Quando L’impresa Esce Davvero Dal Concordato In Continuità?

Quando un’impresa può dire di essere davvero fuori dal concordato in continuità: il giorno in cui il tribunale omologa il piano, il giorno in cui paga l’ultima rata promessa ai creditori, oppure soltanto quando nessuno può più rimettere in discussione quello che è stato fatto? È la domanda che si pongono imprenditori, amministratori, soci e anche le banche che devono decidere se tornare a finanziare l’azienda. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: l’uscita dal concordato non è un istante, ma una sequenza di soglie giuridiche diverse, ciascuna con effetti propri.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo risultante dai correttivi, incluso il D.Lgs. 136/2024) separa con nettezza la chiusura della procedura, che avviene con l’omologazione (art. 113), dalla fase di esecuzione sorvegliata dal commissario giudiziale (art. 118) e dalla finestra entro cui i creditori possono ancora chiedere la risoluzione (art. 119) o l’annullamento (art. 120). Chi confonde questi piani rischia di sentirsi “libero” quando non lo è ancora, oppure di restare paralizzato quando potrebbe già muoversi con autonomia.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia in modo specifico perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la competenza che lavora esattamente sul confine tra impresa in difficoltà, piano di risanamento e rapporto con i creditori. Chi conosce dall’interno la composizione negoziata sa leggere un piano in continuità non come un documento statico, ma come un percorso con tappe, rischi e vie d’uscita alternative, comprese quelle da attivare se l’esecuzione del concordato comincia a scricchiolare.

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Il quadro di partenza: tre soglie, non una sola

Prima di soppesare le strade possibili occorre fissare un dato comune a tutte: nel concordato in continuità aziendale l’impresa non smette di operare. L’art. 84 CCII lo configura come lo strumento in cui il soddisfacimento dei creditori avviene, in tutto o in parte, attraverso i flussi generati dalla prosecuzione dell’attività, diretta (in capo allo stesso debitore) o indiretta (in capo a un terzo che subentra nell’azienda). Ne discende che l’impresa, a differenza di quanto accade in un concordato liquidatorio, continua ad avere dipendenti, fornitori, clienti e nuovi debiti mentre paga quelli vecchi secondo il piano.

Su questo sfondo, l'”uscita” può essere letta su tre livelli distinti.

Prima soglia: la chiusura della procedura. L’art. 113 CCII stabilisce che il procedimento di concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione resa ai sensi dell’art. 48. Da questo momento cessano gli effetti tipici della pendenza della procedura: il debitore non ha più bisogno delle autorizzazioni del tribunale per gli atti di straordinaria amministrazione, e il divieto di azioni esecutive legato alla domanda lascia il posto a un vincolo diverso, quello derivante dall’omologa stessa.

Seconda soglia: l’adempimento integrale del piano. Dopo l’omologazione il commissario giudiziale ne sorveglia l’adempimento, secondo le modalità fissate nella sentenza, e riferisce al giudice ogni fatto che possa arrecare pregiudizio ai creditori (art. 118). L’impresa, quindi, è formalmente fuori dalla procedura ma sostanzialmente ancora “osservata”: deve rispettare scadenze, percentuali e condizioni del piano, e ogni scostamento significativo può innescare reazioni.

Terza soglia: la stabilizzazione. Anche dopo l’ultimo pagamento restano aperte due finestre. Il ricorso per risoluzione per inadempimento va proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato (art. 119); la domanda di annullamento, che riguarda il dolo del debitore (ad esempio passività dolosamente esagerate o attivo occultato), soggiace a termini propri, legati alla scoperta del dolo e comunque a un limite massimo decorrente sempre dall’ultimo adempimento (art. 120). Solo quando queste finestre si sono chiuse senza contestazioni l’impresa può considerare l’effetto esdebitatorio del concordato definitivamente acquisito.

Due ulteriori elementi completano il quadro. Il primo è l’effetto obbligatorio dell’omologa: il concordato vincola tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda (art. 117), anche quelli che hanno votato contro, ed è proprio questo vincolo a rendere “temporaneamente inesigibili” i crediti originari nella misura in cui il piano li ristruttura. Il secondo è il raccordo con la liquidazione giudiziale: l’art. 119 CCII prevede che il tribunale possa aprire la liquidazione giudiziale nei confronti del debitore concordatario solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che l’insolvenza derivi da debiti sorti dopo il deposito della domanda. È un punto su cui la disciplina del Codice si discosta dall’orientamento maturato sotto la legge fallimentare, come vedremo esaminando le pronunce.

Va infine ricordato che il quadro normativo continua a muoversi. Oltre al D.Lgs. 136/2024, è intervenuto il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147, ulteriore correttivo in vigore dal 12 agosto 2026, che tra l’altro estende la transazione fiscale ai tributi locali: un aspetto rilevante per i piani in continuità che includono una proposta al fisco, sia per i concordati in corso di formazione sia per le eventuali rinegoziazioni in fase esecutiva. Ogni valutazione sulla “uscita” va quindi condotta sul testo vigente al momento in cui la si compie.

Da qui nascono le tre strade realmente percorribili per un’impresa che si trovi in fase esecutiva: accompagnare il piano fino alla sua scadenza naturale; anticipare l’uscita estinguendo prima del tempo le obbligazioni concordatarie; rinegoziare in corsa quando il piano non regge più, attraverso gli strumenti della composizione negoziata o degli accordi. Nessuna delle tre è, in astratto, migliore delle altre.

Opzione 1 — Accompagnare il piano fino alla scadenza naturale

In cosa consiste

È la strada “fisiologica”: l’impresa esegue il piano così come omologato, rispettando il calendario dei pagamenti e le condizioni previste per ciascuna classe, sotto la sorveglianza del commissario giudiziale (art. 118 CCII). L’uscita sostanziale coincide con l’ultimo adempimento; quella definitiva arriva allo spirare dell’anno per la risoluzione (art. 119) e dei termini per l’annullamento (art. 120).

