Quanto Dura La Procedura Di Concordato In Continuità Dal Deposito All’omologa?

Il giorno in cui l’impresa deposita la domanda di concordato in continuità aziendale non coincide con il giorno in cui il problema finisce. Coincide, semmai, con l’avvio di un orologio che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nella versione modificata dal D.Lgs. 83/2022 e dal correttivo D.Lgs. 136/2024) scandisce con precisione quasi notarile: termini in giorni, finestre che si aprono e si chiudono, scadenze perentorie che non tollerano ritardi. Dal deposito all’omologa, nella pratica dei tribunali italiani, passano di regola tra i nove e i diciotto mesi, con variazioni legate al tipo di domanda, alla complessità del piano, al numero dei creditori e al carico del singolo ufficio giudiziario.

Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. È questo il filo che tiene insieme la ricostruzione che segue: non una guida generale al concordato, ma la cronologia di un percorso, tappa dopo tappa, con il tempo sempre in primo piano.

La timeline, in sintesi:
– Giorno 0: deposito della domanda (piena o “con riserva”) e iscrizione nel registro delle imprese il giorno successivo.
– Primi trenta giorni circa: decisione sulle misure protettive e avvio degli obblighi informativi.
– Da 30 a 120 giorni: termine concesso per il deposito di piano, proposta e attestazione, se la domanda è con riserva.
– Uno-due mesi dopo il piano: vaglio di ammissibilità e decreto di apertura con il calendario del voto.
– Tre-sei mesi dopo l’apertura: relazione del commissario, proposte concorrenti, voto dei creditori per classi.
– Uno-tre mesi dopo il voto: udienza e sentenza di omologa; poi i trenta giorni per il reclamo.

Perché lo Studio Monardo segue proprio questa materia? Perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: opera cioè nella fase che precede, e spesso prepara, il deposito del concordato in continuità, dove si decide se e quando entrare nella procedura, con quale piano e con quali tempi. Chi conosce dall’interno la composizione negoziata conosce anche il calendario che si apre quando la trattativa non basta più e serve lo strumento giudiziale.

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La mappa temporale: dal deposito alla sentenza di omologa

Prima di entrare nelle singole tappe, conviene avere davanti l’intero tracciato. La tabella che segue mette in fila ogni fase, la norma che la regola, il termine di legge e la durata che, nella pratica, si osserva più frequentemente. Le durate “reali” sono stime indicative: non esistono statistiche ufficiali aggregate e aggiornate che misurino, tribunale per tribunale, il tempo medio tra deposito e omologa del concordato in continuità secondo il Codice della crisi. Servono quindi a orientarsi, non a fare previsioni.

Tappa Cosa accade Norma Termine di legge Durata reale indicativa Sezione
Giorno 0 Deposito della domanda, iscrizione nel registro imprese artt. 40, 44, 46 CCII iscrizione entro il giorno successivo 1-2 giorni Tappa 1
Giorni 1-30 Misure protettive e loro conferma artt. 54, 55, 8 CCII tetto complessivo 12 mesi 2-6 settimane per la conferma Tappa 2
Giorni 30-180 Termine per il piano (domanda con riserva) art. 44, co. 1, lett. a) 30-60 giorni + proroga di 60 2-4 mesi Tappa 3
Entro 10 giorni dal decreto ex art. 44 Versamento delle spese della prima fase art. 44, co. 1, lett. d) perentorio, max 10 giorni — Tappa 3
Dopo il deposito del piano Vaglio di ammissibilità art. 47, co. 1 e 4 integrazioni entro max 15 giorni 3-8 settimane Tappa 4
Decreto di apertura Nomina organi, calendario del voto, spese art. 47, co. 2 spese entro max 15 giorni — Tappa 5
Almeno 45 giorni prima del voto Relazione del commissario giudiziale art. 105 CCII 45 giorni prima della data iniziale del voto 2-4 mesi dall’apertura Tappa 6
Almeno 30 giorni prima del voto Proposte concorrenti art. 90 CCII 30 giorni prima della data iniziale del voto — Tappa 6
Finestra di voto Voto per classi, maggioranze, relazione sul voto artt. 107, 109, 110 CCII date fissate dal tribunale 1-4 settimane Tappa 7
Udienza di omologa Opposizioni, parere, memorie art. 48, co. 1-2; art. 112 opposizioni 10 giorni prima, parere 5, memorie 2 1-3 mesi dal voto Tappa 8
Dopo la sentenza Reclamo e ricorso per cassazione art. 51 CCII 30 giorni 2-8 mesi per il reclamo Tappa 9

Due avvertenze di lettura. La prima: il Codice non fissa un termine massimo complessivo per arrivare all’omologa; fissa termini per singoli atti, e la somma reale dipende dalle scelte del debitore (domanda piena o con riserva, richiesta di proroga, qualità del piano) e dai tempi dell’ufficio. La seconda: la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non si applica ai termini dell’art. 44, lettere a), c) e d), per espressa previsione del comma 3 di quella norma; chi deposita a giugno con riserva non può contare su un agosto “fermo”.

A questo punto la cronologia può partire dal principio.

Giorno 0: il deposito della domanda e l’iscrizione nel registro delle imprese

Cosa succede

Siamo al giorno 0. L’impresa, tramite il difensore, deposita il ricorso con cui chiede l’accesso al concordato preventivo in continuità aziendale. Le strade sono due. La prima è la domanda “piena”: ricorso accompagnato fin da subito da proposta, piano, attestazione del professionista indipendente e documentazione completa. La seconda è la domanda “con riserva” (art. 44 CCII): il debitore deposita la documentazione di base prevista dall’art. 39, comma 3 (in sostanza i bilanci degli ultimi tre esercizi, o le dichiarazioni fiscali se non obbligato al bilancio, e l’elenco nominativo dei creditori con i rispettivi crediti e cause di prelazione) e si riserva di presentare piano e proposta entro un termine assegnato dal tribunale.

La scelta tra le due strade è, prima ancora che giuridica, una scelta di calendario. La domanda piena accorcia la procedura di diversi mesi, ma richiede che il piano sia già pronto e attestato. La domanda con riserva compra tempo, ma lo compra a caro prezzo: obblighi informativi mensili, vigilanza del commissario, rischio di revoca.

La norma

L’art. 40 CCII disciplina il procedimento unitario di accesso agli strumenti di regolazione della crisi. Il comma 3 prevede che la domanda sia comunicata al pubblico ministero e trasmessa al registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito, a cura del cancelliere. Dalla data di pubblicazione nel registro decorrono gli effetti dell’art. 46: da quel momento il debitore può compiere atti urgenti di straordinaria amministrazione solo previa autorizzazione del tribunale, e i pagamenti di crediti anteriori sono, in linea di principio, vietati. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione della domanda sono inefficaci verso i creditori anteriori.

La competenza spetta al tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (art. 27 CCII). La Cassazione è tornata sul punto con due pronunce del 2025: con l’ordinanza n. 21865 del 29 luglio 2025 ha ribadito che il centro degli interessi coincide presuntivamente con la sede legale, e che la presunzione cede solo se si prova una diversa collocazione riconoscibile dai terzi; con l’ordinanza n. 6620 del 12 marzo 2025 ha precisato che può rilevare il luogo in cui l’attività prevalente si svolge di fatto. Sbagliare il tribunale, al giorno 0, significa perdere settimane in un conflitto di competenza.

I termini che si attivano

Dal deposito scattano in sequenza:
– l’iscrizione nel registro delle imprese entro il giorno successivo, che segna il momento da cui decorrono gli effetti protettivi automatici e, per la domanda con riserva, il termine per il piano;
– se il debitore ha chiesto le misure protettive con la domanda, l’avvio del procedimento di conferma davanti al giudice (art. 55), di cui si dirà alla tappa successiva;
– per la domanda con riserva, l’attesa del decreto del tribunale che fissa il termine per il piano, nomina il commissario e impone obblighi informativi e deposito spese.

Il dies a quo del termine per il piano è l’iscrizione nel registro delle imprese, non il deposito in cancelleria: lo dice espressamente l’art. 44, comma 1, lettera a), che fa decorrere il termine “dall’iscrizione” prevista dall’art. 45, comma 2. È un dettaglio che, nei mesi a venire, può valere qualche giorno decisivo.

