Il Garante Che Ha Pagato La Banca Può Rivalersi Sulla Società In Liquidazione Giudiziale?

Hai firmato una fideiussione per la società, la banca ti ha chiesto il pagamento e tu hai pagato, oppure stai per farlo. Nel frattempo il tribunale ha aperto la liquidazione giudiziale della società. Ora ti chiedi se quei soldi sono persi o se puoi riaverne almeno una parte. La risposta breve è sì: il garante che ha pagato può rivalersi sulla società in liquidazione giudiziale, ma solo entrando nel concorso con i tempi, le prove e la qualificazione giusta del suo credito. Se sbagli uno di questi tre elementi, il curatore può escluderti dallo stato passivo anche se il pagamento è vero e documentato.

Questo non è un articolo da leggere e archiviare. È un piano da eseguire, mossa dopo mossa. Ti promettiamo una cosa sola: alla fine di queste pagine saprai da quale mossa partire, quali documenti raccogliere oggi, quali termini stanno già correndo e quali errori possono costarti l’intero credito di regresso. Ogni mossa ha un obiettivo, una finestra temporale, una base giuridica e un controllo finale che ti dice se puoi passare alla successiva.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Il credito del garante verso una società in liquidazione giudiziale si trova all’incrocio tra il diritto della crisi d’impresa e la tutela patrimoniale della persona fisica che ha garantito. Sul primo versante opera la competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: chi conosce dall’interno la crisi delle imprese, le trattative con le banche e il ruolo delle garanzie sa leggere lo stato passivo e le scelte del curatore. Sul secondo versante opera la sua qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC: quando il pagamento alla banca ha messo in difficoltà anche il garante, servono gli strumenti del sovraindebitamento per proteggerlo. Questo articolo nasce da quell’incrocio.

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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa partire

Prima di procedere, assicurati di sapere esattamente dove ti trovi. Il diritto del garante verso la società fallita (oggi “in liquidazione giudiziale”, secondo il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019, nella versione aggiornata dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024) cambia profondamente a seconda di quattro fatti. Rispondi a queste domande con carta e penna, perché ogni risposta ti indirizza verso una mossa diversa.

Domanda 1: hai già pagato, o la banca ti sta solo chiedendo di pagare?

È la domanda decisiva. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 5964 del 6 marzo 2025, ha chiarito che il credito di regresso del fideiussore nasce con il pagamento, non con la firma della garanzia. Prima di pagare non hai un credito di regresso da far valere nel concorso, e non puoi chiedere di essere ammesso “con riserva” dell’eventuale pagamento futuro. Se non hai ancora pagato, quindi, il tuo piano parte dalla gestione dell’escussione, non dalla domanda al curatore.

Domanda 2: hai pagato prima o dopo l’apertura della liquidazione giudiziale?

Guarda la data della sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale e confrontala con la data del tuo bonifico alla banca. Se hai pagato prima, sei un creditore come gli altri al momento dell’apertura, e il tuo credito di regresso (e, se ne ricorrono i presupposti, la surrogazione nelle garanzie della banca) entra nel concorso. Se hai pagato dopo, entri in una disciplina più stretta: la legge vuole evitare che il creditore originario e il garante concorrano sullo stesso debito, e la giurisprudenza ti chiede di dimostrare che la banca è stata soddisfatta per intero.

Domanda 3: hai pagato tutto quello che la banca chiedeva, o solo una parte?

Il pagamento integrale ti apre la porta del concorso. Il pagamento parziale, specie se fatto dopo l’apertura della procedura, rischia di lasciarti fuori: la Cassazione, con la sentenza n. 4175 del 2018, ha escluso l’ammissione del fideiussore che, dopo il fallimento del debitore principale, aveva versato solo una parte del dovuto, anche se in via transattiva. Se hai pagato prima dell’apertura e solo in parte, invece, la regola è diversa e la vedremo nella mossa 3.

Domanda 4: a che punto è la procedura?

Recupera la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (è pubblicata nel registro delle imprese) e la comunicazione del curatore ai creditori. Controlla: la data dell’udienza di verifica dello stato passivo; se lo stato passivo è già stato dichiarato esecutivo; se la banca è già stata ammessa e per quale importo e con quale rango (privilegiato, ipotecario, chirografario). Ognuno di questi dati decide quale strada procedurale ti resta aperta.

La tabella di orientamento

Se la tua situazione è… Parti dalla mossa Perché
La banca ti ha escusso ma non hai ancora pagato Mossa 5 Prima del pagamento non esiste un credito di regresso da insinuare
Hai pagato, ma non hai in mano quietanza e documenti completi Mossa 1 Senza prova del pagamento il curatore ti escluderà
Hai pagato e non sai se puoi far valere ipoteche o privilegi della banca Mossa 2 La surrogazione può trasformare un credito chirografario in privilegiato
Hai pagato dopo l’apertura, oppure hai pagato solo una parte Mossa 3 Serve verificare se la banca è stata soddisfatta per intero
Hai tutti i documenti e l’udienza di verifica è vicina Mossa 4 Domanda tempestiva entro 30 giorni prima dell’udienza
Il progetto di stato passivo ti esclude o ti declassa Mossa 6 Osservazioni e, poi, opposizione entro 30 giorni
Vuoi recuperare anche da altri soggetti (cofideiussori, acquirente dell’azienda) Mossa 7 Il concorso non è l’unica fonte di recupero
Il pagamento ha messo in crisi il tuo patrimonio personale Mossa 8 Strumenti del sovraindebitamento e, se sei imprenditore, della composizione negoziata

Non passare oltre finché non hai individuato la tua riga. Puoi trovarti in più righe contemporaneamente: in quel caso parti dalla mossa con il numero più basso.

Mossa 1 — Metti al sicuro la prova del pagamento

Obiettivo della mossa: costruire un fascicolo che dimostri al curatore, senza margini di dubbio, quanto hai pagato, a chi, quando e a quale titolo. Il tuo credito di regresso esiste solo se esiste il pagamento, e nel concorso conta solo ciò che riesci a provare per iscritto.

Quando va fatta

Subito dopo il pagamento, e comunque prima di qualsiasi domanda al curatore. Se hai pagato da mesi e non hai mai chiesto documenti alla banca, fallo oggi: le banche impiegano spesso settimane per rilasciare dichiarazioni formali, e il termine per la domanda tempestiva (30 giorni prima dell’udienza di verifica) non aspetta i loro tempi.

Come si esegue

Il primo passo è ottenere dalla banca una quietanza liberatoria che indichi: l’importo che hai versato; il rapporto garantito (numero del conto, del mutuo, del finanziamento); il debitore principale (la società); il titolo del pagamento (adempimento della fideiussione del giorno X); e, se hai pagato tutto, la dichiarazione che il credito della banca verso la società è integralmente estinto per effetto del tuo pagamento.

Poi raccogli:

  • il contratto di fideiussione con le eventuali clausole speciali (pagamento “a prima richiesta”, rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c., fideiussione omnibus o specifica, importo massimo garantito);
  • la lettera di escussione con cui la banca ti ha chiesto di pagare, e l’eventuale estratto conto o saldaconto allegato;
  • la contabile del bonifico o dei bonifici, con data valuta e causale;
  • gli estratti conto del rapporto garantito almeno degli ultimi mesi prima dell’apertura della liquidazione giudiziale, per verificare l’importo effettivo del debito;
  • la documentazione delle garanzie della banca sui beni della società (ipoteche, pegni, privilegi), perché potresti subentrarvi (mossa 2);
  • la prova di avere comunicato il pagamento alla società o, dopo l’apertura, al curatore.

Su quest’ultimo punto fai attenzione. L’art. 1952 c.c. regola il caso del fideiussore che paga senza avvisare il debitore: se il debitore, non informato, paga a sua volta, o se aveva eccezioni da opporre al creditore, il fideiussore rischia di vedersele opporre nel regresso. Dopo l’apertura della liquidazione giudiziale la società non paga più nulla di sua iniziativa, ma il curatore può comunque sollevare tutte le eccezioni che la società avrebbe avuto contro la banca. Una comunicazione via PEC al curatore, con allegata la prova del pagamento, chiude in partenza molte contestazioni.

La base giuridica

Il fondamento della tua azione sta in due norme del codice civile. L’art. 1949 c.c. stabilisce che il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore. L’art. 1950 c.c. gli riconosce il regresso contro il debitore principale per capitale, interessi e spese. Sono due strade diverse che possono concorrere e che vedremo nella mossa 2. La sentenza della Cassazione n. 5964 del 6 marzo 2025 ha messo al centro proprio il pagamento: è il fatto che fa nascere il credito di regresso, non una semplice condizione di esigibilità di un credito già esistente.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la banca che non rilascia la quietanza, o la rilascia generica (“ricevuto pagamento di euro…”) senza indicare il rapporto né l’estinzione integrale del debito. In questo caso invia alla banca una diffida via PEC chiedendo una dichiarazione completa e ricordando che ti serve per la domanda di ammissione al passivo. Nel frattempo conserva la contabile del bonifico e la lettera di escussione: insieme provano almeno il pagamento e il titolo.

