Come Votano I Creditori Nel Concordato Preventivo In Continuità?

Un’impresa in crisi presenta un piano per continuare a lavorare e pagare i debiti in modo diverso da quello originario. Quel piano, però, non diventa vincolante per decisione del solo imprenditore o del solo tribunale: sono i creditori a votarlo, divisi in classi, con regole di maggioranza diverse da quelle del concordato liquidatorio. Chi è creditore riceve una comunicazione dal commissario giudiziale, ha una finestra temporale precisa per esprimersi e, se resta in silenzio, rischia di contare comunque nel calcolo. Chi è debitore deve costruire le classi sapendo in anticipo quali di esse voteranno, con quale quorum e che cosa accade se una sola dice no.

Il rischio principale è sottovalutare la meccanica del voto: una classe mal formata, un credito escluso per conflitto di interessi o un privilegiato pagato oltre i 180 giorni possono ribaltare l’esito e spostare la partita sulla ristrutturazione trasversale, con requisiti molto più stringenti.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché il voto dei creditori è il punto in cui la negoziazione con i creditori si traduce in numeri vincolanti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: un ruolo che consiste esattamente nel facilitare le trattative tra imprenditore e creditori e nel verificare se esistono consensi sufficienti per un percorso di risanamento. Chi ha condotto o seguito una composizione negoziata sa leggere in anticipo come si orienteranno banche, fornitori ed Erario quando il confronto passa dal tavolo delle trattative alla votazione formale.

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Inquadramento normativo: il voto come atto di approvazione della proposta

Sul piano normativo, il voto nel concordato preventivo è disciplinato dagli artt. 107-111 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII), come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal correttivo D.Lgs. 136/2024. Le condizioni di omologazione, incluso il caso in cui le classi non approvino all’unanimità, sono nell’art. 112. La formazione delle classi è regolata dall’art. 85, la transazione su tributi e contributi dall’art. 88.

La definizione essenziale è questa: il voto è la manifestazione con cui ciascun creditore ammesso, all’interno della propria classe, accetta o rifiuta la proposta; la somma dei voti, misurata per importo dei crediti e secondo le maggioranze dell’art. 109, determina se la proposta è approvata.

La ratio della norma è duplice. Da un lato, il concordato incide sui diritti dei creditori (riduzione, dilazione, conversione dei crediti), e quindi richiede il loro consenso. Dall’altro, il legislatore non vuole che una minoranza blocchi un risanamento conveniente per tutti: per questo la decisione è presa a maggioranza e vincola anche i dissenzienti.

Che cosa cambia nella continuità

Va precisato che l’art. 109 contiene due regimi distinti.

  • Concordato liquidatorio (art. 109, comma 1): basta la maggioranza dei crediti ammessi al voto; se ci sono classi, serve anche la maggioranza delle classi. Se un solo creditore detiene più della metà dei crediti, occorre anche la maggioranza per teste dei votanti.
  • Concordato in continuità aziendale (art. 109, comma 5): il concordato è approvato se tutte le classi votano favorevolmente. All’interno di ciascuna classe, la proposta è approvata se raggiunge la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, i due terzi dei crediti dei votanti, a condizione che abbiano votato creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della classe.

La differenza è sostanziale. Nel liquidatorio conta una maggioranza complessiva; nella continuità conta l’unanimità delle classi, compensata da un quorum interno più flessibile. Se l’unanimità manca, l’art. 109, comma 5, rinvia all’art. 112, comma 2: il tribunale può omologare comunque, su richiesta del debitore o con il suo consenso, se ricorrono le condizioni della cosiddetta ristrutturazione trasversale dei debiti (cross-class cram down), di derivazione europea (Direttiva UE 2019/1023, art. 11).

Distinzione da istituti affini: un esempio

La distinzione con gli accordi di ristrutturazione (art. 57 CCII) è netta. Negli accordi non c’è una votazione: il debitore raccoglie adesioni individuali fino al 60% dei crediti, e i non aderenti devono essere pagati integralmente nei termini di legge. Nel concordato, invece, il voto della maggioranza vincola tutti.

In termini operativi: un fornitore con 48.270 € di credito che non firma un accordo di ristrutturazione resta estraneo e va pagato per intero; lo stesso fornitore, se inserito in una classe di concordato che approva la proposta, subisce la falcidia anche se ha votato contro.

Altra distinzione utile è con la composizione negoziata (artt. 12 ss. CCII, che hanno recepito il D.L. 118/2021). Lì non esiste alcuna votazione: si negozia, e gli eventuali accordi sono contratti. Il concordato in continuità è spesso lo sbocco di una composizione negoziata non conclusa con un accordo, e il patrimonio di informazioni raccolto durante le trattative diventa la base per prevedere il voto.

