Sì, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio si può risolvere: ma la maggior parte delle domande di risoluzione che non arrivano a destinazione non falliscono per mancanza di ragioni, bensì per errori di impostazione che si potevano evitare. È una procedura giovane, nata dalla composizione negoziata della crisi, senza voto dei creditori e senza commissario giudiziale. Proprio queste differenze rispetto al concordato preventivo “classico” spingono molti creditori, e molti imprenditori, a ragionare per analogie sbagliate.
Il concordato semplificato è disciplinato dagli artt. 25-sexies e 25-septies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificati dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024. Per la risoluzione la norma non detta una disciplina autonoma: rinvia, in quanto compatibili, ad alcune disposizioni del concordato preventivo, tra cui l’art. 119 CCII sulla risoluzione per inadempimento. Tutto il problema sta in quell’inciso, “in quanto compatibili”.
Questi sono i sei errori che si incontrano più spesso, dal più grave al più frequente:
- Usare la domanda di risoluzione per contestare difetti che riguardavano la proposta e andavano fatti valere prima dell’omologazione.
- Credere che, poiché i creditori non hanno votato, il concordato semplificato non si possa risolvere.
- Misurare l’inadempimento sulla percentuale stimata nel piano, invece che sulla funzione della cessione dei beni.
- Lasciar scadere il termine di un anno, o calcolarlo dal giorno sbagliato.
- Chiedere direttamente la liquidazione giudiziale, saltando il passaggio della risoluzione.
- Sbagliare il legittimato attivo e il rito, aspettando che si muova l’ausiliario o il liquidatore.
Perché proprio lo Studio Monardo su questo tema? Il concordato semplificato non esiste da solo: si può proporre solo al termine di una composizione negoziata della crisi, e solo dopo che l’esperto ha dichiarato nella sua relazione finale che le trattative non hanno avuto esito positivo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la fase che precede il concordato semplificato, il contenuto della relazione finale e il modo in cui le trattative condizionano la proposta. È lì che, molto spesso, si trovano gli argomenti decisivi anche per la risoluzione.
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Errore n. 1 — Chiedere la risoluzione per far valere vizi della proposta
L’errore
Un fornitore chirografario riceve, con il concordato semplificato omologato, una soddisfazione minima. Non si era opposto all’omologazione perché “tanto non si votava”. Un anno dopo deposita un ricorso per risoluzione sostenendo che la proposta non gli dava alcuna utilità reale e che le risorse indicate come “esterne” non erano davvero esterne. Il ricorso è costruito su argomenti che riguardano la proposta, non la sua esecuzione.
Perché è un errore
La risoluzione ex art. 119 CCII è il rimedio contro l’inadempimento del concordato omologato: presuppone un concordato valido e guarda a ciò che accade dopo, nella fase esecutiva. I difetti originari della proposta — mancanza di utilità per i creditori, assenza di un pregiudizio non superiore all’alternativa liquidatoria, qualificazione errata delle risorse esterne, insussistenza dei presupposti di accesso — appartengono a un’altra sede: le opposizioni all’omologazione (art. 25-sexies CCII, con costituzione dei creditori prima dell’udienza), il reclamo alla corte d’appello contro il decreto del tribunale e, ove ammesso, il ricorso per cassazione.
Nel concordato semplificato il voto non c’è, ma il controllo dei creditori non scompare: si sposta dall’urna all’opposizione. Chi non si oppone lascia che il tribunale decida sulla base dei soli documenti e del parere dell’ausiliario.
Le conseguenze
La giurisprudenza di legittimità del 2026 ha mostrato quanto siano rilevanti i requisiti di omologazione. La Corte di cassazione, con la pronuncia n. 624/2026, ha chiarito — secondo le rassegne consultate — che l’utilità che la proposta deve assicurare a ciascun creditore non deve essere necessariamente economica, ma non può ridursi alla semplice risoluzione della crisi nel minor tempo possibile se ai chirografari non viene riconosciuta alcuna forma di soddisfazione. Con la pronuncia n. 620/2026 ha escluso che la rinuncia dei soci alla prededuzione dei propri finanziamenti costituisca “risorsa esterna”, perché non aumenta l’attivo.
Sono principi di grande peso: ma valgono come motivi di opposizione o di reclamo contro l’omologazione, non come motivi di risoluzione. Il creditore che li scopre dopo l’omologazione definitiva, e li trasforma in un ricorso per risoluzione, rischia il rigetto perché non sta lamentando un inadempimento ma un vizio della proposta, ormai coperto dalla stabilità del decreto di omologazione.
Cosa fare invece
Ogni argomento sulla struttura della proposta va speso nella finestra dell’omologazione: costituzione in giudizio come opponente nei termini indicati dal decreto del tribunale, deposito di memoria motivata, eventuale reclamo. Dopo l’omologazione, la domanda di risoluzione va costruita solo su fatti successivi: mancata vendita dei beni, liquidazione che non produce alcun risultato per i chirografari, mancato versamento delle somme previste, mancato rispetto degli impegni del terzo assuntore.
Il dettaglio che pochi conoscono
Con l’ordinanza n. 623/2026 la Cassazione ha precisato, secondo quanto riportato dalle rassegne, che il controllo del tribunale in fase di ammissibilità si estende anche alla verifica della sussistenza, fin dall’inizio, dei presupposti per accedere alla composizione negoziata, e che il decreto della corte d’appello sul reclamo contro la dichiarazione di inammissibilità della proposta non è ricorribile in cassazione. Significa che i problemi “a monte” della procedura hanno un percorso proprio e serrato. Chi pensa di recuperarli a valle, con la risoluzione, sbaglia strumento.
Un approfondimento: perché la stabilità dell’omologa pesa così tanto
Nel concordato semplificato il momento dell’omologazione concentra tutto il contraddittorio. Il tribunale, ricevuta la proposta, ne verifica la ritualità, acquisisce la relazione finale dell’esperto e il suo parere sui presumibili risultati della liquidazione, nomina un ausiliario e ordina che la proposta sia comunicata ai creditori. I creditori che vogliono contestarla devono costituirsi come opponenti entro il termine fissato rispetto all’udienza. Il decreto che decide sull’omologazione è poi soggetto a reclamo alla corte d’appello e, nei limiti previsti dalla norma, a ricorso per cassazione.