Un secondo imprevisto: ti accorgi che la banca ti ha chiesto più di quanto la società le dovesse davvero (interessi non dovuti, commissioni illegittime, addebiti contestabili). Non è un problema da archiviare. La Cassazione, con l’ordinanza n. 13418 del 28 aprile 2022, ha riconosciuto al fideiussore che ha pagato un debito inesistente l’azione di ripetizione dell’indebito direttamente contro il creditore, e ha precisato che la possibilità di agire in regresso verso il debitore non preclude questa azione. Il curatore, del resto, contesterà il tuo regresso per la parte che la società non doveva alla banca: tanto vale recuperare quella parte da chi l’ha incassata.

Il dettaglio che fa la differenza: quanto hai pagato, esattamente

Prima di chiudere questa mossa, ricostruisci l’importo in una tabella tua, voce per voce. Non fidarti del solo totale del bonifico. Separa:

Voce Dove la trovi Perché conta
Capitale residuo del finanziamento garantito Piano di ammortamento, estratto del mutuo È il cuore del regresso e della surrogazione
Interessi corrispettivi maturati fino all’apertura Saldaconto della banca Rientrano nel credito della banca in cui ti surroghi
Interessi di mora e commissioni Lettera di escussione, estratto Sono le voci più spesso contestabili
Spese legali della banca Note spese, decreti ingiuntivi Le spese successive alla denuncia del pagamento seguono regole proprie nel regresso
Importo effettivamente versato da te Contabile del bonifico È il limite massimo della tua surrogazione

Se la tua fideiussione aveva un importo massimo garantito inferiore al debito della società, il tuo pagamento può essere integrale rispetto alla tua obbligazione ma parziale rispetto al credito della banca. È una distinzione decisiva per la mossa 3: annota fin d’ora entrambi i numeri. Lo stesso vale se la fideiussione era omnibus, cioè a garanzia di tutti i debiti presenti e futuri della società verso la banca: in quel caso il debito garantito coincide spesso con l’intera esposizione, ma il limite massimo della garanzia può essere inferiore.

Un’ultima verifica riguarda chi ha materialmente pagato. Se il bonifico è partito dal conto del tuo coniuge, di una tua società o di un familiare, il curatore potrebbe obiettare che il pagamento non proviene dal fideiussore. Documenta il rapporto (per esempio un conto cointestato, o un prestito che ti è stato fatto proprio per pagare) e, se necessario, fatti rilasciare una dichiarazione da chi ha eseguito materialmente il bonifico.

Check di completamento

  • Hai una quietanza che indica importo, rapporto, debitore e (se è il caso) l’estinzione integrale del credito della banca.
  • Hai il contratto di fideiussione, la lettera di escussione e la contabile del pagamento in un unico fascicolo, anche digitale.
  • Hai inviato al curatore una PEC che lo informa del pagamento, oppure hai programmato di farlo con la domanda di ammissione.

Mossa 2 — Scegli la veste del tuo credito: regresso, surrogazione o entrambi

Obiettivo della mossa: stabilire se puoi presentarti nel concorso solo come creditore chirografario per il regresso, oppure anche come titolare delle garanzie e dei privilegi che aveva la banca. È la mossa che più di ogni altra decide quanto recupererai in concreto.

Quando va fatta

Dopo aver completato la mossa 1 e prima di redigere la domanda di ammissione. Non rimandarla al momento della domanda: per far valere la surrogazione devi avere già in mano i documenti delle garanzie della banca (atto di iscrizione ipotecaria, contratto di pegno, titolo del privilegio).

Come si esegue

Il primo passo è capire la differenza pratica tra le due strade.

Con il regresso (art. 1950 c.c.) fai valere un credito tuo, nato dal pagamento, che comprende quanto hai versato, gli interessi legali dal giorno del pagamento e le spese. È un credito chirografario: nel riparto concorrerai con tutti gli altri creditori senza prelazione. Nella liquidazione giudiziale, i chirografari ricevono spesso percentuali modeste.

Con la surrogazione (art. 1949 c.c., e in generale artt. 1203 n. 3 e 1204 c.c.) subentri nella stessa posizione che aveva la banca: se la banca aveva un’ipoteca sull’immobile della società, un pegno, un privilegio, tu ne diventi titolare nei limiti di quanto hai pagato. L’art. 1204 c.c. stabilisce infatti che la surrogazione ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore, e che il surrogato acquista i diritti del creditore con le relative garanzie e privilegi.

Puoi, e di regola devi, far valere entrambe le basi in via cumulativa o subordinata: in via principale la surrogazione nelle prelazioni della banca, in subordine il regresso chirografario.

Poi verifica la “qualità” del credito della banca in cui vorresti subentrare. La surrogazione ti fa ereditare i diritti della banca, ma anche i suoi limiti. La Cassazione, con la sentenza n. 6929 del 25 novembre 1986 (pronuncia risalente, ma ancora citata in materia), ha precisato che il fideiussore che ha pagato agisce in surrogazione solo entro i limiti in cui avrebbe potuto agire il creditore, e non quando l’obbligazione principale è nulla; e che una clausola contraria contenuta nel contratto di fideiussione non vincola il debitore. Tradotto: se l’ipoteca della banca è revocabile, inefficace o prescritta, lo sarà anche per te; se il credito della banca era in parte non dovuto, quella parte non entrerà nel concorso con te.

Infine, controlla se la società ti aveva concesso direttamente una garanzia per il regresso: un’ipoteca o un pegno a tuo favore, costituiti per coprire l’eventuale rimborso. È una situazione rara ma possibile nei gruppi familiari. L’art. 162 del Codice della crisi (che riproduce l’art. 63 della legge fallimentare) stabilisce che il coobbligato o fideiussore del debitore, titolare di pegno o ipoteca sui beni di questo a garanzia del regresso, concorre nella liquidazione giudiziale per la somma garantita da tali diritti, e che il ricavato della vendita dei beni ipotecati o pegnati spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.

La base giuridica

Artt. 1949, 1950, 1203 n. 3, 1204 c.c.; art. 162 CCII. Sul piano concorsuale, il credito di regresso del garante è un credito concorsuale come gli altri: si fa valere solo con la domanda di ammissione al passivo, nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione. Non godi di prededuzione per il solo fatto di aver pagato un debito della società.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico: la banca ha iscritto ipoteca, ma l’iscrizione è avvenuta nel periodo sospetto e il curatore ha già avviato (o minaccia) un’azione revocatoria. In questo caso la tua surrogazione sarà esposta alla stessa contestazione. Valuta con un legale se insistere sulla prelazione o puntare sul regresso chirografario, che non dipende dalla sorte dell’ipoteca.

Un secondo imprevisto: la garanzia della banca gravava su un bene di un terzo (per esempio l’immobile di un altro socio). La surrogazione ti dà diritti anche verso quel terzo, ma fuori dal concorso: è materia della mossa 7.

Un terzo imprevisto riguarda il caso in cui la banca stessa abbia pagato come fideiussore dopo l’apertura della procedura, addebitando il pagamento sul conto della società. È un’ipotesi particolare ma istruttiva: la Cassazione, con la sentenza n. 2996 del 20 marzo 1991 (in regime di legge fallimentare), ha escluso che la banca, dopo aver revocato l’apertura di credito al cliente fallito, possa insinuare il regresso per un pagamento fatto come fideiussore e addebitato sul conto, e che possa far valere la garanzia fuori dall’affidamento per cui era stata prestata. Il principio che ne ricavi è generale: una garanzia vale solo per il rapporto per cui è nata, e non la puoi “spostare” su un credito diverso.

Check di completamento

  • Sai se il credito della banca era assistito da ipoteca, pegno o privilegio, e hai copia dei relativi titoli.
  • Hai verificato, almeno in prima battuta, che quelle garanzie non siano contestabili dal curatore.
  • Hai deciso come impostare la domanda: surrogazione in via principale, regresso in subordine.

Mossa 3 — Verifica la posizione della banca nello stato passivo

Obiettivo della mossa: capire se la banca è già nel concorso, per quale importo, e se il tuo pagamento l’ha soddisfatta per intero o solo in parte. È qui che si decide se puoi entrare nel concorso accanto alla banca, al posto della banca, o se devi aspettare.

Quando va fatta

Subito dopo la mossa 2. Se l’udienza di verifica non c’è ancora stata, controlla il progetto di stato passivo appena il curatore lo deposita. Se lo stato passivo è già esecutivo, verifica l’ammissione della banca prima di presentare qualsiasi domanda.

