Cosa Succede Se Il Concordato Di Gruppo Viene Risolto Per Una Sola Società?

Cosa Succede Se Il Concordato Di Gruppo Viene Risolto Per Una Sola Società?

Quando un gruppo di imprese chiude un concordato unitario e, a distanza di mesi o di anni, una sola delle società coinvolte smette di pagare, nei corridoi delle aziende e tra i fornitori iniziano a circolare frasi sicure: “salta tutto”, “ora i creditori della controllata possono prendersela con la capogruppo”, “basta un ritardo per mandare all’aria il piano”. È comprensibile: il concordato di gruppo nasce come operazione unitaria (un solo ricorso, un solo giudice delegato, un solo commissario, piani spesso costruiti uno sull’altro) e viene spontaneo pensare che la sua sorte sia altrettanto unitaria. In realtà la norma dice qualcosa di più sottile. L’art. 286, comma 8, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo risultante dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024) stabilisce che il concordato di gruppo omologato non può essere revocato, risolto o annullato quando i presupposti si verificano soltanto rispetto a una o ad alcune imprese, a meno che ne risulti significativamente compromessa l’attuazione del piano anche da parte delle altre.

Il punto che il passaparola ha perso per strada è proprio questo equilibrio: la regola è la conservazione del concordato per le società che stanno adempiendo, l’eccezione è l’estensione degli effetti quando i piani sono così intrecciati che la caduta di un tassello fa crollare il resto. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: il creditore che chiede la risoluzione “di tutto il gruppo” senza provare la compromissione del piano altrui perde tempo e spese; l’amministratore che si crede al riparo ignora i segnali che potrebbero coinvolgere anche la sua società.

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In questa guida mettiamo alla prova sette convinzioni diffuse:

  1. “Se una società non paga, salta il concordato di tutto il gruppo.”
  2. “I creditori di qualunque società del gruppo possono chiedere la risoluzione.”
  3. “Basta un piccolo inadempimento per risolvere il concordato della società in difficoltà.”
  4. “Le società in bonis sono comunque al sicuro, qualunque cosa accada alla consorella.”
  5. “Se il concordato di una società è annullato per frode, cadono tutti.”
  6. “Risolto il concordato della controllata, i suoi creditori aggrediscono il patrimonio della capogruppo.”
  7. “La risoluzione si può chiedere in qualsiasi momento.”

Perché questo tema rientra esattamente nel nostro campo? Perché la risoluzione parziale di un concordato di gruppo è un problema di gestione della crisi d’impresa nella fase esecutiva, dove contano la lettura dei flussi infragruppo, la capacità di riaprire il dialogo con i creditori e di valutare rimedi alternativi prima che la crisi si propaghi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la competenza che serve per leggere un piano di gruppo come sistema di interdipendenze e per impostare trattative con i creditori di una società senza compromettere le altre. Ed è anche Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC, ruoli che portano a lavorare quotidianamente sulla verifica della fattibilità dei piani e sulla loro esecuzione.

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Mito 1 — “Se una sola società non paga, salta il concordato di tutto il gruppo”

Il mito

“Il concordato di gruppo è uno solo: se una delle società non rispetta il piano, il tribunale lo risolve per tutte.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è evidente. Il concordato di gruppo nasce da un ricorso unitario (art. 284 CCII), è gestito da un unico giudice delegato e da un unico commissario giudiziale, con un unico fondo spese (art. 286, commi 2 e 3), e il piano può essere unitario oppure articolato in piani reciprocamente collegati e interferenti. Chi osserva dall’esterno vede un’unica procedura, un unico decreto di omologazione, un’unica regia. È naturale dedurne che la sorte dell’una sia la sorte di tutte.

C’è poi un ricordo della vecchia legge fallimentare: prima del Codice della crisi il concordato di gruppo non era disciplinato, e la Cassazione (Sez. I, sentenza n. 20559 del 13 ottobre 2015) aveva escluso che l’ordinamento lo contemplasse, richiedendo che ciascuna società fosse trattata individualmente. Chi ha vissuto quella stagione tende a pensare che, una volta ammesso, il gruppo sia diventato un blocco indistinto.

La realtà

In realtà il legislatore del Codice ha fatto la scelta opposta: ha creato una procedura unitaria nella gestione ma separata nella sostanza. Lo dimostrano tre regole:

  • l’art. 284, comma 3, impone che resti ferma l’autonomia delle rispettive masse attive e passive;
  • l’art. 286, comma 5, prevede che i creditori di ciascuna impresa votino in maniera contestuale e separata sulla proposta della propria debitrice, e che il concordato sia approvato solo se ciascuna proposta raggiunge la maggioranza dell’art. 109;
  • l’art. 286, comma 6-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, richiede che per l’omologazione sussistano per ciascuna impresa i requisiti degli artt. 48 e 112.

Su questa base si innesta il comma 8: il concordato di gruppo omologato non può essere risolto quando i presupposti della risoluzione si verificano soltanto per una o alcune imprese, salvo che ne risulti significativamente compromessa l’attuazione del piano anche da parte delle altre. Tradotto: l’inadempimento della società A non è, di per sé, un motivo per risolvere il concordato delle società B e C. La regola è che il concordato sopravvive per le società che adempiono; la caduta collettiva è l’eccezione e va dimostrata.

Cosa succede, allora, alla sola società inadempiente? Il comma 8 è scritto in negativo (“non può essere risolto… il concordato di gruppo”) e la lettura più coerente con il sistema (separazione delle masse, voto e requisiti per ciascuna impresa) è che la risoluzione resti possibile per la singola impresa ai sensi dell’art. 119 CCII, con l’apertura per essa della liquidazione giudiziale se ne ricorrono i presupposti, mentre il concordato continua a produrre effetti per le altre. Si tratta di un’interpretazione da verificare caso per caso, perché la norma non disciplina espressamente il “dopo” della singola risoluzione: è uno dei punti su cui la giurisprudenza di merito è ancora scarsa.

