Chi deposita una domanda di concordato preventivo liquidatorio tende a guardare il proprio conto: quanto devo versare, quando, a chi. È una domanda legittima, ma è solo metà della partita. L’altra metà la giocano i creditori, che quella stessa domanda la leggono con una calcolatrice in mano: ogni euro speso per la procedura è un euro che non finirà nel loro riparto, perché le spese di giustizia e i compensi degli organi vengono pagati prima di loro, in prededuzione. Banche, Erario, enti previdenziali e fornitori non sono spettatori: votano, segnalano, si oppongono, chiedono la risoluzione. E ognuna di queste mosse ruota, in modo più o meno dichiarato, attorno al costo della procedura.
Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. Questo vale anche per i costi: un concordato liquidatorio il cui conto è stato stimato male in partenza si trasforma in un bersaglio, mentre un conto costruito con rigore diventa un argomento di convinzione. In questa guida trovi le voci che compongono il costo di un concordato preventivo liquidatorio secondo la legge (contributo unificato, fondo spese da depositare in cancelleria, compensi del commissario giudiziale e del liquidatore calcolati con il D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, spese di pubblicità, attestatore in termini generali) lette dal punto di vista di chi le paga davvero: i creditori.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e la composizione negoziata è il luogo in cui si decide, prima di ogni altra cosa, se un concordato liquidatorio è sostenibile o se i suoi costi lo rendono una strada peggiore di un accordo. Inoltre l’Avvocato è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno la logica dei compensi degli organi di procedura, il loro calcolo per scaglioni e il peso che hanno sul soddisfacimento dei creditori, che è esattamente ciò che questo articolo analizza.
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Chi siede dall’altra parte del tavolo quando si parla di costi
Nel concordato liquidatorio non c’è un solo creditore: ce ne sono decine o centinaia, con interessi diversi. Ma tutti ragionano secondo la stessa logica di fondo, che è quella di un attore economico razionale: confrontano ciò che ricevono dal concordato con ciò che riceverebbero dall’alternativa, cioè la liquidazione giudiziale. I costi della procedura sono la variabile che sposta questo confronto, perché incidono sul numeratore della percentuale di soddisfacimento.
La banca con ipoteca o pegno ragiona in termini di valore di realizzo del bene su cui ha la prelazione. Dal suo punto di vista, conviene che la liquidazione sia rapida e che le spese imputate al bene gravato siano contenute: ogni costo di procedura che “scivola” sul ricavato del suo bene erode la sua quota. Tende a trattare quando il piano le garantisce tempi certi; tende ad aggredire (votando contro o opponendosi) quando i costi generali appaiono sovradimensionati rispetto all’attivo.
L’Erario e gli enti previdenziali hanno una logica in parte diversa: sono creditori privilegiati per buona parte del loro credito, ma spesso la loro posizione viene degradata a chirografo per incapienza. Valutano la proposta con criteri istituzionali, spesso legati alla transazione fiscale e contributiva; il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, ulteriore correttivo al Codice della crisi in vigore dal 12 agosto 2026, ha esteso la transazione fiscale anche ai tributi locali, ampliando quindi il numero di enti pubblici che siedono al tavolo con un proprio voto e un proprio calcolo di convenienza.
I fornitori chirografari, infine, sono i più esposti ai costi: arrivano per ultimi nella graduazione, e la legge garantisce loro una soglia minima del 20% del credito, ma solo grazie alle risorse esterne che il debitore deve apportare. Per loro ogni migliaio di euro di spese in più è un migliaio di euro che può incrinare quella soglia.
La prima cosa che il creditore farà, quindi, non è leggere le premesse del piano: è cercare la tabella delle spese di procedura e chiedersi se è credibile. Il debitore che ha costruito quella tabella in modo prudente ha già giocato d’anticipo.
Il “conto” del concordato liquidatorio in sintesi
Prima di entrare nelle mosse, ecco le voci di costo previste dalla legge e il loro titolare. Non compaiono i compensi dei consulenti del debitore, che dipendono da accordi privati e non sono oggetto di questa guida.
| Voce | Fonte normativa | Chi la sopporta | Quando incide |
|---|---|---|---|
| Contributo unificato e anticipazione forfettaria | D.P.R. 115/2002 (artt. 9, 13, 30) | Debitore ricorrente | Al deposito del ricorso |
| Somma per le spese della procedura (fondo spese) | Art. 44, c. 1, lett. d) e art. 47, c. 2, lett. d) CCII | Debitore, in cancelleria | Entro il termine perentorio fissato dal tribunale |
| Compenso del commissario giudiziale | D.M. 30/2012, art. 5 | Massa, in prededuzione | Liquidato dal tribunale, con eventuali acconti |
| Compenso del liquidatore giudiziale | D.M. 30/2012, art. 5, c. 3 | Massa, in prededuzione | Liquidato a fine operazioni, con eventuali acconti |
| Rimborso forfettario spese generali (5%) e spese vive | D.M. 30/2012, art. 4, c. 2 | Massa, in prededuzione | Insieme ai compensi |
| Pubblicità del decreto e delle vendite | Art. 45 CCII; normativa sulle vendite | Massa | Apertura e fase di liquidazione |
| Attestatore e professionisti del debitore | Art. 6 CCII (prededuzione) | Massa, nei limiti di legge | Credito che concorre in prededuzione |
L’arbitro che tutti ascoltano: il commissario giudiziale
Prima di passare alle mosse, va chiarito chi filtra le informazioni sui costi. Il commissario giudiziale non è un consulente dei creditori né del debitore: è un organo della procedura, nominato o confermato dal tribunale con il decreto di apertura (art. 47, comma 2, lett. b), che vigila sull’impresa, verifica i dati del piano e redige la relazione su cui i creditori fondano il proprio voto. Ogni mossa dei creditori sul terreno dei costi passa, in pratica, attraverso la relazione del commissario.
Dal punto di vista del creditore, la relazione è la fonte più affidabile per capire se la stima delle spese è credibile: il commissario conosce i parametri del D.M. 30/2012, sa quanto costano stime e pubblicità nel circondario, ha accesso alla contabilità del debitore. Se la relazione segnala una sottostima delle spese, il creditore ha in mano un argomento autorevole per votare contro; se la relazione la conferma, il suo margine di contestazione si riduce drasticamente.
Ne discende una regola semplice: il debitore che costruisce il piano deve pensare fin dall’inizio a come il commissario leggerà le voci di costo. Una stima documentata, con i calcoli per scaglioni e le fonti dei preventivi per le spese accessorie, rende più agevole il lavoro del commissario e riduce il rischio di correzioni in relazione. Non si tratta di “convincere” l’organo, che resta indipendente, ma di mettergli a disposizione dati verificabili.
C’è poi un aspetto che i creditori conoscono bene: il commissario è anche un costo. Il suo compenso, come vedremo, è calcolato sugli stessi valori di attivo e passivo che egli stesso verifica; e nel liquidatorio si aggiunge a quello del liquidatore. Il creditore razionale non contesta per questo il ruolo del commissario, ma tiene conto del suo costo nel calcolo complessivo.
