Come Si Pagano I Debiti Fiscali Nel Concordato In Continuità Aziendale?

Chi guida un’impresa in crisi e decide di salvarla con un concordato preventivo in continuità aziendale si trova quasi sempre davanti alla stessa domanda: come pagherò il Fisco, quanto e in quanto tempo? La risposta onesta è che non esiste un’unica regola per tutti: il modo in cui si pagano i debiti fiscali nel concordato in continuità dipende da chi sei, da quale ente vanta il credito e da come quel debito si è formato.

Qualche esempio lampo. Una società con un debito IVA verso l’Agenzia delle Entrate può proporre un pagamento parziale e dilazionato, ma deve passare per l’attestazione di un professionista indipendente e, se l’Erario vota contro, deve sperare nell’omologazione forzosa. Un’impresa che ha le stesse somme già iscritte a ruolo scopre che l’Agente della riscossione vota soltanto sugli oneri di riscossione, mentre sul debito vero e proprio decide l’ente impositore. Chi deve IMU e TARI al proprio Comune, fino all’estate 2026, restava fuori dalla transazione fiscale; dal 12 agosto 2026 le regole sono cambiate. L’amministratore che ha omesso di versare IVA e ritenute ha un problema in più, che il piano concordatario da solo non risolve: il rischio penale personale. E l’imprenditore che arriva in concordato dopo una composizione negoziata porta con sé trattative già avviate con il Fisco che possono essere valorizzate.

In questa guida trovi prima le regole comuni a tutti, poi cinque profili: la società in continuità diretta con debiti erariali; l’impresa con cartelle affidate all’Agente della riscossione e debiti contributivi; l’impresa con tributi locali; l’amministratore esposto per omessi versamenti; l’imprenditore che proviene dalla composizione negoziata. Seguono simulazioni numeriche, casi misti, una tabella di confronto, le domande trasversali e la giurisprudenza ordinata per profilo.

Perché lo Studio Monardo tratta proprio questa materia? Perché il pagamento dei debiti fiscali nel concordato in continuità sta esattamente all’incrocio tra due competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, quindi lavora sugli strumenti di regolazione della crisi e sulle trattative con i creditori, compresi quelli pubblici; ed è coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto tributario, che consente di leggere il debito fiscale voce per voce (tributo, sanzioni, interessi, privilegio) prima di costruire la proposta all’Erario.

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Le regole che valgono per tutti, prima di guardare il tuo profilo

Prima di entrare nel tuo caso specifico, conviene fissare una volta sola la base normativa comune. Ogni profilo che leggerai dopo rimanda a queste regole.

Il debito fiscale non è “intoccabile”

Il primo punto da chiarire è anche quello che sorprende di più gli imprenditori: nel concordato preventivo i debiti tributari e contributivi possono essere pagati in parte e anche a rate, purché si rispettino condizioni precise. La norma di riferimento è l’art. 88 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”), intitolato al trattamento dei crediti tributari e contributivi, nel testo risultante dai correttivi, tra cui il D.Lgs. 136/2024 e, da ultimo, il D.Lgs. 147/2026.

Il comma 1 consente al debitore di proporre, con il piano, il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori, dei contributi e dei premi. La condizione di fondo è che il Fisco e gli enti previdenziali ricevano un trattamento non inferiore a quello che otterrebbero nella liquidazione giudiziale, e questo deve essere attestato da un professionista indipendente.

Anche l’IVA, un tempo ritenuta non falcidiabile, rientra in questo meccanismo: la svolta è arrivata con la sentenza della Corte di giustizia UE del 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano), che ha ritenuto compatibile con il diritto europeo il pagamento parziale dell’IVA in una procedura concorsuale, a condizione che un professionista indipendente attesti che l’Erario non otterrebbe di più in caso di fallimento (oggi liquidazione giudiziale).

Il rango del credito conta: privilegiato o chirografario

Il secondo pilastro riguarda il rango del credito fiscale. Molti crediti tributari sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili (artt. 2752 e seguenti c.c.), altri sono chirografari, e la distinzione va fatta voce per voce: imposta, sanzioni e interessi possono avere collocazioni diverse a seconda del tributo.

L’art. 88, comma 1, CCII stabilisce due regole di parità:

  • se il credito fiscale è privilegiato, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere peggiori di quelli offerti ai creditori di grado inferiore o che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei;
  • se il credito fiscale è chirografario (o degradato a chirografo per incapienza), non può ricevere un trattamento diverso da quello degli altri chirografari o, se ci sono classi, da quello della classe più favorita.

Le regole proprie della continuità: valore di liquidazione e valore eccedente

Nel concordato in continuità l’art. 88 rinvia espressamente all’art. 84, commi 6 e 7, CCII. Qui sta la differenza principale rispetto al concordato liquidatorio:

  • il valore di liquidazione (cioè quanto i creditori prenderebbero se l’impresa fosse liquidata) va distribuito rispettando l’ordine delle cause di prelazione: è la cosiddetta priorità assoluta;
  • il valore eccedente quello di liquidazione, cioè la ricchezza generata dalla prosecuzione dell’attività, può essere distribuito secondo la regola della priorità relativa: ai fini dell’omologazione basta che ciascuna classe riceva un trattamento almeno pari a quello delle classi di pari grado e più favorevole di quello delle classi di grado inferiore;
  • le risorse esterne (ad esempio apporti di soci o terzi) possono essere distribuite in deroga a questi vincoli.

Per l’Erario questo significa che il “plusvalore” della continuità non gli spetta automaticamente per intero, ma neppure può essere distribuito ignorando il suo rango. Proprio sul valore generato dalla continuità la Cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 22474 dell’8 agosto 2024, pronunciata sulla vecchia legge fallimentare, ha affermato che il surplus prodotto dalla prosecuzione dell’attività accresce il patrimonio del debitore e rientra nella garanzia generica dei creditori: non è una somma di cui l’imprenditore possa disporre liberamente.

Chi deve ricevere la proposta e chi vota

L’art. 88, comma 5, CCII impone di depositare copia della proposta e della documentazione presso gli uffici competenti: agenzie fiscali ed enti previdenziali individuati in base al domicilio fiscale del debitore; regioni ed enti locali a prescindere dal domicilio. Gli uffici devono rilasciare entro trenta giorni una certificazione dei debiti e trasmetterne copia al commissario giudiziale. È il momento in cui il debito fiscale “si fotografa”: se la certificazione rivela carichi che non conoscevi, la proposta va adeguata.

Il voto spetta, per ciascun creditore pubblico, al soggetto indicato dall’art. 88, comma 6: per l’Agenzia delle Entrate la direzione competente (in alcuni casi con parere della direzione regionale), per le Dogane le direzioni territoriali, per INPS e INAIL la direzione territoriale su decisione del direttore regionale, per regioni ed enti locali i soggetti indicati dai rispettivi ordinamenti. L’Agente della riscossione, invece, vota soltanto sugli oneri di riscossione (art. 88, comma 7).

L’attestazione: il documento che regge tutta la proposta al Fisco

In ogni profilo che leggerai torna lo stesso protagonista: il professionista indipendente che attesta la proposta. L’art. 88, comma 2, CCII distingue con precisione l’oggetto della sua valutazione: nel concordato liquidatorio deve attestare la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; nel concordato in continuità deve attestare la non deteriorità di quel trattamento rispetto alla stessa alternativa. Non è una sfumatura lessicale: nella continuità il legislatore chiede di dimostrare che il Fisco non sta peggio di come starebbe se l’impresa venisse liquidata, non necessariamente che stia meglio.

