Cosa Succede Ai Contratti In Corso Nel Concordato Liquidatorio?

Quando un’impresa decide di chiudere l’attività attraverso un concordato preventivo liquidatorio, la prima domanda che arriva da imprenditori, fornitori, banche, locatori e società di leasing è quasi sempre la stessa: che fine fanno i contratti ancora aperti? Sul punto circolano risposte sbrigative, spesso ereditate dalla vecchia legge fallimentare o dalla disciplina della liquidazione giudiziale, che segue regole molto diverse. È comprensibile: le procedure concorsuali si somigliano nei nomi, e il passaparola tende a fonderle in un’unica regola semplice. Il problema è che quella regola semplice, di solito, è sbagliata.

Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto. L’imprenditore che crede di potersi liberare di un contratto con una lettera continua ad accumulare debiti che pesano sulla procedura; il fornitore che crede di poter risolvere tutto il giorno dopo il deposito della domanda rischia di trovarsi con una risoluzione inefficace e una prestazione comunque dovuta; la banca o il concedente che ignorano le regole sull’indennizzo possono perdere il momento giusto per far valere le proprie ragioni.

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In questa guida verifichiamo, uno per uno, i sette miti più diffusi sui contratti pendenti nel concordato liquidatorio:

  1. “Con il concordato liquidatorio tutti i contratti si sciolgono automaticamente”.
  2. “Appena depositata la domanda, la controparte può risolvere il contratto”.
  3. “Per sciogliere un contratto basta una comunicazione del debitore”.
  4. “Lo scioglimento non costa nulla: la controparte non ha diritto a niente”.
  5. “Ogni contratto non ancora concluso è un contratto pendente”.
  6. “Si possono sciogliere anche dipendenti, preliminari e locazioni”.
  7. “La banca deve restituire tutto ciò che incassa sulle fatture anticipate”.

Perché ce ne occupiamo noi? Perché la sorte dei contratti in corso è uno dei nodi decisivi nella gestione della crisi d’impresa, e lo Studio Monardo opera proprio su questo terreno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura chiamata ad affiancare l’imprenditore nella trattativa con fornitori, banche e controparti contrattuali prima che la crisi sfoci in una procedura; ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC, con esperienza diretta nelle procedure in cui il destino dei rapporti pendenti va deciso con il giudice. Sono le stesse competenze che servono per stabilire quali contratti proseguono, quali vanno sospesi o sciolti e con quali conseguenze per chi sta dall’altra parte.

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Mito n. 1 — “Con il concordato liquidatorio tutti i contratti si sciolgono automaticamente”

Il mito

“Se l’impresa va in concordato per liquidare, i contratti finiscono da soli: forniture, locazioni, leasing, tutto si chiude con la domanda.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità c’è, ma appartiene a un’altra procedura. Nella liquidazione giudiziale (l’ex fallimento) i contratti ancora ineseguiti da entrambe le parti restano sospesi finché il curatore non sceglie se subentrare o sciogliersi: è il meccanismo dell’art. 172 del Codice della crisi, erede dell’art. 72 della legge fallimentare. Chi ha vissuto o sentito raccontare un fallimento ricorda proprio questo: “il contratto si è bloccato”. A ciò si aggiunge un’intuizione apparentemente logica: se l’impresa non proseguirà l’attività, perché mai i suoi contratti dovrebbero continuare?

C’è poi un secondo equivoco. Il concordato liquidatorio è, per sua natura, orientato alla cessione dei beni e alla chiusura dell’impresa. Molti ne deducono che la procedura “spenga” i rapporti in corso nello stesso modo in cui spegne l’attività produttiva. Non è così.

La realtà

In realtà la norma dice l’esatto contrario. L’art. 97, comma 1, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo modificato dal correttivo D.Lgs. 136/2024) stabilisce che i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda proseguono anche durante il concordato, e aggiunge che sono inefficaci i patti contrari. La regola vale per ogni concordato preventivo, quindi anche per quello liquidatorio: la legge non distingue, in questo articolo, tra continuità e liquidazione.

Nel concordato, a differenza della liquidazione giudiziale, la regola è la prosecuzione: lo scioglimento è l’eccezione e va chiesto e autorizzato. Il debitore può domandare la sospensione o lo scioglimento solo se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione. In un concordato liquidatorio è frequente che molti contratti risultino effettivamente incompatibili con il piano (pensiamo a forniture di materie prime per una produzione che si fermerà), ma l’incompatibilità va dimostrata caso per caso, contratto per contratto, e decisa dal giudice.

C’è anche un aspetto pratico che il passaparola trascura: alcuni contratti, proprio in un piano liquidatorio, devono proseguire. La locazione del capannone dove sono custoditi i beni da vendere, il contratto di vigilanza, l’assicurazione sui macchinari, le utenze necessarie a conservare il magazzino: sciogliere questi rapporti potrebbe ridurre il valore dei beni destinati ai creditori.

Un’ulteriore differenza rispetto alla liquidazione giudiziale riguarda chi decide. Nella liquidazione giudiziale la scelta tra subentro e scioglimento spetta al curatore, che amministra il patrimonio. Nel concordato preventivo, anche liquidatorio, il debitore conserva l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale: è lui, quindi, a dover valutare quali contratti siano utili al piano e a chiedere, per gli altri, l’intervento del giudice. Questa impostazione responsabilizza l’imprenditore: l’inerzia non equivale a una scelta di scioglimento, ma alla prosecuzione di tutti i rapporti in corso, con i relativi costi.

Va anche ricordato che il concordato liquidatorio è soggetto a requisiti di contenuto specifici, tra cui un apporto di risorse esterne e una soglia minima di soddisfacimento dei creditori chirografari. Ogni contratto che prosegue senza utilità per il piano consuma risorse che altrimenti andrebbero ai creditori: la mappatura dei rapporti in corso, per questo, non è un adempimento formale ma una parte essenziale della costruzione della proposta.

La prova

Il testo dell’art. 97, comma 1, CCII chiude la questione. Anche la giurisprudenza formatasi sull’analoga norma della legge fallimentare (art. 169-bis l.fall.) lo conferma: la Cassazione, con la sentenza n. 17997 del 1° luglio 2024, ha chiarito che il contratto pendente non si scioglie per effetto della sola domanda di concordato né per volontà del debitore, ma solo per mutuo consenso o per provvedimento autorizzativo del giudice.

