Chi è un imprenditore individuale, o un socio illimitatamente responsabile di una società di persone, e riceve la notizia dell’apertura della liquidazione giudiziale si pone quasi sempre, prima di ogni altra, una domanda molto concreta: che fine fa il mio stipendio, la mia pensione, quello che guadagnerò da domani? È una domanda legittima, perché la liquidazione giudiziale, a differenza di un pignoramento, non colpisce un singolo bene ma l’intero patrimonio del debitore. Ed è proprio su questo punto che circolano più convinzioni sbagliate: alcune troppo pessimiste (“mi tolgono tutto”), altre pericolosamente ottimiste (“vale la regola del quinto”, “quello che guadagno dopo è mio”).
Il problema è che agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto. Chi crede che il curatore possa prendere l’intero stipendio rinuncia a chiedere al giudice delegato una quota adeguata per sé e per la famiglia; chi crede che i guadagni successivi alla sentenza restino fuori dalla procedura rischia di spenderli e di vedersi chiedere la restituzione.
In questa guida mettiamo alla prova sette convinzioni diffuse:
- “Con la liquidazione giudiziale il curatore incassa tutto lo stipendio.”
- “Si applica la regola del quinto, come nel pignoramento presso terzi.”
- “Finché il giudice non decide, posso tenere tutto (oppure: non posso tenere nulla).”
- “La pensione e il TFR non si toccano mai.”
- “Quello che guadagno dopo la sentenza non c’entra con la procedura.”
- “La quota che mi lasciano è un sussidio di sopravvivenza.”
- “Tutto ciò che è personale resta fuori, e nella liquidazione controllata vale lo stesso.”
Il tema sta al confine tra crisi d’impresa e sovraindebitamento, ed è esattamente lì che si collocano le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Da un lato, come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce gli strumenti con cui l’imprenditore persona fisica può evitare che la crisi sfoci nella liquidazione giudiziale, e quindi nello spossessamento dei propri redditi. Dall’altro, come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, opera quotidianamente sulla quota di reddito da lasciare al debitore persona fisica, che nella liquidazione controllata segue una regola gemella di quella dell’art. 146 del Codice della crisi.
📩 Hai ricevuto la sentenza di apertura o temi che stia per arrivare? Contattaci ora: tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono in fondo a questa pagina.
Mito n. 1 — “Con la liquidazione giudiziale il curatore incassa tutto lo stipendio”
Il mito
“Da quando si apre la liquidazione giudiziale, il mio stipendio va interamente al curatore e io resto senza niente.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è robusto. L’art. 142 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII) stabilisce che la sentenza di apertura priva il debitore dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti a quella data, e il secondo comma estende lo spossessamento ai beni che gli pervengono durante la procedura. Il principio, ereditato dall’art. 42 della vecchia legge fallimentare, è quello dell’universalità: tutto il patrimonio risponde verso tutti i creditori. La Cassazione lo ha descritto proprio in questi termini, parlando di un’universalità oggettiva che priva il debitore della disponibilità del patrimonio (Cass. civ., Sez. III, 19 agosto 2003, n. 12114). Chi legge solo questa regola conclude, comprensibilmente, che anche la retribuzione mensile finisca nell’attivo.
C’è poi un fattore psicologico: chi ha vissuto la sentenza come la fine della propria attività tende a immaginare la procedura come un meccanismo che assorbe ogni euro.
La realtà
In realtà la norma dice qualcosa di diverso. L’art. 146 CCII, rubricato “Beni non compresi nella liquidazione giudiziale”, elenca quattro categorie escluse. La lettera b) riguarda proprio i redditi da lavoro e di natura previdenziale o alimentare: gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività restano fuori dalla procedura entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia. Il secondo comma affida la fissazione di quei limiti al giudice delegato, con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, tenendo conto della condizione personale del debitore e di quella della famiglia.
Il punto che il passaparola ha perso per strada è la struttura della regola: lo stipendio non è né interamente acquisito né interamente escluso. È diviso in due parti: una quota che resta al debitore perché serve a vivere, e un’eccedenza che va alla massa. Lo spossessamento, insomma, si arresta davanti alle esigenze di vita della persona e della famiglia.
La norma riproduce, con piccole varianti, l’art. 46, primo comma, n. 2 e secondo comma della legge fallimentare. Ciò consente di utilizzare, con la dovuta cautela, la giurisprudenza formata sotto il vecchio regime, dichiarandolo: la ratio è rimasta identica.
La prova
La Cassazione lo ha detto in modo netto: l’art. 46, n. 2, l. fall. non consente di acquisire alla massa l’intero compenso che il fallito percepisce per l’attività lavorativa prestata alle dipendenze di terzi (Cass. civ., Sez. VI-1, 19 dicembre 2016, n. 26201). La stessa pronuncia ha precisato che la quota da riservare non va schiacciata sulle sole esigenze alimentari e che la soluzione trova fondamento nell’art. 36 della Costituzione, che garantisce al lavoratore una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
Cosa rischia chi ci crede
Chi crede di dover consegnare tutto commette due errori. Il primo è non attivarsi: non segnala al curatore e al giudice delegato la propria situazione familiare, le spese fisse, i figli a carico, e lascia che il decreto venga emesso sulla base di informazioni incomplete. Il secondo, opposto, è nascondere il reddito per paura di perderlo integralmente: un comportamento che può avere conseguenze serie sulla possibilità di ottenere l’esdebitazione e, nei casi gravi, rilievo anche sul piano penale. La strada corretta è opposta a entrambe: dichiarare tutto e chiedere che la quota di mantenimento sia determinata in modo realistico.
Mito n. 2 — “Si applica la regola del quinto, come nel pignoramento presso terzi”
Il mito
“Nella liquidazione giudiziale il curatore può prendere al massimo un quinto dello stipendio, come succede con il pignoramento.”
Perché ci credono in tanti
La regola del quinto è una delle poche nozioni di diritto dell’esecuzione che quasi tutti conoscono. L’art. 545 c.p.c. fissa infatti limiti precisi alla pignorabilità di stipendi e pensioni nell’esecuzione individuale: un quinto per i crediti ordinari, con soglie di impignorabilità rafforzate per le pensioni. È naturale pensare che, se un singolo creditore non può andare oltre quella misura, non possa farlo nemmeno la procedura che li rappresenta tutti.
