Come Funzionano Le Classi Di Creditori Nel Concordato Dell’art. 240 CCII?

Chi si avvicina al concordato nella liquidazione giudiziale, l’istituto che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha costruito sulle ceneri del vecchio concordato fallimentare, pone quasi sempre la stessa domanda: come funzionano le classi di creditori nel concordato dell’art. 240 CCII, e cosa cambiano per me? La risposta onesta è che non esiste una regola sulle classi uguale per tutti: dipende da chi sei dentro la procedura. Lo stesso meccanismo che per il terzo proponente è uno strumento di ingegneria del consenso, per il creditore ipotecario è il varco attraverso cui il suo credito può essere pagato solo in parte; per il fornitore chirografario è la differenza tra un 9% e un 22% di soddisfazione; per l’Erario e gli enti previdenziali è il terreno su cui il tribunale può superare il loro voto contrario.

Qualche esempio lampo. Un terzo che vuole rilevare l’azienda in liquidazione giudiziale può dividere i chirografari in “fornitori strategici” e “creditori finanziari” e offrire percentuali diverse, purché spieghi perché. Una banca ipotecaria può ritrovarsi pagata per il valore di mercato dell’immobile e, per il resto, collocata tra i chirografari. Un obbligazionista non sceglie nemmeno se stare in una classe: la legge lo colloca in una classe autonoma. Il debitore stesso, invece, può proporre il concordato solo dopo un anno dalla sentenza di apertura e solo apportando risorse che accrescano l’attivo di almeno il 10%.

In questa guida trovi, dopo le regole comuni, un percorso dedicato a sei profili: (1) il terzo o il creditore che propone il concordato; (2) il debitore e le società del suo gruppo; (3) il creditore privilegiato, pegnatizio o ipotecario; (4) il creditore chirografario; (5) l’amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali; (6) gli obbligazionisti e i titolari di strumenti finanziari. Seguono simulazioni numeriche, casi misti, una tabella di confronto, le domande trasversali e la giurisprudenza ordinata per profilo.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché le classi sono, prima di tutto, un problema di negoziazione tra gruppi di creditori con interessi diversi, ed è esattamente il lavoro dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, funzione che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo ricopre: comporre interessi divergenti attorno a un’unica proposta sostenibile. A questo si aggiunge la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e di professionista fiduciario di un OCC, che porta a misurarsi ogni giorno con il confronto tra trattamento proposto e alternativa liquidatoria, cioè il criterio che governa anche il controllo del tribunale sulle classi nell’art. 240 CCII.

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Le regole comuni a tutti: cosa dice davvero l’art. 240 CCII sulle classi

Prima di entrare nei singoli profili, conviene fissare una volta sola la base normativa condivisa. Le sezioni successive rinvieranno qui.

Chi può proporre il concordato e quando

L’art. 240, comma 1, CCII consente a uno o più creditori o a un terzo di presentare una proposta di concordato dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, anche prima che lo stato passivo sia reso esecutivo, a condizione che il debitore abbia tenuto la contabilità e che i dati permettano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori. Il debitore, le società da lui controllate o partecipate e quelle sottoposte a comune controllo possono invece proporre il concordato soltanto dopo un anno dalla sentenza di apertura e non oltre due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo, e la loro proposta è ammissibile solo se prevede apporti di risorse che incrementino l’attivo di almeno il 10%.

Il contenuto facoltativo della proposta: le tre leve del comma 2

Il comma 2 dell’art. 240 elenca ciò che la proposta “può” prevedere:

  • la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
  • trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni della differenziazione;
  • la ristrutturazione e la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma, anche mediante cessione di beni, accollo o altre operazioni straordinarie, compresa l’attribuzione di azioni, quote o strumenti finanziari.

Il verbo è importante: nel concordato dell’art. 240 la regola generale è che le classi sono facoltative. La proposta può trattare tutti i creditori chirografari allo stesso modo, senza alcuna classe, e in quel caso il voto si conta su un’unica massa.

Quando le classi diventano, in concreto, obbligatorie

Il carattere facoltativo conosce però limiti precisi:

  1. Obbligazionisti e titolari di strumenti finanziari. Il comma 3 dell’art. 240 stabilisce che, se la società ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta, i relativi portatori costituiscono una classe. Qui la classe è imposta dalla legge.
  2. Trattamenti differenziati. Chi vuole pagare alcuni creditori più di altri deve passare per le classi: la differenziazione è ammessa solo tra classi diverse e va motivata. Una proposta che, senza classi, offre percentuali diverse a creditori di pari rango viola la parità di trattamento.
  3. Privilegiati soddisfatti in parte. Quando la proposta prevede il pagamento non integrale di un creditore munito di prelazione, la parte di credito non soddisfatta torna nella massa chirografaria; se il proponente vuole riservargli un trattamento diverso dagli altri chirografari, serve una classe.

Il confronto con il concordato preventivo è utile per non confondersi: lì l’art. 85 CCII prevede ipotesi di classi obbligatorie più ampie (ad esempio per i crediti tributari e previdenziali non pagati integralmente), mentre nell’art. 240 la regola resta la facoltatività, con le eccezioni appena viste.

I due criteri di omogeneità

Una classe è legittima solo se riunisce creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei. I due criteri lavorano insieme:

Criterio Cosa misura Esempi di distinzione ammessa
Posizione giuridica Natura e rango del credito: privilegiato, chirografario, postergato; presenza di garanzie; titolo Chirografari puri / privilegiati degradati per incapienza / creditori con garanzia di terzi
Interessi economici Rapporto economico del creditore con l’impresa e con l’esito del concordato Fornitori che continueranno a lavorare con l’acquirente / banche / creditori occasionali / società del gruppo

La giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare, che il Codice ha ripreso quasi alla lettera, ha ammesso classi fondate sulla posizione giuridica dei crediti (Cass. civ., 4 febbraio 2009, n. 2706) e ha sempre letto la par condicio come principio derogabile solo per ragioni apprezzabili e dichiarate (Corte cost., 20 aprile 1989, n. 204).

Il limite dell’ordine delle prelazioni

Il comma 4 dell’art. 240, riscritto dal D.Lgs. 136/2024, consente di soddisfare parzialmente i creditori privilegiati, pegnatizi e ipotecari, ma non in misura inferiore a quanto realizzabile dalla liquidazione del bene o del diritto su cui grava la prelazione, al netto delle spese, secondo la relazione giurata di un professionista indipendente designato dal tribunale. E il trattamento stabilito per ciascuna classe non può alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.