Cosa rischia chi ci crede

L’imprenditore che dà per sciolto un contratto smette di adempiere, ma il contratto è vivo: le prestazioni ricevute dopo il deposito della domanda generano debiti che possono essere trattati come prededucibili, cioè da pagare prima dei creditori concorsuali, e che quindi erodono il ricavato destinato a questi ultimi. La controparte, a sua volta, se crede che il contratto sia finito, può interrompere prestazioni che le sarebbero state pagate e perdere la tutela che la legge le riconosce.

Mito n. 2 — “Appena depositata la domanda, la controparte può risolvere il contratto”

Il mito

“Il mio fornitore ha una clausola che gli permette di risolvere il contratto se entro in una procedura concorsuale: appena deposito, se ne va.”

Perché ci credono in tanti

Le clausole che collegano la risoluzione all’apertura di una procedura concorsuale (chiamate spesso clausole “ipso facto”) sono diffusissime nei contratti commerciali, specie in quelli predisposti da grandi gruppi o da intermediari finanziari. Chi le ha firmate le considera, comprensibilmente, pienamente efficaci. Inoltre, la regola generale del codice civile permette alla parte non inadempiente di sospendere la propria prestazione se l’altra non adempie (art. 1460 c.c.) e di avvalersi della clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.).

Esiste poi un’informazione vera ma incompleta che circola tra gli addetti ai lavori: le tutele più forti contro la risoluzione “per il solo deposito” sono quelle dell’art. 94-bis CCII, che però riguarda espressamente il concordato in continuità aziendale. Da qui il ragionamento: “se la tutela speciale è per la continuità, nel liquidatorio la controparte è libera”.

La realtà

Vero, ma solo a metà. L’art. 94-bis è effettivamente dedicato al concordato in continuità e non va esteso automaticamente al liquidatorio. Ma la norma generale sui contratti pendenti, l’art. 97, contiene già due protezioni che valgono per ogni concordato:

  • il comma 1 dichiara inefficaci i patti contrari alla prosecuzione: una clausola che prevede la risoluzione per il solo fatto della domanda di concordato non può impedire che il contratto prosegua;
  • il comma 6 stabilisce che, finché non viene notificato il provvedimento che autorizza la sospensione o lo scioglimento, la controparte non può esigere la prestazione dovuta né invocare la risoluzione di diritto per l’inadempimento di obbligazioni successive al deposito della domanda, quando il debitore ha chiesto la sospensione o lo scioglimento.

Il punto che il passaparola ha perso per strada è che la clausola ipso facto, nel concordato, non funziona: la procedura in sé non è causa di risoluzione. Questo non significa che la controparte resti priva di difese. Se dopo il deposito il debitore non paga le nuove prestazioni, la controparte conserva gli strumenti ordinari del diritto dei contratti (salvo il limite del comma 6 nella fase in cui pende l’istanza), e i crediti nati da quelle prestazioni sono in linea di principio prededucibili. Ciò che non può fare è usare la domanda di concordato come pretesto per uscire da un contratto in regola.

Diverso ancora il caso degli inadempimenti anteriori al deposito: quei crediti sono concorsuali e seguono le regole della procedura, sicché il fornitore non può subordinare la prosecuzione al pagamento integrale del pregresso, perché ciò significherebbe ottenere un pagamento preferenziale contrario alla par condicio.

La prova

La prova è testuale: art. 97, commi 1 e 6, CCII. La giurisprudenza di merito formatasi sull’art. 169-bis l.fall. aveva già sottolineato la funzione dell’istituto: il Tribunale di Monza, 21 gennaio 2013, lo ha descritto come lo strumento con cui eliminare, sotto controllo giudiziale, le obbligazioni incompatibili con il piano. Se la controparte potesse risolvere liberamente il contratto al momento del deposito, la scelta su quali rapporti mantenere o sciogliere sfuggirebbe al giudice, svuotando la norma.

Un esempio aiuta a fissare l’idea. Un’impresa di pulizie ha un contratto annuale con un’azienda che deposita domanda di concordato liquidatorio; il contratto prevede la risoluzione automatica “in caso di ammissione a procedure concorsuali”. L’impresa di pulizie non può limitarsi a comunicare la risoluzione: il contratto prosegue. Se però, dopo il deposito, le fatture mensili per i nuovi servizi non vengono pagate, la valutazione cambia, perché l’inadempimento riguarda obbligazioni nate durante la procedura. In quel caso occorre verificare se il debitore abbia già chiesto la sospensione o lo scioglimento, perché l’istanza pendente blocca temporaneamente la risoluzione di diritto. La linea di confine, dunque, non passa tra “clausola sì” e “clausola no”, ma tra causa di risoluzione legata alla procedura (inefficace) e inadempimento successivo (valutabile secondo le regole ordinarie e i limiti dell’art. 97).

Cosa rischia chi ci crede

Il fornitore che interrompe la prestazione invocando la clausola rischia di essere considerato inadempiente, con esposizione a domande risarcitorie. Il debitore che crede alla risoluzione automatica rinuncia invece a far valere un contratto magari prezioso per conservare il valore dei beni: una locazione a canone vantaggioso, un servizio di custodia, una licenza indispensabile per vendere il magazzino.

Mito n. 3 — “Per sciogliere un contratto basta una comunicazione del debitore”

Il mito

“Se il contratto non mi serve più per il piano, mando una PEC alla controparte e il rapporto è chiuso.”

Perché ci credono in tanti

Nei primi anni di applicazione dell’art. 169-bis della legge fallimentare una parte della giurisprudenza aveva letto la norma come un diritto potestativo del debitore, di cui il tribunale doveva solo “prendere atto”. Il Tribunale di Salerno, 25 ottobre 2012, viene ricordato proprio come espressione di questo primo orientamento, poi superato. Inoltre, nella vita commerciale ordinaria il recesso si esercita davvero con una comunicazione: è naturale pensare che funzioni allo stesso modo anche in procedura.