La prova

Il testo dell’art. 286, comma 8, CCII chiude la questione sul piano normativo. A conferma dell’impostazione “per singola società”, la già citata Cass. 20559/2015 aveva sottolineato, sotto la legge fallimentare, che masse e maggioranze vanno calcolate per ciascuna società: un principio che il Codice ha recepito e formalizzato, pur ammettendo la procedura unitaria.

Cosa rischia chi ci crede

Il creditore convinto che basti l’inadempimento di una società per far cadere tutto rischia di proporre una domanda di risoluzione estesa che il tribunale respingerà per la parte relativa alle società adempienti, con aggravio di tempi e spese. L’amministratore di una società in bonis che si crede travolto potrebbe, all’opposto, assumere decisioni affrettate (sospendere i pagamenti concordatari, chiedere modifiche non necessarie) che trasformerebbero un rischio teorico in un inadempimento reale.

Mito 2 — “I creditori di qualunque società del gruppo possono chiedere la risoluzione”

Il mito

“Sono creditore della capogruppo: se la controllata non paga i suoi creditori, posso chiedere io la risoluzione.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità sta nell’interesse economico. Il creditore della capogruppo sa che il piano unitario si regge spesso su flussi infragruppo (dividendi, rimborsi di finanziamenti, canoni, servizi) e che la difficoltà della controllata può ridurre le risorse che arriveranno anche a lui. Inoltre, essendovi un unico commissario e un unico giudice delegato, sembra logico che qualsiasi creditore “del concordato di gruppo” possa attivare i rimedi.

La realtà

L’art. 119, comma 1, CCII attribuisce la legittimazione a chiedere la risoluzione per inadempimento a ciascuno dei creditori e al commissario giudiziale, su istanza di uno o più creditori. Nel concordato di gruppo questo va letto alla luce della separazione delle masse e del voto separato: il rapporto concordatario lega la singola impresa ai propri creditori, che hanno votato la propria proposta. Il creditore della società B non è parte del concordato della società A e non ha titolo per chiederne la risoluzione per un inadempimento verso creditori altrui.

Ciò non significa che il creditore della società in bonis resti inerme. Se l’inadempimento della consorella compromette in modo significativo l’attuazione del piano della sua debitrice (ad esempio perché A doveva versare a B un flusso essenziale), egli può far valere l’inadempimento della propria debitrice, o il rischio concreto che si verifichi, attraverso gli strumenti che la legge gli riconosce: segnalazioni al commissario giudiziale, che vigila sull’esecuzione ai sensi dell’art. 118, e, quando l’inadempimento della sua debitrice si manifesta, domanda di risoluzione nei confronti di quest’ultima. È qui che entra in gioco l’eccezione del comma 8.

Un ruolo centrale, in questa fase, spetta al commissario giudiziale, che nel concordato di gruppo è unico per tutte le imprese. L’art. 118 CCII gli affida la sorveglianza sull’adempimento del concordato, e l’art. 119 gli consente di chiedere la risoluzione su istanza di uno o più creditori. Nel gruppo questa posizione è privilegiata: il commissario vede contemporaneamente l’esecuzione di tutti i piani, i flussi che passano da una società all’altra, i ritardi che si accumulano. È quindi il soggetto più adatto a cogliere, prima di chiunque altro, se la difficoltà di una società stia diventando un problema per le consorelle. Per il creditore della società in bonis, la segnalazione circostanziata al commissario è spesso lo strumento più rapido ed efficace, perché porta all’attenzione degli organi della procedura dati che il singolo creditore conosce solo in parte.

Allo stesso modo operano i comitati dei creditori, che il tribunale nomina con il decreto di omologazione per ciascuna impresa del gruppo (art. 286, comma 7). Anche qui la scelta del legislatore è eloquente: un comitato per ogni società, non un comitato unico. Ogni comitato rappresenta gli interessi dei creditori della propria debitrice e può far valere, nelle sedi opportune, il rischio che le vicende di un’altra impresa del gruppo ne compromettano l’esecuzione. Il creditore che vuole incidere sulla fase esecutiva farà bene a rivolgersi al comitato della propria debitrice, non a quello della consorella in difficoltà.

Resta da chiarire un punto che genera frequenti equivoci: il creditore che vanta crediti verso più società del gruppo (ad esempio un fornitore che serviva sia la capogruppo sia una controllata) è legittimato rispetto a ciascuna di esse, ma per i crediti verso ciascuna. Potrà chiedere la risoluzione del concordato della controllata per i crediti verso di essa e, se ne ricorrono i presupposti, quella della capogruppo per i crediti verso quest’ultima; ma le due domande hanno presupposti distinti, anche se possono essere trattate davanti allo stesso giudice.

La prova

L’art. 119 CCII e l’art. 286, comma 5 (voto separato per ciascuna impresa) sono il riferimento normativo. Sotto la legge fallimentare, Cass. n. 14601 del 29 maggio 2019 ha chiarito che il creditore può agire per la risoluzione anche prima della scadenza dei termini concordatari quando l’inadempimento è già certo, senza però poter anticipare il termine di decadenza: un principio utile per il creditore che vede arrivare la crisi della propria debitrice per effetto della caduta della consorella.

Cosa rischia chi ci crede

Una domanda proposta da un creditore privo di legittimazione è destinata a essere dichiarata inammissibile o rigettata, con possibile condanna alle spese. Nel frattempo il termine annuale per agire contro la propria debitrice continua a decorrere: il rischio è perdere l’unica azione davvero disponibile mentre si insegue quella sbagliata.

Mito 3 — “Basta un piccolo inadempimento per risolvere il concordato della società in difficoltà”

Il mito

“Se la controllata salta anche una sola rata o paga con un mese di ritardo, il suo concordato è risolto.”

Perché ci credono in tanti

Nel diritto dei contratti l’inadempimento è il presupposto della risoluzione, e il concordato omologato è percepito come un “contratto con i creditori”. Molti ricordano inoltre che, nella prassi della legge fallimentare, la giurisprudenza ha considerato irrilevante l’imputabilità dell’inadempimento: se i creditori non sono soddisfatti come promesso, la colpa del debitore non conta. Da qui l’idea che qualunque scostamento basti.