Prima mossa: il creditore controlla che il debitore abbia messo i soldi sul tavolo
La mossa
La prima verifica che un creditore attento compie riguarda il fondo spese. L’art. 47, comma 2, lett. d), del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo aggiornato dai correttivi fino al 12 agosto 2026) stabilisce che il tribunale, con il decreto di apertura del concordato, fissa un termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare in cancelleria una somma pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura, ulteriore rispetto a quella eventualmente già versata in sede di domanda “con riserva” ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d). Il tribunale può fissare una somma minore, ma non inferiore al 20% di tali spese.
Il creditore non deve fare nulla di formale per “giocare” questa mossa: gli basta monitorare il fascicolo, tramite il commissario giudiziale, e verificare che il versamento sia stato eseguito nei termini.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene sapere subito se il debitore ha liquidità sufficiente a sostenere la procedura. Un debitore che fatica a versare il 20% o il 50% delle spese presumibili lancia un segnale preciso: il piano potrebbe non reggere nemmeno nella sua fase iniziale. Per una banca o un fornitore rilevante, questa informazione vale più di molte pagine di relazione.
Il creditore preferisce invece non insistere su questo punto quando il piano prevede risorse esterne consistenti e immediatamente disponibili (ad esempio un apporto dei soci già vincolato), perché in quel caso il fondo spese è una formalità e l’interesse del creditore è che la procedura vada avanti rapidamente.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone di rimanere dentro il perimetro del procedimento. La determinazione della misura del fondo spese spetta al tribunale, non ai creditori: il creditore non può pretendere che il debitore versi più di quanto disposto dal decreto, né può contestare la scelta del tribunale di applicare la misura ridotta (purché non inferiore al 20%) se non attraverso gli strumenti processuali previsti. Inoltre il fondo spese non è “suo”: è destinato a coprire le spese della procedura, non a soddisfare i creditori.
Il secondo limite riguarda l’esito del mancato versamento. L’omesso deposito nel termine perentorio espone la domanda alla dichiarazione di inammissibilità, che il tribunale pronuncia con decreto motivato sentiti il debitore, i creditori che hanno presentato ricorso per la liquidazione giudiziale e il pubblico ministero (art. 47, commi 4 e seguenti). Il creditore può sollecitare questo esito, ma non può sostituirsi al tribunale.
La tua contromossa
La contromossa chiave è arrivare al decreto di apertura con la liquidità già accantonata e con una stima delle spese presumibili costruita sulla base dei parametri del D.M. 30/2012, così da poter argomentare, se necessario, la richiesta di una misura ridotta (comunque non sotto il 20%). Un debitore che dimostra al tribunale come sono state stimate le spese, voce per voce, ha buone possibilità di ottenere una quantificazione realistica e di sottrarre ai creditori l’argomento della “procedura senza copertura”.
Va poi considerato che il termine è breve: al massimo quindici giorni. Se il decreto viene comunicato il 3 marzo, il deposito va eseguito entro il 18 marzo (o prima, se il tribunale fissa un termine più breve). Non c’è spazio per raccogliere la liquidità dopo: va trovata prima.
Infine, se l’impresa ha avviato una composizione negoziata della crisi, il percorso con l’esperto è il momento ideale per testare la sostenibilità finanziaria del fondo spese, perché consente di confrontare il costo del concordato con quello di un accordo stragiudiziale o di un concordato semplificato.
Le pronunce che ti proteggono
Sul fronte del controllo iniziale del tribunale, la Cass. civ., Sez. I, ord. 15 aprile 2026, n. 9605 ha chiarito, con riferimento al concordato in continuità, che la verifica all’apertura non è un mero controllo formale ma un vero vaglio di ammissibilità. Per il concordato liquidatorio questo vaglio è già previsto espressamente dall’art. 47, comma 1 (ammissibilità della proposta e fattibilità del piano): un piano che non indica in modo credibile come saranno coperte le spese di procedura rischia di non superare questo filtro. La Cass. civ., Sez. I, sent. 28 novembre 2025, n. 31176 ha poi precisato che la decisione della corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta ex art. 47, comma 5, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, perché non ha carattere decisorio: la domanda, però, può essere riproposta se cambiano le circostanze. In pratica, chi inciampa sul fondo spese non perde il diritto, ma perde tempo, e il tempo in una crisi ha un costo.
Seconda mossa: il creditore pesa i compensi del commissario e del liquidatore
La mossa
La seconda mossa del creditore è più sofisticata: consiste nel calcolare, con il D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, quanto costeranno i due organi principali del concordato liquidatorio, cioè il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale. Il decreto, emanato nel vigore della legge fallimentare e tuttora utilizzato come parametro per la liquidazione dei compensi in attesa di nuovi decreti attuativi del Codice della crisi, prevede all’art. 5 regole specifiche per il concordato preventivo:
- nel concordato con liquidazione dei beni, il commissario giudiziale riceve le percentuali dell’art. 1, comma 1, calcolate sull’attivo realizzato, più la percentuale dell’art. 1, comma 2, calcolata sul passivo risultante dall’inventario;
- il liquidatore giudiziale riceve anch’egli le percentuali dell’art. 1, comma 1, sull’attivo realizzato, più quelle dell’art. 1, comma 2, sul passivo;
- per entrambi vale il compenso minimo dell’art. 4, comma 1 (811,35 €) e il rimborso forfettario delle spese generali pari al 5% del compenso, oltre alle spese vive documentate e autorizzate (art. 4, comma 2);
- possono essere disposti acconti nel corso della procedura (art. 6).
Le percentuali sull’attivo sono decrescenti per scaglioni:
| Scaglione di attivo | Percentuale minima | Percentuale massima |
|---|---|---|
| fino a 16.227,08 € | 12% | 14% |
| da 16.227,08 a 24.340,62 € | 10% | 12% |
| da 24.340,62 a 40.567,68 € | 8,5% | 9,5% |
| da 40.567,68 a 81.135,38 € | 7% | 8% |
| da 81.135,38 a 405.676,89 € | 5,5% | 6,5% |
| da 405.676,89 a 811.353,79 € | 4% | 5% |
| da 811.353,79 a 2.434.061,37 € | 0,90% | 1,80% |
| oltre 2.434.061,37 € | 0,45% | 0,90% |
Sul passivo si applica lo 0,19%-0,94% sul primo scaglione (circa 81.000 €) e lo 0,06%-0,46% sulla parte eccedente.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, il creditore deve sapere quanto della torta resta dopo il pagamento degli organi. La ragione è semplice: nel concordato liquidatorio i compensi del commissario e del liquidatore si sommano, perché sono due organi distinti, entrambi remunerati in percentuale sull’attivo realizzato e sul passivo. In una liquidazione giudiziale, invece, il curatore è un organo unico. Questo è uno degli argomenti che un creditore può spendere per sostenere che il concordato, in un dato caso, costa più della sua alternativa.