Quando ha senso

Il primo scenario tipico è quello di un’impresa i cui flussi di cassa stanno seguendo, con scostamenti contenuti, le proiezioni del piano: ricavi in linea, margini coerenti, nessuna tensione con i creditori strategici. Il secondo è quello in cui il piano prevede pagamenti dilazionati su più esercizi proprio perché la continuità genera cassa in modo graduale, e un’accelerazione non sarebbe sostenibile senza sacrificare investimenti o capitale circolante. Il terzo riguarda le imprese che hanno ottenuto un’omologa con ristrutturazione del debito tributario e contributivo e che non hanno convenienza a rimettere mano a un equilibrio faticosamente raggiunto.

Come si esegue, in sintesi

L’esecuzione richiede una disciplina amministrativa precisa: pagamenti tracciati per classe e per creditore, documentazione dei flussi a disposizione del commissario, comunicazioni tempestive di qualsiasi scostamento. È buona prassi predisporre un calendario interno che riporti non solo le scadenze di pagamento, ma anche le date “di sicurezza” che ne derivano: la scadenza dell’ultimo adempimento previsto, la data entro cui può essere chiesta la risoluzione, il termine massimo per l’annullamento.

Vantaggi

Il vantaggio principale è la coerenza: si esegue esattamente ciò che i creditori hanno approvato e il tribunale ha omologato, senza introdurre variabili nuove. Il piano diventa una sorta di binario che protegge l’impresa: i creditori anteriori non possono pretendere più di quanto stabilito né agire esecutivamente per il credito originario finché il piano è regolarmente eseguito. Sul piano della prescrizione, inoltre, la Cassazione ha chiarito, con riferimento alla legge fallimentare, che l’omologa determina una temporanea inesigibilità dei crediti anteriori, che sospende la prescrizione fino alla scadenza dei nuovi termini di pagamento (Cass. civ., sez. I, 18 luglio 2025, n. 20175): un principio che, a fronte di un piano rispettato, stabilizza i rapporti e rende prevedibili le pretese.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia è la durata. Un piano in continuità può distribuire i pagamenti su più anni, e per tutto questo periodo, più l’anno successivo all’ultimo adempimento, l’impresa resta esposta al rischio di risoluzione. L’elemento dirimente è che, ai fini della risoluzione, conta il risultato oggettivo, non la colpa del debitore: la giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare ha costantemente affermato che l’inadempimento rilevante va misurato sul mancato soddisfacimento dei creditori nei termini promessi, a prescindere dall’imputabilità, con l’unico filtro della “scarsa importanza” (Cass. 31 luglio 2019, n. 20652; Cass. 13 luglio 2018, n. 18738). Un calo di fatturato non previsto, una crisi di settore, la perdita di un cliente chiave possono quindi trasformare l’esecuzione ordinaria in un fronte contenzioso.

C’è poi un rischio ulteriore, di natura temporale: la Cassazione ha ammesso che il creditore possa attivarsi anche prima della scadenza dei termini di esecuzione quando il piano appare oggettivamente inattuabile (Cass., ord. 29 maggio 2024, n. 15029, resa in un caso di piano liquidatorio sotto la legge fallimentare). Attendere la scadenza naturale non significa dunque essere al riparo da iniziative anticipate.

Il profilo ideale

Questa opzione si attaglia all’impresa con flussi stabili, piano rispettato con scostamenti minimi, rapporti ordinati con il commissario e nessuna esigenza urgente di liberarsi dal vincolo concordatario per accedere a nuovo credito o a operazioni straordinarie.

Pronunce a supporto

Oltre a Cass. 20175/2025 sulla sospensione della prescrizione e a Cass. 20652/2019 sulla rilevanza oggettiva dell’inadempimento, va considerata Cass. 29 maggio 2019, n. 14601, secondo cui il dies a quo del termine annuale per la risoluzione non può essere anticipato rispetto a quello fissato dalla legge: un principio che, letto dal lato del debitore, significa che la finestra di esposizione è ancorata al calendario del piano, non al giorno in cui l’impresa ritiene di aver “finito”.

Opzione 2 — Anticipare l’uscita estinguendo prima del tempo le obbligazioni concordatarie

In cosa consiste

L’impresa, invece di attendere la scadenza naturale, paga in anticipo quanto ancora dovuto ai creditori concordatari, utilizzando risorse diverse dai flussi ordinari: un rifinanziamento bancario, l’ingresso di nuovi soci o di un investitore, la cessione di un ramo d’azienda non strategico o di beni non funzionali alla continuità. L’obiettivo è raggiungere prima la seconda soglia (adempimento integrale) e, con essa, ridurre il tempo in cui l’impresa resta formalmente “sotto osservazione”.

La base normativa è la stessa dell’opzione 1 (artt. 113, 117, 118, 119 CCII), ma letta in chiave dinamica: il piano omologato fissa termini massimi di adempimento, non impone di per sé di attenderli. Ogni operazione straordinaria va però verificata alla luce di quanto il piano e la sentenza di omologazione prevedono, delle modalità di sorveglianza disposte dal tribunale e del rispetto del trattamento previsto per ciascuna classe.

Quando ha senso

Il primo scenario è quello di un’impresa che, dopo due o tre anni di esecuzione, ha recuperato redditività e merito creditizio, e trova sul mercato un finanziatore disposto a sostituire, con un’unica operazione, le residue rate concordatarie. Il secondo riguarda l’ingresso di un investitore industriale che subordina la propria entrata alla “pulizia” della posizione: preferisce chiudere i conti con i creditori concordatari prima di immettere capitale. Il terzo è quello in cui il piano prevedeva la dismissione di un asset a una certa data e si presenta un’occasione di vendita anticipata a condizioni migliori, che consente di pagare prima i creditori.

