Il Concordato In Continuità Prevede Una Percentuale Minima Ai Chirografari?

Il concordato in continuità prevede una percentuale minima da garantire ai creditori chirografari? È la domanda che si pone, quasi sempre per prima, l’imprenditore che ha deciso di salvare l’azienda attraverso uno strumento di regolazione della crisi, ed è la stessa domanda che si pone, dall’altra parte del tavolo, il fornitore che si vede proporre un rimborso parziale e dilazionato. La risposta breve è che nel concordato in continuità aziendale la legge non fissa alcuna soglia percentuale minima a favore dei chirografari: la soglia del 20% esiste, ma il Codice della crisi la riserva al concordato liquidatorio. La risposta completa, però, è più articolata, perché al posto di un numero fisso il legislatore ha collocato una serie di vincoli qualitativi (il confronto con la liquidazione giudiziale, l’utilità specificamente individuata per ciascun creditore, la regola della priorità relativa) che, in concreto, condizionano la misura dell’offerta tanto quanto una percentuale. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la scelta tra continuità, liquidazione con soglia del 20% o altri strumenti si decide sui numeri della singola impresa.

Perché questo tema è materia nostra? Perché la domanda “quanto devo offrire ai chirografari” nasce quasi sempre durante le trattative con i creditori, ossia nel terreno della composizione negoziata della crisi, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: una qualifica che porta a misurare ogni giorno la sostenibilità di una proposta, la credibilità dei flussi della continuità e la disponibilità dei creditori ad accettare un sacrificio. Chi ha esperienza diretta del ruolo dell’esperto sa che la percentuale ai chirografari non è un dato di partenza, ma l’esito di una verifica sul piano: ed è questa verifica, condotta con lo staff di avvocati e commercialisti dello Studio, che consente di confrontare in modo imparziale le strade disponibili.

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Il quadro di partenza: da dove nasce il dubbio sulla soglia

Il dubbio sulla percentuale minima ha una radice storica precisa. Nella legge fallimentare, dopo l’intervento del D.L. 83/2015, l’art. 160, quarto comma, imponeva che la proposta di concordato assicurasse il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare dei crediti chirografari, precisando però che la regola non si applicava al concordato con continuità aziendale dell’art. 186-bis. Già allora, dunque, la continuità era esente dalla soglia. Il problema pratico riguardava i concordati “misti”, nei quali convivevano prosecuzione dell’attività e dismissione di beni: alcuni tribunali ritenevano che qualsiasi componente di continuità bastasse a escludere il 20%, altri richiedevano che la continuità fosse prevalente, per evitare che un ramo d’azienda simbolicamente mantenuto in vita servisse ad aggirare la soglia.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), nella versione riscritta dal D.Lgs. 83/2022 e poi corretta dal D.Lgs. 136/2024, ha ripreso la stessa scelta di fondo, ma con una formulazione che sposta l’equilibrio. Gli elementi indispensabili al confronto sono quattro.

Primo: la soglia del 20% è collocata nell’art. 84, comma 4, ed è riferita espressamente al concordato con liquidazione del patrimonio. In quella sede la proposta deve prevedere un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della domanda e deve assicurare il soddisfacimento dei chirografari e dei privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo.

Secondo: l’art. 84, comma 3, definisce il concordato in continuità senza alcun criterio di prevalenza. I creditori possono essere soddisfatti “anche in misura non prevalente” dal ricavato della continuità; la continuità, diretta o indiretta, qualifica lo strumento anche se una parte rilevante della soddisfazione proviene dalla vendita di beni non strategici. Questo indebolisce molto la vecchia disputa sui concordati misti.

Terzo: lo stesso comma 3 impone che la proposta preveda, per ciascun creditore, un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione dei rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.

Quarto: l’art. 84, comma 1, e gli artt. 112 e 87 fissano il limite del “miglior soddisfacimento”: il piano deve garantire ai creditori un trattamento non inferiore a quello che otterrebbero nella liquidazione giudiziale; in sede di omologazione, il creditore dissenziente può far valere questo confronto.

Accanto a questi elementi vanno tenute presenti le regole distributive dell’art. 84, comma 6: il valore di liquidazione (quello che i creditori incasserebbero in caso di liquidazione giudiziale, secondo l’art. 87, comma 1, lett. c) va distribuito rispettando la graduazione delle cause di prelazione; il valore eccedente, cioè il plusvalore generato dalla continuità, può essere distribuito secondo la cosiddetta regola della priorità relativa, in base alla quale ciascuna classe deve ricevere un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole di quello delle classi di grado inferiore. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga a queste regole.

Quanto all’ultimo correttivo, il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026, è intervenuto tra l’altro sulla transazione fiscale, estendendola ai tributi locali. Il testo dell’art. 84 consultato per questo approfondimento non riporta modifiche ai commi 3, 4 e 6 derivanti da quel decreto: la regola sulla soglia del 20% e la sua esclusione per la continuità restano quindi, allo stato, quelle introdotte dal correttivo del 2024. L’estensione della transazione ai tributi locali, però, ha un riflesso indiretto sul nostro tema, perché amplia la platea di crediti pubblici che possono essere falcidiati e dunque libera risorse potenzialmente destinabili ai chirografari.

