Questa pagina raccoglie le domande che gli imprenditori fanno più spesso quando, davanti alla scelta di un concordato preventivo in continuità aziendale, si accorgono che la parola “concordato” compare anche nel titolo IX del Codice della crisi, quello dedicato ai reati. Le risposte sono complete, ma volutamente parlate: niente formule da manuale, solo quello che serve per capire dove sta il confine tra una gestione legittima della crisi e una condotta che un pubblico ministero può contestare.
Il contesto normativo è il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), con i correttivi successivi, compreso il D.Lgs. 136/2024 e il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026. La norma chiave è l’art. 341 CCII, che punisce chi altera i dati per accedere al concordato e richiama, per gli amministratori di società, i fatti di bancarotta. A questo si aggiungono i reati tributari del D.Lgs. 74/2000, che nel concordato con transazione fiscale diventano un fronte autonomo e spesso sottovalutato.
Perché proprio lo Studio Monardo su questo tema? Perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il percorso con cui un’impresa in difficoltà arriva a un piano di risanamento, e sa che il rischio penale si decide quasi sempre nei mesi prima del deposito, quando si scelgono i pagamenti, le cessioni e i numeri del piano. Ed è avvocato cassazionista: le regole su quando una condotta nel concordato diventa reato sono state scritte in larga parte dalla Corte di Cassazione, e leggerle con l’occhio di chi discute davanti a quella Corte cambia il modo in cui si imposta la domanda.
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Blocco A — Le basi
“Se chiedo il concordato in continuità rischio di finire sotto processo penale?”
No, chiedere il concordato non è di per sé un reato, e non fa partire automaticamente nessun processo. Il concordato in continuità è uno strumento previsto dalla legge proprio per salvare l’impresa, e la legge non punisce chi lo usa. Punisce però alcune condotte precise che possono accompagnarlo.
Il punto da capire è questo: il concordato porta la vita dell’impresa sotto gli occhi di un commissario giudiziale, del tribunale e dei creditori. Tutto quello che prima restava dentro l’azienda (contabilità, operazioni con soci e parti correlate, pagamenti selettivi, cessioni di beni) viene esaminato da un soggetto terzo che ha il compito di riferire. È questa trasparenza forzata, non la procedura in sé, a far emergere eventuali condotte illecite.
Le condotte penalmente rilevanti si dividono in tre famiglie:
| Famiglia di rischio | Norma principale | Chi può risponderne |
|---|---|---|
| Falsificare i dati per entrare nel concordato o per pilotare il voto | art. 341, comma 1, CCII | l’imprenditore |
| Fatti di bancarotta fraudolenta o semplice commessi dagli organi sociali | art. 341, comma 2, CCII, che richiama gli artt. 329 e 330 | amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società |
| Reati tributari legati a omessi versamenti o alla transazione fiscale | D.Lgs. 74/2000 | legale rappresentante e chi ha agito |
La procedura non crea il reato: lo rende visibile. Chi arriva al deposito con i conti in ordine e senza operazioni “strane” alle spalle corre un rischio penale molto contenuto. Chi invece ha svuotato una società, favorito un creditore amico o ritoccato i numeri del piano deve sapere che il concordato è il momento in cui tutto questo viene letto.
“Quali sono, in concreto, i reati previsti per chi chiede il concordato?”
Dipende da chi è lei e da cosa ha fatto. Partiamo dalla norma che riguarda direttamente l’imprenditore.
L’art. 341, comma 1, CCII punisce con la reclusione da uno a cinque anni l’imprenditore che, al solo scopo di ottenere l’apertura del concordato preventivo (o l’omologazione di un accordo di ristrutturazione o il consenso a una convenzione di moratoria), si attribuisce attività inesistenti oppure, per influire sulla formazione delle maggioranze, simula crediti in tutto o in parte inesistenti. È l’erede diretto del vecchio art. 236, comma 1, della legge fallimentare.
Due esempi concreti per capirsi. Il primo: inserire nel piano un magazzino valutato come se fosse integralmente vendibile quando una parte è obsoleta e lo si sa, o crediti verso clienti già falliti indicati come incassabili. Il secondo: far comparire come creditore una società amica, con un credito gonfiato, perché voti a favore della proposta e sposti la maggioranza.
Il comma 2 dell’art. 341 fa un passo ulteriore: nel concordato preventivo si applicano agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società le norme sulla bancarotta fraudolenta (art. 329) e sulla bancarotta semplice (art. 330) societarie. Lo stesso comma estende all’institore la norma sui reati dell’institore, al commissario giudiziale quelle sull’interesse privato e sulla retribuzione non dovuta, ai creditori quelle sulle domande di credito simulate e sul mercato di voto.
Infine c’è il professionista che attesta il piano: per lui vale l’art. 342 CCII, il falso in attestazioni e relazioni, erede dell’art. 236-bis della legge fallimentare.
In sintesi: l’imprenditore risponde personalmente dei dati falsi usati per accedere o per votare; gli amministratori di società rispondono anche dei fatti di bancarotta, anche se la società non arriva mai alla liquidazione giudiziale.
“Vale anche se ho una ditta individuale e non una società?”
In parte sì, in parte no, ed è una differenza che pochi conoscono.
Il comma 1 dell’art. 341 parla di “imprenditore” senza distinzioni: quindi l’imprenditore individuale che gonfia l’attivo o simula crediti per accedere al concordato risponde esattamente come l’amministratore di una società.
