La risposta breve è sì: il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi e da ultimo dal D.Lgs. 136/2024) costruisce la composizione negoziata come un percorso dal quale si può uscire verso gli strumenti di regolazione della crisi, compreso il concordato preventivo in continuità aziendale. La risposta completa, però, è molto meno semplice. Il passaggio non è un corridoio automatico: è una porta che si apre solo a determinate condizioni, in determinati tempi e con determinati documenti in mano. Ed è proprio su queste condizioni che, negli ultimi tre anni, i tribunali, le corti d’appello e da ultimo la Corte di Cassazione hanno detto le cose più importanti.
La legge, infatti, si limita a elencare le uscite possibili (art. 23 CCII), a fissare un divieto di andata e ritorno (art. 25-quinquies CCII), a regolare la durata delle misure protettive (artt. 8, 18, 19 CCII) e a dare un termine di sessanta giorni dalla relazione finale dell’esperto (art. 40, comma 10, CCII). Ma che cosa significa “trattative concluse”? La rinuncia dell’imprenditore vale come conclusione? Le misure protettive ottenute davanti all’esperto si “trascinano” nel concordato? Il tribunale del concordato è vincolato da ciò che l’esperto ha scritto? Sono domande a cui il testo normativo non risponde da solo: rispondono i giudici.
In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere prima di trasformare una composizione negoziata in un concordato in continuità, ciascuna tradotta in una conseguenza pratica per l’impresa. Non è un confronto di convenienza tra i due strumenti: è la mappa del passaggio procedurale, con i suoi punti di rottura.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce la composizione negoziata dall’interno, cioè dal lato di chi conduce le trattative, redige la relazione finale e valuta la praticabilità delle soluzioni dell’art. 23. Questa prospettiva è decisiva proprio nel momento del passaggio, perché il successo del concordato in continuità dipende spesso da come è stata gestita, documentata e chiusa la fase negoziale precedente.
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Il quadro normativo in breve: le quattro norme del passaggio
Per capire su cosa si sono pronunciati i giudici servono quattro coordinate.
Primo: l’art. 23 CCII, la norma “ponte”. Il comma 1 disciplina gli esiti positivi della composizione negoziata (contratto con uno o più creditori, convenzione di moratoria, accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto). Il comma 2 elenca le alternative quando quegli esiti non sono raggiunti: piano attestato di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti (con la percentuale ridotta per gli accordi a efficacia estesa quando il risultato emerge dalla relazione finale dell’esperto), concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies) e, in via generale, l’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal Codice. Il concordato preventivo in continuità aziendale rientra in quest’ultima categoria.
Secondo: l’art. 25-quinquies CCII, il divieto di andata e ritorno. L’istanza di nomina dell’esperto non può essere presentata se è pendente un procedimento introdotto con domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, anche nella forma “con riserva” (art. 44, comma 1, lett. a), oppure con la domanda di misure protettive dell’art. 54, comma 3, o di concordato minore; né può essere presentata se l’imprenditore ha rinunciato a una di quelle domande nei quattro mesi precedenti. La norma, modificata dal D.Lgs. 136/2024, guarda in una sola direzione: impedisce di entrare in composizione negoziata da un concordato appena abbandonato. Non impedisce, invece, il percorso opposto, cioè dalla composizione negoziata al concordato.
Terzo: le misure protettive e il loro tetto. Nella composizione negoziata l’imprenditore può chiedere misure protettive con l’istanza di nomina o successivamente (art. 18); il tribunale le conferma o le revoca e ne fissa la durata, tra un minimo di trenta e un massimo di centoventi giorni, prorogabili fino a un totale di duecentoquaranta (art. 19). L’art. 8 CCII aggiunge un limite di sistema: la durata complessiva delle misure protettive non può superare dodici mesi, anche non continuativi, inclusi rinnovi e proroghe. È qui che si gioca la “dote” di protezione che l’impresa porta con sé nel concordato.
Quarto: il termine dei sessanta giorni. L’art. 17, comma 8, prevede che al termine dell’incarico l’esperto rediga una relazione finale, la inserisca nella piattaforma e la comunichi all’imprenditore. Da quella comunicazione decorrono sessanta giorni rilevanti in due norme: l’art. 25-sexies (per il concordato semplificato) e l’art. 40, comma 10, ultimo periodo, che consente di depositare la domanda di accesso a uno strumento di regolazione anche oltre la prima udienza del procedimento di liquidazione giudiziale pendente, purché entro sessanta giorni dalla relazione finale.
A queste si aggiunge l’art. 24 CCII sulla conservazione degli effetti: gli atti e i pagamenti compiuti durante la composizione negoziata in coerenza con l’andamento delle trattative e con le prospettive di risanamento restano protetti anche se poi si apre una procedura. Infine, per completezza del contesto, il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026, ha esteso la transazione fiscale ai tributi locali: un’innovazione che non tocca il meccanismo del passaggio, ma incide sul contenuto della proposta che l’impresa porterà nel concordato in continuità, perché anche i debiti verso i Comuni (ad esempio IMU e TARI) potranno essere oggetto di trattamento concordato secondo le nuove regole.
| Norma | Cosa regola nel passaggio | Domanda che i giudici hanno dovuto risolvere |
|---|---|---|
| Art. 23 CCII | Le uscite dalla composizione negoziata | Quando le trattative sono “concluse”? |
| Art. 25-quinquies CCII | Il divieto di rientro dopo una rinuncia | Riguarda anche le domande dei creditori? |
| Artt. 8, 18, 19 CCII | Misure protettive e loro durata | Si sommano con quelle del concordato? |
| Art. 40, c. 10, CCII | I sessanta giorni dalla relazione finale | Valgono anche dopo una rinuncia? |
| Art. 17, c. 8, CCII | La relazione finale dell’esperto | Quanto pesa davanti al tribunale? |
L’orientamento consolidato: la composizione negoziata non è una procedura, ma un percorso da cui si può uscire
Prima di entrare nelle questioni controverse conviene fissare il punto su cui la giurisprudenza è ormai stabile, perché da esso discende tutto il resto. La composizione negoziata non è una procedura concorsuale: è un percorso stragiudiziale e privatistico, assistito da un esperto, nel quale il tribunale interviene solo per “parentesi” giurisdizionali. Il passaggio al concordato in continuità, dunque, non è la prosecuzione della stessa procedura sotto un altro nome: è l’ingresso in una procedura nuova, con presupposti, controlli e organi diversi.
