Come Vengono Trattati I Soci Nel Concordato Preventivo In Continuità?

Quando una società in crisi sceglie il concordato preventivo in continuità aziendale, la prima domanda che arriva dai soci quasi mai riguarda i creditori. Riguarda loro stessi: “che fine fanno le nostre quote?”, “possiamo bloccare gli amministratori?”, “votiamo anche noi?”, “i soldi che abbiamo messo in società li rivedremo?”. Le risposte che circolano tra colleghi imprenditori, nei forum e perfino in qualche consulenza frettolosa sono spesso costruite sulla vecchia legge fallimentare, oppure su una lettura a metà del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Il risultato è un insieme di convinzioni molto diffuse e, in buona parte, sbagliate.

Il motivo è comprensibile. Con il D.Lgs. 83/2022, che ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1023, il legislatore ha introdotto nel Codice una sezione apposita sulle società (artt. da 120-bis a 120-quinquies CCII) che ha cambiato profondamente la posizione dei soci; il correttivo D.Lgs. 136/2024 ha poi ritoccato proprio l’art. 120-quater, e il Codice continua a essere aggiornato, da ultimo con il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147. Le regole sono quindi recenti, tecniche e ancora in assestamento nei tribunali. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: un socio che revoca l’amministratore “perché ha depositato il concordato” o che ignora la classe in cui è chiamato a votare può perdere proprio le tutele che la legge gli riconosce.

In questa guida verifichiamo, una per una, sette convinzioni ricorrenti:

  • i soci vengono azzerati automaticamente;
  • è l’assemblea dei soci a decidere se chiedere il concordato;
  • i soci possono sempre cambiare amministratori per fermare la procedura;
  • i soci non votano, votano solo i creditori;
  • senza assemblea straordinaria niente aumento di capitale e niente esclusione dell’opzione;
  • i soldi messi dai soci tornano indietro per primi;
  • il socio diluito non ha alcuna difesa.

Perché proprio lo Studio Monardo su questo tema? Perché il trattamento dei soci nel concordato in continuità è il punto in cui si incontrano diritto societario e diritto della crisi, ed è lo stesso terreno su cui opera l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, competenza certificata dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: chi conduce le trattative della composizione negoziata deve misurare ogni giorno quanto valore resta ai soci e quanto va ai creditori. Quando la composizione negoziata non basta e si passa al concordato in continuità, quell’esperienza di bilanciamento tra soci, amministratori e creditori diventa il cuore della strategia.

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Mito n. 1 — “Con il concordato in continuità i soci perdono tutto, le quote vengono azzerate”

IL MITO: “Se la società va in concordato, le nostre quote valgono zero e vengono cancellate: i soci escono di scena.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità esiste ed è antico. Nella logica tradizionale delle procedure concorsuali, il socio è l’ultimo della fila: prima si pagano i creditori privilegiati, poi i chirografari, poi i postergati, e solo se resta qualcosa il residuo va ai soci. È la regola della cosiddetta priorità assoluta, che ancora oggi governa la distribuzione nella liquidazione giudiziale (art. 221 CCII). Chi ha vissuto o sentito raccontare un fallimento sa che i soci, in quella sede, non ricevono nulla. Da qui l’equazione: procedura concorsuale uguale perdita delle partecipazioni. A rafforzare il mito c’è poi l’esperienza internazionale delle grandi ristrutturazioni, in cui i creditori finanziari convertono i crediti in capitale e i vecchi azionisti vengono “spazzati via”.

La realtà

In realtà la norma dice qualcosa di molto diverso. Il concordato in continuità non è una liquidazione: l’impresa continua a operare e il piano può legittimamente prevedere che i soci anteriori alla domanda conservino in tutto o in parte le loro partecipazioni. L’art. 120-quater CCII parla espressamente del caso in cui “il piano riserva il valore della ristrutturazione anche ai soci anteriori alla domanda” e ne disciplina le condizioni. Non c’è quindi alcun azzeramento automatico.

La correzione essenziale è questa: i soci possono restare in società e mantenere una parte del valore, ma solo a condizioni precise che proteggono i creditori dissenzienti. L’art. 120-quater, comma 1, come modificato dal D.Lgs. 136/2024, stabilisce che, se il piano riserva valore ai soci, il concordato può essere omologato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori solo se il trattamento di ciascuna classe dissenziente è almeno altrettanto favorevole di quello delle classi dello stesso grado e più favorevole di quello delle classi di grado inferiore, anche nell’ipotesi in cui il valore riservato ai soci fosse destinato a quelle classi. Se non esistono classi di pari grado o di grado inferiore, la classe dissenziente deve ricevere un valore superiore a quello riservato ai soci.

Il comma 2 definisce che cosa sia il “valore riservato ai soci”: il valore effettivo, conseguente all’omologazione, delle partecipazioni e degli strumenti che danno diritto ad acquisirle, dedotto il valore apportato dai soci stessi come conferimenti o versamenti a fondo perduto. Quel valore si calcola con i principi contabili del valore d’uso, partendo dai flussi del piano (art. 87 CCII) proiettati anche oltre il suo orizzonte. Detto in modo semplice: se i soci mettono nuove risorse, il valore che conservano si misura al netto di quanto hanno messo.

Il quadro si completa con l’art. 84 CCII: il valore di liquidazione va distribuito rispettando la graduazione, mentre il valore eccedente la liquidazione può essere distribuito secondo la regola della priorità relativa. È questa la porta da cui passa la possibilità, per i soci, di non uscire a mani vuote.

Due precisazioni evitano di cadere nel mito opposto, cioè che i soci restino sempre. La prima: conservare le quote non significa conservare il controllo. Un piano di continuità può prevedere l’ingresso di un investitore con un aumento di capitale riservato, la conversione di crediti in partecipazioni o una riduzione del capitale per perdite seguita da ricostituzione, con il risultato che i soci storici restano in società ma in minoranza. La seconda: il valore che i soci conservano non è un dato fisso, ma l’esito di un negoziato con i creditori. Più il piano è generoso con i soci, più è esposto al dissenso delle classi e al vaglio del tribunale; per questo, nella pratica, il valore riservato ai soci si accompagna spesso a nuovi apporti a fondo perduto che lo “giustificano” agli occhi dei creditori.