La realtà

Vero, ma solo a metà. L’art. 119, comma 3, CCII esclude espressamente la risoluzione quando l’inadempimento ha scarsa importanza. La valutazione è oggettiva (non serve la colpa), ma deve riguardare un inadempimento che incide in modo apprezzabile sull’equilibrio del piano e sulle aspettative dei creditori. Il ritardo di una rata, se poi recuperato e privo di effetti sul soddisfacimento complessivo, normalmente non basta.

Nel concordato di gruppo questa soglia opera due volte:

  • primo livello: per risolvere il concordato della singola società serve un inadempimento non di scarsa importanza ai sensi dell’art. 119;
  • secondo livello: per estendere gli effetti alle altre società serve che l’attuazione del loro piano risulti significativamente compromessa (art. 286, comma 8).

Sono due filtri distinti. Il primo misura la gravità dell’inadempimento della società A verso i suoi creditori; il secondo misura l’impatto di quell’evento sui piani di B e C. Un inadempimento grave per A può essere irrilevante per B, e la risoluzione di A non comporta da sola quella di B.

Va poi considerata la natura del concordato. Nel concordato liquidatorio con cessione dei beni la giurisprudenza (Cass. n. 6022 del 14 marzo 2014) ha precisato che l’obbligazione del debitore consiste nel mettere a disposizione i beni, e che lo scostamento del ricavato dalla percentuale indicata non legittima, di per sé, la risoluzione richiesta dai creditori che avevano votato a favore. In continuità, invece, contano gli impegni assunti nel piano e la loro esecuzione.

La prova

Cass. n. 20652 del 31 luglio 2019 ha affermato, con riguardo all’art. 186 l.fall. (oggi art. 119 CCII), che il concordato va risolto quando non soddisfa i creditori nella misura promessa, salvo che l’inadempimento sia di scarsa importanza; l’imputabilità è irrilevante e la percentuale indicata, se non oggetto di specifica obbligazione, funge da criterio di riferimento. Nello stesso solco Cass. n. 18738 del 13 luglio 2018, che conferma la valutazione oggettiva del mancato soddisfacimento.

Cosa rischia chi ci crede

Il debitore che teme la risoluzione per ogni ritardo può essere tentato di “scaricare” il problema sulle consorelle con trasferimenti di risorse non previsti dal piano, esponendo le società in bonis a rischi ben maggiori. Il creditore che agisce per un inadempimento marginale incontra invece il limite della scarsa importanza e rischia il rigetto.

Mito 4 — “Le società in bonis sono comunque al sicuro, qualunque cosa accada alla consorella”

Il mito

“La legge dice che il concordato non si risolve per le altre società: quindi la mia società, che sta pagando, non corre alcun rischio.”

Perché ci credono in tanti

È il mito speculare al primo e nasce da una lettura frettolosa dell’art. 286, comma 8: chi si ferma alla prima parte della norma (“non può essere risolto”) legge una garanzia assoluta. Gli amministratori delle società adempienti lo ripetono volentieri ai propri creditori per rassicurarli.

La realtà

La seconda parte della norma introduce un’eccezione che pesa: la risoluzione si estende quando ne risulti significativamente compromessa l’attuazione del piano anche da parte delle altre imprese. È qui che diventa decisivo come il piano è stato costruito. L’art. 284 CCII consente un piano unitario o piani reciprocamente collegati e interferenti; l’art. 285 richiede di illustrare le ragioni di convenienza della scelta unitaria e consente operazioni contrattuali e riorganizzative, compresi i trasferimenti di risorse infragruppo, purché il piano risulti funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese.

Più forti sono i collegamenti, più facile è che la caduta di una società comprometta le altre. Gli scenari tipici sono:

  • la società in difficoltà era la fonte dei flussi destinati a pagare i creditori delle consorelle (dividendi, rimborsi, canoni);
  • la società in difficoltà era garante o datrice di garanzie a favore dei finanziatori del gruppo;
  • la società in difficoltà svolgeva una funzione industriale essenziale (unico stabilimento, unico titolare delle licenze o dei marchi);
  • il piano prevedeva una fusione o una cessione congiunta di aziende che non può più avvenire.

La compromissione deve essere “significativa” e riguardare l’attuazione del piano delle altre società: non basta un generico peggioramento, ma neppure serve che le altre siano già inadempienti. È una valutazione prognostica, che il tribunale compie sulla base dei dati di esecuzione e delle relazioni del commissario giudiziale.

Qui il lavoro di chi assiste il gruppo è soprattutto preventivo: come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, la tenuta di un piano di gruppo si misura sui flussi tra le società, e quei flussi vanno monitorati prima che diventino un inadempimento.

Quali elementi, in concreto, possono indicare una compromissione “significativa”? In assenza di una giurisprudenza consolidata sul comma 8, conviene ragionare per indici, tutti da verificare caso per caso:

Indice Perché conta
Quota del fabbisogno concordatario della società in bonis coperta da flussi della società inadempiente Più è alta, più è difficile sostituirla con risorse proprie o di terzi
Esistenza di garanzie prestate dalla società inadempiente a favore dei creditori delle consorelle La garanzia può venir meno o perdere valore con la liquidazione del garante
Dipendenza industriale (stabilimento, licenze, marchi, personale condiviso) Se l’attività della consorella si ferma, si ferma anche la continuità delle altre
Operazioni straordinarie previste dal piano (fusioni, cessioni congiunte) La loro mancata realizzazione può rendere ineseguibile l’intero disegno
Tempi residui del piano e possibilità di sostituire le risorse mancanti Un piano quasi concluso è meno esposto di uno appena avviato

Nessuno di questi indici, da solo, decide la questione: il tribunale valuterà l’insieme, tenendo conto delle relazioni del commissario giudiziale e delle prove offerte dalle parti. Ma proprio per questo la società in bonis deve presentarsi al giudizio con numeri aggiornati, che mostrino come il piano resti attuabile anche senza l’apporto della consorella.