Un’attestazione ben fatta, sul versante fiscale, contiene almeno quattro elementi: la ricostruzione del debito tributario e contributivo, coerente con le certificazioni degli uffici; la stima del valore di liquidazione dei beni, con l’indicazione di quanto di quel valore arriverebbe all’Erario secondo l’ordine dei privilegi; il confronto tra quanto il Fisco otterrebbe in liquidazione, considerando anche i tempi di una procedura liquidatoria, e quanto ottiene con il piano, considerando i tempi della dilazione; la verifica che il trattamento offerto rispetti le regole di parità dell’art. 88, comma 1. Se uno di questi elementi manca, la proposta al Fisco è fragile, perché è proprio sull’attestazione che gli uffici fondano il voto e il tribunale fonda l’eventuale omologazione forzosa.

Tempi e modalità di pagamento: rate, scadenze e garanzie

La parola “dilazionato” dell’art. 88, comma 1, lascia margini ampi, ma non illimitati. I tempi del pagamento al Fisco devono essere coerenti con i flussi del piano, cioè con la capacità reale dell’impresa di generare cassa negli anni della continuità, e non possono essere peggiori di quelli riservati ai creditori di grado inferiore. Anche le eventuali garanzie offerte (fideiussioni, pegni, vincoli su conti dedicati) entrano nel confronto: se a un creditore chirografario si offre una garanzia che al Fisco privilegiato viene negata, il trattamento dell’Erario rischia di risultare deteriore.

Va ricordato inoltre che il pagamento dilazionato dei creditori privilegiati incide sul loro diritto di voto: il Codice esclude dal voto i creditori muniti di prelazione soltanto se soddisfatti integralmente in denaro entro termini ravvicinati dall’omologazione (art. 109 CCII). Quando la proposta allunga i tempi per il Fisco privilegiato, l’Erario vota, e il suo voto entra nel calcolo delle maggioranze per classi.

Se il Fisco dice no: l’omologazione forzosa

Infine la regola che più di tutte cambia l’esito: nel concordato in continuità il tribunale può omologare anche senza l’adesione del Fisco o degli enti previdenziali (art. 88, comma 4, CCII), se l’attestazione dimostra che la proposta non è deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale e se l’adesione del creditore pubblico è determinante per raggiungere le maggioranze per classi previste dall’art. 112, comma 2, CCII. La norma precisa che l’adesione dei creditori pubblici deve essere espressa: non si può contare sul silenzio.

Con la sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026 la Cassazione, Sez. I, ha chiarito, respingendo un ricorso dell’Agenzia delle Entrate, che nel concordato in continuità l’omologazione forzosa è possibile anche con il voto favorevole di una sola classe, purché composta da creditori che sarebbero soddisfatti, almeno in parte, applicando l’ordine delle prelazioni anche sul valore eccedente quello di liquidazione; e che la fattibilità del piano non dipende dalla “meritevolezza” soggettiva dell’imprenditore, sicché i debiti tributari esistenti ma non pagati non sono di per sé un ostacolo.

Fissate queste basi, passiamo ai profili.

Profilo 1 — La società in continuità diretta con debiti verso l’Agenzia delle Entrate

La tua situazione

Sei l’amministratore di una società di capitali che continua a lavorare: commesse in corso, dipendenti, fornitori strategici. Negli ultimi due o tre anni la liquidità non è bastata per tutto e hai scelto di pagare stipendi e fornitori, lasciando indietro IVA, IRES, IRAP e magari qualche ritenuta. I debiti sono in parte dichiarati e non versati, in parte già oggetto di avvisi bonari o di accertamento. Vuoi un concordato in continuità diretta: l’azienda resta in mano alla società e i creditori vengono pagati con i flussi futuri.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: il tuo creditore fiscale principale è anche, quasi sempre, il creditore privilegiato più pesante del piano. L’IVA e le imposte dirette godono di privilegio generale mobiliare, e nel concordato in continuità questo significa due cose.

La prima: sul valore di liquidazione il Fisco va soddisfatto rispettando il suo grado. Se nella liquidazione giudiziale, dopo le spese e i creditori di grado anteriore, all’Erario arriverebbe una certa percentuale, la proposta non può offrirgli meno. Se il patrimonio non basta a coprire per intero il credito privilegiato, la parte incapiente può essere trattata come chirografaria, ma solo sulla base dell’attestazione che indica il valore di mercato dei beni su cui grava il privilegio.

La seconda: sul valore eccedente generato dalla continuità opera la priorità relativa. Puoi destinare una parte di quel valore anche a classi di grado inferiore, purché la classe in cui collochi il Fisco riceva un trattamento più favorevole di quello delle classi di grado inferiore e almeno pari a quello delle classi di pari grado.

La regola più importante per te è questa: l’offerta all’Erario deve reggere un doppio confronto, con la liquidazione giudiziale e con il trattamento degli altri creditori. Se uno dei due confronti fallisce, la proposta è esposta a contestazione e, nei casi più gravi, all’inammissibilità.

I numeri

Facciamo un esempio di calcolo. Una società ha un debito verso l’Agenzia delle Entrate di 487.300 euro, così composto: IVA 312.600 euro, IRES e IRAP 98.450 euro, sanzioni e interessi 76.250 euro. L’attestatore stima che nella liquidazione giudiziale, dopo spese di procedura, crediti prededucibili e crediti dei lavoratori, all’Erario resterebbe il 21,4% del credito privilegiato.

  • Credito privilegiato considerato (imposte): 411.050 euro.
  • Soddisfazione in liquidazione: 21,4% = circa 87.965 euro.
  • La proposta deve garantire almeno questa somma all’Erario, con tempi che non siano peggiori di quelli offerti ai creditori di grado inferiore.

Se il piano in continuità prevede di pagare all’Erario il 34% in cinque anni, l’attestatore dovrà spiegare perché quella soluzione, considerando anche i tempi, non è deteriore rispetto al 21,4% che si otterrebbe con la liquidazione, tenendo conto dei tempi lunghi di una liquidazione giudiziale e del valore attuale dei pagamenti dilazionati.

Come leggere una proposta dilazionata: il peso del tempo

Un errore frequente è confrontare percentuali “nominali”: il 34% pagato in cinque anni non vale il 34% pagato subito. L’attestatore deve riportare i pagamenti futuri a un valore attuale, utilizzando un tasso di attualizzazione motivato, e confrontarlo con quanto l’Erario incasserebbe da una liquidazione giudiziale, che a sua volta non paga in un giorno ma dopo la vendita dei beni e il riparto. Nell’esempio sopra, se la liquidazione richiedesse in media tre o quattro anni per arrivare al riparto, anche il 21,4% andrebbe “scontato” per il tempo: il confronto si fa tra due flussi nel tempo, non tra due numeri fermi.

Per chi è nella tua posizione questo ha una conseguenza pratica: una proposta con percentuale più bassa ma pagamenti più rapidi può risultare più solida di una proposta con percentuale alta e tempi lunghi, sia agli occhi dell’Agenzia sia davanti al tribunale. È una scelta da fare con il piano economico-finanziario sul tavolo, non a intuito.

I rischi specifici

Il rischio principale per il tuo profilo è sottovalutare il debito: una certificazione degli uffici più alta di quanto previsto può far saltare tutti i calcoli di convenienza. Il secondo rischio è trattare l’Erario peggio di un creditore di grado inferiore, ad esempio pagando i fornitori chirografari strategici in due anni e il Fisco in sette: è la classica violazione dell’art. 88, comma 1. Il terzo è affidarsi all’idea che il Fisco “tanto voterà no” senza preparare l’omologazione forzosa: se le classi non sono costruite bene, il cram down fiscale non regge.