La prova

Il testo dell’art. 120-quater CCII è la prova più diretta: una norma che regola le condizioni alle quali i soci conservano valore non avrebbe senso se i soci fossero azzerati per legge. Sul piano interpretativo, la Corte di cassazione, con l’ordinanza interlocutoria della Prima Sezione civile n. 15593 del 21 maggio 2026, ha ricostruito proprio la distinzione tra valore di liquidazione (soggetto alla priorità assoluta) e valore eccedente (distribuibile secondo la priorità relativa), rimettendo alla Corte di giustizia UE alcune questioni sulla nozione di “parti interessate”: segno che l’architettura della distribuzione del valore, soci compresi, è oggi al centro del dibattito, non un dato scontato.

Cosa rischia chi ci crede

Il socio convinto di aver già perso tutto tende a disinteressarsi del piano. Non legge la proposta, non verifica come è stato calcolato il valore riservato ai soci, non valuta se conviene apportare nuove risorse per conservare una quota più ampia. Così lascia che altri decidano quanto della società gli resterà. Peggio: può cedere le quote a prezzo vile a chi, meglio informato, sa che il piano di continuità prevede un valore residuo per i soci.

Mito n. 2 — “È l’assemblea dei soci a decidere se chiedere il concordato”

IL MITO: “Senza una delibera dei soci la società non può presentare domanda di concordato: siamo noi i padroni.”

Perché ci credono in tanti

Anche qui il fondo di verità è solido, ma superato. Nella legge fallimentare l’art. 152 prevedeva che la proposta di concordato delle società di capitali fosse deliberata dagli amministratori solo “salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto”, e molti statuti riservavano la decisione all’assemblea. Per le società di persone, poi, era necessaria l’approvazione dei soci che rappresentassero la maggioranza assoluta del capitale. Era naturale, quindi, pensare che una scelta così radicale per la vita della società spettasse ai soci. La percezione comune, del resto, è che chi ha messo il capitale debba avere l’ultima parola.

La realtà

Il Codice della crisi ha capovolto la prospettiva. L’art. 120-bis, comma 1, CCII stabilisce che l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori, con una decisione che deve risultare da verbale redatto da notaio e va depositata e iscritta nel registro delle imprese. La stessa competenza esclusiva riguarda il contenuto della proposta e le condizioni del piano.

La correzione essenziale: la decisione di chiedere il concordato in continuità spetta agli amministratori, non all’assemblea, e lo statuto non può riservarla ai soci. La ratio è chiara: la Direttiva europea vuole evitare che i soci, i quali in una situazione di crisi hanno spesso interessi divergenti da quelli dei creditori, possano impedire o ritardare un risanamento possibile. Gli amministratori, infatti, hanno l’obbligo di attivarsi tempestivamente in presenza di segnali di crisi (art. 2086 c.c. e art. 3 CCII).

Questo non significa che i soci siano esclusi da ogni informazione. L’art. 120-bis, comma 3, prevede che gli amministratori informino i soci dell’avvenuta decisione di accedere allo strumento e riferiscano periodicamente sul suo andamento. I soci, dunque, hanno un diritto a essere informati, non un diritto di veto.

C’è poi un aspetto di responsabilità che il mito ignora. Proprio perché la decisione è degli amministratori, sono loro a risponderne: se ritardano l’accesso a uno strumento di regolazione pur in presenza di una crisi conclamata, possono essere chiamati a rispondere del danno causato ai creditori e alla società. Il legislatore ha voluto evitare che l’amministratore diligente, pronto ad attivarsi, venga paralizzato da soci contrari. Ciò spiega anche perché la stessa logica si ritrovi nella composizione negoziata: è l’imprenditore, e quindi per la società l’organo amministrativo, a presentare l’istanza di nomina dell’esperto, e le trattative coinvolgono creditori e altre parti interessate. I soci possono e devono essere ascoltati, ma la regia resta all’organo gestorio.

La prova

Il testo dell’art. 120-bis CCII chiude la questione sul piano letterale. La giurisprudenza di merito ne ha tratto conseguenze coerenti: la Corte d’appello di Roma, con decisione del 24 febbraio 2026, ha considerato rilevante come inadempimento gestorio anche l’omessa informazione dei soci sulla situazione di crisi. L’informazione ai soci, quindi, è un dovere effettivo degli amministratori, ma resta un dovere di informare, non di chiedere il permesso.

Cosa rischia chi ci crede

Il socio che pensa di poter “fermare tutto” con una delibera assembleare scopre, spesso a domanda già depositata, che la delibera non ha alcun effetto sull’accesso alla procedura. Nel frattempo può aver perso tempo prezioso che avrebbe potuto usare in modo utile: chiedere informazioni, valutare una proposta concorrente, preparare l’eventuale opposizione all’omologazione. E se, per contrastare la scelta degli amministratori, adotta iniziative di disturbo, rischia di esporsi a contestazioni e di indebolire la propria posizione nel momento in cui avrebbe davvero voce.

Mito n. 3 — “Se gli amministratori depositano il concordato, i soci li cambiano e la procedura si ferma”

IL MITO: “Gli amministratori li nominiamo noi: se non ci piace il concordato, li revochiamo e nominiamo qualcuno che ritira la domanda.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità sta nel diritto societario ordinario: negli artt. 2383 e 2475 c.c. l’assemblea può revocare gli amministratori, e nelle società a responsabilità limitata la revoca è in linea di principio libera, salvo il diritto al risarcimento in mancanza di giusta causa. Se i soci possono revocare l’amministratore in qualunque momento, sembra logico che possano farlo anche quando la società è in crisi, magari proprio per cambiare rotta. Chi ragiona così applica correttamente le regole generali, ma ignora l’eccezione introdotta dal Codice della crisi.