Come si esegue, in sintesi

Il percorso passa per tre verifiche. La prima riguarda il piano: occorre controllare se e come disciplina eventuali pagamenti anticipati, se prevede vincoli sulle dismissioni, se l’ordine tra classi consente di anticipare il pagamento di alcune senza alterare la posizione delle altre. La seconda riguarda la sorveglianza: il commissario giudiziale deve essere informato e messo in condizione di verificare che l’operazione non pregiudichi i creditori. La terza riguarda le fonti di finanziamento: un nuovo debito che sostituisce quello concordatario è, a tutti gli effetti, un debito sorto dopo il deposito della domanda, e come tale fuori dal perimetro protettivo dell’art. 119, che limita l’apertura della liquidazione giudiziale sui soli debiti concordatari.

Vantaggi

A fronte di questo sforzo, il vantaggio è evidente: l’impresa accorcia il periodo in cui i creditori possono lamentare inadempimenti delle rate future, perché quelle rate non esistono più. Si riduce il rischio di risoluzione legato a eventi futuri e imprevedibili, e si restituisce all’impresa una posizione più leggibile verso banche, fornitori e clienti. Per le operazioni straordinarie (aumenti di capitale, ingresso di soci, cessioni di partecipazioni) un concordato integralmente eseguito rappresenta un punto di partenza assai più semplice da gestire in sede di due diligence.

Rischi e svantaggi

Va soppesato, però, un limite giuridico preciso: il pagamento anticipato non anticipa automaticamente la chiusura della finestra per la risoluzione. L’art. 119 CCII fa decorrere l’anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato, e la Cassazione (Cass. 29 maggio 2019, n. 14601, sulla norma corrispondente della legge fallimentare) ha escluso che il dies a quo possa essere anticipato. Ciò non significa che un concordato integralmente adempiuto sia esposto a risoluzione (manca, per definizione, l’inadempimento), ma che eventuali contestazioni sull’esattezza o sulla completezza dei pagamenti anticipati restano proponibili fino alla scadenza legale.

Un secondo rischio riguarda la sostenibilità: un rifinanziamento che drena liquidità alla gestione corrente può creare, a valle, una nuova tensione finanziaria su debiti non concordatari. In questo caso la protezione dell’art. 119 non opera, perché la liquidazione giudiziale può essere aperta senza previa risoluzione quando l’insolvenza dipende da debiti sorti dopo la domanda. Il terzo rischio è di natura relazionale: pagamenti anticipati selettivi, a favore di alcuni creditori ma non di altri della stessa classe, possono essere percepiti come violazione della parità di trattamento e alimentare contenziosi.

Il profilo ideale

Questa opzione è adatta all’impresa che ha recuperato solidità reale, dispone di una fonte di risorse esterna e certa, ha un interesse concreto a presentarsi al mercato con una posizione chiusa e può documentare che l’operazione non altera il trattamento dei creditori previsto dal piano.

Pronunce a supporto

Oltre a Cass. 14601/2019 sul termine annuale, è utile richiamare Cass. 14 marzo 2014, n. 6022, che in un concordato con cessione dei beni ha escluso che il debitore avesse assunto un’obbligazione di pagamento di una percentuale fissa: un principio che invita a leggere con attenzione il contenuto dell’impegno effettivamente assunto nel piano, perché è su quel contenuto che si misura l’adempimento, anche quando avviene in anticipo.

Opzione 3 — Rinegoziare in corsa quando il piano non regge più

In cosa consiste

È la strada che si apre quando l’esecuzione del concordato in continuità incontra difficoltà non transitorie e l’impresa, piuttosto che attendere l’iniziativa dei creditori, decide di riaprire il dialogo. Gli strumenti sono quelli del Codice della crisi: la composizione negoziata (artt. 12 ss. CCII, originata dal D.L. 118/2021), con i suoi possibili esiti (art. 23), tra cui i contratti con singoli creditori, gli accordi in esecuzione di piano attestato (art. 56) o gli accordi di ristrutturazione dei debiti, anche a efficacia estesa (artt. 57 e 61).

Quando ha senso

Il primo scenario è quello di un’impresa che, a metà del piano, constata uno scostamento strutturale dei ricavi (per esempio per la perdita di una commessa che pesava per un quarto del fatturato) e prevede di non riuscire a pagare le rate degli ultimi due anni. Il secondo è quello di un’impresa che ha già subito un primo ritardo e teme che un creditore depositi ricorso per risoluzione. Il terzo riguarda il caso in cui il piano è ancora sostenibile nel complesso, ma una o due posizioni critiche (un fornitore strategico, un istituto di credito) richiedono una ridefinizione concordata.

Come si esegue, in sintesi

La composizione negoziata prevede la nomina di un esperto indipendente che agevola le trattative tra imprenditore e creditori. L’impresa deposita l’istanza tramite la piattaforma telematica, può chiedere misure protettive e, con l’aiuto dell’esperto, cerca un’intesa. Il punto delicato, nel caso di un concordato omologato in esecuzione, è stabilire fino a che punto la nuova intesa possa incidere sugli obblighi già cristallizzati dall’omologa.

Vantaggi

Il vantaggio è il tempo: anziché subire la risoluzione e, con essa, la possibile apertura della liquidazione giudiziale, l’impresa conserva l’iniziativa. Il Tribunale di Ravenna, con ordinanza del 25 ottobre 2024, ha ritenuto lecito l’accesso alla composizione negoziata dopo l’esecuzione inadempiuta di un concordato in continuità diretta, affermando che il debitore conserva il potere di rinegoziare ex post i termini con i creditori, ferma restando la facoltà di questi ultimi di chiedere la risoluzione; nel caso concreto le misure protettive sono state confermate e tra gli esiti ammessi è stato incluso anche un accordo di ristrutturazione, persino a efficacia estesa. Inoltre, le rinegoziazioni con singoli creditori (artt. 23 e 56 CCII) risultano pacificamente ammesse anche nell’orientamento più restrittivo.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia è l’incertezza dell’orientamento giurisprudenziale. Il Tribunale di Pistoia, con ordinanza del 29 febbraio 2024, ha escluso che si possa accedere a una seconda procedura concorsuale che si sovrapponga in larga parte alla prima sostituendosi a essa, valorizzando la forza di giudicato dell’omologa che vincola debitore e creditori, e non ha confermato le misure protettive. Le due pronunce non si contraddicono sull’ammissibilità della composizione negoziata in sé, ma divergono sugli esiti consentiti: per Pistoia un accordo di ristrutturazione a efficacia estesa equivale a modificare un giudicato, per Ravenna è uno strumento compatibile con il concordato precedente.