Il comma 2, invece, richiama i fatti di bancarotta solo per gli organi delle società (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori). Se lei è titolare di una ditta individuale e la procedura si chiude bene, con l’omologa e l’esecuzione del piano, quel richiamo non la riguarda direttamente.
Attenzione però a non leggere questa differenza come una zona franca. Se il concordato fallisce e il tribunale apre la liquidazione giudiziale, le norme sulla bancarotta dell’imprenditore individuale (artt. 322 e 323 CCII) tornano pienamente applicabili, e le condotte commesse prima e durante il concordato vengono rilette in quella prospettiva. La ditta individuale ha un rischio penale più stretto finché il concordato regge, ma identico a quello di chiunque altro se il concordato si trasforma in liquidazione.
C’è poi un aspetto pratico: nella ditta individuale patrimonio personale e aziendale si confondono più facilmente. Prelievi per esigenze familiari, uso di beni aziendali, pagamenti di debiti personali con la cassa dell’impresa sono le operazioni che, in caso di successiva liquidazione, finiscono più spesso sotto la lente.
“Da quando in poi conta quello che faccio? Anche gli anni prima?”
Sì, contano anche gli anni prima, e questo è forse il punto che sorprende di più.
La Cassazione ha chiarito, già in vigenza della legge fallimentare, che le condotte distrattive compiute prima dell’ammissione al concordato rientrano nei fatti di bancarotta richiamati per la procedura, anche se poi la società non viene dichiarata fallita (Cass. pen., Sez. V, n. 26444 del 18 giugno 2014). Il ragionamento è semplice: il concordato è la sede in cui si accerta lo stato di crisi o di insolvenza, e i fatti che lo hanno determinato o aggravato vengono valutati a ritroso.
Non c’è un termine fisso oltre il quale un’operazione “non conta più”. Contano il collegamento con il dissesto, la natura dell’atto e la consapevolezza di chi lo ha compiuto. Una cessione di beni sottocosto a una società del socio fatta diciotto mesi prima del deposito può essere rilevante quanto un pagamento selettivo fatto la settimana prima.
Il momento in cui si deposita la domanda non azzera il passato: lo mette agli atti. Per questo, prima di depositare, è utile ripercorrere almeno gli ultimi esercizi con un occhio “da commissario”: cosa è uscito, a chi, a che prezzo, con quale giustificazione documentata.
Blocco B — La procedura
Per orientarsi tra le fasi, questa tabella riassume dove si concentrano i rischi e chi vigila. Le risposte che seguono la richiamano punto per punto.
| Fase | Atto tipico | Rischio penale principale | Chi controlla |
|---|---|---|---|
| Prima del deposito | Pagamenti, cessioni, operazioni infragruppo | Distrazione, bancarotta preferenziale (rilevanti a ritroso) | Commissario, poi eventualmente il curatore |
| Deposito della domanda e del piano | Situazione patrimoniale, elenco creditori, piano, attestazione | Art. 341, comma 1 (attività inesistenti, crediti simulati); art. 342 per l’attestatore | Commissario e tribunale |
| Tra deposito e omologa | Gestione ordinaria, atti di straordinaria amministrazione, pagamenti di crediti anteriori | Pagamenti non autorizzati, atti di frode, operazioni dolose | Commissario, giudice delegato |
| Votazione | Elenco crediti ammessi al voto | Simulazione di crediti, mercato di voto (anche per i creditori) | Commissario, tribunale |
| Esecuzione del piano omologato | Pagamenti e operazioni previsti dal piano | Condotte estranee al piano o difformi | Commissario, che sorveglia l’esecuzione |
| Eventuale liquidazione giudiziale | Rilettura di tutto il percorso | Bancarotta fraudolenta e semplice piena | Curatore e pubblico ministero |
“Cosa devo stare attento a scrivere nella domanda e nel piano?”
Deve stare attento soprattutto ai numeri dell’attivo e all’elenco dei creditori, perché sono gli unici due punti che l’art. 341, comma 1, colpisce direttamente.
Sull’attivo, la norma punisce chi “si attribuisce attività inesistenti”. Non è punito chi fa una previsione ottimistica, né chi sbaglia una stima in buona fede: il piano in continuità è per sua natura una proiezione sul futuro, e il futuro può andare peggio del previsto. È punito chi indica come esistente qualcosa che sa non esistere, o che sa valere molto meno. Il confine passa tra l’ipotesi motivata e il dato falso.
Qualche esempio di “zone rosse” nel concordato in continuità:
- crediti commerciali verso clienti in procedura indicati al valore nominale senza alcuna svalutazione;
- rimanenze di magazzino valutate a prezzo pieno quando una parte è da anni invenduta;
- contratti o commesse future presentati come già acquisiti quando sono solo trattative;
- beni strumentali iscritti ma già ceduti, pignorati o non più nella disponibilità dell’impresa.
Sull’elenco dei creditori il rischio è speculare: inserire crediti inesistenti o gonfiati per influire sul voto. Nel concordato in continuità, dove la formazione delle classi e le maggioranze sono decisive per l’omologa, anche un solo creditore “fabbricato” in una classe può cambiare l’esito.