La realtà

L’art. 120-bis, comma 4, CCII stabilisce che, dall’iscrizione nel registro delle imprese della decisione di accesso allo strumento e fino all’omologazione, la revoca degli amministratori è ammessa solo se ricorre una giusta causa e precisa che non costituisce giusta causa la presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi in presenza delle condizioni di legge. La deliberazione di revoca deve inoltre essere approvata dal tribunale con decreto, sentite le parti.

La correzione essenziale: in pendenza dello strumento, i soci possono revocare gli amministratori solo per una giusta causa reale, diversa dalla scelta di chiedere il concordato, e serve il vaglio del tribunale. Il mito, quindi, è falso nella sua versione più diffusa (“revochiamo perché hanno depositato”) ma non è falso in assoluto: se l’amministratore ha commesso gravi inadempimenti gestori, la revoca resta possibile.

Resta un punto ancora discusso nei tribunali: l’efficacia della revoca nell’attesa del decreto. Secondo un orientamento, l’approvazione giudiziale opera come condizione risolutiva, quindi la revoca e la nomina del nuovo amministratore producono effetto subito e vengono travolte se il tribunale non le approva; secondo un altro, l’efficacia resta sospesa finché il tribunale non si pronuncia.

La prova

La Corte d’appello di Roma, 24 febbraio 2026, ha confermato l’approvazione giudiziale di una revoca, chiarendo che la giusta causa può nascere da gravi inadempimenti gestori come il ritardo nell’approvazione dei bilanci e l’omessa informazione dei soci sulla crisi; ha precisato che la mera domanda di accesso allo strumento non impedisce la revoca quando la giusta causa sussiste per altre ragioni, e ha qualificato l’approvazione giudiziale come condizione risolutiva, con efficacia immediata della revoca. Nello stesso senso si erano espressi, in primo grado, il Tribunale di Roma, 17 settembre 2024, e in precedenza il Tribunale de L’Aquila, 18 aprile 2023. Di segno opposto il Tribunale di Ancona, 23 luglio 2025, per il quale l’efficacia della revoca resta sospesa fino all’approvazione del tribunale.

Il punto che il passaparola ha perso per strada è che la giusta causa va provata con fatti di gestione, non con il dissenso sulla scelta del concordato.

Cosa rischia chi ci crede

Chi revoca l’amministratore solo perché ha depositato la domanda vedrà con ogni probabilità respinta l’approvazione della revoca. Nel frattempo, a seconda dell’orientamento del tribunale competente, potrebbe trovarsi con un nuovo amministratore la cui posizione è precaria, con incertezza su chi possa validamente compiere gli atti della procedura. In più, una revoca pretestuosa può esporre la società a pretese risarcitorie dell’amministratore revocato e mettere in cattiva luce i soci agli occhi degli organi della procedura.

Mito n. 4 — “Nel concordato votano solo i creditori, i soci non hanno voce”

IL MITO: “Il concordato è una cosa tra la società e i creditori: i soci non votano, possono solo stare a guardare.”

Perché ci credono in tanti

È vero, ma solo a metà. Nel concordato preventivo regolato dalla legge fallimentare votavano soltanto i creditori, e ancora oggi il cuore del voto concordatario è il voto dei creditori suddivisi in classi (art. 109 CCII). Le stesse regole sull’approvazione del concordato in continuità (art. 109, comma 5, e art. 112 CCII) ragionano per classi di creditori. Il socio, che creditore non è, sembra quindi estraneo alla votazione.

La realtà

Il Codice ha introdotto una novità importante: l’art. 120-ter CCII consente che il piano preveda la formazione di una classe di soci e la rende obbligatoria quando il piano prevede modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci: si pensi alla riduzione del capitale, all’aumento con esclusione dell’opzione, alla trasformazione o alla fusione che modificano la posizione del socio. In questi casi, i soci votano nella loro classe, in proporzione alla quota di capitale posseduta anteriormente alla presentazione della domanda.

La correzione essenziale: quando il piano tocca direttamente le loro partecipazioni, i soci devono essere classati e votano, e il loro voto concorre all’approvazione del concordato. Non si tratta di un diritto di veto: la classe dei soci, come qualsiasi classe, può essere superata alle condizioni dell’art. 112 CCII (ristrutturazione trasversale) e dell’art. 120-quater. Ma il voto c’è e conta, sia per il calcolo delle maggioranze sia per verificare se il trattamento riservato ai soci è stato correttamente rappresentato.

Il classamento dei soci ha anche un effetto pratico spesso sottovalutato: obbliga chi redige il piano a esplicitare come cambia la posizione dei soci, con quale diluizione e con quale valore residuo. È un’occasione di trasparenza che il socio attento può sfruttare.

Come funziona il voto in pratica? I soci classati esprimono il voto nei termini fissati per la votazione dei creditori, e il peso di ciascuno corrisponde alla quota di capitale detenuta prima della domanda: chi ha acquistato quote dopo il deposito non può quindi “comprarsi” un peso maggiore nella classe. La classe dei soci si considera approvante se raggiunge le maggioranze previste per le classi; se dissente, il piano potrà essere omologato solo superando le condizioni della ristrutturazione trasversale. Va ricordato, inoltre, che il socio che sia anche creditore della società, ad esempio per un finanziamento, partecipa alla votazione anche come creditore, nella classe in cui il suo credito è collocato: le due posizioni restano distinte e vanno valutate separatamente.

La prova

Il Tribunale di Palermo, Sezione IV civile, con decisione del 5 febbraio 2025, ha omologato un concordato che prevedeva una modifica statutaria e un aumento di capitale in natura con esclusione del diritto di opzione di alcuni soci, rigettando le opposizioni di un socio. Tra gli elementi che hanno reso legittima l’operazione il tribunale ha indicato proprio la formazione di una classe votante dei soci, il voto espresso in proporzione al capitale posseduto prima della domanda, il collegamento della modifica statutaria al buon esito della ristrutturazione e l’adeguata informazione dei soci.