Il creditore preferisce non insistere su questo punto quando l’attivo è elevato: per effetto degli scaglioni decrescenti, oltre gli 800.000 € la percentuale scende sotto il 2% e il peso relativo dei compensi diventa modesto. È nei concordati di piccole dimensioni che i compensi pesano di più, perché il minimo e le percentuali dei primi scaglioni sono proporzionalmente alti.
I suoi limiti
I creditori non liquidano i compensi: li liquida il tribunale, con provvedimento motivato, entro la forbice minima-massima del D.M. 30/2012. Il creditore può segnalare, osservare, impugnare il provvedimento di liquidazione nei modi previsti, ma non può “negoziare” il compenso dell’organo né pretendere che venga applicato il minimo. Inoltre il calcolo preventivo che il creditore fa al momento del voto è, per definizione, una stima: l’attivo realizzato si conosce solo alla fine.
C’è poi un limite di metodo che la giurisprudenza ha messo in luce: la liquidazione deve essere motivata in modo analitico, ma questo è un obbligo del tribunale, e la sua violazione può essere fatta valere da chi vi ha interesse, non trasformata in un argomento contro la proposta in sé.
La tua contromossa
La contromossa è inserire nel piano una stima dei compensi degli organi calcolata scaglione per scaglione, con ipotesi minima e massima, e dimostrare che anche nell’ipotesi massima la soglia di soddisfacimento promessa regge. È una contromossa di trasparenza: sottrae al creditore l’argomento del “costo nascosto” e sposta il confronto sulla convenienza reale. Il piano può anche indicare se l’attivo derivante da risorse esterne è stato incluso o meno nella base di calcolo, e qui è opportuno adottare l’ipotesi più prudente.
Un secondo accorgimento riguarda la durata della liquidazione: più è lunga, più crescono le spese vive, le spese di custodia, le spese di pubblicità delle vendite. Un piano che prevede tempi di realizzo serrati e procedure competitive ben definite riduce i costi accessori che gravano sull’attivo.
Le pronunce che ti proteggono
La Cass. civ., ord. 23 novembre 2023, n. 32536 ha cassato un provvedimento che aveva liquidato il compenso di due commissari giudiziali di un concordato preventivo con motivazione stereotipata. Il principio, riformulato: il decreto di liquidazione deve esporre il percorso logico seguito e i criteri utilizzati in relazione all’attività svolta e ai risultati raggiunti, anche per relationem; in mancanza è nullo. Nella ricostruzione offerta dai commentatori, l’ordinanza richiama anche l’orientamento secondo cui il compenso del commissario è unico per le fasi precedente e successiva all’omologa e, in caso di cessazione anticipata, va proporzionato all’opera prestata, potendo scendere anche sotto le percentuali minime. Per il debitore e per i creditori significa una cosa: il compenso degli organi non è un automatismo, ma una valutazione controllabile.
Come si legge la forbice: il calcolo scaglione per scaglione
Per capire come ragiona il creditore, conviene rifare il suo calcolo. Prendiamo un attivo realizzato di 1.679.200 € e un passivo di 3.417.900 € (gli stessi valori della prima ipotesi della “partita giocata” più avanti). Applicando le percentuali minime dell’art. 1, comma 1, del D.M. 30/2012:
| Scaglione | Importo dello scaglione | % minima | Compenso minimo |
|---|---|---|---|
| fino a 16.227,08 € | 16.227,08 € | 12% | 1.947,25 € |
| fino a 24.340,62 € | 8.113,54 € | 10% | 811,35 € |
| fino a 40.567,68 € | 16.227,06 € | 8,5% | 1.379,30 € |
| fino a 81.135,38 € | 40.567,70 € | 7% | 2.839,74 € |
| fino a 405.676,89 € | 324.541,51 € | 5,5% | 17.849,78 € |
| fino a 811.353,79 € | 405.676,90 € | 4% | 16.227,08 € |
| fino a 1.679.200 € | 867.846,21 € | 0,90% | 7.810,62 € |
| Totale sull’attivo | 48.865,12 € |
Con le percentuali massime lo stesso attivo produce 65.032,68 €. Sul passivo, la quota minima è di 2.156,22 € (0,19% sui primi 81.135,38 € e 0,06% sul resto) e quella massima di 16.111,79 € (0,94% e 0,46%). Il compenso di un singolo organo si colloca quindi tra 51.021,33 € e 81.144,47 €, cui si aggiunge il 5% di rimborso forfettario.
Due osservazioni che il creditore attento non trascura. La prima: circa la metà del compenso minimo matura sui primi 400.000 € di attivo, perché le percentuali dei primi scaglioni sono molto più alte di quelle successive. È per questo che nei concordati piccoli il peso degli organi è proporzionalmente maggiore. La seconda: la componente sul passivo, pur modesta nel minimo, può diventare rilevante nel massimo quando il passivo è molto elevato rispetto all’attivo, come accade spesso nei concordati liquidatori di imprese ormai prive di continuità.
Questo calcolo va raddoppiato, nel liquidatorio, perché il liquidatore giudiziale riceve un compenso costruito con gli stessi parametri. Il debitore che non lo raddoppia nel piano offre ai creditori la loro obiezione più facile.
Terza mossa: il creditore mette sotto la lente le prededuzioni
La mossa
La terza mossa riguarda tutto ciò che, oltre ai compensi degli organi, passa davanti ai creditori concorsuali. L’art. 6 del Codice della crisi individua i crediti prededucibili: tra questi i crediti legalmente sorti durante la procedura e quelli dei professionisti incaricati dal debitore per la domanda di concordato, compreso l’attestatore, entro i limiti stabiliti dalla norma (che subordina la prededuzione all’apertura della procedura e la circoscrive a una quota del credito accertato). Il creditore che legge il piano cercherà di capire quanta parte dell’attivo sarà assorbita da questi crediti.
L’attestatore merita un discorso a parte. Nel concordato preventivo il piano deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. È un costo necessario, che grava sul debitore, e il suo credito concorre in prededuzione nei limiti di legge. Il creditore non ha voce sulla scelta dell’attestatore, ma ha tutto l’interesse a verificare che il relativo credito sia esposto con chiarezza nel piano.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene smontare l’idea che la percentuale promessa ai chirografari sia “netta”. Se il piano omette o sottostima i crediti prededucibili, la percentuale reale sarà più bassa di quella dichiarata, e il creditore lo scoprirà solo al momento dei riparti, quando ormai il voto è stato espresso. Per questo i creditori più strutturati (banche, fondi che hanno acquistato crediti) dedicano particolare attenzione a questa parte del piano.
Il creditore preferisce non insistere quando le prededuzioni sono state già “messe in sicurezza”, ad esempio perché coperte da risorse esterne vincolate o perché il loro ammontare è contenuto rispetto all’attivo.