Il controllo sulle classi e il voto

Il percorso è scandito dagli artt. 241-245 CCII. Il giudice delegato, acquisito il parere del curatore e del comitato dei creditori, ordina la comunicazione della proposta ai creditori; quando la proposta contiene condizioni differenziate per classi, essa passa prima al vaglio del tribunale, che verifica il corretto utilizzo dei criteri di formazione delle classi. I creditori votano; il concordato è approvato con il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, se ci sono più classi, anche della maggioranza delle classi; chi non fa pervenire il dissenso nel termine fissato si considera consenziente. In sede di omologazione (art. 245), se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale può comunque omologare se ritiene che il credito possa risultare soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale. Un meccanismo analogo, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, consente di superare il voto contrario determinante dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali quando la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione.

Il quadro normativo aggiornato a ottobre 2026

Oltre al D.Lgs. 136/2024, che ha toccato i commi 4, 4-bis e 5 dell’art. 240 e gli artt. 241, 244, 245, 246 e 249, nell’agosto 2026 è entrato in vigore il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 sui tributi locali (GU n. 185 dell’11 agosto 2026, S.O. n. 30), che non è un correttivo del Codice ma il decreto di riforma dei tributi regionali e locali: con il suo art. 4 estende ai tributi locali gli strumenti del Codice pensati per i crediti fiscali, come la transazione fiscale. È un elemento da tenere presente quando, tra i creditori di un’impresa in liquidazione giudiziale, figurano Comuni o Regioni: la loro posizione nel concordato e nelle classi va valutata alla luce delle nuove regole.

Perché il legislatore ha previsto le classi: la logica del consenso informato

Le classi non nascono per complicare la procedura, ma per rendere il voto più significativo. In una massa indistinta di chirografari, il fornitore che vive del rapporto con l’impresa e la banca che ha già svalutato il credito hanno interessi opposti: il primo vuole la prosecuzione dell’attività sotto un nuovo titolare, la seconda vuole massimizzare l’incasso immediato. Se votano insieme, uno dei due gruppi decide anche per l’altro. Le classi consentono di misurare il consenso dentro gruppi omogenei e di richiedere, oltre alla maggioranza dei crediti, anche la maggioranza dei gruppi. In questo senso la classe è uno strumento di tutela tanto quanto di flessibilità: tutela perché impone di motivare le differenze, flessibilità perché consente di offrire a ciascun gruppo ciò che gli serve davvero.

C’è però un rovescio. Più classi significano più maggioranze da conquistare e più occasioni di contestazione. Una classe composta da un solo creditore, ad esempio, può avere un senso se quel creditore ha una posizione davvero unica, ma suscita sempre la domanda se sia stata creata per moltiplicare artificialmente le classi favorevoli. La regola pratica è che ogni classe deve poter essere spiegata senza fare riferimento al modo in cui voterà. Se l’unica ragione per separare due gruppi è che uno voterà sì e l’altro no, la classe non regge.

Il ruolo del curatore e del comitato dei creditori

Il curatore non è un semplice spettatore. Fornisce l’elenco dei creditori su cui il proponente costruisce le classi, esprime il parere sulla proposta, rende la relazione sull’esito del voto e, insieme al comitato dei creditori, dopo il D.Lgs. 136/2024 contribuisce a individuare le proposte più convenienti quando ne sono state presentate più d’una. Per chi propone, un dialogo tempestivo con il curatore sui dati del passivo è il modo migliore per evitare classi costruite su numeri che poi non trovano conferma nello stato passivo. Per chi subisce la proposta, il curatore è la fonte principale dei dati con cui valutare il riparto alternativo.

Profilo 1 — Sei il terzo o il creditore che propone il concordato

La tua situazione

Sei un investitore, un concorrente, un fornitore strategico o un creditore che vede nell’impresa in liquidazione giudiziale un valore che la vendita atomistica disperderebbe. Vuoi rilevare l’attivo, o una parte, pagando i creditori con risorse tue. Per chi è nella tua posizione, le classi sono lo strumento principale per costruire una maggioranza: decidi tu come raggruppare i creditori e quanto offrire a ciascun gruppo.

Cosa cambia per te

Hai una libertà che il debitore non ha: puoi presentare la proposta subito dopo l’apertura della liquidazione, anche prima dell’esecutività dello stato passivo, senza l’obbligo di apporto minimo del 10%. Puoi chiedere la cessione dei beni della massa e delle azioni spettanti alla massa, comprese le revocatorie, previa autorizzazione del giudice delegato (art. 240, comma 5). E puoi limitare i tuoi impegni ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione o domanda tardiva: verso gli altri creditori risponderà il debitore, salva l’esdebitazione.

La regola più importante per te è che ogni trattamento differenziato tra classi va motivato nella proposta. Non basta dire che i fornitori ricevono il 24% e le banche il 13%: devi spiegare perché quella distinzione corrisponde a interessi economici diversi e perché è funzionale al concordato.

I numeri

Immagina un passivo chirografario ammesso di 3.847.200 €, così composto: fornitori ricorrenti 1.412.600 €, banche 1.968.300 €, creditori occasionali 466.300 €. Con un’unica classe al 14% offriresti 538.608 €. Con tre classi (fornitori 21%, banche 11%, occasionali 12%) offriresti 296.646 + 216.513 + 55.956 = 569.115 €. Spendi 30.507 € in più, ma rendi la proposta più attraente per i fornitori, che servono alla continuità dell’azienda che stai rilevando. Ricorda però che, con le classi, ti serve anche la maggioranza delle classi: con tre classi ne servono due favorevoli, oltre alla maggioranza dei crediti.

I rischi specifici

Il rischio principale è la classe costruita solo per vincere il voto. La giurisprudenza ha considerato abusiva la classe formata per alterare l’esito della votazione: il Tribunale di Milano, con decreto del 19 luglio 2011, ha negato l’omologazione di un concordato preventivo in cui una classe di crediti infragruppo era stata creata dopo il deposito della domanda al solo scopo di ribaltare il voto, ricalcolando il voto nella classe originaria. Il secondo rischio è la cessione delle revocatorie: secondo la Cassazione, formatasi sulla legge fallimentare, la loro attribuzione al terzo deve essere espressa nella proposta e nel decreto di omologazione (Cass. civ., sez. I, 26 aprile 2003, n. 6587).

Le mosse giuste

  1. Mappa i creditori prima di disegnare le classi: chi continuerà a lavorare con l’azienda, chi ha garanzie di terzi, chi è parte correlata.
  2. Scrivi una motivazione autonoma per ogni classe, che regga il controllo del tribunale.
  3. Chiedi la relazione del professionista indipendente per i privilegiati che intendi pagare in parte, prima di fissare le percentuali.
  4. Valuta la clausola di limitazione degli impegni ai creditori ammessi, ma calcola l’impatto sui creditori esclusi.
  5. Simula il voto per classi, considerando silenzio-assenso e creditori esclusi dal voto.

