Si Può Chiedere Il Concordato Liquidatorio Con Riserva?

Un’impresa in crisi che non ha più prospettive di continuare l’attività spesso non ha nemmeno il tempo di preparare un piano completo di liquidazione. Intanto i creditori agiscono: pignoramenti, ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale, revoche degli affidamenti. La domanda è semplice: si può depositare subito una domanda di concordato preventivo liquidatorio “con riserva”, cioè prenotando la procedura e rinviando a un secondo momento la proposta e il piano? La risposta breve è sì. L’art. 44 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII) consente la domanda con riserva anche quando l’esito previsto è un concordato liquidatorio, ma il termine concesso dal tribunale è decadenziale e il piano finale dovrà superare i requisiti stringenti dell’art. 84, comma 4. Il rischio principale è concreto: se il termine scade senza un piano idoneo, la domanda diventa inammissibile e, in presenza di istanze dei creditori, si apre la liquidazione giudiziale.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la figura chiamata a valutare, già nella composizione negoziata, se l’impresa ha ancora margini di risanamento o se la strada praticabile è la liquidazione ordinata. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC, competenza decisiva quando occorre stabilire se l’impresa rientra nel concordato preventivo o, sotto le soglie dimensionali, nel concordato minore, dove la domanda prenotativa non esiste.

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Che cos’è la domanda con riserva e perché riguarda anche il concordato liquidatorio

La disciplina prevede uno strumento “neutro”

Sul piano normativo la domanda con riserva non è un tipo di concordato. È una modalità di accesso agli strumenti di regolazione della crisi. L’art. 44, comma 1, CCII consente al debitore di presentare la domanda di cui all’art. 40 corredata soltanto dalla documentazione dell’art. 39, comma 3, riservandosi di depositare in seguito la proposta, il piano e gli accordi. Il tribunale, con decreto, fissa un termine entro il quale il debitore deve scegliere e completare lo strumento: depositare la proposta di concordato con il piano, l’attestazione e la documentazione dell’art. 39, commi 1 e 2; oppure chiedere l’omologazione di accordi di ristrutturazione o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis).

Definizione essenziale: la domanda con riserva (detta anche “prenotativa” o “in bianco”) anticipa gli effetti protettivi della procedura e rinvia la presentazione del piano entro un termine fissato dal giudice. Nulla nella norma limita la riserva al concordato in continuità aziendale. Il concordato liquidatorio, cioè quello in cui il patrimonio viene liquidato e il ricavato distribuito ai creditori senza prosecuzione dell’attività da parte del debitore o di terzi, rientra pienamente nel perimetro dell’art. 44.

Il dato trova riscontro anche nella giurisprudenza di legittimità. Nel caso deciso da Cass. civ., Sez. I, 28 novembre 2025, n. 31176, la società aveva depositato una domanda di concordato preventivo liquidatorio richiamando proprio gli artt. 44 e 84 CCII, e il Tribunale aveva concesso il termine per il deposito del piano: la pronuncia, come si dirà, riguarda un profilo processuale, ma conferma che la riserva viene utilizzata e gestita dai tribunali anche in chiave liquidatoria.

La ratio della norma

La ratio è duplice. Da un lato, proteggere il patrimonio nella fase in cui il piano è in costruzione: dal deposito della domanda si producono gli effetti dell’art. 46 CCII (comma 1-bis dell’art. 44) e il debitore può chiedere le misure protettive. Dall’altro, evitare abusi: il legislatore ha accompagnato la protezione con controlli incisivi. Il tribunale nomina il commissario giudiziale, impone obblighi informativi almeno mensili e ordina il versamento delle spese di procedura. Cass. civ., Sez. I, ord. 26 maggio 2026, n. 16358 ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 44 CCII, leggendo la norma come ispirata a celerità e serietà dell’iniziativa concordataria e riconducendo la scansione dei termini alla discrezionalità del legislatore.

Distinzione da istituti affini: un esempio concreto

Va precisato che la domanda con riserva non coincide con altri istituti spesso confusi.

  • Composizione negoziata (D.L. 118/2021, oggi artt. 12 ss. CCII): è un percorso stragiudiziale, con l’esperto e senza il tribunale come regista. L’istanza di nomina dell’esperto non può essere presentata in pendenza di un procedimento introdotto con domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, anche con riserva (art. 25-quinquies CCII).
  • Concordato semplificato per la cessione dei beni (art. 25-sexies CCII): è liquidatorio, ma presuppone che la composizione negoziata si sia conclusa senza esito; non prevede il voto dei creditori. Se possa essere preceduto da una riserva è questione dibattuta in dottrina, e conviene non costruire su di essa una strategia.
  • Concordato minore (artt. 74 ss. CCII): riguarda l’imprenditore minore e gli altri debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale; passa attraverso l’OCC e non conosce un meccanismo prenotativo analogo all’art. 44.

