare tutti, le restituzioni avvengono in proporzione ai diritti di ciascuno ammessi nella sezione separata dello stato passivo, oppure attraverso la liquidazione degli strumenti e il riparto proporzionale del ricavato.
- Comma 3: i clienti iscritti nella sezione separata concorrono con i creditori chirografari per l’intero credito se la separazione non è stata rispettata affatto, o per la parte non soddisfatta nei casi del comma 2.
La separazione protegge il cliente dai creditori della SIM, non dagli ammanchi che si sono già prodotti nel patrimonio dei clienti. Se la SIM ha utilizzato titoli dei clienti senza consenso, se ha mescolato le posizioni o se mancano strumenti rispetto a quanto risulta dalle scritture, la perdita viene ripartita tra i clienti in proporzione; per la parte non recuperata, il cliente diventa creditore chirografario e concorre con gli altri sull’attivo della società.
La prova
La Cass. civ., Sez. I, n. 17101 del 10 luglio 2013 ha affermato che il diritto alla restituzione degli strumenti finanziari, anche quando sia rispettata la cosiddetta doppia separazione (tra patrimonio della SIM e patrimoni dei clienti, e tra i patrimoni dei singoli clienti), è condizionato alla capienza del patrimonio dei clienti considerato nel suo complesso: la restituzione integrale presuppone che quel patrimonio basti a soddisfare tutti gli aventi diritto. È il punto esatto in cui il mito si rompe.
Cosa rischia chi ci crede
Chi dà per scontata la restituzione integrale non presenta, o presenta in modo generico, la domanda per la parte eventualmente non restituita, che va fatta valere come credito chirografario. E non valuta le altre strade: l’intervento del sistema di indennizzo (mito n. 4) e le eventuali azioni risarcitorie verso chi ha causato l’ammanco. Inoltre chi pianifica le proprie finanze contando sull’intero importo può trovarsi in difficoltà serie, anche familiari o d’impresa.
Mito n. 4 — “Il Fondo nazionale di garanzia mi rimborsa tutto”
Il mito
“Esiste un fondo pubblico che garantisce gli investitori: se la SIM non restituisce, paga il Fondo, quindi non perdo nulla.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è solido: esiste davvero un sistema di indennizzo degli investitori. Il Fondo nazionale di garanzia è il sistema a cui aderiscono le SIM e gli altri intermediari tenuti per legge, istituito in attuazione della direttiva 97/9/CE sui sistemi di indennizzo degli investitori; la sua organizzazione e il suo funzionamento sono stati disciplinati dal regolamento ministeriale D.M. 14 novembre 1997, n. 485. Le cronache di alcune liquidazioni di SIM hanno riportato notizie di indennizzi effettivamente pagati ai clienti, e molti hanno generalizzato: “il Fondo paga”.
C’è poi una confusione con la garanzia dei depositi bancari, gestita da un sistema diverso e con regole diverse, molto più nota al pubblico. Chi ha sentito parlare della tutela dei conti correnti tende ad applicare le stesse aspettative al dossier titoli presso una SIM.
La realtà
In realtà il sistema di indennizzo degli investitori ha tre limiti strutturali che il passaparola omette.
- È sussidiario. Interviene per i crediti del cliente derivanti dai servizi di investimento che non vengono soddisfatti nella procedura: prima operano la restituzione degli strumenti separati e i riparti; il Fondo copre, nei limiti previsti, ciò che resta scoperto.
- Ha un massimale per investitore. L’indennizzo è dovuto fino a un importo massimo per ciascun investitore, fissato dalla disciplina regolamentare del sistema. Nelle fonti divulgative circola la cifra di 20.000 euro, ma il massimale applicabile, le esclusioni soggettive e le modalità di calcolo vanno verificati sul regolamento e sullo statuto del Fondo vigenti al momento dell’apertura della procedura: non è una cifra da dare per scontata.
- Non copre la perdita di valore dell’investimento. Il sistema tutela contro l’impossibilità dell’intermediario di restituire ciò che appartiene al cliente, non contro l’andamento del mercato. Se le azioni acquistate tramite la SIM hanno perso il 40%, il Fondo non interviene su quella perdita.
Inoltre la richiesta di indennizzo segue un proprio procedimento, con condizioni e termini, e presuppone di norma che il credito del cliente sia stato accertato nella procedura: la domanda nello stato passivo resta il primo passo anche ai fini dell’indennizzo. Come avviene di regola nei sistemi di garanzia, chi paga l’indennizzo tende a far valere nella procedura le ragioni del cliente per l’importo corrisposto: per questo è importante che la posizione accertata nello stato passivo sia esatta, perché da essa dipendono sia l’indennizzo sia i successivi riparti.
