Cosa deve attestare, esattamente, il professionista indipendente quando il piano di concordato preventivo prevede che l’impresa continui a lavorare? La domanda sembra tecnica, ma da essa dipende se la domanda verrà dichiarata ammissibile, se i creditori avranno elementi seri per votare e se il tribunale potrà omologare. Il punto delicato è che la risposta non è una sola: il contenuto dell’attestazione cambia a seconda di come è costruita la continuità e di quali richieste accessorie il debitore presenta al tribunale, e non esiste una formula valida per tutti, ed è proprio questo il punto da soppesare. Una continuità diretta, in cui l’imprenditore resta alla guida, chiede all’attestatore verifiche diverse da una continuità indiretta, in cui l’azienda passa a un terzo; e un piano che chiede di pagare fornitori strategici, di proseguire appalti pubblici o di ottenere nuova finanza moltiplica le dichiarazioni che il professionista deve rendere, ciascuna con il proprio oggetto e la propria responsabilità.
Questa guida mette a confronto le tre configurazioni più frequenti, per capire che cosa l’attestatore deve dichiarare in ciascuna, quali vantaggi e quali rischi comporta ogni impostazione, e come leggere un’attestazione prima che la leggano il commissario giudiziale e il tribunale.
Il tema tocca direttamente una delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè una figura chiamata, nella composizione negoziata, a valutare la ragionevole perseguibilità del risanamento leggendo piani, flussi di cassa prospettici e test di sostenibilità del debito. Sono esattamente le grandezze su cui l’attestatore del concordato in continuità deve pronunciarsi; e quando la composizione negoziata non basta, il concordato in continuità è spesso lo sbocco naturale del percorso. Questa competenza consente allo Studio di leggere un piano e la relativa attestazione con gli stessi criteri con cui li leggeranno il commissario, i creditori e il giudice.
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Il quadro di partenza: perché nella continuità l’attestatore dice di più
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo risultante dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024) affida al professionista indipendente un compito di garanzia: i creditori votano su un piano costruito dal debitore, e qualcuno che non dipende dal debitore deve dire se quei numeri sono veri e se quel piano sta in piedi. L’art. 87, comma 3, CCII stabilisce che il debitore deposita, insieme alla domanda, la relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Fin qui il contenuto è comune a ogni concordato, anche liquidatorio.
Nella continuità aziendale la norma aggiunge un secondo livello. L’attestatore deve dichiarare anche che il piano è atto a impedire o superare l’insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell’impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. In più, la stessa disposizione richiede un’analoga relazione quando la proposta o il piano subiscono modifiche sostanziali.
Si tratta quindi di cinque oggetti di verifica distinti, che conviene tenere separati perché rispondono a domande diverse:
| Oggetto dell’attestazione | Domanda a cui risponde | Grandezze tipicamente esaminate |
|---|---|---|
| Veridicità dei dati aziendali | I numeri di partenza sono reali? | Contabilità, magazzino, crediti, debiti, rapporti infragruppo |
| Fattibilità del piano | Le ipotesi sono realistiche e i pagamenti promessi sostenibili? | Piano economico-finanziario, assunzioni, sensitività |
| Impedire o superare l’insolvenza | Alla fine del piano l’impresa torna in grado di pagare regolarmente? | Flussi di cassa, servizio del debito residuo |
| Sostenibilità economica dell’impresa | L’impresa produce valore, non solo cassa transitoria? | Margini, redditività prospettica, investimenti |
| Trattamento non deteriore per ciascun creditore | Nessun creditore riceve meno che in liquidazione giudiziale? | Valore di liquidazione, graduazione, costi della procedura |
Il “professionista indipendente” ha una definizione precisa: l’art. 2, comma 1, lett. o), CCII richiede l’iscrizione nel registro dei revisori legali e nell’albo dei soggetti incaricati delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure, il possesso dei requisiti dell’art. 2399 c.c. e l’assenza di rapporti professionali o di lavoro con l’impresa nei cinque anni precedenti. Sul piano della prassi professionale, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha aggiornato nel maggio 2024 i Principi di attestazione dei piani di risanamento, che descrivono le verifiche attese dall’attestatore.
Va infine ricordato il rovescio della medaglia: chi attesta risponde. L’art. 342 CCII punisce il professionista che, nelle relazioni o attestazioni, espone informazioni false od omette informazioni rilevanti; sul piano civile la Cassazione richiede una diligenza qualificata, come si vedrà più avanti. L’attestazione, quindi, non è un adempimento formale: è un documento che pesa sulla procedura e su chi lo firma.
Quando l’attestazione entra in gioco
Il momento del deposito incide sul lavoro del professionista. Se l’impresa presenta subito la domanda completa, la relazione accompagna il ricorso. Se invece sceglie la domanda con riserva prevista dall’art. 44 CCII, il tribunale assegna un termine (in linea generale tra trenta e sessanta giorni, prorogabile in presenza di giustificati motivi) entro il quale depositare proposta, piano e attestazione. A fronte del vantaggio di guadagnare tempo e di poter chiedere misure protettive, la domanda con riserva comprime i tempi delle verifiche: l’attestatore deve completare il proprio lavoro in una finestra ristretta, mentre l’impresa continua a operare e i dati cambiano. Va soppesato che un’attestazione redatta sotto pressione, con verifiche sommarie, è proprio quella che il commissario e i creditori contestano più facilmente.