Una regola pratica: ogni numero del piano deve poter essere ricondotto a un documento. Se un dato non ha un riscontro (fattura, contratto, perizia, estratto conto), o lo si documenta o lo si toglie. Il commissario giudiziale farà esattamente questa verifica, e la farà prima di scrivere la sua relazione ai creditori.
“Durante la procedura posso continuare a pagare fornitori e dipendenti senza rischi?”
Può continuare a gestire l’impresa, ma non può pagare chi vuole come vuole.
Nel concordato in continuità l’imprenditore conserva l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa: è questa la differenza con la liquidazione. Ma dal deposito della domanda in poi vale una distinzione netta tra i debiti nati prima e quelli nati dopo. I crediti anteriori alla domanda non si pagano liberamente: si pagano secondo il piano, oppure con l’autorizzazione del tribunale quando la legge lo consente, ad esempio per le prestazioni di beni e servizi essenziali alla prosecuzione dell’attività (art. 100 CCII). Gli atti di straordinaria amministrazione richiedono anch’essi l’autorizzazione.
Perché questa regola ha un peso penale? Perché un pagamento non autorizzato di un debito anteriore, fatto per favorire un creditore a scapito degli altri, è esattamente la condotta che la bancarotta preferenziale descrive. Se il concordato regge, il problema resta soprattutto civilistico (inefficacia del pagamento, possibile revoca della procedura ai sensi dell’art. 106 CCII). Se il concordato salta e si apre la liquidazione giudiziale, quel pagamento diventa una delle prime cose che il curatore segnala.
Il Codice prevede, all’art. 324, un’esenzione dai reati di bancarotta preferenziale e semplice per i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione del concordato omologato e per quelli autorizzati dal giudice nel corso della procedura. È questa la vera “assicurazione” dell’imprenditore: il pagamento autorizzato o previsto dal piano omologato è protetto; quello fatto di propria iniziativa no.
Per i debiti nati dopo la domanda (stipendi correnti, forniture nuove, utenze) la gestione è ordinaria. Il consiglio è comunque tenere una contabilità che separi con chiarezza i debiti “vecchi” da quelli “nuovi”, perché è su quella linea che si giocano le contestazioni.
“Il commissario giudiziale può denunciarmi?”
Sì. Il commissario giudiziale non è un consulente dell’impresa: è un organo della procedura, nominato dal tribunale, che vigila sulla gestione e informa i creditori. Nella sua relazione deve illustrare le cause del dissesto e la condotta del debitore, e se si imbatte in fatti che possono integrare reati ne riferisce.
Inoltre, quando il commissario accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, omesso di denunciare crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, ne riferisce al tribunale, che può revocare la procedura (art. 106 CCII). La revoca è un passaggio civile, ma i fatti che la giustificano sono spesso gli stessi che il pubblico ministero valuterà sul piano penale.
Va detto anche il rovescio: il commissario risponde lui stesso, sul piano penale, se agisce per interesse privato o accetta retribuzioni non dovute (art. 341, comma 2, che richiama gli artt. 334 e 335). È un organo terzo, non un avversario. Il rapporto migliore con il commissario è quello trasparente: rispondere in modo documentato alle richieste, segnalare spontaneamente le operazioni delicate con la loro giustificazione, non lasciare che le scopra da solo.
Un’operazione spiegata in anticipo, con i documenti, viene letta in modo molto diverso da un’operazione scoperta per caso.
“E dopo l’omologa, eseguendo il piano, sono al sicuro?”
In buona parte sì, ma solo per ciò che il piano prevede.
Una volta omologato il concordato, i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione del piano godono dell’esenzione dell’art. 324 CCII rispetto alla bancarotta preferenziale e semplice. È la logica stessa del sistema: se il tribunale ha approvato un piano che prevede di pagare i fornitori strategici al 100% e i chirografari al 23%, l’imprenditore che lo esegue non può essere accusato di aver “preferito” i primi.
Il limite è nella parola “esecuzione”. L’esenzione copre le operazioni coerenti con il piano, non quelle che se ne discostano. Se nel corso dell’esecuzione l’imprenditore paga creditori non previsti, cede beni che il piano destinava alla continuità, o distrae risorse verso società collegate, quelle condotte restano fuori dall’ombrello.
C’è poi un secondo limite: l’esenzione riguarda la bancarotta preferenziale e semplice, non la bancarotta fraudolenta per distrazione. Nessun piano omologato può rendere lecita la sottrazione dolosa di beni ai creditori.
Il commissario giudiziale, anche dopo l’omologa, sorveglia l’adempimento. Un piano in continuità dura spesso diversi anni: tenere un registro delle operazioni con il riferimento alla voce del piano che le giustifica è il modo più semplice per dimostrare, se servirà, che si è eseguito e non improvvisato.
“Se il concordato salta e arriva la liquidazione giudiziale cosa cambia sul piano penale?”
Cambia molto, perché si passa dal richiamo “selettivo” dell’art. 341 all’applicazione piena delle norme sulla bancarotta.
Se il concordato viene dichiarato inammissibile, revocato, non omologato o risolto e il tribunale apre la liquidazione giudiziale, entrano in gioco gli artt. 322 e 323 CCII (bancarotta fraudolenta e semplice dell’imprenditore) e gli artt. 329 e 330 (per le società). Tutte le condotte del percorso concordatario vengono rilette con gli occhi del curatore.