Cosa può fare il debitore ora

In questa fase le scelte disponibili sono le più ampie dell’intera procedura. Il debitore può:
– scegliere tra domanda piena e domanda con riserva in base allo stato effettivo del piano;
– chiedere contestualmente le misure protettive (art. 54, comma 2), che impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio;
– se ricorrono i presupposti, chiedere misure cautelari ulteriori (art. 54, comma 1);
– ai sensi dell’art. 44, comma 1-quater, chiedere di godere fin da subito del regime proprio dello strumento prescelto, depositando un progetto di regolazione conforme.

Ciò che, al contrario, diventa precluso dal giorno della pubblicazione: pagare liberamente i fornitori anteriori, vendere beni rilevanti o concedere garanzie senza autorizzazione. L’art. 44, comma 1-ter, è netto: gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione sono inefficaci e portano alla revoca del decreto.

L’errore tipico di questa fase

Depositare la domanda con riserva “per fermare il pignoramento” senza avere almeno l’ossatura del piano. Il termine di trenta-sessanta giorni sembra lungo il giorno del deposito; a metà percorso si scopre che l’attestatore non ha ancora i dati, che il perito non ha stimato gli immobili, che manca la proiezione dei flussi di cassa. E la proroga, come si vedrà, non è automatica.

Un secondo errore, più sottile, è sottovalutare la tempistica dell’iscrizione: chi calcola il termine dal deposito anziché dall’iscrizione rischia di organizzare il lavoro su una scadenza sbagliata, magari credendo di avere un giorno in meno, o peggio uno in più.

Quanto dura realmente

Il giorno 0 dura, appunto, un giorno: l’iscrizione nel registro delle imprese avviene normalmente entro le ventiquattro ore. Il decreto del tribunale sulla domanda con riserva arriva invece, a seconda dell’ufficio, in un arco che va da pochi giorni a due-tre settimane. Il lavoro vero del giorno 0, però, si fa prima: nelle settimane o nei mesi precedenti in cui si costruiscono i dati, si sceglie lo strumento e si valuta se passare prima per la composizione negoziata.

Dal giorno 1 al giorno 30 circa: le misure protettive e la loro conferma

Cosa succede

Il calendario ora corre su un binario parallelo. Se nella domanda il debitore ha chiesto le misure protettive, dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa o sui beni e diritti con cui l’attività viene esercitata. Le prescrizioni restano sospese e le decadenze non si verificano. È lo “scudo” che permette di preparare il piano senza che i singoli creditori smembrino l’azienda nel frattempo.

Ma lo scudo, al giorno 1, è provvisorio. Perché diventi stabile serve il provvedimento del giudice che lo conferma (o lo revoca), sentite le parti.

La norma

Gli artt. 54 e 55 CCII disciplinano rispettivamente il contenuto delle misure (protettive e cautelari) e il procedimento. L’art. 55 prevede che il giudice designato, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale, confermi o revochi le misure con decreto; se il provvedimento di conferma non interviene nel termine previsto dalla norma, gli effetti protettivi cessano. Il decreto stabilisce anche la durata delle misure. Sopra tutto si colloca l’art. 8 CCII: la durata complessiva delle misure protettive, comprensiva di proroghe e rinnovi, non può superare i dodici mesi, anche se non continuativi.

È una regola che incide direttamente sulla domanda del titolo: se dal deposito all’omologa passano quattordici mesi, per una parte del percorso l’impresa potrebbe trovarsi senza ombrello. Per questo la pianificazione temporale non è un esercizio accademico.

I termini che si attivano

  • Il termine entro cui il giudice deve provvedere sulla conferma: il suo mancato rispetto fa cessare gli effetti protettivi.
  • La durata fissata nel decreto di conferma, che può essere prorogata su istanza motivata.
  • Il tetto di dodici mesi dell’art. 8, che va calcolato tenendo conto anche delle eventuali misure già godute in procedure o fasi precedenti: chi arriva al concordato dopo un percorso di composizione negoziata deve verificare con attenzione la “storia” delle protezioni già ottenute e il loro computo.

Cosa può fare il debitore ora

Nella finestra tra deposito e conferma il debitore può:
– documentare in modo puntuale perché le misure sono necessarie a preservare la continuità (quali esecuzioni pendono, quali beni sono a rischio, quale impatto avrebbe la loro perdita sul piano);
– chiedere misure cautelari mirate se lo scudo generale non basta (ad esempio per impedire la risoluzione di un contratto essenziale);
– difendersi dalle istanze di revoca di singoli creditori, che possono sostenere l’abuso dello strumento o la sua inutilità.

Quello che il debitore non può fare è contare sul fatto che lo scudo duri “fino all’omologa” senza chiederlo e motivarlo. La finestra per ottenere la conferma è breve e non si riapre: se le misure cessano, i creditori riprendono a procedere.

L’errore tipico di questa fase

Trascurare l’udienza di conferma, presentandosi con una documentazione generica. Il giudice deve valutare se le misure sono funzionali al buon esito delle trattative o del piano; una domanda che si limita a elencare i pignoramenti pendenti, senza spiegare perché bloccarli serve alla continuità, espone a una conferma parziale o a una durata più breve di quella necessaria.

Un secondo errore ricorrente è non fare i conti con l’art. 8: chi chiede le misure al giorno 0 e prevede, realisticamente, quindici mesi fino all’omologa deve sapere fin dall’inizio che l’ultimo tratto potrebbe essere percorso senza protezione, e deve organizzarsi di conseguenza (accordi con i creditori principali, tempistiche di deposito ottimizzate, domanda piena anziché con riserva).

Quanto dura realmente

Il procedimento di conferma si chiude normalmente nel giro di due-sei settimane dal deposito. La durata accordata alle misure varia molto: alcuni tribunali concedono fin da subito un periodo coerente con il termine per il piano, altri preferiscono durate brevi con verifiche periodiche. In ogni caso il tetto di dodici mesi è invalicabile, e chi pianifica deve trattarlo come una scadenza vera, non come un’ipotesi lontana.

Dal giorno 30 al giorno 180: il termine per il piano nella domanda con riserva

Cosa succede

Da questo momento in poi, per chi ha depositato con riserva, la procedura entra nella fase più delicata dal punto di vista temporale. Il tribunale ha emesso il decreto dell’art. 44 e ha fissato il termine entro cui l’impresa deve depositare proposta, piano, attestazione e documentazione completa. Nel frattempo, l’impresa continua a lavorare sotto la lente del commissario giudiziale, nominato con lo stesso decreto, e deve rendere conto ogni mese della propria situazione.

La norma

L’art. 44, comma 1, CCII stabilisce che il tribunale, con decreto:
– lettera a): fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, decorrente dall’iscrizione nel registro delle imprese, per il deposito di proposta, piano, attestazione e documentazione; il termine è prorogabile, su istanza del debitore, di ulteriori sessanta giorni, in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione;
– lettera b): nomina il commissario giudiziale, che deve riferire immediatamente al tribunale su atti di frode o condotte pregiudizievoli per una soluzione efficace della crisi;
– lettera c): impone obblighi informativi periodici almeno mensili, anche sulla gestione finanziaria; ogni mese il debitore deposita una situazione economico-patrimoniale e finanziaria, che viene iscritta nel registro delle imprese;
– lettera d): ordina il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, delle somme necessarie per le spese della procedura fino alla scadenza del termine.

Il comma 2 prevede la revoca del termine, con decreto non reclamabile, su segnalazione di un creditore, del commissario o del pubblico ministero, quando emergono atti di frode, gravi violazioni degli obblighi informativi o il mancato versamento delle spese. Il comma 3 esclude espressamente la sospensione feriale per i termini delle lettere a), c) e d).