La realtà

La disciplina vigente è molto più strutturata. L’art. 97 CCII prevede che:

  • il debitore presenti un’istanza autonoma al tribunale, depositando la prova della sua notificazione alla controparte;
  • la richiesta di scioglimento sia ammessa solo dopo il deposito della proposta e del piano (comma 2): nella fase “con riserva” si può chiedere al più la sospensione;
  • nell’istanza il debitore quantifichi l’indennizzo dovuto alla controparte, che va tenuto in considerazione nel fabbisogno concordatario (comma 3);
  • la controparte possa opporsi con memoria entro sette giorni dalla notificazione (comma 4);
  • decida il tribunale con decreto motivato e reclamabile fino all’apertura della procedura; dopo, il giudice delegato (comma 5);
  • la sospensione o lo scioglimento abbiano effetto dalla notificazione del provvedimento autorizzativo (comma 6).

Quanto alla durata della sospensione, la norma la collega alle fasi della procedura: nella fase con riserva non può superare il termine concesso dal tribunale per il deposito di piano e proposta; dopo il deposito di questi, può protrarsi ma non oltre trenta giorni dal decreto di apertura, senza proroghe (comma 7, nella formulazione riportata dalle fonti consultate dopo il correttivo del 2024).

Lo scioglimento non è un recesso unilaterale: è un effetto che nasce solo dal provvedimento del giudice, dopo un contraddittorio con la controparte. Il giudice verifica che la prosecuzione non sia coerente con il piano né funzionale alla sua esecuzione: un controllo di merito, non una presa d’atto. Già il Tribunale di Ravenna, 22 ottobre 2014, aveva insistito sulla verifica di coerenza tra l’autorizzazione richiesta e il piano, e sul controllo di eventuali usi abusivi dello strumento.

È proprio qui, nell’impostazione dell’istanza, che si gioca la partita. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce il valore di una trattativa preventiva con la controparte: spesso un accordo scritto di scioglimento consensuale, ben documentato, evita un contenzioso sull’istanza.

La prova

La Cassazione lo ha detto senza ambiguità con la sentenza n. 17997 del 1° luglio 2024: la semplice dichiarazione unilaterale del debitore non basta a sciogliere i contratti pendenti; occorre un provvedimento giudiziale che accolga l’istanza, sentito l’altro contraente, oppure uno scioglimento per mutuo consenso nella forma richiesta. In quel caso, relativo a preliminari di vendita immobiliare considerati sciolti nel piano, la Corte ha annullato la decisione d’appello che si era accontentata della volontà unilaterale.

Un ultimo profilo riguarda il coordinamento con il commissario giudiziale. L’istanza ex art. 97 non è un atto isolato: il commissario, che vigila sulla procedura e riferisce ai creditori, valuta l’impatto dello scioglimento sul piano e sull’attivo. Un’istanza ben motivata, che spiega perché il contratto non serve alla liquidazione e quanto costerà l’indennizzo, ha maggiori possibilità di essere accolta senza contestazioni. Un’istanza generica, che chiede di sciogliere “tutti i contratti non più necessari”, rischia invece di essere respinta proprio perché impedisce al giudice di svolgere il controllo di coerenza che la legge gli affida.

Cosa rischia chi ci crede

Il debitore che si limita a una PEC si ritrova con un contratto ancora in essere, un piano costruito su un presupposto falso e, nei casi più delicati, un problema in sede di omologazione: se il piano dà per sciolti rapporti che non lo sono, i conti del fabbisogno concordatario possono risultare sbagliati. Chi sta dall’altra parte, invece, se riceve una comunicazione di questo tipo non deve dare per chiuso il rapporto: deve verificare se esiste un’istanza notificata e, se sì, valutare l’opposizione nei sette giorni.

Mito n. 4 — “Lo scioglimento non costa nulla: la controparte non ha diritto a niente”

Il mito

“Una volta autorizzato lo scioglimento, il contratto sparisce e la controparte non può pretendere più nulla.”

Perché ci credono in tanti

Lo scioglimento autorizzato è uno strumento potente: libera il debitore da obbligazioni future senza che la controparte possa opporsi con successo, se il giudice ritiene la prosecuzione incoerente con il piano. Da qui l’idea che si tratti di un’uscita “gratuita”. Contribuisce all’equivoco il fatto che, in un concordato liquidatorio, i creditori chirografari ricevano spesso una percentuale contenuta: chi deve essere indennizzato vede il proprio indennizzo ridotto alla stessa percentuale e lo percepisce come “niente”.

La realtà

La legge prevede espressamente l’opposto. Secondo l’art. 97, comma 9, CCII, in caso di sospensione o scioglimento la controparte ha diritto a un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Il comma 11 aggiunge che l’indennizzo è soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato, ferma restando la prededucibilità dei crediti sorti per effetto del contratto dopo la pubblicazione della domanda e prima della notificazione del provvedimento autorizzativo.

Ci sono quindi tre “voci” da tenere distinte:

Voce Rango Fondamento
Prestazioni eseguite prima del deposito e non pagate Credito concorsuale (chirografario o privilegiato secondo la natura) Regole generali del concorso
Prestazioni eseguite tra pubblicazione della domanda e notifica del provvedimento Prededucibile Art. 97, comma 11, CCII
Indennizzo per lo scioglimento o la sospensione Chirografario anteriore Art. 97, commi 9 e 11, CCII

Lo scioglimento non è gratuito: crea un credito di indennizzo che entra nel fabbisogno del piano e partecipa al riparto con i chirografari. Per questo il comma 3 impone al debitore di quantificarlo già nell’istanza.

Chi decide l’importo, se le parti non si accordano? Il comma 10 è netto: decide il giudice ordinariamente competente; il giudice delegato può solo quantificare il credito ai fini del voto e del calcolo delle maggioranze. È un dettaglio che il passaparola ignora quasi sempre: la decisione sull’autorizzazione non chiude la questione economica.

Per il leasing la legge detta una regola specifica (comma 12): il concedente ha diritto alla restituzione del bene e deve versare al debitore quanto ricava dalla vendita o da altra collocazione a valori di mercato, dedotti i canoni scaduti e non pagati, i canoni a scadere per la sola quota capitale, il prezzo dell’opzione finale di acquisto e le spese; se il ricavato non basta, la differenza è un credito anteriore al concordato.