Come si scrive una motivazione delle classi che regge

Per chi è nella tua posizione, la motivazione delle classi è il cuore della proposta. Una motivazione solida contiene almeno tre elementi. Il primo è la descrizione del criterio: quale caratteristica oggettiva accomuna i creditori della classe (la natura del credito, il tipo di rapporto con l’impresa, la presenza di garanzie esterne, la prosecuzione del rapporto con l’acquirente). Il secondo è la verifica di coerenza: tutti i creditori con quella caratteristica sono nella classe, e nessun creditore privo di essa vi è stato inserito. Il terzo è la giustificazione del trattamento: perché la classe riceve quella percentuale, collegando la differenza a un interesse dell’operazione (ad esempio la necessità di mantenere la rete di fornitura).

Un errore frequente è motivare la classe con la sua futura utilità per il proponente in termini generici. Dire che i fornitori sono “strategici” non basta: occorre indicare quali forniture, in che misura servono alla prosecuzione, quale danno deriverebbe dalla loro interruzione. Un altro errore è scegliere criteri dimensionali puri (crediti sopra o sotto una certa soglia) senza spiegare perché la dimensione del credito corrisponda a un interesse economico diverso: può essere legittimo, ad esempio per i piccoli creditori il cui pagamento rapido riduce i costi della procedura, ma va argomentato.

Infine, ricorda che la proposta del terzo è valutata dai creditori anche sotto il profilo della tua affidabilità. Le classi più generose non servono se i creditori dubitano che tu possa adempiere: garanzie, tempi di pagamento e copertura finanziaria vanno illustrati con la stessa cura riservata alle classi.

Giurisprudenza dedicata

La Cassazione ha ritenuto legittimo che il terzo trattenga un ragionevole margine sul valore dei beni ceduti oltre il necessario per pagare i creditori, perché sopporta costi e rischi dell’operazione (Cass. civ., sez. VI, 22 febbraio 2012, n. 2674, pronuncia sulla legge fallimentare). Ha anche chiarito che la semplice violazione della parità di trattamento non integra di per sé abuso dello strumento (Cass. civ., sez. I, 10 febbraio 2011, n. 3274).

Profilo 2 — Sei il debitore o una società del suo gruppo

La tua situazione

Sei l’imprenditore (o la società) in liquidazione giudiziale, oppure una società controllata, partecipata o sotto comune controllo. Vuoi chiudere la procedura con un concordato, magari con l’apporto di un socio o di un finanziatore. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: la legge ti tratta con sospetto, perché il concordato proposto dal debitore rischia di essere usato per riprendersi l’impresa a buon prezzo.

Cosa cambia per te

Puoi depositare la proposta solo dopo un anno dalla sentenza di apertura e non oltre due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo, e la proposta è ammissibile solo se prevede apporti che aumentino di almeno il 10% l’attivo disponibile. Per il resto, puoi usare le stesse leve del comma 2: classi, trattamenti differenziati motivati, soddisfazione in qualsiasi forma.

La regola più importante per te è che le classi non possono diventare uno strumento per far votare i soggetti a te vicini. Le società del gruppo che sono anche creditrici, i soci finanziatori, i parenti: chi si trova in conflitto di interessi è escluso dal voto o va collocato in modo trasparente.

I numeri

Attivo realizzabile stimato dal curatore: 2.316.400 €. L’apporto minimo del 10% è pari a 231.640 €. Se il socio di maggioranza mette a disposizione 248.900 €, l’attivo sale a 2.565.300 € e la condizione è rispettata. Se la proposta prevedesse invece un apporto di 219.000 €, pari al 9,45%, sarebbe inammissibile, a prescindere dalla bontà delle classi.

I rischi specifici

Il rischio principale è che la formazione delle classi venga letta come manovra per neutralizzare i creditori dissenzienti. Se crei una classe ad hoc per una società del gruppo che vota a favore, o isoli il creditore che voterebbe contro in una classe minuscola per bilanciare il numero delle classi, il tribunale può rilevare la scorretta formazione delle classi. Un secondo rischio è la legittimazione: la Cassazione ha ritenuto inammissibile la proposta presentata dall’amministratore di una società in liquidazione, poiché la rappresentanza spetta ai liquidatori (Cass. civ., sez. I, 8 giugno 1995, n. 6485, sulla legge fallimentare).

Le mosse giuste

  1. Calcola l’apporto sul dato di attivo del curatore, non su stime tue.
  2. Dichiara le parti correlate e collocale in una classe trasparente, senza contare su di loro per la maggioranza.
  3. Motiva ogni differenziazione facendo riferimento all’interesse economico, non alla prevedibile adesione.
  4. Prepara il confronto con la prosecuzione della liquidazione, perché è su quello che il tribunale misurerà le contestazioni.

Il rapporto tra apporto e classi

Per chi è nella tua posizione, l’apporto del 10% e le classi sono collegati più di quanto sembri. L’apporto è la condizione di ammissibilità, ma è anche la risorsa con cui finanzi i trattamenti differenziati: se lo destini interamente a una classe di creditori vicini al gruppo, la proposta perde credibilità; se lo distribuisci in modo da migliorare il trattamento delle classi più deboli, rafforzi la motivazione della convenienza. Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri: anche una proposta ammissibile per l’apporto può essere respinta al voto o non omologata se le classi appaiono costruite a tuo vantaggio.

Un aspetto spesso trascurato riguarda le tempistiche. Il termine minimo di un anno dalla sentenza di apertura e il termine massimo di due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo delimitano una finestra nella quale il passivo è in larga parte accertato. Questo significa che le tue classi saranno costruite su dati più stabili di quelli di cui dispone un terzo che propone subito: è un vantaggio, perché riduce il rischio di classi incoerenti con lo stato passivo, ma comporta anche che il curatore e il comitato conosceranno bene i creditori e potranno valutare con precisione la coerenza delle tue scelte.

Infine, se la proposta prevede la conversione di crediti in partecipazioni della società che prosegue l’attività, la classe dei creditori che ricevono azioni va motivata anche alla luce del fatto che il controllo resterà, in tutto o in parte, a soggetti vicini al debitore. La trasparenza su questo punto è il miglior presidio contro le contestazioni.

Giurisprudenza dedicata

Sul confine dell’abuso nella formazione delle classi resta un riferimento il decreto del Tribunale di Milano del 19 luglio 2011, reso in un concordato preventivo ma fondato su principi di buona fede applicabili anche all’art. 240.

Profilo 3 — Sei un creditore privilegiato, pegnatizio o ipotecario

La tua situazione

Sei la banca con ipoteca sul capannone, il leasing con pegno, il professionista o il lavoratore con privilegio generale. Pensavi che il tuo rango ti mettesse al riparo. Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri, ma più di quanto temi.