C’è anche un profilo temporale da non trascurare. La compromissione rileva rispetto all’attuazione del piano: non basta che, al momento dell’omologazione, i piani fossero collegati; occorre che la caduta di una società incida in concreto sulla possibilità per le altre di eseguire ciò che hanno promesso. Un collegamento che si è già esaurito (ad esempio un trasferimento infragruppo interamente eseguito prima della crisi della consorella) normalmente non comporta alcuna compromissione. All’opposto, un flusso ancora tutto da eseguire, da cui dipende la parte principale dei pagamenti, è l’indice più forte.

La prova

La prova è testuale (art. 286, comma 8, seconda parte). Le Sezioni Unite (sentenza n. 4696 del 14 febbraio 2022) hanno poi ricordato, con riferimento al concordato omologato, che l’inadempimento del piano può far riemergere lo stato di insolvenza in forme diverse, sia nel concordato in continuità per insufficienza dei ricavi sia in quello liquidatorio, e che i creditori riacquistano gli ordinari strumenti di tutela: un monito che vale anche per le società in bonis, la cui solidità dipende dall’esecuzione effettiva dei loro piani.

Cosa rischia chi ci crede

L’amministratore che confida in una protezione assoluta rischia di non predisporre per tempo un piano alternativo (sostituzione dei flussi, rinegoziazione, modifica del piano prima dell’esecuzione dove consentita), arrivando al giudizio di risoluzione senza argomenti per dimostrare che il proprio piano resta attuabile.

Mito 5 — “Se il concordato di una società è annullato per frode, cadono tutti”

Il mito

“L’annullamento è una sanzione per la frode: se una società ha nascosto attivo, il concordato di gruppo è viziato per intero.”

Perché ci credono in tanti

L’annullamento colpisce i comportamenti più gravi, e l’intuizione morale suggerisce che una frode “contamini” l’intera operazione. In più, nel concordato di gruppo il commissario e il giudice sono unici e la proposta è stata presentata in un unico ricorso: sembra quindi che il vizio di una parte incida sull’atto nel suo complesso.

La realtà

L’art. 120 CCII consente l’annullamento del concordato omologato, su istanza del commissario o di qualunque creditore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo oppure sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo; la domanda va proposta nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento. Non è ammessa altra azione di nullità.

L’art. 286, comma 8, si applica anche all’annullamento: se il dolo riguarda una sola società, il concordato di gruppo non è annullato per le altre, salvo che ne risulti significativamente compromessa l’attuazione dei loro piani. La frode di una società non si trasmette automaticamente alle altre: si trasmette solo il suo effetto concreto sui piani altrui, se è significativo.

Il fondo di verità è che nei gruppi la frode raramente resta isolata: l’attivo occultato può essere stato trasferito a una consorella, o la sopravvalutazione può riguardare crediti infragruppo. In questi casi il vizio può riguardare più società contemporaneamente, ma va accertato per ciascuna; e dove il dolo tocca una sola impresa, l’estensione passa dal filtro della compromissione significativa.

La prova

La prova è nel combinato degli artt. 120 e 286, comma 8, CCII. Sotto la legge fallimentare la Cassazione (Sez. I, n. 20559/2015) aveva insistito sulla necessità di tenere distinte masse attive e passive di ciascuna società proprio per consentire ai creditori di verificare la propria posizione: è la stessa logica che oggi impedisce di trattare il dolo di una società come dolo dell’intero gruppo.

Cosa rischia chi ci crede

Il creditore che chiede l’annullamento “di gruppo” senza provare l’incidenza sui piani delle altre società rischia di vedere accolta la domanda solo in parte. All’opposto, la società in bonis che sottovaluta l’impatto di un trasferimento di attivo ricevuto dalla consorella rischia di trovarsi coinvolta, anche sul piano delle azioni revocatorie e risarcitorie, ben oltre il perimetro del concordato.

Mito 6 — “Risolto il concordato della controllata, i suoi creditori aggrediscono il patrimonio della capogruppo”

Il mito

“Se il concordato della controllata viene risolto, i suoi creditori possono soddisfarsi sui beni della capogruppo, perché il gruppo è una cosa sola.”

Perché ci credono in tanti

Nel linguaggio economico il gruppo è un’unica impresa, con una regia unitaria. Molti creditori hanno inoltre negoziato garanzie della capogruppo, lettere di patronage o finanziamenti con garanzie incrociate, e generalizzano quell’esperienza a tutti i creditori.

La realtà

Il Codice ribadisce l’autonomia delle masse: ciascuna società risponde con il proprio patrimonio dei propri debiti. La risoluzione del concordato della controllata riporta i suoi creditori alla situazione precedente nei confronti della controllata: riacquistano i crediti nella misura originaria, al netto di quanto ricevuto, e possono chiedere, se ne ricorrono i presupposti, la liquidazione giudiziale della società (art. 119, comma 7). Non acquistano, per effetto della risoluzione, alcun diritto sul patrimonio della capogruppo.

Il discorso cambia solo se esiste un titolo autonomo: una garanzia prestata dalla capogruppo, una coobbligazione, oppure una responsabilità per abuso dell’attività di direzione e coordinamento (art. 2497 c.c.), che nella liquidazione giudiziale può essere fatta valere dal curatore. Anche i soci illimitatamente responsabili vanno valutati a parte. Sono strade diverse dalla risoluzione e richiedono presupposti propri. Il tema dei trasferimenti infragruppo e delle tutele dei soci di minoranza, trattato in altri approfondimenti, rileva qui solo nella misura in cui fonda queste azioni.

La prova

La separazione delle masse è sancita dall’art. 284, comma 3, CCII. Sotto la legge fallimentare, Cass. 20559/2015 aveva già affermato che il concordato della società non si estende automaticamente ai soci illimitatamente responsabili se non per l’effetto esdebitatorio relativo ai debiti sociali, a dimostrazione che le posizioni patrimoniali restano distinte.