I suoi limiti
Il creditore non può contestare in astratto la prededuzione riconosciuta dalla legge: se il credito del professionista rientra nell’art. 6 e ne rispetta le condizioni, la prededuzione è un effetto legale, non una concessione del debitore. Il creditore può però contestare, nelle sedi proprie, l’esistenza delle condizioni o l’ammontare del credito. Inoltre, sotto la vecchia legge fallimentare la giurisprudenza di legittimità aveva già escluso automatismi, e il nuovo Codice ha tradotto quell’esigenza in limiti espliciti.
La tua contromossa
La contromossa è dichiarare nel piano, in una sezione autonoma, tutti i crediti prededucibili stimati — organi, attestatore, professionisti, debiti sorti in procedura — con l’indicazione della norma che ne fonda la prededuzione. È il modo più efficace per neutralizzare l’argomento della “percentuale gonfiata”. Chi gioca d’anticipo su questo punto rende inutile la ricerca del creditore e, anzi, guadagna credibilità per il resto della proposta.
Su questo terreno, l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 consente di leggere il piano con gli stessi occhi dei creditori e di anticiparne le obiezioni sui costi.
Un ulteriore accorgimento: se il concordato è preceduto da una domanda con riserva, i costi sostenuti nella fase prenotativa (fondo spese ex art. 44, eventuali compensi del commissario nominato in quella fase) devono essere integrati nella stima complessiva, perché il compenso del commissario, secondo l’orientamento richiamato in giurisprudenza, è unico per tutte le fasi.
Le pronunce che ti proteggono
Le Sezioni Unite della Cassazione, sent. 31 dicembre 2021, n. 42093, hanno affrontato, nel vigore della legge fallimentare, la prededuzione del credito del professionista che ha assistito il debitore nella domanda di concordato, escludendo che questa operi in modo automatico e collegandola al rapporto tra la prestazione e l’effettivo approdo alla procedura. Pur pronunciata sulla legge fallimentare, la decisione è il riferimento da cui il Codice della crisi è partito per disciplinare in modo espresso i limiti della prededuzione dei professionisti. Per il creditore è la base per esigere trasparenza; per il debitore, la ragione per cui conviene esporre le prededuzioni senza zone d’ombra.
Quarta mossa: il creditore verifica che, pagati i costi, resti il 20%
La mossa
È la mossa decisiva. Nel concordato liquidatorio l’art. 84, comma 4, del Codice impone due requisiti:
- un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda;
- che tali risorse assicurino il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo.
Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., purché sia rispettato il requisito del 20%; si considerano esterne anche le risorse apportate dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, se il piano ne prevede la destinazione diretta ai creditori concorsuali.
Il creditore chirografario fa un calcolo semplice: prende l’attivo interno, sottrae i costi di procedura e le prededuzioni, paga i privilegiati, e vede quanto resta. Se resta poco, una parte dei privilegiati scende al chirografo, e la base su cui calcolare il 20% si allarga. A quel punto controlla se le risorse esterne bastano.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, il 20% è l’unica garanzia legale minima. Ogni aumento dei costi di procedura che non trova copertura nell’attivo interno trasforma una quota di credito privilegiato in credito chirografario, aumentando la platea che deve ricevere almeno il 20% dalle risorse esterne. È un effetto moltiplicatore che pochi debitori considerano: i costi non riducono solo l’attivo, ma ampliano anche la base del 20%.
Il creditore preferisce non sollevare il tema quando l’apporto esterno è largamente superiore al necessario e la soglia del 20% è ampiamente rispettata anche nelle ipotesi di costo più alte.
I suoi limiti
La verifica del 20% non è rimessa all’umore del singolo creditore: è un requisito di ammissibilità che il tribunale controlla all’apertura e il commissario verifica nella sua relazione. Il creditore può votare contro e, se dissenziente, far valere le proprie ragioni in sede di omologazione (art. 112 CCII), ma deve argomentare con dati, non con impressioni. Inoltre il voto è regolato dalle maggioranze di legge: un singolo creditore non blocca il concordato se le maggioranze sono raggiunte, salvo i rimedi in sede di omologa.
La tua contromossa
La contromossa è costruire il piano con uno “stress test” dei costi: calcolare di quanto possono aumentare le spese di procedura prima che la soglia del 20% venga violata, e indicarlo espressamente. Un piano che dice “anche con costi superiori di 100.000 € rispetto alla stima centrale, i chirografari ricevono comunque il 20%” toglie ai creditori la principale ragione di voto contrario legata ai costi.
La seconda contromossa riguarda la qualità delle risorse esterne: conviene che siano vincolate (fideiussione, deposito, versamento in conto vincolato) e non semplicemente promesse, perché il creditore valuta anche il rischio che l’apporto non arrivi.
Le pronunce che ti proteggono
La Cass. civ., Sez. I, sent. 28 ottobre 2025, n. 28574, pronunciata in tema di concordato minore, ha affermato che la proposta deve rispettare la graduazione dei crediti secondo gli artt. 84 e 112 CCII e che la violazione rende la proposta inammissibile, con rilievo anche d’ufficio e prima dell’omologazione. Il principio conferma che le regole distributive dell’art. 84 non sono negoziabili. La Cass. civ., Sez. I, sent. 8 agosto 2024, n. 22474, resa nel vigore della legge fallimentare con riferimento al concordato in continuità, ha precisato che il surplus generato dalla prosecuzione dell’attività rientra nella garanzia patrimoniale dei creditori e non può essere distribuito liberamente alterando le cause di prelazione: per contrasto, aiuta a capire perché il Codice abbia previsto una deroga espressa solo per le risorse realmente esterne nel liquidatorio.
Quinta mossa: il creditore sorveglia le spese mentre la liquidazione è in corso
La mossa
Una volta omologato il concordato, la partita non è finita. Nel concordato liquidatorio il tribunale nomina il liquidatore giudiziale e un comitato dei creditori (art. 114 CCII), e il commissario giudiziale continua a sorvegliare l’adempimento. Il creditore, direttamente o tramite il comitato, osserva come vengono spesi i soldi della massa: costi di custodia dei beni, stime, pubblicità delle vendite, spese legali per il recupero dei crediti dell’impresa, acconti sui compensi degli organi.
Le spese di pubblicità sono una voce spesso sottovalutata. Il decreto di apertura va comunicato e pubblicato secondo l’art. 45 CCII (iscrizione nel registro delle imprese) e ogni vendita competitiva comporta adempimenti pubblicitari, compresi quelli sul portale delle vendite pubbliche quando la procedura vi fa ricorso, con i relativi contributi previsti dal D.P.R. 115/2002. Moltiplicate per il numero di lotti e di tentativi di vendita, queste voci possono incidere sul risultato finale.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene evitare che la liquidazione si trascini, perché ogni tentativo di vendita andato deserto aggiunge spese e riduce il prezzo. Il creditore preferisce che il liquidatore venda in fretta anche a prezzo inferiore piuttosto che sostenere costi crescenti per mesi; ma solo fino a un certo punto, perché vendere troppo in basso riduce l’attivo e, con esso, la sua quota.