L’esperienza insegna che è proprio qui che molti compromettono la propria posizione: considerano la comunicazione della proposta un adempimento formale, una notizia da archiviare, e non l’apertura di una finestra che si chiude in poche settimane. Quando il decreto diventa definitivo, ciò che riguarda la proposta in sé — la sua convenienza, la sua utilità, la qualificazione delle risorse — si consolida. Da quel momento la discussione può riguardare soltanto il modo in cui la proposta viene eseguita.
Il punto che sfugge quasi sempre è la differenza tra risoluzione e annullamento. Nel concordato preventivo l’annullamento colpisce i vizi di formazione, come la dolosa esagerazione del passivo o la sottrazione di una parte rilevante dell’attivo, mentre la risoluzione colpisce l’inadempimento. Se e in quale misura le regole sull’annullamento si applichino al concordato semplificato dipende dal rinvio contenuto nell’art. 25-sexies e dalla sua compatibilità: è una verifica da fare sul testo vigente, caso per caso. Ciò che è certo è che i due rimedi non sono intercambiabili: chi presenta come inadempimento un vizio di formazione, o viceversa, costruisce la domanda su un presupposto sbagliato.
Un ultimo profilo riguarda il debitore. Anche per lui la distinzione è preziosa: di fronte a un ricorso per risoluzione che, nella sostanza, ripropone critiche alla proposta già superate (o mai sollevate) in sede di omologazione, la prima linea di difesa consiste nel ricondurre la domanda al suo perimetro corretto, chiedendo al giudice di separare ciò che attiene all’esecuzione da ciò che attiene alla formazione del concordato.
Errore n. 2 — Pensare che senza voto non ci sia risoluzione
L’errore
Un creditore privilegiato vede che, a distanza di molti mesi dall’omologazione, gli immobili ceduti non sono stati venduti né messi in vendita. Si informa e gli viene detto che il concordato semplificato “è una procedura imposta dal tribunale, non un contratto con i creditori”, e che quindi non si può risolvere. Rinuncia a qualsiasi iniziativa e attende.
Perché è un errore
L’assenza del voto non elimina l’esigenza di un rimedio contro l’inadempimento. L’art. 25-sexies, nel comma finale, rinvia — in quanto compatibili — a disposizioni del concordato preventivo, tra cui quella sulla risoluzione (art. 119 CCII). Il rinvio era già presente, con riferimento alla legge fallimentare, nella versione originaria dell’istituto introdotta dal D.L. 118/2021, ed è stato riprodotto nel Codice.
La logica è semplice: il concordato semplificato, una volta omologato, è obbligatorio per tutti i creditori anteriori e li espone alla falcidia. Sarebbe irragionevole che, a fronte di un vincolo così forte, il creditore restasse privo di una via d’uscita quando la proposta non viene eseguita.
Le conseguenze
Il prezzo dell’inerzia è doppio. Da un lato, il termine annuale per chiedere la risoluzione continua a decorrere (v. errore n. 4): chi attende convinto che il rimedio non esista può trovarsi fuori tempo quando scopre il contrario. Dall’altro, finché il concordato non è risolto, il creditore resta vincolato all’effetto esdebitatorio della proposta omologata e — per effetto dell’art. 119, comma 7, CCII — non può ottenere l’apertura della liquidazione giudiziale per i crediti concorsuali se prima non è stata pronunciata la risoluzione.
Cosa fare invece
Partire dal presupposto che la risoluzione è ammissibile e chiedersi, piuttosto, come la regola dell’art. 119 si adatta alle caratteristiche del semplificato. Le differenze da gestire sono tre:
- non c’è un commissario giudiziale, figura che nel concordato preventivo può chiedere la risoluzione su istanza dei creditori;
- l’esecuzione è affidata a un liquidatore nominato dal tribunale (art. 25-septies CCII), oppure si realizza attraverso il trasferimento a un soggetto già individuato nella proposta;
- non esiste un “patto” votato: l’inadempimento si misura rispetto al contenuto del piano omologato.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’inciso “in quanto compatibili” lavora in entrambe le direzioni. Rende applicabile la risoluzione, ma impone di filtrarne le regole. Quando il piano prevede la cessione integrale dei beni ad un liquidatore, il debitore non promette un risultato numerico, ma la messa a disposizione del patrimonio: questo cambia radicalmente il modo in cui si valuta l’inadempimento, ed è il cuore dell’errore successivo.
Un approfondimento: che cosa succede se il concordato semplificato viene risolto
Capire gli effetti della risoluzione aiuta a capire perché valga la pena chiederla, o perché il debitore abbia interesse a evitarla. Secondo i principi elaborati per il concordato preventivo, e applicabili al semplificato nei limiti della compatibilità, la risoluzione fa venir meno gli effetti esdebitatori della proposta omologata: i creditori anteriori riacquistano il diritto al credito originario, al netto di quanto abbiano già ricevuto in esecuzione del concordato. Gli atti compiuti legittimamente durante l’esecuzione, come le vendite effettuate dal liquidatore, non vengono di regola travolti, a tutela dei terzi acquirenti.
Il secondo effetto, ancora più rilevante sul piano pratico, è l’apertura della strada alla liquidazione giudiziale. Come si vedrà nell’errore n. 5, per i crediti concorsuali la liquidazione giudiziale presuppone la risoluzione. Senza risoluzione, il creditore resta legato alla proposta omologata, anche quando questa non sta producendo i risultati attesi.
L’esperienza insegna che molti creditori sottovalutano un aspetto: nel concordato semplificato il liquidatore nominato con il decreto di omologazione ha il compito di eseguire la proposta, e l’art. 25-septies CCII regola anche il caso in cui il piano preveda il trasferimento dell’azienda, di rami o di beni a un soggetto già individuato. In questa seconda ipotesi il liquidatore verifica che non vi siano soluzioni migliori sul mercato e dà esecuzione all’offerta. L’inadempimento può dunque nascere in due modi molto diversi: dalla mancata liquidazione dei beni, quando la vendita affidata al liquidatore non avviene o non produce risultati, oppure dalla mancata esecuzione dell’offerta da parte del soggetto che si era impegnato ad acquistare.
Il punto che sfugge quasi sempre è che queste due ipotesi richiedono prove diverse. Nel primo caso servono le relazioni del liquidatore e gli esiti delle procedure competitive; nel secondo il contratto o l’impegno dell’offerente, le scadenze di pagamento e la prova del mancato versamento. Chi conosce in anticipo la struttura esecutiva del proprio concordato semplificato sa già quali documenti raccogliere e da quale momento l’inadempimento diventa dimostrabile.