C’è inoltre un rischio di sovrapposizione temporale: la composizione negoziata non sospende automaticamente le iniziative dei creditori concordatari diversi da quelli coinvolti dalle misure protettive, e il termine per la risoluzione continua a correre. Infine, se la rinegoziazione fallisce, l’impresa potrebbe trovarsi in una posizione più esposta di prima, avendo formalmente riconosciuto la difficoltà ad adempiere.

Il profilo ideale

Questa opzione si addice all’impresa che conserva un’azienda vitale ma un piano non più sostenibile nei tempi o negli importi originari, che vuole anticipare l’iniziativa dei creditori e che è disposta a sottoporre la propria situazione al vaglio di un esperto indipendente.

Pronunce a supporto

Oltre alle ordinanze di Pistoia (29 febbraio 2024) e Ravenna (25 ottobre 2024), il contesto è segnato da Cass., Sezioni Unite, 14 febbraio 2022, n. 4696, che, sotto la legge fallimentare, ha affermato che il debitore inadempiente al concordato omologato può essere dichiarato fallito anche senza previa risoluzione quando si manifesta una nuova insolvenza, dovuta all’incapacità di generare con la continuità i flussi necessari o alla mancata realizzazione delle percentuali promesse. È proprio questo scenario che la rinegoziazione tempestiva mira a prevenire.

Il rovescio della medaglia: le uscite che l’impresa non sceglie

Il confronto tra le tre strade sarebbe incompleto senza considerare le due uscite che l’impresa non decide, ma subisce: la risoluzione e l’annullamento del concordato. Non sono opzioni nel senso proprio del termine, perché nessun imprenditore le persegue; sono però il parametro con cui ciascuna delle tre opzioni va misurata, perché ogni scelta in fase esecutiva aumenta o riduce la probabilità che una di esse si verifichi.

La risoluzione per inadempimento

L’art. 119 CCII attribuisce a ciascun creditore la legittimazione a chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento; il commissario giudiziale può proporla anch’egli, ma solo su istanza di uno o più creditori. Se è previsto un garante, questi partecipa al procedimento. Il ricorso non può essere accolto se l’inadempimento ha scarsa importanza, e va proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal piano. La disciplina non si applica quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore: un’ipotesi che, nelle operazioni di continuità indiretta, può assumere un peso concreto.

Il procedimento segue le regole del procedimento unitario (artt. 40 e 41 CCII) e, una volta pronunciata la risoluzione, il tribunale può aprire la liquidazione giudiziale se ne ricorrono i presupposti. L’elemento dirimente, per chi esegue un concordato regolato dal Codice, è che sui debiti concordatari la liquidazione giudiziale passa attraverso la risoluzione: è una differenza di rilievo rispetto alla stagione della legge fallimentare, in cui le Sezioni Unite (Cass. 14 febbraio 2022, n. 4696) avevano ammesso il fallimento anche senza previa risoluzione. Il rovescio della medaglia è che la regola copre solo i debiti anteriori: i debiti sorti dopo il deposito della domanda, compresi quelli contratti per finanziare la continuità o per anticipare l’uscita, restano aggredibili con l’ordinaria istanza di apertura della liquidazione giudiziale.

Per l’impresa la risoluzione rappresenta l’uscita peggiore: gli effetti dell’omologa vengono meno, i crediti tornano esigibili nella loro misura originaria e l’impresa si trova esposta a un’insolvenza che, spesso, è ormai difficile da contrastare. Ecco perché il tempo che separa il primo segnale di difficoltà dal ricorso del creditore è il bene più prezioso della fase esecutiva.

L’annullamento per dolo

L’art. 120 CCII prevede che il concordato possa essere annullato, su istanza del commissario o di qualunque creditore, quando si scopre che il passivo è stato dolosamente esagerato oppure che una parte rilevante dell’attivo è stata sottratta o dissimulata; non è ammessa altra azione di nullità. Il ricorso va proposto entro sei mesi dalla scoperta del dolo e, comunque, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento. È un rischio che, in un’impresa che ha predisposto il piano con trasparenza, resta teorico; ma il suo termine massimo, più lungo di quello della risoluzione, segna il vero orizzonte oltre il quale l’esdebitazione concordataria diventa intangibile.

Garanti, coobbligati e soci: chi resta “dentro” anche dopo l’uscita

Un aspetto spesso trascurato riguarda le persone che ruotano attorno all’impresa. L’effetto obbligatorio dell’omologa (art. 117 CCII) vincola i creditori anteriori nei confronti del debitore, ma i creditori conservano impregiudicati i loro diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. In altre parole, l’uscita dell’impresa dal concordato non coincide con l’uscita del socio o dell’amministratore che ha prestato una fideiussione personale: per la parte di credito falcidiata dal piano, il garante può essere chiamato a rispondere. Diverso è il caso dei soci illimitatamente responsabili, ai quali, salvo patto contrario, il concordato estende i propri effetti.

Questo profilo incide direttamente sulla scelta tra le opzioni. Un’uscita anticipata finanziata con nuove garanzie personali dei soci, per esempio, sposta su di loro un rischio ulteriore; una rinegoziazione che coinvolga i creditori garantiti da fideiussioni dovrebbe affrontare anche la posizione dei garanti, per evitare che l’accordo sull’impresa lasci scoperti i patrimoni personali. Valutare l’uscita dal concordato significa quindi guardare anche a chi, fuori dall’impresa, continua a essere esposto.