Il creditore preferisce non intervenire quando la liquidazione procede secondo il cronoprogramma del piano, perché ogni contestazione ha a sua volta un costo e rischia di rallentare i riparti.
I suoi limiti
Il creditore singolo non gestisce la liquidazione: gli atti di gestione spettano al liquidatore, sotto la vigilanza del comitato dei creditori e del commissario, e gli eventuali reclami seguono le forme previste dal Codice. Non può quindi bloccare una vendita perché ne contesta l’opportunità economica, né pretendere un rendiconto fuori dalle scansioni previste. Può però segnalare irregolarità al commissario e agli organi, che hanno il dovere di riferire al tribunale.
Quanto ai compensi, gli acconti al commissario e al liquidatore sono possibili ma devono tener conto dei risultati ottenuti e dell’opera prestata (art. 6 del D.M. 30/2012); la liquidazione finale deve essere motivata in modo analitico.
La tua contromossa
La contromossa del debitore è fissare nel piano un cronoprogramma della liquidazione con tempi e modalità di vendita definiti, in modo che i costi accessori siano prevedibili e contenuti. Un piano che prevede, ad esempio, una procedura competitiva con un numero massimo di esperimenti e criteri di ribasso predeterminati riduce le spese di pubblicità e custodia e rassicura i creditori sulla durata.
Inoltre, se l’impresa ha già raccolto manifestazioni di interesse durante la composizione negoziata o prima del deposito, queste possono essere valorizzate nel piano per accorciare i tempi di realizzo, sempre nel rispetto delle regole sulla competitività delle vendite.
Le pronunce che ti proteggono
Anche qui torna utile la Cass. civ., ord. 23 novembre 2023, n. 32536: la liquidazione dei compensi va motivata con riferimento all’attività concretamente svolta e ai risultati. Per chi osserva la liquidazione dall’esterno, questo significa che un’attività di liquidazione lenta e poco proficua dovrebbe riflettersi nella valutazione del compenso, e che il provvedimento che non lo considera si espone a censura.
Le spese che il piano dimentica più spesso
Dal suo punto di vista, il creditore ha imparato dove cercare le omissioni. Le voci più frequentemente sottostimate in un concordato liquidatorio sono queste:
- le spese vive degli organi, documentate e autorizzate, che si aggiungono al rimborso forfettario del 5% (art. 4, comma 2, D.M. 30/2012), comprese le trasferte quando i beni si trovano lontano dalla sede del tribunale;
- le stime dei beni, necessarie per fissare i prezzi base delle vendite, spesso da aggiornare se i primi esperimenti vanno deserti;
- la custodia e la conservazione di magazzini, impianti e immobili per tutta la durata della liquidazione, incluse assicurazioni e utenze;
- le spese di pubblicità del decreto e delle vendite, che crescono con il numero dei lotti e dei tentativi;
- le spese per il recupero dei crediti dell’impresa verso terzi, che nel liquidatorio sono spesso una parte rilevante dell’attivo e richiedono iniziative giudiziali con i relativi costi di giustizia;
- gli oneri fiscali connessi alle cessioni, che dipendono dalla natura dei beni e vanno verificati caso per caso.
Nessuna di queste voci è, da sola, decisiva. Ma sommate su una liquidazione che dura due o tre anni possono spostare di diversi punti la percentuale finale. La contromossa è un piano che le elenca tutte, anche quando l’importo stimato è contenuto, perché un costo dichiarato è un costo negoziabile; un costo scoperto a consuntivo è un argomento per la risoluzione.
Sesta mossa: il creditore tiene in tasca la carta della risoluzione
La mossa
L’ultima mossa del creditore è quella più dura: chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento (art. 119 CCII), quando i riparti promessi non arrivano o arrivano in misura sensibilmente inferiore. Nel liquidatorio questo accade spesso proprio per un errore di stima dei costi: l’attivo realizzato è in linea con le previsioni, ma le spese della procedura sono state molto più alte del previsto e la percentuale finale scende.
Il ricorso per la risoluzione va proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato, e la risoluzione non può essere pronunciata se l’inadempimento ha scarsa importanza. Se il concordato viene risolto, si apre la prospettiva della liquidazione giudiziale.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, la risoluzione è una leva negoziale più che un obiettivo: minacciarla può indurre il debitore o i soci a integrare le risorse esterne. Ma il creditore razionale sa che la liquidazione giudiziale ha anch’essa dei costi, e che a quel punto gran parte dell’attivo sarà già stata liquidata e distribuita. Al creditore conviene davvero chiedere la risoluzione solo quando la liquidazione giudiziale gli offre qualcosa che il concordato non gli dà: ad esempio azioni revocatorie o di responsabilità che nel concordato non sono state esercitate.
I suoi limiti
Il termine di un anno dall’ultimo adempimento previsto è un limite invalicabile, e l’inadempimento deve essere di non scarsa importanza. Uno scostamento contenuto della percentuale dovuto a costi superiori alle stime, se il piano è stato eseguito correttamente, difficilmente integra un inadempimento grave. Inoltre il concordato liquidatorio ha una natura particolare: l’obbligo del debitore è mettere a disposizione i beni e le risorse esterne promesse, e il risultato della liquidazione dipende anche dal mercato.
La tua contromossa
La contromossa è non promettere percentuali “secche” che dipendono interamente dai costi di procedura, ma indicare il soddisfacimento minimo garantito dalle risorse esterne (almeno il 20% per i chirografari) e quello stimato in base al realizzo. Se il piano distingue tra ciò che il debitore si impegna ad apportare e ciò che dipende dalla liquidazione, l’eventuale aumento dei costi di procedura non si traduce automaticamente in un inadempimento.
È anche utile documentare, nel corso dell’esecuzione, il rispetto del cronoprogramma e le ragioni di eventuali scostamenti, così da poter dimostrare in sede di risoluzione che l’inadempimento non è imputabile al debitore o è di scarsa importanza.
Il confronto che il creditore fa sempre: quanto costerebbe la liquidazione giudiziale
Prima di decidere se chiedere la risoluzione, e prima ancora di votare, il creditore confronta il concordato con la sua alternativa. La liquidazione giudiziale ha anch’essa un costo di procedura: il contributo unificato in misura fissa (851 € ai sensi dell’art. 13, comma 5, D.P.R. 115/2002), il compenso del curatore calcolato con i parametri dell’art. 1 del D.M. 30/2012 sull’attivo realizzato e sul passivo accertato, le spese di pubblicità e di vendita, le spese per le eventuali azioni giudiziali del curatore.
Dal lato dei costi degli organi, la liquidazione giudiziale può risultare più leggera, perché c’è un curatore al posto della coppia commissario-liquidatore. Ma il creditore razionale sa che il confronto non si ferma qui. Nella liquidazione giudiziale non ci sono risorse esterne vincolate a favore dei chirografari; i tempi sono di regola più lunghi; e il valore di realizzo dei beni può essere inferiore, perché la vendita avviene in un contesto di insolvenza dichiarata.
