Nella maggior parte dei casi l’autorizzazione a pagare un fornitore strategico non viene negata perché quel fornitore non serve davvero, ma perché la domanda è stata costruita male, presentata nel momento sbagliato o, peggio, preceduta da un pagamento già eseguito.
Il meccanismo è previsto dall’art. 100 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal correttivo D.Lgs. 136/2024. Consente all’impresa che chiede il concordato e intende proseguire l’attività di pagare debiti anteriori verso chi le fornisce beni o servizi indispensabili, in deroga alla parità di trattamento tra i creditori. È una deroga, e come tutte le deroghe va conquistata con un percorso preciso: domanda al tribunale, attestazione di un professionista indipendente, dimostrazione dell’essenzialità e della convenienza per il ceto creditorio. L’esperienza insegna che gli imprenditori in crisi sbagliano soprattutto in sei punti:
- Pagano il fornitore “perché non c’era tempo” e chiedono l’autorizzazione dopo, o non la chiedono affatto.
- Chiedono l’autorizzazione in un concordato che non prevede la continuazione dell’attività.
- Presentano un’attestazione generica, che chiama “essenziale” ogni fornitore importante.
- Dimenticano il secondo requisito: il pagamento deve servire alla migliore soddisfazione dei creditori, non solo all’azienda.
- Chiedono di pagare il debito pregresso quando esistevano strade più semplici: nuova finanza, contratti pendenti protetti, forniture nuove pagate in prededuzione.
- Trattano l’autorizzazione come un via libera generale e la usano oltre i limiti del provvedimento.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché il pagamento dei fornitori strategici è, prima ancora che una questione processuale, una trattativa sulla continuità aziendale: va negoziata con il fornitore, documentata con i numeri del piano e difesa davanti al tribunale e al commissario giudiziale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la composizione negoziata, che spesso precede il concordato, è proprio il luogo in cui si decide quali fornitori tenere in vita e a quali condizioni. Chi ha gestito quella fase conosce gli argomenti che convincono i fornitori a continuare e quelli che convincono il tribunale a consentire il pagamento.
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Errore n. 1 — Pagare prima, chiedere dopo
L’errore
Il ricorso per concordato con riserva è stato depositato il lunedì. Il mercoledì il fornitore unico della materia prima comunica che non consegnerà più nulla finché non gli saranno saldate le fatture scadute, pari a 38.270 euro. L’amministratore, temendo il fermo della linea produttiva, dispone il bonifico in giornata “per salvare l’azienda” e si ripromette di spiegare tutto al commissario.
Perché è un errore
Dal momento del deposito della domanda l’imprenditore non è più libero di gestire i propri debiti anteriori come vuole. Tra il deposito e il decreto di apertura, l’art. 46 CCII consente gli atti urgenti di straordinaria amministrazione solo previa autorizzazione del tribunale; senza autorizzazione quegli atti sono inefficaci e il tribunale può revocare il decreto con cui ha concesso i termini. Dopo l’apertura, l’art. 94 CCII affida la gestione al debitore sotto la vigilanza del commissario giudiziale e richiede l’autorizzazione del giudice delegato per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. Il pagamento di un debito anteriore, poi, è di per sé incompatibile con la logica concorsuale: i crediti sorti prima della domanda vanno soddisfatti secondo il piano, nel rispetto delle cause di prelazione (artt. 2740 e 2741 c.c.). L’unica via per pagarli fuori dal piano è proprio l’autorizzazione dell’art. 100.
Le conseguenze
La giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare, i cui principi sono tuttora richiamati per gli istituti analoghi del Codice, ha chiarito due piani di conseguenze. Il primo riguarda il pagamento in sé: Cass. 12 gennaio 2007, n. 578 e Cass. 12 giugno 2007, n. 13759 hanno ritenuto inefficaci i pagamenti di crediti anteriori eseguiti senza autorizzazione e fuori dall’ordinaria amministrazione; Cass. 5 luglio 2004, n. 12286 ha precisato che si tratta di inefficacia relativa, che opera a favore dei creditori anteriori. Il secondo riguarda la procedura: il pagamento non autorizzato espone l’impresa alla revoca del concordato e, se ne ricorrono i presupposti, all’apertura della liquidazione giudiziale. Cass. 21 giugno 2019, n. 16808 ha affermato che l’atto non autorizzato conduce alla revoca, salvo che il debitore dimostri che non pregiudica i creditori; Cass. 19 febbraio 2016, n. 3324 aveva già escluso che la revoca sia automatica, richiedendo l’accertamento della natura fraudolenta dell’atto.
In concreto, il fornitore pagato “di fretta” può vedersi chiedere la restituzione della somma, l’impresa si ritrova a dover giustificare il pagamento davanti al commissario e al tribunale, e il rapporto di fiducia con gli organi della procedura si incrina proprio nel momento in cui servirebbe di più.
Cosa fare invece
La sequenza corretta è sempre la stessa: prima la domanda di autorizzazione con l’attestazione, poi il pagamento, mai il contrario. Se l’urgenza è reale, la domanda può essere presentata insieme al ricorso, anche nella forma con riserva dell’art. 44, comma 1, lett. a), oppure subito dopo. Nel frattempo si negozia con il fornitore un ponte: consegne nuove pagate alla consegna o anticipate, che sono debiti sorti dopo la domanda e quindi non toccano la parità di trattamento, mentre il pregresso attende il provvedimento. Il fornitore che sa che una domanda è già depositata e che il tribunale si pronuncerà in tempi brevi è spesso disposto ad attendere qualche giorno.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il Codice ha formulato l’art. 46 in termini più netti della vecchia legge fallimentare: l’inefficacia dell’atto non autorizzato e la revoca del decreto sono indicate come effetti diretti. Resta aperto se l’orientamento della Cassazione che richiedeva la prova del carattere fraudolento (Cass. 3324/2016) sopravviva integralmente nel nuovo sistema. Fare affidamento sulla possibilità di “spiegare dopo” significa scommettere su una questione interpretativa non chiusa, con l’intera procedura in gioco.
C’è poi un aspetto pratico che spesso sfugge. Il pagamento eseguito “in buona fede” lascia comunque una traccia documentale precisa: data della valuta, conto di addebito, causale. Il commissario giudiziale, chiamato a riferire sull’andamento della gestione, ricostruisce i movimenti successivi al deposito partendo proprio dagli estratti conto. Non esiste un pagamento anteriore che passi inosservato; esiste solo un pagamento che si presenta già giustificato da un provvedimento e uno che deve essere giustificato dopo, in posizione difensiva.