Tribunale di Bologna, ordinanza del 23 luglio 2024
La vicenda nasce in sede di conferma delle misure protettive. Il Tribunale di Bologna ha chiarito che la composizione negoziata non ha natura concorsuale e che i passaggi davanti al giudice (conferma delle misure, autorizzazioni) non ne alterano la natura; ha aggiunto che gli obblighi di buona fede e leale collaborazione gravano su tutte le parti, imprenditore e creditori, e che il giudice deve tenere conto della dimensione collettiva della crisi.
Il principio, calato nella pratica, significa che ciò che fai durante le trattative non è “coperto” automaticamente quando entri in concordato. Il concordato in continuità ha regole proprie (domanda, piano, attestazione, voto per classi, omologazione), e il tribunale le applicherà dall’inizio. Il lavoro svolto in composizione negoziata è un patrimonio, non un salvacondotto.
Corte d’Appello di Firenze, sentenza n. 571 del 7 marzo 2023, e Tribunale di Campobasso, sentenza n. 15 del 14 luglio 2023
Le due pronunce affrontano lo stesso nodo da lati diversi. La Corte fiorentina ha precisato che il favore dell’ordinamento per gli strumenti alternativi alla liquidazione vale quando l’insolvenza è reversibile, ribadendo che la composizione negoziata non è una procedura concorsuale. Il Tribunale di Campobasso ha affermato che la composizione negoziata è accessibile anche all’impresa già insolvente, purché il risanamento non appaia irreversibile.
In altre parole, se ti trovi in uno stato di insolvenza ma con un’attività che genera ancora margini, la composizione negoziata è uno spazio legittimo per costruire la continuità; ma il giorno in cui passi al concordato dovrai dimostrare, con il piano e l’attestazione, che quella continuità è concretamente realizzabile. Le trattative non sostituiscono la prova.
Tribunale di Padova, ordinanza del 13 dicembre 2024, e Tribunale di Crotone, ordinanza del 4 gennaio 2025
Entrambe le decisioni riguardano la conferma delle misure protettive in composizione negoziata. Il Tribunale di Padova ha indicato come criterio la plausibilità e l’adeguatezza del progetto di risanamento; il Tribunale di Crotone ha richiesto una prospettiva di risanamento credibile e non manifestamente infattibile, escludendo che le misure cautelari possano imporre ai creditori un “fare”.
L’orientamento si è consolidato nel senso che il giudice, già nella fase negoziata, misura la serietà del percorso di risanamento: lo stesso metro, più severo, tornerà nel concordato in continuità. Il principio, calato nella pratica, significa che un progetto che fatica a superare la soglia minima della plausibilità in composizione negoziata difficilmente reggerà il vaglio di fattibilità del concordato. Al contrario, un progetto già passato al vaglio del giudice delle misure protettive è una base di partenza solida per il piano concordatario.
Tribunale di Milano, decreto del 9 ottobre 2025
Il Tribunale milanese ha ribadito la natura privatistica della composizione negoziata, traendone una conseguenza concreta: i crediti sorti durante le trattative non diventano prededucibili, salvo i casi espressamente previsti dalla legge (ad esempio i finanziamenti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art. 22 CCII).
Per l’impresa che passa al concordato in continuità questo è un punto delicato. I fornitori che hanno continuato a lavorare durante la composizione negoziata, senza un’autorizzazione specifica, non godranno automaticamente della prededuzione nel concordato. Il piano dovrà tenerne conto, collocandoli correttamente nelle classi, e chi pianifica la transizione deve sapere in anticipo quali crediti saranno “protetti” e quali no.
Prima questione aperta: quali porte restano chiuse? L’art. 25-quinquies e le pendenze che bloccano
La questione
“Ho già presentato in passato una domanda di concordato, oppure c’è un ricorso per liquidazione giudiziale contro di me: posso ancora usare la composizione negoziata come anticamera del concordato in continuità?” È la domanda che si pone chi arriva tardi, con un contenzioso già aperto.
Cosa hanno deciso i giudici
Tribunale di Pesaro, ordinanza del 9 agosto 2023. L’imprenditore aveva rinunciato a un concordato semplificato e, nei quattro mesi successivi, aveva chiesto la nomina di un esperto. Il tribunale ha ritenuto che la rinuncia nei quattro mesi precedenti impedisse l’accesso alla composizione negoziata. Il principio: il divieto dell’art. 25-quinquies opera anche quando la domanda rinunciata era quella di concordato semplificato, perché l’obiettivo è evitare un uso “a fisarmonica” degli strumenti.
Tribunale di Mantova, ordinanza del 18 ottobre 2024. Qui la pendenza dell’impugnazione relativa a un concordato semplificato è stata ritenuta incompatibile con una nuova composizione negoziata. Nella stessa vicenda il tribunale ha negato il presupposto per la conferma delle misure per la durata eccessiva del piano, le carenze previsionali e l’assenza di trattative reali.
Tribunale di Udine, sentenza n. 14 del 22 febbraio 2024, e Tribunale di Trapani, sentenza n. 1 del 7 gennaio 2025. Entrambe le decisioni hanno ritenuto che la pendenza di un ricorso per liquidazione giudiziale (a Trapani promosso dal pubblico ministero) precluda l’accesso alla composizione negoziata fino alla sua definizione.
Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 864 del 28 gennaio 2025, e Corte d’Appello di Torino, sentenza n. 88 del 24 gennaio 2025. Le due corti hanno letto la norma alla luce del D.Lgs. 136/2024: il divieto riguarda le domande di accesso agli strumenti di regolazione presentate dal debitore, non i ricorsi per liquidazione giudiziale proposti da creditori o dal pubblico ministero. La Corte torinese ha osservato che il rinvio originario all’art. 40 poteva abbracciare tutti i ricorsi, ma che il correttivo ha escluso la liquidazione giudiziale e controllata dal perimetro del divieto.
Se c’è contrasto
C’è stato, ed è in gran parte risolto dal legislatore. Le decisioni di Udine e Trapani riflettono una lettura ampia del divieto (applicata, verosimilmente, alla formulazione anteriore al correttivo o a fattispecie sorte sotto di essa); le corti d’appello di Roma e Torino danno conto della nuova formulazione, che restringe il divieto alle sole domande del debitore. L’orientamento prevalente, dopo il D.Lgs. 136/2024, è che un ricorso per liquidazione giudiziale del creditore non impedisce, di per sé, di chiedere la nomina dell’esperto; resta invece fermo il divieto quando è il debitore ad avere in corso, o ad avere abbandonato da meno di quattro mesi, una domanda di accesso a uno strumento. Prudenzialmente, però, chi ha un ricorso per liquidazione pendente deve sapere che l’apertura della composizione negoziata non “congela” quel ricorso nello stesso modo in cui lo farebbero le misure protettive confermate: occorre chiederle e ottenerne la conferma.
Cosa significa per te
L’art. 25-quinquies va letto come una regola di sequenza: prima la composizione negoziata, poi, se serve, il concordato in continuità; mai il contrario a breve distanza. Se hai depositato una domanda di concordato con riserva e la abbandoni per tentare la via negoziale, per quattro mesi la porta della composizione negoziata ti resta chiusa. Viceversa, se sei in composizione negoziata e decidi di passare al concordato, la legge non ti pone ostacoli di sequenza: ti pone solo condizioni di tempo e di contenuto, che vediamo nelle prossime questioni.
Proprio perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, lo Studio imposta la sequenza degli strumenti fin dal primo giorno, evitando che una scelta processuale affrettata chiuda la strada a quella successiva.
Seconda questione aperta: le misure protettive sopravvivono al passaggio?
La questione
“Durante la composizione negoziata le banche e i fornitori non possono aggredirmi. Se deposito il concordato in continuità, lo scudo continua, si interrompe o ricomincia da capo?” È il timore più concreto, perché un solo giorno di scopertura può bastare a un creditore per iscrivere un pignoramento o una ipoteca giudiziale.
Cosa hanno deciso i giudici
Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 298 del 30 gennaio 2023. La Corte ha affermato che il termine di sessanta giorni successivo alla relazione finale dell’esperto non costituisce un nuovo “automatic stay”: cessate le misure protettive, i creditori possono agire e la dichiarazione di insolvenza (nella vicenda, il fallimento) può essere pronunciata. È una decisione fondamentale per il passaggio: i sessanta giorni sono un termine per depositare, non un periodo di protezione.
Corte d’Appello di Salerno, sentenza n. 12 del 20 luglio 2023. Nella stessa direzione: le misure confermate impediscono la liquidazione giudiziale, mentre la loro revoca la rende di nuovo possibile.
Corte d’Appello di Bologna, sentenza n. 682 del 28 marzo 2025. La Corte ha precisato che le misure protettive in composizione negoziata decorrono dalla pubblicazione nel registro delle imprese, comprensiva dell’accettazione dell’esperto. Il dato è decisivo per calcolare quanta parte del tetto di dodici mesi dell’art. 8 è già stata “consumata” prima del concordato.
Tribunale di Bologna, sentenza n. 26 del 30 gennaio 2024. Il tribunale ha chiarito che la proroga legale dell’incarico dell’esperto è al massimo di centottanta giorni e che la proroga volontaria richiede il consenso dei soli creditori con cui sono in corso le trattative.
Tribunale di Roma, 21 luglio 2022, e Tribunale di Bari, 15 marzo 2023. Sul versante del concordato: nella domanda prenotativa (con riserva) con richiesta di misure protettive tipiche non occorre individuare né notificare i controinteressati, perché le misure operano dalla pubblicazione nel registro delle imprese. Le misure protettive tipiche del concordato, quindi, si attivano automaticamente con la pubblicazione della domanda, salvo il successivo vaglio del tribunale.
Tribunale di Milano, 30 marzo 2023. Le misure atipiche, invece, non hanno effetto automatico: operano solo se il giudice le accoglie. Inoltre l’art. 94-bis CCII (che limita l’autotutela contrattuale dei creditori nel concordato in continuità) è stato riferito alla sola domanda “piena” di concordato in continuità, non alla domanda prenotativa.
Tribunale di Imperia, 22 novembre 2023; Tribunale di Milano, 22 novembre 2023; Tribunale di Torino, 5 dicembre 2023. Sul confine tra misure protettive e misure cautelari una volta esaurito il tetto temporale: Imperia ha ammesso una misura cautelare che inibisce azioni esecutive di creditori determinati anche dopo la scadenza del termine massimo delle protettive; Milano ha ritenuto invece che la cautelare non possa servire ad aggirare il limite di duecentoquaranta giorni o quello annuale; Torino ha suggerito di affidare al giudice un controllo di proporzionalità sul sacrificio imposto ai singoli creditori.