Per il debitore, la stessa analisi è una forma di prevenzione: sapere che il concordato semplificato è risolubile impone di presidiare l’esecuzione, collaborare con il liquidatore e intervenire per tempo quando le vendite incontrano ostacoli.
Errore n. 3 — Misurare l’inadempimento sulla percentuale stimata
L’errore
Il piano di un concordato semplificato indicava per i chirografari una soddisfazione stimata intorno al 14%. La liquidazione chiude con un riparto del 9,3%. Un gruppo di chirografari deposita ricorso per risoluzione sostenendo che “il debitore non ha rispettato la percentuale promessa”.
Perché è un errore
Il concordato semplificato è, per definizione, un concordato liquidatorio con cessione dei beni. Nella giurisprudenza formatasi sul concordato preventivo con cessione dei beni sotto la legge fallimentare — principi che, con le dovute cautele, offrono il criterio di lettura dell’art. 119 CCII — la Cassazione ha affermato che il debitore che cede i beni non assume l’obbligazione di pagare una percentuale certa: la percentuale indicata è una previsione, un riferimento, non un’obbligazione (Cass. n. 6022 del 14 marzo 2014).
La stessa giurisprudenza ha chiarito che il concordato con cessione può essere risolto quando non realizza la sua funzione tipica, cioè quando la liquidazione non consente di soddisfare in qualche misura i chirografari e integralmente i privilegiati non falcidiati, e che la valutazione è oggettiva: conta il mancato risultato satisfattivo, a prescindere dalle cause e dalla colpa del debitore (Cass. n. 18738 del 13 luglio 2018; Cass. n. 20652 del 31 luglio 2019).
Le conseguenze
Il ricorso fondato solo sullo scostamento tra 14% stimato e 9,3% realizzato rischia di essere respinto perché l’inadempimento è di scarsa importanza (art. 119, comma 3, CCII) o, più radicalmente, perché manca un inadempimento in senso tecnico. L’errore costa al creditore il tempo, il contributo unificato e le spese del giudizio, e soprattutto rafforza la posizione del debitore, che può far valere il rigetto come conferma della correttezza dell’esecuzione.
Cosa fare invece
Spostare la domanda dalla percentuale alla funzione: dimostrare che la liquidazione non produrrà per i chirografari una soddisfazione apprezzabile, oppure che i privilegiati non falcidiati non saranno pagati integralmente, oppure che vi è stato un inadempimento di obblighi specifici del piano (beni sottratti alla liquidazione, finanza esterna non versata, terzo che non paga il prezzo). Utile, in questa prospettiva, il riferimento alla Cass. n. 624/2026: se in sede di omologazione l’utilità per i chirografari è stata ritenuta un requisito essenziale, l’azzeramento di fatto di quella utilità nella fase esecutiva è un indice forte di inadempimento non di scarsa importanza.
Il dettaglio che pochi conoscono
Una cosa è il concordato in cui un terzo si è impegnato a versare una somma determinata o ad acquistare l’azienda a un prezzo fissato; un’altra è la pura cessione dei beni al liquidatore. Nel primo caso l’impegno è quantificato, e l’inadempimento del terzo è facilmente misurabile. Attenzione però al comma 5 dell’art. 119: le regole sulla risoluzione non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore. In quel caso il creditore deve agire contro il terzo, non chiedere la risoluzione.
Un approfondimento: come si valuta la “scarsa importanza” nel concordato liquidatorio
L’art. 119 CCII esclude la risoluzione quando l’inadempimento ha scarsa importanza. Nel concordato semplificato, che è sempre liquidatorio, questa clausola va letta insieme al criterio funzionale elaborato dalla Cassazione per la cessione dei beni. Ne derivano alcune indicazioni operative.
Primo: si guarda al risultato complessivo, non al singolo pagamento. Un ritardo nel riparto, uno scostamento contenuto rispetto alle stime, un bene venduto a un prezzo inferiore al previsto non bastano, di per sé, a integrare un inadempimento grave. Diventano rilevanti quando, sommati, compromettono la soddisfazione dei creditori in modo significativo.
Secondo: le due soglie sono diverse per chirografari e privilegiati. Per i chirografari la giurisprudenza ha richiesto una soddisfazione “in qualche misura”, cioè non irrisoria; per i privilegiati non falcidiati il parametro è il pagamento integrale. Un concordato che paga regolarmente i chirografari in misura apprezzabile ma lascia insoddisfatto un creditore privilegiato che il piano non aveva degradato può essere inadempiuto proprio nei confronti di quest’ultimo.
Terzo: conta la prospettiva. Se la liquidazione è ancora in corso, il giudice valuta anche se la funzione del concordato possa ancora essere realizzata. Un creditore che agisce prematuramente, quando beni importanti sono ancora in vendita, deve dimostrare che il risultato è già compromesso; un creditore che agisce quando la liquidazione è ferma da tempo, senza prospettive concrete, ha argomenti più forti.
L’esperienza insegna che è qui che molti compromettono la propria posizione: depositano un ricorso basato su un solo dato numerico, senza ricostruire il quadro complessivo della liquidazione. Il ricorso efficace è quello che mette a confronto stime di piano, attivo realizzato, attivo residuo, tempi e prospettive realistiche di vendita, mostrando che la distanza tra promesso e realizzato non è un accidente ma il segno di un fallimento della funzione.
Il punto che sfugge quasi sempre è il ruolo della pronuncia n. 624/2026 in questa valutazione. Se la Cassazione richiede che la proposta assicuri ai chirografari una qualche forma di soddisfazione per poter essere omologata, ne deriva un parametro utile anche a valle: un’esecuzione che riduce quella soddisfazione a zero, o a una misura simbolica, svuota il requisito su cui l’omologazione si era fondata. È un argomento interpretativo, non una regola espressa, ma ha una coerenza difficile da ignorare.
Errore n. 4 — Lasciar scadere il termine di un anno
L’errore
Il piano omologato prevedeva che il liquidatore completasse le vendite e il riparto entro il 30 settembre 2025. Un creditore, che sa da tempo che le vendite sono ferme, decide di attendere “il riparto finale” per vedere quanto otterrà. Il riparto non arriva. Deposita il ricorso per risoluzione il 9 ottobre 2026.
Perché è un errore
L’art. 119 CCII stabilisce che il ricorso per la risoluzione va proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato. È un termine di decadenza. Nel concordato semplificato la regola si applica in virtù del rinvio dell’art. 25-sexies: il punto critico è individuare, nel piano omologato e nel decreto, quale sia “l’ultimo adempimento” e quale termine gli sia stato assegnato.
