Cosa Succede Alle Garanzie Dei Soci Nel Concordato Semplificato?

Che fine fanno la fideiussione che ho firmato in banca e l’ipoteca che ho concesso sulla mia casa, se la società di cui sono socio chiude la composizione negoziata con un concordato semplificato? È la domanda che arriva, quasi sempre con la stessa ansia, da chi ha messo il proprio patrimonio personale a servizio dell’impresa e ora vede l’impresa avviarsi verso la liquidazione. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: lo stesso concordato può liberare un socio e lasciare l’altro esposto per l’intero debito residuo.

L’elemento dirimente è duplice. Da un lato conta il tipo di società: il socio di una S.r.l. o di una S.p.A. è, rispetto al debito sociale, un terzo; il socio di una S.n.c. o l’accomandatario di una S.a.s. no, perché risponde già per legge dei debiti sociali. Dall’altro conta il tipo di garanzia: una garanzia personale (fideiussione, garanzia autonoma, avallo) e una garanzia reale (ipoteca o pegno su beni del socio) non seguono necessariamente la stessa sorte. Su queste due variabili si innesta una scelta strategica: subire gli effetti della garanzia, negoziarne la liberazione dentro o accanto al concordato, oppure aprire una procedura propria del socio.

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Lo Studio Monardo affronta questo tema da una posizione precisa. Il concordato semplificato non esiste da solo: è lo sbocco che la legge riserva all’impresa la cui composizione negoziata della crisi, condotta con un esperto indipendente, non ha portato a un accordo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la fase delle trattative, il contenuto della relazione finale dell’esperto (che è il presupposto per accedere al concordato semplificato) e il momento, spesso anteriore all’apertura della procedura, in cui la posizione dei soci garanti si può ancora negoziare con le banche. A ciò si aggiunge la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento, decisiva quando la via d’uscita per il socio passa da una procedura personale.

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Il quadro di partenza: una procedura senza voto che richiama le regole del concordato preventivo

Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è disciplinato dagli artt. 25-sexies e 25-septies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024). Vi può accedere l’imprenditore quando l’esperto, nella relazione finale, attesta che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni previste dall’art. 23, commi 1 e 2, lett. a) e b), non sono praticabili. La proposta va presentata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale, e consiste in una cessione dei beni accompagnata da un piano di liquidazione.

I tratti che rilevano per il confronto sono pochi ma decisivi:

  • i creditori non votano: possono solo proporre opposizione all’omologazione entro il termine fissato dal tribunale;
  • il tribunale omologa se il procedimento è regolare, se sono rispettate le cause di prelazione, se il piano è fattibile e se la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale e assicura a ciascuno un’utilità (art. 25-sexies, comma 5);
  • l’art. 25-sexies, comma 8, dichiara applicabili, in quanto compatibili, alcune norme del concordato preventivo, tra cui l’art. 117 CCII sugli effetti del concordato per i creditori.

È proprio quest’ultimo richiamo a governare la sorte delle garanzie dei soci. L’art. 117 contiene due regole che vanno lette insieme:

Comma Regola Chi riguarda
1 Il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori, ma questi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso Terzi garanti: soci di società di capitali, familiari, amministratori, altri terzi
2 Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili Soci di S.n.c., accomandatari di S.a.s.

Il rovescio della medaglia è evidente: la stessa norma che protegge il socio illimitatamente responsabile lascia scoperto il socio di capitali che ha firmato una fideiussione. Si tratta di due regole storiche, ereditate dall’art. 184 della legge fallimentare, sulle quali la Cassazione ha costruito nel tempo un orientamento articolato; le pronunce richiamate in questo articolo sono in gran parte rese sulla legge fallimentare, e lo diciamo espressamente, perché la loro trasposizione al Codice della crisi è un’operazione interpretativa e non un automatismo.

Per completezza va soppesato anche un dato temporale. Il concordato semplificato è preceduto dalla composizione negoziata: è in quella fase che i soci garanti possono essere coinvolti nelle trattative, mettere beni a disposizione e, in alcuni casi, ottenere che le misure protettive coprano anche il loro patrimonio. Le strade che illustriamo, quindi, non si aprono solo dopo il deposito della proposta: alcune vanno impostate prima, e dopo non sono più recuperabili negli stessi termini.

Infine, un chiarimento di contesto. Il recente D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali ha esteso ai tributi degli enti locali alcuni strumenti del Codice della crisi, tra cui la transazione fiscale anche nella composizione negoziata: è una novità che può incidere sull’attivo e sul passivo della società, ma non modifica le regole dell’art. 117 sulle garanzie prestate dai soci. Questo articolo, inoltre, si concentra sui soci garanti; la posizione dei fideiussori in generale (familiari, terzi, garanti professionali) è oggetto di un approfondimento separato.

Opzione 1 — La garanzia segue il suo corso: il socio resta esposto (o protetto) per effetto di legge

In cosa consiste

La prima strada è quella che si verifica quando nessuno fa nulla di specifico: il concordato semplificato viene omologato e le garanzie dei soci producono gli effetti che l’art. 117 CCII assegna loro. Qui la distinzione tra tipi sociali diventa il cuore della questione.

Socio di S.r.l. o S.p.A. La società è un soggetto distinto e il socio, per i debiti sociali, è un terzo. Se ha firmato una fideiussione, rientra tra i “fideiussori del debitore” dell’art. 117, comma 1: la banca riceve dal concordato la percentuale prevista dal piano e per il residuo può agire contro il socio, nei limiti dell’importo garantito. Se il socio ha concesso ipoteca su un immobile personale (è un terzo datore d’ipoteca), la garanzia reale non è toccata dall’omologazione: il creditore può espropriare il bene per soddisfarsi della parte di credito non pagata dal concordato.