Il ruolo del commissario giudiziale dopo l’omologa

Nella fase esecutiva il commissario giudiziale non gestisce l’impresa, ma ne sorveglia l’adempimento con le modalità fissate nella sentenza di omologazione, e riferisce al giudice ogni fatto da cui possa derivare pregiudizio ai creditori. La legge prevede inoltre strumenti di intervento del tribunale, su segnalazione del commissario, quando il debitore non compie gli atti necessari a dare esecuzione al piano, in particolare nei casi di proposte concorrenti approvate e omologate. Il rapporto con il commissario, quindi, non è un adempimento formale: è il canale attraverso cui l’impresa documenta la propria correttezza e il luogo in cui i primi scostamenti emergono. Un’impresa che comunica con trasparenza e tempestività le difficoltà ha maggiori probabilità di vederle valutate come transitorie; un’impresa che le occulta rischia che la prima notizia arrivi al giudice dal ricorso di un creditore.

Il Codice, peraltro, non prevede un formale provvedimento di “compiuta esecuzione” del concordato: la chiusura della procedura coincide con l’omologa, e la fine della sorveglianza segue l’adempimento. Parte della dottrina auspica che i tribunali adottino comunque un provvedimento che attesti la conclusione delle operazioni, per dare pubblicità al dato; in sua assenza, la relazione finale del commissario e la documentazione dei pagamenti diventano la prova con cui l’impresa dimostra a banche e controparti di essere davvero uscita.

Le opzioni alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia per mostrare come le stesse premesse producano esiti diversi a seconda della strada scelta. Non riproducono casi reali.

Dati di partenza comuni. Impresa manifatturiera con debito concorsuale complessivo di 2.347.800 €. Concordato in continuità diretta omologato con sentenza del 14 marzo 2024. Il piano prevede: pagamento integrale dei crediti privilegiati per 612.300 € entro il primo anno, con la liquidità esistente e il ricavato della vendita di un immobile non strumentale; pagamento dei chirografari in misura del 28,5% (su 1.735.500 € di chirografo, quindi 494.617 € circa) in rate semestrali, con ultima rata fissata al 30 giugno 2028. Flusso di cassa disponibile per il servizio del debito concordatario stimato in 143.200 € a semestre.

Simulazione A — Piano portato a scadenza naturale

L’impresa paga i privilegiati entro il marzo 2025 e procede con le rate chirografarie semestrali di circa 61.827 € (494.617 € diviso otto semestri, da dicembre 2024 a giugno 2028). Il flusso di 143.200 € a semestre copre la rata con un margine che, dopo il pagamento dei privilegiati, consente di ricostituire il capitale circolante.

  • Uscita formale (chiusura della procedura): 14 marzo 2024.
  • Uscita sostanziale (ultimo adempimento): 30 giugno 2028.
  • Termine ultimo per il ricorso per risoluzione: 30 giugno 2029.
  • Esposizione complessiva al rischio di risoluzione: circa cinque anni e tre mesi dall’omologa.

Se nel secondo semestre 2026 il flusso scende a 51.400 € per la perdita di un cliente, la rata non è coperta per circa 10.400 €. Lo scostamento, isolato e recuperato nel semestre successivo, potrebbe essere considerato di scarsa importanza; ripetuto per tre semestri, rischia di integrare un inadempimento rilevante ai fini dell’art. 119.

Simulazione B — Uscita anticipata con rifinanziamento

Nel settembre 2026, dopo aver pagato i privilegiati e quattro rate chirografarie (247.308 € circa), l’impresa ottiene un finanziamento di 260.000 € a cinque anni da un istituto non concordatario e salda in un’unica soluzione le quattro rate residue (247.309 € circa) il 15 ottobre 2026, previa informativa al commissario giudiziale e verifica che il pagamento rispetti il trattamento della classe.

  • Uscita sostanziale: 15 ottobre 2026, con un anticipo di circa venti mesi.
  • Termine per il ricorso per risoluzione: resta ancorato al 30 giugno 2029, perché il dies a quo è la scadenza del termine fissato nel piano.
  • Effetto pratico: venuto meno l’inadempimento, il rischio di risoluzione per rate future si azzera; residua solo quello di contestazioni sull’esattezza dei pagamenti già eseguiti.
  • Nuovo rischio: il finanziamento da 260.000 €, con rata stimata di circa 29.300 € a semestre, è un debito post-domanda. Se l’impresa non lo onora, la liquidazione giudiziale può essere chiesta senza passare per la risoluzione del concordato.

Simulazione C — Rinegoziazione in corsa

Nel febbraio 2027 l’impresa perde una commessa pari al 26% del fatturato; il flusso per il servizio del debito scende stabilmente a 38.900 € a semestre, a fronte di rate chirografarie di 61.827 €. Lo scoperto atteso sulle ultime tre rate (dicembre 2027, giugno 2028 e quella già in difficoltà di giugno 2027) è di circa 68.800 €.

  • Con la composizione negoziata avviata nel marzo 2027, l’impresa propone ai chirografari un riscadenzamento delle ultime tre rate su ulteriori tre semestri, fino a dicembre 2029.
  • Se l’intesa si raggiunge con accordi individuali o, nella lettura del Tribunale di Ravenna, con un accordo di ristrutturazione, l’uscita sostanziale slitta a dicembre 2029.
  • Se l’intesa non si raggiunge e un creditore deposita ricorso per risoluzione entro il 30 giugno 2029, la valutazione sulla gravità dell’inadempimento sarà condotta su un debito residuo che, a quel punto, comprende anche le rate non pagate.

Il confronto tra le tre simulazioni mostra che la scelta non riguarda soltanto la data di uscita, ma la natura del rischio che l’impresa accetta di correre: rischio di eventi futuri nella prima, rischio del nuovo debito nella seconda, rischio di esito negativo della trattativa nella terza.

