Chi deposita un concordato preventivo liquidatorio di solito si concentra su due numeri: quanto vale l’attivo che verrà venduto e quale percentuale arriverà ai creditori chirografari. C’è però un terzo numero, spesso sottovalutato, che può far saltare l’intero progetto prima ancora del voto: il costo della procedura stessa. Il fondo spese da depositare in cancelleria, il compenso del commissario giudiziale, quello del liquidatore, le spese di pubblicità e di vendita, gli adempimenti del comitato dei creditori. Chi li anticipa? Chi li sopporta alla fine? Con quale rango vengono pagati rispetto ai creditori? E cosa succede se il debitore non versa la somma entro il termine?
La lettera della legge risponde solo in parte. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024 e il D.Lgs. 147/2026) fissa la regola del deposito e la prededuzione, ma il modo in cui quelle regole si applicano — perentorietà del termine, criteri di calcolo dei compensi, impugnabilità dei decreti, cumulo tra incarichi — è stato costruito in decenni di pronunce, in larga parte formatesi sulla legge fallimentare e ancora oggi richiamate come punto di riferimento. Per questo, su questo tema, conta più ciò che hanno detto i giudici di ciò che si legge nel singolo articolo di legge. In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere, ciascuna tradotta in una conseguenza pratica per chi propone il concordato, per chi lo finanzia e per chi vi partecipa come creditore.
Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione precisa e verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè opera proprio nella fase in cui l’impresa sceglie se e come accedere a uno strumento di regolazione, ed è in quella fase che si valuta se l’attivo regge anche il peso dei costi di procedura. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il funzionamento degli organi delle procedure, il modo in cui maturano i loro compensi e il loro rango nel riparto, perché lo vive dal lato dell’organo e non solo da quello del debitore.
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Il quadro normativo in breve: tre regole e un principio
Per capire su che cosa si sono pronunciati i giudici bastano poche coordinate. Le spese della procedura nel concordato preventivo liquidatorio ruotano attorno a tre regole e a un principio di fondo.
Prima regola: il debitore anticipa, con un deposito in due tempi
Il principio cardine è semplice: le spese della procedura le anticipa il debitore che chiede il concordato. Lo Stato non finanzia la procedura e nessun creditore è tenuto ad anticiparne i costi.
L’anticipazione avviene in due momenti:
- se la domanda è presentata «con riserva» (cioè con il solo ricorso e la richiesta di un termine per depositare piano e proposta), il tribunale, con il decreto previsto dall’art. 44, comma 1, lett. d) CCII, ordina al debitore di versare una prima somma per le spese della procedura, commisurata a quanto serve fino alla scadenza del termine concesso;
- con il decreto di apertura del concordato, l’art. 47, comma 2, lett. d) CCII impone al debitore di depositare in cancelleria, entro un termine perentorio non superiore a quindici giorni, una somma ulteriore rispetto a quella già versata, pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura, oppure la minor somma fissata dal giudice, che comunque non può scendere sotto il 20% di quelle spese.
Il tribunale stima quindi il costo complessivo prevedibile della procedura e ne pretende subito una quota significativa. La ratio è evidente: gli organi della procedura devono poter lavorare con risorse già disponibili, non con promesse di pagamento future.
Seconda regola: i costi della procedura sono crediti prededucibili
L’art. 6 CCII indica i crediti prededucibili, cioè quelli che si pagano prima di tutti gli altri con il ricavato dell’attivo. Tra questi rientrano i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi. Commissario giudiziale e liquidatore giudiziale, quindi, non concorrono con i creditori: vengono pagati prima, sull’attivo realizzato.
Terza regola: il concordato liquidatorio deve reggersi da solo
L’art. 84, comma 4, CCII richiede che nel concordato liquidatorio la proposta assicuri il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare complessivo dei crediti chirografari e che le risorse esterne (gli apporti di terzi) aumentino di almeno il 10% la soddisfazione dei chirografari rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. Questa soglia si misura al netto delle spese di procedura in prededuzione: ogni euro speso per gli organi e per le vendite è un euro che non arriva ai chirografari.
Il principio: chi sceglie lo strumento ne sopporta il costo
Messe insieme, queste regole esprimono un principio: il costo della procedura grava sul patrimonio del debitore che l’ha chiesta, prima in forma di anticipazione e poi, definitivamente, come prededuzione sull’attivo liquidato. I creditori ne subiscono l’effetto solo indirettamente, perché il ricavato da distribuire si riduce.
Nel concordato con cessione dei beni, poi, l’art. 114 CCII prevede che il tribunale, con la sentenza di omologazione, nomini uno o più liquidatori e un comitato dei creditori che assiste alla liquidazione. Il liquidatore è un organo della procedura: il suo compenso è liquidato dal tribunale ed è anch’esso prededucibile. I parametri numerici dei compensi degli organi delle procedure concorsuali sono fissati in via regolamentare dal D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, che ha sostituito il precedente D.M. 570/1992 richiamato da molte delle sentenze che vedremo.
Una precisazione di metodo
Molte delle pronunce più nette su questi temi riguardano la legge fallimentare (artt. 163, 165, 182 l.fall.). Il CCII ha riprodotto in larga parte la stessa architettura — deposito delle spese, perentorietà del termine, commissario come organo di controllo, liquidatore nominato dal tribunale, prededuzione — e per questo quei principi sono ancora utilizzati come chiave di lettura. Nel testo indichiamo sempre quando una sentenza è stata resa sulla legge fallimentare: è un orientamento da applicare con prudenza alla disciplina vigente, non una regola automaticamente trasferibile.
