Chi Può Accedere Al Concordato Semplificato?

Al concordato semplificato non si arriva per scelta, ma per merito: è l’unica procedura concorsuale del Codice della crisi che si apre solo a chi ha già percorso correttamente un’altra strada, la composizione negoziata. Chi lo immagina come un concordato “più facile”, da depositare quando la situazione precipita, scopre spesso troppo tardi che la porta è chiusa: non per mancanza di beni da liquidare o di creditori disposti ad attendere, ma perché mancava uno dei requisiti di accesso fissati dall’art. 25-sexies del D.Lgs. 14/2019.

L’esperienza insegna che le domande dichiarate inammissibili si somigliano. Gli errori che ricorrono più spesso sono questi:

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  1. Pensare di poter accedere al semplificato senza una composizione negoziata “vera”, cioè avviata quando il risanamento era ancora ragionevolmente perseguibile.
  2. Condurre trattative di facciata, senza proposte concrete ai creditori e senza confronto con l’alternativa liquidatoria.
  3. Disinteressarsi della relazione finale dell’esperto, come se fosse un adempimento dell’esperto e non la chiave d’accesso dell’imprenditore.
  4. Sbagliare o sottovalutare il termine di 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale.
  5. Presentare una proposta che non è una cessione dei beni o che non garantisce alcuna utilità ai creditori.
  6. Sbagliare tribunale o confidare in rimedi che la legge non concede contro la dichiarazione di inammissibilità.

Questo articolo si occupa esclusivamente dei requisiti di accesso: chi può presentare la proposta, a quali condizioni, entro quando. Lo svolgimento della procedura dopo il deposito (ausiliario, comunicazioni ai creditori, opposizioni, omologazione) è trattato in una guida dedicata.

Perché proprio lo Studio Monardo su questo tema? Perché il concordato semplificato nasce dentro la composizione negoziata della crisi introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dagli artt. 12 e seguenti del Codice: i suoi requisiti di accesso coincidono con ciò che accade, o non accade, durante le trattative guidate dall’esperto. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno come si costruisce il percorso negoziale e come l’esperto valuta correttezza e buona fede delle parti, cioè esattamente gli elementi che il tribunale controllerà al momento dell’accesso al semplificato.

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Errore n. 1 — Credere che al semplificato si possa arrivare da qualunque composizione negoziata

L’errore

Un’impresa commerciale con debiti verso fornitori, banche ed Erario per circa 1,4 milioni di euro è già sotto pignoramento da parte dei dipendenti. L’amministratore, consigliato di “prendere tempo”, deposita istanza di nomina dell’esperto pur sapendo che l’attività non ha più alcuna prospettiva di proseguire: l’obiettivo dichiarato, fin dal primo giorno, è arrivare al concordato semplificato, considerato una liquidazione più rapida e senza voto dei creditori.

Perché è un errore

La composizione negoziata è uno strumento di risanamento, non di liquidazione. L’art. 12 CCII consente all’imprenditore commerciale e agricolo di chiedere la nomina dell’esperto quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza e quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. Il concordato semplificato dell’art. 25-sexies è un esito eventuale e residuale di quel percorso: presuppone che le trattative ci siano state, che si siano concluse e che nessuna delle soluzioni negoziali sia risultata praticabile.

Il punto che sfugge quasi sempre è che il controllo del tribunale sul semplificato non si ferma alla proposta, ma risale all’origine della composizione negoziata. Se l’imprenditore vi è entrato quando il risanamento era già impossibile, il presupposto genetico manca, e con esso l’accesso al concordato che da quel percorso dipende.

Le conseguenze

Il Tribunale di Roma, Sezione XIV civile, con provvedimento del 27 maggio 2026, ha dichiarato inammissibile una domanda di concordato semplificato proprio per questa ragione: ripercorrendo l’intero iter, ha ritenuto che al momento dell’accesso alla composizione negoziata la società fosse già in uno stato di insolvenza non reversibile, con flussi di cassa esposti alle azioni esecutive dei lavoratori. Il giudice ha inoltre chiarito che le valutazioni favorevoli dell’esperto nella relazione finale non lo vincolano quando non trovano riscontro nei dati.

La conseguenza più grave è che mesi di trattative, costi e misure protettive possono risolversi in un nulla di fatto: la domanda di semplificato viene respinta e l’impresa si ritrova esposta alla liquidazione giudiziale, senza aver beneficiato dello strumento per cui aveva “investito” nella composizione negoziata.

Le pronunce di legittimità più recenti vanno nella stessa direzione: Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31641 del 4 dicembre 2025 e ord. n. 1353 del 21 gennaio 2026 hanno affermato che il vaglio di ammissibilità del tribunale non è un controllo formale, ma comprende i profili di legalità sostanziale e la verifica delle condizioni previste dall’art. 25-sexies.

Cosa fare invece

Prima di chiedere la nomina dell’esperto, occorre una diagnosi onesta: il test pratico di perseguibilità del risanamento disponibile sulla piattaforma telematica, un piano finanziario per i sei mesi successivi, la situazione patrimoniale aggiornata, l’elenco delle esecuzioni in corso e la loro capacità di bloccare i flussi. Se il risanamento è ragionevolmente perseguibile, la composizione negoziata va affrontata come strumento di risanamento a tutti gli effetti, e il semplificato resta un’uscita di sicurezza; se non lo è, bisogna valutare subito altri strumenti, senza usare le trattative come corridoio verso una liquidazione “agevolata”.

