Come Vengono Informati I Creditori Del Concordato Semplificato?

Questo non è un articolo da leggere e poi archiviare: è un piano da eseguire, mossa dopo mossa, per far arrivare l’informazione giusta ai creditori giusti, nel modo e nei tempi che la legge pretende nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Se sei l’imprenditore che ha chiuso la composizione negoziata senza un accordo e stai valutando il deposito della proposta, qui trovi la sequenza operativa per non inciampare proprio sul passaggio che più spesso viene sottovalutato: la comunicazione della proposta. Se invece sei un creditore che ha ricevuto (o non ha ricevuto) una PEC con allegata una proposta di concordato semplificato, qui trovi come leggerla, cosa controllare e quali termini non puoi lasciar scadere.

Il punto di partenza è semplice da enunciare e complesso da gestire. Nel concordato semplificato i creditori non votano. L’unico momento in cui il ceto creditorio entra davvero nel procedimento è quello dell’informazione: la proposta deve arrivare a ciascun creditore, accompagnata dai pareri tecnici, con l’indicazione di dove trovare i dati, e con un margine di tempo sufficiente per opporsi. Se questo passaggio è difettoso, tutto il resto vacilla, perché il tribunale, prima di omologare, verifica proprio la regolarità del contraddittorio.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo passaggio? Perché il concordato semplificato nasce solo come sbocco della composizione negoziata della crisi d’impresa, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la relazione finale dell’esperto, cioè il documento che apre la porta al concordato semplificato e che deve essere allegato alla comunicazione ai creditori. Chi ha lavorato sul tavolo delle trattative sa come quella relazione viene letta da un creditore e da un tribunale, e sa dove la comunicazione rischia di aprire varchi alle opposizioni.

Un’avvertenza di metodo prima di cominciare: ogni mossa ha un check di completamento. Non passare alla mossa successiva finché il check non è superato. I termini, in questa procedura, sono stretti e quasi sempre perentori.

📩 Hai ricevuto la relazione finale dell’esperto o una proposta di concordato semplificato e non sai da dove partire? Scrivici adesso: tutti i riferimenti dello studio sono in fondo a questa pagina.

La diagnosi della tua situazione: da quale mossa partire

Il primo passo è capire in quale punto del percorso ti trovi. Il concordato semplificato è una procedura compressa: tra la fine delle trattative e l’udienza di omologazione passano, nella migliore delle ipotesi, pochi mesi. Partire dalla mossa sbagliata significa sprecare giorni che non tornano. Rispondi con onestà a queste quattro domande.

Domanda 1: la composizione negoziata si è già chiusa e hai in mano la relazione finale dell’esperto?

Il concordato semplificato non è una procedura a cui si accede liberamente. L’art. 25-sexies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024) consente di presentare la proposta solo quando l’esperto, nella relazione finale, dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni previste dall’art. 23, commi 1 e 2, lettere a) e b), non sono praticabili. Il termine per depositare la proposta è di 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale prevista dall’art. 17, comma 8.

Se la relazione finale non c’è ancora, o non contiene quella dichiarazione, il tema dell’informazione dei creditori nel concordato semplificato non si pone ancora: sei ancora dentro la composizione negoziata. Se la relazione c’è, verifica subito la data di comunicazione, perché da lì parte il conto alla rovescia.

Domanda 2: hai un elenco dei creditori completo, aggiornato e con gli indirizzi digitali?

Tutta l’architettura informativa del concordato semplificato poggia su un documento: l’elenco nominativo dei creditori previsto dall’art. 39, comma 1, CCII, con l’indicazione dei crediti, delle cause di prelazione e del domicilio digitale di chi ne è munito. È a quei soggetti, e non ad altri, che la proposta va comunicata. Un creditore assente dall’elenco è un creditore che rischia di non essere informato; un indirizzo PEC sbagliato è una comunicazione che non arriva.

Se l’elenco è stato costruito durante la composizione negoziata ma non è stato aggiornato, parti dalla mossa 1. Se è già pronto e verificato, puoi partire dalla mossa 2.

Domanda 3: il tribunale ha già emesso il decreto che ordina la comunicazione?

Dopo il deposito del ricorso, il tribunale valuta la ritualità della proposta, nomina un ausiliario e, con decreto, ordina che la proposta sia comunicata ai creditori a cura del debitore, fissando l’udienza di omologazione. Se il decreto è già stato emesso, il tuo problema non è più preparare ma eseguire: parti dalla mossa 4. Se il decreto ti chiede integrazioni (il tribunale può concedere un termine non superiore a 15 giorni), sei alla mossa 3.

Domanda 4: sei l’imprenditore oppure un creditore?

Questo piano è scritto in primo luogo per chi deve informare, cioè l’imprenditore proponente. Ma ogni mossa ha un rovescio: ciò che il debitore deve fare è ciò che il creditore ha diritto di ricevere. Se sei un creditore, la tua sequenza è più corta e si concentra su tre momenti: verificare la comunicazione ricevuta, accedere ai dati, decidere se opporti entro il termine perentorio. Vai direttamente alla mossa 7, ma leggi la mossa 4 per sapere che cosa avresti dovuto ricevere.

Tabella di orientamento

Se la tua situazione è questa Parti dalla mossa Perché
Relazione finale appena ricevuta, elenco creditori da rivedere Mossa 1 Senza elenco corretto nessuna comunicazione regge
Elenco pronto, ricorso da depositare entro i 60 giorni Mossa 2 Il deposito attiva la pubblicità nel registro delle imprese
Ricorso depositato, tribunale chiede integrazioni Mossa 3 Il termine massimo per integrare è di 15 giorni
Decreto emesso, parere dell’ausiliario atteso o depositato Mossa 4 Devi costruire e inviare il plico informativo
Comunicazioni inviate, servono le prove Mossa 5 Il tribunale verificherà la regolarità del contraddittorio
Comunicazioni concluse, udienza fissata Mossa 6 Gestisci richieste di dati e opposizioni
Sei un creditore che ha ricevuto (o non ha ricevuto) la proposta Mossa 7 Hai un termine perentorio per opporti
Udienza celebrata, decreto di omologazione emesso o negato Mossa 8 Comunicazione del decreto, reclamo, esecuzione

Prima di procedere, assicurati di avere sotto mano tre documenti: la relazione finale dell’esperto con la data di comunicazione, l’elenco dei creditori ex art. 39 CCII, l’ultima situazione patrimoniale. Senza questi tre, qualunque mossa è costruita sulla sabbia.

Mossa 1 — Ricostruisci la platea dei creditori da informare

Obiettivo della mossa: arrivare al deposito con un elenco dei creditori completo, esatto negli importi e nelle prelazioni, e corredato di un recapito digitale verificato per ciascuno, perché quell’elenco sarà la lista di distribuzione della proposta.

Quando va fatta

Subito dopo aver ricevuto la relazione finale dell’esperto, e comunque nei primi giorni dei 60 a disposizione. Non rimandarla alla vigilia del deposito: se scopri a ridosso della scadenza che mancano dei creditori o che gli importi non quadrano con le scritture contabili, non hai margine per rimediare. Ricorda che i 60 giorni decorrono dalla comunicazione della relazione finale, non dalla data in cui la leggi.

Come si esegue

Il primo passo è partire dall’elenco usato nella composizione negoziata. Durante le trattative hai già individuato le parti interessate, e l’esperto ha avuto contatti con molte di esse. Ma la platea della composizione negoziata e quella del concordato semplificato non coincidono necessariamente: nelle trattative partecipano i creditori con cui si negozia, nel concordato semplificato vanno informati tutti i creditori risultanti dall’elenco, anche quelli che non hanno mai partecipato a un incontro.

Poi procedi con questi controlli:

  1. Riconcilia l’elenco con la contabilità. Ogni credito deve trovare riscontro nei registri, nei partitari fornitori, negli estratti conto bancari, nelle comunicazioni degli enti previdenziali e dell’amministrazione finanziaria. Gli scostamenti vanno spiegati.
  2. Qualifica le prelazioni. Per ciascun creditore indica se è privilegiato (e con quale grado), ipotecario, pignoratizio o chirografario. Questa qualificazione non è un dettaglio: nella proposta liquidatoria il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione è uno dei punti che il tribunale controlla, e il creditore che riceve la comunicazione la leggerà proprio per capire dove si colloca.
  3. Censisci i titolari di diritti reali e personali su beni in tuo possesso (beni in leasing, in comodato, in conto deposito): anche loro compaiono negli elenchi dell’art. 39.
  4. Raccogli i domicili digitali. Per le imprese e i professionisti verifica la PEC sui pubblici elenchi (INI-PEC per imprese e professionisti, registro delle imprese). Per gli enti pubblici verifica gli indirizzi istituzionali. Per i creditori privi di domicilio digitale (tipicamente i lavoratori dipendenti e le persone fisiche non professioniste) raccogli un indirizzo fisico aggiornato.
  5. Non dimenticare i creditori pubblici locali. Con il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali (in vigore dal 12 agosto 2026), l’art. 4 ha esteso ai tributi regionali e locali alcuni strumenti del Codice della crisi, tra cui la transazione fiscale anche nella composizione negoziata ex art. 23, comma 2-bis. Se nel percorso negoziale hai interloquito con un Comune o una Regione per i tributi locali, quegli enti vanno censiti con particolare cura anche nell’elenco del concordato semplificato.