Quando il concordato in continuità segue una composizione negoziata non conclusa con un accordo, il professionista trova spesso un materiale già elaborato: il piano predisposto durante le trattative, il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, la relazione finale dell’esperto. Si tratta di un patrimonio informativo utile, ma l’attestatore non può limitarsi a recepirlo: il suo giudizio è autonomo e deve fondarsi su verifiche proprie, perché la relazione dell’esperto e l’attestazione del concordato rispondono a domande diverse e hanno destinatari diversi.
Attestazione, classi e distribuzione del valore
Nel concordato in continuità la suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria (art. 85 CCII), e la distribuzione del valore segue regole proprie: l’art. 84 CCII distingue tra il valore di liquidazione, da ripartire nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, e il valore eccedente generato dalla continuità, ripartibile secondo una regola di priorità relativa tra classi. L’attestatore non è chiamato a stabilire le classi, che sono una scelta del debitore sottoposta al controllo del tribunale, ma la sua dichiarazione sul trattamento non deteriore presuppone che il valore di liquidazione sia stimato correttamente: è da quel valore che dipende la soglia minima per ciascun creditore.
Ne deriva un punto spesso sottovalutato. Il trattamento non deteriore si verifica creditore per creditore, non solo in media: una classe di chirografari può ricevere complessivamente più che in liquidazione, mentre singoli creditori al suo interno, per esempio titolari di garanzie su beni specifici o di privilegi parzialmente capienti, potrebbero ottenere meno. L’art. 112 CCII consente al creditore dissenziente di contestare proprio questo profilo in sede di omologazione, e in quel momento la stima dell’attestatore diventa il primo documento esaminato.
Il confronto che segue parte da qui. Le tre configurazioni non sono alternative astratte: sono le forme concrete che assume il concordato in continuità, e ciascuna sposta il baricentro di ciò che l’attestatore deve verificare.
Opzione 1 — La continuità diretta: l’attestazione sull’impresa del debitore
In cosa consiste
La continuità è diretta quando l’attività prosegue in capo allo stesso imprenditore che ha presentato la domanda (art. 84, comma 2, CCII). Il piano descrive come l’impresa, con le proprie forze e con eventuali apporti esterni, genererà i flussi necessari per pagare i creditori nella misura promessa e uscire dalla crisi. In questa configurazione l’attestatore valuta un unico soggetto economico: lo stesso che ha accumulato i debiti e che dovrà ripagarli.
Cosa deve attestare, nel dettaglio
Il nucleo è quello dell’art. 87, comma 3, CCII, declinato sull’impresa del debitore:
- veridicità dei dati: non una revisione contabile completa, ma verifiche a campione e per aree critiche, con particolare attenzione alle poste che più spesso nascondono sopravvalutazioni (magazzino, crediti commerciali vecchi, partecipazioni, rapporti con società collegate);
- fattibilità: coerenza interna del piano, ragionevolezza delle ipotesi su ricavi, margini, tempi di incasso e pagamento, e analisi di sensitività che mostri cosa accade se le ipotesi non si realizzano pienamente;
- idoneità a impedire o superare l’insolvenza: al termine del piano l’impresa deve trovarsi in condizione di far fronte regolarmente alle obbligazioni residue;
- sostenibilità economica: l’impresa deve tornare a produrre margini, non sopravvivere grazie a una moratoria;
- trattamento non deteriore: per ciascun creditore, confronto tra quanto riceve dal piano e quanto riceverebbe nella liquidazione giudiziale, tenendo conto della graduazione e dei costi di quella procedura.
Quando ha senso: tre scenari
- Impresa con un modello di business ancora valido e una crisi soprattutto finanziaria: margini operativi positivi, debito accumulato per un investimento sbagliato o per crediti non incassati. Qui l’attestatore lavora su flussi già osservabili e la sostenibilità economica è più agevole da dimostrare.
- Impresa il cui valore dipende dall’imprenditore: avviamento legato a competenze, relazioni o autorizzazioni personali difficilmente trasferibili. Spostare l’azienda a un terzo distruggerebbe valore; la continuità diretta lo preserva.
- Impresa con un piano di ristrutturazione industriale credibile: chiusura di rami in perdita, riduzione dei costi fissi, riposizionamento commerciale. L’attestatore deve verificare che le azioni siano già avviate o concretamente avviabili, non solo enunciate.
Come si sviluppa in sintesi
Il debitore predispone piano e proposta; l’attestatore riceve i dati, svolge le verifiche, chiede integrazioni e redige la relazione; la relazione viene depositata con la domanda ex art. 87 CCII. In sede di ammissione il tribunale, ai sensi dell’art. 47 CCII, verifica tra l’altro che la proposta non sia manifestamente inidonea al soddisfacimento dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali; il commissario giudiziale poi analizza il piano e riferisce ai creditori; in omologazione l’art. 112, comma 1, lett. f), CCII richiede che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza.
Vantaggi
A fronte di un percorso impegnativo, la continuità diretta presenta pregi che vanno riconosciuti. Conserva il valore legato all’organizzazione esistente; consente all’attestatore di basarsi su dati storici della stessa impresa che proseguirà; evita il rischio di dipendere dalla solidità di un terzo. Inoltre l’attestazione di sostenibilità economica, se l’impresa ha già margini operativi positivi, poggia su evidenze e non solo su previsioni.
Rischi e svantaggi
Il rovescio della medaglia è evidente: i creditori sono chiamati a fidarsi dello stesso soggetto che è entrato in crisi. L’attestatore deve quindi spingersi oltre la coerenza matematica e verificare che le cause della crisi siano state rimosse. Se la crisi deriva da una gestione inefficiente che non cambia, l’attestazione di idoneità a superare l’insolvenza diventa fragile. A ciò si aggiunge la maggiore esposizione dell’attestatore: in un piano lungo (spesso cinque anni o più) l’incertezza cresce, e le analisi di sensitività possono mostrare margini di sicurezza ridotti.