Sulle spese, la giurisprudenza ha tracciato una linea temporale precisa. La Cassazione, con l’ordinanza n. 12352 del 9 maggio 2025, ha escluso che, nel regime della vecchia legge fallimentare (art. 161, comma 6, l. fall.), il mancato o tardivo versamento delle spese determinasse automaticamente inammissibilità o improcedibilità, in assenza di una previsione espressa, chiarendo però che le nuove regole dell’art. 44 non si applicavano a quel caso per ragioni temporali. Oggi quella previsione espressa c’è: il mancato versamento è causa di revoca. Con l’ordinanza n. 12523 dell’8 maggio 2024, la Corte ha poi stabilito che il decreto che ordina il versamento non è autonomamente reclamabile: le contestazioni sull’importo vanno fatte valere, eventualmente, impugnando la sentenza che apre la liquidazione giudiziale.

I termini che si attivano

  • Termine per il piano: tra 30 e 60 giorni dall’iscrizione, perentorio.
  • Eventuale proroga: ulteriori 60 giorni, da chiedere prima della scadenza e da motivare con un progetto di regolazione già impostato.
  • Versamento spese: entro il termine perentorio fissato, non superiore a 10 giorni.
  • Relazioni mensili: una per ogni mese, con iscrizione nel registro delle imprese.
  • Nessuna sospensione feriale: un termine che cade a cavallo di agosto continua a correre.

Il calcolo è semplice ma va fatto con disciplina. Se l’iscrizione avviene il 20 febbraio e il tribunale concede sessanta giorni, la scadenza cade il 21 aprile; con la proroga di sessanta giorni si arriva al 20 giugno. In tutto, il massimo teorico della fase con riserva è di centoventi giorni dall’iscrizione, cioè quattro mesi.

Cosa può fare il debitore ora

Le opzioni, in questa fase, sono essenzialmente tre:
– depositare il piano prima della scadenza, anche in anticipo, se è pronto: non c’è alcun vantaggio a consumare tutto il termine se il lavoro è concluso;
– chiedere la proroga, documentando lo stato di avanzamento del progetto (bozza di piano, incarico all’attestatore, perizie in corso, trattative con le classi principali);
– cambiare strumento, depositando, invece del piano di concordato, una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione o di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, se nel frattempo le trattative hanno preso quella direzione: l’art. 44 lo consente espressamente.

Ciò che è precluso: lasciare scadere il termine senza deposito, sperando in una tolleranza che la norma non prevede. Alla scadenza del termine senza piano, la domanda è destinata a essere dichiarata improcedibile e, se un creditore o il pubblico ministero hanno chiesto la liquidazione giudiziale, il rischio diventa concreto.

L’errore tipico di questa fase

Chiedere la proroga l’ultimo giorno, con un’istanza generica. Il presupposto della proroga è il “progetto di regolazione”: il tribunale vuole vedere che il piano esiste almeno in forma avanzata. Un’istanza che si limita a dire che “il professionista sta lavorando” difficilmente supera il vaglio. Il secondo errore è trascurare le relazioni mensili: una grave violazione degli obblighi informativi è causa di revoca del termine, e le relazioni sono pubblicate nel registro delle imprese, dunque lette da creditori e concorrenti.

Quanto dura realmente

Nella pratica, la maggior parte delle imprese che depositano con riserva utilizza l’intero termine concesso e una quota significativa chiede la proroga. Il tempo reale di questa fase si colloca quindi tra i due e i quattro mesi. Chi arriva al deposito con una domanda piena salta interamente questa tappa: è il risparmio di tempo più consistente che il debitore possa ottenere con una scelta propria.

Dal deposito del piano: il vaglio di ammissibilità del tribunale

Cosa succede

Il piano è stato depositato. A questo punto la procedura entra in una nuova fase: il tribunale, sentito il commissario giudiziale se già nominato, deve verificare se la proposta può essere aperta. Per il concordato in continuità, il controllo è definito dall’art. 47, comma 1, lettera b). È una fase che non ha una durata fissata dalla legge, ma che nella prassi può richiedere da alcune settimane a un paio di mesi, specie se il tribunale chiede chiarimenti o integrazioni.

La norma

L’art. 47, comma 1, distingue tra concordato liquidatorio e concordato in continuità. Per quest’ultimo, il testo richiede la verifica della ritualità della proposta e stabilisce che la domanda è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali. Il controllo comprende anche la corretta formazione delle classi, che nel concordato in continuità sono obbligatorie.

Su quanto sia penetrante questo vaglio, la Cassazione si è pronunciata in modo netto con l’ordinanza n. 9605 del 15 aprile 2026: il controllo all’apertura del concordato in continuità non è un semplice esame formale, ma un vero giudizio di ammissibilità, che investe la legalità sostanziale della proposta allo stesso livello richiesto in sede di omologa, compresi il trattamento dei creditori, la formazione delle classi obbligatorie e la completezza dell’informazione per il voto. Tradotto in termini di calendario: i difetti che emergeranno all’omologa possono essere rilevati già ora, e un piano costruito male rischia di fermarsi qui, dopo mesi di lavoro.

Se il tribunale rileva carenze, il comma 4 prevede che possa concedere un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se i presupposti mancano, dichiara con decreto motivato l’inammissibilità della proposta, sentiti il debitore, i creditori che hanno chiesto la liquidazione e il pubblico ministero; se c’è un ricorso per la liquidazione giudiziale, apre la liquidazione con sentenza.

Contro il decreto di inammissibilità, il comma 5 consente il reclamo alla Corte d’appello entro trenta giorni dalla comunicazione. E qui la Cassazione ha chiuso una porta: con la sentenza n. 31176 del 28 novembre 2025 ha stabilito che la decisione della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità, senza apertura della liquidazione, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, perché priva di natura decisoria, anche se emessa in forma di sentenza. La domanda può però essere riproposta, decorso il termine per il reclamo, se cambiano le circostanze.

I termini che si attivano

  • Termine per integrazioni: non superiore a 15 giorni, assegnato dal tribunale.
  • Reclamo contro l’inammissibilità: 30 giorni dalla comunicazione del decreto.
  • In caso di conferma dell’inammissibilità in appello, nessun ulteriore grado per la sola declaratoria di inammissibilità.

Cosa può fare il debitore ora

La finestra difensiva più importante di questa fase è il termine per le integrazioni. Quindici giorni al massimo: un tempo brevissimo per correggere un piano, che va sfruttato senza esitazioni. Il debitore può:
– rispondere puntualmente ai rilievi del tribunale, integrando dati, ricalcolando le percentuali, riformulando le classi;
– modificare la proposta, se i rilievi riguardano il trattamento dei creditori o il rispetto delle regole di distribuzione;
– in caso di inammissibilità, valutare in trenta giorni se proporre reclamo o se ripresentare la domanda su basi nuove.

L’errore tipico di questa fase

Considerare il vaglio di apertura come un passaggio formale. Dopo l’ordinanza n. 9605/2026 questa lettura non regge: il tribunale guarda già alla sostanza, e un piano che tratta in modo diseguale creditori di pari grado, o che forma le classi in modo da precostituire il voto, rischia di non superare la soglia. Un secondo errore è non avere pronto il team (attestatore, perito, advisor) per rispondere entro quindici giorni: le integrazioni richieste spesso impongono un aggiornamento dell’attestazione.

Quanto dura realmente

Dal deposito del piano al decreto di apertura passano, nella prassi, tra le tre e le otto settimane. Se il tribunale chiede integrazioni, si aggiungono i quindici giorni concessi e il tempo per esaminarle. Se c’è un reclamo contro l’inammissibilità, si aggiungono alcuni mesi, senza garanzia di esito.

Il decreto di apertura: la procedura si dà un calendario

Cosa succede

Siamo al giorno in cui il tribunale apre la procedura. Il decreto di apertura è l’atto che trasforma la domanda in procedura in senso pieno e, soprattutto, è l’atto che fissa il calendario di tutto quello che seguirà fino al voto. È qui che si decide, in concreto, quanto durerà la parte centrale del concordato.

La norma

L’art. 47, comma 2, CCII stabilisce che il tribunale, con il decreto di apertura:
– a) delega un giudice alla procedura;
– b) nomina oppure conferma il commissario giudiziale;
– c) stabilisce la data iniziale e la data finale per l’espressione del voto dei creditori, tenendo conto del numero dei creditori, dell’entità del passivo e della necessità di assicurare la tempestività e l’efficacia della procedura, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione, anche tramite strutture informatiche; fissa inoltre il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori;
– d) fissa il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro cui il debitore deve depositare la somma pari al cinquanta per cento delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al venti per cento, determinata dal giudice;
– d-bis), aggiunta dal correttivo del 2024: dispone gli obblighi informativi periodici sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa.