Requisiti e termini: chi vota, chi non vota, quando

La disciplina prevede che non tutti i creditori votino. Le condizioni vanno esaminate una per una.

1. Il creditore deve essere ammesso al voto

Votano i creditori risultanti dall’elenco predisposto dal commissario giudiziale sulla base delle scritture contabili e delle verifiche svolte. I crediti contestati possono essere ammessi provvisoriamente, in tutto o in parte, dal giudice delegato, ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze (art. 108 CCII). L’ammissione provvisoria non decide sull’esistenza del credito: il creditore conserva le azioni ordinarie.

2. Il creditore deve essere inserito in una classe

Nel concordato in continuità la suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria (art. 85 CCII). Le classi raggruppano creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei. L’art. 85 impone inoltre classi separate per alcune categorie: tra queste i titolari di crediti fiscali e previdenziali non pagati integralmente, i creditori che hanno garanzie prestate da terzi, quelli soddisfatti con utilità diverse dal denaro, i creditori proponenti e le parti a loro correlate.

3. I privilegiati pagati integralmente e rapidamente non votano

È il punto più tecnico della continuità. Ai sensi dell’art. 109, comma 5, i creditori con diritto di prelazione non votano se sono soddisfatti integralmente in denaro entro 180 giorni dall’omologazione, e la garanzia resta ferma fino alla liquidazione dei beni vincolati. Per i crediti di lavoro di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c. il termine è di 30 giorni. Se questi requisiti mancano, i privilegiati votano; la parte del credito che non trova capienza nel bene o nel valore oggetto di garanzia viene collocata in una classe distinta e trattata come chirografaria.

4. Alcuni soggetti sono esclusi in ogni caso

L’art. 109, comma 6, esclude dal voto e dal calcolo delle maggioranze:

  • il coniuge, il convivente di fatto o la parte dell’unione civile del debitore;
  • i parenti e affini fino al quarto grado;
  • le società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo;
  • i cessionari o aggiudicatari dei crediti di questi soggetti da meno di un anno prima della domanda;
  • i creditori in conflitto di interessi.

Il comma 7 aggiunge che il creditore proponente una proposta concorrente, e le società a lui collegate, possono votare solo se collocati in un’apposita classe.

5. Il voto si esprime in una finestra temporale

Il decreto di apertura (art. 47 CCII) fissa la data iniziale e la data finale per l’espressione del voto, con modalità telematiche. Prima dell’apertura del voto il commissario deposita la propria relazione sulla proposta e sul piano (art. 107), così che i creditori possano votare informati. I creditori possono formulare osservazioni e contestazioni sui crediti concorrenti e sulla proposta, e il debitore può replicare, entro termini scanditi dalla stessa norma a ritroso rispetto alla data iniziale del voto. Il voto si esprime con comunicazione telematica al commissario giudiziale.

Tabella dei termini

Termine Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
Finestra di voto (data iniziale-data finale) Fissata nel decreto di apertura (art. 47) Perentoria per il creditore Il voto espresso fuori finestra non si computa; il creditore resta comunque nella base di calcolo dei “crediti ammessi”
Deposito relazione del commissario Prima della data iniziale del voto (art. 107) Ordinatorio per l’organo, ma condiziona la regolarità del voto Il voto espresso senza informazione adeguata può essere contestato in sede di omologazione
Osservazioni e contestazioni dei creditori Entro i termini fissati dall’art. 107 a ritroso dalla data iniziale Perentorio per far valere le contestazioni nella fase di voto La contestazione tardiva resta spendibile solo in sede di opposizione all’omologazione
Pagamento dei privilegiati per escluderli dal voto 180 giorni dall’omologazione (30 giorni per i crediti ex art. 2751-bis, n. 1, c.c.) Requisito sostanziale della proposta Se il piano prevede tempi più lunghi, i privilegiati votano
Esclusione dei cessionari di crediti di parti correlate Cessione avvenuta meno di un anno prima della domanda Requisito sostanziale Il cessionario non vota e il suo credito esce dal calcolo

Il termine più critico è quello dei 180 giorni: un solo giorno in più nel piano di pagamento dei privilegiati trasforma creditori “neutri” in creditori votanti, con effetti a catena sull’unanimità delle classi.

Sul piano della sospensione feriale (1-31 agosto), va ricordato che il Codice della crisi esclude di regola l’applicazione della sospensione ai procedimenti che disciplina (art. 9 CCII), salvo diversa previsione. La finestra di voto fissata in agosto, quindi, corre: il creditore non può contare su uno slittamento automatico.

Procedura passo-passo: dal decreto di apertura al conteggio finale

La sequenza che segue descrive il percorso tipico. Ogni passaggio indica chi agisce, davanti a quale organo e con quale atto.