La base giuridica

L’art. 25-sexies, comma 1, CCII richiede che la proposta sia accompagnata dal piano di liquidazione e dai documenti indicati nell’art. 39 CCII. L’art. 39, comma 1, impone il deposito dell’elenco nominativo dei creditori con i rispettivi crediti e le cause di prelazione, e l’indicazione del domicilio digitale per chi ne è munito. Il comma 4 dell’art. 25-sexies, a sua volta, individua i destinatari della comunicazione proprio nei creditori risultanti da quell’elenco. Il collegamento è diretto: chi non è nell’elenco rischia di non ricevere nulla, e chi non riceve nulla non è messo in condizione di difendersi.

La Cassazione ha chiarito che il controllo del tribunale sulla proposta non è una spunta formale dei documenti: con l’ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025 la Prima Sezione ha affermato che il vaglio di ammissibilità si estende alla legalità sostanziale della proposta, verificando i presupposti dell’art. 25-sexies anche alla luce della documentazione richiesta dall’art. 39. Un elenco lacunoso, quindi, non è solo un problema di comunicazione: è un problema di ammissibilità.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il creditore “dimenticato”: un fornitore minore, un ex dipendente con un residuo di TFR, un professionista non ancora pagato. Se te ne accorgi prima del deposito, inseriscilo. Se te ne accorgi dopo il deposito ma prima del decreto, segnalalo nelle integrazioni (mossa 3). Se te ne accorgi dopo il decreto, comunica comunque la proposta anche a lui e deposita un’integrazione dell’elenco, spiegando il motivo: l’obiettivo è che al momento dell’udienza nessun creditore possa dire di essere stato tenuto all’oscuro.

Il secondo imprevisto è il credito contestato. Non escluderlo: inseriscilo con l’indicazione che è contestato e con l’importo che riconosci. Escluderlo ti espone a un’opposizione fondata proprio sulla mancata informazione.

Check di completamento

  • Ogni credito in elenco è riconciliato con la contabilità e ha la sua qualifica di prelazione.
  • Ogni creditore ha un recapito verificato: PEC per chi ne è munito, indirizzo fisico aggiornato per gli altri.
  • Hai una nota interna che spiega le differenze tra la platea della composizione negoziata e quella del concordato.

Mossa 2 — Deposita il ricorso e attiva la pubblicità legale

Obiettivo della mossa: depositare entro i 60 giorni il ricorso completo e assicurarti che venga pubblicato nel registro delle imprese, perché quella pubblicazione è la prima forma di informazione rivolta a tutti, creditori compresi.

Quando va fatta

Entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto. Il termine è stringente e non c’è un meccanismo di proroga. Dopo il D.Lgs. 136/2024 le fonti di commento riferiscono la possibilità, entro lo stesso termine, di presentare una domanda con riserva di deposito successivo della proposta e del piano: se ti serve tempo per completare la documentazione, valuta questa strada con il tuo legale, ma non usarla per rinviare un lavoro che si può chiudere subito, perché ogni settimana persa si scarica sulla fase informativa.

Tieni presente un dettaglio di calendario: non fare affidamento sulla sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) senza una verifica specifica, perché nelle procedure concorsuali la sua applicazione è esclusa o fortemente limitata. Se la relazione finale ti viene comunicata a luglio, ragiona come se agosto non esistesse.

Come si esegue

Il ricorso per l’omologazione si deposita al tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali. Sul punto della competenza, la Cassazione con l’ordinanza n. 9730 del 12 aprile 2023 ha ritenuto irrilevante, ai fini della competenza nel concordato semplificato, il trasferimento della sede avvenuto nell’anno anteriore al deposito, applicando in via analogica la regola dell’art. 161, comma 1, della legge fallimentare (si tratta di una pronuncia resa nella fase di prima applicazione del concordato semplificato, quando il rinvio alla disciplina fallimentare era ancora operante).

Al ricorso alleghi: la proposta di concordato per cessione dei beni, il piano di liquidazione, i documenti dell’art. 39 (tra cui l’elenco dei creditori costruito alla mossa 1), la relazione finale dell’esperto. Se la proposta prevede classi di creditori, spiega con precisione i criteri di formazione: il tribunale li verificherà già nella fase iniziale.

Dopo il deposito, il ricorso viene comunicato al pubblico ministero e pubblicato nel registro delle imprese entro il giorno successivo. Verifica che la pubblicazione sia avvenuta: estrai una visura e conservala. Dalla pubblicazione decorrono gli effetti richiamati dagli artt. 6, 46, 94 e 96 CCII, tra cui il regime delle prededuzioni, il controllo sugli atti di straordinaria amministrazione e la protezione del patrimonio.

La base giuridica

L’art. 25-sexies, comma 2, CCII disciplina il ricorso, la comunicazione al pubblico ministero e la pubblicazione nel registro delle imprese. La pubblicazione ha una funzione informativa generale: chiunque consulti il registro, creditori inclusi, può sapere che l’impresa ha chiesto l’omologazione di un concordato semplificato. Ma attenzione: la pubblicazione nel registro non sostituisce la comunicazione individuale ai creditori, che arriva dopo, su ordine del tribunale. Sono due livelli distinti di informazione, e confonderli è un errore frequente.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il deposito incompleto: manca un documento dell’art. 39, l’elenco ha importi non coerenti con la situazione patrimoniale, la relazione finale non è allegata. In questi casi il tribunale può chiedere integrazioni (mossa 3), ma se le lacune riguardano i presupposti di accesso il rischio è l’inammissibilità. La Cassazione, con l’ordinanza n. 1353 del 21 gennaio 2026, ha ribadito che il giudizio di ammissibilità non si ferma alla regolarità formale ma verifica le condizioni dell’art. 25-sexies in rapporto alla documentazione richiesta.

Il secondo imprevisto è la pubblicazione tardiva o non eseguita. Se dopo due giorni lavorativi non trovi traccia della pubblicazione nel registro, sollecita la cancelleria e documenta il sollecito: gli effetti protettivi dipendono da quella pubblicazione.

Check di completamento

  • Il ricorso è depositato entro i 60 giorni, con ricevuta di accettazione e di consegna del deposito telematico.
  • La visura del registro delle imprese riporta la pubblicazione.
  • Il fascicolo contiene tutti i documenti dell’art. 39 e la relazione finale dell’esperto.

Mossa 3 — Supera il vaglio iniziale e leggi il decreto riga per riga

Obiettivo della mossa: ottenere il decreto con cui il tribunale nomina l’ausiliario, ordina la comunicazione ai creditori e fissa l’udienza, rispondendo nei tempi a eventuali richieste di integrazione; poi estrarre dal decreto ogni istruzione sulla comunicazione.

Quando va fatta

Dal giorno del deposito fino all’emissione del decreto. Se il tribunale concede un termine per integrazioni, quel termine non può superare 15 giorni: è il periodo più compresso dell’intera procedura.

Come si esegue

Il tribunale, acquisiti la relazione finale e il parere dell’esperto sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte, valuta la ritualità della proposta, inclusa la corretta formazione delle classi. Se necessario concede il termine per integrazioni. Se il vaglio è positivo, nomina un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c., assegnandogli un termine per il deposito del parere, e con decreto ordina la comunicazione della proposta ai creditori e fissa l’udienza di omologazione.

Quando ricevi il decreto, leggilo come una lista di istruzioni operative. Estrai e annota:

  1. La data dell’udienza di omologazione.
  2. Il termine assegnato all’ausiliario per depositare il parere. Tra questo termine e l’udienza devono intercorrere almeno 45 giorni.
  3. L’ordine di comunicazione: a chi, con quali allegati, con quale mezzo, eventualmente entro quale data. Alcuni tribunali indicano un termine specifico entro cui eseguire la comunicazione e depositare la prova; altri si limitano a riprodurre la formula di legge.
  4. Le indicazioni su dove i creditori potranno reperire i dati per valutare la proposta: il decreto può specificare modalità (cancelleria, area riservata, data room telematica predisposta dal debitore).
  5. Il termine per le opposizioni, che per legge è perentorio e coincide con il decimo giorno anteriore all’udienza.