Cosa rischia chi ci crede

Il creditore che si affida all’idea del “gruppo come patrimonio unico” rischia di trascurare le azioni realmente disponibili (escussione di garanzie, insinuazione nella liquidazione della controllata, azioni di responsabilità tramite il curatore) e di proporre iniziative esecutive contro la capogruppo prive di titolo.

Mito 7 — “La risoluzione si può chiedere in qualsiasi momento”

Il mito

“Finché il concordato non è completamente eseguito, posso chiederne la risoluzione quando voglio; e anche dopo, se scopro qualcosa.”

Perché ci credono in tanti

Nei contratti ordinari la risoluzione per inadempimento si prescrive nei termini lunghi, e molti creditori trasferiscono questa idea al concordato. Inoltre l’esecuzione dei piani di gruppo può durare anni, e sembra naturale che il rimedio resti sempre disponibile.

La realtà

L’art. 119, comma 4, CCII prevede che il ricorso per la risoluzione sia proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato. Per l’annullamento valgono i termini dell’art. 120 (sei mesi dalla scoperta, e comunque non oltre due anni dalla scadenza dell’ultimo adempimento). Sono termini di decadenza: scaduti, il rimedio non è più esperibile.

Nel concordato di gruppo il calendario va letto società per società: ogni piano può avere una scadenza diversa per l’ultimo adempimento, e quindi un termine diverso per la risoluzione. Il creditore della società A non può contare sul fatto che il piano della società C duri più a lungo.

Inoltre, l’azione non deve necessariamente attendere la fine del piano: come visto, se l’inadempimento è già certo il creditore può agire anche prima.

La prova

Cass. n. 14601 del 29 maggio 2019 ha affermato che il creditore può domandare la risoluzione anche prima della scadenza dei termini concordatari, ma non può essere anticipato il termine iniziale di decadenza rispetto a quello fissato dalla legge. La giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 22 marzo 2018, richiamato nelle rassegne) ha ricondotto il termine alla decadenza non rilevabile d’ufficio.

Un’ultima precisazione riguarda il rapporto tra risoluzione e liquidazione giudiziale. L’art. 119, comma 7, stabilisce che la liquidazione giudiziale del debitore non può essere aperta finché il concordato non è stato risolto, salvo che lo stato di insolvenza derivi da debiti sorti dopo il deposito della domanda di accesso. Nel gruppo questo significa che, per aggredire con la procedura concorsuale la società inadempiente, il creditore deve prima ottenere la risoluzione del suo concordato, nei termini di legge. Lasciar scadere il termine annuale significa, di fatto, privarsi della possibilità di chiedere la liquidazione giudiziale per i debiti concordatari; e il rimedio non può essere recuperato sostenendo che il piano delle consorelle è ancora in corso.

Vale anche l’osservazione inversa: la risoluzione del concordato di una società non comporta, di per sé, l’apertura della liquidazione giudiziale unitaria dell’intero gruppo. La procedura di liquidazione di gruppo dell’art. 287 CCII richiede presupposti propri, a cominciare dall’insolvenza di ciascuna impresa interessata; le società che stanno adempiendo il loro concordato e il cui piano non è significativamente compromesso restano fuori da questo perimetro.

Cosa rischia chi ci crede

Chi attende “di vedere come va” il piano complessivo del gruppo rischia di lasciar scadere il termine relativo alla propria debitrice, che magari aveva un piano più breve. A quel punto residuano solo le azioni ordinarie nei limiti di quanto il concordato ha esdebitato.

Il mito alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati inventati per mostrare la sequenza reale degli eventi. Non descrivono casi seguiti dallo Studio.

Simulazione 1 — “Salta tutto”: il creditore che chiede la risoluzione dell’intero gruppo

Ipotesi: gruppo di tre società (Alfa capogruppo, Beta e Gamma controllate) con concordato di gruppo in continuità omologato. Piano a piani collegati: Beta paga i suoi chirografari al 31,5% in quattro rate annuali; Alfa e Gamma pagano rispettivamente il 42,8% e il 27,3% con flussi propri. Beta non paga la seconda rata, pari a 187.640 €, su un debito concordatario residuo di 563.920 €.

  • Un creditore di Beta, titolare di un credito di 48.215 €, chiede la risoluzione del “concordato di gruppo”.
  • Il tribunale verifica il primo filtro: l’inadempimento di Beta (mancato pagamento di una rata pari a circa un terzo del residuo) non è di scarsa importanza → la risoluzione è possibile per Beta.
  • Verifica il secondo filtro: Alfa e Gamma non ricevevano flussi da Beta e stanno pagando regolarmente → l’attuazione dei loro piani non è significativamente compromessa.
  • Esito: risoluzione limitata a Beta, con eventuale apertura della sua liquidazione giudiziale se ne ricorrono i presupposti; per Alfa e Gamma il concordato prosegue. La domanda estesa a tutto il gruppo è respinta per la parte eccedente.

Simulazione 2 — “Noi siamo al sicuro”: la consorella che dipendeva dai flussi

Stesso gruppo, ma con un piano diverso: Gamma doveva pagare i propri creditori anche grazie al rimborso di un finanziamento infragruppo da parte di Beta, pari a 312.480 € in tre anni, che copriva il 61% del fabbisogno concordatario di Gamma (512.260 €).

  • Beta si rivela insolvente e il suo concordato viene risolto.
  • L’amministratore di Gamma, convinto di essere protetto dall’art. 286, comma 8, non cerca fonti alternative.
  • Alla scadenza della prima rata, Gamma paga solo 74.390 € su 170.750 € dovuti.
  • I creditori di Gamma chiedono la risoluzione: il tribunale accerta che l’inadempimento non è di scarsa importanza e che, già al momento della risoluzione di Beta, l’attuazione del piano di Gamma risultava significativamente compromessa per il venir meno del 61% delle risorse.
  • Esito: anche il concordato di Gamma viene risolto. Se l’amministratore avesse reagito per tempo (nuove fonti, rinegoziazione, eventuale modifica del piano dove ammessa), il quadro avrebbe potuto essere diverso.