L’orientamento consolidato: il fondo spese è una condizione, non una formalità
Il primo grande filone giurisprudenziale riguarda il deposito delle spese. Su questo punto l’orientamento è stabile da anni e si può riassumere in una frase: il versamento della somma fissata dal tribunale non è un adempimento accessorio, ma la condizione perché la procedura possa proseguire.
Il termine per il deposito è perentorio
La vicenda da cui nasce il principio è tipica: il tribunale apre il concordato e fissa il termine per il deposito delle spese; il debitore versa in ritardo, confidando che l’importante sia pagare, non quando. Con la sentenza n. 20667 del 22 novembre 2012 (Cass. civ., Sez. I, resa sull’art. 163 l.fall.), la Suprema Corte ha chiarito che il termine fissato per il deposito della somma necessaria all’intera procedura ha natura perentoria e il deposito tardivo è inefficace. La ragione sta nella funzione stessa del deposito: il commissario deve disporre dei fondi prima che la procedura vada avanti, non dopo.
Il principio, calato nella pratica, significa che il debitore non può contare su una tolleranza del tribunale: se il termine scade senza versamento, il pagamento successivo non sana l’inadempimento. Il CCII ha reso ancora più esplicita questa impostazione, perché l’art. 47, comma 2, lett. d) qualifica espressamente come perentorio il termine, non superiore a quindici giorni. In altre parole, se ti trovi a ricevere il decreto di apertura, devi avere la liquidità pronta già prima del deposito della domanda.
Il mancato deposito non porta automaticamente al fallimento d’ufficio
Il secondo tassello riguarda le conseguenze dell’omesso versamento. Con la sentenza n. 18236 del 12 agosto 2009 (Cass. civ., Sez. I, legge fallimentare) la Corte ha affermato che, dopo la riforma del 2006, il mancato deposito delle somme non consente al tribunale di dichiarare d’ufficio il fallimento; inoltre la relazione del commissario che segnala l’inadempimento non può valere come istanza di fallimento, perché il commissario non è tra i soggetti legittimati a chiederlo.
La traduzione pratica è duplice. Da un lato, l’omesso versamento chiude la strada del concordato, perché la procedura non può proseguire senza fondi. Dall’altro, l’apertura della procedura liquidatoria alternativa (oggi la liquidazione giudiziale) richiede comunque l’iniziativa di un soggetto legittimato — un creditore, il pubblico ministero — secondo le regole vigenti. L’assunzione prudenziale è che il mancato deposito, se esistono istanze di liquidazione pendenti, esponga immediatamente l’impresa alla liquidazione giudiziale, perché il “ponte” protettivo del concordato viene meno.
Ogni procedura ha le sue spese
Un terzo principio è utile quando il concordato si innesta su un percorso precedente. Con la sentenza n. 5054 del 5 aprile 2001 (Cass. civ., Sez. I, legge fallimentare), la Corte ha stabilito che il passaggio dall’amministrazione controllata al concordato preventivo non esonera il debitore da un nuovo deposito: le due procedure sono distinte e ciascuna ha i propri costi; l’eventuale residuo del fondo della prima può essere impiegato nella seconda solo una volta chiusa quella precedente.
L’amministrazione controllata non esiste più, ma il principio resta attuale ogni volta che si succedono strumenti diversi: ad esempio quando, dopo un tentativo di accordo, l’impresa passa al concordato liquidatorio, oppure quando la domanda con riserva sfocia nel deposito del piano. Ogni fase che il tribunale apre con un proprio decreto può comportare un proprio impegno di spesa, e il debitore deve pianificare la liquidità di conseguenza.
L’apporto del terzo versato al commissario
Spesso, nel concordato liquidatorio, le risorse per le spese arrivano da un terzo — un socio, un familiare dell’imprenditore, un investitore — anche perché l’art. 84, comma 4, CCII richiede apporti esterni. Con la sentenza n. 5315 del 4 marzo 2011 (Cass. civ., Sez. VI, legge fallimentare) la Corte ha ritenuto che il provvedimento con cui, nella fase anteriore all’omologazione, si dispone il versamento al commissario del contributo promesso dal terzo non ha natura decisoria e non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione.
Il principio, calato nella pratica, significa che chi promette un apporto deve valutare con attenzione il momento in cui le somme diventano vincolate alla procedura: una volta disposto il versamento al commissario, gli spazi per contestare quel provvedimento davanti alla Cassazione sono molto ridotti. Gli impegni del terzo vanno quindi formalizzati prima del deposito, con chiarezza su importi, tempi e destinazione (spese di procedura o soddisfazione dei creditori).
Questione aperta n. 1: quanto costa il commissario giudiziale e chi ne fissa il compenso?
La questione
Il lettore se la pone in modo diretto: «Il commissario giudiziale lo nomina il tribunale, ma lo pago io: quanto mi costerà e posso contestare l’importo?». È una domanda legittima, perché il compenso del commissario è una delle voci più rilevanti dei costi di procedura e incide direttamente sulla percentuale che arriverà ai chirografari.
Cosa hanno deciso i giudici
Sul criterio di calcolo, la Suprema Corte ha escluso le liquidazioni “a forfait”. Con la sentenza n. 3691 del 28 marzo 2000 (Cass. civ., Sez. I, legge fallimentare) ha affermato che il giudice non può disapplicare i criteri percentuali previsti dalla normativa regolamentare per determinare il compenso del commissario, criteri che per loro natura escludono una liquidazione forfettaria; la precedente disapplicazione affermata dalle Sezioni Unite riguardava solo il meccanismo del raddoppio del compenso. In altre parole: il compenso si calcola sulle grandezze della procedura (attivo e passivo) secondo le percentuali regolamentari, oggi quelle del D.M. 30/2012, e non secondo una valutazione libera del tribunale.