Le conseguenze
Il ricorso del 9 ottobre 2026 arriva oltre l’anno dal 30 settembre 2025. La decadenza preclude la risoluzione e, con essa, la possibilità di far aprire la liquidazione giudiziale per i crediti concorsuali (art. 119, comma 7). Il creditore resta con il concordato omologato e i suoi effetti.
Un punto va però detto con onestà: nella giurisprudenza di merito formatasi sull’art. 186 della legge fallimentare si è affermato che la decadenza non è rilevabile d’ufficio e deve essere eccepita (Trib. Milano, 22 marzo 2018; Trib. Ravenna, 27 luglio 2018, come riportati in dottrina). Contare sull’inerzia della controparte, però, non è una strategia.
Cosa fare invece
Individuare la data dell’ultimo adempimento il giorno stesso dell’omologazione e annotare la scadenza annuale. E soprattutto: non occorre attendere quella data per agire. La Cassazione, in tema di concordato preventivo, ha chiarito che il diritto di chiedere la risoluzione può essere esercitato anche prima della scadenza degli adempimenti, quando l’inadempimento è già certo, mentre il termine di decadenza non può cominciare a decorrere prima di quel momento (Cass. n. 14601 del 29 maggio 2019).
Il dettaglio che pochi conoscono
Nei concordati semplificati il piano non sempre fissa un termine preciso per la chiusura della liquidazione; a volte indica solo una durata stimata. Se manca un termine finale, l’individuazione del dies a quo diventa una questione interpretativa, da affrontare con prudenza: la scelta più sicura per il creditore è agire non appena l’inadempimento è accertabile, senza scommettere su una lettura favorevole del termine.
Un approfondimento: come si individua concretamente “l’ultimo adempimento”
Il termine annuale è semplice da enunciare e difficile da applicare. Nel concordato semplificato occorre partire da tre documenti: la proposta e il piano omologati, che indicano tempi e modalità della liquidazione; il decreto di omologazione, che nomina il liquidatore e può contenere indicazioni sui tempi; gli eventuali impegni del terzo offerente, con le relative scadenze di pagamento.
L’ultimo adempimento non è necessariamente l’ultima vendita: può essere il riparto finale, il versamento della finanza esterna, il pagamento dell’ultima rata del prezzo da parte dell’acquirente dell’azienda. Occorre individuare l’atto che, secondo il piano, chiude l’esecuzione del concordato, e il termine che il piano stesso gli assegna.
L’esperienza insegna che i problemi più seri nascono in tre situazioni ricorrenti:
- il piano indica solo una durata stimata (“la liquidazione dovrebbe concludersi in diciotto mesi”): non è chiaro se quella stima valga come termine;
- il piano prevede più fasi con scadenze diverse, e il creditore confonde la scadenza intermedia con quella finale;
- il termine viene di fatto prorogato dalla gestione della liquidazione, senza un provvedimento che lo modifichi formalmente.
In ciascuna di queste situazioni il calcolo dell’anno è incerto. Il punto che sfugge quasi sempre è che l’incertezza gioca contro chi aspetta: se il giudice dovesse ritenere che il termine sia scaduto prima di quanto il creditore pensava, la decadenza sarebbe già maturata. La soluzione più prudente resta quella indicata dalla Cass. n. 14601/2019: agire quando l’inadempimento è già certo, senza attendere la scadenza formale.
Anche il debitore ha interesse a questo calcolo. Conoscere la data in cui il termine annuale scade permette di valutare quanto a lungo la proposta resti esposta al rischio di risoluzione e di pianificare l’esecuzione di conseguenza; nel giudizio, consente di sollevare tempestivamente l’eccezione di decadenza, che — come visto — secondo la giurisprudenza di merito formatasi sulla legge fallimentare va eccepita dalla parte.
Un’ultima avvertenza: il termine annuale per la risoluzione non va confuso con i termini brevi per opporsi all’omologazione, per proporre reclamo o ricorso per cassazione. Sono termini con funzioni diverse, e il fatto che uno sia ancora aperto non dice nulla sugli altri.
Errore n. 5 — Chiedere subito la liquidazione giudiziale, saltando la risoluzione
L’errore
Un creditore anteriore al concordato semplificato, non pagato secondo il piano, deposita direttamente un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell’imprenditore, ritenendo che l’inadempimento dimostri di per sé l’insolvenza.
Perché è un errore
Il Codice ha preso una posizione netta. L’art. 119, comma 7, CCII prevede che il tribunale dichiari aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di accesso. È una scelta diversa da quella che le Sezioni Unite avevano fatto sotto la legge fallimentare: con la sentenza n. 4696 del 14 febbraio 2022 avevano ammesso che, in caso di inadempimento del concordato omologato, il fallimento potesse essere chiesto anche senza la previa risoluzione (“omisso medio”). Per le procedure regolate dal Codice quella via è chiusa dal comma 7.
Le conseguenze
Il ricorso per liquidazione giudiziale fondato su crediti concorsuali, senza previa risoluzione, è destinato a non essere accolto. Il creditore perde tempo e spese, e può perdere anche il termine annuale per la risoluzione, se nel frattempo è decorso.
Cosa fare invece
Chiedere la risoluzione, e solo dopo, o contestualmente nelle forme consentite, la liquidazione giudiziale. Il procedimento di risoluzione segue il rito unitario degli artt. 40 e 41 CCII. Se invece l’imprenditore ha accumulato debiti nuovi, sorti dopo il deposito della domanda, e quei debiti non vengono pagati, i creditori “nuovi” possono chiedere la liquidazione giudiziale senza attendere la risoluzione.
In questo snodo la competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 consente di leggere il concordato semplificato insieme alla composizione negoziata da cui nasce, distinguendo con precisione i debiti anteriori da quelli successivi.
Il dettaglio che pochi conoscono
La distinzione tra debiti anteriori e successivi non si ferma al deposito della proposta di concordato semplificato: occorre ricostruire anche i rapporti sorti durante la composizione negoziata, in particolare i finanziamenti autorizzati dal tribunale e le eventuali prededuzioni. La Cass. n. 620/2026, nel negare che la rinuncia dei soci alla prededuzione dei loro finanziamenti sia “risorsa esterna”, conferma che questi rapporti hanno una collocazione propria, che va ricostruita con attenzione prima di scegliere la strada processuale.