Il confronto in tabella

La tabella che segue mette a confronto le tre strade sugli elementi che, nella pratica, pesano di più nella decisione. Va letta con un’avvertenza: i tempi indicati sono quelli che dipendono dalla struttura dell’opzione, non dalla durata dei singoli procedimenti, che varia da tribunale a tribunale. Quanto ai costi, si considerano soltanto quelli di giustizia previsti dalla legge: nessuna delle tre opzioni comporta, di per sé, un contributo unificato per il solo fatto di eseguire il piano; un contributo è dovuto se si instaurano procedimenti giudiziali (ad esempio un ricorso per risoluzione proposto da un creditore, o un ricorso per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione), mentre la composizione negoziata comporta il compenso dell’esperto determinato secondo i criteri di legge.

Criterio Opzione 1 — Scadenza naturale Opzione 2 — Uscita anticipata Opzione 3 — Rinegoziazione in corsa
Tempi di uscita sostanziale Coincidono con l’ultimo adempimento previsto dal piano Anticipati al giorno del pagamento integrale Possono slittare oltre la scadenza originaria
Termine per la risoluzione Un anno dall’ultimo adempimento previsto Invariato: resta ancorato alla scadenza del piano Invariato, salvo effetti dell’intesa raggiunta
Complessità Bassa: disciplina amministrativa e rapporti con il commissario Media: verifica del piano, informativa al commissario, nuova finanza Alta: trattative, esperto, eventuale nuovo accordo da omologare
Rischio in caso di esito negativo Risoluzione per inadempimento e, a seguire, possibile liquidazione giudiziale Insolvenza sul nuovo debito, aggredibile senza previa risoluzione Trattativa fallita con difficoltà ormai palesata ai creditori
Effetti sulle azioni dei creditori Crediti anteriori vincolati al piano; prescrizione sospesa fino alle nuove scadenze Crediti concordatari estinti; nuovi creditori pienamente tutelati Misure protettive possibili, ma orientamenti di merito non uniformi
Reversibilità Alta: si può passare alle opzioni 2 o 3 in corso d’esecuzione Bassa: il pagamento anticipato non si “restituisce” Media: se fallisce si torna al piano originario, con maggiori rischi
Costi di giustizia previsti dalla legge Nessuno specifico per l’esecuzione Nessuno specifico per l’esecuzione Compenso dell’esperto secondo i criteri di legge; contributo unificato se si chiede l’omologazione di un accordo

Ciò che la tabella rende evidente è la diversa reversibilità: la prima opzione lascia aperte le altre due, mentre la seconda, una volta eseguita, chiude la partita sui crediti concordatari ma apre quella sul nuovo debito.

I criteri per scegliere

Non c’è una formula che indichi in astratto la strada corretta. Ci sono però alcuni criteri che, applicati alla situazione concreta, orientano il ragionamento.

Primo criterio: lo scostamento tra flussi reali e flussi di piano. Se la tua impresa presenta uno scostamento contenuto e di natura congiunturale, generalmente l’opzione 1 resta la più equilibrata: modificare un piano che sostanzialmente funziona espone a rischi superiori ai benefici. Se invece lo scostamento è strutturale e misurabile su più semestri, attendere significa consegnare ai creditori l’argomento dell’inadempimento non di scarsa importanza; in quel caso la rinegoziazione merita di essere considerata per tempo.

Secondo criterio: la qualità della nuova finanza. Se la tua impresa dispone di una fonte esterna certa, a condizioni sostenibili e con un piano di rimborso coerente con i flussi, l’uscita anticipata può avere senso. Se la nuova finanza è costosa, a breve termine o subordinata a garanzie che sottraggono beni alla continuità, il rischio si sposta semplicemente dal debito concordatario al debito nuovo, che non gode della protezione dell’art. 119.

Terzo criterio: la posizione dei creditori più rilevanti. Se il peso dei crediti concordatari è concentrato su pochi soggetti (una banca, un fornitore strategico, l’erario), il dialogo diretto è più praticabile e la rinegoziazione può limitarsi ad accordi individuali, la forma meno controversa. Se il passivo è frammentato, gli accordi individuali non bastano e si apre il tema, discusso in giurisprudenza, degli accordi a efficacia estesa.

Quarto criterio: il calendario delle soglie. Se l’ultimo adempimento è vicino e la finestra annuale per la risoluzione sta per chiudersi, il calcolo cambia: una difficoltà marginale nelle ultime rate può essere gestita con interlocuzioni mirate, senza rimettere in discussione l’intero assetto. Se invece mancano molti anni alla scadenza, il tempo di esposizione è lungo e qualsiasi strategia va calibrata sulla sostenibilità di lungo periodo.

Quinto criterio: le operazioni straordinarie in programma. Se l’impresa prevede l’ingresso di soci, una cessione di partecipazioni o una fusione, la posizione concordataria pesa sulla valutazione: un’uscita anticipata e documentata può facilitare l’operazione, mentre una rinegoziazione in corso tende a rallentarla.

Su questi criteri incide la lettura del piano in chiave di sostenibilità e di dialogo con i creditori, che è il terreno proprio della composizione negoziata. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, coordina con lo staff di avvocati e commercialisti la verifica dei flussi rispetto al piano e la valutazione delle alternative in fase esecutiva.

Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà dell’esecuzione?

Sì, entro certi limiti. Dall’opzione 1 si può passare all’opzione 2 se si rendono disponibili nuove risorse, o all’opzione 3 se il piano non regge più. Il passaggio inverso è più complicato: un’uscita anticipata già eseguita non si annulla, e una composizione negoziata conclusa senza esito lascia traccia nella relazione dei creditori con l’impresa. La reversibilità, in sostanza, si riduce man mano che si compiono scelte irreversibili.