Le mosse giuste

  1. Ricostruisci il debito prima di proporre. Estratti di ruolo, cassetto fiscale, avvisi bonari, accertamenti, dichiarazioni presentate e non versate: tutto va confrontato prima del deposito, perché la certificazione dell’art. 88, comma 5, arriverà comunque.
  2. Separa imposta, sanzioni e interessi e attribuisci a ciascuna voce il rango corretto. È qui che si decide quanta parte del debito resta privilegiata.
  3. Costruisci le classi pensando al voto dell’Erario. Se prevedi un voto contrario, verifica fin da subito che il piano soddisfi i presupposti dell’omologazione forzosa dell’art. 112, comma 2, CCII.
  4. Pretendi un’attestazione che parli il linguaggio del Fisco: confronto con la liquidazione, valore attuale dei pagamenti, analisi della fattibilità dei flussi.
  5. Prepara il dialogo con la direzione competente dell’Agenzia prima del voto: una proposta spiegata bene ha più probabilità di adesione di una proposta subita.

In questa fase l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, affiancata dallo staff multidisciplinare in diritto tributario che coordina, consente di impostare il confronto con l’Agenzia delle Entrate sui numeri e non sulle impressioni.

Giurisprudenza dedicata

Per questo profilo contano soprattutto la Cass., Sez. I, n. 7663 del 30 marzo 2026, sull’omologazione forzosa nel concordato in continuità anche contro il voto dell’Agenzia, e la Cass., Sez. I, n. 22474 dell’8 agosto 2024, sulla destinazione del surplus della continuità nel rispetto delle cause di prelazione (pronuncia resa sulla legge fallimentare). Sullo sfondo resta la Corte di giustizia UE, 7 aprile 2016, C-546/14, che ha aperto la strada alla falcidia dell’IVA.

Profilo 2 — L’impresa con cartelle affidate all’Agente della riscossione e debiti contributivi

La tua situazione

Il tuo debito fiscale non è più “fresco”: è già diventato cartella. Hai ricevuto cartelle di pagamento dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, magari hai anche tentato una rateizzazione poi decaduta, e accanto ai debiti erariali ci sono contributi INPS non versati per i dipendenti e premi INAIL. Forse hai già subito un fermo amministrativo o un pignoramento presso terzi sui crediti verso i clienti. Ti chiedi se il concordato in continuità possa fermare tutto e come vadano trattate quelle cartelle.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, la prima cosa da capire è chi è davvero il tuo creditore. L’Agente della riscossione riscuote, ma il credito appartiene all’ente impositore: l’Agenzia delle Entrate per le imposte erariali, l’INPS per i contributi, l’INAIL per i premi. Per questo l’art. 88, comma 7, CCII stabilisce che il voto dell’Agente della riscossione riguarda soltanto gli oneri di riscossione previsti dall’art. 17 del D.Lgs. 112/1999. Sul tributo e sui contributi votano gli enti titolari, attraverso i soggetti indicati dal comma 6.

La regola più importante per te: la proposta deve essere indirizzata e depositata presso gli enti titolari del credito, non solo presso l’Agente della riscossione, e la certificazione dei debiti va chiesta a tutti gli uffici competenti.

I contributi previdenziali rientrano espressamente nell’art. 88: anch’essi possono essere pagati in parte o a rate, con lo stesso doppio confronto (liquidazione giudiziale e trattamento degli altri creditori). Con i crediti contributivi, però, devi prestare attenzione a un vincolo ulteriore dell’art. 84, comma 7, CCII: la proposta deve rispettare l’art. 2116, primo comma, c.c., che tutela il diritto del lavoratore alle prestazioni previdenziali anche quando il datore non ha versato i contributi. In più, i crediti di lavoro per retribuzioni e provvigioni (art. 2751-bis, n. 1, c.c.) vanno soddisfatti rispettando la graduazione sia sul valore di liquidazione sia su quello eccedente.

Quanto alle azioni esecutive, la presentazione della domanda e le misure protettive impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, nei limiti e con le modalità previste dal Codice: anche l’Agente della riscossione è un creditore che agisce per conto dell’ente e deve rispettare il regime protettivo.

I numeri

Ipotesi: un’impresa di trasporti ha cartelle per 268.940 euro, di cui 183.200 euro di IVA e imposte dirette, 51.380 euro di contributi INPS, 9.760 euro di premi INAIL, il resto tra sanzioni, interessi di mora e oneri di riscossione (24.600 euro complessivi, di cui 11.450 euro di oneri di riscossione).

  • L’Agenzia delle Entrate vota su 183.200 euro più i relativi accessori.
  • L’INPS vota su 51.380 euro più accessori; l’INAIL su 9.760 euro più accessori.
  • L’Agente della riscossione vota soltanto sugli 11.450 euro di oneri di riscossione.

Se il piano prevede di pagare i contributi INPS al 45% e i fornitori chirografari al 18%, la parte contributiva privilegiata rispetta la regola del “non peggiore” rispetto al grado inferiore. Se invece la parte contributiva degradata a chirografo per incapienza ricevesse il 12% e gli altri chirografari il 18%, la proposta violerebbe la parità di trattamento dell’art. 88, comma 1.

Avvisi di addebito INPS e posizione dei lavoratori

Per i contributi previdenziali la riscossione passa normalmente attraverso gli avvisi di addebito, titoli esecutivi emessi dall’INPS e affidati all’Agente della riscossione. Nel ricostruire il debito non basta quindi l’estratto di ruolo: occorre verificare anche le posizioni contributive aperte presso l’Istituto, comprese quelle non ancora tradotte in avvisi. Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri: la tutela dei lavoratori prevista dall’art. 2116 c.c. è un limite che il piano deve rispettare espressamente, e una proposta che riducesse i contributi in modo da pregiudicare le prestazioni previdenziali dei dipendenti si esporrebbe a contestazioni.

Nella pratica conviene tenere distinti, già nella ricostruzione, i contributi a carico del lavoratore trattenuti in busta paga e non versati, i contributi a carico del datore e le relative sanzioni civili: hanno ranghi e implicazioni diverse, anche sul piano penale per la parte trattenuta ai lavoratori. Un piano che li mescola in un’unica voce è difficile da attestare e da far votare.

I rischi specifici

Il rischio principale per il tuo profilo è depositare la proposta “all’indirizzo sbagliato”, rivolgendola all’Agente della riscossione e trascurando gli enti impositori: il risultato è un voto mancante, una certificazione incompleta e un piano costruito su numeri parziali. Un secondo rischio riguarda le cartelle che non conosci: notifiche fatte anni prima a sedi non più operative, carichi di enti diversi, avvisi di addebito INPS. Un terzo rischio è la decadenza di precedenti rateizzazioni, che può aver reso esigibile l’intero importo residuo.

Le mosse giuste

  1. Scarica l’estratto di ruolo completo e incrocialo con gli avvisi di addebito INPS e con le comunicazioni INAIL.
  2. Distingui per ogni cartella l’ente titolare, l’anno, il tributo, le sanzioni, gli interessi e gli oneri di riscossione.
  3. Verifica le notifiche e la prescrizione delle cartelle più vecchie: un carico prescritto o mai notificato correttamente non dovrebbe gravare sul piano senza una valutazione.
  4. Deposita la proposta presso tutti gli uffici competenti e sollecita le certificazioni entro i trenta giorni previsti.
  5. Valuta le misure protettive fin dal deposito della domanda, per fermare pignoramenti presso terzi e altre azioni esecutive sui crediti commerciali.