In concreto, la diagnosi iniziale dovrebbe rispondere a tre domande. La prima: l’impresa genera, o può tornare a generare in un orizzonte ragionevole, flussi di cassa sufficienti a sostenere un accordo con i creditori? La seconda: le esecuzioni in corso, in particolare quelle che colpiscono crediti e conti correnti, lasciano margini operativi durante le trattative, tenuto conto che le misure protettive non coprono ogni azione? La terza: esiste almeno un interlocutore (banca, fornitore strategico, investitore, acquirente dell’azienda) con cui una soluzione dell’art. 23 sia concretamente immaginabile? Se le risposte sono tutte negative, la composizione negoziata rischia di diventare un percorso che il tribunale, a valle, potrà giudicare privo del suo presupposto. Se anche una sola è positiva, il percorso ha un senso, e va condotto fino in fondo per quella ragione, non per arrivare al semplificato.

Va poi tenuto presente che il giudizio sul presupposto è un giudizio ex ante, ma compiuto da chi conosce l’esito: per questo il debitore ha interesse a cristallizzare, al momento dell’istanza, gli elementi che rendevano il risanamento plausibile. Un piano finanziario datato e firmato, una situazione patrimoniale aggiornata, le manifestazioni di interesse ricevute sono la prova che la scelta di entrare nella composizione negoziata non era strumentale.

Il dettaglio che pochi conoscono

L’accesso al semplificato non è riservato alle sole imprese “sopra soglia”. La composizione negoziata è aperta anche all’imprenditore sotto soglia (art. 25-quater CCII), e lo stesso art. 25-sexies, comma 5, nel fissare il criterio di omologazione, mette a confronto la proposta con la liquidazione giudiziale o con la liquidazione controllata: segno che il legislatore ha previsto il semplificato anche per imprese che, in mancanza, finirebbero nella liquidazione controllata. Resta invece escluso chi non è imprenditore e chi non ha mai attivato la composizione negoziata: non esiste un concordato semplificato “a domanda diretta”.

Errore n. 2 — Trasformare le trattative in una formalità

L’errore

L’esperto è nominato, convoca le banche e i fornitori principali, ma l’imprenditore non formula alcuna proposta: si limita a riferire che “la situazione è difficile”, rinvia gli incontri, non fornisce i dati richiesti. Dopo qualche mese l’esperto chiude l’incarico. L’imprenditore è convinto di avere comunque soddisfatto il requisito: “le trattative ci sono state e non hanno avuto esito”.

Perché è un errore

L’art. 25-sexies, comma 1, CCII richiede che l’esperto, nella relazione finale, dichiari che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni individuate ai sensi dell’art. 23 non sono praticabili. Non basta che le trattative siano finite: devono essere state trattative autentiche. Il dovere di correttezza e buona fede grava su tutte le parti della composizione negoziata (art. 4 CCII e art. 16 CCII per i creditori), ma ai fini del semplificato è il comportamento dell’imprenditore a essere scrutinato per primo.

Dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024, il testo dell’art. 25-sexies è stato riformulato: secondo la lettura prevalente nei primi commenti, la norma non pone più l’accento sul fatto che le trattative “non abbiano avuto esito positivo”, ma sul fatto che si siano concluse correttamente e che nessuna soluzione negoziale sia percorribile. In concreto la sostanza non cambia: si arriva al semplificato quando la negoziazione si è chiusa senza una soluzione di risanamento, e ci si arriva solo se quella negoziazione è stata condotta in modo leale e serio.

Le conseguenze

La giurisprudenza di merito ha dato contenuto preciso al requisito. Il Tribunale di Torino, con decreto del 4 gennaio 2024, ha ritenuto non soddisfatta la condizione di accesso perché mancavano tre elementi: un’effettiva interlocuzione con i creditori, la formulazione di proposte riconducibili all’art. 23, comma 1, CCII e una comparazione con l’alternativa liquidatoria. Nello stesso senso si erano già espressi il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 31 agosto 2022, e il Tribunale di Bergamo, con decreto del 21 settembre 2022, che hanno richiesto la prova di un confronto effettivo e della valutazione delle soluzioni alternative rispetto alla liquidazione giudiziale.

Trattative senza proposte equivalgono, ai fini del semplificato, a trattative mai avvenute: la domanda viene dichiarata inammissibile già nella fase di verifica della ritualità.

Cosa fare invece

Le trattative vanno documentate come se dovessero essere esaminate da un giudice, perché è quello che accadrà. In pratica:

  • formulare per iscritto almeno una proposta ai creditori rilevanti, riconducibile a una delle soluzioni dell’art. 23, comma 1 (contratto con uno o più creditori, convenzione di moratoria, accordo sottoscritto anche dall’esperto);
  • accompagnare le proposte con un confronto numerico rispetto alla liquidazione giudiziale;
  • rispondere tempestivamente alle richieste di dati dell’esperto e dei creditori;
  • conservare verbali, PEC e controproposte ricevute.

La soluzione è costruire un “fascicolo delle trattative” che dimostri, documento per documento, la serietà del tentativo di risanamento.

L’esperienza insegna che le trattative vengono giudicate soprattutto per ciò che lasciano per iscritto. Un incontro con la banca in cui si è “parlato di moratoria” vale poco se non è seguito da una proposta formale con importi, durata e garanzie; una telefonata con il fornitore principale non dimostra nulla se non c’è una PEC che ne riassuma il contenuto. Al contrario, una proposta articolata respinta per iscritto è una prova preziosa: dimostra che l’imprenditore ha cercato una soluzione e che l’ostacolo è stato il rifiuto altrui, non la propria inerzia.

È qui che molti compromettono la propria posizione: considerano le trattative un passaggio da sopportare in attesa del concordato, e non investono nella costruzione delle proposte. Eppure la qualità delle proposte determina sia il contenuto della relazione finale sia la credibilità della successiva domanda di semplificato. Una buona regola pratica è che ogni creditore rilevante, per importo o per ruolo nell’attività, riceva almeno una proposta scritta, con un confronto esplicito tra quanto otterrebbe dall’accordo e quanto otterrebbe dalla liquidazione giudiziale.