Cosa cambia per te

L’art. 240, comma 4, come riformulato dal D.Lgs. 136/2024, consente che la proposta preveda per te una soddisfazione non integrale, a una condizione: devi ricevere almeno quanto otterresti dalla liquidazione del bene o del diritto su cui grava la tua prelazione, al netto delle spese, valore indicato nella relazione giurata di un professionista indipendente designato dal tribunale. E il trattamento non può alterare l’ordine delle cause di prelazione: non puoi essere pagato meno di un creditore che ha rango inferiore al tuo.

La parte di credito che eccede il valore del bene (l’incapienza) segue la sorte dei chirografari: può essere inserita in una classe di chirografari “degradati”, distinta da quella dei chirografari puri, oppure confluire con questi ultimi.

La regola più importante per te è il diritto di voto. Se la proposta ti paga integralmente, in linea generale non voti sulla parte privilegiata, a meno che tu non rinunci alla prelazione; se invece ti paga solo in parte, voti per la parte degradata a chirografo, all’interno della classe in cui la proposta ti colloca.

I numeri

Credito ipotecario: 1.274.800 €. Valore di liquidazione dell’immobile indicato dal professionista indipendente, al netto delle spese: 968.350 €. La proposta può pagarti 968.350 € (o di più) in prelazione; i restanti 306.450 € diventano chirografari. Se la classe dei chirografari degradati riceve il 15%, incassi ulteriori 45.967,50 €, per un totale di 1.014.317,50 €, pari al 79,57% del credito. Se la proposta ti offrisse in prelazione 910.000 €, sarebbe sotto il valore di liquidazione e quindi illegittima.

I rischi specifici

Il rischio principale è una stima del bene troppo bassa. Tutto dipende dalla relazione del professionista indipendente: se il valore è sottostimato, la tua soddisfazione minima si abbassa. Secondo rischio: essere annegato in una classe di chirografari con interessi diversi dai tuoi, dove il tuo voto pesa poco.

Le mosse giuste

  1. Leggi subito la relazione giurata e confronta il valore con perizie, offerte ricevute dal curatore, aste comparabili.
  2. Verifica che il trattamento rispetti l’ordine delle prelazioni rispetto agli altri privilegiati.
  3. Controlla in quale classe è collocata la tua incapienza e se è omogenea per interessi economici.
  4. Prepara l’eventuale opposizione all’omologazione fondata sulla convenienza, perché il criterio del confronto con la liquidazione ti tutela.

La tua classe: degradati insieme ai chirografari o separati?

Per chi è nella tua posizione, la collocazione dell’incapienza è una scelta del proponente che incide direttamente sul tuo peso al voto. Se la tua quota degradata confluisce nella classe generale dei chirografari, conti in proporzione all’importo, ma i tuoi interessi possono essere diversi da quelli di fornitori e piccoli creditori: tu hai già incassato il valore del bene, loro dipendono interamente dalla percentuale. Se invece la proposta crea una classe di “privilegiati degradati”, il tuo voto pesa di più dentro quella classe, perché i suoi componenti sono pochi e con importi rilevanti, e quella classe conta come le altre ai fini della maggioranza delle classi.

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: puoi trovarti a votare contro una proposta che, sulla parte privilegiata, ti tratta in modo corretto. Il voto riguarda la parte degradata, e il confronto da fare è tra la percentuale offerta su quella parte e ciò che otterresti, sempre su quella parte, dalla prosecuzione della liquidazione. Se la liquidazione ti darebbe una percentuale chirografaria più alta, perché ad esempio sono pendenti revocatorie di valore che la proposta cede al terzo, hai un argomento concreto da far valere in opposizione.

Per i privilegiati generali, come lavoratori e professionisti, la questione è diversa: il privilegio grava sull’intero patrimonio mobiliare e la stima del “valore di liquidazione” richiede una ricostruzione del riparto complessivo. Anche qui la relazione del professionista indipendente è il documento da analizzare per primo.

Giurisprudenza dedicata

Sotto la legge fallimentare la Cassazione aveva affermato che i privilegiati vanno soddisfatti integralmente, salvo incapienza del bene (Cass. civ., 22 marzo 2010, n. 6901): l’art. 240, comma 4, codifica e precisa quel limite. Nella prassi di merito si è riconosciuto che anche tra privilegiati possono esistere posizioni giuridiche distinte, idonee a giustificare classi diverse (Trib. Pavia, 8 ottobre 2008; Trib. Mantova, 30 ottobre 2008), con un orientamento non uniforme (contra Trib. Piacenza, 1° ottobre 2008).

Profilo 4 — Sei un creditore chirografario

La tua situazione

Sei il fornitore di materie prime, il trasportatore, il consulente, la banca senza garanzie, il cliente che ha versato un acconto. Il tuo credito non ha prelazione e sei il bersaglio naturale della suddivisione in classi: è tra i chirografari che il proponente gioca le differenze.

Cosa cambia per te

Se la proposta non prevede classi, hai diritto al medesimo trattamento degli altri chirografari. Se prevede classi, puoi trovarti in un gruppo pagato meglio o peggio di un altro, ma la differenza deve essere giustificata da una diversità reale di posizione giuridica o di interessi economici, e il tribunale la verifica prima che la proposta ti sia comunicata.

Per te la regola più importante è il silenzio-assenso: se non esprimi il dissenso nel termine fissato dal giudice delegato, sei considerato consenziente. Molti chirografari perdono la partita non perché la proposta li tratti male, ma perché non votano.

I numeri

Sei un fornitore con credito di 87.430 €. La proposta prevede classe A (fornitori che proseguiranno il rapporto con l’acquirente) al 23% e classe B (altri chirografari) all’11%. Se sei in A incassi 20.108,90 €; se sei in B, 9.617,30 €. La differenza è 10.491,60 €. Se il tuo rapporto con l’impresa è identico a quello di chi sta in A, hai un argomento per contestare la formazione delle classi.

I rischi specifici

Il rischio principale è una classe disegnata in modo che il tuo voto sia irrilevante. Il secondo è il cram down: anche se la tua classe vota contro, il tribunale può omologare se ritiene che il tuo credito sarà soddisfatto in misura non inferiore alla prosecuzione della liquidazione giudiziale.

Le mosse giuste

  1. Leggi le motivazioni delle classi e confrontale con la tua posizione reale.
  2. Esprimi il voto nel termine, ricordando che il silenzio vale consenso.
  3. Fatti dare dal curatore i dati per stimare il riparto alternativo: è il metro con cui il tribunale valuterà la tua eventuale opposizione.
  4. Valuta l’opposizione all’omologazione se la tua classe è dissenziente e la proposta ti dà meno della liquidazione.
  5. Verifica se il proponente ha limitato gli impegni ai soli ammessi: se il tuo credito non è ancora ammesso, la questione è decisiva.