Giurisprudenza dedicata

Per l’assetto dei rapporti tra crediti previdenziali, crediti di lavoro e graduazione delle prelazioni rileva la Cass., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025: pur riguardando il concordato minore, ha ribadito che la graduazione delle cause legittime di prelazione, come disciplinata dagli artt. 84 e 112 CCII per il concordato preventivo, è un vincolo la cui violazione determina l’inammissibilità della proposta, rilevabile anche d’ufficio.

Profilo 3 — L’impresa con debiti per tributi locali

La tua situazione

Hai un capannone, un negozio o un albergo. Negli anni difficili non hai pagato l’IMU, la TARI, forse l’imposta di soggiorno riscossa dai clienti e non riversata. Il creditore non è l’Agenzia delle Entrate ma il tuo Comune, oppure la Regione. Fino a poco tempo fa ti avrebbero detto che questi debiti, nel concordato, potevano essere trattati solo come quelli di un qualunque creditore, senza il meccanismo della transazione fiscale e senza l’omologazione forzosa costruita per l’Erario.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi. Con il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, applicabile dal 12 agosto 2026, la transazione fiscale è stata estesa ai tributi gestiti direttamente da Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, con sanzioni e interessi. Le modifiche toccano l’art. 88 CCII (concordato preventivo) e anche gli artt. 23, 63, 64-bis, 245 e 284-bis CCII, cioè composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato nella liquidazione giudiziale e transazione fiscale di gruppo.

In pratica gli enti territoriali sono equiparati alle agenzie fiscali: ricevono la proposta, rilasciano la certificazione dei debiti, votano tramite i soggetti indicati dai rispettivi ordinamenti e, se il loro voto contrario è determinante, possono essere superati dall’omologazione forzosa alle stesse condizioni dei creditori erariali. Diventa possibile anche una classe autonoma dedicata ai creditori territoriali.

Attenzione a non confondere: IRAP e addizionali regionali e comunali all’IRPEF erano già comprese nella transazione fiscale, perché gestite dalle agenzie fiscali. La novità riguarda tributi come IMU, TARI, TASI e imposta di soggiorno gestiti direttamente dall’ente.

La regola più importante per te: se la tua procedura è ancora in corso, la novità può riguardarti, perché il decreto non prevede una disciplina transitoria specifica e si applica dal 12 agosto 2026 anche alle procedure non concluse; restano però intangibili le omologazioni già pronunciate e non si può presentare una proposta se sono scaduti i termini per modificare o integrare il piano.

I numeri

Ipotesi: un albergo ha debiti per IMU 2022-2025 di 63.870 euro, TARI 21.415 euro e imposta di soggiorno non riversata per 17.930 euro, verso lo stesso Comune, per un totale di 103.215 euro. Il piano in continuità, depositato a maggio 2026 e ancora in fase di voto a settembre 2026, prevedeva di pagare il Comune come un chirografario al 15%.

  • Prima della riforma: il Comune vota come chirografario, senza le regole dell’art. 88.
  • Dopo il 12 agosto 2026: se i termini per integrare la proposta sono ancora aperti, il debitore può riformularla secondo l’art. 88, con certificazione del debito da parte del Comune, attestazione di non deteriorità e possibilità di omologazione forzosa in caso di voto contrario determinante.

L’imposta di soggiorno merita una riflessione a sé: il gestore che l’ha incassata e non riversata può avere esposizioni anche diverse da quelle del semplice debitore d’imposta, e va valutata con attenzione la qualificazione della somma prima di inserirla nel piano.

Chi vota per il Comune e come si costruisce la classe

L’art. 88, comma 6, CCII rinvia, per regioni ed enti locali, ai soggetti indicati dai rispettivi ordinamenti. Questo significa che, a differenza dell’Agenzia delle Entrate, dove l’organo che vota è individuato direttamente dal Codice, per il Comune occorre verificare chi abbia la competenza a esprimere il voto secondo lo statuto e i regolamenti dell’ente. Per chi è nella tua posizione, individuare per tempo l’interlocutore giusto è parte integrante della strategia: una proposta che arriva all’ufficio sbagliato rischia di non essere votata nei termini.

Quanto alle classi, la possibilità di una classe autonoma per i creditori territoriali consente di separarli dall’Erario, che spesso ha importi e ranghi molto diversi. Una classe dedicata può rendere più leggibile il voto e, se necessario, il superamento del dissenso, ma la scelta va motivata in base alla posizione giuridica e agli interessi economici omogenei dei creditori che ne fanno parte, come richiede la disciplina delle classi.

I rischi specifici

Il rischio principale per il tuo profilo è non accorgersi della novità e lasciare il Comune fuori dalla transazione fiscale quando invece si potrebbe ancora riformulare la proposta. Il secondo rischio riguarda la frammentazione dei creditori: Comune, Regione, eventuali concessionari della riscossione locale. Il terzo è l’incertezza applicativa, inevitabile su una norma entrata in vigore da poche settimane: le prime prassi degli enti locali andranno seguite da vicino.

Le mosse giuste

  1. Censisci tutti i tributi locali, distinguendo quelli gestiti direttamente dall’ente da quelli affidati all’Agenzia delle Entrate.
  2. Verifica lo stato della tua procedura: se il piano è ancora modificabile, valuta subito una riformulazione secondo l’art. 88.
  3. Individua il soggetto che vota per l’ente, secondo il suo ordinamento, e apri un canale di confronto.
  4. Valuta una classe dedicata ai creditori territoriali, se serve a rendere più lineare il voto o il cram down.
  5. Fai aggiornare l’attestazione includendo il confronto con la liquidazione anche per i tributi locali.

Giurisprudenza dedicata

Sulla novità del D.Lgs. 147/2026 non risultano ancora pronunce di legittimità. Restano utili, per l’impostazione del confronto con la liquidazione nel cram down fiscale, la Cass., Sez. I, n. 7663 del 30 marzo 2026 e la Cass., Sez. I, n. 10723 del 22 aprile 2026, che, pur riferita al concordato liquidatorio, ha chiarito che nel cram down fiscale il tribunale deve verificare la convenienza rispetto alla liquidazione e non un autonomo giudizio di meritevolezza del debitore.

Profilo 4 — L’amministratore con omessi versamenti di IVA e ritenute

La tua situazione

Sei il legale rappresentante della società. Nel tuo debito fiscale ci sono IVA dichiarata e non versata e ritenute operate sugli stipendi e non versate. Hai sentito parlare di soglie penali e temi che il concordato, oltre a salvare l’impresa, debba salvare anche te. Ti chiedi se il deposito della domanda o l’ammissione alla procedura ti mettano al riparo.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, la risposta richiede chiarezza: il concordato in continuità regola il pagamento del debito fiscale della società, ma non cancella automaticamente la responsabilità penale personale per gli omessi versamenti. I reati di omesso versamento di ritenute (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000) e di IVA (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000) hanno soglie e scadenze proprie, riviste dal D.Lgs. 87/2024, e operano su un piano distinto da quello concorsuale.

La giurisprudenza penale si è a lungo divisa sul rapporto tra concordato e omessi versamenti, con pronunce rese nel vigore della legge fallimentare. Un orientamento più rigoroso escludeva che l’ammissione al concordato potesse giustificare il mancato versamento dell’IVA (Cass. pen., Sez. III, 4 febbraio 2016, n. 44283); un altro ha ammesso, a certe condizioni, un’efficacia scriminante (Cass. pen., Sez. IV, 17 ottobre 2017, n. 52542). La sintesi più chiara è arrivata con Cass. pen., Sez. III, 5 dicembre 2019, n. 13092 (data dell’udienza): la domanda di concordato, l’ammissione e persino l’omologazione non impediscono di per sé il pagamento di un debito tributario sorto prima ma scadente dopo la domanda; la causa di giustificazione dell’adempimento di un dovere può essere invocata solo se, prima della scadenza del versamento, è intervenuto un provvedimento del tribunale che vieti di pagare i crediti anteriori. Sul concordato con riserva si è espressa anche Cass. pen., Sez. III, 20 febbraio 2020, n. 13628.