Cosa rischia chi ci crede

Il socio che pensa di non avere voce non partecipa alla votazione, non verifica se la classe è stata formata correttamente e non controlla se il calcolo delle quote di voto rispecchia il capitale posseduto prima della domanda. Così rinuncia a uno strumento concreto di partecipazione e, se il piano tocca le sue quote senza che sia stata formata la classe obbligatoria, rischia di non far valere un vizio che potrebbe pesare sull’omologazione.

Mito n. 5 — “Senza assemblea straordinaria non si può fare l’aumento di capitale né togliere l’opzione ai soci”

IL MITO: “Ogni modifica dello statuto, ogni aumento di capitale, ogni esclusione del diritto di opzione richiede la nostra delibera straordinaria: senza il nostro sì, il piano non sta in piedi.”

Perché ci credono in tanti

Il diritto societario comune dice esattamente questo. Gli aumenti di capitale sono deliberati dall’assemblea straordinaria (art. 2438 ss. e art. 2481 c.c.), il diritto di opzione spetta ai soci in proporzione alle loro quote (art. 2441 c.c. e art. 2481-bis c.c.) e può essere escluso o limitato solo con maggioranze qualificate e in presenza di un interesse sociale. Fusioni, scissioni e trasformazioni richiedono delibere assembleari. Il socio che conosce queste regole pensa, ragionevolmente, che valgano anche quando la società è in concordato.

La realtà

Le regole del codice civile non spariscono, ma vengono superate dalla disciplina speciale della crisi. L’art. 120-bis, comma 2, CCII prevede che il piano possa contemplare qualsiasi modificazione dello statuto della società debitrice, inclusi aumenti e riduzioni di capitale anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione, e altre modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, nonché fusioni, scissioni e trasformazioni. L’art. 120-quinquies CCII disciplina poi l’esecuzione: con l’omologazione, le modificazioni previste dal piano trovano attuazione secondo quanto stabilito nel provvedimento del tribunale, che, se necessario, può delegare un amministratore giudiziario al compimento degli atti necessari.

La correzione essenziale: nel concordato in continuità le modifiche statutarie e sul capitale previste dal piano non richiedono il consenso dell’assemblea straordinaria; la tutela del socio passa per il classamento, il voto e l’opposizione all’omologazione. Anche durante la procedura, inoltre, l’art. 89 CCII sospende, dalla presentazione della domanda fino all’omologazione, gli obblighi di ricapitalizzazione o di riduzione del capitale per perdite e la causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale: un’altra deroga al diritto societario ordinario pensata per non costringere i soci a scegliere tra “ricapitalizza o liquida” mentre il risanamento è in corso.

Va però chiarito che la sostituzione della volontà assembleare non è un assegno in bianco: le modifiche devono essere funzionali al piano e il trattamento dei soci deve rispettare i limiti dell’art. 120-quater.

La prova

Ancora il Tribunale di Palermo, Sezione IV civile, 5 febbraio 2025 ha ritenuto legittimi la modifica statutaria e l’aumento di capitale in natura con esclusione del diritto di opzione di alcuni soci perché funzionali alla ristrutturazione e accompagnati da classamento, voto proporzionale e informazione adeguata, richiamando gli artt. 120-bis e 120-ter CCII oltre all’art. 2441 c.c.

Cosa rischia chi ci crede

Il socio che conta di “bloccare il piano” negando il voto in assemblea straordinaria si accorge troppo tardi che quell’assemblea non sarà mai chiamata a deliberare. Se non ha seguito le fasi in cui poteva davvero incidere, cioè la votazione nella classe dei soci e l’eventuale opposizione all’omologa, può vedersi diluito senza aver usato gli strumenti che la legge gli metteva a disposizione.

Mito n. 6 — “I soldi che i soci mettono nella società in crisi tornano indietro per primi”

IL MITO: “Se noi soci finanziamo la società per salvarla, siamo i primi a essere rimborsati: è giusto, li abbiamo messi per ultimi e serviranno a tutti.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è che la legge premia davvero la finanza nuova destinata al risanamento. L’art. 99 CCII riconosce la prededuzione ai finanziamenti autorizzati in funzione del concordato, e l’art. 102 CCII estende questo beneficio, in deroga agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., anche ai finanziamenti dei soci. Chi ha sentito parlare di “prededuzione” pensa quindi che il socio finanziatore passi davanti a tutti, per l’intero importo. Altri, all’opposto, ritengono che gli apporti dei soci, in quanto “finanza esterna”, possano essere distribuiti come il debitore preferisce.

La realtà

L’art. 102 CCII stabilisce che la prededuzione per i finanziamenti dei soci opera fino all’80% del loro ammontare; la percentuale sale al 100% quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione del concordato. Per il resto, il finanziamento del socio resta soggetto alla postergazione ordinaria. Quanto alla destinazione della finanza esterna, l’art. 84 CCII consente di distribuire le risorse esterne in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. purché ne sia garantita la corretta qualificazione: deve trattarsi di apporti “senza obbligo di restituzione” e non di risorse che appartengono già al patrimonio della società.

La correzione essenziale: il socio che finanzia ha una tutela rafforzata ma non illimitata; e la finanza esterna non è un contenitore che il piano può riempire e svuotare liberamente.

Il trattamento degli apporti incide anche sul valore riservato ai soci: come già visto, secondo l’art. 120-quater, comma 2, il valore delle partecipazioni conservate si calcola al netto di quanto apportato dai soci come conferimenti o versamenti a fondo perduto. In altre parole, l’apporto a fondo perduto “compra” ai soci margine per conservare valore, mentre il finanziamento da restituire segue le regole della prededuzione parziale.