La base giuridica

L’art. 25-sexies, comma 3, CCII disciplina la valutazione preliminare, la nomina dell’ausiliario e il termine massimo di 15 giorni per le integrazioni. Il comma 4 disciplina il decreto che ordina la comunicazione e fissa l’udienza. Il comma 8 aggiunge un dettaglio che ha conseguenze pratiche: ai fini dell’art. 106 CCII (atti in frode ai creditori) il decreto del comma 4 equivale all’ammissione al concordato. Da quel momento ogni condotta che alteri il quadro comunicato ai creditori assume un peso ancora maggiore.

Sulla natura del vaglio iniziale, oltre alle già citate ordinanze n. 31641/2025 e n. 1353/2026, le fonti consultate riferiscono una pronuncia di gennaio 2026 secondo cui il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta non è ricorribile in cassazione, nemmeno ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. Le fonti però attribuiscono questo principio a numeri diversi (Brocardi lo riferisce alla n. 620/2026, un commento di Edotto alla n. 623/2026): lo riportiamo come orientamento, senza attribuirlo con certezza a un numero. La conseguenza operativa è chiara: se l’inammissibilità viene confermata in appello, la porta della Cassazione è con ogni probabilità chiusa, e questo rende il vaglio iniziale, e la qualità della documentazione che lo sostiene, un passaggio da non sbagliare.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la richiesta di integrazione su punti che non puoi chiudere in 15 giorni (una perizia su un immobile, un aggiornamento della situazione contabile). Il primo passo è rispondere comunque nel termine con tutto ciò che è disponibile, spiegando con precisione che cosa manca, perché, e quando arriverà. Un silenzio è peggio di una risposta parziale motivata.

Il secondo imprevisto è un decreto che non specifica il mezzo di comunicazione o il termine entro cui eseguirla. In quel caso applica la regola di legge (mossa 4) e, se il dubbio è rilevante, deposita un’istanza di chiarimento: costa poco e protegge il contraddittorio.

Check di completamento

  • Hai il decreto e un promemoria con udienza, termine dell’ausiliario, termine per le opposizioni.
  • Hai verificato che tra termine dell’ausiliario e udienza ci siano almeno 45 giorni.
  • Hai individuato con precisione che cosa il decreto ti ordina di comunicare, a chi e come.

Mossa 4 — Costruisci e invia il plico informativo ai creditori

Obiettivo della mossa: far arrivare a ciascun creditore dell’elenco la proposta, il parere dell’ausiliario, la relazione finale e il parere dell’esperto, con l’indicazione di dove trovare i dati per valutarla, attraverso il canale corretto e in tempo utile perché possa opporsi.

Questa è la mossa centrale del piano: è qui che si risponde, in concreto, alla domanda del titolo.

Quando va fatta

Dopo il decreto del tribunale e, per poter allegare il parere dell’ausiliario, dopo che l’ausiliario lo ha depositato. La legge costruisce i tempi in modo che tra la scadenza del termine dell’ausiliario e l’udienza ci siano almeno 45 giorni: quei 45 giorni sono pensati per la comunicazione ai creditori e per la loro valutazione. Ogni giorno che lasci passare tra il deposito del parere e l’invio delle comunicazioni è un giorno sottratto ai creditori, e un creditore che riceve il plico a ridosso del termine per opporsi avrà buon gioco a sostenere che il contraddittorio non è stato effettivo. Se il decreto fissa un termine specifico per la comunicazione, quello è il tuo limite invalicabile.

Come si esegue

Il primo passo è comporre il plico. Deve contenere almeno:

  1. la proposta di concordato per cessione dei beni, con il piano di liquidazione;
  2. il parere dell’ausiliario nominato dal tribunale;
  3. la relazione finale dell’esperto della composizione negoziata;
  4. il parere dell’esperto sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte;
  5. l’indicazione di dove i creditori possono reperire i dati per valutare la proposta;
  6. il decreto del tribunale, con la data dell’udienza di omologazione e l’avviso del termine per proporre opposizione.

Il decreto non è sempre elencato testualmente tra gli allegati obbligatori, ma inserirlo è la scelta prudente: il creditore deve sapere quando e dove si deciderà del suo credito, e il modo più sicuro per dirglielo è mettergli in mano l’atto del giudice.

Poi scegli il canale. La regola è la posta elettronica certificata verso il domicilio digitale del creditore; per i creditori che ne sono privi, il testo vigente consultato su Brocardi indica la raccomandata come canale alternativo. In pratica:

  • creditore con PEC risultante da pubblici elenchi → invio via PEC all’indirizzo verificato alla mossa 1;
  • creditore senza PEC (persone fisiche, lavoratori, consumatori) → raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo aggiornato;
  • creditore pubblico (Agenzia delle entrate, enti previdenziali, Comuni, Regioni) → PEC all’indirizzo istituzionale competente, verificando l’ufficio territoriale corretto.

Infine organizza l’accesso ai dati. La legge vuole che la comunicazione specifichi dove i creditori possono reperire i dati per la valutazione. La soluzione più solida è una data room telematica con accesso riservato, alla quale i creditori ricevono le credenziali insieme al plico, contenente la situazione patrimoniale, le perizie, gli inventari, i contratti rilevanti, le scritture contabili di sintesi. In alternativa, indica la cancelleria del tribunale e il fascicolo telematico, o la sede dell’impresa con orari di consultazione. Evita formule vaghe come “i dati sono disponibili su richiesta”: il creditore deve sapere esattamente dove andare.

Lo Studio Monardo affianca l’imprenditore in questo passaggio con lo sguardo di chi, come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce dall’interno la relazione finale che apre il concordato semplificato e sa come verrà letta dai creditori.

La base giuridica

L’art. 25-sexies, comma 4, CCII stabilisce che il tribunale, con il decreto, ordina che la proposta, unitamente al parere dell’ausiliario e alla relazione finale e al parere dell’esperto, sia comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall’elenco depositato ai sensi dell’art. 39, comma 1, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione, e fissa l’udienza di omologazione con almeno 45 giorni di distanza dalla scadenza del termine concesso all’ausiliario.

Tre elementi di questa norma meritano attenzione:

  • “a cura del debitore”: l’onere è tuo, non della cancelleria, non dell’ausiliario. Se la comunicazione non parte, o parte male, la responsabilità ricade su chi l’ha proposta.
  • “ai creditori risultanti dall’elenco”: il perimetro dei destinatari è fissato dal tuo stesso elenco. Ecco perché la mossa 1 è il fondamento di tutto.
  • “specificando dove possono essere reperiti i dati”: non basta inviare la proposta; occorre mettere il creditore in condizione di verificarla.

La giurisprudenza di merito ha dato peso proprio all’effettività dell’interlocuzione con i creditori. Secondo quanto riferito da un commento pubblicato su EC News, il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 23 settembre 2025, ha escluso l’omologabilità di un concordato senza voto in assenza di una effettiva interlocuzione con i creditori; la Corte d’appello di Venezia, il 28 marzo 2024, ha precisato che il coinvolgimento richiesto riguarda i soggetti chiamati a subire una falcidia o una modifica del credito, non necessariamente l’intero ceto. Sono pronunce riferite soprattutto alla fase delle trattative, ma il messaggio per la fase informativa è coerente: il creditore che subisce il sacrificio deve essere messo davvero in condizione di capire e reagire.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la PEC che torna indietro: casella piena, indirizzo cessato, errore di consegna. Non considerare quel creditore “informato” perché hai tentato. Ripeti l’invio dopo aver verificato di nuovo l’indirizzo sui pubblici elenchi; se la PEC resta inattiva, passa alla raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della sede legale. Annota ogni tentativo.

Il secondo imprevisto è il parere dell’ausiliario depositato in ritardo. Se l’ausiliario sfora il termine, i 45 giorni si comprimono. Valuta con il legale se inviare subito la parte del plico già disponibile, completandola con il parere appena depositato, e se chiedere al tribunale un differimento dell’udienza per non comprimere il tempo a disposizione dei creditori. Meglio un’udienza spostata di qualche settimana che un’omologazione esposta a un’opposizione per difetto di contraddittorio.

Il terzo imprevisto è il creditore che risulta deceduto o cessato. Per le persone fisiche individua gli eredi, se noti; per le società cancellate valuta la comunicazione ai soci o ai liquidatori. Documenta le ricerche fatte.