La prova
La prova sta nella struttura stessa della disciplina: la direttiva 97/9/CE, recepita in Italia, impone sistemi che garantiscano un indennizzo minimo armonizzato e non una copertura illimitata, e il D.M. 485/1997 ne ha disciplinato organizzazione e funzionamento. La sussidiarietà dell’indennizzo rispetto alla restituzione deriva dall’art. 91, commi 2 e 3, TUB: solo ciò che non viene restituito diventa credito, e solo su quel credito insoddisfatto ha senso l’intervento del sistema.
Cosa rischia chi ci crede
Chi conta su un rimborso integrale da parte del Fondo rischia di trascurare la domanda nello stato passivo (che resta essenziale), di non distinguere tra la parte restituibile, la parte coperta dall’indennizzo e la parte che resta un credito chirografario, e di non valutare in tempo le azioni risarcitorie verso altri soggetti. Per patrimoni superiori al massimale, la differenza può essere molto consistente.
Mito n. 5 — “Se la SGR va in liquidazione, le quote del mio fondo comune valgono zero”
Il mito
“Ho le quote di un fondo gestito da una SGR che è finita in liquidazione coatta: il fondo è fallito con lei e i miei soldi sono persi.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo comune viene percepito come “un prodotto della SGR”, e per il risparmiatore la SGR e il fondo coincidono: il nome commerciale è lo stesso, i rendiconti arrivano su carta intestata della società, le comunicazioni parlano di “nostri fondi”. Se la società va in crisi, è naturale pensare che trascini con sé tutto ciò che porta il suo nome. Il fondo di verità è che la crisi della SGR ha effetti reali sulla gestione: gli organi del fondo smettono di funzionare, le sottoscrizioni e i rimborsi ordinari si bloccano, e il partecipante non può più chiedere il rimborso delle quote alle condizioni del regolamento.
La realtà
Il legislatore ha previsto una disciplina specifica proprio per questa situazione. L’art. 57, comma 3-bis, TUF stabilisce che, quando la liquidazione coatta riguarda una SGR, i commissari provvedono alla liquidazione dei fondi e dei relativi comparti, oppure alla loro cessione, esercitando i poteri di amministrazione dei fondi stessi. Dalla data del decreto cessano le funzioni degli organi del fondo, e i partecipanti hanno diritto alla ripartizione proporzionale del residuo netto del fondo. L’art. 57, comma 3-ter, estende questa regola, in quanto compatibile, a SICAV, SICAF e società di partenariato in gestione interna, nonché ai gestori di fondi EuVECA ed EuSEF.
Il punto che il mito ignora è che il fondo comune è un patrimonio distinto da quello della SGR che lo gestisce: i creditori della società di gestione non possono soddisfarsi sui beni del fondo, così come non possono aggredire i titoli dei clienti di una SIM. Le quote, quindi, non valgono zero per il solo fatto che la SGR è in liquidazione: valgono quanto vale il patrimonio netto del fondo, al netto dei suoi debiti.
Le strade sono due.
- Cessione del fondo: i commissari possono trasferire la gestione a un’altra SGR, con un effetto pratico di sostituzione del gestore. Il fondo continua a esistere, il partecipante mantiene le sue quote e il nuovo gestore subentra nella gestione secondo le regole del fondo. È la soluzione che, quando praticabile, preserva il valore degli investimenti, soprattutto per fondi con attivi poco liquidi (immobiliari, crediti, private equity) che una liquidazione rapida rischierebbe di svendere.
- Liquidazione del fondo: se la cessione non è possibile o conveniente, i commissari vendono gli attivi del fondo, pagano i debiti del fondo e ripartiscono il residuo tra i partecipanti in proporzione alle quote.
Il rischio per il partecipante non è la “perdita automatica” delle quote, ma il valore effettivo degli attivi del fondo e i tempi della loro liquidazione.
La prova
La prova è testuale: l’art. 57, commi 3-bis e 3-ter, TUF, nel testo aggiornato alla riforma del 2026, attribuisce ai partecipanti il diritto al riparto proporzionale del residuo netto e affida ai commissari la scelta tra liquidazione e cessione. Il diritto del partecipante si misura sul patrimonio del fondo, non su quello della SGR.
Cosa rischia chi ci crede
Chi si convince che le quote siano azzerate può svenderle sul mercato secondario (quando esiste) a prezzi molto inferiori al loro valore di liquidazione, oppure trascurare di verificare i rendiconti dei commissari e le proposte di cessione. Se invece ha crediti verso la SGR in quanto tale (per esempio risarcitori per violazioni nella gestione), questi seguono la strada dello stato passivo della società, distinta dal riparto del fondo: confondere i due piani porta a domande proposte nella sede sbagliata.