La regola più importante per te: la tempistica tra scadenza del versamento e provvedimenti del tribunale è decisiva, e va pianificata prima del deposito, non dopo.

I numeri

Ipotesi: una società ha IVA annuale 2025 dichiarata e non versata per 271.480 euro e ritenute certificate 2025 non versate per 162.390 euro. La domanda di concordato in continuità viene depositata il 14 ottobre 2026.

  • Le somme rilevano anche sul piano penale se superano le soglie di legge e non vengono versate entro le scadenze previste dagli artt. 10-bis e 10-ter, come modificati dal D.Lgs. 87/2024.
  • Se il piano prevede di pagare all’Erario il 38% di quei debiti in quattro anni, il trattamento concorsuale del credito è legittimo; la valutazione penale resta però distinta e dipende dalle scadenze, dall’eventuale divieto del tribunale e dalle cause di non punibilità previste dal D.Lgs. 74/2000.

La sequenza temporale da presidiare

Per chi è nella tua posizione, il calendario è uno strumento di difesa. Le date da mettere in fila sono almeno queste: la scadenza originaria di ciascun versamento omesso; il termine ultimo entro cui il versamento evita la rilevanza penale secondo gli artt. 10-bis e 10-ter D.Lgs. 74/2000; la data di deposito della domanda di accesso al concordato; la data degli eventuali provvedimenti del tribunale che incidono sul pagamento dei crediti anteriori; la data dell’omologazione e le scadenze dei pagamenti previsti dal piano a favore dell’Erario.

Mettendo in fila queste date si vede subito se esiste uno spazio per far valere la giustificazione indicata dalla Cassazione penale (un provvedimento del tribunale anteriore alla scadenza che vieti il pagamento) oppure se la difesa dovrà fondarsi su altri elementi, come la documentata crisi di liquidità non imputabile o il pagamento del debito nei modi e nei tempi che la legge penale tributaria considera rilevanti. Una decisione presa senza questa sequenza sotto gli occhi è una decisione presa al buio.

I rischi specifici

Il rischio principale per il tuo profilo è pensare che “tanto c’è il concordato” e trascurare la difesa personale. Altri rischi: il sequestro preventivo per equivalente sui beni personali dell’amministratore, l’assunzione di condotte che possano essere lette come preferenziali (pagare alcuni creditori e non altri nel periodo sensibile), e la confusione tra il debito della società e quello dell’amministratore.

Le mosse giuste

  1. Mappa le scadenze penali di ogni omesso versamento, con soglie e date.
  2. Coordina la data di deposito della domanda e le richieste al tribunale con quelle scadenze.
  3. Documenta la crisi di liquidità e le scelte fatte (stipendi, fornitori essenziali): sono elementi che possono rilevare nella valutazione penale.
  4. Fai convergere piano concordatario e difesa penale: la percentuale offerta all’Erario e i tempi di pagamento hanno effetti anche sul versante penale.
  5. Non fare pagamenti selettivi senza una valutazione legale preventiva.

Giurisprudenza dedicata

Oltre alle pronunce penali già indicate (n. 44283/2016, n. 52542/2017, n. 13092/2019 e n. 13628/2020, tutte rese nel vigore della legge fallimentare), è utile la Cass., Sez. I, n. 7663 del 30 marzo 2026, dove si legge che i debiti tributari esistenti ma inadempiuti non incidono di per sé sulla fattibilità del concordato: rilevano gli atti fraudolenti e le passività inesistenti, non il semplice mancato pagamento.

Profilo 5 — L’imprenditore che arriva al concordato dalla composizione negoziata

La tua situazione

Hai già fatto un pezzo di strada. Hai chiesto la nomina di un esperto nella composizione negoziata della crisi, hai aperto trattative con banche, fornitori e, probabilmente, con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS. Le trattative non hanno portato a un accordo con tutti, oppure hanno portato a un’intesa parziale che da sola non basta. Ora valuti il concordato in continuità come sbocco naturale del percorso.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: arrivi al concordato con un patrimonio di informazioni, trattative e documenti che chi parte da zero non ha. La composizione negoziata, disciplinata dal Codice della crisi a partire dal D.L. 118/2021 che l’ha introdotta, è un percorso stragiudiziale e riservato, in cui l’esperto agevola le trattative ma non decide. Il Codice prevede misure di favore sul piano fiscale per l’imprenditore che lo intraprende (art. 25-bis CCII) e, dopo i correttivi, un vero e proprio canale di transazione fiscale anche nella composizione negoziata (art. 23 CCII), toccato a sua volta dal D.Lgs. 147/2026 per l’estensione ai tributi locali.

Quando la composizione negoziata non si chiude con un accordo, l’imprenditore può accedere agli strumenti di regolazione della crisi, tra cui il concordato preventivo in continuità. In questo passaggio, la regola più importante per te è non disperdere ciò che è emerso nelle trattative: le certificazioni dei debiti fiscali già acquisite, le posizioni espresse dagli uffici, le obiezioni sollevate dall’Agenzia sul piano. Sono la base per una proposta concordataria che parta da punti di disaccordo già noti e non da ipotesi astratte.

Va detto con chiarezza cosa la composizione negoziata non fa: non obbliga il Fisco ad accettare e non produce, da sola, un’omologazione forzosa. È nel concordato che entra in gioco il meccanismo dell’art. 88, comma 4, CCII, con il tribunale che può superare il voto contrario determinante del creditore pubblico.

I numeri

Ipotesi: un’impresa manifatturiera ha chiuso la composizione negoziata senza accordo il 9 settembre 2026. Durante le trattative l’Agenzia delle Entrate aveva certificato un debito di 734.660 euro (IVA 489.120, imposte dirette 141.900, accessori 103.640). L’imprenditore aveva offerto il 27% in sei anni; l’Agenzia aveva obiettato che il valore di liquidazione stimato era sottovalutato di circa 120.000 euro.

  • Nel concordato in continuità la nuova proposta tiene conto dell’obiezione: l’attestatore rivaluta i beni e conclude che in liquidazione l’Erario otterrebbe il 24,8%.
  • La proposta offre il 31,5% in cinque anni, con pagamenti semestrali e destinazione all’Erario di una quota del valore eccedente, rispettando la priorità relativa.
  • Se l’Agenzia vota comunque contro e il suo voto è determinante, la società può chiedere l’omologazione forzosa dimostrando la non deteriorità rispetto alla liquidazione.

Cosa portare dal fascicolo della composizione negoziata

Per chi è nella tua posizione, il fascicolo della composizione negoziata è una miniera. Vanno recuperati, in particolare: il piano di risanamento presentato all’esperto e le sue successive versioni; le certificazioni dei debiti fiscali e contributivi ottenute durante le trattative; i verbali o la corrispondenza con gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e degli enti previdenziali; le eventuali proposte di transazione fiscale formulate e le risposte ricevute; la relazione finale dell’esperto, che fotografa lo stato delle trattative alla chiusura.

Ognuno di questi documenti ha un uso preciso nel concordato in continuità. Le certificazioni servono a verificare che il debito non sia cambiato; la corrispondenza mostra quali argomenti l’ufficio considera decisivi; la relazione dell’esperto aiuta a spiegare al tribunale perché le trattative non sono andate a buon fine e perché il concordato è la strada coerente. Il passaggio da uno strumento all’altro è più credibile quando racconta una storia continua, non quando sembra un cambio di rotta improvviso.