Un’ultima distinzione è utile. Il finanziamento del socio erogato prima della domanda, quando la società era già in difficoltà, non gode della prededuzione e resta, di regola, postergato ai sensi dell’art. 2467 c.c.: nel piano finirà in una classe di grado inferiore ai chirografari o sarà soddisfatto solo in via residuale. Diversa è la posizione del finanziamento erogato in esecuzione del concordato o in funzione della sua presentazione, se previsto nel piano e autorizzato: qui opera la prededuzione dell’art. 102 nei limiti visti. Prima di mettere denaro nella società in crisi, quindi, il socio dovrebbe sapere in quale delle due caselle il suo apporto finirà.

La prova

La Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza interlocutoria n. 15593 del 21 maggio 2026, ha richiamato la nozione codicistica di risorse apportate dai soci senza obbligo di restituzione e ha osservato che, prima del correttivo del 2024, non vi era base normativa per includere la finanza esterna nel valore eccedente la liquidazione; ha inoltre qualificato come risorse interne, e non esterne, i crediti risarcitori della società verso i propri amministratori. Sono indicazioni che smentiscono l’idea di un uso libero di qualunque somma “portata” al piano.

Cosa rischia chi ci crede

Il socio che finanzia contando su un rimborso integrale e prioritario può trovarsi con un 20% del proprio credito postergato e, in concreto, difficilmente recuperabile. Chi invece costruisce un piano fondato su una “finanza esterna” che in realtà è interna rischia di vedersi contestare la distribuzione in sede di omologazione, con effetti a cascata sull’intera proposta.

Mito n. 7 — “Il socio diluito non ha difese: subisce e basta”

IL MITO: “Se il piano ci diluisce o ci riduce le quote, non possiamo fare niente: decide il tribunale con i creditori.”

Perché ci credono in tanti

Il mito nasce dall’impressione, del resto realistica, che il Codice abbia spostato il baricentro del potere dagli azionisti agli amministratori e ai creditori. Se gli amministratori decidono da soli l’accesso, se le modifiche statutarie passano senza assemblea e se la revoca è limitata, sembra che al socio non resti nulla. È una lettura comprensibile, ma incompleta.

La realtà

La realtà è che il Codice ha tolto ai soci il potere di veto, non le tutele. Le principali sono quattro:

  1. l’informazione: gli amministratori devono informare i soci della decisione di accesso e riferire periodicamente (art. 120-bis, comma 3);
  2. il voto nella classe dei soci, obbligatoria quando il piano incide direttamente sui diritti di partecipazione (art. 120-ter);
  3. la proposta concorrente: i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale possono presentare proposte concorrenti (art. 120-bis, comma 5, in coordinamento con l’art. 90 CCII);
  4. l’opposizione all’omologazione: l’art. 120-quater, comma 3, consente ai soci di opporsi per far valere il pregiudizio subito rispetto all’alternativa liquidatoria.

In questi casi, come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: il socio non deve chiedersi se il piano gli piace, ma se il piano gli dà almeno quanto gli darebbe la liquidazione.

Quest’ultimo strumento è decisivo e va capito bene. Il parametro non è “quanto avrei voluto conservare”, ma il confronto con lo scenario in cui la società venisse liquidata. Se nella liquidazione i soci avrebbero ricevuto di più di quanto il piano riconosce loro, il pregiudizio è dimostrabile; se invece, come accade spesso nelle società gravemente indebitate, nella liquidazione non resterebbe nulla ai soci, l’opposizione è difficilmente fondata. Per questo il calcolo del valore di liquidazione è il vero terreno del confronto.

Va aggiunto che le regole dell’art. 120-quater si applicano, in quanto compatibili, anche al concordato in continuità proposto da imprenditori collettivi diversi dalle società (comma 4).

La prova

Sul come si determina il parametro di confronto, la Cassazione, Sez. I, sentenza n. 22960 del 9 luglio 2026, è intervenuta sull’interpretazione del “valore di liquidazione” di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), CCII nel concordato in continuità indiretta, e l’ordinanza n. 22931 dell’8 luglio 2026 ha fissato i requisiti per configurare la continuità indiretta. Sono pronunce che toccano proprio il dato su cui si regge l’opposizione dei soci: senza un valore di liquidazione correttamente calcolato, il “pregiudizio rispetto all’alternativa liquidatoria” non si può misurare.

Cosa rischia chi ci crede

Il socio rassegnato lascia scadere i termini per opporsi, non chiede le informazioni a cui ha diritto e non valuta, insieme ad altri soci, una proposta concorrente. Il risultato è che il piano viene omologato senza che nessuno abbia verificato se il trattamento riservato ai soci fosse coerente con il valore di liquidazione. Dopo l’omologazione, gli spazi di contestazione si riducono drasticamente.

Il mito alla prova dei numeri: tre ipotesi sui soci

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia per mostrare come operano le regole: non riproducono casi reali.

Ipotesi 1 — “Tanto i soci restano comunque”: il vincolo dell’art. 120-quater

Situazione di partenza: una S.r.l. manifatturiera deposita domanda di concordato in continuità diretta. Il piano prevede:

  • classe A, fornitori chirografari: crediti per 2.137.900 €, soddisfazione al 31% → 662.749 €;
  • classe B, banche chirografarie: crediti per 1.468.300 €, soddisfazione al 27% → 396.441 €;
  • i soci anteriori conservano il 40% del capitale; il valore d’uso dell’equity post-omologazione, calcolato sui flussi del piano, è di 1.046.250 €; il 40% vale quindi 418.500 €;
  • i soci versano a fondo perduto 175.000 €.

Calcolo del valore riservato ai soci (art. 120-quater, comma 2): 418.500 − 175.000 = 243.500 €.

La classe B vota contro. Il debitore chiede l’omologazione nonostante il dissenso. Verifica dell’art. 120-quater, comma 1: la classe B, dissenziente, deve ricevere un trattamento almeno altrettanto favorevole di quello delle classi dello stesso grado. La classe A, di pari grado chirografario, riceve il 31%, la classe B il 27%: la condizione non è rispettata. L’omologazione forzosa non è possibile così com’è.