Va anche distinto ciò che si può pagare liberamente da ciò che non si può. Le forniture consegnate dopo il deposito, se rientrano nella gestione ordinaria, generano debiti nuovi che si pagano regolarmente: non sono crediti concorsuali e il loro pagamento non viola la parità di trattamento. Il problema nasce quando il fornitore imputa il pagamento delle nuove forniture al debito vecchio, magari compensando in automatico: per questo, nella fase ponte, è prudente pattuire per iscritto che i pagamenti successivi alla domanda estinguono soltanto le fatture nuove, indicate una per una.
Infine, l’urgenza va dimostrata, non solo affermata. Se l’istanza arriva al tribunale accompagnata dalla comunicazione con cui il fornitore subordina le consegne al saldo del pregresso, dalle scorte disponibili in giorni di produzione e dalle commesse che si perderebbero, il tribunale ha davanti a sé ciò che gli serve per decidere rapidamente. È un lavoro di poche ore, che fa la differenza tra un provvedimento tempestivo e una richiesta di chiarimenti.
Errore n. 2 — Chiedere l’autorizzazione in un concordato senza continuità
L’errore
Un’impresa commerciale deposita domanda di concordato con riserva senza aver ancora deciso se proseguirà l’attività o cederà il magazzino. Nella stessa istanza chiede di pagare tre fornitori “essenziali” per 61.940 euro complessivi. Il piano non c’è, l’indicazione sulla continuità nemmeno.
Perché è un errore
L’art. 100 CCII è costruito attorno alla prosecuzione dell’impresa: l’autorizzazione è richiedibile quando è prevista la continuazione dell’attività, e l’attestazione deve dire che le prestazioni sono essenziali proprio per quella prosecuzione. In un concordato liquidatorio non c’è un’attività da tenere in vita e quindi non c’è un fornitore “essenziale” nel senso della norma. Anche nella domanda con riserva la continuità deve emergere almeno come scelta dichiarata e plausibile, non come opzione futura.
Le conseguenze
Il precedente più istruttivo è un decreto del Tribunale di Modena del 29 maggio 2013, emesso sotto la vigenza dell’art. 182-quinquies l.fall., antenato dell’art. 100. Il tribunale concesse i termini per il deposito del piano, ma negò l’autorizzazione al pagamento dei fornitori qualificati come essenziali, osservando che il debitore non aveva dimostrato che la proposta sarebbe stata in continuità: mancavano un piano sufficientemente definito e un’attestazione sulla sua sostenibilità. La norma, secondo quel collegio, va applicata con cautela e ha un ambito ristretto.
La conseguenza pratica è doppia: l’istanza viene respinta e il fornitore, che aspettava una risposta, si convince che l’impresa non ha prospettive. Spesso il rifiuto di autorizzazione si traduce nel fermo delle forniture che si voleva evitare.
Cosa fare invece
Prima di chiedere di pagare un fornitore strategico, l’impresa deve rendere credibile la continuità: indicare il modello (diretta o indiretta), le linee essenziali del piano e i flussi che lo sostengono. Con la domanda con riserva si allega almeno una relazione che illustri la prospettiva di prosecuzione e l’ipotesi di piano, e il professionista indipendente deve poter attestare l’essenzialità con riferimento a un’attività che continuerà davvero. Se la scelta tra continuità e liquidazione non è ancora fatta, conviene chiarirla prima di presentare l’istanza: una richiesta prematura difficilmente si ripresenta con successo pochi giorni dopo.
Il dettaglio che pochi conoscono
La continuità può essere anche indiretta, cioè proseguita da un soggetto diverso dal debitore (affittuario, cessionario, conferitario). In quel caso l’essenzialità del fornitore va misurata rispetto all’azienda che passerà al terzo: un fornitore indispensabile per mantenere il valore dell’azienda fino al trasferimento può rientrare nell’art. 100, ma l’attestazione deve spiegare perché la sua perdita ridurrebbe il prezzo o il canone che i creditori incasseranno.
Un errore collegato riguarda il rapporto tra composizione negoziata e concordato. Molte imprese arrivano al concordato dopo un percorso di composizione negoziata della crisi, in cui hanno già discusso con i fornitori. Durante la composizione negoziata non esiste un’autorizzazione del tribunale paragonabile a quella dell’art. 100: l’imprenditore conserva la gestione e, ai sensi dell’art. 21 CCII, deve informare preventivamente per iscritto l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento; se l’esperto ritiene che l’atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, lo segnala, e se l’atto viene comunque compiuto può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Chi ha pagato un fornitore durante la composizione negoziata non deve pensare che quel pagamento sia automaticamente “coperto” quando poi deposita il concordato: il passaggio da uno strumento all’altro cambia le regole, e dal deposito della domanda vale il regime degli artt. 46, 94 e 100.
Va ricordato anche che il concordato semplificato per la cessione dei beni, al quale si può accedere dopo una composizione negoziata non riuscita, ha natura liquidatoria. Anche lì, quindi, l’art. 100 non rappresenta la strada naturale per pagare un fornitore anteriore: occorre ragionare in termini di gestione liquidatoria e di atti autorizzabili.
Il consiglio operativo è semplice: prima di depositare la domanda, si fa un inventario dei pagamenti eseguiti nelle settimane precedenti e degli accordi presi con i fornitori, così che il piano e l’istanza ex art. 100 siano coerenti con ciò che è già accaduto e il commissario non trovi sorprese.
Errore n. 3 — Un’attestazione generica che chiama “essenziale” ogni fornitore importante
L’errore
L’impresa consegna al professionista un elenco di dodici fornitori, ordinati per fatturato, e chiede di attestare che “sono tutti strategici”. La relazione che ne esce dedica una riga a ciascuno: “fornitore storico, rapporto consolidato, difficilmente sostituibile”.
Perché è un errore
L’art. 100 non chiede che il fornitore sia importante, storico o comodo. Chiede che le sue prestazioni siano essenziali per la prosecuzione dell’attività, e lo chiede attraverso l’attestazione di un professionista indipendente, cioè un soggetto con i requisiti dell’art. 2, comma 1, lett. o) CCII (iscrizione al registro dei revisori legali e all’albo degli avvocati, dei commercialisti o dei consulenti del lavoro, assenza di legami con l’impresa e con chi ha interesse all’operazione). Un’attestazione è credibile solo se ragiona fornitore per fornitore: cosa fornisce, perché non è sostituibile in tempi compatibili con la produzione, cosa accadrebbe se smettesse di fornire.