Socio illimitatamente responsabile. Qui la regola è opposta: il concordato della società ha efficacia anche nei suoi confronti, salvo patto contrario. La giurisprudenza ha da tempo chiarito che questa estensione opera anche quando il socio ha prestato fideiussione per i debiti sociali: le Sezioni Unite (sent. n. 3749/1989) hanno affermato che la riserva a favore dei creditori contro i fideiussori riguarda solo i terzi estranei alla compagine sociale, perché il socio illimitatamente responsabile risponde già di un debito che è, in sostanza, il suo. Il principio è stato ribadito da Cass. n. 1688/1999 e confermato dalle Sezioni Unite n. 3022/2015. Ed è stato applicato espressamente al concordato semplificato dal Tribunale di Padova, sent. 12 giugno 2026, n. 1027, secondo cui l’omologazione produce l’effetto esdebitatorio dell’art. 117 anche senza votazione e si estende al socio fideiussore, nonostante la clausola “a prima richiesta”.

Diverso, e più delicato, il caso dell’ipoteca concessa dal socio illimitatamente responsabile su un suo bene. Le Sezioni Unite n. 3022/2015, componendo il contrasto segnalato dall’ordinanza interlocutoria n. 3163/2014, hanno qualificato tale ipoteca come garanzia per un’obbligazione propria del socio: il credito va riconosciuto come ipotecario in sede concordataria e il creditore ha diritto al pagamento integrale nei limiti del valore del bene ipotecato, mentre per la parte eccedente subisce la falcidia. La pronuncia è resa su un concordato regolato dalla legge fallimentare anteriore alla riforma del 2006: la sua applicazione al concordato semplificato è plausibile, perché il meccanismo dell’art. 117 riproduce quello dell’art. 184 l.fall., ma resta una valutazione da fare sul caso.

Quando ha senso

  1. Quando il socio è illimitatamente responsabile e ha prestato solo garanzie personali: l’effetto di legge è già, in larga misura, quello desiderato.
  2. Quando il socio di capitali ha garantito importi modesti rispetto al proprio patrimonio e preferisce pagare il residuo alla scadenza, eventualmente rateizzandolo con la banca, senza esporsi a una procedura personale.
  3. Quando la garanzia è viziata (ad esempio per nullità di clausole o per decadenza del creditore) e il socio intende far valere le proprie difese in un giudizio di opposizione all’eventuale decreto ingiuntivo o all’esecuzione.

Come si esegue in sintesi

Non c’è un atto da compiere nella procedura: il socio verifica la propria qualifica, la natura e i limiti della garanzia, segue la formazione del piano e attende l’omologazione. Il passaggio da non trascurare è l’analisi del contratto di garanzia (importo massimo, clausole di sopravvivenza, rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c.) e dei rapporti con gli altri soci per il regresso.

Vantaggi motivati

Per il socio illimitatamente responsabile il vantaggio è netto: la falcidia concordataria lo libera per il residuo, anche se aveva firmato una fideiussione. Per il socio di capitali il vantaggio è più sottile ma reale: nessuna procedura personale, nessuna pubblicità, nessun organo da nominare, piena libertà di trattare il residuo con il creditore.

Rischi e svantaggi onesti

A fronte di questo vantaggio, il socio di capitali resta esposto per tutto ciò che il concordato non paga, entro il massimale garantito: la banca può chiedere un decreto ingiuntivo, iscrivere ipoteca giudiziale, pignorare. Se la garanzia è reale, il bene del socio rischia l’asta. Anche per il socio illimitatamente responsabile l’effetto liberatorio non è assoluto: il “patto contrario” dell’art. 117, comma 2, può escluderlo; l’ipoteca su beni propri, secondo le Sezioni Unite, resta efficace nei limiti del valore del bene; e Cass. n. 29863/2011 ha escluso che il principio operi nel caso del socio receduto. Inoltre, un creditore opponente può sostenere che la proposta lo pregiudica rispetto alla liquidazione giudiziale, nella quale anche i soci illimitatamente responsabili sarebbero assoggettati alla procedura: è un argomento che il tribunale deve soppesare nel giudizio di convenienza.

Profilo ideale: socio illimitatamente responsabile con sole garanzie personali, oppure socio di capitali con garanzia contenuta e liquidità sufficiente a gestire il residuo.

Pronunce a supporto

Cass. SU n. 3749/1989; Cass. n. 1688/1999; Cass. SU n. 3022/2015; Trib. Padova n. 1027/2026; Cass. n. 29863/2011.

Opzione 2 — La liberazione negoziata: il socio partecipa al piano in cambio dello svincolo

In cosa consiste

La seconda strada parte da una constatazione: il tribunale, omologando il concordato semplificato, non può liberare un terzo garante contro la volontà del creditore, perché l’art. 117, comma 1, conserva intatti i diritti verso fideiussori e coobbligati. Ciò che il tribunale non può imporre, però, le parti possono pattuirlo. Il socio può offrire un apporto (denaro, beni personali, rinuncia a crediti verso la società) che migliora il soddisfacimento dei creditori, e ottenere in cambio, mediante accordi con i creditori garantiti, la liberazione dalla fideiussione o la cancellazione dell’ipoteca.

Lo strumento può operare su due piani:

  • dentro il concordato: l’apporto del socio entra nel piano come risorsa esterna, aumenta il valore destinato ai creditori e rafforza il requisito dell’utilità per ciascun creditore e dell’assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale; la liberazione del socio è oggetto di accordo separato con le banche garantite;
  • accanto al concordato: il socio negozia direttamente con la banca un accordo transattivo (saldo e stralcio della garanzia) che si coordina con le tempistiche del piano.