Va soppesato anche il profilo della veridicità: nella continuità diretta i dati provengono dalla stessa amministrazione che ha gestito l’impresa fino alla crisi. La Cassazione (ord. n. 6382 del 10 marzo 2025) ha precisato che l’attestatore deve impiegare la diligenza qualificata dell’art. 1176, comma 2, c.c., con verifiche approfondite in particolare su magazzino e rapporti societari, senza recepire in modo acritico i documenti forniti dal committente.
Pronunce a supporto
Oltre alla Cass. n. 6382/2025, rileva l’impostazione tracciata dalla Cass., Sez. I, 7 aprile 2017, n. 9061 (resa sotto la legge fallimentare), che nel concordato con continuità ha richiesto un piano idoneo a dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità stessa: un principio che il Codice ha poi trasformato in contenuto espresso dell’attestazione.
Profilo ideale della continuità diretta: impresa con margini operativi recuperabili, crisi prevalentemente finanziaria, valore aziendale legato all’organizzazione esistente e cause della crisi già identificate e rimosse.
Opzione 2 — La continuità indiretta: l’attestazione che guarda al terzo
In cosa consiste
La continuità è indiretta quando la gestione dell’azienda, o di un suo ramo, è affidata a un soggetto diverso dal debitore, in forza di cessione, affitto (anche stipulato prima della domanda), usufrutto, conferimento o altro titolo (art. 84, comma 2, CCII). In questo caso la norma pone una condizione specifica: il contratto o il titolo deve prevedere il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti al deposito del ricorso, per un anno dall’omologazione.
Cosa deve attestare, nel dettaglio
Il contenuto dell’art. 87, comma 3, resta identico nella lettera, ma cambia l’oggetto concreto della verifica:
- la veridicità dei dati riguarda ancora l’impresa debitrice (il passivo, l’attivo non trasferito, la consistenza dell’azienda ceduta o affittata);
- la fattibilità dipende in larga parte dall’adempimento del terzo: canoni, prezzo, accollo di debiti, tempi di pagamento;
- l’idoneità a impedire o superare l’insolvenza e la sostenibilità economica vanno lette in relazione all’azienda che prosegue nelle mani del terzo, perché è quella attività che produce le risorse destinate ai creditori;
- il trattamento non deteriore richiede un confronto particolarmente attento, perché il valore dell’azienda in continuità indiretta è spesso confrontabile con il prezzo che si potrebbe ricavare da una vendita in sede di liquidazione giudiziale;
- infine, la clausola occupazionale: l’attestatore deve verificare la base di calcolo (media dei lavoratori nei due esercizi) e la presenza nel titolo dell’impegno richiesto dall’art. 84, comma 2.
Quando ha senso: tre scenari
- Impresa con un ramo sano e uno in perdita: il ramo produttivo viene affittato o ceduto a un operatore che lo gestisce, il resto viene liquidato.
- Imprenditore non più in grado di gestire, ma azienda con valore di mercato: per età, per conflitti tra soci, per mancanza di risorse da investire.
- Presenza di un investitore già individuato, magari emerso durante una composizione negoziata, disposto a subentrare con impegni precisi.
Come si sviluppa in sintesi
Il contratto con il terzo viene negoziato prima o contestualmente alla domanda; l’attestatore esamina il contratto, la solidità del terzo e le garanzie offerte; il piano indica come i canoni o il prezzo saranno distribuiti ai creditori. Quando il piano prevede un’offerta già individuata, il Codice disciplina la necessità di verificare l’esistenza di offerte concorrenti (art. 91 CCII), profilo che l’attestatore tiene in considerazione nel valutare la congruità del corrispettivo.
Vantaggi
A fronte della perdita della gestione diretta, la continuità indiretta offre un vantaggio non trascurabile: le risorse per i creditori derivano da obbligazioni contrattuali di un soggetto solvibile, spesso assistite da garanzie, invece che da previsioni di risultato dell’impresa in crisi. Per l’attestatore questo può tradursi in una base di verifica più solida. Inoltre la clausola occupazionale tutela un valore che il legislatore considera prioritario.
Rischi e svantaggi
L’elemento dirimente è la solidità del terzo. Se l’affittuario o il cessionario non paga, l’intero piano si regge su un credito da recuperare: l’attestatore deve quindi esaminare bilanci, garanzie, eventuali fideiussioni bancarie o assicurative del terzo, e motivare perché ritiene affidabile l’adempimento. Un altro rischio riguarda il corrispettivo: se il canone o il prezzo è inferiore al valore di mercato, il test del trattamento non deteriore può non essere superato, e l’attestazione rischia di essere contestata da creditori dissenzienti o dal commissario. Infine, la clausola occupazionale, se mal calcolata o non adeguatamente vincolante, può far venir meno la qualificazione stessa del concordato come concordato in continuità.
Pronunce a supporto
Le Sezioni Unite (Cass., S.U., 23 gennaio 2013, n. 1521, legge fallimentare) hanno distinto il controllo del giudice sulla fattibilità giuridica dal giudizio sulla convenienza economica riservato ai creditori, affidando un ruolo centrale alla correttezza delle motivazioni dell’attestatore. Questa impostazione vale tanto più nella continuità indiretta, dove la motivazione sull’affidabilità del terzo è decisiva. Sul versante della trasparenza, la Cass., Sez. I, 22 luglio 2024, n. 20059 (legge fallimentare) ha ricordato che qualunque rapporto con l’imprenditore nei cinque anni precedenti all’incarico è indice di mancanza di indipendenza dell’attestatore: un rilievo che, nella continuità indiretta, va esteso con prudenza anche ai rapporti con il terzo subentrante, per evitare che la relazione appaia orientata a favore dell’operazione.