Come si quantifica, in concreto, l’indennizzo? Il parametro è il risarcimento del danno da mancato adempimento: occorre stimare il pregiudizio che la controparte subisce per non ricevere più la controprestazione pattuita, tenendo conto di ciò che risparmia non dovendo più eseguire la propria e della possibilità di ricollocare sul mercato beni o servizi. Nel caso di una locazione passiva sciolta, ad esempio, il danno del locatore non coincide automaticamente con tutti i canoni residui: va considerato il tempo ragionevolmente necessario per locare di nuovo l’immobile. Nel caso di una fornitura, conta il margine perduto più che il prezzo pieno. Una stima seria, documentata e prudente, protegge il piano da sorprese e riduce il rischio di contestazioni.

La prova

La Cassazione, con la sentenza n. 26568 del 23 novembre 2020, pronunciata sull’art. 169-bis l.fall., ha stabilito che esistenza, entità e rango del credito di indennizzo si accertano con cognizione piena nelle forme ordinarie, mentre in procedura il credito contestato può essere considerato solo ai fini del voto; e che l’indennizzo è un credito concorsuale da soddisfare come anteriore, anche quando lo scioglimento è chiesto dopo il deposito del ricorso. Il comma 10 dell’art. 97 CCII ha recepito questo assetto.

Cosa rischia chi ci crede

Il debitore che non quantifica l’indennizzo, o lo sottostima, presenta un piano con un fabbisogno sbagliato: in un concordato liquidatorio, dove la legge impone una soglia minima di soddisfacimento dei chirografari, un indennizzo dimenticato può alterare i conti in modo rilevante. La controparte che crede di non avere diritto a nulla non insinua il proprio credito, non partecipa al voto e non avvia l’eventuale giudizio di quantificazione.

Mito n. 5 — “Ogni contratto non ancora concluso è un contratto pendente”

Il mito

“Il mutuo non l’ho finito di pagare, quindi è un contratto pendente e posso chiederne lo scioglimento.”

Perché ci credono in tanti

Nel linguaggio comune un contratto “è in corso” finché qualcosa resta da fare: rate da pagare, merce da consegnare, garanzie in essere. È naturale immaginare che la norma sui contratti pendenti abbracci tutto ciò che non si è ancora chiuso. E l’idea è anche allettante per l’imprenditore in crisi: se il mutuo fosse un contratto pendente, scioglierlo trasformerebbe il debito residuo in un indennizzo chirografario.

La realtà

La norma richiede qualcosa di più preciso. L’art. 97 CCII parla di contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda. Se una delle due parti ha già eseguito per intero la propria prestazione principale, il contratto non è pendente nel senso tecnico: resta soltanto un credito (o un debito) da regolare secondo le regole del concorso.

Il mutuo già interamente erogato non è un contratto pendente: la banca ha eseguito la propria prestazione e il debito residuo è un normale credito concorsuale. Lo stesso vale per la compravendita in cui il venditore ha consegnato e attende solo il prezzo, o in cui l’acquirente ha pagato tutto e attende la consegna.

Il riferimento alle “prestazioni principali” serve a evitare che un’obbligazione accessoria (una garanzia, un obbligo informativo, un’assistenza post-vendita) basti a tenere artificialmente “aperto” un contratto ormai esaurito nel suo nucleo. Per i contratti bancari di finanziamento, il comma 14 contiene una precisazione importante: quando il finanziatore ha diritto di riscuotere direttamente dai terzi debitori del debitore, la riscossione costituisce prestazione principale, sicché l’anticipazione su crediti può essere un contratto pendente.

La prova

La Cassazione, con la già citata sentenza n. 26568 del 23 novembre 2020, ha affermato che il presupposto dell’autorizzazione è che, al deposito della domanda, il contratto non sia stato compiutamente eseguito da entrambe le parti, e che la norma non si applica quando una delle parti ha già eseguito tutta la propria prestazione. Nella giurisprudenza di merito la linea era già consolidata: la Corte d’Appello di Venezia, 20 novembre 2013 e 26 novembre 2014, e la Corte d’Appello di Milano, 29 gennaio 2015, hanno escluso dall’ambito dell’art. 169-bis l.fall. i contratti interamente eseguiti da una parte.

Ci sono poi casi di confine, che richiedono un esame attento. Nei contratti di durata, come la somministrazione, ciascuna parte ha prestazioni periodiche ancora da eseguire: sono tipicamente pendenti. Nell’appalto, se l’opera non è completata e il prezzo non è interamente pagato, il contratto è pendente; se l’opera è consegnata e collaudata e resta solo il saldo, no. Nella compravendita con riserva di proprietà, la consegna è avvenuta ma il trasferimento del diritto è differito: la qualificazione dipende dall’assetto concreto delle obbligazioni residue. Il criterio è sempre lo stesso: guardare alle prestazioni principali, non alle formule del contratto.

Cosa rischia chi ci crede

Il debitore che costruisce il piano contando sullo “scioglimento” del mutuo o di contratti già eseguiti si vede rigettare l’istanza e deve rifare i conti, con perdita di tempo e credibilità davanti a commissario e creditori. Sul versante opposto, la banca o il venditore che hanno già adempiuto non devono temere lo scioglimento: devono invece concentrarsi sulla corretta qualificazione del proprio credito (privilegiato, ipotecario, chirografario) nel concorso.

Mito n. 6 — “Si possono sciogliere anche dipendenti, preliminari e locazioni”

Il mito

“Con il concordato liquidatorio posso sciogliere qualunque contratto: i rapporti di lavoro, il preliminare con chi ha comprato l’appartamento, la locazione dell’immobile che ho dato in affitto.”

Perché ci credono in tanti

La formula generale dell’art. 97 è ampia, e chi la legge di corsa ne trae l’impressione di un potere illimitato. Inoltre, nella prassi liquidatoria, alcuni di questi rapporti vengono effettivamente meno: i dipendenti, per esempio, possono essere licenziati o trasferiti con l’azienda. Il passaparola confonde l’effetto (il rapporto finisce) con lo strumento (lo scioglimento autorizzato ex art. 97).

La realtà

Il comma 13 dell’art. 97 CCII esclude espressamente dall’ambito della norma:

  • i rapporti di lavoro subordinato, che restano governati dal diritto del lavoro e dalle sue procedure (licenziamenti individuali o collettivi, trasferimento d’azienda);
  • i contratti indicati dall’art. 173, comma 3, cioè i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell’art. 2645-bis c.c. che hanno a oggetto immobili a uso abitativo destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, oppure immobili destinati a costituire la sede principale dell’attività d’impresa dell’acquirente;
  • i finanziamenti destinati a uno specifico affare di cui all’art. 176;
  • le locazioni di immobili in cui il debitore è locatore, richiamate dall’art. 185, comma 1.