Il concordato misto oggi: perché la vecchia disputa ha perso peso

Sotto la legge fallimentare, la questione più delicata non era la continuità “pura”, ma il concordato misto. Se il piano prevedeva, accanto alla prosecuzione di un ramo d’azienda, la vendita di immobili o di rami non strategici, ci si chiedeva se la soglia del 20% dovesse applicarsi almeno alla parte liquidatoria. Le soluzioni proposte erano diverse: l’esenzione totale in presenza di qualsiasi continuità, l’esenzione solo in caso di continuità prevalente, l’applicazione della soglia pro quota alla componente liquidatoria. Nessuna di esse era priva di inconvenienti, perché tutte richiedevano di misurare una “prevalenza” che la norma non definiva.

Il Codice della crisi, nella versione oggi vigente, ha scelto un criterio diverso. La continuità qualifica il concordato quando l’attività prosegue, direttamente o in via indiretta, anche se i creditori sono soddisfatti in misura non prevalente dal ricavato della continuità. Ne consegue che un piano che prevede la prosecuzione dell’attività e la dismissione di beni non funzionali resta un concordato in continuità e non subisce la soglia del 20%. Il rischio si è spostato dalla qualificazione alla sostanza: una continuità meramente apparente, costruita per sottrarsi alla soglia, sarebbe esposta alle verifiche del commissario giudiziale e del tribunale sulla fattibilità del piano e sull’effettiva prosecuzione dell’attività. A fronte del vantaggio di una qualificazione più semplice, il debitore deve quindi dimostrare con il piano industriale che la continuità è reale e che produce valore.

Il test del miglior soddisfacimento: come si costruisce il pavimento

Se nella continuità non esiste una soglia numerica, il vero pavimento è il confronto con la liquidazione giudiziale. Questo confronto non è un’operazione astratta. Richiede di stimare quanto ricaverebbe un curatore dalla vendita dei beni, tenendo conto dei tempi, delle svalutazioni tipiche delle vendite forzate, dei costi della procedura e dell’ordine delle prelazioni. Richiede poi di considerare le azioni che solo il curatore potrebbe esercitare, come le revocatorie e le azioni di responsabilità, il cui esito atteso incide sul valore di liquidazione. Infine, richiede di distribuire il risultato secondo la graduazione, così da sapere quanto toccherebbe ai chirografari.

L’elemento dirimente è che il confronto si fa sul trattamento complessivo e attualizzato: una percentuale del 7% pagata in cinque anni va paragonata a quella che i chirografari incasserebbero, magari in tempi altrettanto lunghi, in una liquidazione giudiziale. Più il valore di liquidazione per i chirografari è basso, più ampio è lo spazio per una proposta contenuta; più è alto, più la continuità deve generare plusvalore per giustificarsi. È per questo che due imprese con lo stesso fatturato e lo stesso debito possono arrivare, legittimamente, a percentuali molto diverse.

Il test assume rilievo soprattutto in due momenti. Il primo è il voto: i creditori ricevono dal commissario giudiziale una relazione che illustra, tra l’altro, il confronto con l’alternativa liquidatoria, e su quella base esprimono il proprio giudizio di convenienza. Il secondo è l’omologazione: il creditore dissenziente, nelle condizioni previste dall’art. 112, può contestare la convenienza, e il tribunale omologa solo se ritiene che il suo credito sia soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

Il bivio reale, per chi deve costruire una proposta, si presenta allora così: ci si muove nel concordato in continuità, dove non c’è un numero minimo ma ci sono vincoli qualitativi stringenti; oppure si sceglie un concordato liquidatorio, dove il numero minimo c’è ed è accompagnato dall’obbligo di finanza esterna; oppure ancora si valuta il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO), che consente di derogare alle regole distributive a patto di ottenere il consenso di tutte le classi. Le tre strade sono tutte percorribili, ma rispondono a profili d’impresa molto diversi.

Opzione 1 — Il concordato in continuità: nessuna soglia, ma vincoli qualitativi

In cosa consiste

Il concordato in continuità aziendale è disciplinato dagli artt. 84 e seguenti del CCII ed è lo strumento con cui l’imprenditore commerciale non minore, in stato di crisi o di insolvenza, propone ai creditori un piano che prevede la prosecuzione dell’attività, direttamente o tramite un terzo (affitto, cessione, conferimento, usufrutto dell’azienda). La suddivisione in classi è obbligatoria, l’approvazione avviene per classi secondo l’art. 109, comma 5, e l’omologazione è regolata dall’art. 112, che ammette anche la cosiddetta ristrutturazione trasversale quando non tutte le classi votano a favore.

Sul nostro tema, la base normativa si riassume così: l’art. 84, comma 4, riferisce la soglia del 20% al solo concordato con liquidazione; nel concordato in continuità non è previsto alcun pavimento numerico per i chirografari. Il pavimento c’è, ma è mobile: coincide con quanto i chirografari incasserebbero nella liquidazione giudiziale, maggiorato dei vincoli derivanti dalla priorità relativa sul plusvalore e dall’obbligo di riconoscere a ciascuno un’utilità reale.

Quando ha senso: tre scenari concreti

Primo scenario: l’impresa ha un attivo patrimoniale modesto, assorbito in liquidazione quasi interamente dai privilegiati (lavoratori, Erario, banca ipotecaria), ma genera margini operativi positivi una volta alleggerita dal debito pregresso. In liquidazione ai chirografari andrebbe poco o nulla; con la continuità può essere offerta una percentuale contenuta ma superiore a quella liquidatoria.

Secondo scenario: l’impresa ha fornitori strategici che hanno interesse a mantenere il cliente. Per costoro l’utilità specificamente individuata può consistere anche nella prosecuzione del rapporto commerciale, che ha un valore economico per il fornitore e si somma alla percentuale monetaria.