Un approfondimento: come si svolge il procedimento di risoluzione
L’art. 119 CCII rinvia, per il procedimento, agli artt. 40 e 41 CCII, cioè al procedimento unitario per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale. In concreto, la domanda si propone con ricorso al tribunale competente; il tribunale fissa l’udienza, assicura il contraddittorio con il debitore e con gli altri soggetti interessati, e decide all’esito di un’istruttoria tendenzialmente rapida.
L’esperienza insegna che proprio la natura “unitaria” del procedimento induce in errore: il creditore pensa di poter chiedere tutto con un unico atto, indistintamente. In realtà la risoluzione è un presupposto logico dell’apertura della liquidazione giudiziale per i crediti concorsuali: il giudice deve prima accertare che il concordato è inadempiuto in misura non di scarsa importanza, e solo dopo può valutare se sussistono i presupposti della liquidazione giudiziale, a cominciare dallo stato di insolvenza.
Il punto che sfugge quasi sempre è che risoluzione e insolvenza sono due accertamenti distinti. Un concordato può essere risolto anche se l’imprenditore, nel frattempo, ha recuperato una situazione di equilibrio; viceversa, un imprenditore può essere insolvente per debiti nuovi senza che il concordato sia risolto. La domanda va quindi costruita tenendo separati i due piani, con prove specifiche per ciascuno.
Per la chiamata in causa dell’eventuale garante, prevista dall’art. 119, va verificato chi abbia prestato garanzie per l’esecuzione della proposta: soci, società del gruppo, terzi. La loro partecipazione al procedimento consente che l’accertamento dell’inadempimento sia opponibile anche a loro.
Sul piano dei costi, il creditore deve considerare i costi di giustizia previsti dalla legge per il ricorso, a cominciare dal contributo unificato, e il rischio di condanna alle spese in caso di rigetto: è un’ulteriore ragione per non depositare domande prive dei presupposti, come quella di liquidazione giudiziale senza previa risoluzione.
Errore n. 6 — Aspettare l’ausiliario o il liquidatore e sbagliare il rito
L’errore
Un creditore segnala per iscritto al liquidatore che la liquidazione è ferma e chiede che “sia lui a chiedere la risoluzione”. Attende la risposta per mesi. Nel frattempo non deposita nulla.
Perché è un errore
L’art. 119 CCII attribuisce la legittimazione a chiedere la risoluzione a ciascuno dei creditori e al commissario giudiziale, su istanza di uno o più creditori. Nel concordato semplificato il commissario giudiziale non c’è: il tribunale nomina un ausiliario per il parere sull’omologazione e, con il decreto di omologa, un liquidatore. L’estensione a queste figure della legittimazione propria del commissario non è prevista espressamente e resta, allo stato, una questione aperta. Il dato certo è che la legittimazione individuale del singolo creditore c’è.
Le conseguenze
Chi attende un’iniziativa altrui consuma il termine annuale. Inoltre, chi deposita il ricorso con forme sbagliate o senza chiamare in causa i soggetti necessari — l’art. 119 prevede che al procedimento sia chiamato anche l’eventuale garante — espone il giudizio a rallentamenti e contestazioni. Il rischio più grave resta però la decadenza: un ricorso tempestivo e corretto vale più di molte segnalazioni informali.
Cosa fare invece
Depositare il ricorso in proprio, con il rito degli artt. 40 e 41 CCII, allegando la prova dell’inadempimento (relazioni periodiche del liquidatore, stato delle vendite, mancati versamenti, corrispondenza) e chiamando in giudizio il debitore e l’eventuale garante. Le segnalazioni al liquidatore restano utili, ma come strumento di raccolta di prove, non come sostituto della domanda.
Il dettaglio che pochi conoscono
Le relazioni del liquidatore sono spesso la prova più forte. Nel concordato semplificato la vigilanza sulla liquidazione è affidata al liquidatore e al tribunale secondo le regole richiamate dall’art. 25-septies: chiedere copia delle relazioni e degli atti di vendita permette di documentare con precisione se e quando la liquidazione si è arrestata. Una domanda di risoluzione costruita sui documenti della procedura è molto più solida di una fondata su impressioni.
Un approfondimento: che cosa deve contenere un ricorso per risoluzione ben costruito
L’esperienza insegna che le domande di risoluzione più fragili hanno una caratteristica comune: descrivono un’insoddisfazione, non un inadempimento. Un ricorso solido, nel concordato semplificato, contiene almeno questi elementi:
- l’indicazione del concordato omologato, con gli estremi del decreto e il contenuto essenziale della proposta;
- la qualità del ricorrente, cioè la natura del credito, anteriore e concorsuale, e il suo trattamento nel piano;
- la descrizione dell’inadempimento, con riferimento agli obblighi specifici previsti dal piano e alla funzione del concordato;
- la prova documentale: relazioni del liquidatore, atti di vendita, prospetti di riparto, comunicazioni del debitore o del terzo;
- la dimostrazione che l’inadempimento non è di scarsa importanza, con un confronto numerico tra quanto previsto e quanto realizzato o realizzabile;
- la tempestività, cioè l’indicazione dell’ultimo adempimento e del rispetto del termine annuale;
- la chiamata del debitore e dell’eventuale garante.
Il punto che sfugge quasi sempre è che, in una procedura senza commissario giudiziale, la raccolta delle prove ricade in larga parte sul creditore. Nel concordato preventivo il commissario vigila sull’esecuzione e riferisce; nel semplificato il quadro informativo passa soprattutto dalle relazioni del liquidatore e dagli atti depositati in tribunale. Chi non li acquisisce per tempo si trova a dover chiedere la risoluzione “al buio”.
Anche il debitore dovrebbe ragionare con la stessa griglia, rovesciandola: per ogni elemento del ricorso possibile, chiedersi quali documenti possono dimostrare che l’esecuzione procede, che lo scostamento è contenuto, che i ritardi hanno cause oggettive e superabili.
Gli errori in cifre: tre simulazioni
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati inventati a scopo esemplificativo. Non descrivono casi reali e servono solo a misurare il peso di ciascun errore.
Simulazione A — Il termine annuale
Ipotesi: concordato semplificato omologato con decreto del 18 aprile 2024; il piano fissa al 31 luglio 2025 il termine per completare le vendite e il riparto. Un creditore chirografario vanta 47.380 €; la soddisfazione stimata nel piano era dell’11,6%, cioè circa 5.496 €.