Per il socio illimitatamente responsabile la stessa logica opera in senso inverso: l’apporto può servire a rendere omologabile una proposta che, senza il contributo personale, verrebbe contestata come meno conveniente della liquidazione giudiziale.

Quando ha senso

  1. Quando il socio di S.r.l. ha prestato garanzie per importi rilevanti e possiede beni (tipicamente un immobile ipotecato) che preferisce salvare pagando un importo concordato piuttosto che subire l’asta.
  2. Quando più soci hanno garantito lo stesso debito e si vuole evitare la catena di azioni di regresso tra loro.
  3. Quando la composizione negoziata è ancora in corso e le trattative con le banche possono includere, nel medesimo tavolo, la posizione dei garanti.

Come si esegue in sintesi

Si quantifica l’esposizione personale del socio garante (residuo atteso dopo il concordato, valore realizzabile dei beni ipotecati, tempi di un’eventuale espropriazione); si costruisce un’offerta che dia al creditore più di quanto otterrebbe agendo contro il garante, tenuto conto di tempi e alee; si formalizza l’accordo con clausola di liberazione condizionata all’omologazione e al pagamento. Nella fase di composizione negoziata, la giurisprudenza di merito ha ammesso che le misure protettive siano estese ai garanti: il Tribunale di Venezia (6 febbraio 2023) lo ha consentito quando i garanti avevano partecipato attivamente alla composizione mettendo i propri beni a disposizione dei creditori; il Tribunale di Verona (11 dicembre 2025) ha esteso le misure a immobili di soci o amministratori destinati al piano come apporto di finanza esterna. Di segno opposto il Tribunale di Avellino (5 dicembre 2022), che ha negato l’estensione al patrimonio dei soci fideiussori, rinviando il garante sovraindebitato ai suoi strumenti propri. Il Tribunale di Milano (10 febbraio 2025) ha poi ricordato che i doveri di correttezza e buona fede dell’art. 4 CCII si applicano anche a soci e garanti: chi si impegna a sostenere la ristrutturazione non può tenere condotte incompatibili con essa.

Vantaggi motivati

Il beneficio principale è la chiusura definitiva della posizione personale con un esborso noto, invece di un’esposizione aperta per anni. C’è poi un vantaggio di sistema: l’apporto migliora la proposta e la rende più difficilmente attaccabile in sede di opposizione, il che giova anche ai soci illimitatamente responsabili, la cui liberazione dipende dall’omologazione.

Rischi e svantaggi onesti

Il rovescio della medaglia è che l’accordo richiede il consenso del creditore, e la banca non ha alcun obbligo di prestarlo. L’apporto, inoltre, è denaro o patrimonio che il socio perde comunque: se il concordato non viene omologato, occorre che l’accordo preveda la restituzione o la non esigibilità dell’apporto, altrimenti il socio rischia di pagare senza ottenere nulla. Va poi soppesato il rischio di atti che, in un successivo scenario di insolvenza del socio, potrebbero essere contestati. Infine, l’orientamento sull’estensione delle misure protettive ai garanti non è uniforme: costruire una strategia che conti su di esse significa accettare un’alea.

Profilo ideale: socio di S.r.l. con garanzie rilevanti e un patrimonio personale da preservare, disposto a trasformare un’esposizione incerta in un esborso definito.

Pronunce a supporto

Trib. Venezia 6 febbraio 2023; Trib. Verona 11 dicembre 2025; Trib. Avellino 5 dicembre 2022; Trib. Milano 10 febbraio 2025; Cass. n. 624/2026 sull’utilità per i creditori.

Opzione 3 — La procedura propria del socio: sovraindebitamento e liquidazione controllata

In cosa consiste

Quando l’esposizione personale del socio garante supera la sua capacità di pagamento, l’alternativa reale non è più tra pagare e non pagare, ma tra subire singole azioni esecutive e gestire il debito in modo concorsuale. Il socio persona fisica che non è a sua volta imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale può accedere alle procedure di sovraindebitamento del Codice della crisi: il concordato minore e la liquidazione controllata, con la successiva esdebitazione alle condizioni di legge.

Un punto va chiarito con onestà: la definizione di consumatore dell’art. 2 CCII include il socio di società, ma solo “per i debiti estranei a quelli sociali”. Le garanzie prestate per i debiti della società rientrano quindi, di regola, in un’area in cui la ristrutturazione riservata al consumatore è problematica, e lo sbocco più frequente è il concordato minore o la liquidazione controllata. La qualificazione va comunque verificata in concreto. Il socio illimitatamente responsabile, a sua volta, segue regole proprie, perché la sua posizione è legata a quella della società; nei suoi confronti l’ipotesi si pone soprattutto quando restino debiti personali o garanzie reali che il concordato sociale non ha travolto.

Quando ha senso

  1. Quando il socio di capitali ha garantito importi che, al netto di quanto il concordato pagherà, restano superiori al suo patrimonio e reddito.
  2. Quando il socio ha anche debiti personali (mutui, fisco, altri creditori) e un approccio frammentato produrrebbe solo una sequenza di pignoramenti.
  3. Quando l’immobile ipotecato è destinato comunque alla vendita e conviene che lo sia in una procedura con un liquidatore, invece che in più esecuzioni separate.

Come si esegue in sintesi

Si predispone, con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi, la ricostruzione completa della situazione patrimoniale del socio; si sceglie tra concordato minore (proposta ai creditori, con voto) e liquidazione controllata (liquidazione del patrimonio sotto il controllo del tribunale); si coordinano i tempi con quelli del concordato semplificato della società, perché la quota che la banca incasserà dalla società riduce il credito verso il garante.