Per questi rapporti lo scioglimento autorizzato non è disponibile: il concordato liquidatorio deve rispettarli o gestirli con gli strumenti propri di ciascuna disciplina. Nel caso della locazione, il debitore locatore non può liberarsi del conduttore attraverso la procedura: l’immobile sarà venduto, se del caso, con il contratto in corso. Nel caso del preliminare abitativo trascritto, il promissario acquirente è protetto dalla scelta del legislatore di tutelare l’abitazione principale.

Va aggiunta una precisazione: il preliminare non abitativo, o non trascritto, rientra invece nella regola generale. È proprio il caso deciso dalla Cassazione nel 2024, in cui i preliminari erano stati dati per sciolti nel piano e la Corte ha richiesto la verifica di uno scioglimento consensuale scritto o di un’autorizzazione giudiziale.

La prova

Il testo dell’art. 97, comma 13, CCII è decisivo, ed è la versione aggiornata della regola già contenuta nell’art. 169-bis, quarto comma, l.fall., che escludeva lavoro subordinato, preliminari trascritti abitativi, finanziamenti destinati e locazioni con il debitore locatore. Il Tribunale di Pistoia, 9 luglio 2013, aveva inoltre sottolineato l’importanza delle formalità che rendono il contratto opponibile prima del deposito: per il promissario acquirente, la trascrizione è ciò che fa la differenza.

Cosa rischia chi ci crede

Il debitore che inserisce nel piano lo “scioglimento” di un rapporto escluso si espone al rigetto dell’istanza e a contestazioni sulla fattibilità del piano. Il promissario acquirente con preliminare trascritto, il conduttore, i lavoratori: chi crede di poter essere estromesso con un decreto del giudice delegato può accettare transazioni svantaggiose o rinunciare a diritti che la legge gli conserva.

Mito n. 7 — “La banca deve restituire tutto ciò che incassa sulle fatture anticipate”

Il mito

“Dopo la domanda di concordato, quello che la banca incassa sulle fatture che mi aveva anticipato è mio: la banca non può trattenere nulla.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità sta nel divieto di compensazione e nel principio di parità tra creditori: dopo l’apertura del concorso, un creditore non dovrebbe potersi pagare da solo con le somme del debitore che transitano nelle sue mani. Per anni il tema delle anticipazioni bancarie (sbf, anticipo fatture, ricevute bancarie con mandato all’incasso) è stato tra i più contesi nel diritto concorsuale, e il ricordo di alcune decisioni favorevoli ai debitori ha generato la convinzione che ogni incasso successivo sia da riversare.

La realtà

La risposta è più articolata. Il comma 14 dell’art. 97 CCII stabilisce che nei contratti di finanziamento bancario con diritto del finanziatore di riscuotere direttamente dai terzi debitori, la riscossione è prestazione principale; e che, in caso di scioglimento, il finanziatore può trattenere le somme riscosse fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nei centoventi giorni precedenti il deposito della domanda e fino alla notifica del provvedimento, secondo quanto riportato dal testo vigente consultato.

La banca non perde automaticamente gli incassi: la legge le riconosce, entro limiti temporali precisi, il diritto di trattenerli a copertura delle anticipazioni. Ciò che il debitore può ottenere, chiedendo lo scioglimento, è che il meccanismo non prosegua oltre: dalla notifica del provvedimento la banca non riscuote più in forza del contratto. Il punto è decisivo in un concordato liquidatorio, dove i crediti verso clienti sono spesso una delle principali fonti di realizzo per i creditori.

Il quadro è reso ancora più delicato dalle clausole contrattuali (patti di compensazione, mandati irrevocabili, cessioni in garanzia) che possono incidere sull’esito. È un terreno in cui la soluzione dipende in modo determinante dal testo del contratto e dalla data delle singole operazioni.

Dal punto di vista operativo, il primo passo è ricostruire la “fotografia” del rapporto alla data della domanda: quali anticipazioni sono state erogate, in quali date, su quali fatture; quali incassi sono arrivati prima e dopo il deposito; quali clausole regolano il conto di appoggio. Senza questa ricostruzione, sia la richiesta del debitore di restituzione degli incassi sia la pretesa della banca di trattenerli restano affermazioni prive di fondamento verificabile.

La prova

La prova principale è il testo dell’art. 97, comma 14, CCII. Il tema della compensazione tra anticipazioni e incassi nel concordato è stato affrontato, tra le altre, dalla Corte d’Appello di Brescia, sentenza n. 863 del 22 maggio 2023, in relazione agli artt. 56 e 169 l.fall.: un segnale che, anche dopo anni di dibattito, la questione arriva ancora nelle aule di giustizia e va esaminata sul singolo assetto contrattuale. Già la Cassazione, con la sentenza n. 17520 del 3 settembre 2015, si era occupata della sospensione di contratti bancari e di leasing concessa in un concordato con riserva, chiarendo la natura non definitiva dei provvedimenti ex art. 169-bis.

Cosa rischia chi ci crede

Il debitore che conta su incassi che la banca è legittimata a trattenere sopravvaluta l’attivo del piano liquidatorio: il commissario lo rileverà e il piano dovrà essere rivisto. La banca che invece ignora i limiti temporali del comma 14 rischia di trattenere somme che dovrà restituire. In entrambi i casi la ricostruzione puntuale di date e importi è indispensabile.

Il mito alla prova dei numeri: tre simulazioni sui contratti pendenti

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia, costruiti per mostrare come lavorano le regole dell’art. 97 CCII. Non sono casi reali e non riproducono pratiche dello Studio.

Simulazione 1 — La PEC che non scioglie nulla (miti n. 1 e n. 3)

Ipotesi. Una società di distribuzione deposita domanda di concordato liquidatorio il 14 febbraio. Ha in corso un contratto di servizi logistici con canone mensile di 2.315 €, scadenza naturale a 26 mesi. Il 20 febbraio l’amministratore invia una PEC al fornitore: “il contratto è sciolto per effetto del concordato”. Nessuna istanza viene depositata. Il fornitore continua a prestare il servizio di custodia della merce fino al 30 giugno.