Il fondo di verità è che anche l’art. 146 CCII contiene un rinvio alle regole sull’impignorabilità: la lettera d) esclude dalla liquidazione le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
La realtà
Vero, ma solo a metà. La liquidazione giudiziale non ragiona per percentuali fisse. Il criterio dell’art. 146 è qualitativo e personalizzato: ciò che serve al mantenimento del debitore e della sua famiglia. Il giudice delegato non è vincolato al quinto: può lasciare al debitore più dei quattro quinti, se la famiglia è numerosa e il reddito modesto, oppure lasciargli meno, se il reddito è elevato e le esigenze familiari contenute. Il decreto deve essere motivato proprio perché la decisione è costruita sul caso concreto.
Il secondo comma dell’art. 146 indica i parametri: la condizione personale del debitore e quella della sua famiglia. In pratica entrano in gioco il numero dei familiari a carico, l’eventuale reddito del coniuge, le spese per l’abitazione, quelle sanitarie, gli obblighi di mantenimento verso figli o ex coniuge, le spese necessarie per produrre il reddito stesso (trasporto, strumenti di lavoro).
Quanto alla lettera d), il richiamo ai beni impignorabili per legge opera come uno zoccolo minimo che si aggiunge alla valutazione del giudice; non trasforma il limite del quinto nel criterio generale di ripartizione dello stipendio nella liquidazione giudiziale. Il coordinamento tra la soglia di impignorabilità delle pensioni prevista dall’art. 545 c.p.c. e il potere del giudice delegato è comunque un punto da verificare caso per caso.
La prova
La Cassazione, nella già citata pronuncia n. 26201 del 19 dicembre 2016, ha attribuito al giudice delegato una determinazione discrezionale della quota necessaria al mantenimento, sottolineando che la misura non va ridotta alle mere esigenze alimentari e che deve fungere anche da incentivo all’attività lavorativa del debitore. È un ragionamento incompatibile con un tetto automatico: la quota è il frutto di una valutazione, non di un calcolo percentuale.
Cosa rischia chi ci crede
Il rischio più frequente è sottovalutare l’importo che sarà acquisito: un debitore con un reddito alto e pochi carichi familiari, convinto di perdere solo un quinto, organizza le proprie spese su un’aspettativa irrealistica. Il rischio speculare riguarda chi ha redditi bassi e molti carichi: convinto che “un quinto se ne va comunque”, non documenta le proprie esigenze e perde la possibilità di vedersi lasciare l’intero importo. È qui che una difesa preparata fa la differenza: il decreto si costruisce sui documenti che il giudice ha davanti.
Mito n. 3 — “Finché il giudice non decide, posso tenere tutto” (o il suo contrario)
Il mito
“Fino a quando il giudice delegato non emette il decreto sui limiti, lo stipendio resta tutto mio.” Oppure, nella versione opposta che circola altrettanto: “Finché non c’è il decreto, non ho diritto a trattenere nemmeno un euro.”
Perché ci credono in tanti
Entrambe le versioni nascono da un dato reale: il decreto del giudice delegato è necessario per fissare la misura della quota esclusa. Senza decreto non c’è un numero. Chi ragiona in termini di “nulla è dovuto finché non c’è un provvedimento” ne deduce che tutto resti al debitore; chi ragiona in termini di “tutto è spossessato salvo eccezioni autorizzate” ne deduce l’opposto.
La realtà
La giurisprudenza ha trovato un equilibrio che smentisce entrambe le versioni. Da un lato, il diritto del debitore a percepire e trattenere quanto serve al suo mantenimento esiste già prima del decreto, che si limita a quantificarlo. Dall’altro, il decreto ha effetto anche per il periodo anteriore: la parte di stipendio che eccede i limiti poi fissati è acquisibile alla massa, anche se è stata pagata al debitore prima del provvedimento.
Ne deriva una regola pratica precisa: nel periodo tra l’apertura della liquidazione e il decreto il debitore può incassare lo stipendio e usarlo per vivere, ma deve sapere che l’eccedenza potrà essergli richiesta. Gli atti compiuti dal debitore dopo l’apertura e i pagamenti da lui ricevuti sono inefficaci rispetto ai creditori (art. 144 CCII, che riprende l’art. 44 l. fall.), ma l’inefficacia, per gli stipendi, non è totale: riguarda solo la parte che supera la quota di mantenimento.
La prova
Tre pronunce della Cassazione chiudono la questione, sotto la legge fallimentare:
- Cass. civ., Sez. I, 8 aprile 2015, n. 6999, in continuità con Cass. civ., Sez. I, 31 ottobre 2012, n. 18843: il diritto del fallito agli emolumenti necessari al mantenimento sussiste prima e indipendentemente dal decreto che ne fissa la misura.
- Cass. civ., Sez. I, 27 settembre 2007, n. 20325: i pagamenti di stipendi e pensioni eseguiti al fallito prima del decreto sono inefficaci solo per la parte eccedente i limiti successivamente fissati e solo per il periodo anteriore; la mera anteriorità del pagamento non basta a renderlo integralmente inefficace.
- Cass. civ., Sez. I, 30 luglio 2009, n. 17751: il decreto del giudice delegato ha efficacia retroattiva, sicché i pagamenti eseguiti nel frattempo dal terzo debitore al fallito non sono opponibili ai creditori per la parte acquisibile.
La Cassazione n. 26201/2016 aggiunge un tassello procedurale: il debitore non deve necessariamente presentare un’istanza specifica, perché il giudice delegato è investito della valutazione già quando il curatore chiede l’acquisizione.
Cosa rischia chi ci crede
Chi crede di poter tenere tutto spende l’intero stipendio dei primi mesi e si trova poi a dover restituire, o a vedersi trattenere sulle mensilità successive, l’eccedenza accumulata. Il datore di lavoro che ha continuato a pagare il debitore, se informato della procedura, può essere esposto alla richiesta di pagare una seconda volta la parte non opponibile. Chi crede invece di non avere diritto a nulla rischia di consegnare al curatore somme che gli spettavano. La mossa corretta è sollecitare subito il decreto, accantonando prudenzialmente la parte che verosimilmente eccederà il fabbisogno familiare.