Esempio: una s.r.l. commerciale con ricavi superiori alle soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, che ha cessato l’attività e ha un magazzino e un immobile da vendere, può usare la riserva dell’art. 44 per poi depositare un piano liquidatorio. Un artigiano individuale sotto soglia, nella stessa situazione, non ha questa opzione: dovrà presentare direttamente un concordato minore con l’assistenza dell’OCC.

Le modifiche più recenti

Il testo vigente dell’art. 44 è quello sostituito dal D.Lgs. 83/2022 e poi modificato dal D.Lgs. 136/2024 (cosiddetto correttivo-ter), che ha inciso sulle lettere a), b) e c) del comma 1 e ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. Una modifica di rilievo riguarda la proroga: nel testo previgente la proroga del termine era esclusa in presenza di istanze per l’apertura della liquidazione giudiziale, esclusione che il correttivo-ter ha eliminato. Quanto al D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, le banche dati consultate per questo articolo, aggiornate ad agosto 2026, non riportano modifiche all’art. 44: prima di depositare è comunque opportuno verificare il testo su Normattiva alla data della domanda.

In sintesi, sul piano sistematico la riserva è un “contenitore” processuale: il debitore entra subito nel perimetro di tutela del tribunale e solo alla scadenza dichiara quale strumento intende usare e con quale contenuto. Per il concordato liquidatorio questo significa che la decisione di liquidare può maturare anche durante il termine, ma il piano dovrà comunque presentarsi completo, attestato e conforme alle soglie di legge entro il giorno fissato dal decreto: eventuali integrazioni restano rimesse alla valutazione del tribunale in sede di ammissione e non sostituiscono il deposito tempestivo.

Requisiti e termini della riserva in chiave liquidatoria

Requisiti soggettivi

La disciplina prevede che al concordato preventivo acceda l’imprenditore assoggettabile alla liquidazione giudiziale (art. 84, comma 1, CCII), cioè l’imprenditore commerciale che non sia “impresa minore”. In termini operativi, prima di depositare occorre verificare i tre parametri dimensionali dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII: attivo patrimoniale, ricavi lordi, debiti anche non scaduti. Se l’impresa è sotto soglia, la domanda con riserva di concordato preventivo è inammissibile in radice.

Requisiti oggettivi

Il presupposto è lo stato di crisi o di insolvenza (art. 2, comma 1, lett. a) e b), CCII). Nel concordato liquidatorio l’insolvenza è il caso tipico. La domanda con riserva deve contenere i dati essenziali dell’art. 40 e la documentazione dell’art. 39, comma 3: in sostanza, i bilanci degli ultimi tre esercizi o, per chi non vi è tenuto, le dichiarazioni dei redditi e IVA, e l’elenco nominativo dei creditori con i rispettivi crediti e le cause di prelazione.

Requisiti del piano finale

Il punto decisivo è che il piano che verrà depositato alla scadenza dovrà rispettare l’art. 84, comma 4, CCII. Nel concordato liquidatorio la proposta deve prevedere un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento, rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei privilegiati degradati per incapienza; e deve assicurare il soddisfacimento dei chirografari e dei degradati in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo. Si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, e queste possono essere distribuite in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., purché sia rispettata la soglia del 20 per cento.

Chi chiede la riserva senza aver già individuato una fonte credibile di risorse esterne rischia di arrivare alla scadenza con un piano strutturalmente inammissibile. È il profilo che più spesso distingue il liquidatorio dal concordato in continuità, dove i requisiti numerici dell’art. 84, comma 4, non operano.

I termini

Il decreto del tribunale fissa un termine compreso tra 30 e 60 giorni, decorrente dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese (art. 45, comma 2, CCII). Su istanza del debitore, in presenza di giustificati motivi, il termine è prorogabile fino a ulteriori 60 giorni. Il decreto ordina inoltre il versamento, entro un termine perentorio non superiore a 10 giorni, della somma necessaria per le spese della procedura fino alla scadenza del termine.

Il comma 3 dell’art. 44 stabilisce che i termini delle lettere a), c) e d) del comma 1 non sono soggetti alla sospensione feriale (1-31 agosto). Chi deposita a luglio deve sapere che la scadenza cade in pieno agosto o a inizio settembre senza alcuno slittamento.