Sul piano temporale, la Cassazione ha affermato che quando la dichiarazione di fallimento segue l’ammissione al concordato, il momento consumativo dei reati di bancarotta, e quindi il punto da cui decorre la prescrizione, coincide con la sentenza dichiarativa di fallimento e non con l’ammissione al concordato (Cass. pen., Sez. V, n. 31117 del 4 agosto 2011, pronuncia resa sulla legge fallimentare). Tradotto: la prescrizione non “corre” dal concordato, ma riparte dal momento dell’apertura della liquidazione.
Il rischio penale del concordato in continuità è quindi legato al suo successo. Un piano realistico, che regge nel tempo, tiene l’imprenditore nel perimetro ridotto dell’art. 341. Un piano costruito per guadagnare tempo, che crolla dopo pochi mesi, lo porta nel perimetro pieno della bancarotta, con un fascicolo che documenta ogni passaggio. È una ragione in più per non presentare un piano in continuità “di facciata”.
Blocco C — I casi particolari
“Ho debiti di IVA e ritenute non versati: il concordato mi salva dal reato?”
Dipende soprattutto da una data: quella dell’omologa rispetto alla scadenza penale del versamento.
I reati di omesso versamento di ritenute (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000) e di IVA (art. 10-ter) scattano quando, alla scadenza prevista dalla norma penale, l’importo non versato supera la soglia di legge. Sono reati istantanei: si consumano in quel giorno. La Cassazione, con la sentenza n. 1043 del 2025, ha ribadito che l’omologazione del concordato esclude il reato solo se interviene prima della scadenza del termine penale; se arriva dopo, il concordato da solo non basta, e la non punibilità prevista dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. 74/2000 richiede il pagamento integrale del debito prima dell’apertura del dibattimento. La stessa pronuncia ha ammesso che un’omologazione, anche forzosa contro il voto dell’Amministrazione finanziaria, possa rilevare a questi fini, sempre a condizione del pagamento integrale.
C’è poi un orientamento importante per chi è già in procedura: secondo Cass. n. 9248 del 2022, la pendenza del concordato può giustificare l’omesso versamento dei debiti scaduti tra la domanda e l’omologa solo se il tribunale ha vietato o non ha autorizzato il pagamento: in quel caso opera la scriminante dell’adempimento di un dovere (art. 51 c.p.). Senza un provvedimento del genere, la mera pendenza della domanda non basta. Già in precedenza la Cassazione (n. 3541 del 2016) aveva escluso che un’ammissione al concordato successiva alla scadenza eliminasse la responsabilità del legale rappresentante.
Dal 2024 c’è un ulteriore spazio difensivo: il D.Lgs. 87/2024 ha introdotto nell’art. 13 D.Lgs. 74/2000 i commi 3-bis e 3-ter, che valorizzano la crisi di liquidità non imputabile al contribuente e consentono l’applicazione della particolare tenuità del fatto. Non sono automatismi: vanno provati con documenti.
Il calendario dei versamenti tributari va costruito insieme al calendario della procedura, non dopo. È uno dei punti in cui la regia condivisa tra avvocato e commercialista fa davvero la differenza.
“E se nella transazione fiscale l’Agenzia delle Entrate scopre dati non veri?”
Allora il rischio non è più solo quello di vedersi bocciare la proposta: è un reato autonomo.
L’art. 11, comma 2, D.Lgs. 74/2000 punisce chi, per ottenere un pagamento parziale dei tributi, indica nella documentazione presentata per la transazione fiscale elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi, oltre una soglia di legge. Nel concordato in continuità la transazione fiscale è spesso il cuore del piano, perché il debito erariale e previdenziale pesa in modo decisivo sulla fattibilità. Ogni numero dato all’Erario nella proposta di trattamento dei crediti tributari deve essere vero e documentato quanto il bilancio.
La giurisprudenza penale, del resto, ha da tempo inserito la transazione fiscale tra le “speciali procedure” che rilevano ai fini della non punibilità per pagamento (Cass. n. 40217 del 2018) e ha riconosciuto che l’interesse dell’Erario al versamento integrale può cedere di fronte alla procedura concordataria (Cass. n. 39696 del 2018). Proprio perché l’ordinamento concede questo spazio, chi lo ottiene con dati alterati viene trattato con particolare severità.
Una nota sulle novità dell’estate 2026: il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147, ulteriore correttivo del Codice della crisi in vigore dal 12 agosto 2026, ha esteso la transazione fiscale anche ai tributi locali. Significa che nel piano in continuità entreranno con più frequenza proposte rivolte anche a Comuni ed enti impositori locali. Più interlocutori pubblici significano più documentazione da produrre, e quindi più punti in cui un dato impreciso può essere contestato. Nelle fonti consultate non risultano modifiche dirette dell’art. 341 da parte del correttivo 2026, ma la questione va verificata sul testo ufficiale al momento del deposito.
“Il professionista che attesta il piano rischia anche lui? E io con lui?”
Sì, l’attestatore ha una responsabilità penale propria, e l’imprenditore può esserne coinvolto.
L’art. 342 CCII punisce il professionista che, nelle relazioni o attestazioni previste per il concordato e per gli altri strumenti, espone informazioni false od omette informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti allegati. È il corrispondente dell’art. 236-bis della legge fallimentare. L’attestazione non è un timbro: è una dichiarazione di responsabilità su veridicità dei dati e fattibilità del piano.