  1. Deposito della domanda e del piano. Il debitore deposita al tribunale competente la domanda di accesso al concordato con proposta, piano e attestazione. Il tribunale competente è quello del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (art. 27 CCII); per le imprese di maggiori dimensioni la competenza spetta alle sezioni specializzate in materia di impresa. Già in questa fase la proposta deve indicare la formazione delle classi, i criteri di formazione e il trattamento di ciascuna.

  2. Decreto di apertura. Il tribunale, verificata l’ammissibilità e la non manifesta inidoneità del piano, apre la procedura, nomina giudice delegato e commissario giudiziale e fissa la finestra di voto e il termine per la comunicazione ai creditori (art. 47).

  3. Comunicazione ai creditori. Il commissario comunica ai creditori la data iniziale e finale del voto, la proposta e le modalità per esprimere il voto, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata.

  4. Relazione del commissario. Il commissario deposita la relazione (art. 107) con l’analisi delle cause del dissesto, della fattibilità del piano e della convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria. È il documento su cui i creditori formano il proprio convincimento.

  5. Osservazioni e contestazioni. I creditori possono formulare osservazioni sulla proposta e contestare i crediti degli altri creditori; il debitore può replicare. Nella stessa fase si discute l’ammissione dei crediti contestati.

  6. Ammissione provvisoria dei crediti contestati. Il giudice delegato decide, ai soli fini del voto, se e in che misura ammettere i crediti contestati (art. 108). La decisione non pregiudica le pronunce definitive sul credito. I creditori esclusi possono far valere l’esclusione in sede di omologazione, ma soltanto se la loro ammissione avrebbe inciso sulla formazione delle maggioranze.

  7. Espressione del voto. Ciascun creditore ammesso vota, entro la finestra, con comunicazione telematica al commissario. Il voto è espresso per l’intero credito ammesso al voto all’interno della classe di appartenenza.

  8. Relazione sul voto. Chiuse le operazioni, il commissario redige e deposita la relazione con l’indicazione dei voti favorevoli e contrari, dei votanti e dell’ammontare dei rispettivi crediti, classe per classe (art. 110).

  9. Verifica delle maggioranze. Si verifica, classe per classe, il raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi oppure, in mancanza, dei due terzi dei crediti dei votanti con quorum costitutivo della metà dei crediti della classe (art. 109, comma 5).

  10. Esito. Se tutte le classi approvano, si apre il giudizio di omologazione. Se una o più classi dissentono, il debitore può chiedere l’omologazione con ristrutturazione trasversale (art. 112, comma 2). Se neppure quei requisiti ricorrono, la proposta non è approvata (art. 111) e si apre lo scenario della liquidazione giudiziale, su istanza dei soggetti legittimati.

Il contenuto della proposta rilevante per il voto

La proposta deve rendere leggibile, per ogni creditore, a quale classe appartiene, quale trattamento riceve, entro quali tempi e con quali mezzi. Nella continuità la proposta deve rispettare la cosiddetta regola della priorità relativa per il valore eccedente quello di liquidazione e la priorità assoluta per il valore di liquidazione: in termini operativi, ogni classe deve ricevere un trattamento almeno pari a quello delle classi di pari grado e più favorevole di quelle di grado inferiore.

La Cassazione ha chiarito che il surplus generato dalla continuità non è una risorsa di cui il debitore possa disporre liberamente: esso rientra nella garanzia patrimoniale generica dell’art. 2740 c.c. (Cass. civ., sez. I, 6 agosto 2024, n. 22169, e, in senso conforme, Cass. n. 22474/2024). Il dato incide direttamente sul voto, perché determina quanto spetta a ogni classe e quindi la convenienza percepita da chi vota.

Dove si sbaglia più spesso

La prima avvertenza decisiva riguarda le classi: classi costruite per “pilotare” il voto, accorpando creditori con interessi disomogenei o separandoli artificiosamente, espongono la proposta a contestazioni in sede di omologazione. L’omogeneità di posizione giuridica e interessi economici non è una formula di stile: è il presupposto perché la maggioranza interna di una classe possa vincolare la minoranza della stessa classe.

La seconda avvertenza riguarda i privilegiati dilazionati. Molti piani prevedono il pagamento dei privilegiati in 12 o 24 mesi. È una scelta legittima, ma significa che quei creditori votano. Il debitore che lo dimentica scopre tardi di dover ottenere il consenso anche di classi che pensava “fuori gioco”.