I rischi specifici

Il rischio principale per il tuo profilo è considerare la composizione negoziata un tentativo fallito da dimenticare, ripartendo da zero nel concordato con un piano che ignora le obiezioni già formulate dal Fisco. Altri rischi: le tempistiche (il passaggio tra i due strumenti deve essere gestito senza buchi di protezione) e la coerenza tra i dati usati nelle trattative e quelli depositati nel concordato. Un piano che cambia numeri senza spiegare perché perde credibilità davanti agli uffici e al tribunale.

Le mosse giuste

  1. Raccogli la relazione finale dell’esperto e tutta la corrispondenza con gli uffici fiscali.
  2. Riconcilia i numeri tra le certificazioni ottenute in composizione negoziata e quelle che verranno rilasciate nel concordato.
  3. Rispondi in anticipo alle obiezioni già formulate dall’Agenzia, inserendole nell’attestazione.
  4. Valuta se le misure premiali fiscali ottenute in composizione negoziata producono effetti che vanno considerati nel piano.
  5. Gestisci la transizione delle misure protettive, per evitare che i creditori, compreso l’Agente della riscossione, riprendano le azioni esecutive nel passaggio da uno strumento all’altro.

Proprio in questo passaggio la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 dell’Avv. Monardo consente di leggere la composizione negoziata dall’interno e di trasferirne i risultati nel concordato in continuità.

Giurisprudenza dedicata

Per questo profilo restano centrali la Cass., Sez. I, n. 7663 del 30 marzo 2026, che ha anche affrontato il tema della disciplina applicabile ai procedimenti pendenti all’entrata in vigore del D.Lgs. 136/2024 (si applicano le norme vigenti al momento dei singoli provvedimenti, con salvezza degli atti già adottati), e la Cass., Sez. I, n. 10723 del 22 aprile 2026, sui limiti del sindacato del tribunale nel cram down fiscale.

Tre debiti fiscali, tre esiti: le simulazioni a confronto

Mettiamo ora i profili uno accanto all’altro, con lo stesso problema di fondo: un debito fiscale da regolare in un concordato in continuità. Le simulazioni sono ipotesi dimostrative, costruite con importi verosimili, non casi reali.

Simulazione A — Società con debito erariale privilegiato e voto contrario dell’Agenzia

  • Debito verso l’Agenzia delle Entrate: 529.870 euro (imposte privilegiate 446.320, accessori 83.550).
  • Valore di liquidazione stimato per l’Erario: 19,7% delle imposte privilegiate = circa 87.925 euro; gli accessori, nell’ipotesi, risulterebbero incapienti.
  • Proposta: 29% delle imposte in 60 mesi, rate trimestrali; accessori trattati come chirografari al 9%, come gli altri chirografari.
  • Classi: Erario privilegiato (classe 1), fornitori strategici chirografari (classe 2), chirografari residui (classe 3), Erario chirografario (classe 4).
  • Voto: l’Agenzia vota contro nella classe 1 e nella classe 4; le classi 2 e 3 votano a favore.
  • Esito possibile: il tribunale può omologare se l’attestazione dimostra che il 29% in cinque anni non è deteriore rispetto al 19,7% della liquidazione e se ricorrono le condizioni dell’art. 112, comma 2, CCII, anche con il voto favorevole di classi composte da creditori che sarebbero soddisfatti sul valore eccedente.

Simulazione B — Impresa con cartelle e contributi, debito frammentato tra più enti

  • Cartelle Agenzia delle Entrate: 147.630 euro; avvisi di addebito INPS: 66.410 euro; premi INAIL: 8.290 euro; oneri di riscossione: 9.180 euro.
  • Certificazione richiesta ad Agenzia, INPS e INAIL; l’Agente della riscossione vota solo sui 9.180 euro di oneri.
  • Proposta: imposte e contributi privilegiati al 52% in 48 mesi; parte incapiente e accessori al 14% come i chirografari.
  • Errore da evitare: se il debitore avesse depositato la proposta solo presso l’Agente della riscossione, l’INPS avrebbe potuto non rilasciare tempestivamente la certificazione e l’impresa avrebbe costruito il piano su un debito contributivo sottostimato. Con il deposito corretto, invece, i numeri sono certificati e il confronto con la liquidazione è completo.

Simulazione C — Impresa con tributi locali dopo il D.Lgs. 147/2026

  • Debito IMU e TARI verso il Comune: 92.745 euro; imposte erariali: 211.380 euro.
  • Prima del 12 agosto 2026: il Comune è un creditore senza il percorso dell’art. 88; dopo: può essere coinvolto con certificazione, voto tramite l’organo competente e possibile omologazione forzosa.
  • Proposta riformulata (piano ancora modificabile): Comune al 22% in 36 mesi, Erario al 26% in 60 mesi, chirografari al 12%.
  • Esito: se il voto del Comune è determinante ed è contrario, il tribunale può valutare il cram down alle stesse condizioni previste per l’Erario; se il piano non era più modificabile, il Comune resta nella posizione originaria.

Il filo comune delle tre simulazioni è uno: il confronto con la liquidazione giudiziale, documentato dall’attestazione, è il punto da cui dipende tutto. Cambiano gli enti, cambiano i votanti, cambiano i ranghi; non cambia la necessità di dimostrare che la continuità conviene anche al Fisco.

I casi misti: quando appartieni a più profili insieme

Nella realtà pochi imprenditori stanno in un solo profilo. Vediamo le combinazioni più frequenti.

Società con debiti erariali e amministratore esposto penalmente

È la combinazione più comune: la società deve IVA e ritenute (profilo 1) e l’amministratore rischia per gli omessi versamenti (profilo 4). Qui le regole si combinano in modo delicato: la proposta all’Erario deve essere costruita pensando anche alle scadenze penali dell’amministratore, ma senza piegare il piano a interessi personali in danno dei creditori. Una proposta che favorisse il pagamento delle sole imposte penalmente rilevanti, a scapito di altri creditori di pari grado, rischierebbe di violare la parità di trattamento e la graduazione. La strada corretta è coordinare: piano concordatario corretto sul piano concorsuale, difesa penale costruita sulla base di quel piano.

Impresa in continuità indiretta con debiti fiscali

Se l’azienda viene affittata o ceduta a un terzo che prosegue l’attività (continuità indiretta), i debiti fiscali restano in capo alla società debitrice e vengono pagati con il canone, il prezzo o i flussi previsti dal piano. Il cessionario dell’azienda, però, si chiede se risponderà dei debiti tributari del cedente. La disciplina tributaria prevede in generale una responsabilità del cessionario per i debiti fiscali relativi all’azienda ceduta, con limiti ed eccezioni per i trasferimenti che avvengono nell’ambito di procedure concorsuali: è un punto da verificare con precisione, sulla base del certificato dei carichi pendenti e della norma tributaria applicabile al momento della cessione, prima di firmare il contratto.

Società con tributi erariali e locali, già passata dalla composizione negoziata

È la combinazione dei profili 1, 3 e 5. Qui il vantaggio è che le trattative già svolte possono essere estese anche al Comune, oggi equiparato alle agenzie fiscali. Il rischio è la frammentazione: tre o quattro enti con tempi e organi di voto diversi. Una mappa unica dei creditori pubblici, con ente, importo, rango, organo che vota e data della certificazione, è lo strumento minimo per non perdere il controllo.