Terzo scenario: l’impresa non dispone di soci o terzi disposti a immettere finanza esterna nella misura necessaria a raggiungere il 20% in un concordato liquidatorio, ma ha un piano industriale credibile e attestabile.

Come si esegue in sintesi

Il percorso si articola nella predisposizione del piano e della proposta, con l’attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano; nella formazione delle classi; nella determinazione del valore di liquidazione secondo l’art. 87, comma 1, lett. c); nella distribuzione del valore di liquidazione secondo la graduazione e del plusvalore secondo la priorità relativa; nel voto dei creditori; nell’omologazione, con l’eventuale giudizio di convenienza su opposizione del creditore dissenziente. Le misure protettive degli artt. 54 e 55 possono accompagnare la domanda e impedire azioni esecutive individuali nel periodo in cui il piano viene discusso.

I vantaggi, motivati

Il primo vantaggio è evidente: l’assenza di una soglia numerica consente di costruire una proposta tarata sui flussi effettivi della continuità, senza dover ricorrere a finanza esterna solo per superare un limite di legge. Il secondo vantaggio riguarda la regola della priorità relativa: sul plusvalore generato dalla continuità il debitore può riconoscere ai chirografari qualcosa anche quando le classi privilegiate non sono pagate integralmente, purché queste ultime ricevano un trattamento più favorevole. Il terzo vantaggio è l’utilità non monetaria: la prosecuzione dei rapporti contrattuali è riconosciuta come forma di soddisfazione, il che rende sostenibili proposte con percentuali modeste ma accompagnate da un concreto interesse commerciale.

Il rovescio della medaglia

A fronte di questa flessibilità, va soppesato che i vincoli qualitativi non sono affatto deboli. Il confronto con la liquidazione giudiziale è un test rigoroso, perché un creditore dissenziente può contestare la convenienza e il tribunale deve verificare che il trattamento proposto non sia inferiore all’alternativa liquidatoria. L’utilità “specificamente individuata ed economicamente valutabile” esclude proposte vaghe, che rinviano a un indistinto “miglior soddisfacimento” senza indicare cosa riceverà ciascuno. La giurisprudenza, già sotto la legge fallimentare, ha affermato che la proposta deve avere una causa concreta di regolazione della crisi con soddisfazione, anche parziale, di tutti i creditori in tempi ragionevoli: una percentuale puramente simbolica rischia di svuotare la causa del concordato, anche se nessuna norma indica sotto quale soglia ciò avvenga.

C’è poi il tema della disponibilità del plusvalore: la Cassazione, in un caso regolato dalla legge fallimentare, ha escluso che il surplus finanziario della continuità possa essere destinato liberamente dal debitore, perché rientra nella garanzia patrimoniale generica. Il CCII ha poi disciplinato espressamente la distribuzione del plusvalore con la priorità relativa, ma il messaggio di fondo resta: il debitore non può riservarsi a piacimento i frutti della continuità.

Infine, la procedura è complessa: classi obbligatorie, voto per classi, attestazione, eventuale ristrutturazione trasversale con le condizioni dell’art. 112, comma 2, tra cui quella, oggetto di recente attenzione della Cassazione, relativa alla classe di creditori privilegiati favorevole.

La causa concreta: quando una percentuale bassa diventa un problema

Il rovescio della medaglia dell’assenza di soglia è che la valutazione si sposta su un terreno meno prevedibile. Una proposta che offre ai chirografari una percentuale minima non è illegittima in sé, ma deve essere coerente con la funzione del concordato. Le Sezioni Unite del 2013, pur pronunciandosi sulla legge fallimentare, hanno indicato che la causa concreta della procedura consiste nel superamento della crisi attraverso un soddisfacimento, anche parziale, di tutti i creditori in tempi ragionevoli. Questo principio, letto insieme all’obbligo di un’utilità specificamente individuata introdotto dal CCII, porta a una conclusione equilibrata: la percentuale può essere bassa, ma non può essere priva di significato economico per il creditore.

Va soppesato, ad esempio, il rapporto tra percentuale e durata del piano. Una percentuale modesta pagata in diciotto mesi può avere un valore attuale superiore a una percentuale più alta pagata in sette anni, con un rischio di esecuzione maggiore. Allo stesso modo, una percentuale bassa accompagnata da un’utilità non monetaria concreta, come la prosecuzione di un contratto di fornitura a condizioni definite, può rappresentare per il creditore un vantaggio reale. Il giudizio non verte quindi sul numero, ma sul complesso della prestazione offerta.

Il ruolo dell’attestatore e del commissario giudiziale

Nella continuità, la percentuale offerta ai chirografari è credibile solo se lo sono i flussi del piano. L’attestatore indipendente verifica la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, e nella continuità attesta anche che il piano è idoneo a impedire o superare l’insolvenza e a garantire la sostenibilità economica dell’impresa. Le rassegne di giurisprudenza sottolineano che l’attestatore non può limitarsi a recepire perizie di terzi, ma deve verificarne autonomamente i criteri. Il commissario giudiziale, dal canto suo, illustra ai creditori il confronto con l’alternativa liquidatoria. Una percentuale ai chirografari costruita su flussi non attestabili è più fragile di qualsiasi soglia numerica non raggiunta, perché espone la proposta alle contestazioni sulla fattibilità in ogni fase.