Le conseguenze
Nel decreto del Tribunale di Modena del 29 maggio 2013 l’attestazione fu giudicata insufficiente proprio perché non motivava in modo specifico l’essenzialità dei singoli fornitori: per un autotrasportatore il tribunale non vide ragioni per ritenere che il prodotto trasportato richiedesse mezzi particolari, e quindi l’insostituibilità non era dimostrata. Nello stesso provvedimento il locatore dell’immobile fu escluso perché non fornitore di beni o servizi nel senso della norma. Un’attestazione costruita per categorie, invece che per singolo rapporto, porta al rigetto anche dei fornitori che sarebbero stati davvero essenziali.
Cosa fare invece
L’attestazione deve essere una dimostrazione, non un’etichetta: per ciascun fornitore servono dati sulla sostituibilità, sui tempi di approvvigionamento alternativo e sull’impatto del blocco sui ricavi. Gli elementi tipici sono:
- unicità o rarità del prodotto (brevetti, specifiche tecniche, omologazioni del cliente finale);
- tempi di qualificazione di un fornitore alternativo (prove, certificazioni, campionature);
- esistenza di contratti con clienti che impongono quel fornitore o quel componente;
- costo e ritardo della sostituzione confrontati con l’importo del debito da pagare;
- prova che il fornitore ha effettivamente subordinato le nuove consegne al pagamento del pregresso.
Meglio tre fornitori ben documentati che dodici attestati in blocco.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’essenzialità non coincide con il monopolio. Un fornitore può essere sostituibile in astratto ma non in concreto, perché la qualifica di un nuovo fornitore richiede mesi e nel frattempo l’impresa perderebbe le commesse che reggono il piano. È proprio questa dimensione temporale che l’attestazione deve misurare: “sostituibile, ma non in tempo utile” è un argomento valido, purché supportato da dati e non da affermazioni.
C’è anche un profilo di responsabilità che rende l’attestazione generica pericolosa per chi la firma. L’art. 342 CCII punisce il professionista che, nelle attestazioni e relazioni previste dal Codice, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti. Un attestatore consapevole di questo rischio tende a pretendere dati verificabili: è un bene per l’impresa, perché la spinge a costruire un fascicolo solido. Fornire al professionista dati completi e controllabili non è una formalità: è la condizione perché possa attestare con serenità e perché il tribunale possa fidarsi della sua relazione.
Quanto alla tipologia delle prestazioni, la nozione di “beni o servizi” è ampia, ma non illimitata. Rientrano tipicamente le materie prime e i semilavorati, le lavorazioni affidate a terzisti, la logistica, l’energia e le utenze, la manutenzione specialistica degli impianti, le licenze software e i servizi informatici senza i quali l’impresa non può fatturare. Più delicata è la posizione di chi fornisce prestazioni professionali o consulenze: possono rientrare se davvero indispensabili alla prosecuzione, ma l’attestazione deve spiegarne con particolare cura la necessità. Restano invece fuori, come ha mostrato il precedente modenese, rapporti che non consistono in forniture di beni o servizi, come la locazione dell’immobile.
Infine, l’attestazione deve essere aggiornata. Se tra la sua redazione e la decisione del tribunale cambiano le circostanze, ad esempio perché emerge un fornitore alternativo o perché il fornitore critico riprende le consegne, è opportuno segnalarlo: un’attestazione superata dai fatti espone l’istanza a obiezioni facili.
Errore n. 4 — Dimenticare che il pagamento deve servire ai creditori, non solo all’azienda
L’errore
L’istanza dimostra bene che senza il fornitore la produzione si fermerebbe. Non dice nulla, però, su quanto i creditori guadagnerebbero dal pagamento: nessun confronto tra lo scenario con fornitura e quello senza, nessuna stima dell’effetto sulla percentuale di soddisfazione.
Perché è un errore
L’art. 100 pone due requisiti cumulativi: le prestazioni devono essere essenziali per la prosecuzione e il pagamento deve essere funzionale ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. Il secondo requisito giustifica la deroga alla parità di trattamento: si paga un creditore per intero (o in misura maggiore) perché così gli altri riceveranno di più di quanto avrebbero senza quel pagamento. Un’istanza che dimostra solo il primo requisito è incompleta.
Le conseguenze
La giurisprudenza ha dato al criterio della migliore soddisfazione un contenuto concreto. Cass. 19 febbraio 2016, n. 3324 ha osservato che il pagamento di crediti anteriori non è di per sé lesivo, perché può accrescere la garanzia patrimoniale dei creditori, e che l’autorizzazione serve a tutelare il rispetto della proposta e non a giudicare la convenienza in astratto. Cass. 8 febbraio 2017, n. 3317, nella ricostruzione di Cass. 16808/2019, ha attribuito al tribunale l’accertamento se le operazioni siano o meno ispirate alla migliore soddisfazione dei creditori. Se l’istanza non fornisce al tribunale gli elementi per questo accertamento, la decisione non può che essere negativa, oppure arriva solo dopo richieste di integrazione che fanno perdere settimane decisive.
Cosa fare invece
L’attestazione e l’istanza devono contenere un confronto numerico tra lo scenario “pagamento autorizzato” e lo scenario “fornitura persa”, tradotto in percentuale di soddisfazione dei creditori. Il professionista dovrebbe stimare il margine generato dalle forniture che il pagamento consente, i costi di un fermo o di una sostituzione, l’effetto sul valore dell’azienda e quindi sul ricavato per i creditori. Se il pagamento di 38.270 euro consente di conservare un margine di 140.000 euro destinato al piano, la funzionalità è dimostrata; se il margine conservato è inferiore al pagamento, la domanda è debole e conviene ripensarla.
Il dettaglio che pochi conoscono
La migliore soddisfazione si misura sui creditori nel loro complesso, ma il tribunale guarda anche a chi sopporta il costo della deroga. Se il pagamento riduce la quota destinata ai creditori chirografari e migliora soltanto la posizione dei soci o di chi acquisterà l’azienda, l’argomento perde forza. Mostrare che il beneficio ricade su tutto il ceto creditorio, e non su una parte sola, rende l’istanza molto più solida.
Il ragionamento sulla migliore soddisfazione ha anche un riflesso sul piano. Il fornitore pagato in tutto o in parte per effetto dell’autorizzazione vede ridursi, nella stessa misura, il credito concorsuale che sarà soddisfatto secondo la proposta: questo incide sulla composizione delle classi, sul calcolo delle maggioranze e sulla percentuale offerta agli altri creditori. Un’istanza ben costruita indica come il pagamento si riflette sul piano e sulla percentuale promessa ai creditori, così che il tribunale, il commissario e poi i creditori chiamati al voto possano leggere un quadro coerente.