Per chi è socio di una SICAV, di una SICAF o di una società di partenariato in gestione interna, c’è un ulteriore passaggio da conoscere. L’art. 57, comma 6, TUF prevede che entro trenta giorni dalla nomina i commissari comunichino ai soci il numero e il tipo di azioni che risultano a ciascuno dalle scritture. È il momento in cui l’investitore deve confrontare quel dato con i propri estratti: un errore sul numero delle azioni si riflette direttamente sulla quota di riparto. Anche qui il silenzio non è una strategia, perché le contestazioni seguono le forme e i tempi della procedura.
Va infine considerato che, nei fondi chiusi e nei fondi con attivi illiquidi, la scelta tra cessione e liquidazione incide molto sul risultato finale. Il partecipante non decide quella scelta, che spetta ai commissari sotto la vigilanza della Banca d’Italia, ma ha interesse a seguirne lo sviluppo attraverso i rendiconti e le comunicazioni della procedura, e a far valere nelle sedi previste eventuali profili di pregiudizio.
Mito n. 6 — “Posso fare causa alla SIM o pignorarle i conti come con qualunque debitore”
Il mito
“La SIM mi deve dei soldi e dei titoli: le faccio un decreto ingiuntivo, poi pignoro i suoi conti. Oppure proseguo la causa che avevo già iniziato e mi faccio pagare quando vinco.”
Perché ci credono in tanti
Perché fuori dalla procedura concorsuale funziona così: chi ha un credito ottiene un titolo esecutivo e agisce sui beni del debitore. Chi aveva già una causa pendente contro l’intermediario, magari per una consulenza inadeguata o per operazioni non autorizzate, pensa di poterla semplicemente portare a termine. Il fondo di verità è che le cause già iniziate non scompaiono e possono avere un peso importante.
La realtà
Con il provvedimento di liquidazione coatta, le norme del TUB richiamate dall’art. 57, comma 3, TUF producono gli effetti tipici dell’apertura del concorso: nessuna azione esecutiva o cautelare individuale può essere iniziata o proseguita sul patrimonio dell’intermediario, e l’accertamento dei crediti e dei diritti alla restituzione avviene nella sede concorsuale, cioè nello stato passivo formato dai commissari e nelle eventuali opposizioni davanti al tribunale. In linea generale, le regole della legge fallimentare, e oggi del Codice della crisi, si applicano alla liquidazione coatta solo nei limiti in cui le leggi speciali le richiamano o non dispongono diversamente.
Questo non significa che il giudizio pendente sia inutile. La giurisprudenza ha chiarito diversi punti:
- una sentenza di condanna non ancora definitiva, pronunciata prima dell’apertura della liquidazione, è opponibile alla procedura, e il commissario può proseguire il giudizio nelle fasi di impugnazione;
- il credito fondato su quella sentenza, ancora impugnata, può essere ammesso con riserva nello stato passivo;
- il ricorso per cassazione in un giudizio iniziato prima della liquidazione coatta non diventa per ciò solo improcedibile;
- le azioni di accertamento o costitutive possono essere proposte fuori dalla verifica dello stato passivo solo se esiste un interesse che non potrebbe essere tutelato altrimenti.
Il credito verso la SIM si accerta nello stato passivo; il giudizio già pendente serve, ma va coordinato con la procedura.
La prova
La Cass. civ., Sez. IV lav., n. 27163 del 22 settembre 2023 ha affermato che la sentenza di condanna non ancora passata in giudicato è opponibile alla liquidazione coatta e che il commissario può proseguire il giudizio in sede di impugnazione, con un’applicazione solo indiretta delle norme sul fallimento. La Cass. civ., Sez. I, n. 17272 del 24 giugno 2024, nelle liquidazioni coatte delle banche venete, ha ritenuto ammissibile con riserva il credito risarcitorio fondato su una sentenza anteriore alla procedura ma ancora impugnata. La Cass. civ., Sez. I, n. 8463 del 15 marzo 2022 ha escluso l’improcedibilità del ricorso per cassazione in un giudizio con risparmiatori iniziato prima della liquidazione coatta di un istituto di credito, richiamando l’ammissione con riserva prevista dall’art. 96 l.fall. La Cass. civ., Sez. IV lav., n. 27796 del 28 ottobre 2024 ha ribadito che le azioni di accertamento o costitutive possono essere esercitate fuori dalla verifica del passivo solo in presenza di un interesse altrimenti non tutelabile. Le pronunce riguardano banche o imprese in liquidazione coatta e, in parte, il regime della legge fallimentare: i principi valgono per le SIM in quanto le norme del TUB sono richiamate dall’art. 57 TUF.