Termine Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
Deposito di proposta, piano e attestazione (30-60 giorni) Iscrizione della domanda nel registro delle imprese Decadenziale; non soggetto a sospensione feriale Inammissibilità della domanda; se pendono istanze, apertura della liquidazione giudiziale
Proroga (fino a ulteriori 60 giorni) Istanza motivata prima della scadenza Discrezionale del tribunale Senza proroga, il termine originario resta fermo
Versamento spese di procedura Comunicazione del decreto Perentorio, massimo 10 giorni Possibile revoca del termine su segnalazione (art. 44, comma 2)
Obblighi informativi periodici Cadenza fissata dal decreto, almeno mensile Vincolante, non soggetto a sospensione feriale Grave violazione: revoca del termine
Atti urgenti di straordinaria amministrazione Prima del compimento Autorizzazione preventiva necessaria Inefficacia dell’atto e revoca del decreto (comma 1-ter)

La natura decadenziale del termine principale è stata ribadita nel contenzioso di merito esaminato da Cass. n. 16358/2026, dove il piano depositato era stato comunque scrutinato e respinto per inidoneità a soddisfare i creditori ai sensi dell’art. 47 CCII.

La procedura passo per passo

1. Verifica preliminare dell’assetto e della competenza

Il primo passaggio non è il ricorso, ma la verifica della competenza territoriale. La domanda va proposta al tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (art. 27 CCII). Cass. civ., Sez. I, ord. 29 luglio 2025, n. 21865 ha chiarito che il centro degli interessi principali coincide di regola con la sede legale e che la presunzione può essere superata solo provando che il centro si trova altrove e che questa diversa collocazione è riconoscibile dai terzi. Nello stesso senso Cass. civ., Sez. I, ord. 12 marzo 2025, n. 6620, che valorizza la sede effettiva, cioè il luogo in cui si svolgono gestione e decisioni dell’impresa. Un trasferimento di sede legale a ridosso del deposito, non accompagnato da un reale spostamento dell’attività, non sposta la competenza.

2. Delibera dell’organo competente

Per le società la domanda è approvata e sottoscritta secondo l’art. 120-bis CCII, che attribuisce agli amministratori la competenza esclusiva sulla decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi, con verbale notarile e iscrizione nel registro delle imprese. Va precisato che la scelta del liquidatorio, rispetto alla continuità, ha ricadute dirette sui soci, soprattutto se l’apporto esterno è chiesto proprio a loro.

3. Redazione e deposito del ricorso

Il ricorso contiene: l’indicazione che si tratta di domanda con riserva ai sensi dell’art. 44; la dichiarazione di voler accedere al concordato preventivo (anche se la tipologia, liquidatoria o in continuità, può essere precisata con il piano); la documentazione dell’art. 39, comma 3; l’eventuale richiesta di misure protettive ai sensi dell’art. 54, comma 2, CCII. Il ricorso è comunicato dalla cancelleria al registro delle imprese entro il giorno successivo, e da quella iscrizione decorre il termine.

Errore frequente: depositare la riserva senza l’elenco dei creditori completo e aggiornato. Il commissario lo userà come base per vigilare sugli atti del debitore e qualsiasi omissione diventa materia di segnalazione.

4. Il decreto del tribunale

Con il decreto il tribunale: fissa il termine; nomina il commissario giudiziale, che riferisce immediatamente su eventuali atti di frode o condotte pregiudizievoli e può essere autorizzato agli atti dell’art. 49, comma 3, lett. f); impone gli obblighi informativi periodici, con deposito di una relazione sulla situazione economico-patrimoniale iscritta nel registro delle imprese; ordina il versamento delle spese.

Il decreto che ordina il versamento non è reclamabile autonomamente. Lo ha stabilito Cass. civ., Sez. I, ord. 8 maggio 2024, n. 12523: le contestazioni sull’importo possono essere fatte valere solo con il reclamo contro la sentenza che apre la liquidazione giudiziale. In termini operativi, conviene quindi versare e, se l’importo appare eccessivo, chiedere subito una rimodulazione al tribunale.

5. La gestione nel periodo della riserva

Dal deposito si producono gli effetti dell’art. 46 CCII: gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale; i pagamenti di crediti anteriori sono, di regola, vietati. Il comma 1-ter dell’art. 44 aggiunge una sanzione severa: gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione sono inefficaci e il tribunale revoca il decreto. Per lo stesso periodo non operano le regole sulla riduzione del capitale per perdite e sullo scioglimento per perdita del capitale richiamate dal comma 1-bis.

Nel liquidatorio questa fase è delicata. Vendere un bene durante la riserva, anche a un prezzo vantaggioso, senza autorizzazione è un atto di straordinaria amministrazione inefficace. Ogni dismissione anticipata va chiesta al tribunale, sentito il commissario, prima di firmare qualsiasi preliminare.

Il comma 1-quater consente al debitore di chiedere di avvalersi del regime dello strumento prescelto, depositando un progetto conforme alla relativa disciplina insieme alla domanda o successivamente. Per chi ha già deciso di liquidare, è un’opzione da valutare: anticipa l’applicazione delle regole del concordato preventivo.