Come si esegue

Il primo passo è chiedere al curatore, via PEC, copia della domanda di ammissione presentata dalla banca e, se già depositato, del progetto di stato passivo o dello stato passivo esecutivo. Come creditore (o aspirante creditore) hai interesse a conoscerli.

Poi applica questa griglia.

Caso A — hai pagato tutto, prima dell’apertura. La banca, al momento dell’apertura, non era più creditrice: il creditore sei tu. Se la banca ha comunque presentato domanda, segnalalo al curatore: la sua domanda dovrebbe essere respinta, e tu dovrai presentare la tua.

Caso B — hai pagato una parte, prima dell’apertura. L’art. 161 CCII (che riproduce l’art. 62 l.f.) regola il creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto: la banca concorre per la parte non riscossa, e tu, che hai diritto di regresso, concorri per la somma pagata. La stessa norma prevede però una tutela a favore del creditore non ancora integralmente pagato, che può farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora gli è dovuto. In pratica: fino a quando la banca non è soddisfatta per intero, le somme che il riparto attribuirebbe a te possono essere dirottate verso di lei. Tienilo presente nei tuoi conti.

Caso C — hai pagato tutto, dopo l’apertura. La banca era creditrice all’apertura e verosimilmente è stata ammessa o lo sarà. Tu, pagando, l’hai soddisfatta per intero. L’art. 160 CCII (già art. 61 l.f.) disciplina il creditore di più coobbligati solidali e la regola per cui il regresso verso il coobbligato in procedura si esercita solo dopo che il creditore è stato soddisfatto per intero. La Cassazione, con l’ordinanza n. 22775 del 13 luglio 2017, ha riconosciuto che il credito di regresso del fideiussore che ha pagato integralmente il creditore dopo il fallimento ha natura concorsuale e si fa valere nei limiti del concorso, anche senza una precedente domanda tempestiva con riserva. Dovrai quindi coordinarti con la posizione della banca: entrare tu, uscire lei.

Caso D — hai pagato una parte, dopo l’apertura. È la situazione più delicata. La Cassazione, con la sentenza n. 4175 del 2018, ha escluso l’ammissione del fideiussore che, dopo il fallimento, aveva pagato solo una parte del dovuto, anche in esecuzione di una transazione con il creditore: per entrare nel concorso deve provare che il suo pagamento ha soddisfatto per intero il credito. Se hai pagato solo in parte dopo l’apertura, il concorso è chiuso per te finché la banca non è soddisfatta integralmente, e la banca resta in campo per l’intero credito ammesso.

La base giuridica

Artt. 160 e 161 CCII (già artt. 61 e 62 l.f.); art. 1949 e 1950 c.c.; Cass. n. 22775/2017 e n. 4175/2018. Le pronunce citate sono rese sulla legge fallimentare, ma le norme del Codice della crisi riproducono quelle precedenti, e i principi restano utilizzabili.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico: la banca, pur integralmente pagata da te dopo l’apertura, non comunica nulla al curatore e resta ammessa nello stato passivo. Al primo riparto incasserebbe una somma che non le spetta più. Non aspettare il riparto: chiedi alla banca una dichiarazione scritta di avvenuta soddisfazione integrale e di rinuncia all’ammissione, e trasmettila al curatore insieme alla tua domanda o alla richiesta di subentro.

Un secondo imprevisto: il curatore ritiene che il tuo pagamento sia “parziale” perché la banca vantava anche altri crediti verso la società, non coperti dalla tua fideiussione. Verifica l’oggetto della garanzia: se la tua fideiussione era specifica per un finanziamento, la “soddisfazione integrale” va misurata su quel rapporto, non su tutta l’esposizione della società verso la banca. Se era omnibus, la questione è più complessa e va esaminata sul testo del contratto e sull’ammissione della banca.

Il dettaglio che fa la differenza: come si coordinano i riparti

Per capire cosa accade in concreto nel caso B (pagamento parziale prima dell’apertura), immagina il riparto come una torta divisa tra i creditori. La tua fetta e quella della banca sono calcolate ciascuna sul proprio credito ammesso: la banca sul residuo non riscosso, tu sulla somma che hai pagato. Ma finché la banca non è soddisfatta per intero, la legge le consente di farsi assegnare anche la tua fetta, fino a concorrenza del suo residuo. Solo quando la banca ha ricevuto tutto, le fette successive arrivano a te.

Questo significa che, nei riparti parziali di una liquidazione giudiziale lunga, potresti vedere la tua quota calcolata ma non pagata, perché attribuita alla banca. Non è un errore del curatore: è la regola. Il tuo interesse diventa allora seguire lo stato di soddisfazione della banca, riparto dopo riparto, e chiedere al curatore di darti evidenza dei conteggi. Per farlo, conserva ogni progetto di riparto che ti viene comunicato e verifica che le somme attribuite alla banca non superino il suo residuo.

Nel caso C (pagamento integrale dopo l’apertura), il coordinamento è diverso: la banca, una volta soddisfatta da te, non ha più titolo a ricevere riparti per quel credito. Se il curatore continua ad attribuirle quote, la banca le riceve senza causa. Segnalalo per iscritto prima dell’esecuzione del riparto, allegando la dichiarazione di soddisfazione integrale. Il momento giusto per farlo è quando il curatore comunica il progetto di riparto, che i creditori possono contestare entro il termine indicato nella comunicazione.

Check di completamento

  • Sai se la banca ha presentato domanda e per quale importo e rango.
  • Hai collocato la tua situazione in uno dei casi A, B, C o D.
  • Se sei nel caso C, hai chiesto alla banca la dichiarazione di soddisfazione integrale; se sei nel caso D, sei passato alla mossa 5 per rinegoziare con la banca.

Mossa 4 — Deposita la domanda di ammissione al passivo

Obiettivo della mossa: entrare formalmente nel concorso con una domanda completa, tempestiva e impostata sulla veste giusta (surrogazione e/o regresso). Senza domanda di ammissione, nessun riparto ti arriverà, per quanto fondato sia il tuo diritto.

Quando va fatta

La domanda di ammissione al passivo va trasmessa al curatore almeno 30 giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo (art. 201 CCII). Se perdi questo termine, la domanda diventa tardiva: l’art. 208 CCII consente le domande tardive entro sei mesi dal deposito del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, e oltre quel termine solo se provi che il ritardo non dipende da causa a te imputabile. Le domande tardive partecipano solo ai riparti successivi alla loro ammissione.

Attenzione al calendario. Il Codice della crisi contiene una regola specifica sulla sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) per i procedimenti che disciplina: non dare per scontato che agosto “non conti”. Calcola i termini come se la sospensione non operasse, e fatti confermare il conteggio da un legale prima di contare su quel mese.

Se hai pagato dopo l’udienza di verifica, la tua domanda sarà per forza tardiva: è normale, e la Cassazione (ordinanza n. 22775/2017) ha riconosciuto che il fideiussore che paga dopo il fallimento può far valere il regresso nel concorso anche senza aver presentato prima una domanda con riserva. Ma i sei mesi decorrono comunque dall’esecutività dello stato passivo, non dal tuo pagamento: se lo stato passivo è esecutivo da tempo, ogni settimana conta.

Come si esegue

La domanda si presenta con ricorso trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nella comunicazione ai creditori. Deve contenere, secondo l’art. 201 CCII: l’indicazione della procedura; le tue generalità; la determinazione della somma che chiedi di insinuare; la descrizione dei fatti e degli elementi di diritto che fondano il credito; l’eventuale indicazione del titolo di prelazione; l’indirizzo PEC al quale vuoi ricevere le comunicazioni. Devi allegare i documenti dimostrativi del credito.

Nella pratica, la tua domanda dovrebbe:

  • chiedere in via principale l’ammissione in surrogazione della banca, con lo stesso rango e le stesse garanzie (ipoteca, pegno, privilegio) che le erano state riconosciute o le spettavano, nei limiti di quanto hai pagato;
  • chiedere in via subordinata l’ammissione in chirografo per il credito di regresso ex art. 1950 c.c., comprensivo degli interessi legali fino alla data di apertura della liquidazione giudiziale (dopo l’apertura, gli interessi sui crediti chirografari si fermano, salvo quanto la legge prevede per i crediti privilegiati);
  • allegare tutto il fascicolo della mossa 1 e le prove delle garanzie della mossa 2;
  • indicare con precisione se e quando la banca è stata soddisfatta per intero, e chiedere, se la banca era già stata ammessa, che il curatore ne prenda atto e attribuisca a te le quote di riparto relative al credito pagato.

Su quest’ultimo punto: se la banca è già ammessa e tu l’hai pagata per intero, la strada più lineare è spesso la sostituzione nel credito ammesso, documentando la surrogazione, piuttosto che una nuova domanda autonoma che duplicherebbe lo stesso debito. Il curatore valuterà la documentazione; tu devi metterlo nelle condizioni di farlo senza dubbi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta la domanda del garante leggendo insieme la fideiussione, la posizione della banca nello stato passivo e le scelte del curatore.