Sviluppo. Il contratto non si è sciolto: la PEC non produce effetti, perché lo scioglimento richiede istanza, contraddittorio e provvedimento autorizzativo. Le prestazioni rese da metà febbraio a fine giugno (circa 4,5 mensilità, pari a 10.417,50 €) sono maturate durante la procedura in esecuzione di un contratto che prosegue.

Esito. Il fornitore può far valere quel credito con il rango dei crediti sorti in costanza di procedura, in linea di principio prededucibile, cioè da pagare prima dei chirografari. Se la società avesse depositato subito un’istanza di sospensione e, dopo il deposito del piano, di scioglimento, l’esposizione si sarebbe fermata alla data di notifica del provvedimento, e il fornitore avrebbe ricevuto per il periodo residuo un indennizzo chirografario pagato in percentuale. La differenza, per i creditori concorsuali, è tutta in quei mesi persi.

Simulazione 2 — Leasing di un macchinario sciolto (mito n. 4)

Ipotesi. Concordato liquidatorio con proposta ai chirografari del 23,6%. Il debitore è utilizzatore di un macchinario in leasing che il piano non prevede di riscattare. Alla data della domanda: canoni scaduti e non pagati 8.940 €; canoni a scadere in linea capitale 61.270 €; prezzo di opzione finale 1.200 €; spese documentate di recupero e ricollocazione 640 €. Il giudice autorizza lo scioglimento.

Sviluppo. Il concedente riprende il bene e lo ricolloca a valori di mercato. Totale da dedurre: 8.940 + 61.270 + 1.200 + 640 = 72.050 €.

  • Scenario A: il macchinario viene venduto a 54.300 €. Il ricavato è inferiore al dovuto: la differenza, 72.050 − 54.300 = 17.750 €, è un credito anteriore che il concedente insinua al passivo. Con la proposta del 23,6% riceverà circa 4.189 €.
  • Scenario B: il macchinario viene venduto a 79.600 €. Il ricavato supera il dovuto: il concedente trattiene 72.050 € e versa al debitore 7.550 €, che entrano nell’attivo destinato ai creditori.

Esito. Lo scioglimento non è né gratuito né necessariamente svantaggioso: il risultato dipende dal valore di mercato del bene. Per questo il debitore deve stimare l’esito già nell’istanza e il concedente deve documentare la ricollocazione a valori di mercato.

Simulazione 3 — L’anticipo fatture e gli incassi dopo la domanda (mito n. 7)

Ipotesi. La banca ha anticipato fatture per complessivi 96.480 € nei 120 giorni anteriori al deposito della domanda, con mandato all’incasso. Dopo il deposito, e prima della notifica del provvedimento che autorizza lo scioglimento del contratto di anticipazione, la banca incassa dai clienti 41.730 €. Dopo la notifica arrivano ulteriori pagamenti di clienti per 28.110 €.

Sviluppo. Secondo il comma 14 dell’art. 97, gli incassi fino alla notifica (41.730 €) possono essere trattenuti a rimborso delle anticipazioni del periodo rilevante, che restano scoperte per 54.750 €. Dopo la notifica il contratto è sciolto: i 28.110 € incassati successivamente non sono più riscossi in esecuzione del contratto, e la loro sorte va verificata alla luce delle clausole (patti di compensazione, cessioni in garanzia) e delle regole sulla compensazione nel concorso.

Esito. Il debitore convinto che “tutto ciò che la banca incassa è mio” avrebbe inserito nell’attivo 69.840 €; la ricostruzione corretta può ridurre drasticamente quella cifra. Il residuo di 54.750 € è, salvo garanzie, un credito concorsuale della banca.

Il fondo di verità: cosa c’era di giusto nei sette miti

Ogni mito che abbiamo esaminato nasce da un frammento vero. Rimetterli al loro posto aiuta a capire la logica complessiva della disciplina.

Primo frammento: i contratti possono davvero “fermarsi”. È vero nella liquidazione giudiziale, dove la sospensione è automatica in attesa della scelta del curatore (art. 172 CCII). Nel concordato liquidatorio la sospensione esiste, ma va chiesta e autorizzata, e ha durata limitata.

Secondo frammento: le clausole ipso facto esistono e la legge se ne occupa. Il legislatore ha dedicato alla continuità aziendale una tutela rafforzata (art. 94-bis CCII), ma la regola dell’inefficacia dei patti contrari alla prosecuzione, contenuta nell’art. 97, comma 1, vale per ogni concordato. Il frammento vero è che la tutela nel liquidatorio è meno estesa; il frammento perso è che non è assente.

Terzo frammento: lo scioglimento è nelle mani del debitore. È vero che l’iniziativa spetta solo al debitore: né il commissario né la controparte possono chiederlo. Ma la decisione spetta al giudice. In una prima fase di applicazione dell’art. 169-bis l.fall. alcuni tribunali avevano trattato la richiesta come un diritto potestativo; oggi la struttura del procedimento, con il contraddittorio e il decreto motivato, non lascia dubbi. Già prima delle riforme, il Tribunale di Reggio Emilia, 8 luglio 2015, e il Tribunale di Bolzano, 5 aprile 2016, avevano ritenuto necessario sentire la controparte anche per la sola sospensione; il codice della crisi ha trasformato quell’indicazione in regola (art. 97, comma 4).

Quarto frammento: la controparte riceve “poco”. È vero che l’indennizzo è chirografario e, nel liquidatorio, viene pagato nella percentuale offerta ai chirografari. Ma è un diritto pieno, quantificato secondo le regole del risarcimento, e accertato nelle sedi ordinarie se contestato. La sua esistenza incide sulla fattibilità del piano perché va considerata nel fabbisogno.

Quinto frammento: tutto ciò che è “aperto” sembra pendente. È vero che la nozione di contratto pendente è ampia, ma è ancorata alle prestazioni principali di entrambe le parti. Il criterio serve a separare i contratti in cui la procedura deve scegliere (proseguire o sciogliere) da quelli in cui c’è soltanto un credito da pagare.