D’altro canto la liquidazione giudiziale offre al creditore strumenti che il concordato non sempre prevede: le azioni revocatorie e le azioni di responsabilità esercitate dal curatore possono incrementare l’attivo. Il creditore, quindi, preferisce la liquidazione giudiziale quando ritiene che queste azioni valgano più delle risorse esterne offerte nel concordato, al netto dei loro costi.
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo: un piano che mette nero su bianco il raffronto tra le due strade, includendo per entrambe i costi di procedura, le risorse esterne, i tempi e il valore stimato delle eventuali azioni, toglie al creditore il vantaggio informativo. Il commissario, nella sua relazione, dovrà comunque esprimersi sulla convenienza; offrirgli un confronto già strutturato e documentato rende più probabile che le valutazioni convergano.
La partita giocata: tre ipotesi con i numeri
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati realistici ma non riferiti a casi reali. I compensi sono calcolati con le percentuali del D.M. 30/2012 come riportate sopra; nella realtà la liquidazione spetta al tribunale e può collocarsi in qualunque punto della forbice.
Ipotesi 1 — Il creditore chirografario fa i conti sul 20%
Dati di partenza. Attivo interno disponibile: 1.166.800 €. Risorse esterne apportate dai soci senza obbligo di restituzione: 512.400 € (requisito del 10%: 116.680 €, rispettato). Attivo complessivo: 1.679.200 €. Passivo: 3.417.900 €, di cui privilegiati 1.046.300 € e chirografari 2.371.600 €.
Fondo spese. Il tribunale stima le spese presumibili dell’intera procedura in 214.600 € e chiede il 50%: 107.300 €, da versare entro 15 giorni. Se il debitore ottiene la misura ridotta minima, il deposito scende a 42.920 € (20%).
Compensi degli organi. Su un attivo realizzato di 1.679.200 € e un passivo di 3.417.900 €, il compenso di ciascun organo oscilla tra 51.021,33 € e 81.144,47 €. Ipotesi centrale: 66.082,90 € ciascuno, più il 5% di rimborso forfettario (3.304,15 €), cioè 69.387,05 € a organo e 138.774,10 € per commissario e liquidatore insieme. Altre spese di procedura e prededuzioni stimate (pubblicità, stime, contributi, crediti prededucibili dei professionisti nei limiti di legge): 63.480 €. Totale costi: 202.254,10 €.
Mossa del creditore. Il chirografario sottrae i costi all’attivo interno: 1.166.800 − 202.254,10 = 964.545,90 €. I privilegiati (1.046.300 €) non sono pagati per intero: 81.754,10 € scendono al chirografo. La base del 20% diventa 2.371.600 + 81.754,10 = 2.453.354,10 €, e il 20% è pari a 490.670,82 €. Le risorse esterne (512.400 €) bastano: il chirografario riceve circa il 20,89%.
Contromossa del debitore. Il piano indica il margine: 512.400 − 490.670,82 = 21.729,18 €. Poiché ogni euro di costo in più fa scendere un euro di privilegio al chirografo e alza la soglia di 0,20 €, i costi possono crescere di circa 108.645,90 € prima che il 20% salti. Anche con i compensi di entrambi gli organi al massimo della forbice (85.201,69 € ciascuno con il 5%, totale 170.403,39 €), i costi totali salgono a 233.883,39 €, la base diventa 2.484.983,39 €, il 20% vale 496.996,68 € e le risorse esterne coprono ancora il 20,62%. A quel punto, per la controparte, l’argomento dei costi perde forza: deve spostarsi sulla convenienza complessiva.
Ipotesi 2 — Il concordato piccolo, dove i costi pesano di più
Dati di partenza. Attivo realizzato: 438.650 €. Passivo: 1.263.400 €.
Compensi. Per ciascun organo la forbice è tra 27.009,87 € e 36.977,35 €. Con il 5% di rimborso, i due organi insieme costano tra 56.720,73 € (circa il 12,93% dell’attivo) e 77.652,44 € (circa il 17,70%).
Mossa del creditore. Una banca con un credito chirografario di 187.300 € fa notare che una liquidazione giudiziale avrebbe un solo organo, il curatore, con un compenso calcolato con parametri analoghi (tra circa 28.360 € e 38.826 € inclusivo del 5%), e vota contro sostenendo che il concordato “brucia” il doppio in compensi.
Contromossa del debitore. Il confronto è incompleto: nella liquidazione giudiziale non ci sono le risorse esterne, che nel concordato sono destinate in via diretta ai chirografari. Se l’apporto esterno supera il maggior costo del secondo organo (circa 28.000-39.000 €), il concordato resta più conveniente. Il debitore deve quindi esporre nel piano il raffronto con la liquidazione giudiziale includendo i costi di entrambe le strade, non solo l’attivo. Se invece l’apporto esterno è minimo, il debitore deve valutare seriamente strade meno costose, come un accordo maturato in composizione negoziata.
Ipotesi 3 — La risoluzione e il calendario
Dati di partenza. Concordato liquidatorio omologato con ultimo riparto previsto entro il 30 settembre 2027. A consuntivo, i costi di procedura superano la stima di 46.300 €, e la percentuale dei chirografari scende dal 23,4% stimato al 21,5%.
Mossa del creditore. Un fornitore minaccia il ricorso per risoluzione. Il termine per proporlo scade un anno dopo l’ultimo adempimento previsto, cioè il 30 settembre 2028.
Contromossa del debitore. Il piano aveva distinto tra soddisfacimento minimo garantito (20%) e soddisfacimento stimato: il minimo è rispettato, lo scostamento deriva da costi della procedura e non da un mancato apporto del debitore. L’inadempimento, se c’è, è di scarsa importanza. Al creditore conviene di più chiudere rapidamente con i riparti che avviare una liquidazione giudiziale su un patrimonio già liquidato.
Quando ai creditori conviene accettare il conto
C’è un momento della partita in cui l’interesse dei creditori e quello del debitore convergono, e saperlo riconoscere fa la differenza.
Il primo momento è prima del deposito. Un creditore rilevante che viene coinvolto quando il piano è ancora in costruzione può influire sulla struttura dei costi: chiedere tempi di liquidazione più brevi, una procedura di vendita più snella, un apporto esterno meglio garantito. In cambio, il debitore ottiene un voto favorevole o, quanto meno, l’assenza di opposizioni. La composizione negoziata della crisi, con la presenza dell’esperto, è la sede più naturale per questo confronto, anche perché consente di verificare se il concordato è davvero la strada meno costosa.
Il secondo momento è dopo la relazione del commissario. Quando il commissario ha depositato la sua relazione e ha validato (o corretto) la stima delle spese, il creditore ha informazioni più affidabili. Se la relazione conferma che la soglia del 20% regge anche in ipotesi di costi elevati, il creditore razionale smette di usare i costi come argomento e valuta solo la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, che ha anch’essa costi e tempi propri.