Le pronunce a supporto

Sul principio che nella continuità non esiste una percentuale minima fissa, la Corte d’Appello di Venezia, sentenza n. 2576 del 28 settembre 2020, ha affermato (sotto la legge fallimentare) che non vi è una soglia minima al di sotto della quale la proposta sia di per sé inidonea, e che la valutazione della misura del soddisfacimento spetta ai creditori. Sul limite della causa concreta, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 1521 del 23 gennaio 2013 hanno fissato il criterio della soddisfazione, anche parziale, di tutti i creditori in tempi ragionevoli. Sulla non libera disponibilità del surplus da continuità, Cass. civ., Sez. I, n. 22474 dell’8 agosto 2024. Sulle regole di distribuzione e sulla ristrutturazione trasversale, Cass. civ., Sez. I, ordinanza interlocutoria n. 15593 del 21 maggio 2026.

Il profilo ideale per l’opzione 1 è l’impresa con un attivo liquidatorio modesto, margini operativi recuperabili e un piano industriale attestabile, che non dispone di finanza esterna sufficiente a garantire il 20% ma può offrire ai chirografari più di quanto riceverebbero in liquidazione.

Opzione 2 — Il concordato liquidatorio: la soglia del 20% e la finanza esterna

In cosa consiste

Il concordato con liquidazione del patrimonio è lo strumento con cui il debitore propone ai creditori la cessione o la vendita dei beni, senza prosecuzione dell’attività da parte sua o di un terzo nei termini dell’art. 84, comma 2. È l’unico concordato per cui il Codice della crisi fissa una percentuale minima: almeno il 20% dell’ammontare complessivo dei crediti chirografari e dei privilegiati degradati per incapienza, che va assicurato attraverso un apporto di risorse esterne capace di incrementare di almeno il 10% l’attivo disponibile alla data della domanda (art. 84, comma 4). Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., purché sia rispettata la soglia; sono considerate esterne, tra l’altro, le risorse apportate dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione.

Quando ha senso: tre scenari concreti

Primo scenario: l’attività non è più in grado di generare margini positivi nemmeno dopo la ristrutturazione, ma i beni hanno un valore di realizzo apprezzabile e un socio, un familiare o un terzo è disposto a mettere a disposizione risorse aggiuntive.

Secondo scenario: l’imprenditore preferisce chiudere ordinatamente l’impresa, evitando la liquidazione giudiziale e i suoi effetti, ed è in grado di offrire ai chirografari almeno il 20% grazie a un apporto esterno già individuato.

Terzo scenario: il valore di liquidazione è tale che i chirografari riceverebbero già una percentuale significativa, e la finanza esterna serve solo a completare la soglia e a superare il requisito del 10%.

Come si esegue in sintesi

Il debitore predispone piano e proposta, con l’attestazione; individua il soggetto che apporta le risorse esterne e formalizza il suo impegno; verifica che l’apporto incrementi l’attivo di almeno il 10% e che, sommato al realizzo dei beni, garantisca la soglia del 20%. La suddivisione in classi non è obbligatoria in via generale, salvo casi particolari previsti dall’art. 85. Il concordato è approvato dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto e, se vi sono classi, dalla maggioranza delle classi.

Come si misura l’incremento del 10%

Il secondo requisito del concordato liquidatorio, spesso trascurato, è l’incremento dell’attivo di almeno il 10% rispetto all’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda. Si tratta di un requisito autonomo rispetto alla soglia del 20%: può accadere che i beni bastino da soli a garantire il 20% ai chirografari, ma la proposta resti inammissibile perché manca l’apporto esterno minimo. A fronte di questo vincolo, il legislatore ha previsto un vantaggio: le risorse esterne possono essere distribuite in deroga all’ordine delle prelazioni. In concreto, l’apporto del socio può andare ai chirografari anche se i privilegiati, soddisfatti sui beni, non ricevono l’integrale pagamento, purché per questi ultimi resti rispettato il valore di realizzo dei beni su cui grava la prelazione. L’elemento dirimente non è quindi solo quanto valgono i beni, ma chi è disposto a mettere risorse proprie e in quale misura.

I vantaggi, motivati

Il vantaggio principale è la chiarezza: i creditori chirografari sanno fin dall’inizio che la proposta non può scendere sotto il 20%, e questo rende in genere più semplice ottenere il voto favorevole. La seconda utilità è la deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. per le risorse esterne, che consente di indirizzarle ai chirografari senza che debbano prima soddisfare integralmente i privilegiati. Il terzo vantaggio è la minore incertezza prognostica: il piano poggia sul realizzo di beni e su un apporto esterno, non sulla tenuta di flussi futuri pluriennali.

Il rovescio della medaglia

L’elemento dirimente è la finanza esterna. Senza un soggetto disposto a mettere risorse proprie nella misura richiesta, il concordato liquidatorio non è praticabile. Il 20% va inoltre misurato su valori realistici: le rassegne di giurisprudenza riportano orientamenti secondo cui la soglia va verificata sul ricavato effettivamente prevedibile dalla liquidazione, non su stime astratte, e secondo cui il tribunale deve accertare la ragionevole probabilità di raggiungerla. Sotto la legge fallimentare, il Tribunale di Milano (7 aprile 2016) ha precisato che la soglia si misura sull’ammontare complessivo dei chirografi e non sul singolo creditore, mentre il Tribunale di Firenze (8 gennaio 2016) ha ritenuto sufficiente una previsione fondata e fattibile, senza un’obbligazione di pagamento in senso stretto. Il Codice della crisi usa oggi il verbo “assicurare”, che rafforza la lettura più rigorosa.

C’è infine un costo sociale: la liquidazione comporta la cessazione dell’attività e la perdita dell’avviamento, con effetti sui rapporti di lavoro e sui fornitori che perdono un cliente.