Il dettaglio che pochi conoscono

La buona fede non è un giudizio sull’esito, ma sul metodo. Un imprenditore può vedersi rifiutare tutte le proposte e ottenere comunque dall’esperto l’attestazione di correttezza; al contrario, un imprenditore che ha ottenuto un’apertura da parte di alcuni creditori ma l’ha lasciata cadere senza ragione rischia la valutazione negativa. Anche nel rapporto con il Fisco le trattative contano: l’art. 23, comma 2-bis, CCII consente di proporre nella composizione negoziata una transazione sui debiti tributari, e il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali ha esteso gli strumenti del Codice anche ai tributi degli enti territoriali. Ignorare un interlocutore pubblico rilevante, quando la legge offre un canale negoziale, può pesare sulla valutazione complessiva delle trattative.

Errore n. 3 — Considerare la relazione finale “affare dell’esperto”

L’errore

L’incarico dell’esperto si chiude. L’imprenditore non chiede di conoscere il contenuto della relazione finale prima del suo deposito sulla piattaforma, non segnala circostanze favorevoli che l’esperto ignora, non verifica se il documento contiene le dichiarazioni richieste dall’art. 25-sexies. Scopre solo dopo il deposito del ricorso che la relazione è generica: descrive le riunioni, ma non contiene alcuna presa di posizione esplicita sulla correttezza e buona fede delle trattative né sulla impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23.

Perché è un errore

Il semplificato è l’unico strumento in cui un atto di un soggetto terzo (l’esperto) funziona come condizione di accesso. L’art. 17, comma 8, CCII prevede che al termine dell’incarico l’esperto rediga una relazione finale, la inserisca nella piattaforma e la comunichi all’imprenditore (e, se sono state concesse misure protettive o cautelari, al giudice che le ha emesse). L’art. 25-sexies, comma 1, aggancia a questa relazione due dichiarazioni necessarie:

Dichiarazione dell’esperto Cosa deve risultare
Trattative condotte secondo correttezza e buona fede Confronto effettivo, proposte formulate, collaborazione informativa dell’imprenditore
Impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23 Nessuna delle soluzioni negoziali (art. 23, comma 1) e degli strumenti richiamati dal comma 2 è percorribile

Il comma 3 dello stesso articolo prevede poi che il tribunale, nel valutare la ritualità della proposta, acquisisca la relazione finale e il parere dell’esperto sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte.

Le conseguenze

Senza le dichiarazioni dell’esperto, la proposta non ha la base legale per essere presentata. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31641 del 4 dicembre 2025, ha precisato che il controllo di ammissibilità, ai fini dell’apertura del procedimento, investe le condizioni dell’art. 25-sexies anche in rapporto alla documentazione richiesta; Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1353 del 21 gennaio 2026, ha ribadito che il giudizio non si esaurisce in una verifica di regolarità formale. Una relazione priva delle dichiarazioni richieste, o che le contiene in senso negativo, rende la domanda inammissibile, e contro la conferma dell’inammissibilità in reclamo la strada della Cassazione è chiusa (v. errore n. 6).

C’è poi il rovescio della medaglia: neppure una relazione favorevole mette al riparo. Il Tribunale di Roma, nel provvedimento del 27 maggio 2026, ha ritenuto che le valutazioni dell’esperto non vincolino il giudice quando sono smentite dall’andamento della situazione finanziaria.

Cosa fare invece

L’imprenditore ha diritto di interloquire con l’esperto per tutta la durata dell’incarico. Prima della chiusura, occorre fornire all’esperto un quadro completo e documentato delle proposte formulate, delle risposte ricevute e delle ragioni per cui ciascuna soluzione dell’art. 23 non è praticabile, così che la relazione finale possa prendere posizione su ciascun punto. L’imprenditore non può ovviamente “scrivere” la relazione, che resta un atto indipendente dell’esperto; può però evitare che il giudizio si formi su un quadro incompleto.

Un aspetto spesso trascurato riguarda la coerenza tra la relazione finale e la successiva proposta. Il tribunale acquisisce sia la relazione finale sia il parere dell’esperto sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte: se la proposta depositata promette risultati molto diversi da quelli che l’esperto ha considerato realistici durante le trattative, la contraddizione emerge immediatamente. Per questo è utile che, già nella fase conclusiva della composizione negoziata, l’esperto disponga delle stime di realizzo che l’imprenditore intende porre alla base del piano di liquidazione, così che il suo parere possa misurarsi con dati coerenti.

Allo stesso modo, quando l’impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23 dipende da fattori esterni (il diniego di una banca capofila, il ritiro di un investitore, l’impossibilità di ottenere un’attestazione), è opportuno che quei fattori risultino dai documenti trasmessi all’esperto: una relazione che li richiama in modo specifico è molto più solida di una che si limita a constatare il mancato accordo.

Il dettaglio che pochi conoscono

La relazione finale non è un documento che “si trova” sulla piattaforma: è il documento da cui decorre il termine per accedere al semplificato. Chi non ne controlla il contenuto subito dopo la comunicazione perde giorni preziosi dei sessanta disponibili e, se scopre una lacuna, non ha più tempo per valutare strade alternative.

Errore n. 4 — Contare male (o non contare affatto) i sessanta giorni

L’errore

La relazione finale viene comunicata all’imprenditore il 3 luglio. L’imprenditore, convinto che ad agosto “i termini sono sospesi”, programma il deposito del ricorso per metà settembre. Oppure, all’opposto, attende che la relazione sia “pubblicata” o che qualcuno gliela trasmetta formalmente una seconda volta, e lascia decorrere il termine senza accorgersene.