Il terzo momento è in vista dell’omologazione. Un creditore dissenziente che ha in mente un’opposizione deve sostenere le spese di un giudizio e affrontare il rischio di soccombenza. Se il piano è trasparente sui costi e la proposta rispetta i requisiti di legge, per lui può essere più conveniente rinunciare all’opposizione e attendere i riparti.
Il quarto momento è durante l’esecuzione. Quando i costi superano le stime, il creditore può preferire una integrazione volontaria delle risorse esterne da parte dei soci a una richiesta di risoluzione, che allungherebbe i tempi e aggiungerebbe nuovi costi. Qui il debitore e i soci hanno un margine per proporre un accordo: un’integrazione contenuta in cambio della rinuncia a iniziative giudiziali.
In tutti questi momenti, il denominatore comune è lo stesso: il creditore tratta quando il costo dell’opposizione supera il beneficio atteso. Un piano costruito con un’analisi dei costi seria sposta questo punto di equilibrio a favore del debitore.
Va aggiunto che il D.Lgs. 147/2026, estendendo la transazione fiscale ai tributi locali, porta al tavolo anche Comuni e altri enti impositori: per questi creditori pubblici la convenienza si misura con parametri istituzionali, e una proposta che espone con chiarezza i costi della procedura e il confronto con la liquidazione giudiziale facilita la loro valutazione.
Il costo dell’alternativa negoziale
Un’ultima considerazione, che riguarda la scelta a monte. Il concordato liquidatorio non è l’unico strumento per liquidare il patrimonio di un’impresa in crisi soddisfacendo i creditori. La composizione negoziata della crisi, introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dal Codice, consente al debitore di trattare con i creditori con l’assistenza di un esperto indipendente; all’esito, se le trattative non portano a un accordo, il Codice prevede anche il concordato semplificato per la cessione del patrimonio. Ciascuna di queste strade ha costi di procedura propri, diversi per struttura e misura da quelli del concordato preventivo.
Dal punto di vista dei creditori, il percorso negoziale ha un vantaggio evidente: si discute dei costi prima che diventino prededuzioni, e lo si fa in un contesto in cui la convenienza reciproca è il criterio guida. Un creditore che sa di poter ottenere, in un accordo, una percentuale vicina a quella del concordato senza sopportare il costo di due organi giudiziali può essere molto più disponibile di quanto la sua posizione formale lasci intendere. Per il debitore, valutare questa strada prima di depositare la domanda di concordato è parte integrante del calcolo dei costi.
La partita in tabella
La tabella riassume le mosse dei creditori sul terreno dei costi, il vincolo che li limita e la contromossa disponibile per il debitore.
| Mossa del creditore | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa del debitore | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Verifica del fondo spese | Misura decisa dal tribunale (50% o non meno del 20%); termine perentorio max 15 giorni (art. 47, c. 2, lett. d) | Liquidità accantonata prima; stima delle spese voce per voce | Prima del deposito e nei 15 giorni dal decreto |
| Calcolo dei compensi degli organi | Liquidazione riservata al tribunale entro le forbici del D.M. 30/2012, con motivazione analitica | Stima scaglione per scaglione con ipotesi minima e massima | Redazione del piano |
| Contestazione delle prededuzioni | Prededuzione legale nei limiti dell’art. 6 CCII | Sezione del piano dedicata a tutti i crediti prededucibili | Redazione del piano |
| Verifica del 20% e voto contrario | Requisiti dell’art. 84, c. 4; maggioranze di legge; opposizione in sede di omologa (art. 112) | Stress test dei costi e risorse esterne vincolate | Piano e fase di voto |
| Sorveglianza delle spese di liquidazione | Gestione al liquidatore; vigilanza di comitato e commissario (art. 114) | Cronoprogramma delle vendite e criteri predeterminati | Esecuzione del concordato |
| Ricorso per risoluzione | Entro un anno dall’ultimo adempimento previsto; inadempimento non di scarsa importanza (art. 119) | Distinguere soddisfacimento minimo garantito e stimato | Fino a un anno dopo l’ultimo adempimento |
Le domande di chi deve presentare il conto ai creditori
Quanto devo versare subito per aprire un concordato liquidatorio?
Al deposito si pagano il contributo unificato e l’anticipazione forfettaria previsti dal D.P.R. 115/2002; dopo il decreto di apertura, il fondo spese stabilito dal tribunale. La misura concreta del contributo per la domanda di concordato va verificata con la cancelleria del tribunale competente, perché le prassi non sono uniformi; per la liquidazione giudiziale, a titolo di confronto, l’art. 13, comma 5, prevede un importo fisso di 851 €. Il fondo spese è pari al 50% delle spese presumibili, o a una misura minore non inferiore al 20%.
Che cosa succede se non riesco a versare il fondo spese nei termini?
La domanda rischia l’inammissibilità. Il termine è perentorio e non superiore a quindici giorni. Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti debitore, creditori istanti e pubblico ministero; la domanda può essere riproposta se mutano le circostanze, ma il tempo perso ha un costo.
Il commissario e il liquidatore sono pagati da me o dai creditori?
Formalmente dalla massa, in prededuzione: in sostanza, dall’attivo che altrimenti andrebbe ai creditori. Per questo i creditori guardano con attenzione ai compensi. Sono liquidati dal tribunale secondo il D.M. 30/2012, con percentuali sull’attivo realizzato e sul passivo, più il 5% di rimborso forfettario e le spese documentate.
L’attestatore è un costo obbligatorio?
Sì: nel concordato preventivo il piano va accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente. Il suo compenso dipende dall’incarico e non è fissato da parametri di legge; il relativo credito può concorrere in prededuzione nei limiti dell’art. 6 CCII. Ai fini del piano conta esporlo con chiarezza tra le prededuzioni.
Un creditore può bloccare il concordato perché costa troppo?
Da solo, di regola no. Può votare contro e, se dissenziente, opporsi all’omologazione argomentando sulla mancanza dei requisiti o sulla convenienza; ma se le maggioranze sono raggiunte e i requisiti dell’art. 84, comma 4, sono rispettati anche al netto dei costi, il suo margine si restringe molto.
Se i costi superano le stime, il concordato può essere risolto?
Solo se l’inadempimento non è di scarsa importanza e il ricorso è proposto entro un anno dall’ultimo adempimento previsto. Un piano che distingue il soddisfacimento minimo garantito da quello stimato riduce sensibilmente questo rischio.
I paletti fissati dai giudici
Le pronunce che seguono sono state verificate su fonti accessibili alla data di pubblicazione (ottobre 2026). Le abbiamo ordinate in base alla mossa dei creditori che limitano o regolano. I principi sono riformulati in parole nostre.