Le pronunce a supporto

Il Tribunale di Alessandria (18 gennaio 2016), sotto la legge fallimentare, aveva ritenuto che nel concordato misto la soglia fosse esclusa solo se la continuità era prevalente: un orientamento che oggi va riletto alla luce dell’art. 84, comma 3, CCII, che ammette la continuità anche con soddisfazione in misura non prevalente dal suo ricavato. Il Tribunale di Milano (7 aprile 2016) e il Tribunale di Firenze (8 gennaio 2016) sono già stati richiamati sul modo di verificare la soglia.

Il profilo ideale per l’opzione 2 è l’impresa senza prospettive di continuità ma con un patrimonio realizzabile e un apporto esterno già disponibile, sufficiente a portare i chirografari almeno al 20%.

Opzione 3 — Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione: derogare alle regole distributive con il consenso di tutti

In cosa consiste

Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO), disciplinato dagli artt. 64-bis e seguenti del CCII, consente all’imprenditore in crisi o insolvente di proporre un piano che distribuisce il valore generato dal piano stesso anche in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. e alle regole sulla distribuzione del concordato, a condizione che la proposta sia approvata all’unanimità delle classi. Anche qui non esiste una soglia minima ai chirografari; i crediti dei lavoratori devono però essere soddisfatti in denaro integralmente entro termini brevi fissati dalla norma.

Quando ha senso

Il PRO ha senso quando i creditori sono pochi e ben individuati, i rapporti con loro sono negoziabili e si può ragionevolmente ottenere il voto favorevole di tutte le classi. È uno strumento che si colloca spesso in uscita da una composizione negoziata, quando le trattative hanno già prodotto un’intesa di massima. Ha senso anche quando l’impresa vuole distribuire il valore in modo diverso da quanto consentirebbero l’ordine delle prelazioni e la priorità relativa, ad esempio privilegiando i fornitori strategici rispetto a creditori di rango superiore che sono disposti ad accettarlo.

Vantaggi e svantaggi

Il vantaggio è la massima libertà distributiva: nessuna soglia e nessun vincolo di graduazione, se tutte le classi sono d’accordo. Il rovescio della medaglia è che basta il dissenso di una sola classe per perdere la strada: in quel caso la legge consente di convertire la domanda in concordato preventivo, con le regole (e i vincoli) dell’opzione 1 o dell’opzione 2. Per il nostro tema, ciò significa che una percentuale ai chirografari molto bassa, accettabile in un PRO approvato da tutti, potrebbe non reggere il test di convenienza e la priorità relativa una volta convertita la procedura.

Il PRO e la composizione negoziata

Nella pratica, il PRO è lo strumento che più di frequente si affaccia al termine di una composizione negoziata ben riuscita. Durante le trattative, l’esperto incontra i creditori, raccoglie le loro posizioni e verifica se esiste un’intesa sulla ripartizione del valore. Quando l’intesa coinvolge tutte le categorie, la libertà distributiva del PRO consente di tradurla in un piano omologato senza dover rispettare la priorità relativa. Quando invece l’intesa è parziale, il concordato in continuità con la ristrutturazione trasversale diventa l’approdo più realistico, e la percentuale ai chirografari torna a essere misurata con il test del miglior soddisfacimento. Va soppesato che la conversione dal PRO al concordato non è indolore: richiede di riconsiderare classi e trattamenti alla luce delle regole più rigide del concordato.

Il profilo ideale per l’opzione 3 è l’impresa con una platea ristretta di creditori, già in dialogo con loro, capace di ottenere il consenso di tutte le classi su una ripartizione libera.

Le opzioni alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati inventati a scopo didattico e non riferite a casi reali. Tutte partono dagli stessi dati, così da rendere il confronto omogeneo.

Dati di partenza comuni. Società di produzione con un attivo che, in caso di liquidazione giudiziale, realizzerebbe al netto delle spese di procedura 1.512.600 €, di cui 905.000 € dall’immobile ipotecato e 607.600 € dagli altri beni. Passivo: crediti di lavoro privilegiati ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. per 212.700 €; banca con ipoteca sull’immobile per 1.130.000 €; Erario privilegiato per 512.800 €; fornitori e altri chirografari per 1.846.300 €.

Il valore di liquidazione, cioè il benchmark. In liquidazione giudiziale la banca incasserebbe 905.000 € dall’immobile e il residuo di 225.000 € degraderebbe a chirografo; i lavoratori sarebbero pagati per intero (212.700 €) sugli altri beni; resterebbero 394.900 € per l’Erario, soddisfatto al 77,0% circa; ai chirografari, il cui monte complessivo sale a 2.071.300 € per effetto del degrado della banca, non resterebbe nulla. Il benchmark per i chirografari è quindi lo 0%.

Simulazione 1 — Concordato in continuità con approvazione di tutte le classi

Il piano industriale quinquennale, attestato, produce flussi destinabili ai creditori, oltre al valore di liquidazione, per 231.700 € (il plusvalore da continuità). Il valore di liquidazione viene distribuito rispettando la graduazione: lavoratori al 100%, banca al 100% sulla parte privilegiata (905.000 €), Erario per 394.900 €. Il plusvalore viene distribuito così: 83.400 € all’Erario, che arriva a 478.300 € (93,3% circa), e 148.300 € ai chirografari, che ricevono il 7,16% di 2.071.300 €.