Come leggere la proposta in dieci minuti

Per chi è nella tua posizione, la proposta arriva spesso come un documento lungo e tecnico. Ecco l’ordine di lettura che consigliamo. Prima cerca la tabella delle classi: quante sono, chi contengono, quale percentuale ricevono. Poi individua la tua collocazione: in quale classe sei e con chi. Terzo, leggi la motivazione della tua classe e di quella meglio trattata: la differenza è spiegata in modo che tu riconosca la tua posizione? Quarto, cerca i tempi di pagamento e le garanzie: un 15% pagato in tre anni senza garanzie vale meno di un 12% pagato all’omologazione. Quinto, verifica se c’è la clausola di limitazione degli impegni ai creditori ammessi e se il tuo credito lo è. Sesto, cerca il confronto con la liquidazione, se presente, o chiedilo al curatore.

Per chi è nella tua posizione, il dato più utile è spesso il più semplice: quanto riceveresti se la liquidazione andasse avanti. Se la differenza tra proposta e liquidazione è minima, il voto contrario può non avere senso pratico; se è rilevante a tuo sfavore, vale la pena esprimere il dissenso e valutare l’opposizione. Ricorda anche che il voto è individuale: anche se la tua classe nel complesso approva, il tuo dissenso è registrato, ma la legittimazione a contestare la convenienza in omologazione spetta al creditore appartenente a una classe dissenziente.

Infine, non sottovalutare il valore della prosecuzione dei rapporti commerciali. Se il proponente rileva l’azienda e tu sei un fornitore, una percentuale più bassa può essere compensata da un contratto futuro: è un interesse economico legittimo, che può giustificare la tua collocazione in una classe dedicata.

Giurisprudenza dedicata

La Cassazione ha chiarito che, quando la clausola che limita gli obblighi dell’assuntore ai creditori ammessi è contenuta nel decreto di omologazione definitivo, il creditore escluso non può più contestarla in sede di verifica dell’adempimento (Cass. civ., sez. I, 25 febbraio 2011, n. 4698) e deve rivolgersi al debitore tornato in bonis (Cass. civ., sez. I, 17 marzo 2004, n. 5391), pronunce rese sulla legge fallimentare. In materia di classi, la giurisprudenza di merito ha richiesto che il piano offra una chiave di lettura dei criteri usati per classi e trattamenti differenziati (Trib. Palermo, 17 febbraio 2006) e ha valorizzato l’interesse economico e le garanzie esterne per evitare manipolazioni del voto (Trib. Milano, 4 dicembre 2008).

Profilo 5 — Sei l’amministrazione finanziaria o un ente previdenziale

La tua situazione

Sei l’Agenzia delle Entrate, l’INPS, l’INAIL o, dopo l’agosto 2026, anche un ente impositore locale che ha crediti verso l’impresa in liquidazione giudiziale. I tuoi crediti sono spesso in parte privilegiati e in parte chirografari (sanzioni, interessi, quote degradate). Per chi è nella tua posizione, il punto critico non è tanto la classe in cui vieni collocato quanto la possibilità che il tuo voto contrario venga superato.

Cosa cambia per te

Nel concordato dell’art. 240 la legge non impone, come regola generale, una classe dedicata ai crediti fiscali e previdenziali: è il proponente che decide se isolarli o meno, nel rispetto dei criteri di omogeneità. La loro natura pubblicistica e la disciplina specifica che li governa rendono però spesso ragionevole una classe autonoma, perché la posizione giuridica di un credito tributario non coincide con quella di un fornitore.

La regola più importante per te è il nuovo art. 245, comma 5, CCII, come modificato dal D.Lgs. 136/2024: il tribunale può omologare il concordato anche quando il voto contrario dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali sia determinante per il raggiungimento delle maggioranze, se la proposta è conveniente rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale, valutazione che può fondarsi anche sulla relazione del professionista indipendente.

Il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, con il suo art. 4, ha esteso ai tributi locali gli strumenti che il Codice dedica ai crediti fiscali, come la transazione fiscale, anche nella composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis, CCII). Se e in quali termini questa estensione incida sul trattamento dei tributi locali nel concordato dell’art. 240 è un punto da verificare caso per caso sul testo vigente, ma la direzione della riforma è chiara: Comuni e Regioni non sono più creditori “fuori sistema”.

I numeri

Crediti dell’Erario ammessi: 612.740 €, di cui 401.380 € in privilegio e 211.360 € chirografari. La proposta paga il privilegio al 74% (pari al valore di realizzo dei beni su cui il privilegio insiste, come da relazione) e colloca il chirografo, insieme alla quota degradata, in una classe “crediti pubblici” al 9%. Totale offerto: 297.021,20 € + (104.358,80 + 211.360) × 9% = 297.021,20 + 28.414,69 = 325.435,89 €. Se nella prosecuzione della liquidazione il riparto atteso per l’Erario è stimato in 287.900 €, la proposta è più conveniente e il tribunale può superare il voto contrario determinante.

I rischi specifici

Il rischio principale, per l’ente, è sottovalutare il confronto con l’alternativa liquidatoria: se non contesta con dati propri la stima del proponente e del professionista, il giudizio di convenienza si forma sui numeri altrui. Il secondo rischio è opposto e riguarda il proponente: contare sul cram down senza un’analisi solida espone al rigetto dell’omologazione.

Le mosse giuste

  1. Verifica la ripartizione tra quota privilegiata e quota chirografaria e la stima di realizzo dei beni gravati.
  2. Controlla l’omogeneità della classe: crediti pubblici di natura diversa possono richiedere classi diverse.
  3. Ricostruisci in modo indipendente il riparto atteso dalla liquidazione.
  4. Coordina la posizione degli enti locali alla luce del D.Lgs. 147/2026.

Lo Studio Monardo, attraverso l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, ricostruisce per il proponente o per il creditore il confronto tra proposta e liquidazione su cui il tribunale misura la convenienza.

Il dialogo con il proponente prima del voto

Per chi è nella tua posizione, il momento più utile per incidere sulle classi non è l’opposizione all’omologazione ma la fase che precede la comunicazione della proposta e il voto. Il proponente ha interesse a ottenere l’adesione degli enti pubblici, perché il ricorso al superamento del voto contrario richiede una prova di convenienza che non è mai scontata. Un’interlocuzione tempestiva sulla quantificazione dei crediti, sulla quota privilegiata e sulla collocazione della quota degradata consente spesso di correggere errori di classificazione prima che diventino oggetto di contenzioso.

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi: il superamento del voto contrario dell’ente pubblico è possibile solo se la proposta è conveniente rispetto alla prosecuzione della liquidazione, e la valutazione è affidata al tribunale, non al proponente. L’ente che documenta un riparto liquidatorio più favorevole, ad esempio evidenziando beni non considerati o azioni recuperatorie sottovalutate, sposta l’onere argomentativo sul proponente.