La base giuridica

Artt. 201 e 208 CCII per contenuto e termini della domanda; artt. 1949 e 1950 c.c. per il titolo; art. 160 CCII per il coordinamento con la banca nel caso di pagamento successivo all’apertura.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la domanda presentata “con riserva” quando non hai ancora pagato. La Cassazione, con la sentenza n. 5964 del 6 marzo 2025, ha negato questa possibilità: il fideiussore che non ha ancora pagato non è titolare di un credito di regresso, e la norma sui crediti condizionali (art. 55, comma 3, l.f., la cui regola è ripresa nel Codice della crisi) è eccezionale e non si estende ai crediti non ancora sorti. Una domanda con riserva rischia quindi il rigetto. Se l’hai già presentata e viene respinta, non è detto che tutto sia perduto: una volta pagato, potrai presentare una domanda tardiva fondata sul pagamento effettivo, nel rispetto dei termini dell’art. 208 CCII.

Un secondo imprevisto: la PEC del curatore restituisce un errore di consegna, oppure la domanda viene inviata da un indirizzo non certificato. Conserva le ricevute di accettazione e consegna, e in caso di problemi ritrasmetti immediatamente segnalando l’accaduto. La data che conta è quella della consegna regolare.

Il dettaglio che fa la differenza: la struttura di una domanda solida

Non ti serve un modulo prestampato: ti serve una domanda che risponda in anticipo a ogni obiezione del curatore. Una traccia utile è questa.

  1. Premessa sui fatti: la società ha ottenuto un finanziamento (indica numero, data, importo); tu hai prestato fideiussione (data, importo massimo, tipo); la banca ti ha escusso (data della lettera); tu hai pagato (data, importo, modalità).
  2. Soddisfazione della banca: indica se il pagamento ha estinto integralmente il credito garantito, allegando la dichiarazione della banca. Se il pagamento è parziale e anteriore all’apertura, dichiara il residuo ancora dovuto alla banca.
  3. Titolo della prelazione: indica l’ipoteca, il pegno o il privilegio della banca nel quale ti surroghi, con gli estremi dell’iscrizione o del titolo.
  4. Conclusioni: in via principale, ammissione in surrogazione per l’importo pagato con il rango della banca; in via subordinata, ammissione in chirografo per il regresso; in ogni caso, attribuzione delle quote di riparto relative al credito della banca nella misura in cui sei subentrato.
  5. Elenco documenti: numerati, con un nome chiaro per ciascun file.
  6. Indirizzo PEC per le comunicazioni.

Una domanda costruita così mette il curatore nella condizione di decidere sulla base dei documenti, senza dover chiedere integrazioni che, nella fretta della verifica, spesso non vengono chieste affatto. Ricorda che il giudice delegato decide sulla base di quanto prodotto: ciò che non alleghi rischia semplicemente di non esistere.

Check di completamento

  • Hai le ricevute PEC di accettazione e consegna della domanda.
  • La domanda contiene sia la richiesta in surrogazione (se c’erano garanzie) sia quella in regresso.
  • Hai annotato la data dell’udienza di verifica e la data entro cui il curatore deve depositare il progetto di stato passivo.

Mossa 5 — Gestisci l’escussione prima di pagare (se non hai ancora pagato)

Obiettivo della mossa: pagare solo ciò che devi, nel modo che ti consente poi di entrare davvero nel concorso. Se la banca ti sta escutendo e non hai ancora versato nulla, sei nel momento in cui hai più margine di manovra. Dopo il bonifico, molte scelte non si possono più correggere.

Quando va fatta

Dal momento in cui ricevi la lettera di escussione fino al pagamento. Leggi subito il termine che la banca ti assegna: nelle fideiussioni con clausola “a prima richiesta” la banca può pretendere il pagamento entro pochi giorni, e le eccezioni che puoi sollevare sono limitate. Prima di procedere, assicurati di avere letto il contratto di fideiussione per intero.

Come si esegue

Il primo passo è verificare se sei ancora obbligato. Due norme del codice civile possono liberarti, in tutto o in parte.

L’art. 1955 c.c. libera il fideiussore quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore. La Cassazione, con l’ordinanza n. 22775 del 25 settembre 2018, ha applicato la norma al caso in cui il creditore aveva concluso con un terzo una transazione che estingueva l’ipoteca posta a garanzia del debito: perdendo la possibilità di surrogarsi in quell’ipoteca, il fideiussore era liberato. Ma non basta qualunque inerzia della banca: con l’ordinanza n. 4175 del 19 febbraio 2020, la Cassazione ha precisato che il fatto del creditore deve consistere nella violazione, almeno colposa, di un obbligo giuridico o contrattuale, che abbia causato la perdita giuridica, non solo economica, della surrogazione o del regresso; la semplice inattività del creditore o il peggioramento della solvibilità del debitore non bastano. Chiedi quindi alla banca se ha rinunciato a garanzie, cancellato ipoteche, liberato altri garanti, o consentito la vendita di beni gravati senza incassare il ricavato.

L’art. 1957 c.c. prevede che il fideiussore resti obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia continuate con diligenza. Molti contratti bancari contengono una rinuncia a questa tutela: verifica se c’è e se è valida nel tuo caso.

Poi controlla l’importo. Chiedi alla banca un estratto analitico del credito verso la società: capitale, interessi, commissioni, spese. Se ci sono addebiti contestabili, contestali prima di pagare, oppure paga con riserva di ripetizione: ricorda che la Cassazione, con l’ordinanza n. 13418/2022, ti riconosce l’azione di ripetizione verso il creditore se hai pagato un debito inesistente.

Infine scegli la forma del pagamento. Qui il piano richiede lucidità. Se puoi pagare l’intero debito garantito, fallo e ottieni la quietanza della mossa 1: entrerai nel concorso al posto della banca. Se invece puoi pagare solo una parte, valuta con attenzione il tipo di accordo con la banca. Un “saldo e stralcio” dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, cioè un pagamento parziale in cambio della liberazione della tua garanzia, rischia di lasciarti fuori dal concorso: secondo la Cassazione n. 4175/2018, il pagamento parziale del fideiussore dopo il fallimento non gli consente di insinuarsi, neppure se transattivo. Un’alternativa da esaminare caso per caso è chiedere alla banca di cederti il credito ammesso al passivo, a fronte del tuo pagamento: in quel caso subentreresti come cessionario nella posizione della banca nello stato passivo. È un’operazione che la banca valuterà in base al proprio interesse economico, e che va scritta con cura per evitare contestazioni del curatore. Non è sempre percorribile, ma va almeno posta sul tavolo.

La base giuridica

Artt. 1955 e 1957 c.c. per la liberazione del fideiussore; art. 2033 c.c. (indebito) come strumento di recupero verso la banca; Cass. n. 5964/2025 per l’impossibilità di insinuarsi prima del pagamento; Cass. n. 4175/2018 per l’insufficienza del pagamento parziale successivo all’apertura.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la banca che ti minaccia un decreto ingiuntivo se non paghi entro pochi giorni. Non firmare accordi sotto pressione senza averli fatti leggere: un piano di rientro mal scritto può qualificarsi come pagamento parziale transattivo, con le conseguenze viste sopra. Se il decreto ingiuntivo arriva, i termini per l’opposizione sono di 40 giorni dalla notifica: in quella sede puoi far valere le eccezioni di liberazione e di indebito.

Un secondo imprevisto: la banca ti propone di “rinnovare” la fideiussione o di sottoscrivere un nuovo impegno in cambio di una dilazione. Leggi bene: potresti assumere obbligazioni nuove e più ampie, magari a garanzia di debiti diversi.

Check di completamento

  • Hai verificato se ricorrono cause di liberazione (art. 1955 c.c.) o decadenza della banca (art. 1957 c.c.).
  • Hai un conteggio analitico del debito e hai contestato per iscritto le voci non dovute.
  • Hai scelto consapevolmente tra pagamento integrale, cessione del credito o altra soluzione, sapendo quali effetti ha ciascuna sulla tua ammissione al passivo.

Mossa 6 — Difendi la tua ammissione: osservazioni, udienza, opposizione

Obiettivo della mossa: ottenere che il tuo credito sia ammesso per l’importo e con il rango richiesti, reagendo nei tempi a ogni esclusione o declassamento. Il curatore non è un avversario per definizione, ma ha il dovere di contestare ogni domanda che non sia documentata o che possa duplicare crediti già ammessi.