Sulla cessazione anticipata, la sentenza n. 14581 del 16 giugno 2010 (Cass. civ., Sez. I, legge fallimentare) ha precisato che, quando l’incarico del commissario termina prima dell’omologazione, il tribunale può liquidare un compenso anche inferiore ai minimi regolamentari, tenendo conto dell’attività effettivamente svolta. La stessa pronuncia ricorda che il decreto è sindacabile in Cassazione solo per violazione di legge o per mancanza assoluta di motivazione.
Sulla natura del ruolo, la sentenza n. 4800 del 13 maggio 1998 (Cass. civ., Sez. I, legge fallimentare) ha chiarito che il commissario giudiziale non rappresenta il debitore: svolge funzioni di controllo, informazione e consulenza come ausiliario del giudice, e per questo non è tenuto a rendere il conto della gestione come un curatore. Il commissario, cioè, lavora per la procedura e per i creditori, anche se il suo costo è sostenuto dal patrimonio del debitore.
Se c’è contrasto
Non c’è un vero contrasto sui principi, ma una tensione tra due esigenze: da un lato la rigidità dei criteri percentuali (Cass. 3691/2000), dall’altro la possibilità di scendere sotto i minimi quando l’opera è stata limitata (Cass. 14581/2010). L’orientamento prevalente è che il compenso segue i parametri regolamentari, ma deve essere proporzionato all’attività realmente prestata: il tribunale applica le percentuali, ma motiva in concreto quando la procedura si interrompe presto. Va ricordato che queste decisioni sono state rese sul vecchio D.M. 570/1992: la prudenza impone di verificare caso per caso come i principi si adattino al D.M. 30/2012 e alla disciplina del CCII.
Cosa significa per te
Se stai preparando un concordato liquidatorio, il compenso del commissario non è una variabile da stimare “a occhio”: dipende dalle dimensioni dell’attivo e del passivo dichiarati e va inserito nel piano come costo prededucibile. Un piano che non accantona correttamente il compenso del commissario rischia di promettere ai chirografari una percentuale che, a consuntivo, non potrà essere rispettata.
Proprio qui entra in gioco l’esperienza dell’Avv. Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: conoscere dall’interno come maturano i compensi degli organi permette di costruire un piano che li sconti fin dall’inizio.
Se invece la procedura si è interrotta presto — ad esempio per rinuncia alla domanda o per inammissibilità — la giurisprudenza consente di sostenere che il compenso sia commisurato all’attività effettivamente svolta, anche sotto i minimi.
Questione aperta n. 2: il liquidatore giudiziale, quanto incide e con quali limiti?
La questione
Nel concordato con cessione dei beni, dopo l’omologazione, la vendita dell’attivo è affidata a un liquidatore nominato dal tribunale. Il debitore e i creditori si chiedono: «Il liquidatore prende una percentuale su tutto? Se i liquidatori sono più di uno, i compensi si sommano? Può essere lo stesso professionista che ha fatto il commissario?».
Cosa hanno deciso i giudici
Sul parametro di calcolo, la sentenza n. 9178 del 9 aprile 2008 (Cass. civ., Sez. I, legge fallimentare) ha affermato che, in mancanza di una specifica disciplina, il compenso del liquidatore del concordato con cessione dei beni si determina applicando i parametri regolamentari come percentuale sull’attivo realizzato, senza un compenso supplementare calcolato sul passivo; se non c’è ricavato, si applica il minimo.
Sull’unicità del compenso, la sentenza n. 16987 del 26 agosto 2004 (Cass. civ., Sez. I, legge fallimentare) ha escluso che il liquidatore abbia diritto a un compenso aggiuntivo per l’attività di controllo: gli spetta un compenso unico per l’intera procedura, e la previsione regolamentare del compenso ulteriore è stata disapplicata per contrasto con il principio di uguaglianza.
Sulla pluralità di liquidatori, la sentenza n. 9864 del 28 aprile 2006 (Cass. civ., Sez. I, legge fallimentare) ha ammesso la disapplicazione di regole tariffarie ritenute discriminatorie, ma ha precisato che resta applicabile la regola sul compenso collegiale (i liquidatori nominati congiuntamente non moltiplicano il compenso) e che non si applica la disciplina degli ausiliari del giudice prevista dal D.P.R. 115/2002, perché il liquidatore non è un ausiliario del giudice.
Sull’incompatibilità, la sentenza n. 1237 del 18 gennaio 2013 (Cass. civ., Sez. I, legge fallimentare) ha stabilito che nominare liquidatore chi ha già svolto il ruolo di commissario giudiziale contrasta con il requisito dell’assenza di conflitti di interesse, perché si concentrerebbero nella stessa persona la gestione della liquidazione e la vigilanza su di essa.
Se c’è contrasto
Su questi punti la giurisprudenza è lineare. Il nodo aperto è l’adattamento al CCII: l’art. 114 disciplina oggi la nomina dei liquidatori nel concordato con cessione dei beni, e i parametri numerici sono quelli del D.M. 30/2012. L’assunzione prudenziale è che restino validi i due cardini: compenso unico calcolato sull’attivo effettivamente realizzato, e separazione netta tra chi controlla (commissario) e chi liquida (liquidatore).
Cosa significa per te
Per il debitore, il compenso del liquidatore è un costo che cresce con il valore delle vendite: più l’attivo rende, più aumenta il compenso, ma aumenta anche il residuo per i creditori. Nel piano va quindi stimato in proporzione al ricavato atteso, non come una cifra fissa. Per i creditori, la regola del compenso collegiale e quella dell’incompatibilità sono strumenti di controllo: la nomina di più liquidatori non deve tradursi in una moltiplicazione dei costi, e la sovrapposizione dei ruoli può essere segnalata.