Approfondimento: la lettera di accompagnamento, voce per voce

Il plico non è un insieme di allegati gettati in una PEC. Il creditore medio, soprattutto il piccolo fornitore o il lavoratore, non sa che cosa sia un concordato semplificato, non conosce il ruolo dell’ausiliario e non ha mai sentito parlare della composizione negoziata. La lettera di accompagnamento è il documento che trasforma un obbligo formale in un’informazione comprensibile, e la sua qualità ha un riflesso diretto sulla tenuta del contraddittorio. Costruiscila con queste voci, nell’ordine.

  1. Oggetto chiaro. Indica che si tratta della comunicazione della proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, ai sensi dell’art. 25-sexies CCII, con il numero di ruolo del procedimento e il tribunale. Un oggetto generico (“comunicazione importante”) rischia di essere ignorato o scambiato per un messaggio pubblicitario.
  2. Identificazione del destinatario e del suo credito. Riporta l’importo per cui il creditore figura nell’elenco e la qualifica attribuita (privilegiato, ipotecario, chirografario) e, se la proposta prevede classi, la classe di appartenenza. In questo modo il creditore verifica subito se la sua posizione è stata registrata correttamente.
  3. Sintesi della proposta in linguaggio piano. Spiega in poche righe che cosa viene messo a disposizione dei creditori (i beni da liquidare, eventuali risorse esterne), con quali tempi e con quale soddisfacimento stimato per la categoria del destinatario. La sintesi non sostituisce la proposta, che è allegata, ma ne rende leggibili i punti essenziali.
  4. Elenco degli allegati. Indica uno per uno i documenti allegati: proposta e piano, parere dell’ausiliario, relazione finale dell’esperto, parere dell’esperto, decreto del tribunale. Un elenco esplicito consente al creditore di accorgersi subito se qualcosa manca, e ti consente di dimostrare che cosa hai inviato.
  5. Accesso ai dati. Indica con precisione dove si trovano i dati per valutare la proposta, come si accede alla data room (credenziali, link, orari se la consultazione è fisica), chi contattare per problemi di accesso.
  6. Date essenziali. Riporta la data dell’udienza di omologazione e il termine per proporre opposizione, cioè il decimo giorno anteriore all’udienza, precisando che si tratta di un termine perentorio.
  7. Recapito per chiarimenti. Indica un indirizzo PEC e un referente per le richieste di informazioni, e l’impegno a rispondere per iscritto.

Evita invece due tentazioni. La prima è quella di “vendere” la proposta con toni promozionali: il creditore percepisce la pressione e la lettera diventa un argomento contro di te. La seconda è quella di sminuire il termine per opporsi o di presentarlo come una formalità: una lettera che scoraggia l’opposizione può essere letta come un’alterazione del contraddittorio.

Approfondimento: i creditori che richiedono un’attenzione particolare

Non tutti i creditori sono uguali dal punto di vista della comunicazione. Alcune categorie presentano difficoltà ricorrenti: individuarle in anticipo ti permette di evitare buchi nel prospetto di riscontro.

I lavoratori dipendenti. Sono spesso creditori privilegiati per retribuzioni arretrate e trattamento di fine rapporto, e quasi sempre privi di PEC. Il canale è la raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo di residenza. Se il rapporto è cessato da tempo, l’indirizzo in anagrafica aziendale può non essere più attuale: verificalo prima dell’invio. Per i lavoratori, inoltre, la sintesi della proposta va scritta con particolare chiarezza, indicando come e quando il credito privilegiato sarà soddisfatto secondo il piano.

Gli enti previdenziali e l’amministrazione finanziaria. Sono creditori con indirizzi PEC istituzionali, ma con articolazioni territoriali. Inviare la comunicazione all’ufficio sbagliato non è un errore fatale se la PEC è comunque quella dell’ente, ma rallenta la valutazione e può generare contestazioni. Individua l’ufficio competente per territorio e, se durante la composizione negoziata hai avuto un interlocutore specifico, indirizza la comunicazione anche a lui.

Gli enti locali per i tributi locali. Con il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, l’art. 4 ha esteso ai tributi regionali e locali alcuni strumenti del Codice della crisi, tra cui la transazione nella composizione negoziata ex art. 23, comma 2-bis. Se nel percorso negoziale hai avuto a che fare con Comuni o Regioni per tributi propri, quegli enti vanno considerati con particolare attenzione anche nella fase del concordato semplificato: censiscili nell’elenco, individua l’ufficio tributi competente e il relativo indirizzo PEC istituzionale.

Le banche e gli intermediari finanziari. Hanno sempre PEC, ma spesso il credito è gestito da strutture di recupero centralizzate o è stato ceduto a società veicolo. Prima dell’invio verifica chi è l’attuale titolare del credito: una comunicazione inviata alla banca originaria dopo la cessione del credito rischia di non raggiungere il soggetto che ha davvero interesse a valutare la proposta. Se il credito è stato ceduto, comunica al cessionario e, per prudenza, anche al cedente.

I creditori ipotecari e pignoratizi. Il piano di liquidazione incide direttamente sui beni su cui gravano le loro garanzie. Nella sintesi indica quali beni sono interessati, come verranno liquidati e come il ricavato sarà distribuito nel rispetto delle prelazioni. Sono i creditori che più spesso leggono la proposta con un perito al fianco: la data room deve contenere le stime dei beni gravati.

I garanti e i coobbligati. Non sono creditori dell’impresa in senso stretto, ma possono avere interesse a conoscere la proposta perché potrebbero essere chiamati a pagare o potrebbero vantare diritti di regresso. Se nell’elenco dell’art. 39 compaiono come titolari di crediti di regresso, ricevono la comunicazione come gli altri; in ogni caso valuta con il legale l’opportunità di informarli.

I creditori esteri. Se hai fornitori o finanziatori con sede all’estero, il canale PEC non è disponibile. Usa la raccomandata internazionale con ricevuta di ritorno, eventualmente affiancata da una comunicazione via email all’indirizzo conosciuto, e considera i tempi più lunghi di consegna nel calcolo della finestra informativa.

Approfondimento: il ruolo dell’ausiliario nella catena informativa

L’ausiliario nominato dal tribunale ai sensi dell’art. 68 c.p.c. non comunica la proposta ai creditori: quell’onere resta a te. Ma il suo parere è uno dei documenti che i creditori ricevono, e spesso è quello che leggono con più attenzione, perché proviene da un soggetto terzo scelto dal giudice. Questo ha tre conseguenze operative.

La prima è che devi mettere l’ausiliario in condizione di lavorare presto e bene: fornisci subito l’accesso alla stessa data room che metterai a disposizione dei creditori, rispondi alle sue richieste in tempi brevi, segnala tempestivamente ogni aggiornamento della situazione patrimoniale. Un parere costruito su informazioni incomplete è un parere che i creditori useranno contro la proposta.

La seconda è che il parere va inviato così com’è, senza commenti che ne alterino il senso. Se ritieni che contenga errori, puoi depositare una nota di osservazioni nel fascicolo e metterla a disposizione dei creditori nella data room, ma non devi modificare o riassumere il parere nella lettera di accompagnamento in modo da attenuarne le criticità.

La terza è che l’ausiliario è il primo destinatario delle segnalazioni dei creditori sulle lacune informative. Se un creditore lamenta di non poter accedere ai dati o di aver ricevuto un plico incompleto, è probabile che lo segnali anche all’ausiliario. Tieni l’ausiliario informato delle comunicazioni eseguite e dei problemi incontrati: un ausiliario che conosce già le tue soluzioni non riferirà al tribunale un problema irrisolto.

Check di completamento

  • Ogni creditore dell’elenco ha ricevuto (o ha avuto tentativi documentati di ricezione) il plico completo.
  • La comunicazione indica con precisione dove reperire i dati e come accedervi.
  • I creditori sono stati informati della data dell’udienza e del termine per opporsi.

Mossa 5 — Raccogli e deposita la prova delle comunicazioni

Obiettivo della mossa: avere, prima dell’udienza, un fascicolo che dimostri al tribunale, creditore per creditore, che la comunicazione è stata eseguita correttamente.

Quando va fatta

In parallelo con la mossa 4 e comunque con largo anticipo rispetto all’udienza. Se il decreto fissa un termine per il deposito della prova delle comunicazioni, rispettalo con margine; se non lo fissa, deposita appena completato l’invio, in modo che l’ausiliario e il tribunale possano rilevare eventuali lacune quando c’è ancora tempo per colmarle.