Il decreto è comunicato e pubblicato secondo l’art. 45.

I termini che si attivano

  • Deposito spese della procedura: entro il termine perentorio fissato, non superiore a 15 giorni. Si tratta di una voce di costo di giustizia prevista dalla legge per il funzionamento della procedura, distinta da qualunque compenso professionale.
  • Data iniziale e data finale del voto: da queste due date, fissate dal tribunale, si calcolano a ritroso tutti i termini successivi (relazione del commissario, proposte concorrenti, osservazioni).
  • Obblighi informativi periodici, che proseguono per tutta la procedura.

Cosa può fare il debitore ora

Leggere il decreto con il calendario in mano. Dalla data iniziale del voto si ricava, a ritroso:
– il giorno entro cui il commissario deve depositare la propria relazione (almeno 45 giorni prima);
– il giorno entro cui possono essere presentate proposte concorrenti (almeno 30 giorni prima);
– i giorni utili per le osservazioni dei creditori e le repliche del debitore.

Il debitore può inoltre organizzare la comunicazione con i creditori, preparare le risposte alle prevedibili contestazioni e, se ritiene il calendario troppo compresso o troppo dilatato, segnalarlo motivatamente al giudice delegato. Ciò che non può fare è ritardare il versamento delle spese: il termine è perentorio, e il mancato deposito apre la strada alla revoca della procedura.

L’errore tipico di questa fase

Trattare il decreto di apertura come un traguardo anziché come un punto di partenza. Molte imprese, ottenuta l’apertura, “tirano il fiato” e si accorgono della relazione del commissario solo quando viene depositata. È invece questo il momento in cui collaborare attivamente con il commissario, fornire tutti i dati richiesti, prevenire le criticità che la relazione potrebbe evidenziare. Ciò che il commissario scrive, i creditori lo leggono prima di votare.

Quanto dura realmente

Il decreto di apertura è un atto puntuale; ciò che conta è l’intervallo che fissa tra apertura e voto. Nella pratica dei tribunali, la data iniziale del voto viene collocata di solito tra i tre e i sei mesi dopo l’apertura, con intervalli più lunghi nelle procedure con molti creditori, beni complessi da stimare o gruppi societari.

Da tre a sei mesi dopo l’apertura: la relazione del commissario e le proposte concorrenti

Cosa succede

Il calendario ora corre all’indietro, a partire dalla data iniziale del voto. In questo intervallo il commissario giudiziale lavora sui dati dell’impresa: verifica l’elenco dei creditori, controlla le scritture contabili, ricostruisce le cause della crisi, valuta il piano e la sua convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. Il suo lavoro confluisce nella relazione che i creditori leggeranno prima di votare. Contemporaneamente, si apre per i creditori più rilevanti la possibilità di presentare una proposta alternativa a quella del debitore.

La norma

L’art. 105 CCII impone al commissario di redigere una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e di depositarla in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto. Nella relazione il commissario illustra anche l’utilità della proposta in termini di soddisfazione dei creditori rispetto alla liquidazione giudiziale.

L’art. 90 CCII disciplina le proposte concorrenti: i creditori che rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore possono presentare una proposta alternativa di concordato e il relativo piano non oltre trenta giorni prima della data iniziale stabilita per il voto. Le proposte concorrenti non sono ammissibili quando la proposta del debitore assicura determinate soglie di soddisfazione ai creditori, secondo quanto previsto dalla stessa norma; per le imprese di maggiori dimensioni, il correttivo del 2024 ha inciso anche sui casi in cui è richiesto il consenso del debitore.

L’art. 107 CCII regola infine la fase che precede immediatamente il voto: il commissario illustra ai creditori la propria relazione e le proposte; i creditori possono formulare osservazioni e contestare i crediti concorrenti; il debitore ha facoltà di rispondere e di contestare a sua volta i crediti, e deve fornire chiarimenti. Tutto avviene, di regola, con modalità telematiche.

I termini che si attivano

  • Relazione del commissario: almeno 45 giorni prima della data iniziale del voto.
  • Proposte concorrenti: non oltre 30 giorni prima della data iniziale del voto.
  • Osservazioni dei creditori e repliche del debitore: nei termini scanditi dall’art. 107, calcolati anch’essi a ritroso dalla data iniziale del voto.

Esempio di calcolo: se la data iniziale del voto è il 20 ottobre, la relazione deve essere depositata entro il 5 settembre; le proposte concorrenti entro il 20 settembre.

Cosa può fare il debitore ora

Questa è la finestra in cui il debitore può ancora orientare il voto con argomenti, non con promesse. Concretamente:
– collaborare con il commissario fornendo dati completi e tempestivi, per evitare che la relazione segnali lacune informative;
– preparare repliche documentate alle osservazioni dei creditori e alle contestazioni sui crediti;
– valutare, se emergono criticità, una modifica migliorativa della proposta prima dell’inizio delle operazioni di voto, così da presentare ai creditori una versione aggiornata;
– monitorare l’eventuale deposito di proposte concorrenti, che cambiano radicalmente lo scenario del voto.

Lo Studio Monardo, il cui titolare è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta proprio in questa fase il dialogo con commissario e creditori, con il metodo della trattativa strutturata tipico della composizione negoziata.

L’errore tipico di questa fase

Scoprire il contenuto della relazione del commissario il giorno del deposito. Una relazione che evidenzia incongruenze contabili, atti di disposizione non spiegati o un’alternativa liquidatoria più conveniente della proposta può spostare il voto di intere classi. Il secondo errore è sottovalutare il rischio di proposte concorrenti: un creditore forte che presenta un piano alternativo trasforma la procedura in una competizione, con tempi e dinamiche diverse.

Quanto dura realmente

Dall’apertura alla data iniziale del voto passano, come visto, tre-sei mesi. La relazione del commissario viene spesso depositata a ridosso del termine dei quarantacinque giorni; nelle procedure più complesse, con stime immobiliari o perizie sull’azienda, il commissario può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato a nominare stimatori, con riflessi sui tempi.

La finestra di voto: classi, maggioranze, relazione finale

Cosa succede

Siamo alla data iniziale del voto. Per un periodo fissato dal tribunale, di solito compreso tra una e quattro settimane, i creditori esprimono il proprio voto, normalmente per via telematica. Nel concordato in continuità il voto è sempre per classi, e la proposta passa solo se raccoglie le maggioranze previste dalla legge all’interno di ciascuna classe.

La norma

L’art. 109 CCII, al comma 5, disciplina le maggioranze nel concordato in continuità: la proposta è approvata se tutte le classi votano a favore; all’interno di ciascuna classe, la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della classe. I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti integralmente in denaro entro il termine indicato dalla norma (centottanta giorni dall’omologazione), e conservano il diritto di prelazione.

Se non tutte le classi votano a favore, la partita non è necessariamente chiusa: il debitore può chiedere l’omologazione con ristrutturazione trasversale dei debiti (il cosiddetto cross-class cram down) ai sensi dell’art. 112, comma 2, di cui si dirà alla tappa successiva.

L’art. 110 CCII prevede che, chiuse le operazioni di voto, il commissario giudiziale rediga la relazione sull’esito del voto e la depositi in cancelleria a ridosso della chiusura. Se le maggioranze non sono raggiunte e il debitore non chiede l’omologa forzosa, il commissario ne riferisce al tribunale, che provvede ai sensi dell’art. 49, comma 1: con l’apertura della liquidazione giudiziale, se c’è il ricorso di un soggetto legittimato.

I termini che si attivano

  • Data iniziale e data finale del voto, fissate nel decreto di apertura: i voti espressi fuori da questo intervallo non contano.
  • Relazione sull’esito del voto, a ridosso della chiusura delle operazioni.
  • Da questo momento, la richiesta di omologa (anche nella forma dell’art. 112, comma 2, in caso di dissenso di una o più classi).