Questione aperta n. 3: se il concordato fallisce, chi paga le spese già maturate?
La questione
È lo scenario che preoccupa di più: il concordato liquidatorio non viene omologato, oppure viene risolto, e si apre la liquidazione giudiziale. «Il commissario che ha lavorato nel concordato viene pagato? E se poi diventa curatore, prende due compensi? I suoi crediti vengono prima degli altri?».
Cosa hanno deciso i giudici
La sentenza n. 3156 del 14 febbraio 2006 (Cass. civ., Sez. I, legge fallimentare) ha affrontato proprio il caso del concordato seguito dal fallimento: i compensi del commissario e del curatore maturano separatamente, anche se la stessa persona ha ricoperto entrambi i ruoli, perché le attività e i criteri di calcolo sono diversi. Il cosiddetto principio di consecuzione (o unitarietà) tra le procedure, ha spiegato la Corte, descrive un fenomeno ma non è una regola autonoma capace di fondere i compensi.
La sentenza n. 3488 del 21 febbraio 2004 (Cass. civ., Sez. I, legge fallimentare) ha poi chiarito il versante processuale: il decreto che liquida il compenso dell’organo della procedura ha natura decisoria ed è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., non è soggetto a reclamo né a istanza di revisione, e il ricorso va proposto contro quel decreto, non contro un successivo provvedimento meramente confermativo.
Sul rango di questi crediti la norma è oggi chiara: l’art. 6 CCII colloca il compenso degli organi preposti alle procedure tra i crediti prededucibili, e la prededuzione sopravvive al passaggio alla liquidazione giudiziale.
Se c’è contrasto
Il punto più delicato non è se il compenso spetti, ma quanto: la combinazione tra Cass. 3156/2006 (compensi separati) e Cass. 14581/2010 (compenso commisurato all’attività se l’incarico cessa prima dell’omologazione) indica che il commissario del concordato abortito ha diritto a un compenso proprio, ma proporzionato all’opera svolta. L’orientamento prevalente è quindi: compenso autonomo, prededucibile, ma calibrato sulla durata e sull’intensità dell’attività prestata.
Cosa significa per te
Per l’imprenditore la conseguenza è concreta: un concordato liquidatorio che non arriva all’omologazione non è “a costo zero”. Le spese anticipate con il fondo restano acquisite alla procedura, e i compensi maturati si pagano in prededuzione sull’attivo che verrà poi liquidato in sede di liquidazione giudiziale, a scapito dei creditori concorsuali. Per i creditori, invece, la regola della separazione dei compensi va letta insieme alla possibilità di impugnare tempestivamente il decreto di liquidazione: chi ritiene sproporzionato un compenso deve agire contro il primo decreto, perché i successivi provvedimenti confermativi non riaprono i termini.
La pronuncia più recente e rilevante: Cass. 9605/2026 e il decreto di apertura
La decisione più nuova sul momento in cui il tribunale fissa anche il fondo spese è l’ordinanza n. 9605 del 15 aprile 2026 della Cassazione civile, Sez. I, resa sull’art. 47 CCII. Riguarda il concordato in continuità, ma è utile anche per chi propone un concordato liquidatorio, perché chiarisce la natura del vaglio che precede il decreto di apertura: quello stesso decreto che, con la lettera d) del comma 2, impone il deposito del 50% (o almeno del 20%) delle spese presunte.
Il contesto
L’art. 47, comma 1, CCII distingue due tipi di controllo all’apertura: per il concordato liquidatorio, il tribunale verifica l’ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano (lett. a); per quello in continuità, la ritualità della proposta e la non manifesta inidoneità del piano (lett. b). Si discuteva se, per la continuità, il controllo fosse solo formale.
La motivazione in linguaggio piano
La Suprema Corte ha chiarito che anche nel concordato in continuità il controllo all’apertura è un vero giudizio di ammissibilità, che si estende alla non manifesta inidoneità del piano e alla legittimità sostanziale della proposta, con la stessa profondità del controllo in sede di omologazione, compresi il corretto trattamento dei creditori, la formazione delle classi obbligatorie e la completezza delle informazioni necessarie al voto.
Cosa cambia rispetto a prima
Per il concordato liquidatorio, dove la legge già richiede la verifica della fattibilità del piano, la pronuncia conferma una tendenza: il vaglio di apertura è sostanziale, e il tribunale guarda al piano nel suo complesso, compresa la tenuta economica. Un piano che non tiene conto dei costi di procedura — o che li stima in modo irrealistico — rischia di non superare questo filtro, perché la percentuale promessa ai chirografari (almeno il 20% ex art. 84, comma 4) si misura al netto delle prededuzioni.
Va poi ricordata la sentenza n. 31176 del 28 novembre 2025 (Cass. civ., Sez. I), sempre sull’art. 47 CCII: il provvedimento della Corte d’appello che conferma il decreto di inammissibilità della proposta, senza apertura della liquidazione giudiziale, non è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., nemmeno se ha la forma della sentenza, perché privo di carattere decisorio. Tradotto: se la proposta viene dichiarata inammissibile e la Corte d’appello conferma, non c’è un terzo grado su quel provvedimento; resta la possibilità di ripresentare la domanda in presenza di circostanze nuove, ma le spese già sostenute non si recuperano, e il nuovo deposito comporterà un nuovo impegno di spesa (secondo la logica di Cass. 5054/2001).