Cosa rischia chi ci crede
Chi avvia un pignoramento dopo il provvedimento si vede opporre l’improcedibilità dell’azione e perde tempo prezioso. Chi lascia “dormire” la causa pendente, senza coordinarla con la domanda nello stato passivo, rischia di non ottenere nemmeno l’ammissione con riserva e di arrivare al riparto quando le somme sono già state distribuite.
Mito n. 7 — “Se ho perso il termine per la domanda, non c’è più niente da fare”
Il mito
“I commissari avevano fissato una scadenza, io non ho fatto in tempo: ormai sono fuori dalla procedura.”
Perché ci credono in tanti
Perché i termini, nelle procedure concorsuali, sono effettivamente brevi e severi. Chi legge “opposizione entro quindici giorni” o vede un avviso con una data di scadenza conclude che, superata quella data, ogni diritto è perso. In parte è vero: i termini per le opposizioni sono rigidi e le forme di costituzione possono essere previste a pena di improcedibilità.
La realtà
Vero, ma solo a metà. Le norme sulla liquidazione coatta richiamate dal TUF prevedono la possibilità di domande tardive, con regole proprie e con conseguenze precise: chi si insinua tardi non partecipa ai riparti già eseguiti, ma può partecipare a quelli successivi, nei limiti di quanto ancora disponibile. L’art. 91 TUB dedica alcuni commi alle conseguenze delle domande tardive e agli accantonamenti per le pretese non ancora accertate.
La Cassazione ha lavorato molto sulle domande tardive nelle liquidazioni coatte aperte dopo la riforma della legge fallimentare del 2006, indicando il percorso che il giudice deve seguire per valutarne l’ammissibilità e il regime applicabile. Anche per l’opposizione allo stato passivo, i giudici hanno precisato quali adempimenti contano ai fini della procedibilità.
Il termine perso non chiude sempre la porta, ma la restringe: ogni giorno di ritardo può costare la partecipazione a un riparto. E per un cliente con diritto alla restituzione, il ritardo può significare veder distribuire gli strumenti agli altri aventi diritto prima che la propria posizione sia accertata.
La prova
La Cass. civ., Sez. I, n. 17497 del 25 giugno 2024 ha individuato il regime delle domande tardive nelle liquidazioni coatte aperte dopo il D.Lgs. 5/2006; la Cass. civ., Sez. I, n. 12119 del 13 aprile 2022 ha indicato il percorso decisorio per l’ammissibilità delle domande tardive nelle stesse procedure; la Cass. civ., Sez. I, n. 8875 del 3 aprile 2025 ha chiarito che, per le procedure soggette al regime anteriore al D.Lgs. 5/2006, contano i tempi e le modalità di costituzione dell’opponente, previsti a pena di improcedibilità, a prescindere dal momento del deposito del ricorso. Sono tutte pronunce rese nel quadro della legge fallimentare applicata alla liquidazione coatta.
Cosa rischia chi ci crede
Chi si arrende senza verificare rinuncia di fatto a una tutela ancora possibile. Chi, all’opposto, pensa che la domanda tardiva sia equivalente a quella tempestiva rischia di scoprire che i riparti più consistenti sono già stati eseguiti. In entrambi i casi la mossa giusta è la stessa: verificare subito lo stato della procedura, i riparti eseguiti e gli accantonamenti.
Un’ultima precisazione riguarda i clienti che ricevono la comunicazione dei commissari a un indirizzo non più aggiornato, o che non la ricevono affatto perché la loro posizione non risultava dalle scritture. Per costoro, il problema non è “aver perso il termine” per negligenza, ma non aver mai saputo di doverlo rispettare. Anche in questa situazione la strada passa per una domanda alla procedura, accompagnata dalla prova del proprio diritto e delle ragioni del ritardo; la valutazione della sua ammissibilità segue i criteri tracciati dalla giurisprudenza sulle domande tardive. Prima si interviene, più ampio è lo spazio per partecipare ai riparti ancora da eseguire.
I miti alla prova dei numeri
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti su dati di fantasia per mostrare come funzionano le regole; non descrivono casi reali.
Ipotesi A — Separazione rispettata, ma ammanco tra i clienti (mito n. 3).