Come si esegue

Costruisci un prospetto di riscontro con una riga per ciascun creditore dell’elenco e queste colonne: nome, importo e qualifica del credito, canale usato, indirizzo di destinazione, data di invio, esito (consegna, mancata consegna, ritorno al mittente), eventuali tentativi successivi. A ciascuna riga corrisponde un allegato:

  • per le PEC, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna (non basta la prima: la seconda dimostra che il messaggio è entrato nella casella del destinatario);
  • per le raccomandate, la ricevuta di spedizione e l’avviso di ricevimento, o la documentazione della compiuta giacenza;
  • per i tentativi falliti, la prova del tentativo e delle ricerche eseguite.

Deposita il prospetto e gli allegati nel fascicolo telematico con una breve nota illustrativa. Se ci sono creditori non raggiunti, dillo apertamente e spiega che cosa hai fatto per raggiungerli.

La base giuridica

In sede di omologazione il tribunale verifica, tra l’altro, la regolarità del contraddittorio e del procedimento, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione (art. 25-sexies CCII). La regolarità del contraddittorio, nel concordato semplificato, coincide in larga parte con la regolarità della comunicazione ai creditori: non essendoci il voto, non c’è un altro momento in cui il creditore partecipa formalmente. La prova delle comunicazioni è dunque la prova del contraddittorio.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è scoprire, nel compilare il prospetto, che un creditore non è mai stato raggiunto. Il primo passo è rimediare subito: invia il plico con un canale alternativo e deposita la prova. Se i tempi rispetto all’udienza diventano troppo stretti per garantire a quel creditore un tempo ragionevole di valutazione, valuta con il legale un’istanza di rinvio dell’udienza. Il secondo imprevisto è la contestazione di un creditore che dichiara di non aver ricevuto nulla nonostante la ricevuta di consegna: la ricevuta di avvenuta consegna PEC è il tuo presidio, ed è per questo che va conservata e depositata.

Check di completamento

  • Il prospetto copre il 100% dei creditori dell’elenco, senza righe vuote.
  • Per ogni comunicazione PEC hai sia la ricevuta di accettazione sia quella di consegna.
  • Il prospetto e gli allegati sono depositati nel fascicolo, con nota sulle eventuali criticità.

Mossa 6 — Gestisci la finestra tra comunicazione e udienza

Obiettivo della mossa: trasformare i giorni che separano la comunicazione dall’udienza in un periodo di informazione attiva, rispondendo alle richieste dei creditori e preparando la replica alle eventuali opposizioni.

Quando va fatta

Dal momento in cui i plichi sono partiti fino all’udienza di omologazione. Al suo interno c’è una data cerchiata in rosso: il decimo giorno prima dell’udienza, termine perentorio entro cui creditori e qualsiasi interessato possono costituirsi per opporsi. Dopo quella data, sai con certezza chi si oppone e su quali basi.

Come si esegue

Il primo passo è presidiare la data room o il canale di accesso ai dati che hai indicato nella comunicazione. Tieni un registro degli accessi e delle richieste: chi ha chiesto che cosa, quando, e quando hai risposto. Le richieste tipiche dei creditori riguardano:

  • la stima dei beni da liquidare e le perizie su cui si fonda;
  • il calcolo del soddisfacimento previsto per la propria classe o il proprio grado di prelazione;
  • il confronto con l’alternativa della liquidazione giudiziale;
  • l’eventuale apporto di risorse esterne e la sua destinazione;
  • la composizione delle classi e i criteri di omogeneità.

Rispondi per iscritto, in tempi brevi, e mantieni la coerenza con i documenti depositati. Una risposta incoerente con il piano è un argomento regalato all’opponente.

Poi monitora il fascicolo nei giorni a ridosso del termine per le opposizioni. Quando un’opposizione viene depositata, analizzala subito: contesta la comunicazione? Contesta la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale? Contesta l’utilità per il creditore? Contesta l’ordine delle prelazioni? Ogni motivo richiede una replica documentale diversa.

La base giuridica

L’art. 25-sexies CCII riconosce ai creditori e a qualsiasi interessato il potere di opporsi all’omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza. In sede di omologazione il tribunale verifica anche che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e che assicuri un’utilità a ciascun creditore.

Su quest’ultimo punto la Cassazione è stata netta: con la pronuncia n. 624/2026 della Prima Sezione ha affermato che l’utilità per i creditori, pur non dovendo essere necessariamente economica, non può consistere nella sola rapidità di definizione della crisi quando ai chirografari non viene offerta alcuna soddisfazione. (Sulla data e sulla forma di questa pronuncia le fonti consultate non coincidono: Brocardi la indica come ordinanza del 16 gennaio 2026, un commento di Edotto come sentenza del 12 gennaio 2026; il principio, invece, è riportato in modo concorde.) La conseguenza informativa è diretta: la comunicazione ai chirografari deve rendere chiaro, numeri alla mano, quale utilità ricevono, perché è esattamente su questo che costruiranno l’eventuale opposizione.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il creditore che chiede documenti non presenti nella data room e lamenta di non poter valutare la proposta. Non trincerarti: se il documento esiste ed è pertinente, rendilo disponibile e comunica l’aggiornamento a tutti i creditori, non solo a chi l’ha chiesto. Un’informazione data a uno solo crea un’asimmetria che l’opponente potrà sfruttare.

Il secondo imprevisto è l’opposizione fondata su un difetto di comunicazione (plico incompleto, mancata indicazione dei dati, invio tardivo). Valuta con il legale se il vizio è sanabile prima dell’udienza con una nuova comunicazione e un’istanza di rinvio, o se è il caso di difendere la regolarità di quanto fatto con il prospetto della mossa 5.

Approfondimento: come allestire una data room che regga alle opposizioni

La data room è il luogo dove la promessa della lettera di accompagnamento (“i dati sono qui”) deve diventare realtà. Una data room disordinata o povera trasforma l’indicazione di legge in una formula vuota. Costruiscila per cartelle, pensando alle domande che un creditore farà.

Cartella Contenuto minimo Domanda del creditore a cui risponde
Procedura Ricorso, decreto, eventuali integrazioni, parere dell’ausiliario A che punto è la procedura e chi la controlla?
Composizione negoziata Relazione finale e parere dell’esperto Perché non si è arrivati a un accordo?
Patrimonio Situazione patrimoniale aggiornata, inventario, perizie dei beni Quanto vale ciò che verrà liquidato?
Passivo Elenco dei creditori ex art. 39, criteri di formazione delle classi Dove mi colloco e con chi concorro?
Piano Piano di liquidazione, tempistiche, costi della procedura stimati Quanto e quando ricevo?
Alternativa Confronto con lo scenario della liquidazione giudiziale La proposta mi conviene rispetto al fallimento dell’impresa?
Risorse esterne Documenti sugli eventuali apporti di terzi e loro destinazione Esistono risorse ulteriori e a chi vanno?
Aggiornamenti Risposte scritte alle richieste dei creditori Che cosa hanno chiesto gli altri e che cosa è stato risposto?

L’ultima cartella merita una spiegazione. Pubblicare le risposte date a un creditore, rendendole visibili a tutti, è la via più semplice per evitare asimmetrie informative. Se un creditore ottiene un chiarimento rilevante, gli altri devono poterlo leggere; diversamente, chi non ha chiesto potrà sostenere di essere stato informato meno degli altri.

Quanto alla cartella sulle risorse esterne, tieni presente che la sua chiarezza è particolarmente importante: le fonti consultate riferiscono che la Cassazione, in una delle pronunce di gennaio 2026 sul concordato semplificato (numerata 620 da un commento di Edotto, mentre Brocardi attribuisce a quel numero un principio diverso), si è occupata della nozione di risorse esterne applicabile anche al concordato semplificato. Proprio perché gli estremi non sono univoci, non costruire la tua comunicazione su quella pronuncia; costruiscila invece su una descrizione trasparente e documentata di ogni apporto, della sua provenienza e della sua destinazione, in modo che il creditore possa valutarlo da sé.

Infine, registra gli accessi. Il registro degli accessi alla data room è una prova indiretta ma efficace dell’effettività dell’informazione: se un creditore che si oppone lamentando di non aver potuto valutare i dati risulta averli consultati più volte, la sua doglianza perde forza.

Approfondimento: i tempi della finestra informativa, calcolati a ritroso

Il modo più sicuro per non comprimere il tempo dei creditori è calcolare il calendario partendo dall’udienza e procedendo a ritroso. Prendi la data dell’udienza fissata nel decreto e segna:

  • udienza meno 10 giorni: termine perentorio per le opposizioni;
  • udienza meno 45 giorni (almeno): scadenza del termine concesso all’ausiliario per il parere;
  • giorno successivo al deposito del parere: data obiettivo per l’invio del plico completo;
  • invio più 7 giorni: verifica delle ricevute di consegna e rinvio delle PEC respinte;
  • invio più 21 giorni: verifica degli avvisi di ricevimento delle raccomandate e avvio delle ricerche sui destinatari irreperibili;
  • udienza meno 20 giorni circa: deposito del prospetto di riscontro, in modo che eventuali lacune emergano prima del termine per le opposizioni.