Il messaggio pratico delle due pronunce del biennio 2025-2026 è chiaro: il concordato si costruisce bene la prima volta, perché gli spazi di impugnazione sono stretti e i costi delle domande respinte restano a carico del debitore.
Anticipare e sopportare: la distinzione che regge tutto il sistema
Rileggendo insieme le pronunce, emerge una distinzione che la giurisprudenza tiene ferma anche quando non la nomina: una cosa è chi anticipa le spese, altra cosa è chi le sopporta in via definitiva. È la chiave per rispondere alla domanda del titolo senza semplificazioni.
Chi anticipa
L’anticipazione grava sul debitore, o su chi versa per lui. È un obbligo processuale, collegato ai decreti del tribunale (art. 44, comma 1, lett. d) e art. 47, comma 2, lett. d) CCII), e la sua violazione produce un effetto procedurale: la procedura non può proseguire. La perentorietà del termine (Cass. 20667/2012) e l’autonomia del fondo di ciascuna procedura (Cass. 5054/2001) appartengono a questo piano. Qui il creditore non ha alcun ruolo: nessun creditore può essere chiamato ad anticipare le spese del concordato altrui.
Chi sopporta
La sopportazione definitiva grava sul patrimonio del debitore destinato ai creditori. Il fondo versato viene utilizzato per pagare gli organi; quando l’attivo viene liquidato, le spese ulteriori si pagano in prededuzione (art. 6 CCII). Il risultato economico è che, in un concordato liquidatorio, i creditori concorsuali sopportano indirettamente il costo della procedura, perché il ricavato da ripartire è minore. È per questo che i criteri di calcolo dei compensi (Cass. 3691/2000; Cass. 9178/2008; Cass. 16987/2004) e il divieto di moltiplicarli (Cass. 9864/2006) interessano tanto il debitore quanto i creditori.
Una mappa delle voci
| Voce di spesa | Chi la anticipa | Chi la sopporta in via definitiva | Rango | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Fondo spese nella domanda con riserva | Debitore (o terzo per suo conto) | Patrimonio del debitore | Somma vincolata alla procedura | Art. 44, c. 1, lett. d) CCII |
| Deposito con il decreto di apertura (20%-50% delle spese presunte) | Debitore (o terzo per suo conto) | Patrimonio del debitore | Somma vincolata alla procedura | Art. 47, c. 2, lett. d) CCII |
| Compenso del commissario giudiziale | Fondo spese | Massa attiva, prima dei creditori | Prededuzione | Art. 6 CCII; D.M. 30/2012 |
| Compenso del liquidatore giudiziale | Ricavato delle vendite | Massa attiva, prima dei creditori | Prededuzione | Art. 114 CCII; art. 6 CCII |
| Prestazioni richieste dagli organi (stime, pubblicità, vendite) | Fondo o ricavato | Massa attiva, prima dei creditori | Prededuzione | Art. 6 CCII |
| Compensi maturati in un concordato non omologato | Fondo già versato | Massa della successiva liquidazione giudiziale | Prededuzione | Art. 6 CCII; Cass. 3156/2006 |
Perché la distinzione conta nel liquidatorio più che altrove
Nel concordato in continuità, i costi di procedura sono spesso coperti dai flussi dell’attività che prosegue. Nel liquidatorio, invece, l’unica fonte di pagamento è il ricavato della vendita dei beni, più gli eventuali apporti esterni. Ogni costo di procedura incide quindi direttamente sulla percentuale dei chirografari, che la legge vuole non inferiore al 20% (art. 84, comma 4, CCII). In altre parole, nel concordato liquidatorio le spese di procedura non sono un costo “di contorno”, ma una variabile che decide l’ammissibilità stessa della proposta.
Ne discendono due conseguenze pratiche. La prima: il piano deve esporre i costi prededucibili in modo analitico, perché il tribunale li valuta già all’apertura, nell’ambito di un controllo che la Cassazione qualifica come sostanziale (Cass. 9605/2026). La seconda: gli apporti esterni di un terzo possono essere destinati, in tutto o in parte, a coprire i costi della procedura, liberando attivo per i creditori; ma la destinazione va dichiarata in modo chiaro fin dall’inizio, perché una volta disposti i versamenti al commissario gli spazi di contestazione si restringono (Cass. 5315/2011).
Il ruolo del commissario nel controllo dei costi
Infine, va ricordato che il commissario giudiziale non è il “consulente” del debitore. Come ha chiarito Cass. 4800/1998, è un ausiliario del giudice con funzioni di controllo e informazione. Anche sul fronte delle spese, quindi, la sua relazione ai creditori dovrà dare conto della tenuta del piano al netto dei costi: un piano che sottostima le prededuzioni verrà evidenziato proprio dall’organo il cui compenso rientra tra quelle prededuzioni. È un ulteriore motivo per stimare i costi con rigore fin dal primo deposito.
I principi applicati ai casi reali
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, con importi di fantasia, costruite per mostrare come i principi giurisprudenziali visti sopra si traducono in numeri. Non riguardano casi reali e le stime dei compensi sono indicative: l’importo effettivo è sempre liquidato dal tribunale secondo i parametri regolamentari.
Simulazione 1 — Il fondo spese e il termine perentorio
Ipotesi: una S.r.l. deposita domanda di concordato con riserva il 4 febbraio. Con il decreto ex art. 44, comma 1, lett. d) CCII il tribunale le ordina di versare 24.750 € per le spese fino alla scadenza del termine. Il piano liquidatorio viene depositato nei termini; il tribunale, ritenuta ammissibile la proposta, emette il decreto di apertura il 9 giugno e stima in 186.400 € le spese presumibilmente necessarie per l’intera procedura.