Nel concordato in continuità, inoltre, il Codice disciplina in modo articolato la distribuzione del valore tra i creditori e la regola di priorità applicabile. Un pagamento integrale a un fornitore chirografario, mentre gli altri chirografari ricevono una percentuale, è proprio il tipo di trattamento differenziato che va giustificato. La giustificazione, nel sistema dell’art. 100, è una sola: senza quel pagamento il valore complessivo a disposizione dei creditori sarebbe minore. Per questo il confronto numerico tra scenari non è un abbellimento della domanda, ma la sua ragione giuridica.
Un’ultima osservazione: il tribunale valuta la convenienza anche in rapporto alle alternative disponibili. Se esiste un fornitore sostitutivo con un costo maggiore, ma inferiore al debito da pagare, la funzionalità del pagamento è dubbia. Se il fornitore sostitutivo costerebbe di più del debito pregresso, o richiederebbe tempi incompatibili con le commesse, la funzionalità è dimostrata. Mettere questi numeri nero su bianco prima che sia il tribunale a chiederli è il modo migliore per evitare ritardi.
Errore n. 5 — Chiedere di pagare il pregresso quando c’erano strade più semplici
L’errore
Un’impresa con un contratto di somministrazione in corso chiede al tribunale di pagare 24.660 euro di fatture arretrate al fornitore di energia, temendo l’interruzione. Contemporaneamente un socio è pronto a versare risorse nella società senza pretenderne la restituzione, ma nessuno collega le due cose.
Perché è un errore
Prima di chiedere l’autorizzazione con attestazione, occorre verificare se il problema si risolve in altro modo. Le strade alternative sono almeno tre.
- Nuova finanza. L’art. 100 stesso stabilisce che l’attestazione non è necessaria per i pagamenti effettuati fino a concorrenza dell’ammontare di nuove risorse apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. Se un socio o un terzo versa quelle risorse, il pagamento del fornitore non sottrae nulla al patrimonio destinato agli altri creditori.
- Contratti pendenti. L’art. 94-bis CCII, introdotto dal D.Lgs. 83/2022, limita la facoltà dei creditori di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’impresa per il solo mancato pagamento di crediti anteriori, con una tutela rafforzata per i contratti essenziali nel concordato in continuità. Un fornitore legato da un contratto in corso può avere meno margini di quanto creda per interrompere le prestazioni.
- Forniture nuove in prededuzione. I debiti sorti dopo la domanda per le forniture legalmente acquisite sono prededucibili e si pagano regolarmente. Spesso il fornitore accetta di proseguire se le nuove forniture sono pagate puntualmente, anche senza il saldo del pregresso.
Le conseguenze
Chi trascura queste alternative ottiene, nel migliore dei casi, un’autorizzazione più costosa e più lenta del necessario. Nel peggiore dei casi la domanda viene respinta perché il tribunale non vede l’essenzialità di un pagamento che altri strumenti rendevano superfluo, e la richiesta respinta indebolisce la posizione negoziale dell’impresa. Il costo vero dell’errore è il tempo perso nelle prime settimane della procedura, quando la continuità è più fragile.
Cosa fare invece
Prima di scrivere l’istanza va fatta una mappa dei fornitori critici distinguendo tra contratti pendenti, rapporti a ordine e possibilità di nuova finanza, e per ciascuno va scelto lo strumento più leggero. Lo Studio Monardo, forte della qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, imposta questa mappa come una vera trattativa: si parte dal fornitore e da ciò che gli serve per continuare, e solo dopo si sceglie la veste giuridica. Quando il socio è disposto a versare risorse postergate, l’istanza si semplifica e il pagamento può avvenire senza attestazione; quando il contratto è pendente, si comunica al fornitore la portata dell’art. 94-bis; quando servono solo garanzie sulle consegne future, si struttura il pagamento anticipato delle nuove forniture.
Il dettaglio che pochi conoscono
La nuova finanza che esonera dall’attestazione non elimina l’autorizzazione: resta necessario il provvedimento del tribunale, e resta necessario dimostrare che le risorse sono davvero “nuove” e non restituibili prima dei creditori. Un finanziamento soci con rimborso libero non soddisfa il requisito; deve essere postergato in modo chiaro e documentato, con un atto che il tribunale possa leggere.
Sul fronte delle forniture nuove, è utile ricordare che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura godono della prededuzione secondo le regole dell’art. 6 CCII. Per il fornitore questo significa che le consegne effettuate dopo la domanda, nell’ambito di una gestione legittima, non entrano nella falcidia concordataria. Spiegarlo con chiarezza al fornitore, magari con una comunicazione scritta che illustri il regime delle nuove forniture, riduce spesso la pressione sul pagamento del pregresso: molti fornitori minacciano lo stop non per recuperare il vecchio credito, ma per paura di accumularne uno nuovo che non verrà pagato.
Allo stesso modo, la tutela dei contratti pendenti va maneggiata con equilibrio. L’art. 94-bis CCII limita le reazioni del fornitore legato da un contratto in corso, ma non lo obbliga a lavorare in perdita né elimina il suo diritto di essere pagato per le prestazioni successive. Usarlo come un’arma contro il fornitore può incrinare un rapporto che servirà per tutta la durata del piano. Usarlo come base per una trattativa (“il contratto prosegue, le nuove forniture sono pagate puntualmente, il pregresso sarà trattato secondo il piano o, se essenziale, secondo l’autorizzazione del tribunale”) è quasi sempre più efficace.
La scelta tra queste strade non è mai astratta: dipende dal tipo di rapporto, dalla forza contrattuale del fornitore, dalla liquidità disponibile e dall’esistenza di soci o terzi disposti a sostenere l’impresa. È una valutazione da fare prima di depositare la domanda, perché nelle prime settimane della procedura ogni giorno di incertezza pesa sulla continuità.
Errore n. 6 — Trattare l’autorizzazione come un via libera generale
L’errore
Il tribunale autorizza il pagamento di 52.310 euro a due fornitori indicati per nome, in tre rate mensili. L’amministrazione, ritenendo che “ormai il pagamento dei fornitori strategici è autorizzato”, salda anche un terzo fornitore per 9.840 euro e anticipa la seconda rata perché il fornitore lo chiede.