L’imprenditore entra in gioco quando è lui a fornire all’attestatore dati alterati, o quando concorre consapevolmente nella falsità. In quel caso il rischio penale si somma: art. 341 per l’imprenditore, art. 342 per il professionista, con possibile concorso.
Va detto però che le contestazioni all’attestatore non sempre reggono. La Cassazione, con la sentenza n. 26401 depositata il 4 luglio 2024, ha annullato senza rinvio, “perché il fatto non sussiste”, una decisione relativa a un attestatore accusato di falso in un concordato preventivo, osservando che il giudice d’appello, pur dichiarando la prescrizione, avrebbe dovuto trarre le conseguenze della mancata prova e assolvere nel merito. È un segnale utile: la verifica sulla falsità dell’attestazione è rigorosa e richiede prove concrete, non solo il fallimento del piano.
Come avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo imposta il dialogo con l’attestatore partendo dai documenti, non dalle conclusioni: è il modo per proteggere sia il piano sia chi lo firma.
“Ho fatto un’operazione con una società del gruppo o con un parente prima del concordato: è un problema?”
Può esserlo, e va affrontato prima che lo faccia qualcun altro.
Le operazioni con parti correlate (società dello stesso gruppo, società dei soci, familiari, amministratori) sono il primo oggetto di verifica del commissario. Non sono vietate in sé: un gruppo può legittimamente spostare risorse, una società può vendere un bene al socio. Diventano un problema quando il prezzo non è congruo, quando il corrispettivo non è stato effettivamente incassato, o quando l’operazione ha sottratto all’impresa risorse che servivano ai creditori.
Abbiamo visto che le distrazioni anteriori all’ammissione rientrano nei fatti di bancarotta richiamati per la procedura anche senza successiva liquidazione (Cass. pen., Sez. V, n. 26444/2014). Per l’amministratore di una società in concordato, quindi, una cessione sottocosto alla società del socio può tradursi in un’imputazione per bancarotta fraudolenta per distrazione anche se il piano viene omologato.
Cosa fare in concreto? Raccogliere subito la documentazione dell’operazione (delibere, perizie, contratti, prova dei pagamenti), verificare se il prezzo era in linea con il valore di mercato e, se non lo era, valutare se il piano possa prevedere un recupero di quella risorsa a favore dei creditori. Un’operazione dubbia “neutralizzata” nel piano, con un’azione di recupero o un apporto compensativo, pesa molto meno di un’operazione nascosta.
Una precisazione: il liquidatore nominato nel concordato con cessione dei beni non è considerato “liquidatore di società” ai fini dei reati di bancarotta (Cass. pen., Sez. Unite, n. 43428/2010). È un’indicazione che conferma come le norme penali della crisi si applichino ai soggetti espressamente indicati, e non per analogia.
Blocco D — Le paure finali
“Rischio il carcere?”
Il rischio esiste, ma va misurato con onestà, senza drammatizzarlo né negarlo.
Le pene previste non sono simboliche: l’art. 341, comma 1, CCII prevede la reclusione da uno a cinque anni per chi altera attivo o crediti per accedere al concordato; la bancarotta fraudolenta è punita in modo ancora più severo. Per i reati tributari le pene sono più contenute ma le soglie vengono superate facilmente da imprese di medie dimensioni.
Detto questo, il rischio penale concreto dipende quasi interamente da ciò che è già stato fatto, non dalla scelta di chiedere il concordato. Un imprenditore che ha gestito la crisi in modo trasparente, ha documentato le operazioni e presenta un piano con dati veri ha un’esposizione limitata. Le condanne più gravi riguardano condotte dolose: sottrazioni di beni, pagamenti di favore consapevoli, dati falsificati. Per la bancarotta preferenziale, ad esempio, la Cassazione richiede il dolo specifico di favorire un creditore a danno degli altri (Cass. pen. n. 42410 depositata il 17 ottobre 2023): non basta il pagamento in sé.
Limite reale da non dimenticare: quando il concordato si trasforma in liquidazione giudiziale, il fascicolo è già pronto, e i tempi di prescrizione ripartono dalla sentenza di apertura. È per questo che le scelte vanno fatte prima, non quando arriva l’avviso di garanzia.
“Se mi ritiro dalla domanda chiudo anche il fronte penale?”
No. Rinunciare alla domanda di concordato chiude la procedura, non cancella i fatti.
Se nel frattempo il commissario ha già riferito al tribunale atti di frode, o se la rinuncia è seguita da un’istanza di liquidazione giudiziale dei creditori o del pubblico ministero, le condotte emerse restano valutabili. La rinuncia, anzi, viene talvolta letta come un tentativo di sottrarsi alla verifica, soprattutto se arriva subito dopo una richiesta di chiarimenti del commissario.
Ritirarsi è una scelta legittima quando il piano non è più sostenibile o quando si apre una strada migliore, ad esempio un accordo di ristrutturazione o una soluzione negoziata. Va fatta però per ragioni di merito, documentate, e non come via di fuga da un controllo. In ogni caso, prima di rinunciare, conviene capire che cosa il commissario ha già acquisito e se ci sono istanze di liquidazione pendenti.
“Conviene allora evitare il concordato e aspettare?”
Quasi mai. Aspettare è spesso la scelta penalmente più rischiosa.