Vantaggi motivati

La procedura personale porta con sé il blocco delle azioni esecutive individuali e, al termine, la possibilità di ottenere l’esdebitazione per i debiti residui. Per un socio che ha garantito oltre le proprie forze, è spesso l’unico modo di chiudere la vicenda in un orizzonte temporale definito.

Rischi e svantaggi onesti

A fronte di questo vantaggio, la liquidazione controllata comporta la perdita dei beni liquidabili, inclusa la casa se non è salvata da un accordo; il concordato minore richiede il voto favorevole dei creditori; entrambe le procedure hanno costi di giustizia e compensi degli organi determinati per legge, e una durata non breve. Il creditore ipotecario conserva il proprio diritto di prelazione sul ricavato del bene. Né va trascurato l’aspetto reputazionale e bancario di una procedura personale.

Profilo ideale: socio di S.r.l. con garanzie sproporzionate rispetto al proprio patrimonio, o con debiti personali che si sommano alle garanzie, per il quale nessun accordo con le banche è realistico.

Pronunce a supporto

Trib. Avellino 5 dicembre 2022 (che rinvia il fideiussore sovraindebitato agli strumenti propri); Cass. SU n. 3022/2015 sulla prelazione del creditore ipotecario sul bene del socio.

Le variabili che spostano l’equilibrio tra le tre strade

Prima di misurare le opzioni sui numeri, vanno soppesati alcuni elementi che, nella pratica, possono rovesciare l’esito del confronto. Non costituiscono una quarta strada: sono i fattori che rendono una delle tre più o meno percorribile.

Il “patto contrario” dell’art. 117, comma 2

La regola che estende ai soci illimitatamente responsabili l’efficacia del concordato è derogabile. Il patto contrario può risultare dalla proposta stessa oppure da accordi con singoli creditori. Il rovescio della medaglia è che un socio di S.n.c. può trovarsi, contro le proprie aspettative, escluso dalla protezione: accade quando la proposta, per ragioni di convenienza o per ottenere l’assenso di un creditore rilevante, riserva a quest’ultimo l’azione verso i soci. In una procedura senza voto come il concordato semplificato, il patto contrario nasce di regola dal contenuto della proposta predisposta dalla società: il socio che non partecipa alla sua redazione rischia di scoprirne gli effetti solo a omologazione avvenuta. Per il socio illimitatamente responsabile, leggere la proposta prima del deposito vale quanto conoscere la legge.

Il socio che è uscito dalla società

La protezione dell’art. 117, comma 2, presuppone la qualità di socio illimitatamente responsabile. Chi ha esercitato il recesso o ha ceduto la quota resta responsabile verso i terzi per le obbligazioni sociali anteriori alla sua uscita, secondo le regole del codice civile sulle società di persone, ma secondo Cass. n. 29863/2011 non beneficia dell’estensione degli effetti concordatari. A fronte di una regola che sembra tecnica, la conseguenza è concreta: l’ex socio che aveva firmato una fideiussione si trova nella posizione di un terzo garante, cioè nella stessa situazione del socio di una S.r.l. Per lui le opzioni realistiche diventano la 2 e la 3.

Garanzia personale, garanzia autonoma, pegno

Non tutte le garanzie del socio sono fideiussioni in senso stretto. Il contratto autonomo di garanzia (riconoscibile, di solito, dalla clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”) sottrae al garante la possibilità di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto principale; per il socio di capitali significa che la riduzione concordataria non gli giova come argomento difensivo, se non per il fatto materiale che il creditore ha incassato una parte del credito. Per il socio illimitatamente responsabile, invece, il Tribunale di Padova ha ritenuto che la clausola a prima richiesta non escluda l’estensione degli effetti del concordato, perché il socio risponde di un debito proprio. Il pegno su titoli, quote o somme del socio segue la logica della garanzia reale: incide su un bene determinato e, per il terzo datore, sopravvive all’omologazione.

Le clausole che allungano la vita della garanzia

Nelle fideiussioni bancarie compaiono frequentemente la rinuncia al termine dell’art. 1957 c.c. (che altrimenti imporrebbe al creditore di agire contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per non perdere la garanzia), la clausola di “reviviscenza” (la garanzia rivive se i pagamenti ricevuti vengono revocati) e la clausola di “sopravvivenza” (la garanzia resta efficace anche se l’obbligazione principale è invalida). Nel contesto del concordato semplificato queste clausole pesano: la reviviscenza, in particolare, interessa i pagamenti eseguiti dalla società prima della procedura, che in un successivo scenario di liquidazione giudiziale potrebbero essere contestati. L’esame di queste clausole, e della loro eventuale invalidità, è parte integrante della valutazione dell’opzione 1, perché può ridurre l’esposizione del socio prima ancora di qualsiasi trattativa.

La pluralità di garanti e il regresso

Quando più soci hanno garantito lo stesso debito, il creditore può di regola chiedere l’intero a ciascuno di essi; chi paga ha poi azione di regresso verso gli altri cofideiussori per la loro quota. Ne deriva un effetto domino: la scelta di un socio di negoziare (opzione 2) o di aprire una procedura personale (opzione 3) modifica la posizione degli altri. Se un socio ottiene la liberazione pagando una somma concordata, l’accordo dovrebbe chiarire se e in che misura il creditore rinuncia anche verso gli altri garanti, e come si regolano i rapporti interni; in mancanza, il socio che ha pagato può trovarsi a dover agire in regresso, o a subirne l’azione. Nei casi con più soci garanti, la soluzione più solida è quasi sempre una soluzione coordinata.