Questo calendario non è imposto dalla legge nei passaggi intermedi: è una griglia prudenziale che ti permette di accorgerti per tempo di eventuali problemi. La legge fissa i paletti (45 giorni, dieci giorni prima dell’udienza); il piano serve a non arrivarci con l’acqua alla gola.

Check di completamento

  • Il registro delle richieste dei creditori è aggiornato e ogni richiesta ha una risposta scritta.
  • Allo scadere del termine dei dieci giorni hai l’elenco delle opposizioni depositate e una bozza di replica per ciascuna.
  • La data room contiene tutto ciò che hai comunicato di mettere a disposizione.

Mossa 7 — Se sei un creditore: verifica, valuta, decidi

Obiettivo della mossa: se sei un creditore, accertare di aver ricevuto un’informazione completa, valutarla nel merito ed eventualmente opporti entro il termine perentorio.

Quando va fatta

Appena ricevi la PEC o la raccomandata con la proposta. Il tuo termine ultimo è il decimo giorno anteriore all’udienza: è perentorio, quindi superato quel giorno perdi la possibilità di opporti. Non contare su proroghe.

Come si esegue

Il primo passo è controllare la completezza del plico. Verifica che contenga:

  • la proposta e il piano di liquidazione;
  • il parere dell’ausiliario;
  • la relazione finale dell’esperto e il suo parere sui presumibili risultati della liquidazione;
  • l’indicazione di dove reperire i dati;
  • la data dell’udienza.

Se manca qualcosa, chiedilo subito per iscritto al debitore e, se non arriva, segnalalo all’ausiliario e valuta di farne un motivo di opposizione.

Poi verifica la tua posizione nell’elenco: il tuo credito è indicato per l’importo corretto? La qualifica di prelazione è giusta? Sei inserito nella classe corretta? Un errore nell’importo o nel grado si traduce in un trattamento peggiore di quello che ti spetta.

Infine valuta il merito con tre domande: ricevo più o almeno quanto riceverei nella liquidazione giudiziale? Ricevo una qualche utilità concreta, o la proposta mi offre soltanto la chiusura rapida della vicenda? L’ordine delle cause di prelazione è rispettato? Se la risposta a una di queste domande è negativa, hai un motivo di opposizione da costruire con il tuo legale.

Se invece non hai ricevuto nulla ma hai saputo del concordato dal registro delle imprese o da altri canali, non restare inerte: puoi comunque costituirti nel procedimento come interessato entro il termine, e la mancata comunicazione è essa stessa un argomento da far valere sulla regolarità del contraddittorio.

La base giuridica

Il potere di opposizione spetta ai creditori e a qualsiasi interessato, nel termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza (art. 25-sexies CCII). I parametri del controllo che puoi sollecitare sono quelli che il tribunale deve comunque verificare: regolarità del contraddittorio e del procedimento, rispetto dell’ordine delle prelazioni, fattibilità del piano, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale, utilità per ciascun creditore. La giurisprudenza di merito riferita da EC News ricorda che il tribunale non può limitarsi a recepire la dichiarazione dell’esperto sulla buona fede delle trattative (Trib. Ancona, 1° aprile 2025): se ritieni che le trattative siano state solo apparenti, puoi dirlo e documentarlo.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è accorgerti tardi della comunicazione (PEC finita nella casella non presidiata, raccomandata ritirata in ritardo). La ricevuta di consegna PEC fa prova che il messaggio è arrivato nella tua casella: la tua disattenzione non sposta il termine. Il secondo imprevisto è un’opposizione costruita solo su numeri generici: il tribunale ha bisogno di un confronto puntuale tra quanto ricevi con la proposta e quanto riceveresti nella liquidazione giudiziale.

Check di completamento

  • Hai verificato completezza del plico e correttezza della tua posizione nell’elenco.
  • Hai annotato la data dell’udienza e il termine perentorio per opporti.
  • Hai deciso, con un parere tecnico, se opporti o no, prima della scadenza.

Mossa 8 — Dopo l’udienza: il decreto, la sua comunicazione e le impugnazioni

Obiettivo della mossa: gestire la fase successiva all’udienza sapendo come e quando il decreto viene portato a conoscenza delle parti, e da quando decorrono i termini per impugnarlo.

Quando va fatta

Dall’udienza di omologazione fino al decorso dei termini di impugnazione.

Come si esegue

Il tribunale decide con decreto motivato, immediatamente esecutivo. Il decreto viene comunicato alle parti costituite e reso noto secondo le forme di legge; verifica nel fascicolo la data di comunicazione, perché da lì decorre il termine di 30 giorni per il reclamo alla corte d’appello ai sensi dell’art. 247 CCII. Il decreto della corte d’appello è a sua volta ricorribile per cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione.

Se il concordato è omologato, si apre la fase esecutiva della liquidazione, con gli istituti richiamati dall’art. 25-sexies, comma 8 (gli artt. 106, 117, 118, 119, 324 e 341 CCII, in quanto compatibili, con l’ausiliario al posto del commissario giudiziale). Anche in questa fase l’informazione ai creditori resta centrale: la liquidazione deve svolgersi in modo trasparente e conforme al piano comunicato.

La base giuridica

Art. 25-sexies CCII (decreto, reclamo, ricorso per cassazione) e art. 247 CCII. Sul piano processuale, la Cassazione con l’ordinanza n. 881 del 16 gennaio 2026 ha chiarito che né l’ausiliario né il commissario liquidatore sono litisconsorti necessari nel giudizio di reclamo contro il decreto di omologazione, perché non sono portatori di interessi propri da far valere. Il reclamo, quindi, si gioca tra debitore e creditori: chi reclama deve curare la notifica a questi, non all’ausiliario.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il diniego di omologazione per un vizio del contraddittorio. In questo caso il reclamo deve dimostrare che la comunicazione era regolare, e il prospetto della mossa 5 diventa il documento chiave. Il secondo imprevisto, se sei creditore, è perdere il termine per il reclamo perché non hai controllato la data di comunicazione del decreto: se ti sei costituito, la comunicazione arriva al tuo difensore, quindi coordina il calendario con lui.

Check di completamento

  • Hai la data di comunicazione del decreto e il calcolo del termine di 30 giorni.
  • Se il concordato è omologato, sai chi gestisce la liquidazione e come riceverai aggiornamenti.
  • Se c’è reclamo, hai individuato correttamente le parti a cui notificarlo.

Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali: servono a vedere come la stessa situazione di partenza porti a esiti diversi a seconda di come e quando vengono eseguite le mosse informative.

Situazione di partenza comune. Impresa commerciale in crisi. Relazione finale dell’esperto comunicata il 9 marzo 2026, con dichiarazione di trattative corrette e in buona fede e di impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23. Passivo complessivo di 1.284.700 €, di cui 211.360 € privilegiati (lavoratori ed enti previdenziali), 318.900 € ipotecari, 754.440 € chirografari ripartiti su 63 creditori. Attivo liquidabile stimato in 612.450 €. Dei 63 chirografari, 47 hanno PEC risultante da pubblici elenchi, 16 no (persone fisiche e piccoli fornitori).

Simulazione A — L’esecuzione tempestiva

  • Mossa 1 completata entro il 20 marzo: elenco riconciliato, 16 indirizzi fisici verificati.
  • Ricorso depositato il 14 aprile, ben dentro i 60 giorni (scadenza 8 maggio). Pubblicazione nel registro il 15 aprile.
  • Decreto del tribunale il 12 maggio: ausiliario con termine al 12 giugno per il parere; udienza fissata al 30 luglio (48 giorni dopo il termine dell’ausiliario, quindi oltre la soglia dei 45).
  • Parere depositato l’8 giugno. Plico inviato il 10 giugno: 47 PEC più i destinatari privilegiati e ipotecari via PEC, 16 raccomandate A/R.
  • Al 18 giugno: 46 PEC consegnate su 47; una respinta per casella piena, rinviata il 19 e consegnata il 22. Avvisi di ricevimento delle raccomandate rientrati entro il 2 luglio.
  • Prospetto di riscontro depositato il 6 luglio.
  • Termine per le opposizioni: 20 luglio. Un creditore chirografario si oppone contestando l’utilità.