Esito: per superare il dissenso il piano andrebbe riformulato, ad esempio portando la classe B al 31% (1.468.300 × 31% = 455.173 €, cioè 58.732 € in più), magari aumentando il versamento a fondo perduto dei soci, che a sua volta riduce il valore loro riservato. Chi credeva che “i soci restano comunque” scopre che restano solo se il trattamento dei creditori dissenzienti rispetta la regola.

Ipotesi 2 — “Il socio finanziatore viene rimborsato per primo e per intero”

Situazione di partenza: durante la procedura, previa autorizzazione del tribunale, il socio di maggioranza eroga alla società un finanziamento di 186.700 € per acquistare materie prime necessarie alla continuità.

Calcolo (art. 102 CCII): prededuzione fino all’80% → 186.700 × 80% = 149.360 € in prededuzione; i restanti 37.340 € seguono la postergazione dei finanziamenti dei soci.

Variante: se lo stesso importo fosse erogato da un investitore che acquisisce la qualità di socio in esecuzione del concordato, la prededuzione coprirebbe l’intero importo di 186.700 €.

Esito: il socio storico che contava su un rimborso integrale e prioritario rischia di perdere, in concreto, la quota postergata di 37.340 €. Pianificare la forma dell’apporto (finanziamento, versamento a fondo perduto, conferimento in sede di aumento) prima di erogare è quindi essenziale.

Ipotesi 3 — “Hanno depositato il concordato, li revochiamo”

Situazione di partenza: il 9 marzo 2026 viene iscritta nel registro delle imprese la decisione degli amministratori di una S.p.A. di accedere al concordato in continuità. Il 27 marzo 2026 l’assemblea revoca il consiglio di amministrazione motivando unicamente con il “dissenso sulla scelta concordataria”, e nomina un amministratore unico incaricato di rinunciare alla domanda.

Sequenza reale: la deliberazione di revoca va sottoposta al tribunale per l’approvazione (art. 120-bis, comma 4). La motivazione addotta, cioè la presentazione della domanda, per espressa previsione di legge non costituisce giusta causa. Il tribunale, sentite le parti, non approva la revoca.

Variante: se l’assemblea avesse documentato che gli amministratori avevano omesso per mesi di informare i soci sulla crisi e ritardato l’approvazione del bilancio, la giusta causa sarebbe stata quantomeno prospettabile, come mostra la decisione della Corte d’appello di Roma del 24 febbraio 2026.

Esito: la revoca “per dissenso” si risolve in un nulla di fatto e, a seconda dell’orientamento del tribunale sull’efficacia immediata o sospesa, può generare una fase di incertezza sulla gestione. Una revoca fondata su fatti gestori documentati ha invece concrete possibilità di essere approvata.

Ipotesi 4 — “Mi oppongo perché il piano mi diluisce troppo”

Situazione di partenza: una S.r.l. con debiti complessivi per 4.890.800 €; l’attestatore stima in 2.914.800 € il valore realizzabile in caso di liquidazione giudiziale. Il piano riduce la quota dei soci storici dal 100% al 15%.

Verifica del parametro dell’art. 120-quater, comma 3: nell’alternativa liquidatoria, con un attivo di 2.914.800 € a fronte di 4.890.800 € di debiti, ai soci resterebbe zero. Il pregiudizio rispetto alla liquidazione non c’è: il 15% del capitale di una società risanata vale comunque più di nulla.

Esito: un’opposizione fondata solo sulla “diluizione eccessiva” sarebbe con ogni probabilità respinta. Avrebbe invece senso contestare la stima del valore di liquidazione, se gonfiata al ribasso, perché è quel dato a determinare se il pregiudizio esiste.

Il fondo di verità: cosa c’è di giusto nei miti

Ogni convinzione esaminata nasce da un frammento corretto. Ricomporli nel quadro normativo vigente aiuta a capire dove il passaparola ha deviato.

Il socio viene davvero dopo i creditori. È vero nella distribuzione del valore di liquidazione, che segue la priorità assoluta (art. 84 CCII) e, nella liquidazione giudiziale, l’ordine dell’art. 221 CCII. Ma nel concordato in continuità esiste anche il valore eccedente la liquidazione, che può essere distribuito secondo la priorità relativa, ed è lì che i soci possono conservare qualcosa, alle condizioni dell’art. 120-quater.

Il potere dei soci si è davvero ridotto. È vero che l’accesso, il contenuto della proposta e le modifiche statutarie previste dal piano sono sottratti all’assemblea (art. 120-bis). Ma la riduzione riguarda il potere di veto, non le tutele: informazione, classamento e voto, proposta concorrente, opposizione all’omologazione restano.

La revoca degli amministratori è un diritto dei soci. È vero nel diritto societario ordinario, ed è vero anche durante la procedura se c’è una giusta causa diversa dalla domanda di accesso. Il frammento falsificato è l’idea che il dissenso sulla scelta concordataria basti.

Le modifiche al capitale richiedono di regola l’assemblea. Fuori dalla crisi resta così. Nel concordato in continuità, invece, il piano omologato prende il posto della delibera (artt. 120-bis e 120-quinquies). E durante la procedura l’art. 89 CCII sospende gli obblighi di ricapitalizzazione per perdite.

Il socio che finanzia la società è protetto. Vero: la prededuzione all’80% (o al 100% per chi diventa socio in esecuzione del concordato) è un vantaggio rilevante rispetto alla postergazione degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. Ma non è un rimborso integrale e prioritario per il socio storico.

I soci illimitatamente responsabili hanno un trattamento particolare. È un frammento di verità che spesso confonde: nelle società di persone, l’art. 117 CCII prevede che il concordato della società abbia efficacia, salvo patto contrario, nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. In questo caso il socio non è solo titolare di quote, ma anche garante personale dei debiti sociali: l’esdebitazione concordataria lo riguarda direttamente, e questo cambia la prospettiva con cui deve leggere il piano.