Il Codice della crisi impone all’imprenditore organizzato in forma societaria di dotarsi di assetti adeguati a rilevare tempestivamente la crisi e di attivarsi per affrontarla. Rinviare, continuando a operare in perdita, a pagare alcuni creditori e non altri, a ritardare i versamenti fiscali, significa accumulare proprio le condotte che, in caso di successiva liquidazione giudiziale, vengono contestate come bancarotta semplice per aggravamento del dissesto o come preferenze.
Il concordato in continuità, se costruito bene, è al contrario uno strumento che mette in sicurezza molte operazioni: i pagamenti autorizzati e quelli eseguiti secondo il piano omologato godono dell’esenzione dell’art. 324 CCII. E prima ancora del concordato esiste la composizione negoziata della crisi, introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dal Codice, che consente di affrontare la crisi con l’affiancamento di un esperto indipendente, in un contesto riservato.
La rassicurazione fondata è questa: chi si muove per tempo, con dati veri, ha a disposizione strumenti che riducono il rischio penale invece di aumentarlo. Il limite reale è che nessuno strumento cancella le condotte già compiute: si possono documentare, spiegare, a volte neutralizzare nel piano, ma non far sparire.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Ecco due ipotesi dimostrative, costruite su numeri verosimili. Non sono casi reali: servono a mostrare come le regole viste sopra si applicano nella pratica.
Ipotesi 1 — IVA non versata e data dell’omologa.
Una S.r.l. manifatturiera non ha versato l’IVA relativa al 2025 per 312.640 €, importo superiore alla soglia penale dell’art. 10-ter. Deposita la domanda di concordato in continuità il 9 ottobre 2026, con una proposta di transazione fiscale che prevede il pagamento del 46% del debito IVA in quattro anni. La scadenza penale del versamento cade a fine dicembre 2026, in coincidenza con il termine dell’acconto IVA dell’anno successivo.
- Scenario A: l’omologa arriva il 14 dicembre 2026, prima della scadenza. In linea con Cass. n. 1043/2025, l’omologazione anteriore al termine penale esclude il reato, e il debito viene pagato secondo il piano.
- Scenario B: l’omologa slitta al 22 febbraio 2027. Il reato si è già consumato a fine dicembre. Il concordato omologato non basta da solo: la non punibilità dell’art. 13, comma 1, richiede il pagamento integrale prima del dibattimento, mentre il piano ne prevede solo il 46%. Restano spazi difensivi: se il tribunale, durante la procedura, aveva vietato o non autorizzato il pagamento, può operare la scriminante riconosciuta da Cass. n. 9248/2022; in alternativa, va valutata la crisi di liquidità non imputabile prevista dai commi 3-bis e 3-ter dell’art. 13 introdotti dal D.Lgs. 87/2024.
Morale operativa: due mesi di differenza nella data dell’omologa cambiano l’esposizione penale del legale rappresentante. Il calendario della procedura va pianificato anche in funzione delle scadenze penali tributarie.
Ipotesi 2 — Pagamento al fornitore e cessione al socio.
Una S.r.l. di logistica deposita domanda di concordato in continuità il 3 marzo 2026. Due operazioni sono sotto esame.
- Il 20 marzo 2026, a procedura pendente, l’amministratore paga 48.730 € a un fornitore di carburante per fatture di dicembre 2025, senza chiedere autorizzazione. Il fornitore minacciava di interrompere le consegne.
- Nel novembre 2025, quattro mesi prima del deposito, la società ha ceduto un carrello elevatore e due semirimorchi a una società del socio di maggioranza per 61.200 €, a fronte di un valore di perizia successiva di 97.450 €.
Sviluppo:
- Sul pagamento: se l’amministratore avesse chiesto l’autorizzazione ex art. 100 CCII dimostrando l’essenzialità della fornitura, il pagamento sarebbe stato coperto dall’esenzione dell’art. 324. Fatto di propria iniziativa, resta esposto: se il concordato regge, il rischio è civile (inefficacia, possibile segnalazione ex art. 106); se il concordato salta e si apre la liquidazione giudiziale, può essere contestato come bancarotta preferenziale, con il dolo specifico di favorire quel creditore da provare (Cass. pen. n. 42410/2023). L’argomento difensivo sarà proprio l’essenzialità della fornitura per la continuità.
- Sulla cessione: la differenza tra prezzo e valore è di 36.250 €. Anche senza liquidazione giudiziale, l’operazione rientra tra i fatti di bancarotta richiamati dall’art. 341, comma 2, per l’amministratore della società in concordato (Cass. pen., Sez. V, n. 26444/2014). La strada per ridurre il rischio è documentare le ragioni del prezzo e, se la congruità non regge, prevedere nel piano un recupero della differenza dalla società del socio, ad esempio tramite un apporto o un accordo transattivo.
In entrambe le ipotesi la differenza la fa la scelta fatta prima: una richiesta di autorizzazione in più, una perizia in più, un recupero previsto nel piano.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Le mie scritture contabili, lette da un estraneo, raccontano la stessa storia del piano che sto depositando?”
È la domanda che quasi nessun imprenditore si pone, perché pensa al piano come a un documento rivolto al futuro. Ma il commissario giudiziale, e un domani eventualmente il curatore e il pubblico ministero, partono dal passato: dai libri contabili, dai mastri, dagli estratti conto, dalle registrazioni di cassa.