Esito: il contraddittorio è documentato in modo completo; l’udienza si concentra sul merito dell’opposizione e non sulla regolarità delle comunicazioni. I creditori hanno avuto circa 40 giorni tra ricezione del plico e termine per opporsi.

Simulazione B — Il ritardo sull’elenco

Stessa situazione, ma la mossa 1 viene rimandata. Il ricorso è depositato il 7 maggio, a un giorno dalla scadenza dei 60 giorni (8 maggio), con un elenco non riconciliato. Il tribunale concede 15 giorni per integrazioni: l’elenco va corretto entro il 27 maggio. Emerge che 4 creditori per 27.830 € complessivi non erano stati inseriti.

Il decreto arriva il 9 giugno, con termine all’ausiliario al 10 luglio e udienza al 25 settembre. Il plico parte il 28 luglio, dopo il deposito del parere avvenuto il 24 luglio.

Esito: la procedura regge, ma con oltre un mese di ritardo rispetto alla simulazione A e con un elenco corretto in corsa, cosa che espone a contestazioni sulla completezza. Se i 15 giorni non fossero bastati, il rischio sarebbe stato l’inammissibilità. Il ritardo sulla mossa 1 non si recupera: si paga in tutte le mosse successive.

Simulazione C — Il plico incompleto

Stessa situazione e stessi tempi della simulazione A, ma il plico inviato il 10 giugno non contiene il parere dell’esperto sui presumibili risultati della liquidazione e non indica dove reperire i dati: dice solo che la documentazione è “disponibile presso la società su richiesta”.

Il 18 luglio due creditori chirografari, titolari di 41.270 € e 18.915 €, si costituiscono opponendosi e contestando, tra l’altro, l’impossibilità di valutare la proposta per difetto di informazione.

Esito: il debitore deve inviare una comunicazione integrativa a tutti i 63 chirografari, ai privilegiati e agli ipotecari, e chiedere un rinvio dell’udienza per restituire ai creditori un tempo ragionevole di valutazione. Nella migliore delle ipotesi la procedura slitta; nella peggiore il tribunale ritiene il contraddittorio non regolare. Due allegati mancanti hanno trasformato un’udienza di merito in un’udienza sulla procedura.

Simulazione D — Il creditore che si muove tardi

Punto di vista del creditore. Un fornitore chirografario per 23.480 € riceve la PEC il 10 giugno (ricevuta di consegna regolare), ma la casella non è presidiata. Se ne accorge il 23 luglio, con udienza fissata al 30 luglio.

Il termine per le opposizioni era il 20 luglio: è scaduto. Il creditore non può più costituirsi come opponente. Gli resta solo la possibilità di valutare, con il proprio legale, se esistano margini per un reclamo contro il decreto, e solo nei limiti consentiti a chi non si è opposto in primo grado.

Esito: con la PEC letta entro la prima settimana, il creditore avrebbe avuto oltre un mese per esaminare i dati e decidere. Nel concordato semplificato il creditore non vota: se non si oppone in tempo, il suo silenzio pesa come una rinuncia a farsi sentire.

Il piano in una pagina

Questa è la pagina da stampare e tenere sulla scrivania fino all’udienza. Riassume ciò che hai letto in una sequenza verificabile.

Il filo conduttore è uno: nel concordato semplificato l’informazione dei creditori non è un adempimento accessorio, è il sostituto del voto. Per questo ogni mossa è costruita per lasciare una traccia documentale. L’elenco dell’art. 39 definisce chi informare; il deposito e la pubblicazione nel registro delle imprese danno la prima notizia a tutti; il decreto del tribunale stabilisce che cosa, quando e come comunicare; il plico informativo arriva a ciascun creditore con proposta, pareri e indicazione dei dati; il prospetto di riscontro dimostra che ciò è avvenuto; la finestra tra comunicazione e udienza è il tempo della valutazione e delle opposizioni; il decreto finale chiude la fase e apre quella delle impugnazioni.

Se sei creditore, la pagina si riduce a tre righe: leggi subito la comunicazione, verifica la tua posizione e i dati, decidi entro il decimo giorno prima dell’udienza.

Mossa Obiettivo Termine Rischio se la salti
1. Platea dei creditori Elenco art. 39 completo e con recapiti Primi giorni dei 60 Creditori non informati, inammissibilità
2. Ricorso e pubblicità Deposito e pubblicazione nel registro Entro 60 giorni dalla relazione finale Decadenza dalla possibilità di proporre il concordato
3. Vaglio e decreto Ottenere e leggere il decreto Integrazioni entro max 15 giorni Inammissibilità difficilmente rimediabile
4. Plico informativo Proposta, pareri, relazione, dati ai creditori Subito dopo il parere dell’ausiliario Contraddittorio irregolare, opposizioni
5. Prova delle comunicazioni Prospetto e ricevute nel fascicolo Prima dell’udienza, con margine Impossibilità di dimostrare il contraddittorio
6. Finestra pre-udienza Rispondere ai creditori, preparare repliche Fino a 10 giorni prima dell’udienza (opposizioni) Asimmetrie informative sfruttabili dagli opponenti
7. Lato creditore Verificare, valutare, opporsi 10 giorni prima dell’udienza, perentorio Perdita del diritto di opporsi
8. Decreto e impugnazioni Gestire comunicazione e reclamo 30 giorni per reclamo e per cassazione Decreto definitivo senza difesa

Gli scenari di deviazione

Anche il piano meglio eseguito incontra imprevisti. Ecco i tre più frequenti nella fase informativa e il piano B per ciascuno.

Scenario 1 — Un creditore accelera e agisce prima della comunicazione

Può accadere che un creditore, saputo della crisi, tenti di avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari nel periodo tra la chiusura delle trattative e il deposito del ricorso. Il piano B è anticipare la mossa 2: il deposito e la pubblicazione nel registro delle imprese producono gli effetti richiamati dall’art. 25-sexies, comma 2, tra cui quelli dell’art. 46 e degli artt. 94 e 96 CCII. Non aspettare l’ultimo dei 60 giorni se c’è un creditore che si muove: deposita appena il fascicolo è completo e, se il creditore ha già agito, informa il giudice dell’esecuzione dell’avvenuta pubblicazione.

Quanto all’informazione, il creditore “aggressivo” va trattato come tutti gli altri: riceve lo stesso plico, negli stessi tempi, con lo stesso accesso ai dati. Non usare la comunicazione come strumento di pressione o di favore: la parità informativa è la tua miglior difesa davanti al tribunale.

Scenario 2 — Il termine per comunicare si comprime

Il parere dell’ausiliario arriva in ritardo, o il decreto fissa l’udienza con un margine minimo. Il risultato è che il tempo tra ricezione del plico e termine per le opposizioni si riduce a poche settimane. Il piano B ha due livelli. Il primo è inviare subito tutto ciò che è disponibile (proposta, relazione finale, parere dell’esperto, accesso alla data room), annunciando che il parere dell’ausiliario seguirà appena depositato, e poi inviarlo con una seconda comunicazione. Il secondo è chiedere al tribunale un differimento dell’udienza, motivando con l’esigenza di garantire ai creditori il tempo di valutazione che la legge ha voluto assicurare con i 45 giorni. Entrambe le strade vanno decise con il legale e documentate nel fascicolo.

Scenario 3 — Un recapito è irreperibile

La PEC non esiste o è cessata, la raccomandata torna con “destinatario sconosciuto”, la società creditrice risulta cancellata dal registro. Il piano B è una sequenza di ricerca documentata: nuova verifica sui pubblici elenchi; ricerca della sede legale aggiornata tramite visura; per le società cancellate, individuazione dei soci o dell’ultimo liquidatore; per le persone fisiche, verifica anagrafica della residenza. Ogni passaggio va annotato nel prospetto di riscontro. Se, nonostante tutto, il creditore resta irraggiungibile, informa l’ausiliario e il tribunale con una nota che descriva le ricerche fatte: la trasparenza sul tentativo è ciò che distingue una lacuna giustificata da una negligenza.

Le domande di chi sta eseguendo

Posso inviare la proposta ai creditori prima che il tribunale emetta il decreto?
Puoi informare i creditori dell’avvenuto deposito, e spesso è utile farlo per trasparenza, ma la comunicazione prevista dall’art. 25-sexies, comma 4, è quella ordinata dal decreto e comprende il parere dell’ausiliario, che prima del decreto non esiste. Un invio anticipato non sostituisce quello successivo al decreto.

Basta la pubblicazione nel registro delle imprese per considerare informati i creditori?
No. La pubblicazione è una forma di pubblicità generale che produce determinati effetti; la comunicazione individuale ai creditori risultanti dall’elenco è un obbligo distinto, posto a carico del debitore dal decreto del tribunale.