Se c’è contrasto
Sì, ed è il contrasto più rilevante per chi pianifica il passaggio. Sul principio di base non ci sono dubbi: le misure protettive della composizione negoziata non si trasferiscono automaticamente nel concordato; nel concordato vanno richieste di nuovo, e il tempo già goduto conta nel tetto complessivo di dodici mesi dell’art. 8. Il dissenso riguarda la fase successiva all’esaurimento di quel tetto: alcuni tribunali consentono di proseguire con misure cautelari mirate, altri lo escludono per evitare elusioni. L’assunzione prudenziale è non contare su misure cautelari “di supplenza”: il passaggio va programmato in modo che il concordato in continuità abbia ancora a disposizione un margine sufficiente di protezione tipica.
Cosa significa per te
Il rischio maggiore è la “finestra scoperta”. Se la composizione negoziata si chiude, le misure cessano e tu depositi la domanda di concordato il cinquantottesimo giorno, per quasi due mesi i creditori sono liberi di agire. La giurisprudenza milanese e salernitana è chiara: i sessanta giorni non proteggono. La regola operativa è depositare la domanda di concordato (anche con riserva, con richiesta di misure protettive) prima che cessino le misure della composizione negoziata, o comunque nel minor tempo possibile. E occorre fare il conto dei giorni già consumati, partendo dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, come ricorda la Corte d’Appello di Bologna.
Un secondo profilo riguarda i contratti. Se la tua continuità dipende da contratti pendenti (leasing, forniture essenziali, affidamenti), la protezione contro l’autotutela contrattuale dei creditori prevista dall’art. 94-bis si aggancia, secondo il Tribunale di Milano, alla domanda piena di concordato in continuità. Il deposito di una semplice domanda prenotativa può non bastare a impedire che un fornitore strategico sospenda le consegne: in questi casi conviene valutare se arrivare al deposito con piano e proposta già pronti, sfruttando proprio il lavoro svolto durante le trattative.
Terza questione aperta: quanto pesa la relazione finale dell’esperto nel concordato?
La questione
“L’esperto ha scritto nella relazione finale che le trattative si sono svolte correttamente e che c’erano prospettive di risanamento. Il tribunale del concordato è vincolato da quel giudizio? E se la relazione è negativa?” La relazione finale è il documento che “chiude” la composizione negoziata, e chi passa al concordato vuole sapere se è un lasciapassare, un ostacolo o un elemento neutro.
Cosa hanno deciso i giudici
Corte d’Appello di Napoli, decreto del 7 gennaio 2025. In materia di concordato semplificato, la Corte ha affermato che il giudice non è un mero controllore formale e che il parere dell’esperto non vincola il tribunale. Nella stessa decisione ha definito gli obblighi di buona fede e di informazione verso i creditori nel corso delle trattative.
Tribunale di Napoli, sentenza n. 153 del 25 ottobre 2023. Il tribunale ha rivendicato un pieno sindacato sulla relazione dell’esperto e sulla buona fede delle trattative, precisando che l’esperto deve valutare la praticabilità concreta, non solo astratta, del piano di risanamento.
Tribunale di Milano, sentenza n. 426 del 15 giugno 2024. Il concordato semplificato è stato dichiarato inammissibile in mancanza di una relazione finale che attestasse la buona fede delle trattative e l’impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23.
Tribunale di Milano, sentenza n. 236 del 20 marzo 2025. La domanda di concordato semplificato deve essere proposta entro sessanta giorni dalla relazione finale e presuppone un nesso effettivo con la composizione negoziata.
Tribunale di Milano, sentenza n. 132 del 23 febbraio 2024, e sentenza n. 277 del 3 aprile 2025. Il concordato semplificato non consente un piano di continuità aziendale senza il voto dei creditori, ed esclude la continuità diretta anche quando sia funzionale alla liquidazione.
Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 4154 dell’11 giugno 2024. Il concordato semplificato ha natura liquidatoria ed è un istituto autonomo, non estensibile in via analogica al concordato preventivo.
Tribunale di Alessandria, sentenza n. 6 del 19 gennaio 2023. L’accesso al concordato semplificato è legittimo solo se la composizione negoziata era praticabile fin dall’origine: non si può usare la fase negoziata come un passaggio formale per arrivare a uno strumento senza voto.
Se c’è contrasto
Sul valore della relazione non c’è un vero contrasto: la relazione dell’esperto è un elemento di giudizio qualificato, ma non vincola il tribunale, che conserva il pieno controllo sui presupposti dello strumento scelto. La differenza sta nel ruolo che la relazione svolge nei diversi sbocchi. Nel concordato semplificato è un presupposto di ammissibilità: senza la dichiarazione dell’esperto sulla correttezza e buona fede delle trattative, la domanda non è ammissibile. Nel concordato in continuità, invece, la relazione non è un requisito di accesso: la domanda segue le regole ordinarie (artt. 40, 44, 47, 84 e seguenti CCII), con il piano e l’attestazione del professionista indipendente. La relazione, però, finisce nel fascicolo come documento della storia della crisi.
C’è poi un punto di confine che la giurisprudenza milanese ha reso netto: se l’obiettivo è la continuità, il concordato semplificato non è la strada; la via è il concordato preventivo in continuità, con il voto dei creditori. Chi pensa di “passare” alla continuità attraverso il semplificato, per evitare il voto, rischia l’inammissibilità.
Cosa significa per te
La relazione finale non è un atto che subisci: è un documento che si costruisce durante tutte le trattative. Ogni informazione fornita all’esperto, ogni proposta formulata ai creditori, ogni risposta ricevuta finisce, direttamente o indirettamente, nella sua valutazione conclusiva. Se intendi passare al concordato in continuità, la composizione negoziata va condotta come se un giudice dovesse poi leggerne il resoconto, perché è esattamente ciò che può accadere. Una relazione che dà conto di trattative serie, di creditori informati e di un piano concretamente praticabile rafforza la credibilità della proposta concordataria; una relazione che segnala reticenze o comportamenti dilatori la indebolisce, anche se non la preclude giuridicamente.