Cosa può fare il debitore ora

Durante la finestra di voto, gli spazi di manovra si restringono. Il debitore può:
– assicurarsi che tutti i creditori abbiano ricevuto le comunicazioni e siano in grado di votare;
– rispondere alle richieste di chiarimento dei creditori nei limiti del contraddittorio regolato dall’art. 107;
– preparare, in parallelo, la strategia per l’omologa: se una classe è a rischio, verificare fin d’ora se ricorrono le condizioni del cram down.

Ciò che è precluso è modificare la proposta durante le operazioni di voto: le modifiche vanno fatte prima, nei tempi che consentono ai creditori di valutarle.

L’errore tipico di questa fase

Aspettare l’esito del voto per pensare all’omologa. Il cram down non è un “piano B” improvvisabile: richiede che la proposta sia stata costruita fin dall’inizio nel rispetto delle regole distributive dell’art. 112, comma 2. Se la proposta non le rispetta, nessuna istanza presentata dopo il voto potrà rimediare.

Quanto dura realmente

La finestra di voto vera e propria dura da una a quattro settimane. La relazione sull’esito segue a stretto giro. Nel complesso, dalla data iniziale del voto al deposito della relazione passano raramente più di un mese.

L’udienza di omologa: opposizioni, parere, sentenza

Cosa succede

A questo punto la procedura entra nella sua fase conclusiva. Il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio per l’omologazione. Il provvedimento viene iscritto nel registro delle imprese e notificato a cura del debitore al commissario giudiziale e ai creditori dissenzienti. I creditori contrari e ogni altro interessato possono opporsi; il commissario deposita il proprio parere; il debitore può replicare. Poi il tribunale decide, con sentenza.

La norma

L’art. 48 CCII scandisce il giudizio:
– comma 1: se il concordato è approvato ai sensi dell’art. 109, oppure se il debitore chiede l’omologa in caso di dissenso ai sensi dell’art. 112, comma 2, il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio;
– comma 2: le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono essere depositate nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell’udienza; il commissario deposita il parere motivato almeno cinque giorni prima; il debitore può depositare memorie fino a due giorni prima;
– comma 3: il tribunale, verificata la regolarità della procedura, l’esito della votazione, l’ammissibilità della proposta e la corretta formazione delle classi, e assunti i mezzi istruttori anche d’ufficio (anche delegando un componente del collegio), omologa il concordato con sentenza; per il concordato in continuità si applica l’art. 112, comma 4;
– comma 5: la sentenza è notificata e iscritta nel registro delle imprese e produce effetti dalla data di pubblicazione; verso i terzi, dalla data di iscrizione;
– comma 6: se il tribunale non omologa, può dichiarare, su ricorso di un legittimato, l’apertura della liquidazione giudiziale.

La perentorietà del termine per le opposizioni è un tratto distintivo del Codice. La Cassazione, con l’ordinanza n. 1393 del 15 gennaio 2024 (pronuncia resa sull’art. 180 della legge fallimentare), ha escluso che il termine di dieci giorni previsto da quella norma fosse perentorio, e ha negato che si potesse ricavare la perentorietà per analogia dall’art. 48 CCII, proprio perché tra le due discipline non c’è continuità. Il messaggio, per le procedure regolate dal Codice, è rovesciato: qui il termine è perentorio per espressa previsione, e l’opposizione tardiva è esposta all’inammissibilità.

L’art. 112 CCII fissa le condizioni sostanziali dell’omologa in continuità. Il comma 2 consente l’omologa anche con classi dissenzienti, su richiesta del debitore, se ricorrono congiuntamente quattro condizioni: il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; il valore eccedente è distribuito in modo che le classi dissenzienti ricevano un trattamento almeno pari a quello delle classi di pari grado e più favorevole di quello delle classi di grado inferiore; nessun creditore riceve più del proprio credito; la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi (con almeno una classe di creditori prelatizi) o, in mancanza, da almeno una classe di creditori che riceverebbero qualcosa applicando la graduazione anche al valore eccedente. Il comma 3 prevede che, se un creditore dissenziente contesta la convenienza, il tribunale omologa se il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore a quella del valore di liquidazione. Il comma 4 limita la stima del complesso aziendale ai casi in cui c’è un’opposizione che contesta la convenienza o il rispetto delle condizioni del cram down.

Sulla lettera d) del comma 2 la Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026, chiarendo che l’espressione “in mancanza” si riferisce alla mancata approvazione da parte della maggioranza delle classi: il tribunale può dunque omologare anche senza quella maggioranza, purché almeno una classe “in the money” secondo la graduazione estesa al valore eccedente abbia approvato. E con l’ordinanza n. 3659 del 13 febbraio 2025 ha ricordato che l’omologa presuppone sempre l’approvazione dei creditori: se il tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta impedendo il voto, la Corte d’appello non può saltare quel passaggio e omologare direttamente.

I termini che si attivano

  • Opposizioni: termine perentorio, almeno 10 giorni prima dell’udienza.
  • Parere del commissario: almeno 5 giorni prima.
  • Memorie del debitore: fino a 2 giorni prima.
  • Eventuale stima del complesso aziendale, che allunga i tempi di settimane o mesi.

Cosa può fare il debitore ora

Le memorie fino a due giorni prima dell’udienza sono l’ultima finestra difensiva prima della sentenza. Il debitore può:
– replicare punto per punto alle opposizioni, in particolare sul confronto con l’alternativa liquidatoria;
– chiedere l’omologa forzosa ex art. 112, comma 2, dimostrando il rispetto di ciascuna delle quattro condizioni;
– contestare la necessità della stima, se non ricorrono i presupposti del comma 4, per evitare un allungamento non necessario dei tempi.

L’errore tipico di questa fase

Contare sul fatto che, approvato il concordato, l’omologa sia una formalità. Il tribunale verifica di nuovo la legalità della proposta, la formazione delle classi, il rispetto delle regole distributive. Un’opposizione ben costruita sulla convenienza, accompagnata dalla richiesta di stima, può spostare l’udienza di mesi. Il secondo errore, sul fronte dei creditori, è depositare l’opposizione a ridosso dell’udienza, senza rispettare il termine perentorio.

Quanto dura realmente

Dal deposito della relazione sul voto all’udienza passano, nella prassi, da uno a tre mesi; la sentenza viene depositata a seguire, in genere entro alcune settimane. Se viene disposta la stima del complesso aziendale, l’intervallo può allungarsi anche di diversi mesi.

Dopo la sentenza: reclamo, cassazione ed esecuzione del piano

Cosa succede

La sentenza di omologa è pubblicata. Da questo momento produce i suoi effetti: la proposta diventa obbligatoria per tutti i creditori anteriori, e il piano entra nella fase di esecuzione, sotto la sorveglianza del commissario giudiziale. Ma il calendario non è del tutto chiuso: si apre la finestra per le impugnazioni.

La norma

L’art. 51 CCII disciplina le impugnazioni delle sentenze che decidono sull’omologazione degli strumenti di regolazione: il reclamo alla Corte d’appello va proposto entro trenta giorni, che decorrono dalla notificazione della sentenza per le parti e dall’iscrizione nel registro delle imprese per gli altri interessati. Contro la sentenza della Corte d’appello è ammesso ricorso per cassazione, anch’esso entro trenta giorni dalla notificazione. Il reclamo non sospende automaticamente l’efficacia della sentenza: la sospensione dell’esecuzione può essere chiesta, per gravi e fondati motivi, ai sensi dell’art. 52.

Sulla legittimazione al reclamo, la Cassazione ha adottato una linea restrittiva. Con l’ordinanza n. 5948 del 16 marzo 2026, resa in materia di accordi di ristrutturazione, ha stabilito che può proporre reclamo ex art. 51 solo chi ha partecipato al giudizio di omologa con opposizione, e che ne sono privi i creditori (anche fiscali o previdenziali) rimasti estranei, salvo che lamentino un vizio procedurale che ne abbia impedito la partecipazione. Il principio, per quanto affermato sugli accordi, suggerisce una lettura temporale chiara: chi vuole contestare l’omologa deve muoversi entro i termini del giudizio di primo grado, non dopo.