Sviluppo: ai sensi dell’art. 47, comma 2, lett. d) CCII, il tribunale può chiedere un ulteriore deposito pari al 50% delle spese presunte, cioè 93.200 €, oppure una somma inferiore ma non sotto il 20%, cioè non meno di 37.280 €. Supponiamo che fissi 93.200 € con termine di quindici giorni dalla comunicazione.
Esito: se il versamento avviene entro il termine, la procedura prosegue. Se la società versa il giorno successivo alla scadenza, alla luce di Cass. 20667/2012 il deposito tardivo è da considerare inefficace: il commissario segnala l’inadempimento e la procedura di concordato non può proseguire. Se pende un’istanza di liquidazione giudiziale di un creditore, l’impresa vi resta esposta; in mancanza di istanze di soggetti legittimati, secondo il principio affermato da Cass. 18236/2009 (sulla legge fallimentare) la relazione del commissario da sola non basta ad aprire la procedura liquidatoria. Il punto operativo: la liquidità per il secondo deposito va reperita prima di depositare il piano, non dopo il decreto.
Simulazione 2 — Quanto pesano le spese sulla soglia del 20%
Ipotesi: attivo da liquidare stimato in 2.418.700 €; crediti privilegiati 1.106.300 €; crediti chirografari 4.873.900 €. Il piano stima costi di procedura in prededuzione (commissario, liquidatore, pubblicità e vendite, spese del comitato) per 171.350 €.
Sviluppo:
| Voce | Scenario del piano | Scenario a consuntivo (sfavorevole) |
|---|---|---|
| Attivo realizzato | 2.418.700 € | 2.231.400 € |
| Spese di procedura in prededuzione | 171.350 € | 268.900 € |
| Crediti privilegiati | 1.106.300 € | 1.106.300 € |
| Residuo per i chirografari | 1.141.050 € | 856.200 € |
| Crediti chirografari | 4.873.900 € | 4.873.900 € |
| Percentuale chirografari | 23,41% | 17,57% |
| Soglia art. 84, c. 4 CCII (20%) | 974.780 € | 974.780 € |
Esito: nello scenario del piano la soglia del 20% è rispettata con un margine di circa 166.000 €. Basta però un attivo realizzato inferiore del 7,7% e spese più alte del previsto perché la percentuale scenda sotto la soglia. Poiché, come conferma Cass. 9605/2026, il vaglio di apertura è sostanziale, e poiché i compensi degli organi seguono criteri percentuali non comprimibili a piacimento (Cass. 3691/2000) e il compenso del liquidatore cresce con l’attivo realizzato (Cass. 9178/2008), le spese di procedura vanno stimate con prudenza e accompagnate da un margine di sicurezza. Un apporto esterno ulteriore di un socio, vincolato alla procedura prima del deposito, può servire proprio a coprire questo rischio.
Simulazione 3 — Il concordato non omologato e i compensi già maturati
Ipotesi: stessa società della simulazione 1. Ha versato in totale 117.950 € (24.750 € + 93.200 €). Dopo sette mesi dall’apertura, i creditori non approvano la proposta; su istanza di un creditore si apre la liquidazione giudiziale e il tribunale nomina curatore lo stesso professionista che era stato commissario giudiziale.
Sviluppo: il commissario ha diritto al compenso per l’attività svolta nel concordato. Secondo Cass. 14581/2010, cessando prima dell’omologazione, il compenso può essere commisurato all’attività effettiva, anche sotto i minimi regolamentari; secondo Cass. 3156/2006, il compenso da commissario resta distinto da quello che maturerà come curatore. Entrambi sono crediti prededucibili ex art. 6 CCII.
Esito: il compenso del commissario viene prelevato dal fondo depositato; l’eventuale residuo del fondo resta acquisito alla massa e confluisce nella liquidazione giudiziale. Se il debitore o un creditore ritiene il compenso liquidato sproporzionato, deve impugnare direttamente quel decreto con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. 3488/2004, sulla legge fallimentare), senza attendere provvedimenti successivi. Per l’imprenditore il dato da ricordare è che le somme versate per un concordato fallito non tornano indietro: hanno finanziato il lavoro degli organi e restano destinate ai creditori.
La giurisprudenza in tabella
La tabella che segue raccoglie tutte le pronunce richiamate nell’analisi. Le decisioni rese sulla legge fallimentare (artt. 163, 165, 182 l.fall.) sono segnalate: i principi sono usati come chiave di lettura dell’attuale disciplina del CCII (artt. 6, 44, 47, 84, 114), ma vanno applicati con la prudenza che richiede ogni trasposizione da un sistema normativo all’altro. Le due pronunce più recenti, rese direttamente sull’art. 47 CCII, riguardano il decreto di apertura: lo stesso provvedimento che fissa il deposito delle spese.
Il criterio di lettura è semplice: le prime righe riguardano il “se” e il “quando” del pagamento (deposito, termine, conseguenze); le successive il “quanto” (compensi del commissario e del liquidatore); le ultime il “come contestare” (impugnabilità dei decreti).