C’è un ulteriore effetto pratico: l’art. 24 CCII protegge gli atti e i pagamenti compiuti durante le trattative se coerenti con il loro andamento e con le prospettive di risanamento. La relazione dell’esperto è lo strumento più immediato per ricostruire, a posteriori, quella coerenza. Nel concordato in continuità, dove commissario e creditori esamineranno anche ciò che è accaduto prima della domanda, avere una relazione che documenta la linearità della gestione è un vantaggio concreto.
La pronuncia più recente e rilevante: Cassazione, ordinanza 13 maggio 2026, n. 13997
Il contesto
Il caso nasce a Brescia. Una società in accomandita semplice era in composizione negoziata; nel frattempo pendeva un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale. L’imprenditore aveva rinunciato alla composizione negoziata e, successivamente, aveva depositato una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, oltre il termine della prima udienza del procedimento di liquidazione. Per superare la decadenza aveva invocato l’art. 40, comma 10, ultimo periodo, CCII, che consente di presentare la domanda entro sessanta giorni dalla relazione finale dell’esperto.
Il Tribunale di Brescia ha dichiarato inammissibile la domanda per tardività e ha aperto la liquidazione giudiziale della società e, ai sensi dell’art. 256 CCII, del socio accomandatario. La Corte d’Appello di Brescia ha confermato con motivazione in parte diversa, ritenendo che la deroga operi soltanto quando la composizione negoziata sia giunta al suo “naturale esaurimento”, con il completamento dei compiti dell’esperto, e non quando l’archiviazione sia stata chiesta dal debitore (salvo l’ipotesi di inerzia dell’esperto). Il medesimo principio si ritrova, nella giurisprudenza di merito, in Corte d’Appello di Brescia, sentenza n. 43 del 16 gennaio 2025, e in Tribunale di Civitavecchia, sentenza n. 38 del 14 ottobre 2024, secondo cui l’art. 40, comma 10, non si applica alla composizione conclusa per rinuncia.
La motivazione in linguaggio piano
La Suprema Corte ha chiarito che la deroga al termine di decadenza della prima udienza non è compatibile con un termine che decorra dalla semplice rinuncia del debitore alla composizione negoziata. La deroga presuppone che la domanda di accesso allo strumento sia presentata a trattative concluse, entro sessanta giorni dalla relazione finale dell’esperto. Il ricorso è stato rigettato: due motivi dichiarati inammissibili, il terzo infondato nel merito.
Il ragionamento è testuale e sistematico. Il Codice collega il “bonus” dei sessanta giorni alla relazione finale, cioè all’atto con cui un soggetto terzo e indipendente attesta come sono andate le trattative. Se bastasse la rinuncia unilaterale, l’imprenditore potrebbe aprire e chiudere la composizione negoziata a piacimento solo per guadagnare tempo nel procedimento di liquidazione: proprio l’uso strumentale che la disciplina vuole evitare.
Cosa cambia rispetto a prima
È il primo precedente di legittimità sull’art. 40, comma 10, ultimo periodo, e chiude un dibattito che nel merito aveva visto prevalere la stessa lettura, ma senza un punto fermo. La dottrina più attenta ha osservato che l’interpretazione, coerente sul piano del testo, crea un disincentivo: il debitore non controlla il momento in cui l’esperto chiude l’incarico e rischia di perdere la deroga anche per cause non imputabili a lui; da qui la proposta di un intervento legislativo che consenta l’accesso al termine allungato anche dopo un’archiviazione chiesta dal debitore, purché non abusiva. Allo stato, però, la regola è quella fissata dalla Cassazione.
Il principio, calato nella pratica, significa che chi vuole passare dalla composizione negoziata al concordato in continuità mentre pende un ricorso per liquidazione giudiziale non deve rinunciare alla composizione per “accelerare”: deve ottenere la relazione finale dell’esperto e depositare entro sessanta giorni dalla sua comunicazione, oppure depositare la domanda entro la prima udienza. Rinunciare e poi depositare oltre la prima udienza espone alla declaratoria di inammissibilità e, se ne ricorrono i presupposti, all’apertura della liquidazione giudiziale.
C’è anche una lezione di metodo. La conclusione “naturale” della composizione negoziata richiede che l’esperto abbia completato il proprio lavoro: per questo, quando la decisione di passare al concordato matura, occorre comunicarlo all’esperto in modo che la relazione finale venga redatta tempestivamente, invece di abbandonare il percorso con una rinuncia secca.
I principi applicati ai casi reali
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi: dati e date sono costruiti per mostrare come i principi giurisprudenziali visti sopra incidono sul passaggio, non riproducono casi reali.
Ipotesi 1: il conto dei giorni di protezione
Una s.r.l. manifatturiera con debiti per 1.348.720 € pubblica l’istanza di nomina dell’esperto con richiesta di misure protettive il 5 febbraio 2026. Il tribunale conferma le misure e, dopo una proroga, la protezione dura fino al 2 ottobre 2026. Calcolando dalla pubblicazione, come indica la Corte d’Appello di Bologna (sent. n. 682/2025), i giorni consumati sono 239, entro il limite di 240 dell’art. 19.
Le trattative con le banche non portano a un accordo, ma emerge un piano industriale sostenibile: l’impresa decide di passare al concordato in continuità.
- Scenario A: l’impresa attende la relazione finale e deposita la domanda con riserva il 20 novembre 2026. Per quasi due mesi è rimasta senza protezione: secondo la Corte d’Appello di Milano (sent. n. 298/2023) i sessanta giorni non sono un nuovo “automatic stay”. Nel frattempo un fornitore con un credito di 87.415 € può aver iscritto un pignoramento presso terzi sui conti.