Verifica dei vincoli: il trattamento dei chirografari (7,16%) è superiore a quello che otterrebbero in liquidazione (0%); la classe dell’Erario, di grado superiore, riceve un trattamento più favorevole di quella chirografaria (93,3% contro 7,16%), come vuole la priorità relativa; ai fornitori strategici la proposta riconosce, oltre alla percentuale, la prosecuzione dei rapporti di fornitura, che integra l’utilità specificamente individuata. Nessuna norma impone di arrivare al 20%: una proposta al 7,16% è legittima se supera il test di convenienza e rispetta le regole distributive.

Il rovescio della medaglia: il 7,16% è pagato nell’arco di cinque anni. Il valore attuale di quel pagamento è inferiore al valore nominale, e l’attestatore e il commissario giudiziale ne terranno conto nel valutare la serietà della proposta.

Simulazione 2 — Stessi dati, concordato liquidatorio

Senza continuità, il realizzo dei beni dà ai chirografari lo 0%. Per accedere al concordato liquidatorio serve un apporto esterno che: (a) incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile alla data della domanda, cioè almeno 151.260 € (10% di 1.512.600 €); (b) assicuri ai chirografari e ai privilegiati degradati almeno il 20% del loro ammontare complessivo, cioè 414.260 € (20% di 2.071.300 €). Poiché le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., possono essere destinate direttamente ai chirografari senza prima completare il pagamento dell’Erario. Il requisito dirimente è che un socio o un terzo metta a disposizione almeno 414.260 €, oltre alle spese della procedura. Se nessuno è disposto a farlo, questa strada è preclusa; se l’apporto esiste, i chirografari ottengono una percentuale quasi tripla rispetto alla simulazione 1, ma l’azienda cessa.

Simulazione 3 — Stessa continuità, ma una classe di chirografari vota contro

La proposta della simulazione 1 è articolata in cinque classi: lavoratori; banca per la parte privilegiata; Erario (con transazione fiscale); fornitori strategici (7,16% più prosecuzione dei contratti); altri chirografari (7,16%). La classe degli altri chirografari vota contro. L’omologazione è possibile solo attraverso la ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2: il valore di liquidazione deve essere distribuito secondo la graduazione (verificato); sul plusvalore la classe dissenziente deve ricevere un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado (7,16% come i fornitori strategici: verificato) e più favorevole delle classi di grado inferiore (non ve ne sono); nessun creditore deve ricevere più del proprio credito (verificato); la proposta deve essere approvata dalla maggioranza delle classi con le condizioni previste dalla lettera d), tra cui il voto favorevole di classi qualificate: su questo profilo la Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 15593/2026, ha prospettato la necessità di una classe di creditori privilegiati e ha investito la Corte di giustizia UE di una questione connessa.

Se un creditore della classe dissenziente propone opposizione per difetto di convenienza, il tribunale confronta il 7,16% con lo 0% della liquidazione: il test è superato. Variante: se i fornitori strategici ricevessero il 9% e gli altri chirografari il 7,16%, la classe dissenziente riceverebbe un trattamento inferiore a quello di una classe di pari grado e la ristrutturazione trasversale non sarebbe ammissibile, a meno che il differenziale fosse finanziato con risorse esterne. Seconda variante: se il valore di liquidazione avesse garantito ai chirografari l’1,9% e la proposta offrisse l’1,5%, l’opposizione per difetto di convenienza sarebbe fondata, anche in assenza di qualsiasi soglia numerica.

Il confronto in tabella

La tabella mette in fila le tre strade sui parametri che contano per la decisione. Va letta con prudenza: tempi e complessità dipendono molto dal tribunale, dal numero dei creditori e dalla qualità della documentazione. Quanto ai costi, si indicano solo le voci previste dalla legge in termini generali, senza cifre: il contributo unificato dovuto per la domanda secondo il d.P.R. 115/2002, il compenso degli organi della procedura liquidato dal tribunale secondo i parametri ministeriali, le spese di pubblicità e i costi delle perizie e dell’attestazione.

Parametro Concordato in continuità Concordato liquidatorio Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione
Soglia minima ai chirografari Nessuna; limite = trattamento non inferiore alla liquidazione giudiziale Almeno 20% di chirografari e privilegiati degradati Nessuna
Finanza esterna Facoltativa (distribuibile in deroga alla priorità relativa) Obbligatoria: incremento di almeno il 10% dell’attivo Facoltativa
Regole distributive Graduazione sul valore di liquidazione; priorità relativa sul plusvalore Graduazione, salvo deroga per le risorse esterne Libere se approvate da tutte le classi
Utilità per ciascun creditore Specificamente individuata ed economicamente valutabile Soddisfazione monetaria ai chirografari nella soglia Secondo l’accordo raggiunto
Approvazione Per classi (obbligatorie), con possibile ristrutturazione trasversale Maggioranza dei crediti e, se previste, delle classi Unanimità delle classi
Tempi Lunghi (piano pluriennale, voto, omologazione, esecuzione) Medi (dipendono dal realizzo dei beni) Variabili; rapidi se l’intesa è già raggiunta
Complessità Alta Media Media-alta
Rischi in caso di esito negativo Rigetto, con possibile apertura della liquidazione giudiziale su istanza Inammissibilità se la soglia non è assicurata Conversione in concordato se manca l’unanimità
Effetti sull’esecuzione Misure protettive artt. 54-55 Misure protettive artt. 54-55 Misure protettive artt. 54-55
Reversibilità Modifica della proposta fino ai termini di legge Modifica entro gli stessi limiti Conversione in concordato preventivo
Costi di giustizia Contributo unificato, compensi organi, attestazione Idem Idem

I criteri per scegliere

Ogni scelta va soppesata sul caso concreto; i criteri che seguono non danno una risposta unica, ma consentono di orientarsi.