Quando va fatta

In tre momenti distinti. Primo: quando il curatore deposita il progetto di stato passivo con le sue conclusioni motivate su ogni domanda; da quel momento puoi esaminarlo e presentare osservazioni scritte e documenti integrativi entro il termine previsto dall’art. 203 CCII prima dell’udienza. Secondo: all’udienza di verifica, nella quale il giudice delegato decide su ciascuna domanda. Terzo: dopo la comunicazione dell’esito, con l’opposizione allo stato passivo (artt. 206 e 207 CCII), da proporre con ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito.

Come si esegue

Il primo passo è leggere il progetto di stato passivo appena è disponibile. Cerca la tua domanda e verifica tre cose: se il credito è ammesso, per quale importo, e con quale rango. Poi leggi la motivazione del curatore. Le contestazioni più frequenti alla domanda del garante sono:

  • “Manca la prova del pagamento”: integra con quietanza, contabile, estratti conto (mossa 1).
  • “Il pagamento è parziale”: dimostra che la garanzia era specifica e che hai estinto integralmente il credito garantito; oppure, se hai pagato prima dell’apertura, richiama la regola dell’art. 161 CCII che ti consente di concorrere per la somma pagata (mossa 3).
  • “Il credito della banca è già ammesso”: produci la dichiarazione della banca di avvenuta soddisfazione e chiedi l’attribuzione a te delle quote relative (mossa 3).
  • “La surrogazione non è dimostrata”: produci i titoli delle garanzie della banca e spiega il collegamento tra il tuo pagamento e il credito garantito (mossa 2).
  • “Il credito è postergato”: è un’obiezione che il curatore può sollevare se sei socio della società; ne parliamo negli scenari di deviazione.

Presenta le osservazioni per iscritto, con i documenti integrativi. All’udienza, se non sei assistito, il giudice decide sulla base degli atti: per questo le osservazioni devono essere complete.

Se il giudice delegato esclude o declassa il tuo credito, valuta l’opposizione. Il ricorso deve contenere, a pena di decadenza, l’indicazione delle prove e dei documenti, e va notificato al curatore. Il procedimento si svolge davanti al tribunale e si conclude con decreto impugnabile per cassazione.

La base giuridica

Artt. 203, 204, 206 e 207 CCII. Sul merito, i principi delle sentenze già viste: n. 5964/2025 (pagamento come fatto costitutivo), n. 4175/2018 (soddisfazione integrale in caso di pagamento successivo), n. 22775/2017 (natura concorsuale del regresso).

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è non ricevere la comunicazione del curatore perché l’indirizzo PEC indicato nella domanda era sbagliato o la casella piena. Il termine per l’opposizione decorre dalla comunicazione regolarmente eseguita: controlla la casella PEC almeno due volte a settimana dal deposito della domanda fino alla chiusura della verifica.

Un secondo imprevisto: un altro creditore impugna la tua ammissione, sostenendo per esempio che hai pagato solo in parte, o che il tuo credito duplica quello della banca. L’impugnazione dei crediti ammessi segue le stesse regole processuali: preparati a difendere il fascicolo che hai costruito.

Il dettaglio che fa la differenza: osservazioni mirate, non ripetizioni

Le osservazioni al progetto di stato passivo non sono il luogo per ricopiare la domanda. Sono il luogo per rispondere, punto per punto, alla motivazione del curatore. Se il curatore scrive “manca la prova dell’integrale soddisfazione della banca”, la tua osservazione deve contenere quella prova e spiegare perché basta; se scrive “il pagamento è successivo all’apertura e parziale”, devi dimostrare che non lo è, oppure spiegare perché la regola invocata non si applica al tuo caso (per esempio perché il pagamento è anteriore all’apertura).

Un errore frequente è depositare nuovi documenti senza spiegare a cosa servono. Un altro è contestare la valutazione del curatore con argomenti generici di equità (“ho pagato, quindi mi spetta”). Il giudice delegato applica le regole del concorso: ogni argomento deve agganciarsi a una norma o a un principio giurisprudenziale preciso.

Se all’esito dell’udienza decidi di proporre opposizione, ricorda che nel giudizio di opposizione le prove e i documenti vanno indicati nel ricorso: prepara il fascicolo completo prima di depositare, non dopo.

Check di completamento

  • Hai letto il progetto di stato passivo e la motivazione del curatore sulla tua domanda.
  • Hai presentato osservazioni scritte se il progetto non accoglie integralmente la tua domanda.
  • Hai annotato la data di comunicazione dell’esito e il termine di 30 giorni per l’eventuale opposizione.

Mossa 7 — Guarda fuori dal concorso: cofideiussori, acquirenti, terzi garanti

Obiettivo della mossa: recuperare dagli altri soggetti obbligati ciò che il concorso non ti restituirà. Nella liquidazione giudiziale i creditori chirografari ottengono spesso percentuali basse; la società non è necessariamente l’unica persona a cui puoi chiedere i soldi.

Quando va fatta

In parallelo alle mosse 4 e 6, appena hai pagato. Non aspettare l’esito del riparto: le azioni verso i cofideiussori e gli altri obbligati sono soggette a prescrizione e, in genere, la prescrizione del regresso decorre dal pagamento. Più tempo passa, più aumentano i rischi che gli altri obbligati dispongano dei loro beni.

Come si esegue

Il primo passo è mappare tutti i soggetti che, oltre alla società, erano obbligati verso la banca per lo stesso debito.

I cofideiussori. Se il debito era garantito da più persone (per esempio tu e gli altri soci, o tu e un familiare), l’art. 1954 c.c. ti consente di agire in regresso contro gli altri fideiussori per la loro quota. La Cassazione, con la sentenza n. 6451 del 19 marzo 2007, ha qualificato l’avallo come una forma di fideiussione e ha applicato le regole sulla surrogazione e sul regresso pro quota tra cofideiussori: lo stesso meccanismo vale, a maggior ragione, tra fideiussori in senso proprio. La quota si determina in base al contratto o, in mancanza, in parti uguali. Invia a ciascuno una richiesta formale con il conteggio della sua quota e la prova del tuo pagamento.

L’acquirente dell’azienda o di un ramo d’azienda. Se la società, prima della liquidazione giudiziale, aveva ceduto o conferito l’azienda, verifica se il debito garantito risultava dai libri contabili obbligatori. La Cassazione, con l’ordinanza n. 19041 del 5 luglio 2023, ha chiarito che la fideiussione prestata da un terzo non si trasferisce automaticamente all’acquirente dell’azienda, ma che l’acquirente risponde, ai sensi dell’art. 2560, secondo comma, c.c., nei confronti del fideiussore che ha pagato ed è surrogato nei diritti del creditore originario. In pratica: puoi chiedere i soldi anche al cessionario dell’azienda, che è un soggetto in bonis e non subisce il concorso.

Il terzo datore di ipoteca o di pegno. Se la banca aveva un’ipoteca su un bene di un terzo (un socio, un familiare), la surrogazione ti attribuisce anche quella garanzia, entro i limiti di quanto hai pagato. Puoi farla valere sul bene del terzo, fuori dal concorso.

I soci illimitatamente responsabili. Se la società in liquidazione giudiziale è una società di persone, la procedura si estende di regola ai soci illimitatamente responsabili, con masse distinte: valuta se insinuarti anche nelle procedure personali dei soci.

La base giuridica

Art. 1954 c.c. (regresso tra cofideiussori); art. 2560, comma 2, c.c. (debiti dell’azienda ceduta); artt. 1949 e 1204 c.c. (surrogazione nelle garanzie, anche dei terzi); Cass. n. 6451/2007 e n. 19041/2023.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il cofideiussore che si rifiuta di pagare sostenendo che anche lui potrebbe essere liberato (per esempio per le stesse ragioni dell’art. 1955 c.c.) o che il tuo pagamento non era dovuto. In questo caso serve un’azione giudiziale ordinaria, preceduta se del caso dalla mediazione o dalla negoziazione assistita quando prevista. Prepara lo stesso fascicolo della mossa 1: la prova del pagamento è la base anche per il regresso verso i cofideiussori.

Un secondo imprevisto: anche un cofideiussore è in difficoltà o in una procedura di sovraindebitamento. In quel caso il tuo credito di regresso verso di lui entra in quella procedura, con le sue regole.

Il dettaglio che fa la differenza: la lettera ai cofideiussori

La richiesta ai cofideiussori deve essere chiara e verificabile. Indica: il contratto di fideiussione comune o le diverse fideiussioni prestate per lo stesso debito; la data e l’importo del tuo pagamento; la quota che, a tuo avviso, spetta a ciascuno; il termine entro cui chiedi il rimborso. Allega la prova del pagamento e la quietanza della banca. Spedisci via PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno: la richiesta scritta serve anche a interrompere la prescrizione.