6. La revoca del termine

Su segnalazione di un creditore, del commissario o del pubblico ministero, il tribunale, sentiti il debitore e i creditori istanti, può revocare il termine con decreto non reclamabile se emergono atti di frode o condotte pregiudizievoli, o una grave violazione degli obblighi informativi, oppure se le spese non sono state versate (art. 44, comma 2).

Per le domande regolate dalla legge fallimentare la regola era diversa. Cass. civ., Sez. I, ord. 9 maggio 2025, n. 12352, decidendo un caso di concordato con riserva ex art. 161, comma 6, l. fall., ha escluso che il mancato, tardivo o insufficiente deposito della somma determinasse automaticamente l’inammissibilità o l’improcedibilità, in assenza di una norma espressa; e ha precisato che le nuove regole dell’art. 44 CCII non si applicano a quella fattispecie per ragioni temporali. Il confronto è istruttivo: oggi la norma espressa esiste.

7. Deposito del piano liquidatorio e scrutinio di ammissibilità

Entro la scadenza il debitore deposita proposta, piano e attestazione del professionista indipendente su veridicità dei dati e fattibilità. Il tribunale verifica l’ammissibilità ai sensi dell’art. 47 CCII; nel liquidatorio il controllo investe anche il rispetto delle soglie dell’art. 84, comma 4. Se il piano è inammissibile e pendono istanze dei creditori o del pubblico ministero, si apre la liquidazione giudiziale.

Sul piano delle impugnazioni, Cass. civ., Sez. I, 28 novembre 2025, n. 31176 ha stabilito che il provvedimento della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità del concordato senza apertura della liquidazione giudiziale (art. 47, comma 5, CCII) non ha natura decisoria e non è ricorribile in Cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., anche se ha la forma della sentenza. La Corte ha richiamato Cass. civ., Sez. Un., n. 27073 del 2016, secondo cui la dichiarazione di inammissibilità della proposta non accompagnata dal fallimento non incide su diritti soggettivi con efficacia di giudicato. La conseguenza pratica è netta: se la riserva liquidatoria naufraga senza liquidazione giudiziale, il controllo di legittimità è precluso, e tutto si gioca davanti al tribunale e alla Corte d’appello.

Verifiche sul campo: due esempi di applicazione

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia, costruiti per mostrare come lavorano i termini e le soglie. Non descrivono casi reali.

Esempio di calcolo n. 1 – Il termine della riserva a cavallo di agosto

Ipotesi: una s.r.l. di distribuzione all’ingrosso, con debiti complessivi per 3.284.600 €, deposita la domanda con riserva martedì 7 luglio 2026. La domanda viene iscritta nel registro delle imprese mercoledì 8 luglio. Il tribunale, con decreto comunicato venerdì 10 luglio, concede il termine massimo di 60 giorni e ordina il versamento di 18.700 € per spese di procedura entro 10 giorni.

Sviluppo:
– Spese: il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione scade lunedì 20 luglio. La sospensione feriale non opera per espressa previsione del comma 3.
– Termine principale: 60 giorni dall’8 luglio portano a domenica 6 settembre 2026. La scadenza festiva slitta al primo giorno non festivo, lunedì 7 settembre. Nessun giorno di agosto viene “neutralizzato”.
– Obblighi informativi: con cadenza mensile, la prima relazione cade nella seconda decade di agosto, in pieno periodo feriale.

Esito: se l’impresa ha programmato il lavoro dell’attestatore contando su una pausa ad agosto, si ritrova con circa tre settimane in meno del previsto. Se a fine agosto l’attestatore segnala che serve una nuova perizia sull’immobile, il debitore deve depositare l’istanza di proroga prima del 7 settembre, motivandola con circostanze specifiche e documentate. Ipotizzando che il tribunale conceda una proroga fino al 22 ottobre 2026, il nuovo termine resta comunque decadenziale. Un’istanza depositata l’8 settembre, a termine già scaduto, non è utilmente proponibile.

Esempio di calcolo n. 2 – Le soglie del liquidatorio

Ipotesi: la stessa società stima un attivo liquidabile di 1.874.300 €. Le spese di procedura e i crediti prededucibili assorbono 143.900 €; i creditori privilegiati capienti valgono 1.368.800 €. I chirografari, compresi i privilegiati degradati per incapienza, ammontano a 2.611.800 €. Nell’alternativa della liquidazione giudiziale, per effetto di maggiori costi e tempi di realizzo, ai chirografari andrebbero 318.450 € (circa il 12,19%).

Sviluppo:
– Residuo per i chirografari senza apporti: 1.874.300 − 143.900 − 1.368.800 = 361.600 €, pari al 13,84%.
– Soglia minima del 20%: 2.611.800 × 20% = 522.360 €. Mancano 160.760 €.
– Prima offerta dei soci: apporto di 147.500 € a fondo perduto. Totale ai chirografari: 509.100 €, pari al 19,49%. Soglia non raggiunta.
– Seconda offerta: apporto di 168.900 € con vincolo di postergazione. Totale: 530.500 €, pari al 20,31%.
– Verifica dell’incremento rispetto alla liquidazione giudiziale: 318.450 × 1,10 = 350.295 €. Il valore di 530.500 € supera ampiamente la soglia del 10% di miglioramento.