Altri errori frequenti:

  • non verificare i rapporti di controllo e collegamento, lasciando nella base di calcolo crediti che dovrebbero essere esclusi ex art. 109, comma 6;
  • non contestare tempestivamente un credito sovrastimato di un altro creditore, che alla fine pesa sul quorum;
  • trattare il voto dell’Agenzia delle entrate e degli enti previdenziali come un voto qualsiasi, senza coordinarlo con la transazione su crediti tributari e contributivi dell’art. 88 CCII;
  • per il creditore, lasciare scadere la finestra di voto confidando che il silenzio sia neutro: nel calcolo della maggioranza “dei crediti ammessi al voto” il silenzio pesa come un voto non favorevole.

Il voto visto dal creditore: cosa controllare prima di esprimersi

In termini operativi, il creditore che riceve la comunicazione del commissario dovrebbe verificare, nell’ordine:

  1. la classe di appartenenza, e se è coerente con la natura del proprio credito (privilegiato, chirografario, assistito da garanzia di terzi);
  2. l’importo per cui è ammesso al voto, confrontandolo con il proprio estratto contabile: una differenza va contestata subito, non dopo la chiusura del voto;
  3. il trattamento proposto per la propria classe (percentuale, tempi, forma di pagamento) e quello delle classi di pari grado e di grado inferiore;
  4. la relazione del commissario, in particolare la parte sul confronto con l’alternativa liquidatoria, che è la base del giudizio di convenienza;
  5. le date iniziale e finale della finestra di voto e l’indirizzo telematico a cui inviare il voto.

Un voto espresso senza questi controlli è un voto alla cieca: la scelta tra sì e no va presa dopo aver confrontato quanto si riceve con il concordato e quanto si riceverebbe dalla liquidazione giudiziale. Per il debitore, la stessa lista è utile in senso inverso: ogni punto debole visibile al creditore diventa un probabile voto contrario o una contestazione in sede di omologazione.

Verifiche sul campo: due esempi di calcolo

Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, con dati fittizi, costruite per mostrare come si applicano le maggioranze dell’art. 109, comma 5. Non rappresentano casi reali.

Esempio di calcolo n. 1 — Cinque classi, unanimità mancata

Ipotesi: società manifatturiera, concordato in continuità diretta, omologazione attesa per il 14 maggio. La proposta prevede:

Classe Composizione Crediti Trattamento Vota?
A Dipendenti (art. 2751-bis, n. 1, c.c.) 184.630 € 100% entro 30 giorni dall’omologazione No
B Banca ipotecaria 612.480 € 100% in denaro entro 180 giorni, garanzia ferma No
C Erario e INPS (privilegio non integralmente soddisfatto) 947.215 € 38% in 5 anni Sì
D Fornitori strategici 1.286.340 € 31% in 4 anni Sì
E Altri chirografari 738.905 € 22% in 4 anni Sì

Sviluppo:

  • Classe D: votano creditori per 903.110 €, favorevoli per 702.415 €. Rapporto favorevoli / crediti ammessi della classe = 702.415 / 1.286.340 = 54,6%. Approvata con il primo criterio.
  • Classe E: votano creditori per 412.760 €, pari al 55,9% dei crediti della classe (quorum della metà raggiunto). Favorevoli per 289.330 €. Rapporto sui crediti della classe = 39,2%: il primo criterio non è soddisfatto. Rapporto sui votanti = 289.330 / 412.760 = 70,1%, superiore ai due terzi. Approvata con il secondo criterio.
  • Classe C: l’Agenzia delle entrate e l’INPS esprimono voto contrario. Classe non approvata.

Esito: manca l’unanimità delle classi. Il concordato non è approvato ai sensi dell’art. 109, comma 5, e il debitore può chiedere l’omologazione con ristrutturazione trasversale ex art. 112, comma 2. In quella sede il tribunale verifica, tra l’altro, che la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi e che tra le classi favorevoli ve ne sia almeno una con i requisiti di legge (classe di creditori con diritto di prelazione o, in mancanza, classe di creditori che riceverebbero almeno in parte soddisfazione applicando la graduazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione). Qui votano favorevolmente due classi chirografarie su tre votanti: la verifica sulla classe “decisiva” diventa il punto controverso, proprio quello su cui la Cassazione ha sollevato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE con l’ordinanza interlocutoria n. 15593/2026.

Variante: se il piano avesse previsto il pagamento della banca ipotecaria (classe B) in 210 giorni anziché 180, la classe B avrebbe votato. Un suo voto favorevole avrebbe fornito al debitore una classe di creditori con prelazione tra quelle consenzienti, con una posizione più solida in sede di ristrutturazione trasversale; un suo voto contrario avrebbe aggiunto una seconda classe dissenziente.