I termini che si attivano

  • Reclamo: 30 giorni (dalla notificazione per le parti; dall’iscrizione per gli altri interessati).
  • Ricorso per cassazione: 30 giorni dalla notificazione della sentenza d’appello.
  • Inizio dell’esecuzione del piano, con i pagamenti scadenzati e, per i creditori prelatizi esclusi dal voto, il pagamento in denaro entro centottanta giorni dall’omologa.

Cosa può fare il debitore ora

  • Avviare subito l’esecuzione del piano, senza attendere la definitività, salvo diversa disposizione;
  • difendersi nel reclamo, eventualmente eccependo il difetto di legittimazione di chi non si è opposto in primo grado;
  • monitorare con rigore gli adempimenti: un inadempimento non di scarsa importanza può portare alla risoluzione del concordato su istanza dei creditori.

L’errore tipico di questa fase

Considerare la sentenza di omologa come la fine della storia. In realtà è l’inizio della fase più lunga: l’esecuzione del piano in continuità può durare anni. Un secondo errore è ignorare la pendenza del reclamo nella pianificazione finanziaria: un’impugnazione accolta, anche a distanza di mesi, può rimettere in discussione l’assetto raggiunto.

Quanto dura realmente

Il termine per il reclamo è di trenta giorni. Il giudizio davanti alla Corte d’appello dura, nella prassi, da due a otto mesi; un eventuale ricorso per cassazione può richiedere uno o due anni ulteriori. L’omologa, però, è efficace dalla pubblicazione: la durata delle impugnazioni non sospende di per sé il piano.

I primi mesi dopo l’omologa: il calendario dell’esecuzione

Il calendario, dopo la sentenza, cambia natura: non scandisce più gli atti di un giudizio, ma le scadenze del piano. Nel concordato in continuità queste scadenze sono di tre tipi, e conviene metterle in fila fin dal giorno della pubblicazione.

Il primo tipo riguarda i creditori prelatizi esclusi dal voto. Se la proposta prevede il loro pagamento integrale in denaro entro centottanta giorni dall’omologazione, quel termine diventa la prima vera scadenza dell’esecuzione. Mancarlo significa esporre il piano a contestazioni proprio nella fase in cui l’impresa deve dimostrare di saper rispettare gli impegni.

Il secondo tipo riguarda le scadenze periodiche del piano: rate ai chirografari, pagamenti alle classi, investimenti previsti, eventuali operazioni straordinarie (aumenti di capitale, ingresso di nuovi soci, cessione di rami non strategici). Il piano in continuità si sviluppa normalmente su più esercizi, e ogni scostamento significativo tra previsioni e risultati va monitorato e, se necessario, comunicato.

Il terzo tipo riguarda la sorveglianza del commissario giudiziale, che dopo l’omologa vigila sull’adempimento e riferisce al tribunale. L’impresa continua quindi a produrre informazioni periodiche: non più per ottenere l’apertura o il voto, ma per dimostrare che il piano omologato viene eseguito.

Sul piano temporale, l’esecuzione apre anche la finestra della risoluzione del concordato per inadempimento, che i creditori possono chiedere quando l’inadempimento non è di scarsa importanza, entro i termini previsti dal Codice e calcolati con riferimento alla scadenza dell’ultimo adempimento previsto. È un rischio che accompagna l’impresa per tutta la durata del piano, e che rende la puntualità delle prime scadenze un segnale decisivo per il ceto creditorio.

Un’avvertenza pratica completa il quadro. La pendenza di un reclamo contro l’omologa non sospende, di per sé, l’efficacia della sentenza; ma un’impresa prudente programma i primi pagamenti tenendo conto dello scenario, pur improbabile, di una riforma in appello, e si attrezza per chiedere il rigetto di eventuali istanze di sospensione dell’esecuzione. Il tempo dell’esecuzione, insomma, è lungo quanto il piano: e si governa con la stessa disciplina con cui si sono governati i mesi che hanno portato all’omologa.

Infine, il dato che chiude la risposta alla domanda del titolo. Se si guarda al solo segmento “deposito-omologa”, la durata realistica resta quella indicata: nove-diciotto mesi. Ma per l’impresa la procedura vera e propria comincia prima, con la preparazione del piano, e finisce molto dopo, con l’ultimo pagamento previsto. Chi misura il concordato solo fino alla sentenza rischia di sottovalutare la parte più lunga del percorso.

La stessa procedura, due calendari

Le due ricostruzioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare come le stesse norme producano durate molto diverse a seconda delle scelte del debitore. Non sono casi reali. I dati di partenza sono identici: una società manifatturiera con passivo di 4.386.200 €, di cui 1.912.430 € privilegiati e 2.473.770 € chirografari, che propone ai chirografari una soddisfazione del 23,4% nell’arco di cinque anni, con continuità diretta e mantenimento di 37 dipendenti. In entrambe le ipotesi un creditore ha avviato un pignoramento immobiliare sul capannone.

Calendario A: il debitore che agisce alle finestre giuste

Data Evento Riferimento
12 gennaio 2026 Deposito domanda con riserva, con bozza di piano già impostata e richiesta di misure protettive artt. 40, 44, 54
13 gennaio 2026 Iscrizione nel registro delle imprese: decorre il termine per il piano art. 44, co. 1, lett. a)
22 gennaio 2026 Decreto: termine di 60 giorni (scadenza 14 marzo), spese 18.730 € entro 10 giorni art. 44
29 gennaio 2026 Versamento delle spese, in anticipo sul termine perentorio art. 44, co. 1, lett. d)
10 febbraio 2026 Conferma delle misure protettive art. 55
9 marzo 2026 Deposito di piano, proposta e attestazione, cinque giorni prima della scadenza art. 44
2 aprile 2026 Richiesta di integrazioni sulle classi, termine di 15 giorni (17 aprile) art. 47, co. 4
14 aprile 2026 Integrazioni depositate art. 47
28 aprile 2026 Decreto di apertura: voto dal 20 ottobre al 3 novembre 2026 art. 47, co. 2
5 settembre 2026 Ultimo giorno per la relazione del commissario art. 105
20 settembre 2026 Ultimo giorno per proposte concorrenti (nessuna depositata) art. 90
3 novembre 2026 Chiusura del voto: tutte e quattro le classi favorevoli art. 109, co. 5
11 dicembre 2026 Udienza di omologa (opposizioni entro il 1° dicembre; parere entro il 6; memorie entro il 9) art. 48
22 dicembre 2026 Sentenza di omologa art. 48, co. 3

Durata dal deposito alla sentenza: 11 mesi e 10 giorni. Le misure protettive, chieste il 12 gennaio, restano entro il tetto di dodici mesi dell’art. 8, che scadrebbe il 13 gennaio 2027: l’impresa percorre l’intera procedura sotto protezione, e il pignoramento sul capannone non riprende.

Calendario B: il debitore che lascia correre

Data Evento Riferimento
12 gennaio 2026 Deposito con riserva “per fermare il pignoramento”, senza piano impostato art. 44
13 gennaio 2026 Iscrizione: decorre il termine art. 44
22 gennaio 2026 Decreto: termine di 60 giorni (14 marzo) art. 44
12 marzo 2026 Istanza di proroga, accolta per ulteriori 60 giorni (13 maggio) art. 44, co. 1, lett. a)
13 maggio 2026 Deposito del piano l’ultimo giorno utile art. 44
16 giugno 2026 Richiesta di integrazioni: classi non omogenee, termine 15 giorni (1° luglio) art. 47, co. 4
1° luglio 2026 Integrazioni parziali; nuova richiesta di chiarimenti art. 47
15 settembre 2026 Decreto di apertura: voto dal 9 al 23 febbraio 2027 art. 47, co. 2
26 dicembre 2026 Ultimo giorno per la relazione del commissario art. 105
13 gennaio 2027 Raggiunto il tetto di 12 mesi delle misure protettive art. 8
fine gennaio 2027 Il creditore riattiva la procedura esecutiva sul capannone art. 54
23 febbraio 2027 Chiusura del voto: una classe dissenziente art. 109
14 aprile 2027 Udienza di omologa con richiesta di cram down e opposizione sulla convenienza artt. 48, 112
giugno 2027 Disposta la stima del complesso aziendale art. 112, co. 4

Durata dal deposito all’udienza: 15 mesi, con la sentenza che slitta ulteriormente per la stima. Soprattutto, dagli ultimi giorni di gennaio 2027 l’impresa si trova senza scudo, con il bene strumentale principale nuovamente esposto all’esecuzione proprio mentre i creditori votano. Il piano, che presupponeva la disponibilità del capannone, rischia di perdere la propria fattibilità.