Esito: con la prima offerta il piano sarebbe inammissibile anche se depositato nei termini. La riserva protegge il tempo, non la sostanza: il numero che conta è quello del 20%, e va verificato prima del deposito, non al cinquantesimo giorno. In termini operativi, l’impegno dei soci va formalizzato per iscritto già nella fase della riserva, così che l’attestatore possa considerarlo come risorsa certa.

Casi particolari

Riserva depositata mentre pende un’istanza di liquidazione giudiziale

È l’ipotesi più frequente. La domanda con riserva non estingue il procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale: i procedimenti vengono trattati in modo coordinato (art. 7 CCII) e la priorità dello strumento negoziale resta subordinata alla sua serietà. Dopo il correttivo-ter, la pendenza di istanze non impedisce più in sé la proroga del termine, ma il tribunale valuterà con rigore i giustificati motivi. Nel caso deciso da Cass. n. 31176/2025 la vicenda si era complicata proprio per la sovrapposizione tra la domanda concordataria liquidatoria davanti a un tribunale e la dichiarazione di fallimento pronunciata da un altro, con conseguente non luogo a provvedere sulla domanda di concordato.

Riserva usata solo per guadagnare tempo

Una riserva depositata senza alcuna reale prospettiva di piano espone a due rischi: la revoca del termine per condotte pregiudizievoli e, alla scadenza, l’inammissibilità. La giurisprudenza più recente tende però a circoscrivere la figura dell’abuso. C. App. Napoli, 24 febbraio 2026 (numero non indicato nella fonte consultata), in materia di concordato in continuità, ha escluso che le pregresse condotte del debitore, incluso il mancato pagamento sistematico di tributi e contributi, rilevino di per sé ai fini dell’ammissibilità, in assenza di un giudizio di meritevolezza nel CCII, purché i creditori siano messi in grado di valutare la proposta. Va precisato che la pronuncia non riguarda la riserva liquidatoria; il principio è comunque utile per comprendere che il controllo si sposta sulla trasparenza informativa durante il periodo di riserva.

Riserva dopo una composizione negoziata

Se l’impresa ha già percorso la composizione negoziata e l’esperto ha concluso che non vi sono prospettive di risanamento, si aprono due strade liquidatorie distinte: il concordato semplificato dell’art. 25-sexies, che va proposto entro termini propri dalla relazione finale dell’esperto, e il concordato preventivo liquidatorio ordinario, eventualmente preceduto da riserva. La scelta dipende dalla disponibilità di risorse esterne: il semplificato non richiede le soglie dell’art. 84, comma 4, ma presuppone il passaggio dalla composizione negoziata e non prevede il voto dei creditori. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce dall’interno il passaggio tra relazione finale dell’esperto e scelta dello strumento liquidatorio.

Impresa sotto soglia

Se i parametri dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII non sono superati, la riserva non è disponibile. L’imprenditore minore che intende liquidare può accedere al concordato minore liquidatorio, che richiede comunque l’apporto di risorse esterne, o alla liquidazione controllata, sempre con il passaggio dall’OCC. Depositare per errore una riserva di concordato preventivo significa perdere tempo e, spesso, esporsi alle azioni esecutive nel frattempo riprese.

Cambio di strumento durante la riserva

La riserva consente di scegliere alla scadenza anche uno strumento diverso dal concordato, come gli accordi di ristrutturazione. Il percorso inverso, da un progetto in continuità a un piano liquidatorio, è possibile entro il termine, ma il piano dovrà rispettare integralmente l’art. 84, comma 4. In termini operativi, un mutamento di rotta tardivo è il motivo più comune per cui servirebbe una proroga.

Responsabilità degli amministratori prima e dopo la riserva

Il comma 1-bis dell’art. 44 sospende, dal deposito della domanda e fino alla scadenza del termine, l’operatività delle regole sulla riduzione del capitale per perdite e sullo scioglimento per perdita del capitale. La stessa norma fa però salva l’applicazione dell’art. 2486 c.c. per il periodo anteriore al deposito, ferma la disciplina dell’art. 20 CCII. Va precisato che nel liquidatorio questo profilo è particolarmente sensibile: l’impresa ha spesso cessato o ridotto l’attività da mesi, e la gestione non conservativa del patrimonio nel periodo precedente alla riserva può fondare azioni di responsabilità contro gli amministratori. La riserva non sana a posteriori la gestione anteriore: protegge il patrimonio da quel momento in avanti. In termini operativi, prima del deposito è utile ricostruire con il commercialista le operazioni compiute dopo l’emersione della perdita del capitale, così da poterle illustrare al commissario giudiziale fin dalla prima relazione informativa.