Simulazione 3 — “Ora pagherà la capogruppo”: il creditore della controllata

Ipotesi: un fornitore di Beta ha un credito originario di 96.370 €, ridotto dal concordato al 31,5% (30.357 €), di cui ha ricevuto una prima rata di 7.589 €. Il concordato di Beta viene risolto.

  • Per effetto della risoluzione, il fornitore torna titolare del credito originario nei confronti di Beta, al netto di quanto incassato: 96.370 − 7.589 = 88.781 €.
  • Il fornitore notifica un precetto ad Alfa, capogruppo solvibile, sostenendo che “il gruppo è unico”.
  • Alfa si oppone: non c’è titolo né garanzia. Le masse sono separate (art. 284, comma 3).
  • Esito: il fornitore deve insinuarsi nella liquidazione giudiziale di Beta. Potrà beneficiare indirettamente di un’eventuale azione del curatore ex art. 2497 c.c. contro Alfa, se ne ricorrono i presupposti, ma non può agire direttamente contro Alfa sulla base della sola risoluzione.

Simulazione 4 — Il termine che scade su un piano più breve

Ipotesi: un creditore vanta 63.480 € verso Gamma e 41.270 € verso Alfa. Il piano di Gamma prevede l’ultimo pagamento il 30 giugno 2025; quello di Alfa il 31 dicembre 2027. Gamma non paga l’ultima rata, pari al 38% del dovuto.

  • Il creditore, convinto che “finché il concordato di gruppo è in corso” si possa agire, attende l’evolversi del piano di Alfa.
  • Il 15 settembre 2026 deposita il ricorso per la risoluzione del concordato di Gamma.
  • Gamma eccepisce la decadenza: il termine annuale decorreva dalla scadenza dell’ultimo adempimento del suo piano (30 giugno 2025) ed è scaduto il 30 giugno 2026.
  • Esito: la domanda verso Gamma è inammissibile per decadenza; resta intatta la posizione verso Alfa, il cui piano è ancora in esecuzione e rispetto al quale il creditore potrà agire solo se Alfa diventerà inadempiente in modo non lieve.

Il fondo di verità

Ogni mito di questa guida contiene un frammento corretto. Rimetterli nel quadro giusto aiuta a capire come funziona davvero la risoluzione limitata a una sola società.

È vero che il concordato di gruppo è unitario, ma solo nella procedura: un ricorso, un giudice delegato, un commissario, un fondo spese, una relazione. Nella sostanza restano distinti i patrimoni, le proposte, i voti e i requisiti di omologazione, che il D.Lgs. 136/2024 ha voluto ribadire con il comma 6-bis dell’art. 286. Dopo l’omologazione il tribunale nomina un comitato dei creditori per ciascuna impresa (comma 7): anche la fase esecutiva conserva questa doppia anima.

È vero che la caduta di una società può travolgere le altre, ma solo attraverso il filtro della compromissione significativa del loro piano. Il legislatore ha scelto un criterio di proporzionalità: la sorte delle imprese in bonis dipende dall’impatto concreto, non dalla mera appartenenza al gruppo. Questo criterio protegge i creditori delle società che adempiono, che hanno votato su una proposta relativa alla loro debitrice e hanno diritto di vederla eseguita.

È vero che l’inadempimento rileva oggettivamente, a prescindere dalla colpa: la giurisprudenza formatasi sull’art. 186 l.fall. lo ha ripetuto più volte. Ma è altrettanto vero che il legislatore esclude la risoluzione per l’inadempimento di scarsa importanza, e che la giurisprudenza di merito ha escluso la risoluzione per ritardi imputabili agli stessi organi della procedura (Trib. Piacenza, 19 giugno 2019, richiamato nelle rassegne sul tema).

È vero che nei gruppi il dolo spesso si propaga, perché le operazioni fraudolente sfruttano proprio i rapporti infragruppo. Ma l’annullamento richiede l’accertamento del dolo per la società interessata, e l’estensione alle altre passa dal comma 8.

È vero che i creditori, dopo la risoluzione, recuperano i loro diritti, ma verso la loro debitrice e non verso il gruppo. Le vie verso il patrimonio della capogruppo esistono (garanzie, art. 2497 c.c., coobbligazioni), ma hanno presupposti propri e non sono un automatismo.

È vero, infine, che il concordato si può risolvere anche prima della scadenza finale, se l’inadempimento è già certo. Ma il termine di decadenza resta legato alla scadenza dell’ultimo adempimento previsto per la singola società.

Un’ultima annotazione. Con la riforma dei tributi locali (D.Lgs. 147/2026), gli strumenti di regolazione del Codice sono stati estesi anche ai tributi regionali e locali, compresa la transazione fiscale: nei piani di gruppo che includono accordi con enti locali, le conseguenze della risoluzione di una singola società sui trattamenti tributari concordati vanno verificate puntualmente alla luce delle nuove disposizioni.

Mito e realtà a confronto

La tabella che segue riassume, in una riga per mito, ciò che il passaparola sostiene e ciò che prevede il Codice della crisi. Serve come promemoria rapido per amministratori e creditori che devono decidere in fretta se e come reagire all’inadempimento di una società del gruppo. Le colonne vanno lette insieme alle sezioni precedenti, perché ogni “realtà” porta con sé condizioni che una sintesi non può esaurire.