Perché è un errore
L’autorizzazione dell’art. 100 è un provvedimento puntuale: riguarda i crediti, i fornitori, gli importi e le modalità indicati. Tutto ciò che va oltre torna nella regola generale: atto non autorizzato, soggetto agli artt. 46 e 94 CCII, rilevante per l’art. 106 CCII, che consente la revoca del concordato quando il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare i creditori. La “protezione” garantita dall’autorizzazione copre solo ciò che è stato autorizzato.
Le conseguenze
Fuori dal perimetro del provvedimento si perdono tutte le tutele. Sul piano civile, l’art. 166, comma 3, CCII esenta dalla revocatoria gli atti e i pagamenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato: il pagamento eccedente non è “legalmente posto in essere” e rimane esposto. Sul piano penale, l’art. 324 CCII esclude dai reati di bancarotta preferenziale e semplice i pagamenti autorizzati dal giudice a norma degli artt. 99, 100, 101 e 102: anche qui, l’esenzione copre il pagamento autorizzato, non quello eseguito “per analogia”. Il pagamento fuori perimetro è quello che, in caso di successiva liquidazione giudiziale, viene esaminato con maggiore severità.
Sul piano della procedura, Cass. 11 aprile 2016, n. 7066 ha escluso che un singolo pagamento non autorizzato di un debito scaduto comporti automaticamente l’inammissibilità, e Cass. 22 ottobre 2018, n. 26646 e Cass. ord. 16 maggio 2019, n. 13261 hanno ribadito che la natura straordinaria di un atto va valutata caso per caso. Ma valutare caso per caso significa anche che l’impresa deve difendersi, documenti alla mano, davanti al commissario e al tribunale.
Cosa fare invece
Il provvedimento di autorizzazione va trattato come un mandato con confini precisi: si paga esattamente chi, quanto e quando è indicato, e ogni scostamento richiede una nuova istanza. È utile predisporre un registro dei pagamenti autorizzati, condiviso con il commissario giudiziale, che indichi la data del provvedimento, l’importo autorizzato, le rate pagate e le fatture estinte. Se le condizioni cambiano (il fornitore chiede di anticipare, emerge un terzo fornitore critico), si deposita un’istanza integrativa prima di agire.
Il dettaglio che pochi conoscono
Le relazioni periodiche che il debitore deposita durante la procedura sono il luogo in cui i pagamenti vengono controllati. Un pagamento autorizzato ma rendicontato male, ad esempio imputato a fatture diverse da quelle indicate nell’istanza, crea un’apparente difformità che il commissario deve segnalare. Cass. 4 giugno 2014, n. 12533 ha chiarito che le irregolarità contabili assumono rilievo come atti di frode solo se ne è dimostrata l’idoneità a ingannare i creditori: è un principio rassicurante, ma è molto meglio non doverlo invocare.
Un altro accorgimento riguarda la contropartita. L’autorizzazione consente di pagare, ma non obbliga di per sé il fornitore a continuare a fornire. Il pagamento del pregresso, una volta autorizzato, andrebbe sempre accompagnato da un impegno scritto del fornitore a proseguire le forniture per un periodo e a condizioni determinate, coerenti con il piano. Senza questo impegno si corre il rischio peggiore: il fornitore incassa il credito anteriore e poi interrompe comunque il rapporto, magari per rivedere i prezzi. L’istanza al tribunale può dare conto di questo accordo, già negoziato e subordinato all’autorizzazione, ed è un argomento in più per dimostrare che il pagamento è funzionale alla continuità.
È utile anche prevedere, nell’istanza, modalità di pagamento graduali, collegate alle consegne: una rata al momento dell’autorizzazione e le successive al rispetto del calendario delle forniture. In questo modo il pagamento resta legato alla sua funzione e il commissario ha un parametro oggettivo per verificarne l’esecuzione.
Infine, attenzione alle compensazioni. Un fornitore che è anche cliente dell’impresa, o che vanta crediti e debiti reciproci, può tentare di compensare il proprio credito anteriore con somme dovute all’impresa dopo la domanda. Le regole della compensazione nelle procedure concorsuali sono specifiche e vanno verificate caso per caso: una compensazione non dovuta equivale, nei fatti, a un pagamento non autorizzato del credito anteriore, con le stesse conseguenze.
Quanto costa sbagliare: tre simulazioni
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, con dati di fantasia, che servono a misurare il peso economico degli errori descritti. Non riproducono casi reali.
Simulazione A — Il pagamento eseguito prima dell’autorizzazione
Ipotesi: impresa meccanica con debiti complessivi per 2.874.500 euro, ricorso per concordato con riserva depositato il 3 marzo. Il fornitore di acciai speciali vanta 38.270 euro di fatture scadute e il 5 marzo blocca le consegne.
- Percorso errato. Il 5 marzo l’impresa paga 38.270 euro senza autorizzazione. Il commissario lo segnala nella prima relazione. Il pagamento è esposto all’inefficacia ai sensi dell’art. 46 CCII e il tribunale deve valutare la revoca del decreto. Anche se la procedura sopravvive, il fornitore rischia di dover restituire l’importo, e l’impresa ha consumato liquidità che il piano destinava alla prededuzione dei primi mesi.
- Percorso corretto. Il 5 marzo l’impresa concorda con il fornitore la ripresa delle consegne con pagamento anticipato delle nuove forniture (11.480 euro per la prima consegna) e deposita il 7 marzo istanza ex art. 100 con attestazione. Se il tribunale autorizza, il pregresso viene pagato nei termini del provvedimento; il pagamento è coperto dall’esenzione dalla revocatoria e dall’esenzione penale dell’art. 324 CCII.
Differenza: nel primo caso 38.270 euro esposti a restituzione e la procedura sotto esame; nel secondo, una settimana di gestione della trattativa e un pagamento protetto.
Simulazione B — L’attestazione generica
Ipotesi: istanza per pagare nove fornitori per 186.930 euro complessivi, con attestazione che li qualifica tutti “strategici”. Solo tre di essi, per 71.420 euro, sono realmente insostituibili nel breve periodo.
- Percorso errato. Il tribunale, non trovando una motivazione specifica, chiede integrazioni o respinge l’istanza. Passano tre settimane; nel frattempo uno dei tre fornitori davvero critici sospende le consegne e la produzione si ferma per dodici giorni, con un margine perso stimato in 58.700 euro.
- Percorso corretto. L’istanza riguarda solo i tre fornitori critici, con dati sui tempi di sostituzione e sull’impatto sulle commesse. La decisione arriva più rapidamente e le consegne non si interrompono.
Differenza: un margine di 58.700 euro che, nel percorso errato, viene sottratto al piano e quindi ai creditori.