Profilo ideale della continuità indiretta: azienda con valore autonomo rispetto all’imprenditore, presenza di un terzo solvibile e disponibile a impegni vincolanti, corrispettivo allineato al mercato e forza lavoro trasferibile almeno nella misura richiesta dalla legge.
Opzione 3 — La continuità con richieste accessorie: le attestazioni speciali
In cosa consiste
Sia la continuità diretta sia quella indiretta possono essere accompagnate da richieste che il Codice subordina a una specifica attestazione. Qui la scelta non è tra due modelli di continuità, ma se arricchire il piano con strumenti che ne rafforzano l’efficacia, accettando che ciascuno porti con sé una dichiarazione aggiuntiva del professionista. Le principali sono:
| Richiesta del debitore | Norma CCII | Cosa deve attestare il professionista |
|---|---|---|
| Pagamento di crediti anteriori per beni o servizi | art. 100, comma 1 | Che le prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività e funzionali ad assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori |
| Pagamento delle rate di mutuo con garanzia reale su beni strumentali | art. 100, comma 2 | In sostanza, che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene e che il rimborso non lede gli altri creditori |
| Prosecuzione di contratti pubblici e partecipazione a gare | art. 95 | La conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto |
| Finanziamenti interinali o in esecuzione del piano | artt. 99 e 101 | La funzionalità dei finanziamenti al miglior soddisfacimento dei creditori, secondo le condizioni previste dalle singole norme |
| Trattamento dei crediti tributari e contributivi | art. 88 | La convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria per i crediti interessati |
Quando ha senso: tre scenari
- Dipendenza da un fornitore insostituibile: senza le sue forniture la produzione si ferma, ma il fornitore non consegna finché non riceve il pagamento del pregresso.
- Impresa che lavora prevalentemente con la pubblica amministrazione: l’interruzione dei contratti pubblici farebbe venire meno la fonte principale dei flussi del piano.
- Fabbisogno di cassa nelle prime fasi: la continuità richiede capitale circolante che l’impresa in crisi non possiede.
Come si sviluppa in sintesi
Le attestazioni speciali possono essere contenute nella relazione generale o in relazioni separate, depositate con la domanda o successivamente, quando la relativa istanza viene presentata. Il tribunale autorizza il pagamento, la prosecuzione del contratto o il finanziamento sulla base anche di quella attestazione. Ciascuna dichiarazione ha un oggetto circoscritto, ma deve essere coerente con l’attestazione generale: se il professionista attesta che un pagamento è essenziale, quel pagamento deve trovare spazio nei flussi del piano.
Vantaggi
A fronte di un carico documentale maggiore, le richieste accessorie possono rendere il piano più solido: preservano le forniture critiche, mantengono il portafoglio di commesse, assicurano la liquidità iniziale. Per i creditori, un piano che ha già messo in sicurezza i fattori produttivi è un piano più credibile; per l’attestatore, è un piano in cui le ipotesi sui flussi sono meno esposte a interruzioni.
Rischi e svantaggi
Il rovescio della medaglia riguarda la coerenza e la responsabilità. Ogni pagamento di un credito anteriore riduce le risorse per gli altri creditori: l’attestatore deve dimostrare che il sacrificio è compensato da un beneficio per la massa, non affermarlo. Ogni attestazione aggiuntiva è un’ulteriore dichiarazione presidiata dall’art. 342 CCII. Inoltre, la moltiplicazione delle istanze rende più complesso il lavoro del commissario e allunga i tempi; e una contraddizione tra attestazione speciale e attestazione generale può diventare un argomento a favore di chi si oppone all’omologazione.
Pronunce a supporto
La Cass., Sez. I, 15 gennaio 2024, n. 1393 (legge fallimentare) ha ricordato che il tribunale verifica la manifesta inettitudine del piano, ma non può sostituire la propria stima dei costi a quella del debitore, implicitamente ritenuta attendibile dai creditori che hanno votato a favore. Ne deriva un’indicazione utile per le attestazioni speciali: la loro motivazione deve essere sufficientemente analitica da reggere senza integrazioni del giudice, perché quel controllo, pur esistente, non è di merito.
Profilo ideale della continuità con attestazioni speciali: impresa che dipende da fattori produttivi critici (un fornitore, un committente pubblico, una linea di credito) e che può documentare in modo preciso il beneficio per i creditori di ciascuna misura richiesta.
Le tre strade alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare come cambia il lavoro dell’attestatore a parità di dati di partenza. Non riproducono casi reali.
Dati comuni. Impresa manifatturiera in crisi, ricorso depositato il 14 aprile. Passivo complessivo 4.318.600 €, così composto: crediti di lavoro privilegiati 286.400 €; crediti privilegiati di enti previdenziali e tributari 912.300 €; crediti chirografari (fornitori e banche) 3.119.900 €. In liquidazione giudiziale l’attivo realizzabile è stimato in 1.742.000 €, i costi della procedura in 214.500 €: restano 1.527.500 €. Pagati integralmente i privilegiati (1.198.700 €), ai chirografari andrebbero 328.800 €, cioè circa il 10,54%. Questa è la soglia sotto la quale nessun chirografario può essere collocato senza violare il trattamento non deteriore. Media dei lavoratori nei due esercizi precedenti: 38.