Sul controllo all’apertura e sul fondo spese (prima mossa)
Cass. civ., Sez. I, ord. 15 aprile 2026, n. 9605. Principio: nel concordato in continuità il tribunale, all’apertura, compie un vero vaglio di ammissibilità con contenuto sostanziale, non un controllo meramente formale. Rilevanza: se anche nella continuità il filtro è sostanziale, a maggior ragione nel liquidatorio (dove la legge richiede espressamente la verifica di fattibilità) un piano privo di copertura credibile delle spese di procedura è esposto all’inammissibilità.
Cass. civ., Sez. I, sent. 28 novembre 2025, n. 31176. Principio: la decisione della corte d’appello che conferma il decreto di inammissibilità ex art. 47, comma 5, CCII, anche se resa in forma di sentenza, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., perché priva di carattere decisorio. Rilevanza: un errore iniziale, anche sul fondo spese, non si “recupera” in Cassazione; si può solo riproporre la domanda in presenza di circostanze nuove, con ulteriori costi e tempi.
Sui compensi degli organi (seconda e quinta mossa)
Cass. civ., ord. 23 novembre 2023, n. 32536. Principio: il provvedimento che liquida il compenso del commissario giudiziale nel concordato preventivo deve esporre in modo analitico i criteri adottati, in rapporto all’attività svolta e ai risultati, anche per relationem; una motivazione stereotipata lo rende nullo. Rilevanza: i compensi degli organi, che gravano sull’attivo destinato ai creditori, sono soggetti a un controllo effettivo; il debitore può costruire stime fondate sui parametri del D.M. 30/2012 sapendo che la liquidazione deve essere giustificata.
Sulle prededuzioni (terza mossa)
Cass. civ., Sez. Un., sent. 31 dicembre 2021, n. 42093 (legge fallimentare). Principio: la prededuzione del credito del professionista che ha assistito il debitore nella domanda di concordato non è automatica, ma dipende dal collegamento della prestazione con la procedura effettivamente avviata. Rilevanza: è la base della disciplina più rigorosa dell’art. 6 CCII; i creditori possono pretendere che le prededuzioni siano esposte e giustificate nel piano.
Sulla graduazione e sulla soglia minima (quarta mossa)
Cass. civ., Sez. I, sent. 28 ottobre 2025, n. 28574. Principio: nel concordato minore la proposta deve rispettare la graduazione dei crediti secondo gli artt. 84 e 112 CCII; la violazione comporta inammissibilità rilevabile anche d’ufficio e anche prima dell’omologa. Rilevanza: le regole distributive dell’art. 84, compreso il meccanismo che lega risorse esterne e soglia del 20%, sono inderogabili; un piano che, dopo i costi, non le rispetta non supera il controllo.
Cass. civ., Sez. I, sent. 8 agosto 2024, n. 22474 (legge fallimentare, concordato in continuità). Principio: il surplus prodotto dalla prosecuzione dell’attività fa parte del patrimonio che garantisce i creditori e non può essere distribuito alterando l’ordine delle cause di prelazione. Rilevanza: per contrasto, chiarisce perché la deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. nel liquidatorio vale solo per le risorse davvero esterne; conviene quindi qualificarle correttamente e vincolarle.
Nota di metodo. In questa sessione sono state verificate sei pronunce con estremi completi. Abbiamo preferito non citare altre decisioni di cui non era possibile riscontrare il contenuto, perché un riferimento non verificato è, per il lettore, un costo nascosto quanto una spesa omessa nel piano.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Giochiamo la partita dei costi al posto tuo e prima che la giochino i creditori. In concreto:
- Calcoliamo i compensi del commissario giudiziale e del liquidatore applicando scaglione per scaglione il D.M. 30/2012, con ipotesi minima, centrale e massima, e li inseriamo nel piano con la base di calcolo dichiarata.
- Stimiamo le spese presumibili dell’intera procedura (organi, pubblicità, stime, custodia, contributi) per sostenere davanti al tribunale una quantificazione realistica del fondo spese ex art. 47, comma 2, lett. d).
- Pianifichiamo la provvista del fondo spese con il debitore e i soci, perché la somma sia disponibile entro il termine perentorio di quindici giorni.
- Costruiamo lo stress test del 20%: calcoliamo di quanto possono crescere i costi prima che la soglia dell’art. 84, comma 4, venga violata e lo esponiamo nel piano.
- Redigiamo la sezione delle prededuzioni, indicando per ciascun credito (organi, attestatore, professionisti, debiti sorti in procedura) la norma che ne fonda la prededuzione e i relativi limiti.
- Verifichiamo la qualifica delle risorse esterne e predisponiamo gli strumenti per vincolarle, così da renderle credibili agli occhi dei creditori e del commissario.
- Confrontiamo il costo del concordato con quello della liquidazione giudiziale e con le alternative negoziali, per scegliere la strada che regge davvero i propri costi.
- Presidiamo l’esecuzione: monitoriamo cronoprogramma, spese di vendita e riparti, documentando gli scostamenti per prevenire ricorsi per risoluzione.
- Apriamo il tavolo con i creditori nel momento in cui la loro convenienza si sposta, ad esempio dopo la relazione del commissario o in vista dell’omologa.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per un tema come i costi del concordato liquidatorio pesano in particolare due di queste abilitazioni. Come Esperto Negoziatore, l’Avvocato conosce il punto di vista dei creditori nella fase in cui si decide se il concordato è la strada giusta o se un accordo costa meno e rende di più. Come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, opera quotidianamente con la logica dei compensi degli organi e del loro impatto sul soddisfacimento dei creditori. La qualifica di cassazionista garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità, con lo stesso difensore e la stessa linea, anche nelle impugnazioni dei provvedimenti di liquidazione dei compensi o di inammissibilità.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: i commercialisti costruiscono i numeri del piano e dei costi, gli avvocati ne verificano la tenuta giuridica davanti al tribunale e ai creditori. La convenienza del creditore, del resto, è materia da commercialista quanto da avvocato.
Chiusura
Il costo di un concordato preventivo liquidatorio non è un numero fisso: è la somma del contributo unificato, del fondo spese, dei compensi di commissario e liquidatore calcolati con il D.M. 30/2012, delle spese di pubblicità e delle prededuzioni, attestatore compreso. Ed è un numero che i creditori ricalcolano per conto proprio, perché lo pagano con il loro riparto. In una procedura concorsuale non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti: un piano con un conto trasparente e uno stress test dei costi toglie ai creditori i loro argomenti migliori.
Lo Studio Monardo affronta questo tema perché le competenze dell’Avvocato vi corrispondono in modo diretto: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 permette di valutare il concordato liquidatorio a confronto con le soluzioni negoziate, mentre l’attività di Gestore della crisi L. 3/2012 e di fiduciario OCC offre una conoscenza diretta di come si calcolano e incidono i compensi degli organi di procedura.
📩 Prima di depositare la domanda, fai i conti con chi conosce le mosse dei creditori: scrivici oggi stesso, i recapiti dello Studio sono al termine di questa pagina.