Imprenditore individuale in continuità

Se l’impresa è individuale, il debito fiscale dell’impresa coincide con il debito della persona. Il concordato in continuità resta possibile se l’imprenditore supera le soglie dimensionali che escludono gli strumenti per i “minori”; altrimenti la strada è il concordato minore. Su quest’ultimo la Cass., Sez. I, n. 14555 del 16 maggio 2026 ha precisato che nel concordato minore la falcidia o la dilazione dei crediti tributari e previdenziali non passa per la transazione fiscale dell’art. 88, che è incompatibile con quella procedura. Capire se sei sopra o sotto soglia cambia completamente le regole con cui pagherai il Fisco.

Società di persone con soci illimitatamente responsabili

Se il debitore è una società di persone, i debiti fiscali della società si riflettono sui soci illimitatamente responsabili. Il Codice prevede che, salvo patto contrario, il concordato della società abbia efficacia anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Per chi è nella tua posizione questo è un elemento rilevante: la falcidia o la dilazione del debito fiscale ottenuta dalla società nel concordato si riflette anche sulla tua esposizione personale come socio, ma occorre verificare con attenzione la posizione di ciascun socio e l’eventuale presenza di garanzie personali prestate a favore del Fisco o di altri creditori, che seguono regole proprie.

Gruppo di imprese

Se più società dello stesso gruppo sono in crisi, il Codice consente di presentare una procedura unitaria e prevede una transazione fiscale di gruppo (art. 284-bis CCII), anch’essa interessata dall’estensione ai tributi locali del D.Lgs. 147/2026. Il punto critico è evitare che le risorse di una società vengano usate per pagare il Fisco di un’altra in danno dei creditori della prima: servono una motivazione economica e un’attestazione che regga anche questo confronto.

Il confronto tra i profili

Dopo aver letto i singoli profili, è utile vederli tutti insieme. La tabella riassume gli aspetti chiave: chi è il creditore, chi vota, le regole di trattamento, il rischio principale e la prima mossa.

Aspetto Profilo 1 — Società con debiti erariali Profilo 2 — Cartelle e contributi Profilo 3 — Tributi locali Profilo 4 — Amministratore e omessi versamenti Profilo 5 — Dalla composizione negoziata
Creditore titolare Agenzia delle Entrate Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL Comune, Provincia, Città metropolitana, Regione Agenzia delle Entrate (debito della società) Agenzia delle Entrate e altri enti già coinvolti
Chi vota Direzione competente dell’Agenzia Enti titolari; l’Agente della riscossione solo sugli oneri Soggetto indicato dall’ordinamento dell’ente Agenzia delle Entrate Enti titolari, come negli altri profili
Base normativa Artt. 84, 88, 112 CCII Artt. 84, comma 7, e 88, commi 6-7, CCII; art. 2116 c.c. Art. 88 CCII come modificato dal D.Lgs. 147/2026 Artt. 10-bis e 10-ter D.Lgs. 74/2000 accanto all’art. 88 CCII Artt. 23, 25-bis e 88 CCII
Pagamento parziale e dilazionato Sì, con attestazione Sì, anche per i contributi Sì, dal 12 agosto 2026 Sì per la società; effetti penali da valutare a parte Sì, valorizzando le trattative
Omologazione forzosa Sì, art. 88, comma 4 Sì Sì, alle stesse condizioni Riguarda il debito, non la posizione penale Sì, nel concordato
Rischio principale Sottostima del debito, disparità di trattamento Proposta non depositata presso gli enti titolari Non sfruttare la novità normativa Pensare che il concordato basti Ripartire da zero
Prima mossa Ricostruire il debito voce per voce Estratto di ruolo e avvisi di addebito Censire i tributi locali Mappare le scadenze penali Raccogliere gli esiti delle trattative

La tabella mostra che la regola del confronto con la liquidazione è comune a tutti, mentre cambiano gli interlocutori e i rischi collaterali.

Le domande che valgono per tutti i profili

Il deposito della domanda blocca le cartelle e i pignoramenti del Fisco?

Le misure protettive, richieste con la domanda e confermate dal tribunale nei termini di legge, impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. L’Agente della riscossione non fa eccezione. Le misure, però, hanno una durata limitata e possono essere revocate: non sono uno scudo permanente, ma il tempo per costruire una proposta seria.

Posso continuare a pagare le imposte correnti durante la procedura?

Sì, e anzi devi farlo. Il concordato in continuità regola i debiti anteriori; le imposte che maturano durante la prosecuzione dell’attività vanno pagate regolarmente. Un piano che accumula nuovi debiti fiscali durante la procedura perde credibilità e mette a rischio l’esecuzione del concordato.

Cosa succede se dopo l’omologazione arriva un accertamento su anni passati?

Se il debito è anteriore alla domanda, l’accertamento successivo non sfugge agli effetti del concordato, ma la sua emersione può mettere in difficoltà l’esecuzione del piano. Per questo la ricostruzione iniziale del debito e la certificazione degli uffici sono così importanti: meglio scoprire un debito prima del voto che dopo l’omologazione.

Se non pago le rate previste per il Fisco, cosa rischio?

L’inadempimento del concordato omologato può portare alla risoluzione, su istanza dei creditori nei termini previsti dal Codice. Il Fisco, come ogni creditore, può chiederla. Un piano con rate sostenibili, e non solo “belle sulla carta”, è la prima garanzia.

La riduzione del debito fiscale genera a sua volta imposte?

La riduzione dei debiti ottenuta con il concordato pone un tema di sopravvenienze attive ai fini delle imposte sui redditi. La normativa tributaria prevede un regime specifico per le riduzioni ottenute nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi, con limiti legati alle perdite fiscali: è un aspetto da calcolare in anticipo nel piano, per evitare che la falcidia produca un nuovo debito fiscale.

Il concordato in continuità mi impedisce di contestare gli atti del Fisco?

No. Il concordato regola il pagamento dei debiti, ma non cancella il diritto di contestare atti impositivi illegittimi davanti al giudice tributario. Anzi, quando un accertamento è contestabile, la scelta di impugnarlo e di trattarlo nel piano come credito contestato, con gli opportuni accantonamenti, può essere più corretta che accettarlo integralmente. La decisione va presa caso per caso, valutando l’esito prevedibile del contenzioso e l’impatto sul piano.

La giurisprudenza profilo per profilo

Di seguito le pronunce citate nella guida, ordinate per il profilo a cui si applicano più direttamente. Per ciascuna sono indicati gli estremi, il principio riformulato e la rilevanza per il pagamento dei debiti fiscali nel concordato in continuità.

Per la società con debiti erariali (profilo 1)

Corte di giustizia UE, 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano). Il diritto europeo non impedisce il pagamento parziale del credito IVA in una procedura concorsuale, se un esperto indipendente attesta che in caso di liquidazione lo Stato non otterrebbe di più. Rilevanza: è il fondamento della falcidiabilità dell’IVA, oggi assorbita nell’art. 88 CCII.

Cass., Sez. I, n. 22474 dell’8 agosto 2024. Il surplus generato dalla prosecuzione dell’attività accresce il valore dei beni aziendali e ricade nella garanzia patrimoniale dei creditori; il debitore non può destinarlo a piacimento ignorando le cause di prelazione. Rilevanza: pronunciata sulla legge fallimentare, aiuta a capire perché il Fisco privilegiato ha titolo a partecipare al valore della continuità, oggi secondo le regole dell’art. 84, comma 6, CCII.