- Creditore che agisce il 12 marzo 2025, quando il liquidatore comunica che nessuna offerta è pervenuta e che il bene principale ha subito un vincolo che ne impedisce la vendita: il ricorso è tempestivo, anche se l’ultimo adempimento non è ancora scaduto (principio di Cass. n. 14601/2019). Il giudizio può proseguire sul merito: si discute se la liquidazione possa ancora assicurare un risultato apprezzabile.
- Creditore che agisce il 4 agosto 2026: è oltre l’anno dal 31 luglio 2025. Se il debitore eccepisce la decadenza, la risoluzione è preclusa. Il creditore resta vincolato al concordato e non può chiedere la liquidazione giudiziale per quel credito di 47.380 €.
Differenza: nel primo caso il creditore conserva intatta la possibilità di sciogliersi dal vincolo; nel secondo perde lo strumento, e con esso la leva per l’apertura della liquidazione giudiziale.
Simulazione B — Percentuale stimata contro funzione
Ipotesi: passivo chirografario di 1.236.900 €; attivo realizzato dalla liquidazione destinato ai chirografari 114.430 €, pari al 9,25%, contro una stima di piano del 13,8%. I privilegiati non falcidiati sono stati pagati integralmente.
- Ricorso fondato sulla sola differenza percentuale (13,8% contro 9,25%): lo scostamento è di 4,55 punti; i chirografari ricevono comunque una soddisfazione non irrisoria e i privilegiati sono pagati. Alla luce dei principi su cessione dei beni e scarsa importanza (Cass. n. 6022/2014; Cass. n. 20652/2019), il rischio di rigetto è elevato.
- Variante: l’attivo destinato ai chirografari è di 6.180 €, cioè lo 0,5%, perché il terzo che doveva versare 210.000 € di finanza esterna non li ha mai versati, e il debitore non è stato liberato. Qui la funzione del concordato è sostanzialmente fallita e c’è un inadempimento specifico: la domanda di risoluzione ha basi solide.
Simulazione C — Liquidazione giudiziale senza risoluzione
Ipotesi: creditore anteriore con credito di 83.715 €, rimasto insoddisfatto. Deposita direttamente ricorso per liquidazione giudiziale. In parallelo, un fornitore che ha consegnato merce dopo il deposito della domanda di concordato vanta un credito di 26.940 € non pagato.
- Ricorso del creditore anteriore: senza previa risoluzione non può portare all’apertura della liquidazione giudiziale (art. 119, comma 7, CCII). Il giudizio va riconvertito in una domanda di risoluzione, se il termine annuale lo consente.
- Ricorso del fornitore successivo: il suo credito è sorto dopo il deposito della domanda, e se l’insolvenza dipende da debiti di questo tipo la liquidazione giudiziale può essere chiesta senza attendere la risoluzione.
Lo stesso imprenditore, due creditori, due percorsi opposti: l’errore sta nel non distinguere l’origine del credito.
La mappa degli errori
Gli errori descritti si collocano in momenti diversi della vita del concordato semplificato: alcuni nascono già durante la composizione negoziata e la fase di omologazione, altri durante l’esecuzione, altri ancora al momento di scegliere il rimedio. La tabella li raccoglie in modo da poterli riconoscere a colpo d’occhio, con l’indicazione del rimedio ancora disponibile.
| Errore | Momento in cui si commette | Conseguenza | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| Risoluzione usata per vizi della proposta | Dopo l’omologazione definitiva | Rigetto: non c’è inadempimento | No, se l’omologa è definitiva; sì solo per fatti esecutivi successivi |
| “Senza voto non c’è risoluzione” | Fase esecutiva | Decorso inutile del termine | Sì, finché il termine annuale non è scaduto |
| Percentuale stimata come obbligazione | Redazione del ricorso | Rigetto per scarsa importanza | Parziale: riformulare sulla funzione e su obblighi specifici |
| Termine annuale scaduto | Dopo l’ultimo adempimento | Decadenza | No, salvo mancata eccezione della controparte |
| Liquidazione giudiziale senza risoluzione | Scelta del rimedio | Rigetto del ricorso | Sì, se il termine per la risoluzione è ancora aperto |
| Attesa dell’ausiliario o del liquidatore | Fase esecutiva | Perdita di tempo e decadenza | Sì, depositando subito il ricorso in proprio |
La checklist preventiva
Prima di depositare, o di temere, una domanda di risoluzione del concordato semplificato, verifica che:
- [ ] hai recuperato il decreto di omologazione e il piano omologato, con tutti gli allegati;
- [ ] hai individuato l’ultimo adempimento previsto e la sua scadenza, e annotato la data esatta di un anno dopo;
- [ ] hai verificato se il piano prevede la cessione dei beni al liquidatore o il trasferimento a un soggetto già individuato (art. 25-septies CCII);
- [ ] hai controllato se c’è un terzo assuntore e se il debitore è stato liberato immediatamente (art. 119, comma 5);
- [ ] hai individuato un eventuale garante da chiamare nel procedimento;
- [ ] hai chiesto e ottenuto copia delle relazioni del liquidatore e degli atti di vendita;
- [ ] hai calcolato la soddisfazione effettiva dei chirografari e dei privilegiati non falcidiati, non solo quella stimata;
- [ ] hai distinto i tuoi crediti anteriori da quelli sorti dopo il deposito della domanda;
- [ ] hai verificato che i tuoi argomenti riguardano fatti successivi all’omologazione, non vizi della proposta;
- [ ] hai ricostruito la composizione negoziata precedente: relazione finale dell’esperto, finanziamenti autorizzati, prededuzioni;
- [ ] hai controllato se nella composizione negoziata erano stati coinvolti tributi locali con accordi transattivi: il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, con il suo art. 4, estende ai tributi locali gli strumenti del Codice della crisi, tra cui la transazione fiscale anche nella composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis, CCII), e questo può incidere sulla ricostruzione del passivo;
- [ ] hai scelto il rito corretto (artt. 40 e 41 CCII) e preparato le prove documentali.
Questa checklist ha un valore autonomo: conviene salvarla e utilizzarla anche dal lato del debitore, per capire in anticipo su quali punti una domanda di risoluzione potrebbe colpire.
E se l’errore l’ho già fatto?
L’esperienza insegna che non tutti gli errori sono definitivi. La prima cosa da fare è capire in quale categoria rientra il proprio.