Posso usare l’email ordinaria per i creditori senza PEC?
Per i creditori privi di PEC il canale da usare è la raccomandata. Una email ordinaria può affiancare la raccomandata come cortesia, ma non la sostituisce, perché non dà prova certa della ricezione.

Chi paga le spese della comunicazione?
L’onere della comunicazione è del debitore, e le relative spese rientrano tra i costi della procedura. Non ci sono contributi aggiuntivi specifici per la comunicazione oltre alle normali spese di spedizione e ai costi di giustizia previsti per il deposito del ricorso.

Devo comunicare la proposta anche ai creditori che saranno pagati integralmente?
La norma indica come destinatari i creditori risultanti dall’elenco, senza distinguere in base al trattamento. La scelta prudente è comunicare a tutti: anche il creditore pagato per intero ha interesse a verificare tempi e modalità del pagamento.

Se sono un creditore e ritengo di essere stato inserito nella classe sbagliata, posso solo oppormi?
L’opposizione entro il decimo giorno prima dell’udienza è lo strumento principale per far valere la scorretta formazione delle classi o il trattamento non corretto del tuo credito. Prima ancora, puoi segnalare l’errore al debitore e all’ausiliario: se fondato, può essere corretto prima dell’udienza.

La giurisprudenza che sostiene il piano

Le pronunce che seguono sono state riscontrate su fonti indipendenti. Per ciascuna indichiamo estremi, principio riformulato e mossa a cui si collega. Dove le fonti divergono sugli estremi, lo segnaliamo.

A sostegno delle mosse 1, 2 e 3 (elenco, deposito, vaglio iniziale)

Pronuncia Principio (riformulato) Perché conta per l’informazione dei creditori
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31641 del 4 dicembre 2025 Il vaglio di ammissibilità del concordato semplificato riguarda anche la legalità sostanziale della proposta e i presupposti dell’art. 25-sexies, verificati anche sulla documentazione dell’art. 39 L’elenco dei creditori, che è la base della comunicazione, entra nel controllo di ammissibilità
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1353 del 21 gennaio 2026 Il tribunale non si limita alla regolarità formale, ma accerta le condizioni di ammissibilità in rapporto alla documentazione richiesta Un fascicolo lacunoso non arriva mai alla fase della comunicazione
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9730 del 12 aprile 2023 Ai fini della competenza territoriale nel concordato semplificato è irrilevante il trasferimento di sede avvenuto nell’anno anteriore al deposito (applicazione analogica dell’art. 161, comma 1, l. fall.) Il tribunale competente è quello che emetterà il decreto da cui dipende la comunicazione
Cassazione, gennaio 2026 (n. 620 o n. 623 secondo le diverse fonti) Il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta non è ricorribile in cassazione Gli errori nella fase preliminare rischiano di non essere più rimediabili; estremi da verificare

A sostegno delle mosse 4, 5 e 6 (comunicazione, prova, finestra pre-udienza)

Pronuncia Principio (riformulato) Perché conta per l’informazione dei creditori
Trib. Bologna, 23 settembre 2025 (riferita da EC News) Non si può omologare un concordato senza voto se è mancata una reale interlocuzione con i creditori L’effettività del coinvolgimento dei creditori è un parametro di controllo
App. Venezia, 28 marzo 2024 (riferita da EC News) Il coinvolgimento richiesto riguarda i creditori chiamati a subire una falcidia o una modifica del credito, non necessariamente tutti Indica su quali creditori concentrare la cura informativa
Cass. civ., Sez. I, n. 624/2026 (data e forma divergenti nelle fonti: ord. 16 gennaio 2026 per Brocardi, sent. 12 gennaio 2026 per Edotto) L’utilità per i creditori non può ridursi alla sola rapidità di chiusura della crisi se ai chirografari non va nulla La comunicazione deve rendere visibile l’utilità per ciascun creditore

A sostegno delle mosse 7 e 8 (creditore, decreto, impugnazioni)

Pronuncia Principio (riformulato) Perché conta per l’informazione dei creditori
Trib. Ancona, 1° aprile 2025 (riferita da EC News) Il tribunale non può limitarsi a recepire la dichiarazione dell’esperto sulla buona fede delle trattative Il creditore può contestare nel merito ciò che legge nella relazione finale ricevuta
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 881 del 16 gennaio 2026 Ausiliario e commissario liquidatore non sono litisconsorti necessari nel reclamo contro il decreto di omologazione Chiarisce a chi va indirizzato il reclamo dopo la decisione

Una nota di metodo. Le pronunce di merito sono riportate come riferite da un commento pubblicato su EC News il 30 settembre 2026, che ne indica la pubblicazione su Dirittodellacrisi.it; le ordinanze di Cassazione n. 31641/2025, n. 1353/2026, n. 881/2026 e n. 9730/2023 sono massimate su Brocardi, in relazione all’art. 25-sexies CCII. Sulle pronunce n. 620, 623 e 624 del 2026 le fonti divergono su date, forma e, per le prime due, sul principio attribuito a ciascun numero: ne abbiamo riportato solo ciò che è riscontrabile in modo concorde.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Il concordato semplificato è l’ultima porta della composizione negoziata. Chi lo propone deve informare i creditori in modo inattaccabile; chi lo riceve deve capire in poche settimane se la proposta lo tutela. Ecco che cosa fa concretamente lo Studio, su entrambi i fronti.

  1. Ricostruiamo l’elenco dei creditori ex art. 39 CCII, riconciliandolo con contabilità, estratti bancari e posizioni di enti previdenziali e fiscali, e verificando ogni domicilio digitale sui pubblici elenchi.
  2. Calcoliamo il termine dei 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale e costruiamo il calendario a ritroso di tutte le mosse fino all’udienza.
  3. Redigiamo e depositiamo il ricorso con proposta, piano di liquidazione e documentazione, e controlliamo l’avvenuta pubblicazione nel registro delle imprese.
  4. Gestiamo la fase delle integrazioni entro il termine massimo di 15 giorni, rispondendo punto per punto alle richieste del tribunale.
  5. Componiamo il plico informativo per i creditori (proposta, parere dell’ausiliario, relazione finale e parere dell’esperto, decreto) e predisponiamo l’indicazione precisa di dove reperire i dati.
  6. Eseguiamo le comunicazioni via PEC e raccomandata e costruiamo il prospetto di riscontro con ricevute di accettazione e consegna, avvisi di ricevimento e ricerche documentate per i destinatari irreperibili.
  7. Presidiamo la finestra pre-udienza: rispondiamo per iscritto alle richieste dei creditori e prepariamo le repliche alle opposizioni.
  8. Assistiamo il creditore che riceve una proposta: verifichiamo completezza del plico, importo e grado del credito, classe di appartenenza, e valutiamo il confronto con la liquidazione giudiziale.
  9. Redigiamo l’opposizione entro il termine perentorio, quando la proposta non assicura utilità o non rispetta l’ordine delle prelazioni.
  10. Seguiamo reclamo e ricorso per cassazione contro il decreto, con la stessa linea difensiva costruita dall’inizio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella che pesa di più su questo tema: il concordato semplificato nasce dalla relazione finale dell’esperto, e conoscere dall’interno come quella relazione si costruisce consente di capire che cosa i creditori vi leggeranno, quali punti saranno oggetto di contestazione e come presentarli nella comunicazione. A questa competenza si affianca la qualifica di cassazionista, perché il procedimento può proseguire con reclamo e ricorso per cassazione.

Continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore segue l’elenco, il ricorso, la comunicazione, l’udienza e le eventuali impugnazioni, senza passaggi di consegne che disperdono informazioni.

Uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: i commercialisti riconciliano l’elenco e verificano i numeri del piano, gli avvocati curano gli atti, le comunicazioni e la difesa in giudizio.

Chiusura

Il concordato semplificato toglie ai creditori il voto e lo sostituisce con un diritto più semplice ma non meno importante: il diritto di sapere, in tempo, che cosa si propone e su quali dati. Ogni comunicazione eseguita bene è un contraddittorio che regge; ogni comunicazione rimandata o incompleta è un’opposizione che si prepara da sola.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo passaggio perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: il concordato semplificato è lo sbocco della composizione negoziata, e la relazione finale dell’esperto è il documento che, insieme alla proposta, arriva nelle mani di ogni creditore. Conoscere quel percorso dall’interno permette di costruire una comunicazione che regge al controllo del tribunale, oppure, se sei creditore, di leggerla con occhio critico.

📩 La relazione finale è arrivata o hai appena ricevuto la PEC con la proposta? Ogni giorno conta: contatta lo studio usando i recapiti che trovi in calce a questa pagina.

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