Una SIM in liquidazione coatta risulta detenere, per conto dei clienti, un determinato titolo obbligazionario per un valore nominale complessivo di 1.284.600 euro. Dalle scritture, i diritti dei clienti su quel titolo ammontano a 1.517.300 euro: manca il 15,3% circa. Un cliente convinto di “riavere tutto” ha diritto, sulle scritture, a 46.850 euro nominali.
Sequenza reale: il cliente viene iscritto nella sezione separata per 46.850 euro; poiché gli strumenti non bastano, l’art. 91, comma 2, TUB impone la restituzione proporzionale. Il coefficiente è 1.284.600 / 1.517.300 = 0,8466; il cliente riceve titoli per circa 39.665 euro nominali. Per la differenza (circa 7.185 euro) concorre come creditore chirografario sull’attivo della SIM (art. 91, comma 3, TUB) e, per quanto resta insoddisfatto, può valutare la richiesta al sistema di indennizzo nei limiti del massimale. Se non avesse insinuato anche la parte non restituita, quei 7.185 euro sarebbero rimasti fuori da ogni tutela.
Ipotesi B — Il cliente che “aspetta” (mito n. 2).
Una cliente ha presso la SIM un dossier con titoli per 63.420 euro e liquidità per 8.915 euro. Lo stato passivo depositato dai commissari riporta soltanto i titoli: la liquidità, derivante dalla vendita di un’azione eseguita due giorni prima del provvedimento, non risulta. La cliente riceve la comunicazione prevista dall’art. 86, comma 8, TUB il 3 febbraio e non la legge con attenzione.
Sequenza reale: il termine di quindici giorni dell’art. 57, comma 5, TUF scade il 18 febbraio. Se la cliente propone opposizione entro quella data, documentando l’ordine eseguito e l’accredito, può ottenere l’iscrizione della liquidità nella sezione separata (il TUF equipara il denaro agli strumenti finanziari). Se se ne accorge a marzo, l’opposizione non è più proponibile e le resta, nei limiti previsti, la via della domanda tardiva, con il rischio di non partecipare ai riparti già eseguiti.
Ipotesi C — Quote di un fondo immobiliare della SGR in liquidazione (mito n. 5).
Un investitore detiene 37 quote di un fondo immobiliare chiuso, con valore unitario dell’ultimo rendiconto pari a 2.146 euro (79.402 euro complessivi). La SGR viene posta in liquidazione coatta. Convinto che le quote siano azzerate, l’investitore valuta di cederle a 410 euro l’una (15.170 euro).
Sequenza reale: i commissari, ai sensi dell’art. 57, comma 3-bis, TUF, valutano la cessione del fondo a un’altra SGR. Se la cessione si realizza, il fondo prosegue con un nuovo gestore e l’investitore mantiene le quote. Se invece si procede alla liquidazione e gli immobili, venduti, consentono un residuo netto pari al 71% del valore di rendiconto, l’investitore riceve in proporzione circa 56.375 euro. Vendendo a 410 euro avrebbe rinunciato a circa 41.205 euro rispetto a questo scenario. Il risultato effettivo dipende dal valore realizzato degli attivi, che nessuno può garantire in anticipo.
Il fondo di verità
Ogni mito che abbiamo esaminato nasce da un frammento corretto. Ricomposti nel quadro normativo, questi frammenti disegnano un sistema coerente.
È vero che il cliente partecipa alla procedura. Ma vi partecipa in una posizione particolare: è iscritto in una sezione separata dello stato passivo come titolare di un diritto alla restituzione (art. 57, comma 4, TUF), non in mezzo ai creditori ordinari. Diventa creditore chirografario solo per la parte che non può essere restituita.
È vero che la separazione patrimoniale protegge. L’art. 22 TUF esclude le azioni dei creditori dell’intermediario sui beni dei clienti e vieta le compensazioni sui conti presso terzi. Ma protegge da chi sta “fuori” dal patrimonio dei clienti, non ripara gli ammanchi che si sono prodotti “dentro” quel patrimonio: per questi vale il riparto proporzionale dell’art. 91, comma 2, TUB.
È vero che esiste un sistema di indennizzo. Ma è sussidiario e ha un massimale per investitore: copre ciò che non è stato restituito, entro un limite, e non copre le perdite di mercato.
È vero che la crisi della SGR incide sui fondi. Gli organi del fondo cessano e i rimborsi ordinari si bloccano. Ma il fondo resta un patrimonio separato, che i commissari cedono o liquidano a beneficio dei partecipanti (art. 57, comma 3-bis, TUF).
È vero che i termini sono stretti. Quindici giorni per l’opposizione (art. 57, comma 5, TUF) sono pochi. Ma la legge conosce le domande tardive, con effetti limitati sui riparti già eseguiti.