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. I, ord. 9605 del 15/4/2026 (CCII) | Natura del controllo all’apertura ex art. 47 | Il vaglio di apertura è un giudizio sostanziale di ammissibilità | Un piano che sottostima i costi rischia l’inammissibilità |
| Cass. civ., Sez. I, sent. 31176 del 28/11/2025 (CCII) | Ricorribilità del provvedimento d’appello sull’inammissibilità | Non è ricorribile ex art. 111, c. 7 Cost. | Le spese di una domanda respinta restano perse |
| Cass. civ., Sez. I, sent. 20667 del 22/11/2012 (l.fall.) | Termine per il deposito delle spese | Termine perentorio, deposito tardivo inefficace | La liquidità va pronta prima del decreto |
| Cass. civ., Sez. I, sent. 18236 del 12/8/2009 (l.fall.) | Effetti del mancato deposito | Niente fallimento d’ufficio; il commissario non è legittimato | Serve l’iniziativa di un soggetto legittimato |
| Cass. civ., Sez. I, sent. 5054 del 5/4/2001 (l.fall.) | Passaggio tra procedure | Ogni procedura richiede il proprio deposito | Pianificare un fondo per ogni fase |
| Cass. civ., Sez. VI, sent. 5315 del 4/3/2011 (l.fall.) | Versamento al commissario dell’apporto del terzo | Provvedimento non decisorio, non ricorribile | Formalizzare gli apporti prima del deposito |
| Cass. civ., Sez. I, sent. 3691 del 28/3/2000 (l.fall.) | Criteri del compenso del commissario | Criteri percentuali, niente forfait | Il compenso è stimabile e va accantonato |
| Cass. civ., Sez. I, sent. 14581 del 16/6/2010 (l.fall.) | Cessazione anticipata del commissario | Compenso anche sotto i minimi, secondo l’opera | Proporzione tra attività e compenso |
| Cass. civ., Sez. I, sent. 4800 del 13/5/1998 (l.fall.) | Ruolo del commissario | Ausiliario del giudice, non rappresenta il debitore | Lavora per la procedura pur se pagato dal debitore |
| Cass. civ., Sez. I, sent. 9178 del 9/4/2008 (l.fall.) | Compenso del liquidatore | Percentuale sull’attivo realizzato, minimo se nulla | Costo proporzionale al ricavato |
| Cass. civ., Sez. I, sent. 16987 del 26/8/2004 (l.fall.) | Compenso aggiuntivo del liquidatore | Compenso unico per l’intera procedura | Niente voci ulteriori per il controllo |
| Cass. civ., Sez. I, sent. 9864 del 28/4/2006 (l.fall.) | Pluralità di liquidatori | Vale la regola collegiale; il liquidatore non è ausiliario del giudice | Più liquidatori non moltiplicano il costo |
| Cass. civ., Sez. I, sent. 1237 del 18/1/2013 (l.fall.) | Commissario nominato liquidatore | Incompatibilità per conflitto di interessi | Separazione tra controllo e gestione |
| Cass. civ., Sez. I, sent. 3156 del 14/2/2006 (l.fall.) | Concordato seguito da fallimento | Compensi di commissario e curatore separati | Il concordato fallito ha un costo proprio |
| Cass. civ., Sez. I, sent. 3488 del 21/2/2004 (l.fall.) | Impugnazione del decreto di compenso | Decreto decisorio, ricorribile ex art. 111 Cost. | Contestare subito il primo decreto |
La sintesi operativa
Dall’insieme delle pronunce si ricavano principi pratici che valgono per chi propone il concordato, per chi lo finanzia e per chi vi partecipa come creditore:
- Le spese della procedura le anticipa sempre il debitore, con un primo versamento nella fase con riserva (art. 44 CCII) e un secondo, pari al 50% delle spese presunte o almeno al 20%, con il decreto di apertura (art. 47 CCII).
- Il termine per il deposito è perentorio e il versamento tardivo è inefficace (Cass. 20667/2012): la liquidità va predisposta prima di depositare il piano.
- Il mancato deposito blocca il concordato ma, secondo l’orientamento formatosi sulla legge fallimentare, non apre da solo la procedura liquidatoria, che resta legata all’iniziativa dei soggetti legittimati (Cass. 18236/2009).
- Ogni procedura e ogni fase autonoma possono richiedere un proprio fondo spese (Cass. 5054/2001).
- Il compenso del commissario segue criteri percentuali, non forfettari (Cass. 3691/2000), ma è proporzionato all’attività svolta se l’incarico termina prima dell’omologazione (Cass. 14581/2010).
- Il compenso del liquidatore è unico e si calcola sull’attivo realizzato (Cass. 9178/2008; Cass. 16987/2004); più liquidatori non moltiplicano il costo (Cass. 9864/2006).
- Chi ha controllato come commissario non può gestire la liquidazione come liquidatore (Cass. 1237/2013).
- Tutti i compensi degli organi sono prededucibili (art. 6 CCII) e riducono il residuo per i chirografari, che deve restare almeno al 20% nel concordato liquidatorio (art. 84, c. 4 CCII).
- Se il concordato fallisce, i compensi già maturati restano dovuti e autonomi rispetto a quelli della liquidazione giudiziale (Cass. 3156/2006).
- Il decreto che liquida un compenso va impugnato subito, con ricorso per cassazione (Cass. 3488/2004); gli spazi di impugnazione sull’inammissibilità della proposta sono invece ristretti (Cass. 31176/2025).
Le domande sul “quindi in pratica?”
Se non ho la liquidità per il fondo spese, posso chiedere al tribunale di ridurlo?
L’art. 47, comma 2, lett. d) CCII consente al giudice di fissare una somma inferiore al 50% delle spese presunte, ma non sotto il 20%. Si può quindi rappresentare al tribunale la situazione di liquidità, ma la soglia minima non è negoziabile, e una volta fissato l’importo il termine è perentorio (Cass. 20667/2012). Chiedere la riduzione è possibile; contare su una proroga dopo la scadenza no.
Un socio può versare il fondo spese al posto della società?