- Scenario B: l’impresa deposita la domanda con richiesta di misure protettive il 29 settembre 2026, prima della cessazione di quelle della composizione negoziata. Non c’è finestra scoperta. Resta però il tetto dell’art. 8: secondo la lettura prevalente, sui dodici mesi complessivi l’impresa ha già consumato 239 giorni, e ne restano circa 126. Una domanda con riserva che sfruttasse per intero il termine massimo per il deposito di piano e proposta, compresa la proroga, consumerebbe quasi tutto il residuo prima ancora dell’ammissione.
L’esito pratico: se il margine residuo è ridotto, conviene arrivare al deposito con piano, proposta e attestazione già pronti, o con un termine di riserva breve, sfruttando il lavoro svolto in composizione negoziata. Contare su misure cautelari successive è rischioso, data la divergenza tra Trib. Imperia e Trib. Milano (entrambi 22 novembre 2023).
Ipotesi 2: la rinuncia che costa la deroga
Una società commerciale è in composizione negoziata. Una banca deposita ricorso per liquidazione giudiziale per un credito di 412.380 €; la prima udienza è fissata il 9 giugno 2026. L’imprenditore non deposita nulla entro quella data.
- Scenario A: il 15 giugno l’imprenditore rinuncia alla composizione negoziata e il 20 luglio deposita domanda di concordato in continuità invocando i sessanta giorni dell’art. 40, comma 10. Alla luce di Cass. n. 13997/2026, la domanda è tardiva: la rinuncia non è una relazione finale e non fa decorrere il termine di favore. Il rischio è l’inammissibilità e, se ne ricorrono i presupposti, l’apertura della liquidazione giudiziale.
- Scenario B: l’imprenditore comunica all’esperto la decisione di passare al concordato; l’esperto chiude l’incarico e comunica la relazione finale il 26 giugno 2026. Il termine di sessanta giorni scade il 25 agosto 2026. La domanda depositata entro quella data rientra nella deroga. Per prudenza, il calcolo va fatto senza contare sulla sospensione feriale dei termini (1-31 agosto), tradizionalmente esclusa nei procedimenti concorsuali: meglio depositare ben prima della scadenza.
Ipotesi 3: l’ordine sbagliato
Un’impresa edile con debiti per 786.940 €, di cui 61.230 € verso il Comune per IMU e TARI, deposita domanda di concordato con riserva il 12 gennaio 2026 e vi rinuncia il 3 marzo 2026 per tentare la composizione negoziata.
Per l’art. 25-quinquies, e secondo l’impostazione seguita dal Tribunale di Pesaro (ord. 9 agosto 2023), l’istanza di nomina dell’esperto non può essere presentata prima del 3 luglio 2026: per quattro mesi l’impresa non ha né il concordato (abbandonato) né la composizione negoziata (preclusa). Se nel frattempo un creditore agisce, non c’è alcuno scudo.
Nell’ordine inverso (prima la composizione negoziata, poi il concordato in continuità) non ci sarebbe stato alcun intervallo obbligato. In quel percorso, inoltre, la proposta concordataria potrebbe includere un trattamento del debito verso il Comune secondo le regole sulla transazione fiscale per i tributi locali introdotte dal D.Lgs. 147/2026, da verificare nella loro concreta applicazione al caso. La sequenza degli strumenti non è un dettaglio formale: un ordine sbagliato può lasciare l’impresa esposta per mesi.
La giurisprudenza in tabella
La tabella riepiloga tutte le pronunce richiamate nell’analisi. I principi sono riformulati in sintesi; molte decisioni di merito sono ricavate da massimari e rassegne specializzate e vanno lette, prima dell’uso in giudizio, nel loro testo integrale. Le pronunce sul concordato semplificato sono richiamate perché tracciano, per differenza, il perimetro del passaggio al concordato in continuità.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza per il passaggio |
|---|---|---|---|
| Cass., ord. 13 maggio 2026 n. 13997 | Art. 40, c. 10, CCII | I 60 giorni decorrono dalla relazione finale, non dalla rinuncia | Non rinunciare per “accelerare” |
| App. Brescia, sent. n. 43, 16.01.2025 | Art. 40, c. 10 | La deroga opera solo se la CNC si è chiusa naturalmente | Conferma la linea poi fatta propria dalla Cassazione |
| Trib. Civitavecchia, sent. n. 38, 14.10.2024 | Art. 40, c. 10 | Non applicabile alla CNC chiusa per rinuncia | Stesso principio nel merito |
| Trib. Bologna, ord. 23.07.2024 | Natura della CNC | Non è procedura concorsuale; buona fede di tutte le parti | Il concordato è una procedura nuova |
| App. Firenze, sent. n. 571, 07.03.2023 | Favor per strumenti alternativi | Vale per l’insolvenza reversibile | Serve prova della continuità |
| Trib. Campobasso, sent. n. 15, 14.07.2023 | Accesso alla CNC | Ammessa anche se insolvente, se non irreversibile | La CNC può preparare la continuità |
| Trib. Padova, ord. 13.12.2024 | Conferma misure | Plausibilità e adeguatezza del progetto | Primo test di serietà del piano |
| Trib. Crotone, ord. 04.01.2025 | Conferma misure | Risanamento credibile; cautelari senza obblighi di fare | Stesso metro, più severo, nel concordato |
| Trib. Milano, decr. 09.10.2025 | Crediti sorti in CNC | Niente prededuzione salvo previsione di legge | Incide sulle classi del piano |
| Trib. Pesaro, ord. 09.08.2023 | Art. 25-quinquies | Rinuncia al semplificato nei 4 mesi preclude la CNC | Rispetta la sequenza |
| Trib. Mantova, ord. 18.10.2024 | Art. 25-quinquies e misure | Impugnazione pendente del semplificato incompatibile con nuova CNC | Le pendenze vanno censite |