Tieni presente un aspetto spesso trascurato: ciò che recuperi dal concorso riduce la perdita da ripartire tra i cofideiussori, e viceversa. Se nel frattempo ricevi un riparto dalla liquidazione giudiziale, la quota chiesta agli altri garanti va ricalcolata. Conviene quindi impostare la richiesta sulla perdita effettiva, con l’impegno a riconteggiare in caso di riparti successivi, piuttosto che pretendere subito l’intera quota sul pagato lordo: una richiesta equilibrata riduce il rischio di contenzioso e rende più rapido l’accordo.

Se il cofideiussore è un familiare o un socio con cui hai rapporti stretti, un accordo scritto sulla ripartizione della perdita, con un calendario di rimborsi, è spesso più utile di una causa. Ma va scritto: un accordo verbale non ti protegge se i rapporti cambiano.

Check di completamento

  • Hai l’elenco di tutti i cofideiussori, terzi datori di garanzia e, se esistenti, cessionari dell’azienda.
  • Hai inviato a ciascuno una richiesta formale con conteggio e prova del pagamento.
  • Hai annotato la data del tuo pagamento come punto di partenza dei termini di prescrizione.

Mossa 8 — Proteggi il tuo patrimonio personale

Obiettivo della mossa: evitare che il pagamento fatto per la società trascini anche te in una crisi senza uscita. Molti garanti scoprono di aver pagato con i risparmi di una vita, o di non poter pagare affatto, mentre il recupero dalla liquidazione giudiziale arriverà, se arriva, dopo anni e in percentuale.

Quando va fatta

Appena ti accorgi che il debito di garanzia supera le tue possibilità, oppure che il pagamento ti lascerebbe senza le risorse per far fronte agli altri impegni (mutuo della casa, debiti fiscali, mantenimento della famiglia). Non aspettare i pignoramenti: gli strumenti di protezione funzionano meglio se attivati prima che i creditori aggrediscano i tuoi beni.

Come si esegue

Il primo passo è capire se sei una persona fisica non soggetta a liquidazione giudiziale (per esempio un socio di società di capitali, un amministratore, un familiare garante) oppure un imprenditore con una tua attività.

Se sei una persona fisica non soggetta alla liquidazione giudiziale e il debito da fideiussione ti ha reso sovraindebitato, puoi valutare gli strumenti del Codice della crisi per il sovraindebitamento: il concordato minore, la liquidazione controllata e, in presenza dei presupposti, l’esdebitazione. In queste procedure il debito verso la banca derivante dalla fideiussione viene trattato insieme agli altri tuoi debiti, con un piano sostenibile o con la liquidazione del patrimonio e la successiva liberazione dai debiti residui. Il punto di accesso è l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), con il gestore nominato che accompagna la procedura. La qualificazione della tua posizione (consumatore o no, rispetto a debiti contratti per garantire una società) va esaminata caso per caso, perché incide sullo strumento disponibile.

Se sei anche imprenditore e la tua impresa è in squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, puoi valutare la composizione negoziata della crisi, nata con il D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dal Codice della crisi: un percorso di trattativa con i creditori, assistito da un esperto indipendente, nel quale anche la posizione verso la banca garantita può essere rinegoziata.

Nel frattempo, il tuo credito di regresso verso la società in liquidazione giudiziale resta un tuo attivo: va indicato nella procedura di sovraindebitamento e, quando arriverà il riparto, andrà a beneficio dei tuoi creditori o del tuo piano.

La base giuridica

Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019), disposizioni sulle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione) e sulla composizione negoziata, che ha recepito l’impianto del D.L. 118/2021.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la banca che, appena riceve il rifiuto o il ritardo di pagamento, avvia un pignoramento presso terzi sul tuo conto o sullo stipendio. Un intervento tempestivo con gli strumenti del sovraindebitamento può consentire di chiedere misure protettive e di coordinare l’esecuzione con la procedura. Più il pignoramento è avanzato, meno spazio resta.

Un secondo imprevisto: hai trasferito beni a familiari dopo l’escussione per “metterli al riparo”. È una mossa che espone a revocatoria e che può pregiudicare l’accesso agli strumenti di sovraindebitamento, dove conta anche la meritevolezza del debitore. Non farla, e se l’hai fatta parlane subito con un legale.

Il dettaglio che fa la differenza: il regresso come risorsa del tuo piano

Se accedi a uno strumento di sovraindebitamento, il tuo credito di regresso verso la società in liquidazione giudiziale e quello verso i cofideiussori diventano parte del tuo attivo. Non sono un dettaglio: possono finanziare in parte il piano proposto ai tuoi creditori, o essere liquidati a beneficio di questi nella liquidazione controllata. Per questo è essenziale che la domanda di ammissione al passivo della società sia stata presentata correttamente (mosse 4 e 6): un credito di regresso non insinuato vale poco anche nel tuo piano personale.

Viceversa, l’esistenza di una procedura di sovraindebitamento a tuo carico non ti impedisce di partecipare al concorso della società: la tua posizione di creditore nella liquidazione giudiziale resta intatta, cambia solo chi incasserà i riparti e come verranno destinati. Coordina le due procedure fin dall’inizio, informando il gestore della crisi o il liquidatore della domanda presentata al curatore della società.

Check di completamento

  • Hai un quadro scritto di tutto il tuo attivo e passivo, incluso il credito di regresso verso la società.
  • Hai verificato se rientri tra i soggetti che possono accedere agli strumenti del sovraindebitamento o alla composizione negoziata.
  • Non hai compiuto atti dispositivi del patrimonio dopo l’escussione.

Il piano alla prova dei numeri

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali. Partono tutte dalla stessa situazione e mostrano come la tempestività e la forma del pagamento cambiano l’esito.

Situazione di partenza comune. Una S.r.l. ha un finanziamento bancario con debito residuo di 187.430 €, garantito dalla fideiussione specifica del socio e da ipoteca della banca su un capannone della società. La liquidazione giudiziale viene aperta con sentenza del 14 gennaio 2026. L’udienza di verifica dello stato passivo è fissata al 22 aprile 2026, quindi il termine per le domande tempestive è il 23 marzo 2026. La banca ha presentato domanda per 187.430 € in via ipotecaria. Il capannone viene venduto e, dedotte le spese di procedura imputabili al bene, il ricavato netto destinato al creditore ipotecario è di 128.615,40 €. La percentuale di riparto prevista per i chirografari è del 7,4%.

Simulazione 1 — Pagamento integrale e domanda in surrogazione entro il 23 marzo

Il socio paga 187.430 € il 9 marzo 2026, ottiene il 12 marzo la quietanza con dichiarazione di estinzione integrale e il 18 marzo trasmette al curatore la domanda in surrogazione della banca, con produzione della dichiarazione di soddisfazione. La banca rinuncia alla propria ammissione.

  • Quota ipotecaria: 128.615,40 €.
  • Residuo chirografario: 187.430 − 128.615,40 = 58.814,60 €.
  • Riparto chirografario al 7,4%: 4.352,28 €.
  • Recupero complessivo: 132.967,68 €, pari a circa il 71% di quanto pagato.

Se a questo si aggiunge il regresso pro quota verso un secondo socio cofideiussore al 50% (mossa 7), il socio può chiedere all’altro la metà della perdita residua.

Simulazione 2 — Stesso pagamento, ma domanda solo in regresso chirografario

Il socio paga allo stesso modo, ma presenta domanda solo per il regresso ex art. 1950 c.c., senza far valere la surrogazione nell’ipoteca.

  • Ammissione chirografaria per 187.430 €.
  • Riparto al 7,4%: 13.869,82 €.
  • Recupero complessivo: 13.869,82 €, circa il 7% del pagato.

La differenza rispetto alla simulazione 1 è di 119.097,86 €. Nasce da una sola scelta: aver chiesto, o no, la surrogazione nella prelazione della banca (mossa 2).

Simulazione 3 — Pagamento parziale transattivo dopo l’apertura

Il socio non ha liquidità sufficiente. Il 7 maggio 2026, dopo l’apertura e dopo l’udienza di verifica nella quale la banca è stata ammessa per 187.430 € in via ipotecaria, firma con la banca un accordo: paga 62.800 € e viene liberato dalla fideiussione. Poi presenta domanda tardiva per 62.800 €.

  • Secondo il principio affermato dalla Cassazione n. 4175/2018, il pagamento parziale, anche transattivo, successivo all’apertura non consente al fideiussore di insinuarsi: la banca non è stata soddisfatta per intero.
  • La banca resta ammessa per l’intero e incassa il ricavato ipotecario.
  • Recupero dal concorso per il socio: zero, salvo il regresso verso eventuali cofideiussori.

Simulazione 4 — Stesso esborso, ma con cessione del credito ammesso

Il socio, con la stessa disponibilità di 62.800 €, propone alla banca non un saldo e stralcio, ma l’acquisto del credito ammesso al passivo. La banca, valutato il proprio interesse, accetta un prezzo di cessione di 118.900 €, che il socio paga in parte con risorse proprie e in parte con un prestito familiare. Il curatore viene informato tempestivamente della cessione.