Perché è un errore

L’art. 25-sexies, comma 1, CCII stabilisce che la proposta di concordato per cessione dei beni può essere presentata nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all’art. 17, comma 8, cioè alla comunicazione della relazione finale all’imprenditore. Il termine decorre da quella comunicazione, non dalla data in cui l’imprenditore decide di leggerla.

Quanto alla sospensione feriale, va ricordato che essa opera solo dal 1° al 31 agosto e riguarda i termini processuali. Il Codice della crisi, all’art. 9, esclude in via generale l’applicazione della sospensione feriale ai procedimenti che disciplina, salvo diversa previsione; il termine di sessanta giorni per presentare la proposta, inoltre, si colloca prima e fuori da un processo pendente. Fare affidamento sulla sospensione di agosto per “allungare” i sessanta giorni è una scommessa che nessun imprenditore prudente dovrebbe fare.

Le conseguenze

Il decorso dei sessanta giorni preclude la presentazione della proposta di concordato semplificato: la legge collega la facoltà di accesso a una finestra temporale precisa. Una volta chiusa la finestra, l’impresa perde lo strumento e resta esposta all’iniziativa dei creditori e del pubblico ministero per l’apertura della liquidazione giudiziale o controllata, senza poter più ottenere una liquidazione concordata senza voto.

Cosa fare invece

Il lavoro sul ricorso e sul piano di liquidazione deve iniziare prima della chiusura della composizione negoziata, quando l’esito negativo diventa prevedibile. Nei sessanta giorni bisogna predisporre la proposta, il piano di liquidazione e la documentazione dell’art. 39 CCII (bilanci, stato particolareggiato delle attività, elenco dei creditori con le cause di prelazione, elenco dei titolari di diritti reali, valori dei beni): non è un lavoro da due settimane.

È proprio la conoscenza della composizione negoziata dal punto di vista dell’esperto a consentire di anticipare i tempi: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta il calendario del semplificato già durante le trattative, così che la proposta sia pronta quando la relazione finale viene comunicata.

Il correttivo del 2024 ha inoltre previsto che, nello stesso termine, l’imprenditore possa presentare la domanda di accesso di cui all’art. 40 CCII anche con riserva di deposito della proposta e del piano: una possibilità che va valutata caso per caso, perché i limiti di questa domanda “prenotativa” nel semplificato sono ancora oggetto di discussione tra i commentatori.

Il punto che sfugge quasi sempre è che sessanta giorni sono pochi se il lavoro comincia dopo la comunicazione della relazione. Il piano di liquidazione richiede stime aggiornate dei beni, spesso con perizie; l’elenco dei creditori deve indicare le cause di prelazione e gli importi verificati; la documentazione contabile deve essere completa. A ciò si aggiunge la necessità, quando la proposta prevede un apporto esterno o l’offerta di un acquirente dell’azienda, di ottenere impegni vincolanti dai terzi. Una pianificazione realistica distribuisce il lavoro in tre fasi: raccolta e verifica dei dati già durante l’ultima parte delle trattative, redazione del piano e della proposta nelle prime settimane successive alla comunicazione, controllo finale e deposito con un margine di sicurezza rispetto alla scadenza.

Il dettaglio che pochi conoscono

La data rilevante è quella della comunicazione all’imprenditore, non quella dell’inserimento della relazione nella piattaforma né quella dell’eventuale comunicazione al giudice delle misure protettive. Conviene conservare la prova della ricezione (PEC, notifica della piattaforma) e calcolare i sessanta giorni in modo prudenziale, considerando il giorno di scadenza come termine ultimo per il deposito del ricorso, non per la sua preparazione.

Errore n. 5 — Proporre qualcosa che non è una cessione dei beni, o che non dà nulla ai creditori

L’errore

L’imprenditore, uscito dalla composizione negoziata senza accordo, deposita una proposta che prevede di proseguire l’attività per due anni, pagare i creditori privilegiati con i flussi futuri e offrire ai chirografari “la rapidità della soluzione” al posto di una percentuale. In un’altra variante, la proposta cede solo una parte dei beni, trattenendo l’immobile aziendale “perché serve alla famiglia”.

Perché è un errore

Il semplificato è, per definizione normativa, un concordato per cessione dei beni accompagnato da un piano di liquidazione: l’art. 25-sexies, comma 1, CCII non consente una proposta in continuità. È ammessa la suddivisione dei creditori in classi (possibilità espressamente introdotta dal correttivo, con richiamo all’art. 84, comma 5, CCII per i creditori muniti di prelazione), ed è consentito l’apporto di risorse esterne; ma l’impianto resta liquidatorio. Il comma 5 subordina l’omologazione, tra l’altro, alla verifica che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale o controllata e assicuri comunque un’utilità a ciascun creditore.

Benché la verifica sull’utilità avvenga in sede di omologazione, è già nella fase di accesso che il tribunale controlla la ritualità della proposta e la corretta formazione delle classi (comma 3): una proposta strutturalmente estranea al modello legale non supera neppure la prima soglia.

Le conseguenze

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 624 del 16 gennaio 2026, ha escluso che l’utilità richiesta dall’art. 25-sexies possa consistere nella sola rapidità della definizione della crisi, quando i creditori chirografari non ricevono alcuna forma di soddisfazione. Una proposta che lascia i chirografari a mani vuote, giustificandosi con la “velocità” della procedura, è destinata a non essere omologata.

Cosa fare invece

Il piano di liquidazione deve comprendere l’intero patrimonio dell’imprenditore, con stime motivate e un confronto puntuale con l’esito della liquidazione giudiziale o controllata. Se l’utilità per i chirografari non può derivare dal patrimonio, va verificata la possibilità di un apporto di finanza esterna (da soci, terzi, acquirenti dell’azienda) destinato specificamente a quella classe. La soluzione è costruire, già durante le trattative, il “confronto liquidatorio” che servirà sia all’esperto per attestare l’impraticabilità delle soluzioni negoziali, sia al tribunale per valutare la proposta.