Mito n. 4 — “La pensione e il TFR non si toccano mai”
Il mito
“La pensione è sacra: nessuna procedura può toccarla. E lo stesso vale per il TFR, che è il risparmio di una vita di lavoro.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità esiste. Le pensioni godono, nell’esecuzione individuale, di una protezione rafforzata: l’art. 545 c.p.c. rende impignorabile una soglia minima legata all’assegno sociale. E il trattamento di fine rapporto è percepito, a ragione, come una somma con funzione previdenziale, destinata a sostenere il lavoratore nel momento in cui il rapporto cessa.
La realtà
L’art. 146, lettera b), CCII mette le pensioni sullo stesso piano degli stipendi e dei salari: sono escluse dalla liquidazione entro i limiti del mantenimento del debitore e della famiglia, non integralmente. Il giudice delegato può quindi acquisire alla massa la parte di pensione eccedente il fabbisogno. La lettera d), con il richiamo ai beni impignorabili per legge, garantisce comunque che la soglia minima protetta dall’ordinamento non possa essere intaccata.
Per il TFR il ragionamento è analogo. La giurisprudenza gli ha riconosciuto natura assistenziale e previdenziale, e proprio per questo lo ha attratto nel regime speciale della norma sugli stipendi: non è automaticamente escluso, ma nemmeno automaticamente acquisito. Anche qui decide il giudice delegato, con la stessa logica di proporzione rispetto al mantenimento.
Una precisazione importante riguarda le somme che non derivano da un rapporto di lavoro o da una pensione, ma da contratti previdenziali privati. Le somme dovute in base a un’assicurazione sulla vita sono impignorabili per legge e restano fuori dalla procedura, ma solo se rappresentano la prestazione tipica del contratto giunto alla sua funzione previdenziale; se il debitore recede e riscatta, le somme recuperate entrano nell’attivo.
La prova
- Cass. civ., Sez. I, 30 luglio 2009, n. 17751: il TFR, per la sua natura assistenziale e previdenziale, rientra nella disciplina speciale dell’art. 46 l. fall. ed è acquisibile nei limiti fissati dal giudice delegato.
- Cass. civ., Sez. III, 19 luglio 2004, n. 13342: le somme dovute in base a un’assicurazione sulla vita sono impignorabili e quindi escluse; per l’assicurazione infortuni l’esclusione vale solo per l’indennità in caso di morte e non per quella da invalidità permanente.
- Cass. civ., Sez. I, 26 giugno 2000, n. 8676: le somme ottenute con il recesso dal contratto di assicurazione sulla vita, prima che abbia svolto la sua funzione previdenziale, entrano nell’attivo.
Cosa rischia chi ci crede
Il pensionato socio illimitatamente responsabile, convinto che la pensione sia intoccabile, non si prepara al decreto e non documenta le proprie spese, magari mediche. Il lavoratore che sta per cessare il rapporto di lavoro e incassa il TFR pensando di poterlo usare liberamente può trovarsi destinatario di una richiesta di restituzione. Chi riscatta una polizza vita per fare fronte alle spese crede di mettere al sicuro un risparmio protetto e invece lo trasforma in liquidità acquisibile.
Mito n. 5 — “Quello che guadagno dopo la sentenza non c’entra con la procedura”
Il mito
“La liquidazione giudiziale riguarda i debiti e i beni di prima. Se da domani apro una partita IVA o trovo un lavoro, quei soldi sono solo miei.”
Perché ci credono in tanti
L’idea ha un’origine intuitiva: la procedura liquida il passato, il nuovo lavoro rappresenta il futuro. Inoltre l’art. 146 CCII parla espressamente di ciò che il debitore guadagna con la sua attività, e chi lo legge in fretta ne deduce che quei guadagni siano esclusi. Infine, molti confondono la liquidazione giudiziale con l’esdebitazione, che effettivamente libera il debitore per il futuro, ma solo alla fine del percorso.
La realtà
L’art. 142, secondo comma, CCII include nella liquidazione anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, detratte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi. I redditi prodotti dopo la sentenza sono beni sopravvenuti a pieno titolo. Ciò che l’art. 146 esclude non è il reddito futuro in sé, ma la sola quota necessaria al mantenimento.
Il meccanismo, per i redditi da attività autonoma, si svolge in tre passaggi: si parte dal compenso lordo, si sottraggono i costi sostenuti per produrlo, si individua il netto; dal netto si scorpora la quota di mantenimento fissata dal giudice delegato; solo il residuo è acquisibile. La detrazione dei costi non è una concessione: è imposta dalla legge, che parla espressamente di passività per l’acquisto e la conservazione.
C’è poi una valvola di sicurezza per la procedura: lo stesso art. 142, terzo comma, consente al curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, di rinunciare ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli sopravvenuti, quando i costi da sostenere per acquisirli e conservarli risultano superiori al presumibile valore di realizzo. Per un reddito modesto, interamente o quasi assorbito dal fabbisogno familiare, è frequente che l’acquisizione non convenga.
Quanto alla durata, gli effetti sullo stipendio non sono perpetui: cessano con la chiusura della procedura, e il debitore persona fisica può poi accedere all’esdebitazione, che il CCII disciplina agli artt. 278 e seguenti, alle condizioni di legge.
La prova
- Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2015, n. 1724: il compenso percepito per un’attività svolta dopo la dichiarazione di fallimento è acquisibile solo al netto delle passività sostenute per produrlo, e il residuo netto è acquisibile solo dopo il decreto del giudice delegato che fissa quanto occorre al mantenimento.
- Cass. civ., Sez. I, 24 gennaio 2008, n. 1600: se il fallito svolge una nuova attività avvalendosi di terzi, i pagamenti a questi ultimi sono inefficaci salvo che si tratti di costi che hanno incrementato l’attivo con beni sopravvenuti; l’onere di provarlo grava su chi invoca l’eccezione.