| Trib. Udine, sent. n. 14, 22.02.2024 | Pendenza liquidazione | Preclude l’accesso alla CNC | Lettura ampia, superata dal correttivo |
| Trib. Trapani, sent. n. 1, 07.01.2025 | Ricorso del PM | Pendenza preclusiva | Lettura ampia |
| App. Roma, sent. n. 864, 28.01.2025 | Art. 25-quinquies dopo D.Lgs. 136/2024 | Divieto solo per domande del debitore | Il ricorso del creditore non blocca |
| App. Torino, sent. n. 88, 24.01.2025 | Art. 25-quinquies | Liquidazione giudiziale esclusa dal divieto | Conferma la lettura restrittiva |
| App. Milano, sent. n. 298, 30.01.2023 | Termine dei 60 giorni | Non è un nuovo automatic stay | Rischio della finestra scoperta |
| App. Salerno, sent. n. 12, 20.07.2023 | Effetti misure | Confermate bloccano la liquidazione; revocate no | Lo scudo dipende dalla conferma |
| App. Bologna, sent. n. 682, 28.03.2025 | Decorrenza misure | Dalla pubblicazione nel registro imprese | Base del calcolo dei 12 mesi |
| Trib. Bologna, sent. n. 26, 30.01.2024 | Proroga incarico | Proroga legale massima 180 giorni | Tempi della CNC |
| Trib. Roma, 21.07.2022 | Misure nel prenotativo | Tipiche automatiche, nessuna notifica | Scudo immediato del concordato |
| Trib. Bari, 15.03.2023 | Misure nel prenotativo | Stesso principio | Idem |
| Trib. Milano, 30.03.2023 | Misure atipiche e art. 94-bis | Atipiche solo se concesse; 94-bis per domanda piena | Contratti essenziali |
| Trib. Imperia, 22.11.2023 | Cautelari oltre il tetto | Ammesse contro creditori determinati | Orientamento permissivo |
| Trib. Milano, 22.11.2023 | Cautelari oltre il tetto | Non possono eludere i limiti | Orientamento restrittivo |
| Trib. Torino, 05.12.2023 | Cautelari oltre il tetto | Controllo di proporzionalità | Posizione intermedia |
| App. Napoli, decr. 07.01.2025 | Relazione dell’esperto | Non vincola il tribunale | Il giudice decide autonomamente |
| Trib. Napoli, sent. n. 153, 25.10.2023 | Relazione e buona fede | Pieno sindacato del tribunale | La relazione è valutata, non subita |
| Trib. Milano, sent. n. 426, 15.06.2024 | Semplificato | Inammissibile senza relazione su buona fede | Il semplificato richiede la relazione |
| Trib. Milano, sent. n. 236, 20.03.2025 | Semplificato | 60 giorni e nesso con la CNC | Termini stretti |
| Trib. Milano, sent. n. 132, 23.02.2024 | Semplificato | Nessuna continuità senza voto | Per la continuità serve il concordato preventivo |
| Trib. Milano, sent. n. 277, 03.04.2025 | Semplificato | Esclusa la continuità diretta | Idem |
| App. Roma, sent. n. 4154, 11.06.2024 | Semplificato | Liquidatorio e autonomo | Nessuna osmosi con la continuità |
| Trib. Alessandria, sent. n. 6, 19.01.2023 | Semplificato | CNC praticabile fin dall’origine | Vietato l’uso strumentale |
La sintesi operativa
Dalla giurisprudenza esaminata si ricavano principi pratici precisi per chi vuole passare dalla composizione negoziata al concordato in continuità:
- Il passaggio è ammesso: l’art. 23, comma 2, consente di accedere a qualsiasi strumento di regolazione, compreso il concordato in continuità, quando le trattative non producono un accordo.
- La composizione negoziata non è una procedura concorsuale: il concordato è una procedura nuova, con controlli propri, e il lavoro negoziale è un patrimonio, non un salvacondotto.
- L’art. 25-quinquies vieta il percorso inverso a breve distanza: dopo una rinuncia a una domanda di accesso agli strumenti, la composizione negoziata è preclusa per quattro mesi.
- Dopo il D.Lgs. 136/2024 il ricorso per liquidazione giudiziale del creditore non impedisce, di per sé, l’accesso alla composizione negoziata, ma non la protegge senza misure confermate.
- Le misure protettive della composizione negoziata non passano automaticamente nel concordato: vanno richieste di nuovo, e i giorni già goduti contano nel tetto di dodici mesi.
- I sessanta giorni dalla relazione finale sono un termine per depositare, non un periodo di protezione: la finestra scoperta va evitata depositando prima della cessazione delle misure.
- Con un ricorso per liquidazione pendente, la deroga alla decadenza della prima udienza spetta solo se la composizione si è chiusa con la relazione finale: la rinuncia non basta (Cass. n. 13997/2026).
- La relazione dell’esperto non vincola il tribunale, ma ne orienta la valutazione: le trattative vanno condotte e documentate con trasparenza fin dall’inizio.
- Il concordato semplificato non è una via alla continuità: per proseguire l’attività servono il concordato preventivo in continuità e il voto dei creditori.
- I crediti sorti durante le trattative non sono prededucibili salvo previsione di legge: il piano concordatario deve collocarli correttamente.
- Gli atti e i pagamenti coerenti con le trattative conservano i loro effetti (art. 24): documentarne la coerenza tutela la gestione anche nel concordato.
Le domande sul “quindi in pratica?”
Devo aspettare la fine della composizione negoziata per depositare il concordato in continuità?
No. Nulla nell’art. 23 impone di attendere la relazione finale per depositare la domanda di concordato, e spesso è proprio ciò che conviene fare per non perdere la protezione (App. Milano n. 298/2023). La relazione finale diventa invece indispensabile se pende un ricorso per liquidazione giudiziale e la prima udienza è già passata: in quel caso solo la relazione fa decorrere i sessanta giorni di favore (Cass. n. 13997/2026).