Simulazione A — Continuità diretta
Ipotesi: cassa disponibile 180.000 €; flussi operativi netti stimati in cinque anni 2.410.000 €; investimenti necessari 395.000 €; costi della procedura in continuità 168.400 €. Risorse nette: 180.000 + 2.410.000 − 395.000 − 168.400 = 2.026.600 €. La proposta prevede il pagamento integrale dei privilegiati (1.198.700 €) e il 18% ai chirografari (561.582 €), per un totale di 1.760.282 €. Margine di sicurezza: 266.318 €.
Cosa verifica l’attestatore:
- veridicità: il magazzino è iscritto a 640.000 €, ma un controllo fisico a campione e l’analisi della rotazione portano a una rettifica a 471.300 €. La rettifica incide sull’attivo di liquidazione e quindi sul confronto con la liquidazione giudiziale: se l’attivo di liquidazione scende, la soglia del 10,54% si riduce, e il test del trattamento non deteriore diventa più agevole; ma la stessa rettifica, se il magazzino era una fonte di cassa del piano, riduce i flussi;
- sensitività: con ricavi inferiori del 10% rispetto alle ipotesi, i flussi scendono di circa 312.000 €. Il margine di 266.318 € non è sufficiente: il piano diventerebbe in deficit di 45.682 €. L’attestatore deve dare conto di questo esito e valutare se esistano correttivi (riduzione degli investimenti, dilazione dei pagamenti ai chirografari) o se la proposta vada rimodulata;
- sostenibilità economica: al quinto anno il margine operativo deve restare positivo anche al netto del servizio del debito residuo; altrimenti l’impresa uscirebbe dal piano solvibile solo in apparenza.
Esito: l’attestazione è possibile, ma con una motivazione esplicita sul rischio di contrazione dei ricavi. Un’attestazione che omettesse la sensitività sarebbe esposta a contestazioni.
Simulazione B — Continuità indiretta
Ipotesi: l’azienda viene affittata a un terzo per 60 mesi a 18.500 € al mese (1.110.000 €), con impegno di acquisto finale a 610.000 €; cassa disponibile 180.000 €; costi della procedura 192.700 €. Risorse nette: 1.110.000 + 610.000 + 180.000 − 192.700 = 1.707.300 €. Pagati integralmente i privilegiati (1.198.700 €), restano 508.600 € per i chirografari, cioè circa il 16,30%.
Cosa verifica l’attestatore:
- clausola occupazionale: la metà della media di 38 lavoratori è 19. Il contratto deve prevedere il mantenimento o la riassunzione di almeno 19 lavoratori per un anno dall’omologazione; se il contratto ne prevede 17, la continuità indiretta non è qualificabile come tale ai sensi dell’art. 84, comma 2;
- affidabilità del terzo: patrimonio netto, flussi propri, eventuale garanzia bancaria a copertura di almeno una parte dei canoni. Senza garanzie, il professionista deve spiegare perché ritiene probabile l’adempimento;
- congruità del corrispettivo: il prezzo finale di 610.000 € va confrontato con il valore che l’azienda avrebbe in una vendita competitiva; se il valore stimato fosse superiore, il trattamento non deteriore andrebbe ricalcolato.
Esito: la percentuale ai chirografari è inferiore a quella della simulazione A (16,30% contro 18%), ma la fonte delle risorse è contrattuale e non previsionale. Il confronto non è tra “più” e “meno”, ma tra due profili di rischio.
Simulazione C — Continuità diretta con attestazioni speciali
Ipotesi: si parte dalla simulazione A. L’impresa dipende da un unico fornitore di componenti, creditore anteriore per 47.820 €, che subordina nuove consegne al pagamento del pregresso. Inoltre l’impresa ha in corso una commessa con un ente pubblico, con un residuo da eseguire di 1.284.000 € e un margine atteso del 9% (115.560 €), già incluso nei flussi del piano.
Cosa verifica l’attestatore:
- art. 100, comma 1: che la fornitura è essenziale (assenza di fornitori alternativi in tempi compatibili con il piano) e che il pagamento di 47.820 € è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. Il margine di sicurezza scende da 266.318 € a 218.498 €; il beneficio è la conservazione dei flussi produttivi senza i quali l’intero piano verrebbe meno;
- art. 95: che la prosecuzione della commessa è conforme al piano e che l’impresa ha la ragionevole capacità di adempierla (personale, mezzi, approvvigionamenti);
- coerenza complessiva: il pagamento al fornitore deve comparire nei flussi; la sensitività della simulazione A va rifatta con il nuovo margine. Con ricavi inferiori del 10%, il deficit sale a 93.502 € (218.498 − 312.000).
Esito: le attestazioni speciali rendono il piano più protetto sul fronte operativo, ma più esposto sul fronte del margine. Il professionista deve dichiarare entrambi gli effetti.
Lettura comparata delle tre simulazioni
Messe una accanto all’altra, le simulazioni rivelano che il confronto non si riduce alla percentuale offerta ai chirografari. Nella simulazione A la percentuale è la più alta (18%), ma dipende interamente dai flussi futuri dell’impresa, e una contrazione dei ricavi del 10% basta ad annullare il margine. Nella simulazione B la percentuale scende al 16,30%, ma la fonte è un contratto: l’elemento dirimente diventa la solvibilità del terzo, non la previsione dei ricavi. Nella simulazione C la percentuale resta al 18%, i fattori produttivi sono protetti, ma il margine si assottiglia e la stessa contrazione dei ricavi produce un deficit più ampio.