Durata della protezione e misure protettive

Le misure protettive richieste con la domanda con riserva non durano indefinitamente. L’art. 8 CCII fissa un limite complessivo di dodici mesi alla durata delle misure protettive, comprensivo di eventuali rinnovi e proroghe, e l’art. 55 CCII richiede che il tribunale le confermi o le revochi con un provvedimento successivo al deposito. Nel liquidatorio, dove l’obiettivo è conservare il valore di realizzo dei beni, la protezione è spesso essenziale: un pignoramento immobiliare che prosegue durante la riserva può portare a una vendita forzata a prezzo ribassato, riducendo proprio l’attivo su cui si calcola la soglia del 20%. Chiedere le misure protettive nel ricorso e seguirne la conferma è parte integrante della strategia liquidatoria, non un adempimento accessorio.

Finanziamenti durante la riserva

Un ulteriore caso fuori dalla regola riguarda la necessità di liquidità per custodire e valorizzare i beni nel periodo della riserva: vigilanza del magazzino, assicurazioni, manutenzione dell’immobile, perizie. La disciplina prevede che il debitore possa chiedere al tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili funzionali alla procedura (art. 99 CCII). Senza autorizzazione, un finanziamento ottenuto in questa fase rischia di essere qualificato come atto di straordinaria amministrazione non autorizzato, con le conseguenze del comma 1-ter dell’art. 44. In termini operativi, l’istanza va corredata da un prospetto dei fabbisogni fino alla scadenza del termine e da una spiegazione di come la spesa preserva il valore di realizzo a beneficio dei creditori.

Domande frequenti

Posso chiedere il concordato con riserva anche se so già che chiuderò l’azienda?

Sì. L’art. 44 CCII non distingue tra concordato in continuità e concordato liquidatorio: la riserva è una modalità di accesso comune a entrambi. Il fatto che l’esito sia la liquidazione dei beni non rende inammissibile la domanda prenotativa. Ciò che cambia è il piano finale: nel liquidatorio dovrà prevedere un apporto di risorse esterne e garantire almeno il 20% ai creditori chirografari. Conviene quindi verificare la presenza di queste risorse prima di depositare, non dopo.

Quanto tempo ho per presentare il piano liquidatorio?

Il tribunale concede un termine compreso tra 30 e 60 giorni, che decorre dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il termine è prorogabile, su istanza motivata, fino a ulteriori 60 giorni, quindi al massimo si arriva a circa 120 giorni complessivi. Il termine non si sospende ad agosto e ha natura decadenziale: un piano depositato tardi non salva la domanda.

Durante la riserva posso vendere il capannone se trovo un acquirente?

Solo con l’autorizzazione del tribunale, perché la vendita di un immobile è un atto di straordinaria amministrazione. Il comma 1-ter dell’art. 44 prevede che l’atto urgente compiuto senza autorizzazione sia inefficace e che il tribunale revochi il decreto di concessione del termine. La strada corretta è presentare un’istanza motivata, documentando la convenienza dell’offerta, e attendere il provvedimento.

I creditori possono continuare i pignoramenti dopo la riserva?

Dipende dalle misure protettive. Se il debitore le chiede nel ricorso, dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio (art. 54, comma 2, CCII). Le misure devono poi essere confermate dal tribunale nei termini di legge. Senza la richiesta, la protezione non scatta automaticamente.

Cosa succede se non riesco a raggiungere il 20% ai chirografari?

Il piano liquidatorio non è ammissibile. A quel punto, se pendono istanze di liquidazione giudiziale, il tribunale la apre. Se invece non pendono istanze, la domanda viene dichiarata inammissibile e il debitore resta esposto alle azioni dei creditori. In questo secondo caso, secondo Cass. n. 31176/2025, il provvedimento della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità non è ricorribile in Cassazione.

Il versamento delle spese chiesto dal tribunale è troppo alto: posso contestarlo?

Non con un reclamo autonomo. Cass. n. 12523/2024 ha escluso la reclamabilità del decreto che ordina il versamento; l’importo può essere contestato solo impugnando la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. È un caso limite: in pratica conviene versare entro i 10 giorni e, se ci sono ragioni, chiedere al tribunale di rivedere l’importo, perché il mancato versamento consente la revoca del termine.

Il quadro giurisprudenziale sulla riserva in chiave liquidatoria

La giurisprudenza specifica sull’art. 44 CCII è ancora in formazione: molte decisioni di legittimità degli ultimi anni riguardano domande depositate sotto la legge fallimentare (art. 161, comma 6, l. fall.), che vengono qui segnalate come tali. Le pronunce che seguono sono state riscontrate su fonti indipendenti; i principi sono riformulati e non riproducono le massime ufficiali.