Le classi meritano un’attenzione specifica. Dopo il correttivo, la proposta può suddividere i creditori in classi e il tribunale, nel verificare la ritualità, controlla anche la loro corretta formazione: classi costruite in modo artificioso, che accorpano creditori con posizioni giuridiche e interessi economici diversi, o che isolano un creditore per neutralizzarne l’opposizione, espongono la proposta a rilievi già nella fase di accesso. Il richiamo all’art. 84, comma 5, CCII impone poi di rispettare la regola per cui i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente solo nei limiti del valore di realizzo dei beni su cui grava la prelazione, come risultante dalla stima di un professionista indipendente.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il correttivo D.Lgs. 136/2024 ha previsto che il semplificato possa essere proposto anche in collegamento con una o più parti interessate all’operazione di liquidazione, e la disciplina dell’art. 25-septies CCII regola il caso in cui il piano comprenda un’offerta da parte di un soggetto individuato per il trasferimento dell’azienda o di rami. Chi negozia con un potenziale acquirente durante la composizione negoziata deve quindi conservare quella trattativa: non è un fallimento delle trattative, può essere il cuore della futura proposta liquidatoria.

Errore n. 6 — Sbagliare tribunale e contare su rimedi che non esistono

L’errore

Nei mesi precedenti la società ha trasferito la sede legale in un’altra città, dove l’amministratore ritiene che il tribunale sia “più rapido”. Deposita lì il ricorso. In parallelo, consigliata male, è convinta che in caso di inammissibilità potrà comunque arrivare fino alla Cassazione per far valere le proprie ragioni.

Perché è un errore

L’art. 25-sexies, comma 2, CCII individua come competente il tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9730 del 12 aprile 2023, pronunciandosi sul semplificato nella versione originaria del D.L. 118/2021, ne ha affermato la natura di procedura concorsuale e ha ritenuto irrilevante, ai fini della competenza, il trasferimento della sede nell’anno anteriore al deposito, applicando in via analogica il criterio della legge fallimentare (art. 161, comma 1, l.fall.): una pronuncia resa sul regime previgente, ma che esprime una regola anti-elusiva coerente con il Codice.

Quanto ai rimedi, il comma 6 prevede il reclamo alla corte d’appello contro il decreto del tribunale, e il comma 7 il ricorso per cassazione contro il decreto della corte d’appello. Ma questa sequenza riguarda i provvedimenti decisori.

Le conseguenze

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 620 del 12 gennaio 2026, ha escluso il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. contro il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta di concordato semplificato, perché privo di carattere decisorio. In altri termini, sui requisiti di accesso la partita si gioca in tribunale e, al più, davanti alla corte d’appello: dopo non c’è un ulteriore grado su cui contare. Sul piano processuale, Cass. civ., Sez. I, ord. n. 881 del 16 gennaio 2026, ha inoltre chiarito che nel reclamo contro l’omologazione l’ausiliario e il commissario liquidatore non sono litisconsorti necessari: un’indicazione utile per impostare correttamente il contraddittorio nei gradi successivi.

Cosa fare invece

Individuare il tribunale competente sulla base del centro effettivo degli interessi (dove si trovano direzione, organizzazione e attività), non della sede formale recentemente modificata. Considerare il reclamo come l’ultimo vero momento per discutere l’accesso, e preparare il ricorso iniziale in modo che non abbia bisogno di essere “salvato” in appello.

Accanto alla competenza, va curata la completezza del contraddittorio sin dal primo grado. Il ricorso dovrà poi essere comunicato, su ordine del tribunale, ai creditori risultanti dall’elenco dell’art. 39, comma 1, CCII, a mezzo PEC o, in mancanza, con raccomandata: un elenco incompleto o indirizzi errati sono un altro modo per compromettere la procedura, perché il tribunale, in sede di omologazione, verifica proprio la regolarità del contraddittorio. Errori di questo tipo non riguardano formalmente l’accesso, ma nascono quasi sempre da una preparazione affrettata del ricorso iniziale.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito; dalla pubblicazione decorrono gli effetti protettivi richiamati dal comma 2 (tra cui il divieto di azioni esecutive e cautelari ex art. 46 CCII e i limiti agli atti di straordinaria amministrazione). Un ricorso depositato davanti al tribunale incompetente rischia di far perdere tempo proprio nel momento in cui quella protezione è più necessaria.

Gli errori in cifre

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, con dati costruiti a scopo esplicativo: servono a misurare il peso concreto degli errori di accesso, non descrivono casi reali.

Ipotesi A — Il termine perso. Relazione finale comunicata il 3 luglio 2026. Il sessantesimo giorno cade il 1° settembre 2026. L’imprenditore, ritenendo sospeso il mese di agosto, deposita il 22 settembre.
– Patrimonio: immobile stimato 612.300 €, magazzino 87.450 €, crediti esigibili 143.900 €; totale attivo 843.650 €.
– Debiti: privilegiati 398.200 €, chirografari 1.127.600 €.
– Proposta di semplificato (depositata in tempo): cessione dell’intero patrimonio + apporto esterno di 96.000 € destinato ai chirografari; spese di procedura stimate 58.700 €. Ai chirografari andrebbero circa (843.650 − 58.700 − 398.200 + 96.000) = 482.750 €, pari a circa il 42,8%.
– Liquidazione giudiziale (scenario dopo la decadenza): realizzo stimato con ribasso d’asta al 72% dell’attivo, pari a 607.428 €; spese stimate 94.300 €; ai chirografari 114.928 €, circa il 10,2%, e senza l’apporto esterno, condizionato al concordato.
– Costo dell’errore: circa 367.800 € in meno per i chirografari e la perdita della liquidazione concordata.