Per l’attestatore questo significa che la stessa percentuale può essere attestabile in una configurazione e non in un’altra, perché ciò che si attesta non è il numero in sé, ma la ragionevolezza del percorso che porta a quel numero. In tutte e tre le ipotesi la soglia del 10,54% è rispettata con un margine apprezzabile, ma la distanza da quella soglia va riletta alla luce di eventuali rettifiche dei dati: se l’attivo di liquidazione fosse sottostimato e risultasse, per esempio, superiore di 400.000 €, la quota dei chirografari in liquidazione salirebbe a circa il 23,4% (728.800 € su 3.119.900 €), e tutte e tre le proposte non supererebbero più il test. È per questo che la verifica della veridicità e la stima del valore di liquidazione non sono passaggi preliminari, ma il fondamento dell’intera attestazione.
Il confronto in tabella
Le tre configurazioni non si escludono del tutto: una continuità indiretta può richiedere a sua volta attestazioni speciali, e una continuità diretta può prevedere l’apporto di un investitore. La tabella mette in fila gli elementi che, nella pratica, orientano la scelta e definiscono il perimetro della relazione del professionista. Quanto ai costi, si richiamano solo quelli previsti dalla legge: il contributo unificato per il ricorso, il compenso del commissario giudiziale liquidato secondo i parametri normativi, e il compenso dell’attestatore, che è una spesa dell’impresa necessaria per la procedura. Le differenze tra le opzioni dipendono dal numero di relazioni e dalla durata delle verifiche, non da tariffe predeterminate.
| Criterio | Continuità diretta | Continuità indiretta | Continuità con attestazioni speciali |
|---|---|---|---|
| Oggetto principale dell’attestazione | Impresa del debitore e sue prospettive | Azienda in mano al terzo, solidità del terzo, clausola occupazionale | Attestazione generale + dichiarazioni mirate su ciascuna richiesta |
| Tempi di preparazione | Medi: dipendono dalla qualità dei dati storici | Medi-lunghi: serve negoziare il contratto col terzo | Più lunghi: ogni istanza richiede verifiche dedicate |
| Complessità delle verifiche | Alta su sensitività e cause della crisi | Alta su congruità del corrispettivo e garanzie | Alta sulla coerenza tra le diverse attestazioni |
| Rischi in caso di esito negativo | Piano non adempiuto per flussi insufficienti | Inadempimento del terzo; contestazione del prezzo | Contraddizioni tra attestazioni; riduzione del margine |
| Effetti sulla procedura | Il debitore resta alla guida | Gestione affidata al terzo; possibili offerte concorrenti | Autorizzazioni del tribunale su pagamenti, contratti, finanza |
| Reversibilità | Modifiche sostanziali richiedono nuova attestazione | Cambio del terzo = modifica sostanziale | Le istanze possono essere integrate, ma con nuove attestazioni |
| Costi di giustizia | Contributo unificato, compenso commissario per legge | Idem | Idem, oltre alle relazioni aggiuntive necessarie |
I criteri per scegliere
Nessuna delle tre configurazioni è preferibile in astratto. Il ragionamento va condotto per condizioni, e gli elementi da soppesare sono essenzialmente cinque.
Primo criterio: la fonte delle risorse. Se le risorse del piano derivano dalla capacità dell’impresa di produrre margini, l’attestazione si concentrerà sulle ipotesi e sulla sensitività; se derivano da un contratto con un terzo, si concentrerà sull’affidabilità di quel terzo. In genere, quando l’impresa ha margini operativi positivi e la crisi è soprattutto finanziaria, la continuità diretta tende a reggere meglio; quando i margini sono negativi e il valore sta nell’azienda più che nella gestione, la continuità indiretta può offrire un’attestazione più solida.
Secondo criterio: la distanza dalla soglia liquidatoria. Il trattamento non deteriore non è un dettaglio. Se la percentuale offerta ai chirografari è molto vicina a quella che otterrebbero in liquidazione giudiziale, anche un errore di stima ridotto può ribaltare l’esito del test. In questi casi la scelta della configurazione deve privilegiare quella che consente un margine più ampio rispetto alla soglia, o quella in cui il valore di liquidazione è stimato con maggiore precisione.
Terzo criterio: la tenuta dei dati di partenza. Se la contabilità è affidabile e verificabile, la continuità diretta non presenta particolari ostacoli sul fronte della veridicità. Se invece emergono incertezze rilevanti (magazzino non inventariato, crediti non riconciliati, rapporti infragruppo opachi), va soppesato che l’attestatore, alla luce della Cass. n. 6382/2025, dovrà svolgere verifiche approfondite, con tempi più lunghi e il rischio di rettifiche significative.
Quarto criterio: la dipendenza da fattori produttivi critici. Se l’impresa dipende da un fornitore insostituibile, da un committente pubblico o da nuova finanza, le attestazioni speciali non sono un’aggiunta facoltativa: senza di esse il piano rischia di interrompersi. Il rovescio della medaglia è il maggior carico documentale e la necessità di coerenza perfetta tra tutte le dichiarazioni.
Quinto criterio: la forza lavoro. Se la continuità indiretta è la strada preferita, l’elemento dirimente è la possibilità di rispettare la clausola occupazionale. Se il terzo non è disposto a mantenere almeno la metà della media dei lavoratori, quella strada non è percorribile come continuità ai sensi dell’art. 84, comma 2, e occorre valutare un’altra configurazione.