Sesto frammento: nel liquidatorio molti rapporti finiscono. È vero: i lavoratori possono perdere il posto, le locazioni passive possono essere chiuse, i beni venduti. Ma per lavoro subordinato, preliminari abitativi trascritti, finanziamenti destinati e locazioni con debitore locatore la strada dell’art. 97 è sbarrata, e valgono le discipline specifiche.

Settimo frammento: il concorso vieta i pagamenti preferenziali. È vero, ed è la ragione per cui il tema delle anticipazioni bancarie è stato così combattuto. Ma il legislatore ha scelto una soluzione di equilibrio, che riconosce alla banca un diritto di ritenzione limitato nel tempo e consente al debitore di interrompere il meccanismo con lo scioglimento.

Resta un’avvertenza di metodo. La disciplina è stata ritoccata più volte: dal correttivo del 2020 (D.Lgs. 147/2020) sul comma 14, dal correttivo D.Lgs. 136/2024 su diversi commi, e il quadro del Codice della crisi è stato ulteriormente interessato dal D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026, che interviene tra l’altro sulla transazione fiscale estendendola ai tributi locali. Dalle fonti consultate per questo articolo non risultano modifiche dirette dell’art. 97 da parte di quest’ultimo intervento, ma prima di impostare un’istanza è sempre necessario lavorare sul testo coordinato ufficiale.

Mito contro realtà: il quadro in una tabella

Per chi deve prendere una decisione rapida, ecco il confronto riassuntivo. La colonna di destra va letta insieme alle condizioni illustrate nei paragrafi precedenti: ogni regola ha presupposti precisi, e il dettaglio fa spesso la differenza tra un’istanza accolta e una respinta.

Il mito Come stanno le cose
Con il concordato liquidatorio tutti i contratti si sciolgono I contratti pendenti proseguono; lo scioglimento va chiesto e autorizzato (art. 97, c. 1, CCII)
La controparte può risolvere appena depositata la domanda I patti contrari alla prosecuzione sono inefficaci; con istanza pendente non si può invocare la risoluzione di diritto per obbligazioni successive al deposito (art. 97, cc. 1 e 6)
Basta una PEC del debitore Serve istanza notificata, contraddittorio di sette giorni, decreto motivato; lo scioglimento solo dopo piano e proposta (art. 97, cc. 2-6; Cass. 17997/2024)
Lo scioglimento non costa nulla Spetta un indennizzo pari al risarcimento, chirografario anteriore, da considerare nel fabbisogno (art. 97, cc. 3, 9-11; Cass. 26568/2020)
Ogni contratto non concluso è pendente Occorre che le prestazioni principali siano ineseguite da entrambe le parti (Cass. 26568/2020)
Si possono sciogliere dipendenti, preliminari e locazioni Esclusi lavoro subordinato, preliminari abitativi trascritti, finanziamenti destinati, locazioni con debitore locatore (art. 97, c. 13)
La banca restituisce tutti gli incassi Può trattenere gli incassi fino alla notifica, a copertura delle anticipazioni dei 120 giorni anteriori (art. 97, c. 14)

Le domande di verifica: “quindi è vero che…?”

Quindi è vero che, se il mio cliente va in concordato liquidatorio, devo continuare a fornirgli la merce?
Dipende. Il contratto prosegue e la domanda di concordato, da sola, non ti autorizza a risolverlo. Le nuove forniture eseguite dopo la pubblicazione della domanda generano crediti in linea di principio prededucibili. Se però il debitore non paga le nuove prestazioni, conservi le difese ordinarie, con il limite del comma 6 quando pende un’istanza di sospensione o scioglimento. Il pregresso, invece, segue le regole del concorso.

Quindi è vero che posso oppormi allo scioglimento?
Sì. Hai sette giorni dalla notificazione dell’istanza per depositare una memoria. Puoi contestare la coerenza della richiesta con il piano, la qualificazione del contratto come pendente e la quantificazione dell’indennizzo proposta dal debitore. Il decreto è reclamabile.

Quindi è vero che il giudice delegato decide quanto mi spetta di indennizzo?
No, non in modo definitivo. Il giudice delegato quantifica il credito solo ai fini del voto e del calcolo delle maggioranze. In mancanza di accordo, l’importo è determinato dal giudice ordinariamente competente (art. 97, comma 10, CCII; Cass. 26568/2020).

Quindi è vero che lo scioglimento travolge anche la clausola arbitrale?
No. Il comma 8 dell’art. 97 stabilisce che lo scioglimento non si estende alla clausola compromissoria: le eventuali controversie sull’indennizzo potranno essere devolute agli arbitri, se il contratto lo prevedeva.

Quindi è vero che il provvedimento di scioglimento è definitivo e non si può più discutere?
Dipende da cosa si vuole discutere. Contro il decreto c’è il reclamo. La Cassazione (sentenza n. 17520 del 3 settembre 2015) ha escluso il ricorso straordinario contro i provvedimenti in materia, osservando che non hanno natura decisoria definitiva sui diritti; e le questioni sull’indennizzo restano aperte nella sede ordinaria.

Le sentenze che smontano i miti

Tutte le pronunce che seguono sono state riscontrate su fonti indipendenti. Molte riguardano l’art. 169-bis della legge fallimentare, predecessore dell’art. 97 CCII: lo dichiariamo espressamente, perché i principi vanno trasposti con attenzione alla nuova disciplina. Per alcune decisioni di merito la fonte riporta la data ma non il numero.

  1. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 17997 del 1° luglio 2024 — Mito n. 3 e n. 6. La domanda di scioglimento del debitore non basta: serve il provvedimento autorizzativo che accolga l’istanza, sentita la controparte, oppure lo scioglimento consensuale nella forma richiesta. Rilevanza: chiude la questione dello scioglimento “per lettera”, anche per i preliminari non protetti.

  2. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 26568 del 23 novembre 2020 — Miti n. 4 e n. 5. L’indennizzo è credito concorsuale da pagare come anteriore; la sua misura si accerta con cognizione ordinaria; la norma presuppone contratti non compiutamente eseguiti da entrambe le parti. Rilevanza: è la base giurisprudenziale dei commi 9-11 dell’art. 97 CCII.

  3. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 17520 del 3 settembre 2015 — Mito n. 7 e domande di verifica. I provvedimenti su sospensione e scioglimento non hanno efficacia di giudicato sui diritti sostanziali; inammissibile il ricorso straordinario contro il decreto che revoca la sospensione di contratti bancari e di leasing. Rilevanza: la decisione sull’autorizzazione non chiude il conflitto economico.