Se hai lasciato passare l’omologazione senza opporti, i vizi della proposta non possono più essere fatti valere con la risoluzione. Resta però aperta la strada dell’inadempimento: se nella fase esecutiva il concordato non realizza la sua funzione, puoi chiedere la risoluzione su basi nuove. La via d’uscita è spostare l’attenzione dai difetti originari ai fatti esecutivi.
Se hai depositato un ricorso fondato solo sulla percentuale, è spesso possibile, nei limiti processuali, integrare le allegazioni con fatti specifici di inadempimento, o proporre una nuova domanda se il termine annuale non è ancora decorso. La via d’uscita è documentare l’inadempimento funzionale con le relazioni del liquidatore e il quadro dei riparti.
Se hai chiesto la liquidazione giudiziale senza risoluzione, verifica subito se il termine annuale è ancora aperto. Se lo è, deposita la domanda di risoluzione. Se il tuo credito, o quello di altri, è sorto dopo il deposito della domanda di concordato, la liquidazione giudiziale può essere chiesta direttamente su quella base.
Se il termine annuale è scaduto, la preclusione è in linea di principio definitiva. Nel giudizio, tuttavia, va verificato se la controparte ha eccepito la decadenza, poiché la giurisprudenza di merito formatasi sulla norma corrispondente della legge fallimentare l’ha ritenuta non rilevabile d’ufficio. Va inoltre controllato con precisione il dies a quo: se il piano non fissava un termine chiaro per l’ultimo adempimento, il calcolo può essere diverso da quello che si era dato per scontato.
Se sei il debitore e temi una domanda di risoluzione, l’errore più frequente è non reagire: lasciare la liquidazione ferma senza spiegazioni, non collaborare con il liquidatore, non documentare le ragioni dei ritardi. Anche se l’inadempimento si valuta in modo oggettivo, la differenza tra un ritardo di scarsa importanza e un fallimento della funzione del concordato si gioca sui numeri e sui documenti. La giurisprudenza di merito, sotto la legge fallimentare, ha escluso la risoluzione quando il ritardo era imputabile agli organi della procedura (Trib. Piacenza, 19 giugno 2019, come riportato in dottrina): non è un principio da dare per scontato, ma mostra che la ricostruzione delle cause conta.
Se il terzo assuntore non ha pagato, verifica se il debitore era stato liberato immediatamente: in quel caso la risoluzione non si applica e si agisce contro il terzo; in caso contrario, l’inadempimento del terzo è un inadempimento del concordato.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Non mi sono opposto all’omologazione: posso ancora chiedere la risoluzione?”
Sì, ma solo per l’inadempimento successivo. Non puoi recuperare con la risoluzione i motivi che avresti dovuto spendere nell’opposizione o nel reclamo, come la mancanza di utilità per i chirografari o l’errata qualificazione delle risorse esterne.
“Il piano diceva 15%, ho preso il 10%: il concordato è inadempiuto?”
Non necessariamente. Nel concordato semplificato con cessione dei beni la percentuale è una stima. Conta se la liquidazione ha realizzato la sua funzione: soddisfazione apprezzabile dei chirografari e pagamento integrale dei privilegiati non falcidiati. Uno scostamento contenuto può essere considerato di scarsa importanza.
“Ho lasciato passare un anno e due mesi dall’ultimo adempimento: è finita?”
In linea di massima sì, la decadenza preclude la risoluzione. Prima di arrendersi, però, conviene verificare due cose: se il termine per l’ultimo adempimento era davvero quello che hai considerato, e se nel giudizio la controparte eccepisce la decadenza.
“Posso chiedere la liquidazione giudiziale del mio debitore che non paga il concordato?”
Per i crediti anteriori, solo dopo la risoluzione (art. 119, comma 7, CCII). Per i crediti sorti dopo il deposito della domanda di concordato, sì, anche senza risoluzione.
“Devo aspettare che sia il liquidatore a chiedere la risoluzione?”
No. La legittimazione del singolo creditore è prevista espressamente dall’art. 119. Il ruolo del liquidatore e dell’ausiliario rispetto alla domanda di risoluzione non è disciplinato in modo espresso: aspettarli significa rischiare la decadenza.
“Sono l’imprenditore: posso evitare la risoluzione se la liquidazione va a rilento?”
Puoi evitarla se dimostri che l’inadempimento è di scarsa importanza e che la funzione del concordato resta raggiungibile. Servono numeri aggiornati, documenti sulle vendite in corso e una ricostruzione chiara delle cause dei ritardi.
Gli errori davanti ai giudici
Le pronunce che seguono sono state verificate in questa sessione su fonti indipendenti. Alcune riguardano direttamente il concordato semplificato; altre sono state rese sul concordato preventivo regolato dalla legge fallimentare (art. 186 l.fall.), e lo indichiamo espressamente: offrono il criterio di lettura dell’art. 119 CCII, richiamato dall’art. 25-sexies in quanto compatibile, ma vanno applicate con cautela.
1. Cass. civ., Sez. I, n. 624/2026 (data di pubblicazione indicata dalle rassegne: 12 gennaio 2026) — Cosa è successo a chi ha confuso utilità e rapidità. L’utilità per ciascun creditore, requisito dell’omologazione del concordato semplificato, può non essere economica, ma non coincide con la semplice chiusura veloce della crisi quando ai chirografari non arriva nulla. Rilevanza: segna il confine dei motivi da spendere nell’omologazione, e offre un parametro per valutare la gravità dell’inadempimento esecutivo.
2. Cass. civ., Sez. I, n. 620/2026 (data indicata dalle rassegne: 12 gennaio 2026) — Cosa è successo a chi ha qualificato come esterna una risorsa che non lo era. La rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti autorizzati nella composizione negoziata non è “risorsa esterna”, perché non incrementa l’attivo. Rilevanza: questione da far valere in sede di omologazione, non di risoluzione; rilevante anche per distinguere i rapporti nati nella composizione negoziata.
3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 623/2026 (12 gennaio 2026, secondo la fonte consultata) — Cosa è successo a chi ha impugnato in cassazione l’inammissibilità. Il decreto della corte d’appello sul reclamo contro l’inammissibilità della proposta di concordato semplificato non è ricorribile in cassazione; il controllo di ammissibilità si estende ai presupposti di accesso alla composizione negoziata. Rilevanza: i difetti “a monte” hanno un percorso proprio e non si recuperano con la risoluzione.