Come sintetizza l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: “L’attestazione non si legge alla fine, si progetta all’inizio: la configurazione della continuità decide che cosa il professionista dovrà dichiarare, e quindi che cosa dovrà reggere davanti al tribunale”.
Le domande di chi è indeciso
Si può passare dalla continuità diretta a quella indiretta durante la procedura? In linea di principio sì, ma si tratta di una modifica sostanziale del piano. L’art. 87, comma 3, CCII richiede in questo caso un’analoga relazione dell’attestatore: non basta un aggiornamento informale. A fronte della flessibilità, va considerato che ogni modifica allunga i tempi e riapre il confronto con i creditori.
Che cosa accade se l’attestazione si rivela sbagliata dopo l’omologazione? Dipende dalla natura dell’errore. Se riguarda le ipotesi del piano e non i dati, la questione si sposta sull’esecuzione del concordato e sui rimedi della risoluzione. Se riguarda dati falsi od omissioni rilevanti, può venire in rilievo la responsabilità civile e, nei casi più gravi, penale del professionista (art. 342 CCII). Va detto con franchezza che la Cass. pen. n. 26401 depositata il 4 luglio 2024 ha annullato senza rinvio una condanna per falso in attestazioni, perché non era provata la coscienza e volontà del falso: la responsabilità penale richiede il dolo, non basta l’errore.
L’attestatore può essere lo stesso professionista che ha redatto il piano? No. Il requisito di indipendenza esclude chi abbia avuto rapporti professionali con l’impresa nei cinque anni precedenti, e la Cass. n. 20059/2024 ha letto questo requisito in modo rigoroso, includendo anche le prestazioni d’opera autonome già esaurite.
Il tribunale può bocciare un piano che l’attestatore ha giudicato fattibile? Sì, entro i limiti del proprio controllo. Nel concordato in continuità l’omologazione richiede che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza (art. 112 CCII). Il tribunale non rifà l’attestazione, ma ne controlla la motivazione; se questa non regge, il piano non regge.
Conviene un’attestazione “prudente” con percentuali basse o una “ambiziosa” con percentuali alte? Nessuna delle due è sbagliata in sé. Una proposta prudente supera più facilmente il vaglio di fattibilità, ma può non convincere i creditori; una ambiziosa li attrae, ma espone l’attestatore e il piano a contestazioni. L’elemento dirimente è il margine di sicurezza dimostrato dalle analisi di sensitività.
Le pronunce che orientano la scelta
Le pronunce che seguono sono state selezionate perché illuminano, ciascuna, un aspetto dell’attestazione nel concordato in continuità. Diverse sono state rese sotto la legge fallimentare: lo si dichiara espressamente, perché i principi sono utilizzabili per affinità di funzione, non per identità di norma.
Sul ruolo dell’attestazione e il controllo del giudice (rilevanti per tutte le opzioni)
- Cass., Sezioni Unite, 23 gennaio 2013, n. 1521 (legge fallimentare). Principio: il tribunale verifica la fattibilità giuridica e controlla la correttezza delle motivazioni dell’attestatore, mentre la valutazione della convenienza economica spetta ai creditori. Rilevanza: fonda la centralità della motivazione dell’attestazione; nel concordato in continuità resta il punto di partenza per capire fino a dove arriva il giudice.
- Cass., Sez. I, 7 aprile 2017, n. 9061 (legge fallimentare). Principio: nel concordato con continuità non si può separare nettamente la fattibilità giuridica da quella economica; il piano deve essere idoneo a dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità. Rilevanza: anticipa il contenuto oggi espresso dall’art. 87, comma 3, CCII sulla sostenibilità economica dell’impresa.
- Cass., Sez. I, 15 gennaio 2024, n. 1393 (legge fallimentare). Principio: il tribunale può verificare la manifesta inettitudine del piano, ma non può sostituire la propria stima dei costi a quella del debitore che i creditori hanno ritenuto attendibile votando favorevolmente. Rilevanza: chiarisce che un’attestazione ben motivata protegge le scelte del piano da sostituzioni valutative del giudice.
Sulla continuità diretta (opzione 1)
- Cass., Sez. I, ord. 10 marzo 2025, n. 6382. Principio: l’attestatore deve impiegare la diligenza qualificata dell’art. 1176, comma 2, c.c., con verifiche approfondite su magazzino e rapporti societari, senza recepire acriticamente i documenti del committente. Rilevanza: nella continuità diretta i dati provengono dalla stessa gestione che ha condotto alla crisi; la verifica della veridicità non può essere formale.
- Trib. Napoli, 21 febbraio 2024 (Codice della crisi). Principio: l’omologazione del concordato in continuità si fonda su una valutazione non negativa, cioè sull’assenza di palese inidoneità, irrazionalità o implausibilità del piano. Rilevanza: mostra il parametro con cui il giudice legge l’attestazione nella continuità sotto il Codice.
Sulla continuità indiretta e sulla nuova finanza (opzioni 2 e 3)
- Trib. Trieste, 15 settembre 2023 (Codice della crisi). Principio: nel concordato in continuità il vaglio ex art. 112 CCII riguarda l’assenza di ragionevoli prospettive di risanamento, non la prova piena della realizzabilità del piano; il tribunale si è basato sulle relazioni dell’attestatore e del commissario e ha verificato che la nuova finanza fosse necessaria e non pregiudicasse ingiustamente i creditori. Rilevanza: dimostra quanto l’attestazione incida sull’omologazione quando il piano dipende da apporti esterni.