Simulazione C — La nuova finanza non sfruttata
Ipotesi: un socio è disposto a versare 45.000 euro con postergazione rispetto ai creditori. Il debito verso il fornitore critico ammonta a 29.360 euro.
- Percorso errato. L’impresa incarica il professionista di redigere un’attestazione completa e attende la decisione, mentre il versamento del socio resta inutilizzato o viene destinato ad altro.
- Percorso corretto. L’istanza indica che il pagamento di 29.360 euro avviene entro i 45.000 euro di nuova finanza postergata: l’attestazione non è necessaria, perché il patrimonio destinato ai creditori non viene intaccato. Resta l’autorizzazione del tribunale, ma la domanda è più semplice e la valutazione più rapida.
Differenza: tempi e oneri di un’attestazione evitabile, e un argomento molto più forte davanti al tribunale.
La mappa degli errori
Gli errori non si commettono tutti nello stesso momento. Alcuni nascono prima del deposito, quando si sceglie il tipo di concordato; altri durante la redazione dell’attestazione; altri ancora dopo l’autorizzazione, nella fase esecutiva. Riconoscere il momento aiuta a capire chi deve vigilare: l’imprenditore nella gestione quotidiana, il professionista indipendente nella redazione dell’attestazione, il legale nella costruzione dell’istanza e nel dialogo con il commissario.
| Errore | Quando si commette | Conseguenza tipica | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| Pagare prima di essere autorizzati | Tra deposito della domanda e provvedimento | Inefficacia del pagamento, rischio di revoca (artt. 46, 94, 106 CCII) | Parziale: si può dimostrare l’assenza di pregiudizio, ma l’esito è incerto |
| Istanza in concordato senza continuità | Al deposito della domanda | Rigetto dell’istanza | Sì, se la continuità viene poi documentata con il piano |
| Attestazione generica | Nella redazione della relazione | Rigetto o richiesta di integrazioni | Sì, con una nuova attestazione analitica |
| Assenza di prova sulla migliore soddisfazione | Nella redazione di istanza e attestazione | Rigetto o ritardo | Sì, integrando i dati economici |
| Strumenti alternativi trascurati | Nella fase di pianificazione | Tempi e oneri maggiori, rischio di rigetto | Sì, riformulando la richiesta |
| Uso oltre i limiti dell’autorizzazione | Nella fase esecutiva | Perdita delle esenzioni (artt. 166 e 324 CCII), rischio di revoca | Parziale: istanza integrativa, ma il pagamento già eseguito resta esposto |
La checklist prima di chiedere l’autorizzazione
Prima di depositare l’istanza, o di eseguire qualunque pagamento verso un fornitore anteriore, verifica che:
- [ ] la domanda di concordato preveda la continuazione dell’attività (diretta o indiretta) in modo esplicito e plausibile, anche se presentata con riserva;
- [ ] nessun pagamento di debiti anteriori sia stato eseguito dopo il deposito del ricorso senza autorizzazione;
- [ ] il fornitore abbia effettivamente subordinato le consegne future al pagamento del pregresso, e la circostanza sia documentata (lettere, email, PEC);
- [ ] il rapporto sia di fornitura di beni o servizi, non una locazione, un finanziamento o un rapporto di altra natura;
- [ ] sia stato verificato se il rapporto è un contratto pendente protetto dall’art. 94-bis CCII;
- [ ] sia stata valutata la possibilità di nuova finanza senza obbligo di restituzione o postergata, che esonera dall’attestazione;
- [ ] il professionista indipendente abbia i requisiti dell’art. 2, comma 1, lett. o) CCII e nessun legame con l’impresa;
- [ ] l’attestazione analizzi ciascun fornitore separatamente, con dati su insostituibilità e tempi di sostituzione;
- [ ] l’attestazione contenga il confronto numerico tra lo scenario con pagamento e quello senza, espresso in termini di soddisfazione dei creditori;
- [ ] l’istanza indichi con precisione fornitori, crediti, fatture, importi e modalità di pagamento;
- [ ] sia stato predisposto un registro dei pagamenti autorizzati da condividere con il commissario giudiziale;
- [ ] sia stata pianificata la gestione delle nuove forniture (pagamento alla consegna o anticipato) in attesa del provvedimento.
Questa lista vale anche come promemoria per le settimane successive: ogni volta che un fornitore chiede un pagamento, va riletta prima di disporre il bonifico.
E se l’errore è già stato commesso?
Chi ha già pagato senza autorizzazione, o ha presentato un’istanza respinta, non deve pensare che tutto sia perduto. Le vie d’uscita esistono, ma dipendono dal tipo di errore e dal momento in cui viene scoperto.
Il pagamento non autorizzato va dichiarato subito al commissario giudiziale, con la documentazione che ne spiega le ragioni. Nascondere il pagamento o confidare che non venga notato è la scelta peggiore: le relazioni periodiche e i controlli contabili lo faranno emergere, e a quel punto l’omissione aggraverebbe la posizione dell’impresa. La giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare (Cass. 16808/2019) ha riconosciuto al debitore la possibilità di dimostrare che l’atto non ha pregiudicato i creditori, perché ispirato alla loro migliore soddisfazione o comunque non diretto a frodarli. Quella dimostrazione si costruisce con gli stessi argomenti che avrebbero sorretto l’istanza ex art. 100: essenzialità del fornitore, impatto sulla continuità, effetto positivo sul piano. Una ricostruzione ex post, documentata come un’attestazione, è la miglior difesa possibile contro la revoca.
In alternativa, il fornitore può restituire volontariamente la somma, che rientra nel patrimonio dell’impresa, e il pagamento viene poi riproposto con istanza regolare. È una soluzione che richiede la collaborazione del fornitore, ottenibile soprattutto quando questi comprende che la restituzione volontaria lo mette al riparo da azioni successive e gli consente di ricevere il pagamento in forma protetta.
L’istanza respinta per difetto di continuità o di motivazione può essere ripresentata quando i presupposti sono stati colmati: con il deposito del piano, con un’attestazione analitica, con i dati economici sulla migliore soddisfazione. Il rigetto non preclude una nuova domanda fondata su elementi diversi. È però essenziale che la nuova istanza non sia una semplice ripetizione della prima: il tribunale si aspetta che le lacune indicate siano state colmate punto per punto.
Il pagamento eccedente i limiti dell’autorizzazione può essere in parte recuperato con un’istanza integrativa che spieghi lo scostamento, ma il pagamento già eseguito resta fuori dalle esenzioni finché non interviene il provvedimento. Va valutato caso per caso se chiedere una ratifica, ottenere la restituzione dell’eccedenza o gestire l’imputazione in altro modo.