Il contesto normativo è in movimento. Anche questo è vero. Dopo il D.Lgs. 83/2022 e il correttivo D.Lgs. 136/2024, il Codice è stato ulteriormente modificato dal D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026, il cui intervento più noto riguarda l’estensione della transazione fiscale ai tributi locali. Chi si orienta con informazioni anche di pochi anni fa rischia di applicare regole superate: ogni piano va verificato sul testo vigente alla data del deposito.

Mito vs realtà in tabella

La tabella riassume, in forma sintetica, la verifica condotta finora. Ogni riga va letta insieme alla sezione corrispondente, perché le condizioni contano quanto la regola.

Il mito Come stanno le cose
Le quote dei soci vengono azzerate Il piano può riservare valore ai soci anteriori, nel rispetto dell’art. 120-quater CCII
Decide l’assemblea se chiedere il concordato Decidono in via esclusiva gli amministratori, con verbale notarile iscritto (art. 120-bis, c. 1)
I soci revocano gli amministratori e fermano tutto Revoca solo per giusta causa, mai per la sola domanda, con approvazione del tribunale (art. 120-bis, c. 4)
I soci non votano Classe dei soci obbligatoria se il piano incide sui diritti di partecipazione; voto proporzionale al capitale ante domanda (art. 120-ter)
Serve l’assemblea straordinaria per aumenti e opzione Il piano omologato attua modifiche statutarie, aumenti anche senza opzione, fusioni e trasformazioni (artt. 120-bis, c. 2, e 120-quinquies)
I finanziamenti dei soci tornano per primi e per intero Prededuzione fino all’80%, 100% solo per chi diventa socio in esecuzione del concordato (art. 102)
Il socio diluito non ha difese Informazione, voto, proposta concorrente con il 10% del capitale, opposizione per pregiudizio rispetto all’alternativa liquidatoria (art. 120-quater, c. 3)

Le domande di verifica

Quindi è vero che i soci di una S.n.c. vengono liberati dai debiti sociali se il concordato della società è omologato?
Sì, salvo patto contrario. L’art. 117 CCII estende l’efficacia del concordato della società ai soci illimitatamente responsabili. Il socio resta però vincolato agli obblighi che il piano eventualmente gli attribuisce, e la regola va coordinata con eventuali garanzie personali prestate separatamente.

Quindi è vero che il piano può lasciare ai soci la maggioranza della società?
Dipende. Nessuna norma vieta in astratto che i soci conservino la maggioranza. Ma se una o più classi di creditori dissentono, il piano deve superare il test dell’art. 120-quater: ciascuna classe dissenziente deve essere trattata almeno come quelle di pari grado e meglio di quelle di grado inferiore, anche immaginando che il valore riservato ai soci fosse destinato a queste ultime. Più valore resta ai soci, più il test diventa difficile.

Quindi è vero che lo statuto può riservare all’assemblea la decisione sul concordato?
No. L’art. 120-bis, comma 1, attribuisce la decisione in via esclusiva agli amministratori. Una clausola statutaria diversa non può sottrarre loro questa competenza.

Quindi è vero che, dopo il deposito, non si possono più cambiare gli amministratori?
No, ma con limiti precisi. La revoca è ammessa per giusta causa, che non può consistere nella sola presentazione della domanda, e richiede l’approvazione del tribunale. Sui tempi di efficacia della revoca in attesa del decreto, i tribunali non sono allineati.

Quindi è vero che il socio con il 5% del capitale non può presentare una proposta alternativa?
Sì, da solo no. La proposta concorrente dei soci richiede che rappresentino almeno il 10% del capitale. Più soci possono però aggregarsi per raggiungere la soglia.

Quindi è vero che, se il piano mi diluisce, posso sempre oppormi con successo?
No. L’opposizione dei soci prevista dall’art. 120-quater, comma 3, è fondata solo se il socio dimostra un pregiudizio rispetto all’alternativa liquidatoria. Se in liquidazione i soci non avrebbero ricevuto nulla, la sola diluizione non basta. Il vero campo di battaglia è la stima del valore di liquidazione.

Le sentenze che smontano i miti

Di seguito le pronunce di riferimento, tutte reperite e verificate in fonti pubbliche, con il principio riformulato e il collegamento al mito che ridimensionano. Alcune sono di merito, perché la disciplina degli artt. 120-bis e seguenti è recente e la Cassazione si è finora pronunciata soprattutto sulla distribuzione del valore e sull’omologazione.

  1. Cass. civ., Sez. I, ordinanza interlocutoria n. 15593 del 21 maggio 2026 (udienza 12 febbraio 2026). Principio: il valore di liquidazione va distribuito secondo la priorità assoluta, mentre il valore eccedente può seguire la priorità relativa; gli apporti dei soci “senza obbligo di restituzione” vanno distinti dalle risorse interne, e i crediti risarcitori verso gli amministratori sono risorse interne. La Corte ha rimesso alla Corte di giustizia UE la questione della nozione di “parti interessate” ai fini della ristrutturazione trasversale. Rilevanza: miti n. 1 e n. 6.

  2. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 22960 del 9 luglio 2026. Principio: interpreta la nozione di “valore di liquidazione” dell’art. 87, comma 1, lett. c), CCII nel concordato in continuità indiretta. Rilevanza: mito n. 7, perché il valore di liquidazione è il parametro dell’opposizione dei soci.

  3. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 22931 dell’8 luglio 2026. Principio: fissa i requisiti in presenza dei quali il concordato si configura come continuità indiretta. Rilevanza: miti n. 1 e n. 7, perché qualificare correttamente la continuità è il presupposto per applicare le regole sulla distribuzione del valore e sul trattamento dei soci.

  4. Cass. civ., Sez. I, n. 19790/2026 (giugno 2026). Principio: ha ritenuto applicabile al concordato in continuità il cram down fiscale e previdenziale del previgente art. 88, comma 2-bis, CCII. Rilevanza: completa il quadro delle regole di omologazione nonostante il dissenso, cui si raccorda l’art. 120-quater per il valore riservato ai soci.