Il mito Come stanno le cose
Se una società non paga, salta tutto il gruppo Il concordato di gruppo non si risolve se i presupposti riguardano una sola impresa (art. 286, c. 8), salvo compromissione significativa dei piani delle altre
Qualunque creditore del gruppo può chiedere la risoluzione Legittimati sono i creditori della singola impresa e il commissario su loro istanza (art. 119, c. 1); voto e masse sono separati
Basta un piccolo inadempimento Non si risolve per inadempimento di scarsa importanza (art. 119, c. 3); per estendere alle altre serve la compromissione significativa
Le società in bonis sono al sicuro sempre L’eccezione del c. 8 le coinvolge se il loro piano dipende dalla società inadempiente (flussi, garanzie, funzioni industriali)
L’annullamento per frode travolge tutti Art. 120 + art. 286, c. 8: il dolo va accertato per la singola società; l’estensione richiede la compromissione significativa
I creditori della controllata colpiscono la capogruppo Masse separate (art. 284, c. 3); servono garanzie, coobbligazioni o azioni ex art. 2497 c.c.
La risoluzione si chiede quando si vuole Entro un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento (art. 119, c. 4); annullamento entro sei mesi dalla scoperta e non oltre due anni

Le domande di verifica

Quindi è vero che il concordato di una società può essere risolto mentre quello delle altre prosegue?

Sì. È proprio la regola dell’art. 286, comma 8, CCII: il concordato di gruppo non viene risolto per le imprese rispetto alle quali i presupposti non si sono verificati. La società inadempiente può essere colpita singolarmente, mentre le altre continuano a eseguire i propri piani sotto la vigilanza dell’unico commissario giudiziale e dei rispettivi comitati dei creditori.

Quindi è vero che la società in bonis non può mai essere coinvolta?

No. Può esserlo quando la caduta della consorella compromette in modo significativo l’attuazione del suo piano. Il rischio cresce quanto più i piani sono “reciprocamente collegati e interferenti” (art. 284) e quanto più l’operazione si basava su trasferimenti di risorse infragruppo (art. 285).

Quindi è vero che il creditore della capogruppo non può fare nulla se la controllata è inadempiente?

Dipende. Non può chiedere la risoluzione del concordato della controllata, perché non ne è creditore. Può però segnalare al commissario giudiziale i rischi per l’esecuzione del piano della propria debitrice e, se questa diventa a sua volta inadempiente in modo non lieve, chiedere la risoluzione nei confronti della capogruppo, sostenendo anche che la compromissione deriva dalla caduta della controllata.

Quindi è vero che dopo la risoluzione si apre automaticamente la liquidazione giudiziale?

No. L’art. 119, comma 7, prevede che la liquidazione giudiziale non possa essere aperta prima della risoluzione del concordato (salvo che l’insolvenza derivi da debiti sorti successivamente al deposito della domanda). La risoluzione, quindi, è il presupposto, ma l’apertura richiede comunque una domanda e l’accertamento dell’insolvenza. Per i gruppi, l’art. 287 CCII disciplina la liquidazione giudiziale unitaria, che potrà essere valutata solo se ricorrono i suoi requisiti.

Quindi è vero che una frode scoperta dopo anni non ha più rimedio?

Dipende dai tempi. L’annullamento va chiesto entro sei mesi dalla scoperta del dolo e comunque non oltre due anni dalla scadenza del termine per l’ultimo adempimento previsto dal concordato della società interessata. Oltre quel limite il rimedio concordatario è precluso, ma possono restare aperte altre azioni (penali, risarcitorie) con presupposti propri.

Le sentenze che smontano i miti

La giurisprudenza specifica sull’art. 286, comma 8, CCII è ancora scarsissima: il concordato di gruppo è un istituto recente e pochi piani di gruppo sono arrivati alla fase della risoluzione. Le pronunce che seguono sono quindi in gran parte rese sotto la legge fallimentare (artt. 160-186 l.fall.) o riguardano la risoluzione del concordato in generale: le richiamiamo dichiarandolo, perché i principi espressi sull’inadempimento e sulla separazione delle posizioni restano il riferimento per interpretare le norme del Codice. Gli estremi sono stati riscontrati su rassegne e banche dati indipendenti; dove la fonte non indicava la sezione, non la riportiamo.

1. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 20559 del 13 ottobre 2015 (legge fallimentare)
– Principio: in assenza di una disciplina del concordato di gruppo, ciascuna società va considerata individualmente; masse attive e passive restano distinte e le maggioranze si calcolano per ciascuna società; il concordato della società non si estende ai soci illimitatamente responsabili se non per l’effetto esdebitatorio sui debiti sociali.
– Rilevanza: smonta i miti 1, 5 e 6. Il Codice ha introdotto la procedura unitaria, ma ha conservato proprio questa separazione, da cui discende la risoluzione limitata a una sola società.

2. Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 4696 del 14 febbraio 2022 (legge fallimentare, richiamata da Brocardi sotto l’art. 119 CCII)
– Principio: l’omologazione rende improcedibili le istanze di fallimento pendenti; se il piano non viene adempiuto, lo stato di insolvenza può riemergere in forme diverse (ricavi insufficienti in continuità, liquidazione che non raggiunge il risultato promesso) e i creditori riacquistano gli ordinari strumenti di tutela.
– Rilevanza: ridimensiona il mito 4. Le società in bonis non sono immunizzate: la loro tenuta dipende dall’esecuzione concreta del piano.

3. Cass. civ., sentenza n. 20652 del 31 luglio 2019 (art. 186 l.fall.)
– Principio: il concordato si risolve quando non soddisfa i creditori nella misura promessa, salvo che l’inadempimento sia di scarsa importanza; l’imputabilità non rileva; la percentuale indicata vale come parametro, salvo specifica obbligazione.
– Rilevanza: chiarisce il mito 3 e il primo dei due filtri (gravità dell’inadempimento della singola società).

4. Cass. civ., sentenza n. 18738 del 13 luglio 2018 (art. 186 l.fall.)
– Principio: conferma la valutazione oggettiva del mancato soddisfacimento dei creditori ai fini della risoluzione, indipendentemente dalla colpa del debitore.
– Rilevanza: mito 3. La società inadempiente non può difendersi sostenendo che la crisi è “colpa” della consorella: conta l’effetto sul soddisfacimento.

5. Cass. civ., sentenza n. 14601 del 29 maggio 2019 (art. 186 l.fall.)
– Principio: la domanda di risoluzione può essere proposta anche prima della scadenza dei termini concordatari quando l’inadempimento è già certo, senza però anticipare il termine iniziale di decadenza fissato dalla legge.
– Rilevanza: miti 2 e 7. Il creditore della società in bonis che vede compromesso il piano della propria debitrice può agire senza attendere la scadenza finale, ma deve rispettare i tempi.