Il rapporto con il giudizio di omologazione

L’ultima variabile riguarda la società, ma ricade sui soci. Il tribunale omologa il concordato semplificato solo se la proposta non pregiudica i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale e assicura a ciascuno un’utilità. Nel caso di società di persone, il confronto con la liquidazione giudiziale deve tenere conto del fatto che, in quella procedura, la liquidazione si estende ai soci illimitatamente responsabili: un creditore opponente può sostenere che la proposta, liberando i soci, gli toglie una garanzia patrimoniale che la liquidazione giudiziale gli avrebbe conservato. È qui che l’apporto del socio, tipico dell’opzione 2, cambia natura: da strumento per liberarsi diventa elemento che rende omologabile la proposta e, con essa, la liberazione prevista dall’art. 117, comma 2. Per il socio di capitali il problema non si pone negli stessi termini, perché il suo patrimonio non sarebbe comunque attratto nella liquidazione giudiziale della società.

Le tre strade alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali: servono a mostrare come le stesse cifre producano esiti molto diversi a seconda del tipo di società e della strada scelta. Gli importi di realizzo dei beni sono stime prudenziali e variano molto da caso a caso.

Dati di partenza comuni

  • Credito della banca verso la società: 418.700 €, chirografario nei confronti della società.
  • Garanzie del socio: fideiussione con massimale di 450.000 € e ipoteca su un immobile personale stimato 236.500 €.
  • Proposta di concordato semplificato: ai creditori chirografari viene offerto il 14,3%.
  • Quota che la banca incassa dal concordato: 418.700 × 14,3% = 59.874,10 €.
  • Residuo non soddisfatto dal concordato: 418.700 − 59.874,10 = 358.825,90 €.

Simulazione 1 — Socio di S.r.l.

Con l’opzione 1 (la garanzia segue il suo corso). La banca agisce contro il socio per 358.825,90 €, importo inferiore al massimale. L’immobile viene espropriato e, nell’ipotesi, aggiudicato a 182.300 €; dedotte le spese della procedura esecutiva, alla banca vanno 168.950 €. Il socio resta debitore di 358.825,90 − 168.950 = 189.875,90 €, aggredibili su stipendio, conti e altri beni. La banca incassa complessivamente 59.874,10 + 168.950 = 228.824,10 €, ma in tempi lunghi e con un residuo di incerta esazione.

Con l’opzione 2 (liberazione negoziata). Prima del deposito della proposta, il socio offre alla banca 192.000 €, da versare entro sei mesi dall’omologazione, in cambio della liberazione dalla fideiussione e del consenso alla cancellazione dell’ipoteca. La banca otterrebbe 59.874,10 + 192.000 = 251.874,10 €, più di quanto ricaverebbe dall’esecuzione e in tempi certi; il socio conserva l’immobile e chiude la propria posizione con un esborso noto. L’accordo regge solo se il socio dispone della somma (anche tramite finanziamento personale) e se la banca vi aderisce.

Con l’opzione 3 (procedura propria). Se il socio non ha liquidità e l’immobile è il suo unico bene rilevante, la liquidazione controllata porta alla vendita del bene sotto il controllo del liquidatore; la banca, creditrice ipotecaria, si soddisfa con prelazione sul ricavato netto (nell’ipotesi, ancora circa 168.950 €), mentre il residuo di 189.875,90 € concorre come chirografario con gli altri creditori del socio. Al termine, sussistendo i presupposti di legge, il socio può ottenere l’esdebitazione per la parte non pagata.

Simulazione 2 — Socio illimitatamente responsabile di S.n.c.

Fideiussione. Secondo l’orientamento delle Sezioni Unite, ripreso dal Tribunale di Padova per il concordato semplificato, l’efficacia del concordato si estende al socio anche se ha firmato una fideiussione: la banca non può chiedergli i 358.825,90 € di residuo a titolo di garanzia personale.

Ipoteca sul bene proprio. Seguendo la lettura delle Sezioni Unite n. 3022/2015, il credito va trattato come ipotecario nei limiti del valore del bene: la banca ha diritto al pagamento integrale fino a 236.500 €, mentre la parte eccedente (418.700 − 236.500 = 182.200 €) è chirografaria e subisce la falcidia del 14,3%, pari a 26.054,60 €. Totale per la banca: 236.500 + 26.054,60 = 262.554,60 €. Il socio perde l’immobile o deve corrispondere un importo equivalente al suo valore, ma non resta esposto oltre.

Il confronto con la simulazione 1 è istruttivo: a parità di numeri, il socio di S.n.c. chiude la vicenda; il socio di S.r.l., senza un accordo, resta debitore di quasi 190.000 €. La differenza non dipende dal piano, ma dalla posizione giuridica del socio.

Simulazione 3 — Il calendario che condiziona la scelta

Ipotesi: la relazione finale dell’esperto viene comunicata il 9 marzo 2026. La proposta di concordato semplificato deve essere depositata entro sessanta giorni, quindi entro l’8 maggio 2026. Se il socio di S.r.l. vuole percorrere l’opzione 2 con l’apporto inserito nel piano, l’accordo con la banca dovrebbe essere definito prima di quella data, perché il contenuto della proposta e la fattibilità del piano sono valutati sulla base di quanto depositato (il tribunale può concedere integrazioni per un termine non superiore a quindici giorni). Se invece l’accordo arriva dopo l’omologazione, resta possibile solo come transazione separata, con un potere negoziale ridotto, perché a quel punto la banca conosce già quanto incasserà dal concordato e può agire subito contro il garante.