  5. Corte d’appello di Roma, 24 febbraio 2026. Principio: la giusta causa di revoca degli amministratori in pendenza dello strumento può nascere da gravi inadempimenti gestori, come il ritardo nell’approvazione dei bilanci e l’omessa informazione dei soci; la sola domanda di accesso non impedisce una revoca altrimenti giustificata; l’approvazione giudiziale opera come condizione risolutiva. Rilevanza: miti n. 2 e n. 3.

  6. Tribunale di Roma, 17 settembre 2024. Principio: primo grado della vicenda decisa dalla Corte d’appello di Roma, favorevole all’efficacia immediata della revoca, salvo il successivo vaglio del tribunale. Rilevanza: mito n. 3.

  7. Tribunale de L’Aquila, 18 aprile 2023. Principio: l’approvazione giudiziale della revoca dell’amministratore è una condizione risolutiva, non sospensiva. Rilevanza: mito n. 3.

  8. Tribunale di Ancona, 23 luglio 2025. Principio: in senso contrario, l’efficacia della revoca resta sospesa fino all’approvazione del tribunale. Rilevanza: mito n. 3, perché dimostra che sul punto non c’è ancora un orientamento uniforme.

  9. Tribunale di Palermo, Sez. IV civile, 5 febbraio 2025. Principio: sono legittimi la modifica statutaria e l’aumento di capitale in natura con esclusione del diritto di opzione di alcuni soci, se funzionali alla ristrutturazione e accompagnati da classe votante dei soci, voto proporzionale al capitale ante domanda e informazione adeguata; le opposizioni del socio vanno respinte. Rilevanza: miti n. 4 e n. 5.

  10. Cass. civ., Sez. I, n. 31856/2025 (dicembre 2025). Principio: riconosce l’ammissibilità, in via incidentale, dell’istanza di composizione negoziata e delle misure protettive anche in pendenza di una domanda di concordato. Rilevanza: mostra il raccordo tra composizione negoziata, dove soci e creditori trattano con l’esperto, e concordato in continuità, dove il trattamento dei soci viene cristallizzato nel piano.

Cosa può fare lo Studio Monardo per i soci (e per la società)

Il nostro metodo, sul trattamento dei soci, parte da un principio: separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo facciamo sui documenti, non sulle impressioni. In concreto:

  1. Leggiamo il piano e la proposta dal punto di vista del socio: individuiamo quali modificazioni statutarie, aumenti, riduzioni o operazioni straordinarie toccano le partecipazioni e con quali effetti di diluizione.
  2. Ricalcoliamo il valore riservato ai soci secondo l’art. 120-quater, comma 2, verificando che dal valore d’uso dell’equity siano stati dedotti correttamente conferimenti e versamenti a fondo perduto.
  3. Verifichiamo il test sulle classi dissenzienti: confrontiamo il trattamento di ciascuna classe con quello delle classi di pari grado e di grado inferiore, per capire se il piano regge l’omologazione nonostante il dissenso.
  4. Controlliamo il classamento dei soci: accertiamo se la classe era obbligatoria ai sensi dell’art. 120-ter e se il voto è stato computato in proporzione al capitale posseduto prima della domanda.
  5. Esaminiamo la stima del valore di liquidazione insieme ai commercialisti dello staff, perché è il dato su cui si misura il pregiudizio dei soci e si fonda l’eventuale opposizione all’omologazione.
  6. Valutiamo la legittimità di una revoca degli amministratori: raccogliamo e ordiniamo i fatti gestori che possono integrare la giusta causa, oppure, sul versante opposto, contestiamo revoche fondate solo sulla scelta concordataria.
  7. Costruiamo la forma degli apporti dei soci: distinguiamo finanziamento in prededuzione (art. 102), versamento a fondo perduto e conferimento in aumento, in funzione del valore che il socio intende conservare.
  8. Prepariamo la proposta concorrente dei soci che raggiungono il 10% del capitale, verificandone la sostenibilità rispetto a quella degli amministratori.
  9. Redigiamo e sosteniamo l’opposizione all’omologazione ex art. 120-quater, comma 3, o, se assistiamo la società, la difesa del piano contro opposizioni infondate.
  10. Esaminiamo la posizione dei soci illimitatamente responsabili nelle società di persone, per gli effetti del concordato sociale nei loro confronti (art. 117 CCII).

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per il tema dei soci nel concordato in continuità pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: nella composizione negoziata l’esperto lavora proprio sull’equilibrio tra l’interesse dei soci a conservare l’impresa e quello dei creditori a essere soddisfatti, e questa lettura degli interessi in gioco è la stessa che serve per valutare un piano di continuità. A ciò si aggiunge la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore segue il percorso dalle trattative all’omologazione, al reclamo e, se necessario, al giudizio di legittimità, mantenendo un’unica linea. E il lavoro congiunto di avvocati e commercialisti dello staff consente di affrontare insieme i profili giuridici (classi, voto, opposizione) e quelli economici (valore d’uso, valore di liquidazione, apporti).

Chiusura

Il trattamento dei soci nel concordato preventivo in continuità è uno dei capitoli più nuovi e più fraintesi del Codice della crisi. I soci non vengono azzerati per legge, ma non hanno più il potere di bloccare il risanamento; non decidono l’accesso, ma devono essere informati; non possono revocare gli amministratori per dissenso, ma possono farlo per giusta causa; votano quando il piano tocca le loro quote; possono opporsi, ma solo misurando il pregiudizio sull’alternativa liquidatoria. L’informazione corretta è la prima difesa, per il socio come per la società che vuole un piano solido.

Lo Studio Monardo segue questo tema perché nasce esattamente dove opera l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, competenza certificata dell’Avv. Monardo: bilanciare il valore che resta ai soci con quello che spetta ai creditori è il lavoro quotidiano della composizione negoziata, e il concordato in continuità ne è spesso la prosecuzione. Con lo staff di avvocati e commercialisti verifichiamo numeri e regole prima che le scelte diventino irreversibili.

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