Per gli enti locali, alla luce del D.Lgs. 147/2026, la novità principale è culturale prima che giuridica: tributi come IMU, TARI o canoni locali, spesso considerati marginali nella costruzione delle classi, entrano a pieno titolo nel perimetro degli strumenti del Codice. Chi costruisce la proposta deve dunque censirli con la stessa attenzione riservata ai crediti erariali.

Giurisprudenza dedicata

Sul perimetro del controllo giudiziale in omologazione, la Cassazione ha affermato, in materia di concordato preventivo regolato dalla legge fallimentare, che il giudice non sostituisce la propria valutazione di convenienza a quella dei creditori ma verifica la correttezza dei dati e del procedimento (Cass. civ., 25 ottobre 2010, n. 21860; Cass. civ., 15 settembre 2011, n. 18864). L’art. 245 CCII, consentendo la valutazione di convenienza su contestazione e nel caso del voto pubblico determinante, introduce un’eccezione espressa a quell’impostazione.

Profilo 6 — Sei un obbligazionista o un titolare di strumenti finanziari

La tua situazione

Hai sottoscritto un prestito obbligazionario o strumenti finanziari partecipativi emessi dalla società in liquidazione giudiziale. Per te c’è una regola che nessun altro profilo ha: la classe non è una scelta del proponente, è un obbligo di legge.

Cosa cambia per te

L’art. 240, comma 3, CCII stabilisce che, se la società ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta, i relativi portatori costituiscono una classe. Questo significa che il tuo voto si esprime anche come voto di classe: nel conto della maggioranza delle classi, la classe degli obbligazionisti pesa quanto qualsiasi altra.

La proposta può soddisfarti anche in forma diversa dal denaro: attribuzione di azioni, quote, nuovi strumenti finanziari, secondo la lettera c) del comma 2. Il trattamento deve però rispettare l’ordine delle prelazioni e, se diverso da quello di altre classi di chirografari, deve essere motivato.

I numeri

Prestito obbligazionario residuo: 1.087.500 €, sottoscritto da 214 portatori. Proposta: conversione in azioni della società di nuova costituzione che rileva l’azienda, con un valore attribuito dal proponente pari al 17% del credito (184.875 €). Se la classe vota contro ma la maggioranza dei crediti e la maggioranza delle classi sono raggiunte, il singolo obbligazionista dissenziente può opporsi contestando la convenienza: il tribunale omologherà se il valore che riceve non è inferiore a quanto otterrebbe dalla prosecuzione della liquidazione.

I rischi specifici

Il rischio principale è la valutazione delle utilità non monetarie: azioni di una società nuova possono valere molto o nulla. Il secondo è la dispersione: centinaia di portatori che non votano diventano consenzienti per silenzio.

Le mosse giuste

  1. Chiedi i criteri di valutazione delle azioni o degli strumenti offerti.
  2. Coordinati con il rappresentante comune degli obbligazionisti, se nominato.
  3. Esprimi il voto o il dissenso nel termine.
  4. Valuta l’opposizione se il valore offerto è inferiore al riparto liquidatorio.

Il problema della partecipazione al voto

Per chi è nella tua posizione, il silenzio-assenso ha un effetto particolare. Le emissioni obbligazionarie sono spesso diffuse tra molti sottoscrittori, ciascuno con importi contenuti, e pochi seguono la procedura con attenzione. Il risultato è che la classe degli obbligazionisti tende ad approvare per inerzia, anche quando il trattamento non è vantaggioso. La regola più utile per te è organizzarti con gli altri portatori, attraverso il rappresentante comune o forme di coordinamento, per valutare la proposta e decidere un voto consapevole.

Un secondo aspetto riguarda gli strumenti finanziari partecipativi, che possono avere diritti patrimoniali diversi dalle obbligazioni. Se sono oggetto della proposta, i loro titolari formano una classe; occorre verificare se la proposta li tratta coerentemente con il loro rango contrattuale, perché anche per loro vale il limite del rispetto dell’ordine delle prelazioni e della motivazione dei trattamenti differenziati.

Infine, se la proposta ti offre strumenti della nuova società anziché denaro, valuta la liquidità di quegli strumenti: una partecipazione non quotata, senza diritti di uscita, ha un valore effettivo inferiore a quello nominale attribuito nella proposta. È un elemento che pesa nel confronto con la liquidazione.

Giurisprudenza dedicata

Non risultano, all’esito delle verifiche svolte, pronunce di legittimità specifiche sulla classe obbligatoria degli obbligazionisti nell’art. 240 CCII. Il principio di fondo resta quello affermato dalla Corte costituzionale: la par condicio può essere derogata solo per ragioni apprezzabili (Corte cost., 20 aprile 1989, n. 204).

Tre proposte, tre classificazioni, tre esiti

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali. Applicano le regole viste a tre proposte diverse sulla stessa impresa in liquidazione giudiziale, con passivo ammesso di 5.218.640 €.

Simulazione A — proposta senza classi. Un terzo offre il pagamento integrale dei privilegiati (1.371.440 €) e il 12% a tutti i chirografari (3.847.200 € × 12% = 461.664 €). Votano solo i chirografari. Per l’approvazione servono voti favorevoli, anche per silenzio, superiori a 1.923.600 €. Le banche (1.968.300 €) da sole possono bloccare la proposta esprimendo dissenso: non c’è alcuna maggioranza di classi da conquistare, ma neppure alcun cram down per classe dissenziente.

Simulazione B — proposta con tre classi. Lo stesso terzo crea: classe 1 fornitori ricorrenti (1.412.600 €) al 21%; classe 2 banche (1.968.300 €) all’11%; classe 3 occasionali (466.300 €) al 12%. Le banche votano contro (1.968.300 €), fornitori e occasionali a favore (1.878.900 €). La maggioranza delle classi c’è (2 su 3), ma la maggioranza dei crediti no: 1.878.900 € è inferiore a 1.923.600 €. La proposta non è approvata. Se però 51.300 € di crediti bancari restano silenti, quei crediti si considerano consenzienti: i favorevoli diventano 1.930.200 € e la proposta è approvata. Il silenzio cambia l’esito.

Simulazione C — proposta con degradazione dell’ipotecario. Il terzo paga la banca ipotecaria (credito 1.274.800 €) per 968.350 €, valore di liquidazione certificato, e colloca i 306.450 € incapienti in una classe di chirografari degradati al 15%. I chirografari votanti salgono a 4.153.650 €; la maggioranza è 2.076.826 €. Classi: degradati, fornitori, banche chirografarie, occasionali. Votano a favore fornitori, occasionali e degradati (2.185.350 €): maggioranza dei crediti e delle classi (3 su 4) raggiunte. Le banche chirografarie, classe dissenziente, si oppongono: il tribunale omologa se il riparto liquidatorio stimato per loro (10,2%) non supera l’11% offerto.