Il confronto in tabella

La tabella mette a fianco le tre strade sulle variabili che, nella pratica, pesano di più. Va letta con un’avvertenza: per il socio illimitatamente responsabile l’opzione 1 produce in larga parte l’effetto liberatorio per legge, per cui le colonne vanno interpretate distinguendo il tipo di società. I costi indicati sono solo quelli di giustizia e quelli degli organi previsti dalla legge.

Criterio Opzione 1 — Effetti di legge Opzione 2 — Liberazione negoziata Opzione 3 — Procedura propria del socio
Tempi Dipendono dalle iniziative del creditore: decreto ingiuntivo ed esecuzione possono durare anni Concentrati nella fase pre-deposito o subito dopo l’omologazione Durata della procedura di sovraindebitamento, con esdebitazione alle condizioni di legge
Complessità Bassa per il socio, salvo contenzioso sulla garanzia Media: richiede valutazione, trattativa e redazione dell’accordo Alta: ricostruzione del patrimonio, relazione OCC, ricorso al tribunale
Rischi in caso di esito negativo Socio di capitali esposto per tutto il residuo garantito; ipoteca escutibile Se il concordato non è omologato e l’accordo non lo prevede, l’apporto può andare perso Rigetto o mancata approvazione del concordato minore; perdita dei beni in liquidazione
Effetti sulle azioni esecutive contro il socio Nessun blocco per il socio di capitali; estensione degli effetti per l’illimitatamente responsabile Rinuncia del creditore pattuita; misure protettive estendibili ai garanti solo secondo parte della giurisprudenza Blocco delle azioni individuali secondo le regole della procedura
Reversibilità Sempre possibile passare a un accordo successivo Accordo vincolante una volta firmato Difficilmente reversibile una volta aperta
Costi di giustizia Spese del contenzioso eventuale Nessun costo di giustizia specifico per l’accordo Contributo unificato, spese di pubblicità, compensi dell’OCC e del liquidatore secondo i parametri di legge

I criteri per scegliere

Non esiste una strada migliore in assoluto; esistono criteri che, applicati al caso concreto, rendono una strada più ragionevole delle altre. Ne individuiamo cinque.

Primo criterio: la qualifica del socio rispetto al debito sociale. Se la società è una S.n.c. o una S.a.s. e il socio è illimitatamente responsabile, generalmente l’opzione 1 garantisce già una protezione significativa rispetto alle garanzie personali, salvo il patto contrario e salvo il recesso; il lavoro si concentra allora sulle garanzie reali e sull’omologabilità della proposta. Se la società è di capitali, l’opzione 1 lascia il socio esposto e il confronto si gioca tra opzione 2 e opzione 3.

Secondo criterio: la natura della garanzia. Una fideiussione colpisce l’intero patrimonio presente e futuro del socio entro il massimale; un’ipoteca colpisce un bene determinato. Se il socio ha solo prestato ipoteca come terzo datore, senza fideiussione, la sua esposizione è limitata al bene: il ragionamento economico cambia, perché si tratta di decidere se quel bene valga più di quanto la banca accetterebbe per liberarlo.

Terzo criterio: il rapporto tra esposizione residua e patrimonio del socio. Se il residuo garantito, al netto della quota concordataria, è sostenibile, l’opzione 2 è di solito la più efficiente. Se è sproporzionato, l’opzione 3 può essere l’unica in grado di chiudere la vicenda. A fronte di questo, va soppesato che una procedura personale ha un costo patrimoniale e reputazionale non trascurabile.

Quarto criterio: il momento in cui ci si trova. Se la composizione negoziata è ancora aperta, le strade sono tutte praticabili e l’opzione 2 gode del massimo potere negoziale, anche grazie alla possibilità di chiedere l’estensione delle misure protettive ai garanti che mettono beni a disposizione. Se il concordato è già omologato, l’opzione 2 diventa una transazione ordinaria e l’opzione 3 assume maggior peso.

Quinto criterio: la pluralità dei garanti. Se più soci hanno garantito lo stesso debito, la scelta di uno incide sugli altri attraverso il regresso: chi paga può rivalersi pro quota sui cofideiussori. In questi casi una soluzione coordinata, tipicamente nell’ambito dell’opzione 2, evita una catena di contenziosi tra soci.

La competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e come Gestore della crisi da sovraindebitamento permette di leggere insieme le due facce del problema: la procedura della società e la posizione personale del socio garante.

Le domande di chi è indeciso

Se la società è una S.r.l., il concordato semplificato non mi protegge in alcun modo?

Non ti protegge come garante: la legge conserva espressamente i diritti dei creditori contro fideiussori e coobbligati. Ti protegge però indirettamente, perché ogni euro pagato dal concordato riduce il residuo che la banca può chiederti. E la fase che precede il concordato, la composizione negoziata, offre spazi di negoziazione che dopo si riducono.

Sono socio di S.n.c. ma ho firmato una fideiussione “a prima richiesta”: cambia qualcosa?

Secondo il Tribunale di Padova (sent. n. 1027/2026), no: la clausola a prima richiesta non sottrae il socio illimitatamente responsabile all’efficacia del concordato, perché egli risponde di un debito proprio e non di un debito altrui. È però una pronuncia di merito; l’orientamento di legittimità di riferimento è quello delle Sezioni Unite formatosi sulla legge fallimentare.

Posso cambiare strada a metà?

In parte sì. Dall’opzione 1 si può passare all’opzione 2 in qualunque momento, purché la banca sia disposta a trattare. Dall’opzione 2 all’opzione 3 si passa quando la trattativa fallisce. È più difficile il percorso inverso: aperta una procedura di sovraindebitamento, i margini per un accordo individuale si restringono, perché il patrimonio del socio è destinato all’intera massa dei suoi creditori.