Se pago l’ultima rata prima della scadenza, sono subito al sicuro?

Non del tutto. Il termine per chiedere la risoluzione decorre dalla scadenza dell’ultimo adempimento fissata nel piano, non dalla data del pagamento effettivo, e la giurisprudenza ha escluso che il dies a quo possa essere anticipato. Un concordato integralmente eseguito difficilmente può essere risolto per inadempimento, ma eventuali contestazioni sull’esattezza dei pagamenti restano proponibili fino al termine legale.

Un creditore può chiedere la liquidazione giudiziale mentre eseguo il piano?

Sotto il Codice della crisi, per i debiti compresi nel concordato la liquidazione giudiziale può essere aperta solo dopo la risoluzione. La regola non protegge invece dai debiti sorti dopo il deposito della domanda: su quelli i creditori possono agire senza attendere. Sotto la legge fallimentare le Sezioni Unite avevano ammesso il fallimento anche senza previa risoluzione; questa differenza è una delle novità più rilevanti per chi esegue oggi un concordato regolato dal Codice.

E se scelgo la strada sbagliata?

Le conseguenze dipendono dalla strada. Un’attesa troppo lunga può trasformare un problema gestibile in un inadempimento grave; un rifinanziamento mal calibrato può generare una nuova crisi sul debito post-domanda; una rinegoziazione avviata senza preparazione può esporre l’impresa senza ottenere risultati. Il rischio maggiore, in ogni caso, è non scegliere e lasciare che siano i creditori a decidere tempi e modi.

La chiusura della procedura con l’omologa basta per tornare a chiedere credito?

Formalmente la procedura è chiusa e l’impresa recupera la piena autonomia gestionale. Nella pratica, però, finanziatori e controparti guardano all’esecuzione: un concordato regolarmente adempiuto, con i rapporti del commissario che lo attestano, è un biglietto da visita molto diverso da un concordato omologato ma ancora lontano dalla scadenza.

Le pronunce che orientano la scelta

Le decisioni qui raccolte sono state verificate negli estremi. Molte sono rese sotto la legge fallimentare (artt. 184-186 l.fall.), che il Codice della crisi ha sostituito con gli artt. 117-120 CCII: lo segnaliamo per ciascuna, perché i principi restano utili ma vanno letti alla luce delle differenze introdotte.

Sulla fase esecutiva e sulla scadenza naturale (opzione 1)

Cass. civ., sez. I, 18 luglio 2025, n. 20175 (legge fallimentare). L’omologa, vincolando i creditori anteriori, rende temporaneamente inesigibili i loro crediti: ne deriva una sospensione della prescrizione che cessa solo alla scadenza dei nuovi termini di pagamento, fermo il diritto del creditore di tutelarsi prima se le modalità di soddisfacimento si rivelano inattuabili. Rilevanza: delimita il periodo durante il quale l’impresa resta legata ai creditori concordatari e chiarisce che il piano funziona come un nuovo calendario dei pagamenti.

Cass. 31 luglio 2019, n. 20652 (legge fallimentare). La risoluzione è possibile quando il concordato non realizza il soddisfacimento promesso, a meno che l’inadempimento sia di scarsa importanza; l’imputabilità non rileva e la percentuale proposta funge da parametro, non da obbligazione rigida. Rilevanza: spiega perché anche un’impresa “senza colpe” può subire la risoluzione se i flussi della continuità non arrivano.

Cass. 13 luglio 2018, n. 18738 (legge fallimentare). Conferma che ciò che conta è il mancato risultato satisfattivo considerato in termini oggettivi. Rilevanza: rafforza l’idea che il monitoraggio dei flussi sia la vera difesa nella fase esecutiva.

Cass., ord. 29 maggio 2024, n. 15029 (legge fallimentare, piano liquidatorio). L’omologa non priva il creditore della possibilità di chiedere il fallimento anche mentre decorrono i termini di esecuzione, se il piano è oggettivamente inattuabile. Rilevanza: chi sceglie di attendere la scadenza naturale non è al riparo da iniziative anticipate quando l’inattuabilità è evidente; sotto il Codice il tema va coordinato con la regola dell’art. 119 sulla previa risoluzione.

Corte d’Appello di Bologna, 27 settembre 2017 (legge fallimentare, concordato in continuità). Richiamata in dottrina per il principio secondo cui il soddisfacimento dei creditori non deve risultare irrisorio. Rilevanza: anche nella continuità esiste una soglia minima di serietà dell’adempimento.

Sul termine per la risoluzione e sull’uscita anticipata (opzione 2)

Cass. 29 maggio 2019, n. 14601 (legge fallimentare). Il dies a quo del termine annuale per la risoluzione non può essere anticipato rispetto a quello previsto dalla norma. Rilevanza: pagare prima non fa scattare prima la “stabilizzazione” dell’uscita.

Cass. 14 marzo 2014, n. 6022 (legge fallimentare, concordato con cessione dei beni). I creditori non possono chiedere la risoluzione per il solo scostamento dalla percentuale indicata, quando il debitore non ha assunto un’obbligazione di pagamento di quella percentuale. Rilevanza: l’adempimento, anche anticipato, si misura sull’impegno effettivamente assunto nel piano.

Trib. Milano, 22 marzo 2018, e Trib. Ravenna, 27 luglio 2018 (legge fallimentare). Il termine di decadenza per la risoluzione non è rilevabile d’ufficio. Rilevanza: spetta al debitore eccepire la tardività del ricorso, e dunque tenere traccia delle date.

Trib. Piacenza, 19 giugno 2019 (legge fallimentare). Un ritardo nell’adempimento imputabile agli organi della procedura non giustifica la risoluzione. Rilevanza: nelle operazioni di uscita anticipata coordinate con il commissario, i tempi tecnici dell’organo non si ritorcono contro l’impresa.