- Cass. civ., Sez. I, 16 febbraio 2005, n. 3117: un credito sorto dopo il fallimento (nel caso, per equa riparazione) entra automaticamente nella massa, e a farlo valere è legittimato il curatore.
Cosa rischia chi ci crede
Chi avvia una nuova attività senza informare il curatore e senza documentare i costi rischia una doppia conseguenza: da un lato l’acquisizione dei compensi, dall’altro l’impossibilità di dedurre le spese, perché la prova dei costi spetta a chi ne chiede la detrazione. Inoltre l’occultamento di redditi sopravvenuti è un comportamento che pesa sulla valutazione di meritevolezza richiesta per l’esdebitazione. Ripartire durante la procedura è possibile e anzi auspicabile, ma va fatto alla luce del sole.
Mito n. 6 — “La quota che mi lasciano è un sussidio di sopravvivenza”
Il mito
“Il giudice mi lascerà il minimo indispensabile per mangiare: la quota di stipendio esclusa è come un assegno alimentare.”
Perché ci credono in tanti
La confusione nasce dalla vicinanza tra due norme. L’art. 146 CCII si occupa della parte di reddito che resta fuori dalla liquidazione; l’art. 147 CCII, che merita una trattazione a sé, consente al giudice delegato di concedere al debitore privo di mezzi un sussidio a titolo di alimenti per sé e per la famiglia, e disciplina l’uso della casa di abitazione. Chi sente parlare di “mantenimento” e di “alimenti” nello stesso contesto tende a sovrapporli.
La realtà
Le due figure sono diverse per presupposto e per misura. L’assegno dell’art. 147 presuppone che il debitore sia privo di mezzi e viene attinto dall’attivo della procedura: è un aiuto che la massa concede. La quota dell’art. 146 è invece una parte del reddito del debitore che non entra mai nella massa: non è una concessione, ma un limite allo spossessamento.
Anche la misura è diversa. Gli alimenti, nel diritto civile, coprono lo stretto necessario; il mantenimento, nozione usata dall’art. 146, è più ampio e tiene conto del tenore di vita adeguato alla condizione della persona e della famiglia, con le necessità di abitazione, istruzione dei figli, cura della salute. È la ragione per cui la Cassazione ha escluso che la quota possa essere ridotta alle sole esigenze alimentari.
C’è infine una funzione ulteriore che il passaparola ignora del tutto: la quota deve incentivare il debitore a continuare a lavorare. Se il giudice lasciasse solo il minimo vitale, il debitore non avrebbe alcun interesse a produrre reddito, e i creditori non vedrebbero neppure l’eccedenza.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC, lavora abitualmente proprio sulla determinazione della quota di reddito necessaria al mantenimento della famiglia, che è il cuore anche della liquidazione controllata.
La prova
- Cass. civ., Sez. VI-1, 19 dicembre 2016, n. 26201: la quota non va ridotta alle mere esigenze alimentari, a differenza di quanto avviene per il sussidio previsto dalla norma sugli alimenti, e deve valere come incentivo all’attività lavorativa, tenendo conto della famiglia.
- Cass. civ., Sez. I, 19 novembre 2009, n. 24416: l’assegno di mantenimento corrisposto ai collaboratori di giustizia ha natura alimentare e il giudice delegato non può acquisirlo, neppure in parte; può intervenire solo sulle quote di reddito prive di quella destinazione.
Cosa rischia chi ci crede
Chi pensa di ottenere solo il minimo vitale si presenta al confronto con il curatore senza argomenti, accetta proposte di decreto sottodimensionate e non le contesta. Il decreto del giudice delegato è invece reclamabile al tribunale ai sensi dell’art. 124 CCII, nel termine di dieci giorni: un rimedio che ha senso solo se, prima, si è costruita una rappresentazione documentata delle esigenze familiari. Il rapporto con l’assegno dell’art. 147, invece, va valutato a parte e solo quando il debitore non ha redditi sufficienti.
Mito n. 7 — “Tutto ciò che è personale resta fuori, e nella liquidazione controllata vale lo stesso”
Il mito
“Risarcimenti, indennizzi assicurativi, somme che riguardano la mia persona non entrano nella procedura. E se invece della liquidazione giudiziale mi capita la liquidazione controllata, le regole sono identiche.”
Perché ci credono in tanti
L’art. 146, lettera a), CCII esclude effettivamente i beni e i diritti di natura strettamente personale. Inoltre la liquidazione controllata del sovraindebitato, disciplinata dagli artt. 268 e seguenti CCII, è spesso descritta come la “liquidazione giudiziale dei piccoli”, e molti ne deducono che le due discipline coincidano in tutto.
La realtà
Le esclusioni per natura personale sono più strette di quanto si pensi. La giurisprudenza distingue in base alla funzione della somma: ciò che ristora un danno alla persona (biologico, morale) ha natura personale; ciò che ristora una perdita economica, compresa la perdita della capacità di guadagno, è patrimoniale ed entra nell’attivo. Per l’imprenditore persona fisica che ha subito un infortunio, la distinzione è decisiva.
Quanto alla liquidazione controllata, che riguarda il consumatore, il professionista, l’imprenditore minore e gli altri debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale, la regola sui redditi è gemella: anche l’art. 268, quarto comma, CCII esclude stipendi, pensioni, salari e quanto il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di ciò che occorre al mantenimento suo e della famiglia. Ma le due elencazioni non sono intercambiabili: la Cassazione ha chiarito che l’elenco della liquidazione controllata è autonomo e completo e non tollera l’importazione, per analogia, delle esclusioni previste dall’art. 146.
La prova
- Cass. civ., Sez. I, 27 ottobre 2025, n. 28484: nella liquidazione controllata i beni e i diritti di natura strettamente personale non sono esclusi, perché l’art. 268, comma 4, CCII contiene un elenco autonomo e completo che non può essere integrato con l’art. 146; confermato il diniego di esclusione della somma ricevuta a titolo di risarcimento del danno biologico.
- Cass. civ., Sez. III, 27 gennaio 2011, n. 1879: il danno da perdita della capacità di guadagno futuro è patrimoniale e le somme che lo risarciscono entrano nell’attivo fallimentare.