E se scelgo la strada sbagliata?

Il costo più frequente non è giuridico ma temporale: chi attende l’omologazione senza aver valutato la propria posizione si trova a negoziare quando la banca ha già in mano il titolo e la quota concordataria. L’errore inverso, cioè aprire una procedura personale quando un accordo era possibile, comporta la perdita di beni che si sarebbero potuti conservare.

Se pago la banca come garante, posso rivalermi sulla società?

Il fideiussore che paga ha diritto di regresso verso il debitore principale e può surrogarsi nei diritti del creditore. Ma la società è in concordato: il credito di regresso, avendo causa anteriore, si confronta con le regole e la falcidia della procedura, e nelle società di capitali va verificato se possa essere considerato assimilabile ai finanziamenti dei soci, con le conseguenze in termini di postergazione. È un profilo da esaminare sul caso, prima di pagare.

Le pronunce che orientano la scelta

Le pronunce sono raggruppate per opzione. Le sentenze di legittimità sul socio garante sono rese in larga parte sulla legge fallimentare (art. 184 l.fall.), la cui regola è stata trasfusa nell’art. 117 CCII, richiamato dall’art. 25-sexies, comma 8, per il concordato semplificato.

Sul concordato semplificato in sé (premessa comune alle tre opzioni)

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. 16 gennaio 2026, n. 624. L’utilità che la proposta deve assicurare a ciascun creditore non coincide con la semplice rapidità nella soluzione della crisi, che di per sé non dà alcun vantaggio ai chirografari. Rilevanza: un apporto del socio (opzione 2) può essere proprio ciò che dà sostanza al requisito.
  2. Cass. civ., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31641. Il controllo del tribunale sull’ammissibilità non è solo formale, ma investe la legalità sostanziale della proposta e le condizioni di accesso in rapporto alla documentazione. Rilevanza: gli accordi con i soci garanti, se inseriti nel piano, devono essere documentati in modo verificabile.
  3. Cass. civ., Sez. I, ord. 21 gennaio 2026, n. 1353. Conferma che la verifica di ammissibilità riguarda anche il contenuto della documentazione richiesta, non la sola regolarità formale. Rilevanza: stessa prospettiva della precedente.
  4. Cass. civ., Sez. I, ord. 16 gennaio 2026, n. 881. Né l’ausiliario né il liquidatore sono contraddittori necessari nel reclamo contro l’omologazione. Rilevanza: indica chi sono le parti effettive del giudizio, utile al socio che voglia valutare la propria posizione rispetto al reclamo.

Opzione 1 — Effetti di legge sulle garanzie dei soci

  1. Trib. Padova, Sez. I, sent. 12 giugno 2026, n. 1027. L’omologazione del concordato semplificato produce l’effetto esdebitatorio dell’art. 117 CCII anche senza voto dei creditori, e si estende al socio illimitatamente responsabile che ha prestato fideiussione, anche a prima richiesta. Rilevanza: è la pronuncia più vicina al tema, specificamente sul concordato semplificato.
  2. Cass. civ., Sez. Unite, 24 agosto 1989, n. 3749 (legge fallimentare). La salvezza dei diritti contro i fideiussori riguarda i terzi estranei alla compagine sociale; il socio illimitatamente responsabile fideiussore beneficia del concordato della società. Rilevanza: fondamento dell’orientamento ancora oggi richiamato.
  3. Cass. civ., 1 marzo 1999, n. 1688 (legge fallimentare). Conferma il principio delle Sezioni Unite del 1989 sull’estensione degli effetti concordatari al socio fideiussore. Rilevanza: continuità dell’orientamento.
  4. Cass. civ., Sez. Unite, 16 febbraio 2015, n. 3022 (concordato regolato dalla legge fallimentare anteriore al D.Lgs. 5/2006). L’ipoteca del socio illimitatamente responsabile garantisce un’obbligazione propria: il credito va riconosciuto come ipotecario nel concordato e il creditore ha diritto al pagamento integrale nei limiti del valore del bene; la fideiussione del socio resta invece assorbita dall’effetto esdebitatorio. Rilevanza: distingue nettamente garanzia personale e garanzia reale del socio.
  5. Cass. civ., Sez. I, ord. interlocutoria 12 febbraio 2014, n. 3163 (legge fallimentare). Ha rimesso alle Sezioni Unite il contrasto sulla sorte dell’ipoteca prestata dal socio di S.n.c. per un debito sociale. Rilevanza: ricostruisce i due orientamenti poi composti dalle Sezioni Unite del 2015.
  6. Cass. civ., Sez. I, 6 novembre 2006, n. 23669 (legge fallimentare). L’ipoteca del socio accomandatario per un debito sociale è garanzia per un debito proprio; il socio non è assimilabile a un fideiussore terzo. Rilevanza: base della qualificazione accolta nel 2015.
  7. Cass. civ., Sez. I, 30 agosto 2007, n. 18312 (legge fallimentare). Conferma la qualificazione dell’ipoteca del socio come garanzia di un’obbligazione propria. Rilevanza: consolida l’orientamento sulle garanzie reali.
  8. Cass. civ., Sez. I, 6 dicembre 1994, n. 10461 (legge fallimentare). Il creditore garantito da ipoteca del socio accomandatario può insinuarsi in via ipotecaria nel fallimento del socio. Rilevanza: spiega perché, per coerenza con la procedura liquidatoria, il credito resta ipotecario anche nel concordato.
  9. Cass. civ., Sez. I, n. 26012/2007 (legge fallimentare; data non reperita nella fonte consultata). È valida la fideiussione del socio per la società; la riserva a favore dei creditori riguarda solo i terzi diversi dai soci. Rilevanza: conferma la linea di confine tra socio e terzo.
  10. Cass. civ., Sez. I, n. 29863/2011 (legge fallimentare; data non reperita nella fonte consultata). Il principio dell’estensione degli effetti concordatari non opera per il socio receduto. Rilevanza: il socio uscito dalla società prima della procedura non può contare sulla protezione dell’art. 117, comma 2.