Quando appartieni a più profili insieme

Le regole si complicano quando una stessa persona o società occupa due posizioni. Ecco i casi più frequenti.

La banca che è insieme ipotecaria e chirografaria. Ha un mutuo ipotecario e un fido di conto corrente. Per la parte ipotecaria vale il Profilo 3, per il fido il Profilo 4. Può trovarsi in due classi diverse e votare in entrambe per la parte chirografaria, compresa la quota degradata. Attenzione: se la proposta colloca la quota degradata e il fido nella stessa classe, la banca può avere un peso decisivo in quella classe.

Il creditore che è anche proponente. Un fornitore che presenta la proposta come creditore resta creditore. Il suo voto, però, è in conflitto con l’interesse della massa: la soluzione più prudente è collocarlo in una classe autonoma e non contare il suo voto per la maggioranza, in linea con le regole sul conflitto di interessi previste in materia di voto.

La società del gruppo creditrice del debitore. È insieme profilo 2 (soggetto vicino al debitore) e profilo 4 (chirografario). Se vota, il rischio di abuso è massimo: è il caso deciso dal Tribunale di Milano il 19 luglio 2011, dove la classe infragruppo creata a ridosso del voto è stata ritenuta illegittima.

L’ente previdenziale con crediti in parte privilegiati. È insieme profilo 3 e profilo 5: per la parte privilegiata gode del limite del valore di liquidazione, per la parte degradata entra nella classe chirografaria e, se il suo voto è determinante, si espone al superamento previsto dall’art. 245, comma 5.

L’obbligazionista che è anche fornitore. Vota nella classe obbligatoria per le obbligazioni e nella classe dei fornitori per il credito commerciale. I due voti possono anche divergere.

Il confronto tra i profili

La tabella che segue mette in fila, profilo per profilo, gli aspetti che contano. Le colonne riprendono quanto detto nelle sezioni dedicate.

Aspetto Terzo/creditore proponente Debitore e gruppo Privilegiato Chirografario Fisco ed enti previdenziali Obbligazionisti
Ruolo sulle classi Le disegna Le disegna con limiti Le subisce (quota degradata) Le subisce Le subisce Classe imposta per legge
Tempi Subito dopo l’apertura Dopo 1 anno, entro 2 dall’esecutività — — — —
Tutela minima — Apporto ≥ 10% dell’attivo Valore di liquidazione del bene Confronto con la liquidazione Confronto con la liquidazione Confronto con la liquidazione
Voto Conflitto se creditore Parti correlate in conflitto Solo per la parte degradata o se rinuncia Pieno, silenzio = consenso Superabile se determinante In classe autonoma
Rischio principale Classe abusiva Inammissibilità / abuso Stima bassa del bene Classe che rende irrilevante il voto Cram down Valutazione delle utilità

Le domande che valgono per tutti

Le classi possono essere modificate dopo la comunicazione ai creditori? La proposta può essere modificata, ma una modifica che incide sulle classi o sui trattamenti richiede un nuovo passaggio di controllo e una nuova comunicazione: non si può cambiare la geometria delle classi a voto in corso. È proprio la modifica tardiva delle classi che il Tribunale di Milano, nel 2011, ha considerato abusiva.

Cosa succede se ci sono più proposte concorrenti? Il curatore e il comitato dei creditori, secondo l’art. 241 come modificato dal D.Lgs. 136/2024, possono individuare una o più proposte maggiormente convenienti da sottoporre al voto. Se più proposte vanno al voto, prevale quella che ha ottenuto la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; a parità, quella presentata per prima (art. 244, comma 4).

Il giudice può bocciare le classi anche se nessuno si oppone? Sì, quando la proposta prevede condizioni differenziate il controllo sulla corretta formazione delle classi precede la comunicazione ai creditori. Il controllo preliminare del giudice delegato, secondo la Cassazione formatasi sulla legge fallimentare, non è però un provvedimento decisorio impugnabile con ricorso straordinario (Cass. civ., sez. I, 9 giugno 2000, n. 7868).

Se la mia classe vota contro, sono comunque vincolato? Se il concordato è approvato e omologato, sì: vincola tutti i creditori anteriori all’apertura della liquidazione. Il dissenso di classe ti dà però la legittimazione a contestare la convenienza in sede di omologazione.

Cosa accade dopo l’omologazione? Il decreto produce effetti dalla pubblicazione (art. 246 CCII come modificato dal D.Lgs. 136/2024); se l’omologazione viene poi riformata, restano salvi gli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato (art. 249, comma 1-bis).

Le classi del concordato dell’art. 240 funzionano come quelle del concordato preventivo? In parte sì: i criteri di omogeneità sono gli stessi e la giurisprudenza formatasi sul concordato preventivo è utile anche qui. Ma il contesto è diverso. Nel concordato dell’art. 240 la procedura liquidatoria è già aperta, il passivo è accertato o in corso di accertamento dal curatore e l’alternativa con cui confrontare la proposta è concreta: la prosecuzione della liquidazione giudiziale. Inoltre le ipotesi di classi obbligatorie sono più ristrette.

Chi controlla che la classe sia omogenea se la proposta arriva prima dello stato passivo? Il controllo si svolge sull’elenco provvisorio predisposto dal curatore. È una ragione in più per costruire classi con criteri oggettivi, verificabili anche quando l’ammissione dei singoli crediti non è ancora definitiva, e per prevedere come saranno collocati i creditori ammessi in seguito.

La giurisprudenza ordinata per profilo

Una premessa di metodo: l’art. 240 CCII è in vigore dal 15 luglio 2022 e le pronunce di legittimità specifiche sulle classi nel concordato nella liquidazione giudiziale sono ancora rare. I riferimenti che seguono sono in gran parte resi sulla legge fallimentare (artt. 124 ss. l.f. per il concordato fallimentare, artt. 160 ss. per il concordato preventivo), il cui impianto è stato ripreso dal Codice: li indichiamo dichiarandolo, perché i principi conservano utilità interpretativa.