Il confronto mostra che la differenza tra i due calendari non dipende dalla legge, identica, ma dall’uso delle finestre: piano impostato prima del deposito, versamenti anticipati, risposta rapida alle integrazioni, classi costruite bene fin dall’inizio.

I binari paralleli: come cambia la timeline se cambia lo strumento

La cronologia descritta finora è quella “lineare”: domanda, piano, apertura, voto, omologa. Nella realtà, il percorso può deviare, e ogni deviazione modifica i tempi.

Il passaggio agli accordi di ristrutturazione durante la riserva

L’art. 44, comma 1, lettera a), consente al debitore che ha depositato con riserva di presentare, entro il termine, non il piano di concordato ma una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Il calendario cambia radicalmente: negli accordi non c’è la fase di voto per classi, e l’art. 48, comma 4, prevede che le opposizioni siano proposte entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese, dopo di che il tribunale fissa l’udienza e decide. Se le adesioni raggiungono le soglie di legge, i tempi complessivi possono ridursi di diversi mesi rispetto al concordato.

La composizione negoziata come fase anteriore

Molte procedure di concordato in continuità nascono dopo un percorso di composizione negoziata della crisi, introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dagli artt. 12 e seguenti del Codice. In quel caso, prima del giorno 0, c’è già una fase in cui l’impresa ha lavorato con l’esperto, ha ricostruito i dati, ha testato la disponibilità dei creditori. Il risultato pratico è che il piano, al momento del deposito, è spesso già maturo: la domanda può essere piena, e la fase della riserva si accorcia o scompare. Occorre però tenere conto, nel calcolo del tetto di dodici mesi delle misure protettive, delle protezioni eventualmente già godute.

Le proposte concorrenti

Se un creditore qualificato presenta una proposta concorrente entro trenta giorni dalla data iniziale del voto, la procedura si trasforma: i creditori votano su più proposte, il commissario deve dare conto di tutte nella relazione, e l’esito può premiare la proposta alternativa. La durata complessiva tende ad allungarsi, sia per la fase di voto sia per le maggiori probabilità di opposizioni all’omologa.

Il dissenso di una o più classi

Se il voto non raccoglie l’unanimità delle classi, il debitore può chiedere l’omologa forzosa ex art. 112, comma 2. La timeline non si interrompe, ma si allunga: le opposizioni sono più probabili, e con esse la stima del complesso aziendale ex art. 112, comma 4. Se le condizioni del cram down non ricorrono, la strada si chiude e, su ricorso di un legittimato, si apre la liquidazione giudiziale.

L’inammissibilità e la riproposizione

Se la proposta è dichiarata inammissibile all’apertura, il debitore ha trenta giorni per il reclamo. In alternativa, decorso il termine per il reclamo, può ripresentare la domanda se sono mutate le circostanze. In entrambi i casi i mesi già trascorsi non si recuperano, e il conteggio delle misure protettive prosegue.

La conversione verso la liquidazione

Se il piano in continuità non regge, il debitore può valutare di modificarlo in senso liquidatorio, con le diverse regole di ammissibilità e di voto che ne derivano; se invece la crisi si aggrava e un creditore ottiene l’apertura della liquidazione giudiziale, la timeline del concordato si chiude definitivamente.

Le cinque finestre critiche

Nell’intero arco temporale che va dal deposito all’omologa, ci sono cinque momenti in cui agire, o non agire, cambia l’esito.

  1. Prima del giorno 0: la scelta tra domanda piena e domanda con riserva. È la decisione che più incide sulla durata complessiva. Chi arriva con il piano pronto risparmia fino a quattro mesi e protegge meglio il tetto di dodici mesi delle misure protettive.

  2. I primi trenta giorni: la conferma delle misure protettive. Senza conferma tempestiva, gli effetti protettivi cessano. Una domanda motivata, che spiega perché lo scudo è funzionale alla continuità, fa la differenza tra una protezione stabile e una protezione fragile.

  3. La scadenza del termine per il piano, e l’eventuale proroga. Il termine è perentorio; la proroga richiede un progetto di regolazione dimostrabile. Chiederla l’ultimo giorno con un’istanza generica è la mossa che più frequentemente fa naufragare le domande con riserva.

  4. I quindici giorni per le integrazioni all’apertura. Dopo l’ordinanza della Cassazione n. 9605/2026, il vaglio di apertura del concordato in continuità è sostanziale: le integrazioni sono l’ultima occasione per correggere classi e trattamento dei creditori prima che il tribunale decida sull’ammissibilità.

  5. Il periodo tra relazione del commissario e voto, e poi i termini dell’udienza di omologa. Repliche, eventuali modifiche migliorative della proposta, costruzione del cram down; poi le memorie fino a due giorni prima dell’udienza. È qui che si decide se l’omologa arriva nei tempi o slitta per mesi.

Le domande sul tempo

Quanto dura in tutto, dal deposito alla sentenza di omologa?
Non c’è un termine massimo fissato dalla legge. Sommando i termini di legge e i tempi medi degli uffici, la durata si colloca normalmente tra i nove e i diciotto mesi: più vicina al limite inferiore con una domanda piena e un piano ben costruito, più vicina al limite superiore (o oltre) con domanda con riserva, proroga, integrazioni ripetute, classi dissenzienti e stima del complesso aziendale.

Ho depositato con riserva e sono passati cinquanta giorni su sessanta: posso ancora chiedere la proroga?
Sì, purché l’istanza sia depositata prima della scadenza e sia sostenuta da giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione. La proroga massima è di sessanta giorni ulteriori. Una volta scaduto il termine, la proroga non è più chiedibile.

Il termine per il piano si ferma ad agosto?
No. L’art. 44, comma 3, esclude la sospensione feriale (1-31 agosto) per il termine per il deposito del piano, per gli obblighi informativi e per il versamento delle spese. Chi ha una scadenza a fine agosto deve rispettarla.

Le misure protettive coprono tutta la procedura fino all’omologa?
Non necessariamente. La loro durata è fissata dal giudice e può essere prorogata, ma il tetto complessivo è di dodici mesi (art. 8 CCII). Se la procedura dura di più, l’ultimo tratto può essere percorso senza protezione.

Sono un creditore dissenziente: fino a quando posso oppormi all’omologa?
L’opposizione va depositata nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata dal tribunale. Chi non si oppone in primo grado rischia, secondo l’orientamento espresso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 5948/2026 in materia di accordi, di non essere legittimato al successivo reclamo.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. Per ciascuna sono indicati gli estremi, il principio riformulato e la sua rilevanza per i tempi della procedura.

Giorno 0: competenza e deposito

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21865 del 29 luglio 2025.
Principio: il tribunale competente per la domanda di accesso è quello del centro degli interessi principali del debitore, che si presume coincidente con la sede legale; la presunzione può essere superata solo provando una diversa collocazione effettiva, riconoscibile dai terzi.
Rilevanza: individuare correttamente il tribunale al giorno 0 evita conflitti di competenza che possono costare settimane o mesi.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6620 del 12 marzo 2025.
Principio: la competenza si radica nella sede effettiva dell’attività, di regola coincidente con quella legale; elementi concreti possono però indicare che il centro degli interessi si trova altrove, dove l’attività prevalente si svolge in modo percepibile dai terzi.
Rilevanza: per imprese con sede legale “formale” e attività altrove, il rischio di contestazione sulla competenza va valutato prima del deposito.