Esempio di calcolo n. 2 — Credito contestato ed esclusione per controllo

Ipotesi: classe unica di chirografari in un concordato in continuità indiretta, crediti iscritti 2.153.790 €. Tra questi:

  • 318.400 € di una società sottoposta a comune controllo con il debitore;
  • 226.950 € di un fornitore il cui credito è contestato dal debitore, che lo riconosce solo per 104.000 €.

Sviluppo:

  1. La società sotto comune controllo è esclusa dal voto e dal calcolo (art. 109, comma 6). Base di calcolo: 2.153.790 − 318.400 = 1.835.390 €, nella quale il fornitore contestato figura per 104.000 €, importo per cui il giudice delegato lo ammette provvisoriamente (art. 108).
  2. Votanti: 1.297.660 € (70,7% della base, quorum raggiunto). Favorevoli: 941.275 €. Contrari: 356.385 €, compreso il fornitore contestato per 104.000 €.
  3. Primo criterio: 941.275 / 1.835.390 = 51,3%. Approvata.

Controprova: se il giudice delegato avesse ammesso il fornitore per l’intero importo di 226.950 €, la base sarebbe stata 1.958.340 €. Primo criterio: 941.275 / 1.958.340 = 48,1%, non soddisfatto. Secondo criterio: votanti 1.420.610 € (quorum raggiunto), favorevoli 941.275 / 1.420.610 = 66,26%, inferiore ai due terzi (66,67%). Classe non approvata.

Esito: lo scarto di 122.950 € sulla contestazione decide l’approvazione. Il fornitore, escluso per la differenza, potrà far valere l’esclusione in sede di omologazione perché la sua ammissione integrale avrebbe inciso sulle maggioranze. Questa è la ragione per cui le contestazioni sui crediti, in fase di voto, non sono una formalità.

Casi particolari

La regola generale (tutte le classi favorevoli, maggioranza per importo all’interno di ciascuna) conosce numerose deviazioni. Le più frequenti nella pratica sono le seguenti.

Il voto dell’Erario e degli enti previdenziali

Quando la proposta prevede il pagamento non integrale o dilazionato di tributi e contributi, si innesta la transazione disciplinata dall’art. 88 CCII. L’Agenzia delle entrate e gli enti previdenziali esprimono il voto all’interno della propria classe, ma il loro voto segue un’istruttoria amministrativa interna e tempi propri. Il Codice prevede, a determinate condizioni, che il tribunale possa omologare anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria quando tale adesione è determinante e la proposta è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria (il cosiddetto cram down fiscale, art. 88, comma 2-bis, nella formulazione risultante dal correttivo D.Lgs. 136/2024).

Va precisato che il rapporto tra cram down fiscale e ristrutturazione trasversale nel concordato in continuità è tuttora oggetto di contrasto. Con l’ordinanza interlocutoria n. 15593/2026, pubblicata il 21 maggio 2026, la Cassazione ha prospettato che, nel testo anteriore al correttivo, il cram down fiscale non si applichi alle forme di approvazione dell’art. 112, comma 2, e ha rimesso alla Corte di giustizia UE la questione dei criteri per individuare la classe idonea a sostenere l’omologazione a maggioranza. Chi si trova con l’Erario dissenziente in una procedura avviata prima del correttivo deve tenerne conto.

Proposte concorrenti

I creditori che rappresentano almeno il 10% dei crediti possono presentare una proposta concorrente nei casi previsti dall’art. 90 CCII. In questo scenario le regole di voto si complicano. Se più proposte raggiungono le maggioranze, prevale quella con la maggioranza più elevata di crediti; a parità, quella del debitore (art. 109, comma 2). Per la continuità il comma 5-bis aggiunge una regola specifica: se sono approvate più proposte basate su piani diversi, il tribunale omologa quella in continuità aziendale; se più proposte in continuità sono approvate, prevale quella che ha ottenuto la maggioranza più elevata di crediti chirografari. Il creditore proponente vota solo se inserito in una classe apposita (art. 109, comma 7), soluzione che codifica il principio affermato dalle Sezioni Unite nel 2018 sul conflitto immanente tra proponente e altri creditori.

Soci finanziatori e crediti postergati

I crediti dei soci per finanziamenti soggetti a postergazione (art. 2467 c.c.) pongono un problema di legittimazione al voto. L’orientamento formatosi sotto la legge fallimentare ammetteva il voto del postergato solo se collocato in una classe apposita e con un trattamento che non violasse la postergazione. Nel sistema attuale, il socio che è anche parte correlata va comunque collocato in classe separata (art. 85) e, se ricorrono i rapporti di controllo dell’art. 109, comma 6, è escluso dal voto.

Creditori con garanzie prestate da terzi

Il creditore che, oltre al credito verso l’impresa, ha una fideiussione del socio o una garanzia di un terzo ha interessi economici diversi da quelli del chirografario “puro”: la sua perdita effettiva dipende anche dall’escussione del garante. Per questo l’art. 85 impone di collocarlo in classe distinta. L’errore di accorparlo agli altri chirografari altera l’omogeneità della classe e rende contestabile il voto.