Ipotesi B — Le trattative di facciata. Composizione negoziata durata 147 giorni, nessuna proposta scritta ai creditori, nessun confronto con la liquidazione. Relazione finale che non attesta la buona fede.
– Il ricorso per semplificato, depositato il 38° giorno, è dichiarato inammissibile.
– Reclamo respinto; nessun ricorso per cassazione utile (Cass. n. 620/2026).
– Nel frattempo sono decorsi oltre cinque mesi di composizione negoziata e quasi tre mesi tra ricorso e reclamo: circa otto mesi in cui il patrimonio ha continuato a perdere valore. Se il magazzino di 87.450 € si deprezza del 3% al mese, la perdita teorica è di circa 21.000 €, a cui si aggiungono interessi e costi delle esecuzioni riprese.
– Costo dell’errore: non solo il semplificato perso, ma il tempo bruciato in un percorso che non poteva condurre all’obiettivo.

Ipotesi C — La proposta senza utilità. Attivo netto distribuibile 311.400 €, privilegiati 329.800 €. Proposta: cessione dei beni, nessuna somma ai chirografari, nessun apporto esterno, giustificata con la “rapidità”.
– Alla luce di Cass. n. 624/2026, la proposta non supera il vaglio dell’utilità per ciascun creditore.
– Con un apporto esterno di 27.300 € destinato ai chirografari (debito chirografario 486.200 €), la percentuale offerta sarebbe circa il 5,6%: modesta, ma idonea a sostenere la valutazione di utilità, da confrontare con l’esito della liquidazione alternativa.
– Costo dell’errore: una differenza di 27.300 € decide se l’impresa accede a una liquidazione concordata o subisce quella giudiziale.

La mappa degli errori

Gli errori di accesso al semplificato hanno una caratteristica comune: si commettono quasi tutti prima del deposito del ricorso, spesso durante la composizione negoziata, quando l’imprenditore non sta ancora pensando al concordato. Per questo i rimedi successivi sono limitati. La tabella riassume il momento in cui ciascun errore si consuma e la possibilità di correggerlo.

Errore Quando si commette Conseguenza Rimedio possibile
CNC avviata senza prospettive di risanamento Istanza di nomina dell’esperto Inammissibilità per difetto del presupposto genetico No
Trattative di facciata Durante la composizione negoziata Relazione finale negativa sulla buona fede, inammissibilità Parziale (solo se le trattative sono ancora in corso)
Relazione finale non presidiata Fase di chiusura dell’incarico Mancanza delle dichiarazioni necessarie Parziale (interlocuzione con l’esperto prima della chiusura)
Termine di 60 giorni superato Dopo la comunicazione della relazione Preclusione dell’accesso No
Proposta non liquidatoria o senza utilità Redazione della proposta Inammissibilità o mancata omologazione Sì, entro il termine; parziale con le integrazioni consentite dal tribunale (fino a 15 giorni)
Tribunale errato / rimedi sopravvalutati Deposito e impugnazione Perdita di tempo e di tutela; nessun ricorso per cassazione contro la conferma dell’inammissibilità Parziale

La checklist preventiva

Prima di contare sul concordato semplificato, verifica che:

  • [ ] l’impresa sia un imprenditore commerciale o agricolo che ha effettivamente chiesto la nomina dell’esperto nella composizione negoziata (anche sotto soglia, ex art. 25-quater CCII);
  • [ ] al momento dell’istanza il risanamento fosse ragionevolmente perseguibile, con documenti che lo dimostrino (test pratico, piano finanziario, situazione patrimoniale);
  • [ ] durante le trattative sia stata formulata per iscritto almeno una proposta riconducibile alle soluzioni dell’art. 23, comma 1, CCII;
  • [ ] le proposte siano state accompagnate da un confronto numerico con la liquidazione giudiziale o controllata;
  • [ ] ogni richiesta di informazioni dell’esperto e dei creditori abbia avuto risposta tempestiva e documentata;
  • [ ] siano stati valutati anche gli strumenti dell’art. 23, comma 2 (piano attestato, accordi di ristrutturazione) e le ragioni della loro impraticabilità;
  • [ ] la relazione finale contenga in modo esplicito le due dichiarazioni: buona fede delle trattative e impraticabilità delle soluzioni;
  • [ ] sia stata conservata la prova della data di comunicazione della relazione finale;
  • [ ] i sessanta giorni siano calcolati senza contare su alcuna sospensione feriale;
  • [ ] la proposta sia una cessione dell’intero patrimonio, con piano di liquidazione e documenti dell’art. 39 CCII;
  • [ ] ciascun creditore, chirografari compresi, riceva un’utilità concreta e non solo la “rapidità” della procedura;
  • [ ] il tribunale scelto sia quello del centro degli interessi principali effettivo, non di una sede trasferita di recente.

E se l’errore l’ho già fatto?

Non tutti gli errori sono definitivi. Il discrimine è il momento in cui ci si accorge del problema.

Se la composizione negoziata è ancora in corso, quasi tutto è recuperabile. Le trattative possono essere rese effettive anche nella fase finale: formulare proposte scritte, inviare ai creditori un confronto con la liquidazione, rispondere alle richieste rimaste inevase. L’esperto valuta il comportamento complessivo, e un cambio di passo documentato può incidere sulla relazione finale. La via d’uscita è trasformare, finché si è in tempo, una negoziazione passiva in una negoziazione verificabile.

Se la relazione finale è stata comunicata ma il termine non è scaduto, occorre leggerla subito. Se contiene le dichiarazioni richieste, si lavora sulla proposta; se è negativa sulla buona fede o silente sui requisiti, il semplificato è con ogni probabilità precluso, e conviene concentrare le energie su strumenti alternativi: concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, oppure, per l’impresa sotto soglia, gli strumenti del sovraindebitamento previsti dal Codice. Riconoscere per tempo che il semplificato non è percorribile evita di sprecare i giorni migliori su una domanda destinata all’inammissibilità.