Criterio 1: quanto vale la liquidazione per i chirografari. Se nella liquidazione giudiziale i chirografari riceverebbero zero o poco più, la continuità consente di offrire una percentuale contenuta ma legittima; se invece la liquidazione garantirebbe già una percentuale apprezzabile, il vantaggio di non avere soglie si riduce, perché il test di convenienza alza comunque l’asticella.

Criterio 2: esiste un plusvalore credibile da continuità. Il concordato in continuità ha senso solo se il piano industriale dimostra flussi attestabili. In mancanza, l’assenza di soglia è un vantaggio solo apparente: una proposta senza margini reali rischia di essere ritenuta priva di causa concreta o non fattibile.

Criterio 3: c’è un soggetto pronto a immettere finanza esterna, e in che misura. Se la risorsa esterna è disponibile e copre almeno il 20% dei chirografari, il concordato liquidatorio diventa un’alternativa seria; se la risorsa è inferiore, può comunque essere utilizzata nella continuità, dove è distribuibile in deroga alle regole del comma 6.

Criterio 4: quanti sono e chi sono i creditori. Una platea ristretta, con creditori disposti a trattare, rende praticabile il PRO e la sua libertà distributiva; una platea ampia e frammentata rende più realistica la strada del concordato con voto a maggioranza per classi.

Criterio 5: quanto pesano i rapporti commerciali futuri. Se i fornitori hanno interesse a mantenere il cliente, l’utilità non monetaria della prosecuzione del rapporto è un elemento che solo la continuità valorizza appieno.

Se la situazione presenta un attivo modesto, flussi credibili e nessuna finanza esterna, generalmente la continuità è la strada più coerente; se presenta beni vendibili e un apporto esterno già disponibile, il liquidatorio va considerato seriamente; se presenta pochi creditori e un’intesa già maturata, il PRO merita una valutazione. Spesso la decisione matura proprio in una composizione negoziata, dove l’esperto verifica con i creditori quale ripartizione sia accettabile prima di scegliere lo strumento.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, coordina con lo staff di avvocati e commercialisti la valutazione comparata delle strade disponibili.

Le domande di chi è indeciso

Posso partire con un concordato in continuità e passare poi al liquidatorio? In linea di principio la proposta può essere modificata nei limiti e nei termini previsti dalla legge, ma il passaggio dalla continuità alla liquidazione cambia le regole: compare la soglia del 20% e l’obbligo di finanza esterna. Se quelle risorse non esistono, il cambio di strada non è praticabile.

Se offro il 3% ai chirografari, il tribunale può bocciare la proposta? Non per il solo fatto della percentuale, perché nella continuità non c’è una soglia. Può però rilevare che il trattamento è inferiore a quello liquidatorio, che manca un’utilità individuata o che la proposta non ha una causa concreta. La percentuale, in sé, non è il problema; lo è la sua giustificazione.

I fornitori strategici possono ricevere più degli altri chirografari? Sì, se collocati in classi diverse e se la differenza è giustificata. Il rischio è sulla ristrutturazione trasversale: una classe dissenziente di pari grado deve ricevere un trattamento almeno pari, salvo che il differenziale sia finanziato con risorse esterne.

E se scelgo la strada sbagliata? Una scelta non coerente con i numeri porta di solito all’inammissibilità o al rigetto dell’omologazione, con perdita di tempo e possibile apertura della liquidazione giudiziale. Il tempo, nella crisi, è la risorsa più scarsa: per questo la scelta va fatta prima di depositare.

Il nuovo correttivo del 2026 cambia la soglia? Dal testo dell’art. 84 consultato non risultano modifiche ai commi sulla soglia e sulla priorità relativa da parte del D.Lgs. 147/2026. L’estensione della transazione fiscale ai tributi locali incide però sulla distribuzione delle risorse e va considerata nella costruzione della proposta.

Le pronunce che orientano la scelta

Le pronunce che seguono sono raggruppate per l’opzione che ciascuna aiuta a valutare. Quando si riferiscono alla legge fallimentare, lo si segnala espressamente: il loro valore è interpretativo, non vincolante sulle norme del CCII.

Sul concordato in continuità e sull’assenza di soglia

Corte d’Appello di Venezia, sentenza n. 2576 del 28 settembre 2020 (legge fallimentare). Ha escluso che il concordato in continuità debba necessariamente destinare ai creditori i proventi dell’attività e ha negato l’esistenza di una percentuale minima fissa sotto la quale la proposta sia inidonea; la valutazione della misura del soddisfacimento è rimessa ai creditori. Rilevanza: è il precedente più diretto sulla domanda del titolo.

Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 22474 dell’8 agosto 2024 (legge fallimentare). Il surplus finanziario della continuità rientra nella garanzia patrimoniale generica e non può essere riservato liberamente dal debitore in violazione delle cause di prelazione. Rilevanza: segna il limite alla libertà di fissare una percentuale bassa trattenendo il plusvalore.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza interlocutoria n. 15593 del 21 maggio 2026. In un concordato in continuità approvato con ristrutturazione trasversale, la Corte ha esaminato la regola della priorità relativa, prospettando che la classe favorevole richiesta dall’art. 112, comma 2, lett. d), debba essere composta da creditori privilegiati e che la finanza esterna, nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, fosse distribuibile in deroga all’art. 84, comma 6; ha rinviato una questione alla Corte di giustizia UE. Rilevanza: chi conta su una classe di chirografari favorevoli per superare il dissenso deve tenerne conto. I principi enunciati non sono ancora definitivi.

Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025. In materia di concordato minore, la proposta deve rispettare le regole di trattamento dei creditori e la graduazione stabilite dagli artt. 84 e 112 CCII; la violazione determina inammissibilità rilevabile d’ufficio. Rilevanza: conferma che le regole distributive dell’art. 84 sono un vincolo di legittimità, non una semplice indicazione.

Sulla causa concreta e sui limiti del controllo del giudice

Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 1521 del 23 gennaio 2013 (legge fallimentare). La causa del concordato è la regolazione della crisi con soddisfazione, anche parziale, di tutti i creditori in tempi ragionevoli; il giudice verifica la fattibilità giuridica, non il merito economico. Rilevanza: è il fondamento per cui una percentuale meramente simbolica può essere contestata anche in assenza di soglia.

Cass. civ., sentenza n. 2320 del 5 febbraio 2016 (legge fallimentare). Ha ribadito i limiti del sindacato giudiziale sulla fattibilità economica del piano. Rilevanza: la misura dell’offerta, se il piano è attendibile, è terreno dei creditori.

Cass. civ., sentenza n. 8804 del 4 maggio 2016 (legge fallimentare). Nello stesso solco, ha delimitato il controllo del tribunale sulla convenienza e sulla fattibilità. Rilevanza: rafforza l’idea che, nella continuità, la percentuale è un tema di voto e di convenienza, non di soglia legale.

Sul concordato liquidatorio e sulla soglia del 20%

Tribunale di Milano, 7 aprile 2016 (legge fallimentare). La soglia si verifica sull’ammontare complessivo dei crediti chirografari, non sul singolo creditore. Rilevanza: consente trattamenti differenziati tra classi chirografarie nel liquidatorio, purché il totale rispetti il 20%.

Tribunale di Firenze, 8 gennaio 2016 (legge fallimentare). È sufficiente una previsione fondata e fattibile del 20%, senza un’obbligazione di pagamento in senso stretto. Rilevanza: va riletta alla luce del verbo “assicurare” dell’art. 84, comma 4, CCII, che spinge verso una lettura più rigorosa.

Tribunale di Alessandria, 18 gennaio 2016 (legge fallimentare). Nel concordato misto la soglia era esclusa solo se la continuità risultava prevalente. Rilevanza: mostra il problema che il CCII ha risolto ammettendo la continuità anche con soddisfazione non prevalente dal suo ricavato.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Nel bivio tra continuità, liquidazione e piano omologato, lo Studio lavora sui numeri e sulle norme. Questi sono gli strumenti concreti.

  1. Ricostruiamo il valore di liquidazione dell’impresa con lo staff di commercialisti, perché è il pavimento reale della proposta ai chirografari nella continuità.
  2. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, mettendo a confronto continuità, liquidatorio e PRO sugli stessi dati.
  3. Verifichiamo la distribuzione del plusvalore secondo la priorità relativa dell’art. 84, comma 6, classe per classe.
  4. Costruiamo le classi in modo che i trattamenti differenziati siano giustificati e reggano un’eventuale ristrutturazione trasversale.
  5. Individuiamo e descriviamo l’utilità specifica per ciascun creditore, inclusa la prosecuzione dei contratti con i fornitori strategici.
  6. Quantifichiamo la finanza esterna necessaria per il concordato liquidatorio e verifichiamo il doppio requisito del 10% e del 20%.
  7. Analizziamo l’impatto della transazione fiscale, anche sui tributi locali dopo il D.Lgs. 147/2026, sulle risorse destinabili ai chirografari.
  8. Prepariamo la difesa nel giudizio di omologazione, inclusa la risposta alle opposizioni per difetto di convenienza.
  9. Seguiamo il passaggio dalla composizione negoziata allo strumento di regolazione più adatto, quando le trattative lo richiedono.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore è quella che più pesa su questo tema: la percentuale ai chirografari si negozia prima di depositare, e chi conosce le trattative della composizione negoziata sa come i creditori leggono una proposta. La continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione è l’altra leva: la scelta fatta oggi tra continuità e liquidazione va difesa domani, in sede di omologazione, di reclamo e, se occorre, davanti alla Suprema Corte, senza cambiare mani né linea. Il lavoro è svolto dallo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera insieme sullo stesso caso: i commercialisti sui valori, sui flussi e sulla fiscalità, gli avvocati sulle classi, sulle regole distributive e sul contenzioso.

Chiusura

Alla domanda del titolo si può rispondere con chiarezza: nel concordato in continuità la legge non impone alcuna percentuale minima ai chirografari, mentre il 20% vale solo per il concordato liquidatorio. Ma l’assenza di una soglia non equivale a libertà assoluta: il confronto con la liquidazione giudiziale, l’utilità specifica per ciascun creditore e la priorità relativa sul plusvalore costruiscono un pavimento che va calcolato caso per caso. La scelta dello strumento dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti che nella crisi non si recuperano.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio su questo tema perché la domanda “quanto offrire ai chirografari” si decide nelle trattative con i creditori, che sono il cuore della composizione negoziata in cui opera l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; con lo staff di avvocati e commercialisti, questa esperienza si traduce nella verifica dei valori e nella scelta tra continuità, liquidazione e piano omologato.

📩 Prima di fissare la percentuale da offrire ai creditori, parliamone: i contatti dello Studio Monardo ti aspettano al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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