Sulla rinegoziazione in corsa (opzione 3)

Trib. Ravenna, ord. 25 ottobre 2024 (Codice della crisi). Ammessa la composizione negoziata dopo l’esecuzione inadempiuta di un concordato in continuità diretta; il debitore può rinegoziare ex post, ferma la facoltà dei creditori di chiedere la risoluzione; ammesso anche l’esito dell’accordo di ristrutturazione, pure a efficacia estesa; misure protettive confermate. Rilevanza: apre la strada a una rinegoziazione strutturata.

Trib. Pistoia, ord. 29 febbraio 2024 (Codice della crisi). Escluso l’accesso a una seconda procedura concorsuale che si sostituisca in gran parte alla prima, per la forza di giudicato dell’omologa; misure protettive non confermate. Rilevanza: segnala il limite degli esiti percorribili e consiglia, ove possibile, soluzioni basate su accordi individuali.

Cass., Sezioni Unite, 14 febbraio 2022, n. 4696 (legge fallimentare). Dopo l’omologa le istanze di fallimento pendenti diventano improcedibili; se il debitore non adempie e si manifesta una nuova insolvenza, i creditori possono chiederne il fallimento anche senza previa risoluzione. Rilevanza: mostra il rischio che la rinegoziazione intende prevenire e, per contrasto, valorizza la diversa regola dell’art. 119 CCII.

Cass. n. 29632/2017 e Cass. n. 43/2023 (legge fallimentare; data esatta non reperita nelle fonti consultate). Richiamate nella dottrina come espressione della linea secondo cui il debitore resta vincolato all’attuazione degli obblighi assunti con la proposta omologata e deve orientare la propria condotta al loro conseguimento. Rilevanza: la rinegoziazione non cancella l’obbligo di esecuzione, ma si innesta su di esso.

Un riferimento di contesto

Cass. civ., sez. I, 17 luglio 2025, n. 19981 (legge fallimentare). L’omologa ottenuta con il cram-down fiscale non costituisce un terzo genere, ma rientra nell’ipotesi di approvazione della proposta, con regimi procedurali diversi a seconda che vi siano o meno opposizioni. Rilevanza: per i concordati in continuità con transazione fiscale, la stabilità dell’omologa sul versante erariale segue le regole ordinarie, e in caso di rinegoziazione il dialogo con il fisco va costruito su questa base.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Per un’impresa che sta eseguendo un concordato in continuità, la questione dell’uscita si traduce in attività precise. Ecco cosa facciamo concretamente.

  1. Ricostruiamo il calendario delle soglie: individuiamo la data di chiusura della procedura, la scadenza dell’ultimo adempimento previsto dal piano, il termine annuale per la risoluzione e i termini per l’annullamento, e li mettiamo per iscritto in un prospetto condiviso con l’organo amministrativo.
  2. Confrontiamo i flussi reali con quelli di piano: insieme ai commercialisti dello staff analizziamo semestre per semestre lo scostamento e ne valutiamo la natura, congiunturale o strutturale.
  3. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico: soppesiamo scadenza naturale, uscita anticipata e rinegoziazione alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e delle prassi del tribunale competente.
  4. Esaminiamo il piano e la sentenza di omologazione per verificare se e come consentano pagamenti anticipati, dismissioni o variazioni, e quali modalità di sorveglianza abbia stabilito il tribunale.
  5. Predisponiamo le informative al commissario giudiziale che accompagnano le operazioni straordinarie, documentando che il trattamento previsto per ciascuna classe resta rispettato.
  6. Analizziamo la sostenibilità della nuova finanza: verifichiamo che il rifinanziamento non generi una tensione sul debito post-domanda, che non gode della protezione dell’art. 119.
  7. Prepariamo e conduciamo il percorso di composizione negoziata quando il piano non regge più: istanza, documentazione, eventuali misure protettive, trattative con i creditori concordatari.
  8. Redigiamo accordi individuali o accordi di ristrutturazione coerenti con l’orientamento giurisprudenziale applicabile, privilegiando le soluzioni con minore rischio di contestazione.
  9. Difendiamo l’impresa nei giudizi di risoluzione o annullamento, eccependo la tardività del ricorso, la scarsa importanza dell’inadempimento o i ritardi imputabili agli organi.
  10. Seguiamo il contenzioso fino in Cassazione con la stessa linea difensiva costruita nella fase esecutiva.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella che pesa di più quando l’esecuzione del concordato si complica: chi conosce dall’interno la composizione negoziata sa come impostare una rinegoziazione credibile, quali informazioni i creditori si aspettano e quali esiti risultano compatibili con un’omologa già intervenuta. A questa si affianca la continuità di strategia fino in Cassazione: la scelta fatta oggi in fase esecutiva, se contestata da un creditore, va difesa domani senza cambiare mani, dal primo grado fino all’ultimo, con lo stesso difensore e la stessa linea. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo, perché nel concordato in continuità il dato giuridico e quello economico-finanziario non si possono separare: il piano si legge con le norme, ma si verifica con i numeri.

In chiusura

Un’impresa esce dal concordato in continuità tre volte: formalmente con l’omologa, sostanzialmente con l’ultimo adempimento, definitivamente quando si chiudono i termini per risoluzione e annullamento. Tra la prima e l’ultima soglia possono passare anni, e in quel periodo le strade disponibili, attendere la scadenza naturale, anticipare l’uscita o rinegoziare, hanno pesi diversi a seconda dei flussi, della nuova finanza disponibile, della struttura del passivo e delle operazioni in programma. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: un’attesa inerte, un rifinanziamento mal calibrato o una rinegoziazione improvvisata possono riportare l’impresa davanti al tribunale.

Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la competenza che si occupa proprio di accompagnare l’impresa nel dialogo con i creditori quando un piano di risanamento va adattato alla realtà. Unita all’abilitazione al patrocinio in Cassazione e al lavoro congiunto con i commercialisti dello staff, consente di seguire l’uscita dal concordato dalla prima analisi dei flussi fino all’eventuale contenzioso.

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