Se il piano dice che il magazzino vale 840.000 € e l’inventario dell’ultimo bilancio lo indicava a 520.000 € senza spiegazioni, quella differenza diventa la prima domanda. Se il piano descrive l’impresa come solida nella gestione caratteristica ma la contabilità mostra prelievi ricorrenti dei soci o finanziamenti infragruppo mai rimborsati, il racconto non tiene. E dove il racconto non tiene, si cercano le ragioni.
C’è poi un rischio penale specifico legato alle scritture: la bancarotta documentale, che punisce chi tiene le scritture in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, e la bancarotta semplice per irregolare tenuta dei libri. Per gli amministratori di società in concordato, questi fatti rientrano nel richiamo dell’art. 341, comma 2. Una contabilità disordinata, nel concordato, non è solo un problema di efficienza: è un problema penale potenziale.
Il controllo da fare prima del deposito è semplice da descrivere e faticoso da eseguire: prendere ogni voce del piano e ricondurla alla contabilità, spiegando ogni scostamento con un documento. Dove lo scostamento non si spiega, o si corregge il piano o si sistemano le scritture (con rettifiche documentate, mai con ricostruzioni di comodo). È un lavoro che richiede avvocato e commercialista seduti allo stesso tavolo, perché la parte contabile e la parte di qualificazione giuridica non si possono separare.
Chi arriva al deposito con scritture coerenti con il piano ha già eliminato la maggior parte del rischio penale di cui si è parlato in questa pagina.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco i riferimenti giurisprudenziali che sostengono le risposte date sopra. Per ciascuno: estremi, principio in parole nostre e motivo per cui conta nel concordato in continuità. Diverse pronunce sono state rese sotto la legge fallimentare (artt. 236 e 236-bis l. fall.), le cui norme sono state trasfuse negli artt. 341 e 342 CCII: lo segnaliamo caso per caso.
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Cass. pen., Sez. V, n. 26444 del 18 giugno 2014 (legge fallimentare). Principio: le distrazioni commesse prima dell’ammissione al concordato preventivo rientrano nei fatti di bancarotta richiamati per la procedura, anche se la società non viene poi dichiarata fallita. Rilevanza: è la ragione per cui un concordato in continuità omologato non mette al riparo l’amministratore dalle operazioni distrattive compiute prima del deposito.
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Cass. pen., Sez. V, n. 31117 del 4 agosto 2011 (legge fallimentare). Principio: se il fallimento segue l’ammissione al concordato, i reati di bancarotta si consumano con la sentenza di fallimento, ed è da lì che decorre la prescrizione. Rilevanza: chiarisce che il fallimento del piano in continuità sposta in avanti l’orologio della prescrizione.
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Cass. pen., Sez. Unite, n. 43428/2010 (legge fallimentare; data indicata dalla fonte consultata: 7 dicembre 2010). Principio: il liquidatore giudiziale nominato nel concordato con cessione dei beni non è soggetto attivo dei reati di bancarotta richiamati per la procedura, perché non è un “liquidatore di società”. Rilevanza: conferma che le norme penali della crisi si applicano solo ai soggetti espressamente indicati, il che aiuta a delimitare chi risponde nel concordato.
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Cass. pen., Sez. Unite, n. 24468/2009 (legge fallimentare; data indicata dalla fonte consultata: 12 giugno 2009). Principio: l’abrogazione dell’amministrazione controllata ha fatto venir meno i reati di bancarotta collegati a quella procedura, con revoca delle condanne definitive. Rilevanza: mostra quanto il rischio penale dipenda dalla struttura della procedura richiamata dalla legge: per questo va sempre verificato il testo vigente dell’art. 341 dopo ogni correttivo.
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Cass. pen. n. 1043/2025 (data non indicata nella fonte consultata). Principio: l’omologa del concordato esclude il reato di omesso versamento di ritenute solo se interviene prima della scadenza; un’omologa successiva, anche forzosa contro il voto dell’Erario, può rilevare per la non punibilità dell’art. 13 D.Lgs. 74/2000 solo con il pagamento integrale prima del dibattimento. Rilevanza: è la pronuncia di riferimento per pianificare i tempi del concordato in continuità con transazione fiscale.
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Cass. pen. n. 9248/2022 (data non indicata nella fonte consultata). Principio: la pendenza del concordato giustifica l’omesso versamento dei debiti scaduti tra domanda e omologa solo se il tribunale ha vietato o non autorizzato il pagamento, operando allora l’art. 51 c.p. Rilevanza: indica quale provvedimento serve per difendere il legale rappresentante sulle scadenze tributarie a procedura pendente.
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Cass. pen. n. 3541/2016 (data non indicata nella fonte consultata). Principio: l’ammissione al concordato intervenuta dopo la scadenza del versamento non elimina la responsabilità del legale rappresentante. Rilevanza: conferma che, per i reati tributari, conta il calendario delle scadenze e non solo l’esito della procedura.
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Cass. pen. n. 40217/2018 (data non indicata nella fonte consultata). Principio: la transazione fiscale rientra tra le speciali procedure conciliative rilevanti per la non punibilità dell’art. 13 D.Lgs. 74/2000. Rilevanza: collega la transazione fiscale del concordato in continuità alla posizione penale dell’imprenditore.
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Cass. pen. n. 39696/2018 (data non indicata nella fonte consultata). Principio: l’interesse erariale alla riscossione integrale dell’IVA può cedere di fronte alla procedura di concordato preventivo. Rilevanza: sostiene la legittimità di proposte di pagamento parziale dei debiti tributari nel piano, purché fondate su dati veri.