  • Il socio subentra come cessionario nella posizione della banca: ipotecario per 128.615,40 € e chirografario per 58.814,60 €.
  • Recupero atteso: 132.967,68 €, a fronte di un esborso di 118.900 €.

L’esempio non dice che la banca accetterà sempre: dice che la forma dell’accordo con la banca conta quanto l’importo. La cessione va scritta con attenzione e le sue condizioni vanno verificate con un legale, anche alla luce delle possibili obiezioni del curatore.

Simulazione 5 — Pagamento tempestivo ma domanda tardiva

Il socio paga integralmente il 9 marzo 2026, ma presenta la domanda solo il 2 dicembre 2026. Lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo il 6 maggio 2026, quindi il termine di sei mesi per le domande tardive è scaduto il 6 novembre 2026. La domanda è “ultratardiva”: è ammissibile solo se il socio prova che il ritardo non dipende da causa a lui imputabile. Se non ci riesce, rischia di perdere la partecipazione ai riparti, pur avendo pagato.

Il piano in una pagina

Se devi ricordare una sola cosa, ricorda la sequenza: prova, veste, posizione della banca, domanda, difesa, recupero esterno, protezione personale. La mossa 5 si inserisce prima di tutto se non hai ancora pagato.

  1. Raccogli la prova del pagamento e la quietanza completa.
  2. Decidi se chiedere la surrogazione nelle garanzie della banca, oltre al regresso.
  3. Verifica se la banca è ammessa e se il tuo pagamento l’ha soddisfatta per intero.
  4. Trasmetti la domanda al curatore via PEC entro 30 giorni prima dell’udienza, o al più tardi entro sei mesi dall’esecutività dello stato passivo.
  5. Se non hai pagato, non insinuarti “con riserva”: prima verifica liberazione e importo, poi scegli la forma del pagamento.
  6. Leggi il progetto di stato passivo, presenta osservazioni, e opponiti entro 30 giorni se escluso.
  7. Chiedi la quota ai cofideiussori e verifica eventuali responsabilità dell’acquirente dell’azienda.
  8. Se il pagamento ti ha messo in crisi, attiva gli strumenti del sovraindebitamento o la composizione negoziata.
Mossa Obiettivo Termine Rischio se la salti
1. Prova del pagamento Fascicolo completo Subito dopo il pagamento Esclusione per mancata prova
2. Veste del credito Surrogazione nelle prelazioni Prima della domanda Ammissione solo chirografaria
3. Posizione della banca Coordinamento con il credito ammesso Prima della domanda Duplicazione, esclusione, riparti alla banca
4. Domanda di ammissione Entrare nel concorso 30 gg prima dell’udienza; tardive 6 mesi dall’esecutività Esclusione dai riparti
5. Gestione dell’escussione Pagare il giusto nella forma giusta Prima del pagamento Pagamento parziale che non dà accesso al concorso
6. Difesa dell’ammissione Ammissione piena e con rango Osservazioni prima dell’udienza; opposizione 30 gg Esclusione definitiva
7. Recupero esterno Quote dei cofideiussori, cessionario Dal pagamento, entro la prescrizione Perdita di fonti di recupero in bonis
8. Protezione personale Evitare la crisi del garante Appena emerge lo squilibrio Pignoramenti e perdita del patrimonio

Gli scenari di deviazione

Anche un piano ben eseguito incontra imprevisti. Ecco i tre più frequenti e il piano B per ciascuno.

Scenario 1 — Il curatore ti chiede di restituire i rimborsi che la società ti aveva fatto

Può accadere che, prima della liquidazione giudiziale, la società ti abbia già rimborsato una parte di quanto avevi pagato alla banca, o che abbia pagato la banca riducendo il debito che tu garantivi. Il curatore può valutare azioni revocatorie: verso di te, per i rimborsi ricevuti nel periodo sospetto (la disciplina della revocatoria concorsuale è contenuta negli artt. 163 e seguenti del Codice della crisi, con periodi che si calcolano a ritroso dal deposito della domanda di apertura); verso la banca, per i pagamenti che hanno ridotto un’esposizione garantita da te.

Piano B. Se ricevi un’azione revocatoria per i rimborsi, verifica innanzitutto le date e la conoscenza dello stato di insolvenza, e le esenzioni previste dalla legge. Se la revocatoria viene esercitata contro la banca e la banca restituisce somme al curatore, preparati alla possibilità che la banca torni a chiederti il pagamento in forza della fideiussione: il debito rinasce nella misura della restituzione. In entrambi i casi, la somma che restituisci torna a costituire un credito che puoi insinuare al passivo.

Scenario 2 — Il curatore sostiene che il tuo credito è postergato perché sei socio

Se sei socio della società e hai garantito i suoi debiti verso la banca, il curatore potrebbe sostenere che il tuo regresso va trattato come un finanziamento del socio, con la postergazione prevista dall’art. 2467 c.c. per le società a responsabilità limitata (rimborso solo dopo la soddisfazione degli altri creditori). È una questione che dipende dalle circostanze concrete: il momento in cui hai prestato la garanzia, la situazione della società in quel momento, la natura del debito garantito.

Piano B. Ricostruisci con documenti la situazione patrimoniale della società al momento della garanzia e del pagamento (bilanci, centrale rischi, corrispondenza con la banca). Nelle osservazioni al progetto di stato passivo spiega perché la tua posizione non ricade nella fattispecie dell’art. 2467 c.c. Se il giudice delegato accoglie la tesi del curatore, valuta l’opposizione: è una questione di diritto e di fatto che merita un esame approfondito.

Scenario 3 — Hai perso la quietanza e la banca è stata incorporata in un altro gruppo

Succede: la banca che ti ha escusso è stata fusa, il credito è stato ceduto a un veicolo di cartolarizzazione, e nessuno ti rilascia più documenti.

Piano B. Ricostruisci la prova con quello che hai: la contabile del bonifico dalla tua banca (che puoi sempre richiedere), la lettera di escussione, le comunicazioni ricevute. Chiedi formalmente, via PEC, la documentazione alla banca incorporante o al cessionario: in caso di rifiuto, valuta l’esercizio del diritto di accesso ai documenti relativi alle operazioni che ti riguardano previsto dalla normativa bancaria. Nel frattempo, presenta comunque la domanda nei termini con i documenti disponibili e integra appena possibile: una domanda tempestiva incompleta è meglio di una domanda tardiva perfetta.

Le domande di chi sta eseguendo

Posso presentare la domanda al passivo prima di pagare la banca, così non perdo il termine?
Secondo la Cassazione n. 5964/2025, no: il fideiussore che non ha ancora pagato non ha un credito di regresso e non può essere ammesso con riserva. Concentrati sulla mossa 5 e, dopo il pagamento, presenta la domanda (eventualmente tardiva).

Ho pagato la banca a rate, prima e dopo l’apertura: come mi regolo?
Devi distinguere le rate. Per quelle pagate prima dell’apertura vale la regola dell’art. 161 CCII: concorri per la somma pagata, con il limite della prevalenza della banca fino alla sua soddisfazione integrale. Per quelle pagate dopo, ti serve dimostrare che alla fine la banca è stata soddisfatta per intero. Prepara un prospetto con date e importi.

Posso fare la mossa 7 prima della mossa 4?
Sì, e spesso conviene farle in parallelo. Il regresso verso i cofideiussori e verso l’acquirente dell’azienda non dipende dalla domanda al passivo. Ma non trascurare il termine della domanda: il recupero esterno non sostituisce il concorso, lo integra.

La banca è stata ammessa al passivo e io l’ho pagata dopo: devo fare una nuova domanda o basta comunicarlo al curatore?
Comunica il pagamento e documenta la surrogazione; il curatore valuterà se attribuirti le quote di riparto relative al credito della banca o se occorre una domanda formale. Per sicurezza, presenta comunque un ricorso nei termini delle domande tardive: ti protegge se il curatore ritiene necessaria una domanda autonoma.

Gli interessi su quanto ho pagato continuano a correre?
Il regresso comprende gli interessi legali dal giorno del pagamento (art. 1950 c.c.). Nel concorso, però, sui crediti chirografari gli interessi si arrestano con l’apertura della liquidazione giudiziale. Se hai pagato dopo l’apertura, il tema degli interessi va valutato con attenzione nella domanda.

Se la società esce dalla liquidazione giudiziale con un concordato, perdo il regresso?
Il concordato nella liquidazione giudiziale vincola i creditori anteriori secondo le regole proprie dello strumento. Il tuo credito di regresso sarà soddisfatto nei limiti e con le modalità della proposta omologata. Verifica il trattamento della tua classe e valuta se presentare opposizione all’omologazione.