Sì: la legge richiede che la somma sia depositata, non che provenga dal patrimonio sociale. Ma gli apporti di terzi destinati alla procedura vanno documentati con chiarezza, anche perché nel concordato liquidatorio l’art. 84, comma 4, CCII valorizza le risorse esterne. Una volta disposto il versamento al commissario, il relativo provvedimento è difficilmente contestabile (Cass. 5315/2011).
Le spese della procedura riducono quello che riceveranno i creditori?
Sì, sempre. Sono prededucibili ex art. 6 CCII e si pagano prima dei creditori concorsuali. Per questo la percentuale promessa ai chirografari deve essere calcolata al netto: la soglia minima del 20% del concordato liquidatorio si misura su ciò che resta dopo le spese.
Posso contestare il compenso liquidato al commissario o al liquidatore?
Sì, il decreto ha natura decisoria ed è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. 3488/2004, sulla legge fallimentare), ma il sindacato è limitato alla violazione di legge e alla mancanza assoluta di motivazione (Cass. 14581/2010). Gli argomenti più solidi riguardano l’applicazione dei criteri regolamentari (Cass. 3691/2000), il compenso unico del liquidatore (Cass. 16987/2004) e la regola collegiale (Cass. 9864/2006).
Se ritiro la domanda, recupero il fondo spese?
Non integralmente. Il fondo serve a pagare l’attività già svolta dagli organi; il commissario ha diritto a un compenso commisurato all’opera prestata (Cass. 14581/2010) e, se segue la liquidazione giudiziale, l’eventuale residuo confluisce nella massa. Il ritiro limita i costi futuri, non cancella quelli già maturati.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Applichiamo gli orientamenti appena esaminati al tuo fascicolo, con un obiettivo preciso: fare in modo che i costi della procedura siano previsti, finanziati e controllati, senza compromettere la tenuta del concordato liquidatorio. In concreto:
- Stimiamo in anticipo i costi prededucibili della procedura — compenso del commissario, del liquidatore, spese di pubblicità e di vendita — sulla base dei parametri del D.M. 30/2012 e delle grandezze di attivo e passivo del piano, prima ancora del deposito della domanda.
- Ricalcoliamo la percentuale ai chirografari al netto delle prededuzioni, verificando che la soglia del 20% dell’art. 84, comma 4, CCII regga anche in uno scenario sfavorevole di realizzo.
- Pianifichiamo la provvista per i due depositi (art. 44 e art. 47 CCII), con un calendario che tenga conto della perentorietà del termine affermata da Cass. 20667/2012.
- Formalizziamo gli apporti dei terzi — soci, garanti, investitori — distinguendo quanto destinato alle spese di procedura e quanto alla soddisfazione dei creditori.
- Predisponiamo le istanze al tribunale per la determinazione del deposito entro la forbice tra il 20% e il 50% delle spese presunte, documentando la situazione di liquidità.
- Verifichiamo i decreti di liquidazione dei compensi degli organi, controllando l’applicazione dei criteri percentuali, il compenso unico del liquidatore e la regola collegiale.
- Proponiamo ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. contro i decreti di liquidazione dei compensi viziati da violazione di legge, rispettando la regola dell’impugnazione del primo decreto.
- Segnaliamo le incompatibilità nella nomina degli organi, come la sovrapposizione tra commissario e liquidatore censurata da Cass. 1237/2013.
- Assistiamo i creditori nel controllo dei costi di procedura che incidono sul riparto, attraverso il comitato dei creditori e gli strumenti di reclamo.
- Valutiamo l’alternativa della composizione negoziata prima di accedere al concordato, quando i costi di procedura rischiano di erodere l’attivo destinato ai creditori.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
L’abilitazione di cassazionista è decisiva su questo tema, perché i decreti che liquidano i compensi degli organi si impugnano direttamente in Cassazione ex art. 111 Cost.: la stessa strategia impostata nella fase di predisposizione del piano viene portata avanti, con lo stesso difensore, fino all’ultimo grado di giudizio. A questo si aggiunge il ruolo di Esperto Negoziatore, che consente di valutare già nella fase della composizione negoziata se l’impresa può permettersi i costi di un concordato liquidatorio, e l’esperienza di Gestore della crisi e fiduciario OCC, che offre una conoscenza diretta del funzionamento degli organi delle procedure.
Sul fascicolo lavorano insieme avvocati e commercialisti: i primi presidiano i profili processuali e le impugnazioni, i secondi la stima dell’attivo, dei costi prededucibili e delle percentuali di soddisfazione. Un unico gruppo di lavoro, una sola linea strategica dall’analisi iniziale fino alla Cassazione.
In chiusura
Chi paga le spese di procedura nel concordato liquidatorio? La risposta della legge e della giurisprudenza è netta: le anticipa il debitore, con depositi a termine perentorio, e le sopporta in via definitiva il suo patrimonio, perché i compensi degli organi sono prededucibili e riducono ciò che arriva ai creditori. Le pronunce viste mostrano che il vero rischio non è il costo in sé, ma sottostimarlo: un fondo non versato in tempo blocca la procedura, un compenso non accantonato fa scendere i chirografari sotto la soglia del 20%.
Lo Studio Monardo affronta questa materia partendo dalle competenze certificate dell’Avvocato: come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, interviene nella fase in cui si sceglie lo strumento e si verifica se l’attivo regge anche i costi della procedura; come Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario di un OCC, conosce dall’interno come maturano e come si liquidano i compensi degli organi; come cassazionista, può portare la contestazione di quei compensi fino all’ultimo grado.
📩 Prima di depositare il piano o di versare il fondo spese, fai verificare i numeri della tua procedura: scrivi allo Studio oggi stesso, trovi tutti i contatti nella sezione finale di questa pagina.