Cass., Sez. I, n. 7663 del 30 marzo 2026. Nel concordato in continuità l’omologazione forzosa è possibile anche con l’approvazione di una sola classe, purché formata da creditori che sarebbero soddisfatti applicando l’ordine delle prelazioni anche sul valore eccedente quello di liquidazione; la fattibilità non richiede la meritevolezza soggettiva del debitore e i debiti tributari solo inadempiuti non sono un ostacolo; ai procedimenti pendenti all’entrata in vigore del D.Lgs. 136/2024 si applicano le norme vigenti al momento dei singoli provvedimenti. Rilevanza: è la pronuncia di riferimento quando l’Agenzia vota contro.

Per l’impresa con cartelle e contributi (profilo 2)

Cass., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025. Nel concordato minore la proposta deve rispettare la graduazione delle prelazioni secondo gli artt. 84 e 112 CCII, richiamati dall’art. 74, comma 4; la violazione rende la proposta inammissibile e il giudice può rilevarla d’ufficio. Rilevanza: conferma che la graduazione, anche tra crediti contributivi, crediti di lavoro e altri privilegi, è un vincolo strutturale e non una formalità.

Per l’impresa con tributi locali (profilo 3)

Cass., Sez. I, n. 10723 del 22 aprile 2026. Nel cram down fiscale previsto per il concordato liquidatorio dall’art. 88, comma 3, CCII, come modificato dal D.Lgs. 136/2024, il tribunale verifica la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale e non può negare l’omologa sulla base di un autonomo giudizio di meritevolezza legato a condotte pregresse del debitore. Rilevanza: pur riferita al concordato liquidatorio, indica il perimetro del controllo giudiziale nel superamento del dissenso del creditore pubblico, oggi esteso anche agli enti territoriali.

Per l’amministratore con omessi versamenti (profilo 4)

Le pronunce che seguono sono state rese nel vigore della legge fallimentare.

Cass. pen., Sez. III, 4 febbraio 2016, n. 44283. Espressione dell’orientamento che negava rilievo all’ammissione al concordato rispetto al reato di omesso versamento dell’IVA. Rilevanza: mostra il punto di partenza più rigoroso della giurisprudenza penale.

Cass. pen., Sez. IV, 17 ottobre 2017, n. 52542. Espressione dell’orientamento che riconosceva, a determinate condizioni, un effetto scriminante alla procedura concordataria. Rilevanza: documenta il contrasto interpretativo poi ricomposto.

Cass. pen., Sez. III, 5 dicembre 2019, n. 13092 (data dell’udienza). Domanda, ammissione e omologazione del concordato non impediscono di pagare un debito tributario sorto prima e scadente dopo la domanda; la giustificazione dell’adempimento di un dovere opera solo in presenza di un provvedimento del tribunale, anteriore alla scadenza, che vieti il pagamento dei crediti anteriori. Rilevanza: è il riferimento principale per pianificare le scadenze dell’amministratore.

Cass. pen., Sez. III, 20 febbraio 2020, n. 13628. Pronuncia citata dalla giurisprudenza successiva sul tema degli omessi versamenti nel concordato con riserva. Rilevanza: utile quando la domanda viene presentata con riserva di deposito del piano.

Per l’imprenditore che proviene dalla composizione negoziata e per i casi misti (profilo 5)

Cass., Sez. I, n. 14555 del 16 maggio 2026. Nel concordato minore la falcidia e la dilazione dei crediti tributari e previdenziali seguono le regole proprie di quella procedura, con l’intervento dell’OCC, e non richiedono la transazione fiscale dell’art. 88, il cui meccanismo di voto è incompatibile con il concordato minore. Rilevanza: segna il confine tra imprese che pagano il Fisco con l’art. 88 nel concordato preventivo e imprese “minori” che seguono un’altra strada.

Per il passaggio dalla composizione negoziata al concordato restano inoltre rilevanti, per i profili di diritto intertemporale e di controllo del tribunale, le già citate Cass. n. 7663/2026 e Cass. n. 10723/2026.

Cosa può fare lo Studio Monardo per il tuo profilo

Pagare i debiti fiscali in un concordato in continuità richiede di tenere insieme diritto della crisi, diritto tributario e, spesso, diritto penale tributario. Ecco cosa facciamo concretamente.

  1. Ricostruiamo il debito fiscale voce per voce: incrociamo cassetto fiscale, estratti di ruolo, avvisi bonari, accertamenti e avvisi di addebito, separando imposta, sanzioni, interessi e oneri di riscossione.
  2. Attribuiamo il rango corretto a ogni voce, individuando cosa è privilegiato, cosa è chirografario e cosa può essere degradato per incapienza.
  3. Verifichiamo notifiche e prescrizione delle cartelle più risalenti, per evitare di inserire nel piano carichi contestabili senza una valutazione.
  4. Per le società con debiti erariali, costruiamo classi e trattamenti che rispettino l’art. 88, comma 1, e l’art. 84, comma 6, CCII, e impostiamo fin dall’inizio la strategia per l’eventuale omologazione forzosa.
  5. Per le imprese con cartelle e contributi, depositiamo la proposta presso tutti gli enti titolari e seguiamo il rilascio delle certificazioni entro i trenta giorni.
  6. Per le imprese con tributi locali, verifichiamo se la procedura può beneficiare del D.Lgs. 147/2026 e, se il piano è ancora modificabile, riformuliamo la proposta verso Comune o Regione.
  7. Per gli amministratori esposti, mappiamo le scadenze penali degli omessi versamenti e coordiniamo la data del deposito e le istanze al tribunale.
  8. Per chi arriva dalla composizione negoziata, trasferiamo nel concordato certificazioni, posizioni degli uffici e obiezioni già emerse, trasformandole in argomenti dell’attestazione.
  9. Lavoriamo con l’attestatore perché il confronto con la liquidazione giudiziale sia documentato in modo comprensibile per gli uffici e per il tribunale.
  10. Assistiamo l’impresa nel confronto con gli organi che votano per l’Agenzia delle Entrate, gli enti previdenziali e gli enti territoriali, e nel giudizio di omologazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per il tema di questa guida pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la competenza che riguarda direttamente le trattative con i creditori, compresi quelli pubblici, e il passaggio dalla composizione negoziata agli strumenti di regolazione della crisi come il concordato in continuità. A questa si affianca il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto tributario, che permette di trattare il debito fiscale con la precisione richiesta dall’art. 88 CCII. Per gli imprenditori sotto soglia, che seguono le regole del concordato minore, entrano in gioco le qualifiche di Gestore della crisi e di professionista fiduciario di un OCC.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta la proposta al Fisco è lo stesso difensore che, grazie alla qualifica di cassazionista, può seguire le eventuali impugnazioni dell’omologazione o del diniego fino all’ultimo grado, con la stessa linea.

Lo staff è multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché nel concordato in continuità il numero dell’attestazione e l’argomento giuridico devono dire la stessa cosa.

In chiusura: prima capisci chi sei, poi agisci con le tue regole

Abbiamo visto che alla domanda “come si pagano i debiti fiscali nel concordato in continuità aziendale?” non esiste una risposta unica. Il primo passo è capire qual è il tuo profilo; il secondo è agire secondo le regole che valgono per te, non secondo quelle di un’altra impresa: un debito erariale privilegiato, una cartella già affidata all’Agente della riscossione, un debito IMU verso il Comune, un omesso versamento di ritenute e una trattativa già avviata in composizione negoziata seguono percorsi diversi, anche se tutti passano per il confronto con la liquidazione giudiziale.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente sulle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda proprio la gestione delle trattative con i creditori nella crisi d’impresa, e il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto tributario consente di costruire la proposta all’Erario, agli enti previdenziali e agli enti territoriali partendo da un debito ricostruito con precisione. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo i numeri e costruiremo con te la strategia più adatta al tuo profilo.

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