Se la proposta è stata depositata con lacune, l’art. 25-sexies, comma 3, consente al tribunale di concedere un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni, modifiche e produrre nuovi documenti. È uno spazio limitato, utile per completare la documentazione o correggere la formazione delle classi, non per trasformare una proposta in continuità in una proposta liquidatoria o per rimediare a trattative mai svolte.

Se il tribunale ha dichiarato l’inammissibilità, rimane il reclamo alla corte d’appello entro trenta giorni (comma 6, con rinvio all’art. 247 CCII). Va preparato con cura, perché, secondo Cass. n. 620/2026, la conferma dell’inammissibilità in appello non è ulteriormente impugnabile in Cassazione con il ricorso straordinario.

Se il dubbio riguarda la buona fede dei creditori, non dell’imprenditore, il quadro cambia. Il dovere di correttezza grava su tutte le parti della composizione negoziata, comprese banche e intermediari finanziari, che sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. Se le trattative sono fallite per l’atteggiamento ostruzionistico di uno o più creditori, è importante che ciò risulti dai documenti e, possibilmente, dalla relazione dell’esperto: non solo per accedere al semplificato, ma anche perché quel comportamento potrà essere valutato nel prosieguo, ad esempio in sede di opposizione all’omologazione.

Se i sessanta giorni sono scaduti, la preclusione è definitiva per il semplificato. Resta però aperta la possibilità di accedere agli altri strumenti di regolazione della crisi, con i loro presupposti e le loro regole di voto. In questo caso il lavoro svolto nella composizione negoziata (dati, stime, confronti liquidatori) non va perso: può costituire la base di un concordato preventivo liquidatorio, con i requisiti propri di quello strumento.

Le domande di chi teme di aver sbagliato

“Le trattative sono fallite perché le banche hanno detto no a tutto. Ho perso il diritto al semplificato?”
No, se le trattative sono state condotte con correttezza e buona fede. Il rifiuto dei creditori non è una colpa dell’imprenditore: ciò che conta è che proposte serie siano state formulate e discusse. È esattamente lo scenario per cui il semplificato è stato pensato.

“L’esperto ha archiviato perché non ho prodotto i documenti richiesti. Posso comunque presentare il semplificato?”
È molto difficile. Un’archiviazione dovuta alla mancata collaborazione dell’imprenditore difficilmente si concilia con un’attestazione di correttezza e buona fede. Conviene verificare con attenzione il contenuto della relazione finale prima di qualsiasi iniziativa.

“Non ero un’impresa grande: ero sotto soglia. Posso accedere?”
La composizione negoziata è aperta anche alle imprese sotto soglia, e l’art. 25-sexies, comma 5, prende a riferimento anche la liquidazione controllata. Restano fermi gli stessi requisiti: trattative, relazione finale con le dichiarazioni necessarie, termine di sessanta giorni.

“La relazione mi è arrivata a fine luglio. Agosto non conta?”
Non conviene farvi affidamento. La sospensione feriale vale solo dal 1° al 31 agosto per i termini processuali, e il Codice della crisi ne esclude in via generale l’applicazione ai propri procedimenti. Il termine va calcolato come se agosto fosse un mese ordinario.

“Posso presentare un semplificato in cui continuo l’attività?”
No. Il semplificato è un concordato per cessione dei beni. Se l’obiettivo è proseguire l’attività, gli strumenti sono altri (concordato in continuità, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione), ciascuno con i suoi presupposti.

“Il tribunale ha detto che la proposta è inammissibile e la corte d’appello ha confermato. Vado in Cassazione?”
Secondo Cass. n. 620/2026 il decreto che conferma l’inammissibilità non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., perché non ha carattere decisorio. La strada è valutare subito un diverso strumento di regolazione della crisi.

Gli errori davanti ai giudici

Cosa è accaduto, nelle aule di giustizia, a chi ha commesso gli errori descritti. Ogni principio è riformulato in sintesi; per l’applicazione al singolo caso occorre la lettura integrale del provvedimento.

1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31641 del 4 dicembre 2025 — Errore: considerare l’ammissibilità una formalità. Il tribunale, prima di aprire la procedura, non si limita a controllare la regolarità formale della domanda: verifica anche la legalità sostanziale e la sussistenza delle condizioni dell’art. 25-sexies, in rapporto alla documentazione richiesta e all’art. 39. Rilevanza: chi presenta una domanda formalmente completa ma priva dei requisiti sostanziali di accesso viene fermato già all’ingresso.

2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1353 del 21 gennaio 2026 — Errore: affidarsi alla sola completezza documentale. Conferma l’orientamento precedente: il vaglio di ammissibilità comprende il riscontro delle condizioni di legge, non solo la presenza dei documenti. Rilevanza: consolida in sede di legittimità il controllo pieno sui requisiti di accesso.

3. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 620 del 12 gennaio 2026 — Errore: contare sulla Cassazione dopo l’inammissibilità. Il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, mancando il carattere decisorio. Rilevanza: i requisiti di accesso si difendono in primo grado e in reclamo.

4. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 624 del 16 gennaio 2026 — Errore: offrire ai chirografari solo la “rapidità”. L’utilità per ciascun creditore non può identificarsi nella sola celerità della definizione della crisi se i chirografari non ricevono nulla. Rilevanza: la proposta deve essere strutturata in modo da garantire un vantaggio concreto a tutti.

5. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 881 del 16 gennaio 2026 — Errore: impostare male il contraddittorio nel reclamo. Né l’ausiliario né il commissario liquidatore sono litisconsorti necessari nel reclamo contro l’omologazione, non avendo interessi propri da far valere. Rilevanza: chiarisce chi deve partecipare ai gradi successivi del semplificato.

6. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9730 del 12 aprile 2023 — Errore: spostare la sede per scegliere il tribunale. Il concordato semplificato (allora previsto dal D.L. 118/2021) è una procedura concorsuale; ai fini della competenza è irrilevante il trasferimento della sede nell’anno anteriore al deposito, in applicazione analogica dell’art. 161 l.fall. Rilevanza: pronuncia resa sul regime previgente, che conferma come la competenza segua il centro effettivo degli interessi.

7. Trib. Roma, Sez. XIV civ., 27 maggio 2026 (numero non indicato nella fonte consultata) — Errore: entrare in composizione negoziata senza prospettive di risanamento. Il tribunale può verificare a posteriori la ragionevole perseguibilità del risanamento al momento dell’accesso alla composizione negoziata; la sua mancanza rende inammissibile il semplificato. Le valutazioni dell’esperto non vincolano il giudice se smentite dai fatti. Rilevanza: il controllo sull’accesso risale all’origine del percorso.

8. Trib. Torino, decreto del 4 gennaio 2024 — Errore: trattative di facciata. La correttezza e buona fede delle trattative presuppongono un’interlocuzione effettiva con i creditori, proposte riconducibili all’art. 23, comma 1, e il confronto con l’alternativa liquidatoria; in mancanza, la domanda è inammissibile. Rilevanza: traduce in elementi concreti il requisito della buona fede.

9. Trib. Firenze, Sez. V, ordinanza del 31 agosto 2022 — Errore: considerare la “ritualità” un controllo solo formale. In fase di ammissione il giudice verifica che vi sia stata un’effettiva interlocuzione con i creditori, che sia stata prospettata una delle soluzioni dell’art. 23 e che siano stati illustrati i vantaggi rispetto alla liquidazione giudiziale. Rilevanza: tra le prime pronunce a dare contenuto sostanziale alla verifica di ritualità.

10. Trib. Bergamo, decreto del 21 settembre 2022 — Errore: non confrontare le soluzioni con la liquidazione. Richiede, ai fini dell’accesso, la prova della comparazione tra le soluzioni negoziali e l’alternativa liquidatoria. Rilevanza: conferma che il confronto liquidatorio va costruito già durante le trattative.

Cosa può fare lo Studio Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Sul tema dell’accesso al semplificato pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore: conoscere i criteri con cui l’esperto valuta la correttezza delle trattative consente di impostarle fin dall’inizio in modo coerente con ciò che il tribunale verificherà. Quando l’errore va riparato nei gradi successivi, la qualifica di cassazionista garantisce che la stessa linea difensiva sia seguita dal tribunale alla corte d’appello e, dove ammesso, fino alla Corte di Cassazione.

Ecco cosa facciamo, in prevenzione e in rimedio:

  1. Verifichiamo i presupposti dell’art. 12 CCII prima dell’istanza di nomina dell’esperto, esaminando test pratico, piano finanziario e situazione delle esecuzioni, per evitare che la composizione negoziata nasca senza prospettive di risanamento.
  2. Impostiamo il fascicolo delle trattative: proposte scritte riconducibili all’art. 23, comma 1, verbali, PEC, controproposte, così che la buona fede sia documentata.
  3. Costruiamo con i commercialisti dello staff il confronto con la liquidazione giudiziale o controllata, che serve all’esperto durante le trattative e al tribunale nella fase di accesso.
  4. Esaminiamo gli strumenti dell’art. 23, comma 2, e documentiamo le ragioni della loro eventuale impraticabilità, perché la relazione finale possa prendere posizione su ciascuno.
  5. Curiamo l’interlocuzione con l’esperto prima della chiusura dell’incarico, fornendo un quadro completo delle trattative, nel rispetto dell’indipendenza della sua valutazione.
  6. Analizziamo la relazione finale appena comunicata e verifichiamo se contiene le dichiarazioni richieste dall’art. 25-sexies.
  7. Calcoliamo e presidiamo il termine di sessanta giorni, prepariamo in anticipo il piano di liquidazione e la documentazione dell’art. 39 CCII, valutiamo l’opportunità di una domanda con riserva.
  8. Strutturiamo la proposta di cessione dei beni, verificando la formazione delle classi, l’eventuale apporto di finanza esterna e l’utilità per ciascun creditore.
  9. Quando il termine è scaduto o l’accesso è precluso, verifichiamo quali strumenti alternativi restano percorribili: concordato preventivo, accordi di ristrutturazione o, per l’impresa sotto soglia, gli strumenti del sovraindebitamento.
  10. Redigiamo il reclamo alla corte d’appello contro il decreto di inammissibilità, sapendo che è, di regola, l’ultima sede utile per discutere i requisiti di accesso.

Lavoriamo con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: i profili giuridici dell’accesso e i numeri del piano di liquidazione vengono costruiti insieme, con la stessa strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio.

In chiusura

Chi può accedere al concordato semplificato? L’imprenditore, commerciale o agricolo, anche sotto soglia, che ha avviato la composizione negoziata quando il risanamento era ragionevolmente perseguibile, ha condotto trattative effettive secondo correttezza e buona fede, ottiene dall’esperto una relazione finale che lo attesti insieme all’impraticabilità delle soluzioni negoziali, e deposita entro sessanta giorni una proposta di cessione dei beni che dia un’utilità a ogni creditore. Ogni anello di questa catena si forma durante la composizione negoziata, molto prima del ricorso.

È per questo che il tema rientra pienamente nella competenza dello Studio: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in quanto Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce il percorso negoziale dal quale il semplificato discende e i criteri con cui l’esperto ne valuta lo svolgimento, e può quindi accompagnare l’imprenditore dalla prima istanza fino al deposito della proposta, con il supporto dei commercialisti dello staff sui numeri del piano.

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