Quando invece l’errore ha già portato alla revoca del concordato e all’apertura della liquidazione giudiziale, i margini si restringono: restano i mezzi di impugnazione previsti dal Codice contro i provvedimenti del tribunale, da esperire nei termini, e la valutazione di eventuali azioni nei confronti di chi ha disposto il pagamento. La preclusione diventa definitiva quando i termini di impugnazione sono scaduti, ed è per questo che il tempo di reazione è decisivo.
Un’ultima considerazione riguarda il fornitore che ha ricevuto il pagamento irregolare. Anche lui ha interesse a una soluzione rapida: un pagamento eseguito dopo la domanda senza autorizzazione non è “legalmente posto in essere” e quindi non beneficia dell’esenzione dalla revocatoria dell’art. 166 CCII; se la procedura sfociasse nella liquidazione giudiziale, quella somma potrebbe essere reclamata dal curatore. Coinvolgere il fornitore nella soluzione, spiegandogli che la regolarizzazione protegge anche lui, è spesso la chiave per chiudere la questione senza contenzioso.
Sul versante dell’impresa, la reazione deve essere coordinata: la dichiarazione al commissario, l’eventuale accordo di restituzione con il fornitore e la nuova istanza ex art. 100 vanno preparati insieme, con la stessa ricostruzione dei fatti. Tre documenti incoerenti tra loro farebbero più danni dell’errore iniziale.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
Ho pagato il fornitore il giorno dopo il deposito del ricorso con riserva. Il concordato verrà revocato di sicuro?
Non necessariamente. La giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare ha escluso l’automatismo e ha consentito al debitore di dimostrare che il pagamento non ha pregiudicato i creditori. Il Codice, però, formula le conseguenze in modo più netto, e la questione non è del tutto chiusa. Conviene dichiarare il pagamento al commissario e documentarne subito le ragioni.
Il professionista che ha redatto l’attestazione del piano può attestare anche l’essenzialità dei fornitori?
In linea generale sì, se possiede i requisiti di indipendenza dell’art. 2 CCII. L’importante è che l’attestazione sui fornitori sia autonoma e specifica, e non un paragrafo generico della relazione sul piano.
Il fornitore mi minaccia: se non pago tutto, non consegno più. Posso pagare almeno una parte senza autorizzazione?
No. Anche il pagamento parziale di un debito anteriore richiede l’autorizzazione. Si possono invece pagare regolarmente le forniture nuove, che sono debiti sorti dopo la domanda: è spesso la leva più efficace per ottenere la ripresa delle consegne in attesa del provvedimento.
Il mio concordato è liquidatorio, ma per vendere bene il magazzino mi serve un trasportatore che vanta crediti arretrati. Posso usare l’art. 100?
L’art. 100 è costruito per la prosecuzione dell’attività. In un concordato liquidatorio la strada è diversa: si valutano gli atti di straordinaria amministrazione autorizzabili e la gestione del rapporto con nuove prestazioni pagate in prededuzione.
Un socio vuole versare denaro per pagare il fornitore. Basta questo?
Il versamento senza obbligo di restituzione, o con restituzione postergata, esonera dall’attestazione, ma non dall’autorizzazione del tribunale. Serve comunque l’istanza, con la prova della natura e della postergazione delle risorse.
L’autorizzazione è stata negata. Posso ripresentare l’istanza?
Sì, se si colmano le lacune indicate nel provvedimento: continuità documentata, attestazione analitica, dati economici sulla convenienza per i creditori. Ripetere la stessa istanza con le stesse carte, invece, porta quasi sempre allo stesso esito.
Cosa è successo a chi ha sbagliato: le pronunce di riferimento
Una premessa di metodo: l’art. 100 CCII riprende, con modifiche, l’art. 182-quinquies, comma 5, della legge fallimentare, e le regole sugli atti non autorizzati (artt. 46, 94 e 106 CCII) riprendono gli artt. 161, 167 e 173 l.fall. Le pronunce che seguono sono state rese, in larga parte, sotto la legge fallimentare: le citiamo dichiarandolo, perché i principi che esprimono restano il riferimento con cui tribunali e commissari leggono le norme del Codice, con le cautele dovute alla diversa formulazione testuale.
1. Cass. civ., Sez. I, 21 giugno 2019, n. 16808 (legge fallimentare) — Chi ha pagato senza autorizzazione. Il pagamento o l’atto straordinario compiuto senza autorizzazione conduce alla revoca dell’ammissione, ma il debitore può evitarla dimostrando che l’atto non pregiudica i creditori, perché orientato alla loro migliore soddisfazione o comunque non fraudolento. Rilevanza: è la regola di fondo per chi ha pagato un fornitore strategico prima del provvedimento.
2. Cass. civ., Sez. I, 19 febbraio 2016, n. 3324 (legge fallimentare) — Chi ha subito la revoca automatica. La Corte ha cassato la decisione che aveva revocato il concordato per pagamenti non autorizzati, chiarendo che serve l’accertamento della loro natura fraudolenta e che il pagamento di crediti anteriori può anche accrescere la garanzia dei creditori. Rilevanza: fonda il collegamento tra pagamento e migliore soddisfazione.
3. Cass. civ., 8 febbraio 2017, n. 3317 (legge fallimentare) — Chi non ha provato la convenienza. Spetta al tribunale accertare se le operazioni compiute siano ispirate alla migliore soddisfazione dei creditori. Rilevanza: spiega perché l’istanza deve fornire al giudice i dati per questo accertamento.
4. Cass. civ., 10 gennaio 2017, n. 280 (legge fallimentare) — Richiamata in senso conforme alla precedente sulla valutazione, da parte del tribunale, della funzionalità degli atti rispetto agli interessi dei creditori. Rilevanza: conferma la centralità del giudizio di merito sulla convenienza.
5. Cass. civ., 12 gennaio 2007, n. 578 (legge fallimentare) — Chi ha pagato crediti anteriori fuori dall’ordinaria amministrazione. Questi pagamenti, senza autorizzazione, sono inefficaci. Rilevanza: documenta il rischio di restituzione per il fornitore pagato irregolarmente.
6. Cass. civ., 12 giugno 2007, n. 13759 (legge fallimentare) — Conferma l’inefficacia dei pagamenti di crediti anteriori non autorizzati. Rilevanza: consolida l’orientamento sul primo errore.