6. Cass. civ., sentenza n. 6022 del 14 marzo 2014 (concordato con cessione dei beni, l.fall.)
– Principio: nel concordato con cessione dei beni l’obbligo del debitore consiste nel mettere a disposizione i beni; lo scostamento del ricavato dalla percentuale indicata non legittima, da solo, la risoluzione chiesta dai creditori che avevano votato a favore.
– Rilevanza: mito 3. Nei gruppi con piani liquidatori per alcune società, la risoluzione della singola impresa richiede un inadempimento dell’obbligazione effettivamente assunta.

7. Trib. Piacenza, 19 giugno 2019 (l.fall., richiamato nelle rassegne di dirittobancario.it)
– Principio: la domanda di risoluzione non può essere accolta per un ritardo nell’adempimento imputabile agli organi della procedura.
– Rilevanza: mito 3. Nei gruppi la liquidazione di beni di una società può dipendere da attività degli organi comuni: il ritardo non imputabile al debitore non è motivo di risoluzione.

8. Trib. Milano, 3 luglio 2018 (l.fall.)
– Principio: il soddisfacimento dei creditori non deve risultare irrisorio, anche alla luce della causa concreta del concordato.
– Rilevanza: miti 3 e 4. Il criterio aiuta a valutare quando la caduta di una società rende “significativamente compromessa” l’attuazione dei piani altrui: se il soddisfacimento dei creditori delle consorelle scende a livelli irrisori, la compromissione è evidente.

9. Trib. Milano, 22 marzo 2018 (l.fall.)
– Principio: il termine annuale per la domanda di risoluzione ha natura di decadenza, non rilevabile d’ufficio.
– Rilevanza: mito 7. Nel gruppo ogni società ha il proprio calendario: il debitore deve eccepire la decadenza, il creditore deve agire in tempo.

A questi precedenti si aggiunge la base testuale che rende la questione inattaccabile: art. 284, comma 3 (autonomia delle masse), art. 286, commi 5, 6-bis e 8 (voto separato, requisiti per ciascuna impresa, conservazione del concordato per le imprese non coinvolte), artt. 119 e 120 (risoluzione e annullamento). Quando la giurisprudenza sul comma 8 si formerà, i criteri della “compromissione significativa” saranno precisati: oggi la valutazione resta affidata al caso concreto.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, con strumenti concreti sia per il gruppo debitore sia per i creditori.

  1. Mappiamo le interdipendenze del piano di gruppo: ricostruiamo flussi infragruppo, garanzie incrociate e funzioni industriali condivise per stabilire quali società dipendono da quella in difficoltà.
  2. Valutiamo la gravità dell’inadempimento: confrontiamo pagamenti eseguiti e scadenze del piano per stabilire se l’inadempimento supera la soglia della scarsa importanza dell’art. 119.
  3. Misuriamo la “compromissione significativa”: con i commercialisti dello staff ricalcoliamo i flussi delle società in bonis senza l’apporto della consorella, per sostenere o contestare l’estensione della risoluzione.
  4. Prepariamo le difese della società in bonis: raccogliamo prove documentali della capacità di adempiere autonomamente e le presentiamo nel giudizio di risoluzione.
  5. Redigiamo o contestiamo la domanda di risoluzione o annullamento: verifichiamo legittimazione, termini di decadenza (art. 119, c. 4; art. 120) e presupposti per ciascuna società.
  6. Dialoghiamo con il commissario giudiziale e con i comitati dei creditori per segnalare tempestivamente i rischi di esecuzione e cercare soluzioni prima che diventino inadempimenti.
  7. Individuiamo le azioni verso altre società del gruppo: escussione di garanzie, coobbligazioni, valutazione dei presupposti dell’art. 2497 c.c. nella liquidazione della società risolta.
  8. Assistiamo il creditore nella liquidazione giudiziale della società il cui concordato è stato risolto: insinuazione al passivo per il credito riespanso, al netto di quanto incassato.
  9. Valutiamo strumenti alternativi: rinegoziazione con i creditori, eventuale ricorso alla composizione negoziata per le società del gruppo non coinvolte dal concordato, accordi con gli enti impositori.
  10. Seguiamo il contenzioso in ogni grado: reclamo contro la sentenza di risoluzione e, se necessario, ricorso per cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la funzione che richiede di leggere l’impresa, e il gruppo, come un insieme di rapporti economici da riequilibrare attraverso le trattative con i creditori, e di riconoscere per tempo quando la difficoltà di una società rischia di propagarsi alle altre. L’esperienza di Gestore della crisi e di fiduciario OCC completa la competenza sul versante della verifica di fattibilità e del controllo dell’esecuzione dei piani.

La strategia resta nelle stesse mani dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi valuta il piano e prepara le difese nel giudizio di risoluzione segue anche le impugnazioni, senza cambi di linea. Lo staff di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso fascicolo, perché la risoluzione di un concordato di gruppo è insieme una questione giuridica e un problema di numeri.

Chiusura

L’informazione corretta è la prima difesa. Nel concordato di gruppo la risoluzione o l’annullamento per una sola società non travolge automaticamente le altre: l’art. 286, comma 8, CCII le protegge, salvo che l’attuazione dei loro piani risulti significativamente compromessa. Per i creditori delle società in bonis questo significa tutela del piano votato; per i creditori della società inadempiente significa che i rimedi vanno indirizzati verso la propria debitrice, nei termini di legge; per gli amministratori significa monitorare i collegamenti tra i piani prima che diventino il problema.

Siamo specializzati proprio in questa materia perché la gestione della crisi d’impresa nella fase di esecuzione e di trattativa con i creditori è il cuore della funzione di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 che l’Avv. Monardo svolge, e perché l’attività di Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario OCC porta a verificare ogni giorno la fattibilità dei piani e la loro tenuta nel tempo.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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