4. Cass. civ., Sez. Unite, n. 4696 del 14 febbraio 2022 (legge fallimentare) — Cosa è successo a chi chiedeva il fallimento senza passare per la risoluzione. Sotto la legge fallimentare le Sezioni Unite hanno ammesso la dichiarazione di fallimento per inadempimento del concordato omologato anche senza previa risoluzione. Rilevanza: il Codice ha scelto diversamente con l’art. 119, comma 7; la pronuncia spiega perché la regola attuale va rispettata con rigore.
5. Cass. civ., n. 20652 del 31 luglio 2019 (legge fallimentare) — Cosa è successo a chi ha invocato la colpa del debitore. Il concordato con cessione va risolto se non soddisfa in qualche misura i chirografari e integralmente i privilegiati non falcidiati; l’inadempimento si valuta in modo oggettivo e la percentuale indicata è solo un riferimento. Rilevanza: è il parametro centrale per il concordato semplificato, che è sempre liquidatorio.
6. Cass. civ., n. 14601 del 29 maggio 2019 (legge fallimentare) — Cosa è successo a chi pensava di dover aspettare la scadenza. La risoluzione può essere chiesta anche prima della scadenza degli adempimenti, ma il termine annuale di decadenza non decorre prima di quella scadenza. Rilevanza: consente al creditore di agire tempestivamente senza rischiare la decadenza.
7. Cass. civ., n. 18738 del 13 luglio 2018 (legge fallimentare) — Cosa è successo a chi ha cercato le cause dell’insuccesso. Per il concordato con cessione conta il mancato risultato satisfattivo, a prescindere dalle cause. Rilevanza: orienta la prova nel giudizio di risoluzione verso i numeri della liquidazione.
8. Cass. civ., n. 6022 del 14 marzo 2014 (legge fallimentare) — Cosa è successo a chi ha preteso la percentuale. Nel concordato con cessione dei beni il debitore non si obbliga a pagare una percentuale certa; lo scostamento del ricavato dalla stima non basta da solo per la risoluzione. Rilevanza: smonta l’errore n. 3.
9. Cass. civ., n. 7942 del 31 marzo 2010; n. 13446 del 20 giugno 2011; n. 4398 del 4 marzo 2015 (legge fallimentare) — L’orientamento consolidato. Il concordato con cessione dei beni è risolubile quando non raggiunge la sua funzione naturale di soddisfazione dei creditori. Rilevanza: confermano la stabilità del criterio funzionale.
10. Trib. Milano, 22 marzo 2018, e Trib. Ravenna, 27 luglio 2018 (merito, legge fallimentare, come riportati in dottrina; numero non indicato nella fonte) — Cosa è successo a chi ha agito tardi. La decadenza annuale non è rilevabile d’ufficio. Rilevanza: margine residuo per il creditore tardivo, da non usare come strategia.
11. Trib. Piacenza, 19 giugno 2019 (merito, legge fallimentare, come riportato in dottrina; numero non indicato nella fonte) — Cosa è successo al debitore il cui ritardo dipendeva dagli organi della procedura. La risoluzione non è stata accolta quando il ritardo era addebitabile agli organi della procedura. Rilevanza: utile per il debitore che deve ricostruire le cause dei ritardi della liquidazione.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il lavoro dello Studio su questo tema ha un doppio taglio: prevenzione, per intercettare l’errore prima che si consumi, e rimedio, per verificare che cosa si può ancora recuperare quando l’errore è già stato commesso.
- Ricostruiamo la composizione negoziata da cui nasce il concordato semplificato: relazione finale dell’esperto, trattative, finanziamenti autorizzati e prededuzioni, per separare con precisione i rapporti anteriori da quelli successivi.
- Leggiamo il piano e il decreto di omologazione per individuare l’ultimo adempimento, il suo termine e la data esatta di scadenza dell’anno per la risoluzione.
- Intercettiamo l’errore prima che si consumi: valutiamo in fase di omologazione se la proposta presenta difetti di utilità o di qualificazione delle risorse, da far valere con l’opposizione o il reclamo e non con la risoluzione.
- Analizziamo le relazioni del liquidatore e gli atti di vendita per stabilire se la liquidazione sta realizzando la funzione del concordato o se l’inadempimento è di scarsa importanza.
- Calcoliamo la soddisfazione effettiva di chirografari e privilegiati non falcidiati, confrontandola con le stime di piano e con il quadro dei riparti.
- Verifichiamo la posizione del terzo assuntore e dell’eventuale garante, accertando se c’è stata liberazione immediata del debitore e chi va chiamato nel giudizio.
- Redigiamo e depositiamo il ricorso per risoluzione con il rito degli artt. 40 e 41 CCII, fondandolo su fatti esecutivi documentati.
- Quando il termine è scaduto, verifichiamo se il dies a quo è stato calcolato correttamente e se la decadenza è stata eccepita.
- Per il debitore, prepariamo la difesa nel giudizio di risoluzione: ricostruzione delle cause dei ritardi, prova della scarsa importanza, piano aggiornato delle vendite.
- Distinguiamo i crediti anteriori da quelli successivi per indicare se la liquidazione giudiziale può essere chiesta subito o solo dopo la risoluzione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore è quella più vicina al tema: il concordato semplificato si apre solo dopo una composizione negoziata non riuscita, e conoscere quella fase dall’interno permette di leggere la relazione finale dell’esperto e la proposta con la precisione necessaria. La qualifica di cassazionista garantisce invece la continuità: quando l’errore va riparato nei gradi successivi — reclamo, ricorso per cassazione dove ammesso — la stessa linea difensiva prosegue dall’analisi iniziale fino alla Corte di cassazione, con lo stesso difensore.
Lo Studio lavora con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: i primi sulla strategia processuale e sui termini, i secondi sui numeri della liquidazione, sui riparti e sulla verifica della soddisfazione effettiva dei creditori.
Chiusura
Chiedere la risoluzione del concordato semplificato è possibile, ma richiede di rispettare una sequenza precisa: distinguere i vizi della proposta dall’inadempimento, misurare la funzione e non la percentuale, rispettare il termine annuale, passare per la risoluzione prima della liquidazione giudiziale e agire in proprio con il rito corretto. Ogni passaggio saltato rischia di chiudere una porta.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché il concordato semplificato nasce dalla composizione negoziata della crisi, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce la fase in cui si formano la relazione finale dell’esperto e la proposta che il tribunale omologherà, e quindi i punti da cui dipendono sia la domanda di risoluzione sia la difesa contro di essa.
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