1. Cass. civ., Sez. I, 28 novembre 2025, n. 31176

Principio: il provvedimento con cui la Corte d’appello conferma l’inammissibilità del concordato preventivo senza aprire la liquidazione giudiziale (art. 47, comma 5, CCII) non ha carattere decisorio e non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, anche se emesso in forma di sentenza.
Rilevanza: la domanda originaria era un concordato liquidatorio proposto ai sensi degli artt. 44 e 84 CCII, con termine concesso per il piano. È la pronuncia più vicina al tema: chiarisce che una riserva liquidatoria fallita senza liquidazione giudiziale non arriva in Cassazione.

2. Cass. civ., Sez. Un., n. 27073 del 2016

Principio: la dichiarazione di inammissibilità della proposta concordataria non accompagnata dalla dichiarazione di fallimento non risolve un conflitto tra diritti soggettivi e non acquista efficacia di giudicato; per questo non è ricorribile in Cassazione.
Rilevanza: pronuncia resa sotto la legge fallimentare e richiamata espressamente da Cass. n. 31176/2025, che ne conferma la tenuta nel sistema del CCII. Data esatta non riportata nella fonte consultata.

3. Cass. civ., ord. 26 maggio 2026, n. 16358

Principio: l’art. 44 CCII risponde a esigenze di celerità e di serietà dell’iniziativa concordataria; la scansione dei termini rientra nella discrezionalità del legislatore e la relativa questione di costituzionalità è manifestamente infondata.
Rilevanza: nella vicenda di merito il termine era stato qualificato come decadenziale e la proroga negata; il piano depositato era stato comunque esaminato e ritenuto inidoneo a soddisfare i creditori. Per chi chiede una riserva liquidatoria, il messaggio è chiaro: il tempo concesso non è un diritto elastico.

4. Cass. civ., Sez. I, ord. 29 luglio 2025, n. 21865

Principio: la competenza sulla domanda di accesso spetta al tribunale del centro degli interessi principali, che si presume coincidente con la sede legale; la presunzione cede solo davanti alla prova di una diversa collocazione riconoscibile dai terzi.
Rilevanza: la riserva depositata davanti al tribunale incompetente fa perdere tempo prezioso in un procedimento in cui i termini sono brevi e decadenziali.

5. Cass. civ., Sez. I, ord. 12 marzo 2025, n. 6620

Principio: il tribunale competente è quello della sede effettiva, dove si concentrano gestione e decisioni; di norma coincide con la sede legale, salvo elementi contrari valutati alla luce della riconoscibilità per i terzi.
Rilevanza: rafforza il principio precedente e mette in guardia dai trasferimenti di sede a ridosso del deposito, frequenti proprio nelle imprese che hanno cessato l’attività e intendono liquidare.

6. Cass. civ., Sez. I, ord. 9 maggio 2025, n. 12352

Principio: nel concordato con riserva regolato dall’art. 161, comma 6, l. fall., il mancato, tardivo o insufficiente deposito della somma per le spese non comporta automaticamente inammissibilità o improcedibilità, in mancanza di una previsione espressa; l’art. 44 CCII non si applica alle domande anteriori.
Rilevanza: pronuncia sulla legge fallimentare. Utile per contrasto: nel regime attuale l’art. 44, commi 1, lett. d), e 2, collega espressamente al mancato versamento la possibile revoca del termine.

7. Cass. civ., Sez. I, ord. 8 maggio 2024, n. 12523

Principio: il decreto che ordina il versamento delle spese di procedura ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d), CCII non è reclamabile; le contestazioni sull’importo vanno proposte con l’impugnazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Rilevanza: nel liquidatorio, dove la liquidità è spesso scarsa, l’importo delle spese può essere un ostacolo serio. Sapere che non esiste un rimedio immediato orienta la strategia verso il pagamento e l’eventuale istanza di revisione.

8. C. App. Napoli, 24 febbraio 2026

Principio: in sede di ammissione e omologazione del concordato preventivo non rilevano le condotte pregresse del debitore, poiché il CCII non prevede un vaglio di meritevolezza; l’omesso pagamento sistematico di tributi e contributi non integra di per sé abuso del diritto se i creditori dispongono di un’informazione completa.
Rilevanza: decisione di merito su un concordato in continuità, citata per il principio di trasparenza. Durante la riserva liquidatoria la disclosure al commissario e ai creditori è ciò che difende il debitore dall’accusa di uso dilatorio. Numero del provvedimento non indicato nella fonte consultata.