- Cass. civ., Sez. I, 22 luglio 2005, n. 15493: l’indennità assicurativa per infortunio è acquisibile se ristora solo il danno patrimoniale in senso stretto.
Cosa rischia chi ci crede
Il debitore che riceve un risarcimento durante la procedura e lo considera “suo” perché legato alla sua persona può trovarsi a doverlo restituire, in tutto o in parte, se copre il mancato guadagno. E chi, da sovraindebitato, sceglie la liquidazione controllata pensando di poter invocare tutte le esclusioni dell’art. 146 rischia di scoprire che il risarcimento del danno biologico, protetto nell’una, non lo è nell’altra secondo l’orientamento appena affermato dalla Cassazione. La scelta dello strumento va fatta conoscendo esattamente cosa resta fuori in ciascuno.
Il mito alla prova dei numeri
Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, con dati di fantasia, che mostrano cosa accade davvero a chi agisce credendo a uno dei miti. Gli importi della quota di mantenimento sono esemplificativi: nella realtà li stabilisce il giudice delegato con decreto motivato.
Ipotesi A — Chi crede alla “regola del quinto” (miti n. 2 e n. 3)
Socio illimitatamente responsabile di una s.n.c., dipendente di un’altra azienda con retribuzione netta di 3.240 € al mese; coniuge con reddito proprio, nessun figlio a carico. Liquidazione giudiziale aperta il 14 gennaio 2026. Il debitore, convinto che il curatore possa prendere al massimo un quinto, continua a spendere 2.592 € al mese (i quattro quinti) e accantona 648 €.
Il decreto del giudice delegato arriva il 22 aprile 2026 e fissa la quota di mantenimento in 1.870 € mensili, dando conto della presenza di un secondo reddito familiare.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Eccedenza mensile acquisibile (3.240 − 1.870) | 1.370 € |
| Mensilità di febbraio, marzo e aprile già incassate | 3 |
| Eccedenza complessiva per il periodo anteriore al decreto | 4.110 € |
| Somme accantonate dal debitore (648 × 3) | 1.944 € |
| Differenza da reperire | 2.166 € |
Esito: il debitore deve mettere a disposizione 2.166 € che non ha più, e il curatore può chiedere di recuperarli sulle mensilità successive. Se avesse sollecitato subito il decreto, documentando le spese reali, avrebbe saputo da febbraio quanto accantonare. La retroattività dell’effetto del decreto (Cass. n. 17751/2009) e l’inefficacia limitata all’eccedenza (Cass. n. 20325/2007) operano esattamente così.
Ipotesi B — Chi crede che i guadagni successivi siano “solo suoi” (mito n. 5)
Imprenditore individuale in liquidazione giudiziale dal 3 marzo 2026. A giugno avvia un’attività di consulenza e fattura 4.870 € al mese; sostiene costi documentati per 1.130 € (affitto di una postazione, software, contributi). Due figli a carico, coniuge senza reddito. Convinto che il nuovo reddito sia estraneo alla procedura, non lo comunica.
Sequenza reale:
1. il curatore viene a conoscenza dei compensi e ne chiede l’acquisizione come beni sopravvenuti (art. 142, comma 2, CCII);
2. dal lordo vanno detratte le passività: 4.870 − 1.130 = 3.740 € netti, ma solo per i costi di cui il debitore fornisce prova (Cass. n. 1600/2008 sull’onere);
3. il giudice delegato fissa la quota di mantenimento, nell’ipotesi, in 2.480 €;
4. residuo acquisibile: 1.260 € al mese.
Esito: se il debitore non ha conservato le pezze giustificative di una parte dei costi, ad esempio 410 €, il netto acquisibile sale a 1.670 €. La mancata trasparenza, inoltre, potrà essere valutata in sede di esdebitazione. Con una comunicazione tempestiva il risultato sarebbe stato più favorevole e il percorso verso la liberazione dai debiti più lineare.
Ipotesi C — Chi crede che la pensione sia intoccabile (mito n. 4)
Socio accomandatario pensionato, pensione netta di 2.310 € al mese, vive solo, spese mediche documentate per 190 € al mese. Liquidazione giudiziale aperta il 9 settembre 2026. Il debitore non partecipa al confronto sul decreto, ritenendolo inutile.
Il giudice delegato, sulla base delle sole informazioni del curatore, fissa la quota in 1.350 €; l’eccedenza acquisibile è di 960 € al mese. Se il debitore avesse documentato le spese sanitarie e il canone di locazione, la quota avrebbe potuto essere determinata su basi diverse; resta comunque il reclamo al tribunale contro il decreto nel termine di legge. In ogni caso la soglia minima di impignorabilità prevista dalla legge per le pensioni opera come limite invalicabile (art. 146, lett. d, CCII).
Il fondo di verità
Ogni mito esaminato nasce da un frammento di verità. Rimetterli in ordine aiuta a capire come funziona davvero il sistema.
È vero che lo spossessamento è ampio. La sentenza di apertura colpisce tutto il patrimonio e anche i beni che arrivano durante la procedura: è l’universalità dell’art. 142 CCII. Chi teme di perdere il controllo dei propri redditi non sbaglia del tutto: lo perde, ma solo sulla parte eccedente il mantenimento.
È vero che esiste un limite di impignorabilità. Il richiamo dell’art. 146, lett. d), ai beni impignorabili per legge porta nella liquidazione giudiziale le soglie protettive dell’esecuzione individuale. Ma questo limite convive con il criterio del mantenimento, che è più flessibile e normalmente più ampio, e non lo sostituisce.
È vero che serve un decreto. Senza il provvedimento del giudice delegato la quota non è quantificata. Ma il diritto alla quota esiste già, e l’effetto del decreto si estende al periodo precedente: il decreto misura, non crea.
È vero che pensione e TFR hanno una funzione protettiva. Per questo la legge li tratta come redditi destinati al mantenimento. La protezione, tuttavia, è proporzionata alle esigenze, non assoluta.
È vero che l’attività successiva del debitore è tutelata. La legge esclude ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti del mantenimento, e la Cassazione ha valorizzato la funzione di incentivo della quota. Ma il reddito eccedente, al netto dei costi, è un bene sopravvenuto.