È vero che il giudizio già iniziato ha valore. La sentenza non definitiva è opponibile alla procedura e il credito può essere ammesso con riserva. Ma l’accertamento passa comunque per lo stato passivo.
È vero che la crisi dell’intermediario può diventare una crisi del cliente. Per una famiglia che aveva presso la SIM i risparmi destinati a pagare un mutuo, o per una piccola impresa che vi teneva la liquidità di cassa, il blocco degli strumenti per mesi o anni può tradursi in rate non pagate, debiti fiscali, tensioni con i fornitori. È un effetto indiretto della liquidazione coatta, che la procedura non risolve. Qui entrano in gioco strumenti diversi: le procedure di sovraindebitamento per il consumatore e il piccolo debitore, la composizione negoziata della crisi per l’imprenditore che vede compromessa la continuità per un evento esterno. Il credito verso la procedura, anche se non immediatamente esigibile, è un attivo che può essere valorizzato nella costruzione di una soluzione con i propri creditori.
A questo quadro si aggiungono due elementi di contesto. Primo: la liquidazione coatta della SIM è disciplinata in via principale dal TUF, che richiama le norme del TUB sulle banche; il Codice della crisi (artt. 293 ss.) fornisce la cornice generale della liquidazione coatta amministrativa e, dopo il suo ingresso, anche l’art. 91 TUB rinvia all’ordine di distribuzione dell’art. 221 CCII. Secondo: per alcune SIM di maggiori dimensioni (quelle dell’art. 55-bis TUF), l’art. 57, comma 1, rinvia ai presupposti della disciplina sulla risoluzione (D.Lgs. 180/2015), con un percorso che può essere diverso. Infine la riforma del TUF del 2026 ha modificato l’art. 22 e abrogato alcuni commi dell’art. 57 (6-bis, 6-bis.1 e 6-bis.2): la data di apertura della procedura determina quale testo si applica, ed è il primo dato da verificare.
Mito e realtà a confronto
La tabella riassume ciascun mito accanto alla regola che lo corregge. È utile come promemoria nel momento in cui arriva la comunicazione dei commissari, quando la tentazione di affidarsi al passaparola è più forte. Le righe non sostituiscono la verifica della singola posizione: il risultato concreto dipende dalla qualità delle scritture della SIM, dal rispetto della separazione, dalla data della procedura e dai documenti che il cliente è in grado di produrre.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| I miei titoli finiscono ai creditori della SIM | Patrimonio distinto ex art. 22 TUF; i creditori della SIM non possono aggredirlo |
| La restituzione è automatica | Serve l’iscrizione nella sezione separata (art. 57, c. 4, TUF); opposizione entro 15 giorni (c. 5) |
| Riavrò sempre il 100% | Se mancano strumenti o la separazione tra clienti non è rispettata, riparto proporzionale (art. 91, c. 2, TUB) e concorso chirografario per il residuo (c. 3) |
| Il Fondo nazionale di garanzia rimborsa tutto | Indennizzo sussidiario, con massimale per investitore, non copre le perdite di mercato |
| Le quote del fondo comune valgono zero | Il fondo è patrimonio separato: i commissari lo cedono a un’altra SGR o lo liquidano, con riparto proporzionale del residuo netto (art. 57, c. 3-bis, TUF) |
| Posso pignorare la SIM | Niente azioni esecutive individuali; accertamento nello stato passivo; ammissione con riserva per sentenze non definitive |
| Termine perso, tutto perso | Domande tardive possibili, ma senza partecipare ai riparti già eseguiti |
Le domande di verifica
Quindi è vero che la liquidità sul conto della SIM è protetta come i titoli?
Sì, in linea di principio. L’art. 22 TUF include le somme di denaro dei clienti nel patrimonio separato e l’art. 57, comma 3, TUF precisa che, nell’applicare le norme del TUB, il riferimento agli strumenti finanziari comprende anche il denaro. Resta però necessario che la liquidità risulti dalle scritture e venga iscritta nella sezione separata, e che non vi siano ammanchi.
Quindi è vero che posso chiedere subito la restituzione dei miei titoli?
Dipende. La restituzione presuppone l’accertamento della posizione nello stato passivo. I commissari possono eseguire restituzioni parziali anche prima della definizione di tutte le pretese (art. 91, comma 4, TUB), ma si tratta di una facoltà, come ha chiarito la Cassazione nel 2013, e non di un diritto da esercitare a richiesta.
Quindi è vero che il Fondo nazionale di garanzia interviene anche se ho perso soldi per il crollo di un titolo?