  4. Corte d’Appello di Brescia, sentenza n. 863 del 22 maggio 2023 — Mito n. 7. Pronuncia in tema di anticipazione su ricevute bancarie e compensazione nel concordato preventivo (artt. 56 e 169 l.fall.). Rilevanza: conferma l’attualità del contenzioso sugli incassi bancari.

  5. Corte d’Appello di Milano, 29 gennaio 2015 — Mito n. 5. Il contratto già interamente eseguito da una parte non rientra tra i contratti pendenti. Rilevanza: esclude lo “scioglimento” di mutui erogati e vendite già eseguite.

  6. Corte d’Appello di Venezia, 26 novembre 2014 — Mito n. 5. Stessa linea: fuori dall’ambito della norma i contratti esauriti per una delle parti. Rilevanza: consolida il criterio delle prestazioni principali.

  7. Corte d’Appello di Venezia, 20 novembre 2013 — Mito n. 5. Il contratto pendente presuppone obbligazioni principali ancora da eseguire. Rilevanza: è tra le prime decisioni che hanno delimitato la nozione.

  8. Tribunale di Monza, 21 gennaio 2013 — Mito n. 2. Lo scioglimento serve a eliminare obbligazioni incompatibili con il piano. Rilevanza: spiega perché la scelta non può essere lasciata a clausole risolutive della controparte.

  9. Tribunale di Ravenna, 22 ottobre 2014 — Mito n. 3. Il tribunale deve verificare la coerenza tra autorizzazione e piano e prevenire usi abusivi. Rilevanza: anticipa il controllo oggi previsto dall’art. 97, comma 1.

  10. Tribunale di Reggio Emilia, 8 luglio 2015 — Mito n. 3. Il contraddittorio con la controparte è opportuno anche per la sola sospensione. Rilevanza: precursore del comma 4 dell’art. 97.

  11. Tribunale di Bolzano, 5 aprile 2016 — Mito n. 3. Stessa impostazione sul contraddittorio. Rilevanza: conferma l’evoluzione verso un procedimento a contraddittorio pieno.

  12. Tribunale di Salerno, 25 ottobre 2012 — Mito n. 3 (orientamento superato). Aveva configurato la richiesta come diritto potestativo di cui prendere atto. Rilevanza: spiega da dove nasce il mito della “lettera che scioglie”.

  13. Tribunale di Pistoia, 9 luglio 2013 — Mito n. 6. Le formalità di opponibilità vanno compiute prima del deposito della domanda. Rilevanza: per il promissario acquirente la trascrizione del preliminare è decisiva.

Cosa può fare lo Studio Monardo: separare il vero dal sentito dire sui tuoi contratti

Sui contratti pendenti nel concordato liquidatorio la differenza la fanno i dettagli: date, clausole, qualificazione delle prestazioni, numeri del piano. Ecco cosa facciamo concretamente, sia per l’impresa che valuta il concordato sia per chi è dall’altra parte del contratto.

  1. Mappiamo tutti i contratti in corso alla data della domanda e li classifichiamo: pendenti, già eseguiti da una parte, esclusi dal comma 13.
  2. Verifichiamo la coerenza di ciascun contratto con il piano liquidatorio, individuando quelli da mantenere per conservare il valore dei beni (custodia, assicurazioni, locazioni dei magazzini).
  3. Redigiamo e notifichiamo le istanze di sospensione e di scioglimento, rispettando la sequenza imposta dalla legge (sospensione nella fase con riserva, scioglimento dopo il deposito di piano e proposta).
  4. Quantifichiamo l’indennizzo secondo i criteri del risarcimento e lo inseriamo nel fabbisogno concordatario, con il supporto dei commercialisti dello staff.
  5. Ricostruiamo il conteggio del leasing sciolto ex comma 12: canoni scaduti, quota capitale a scadere, opzione, spese, valore di ricollocazione.
  6. Analizziamo i contratti di anticipazione bancaria e le clausole di compensazione, ricostruendo date e importi degli incassi rispetto alla finestra dei 120 giorni e alla notifica del provvedimento.
  7. Per la controparte in bonis, predisponiamo la memoria di opposizione nei sette giorni e contestiamo la qualificazione del contratto o la stima dell’indennizzo.
  8. Gestiamo il giudizio ordinario di quantificazione dell’indennizzo o il procedimento arbitrale, se il contratto contiene una clausola compromissoria.
  9. Verifichiamo l’efficacia delle clausole di risoluzione invocate dopo il deposito e contestiamo quelle inefficaci ai sensi dell’art. 97, comma 1.
  10. Negoziamo scioglimenti consensuali scritti, quando conviene a entrambe le parti, per evitare contenziosi sull’istanza.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella che pesa di più su questo tema: la gestione dei contratti in corso è il cuore di ogni trattativa con fornitori, banche e società di leasing, e saperla impostare prima e durante la procedura consente di scegliere con consapevolezza tra prosecuzione, rinegoziazione e scioglimento. L’esperienza come Gestore della crisi e fiduciario OCC completa il quadro, perché le stesse domande sui rapporti pendenti si pongono nelle procedure delle imprese minori.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: se la questione dell’indennizzo o della qualificazione del contratto arriva in Cassazione, a seguirla è lo stesso difensore che ha impostato l’istanza. Avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché ogni scelta sui contratti si traduce in numeri del piano.

Chiusura

Nel concordato liquidatorio i contratti non si spengono da soli, non si sciolgono con una lettera, non possono essere risolti dalla controparte per il solo fatto della domanda e non si chiudono senza conseguenze economiche. Esistono eccezioni precise, rapporti che la legge sottrae allo scioglimento e regole speciali per leasing e anticipazioni bancarie. L’informazione corretta è la prima difesa, sia per l’impresa che costruisce il piano sia per chi rischia di vedere sciolto un contratto su cui contava.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché coincide con le competenze certificate del suo titolare: Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, chiamato per funzione a governare i rapporti contrattuali dell’impresa in difficoltà, e Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario OCC, abituato a valutare con il giudice la sorte dei contratti pendenti. Analizzeremo i tuoi contratti, verificheremo le regole applicabili e costruiremo la strategia più coerente con il piano o con la tutela del tuo credito.

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