La giurisprudenza che sostiene il piano

Le pronunce che seguono sono organizzate per mossa. Sono state verificate su fonti indipendenti al momento della redazione. Molte sono rese in regime di legge fallimentare: i principi restano rilevanti perché le norme corrispondenti del Codice della crisi (artt. 160, 161, 162 CCII) riproducono quelle della legge fallimentare (artt. 61, 62, 63 l.f.).

A sostegno delle mosse 1 e 4 (pagamento come fatto costitutivo; domanda)

  • Cass. civ., Sez. I, sent. 6 marzo 2025, n. 5964. Principio: il credito di regresso del fideiussore nasce dal pagamento al creditore; prima del pagamento il fideiussore non può chiedere l’ammissione con riserva, perché la norma sui crediti condizionali non si estende ai crediti non ancora sorti. Rilevanza: segna la differenza tra chi ha pagato e chi è solo stato escusso, e supera l’orientamento più favorevole all’ammissione con riserva. Il caso riguardava una procedura di liquidazione coatta amministrativa.
  • Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 13 luglio 2017, n. 22775. Principio: il regresso del fideiussore che ha pagato integralmente il creditore dopo il fallimento è un credito concorsuale, da far valere nei limiti delle regole concorsuali, anche se non c’è stata una precedente domanda tempestiva con riserva. Rilevanza: apre la strada alla domanda tardiva del garante che paga dopo l’apertura.

A sostegno della mossa 2 (surrogazione e suoi limiti)

  • Cass. civ., Sez. I, sent. 25 novembre 1986, n. 6929. Principio: il fideiussore che ha pagato si surroga nei diritti del creditore soltanto nella misura in cui questi avrebbe potuto farli valere, non quando l’obbligazione principale è nulla; una clausola contraria nella fideiussione non è opponibile al debitore. Rilevanza: chi si surroga eredita anche i limiti della posizione della banca.
  • Cass. civ., Sez. I, sent. 20 marzo 1991, n. 2996. Principio: la banca che, dopo il fallimento del cliente e la revoca dell’affidamento, paga come fideiussore addebitando il pagamento sul conto non può insinuare il regresso né utilizzare una garanzia fuori dall’affidamento per cui era stata prestata. Rilevanza: le garanzie seguono il rapporto per cui sono state costituite.

A sostegno della mossa 3 (soddisfazione integrale)

  • Cass. civ., Sez. I, n. 4175/2018 (data indicata nella fonte consultata: 17 ottobre 2018). Principio: il fideiussore che paga dopo il fallimento del debitore principale, per insinuarsi deve provare di aver soddisfatto per intero il creditore; un pagamento parziale, anche transattivo, non basta. Rilevanza: è la regola che rende pericoloso il saldo e stralcio con la banca dopo l’apertura.

A sostegno della mossa 5 (liberazione e indebito)

  • Cass. civ., Sez. I, ord. 25 settembre 2018, n. 22775. Principio: la transazione con cui il creditore estingue l’ipoteca che garantiva il debito libera il fideiussore ai sensi dell’art. 1955 c.c., perché gli fa perdere la surrogazione. Rilevanza: prima di pagare, verifica se la banca ha rinunciato a garanzie.
  • Cass. civ., Sez. III, ord. 19 febbraio 2020, n. 4175. Principio: la liberazione ex art. 1955 c.c. richiede un comportamento del creditore che violi, almeno per colpa, un obbligo giuridico o contrattuale e determini la perdita giuridica della surrogazione o del regresso; non bastano l’inerzia o la minore solvibilità del debitore. Rilevanza: delimita con realismo le eccezioni del garante.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2022, n. 13418. Principio: il fideiussore che ha pagato un debito inesistente può agire per la ripetizione dell’indebito contro il creditore, e la possibilità di agire in regresso verso il debitore non lo impedisce. Rilevanza: consente di recuperare dalla banca le somme non dovute che il curatore non riconoscerà mai.

A sostegno della mossa 7 (recupero fuori dal concorso)

  • Cass. civ., Sez. III, sent. 19 marzo 2007, n. 6451. Principio: l’avallo è una forma di fideiussione e vi si applicano le regole sulla surrogazione e sul regresso pro quota tra cofideiussori (artt. 1949 e 1954 c.c.). Rilevanza: conferma il regresso verso gli altri garanti dello stesso debito.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. 5 luglio 2023, n. 19041. Principio: in caso di cessione d’azienda la fideiussione del terzo non passa automaticamente all’acquirente, ma questi risponde ai sensi dell’art. 2560, comma 2, c.c. verso il fideiussore che ha pagato ed è surrogato nei diritti del creditore. Rilevanza: individua un obbligato in bonis da cui recuperare.
  • Cass. civ., Sez. III, ord. 28 febbraio 2024, n. 5314. Principio: la compagnia che ha prestato una garanzia fideiussoria per conto di uno spedizioniere doganale, pagando, acquista surrogazione e regresso anche verso l’importatore proprietario delle merci. Rilevanza: mostra che surrogazione e regresso operano verso tutti i soggetti tenuti al debito garantito, non solo verso chi ha chiesto la garanzia.

Cosa può fare lo Studio Monardo per il garante che ha pagato

Quando il debitore garantito è una società in liquidazione giudiziale, il garante non ha bisogno di consigli generici: ha bisogno di qualcuno che esegua il piano con lui, mossa per mossa. Ecco cosa fa concretamente lo Studio.

  1. Ricostruiamo il fascicolo del pagamento: esaminiamo fideiussione, lettera di escussione, contabili ed estratti conto, e chiediamo alla banca per iscritto la quietanza completa e la dichiarazione di estinzione del credito.
  2. Verifichiamo se eri ancora obbligato: controlliamo cause di liberazione ex art. 1955 c.c., la clausola sull’art. 1957 c.c. e la correttezza degli importi richiesti, anche con il supporto dei commercialisti dello staff.
  3. Qualifichiamo il tuo credito: individuiamo le garanzie della banca nelle quali puoi surrogarti e impostiamo la domanda con surrogazione in via principale e regresso in subordine.
  4. Leggiamo la posizione della banca nello stato passivo: chiediamo al curatore gli atti, verifichiamo ammissione, importo e rango della banca e ti collochiamo nel caso corretto (pagamento integrale o parziale, prima o dopo l’apertura).
  5. Redigiamo e trasmettiamo la domanda di ammissione al curatore via PEC, tempestiva o tardiva, con tutti gli allegati e il calcolo di capitale e interessi.
  6. Presentiamo osservazioni al progetto di stato passivo e, se il credito viene escluso o declassato, proponiamo opposizione entro 30 giorni.
  7. Valutiamo l’accordo con la banca prima del pagamento, mettendo a confronto saldo e stralcio, pagamento integrale e cessione del credito ammesso, con i rispettivi effetti sulla tua ammissione.
  8. Agiamo contro cofideiussori, terzi garanti e cessionari d’azienda per recuperare le quote che non arriveranno dal concorso.
  9. Agiamo per la ripetizione dell’indebito verso la banca quando hai pagato somme che la società non doveva.
  10. Proteggiamo il tuo patrimonio personale valutando l’accesso al concordato minore, alla liquidazione controllata e all’esdebitazione, o alla composizione negoziata se sei imprenditore.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesano in modo particolare due di queste qualifiche. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, l’Avvocato conosce la dinamica delle trattative tra impresa in crisi, banche e garanti, e sa dove si collocano le garanzie personali quando l’impresa entra in una procedura. Come Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario OCC, conosce gli strumenti che permettono al garante persona fisica di non essere travolto dal debito che ha pagato per la società.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di cassazione: lo stesso difensore segue la domanda al passivo, l’opposizione e le eventuali impugnazioni, senza passaggi di mano che disperdono informazioni. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i primi sulla qualificazione giuridica del credito e sulle azioni, i secondi sulla ricostruzione dei rapporti bancari e dei conteggi.

Chiusura: il tuo credito esiste, ma va esercitato

Il garante che ha pagato la banca non è un creditore di serie B. Ha un credito di regresso, spesso la possibilità di subentrare nelle garanzie della banca, e altre persone da cui recuperare. Ma nella liquidazione giudiziale nessuno di questi diritti si attiva da solo: va provato, qualificato, depositato e difeso nei termini. Ogni mossa fatta nei termini conserva una parte del tuo denaro; ogni mossa rimandata chiude una porta che difficilmente si riapre.

Lo Studio Monardo affronta questo tema con le competenze che il tema richiede. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) permette di leggere lo stato passivo, la posizione della banca e le scelte del curatore con l’occhio di chi conosce dall’interno la crisi delle imprese. Le qualifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario OCC permettono di proteggere te, persona fisica, se il pagamento ti ha messo in difficoltà. Analizzeremo la tua posizione e costruiremo con te la strategia, senza promesse di risultato ma con un piano preciso.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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