Creditore che rivendica un privilegio non riconosciuto

Se il creditore viene ammesso come chirografario ma sostiene di avere un privilegio, la giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare gli ha riconosciuto il diritto di votare nella collocazione attribuita, senza che il voto implichi rinuncia alla pretesa di prelazione, da far valere nelle sedi ordinarie.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, analizza la composizione delle classi e la posizione di ciascun creditore votante prima che la finestra di voto si apra, perché è lì che l’esito si decide.

Domande frequenti

Se non voto, il mio silenzio vale come sì?

No. Nel concordato preventivo regolato dal Codice della crisi non opera un meccanismo di silenzio-assenso. La prima maggioranza dell’art. 109, comma 5, si calcola sui crediti ammessi al voto della classe: chi non vota resta nella base di calcolo e, di fatto, pesa come un voto non favorevole. Il secondo criterio (due terzi dei votanti) richiede comunque che abbiano votato creditori per almeno la metà dei crediti della classe. Non votare, quindi, non è mai neutro: può contribuire a far mancare sia la maggioranza sia il quorum.

Sono un fornitore e la banca ha un’ipoteca: perché io voto e lei no?

Perché il piano prevede, presumibilmente, il pagamento integrale della banca in denaro entro 180 giorni dall’omologazione, con mantenimento della garanzia fino alla liquidazione del bene. In questo caso la legge considera la banca non incisa dalla proposta e la esclude dal voto (art. 109, comma 5). Se il piano dilazionasse il pagamento oltre i 180 giorni o lo prevedesse in forme diverse dal denaro, la banca voterebbe, e la parte del suo credito non coperta dal valore del bene finirebbe in una classe chirografaria distinta.

Posso cambiare il voto dopo averlo espresso?

La disciplina non regola espressamente la revoca del voto, e la questione va valutata in concreto. Ciò che conta è che il voto risultante alla chiusura della finestra sia univoco e riferibile al creditore legittimato. Se la proposta viene modificata dopo il voto in modo rilevante, si pone invece il problema di rinnovare la votazione. È opportuno verificare, prima di votare, che la proposta sia definitiva e che la relazione del commissario sia stata depositata.

Il mio credito è stato escluso dal voto: cosa posso fare?

Il creditore escluso, in tutto o in parte, conserva le proprie azioni per far accertare il credito nelle sedi ordinarie, perché l’ammissione al voto non decide sull’esistenza del credito. Sul piano della procedura, l’esclusione può essere fatta valere in sede di omologazione, ma solo se l’ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze (art. 108). Serve quindi una prova numerica: dimostrare che, con il credito ammesso, la classe avrebbe avuto un esito diverso.

Una sola classe contraria blocca tutto il concordato in continuità?

Non necessariamente. Manca l’approvazione ai sensi dell’art. 109, comma 5, ma il debitore può chiedere l’omologazione con ristrutturazione trasversale (art. 112, comma 2). Occorrono condizioni specifiche: rispetto della graduazione sul valore di liquidazione, trattamento delle classi dissenzienti almeno pari a quello delle classi di pari grado e più favorevole di quelle di grado inferiore, approvazione della maggioranza delle classi con almeno una classe “qualificata” tra le favorevoli o, in mancanza, almeno una classe con i requisiti di legge. Con la sentenza n. 7663/2026 la Cassazione ha ammesso, sul testo originario della norma, l’omologazione anche con una sola classe favorevole.

Il creditore che vota contro può ancora opporsi all’omologazione?

Sì. Il creditore dissenziente può proporre opposizione all’omologazione. Se contesta la convenienza della proposta, il tribunale omologa comunque quando ritiene che il credito dell’opponente sia soddisfatto in misura non inferiore a quella ricavabile dalla liquidazione giudiziale (best interest test, art. 112 CCII). Il voto contrario, quindi, non è l’ultima parola: è il presupposto per una difesa successiva, che va però costruita su dati di confronto con l’alternativa liquidatoria.

Il quadro giurisprudenziale

La giurisprudenza sul voto nel concordato in continuità è in rapida evoluzione. Le pronunce della Cassazione formatesi sotto il Codice della crisi riguardano soprattutto la ristrutturazione trasversale e la distribuzione del valore; sui temi più tradizionali (ammissione al voto, conflitto di interessi, postergati) restano centrali principi affermati sotto la legge fallimentare, che si indicano come tali e che conservano utilità interpretativa perché la disciplina attuale ne ha in larga parte recepito il contenuto.