È vero che esiste un sostegno per chi non ha nulla. L’assegno dell’art. 147 CCII esiste, ma opera su un piano diverso: interviene quando il debitore è privo di mezzi, attingendo alla massa, e non va confuso con la quota di reddito trattenuta.
È vero che i diritti personali sono protetti. Nella liquidazione giudiziale l’art. 146, lett. a), esclude i beni e i diritti strettamente personali. Ma il perimetro va ricostruito sulla funzione della somma e, nella liquidazione controllata, sull’elenco autonomo dell’art. 268 CCII.
Ricomposto il quadro, emerge una regola semplice da enunciare e impegnativa da applicare: lo stipendio del debitore persona fisica entra nella liquidazione giudiziale, ma solo per la parte che supera ciò che serve a lui e alla sua famiglia, e quella parte la stabilisce il giudice delegato sul caso concreto. È una regola che rimane invariata nel testo vigente del Codice della crisi, come risultante dai correttivi, compreso il D.Lgs. 136/2024; il successivo D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, che ha esteso ai tributi locali alcuni strumenti del Codice, non incide sull’art. 146.
Come si arriva, in pratica, al decreto sulla quota
Il fondo di verità più trascurato riguarda il procedimento. L’art. 146, comma 2, CCII prevede che il giudice delegato decida “sentiti il curatore e il comitato dei creditori”: il debitore non è menzionato tra i soggetti da sentire, ma la Cassazione n. 26201/2016 ha chiarito che il giudice è investito della valutazione già con la richiesta del curatore e che non serve un’istanza specifica del debitore. Questo non significa che il debitore debba restare in silenzio. Al contrario, il modo più efficace per ottenere un decreto equilibrato è depositare una memoria che contenga:
- la composizione del nucleo familiare e i redditi di ciascun componente;
- le spese fisse documentate: canone di locazione o rata del mutuo sulla casa di abitazione, utenze, assicurazioni obbligatorie, trasporto per raggiungere il luogo di lavoro;
- le spese straordinarie ma ricorrenti: cure mediche, assistenza a familiari non autosufficienti, istruzione dei figli;
- gli obblighi di mantenimento derivanti da provvedimenti del giudice della famiglia;
- per i redditi da attività autonoma, i costi necessari a produrli, che vanno dedotti prima di calcolare l’eccedenza (Cass. n. 1724/2015).
Il curatore, dal canto suo, ha interesse a un decreto che non disincentivi il lavoro del debitore: un debitore che continua a produrre reddito genera un’eccedenza costante per la massa, mentre un debitore scoraggiato smette di lavorare o si sposta verso redditi difficili da intercettare. Per questo la quantificazione, quando è ben documentata, tende a essere il frutto di un confronto più che di uno scontro.
Il decreto è un provvedimento del giudice delegato e, come tale, è soggetto a reclamo al tribunale ai sensi dell’art. 124 CCII. Il reclamo non è un rimedio da usare per principio: ha senso quando il decreto ha ignorato elementi documentati o ha applicato un criterio diverso da quello del mantenimento, ad esempio limitando la quota al minimo alimentare in contrasto con l’orientamento della Cassazione.
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata: stessa regola sui redditi, perimetri diversi
Il debitore persona fisica può trovarsi nell’una o nell’altra procedura a seconda della sua qualifica. La liquidazione giudiziale riguarda l’imprenditore commerciale che non sia “minore” e, per estensione, i soci illimitatamente responsabili delle società di persone in liquidazione giudiziale (art. 256 CCII). La liquidazione controllata riguarda invece il consumatore, il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo e gli altri debitori sovraindebitati.
Sul punto specifico dei redditi, le due discipline si somigliano molto: in entrambe stipendi, pensioni, salari e guadagni da attività restano al debitore nei limiti di quanto serve al mantenimento suo e della famiglia, e in entrambe è il giudice a indicare quei limiti. Le differenze si annidano altrove: negli organi che partecipano alla decisione (nella liquidazione controllata non c’è un comitato dei creditori nel senso della liquidazione giudiziale, e il ruolo centrale è quello del liquidatore), e soprattutto nell’elenco dei beni esclusi, che la Cassazione n. 28484/2025 ha dichiarato autonomo e non integrabile con l’art. 146.
Per chi si trova al confine tra le due procedure, ad esempio un ex imprenditore che ha cessato l’attività o un socio di una piccola società di persone, la qualificazione corretta non è un dettaglio: determina quale elenco di esclusioni si applica e quali somme personali restano protette.
Mito e realtà a confronto
La tabella riassume, mito per mito, la correzione essenziale. È utile come promemoria nel momento in cui si prepara il confronto con il curatore o si valuta il decreto del giudice delegato. Va letta tenendo presente che la quota di mantenimento non è mai un numero fisso stabilito dalla legge, ma il risultato di una valutazione motivata, che può cambiare se cambiano le condizioni del debitore o della famiglia.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| Il curatore incassa tutto lo stipendio | Solo l’eccedenza rispetto al mantenimento del debitore e della famiglia (art. 146, lett. b, CCII; Cass. n. 26201/2016) |
| Vale la regola del quinto | Decide il giudice delegato con decreto motivato, sul caso concreto; le soglie di impignorabilità restano un minimo |
| Senza decreto tengo tutto / non tengo nulla | Il diritto alla quota esiste prima del decreto; il decreto ha effetto anche sul periodo anteriore per l’eccedenza (Cass. n. 6999/2015, n. 20325/2007, n. 17751/2009) |
| Pensione e TFR sono intoccabili | Sono trattati come lo stipendio, nei limiti del mantenimento; le polizze vita riscattate entrano nell’attivo |
| I guadagni successivi sono miei | Sono beni sopravvenuti (art. 142, c. 2, CCII), acquisibili al netto dei costi e della quota di mantenimento (Cass. n. 1724/2015) |
| La quota è un sussidio alimentare | È un limite allo spossessamento, più ampio degli alimenti; l’assegno dell’art. 147 è altra cosa |
| Ciò che è personale resta sempre fuori, anche nella liquidazione controllata | Conta la funzione della somma; nella liquidazione controllata vale solo l’elenco dell’art. 268 (Cass. n. 28484/2025) |
Le domande di verifica
Quindi è vero che posso continuare a lavorare durante la liquidazione giudiziale?