- Cass., Sez. I, 22 luglio 2024, n. 20059 (legge fallimentare). Principio: qualunque rapporto con l’imprenditore nei cinque anni precedenti all’incarico, anche una prestazione d’opera già esaurita, è indice di mancanza di indipendenza dell’attestatore. Rilevanza: in operazioni con terzi subentranti o finanziatori, l’indipendenza va verificata con particolare scrupolo.
Sulla responsabilità dell’attestatore e sulla legittimazione a contestare
- Cass. pen., sent. n. 26401, depositata il 4 luglio 2024 (art. 236-bis legge fallimentare, oggi art. 342 CCII). Principio: in assenza di prova della coscienza e volontà del falso, la condanna per falso in attestazioni non può reggere, e la Corte ha annullato senza rinvio. Rilevanza: chiarisce il confine tra errore valutativo e responsabilità penale dell’attestatore.
- Cass., Sez. I, 26 luglio 2012, n. 13284 (legge fallimentare). Principio: sono legittimati a opporsi all’omologazione anche creditori non dissenzienti, purché portatori di un interesse diretto e attuale, con esclusione di chi ha aderito alla proposta. Rilevanza: individua chi può contestare in giudizio le conclusioni dell’attestatore, ad esempio sul trattamento non deteriore.
Sull’orientamento di merito in tema di controllo di fattibilità
- Trib. Bergamo, 24 novembre 2016; Trib. Ravenna, 27 novembre 2015; App. Firenze, 6 dicembre 2016 (legge fallimentare). Principio: secondo la dottrina che li ha esaminati, esprimono una lettura ampia del controllo di fattibilità in sede di omologazione. Rilevanza: segnalano che, già prima del Codice, i giudici di merito tendevano a esaminare in profondità l’attestazione nei piani in continuità. Di queste pronunce non sono disponibili numeri di registro nelle fonti consultate.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il lavoro dello Studio non sostituisce quello dell’attestatore, che deve restare indipendente: si colloca a monte e a valle della relazione, per fare in modo che il piano sia costruito in modo attestabile e che l’attestazione sia difesa quando viene contestata. In concreto:
- Valutiamo quale delle opzioni di continuità regge davanti al giudice nel caso specifico, confrontando dati di partenza, fonte delle risorse e distanza dalla soglia liquidatoria.
- Ricostruiamo il test del trattamento non deteriore classe per classe, verificando il valore di liquidazione, la graduazione dei privilegi e i costi della procedura alternativa.
- Esaminiamo i requisiti di indipendenza del professionista designato, alla luce dell’art. 2, comma 1, lett. o), CCII e dell’orientamento della Cass. n. 20059/2024, prima che la questione emerga in sede di ammissione.
- Analizziamo le ipotesi del piano e le analisi di sensitività, segnalando i punti in cui il margine di sicurezza è insufficiente e le correzioni possibili.
- Verifichiamo la clausola occupazionale nei contratti di continuità indiretta, controllando la base di calcolo e la vincolatività degli impegni del terzo.
- Predisponiamo le istanze ex artt. 95, 99, 100 e 101 CCII, coordinandole con le relative attestazioni speciali in modo che non contraddicano l’attestazione generale.
- Seguiamo il dialogo con il commissario giudiziale sulle osservazioni relative all’attestazione e prepariamo le risposte documentate.
- Gestiamo le modifiche sostanziali del piano, individuando quando occorre una nuova relazione ai sensi dell’art. 87, comma 3, CCII.
- Difendiamo il piano nel giudizio di omologazione di fronte alle opposizioni dei creditori che contestano le conclusioni dell’attestatore.
- Assistiamo il professionista o l’impresa quando l’attestazione è oggetto di contestazioni sulla diligenza o sulla veridicità, fino all’ultimo grado di giudizio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore è quella che più si collega al tema: nella composizione negoziata l’esperto valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento sulla base di piani, flussi di cassa e test di sostenibilità, cioè sugli stessi elementi che l’attestatore del concordato in continuità deve esaminare. Questo consente allo Studio di leggere un’attestazione con il linguaggio tecnico con cui la leggeranno commissario e tribunale.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la configurazione di continuità scelta oggi va difesa domani, nel giudizio di omologazione, in un eventuale reclamo e in sede di legittimità, senza cambiare mani e senza cambiare linea. A questo si aggiunge il lavoro dello staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, che operano insieme sullo stesso caso: i commercialisti leggono i numeri del piano e della relazione, gli avvocati ne verificano la tenuta giuridica rispetto agli artt. 84, 87, 100 e 112 CCII.
Chiusura
Che cosa deve attestare il professionista nel piano di concordato in continuità? Sempre la veridicità dei dati, la fattibilità, l’idoneità a impedire o superare l’insolvenza, la sostenibilità economica dell’impresa e il trattamento non deteriore per ciascun creditore; ma il peso di ciascuna verifica cambia a seconda che la continuità sia diretta, indiretta o accompagnata da richieste accessorie. La scelta della configurazione dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, risorse e, talvolta, la stessa possibilità di salvare l’impresa.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia partendo da una competenza certificata precisa: l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, ruolo che richiede di valutare piani di risanamento, flussi prospettici e sostenibilità del debito con lo stesso rigore richiesto all’attestatore. Per questo lo Studio può accompagnare l’impresa nella scelta della configurazione più adatta e nella difesa dell’attestazione davanti al tribunale, analizzando i numeri insieme ai commercialisti dello staff.
📩 Prima di depositare la domanda o di replicare alle osservazioni del commissario, mettetevi in contatto con lo Studio: i recapiti completi per raggiungerci si trovano al termine di questo articolo.