Codice della crisi: ristrutturazione trasversale e distribuzione del valore

1. Cass. civ., sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663. Principio: nel testo originario dell’art. 112, comma 2, lett. d), CCII, l’inciso “in mancanza” si riferisce alla mancata approvazione della maggioranza delle classi, non all’assenza di una classe di privilegiati; il concordato in continuità può essere omologato anche se approvato da una sola classe, purché composta da creditori che riceverebbero almeno in parte soddisfazione applicando la graduazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione. La Corte ha aggiunto che il correttivo D.Lgs. 136/2024 conferma questa lettura. Rilevanza: è la pronuncia di riferimento per capire che cosa accade quando il voto non raggiunge l’unanimità delle classi.

2. Cass. civ., sez. I, ord. interlocutoria 21 maggio 2026, n. 15593. Principio: la Corte ha prospettato che, nel regime anteriore al correttivo, il cram down fiscale dell’art. 88, comma 2-bis, non si applichi alle forme di approvazione dell’art. 112, comma 2, e che la classe decisiva per l’omologazione a maggioranza debba essere composta da privilegiati parzialmente soddisfatti; ha quindi rimesso alla Corte di giustizia UE la questione dell’individuazione dei creditori idonei, anche in relazione alla dilazione oltre 180 giorni. Rilevanza: il voto dei privilegiati dilazionati e dell’Erario è oggi un terreno aperto.

3. Cass. civ., sez. I, 6 agosto 2024, n. 22169. Principio: nel concordato in continuità il surplus generato dalla prosecuzione dell’attività rientra nella garanzia patrimoniale generica dell’art. 2740 c.c. e non è liberamente distribuibile dal debitore. Rilevanza: incide sul trattamento delle classi e quindi sulla convenienza che i creditori valutano quando votano.

4. Cass. civ., sez. I, n. 22474/2024. Principio: conforme alla precedente sulla non libera distribuibilità del surplus da continuità. Rilevanza: consolida l’orientamento e rafforza le contestazioni delle classi che ricevono un trattamento inferiore a quello dovuto. (Data di deposito da verificare.)

Principi formatisi sotto la legge fallimentare, ancora utili

5. Cass. civ., Sez. Un., 28 giugno 2018, n. 17186. Principio: il creditore che presenta una proposta concorrente è in conflitto di interessi immanente con gli altri creditori e non può votare sulla propria proposta se non collocato in una classe apposita. Rilevanza: il principio è oggi codificato nell’art. 109, comma 7, e orienta l’interpretazione della clausola generale sul conflitto di interessi del comma 6.

6. Cass. civ., 21 dicembre 2018, n. 33345. Principio: il provvedimento sull’ammissione al voto non ha natura decisoria e non preclude l’accertamento del credito in sede ordinaria. Rilevanza: chiarisce perché l’ammissione provvisoria dell’art. 108 CCII serve solo al calcolo delle maggioranze.

7. Cass. civ., 22 dicembre 2006, n. 27489. Principio: in senso conforme, l’ammissione o esclusione dal voto non fa stato sull’esistenza del credito e il creditore può agire per il pagamento. Rilevanza: tutela il creditore contestato che teme di perdere il credito per effetto dell’esclusione dal voto.

8. Cass. civ., 21 giugno 2018, n. 16348. Principio: il creditore postergato ai sensi dell’art. 2467 c.c. può votare se collocato in una classe apposita, purché il trattamento previsto non deroghi alla postergazione. Rilevanza: guida la collocazione e il voto dei soci finanziatori nel concordato in continuità.

9. Cass. civ., 5 ottobre 2000, n. 13282 (in senso conforme Cass. civ., 22 novembre 1993, n. 11192). Principio: il creditore ammesso al voto come chirografario può votare anche se rivendica un privilegio, senza che ciò comporti rinuncia alla prelazione. Rilevanza: consente al creditore di partecipare al voto senza compromettere la contestazione sul rango del credito.

10. Cass. civ., 4 dicembre 1992, n. 12934. Principio: accolta la doglianza del creditore illegittimamente escluso dal voto, il suo voto si presume contrario alla proposta ai fini della verifica delle maggioranze. Rilevanza: spiega come si ricalcolano le maggioranze quando l’esclusione è contestata con successo, come nell’esempio di calcolo n. 2.

Giurisprudenza di merito

11. App. Firenze, 14 novembre 2023, n. 2308. Principio: la Corte d’appello ha escluso l’applicabilità del cram down fiscale nel concordato in continuità e ha ritenuto la classe chirografaria non idonea a fungere da classe decisiva per l’omologazione a maggioranza. Rilevanza: è la decisione impugnata che ha dato origine all’ordinanza interlocutoria n. 15593/2026, e mostra l’orientamento più restrittivo.