7. Cass. civ., 5 luglio 2004, n. 12286 (legge fallimentare) — L’inefficacia è relativa e opera a vantaggio dei creditori anteriori. Rilevanza: chiarisce chi può far valere il vizio del pagamento.
8. Cass. civ., 11 aprile 2016, n. 7066 (legge fallimentare) — Chi ha pagato un debito scaduto. Il singolo pagamento non autorizzato di un debito scaduto non comporta automaticamente l’inammissibilità della proposta. Rilevanza: apre uno spazio di difesa, ma non autorizza a confidare nella tolleranza.
9. Cass. civ., 22 ottobre 2018, n. 26646 (legge fallimentare) — La natura straordinaria di un atto va valutata dal tribunale caso per caso, senza qualificazioni astratte. Rilevanza: impone di motivare in concreto anche la qualificazione dei pagamenti.
10. Cass. civ., ord. 16 maggio 2019, n. 13261 (legge fallimentare) — Un contratto di locazione infranovennale non è di per sé atto di straordinaria amministrazione. Rilevanza: conferma la valutazione caso per caso degli atti compiuti durante la procedura.
11. Cass. civ., 4 giugno 2014, n. 12533 (legge fallimentare) — Chi ha rendicontato male. Le irregolarità contabili integrano atti di frode solo se ne è dimostrata l’idoneità a ingannare i creditori. Rilevanza: riguarda la rendicontazione dei pagamenti autorizzati e la loro corretta imputazione.
12. Trib. Modena, decreto 29 maggio 2013 (C.P. 33/13, art. 182-quinquies l.fall.) — Chi ha chiesto l’autorizzazione senza continuità e con attestazione generica. Negato il pagamento dei fornitori qualificati come essenziali: continuità non dimostrata, attestazione priva di motivazione specifica per singolo fornitore, locatore estraneo alla nozione di fornitore di beni o servizi. Rilevanza: è il caso di scuola degli errori n. 2 e n. 3.
13. App. L’Aquila, 17 dicembre 2013 (legge fallimentare) — Gli atti straordinari compiuti tra il deposito della domanda e il decreto di apertura rilevano ai fini della revoca solo se configurano frode. Rilevanza: precedente favorevole per la fase iniziale, da leggere con cautela alla luce del più netto art. 46 CCII.
14. Trib. Chieti, 15 ottobre 2014 (legge fallimentare) — In pendenza del termine concesso con la domanda con riserva, gli atti straordinari non autorizzati comportano la revoca. Rilevanza: mostra l’orientamento opposto, più severo, e quindi il rischio concreto per chi paga nella fase “prenotativa”.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il lavoro su questo tema ha un doppio taglio: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando è già stato commesso, verificare quali margini restano per ripararlo. Questi sono gli strumenti concreti.
- Mappiamo i fornitori critici prima del deposito: distinguiamo contratti pendenti, rapporti a ordine e forniture sostituibili, e individuiamo chi può davvero bloccare la continuità.
- Negoziamo con il fornitore la fase ponte: proponiamo il pagamento anticipato delle nuove forniture e documentiamo per iscritto le sue richieste, che diventeranno prova dell’essenzialità.
- Verifichiamo l’applicabilità dell’art. 94-bis CCII ai contratti pendenti e la comunichiamo al fornitore che minaccia di sospendere le prestazioni.
- Strutturiamo la nuova finanza postergata con i soci o con terzi, redigendo l’atto di postergazione in modo che il tribunale possa riconoscerne la natura e che il pagamento possa avvenire senza attestazione.
- Coordiniamo il professionista indipendente fornendogli i dati fornitore per fornitore (tempi di sostituzione, impatto sulle commesse, confronto tra scenari) perché l’attestazione sia analitica e non generica.
- Redigiamo l’istanza ex art. 100 CCII indicando con precisione crediti, fatture, importi e modalità, e la depositiamo con la domanda di concordato o subito dopo.
- Teniamo il registro dei pagamenti autorizzati e lo condividiamo con il commissario giudiziale, così che ogni pagamento sia riconducibile al provvedimento.
- Quando il pagamento è già avvenuto senza autorizzazione, ricostruiamo ex post essenzialità e convenienza per i creditori e prepariamo la difesa davanti al commissario e al tribunale.
- Quando l’istanza è stata respinta, analizziamo il provvedimento e prepariamo una nuova domanda che colmi punto per punto le lacune indicate.
- Quando si arriva alla revoca, valutiamo i mezzi di impugnazione e li proponiamo nei termini, mantenendo la stessa linea difensiva in ogni grado.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Sul tema dei fornitori strategici pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore: la gestione dei fornitori indispensabili è il cuore di ogni trattativa di composizione negoziata, e la stessa logica (quali rapporti tenere in vita, a quali condizioni, con quali vantaggi per i creditori) è quella che il tribunale chiede di dimostrare nell’istanza ex art. 100. Quando l’errore è già stato commesso e va riparato davanti ai giudici, la qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità: stesso difensore, stessa linea.
Lo staff è composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono i flussi e i dati economici su cui si regge la dimostrazione della migliore soddisfazione dei creditori, gli avvocati costruiscono l’istanza, dialogano con il commissario e difendono l’impresa davanti al tribunale.
In chiusura
Ottenere l’autorizzazione a pagare i fornitori strategici non è un adempimento formale: è la prova, davanti al tribunale, che la continuità aziendale è reale e che conviene ai creditori. Gli errori descritti hanno una radice comune: trattare il fornitore come un problema di cassa da risolvere in giornata, invece che come una trattativa da condurre con metodo. È per questo che lo Studio Monardo affronta il tema partendo dalla competenza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: chi conduce le trattative della composizione negoziata sa come si tengono in vita i rapporti indispensabili e come si traducono in numeri che il tribunale può verificare. Accanto a questa competenza, la qualifica di cassazionista consente di seguire la questione anche quando un pagamento sbagliato deve essere difeso nei gradi successivi.
Un’avvertenza finale sul quadro normativo: il testo dell’art. 100 qui esaminato è quello risultante dalle modifiche del D.Lgs. 83/2022 e del D.Lgs. 136/2024; il successivo correttivo D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026, è intervenuto su diversi istituti del Codice, tra cui la transazione fiscale estesa ai tributi locali, e il testo coordinato va sempre verificato al momento della domanda.
📩 Prima di disporre qualsiasi bonifico a un fornitore anteriore, parliamone: trovi tutti i contatti dello Studio Monardo al termine di questo articolo, e la verifica del tuo caso può partire già oggi.