Dal giorno 30 al giorno 180: termine per il piano e spese

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12352 del 9 maggio 2025 (pronuncia resa sull’art. 161, comma 6, l. fall.).
Principio: nel concordato con riserva regolato dalla legge fallimentare, il mancato o insufficiente versamento delle spese disposto dal tribunale non comportava automaticamente inammissibilità o improcedibilità, in assenza di una previsione espressa; le nuove regole dell’art. 44 CCII non si applicavano a quella fattispecie.
Rilevanza: segna il confine con il regime attuale, nel quale il mancato versamento delle spese entro il termine perentorio è causa espressa di revoca.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12523 dell’8 maggio 2024.
Principio: il decreto che ordina il versamento delle spese ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera d), non è impugnabile con reclamo autonomo; le doglianze sull’importo possono essere fatte valere impugnando l’eventuale sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Rilevanza: chi ritiene eccessiva la somma non può “fermare il cronometro” con un reclamo: deve versare nei termini e far valere le proprie ragioni nelle sedi indicate.

Dal deposito del piano: vaglio di ammissibilità

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9605 del 15 aprile 2026.
Principio: nel concordato in continuità il controllo all’apertura non si esaurisce in una verifica formale, ma è un vero giudizio di ammissibilità che riguarda anche la legalità sostanziale della proposta, la formazione delle classi obbligatorie, il trattamento dei creditori e la completezza dell’informazione per il voto.
Rilevanza: anticipa all’apertura verifiche che prima si concentravano sull’omologa, rendendo decisivi i quindici giorni per le integrazioni.

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 31176 del 28 novembre 2025.
Principio: la decisione della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta, senza apertura della liquidazione giudiziale, non è ricorribile in cassazione con ricorso straordinario, perché non ha natura decisoria, anche se assume la forma della sentenza.
Rilevanza: dopo il reclamo, per la sola inammissibilità, il calendario delle impugnazioni si chiude; resta la strada della riproposizione per circostanze mutate.

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28574 del 28 ottobre 2025 (in tema di concordato minore).
Principio: la proposta deve rispettare la graduazione delle cause legittime di prelazione e la responsabilità patrimoniale del debitore (artt. 2740 e 2741 c.c.), secondo le regole richiamate dagli artt. 84 e 112 CCII; la violazione è causa di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio prima dell’omologa.
Rilevanza: pur riferita al concordato minore, conferma la tendenza ad anticipare il controllo sulle regole distributive alle fasi iniziali, con effetti sui tempi.

Udienza di omologa

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1393 del 15 gennaio 2024 (pronuncia resa sull’art. 180 l. fall.).
Principio: il termine di dieci giorni prima dell’udienza previsto dalla legge fallimentare per la costituzione degli opponenti non era perentorio; la perentorietà sancita dall’art. 48 CCII non può essere estesa per analogia al vecchio regime.
Rilevanza: per le procedure regolate dal Codice il termine per le opposizioni è invece perentorio per espressa previsione: la tempestività è un requisito di ammissibilità.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3659 del 13 febbraio 2025.
Principio: l’omologa del concordato presuppone che la proposta sia stata sottoposta al voto e approvata; se il tribunale ha impedito il voto dichiarando l’inammissibilità, la Corte d’appello che riforma quella decisione non può omologare direttamente.
Rilevanza: un’inammissibilità riformata in appello riporta la procedura alla fase del voto, con il calendario che riparte da quel punto.

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7663 del 30 marzo 2026.
Principio: nell’omologa con ristrutturazione trasversale del concordato in continuità, l’espressione “in mancanza” dell’art. 112, comma 2, lettera d), si riferisce alla mancata approvazione da parte della maggioranza delle classi; il tribunale può omologare se almeno una classe che riceverebbe un pagamento secondo la graduazione estesa al valore eccedente ha votato a favore.
Rilevanza: delimita lo spazio del cram down e quindi la possibilità di arrivare all’omologa anche dopo un voto non unanime, senza ripartire da capo.

Dopo la sentenza: impugnazioni

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5948 del 16 marzo 2026 (in tema di accordi di ristrutturazione).
Principio: la legittimazione al reclamo ex art. 51 CCII spetta a chi ha partecipato al giudizio di omologa proponendo opposizione; ne sono esclusi i creditori, anche pubblici, rimasti estranei, salvo che deducano un vizio procedurale che ne abbia impedito la partecipazione.
Rilevanza: lega il diritto di impugnare al rispetto dei termini del giudizio di omologa: chi lascia passare la finestra delle opposizioni perde, di regola, anche quella del reclamo.

Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa

Il nostro intervento si modella sulla tappa della timeline in cui l’impresa si trova al momento del primo contatto. Ecco, in concreto, cosa facciamo.

  1. Prima del deposito, ricostruiamo il calendario dell’intera procedura partendo dai dati reali dell’impresa: stato del piano, posizione dei creditori principali, esecuzioni pendenti, misure protettive eventualmente già godute, per stimare la durata realistica fino all’omologa.

  2. Valutiamo con l’imprenditore la scelta tra domanda piena e domanda con riserva, misurando quanto tempo serve davvero per arrivare a un piano attestabile e quale impatto ha ciascuna scelta sul tetto di dodici mesi delle misure protettive.

  3. Verifichiamo la competenza territoriale prima del deposito, confrontando sede legale e sede effettiva dell’attività alla luce degli orientamenti della Cassazione.

  4. Redigiamo e depositiamo la richiesta di misure protettive e cautelari con una motivazione che collega ogni esecuzione pendente all’impatto sulla continuità, e seguiamo il procedimento di conferma.

  5. Teniamo lo scadenziario dei termini perentori: termine per il piano, eventuale proroga, versamento delle spese, relazioni mensili, termine per le integrazioni, deposito delle spese dopo l’apertura.

  6. Prepariamo l’istanza di proroga documentando il progetto di regolazione, quando i dati dimostrano che il piano è in fase avanzata ma non ancora completo.

  7. Rispondiamo ai rilievi del tribunale entro i quindici giorni concessi, coordinando avvocati e commercialisti sulle integrazioni a classi, trattamento dei creditori e attestazione.

  8. Calcoliamo a ritroso, dal decreto di apertura, tutte le scadenze fino al voto e impostiamo il dialogo con il commissario giudiziale e le repliche alle osservazioni dei creditori.

  9. Costruiamo fin dall’inizio la proposta in modo compatibile con il cram down dell’art. 112, comma 2, e, se necessario, depositiamo l’istanza di omologa forzosa e le memorie fino a due giorni prima dell’udienza.

  10. Seguiamo il giudizio di reclamo e l’eventuale ricorso per cassazione, mantenendo la stessa strategia impostata dal primo giorno.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella che pesa di più su questo tema: significa conoscere dall’interno la fase che precede il concordato, i tempi della trattativa con i creditori, il passaggio dalla composizione negoziata allo strumento giudiziale e il modo in cui le misure protettive si inseriscono in un calendario complessivo. È ciò che permette di arrivare al deposito con un piano già maturo, invece di comprare tempo con una riserva.

La continuità della strategia, dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, è garantita dal fatto che lo stesso avvocato, cassazionista, segue l’impresa in ogni grado: la linea scelta al giorno 0 è la stessa che verrà difesa in sede di reclamo e di legittimità.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: i profili giuridici (termini, classi, opposizioni) e quelli economico-aziendali (piano, flussi di cassa, alternativa liquidatoria) vengono costruiti insieme, perché nel concordato in continuità i ritardi nascono quasi sempre dal disallineamento tra le due componenti.

Chiusura: il tempo come variabile da governare

Dal deposito all’omologa, il concordato in continuità è una sequenza di termini che si attivano uno dopo l’altro: alcuni lasciano margini, molti sono perentori, nessuno si ferma ad aspettare chi è in ritardo. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore, e anche la più sprecata: si spreca quando si deposita senza piano, quando si chiede la proroga all’ultimo giorno, quando si scopre la relazione del commissario il giorno in cui viene depositata, quando si pensa al cram down solo dopo il voto.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: una qualifica che riguarda esattamente il momento in cui la crisi va governata prima che diventi irreversibile, e che si traduce nella capacità di impostare il calendario del concordato in continuità prima ancora del giorno 0. A questa si affianca la qualifica di cassazionista, che consente di seguire la stessa strategia fino all’ultimo grado di giudizio.

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