12. Trib. Lucca, 7 luglio 2023. Principio: nel primo grado della stessa vicenda il tribunale ha qualificato il concordato come in continuità e ne ha negato l’omologazione in assenza dei requisiti per superare il dissenso delle classi. Rilevanza: documenta come la mancata unanimità delle classi si traduca concretamente nel diniego di omologazione quando i requisiti dell’art. 112, comma 2, non sono ritenuti soddisfatti.

In sintesi: sul “come” del voto (chi vota, con quale credito, in quale classe) i principi sono stabili; sul “che cosa succede se una classe vota no” la giurisprudenza è in pieno movimento e attende la Corte di giustizia UE.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio interviene sul voto in continuità sia per l’impresa che propone il concordato sia per il creditore che deve votare. Gli strumenti sono i seguenti.

  1. Mappiamo i creditori e le classi. Ricostruiamo l’elenco dei creditori, verifichiamo posizione giuridica e interessi economici di ciascuno e testiamo l’omogeneità delle classi proposte rispetto all’art. 85 CCII.
  2. Simuliamo il voto classe per classe. Calcoliamo, per ogni classe, la maggioranza sui crediti ammessi e la soglia alternativa dei due terzi dei votanti con quorum della metà, individuando le classi a rischio prima del deposito.
  3. Verifichiamo i privilegiati esclusi dal voto. Controlliamo che il piano preveda davvero il pagamento integrale in denaro entro 180 giorni (30 per i crediti di lavoro) e che le garanzie restino ferme; in caso contrario ricalcoliamo l’esito con i privilegiati votanti.
  4. Individuiamo le esclusioni ex art. 109, commi 6 e 7. Esaminiamo visure, partecipazioni e cessioni di crediti dell’ultimo anno per individuare parti correlate, società collegate e cessionari da escludere dalla base di calcolo.
  5. Predisponiamo osservazioni e contestazioni sui crediti. Redigiamo le contestazioni sui crediti sovrastimati o non documentati e le istanze al giudice delegato per l’ammissione provvisoria ai sensi dell’art. 108.
  6. Coordiniamo la transazione fiscale e contributiva. Con i commercialisti dello staff costruiamo la proposta all’Agenzia delle entrate e agli enti previdenziali ex art. 88 CCII e ne valutiamo l’impatto sul voto della relativa classe.
  7. Valutiamo la tenuta in ristrutturazione trasversale. Verifichiamo in anticipo se, in caso di dissenso di una classe, ricorrono i requisiti dell’art. 112, comma 2, alla luce della Cass. n. 7663/2026 e del rinvio pregiudiziale disposto con l’ordinanza n. 15593/2026.
  8. Assistiamo il creditore nella decisione di voto. Analizziamo la relazione del commissario, confrontiamo il trattamento proposto con l’alternativa liquidatoria e predisponiamo il voto o le osservazioni entro la finestra fissata.
  9. Impugniamo l’esclusione o l’esito del voto. Predisponiamo l’opposizione all’omologazione quando l’esclusione dal voto ha inciso sulle maggioranze o quando la proposta non supera il test di convenienza, e proseguiamo nei gradi successivi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021: la composizione negoziata è il luogo in cui si misura, prima di ogni votazione formale, la disponibilità di banche, fornitori ed enti pubblici ad accettare un piano di risanamento. Questa esperienza consente di anticipare le dinamiche del voto e di costruire classi e trattamenti che reggano al confronto con i creditori. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: stesso difensore e stessa linea dalla formazione delle classi, all’opposizione all’omologazione, fino al ricorso per cassazione, in una materia in cui proprio la Suprema Corte sta ridefinendo le regole.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti verificano i dati contabili, i valori di liquidazione e la distribuzione del surplus; gli avvocati traducono quei numeri in classi, contestazioni e atti processuali.

Chiusura

Nel concordato in continuità i creditori votano per classi, e la proposta passa solo se tutte le classi la approvano. Dentro ciascuna classe basta la maggioranza dei crediti ammessi oppure i due terzi dei votanti, purché abbiano votato creditori per almeno la metà dei crediti della classe. I privilegiati pagati integralmente in denaro entro 180 giorni non votano; parti correlate, società collegate e creditori in conflitto sono esclusi. Se una classe dice no, la partita si sposta sulla ristrutturazione trasversale, oggi al centro di un rinvio alla Corte di giustizia UE.

Lo Studio Monardo è specializzato su questo tema perché il voto è il momento in cui la negoziazione con i creditori diventa vincolante, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, ruolo dedicato proprio a facilitare le trattative tra impresa e creditori. A questa competenza si aggiunge la qualifica di cassazionista, che consente di seguire la stessa strategia fino all’ultimo grado di giudizio.

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