No. Il sistema di indennizzo tutela contro l’impossibilità dell’intermediario di restituire ciò che appartiene al cliente o di pagare i crediti derivanti dai servizi di investimento, entro un massimale. Le perdite dovute all’andamento del mercato restano a carico dell’investitore.
Quindi è vero che se la SGR viene sostituita il mio investimento prosegue?
Sì, se i commissari scelgono la cessione. In questo caso il fondo passa a un altro gestore e le quote restano in capo ai partecipanti. Se invece si procede alla liquidazione, il partecipante riceve la quota proporzionale del residuo netto.
Quindi è vero che la causa che avevo iniziato contro la SIM è inutile?
No. Una sentenza non definitiva è opponibile alla procedura e il credito che ne deriva può essere ammesso con riserva, ma la causa va coordinata con la domanda nello stato passivo.
Le sentenze che smontano i miti
Le pronunce che seguono sono state riscontrate su fonti indipendenti (Diritto Bancario, Unijuris). Alcune riguardano banche o imprese diverse dalle SIM, oppure il regime della legge fallimentare: lo segnaliamo per ciascuna. Si applicano alle SIM in quanto l’art. 57 TUF richiama le norme del TUB sulla liquidazione coatta, che a loro volta rinviano alla disciplina concorsuale generale.
1. Cass. civ., Sez. I, n. 17101 del 10 luglio 2013 — Smonta i miti n. 2 e n. 3.
Principio: nella liquidazione coatta di una SIM il diritto del cliente alla restituzione degli strumenti sussiste anche in presenza della doppia separazione, ma la restituzione integrale dipende dalla sufficienza del patrimonio dei clienti nel suo insieme; il commissario ha la facoltà, non l’obbligo, di effettuare restituzioni parziali prima dell’accertamento definitivo di tutte le passività, senza pregiudicare l’assegnazione finale a tutti gli aventi diritto.
Rilevanza: è la pronuncia di riferimento sul diritto restitutorio dei clienti di una SIM ed è resa nel sistema dell’art. 57 TUF e dell’art. 91 TUB.
2. Cass. civ., Sez. I, n. 17272 del 24 giugno 2024 — Ridimensiona il mito n. 6.
Principio: nelle liquidazioni coatte delle banche venete, il credito risarcitorio fondato su una sentenza anteriore all’apertura della procedura ma ancora impugnata può essere ammesso con riserva.
Rilevanza: riguarda banche, non SIM, ma il meccanismo è lo stesso per il cliente che abbia ottenuto una condanna dell’intermediario prima della liquidazione.
3. Cass. civ., Sez. I, n. 8463 del 15 marzo 2022 — Ridimensiona il mito n. 6.
Principio: il ricorso per cassazione in un giudizio con risparmiatori iniziato prima della liquidazione coatta di un istituto di credito non è improcedibile; il credito può trovare spazio attraverso l’ammissione con riserva prevista dall’art. 96 l.fall.
Rilevanza: pronuncia sulla legge fallimentare applicata alla liquidazione coatta di una banca; conferma che il contenzioso dei risparmiatori non si estingue con l’apertura della procedura.
4. Cass. civ., Sez. IV lav., n. 27163 del 22 settembre 2023 — Smonta il mito n. 6.
Principio: la sentenza di condanna non ancora passata in giudicato è opponibile alla liquidazione coatta; le norme sul fallimento si applicano solo in via indiretta e il commissario può proseguire il giudizio in sede di impugnazione.
Rilevanza: chiarisce il rapporto tra causa pendente e procedura, utile per il cliente che aveva già agito contro la SIM.
5. Cass. civ., Sez. IV lav., n. 27796 del 28 ottobre 2024 — Smonta il mito n. 6.
Principio: le azioni di accertamento o costitutive possono essere esercitate al di fuori della verifica dello stato passivo solo se sussiste un interesse che non potrebbe essere altrimenti tutelato.
Rilevanza: delimita lo spazio delle iniziative giudiziali “esterne” alla procedura.
6. Cass. civ., Sez. I, n. 17497 del 25 giugno 2024 — Ridimensiona il mito n. 7.
Principio: individua il regime applicabile alle domande di credito proposte tardivamente nelle liquidazioni coatte aperte dopo il D.Lgs. 5/2006.
Rilevanza: pronuncia nel quadro della legge fallimentare; conferma che la tardività non equivale automaticamente all’esclusione.
7. Cass. civ., Sez. I, n. 12119 del 13 aprile 2022 — Ridimensiona il mito n. 7.
Principio: indica il percorso decisorio che il giudice deve seguire per valutare l’ammissibilità delle domande tardive di insinuazione nelle liquidazioni coatte aperte dopo il D.Lgs. 5/2006.