Sì. La liquidazione giudiziale non impedisce al debitore persona fisica di lavorare come dipendente o di svolgere una nuova attività. Lo spossessamento riguarda i beni, non la capacità lavorativa. I redditi prodotti, però, sono beni sopravvenuti: la parte eccedente il mantenimento, al netto dei costi, è acquisibile alla procedura. Conviene informare il curatore fin dall’inizio, così da ottenere un decreto calibrato sulla nuova situazione.
Quindi è vero che il datore di lavoro verserà lo stipendio direttamente al curatore?
Dipende. Una volta emesso il decreto, la parte acquisibile può essere versata alla procedura, e il terzo che paga al debitore dopo aver avuto conoscenza della procedura si espone al rischio che il pagamento della quota eccedente non sia opponibile ai creditori (Cass. n. 17751/2009). Le modalità concrete, ad esempio un versamento diretto della sola eccedenza, sono definite caso per caso dagli organi della procedura.
Quindi è vero che il decreto sulla quota può essere modificato?
Sì. Il decreto è fondato sulla condizione personale e familiare del debitore: se questa cambia (nascita di un figlio, perdita del lavoro del coniuge, spese mediche sopravvenute, aumento o riduzione del reddito), è possibile chiederne la revisione. Contro il decreto è inoltre previsto il reclamo al tribunale secondo l’art. 124 CCII.
Quindi è vero che, se il curatore rinuncia ad acquisire il mio reddito, resta tutto a me?
Sì, nei limiti della rinuncia. L’art. 142, comma 3, CCII consente al curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, di rinunciare ad acquisire beni quando i costi superano il presumibile valore di realizzo. Per redditi modesti l’acquisizione dell’eccedenza può non valere lo sforzo. La rinuncia deve però risultare dagli atti della procedura: non si presume.
Quindi è vero che anche i redditi del coniuge entrano nella liquidazione?
No. La liquidazione giudiziale riguarda il patrimonio del debitore, non quello dei familiari. Lo stipendio del coniuge resta del coniuge. Tuttavia il reddito del coniuge è un elemento che il giudice delegato può considerare nel valutare la condizione della famiglia: se in casa entra un secondo reddito, la quota necessaria al mantenimento del debitore può essere determinata in misura inferiore, come mostra l’ipotesi A. Diverso è il discorso per i beni in fondo patrimoniale e i relativi frutti, esclusi dall’art. 146, lett. c), salvo quanto previsto dall’art. 170 c.c.
Quindi è vero che, finita la procedura, il curatore non può più chiedere nulla sul mio stipendio?
Sì, con una precisazione. Con la chiusura cessano gli effetti dello spossessamento sui redditi futuri. Resta la questione dei debiti non soddisfatti, che l’esdebitazione (artt. 278 e seguenti CCII) può far venire meno se ne ricorrono le condizioni. La condotta tenuta durante la procedura, inclusa la trasparenza sui redditi, è uno degli elementi che contano.
Le sentenze che smontano i miti
Le pronunce che seguono sono state verificate su fonti indipendenti. Molte riguardano la legge fallimentare (artt. 42, 44 e 46 l. fall.), le cui disposizioni sono state riprodotte nella sostanza dagli artt. 142, 144 e 146 CCII: lo segnaliamo per ciascuna. Il principio è riformulato in parole nostre.
1. Cass. civ., Sez. VI-1, 19 dicembre 2016, n. 26201 (legge fallimentare) — Lo stipendio percepito dal fallito come dipendente di terzi non può essere acquisito per intero; il giudice delegato determina la quota anche senza istanza del debitore, senza ridurla alle esigenze alimentari, tenendo conto della famiglia e della funzione di incentivo. Smonta i miti n. 1, 2 e 6.
2. Cass. civ., Sez. I, 8 aprile 2015, n. 6999 (legge fallimentare) — Il diritto del debitore a trattenere quanto serve al mantenimento esiste prima del decreto e indipendentemente da esso. Smonta il mito n. 3 nella versione “non posso tenere nulla”.
3. Cass. civ., Sez. I, 31 ottobre 2012, n. 18843 (legge fallimentare) — Precedente conforme alla pronuncia del 2015 sull’anteriorità del diritto alla quota rispetto al decreto. Rafforza la smentita del mito n. 3.
4. Cass. civ., Sez. I, 27 settembre 2007, n. 20325 (legge fallimentare) — I pagamenti di stipendi e pensioni ricevuti prima del decreto sono inefficaci solo per l’eccedenza rispetto ai limiti poi fissati, e solo per il periodo anteriore. Smonta entrambe le versioni del mito n. 3.
5. Cass. civ., Sez. I, 30 luglio 2009, n. 17751 (legge fallimentare) — Il TFR, per la sua natura previdenziale e assistenziale, segue il regime speciale degli stipendi; il decreto del giudice delegato opera retroattivamente e i pagamenti del terzo nel frattempo non sono opponibili per la parte acquisibile. Smonta i miti n. 3 e n. 4.
6. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2015, n. 1724 (legge fallimentare) — Il compenso per l’attività svolta dopo l’apertura è acquisibile solo al netto delle passività sostenute per produrlo e solo dopo il decreto che fissa la quota di mantenimento. Smonta il mito n. 5 e ne ridimensiona le paure.
7. Cass. civ., Sez. I, 24 gennaio 2008, n. 1600 (legge fallimentare) — I costi per una nuova attività del fallito sono deducibili solo se hanno incrementato l’attivo con beni sopravvenuti, e la prova spetta a chi invoca la deduzione. Rilevante per il mito n. 5: senza documenti, i costi non si detraggono.
8. Cass. civ., Sez. I, 16 febbraio 2005, n. 3117 (legge fallimentare) — Un credito sorto dopo il fallimento entra automaticamente nella massa e lo fa valere il curatore. Conferma che il “dopo” non è estraneo alla procedura (mito n. 5).
9. Cass. civ., Sez. I, 19 novembre 2009, n. 24416 (legge fallimentare) — Un assegno di natura alimentare non può essere acquisito, nemmeno in parte; il giudice può incidere solo sulle quote di reddito prive di quella destinazione. Chiarisce la distinzione tra natura alimentare e reddito ordinario (mito n. 6).