Opzione 2 — Liberazione negoziata e misure protettive estese ai garanti

  1. Trib. Venezia, 6 febbraio 2023. In sede di conferma delle misure protettive, il divieto di azioni esecutive e cautelari può essere esteso ai garanti che partecipano attivamente alla composizione e mettono i loro beni a disposizione dei creditori. Rilevanza: premia il socio che sceglie per tempo la strada negoziale.
  2. Trib. Verona, 11 dicembre 2025. Le misure possono essere estese, ex art. 18, comma 5, CCII, anche a immobili di soci o amministratori destinati al piano come apporto di finanza esterna. Rilevanza: collega direttamente l’apporto del socio alla sua protezione.
  3. Trib. Milano, 10 febbraio 2025. I doveri di correttezza e buona fede dell’art. 4 CCII vincolano anche soci e garanti, il cui impegno a sostenere la ristrutturazione non può tradursi in condotte incompatibili. Rilevanza: chi negozia la propria liberazione deve farlo in modo coerente con il percorso di risanamento.

Opzione 3 — Procedura propria del socio

  1. Trib. Avellino, 5 dicembre 2022. Le misure protettive della composizione negoziata non si estendono al patrimonio dei soci fideiussori; il garante sovraindebitato deve ricorrere agli strumenti a lui destinati. Rilevanza: indica, in negativo, che per il socio con esposizione sproporzionata la tutela passa dalle procedure di sovraindebitamento.

Cosa può fare lo Studio Monardo per il socio garante

Lo Studio lavora sulla posizione del socio garante con strumenti concreti, coordinando avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo.

  1. Qualifichiamo la posizione del socio: verifichiamo tipo sociale, eventuale recesso, qualità di socio illimitatamente responsabile o di terzo, e l’esistenza di patti contrari all’efficacia del concordato.
  2. Esaminiamo ogni contratto di garanzia: massimali, clausole a prima richiesta, deroghe all’art. 1957 c.c., clausole di sopravvivenza, per individuare limiti ed eventuali vizi.
  3. Calcoliamo l’esposizione residua attesa: incrociamo la percentuale prevista dal piano con i crediti garantiti, per stabilire quanto la banca potrebbe ancora chiedere al socio.
  4. Stimiamo il valore realizzabile dei beni ipotecati con il supporto dei commercialisti dello staff, confrontando il valore di mercato con il presumibile ricavato in asta.
  5. Costruiamo la proposta di liberazione negoziata: redigiamo l’offerta alla banca e l’accordo con clausole condizionate all’omologazione, che tutelino il socio in caso di esito negativo della procedura.
  6. Valutiamo l’istanza di estensione delle misure protettive ai garanti nella fase di composizione negoziata, quando i beni del socio sono messi a disposizione del piano.
  7. Coordiniamo l’apporto del socio con il piano della società, perché rafforzi l’utilità per i creditori e la tenuta della proposta in sede di omologazione e di eventuali opposizioni.
  8. Predisponiamo, se necessario, la procedura personale del socio (concordato minore o liquidazione controllata), raccordandone i tempi con quelli del concordato semplificato della società.
  9. Gestiamo i rapporti di regresso tra più soci garanti, per evitare che la soluzione di uno diventi il contenzioso dell’altro.
  10. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, difendendola poi in ogni grado, dall’opposizione al decreto ingiuntivo o all’esecuzione fino all’eventuale ricorso per cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore significa conoscere la composizione negoziata dal lato di chi la conduce: le trattative, la relazione finale, il passaggio al concordato semplificato e i margini che esistono, prima di quel passaggio, per sistemare la posizione dei soci garanti. Il profilo di Gestore della crisi e di fiduciario OCC entra in gioco quando la soluzione per il socio è una procedura personale.

La scelta fatta oggi va difesa domani senza cambiare mani: la qualifica di cassazionista consente allo stesso difensore di seguire la linea scelta dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio, se la banca contesta la liberazione o se la garanzia diventa oggetto di contenzioso. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sul caso: la parte giuridica (qualificazione, accordi, difese) e quella economica (stime, calcolo dell’esposizione, sostenibilità dell’apporto) non viaggiano su binari separati.

Chiusura

Le garanzie dei soci non seguono una regola sola nel concordato semplificato. Il socio illimitatamente responsabile beneficia, di regola, dell’efficacia del concordato anche quando ha firmato una fideiussione, ma deve fare i conti con le ipoteche sui propri beni; il socio di capitali, invece, resta esposto per tutto ciò che il concordato non paga, a meno che non negozi la propria liberazione o non gestisca il debito in una procedura personale. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla, o rinviarla fino all’omologazione, costa tempo, beni e potere negoziale.

Lo Studio Monardo segue questo tema perché nasce esattamente nel punto in cui si incontrano le competenze certificate dell’Avvocato: la composizione negoziata della crisi, di cui il concordato semplificato è lo sbocco e in cui l’Avv. Monardo opera come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, e la crisi da sovraindebitamento del socio persona fisica, che rientra nella sua qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo le garanzie e costruiremo la strategia più adatta al tuo caso.

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