Rilevanza: completa il quadro sulle domande tardive, rilevante per il cliente che si accorge in ritardo della propria posizione.
8. Cass. civ., Sez. I, n. 8875 del 3 aprile 2025 — Conferma la serietà dei termini (mito n. 7).
Principio: per le procedure soggette al regime anteriore al D.Lgs. 5/2006, nell’opposizione allo stato passivo contano i tempi e le modalità di costituzione dell’opponente, previsti a pena di improcedibilità, indipendentemente dalla data di deposito del ricorso.
Rilevanza: pronuncia sulla legge fallimentare nel testo anteriore alla riforma del 2006, ancora applicabile alle procedure più risalenti; ricorda che l’opposizione richiede rigore formale oltre che tempestività.
Accanto a queste pronunce, la smentita di diversi miti (n. 1, 4 e 5) poggia direttamente sul testo di legge: art. 22 TUF, art. 57, commi 3, 3-bis, 3-ter, 4 e 5, TUF e art. 91, commi 1-4, TUB.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, partendo dai documenti. Ecco cosa facciamo concretamente per il cliente di una SIM o di una SGR in liquidazione coatta amministrativa.
- Ricostruiamo la posizione confrontando estratti conto titoli, rendiconti periodici, contratti e ordini eseguiti con quanto risulta dalla comunicazione dei commissari.
- Verifichiamo l’iscrizione nella sezione separata dello stato passivo, controllando che titoli e liquidità siano riportati per intero e con la corretta qualificazione di diritto alla restituzione.
- Prepariamo e depositiamo l’opposizione allo stato passivo entro il termine di quindici giorni dell’art. 57, comma 5, TUF, curando anche gli adempimenti di costituzione.
- Calcoliamo la quota restituibile e la parte insoddisfatta quando emergono ammanchi, e impostiamo la domanda chirografaria per il residuo ai sensi dell’art. 91, comma 3, TUB.
- Esaminiamo i presupposti dell’indennizzo da parte del sistema di garanzia degli investitori, verificando massimale, esclusioni e documenti richiesti dal regolamento vigente.
- Analizziamo la sorte del fondo gestito dalla SGR in liquidazione: rendiconti dei commissari, ipotesi di cessione a un nuovo gestore, criteri di riparto del residuo netto.
- Coordiniamo le cause già pendenti con la procedura, chiedendo l’ammissione con riserva dei crediti fondati su sentenze non definitive.
- Valutiamo le domande tardive e i loro effetti sui riparti, monitorando riparti eseguiti e accantonamenti.
- Individuiamo eventuali azioni risarcitorie verso soggetti diversi dall’intermediario in liquidazione, quando la documentazione ne mostra i presupposti.
- Gestiamo le ricadute sulla crisi del cliente: se il blocco dei risparmi mette in difficoltà una famiglia o un’impresa, valutiamo gli strumenti di sovraindebitamento o la composizione negoziata.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema contano in particolare due competenze. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, l’Avvocato conosce i meccanismi concorsuali dall’interno: stato passivo, concorso, riparti e rapporti tra azioni individuali e procedura sono il terreno su cui si difende il cliente di una SIM. Come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, può affiancare il risparmiatore o il piccolo imprenditore quando l’indisponibilità dei propri strumenti finanziari diventa una vera crisi di liquidità.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta la domanda nello stato passivo segue anche l’opposizione e gli eventuali gradi successivi, senza cambi di linea. E lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo, ricostruendo numeri, valori e riparti accanto agli aspetti giuridici.
Chiusura
La liquidazione coatta di una SIM o di una SGR non cancella i diritti dei clienti, ma li trasforma in posizioni da far valere con precisione: restituzione nella sezione separata, credito chirografario per ciò che manca, indennizzo entro i limiti del sistema, riparto del residuo netto per i partecipanti ai fondi. L’informazione corretta è la prima difesa, e arriva prima dei quindici giorni che separano la comunicazione dei commissari dalla scadenza dell’opposizione.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché è materia di crisi e di concorso: l’Avv. Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, lavora abitualmente sulle dinamiche delle procedure concorsuali in cui si gioca la tutela del cliente; come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC può prendere in carico anche le conseguenze che il blocco dei risparmi produce sull’equilibrio economico di una persona o di un’impresa. Analizzeremo i tuoi documenti, verificheremo la tua posizione e costruiremo con te la strategia più adatta.
📩 Non lasciare che il termine dell’opposizione scada mentre aspetti: scrivici oggi, i riferimenti dello studio sono indicati qui sotto, in fondo all’articolo.