10. Cass. civ., Sez. III, 19 luglio 2004, n. 13342 (legge fallimentare) — Le somme dovute in base a un’assicurazione sulla vita sono impignorabili ed escluse; per l’assicurazione infortuni l’esclusione riguarda solo l’indennità per il caso di morte. Delimita il mito n. 4.
11. Cass. civ., Sez. I, 26 giugno 2000, n. 8676 (legge fallimentare) — Le somme ottenute riscattando una polizza vita prima che abbia svolto la funzione previdenziale entrano nell’attivo. Smonta il mito n. 4 nella parte relativa ai “risparmi protetti”.
12. Cass. civ., Sez. III, 27 gennaio 2011, n. 1879 (legge fallimentare) — Il risarcimento del danno da perdita della capacità di guadagno è patrimoniale e non rientra nelle esclusioni per beni personali o redditi da lavoro. Smonta il mito n. 7.
13. Cass. civ., Sez. I, 22 luglio 2005, n. 15493 (legge fallimentare) — L’indennizzo per infortunio che ristora solo il danno patrimoniale è acquisibile alla massa. Smonta il mito n. 7.
14. Cass. civ., Sez. I, 27 ottobre 2025, n. 28484 (Codice della crisi, liquidazione controllata) — L’elenco dei beni esclusi dall’art. 268, comma 4, CCII è autonomo e completo; non si applica per analogia l’art. 146 e quindi il risarcimento del danno biologico non è escluso. Smonta il mito n. 7 nella parte sulla liquidazione controllata.
15. Cass. civ., Sez. III, 19 agosto 2003, n. 12114 (legge fallimentare) — Il sistema concorsuale poggia sull’universalità oggettiva, che priva il debitore della disponibilità del patrimonio, e su quella soggettiva, che sottopone i creditori alle regole del concorso. Spiega il fondo di verità del mito n. 1.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti allo stipendio, alla pensione o ai redditi sopravvenuti di un debitore persona fisica, il lavoro dello Studio consiste nel separare ciò che è vero da ciò che è stato raccontato, e nel tradurlo in atti concreti. Questi gli strumenti:
- Analizziamo la sentenza di apertura e la posizione del debitore: verifichiamo se si tratta di imprenditore individuale o di socio illimitatamente responsabile e quali effetti produce lo spossessamento sui suoi redditi.
- Ricostruiamo il fabbisogno familiare documentato: raccogliamo buste paga, cedolini pensione, contratti di locazione, spese sanitarie, provvedimenti sul mantenimento dei figli, e li organizziamo in una memoria per il giudice delegato.
- Sollecitiamo il decreto ex art. 146, comma 2, CCII, per evitare che il periodo senza quota quantificata generi eccedenze da restituire.
- Calcoliamo l’eccedenza del periodo anteriore al decreto e predisponiamo una proposta di regolazione con il curatore, applicando i principi sull’inefficacia limitata alla sola parte eccedente.
- Esaminiamo il decreto e, se non rispecchia la condizione personale e familiare, proponiamo reclamo al tribunale nel termine previsto dall’art. 124 CCII.
- Chiediamo la revisione della quota quando mutano le condizioni del debitore o della famiglia.
- Gestiamo i redditi sopravvenuti da nuova attività: impostiamo la comunicazione al curatore e la documentazione dei costi deducibili, così che l’eventuale acquisizione riguardi solo il netto eccedente.
- Qualifichiamo somme particolari (TFR, polizze vita, risarcimenti, indennizzi assicurativi), verificandone la funzione per stabilire se e in che misura siano escluse.
- Valutiamo, insieme ai commercialisti dello staff, la convenienza di una rinuncia del curatore ad acquisire redditi modesti e la prepariamo con dati contabili.
- Prepariamo il percorso verso l’esdebitazione, curando fin dall’inizio la trasparenza sui redditi che ne è presupposto.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Sul tema di questo articolo pesano in modo particolare due abilitazioni. Come Esperto Negoziatore, l’Avvocato può affiancare l’imprenditore persona fisica nella composizione negoziata prima che la crisi diventi insolvenza conclamata, quando c’è ancora spazio per evitare la liquidazione giudiziale e, con essa, lo spossessamento dei redditi. Come Gestore della crisi e fiduciario OCC, opera sulla determinazione della quota di reddito necessaria al mantenimento della famiglia, che nella liquidazione controllata segue una regola parallela a quella dell’art. 146 CCII, e conosce le differenze tra le due procedure che la Cassazione ha appena messo in luce.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta la difesa davanti al giudice delegato è lo stesso professionista che, da cassazionista, può seguirla fino all’ultimo grado, senza cambi di linea.
Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso: la quantificazione dell’eccedenza, la deduzione dei costi dei redditi sopravvenuti, la valutazione della convenienza dell’acquisizione richiedono competenze giuridiche e contabili nello stesso momento.
In chiusura
Lo stipendio del debitore persona fisica entra nella liquidazione giudiziale, ma non tutto e non in modo automatico: la parte necessaria al mantenimento suo e della famiglia resta fuori, l’eccedenza va ai creditori, e il confine lo traccia il giudice delegato sulla base di ciò che gli viene documentato. Pensione, TFR e redditi sopravvenuti seguono la stessa logica, con le precisazioni viste. L’informazione corretta è la prima difesa: permette di non consegnare ciò che spetta e di non trattenere ciò che dovrà essere restituito.
Lo Studio Monardo affronta questo tema dal punto in cui si intrecciano crisi d’impresa e sovraindebitamento. L’abilitazione di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 consente di intervenire prima, quando la composizione negoziata può ancora evitare la liquidazione giudiziale; quella di Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario OCC consente di lavorare con metodo sulla quota di reddito da lasciare al debitore e sulle alternative offerte dalla liquidazione controllata e dall’esdebitazione.
📩 Non lasciare che sia il passaparola a decidere quanto del tuo stipendio resta a te e alla tua famiglia: scrivici oggi stesso, i contatti dello Studio sono riportati al termine di questa guida.