Per il terzo e il creditore proponente

Estremi Principio (riformulato) Perché conta qui
Cass. civ., sez. VI, 22 febbraio 2012, n. 2674 (l.f.) Il terzo può trattenere un margine ragionevole sul valore dei beni ceduti, perché assume costi e rischi Legittima la logica economica della proposta del terzo
Cass. civ., sez. I, 10 febbraio 2011, n. 3274 (l.f.) La sola violazione della parità di trattamento non è abuso; anche la cessione delle revocatorie al terzo non lo è Delimita il sindacato sui trattamenti differenziati
Cass. civ., sez. I, 26 aprile 2003, n. 6587 (l.f.) La cessione delle revocatorie deve essere espressa nella proposta e nel decreto Rilevante per la cessione prevista dall’art. 240, comma 5
Cass. civ., sez. I, 9 ottobre 1998, n. 10013 (l.f.) Possono essere cedute al terzo solo le revocatorie già promosse al deposito della proposta Da verificare alla luce del testo vigente del comma 5

Per il debitore e il suo gruppo

Estremi Principio (riformulato) Perché conta qui
Trib. Milano, decreto 19 luglio 2011 (concordato preventivo, l.f.) La classe infragruppo creata solo per alterare il voto è abusiva; il voto va ricalcolato nella classe originaria Limite alla costruzione strumentale delle classi
Cass. civ., sez. I, 8 giugno 1995, n. 6485 (l.f.) La proposta della società in liquidazione va presentata dai liquidatori, non dall’amministratore Legittimazione del debitore societario

Per i privilegiati

Estremi Principio (riformulato) Perché conta qui
Cass. civ., 22 marzo 2010, n. 6901 (l.f.) I privilegiati vanno soddisfatti integralmente salvo incapienza del bene Antecedente del limite dell’art. 240, comma 4
Cass. civ., 4 febbraio 2009, n. 2706 (l.f.) Le classi possono essere formate in base alla posizione giuridica dei crediti Fondamento delle classi di degradati
Trib. Pavia, 8 ottobre 2008 e Trib. Mantova, 30 ottobre 2008 (l.f.) Anche tra privilegiati possono esistere posizioni giuridiche distinte Classi differenziate tra privilegiati; contra Trib. Piacenza, 1° ottobre 2008

Per i chirografari

Estremi Principio (riformulato) Perché conta qui
Cass. civ., sez. I, 25 febbraio 2011, n. 4698 (l.f.) La limitazione degli obblighi del proponente ai creditori ammessi, se contenuta nel decreto definitivo, non è più contestabile Rilevanza della clausola dell’art. 240, comma 5
Cass. civ., sez. I, 17 marzo 2004, n. 5391 (l.f.) Il creditore non ammesso, se c’è la clausola di limitazione, agisce solo verso il debitore Tutela del creditore escluso
Trib. Palermo, 17 febbraio 2006 (l.f.) Il piano deve rendere comprensibili i criteri di classi e trattamenti Onere di motivazione delle classi
Trib. Milano, 4 dicembre 2008 (l.f.) Interessi economici e garanzie esterne contano per evitare manipolazioni del voto Criterio dell’interesse economico

Per gli enti pubblici e per tutti i profili

Estremi Principio (riformulato) Perché conta qui
Cass. civ., 25 ottobre 2010, n. 21860 (l.f.) In omologazione il giudice non valuta la convenienza in via generale Base per leggere l’eccezione dell’art. 245, comma 5
Cass. civ., 15 settembre 2011, n. 18864 (l.f.) Il controllo del giudice non è notarile: copre la veridicità dei dati Controllo sui dati che sorreggono le classi
Cass. civ., sez. I, 9 giugno 2000, n. 7868 (l.f.) Il vaglio preliminare della proposta da parte del giudice delegato non è decisorio Natura del controllo preliminare
Corte cost., 20 aprile 1989, n. 204 La par condicio è derogabile per ragioni apprezzabili Fondamento costituzionale dei trattamenti differenziati
Corte cost., 12 marzo 2010, n. 10 Manifesta infondatezza della questione sulle classi, superabile con interpretazione conforme Legittimità del sistema delle classi

Cosa può fare lo Studio Monardo sulle classi del concordato dell’art. 240

Lo Studio lavora con un team di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso fascicolo: i primi sulla legittimità delle classi e sul voto, i secondi sui numeri del confronto con la liquidazione. Ecco cosa facciamo concretamente, profilo per profilo.

  1. Per il terzo proponente, mappiamo il passivo sull’elenco del curatore e individuiamo i gruppi di creditori con posizione giuridica e interessi economici realmente omogenei.
  2. Redigiamo la motivazione di ogni classe e di ogni trattamento differenziato, in modo che regga il controllo del tribunale previsto prima della comunicazione ai creditori.
  3. Simuliamo il voto su crediti e classi, includendo silenzio-assenso, esclusi dal voto e conflitti di interessi.
  4. Per il debitore, calcoliamo l’apporto minimo del 10% sull’attivo stimato dal curatore e verifichiamo i termini di un anno e di due anni.
  5. Per i privilegiati, esaminiamo la relazione giurata del professionista indipendente e la confrontiamo con perizie e valori di mercato.
  6. Per i chirografari, verifichiamo la collocazione in classe e prepariamo il dissenso o l’opposizione fondata sulla convenienza.
  7. Per gli enti pubblici e per chi tratta con loro, ricostruiamo il riparto atteso dalla prosecuzione della liquidazione, base del giudizio previsto dall’art. 245, comma 5.
  8. Per gli obbligazionisti, analizziamo il valore delle utilità non monetarie offerte e coordiniamo il voto della classe.
  9. Predisponiamo opposizioni e difese nel giudizio di omologazione e gli eventuali reclami.
  10. Seguiamo la causa in ogni grado, fino al giudizio di legittimità.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa in particolare la funzione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: la composizione negoziata insegna a trattare con gruppi di creditori dagli interessi diversi, che è esattamente ciò che le classi dell’art. 240 richiedono. L’esperienza di Gestore della crisi e di fiduciario OCC aggiunge l’abitudine al confronto tra trattamento proposto e alternativa liquidatoria. E la qualifica di cassazionista garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: stesso difensore, stessa linea, dal disegno delle classi fino all’ultimo grado.

In chiusura: prima capisci chi sei, poi agisci secondo le tue regole

Le classi del concordato dell’art. 240 CCII non sono una formalità: decidono chi viene pagato quanto, chi vota e quanto pesa il suo voto, chi può essere superato dal tribunale. Il primo passo è capire il tuo profilo; il secondo è agire secondo le regole che valgono per te, entro i termini fissati, perché nel concordato nella liquidazione giudiziale il silenzio vale consenso.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché le classi sono il punto di incontro tra negoziazione e controllo giudiziale. La prima è il campo dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), che l’Avv. Monardo esercita componendo interessi divergenti attorno a una proposta sostenibile. Il secondo richiede la consuetudine, propria del Gestore della crisi L. 3/2012 e del fiduciario OCC, a misurare ogni trattamento sul metro dell’alternativa liquidatoria.

📩 Che tu stia preparando una proposta o debba decidere come votare, scrivici prima che scada il termine: trovi tutti i contatti dello studio in fondo a questa pagina.

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