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Cass. pen. n. 42410 depositata il 17 ottobre 2023. Principio: nella bancarotta preferenziale l’elemento soggettivo è il dolo specifico di favorire un creditore a danno degli altri. Rilevanza: un pagamento non autorizzato a un fornitore essenziale non è automaticamente reato: conta la finalità, che va ricostruita e, se possibile, documentata come funzionale alla continuità.
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Cass. pen. n. 26401 depositata il 4 luglio 2024 (fatti regolati dall’art. 236-bis l. fall.). Principio: nel processo all’attestatore di un concordato preventivo per falso in attestazioni, se gli atti escludono la prova del fatto il giudice deve assolvere nel merito anche quando il reato è prescritto. Rilevanza: mostra che la responsabilità dell’attestatore, oggi regolata dall’art. 342 CCII, richiede prove concrete di falsità e non discende dal solo insuccesso del piano.
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Cass. pen., Sez. Unite, n. 35490 del 28 maggio 2009 (Tettamanti), richiamata dalla pronuncia n. 26401/2024. Principio: con una causa estintiva del reato, l’assoluzione nel merito prevale solo quando l’innocenza emerge in modo evidente dagli atti. Rilevanza: è la regola processuale che governa molti processi per reati della crisi, nei quali la prescrizione matura spesso prima della sentenza definitiva.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Ecco gli strumenti con cui lo Studio interviene sul rischio penale nel concordato in continuità. Lavoriamo sulla prevenzione e sulla corretta impostazione della procedura: verbi concreti, attività verificabili.
- Mappiamo le operazioni a rischio degli ultimi esercizi: analizziamo con i commercialisti dello staff pagamenti, cessioni, operazioni infragruppo e prelievi dei soci, e per ciascuna verifichiamo se esiste un documento che ne giustifica prezzo e finalità.
- Confrontiamo voce per voce il piano con la contabilità: riconduciamo ogni dato dell’attivo e del passivo alle scritture e ai documenti di supporto, così che nessun numero sia esposto alla contestazione di “attività inesistenti” ai sensi dell’art. 341 CCII.
- Verifichiamo l’elenco dei creditori e la formazione delle classi: controlliamo esistenza e importo di ogni credito, in particolare quelli di parti correlate, per escludere crediti che possano apparire simulati ai fini del voto.
- Prepariamo le istanze di autorizzazione: redigiamo le richieste ex art. 100 CCII per i pagamenti di fornitori essenziali e quelle per gli atti di straordinaria amministrazione, così che le operazioni ricadano nell’esenzione dell’art. 324.
- Costruiamo il calendario fiscale della procedura: incrociamo le scadenze penali di IVA e ritenute con i tempi prevedibili dell’omologa e valutiamo se e quando chiedere al tribunale un provvedimento sui pagamenti tributari.
- Controlliamo i dati della transazione fiscale: verifichiamo che la documentazione destinata all’Agenzia delle Entrate, agli enti previdenziali e, dopo il D.Lgs. 147/2026, agli enti impositori locali sia coerente con bilancio e dichiarazioni.
- Impostiamo il dialogo documentale con attestatore e commissario: predisponiamo dossier con le spiegazioni delle operazioni delicate, da consegnare prima che le domande arrivino.
- Studiamo come neutralizzare nel piano le operazioni dubbie: valutiamo azioni di recupero, apporti compensativi o accordi con le parti correlate da inserire nella proposta a beneficio dei creditori.
- Valutiamo la composizione negoziata come primo passo: quando i tempi lo consentono, esaminiamo se aprire il percorso con l’esperto prima di depositare la domanda di concordato.
- Difendiamo le scelte della procedura in ogni grado: impugniamo i provvedimenti di revoca, inammissibilità o diniego di omologa fino alla Corte di Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: chi affianca le imprese nella composizione negoziata conosce il momento in cui le scelte di gestione diventano irreversibili, e sa quali operazioni vanno fatte autorizzare, documentate o evitate. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio, con lo stesso difensore e la stessa linea, anche quando la discussione arriva davanti alla Suprema Corte.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i numeri del piano e la loro qualificazione giuridica vengono verificati insieme, non in due uffici separati.
In chiusura
Dalle risposte emergono tre messaggi. Primo: chiedere il concordato in continuità non è un reato, ma rende visibile tutto ciò che è stato fatto prima, e le distrazioni anteriori contano anche se il piano viene omologato. Secondo: la vera protezione è l’autorizzazione e l’esecuzione fedele del piano, perché solo i pagamenti autorizzati o previsti dal piano omologato godono dell’esenzione dalla bancarotta preferenziale e semplice. Terzo: sui debiti tributari conta il calendario, e la data dell’omologa rispetto alla scadenza penale può cambiare la posizione del legale rappresentante.
Lo Studio Monardo si occupa di questo tema per una ragione precisa: l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e lavora quindi proprio nella fase in cui la gestione della crisi decide il futuro rischio penale; ed è avvocato cassazionista, in grado di seguire le questioni nate nella procedura fino al giudizio di legittimità, dove si sono formati i principi richiamati in questa pagina.
📩 Prima di firmare il prossimo pagamento o la prossima cessione, parlane con noi: i recapiti per contattare lo studio ti aspettano qui sotto, in fondo all’articolo.