Se rinuncio alla composizione negoziata, posso comunque usare i sessanta giorni?
Secondo la Cassazione no: la rinuncia non equivale alla conclusione delle trattative. Nel merito la stessa linea è stata seguita da App. Brescia n. 43/2025 e Trib. Civitavecchia n. 38/2024. La via corretta è chiedere all’esperto di chiudere l’incarico con la relazione finale.
Le misure protettive ottenute davanti all’esperto continuano nel concordato?
Non automaticamente. Le misure tipiche del concordato si attivano con la pubblicazione della domanda (Trib. Roma 21 luglio 2022; Trib. Bari 15 marzo 2023), ma si tratta di misure nuove, che si sommano a quelle già godute nel limite complessivo dell’art. 8. Il conto parte dalla pubblicazione dell’istanza nella composizione negoziata (App. Bologna n. 682/2025).
Se la relazione dell’esperto è negativa, il concordato in continuità è precluso?
No. La relazione non vincola il tribunale (App. Napoli 7 gennaio 2025; Trib. Napoli n. 153/2023) e non è requisito di accesso al concordato preventivo. Una relazione critica, però, sarà letta da commissario e creditori: il piano dovrà rispondere alle criticità segnalate, non ignorarle.
Posso usare il concordato semplificato e poi proseguire l’attività?
La giurisprudenza milanese lo esclude (Trib. Milano n. 132/2024 e n. 277/2025): il semplificato è liquidatorio e non ammette la continuità senza voto. Se l’obiettivo è conservare l’impresa, la via è il concordato preventivo in continuità.
Cosa può fare lo Studio Monardo nel passaggio dalla composizione negoziata al concordato
Applichiamo gli orientamenti esaminati al tuo fascicolo, con un lavoro che parte dalla fase negoziale e arriva fino all’omologazione e alle eventuali impugnazioni:
- Mappiamo le pendenze che possono bloccare il percorso: verifichiamo nel registro delle imprese e presso la cancelleria se esistono domande di accesso agli strumenti pendenti o rinunciate negli ultimi quattro mesi (art. 25-quinquies) e ricorsi per liquidazione giudiziale, con le relative udienze.
- Calcoliamo la “dote” di protezione residua: ricostruiamo i giorni di misure protettive già goduti dalla pubblicazione dell’istanza e il margine disponibile nel limite di dodici mesi dell’art. 8, prima di scegliere tra domanda con riserva e domanda piena.
- Programmiamo la data di deposito per evitare la finestra scoperta tra la cessazione delle misure della composizione negoziata e quelle del concordato.
- Gestiamo il rapporto con l’esperto in vista della chiusura: comunichiamo tempestivamente la scelta di passare al concordato perché la relazione finale venga redatta, evitando la rinuncia secca che, secondo Cass. n. 13997/2026, fa perdere la deroga dei sessanta giorni.
- Ricostruiamo la documentazione delle trattative: raccogliamo proposte, risposte dei creditori e informative fornite all’esperto, per dimostrare buona fede e coerenza degli atti compiuti (art. 24).
- Trasformiamo il progetto di risanamento in piano concordatario insieme ai commercialisti dello staff: classi, trattamento dei crediti sorti in composizione negoziata, flussi della continuità, rapporto con l’attestatore.
- Valutiamo le misure a tutela dei contratti essenziali, chiedendo le misure protettive e, se necessario, cautelari, e verificando quando opera la tutela dell’art. 94-bis.
- Esaminiamo il trattamento dei debiti fiscali e verso gli enti locali, alla luce della transazione fiscale e dell’estensione ai tributi locali disposta dal D.Lgs. 147/2026.
- Difendiamo l’impresa nei procedimenti paralleli: ci costituiamo nel procedimento per liquidazione giudiziale, eccepiamo la pendenza dello strumento e resistiamo alle iniziative dei creditori.
- Seguiamo il contenzioso fino all’ultimo grado: reclamo contro i provvedimenti sfavorevoli e ricorso per Cassazione, con la stessa linea difensiva impostata dall’inizio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questo tema la qualifica che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conoscere dall’interno come si svolgono le trattative, quali elementi l’esperto deve valutare e come si redige la relazione finale consente di preparare il passaggio al concordato in continuità prima che diventi urgente. A questa si unisce la qualifica di avvocato cassazionista, che garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: come mostra proprio la vicenda decisa con l’ordinanza n. 13997/2026, le questioni del passaggio arrivano fino al giudice di legittimità, e affrontarle con lo stesso difensore e la stessa linea evita contraddizioni tra i gradi.
Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, consente di tenere unite la parte processuale (termini, misure, domande) e quella economico-aziendale (piano, classi, flussi), che nel concordato in continuità sono inseparabili.
Chiusura
Passare dalla composizione negoziata al concordato in continuità è possibile, ed è anzi uno degli sbocchi naturali previsti dall’art. 23 CCII. Ma la giurisprudenza ha chiarito che il passaggio si vince o si perde sui dettagli: l’ordine degli strumenti, il conto dei giorni di protezione, il modo in cui si chiude la fase negoziale, la qualità della documentazione che l’esperto raccoglierà nella relazione finale. La Cassazione, con l’ordinanza n. 13997/2026, ha fissato il punto più delicato: senza relazione finale, i sessanta giorni non esistono.
Lo Studio Monardo segue questo passaggio con una competenza specifica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e conosce quindi la composizione negoziata dal lato di chi la conduce. È la prospettiva necessaria per preparare il concordato in continuità mentre le trattative sono ancora in corso, e non quando le misure stanno per scadere. Con lo staff di avvocati e commercialisti analizzeremo la tua posizione, verificheremo i termini e costruiremo la strategia di transizione più coerente con la storia della tua crisi.
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