Sintesi

Pronuncia Tema Regime Indicazione operativa
Cass. 31176/2025 Impugnabilità dell’inammissibilità CCII (artt. 44, 47, 84) Curare al massimo il merito in primo e secondo grado
Cass. SU 27073/2016 Assenza di decisorietà Legge fallimentare Principio confermato nel CCII
Cass. 16358/2026 Legittimità dell’art. 44 CCII Il termine è decadenziale; pianificare a ritroso
Cass. 21865/2025 Competenza CCII Verificare il centro degli interessi principali
Cass. 6620/2025 Competenza, sede effettiva CCII Evitare trasferimenti di sede a ridosso del deposito
Cass. 12352/2025 Spese di procedura Legge fallimentare Oggi la regola è più severa
Cass. 12523/2024 Non reclamabilità del decreto spese CCII Versare nei 10 giorni
App. Napoli 24.2.2026 Abuso e condotte pregresse CCII Puntare su trasparenza informativa

Cosa può fare lo Studio Monardo

Chi valuta una riserva liquidatoria ha bisogno di un lavoro tecnico preciso, impostato prima del deposito. Questi sono gli strumenti che lo Studio mette in campo.

  1. Verifichiamo i requisiti di accesso: controlliamo i parametri dimensionali dell’art. 2 CCII per stabilire se l’impresa accede al concordato preventivo o al concordato minore, e il centro degli interessi principali per individuare il tribunale competente.
  2. Calcoliamo in anticipo le soglie dell’art. 84, comma 4: con i commercialisti dello staff ricostruiamo attivo, prededuzioni, privilegi e chirografi, simulando lo scenario della liquidazione giudiziale e il fabbisogno minimo di risorse esterne.
  3. Strutturiamo l’apporto di risorse esterne: redigiamo gli impegni dei soci o dei terzi, con vincolo di postergazione o a fondo perduto, in forma idonea a essere valutata dall’attestatore.
  4. Predisponiamo e depositiamo il ricorso con riserva, con la documentazione dell’art. 39, comma 3, e l’eventuale richiesta di misure protettive ai sensi dell’art. 54 CCII.
  5. Costruiamo il calendario a ritroso: fissiamo per iscritto scadenze interne per perizie, inventari e attestazione, tenendo conto che i termini non si sospendono ad agosto.
  6. Gestiamo gli obblighi informativi mensili: prepariamo le relazioni periodiche e curiamo il dialogo con il commissario giudiziale, per prevenire segnalazioni e revoche del termine.
  7. Presentiamo le istanze di autorizzazione per le vendite e gli atti urgenti di straordinaria amministrazione, documentandone la convenienza per i creditori.
  8. Valutiamo e motiviamo l’eventuale istanza di proroga, depositandola prima della scadenza con circostanze specifiche e verificabili.
  9. Coordiniamo il passaggio dalla composizione negoziata, confrontando concordato semplificato e concordato liquidatorio ordinario sulla base della relazione finale dell’esperto.
  10. Difendiamo l’impresa nelle fasi contenziose: reclamo contro l’inammissibilità, opposizione all’apertura della liquidazione giudiziale e, quando ammesso, ricorso per cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore: la scelta tra continuità e liquidazione, e tra concordato semplificato e concordato liquidatorio con riserva, è esattamente il giudizio che l’esperto è chiamato a formulare nella composizione negoziata. Altrettanto rilevante è la competenza di Gestore della crisi e fiduciario OCC, che consente di riconoscere subito quando l’impresa è sotto soglia e la strada corretta passa dal concordato minore o dalla liquidazione controllata.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta la riserva è anche chi, se necessario, difende la domanda nei gradi successivi, senza dispersione di informazioni. Lo staff multidisciplinare lavora insieme sullo stesso fascicolo: gli avvocati curano il profilo processuale e i rapporti con il tribunale, i commercialisti il piano, le stime e la verifica delle soglie, così che il piano liquidatorio arrivi alla scadenza già coerente con l’attestazione.

Chiusura

La risposta al titolo è affermativa: il concordato liquidatorio può essere chiesto con riserva ai sensi dell’art. 44 CCII. La riserva, però, offre solo tempo e protezione; non attenua i requisiti del piano. Il termine di 30-60 giorni, prorogabile fino a ulteriori 60, è decadenziale e non si sospende ad agosto; il piano finale deve raggiungere almeno il 20% ai chirografari con un apporto esterno reale; ogni atto straordinario va autorizzato. E se la domanda viene dichiarata inammissibile senza liquidazione giudiziale, la Cassazione non è una strada percorribile.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa scelta perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura che valuta professionalmente se l’impresa può essere risanata o deve essere liquidata in modo ordinato. La qualifica di Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario OCC completa il quadro: permette di indirizzare correttamente anche le imprese sotto soglia, per le quali la riserva non esiste e lo strumento liquidatorio passa dall’Organismo di composizione della crisi.

📩 Prima di depositare la riserva, fai verificare i numeri del tuo piano liquidatorio: scrivici oggi stesso, i recapiti dello studio sono riportati al termine di questa guida.

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