Quanto Costa Presentare Un’istanza Di Liquidazione Giudiziale?

Questa pagina raccoglie le domande che ci vengono rivolte più spesso da chi sta pensando di chiedere al tribunale l’apertura della liquidazione giudiziale di un’impresa debitrice, oppure da chi, imprenditore, valuta di chiederla per la propria impresa. Le risposte sono complete, ma ciascuna può essere letta da sola: dove un concetto è già stato spiegato, rimandiamo alla risposta precedente invece di ripeterlo.

Il quadro normativo, in breve. Dal 15 luglio 2022 il vecchio fallimento è stato sostituito dalla liquidazione giudiziale disciplinata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), più volte corretto, da ultimo con il D.Lgs. 136/2024. Il ricorso si propone secondo gli artt. 37 e 40 del Codice, il tribunale decide con il procedimento unitario e, se accoglie, nomina un curatore. I costi, invece, non stanno nel Codice: stanno soprattutto nel Testo unico delle spese di giustizia (d.P.R. 115/2002), che fissa contributo unificato, anticipazioni forfettarie, prenotazione a debito e regola su chi ricadono spese e compenso del curatore se la sentenza viene revocata.

Perché ne parliamo noi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: lavora quindi dentro la fase in cui si decide se un’impresa in difficoltà può essere risanata o se la strada è ormai quella liquidatoria, ed è proprio lì che si valuta se un’istanza di liquidazione giudiziale ha senso, anche economico. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC, il che gli consente di leggere la stessa domanda dal lato dei debitori “sotto soglia”, per i quali la liquidazione giudiziale non è aperta e la strada diventa la liquidazione controllata.

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Partiamo dalla domanda secca: presentare l’istanza costa tanto?

No: le spese vive per depositare il ricorso sono contenute, mentre i costi veri della procedura nascono dopo e, di regola, non li paga chi ha presentato l’istanza.

È la cosa che sorprende di più. Chi immagina la liquidazione giudiziale come una macchina costosissima pensa a tutto ciò che accade dopo la sentenza: il curatore, l’inventario, le vendite, le perizie, la pubblicità. Ma queste voci gravano sulla procedura, cioè sul patrimonio del debitore che viene liquidato, e non sul creditore che ha bussato alla porta del tribunale.

Per il deposito del ricorso, secondo le tabelle che le cancellerie dei tribunali applicano ai procedimenti per la dichiarazione dello stato di insolvenza, si versano un contributo unificato di 98 euro e un’anticipazione forfettaria di 27 euro (la vecchia “marca da bollo” per le notifiche d’ufficio, prevista dall’art. 30 del Testo unico spese di giustizia). Sono gli importi che le tabelle riepilogative dei tribunali indicano per l'”istanza di fallimento” e per i procedimenti in camera di consiglio del tribunale fallimentare, e che la prassi ha trasferito al ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale.

A questo si aggiungono, eventualmente:

  • le spese di notifica, se la notificazione via PEC curata dall’ufficio non va a buon fine e tocca al ricorrente attivare l’ufficiale giudiziario (ne parliamo più avanti);
  • i costi per procurarsi la documentazione che prova il credito e lo stato di insolvenza (visure camerali, copie autentiche di titoli, certificati);
  • il rischio di una condanna alle spese se il ricorso viene respinto, e quello più serio di una responsabilità per i danni se la domanda si rivela proposta con colpa.

Il punto, quindi, non è tanto “quanto pago oggi” ma “quanto rischio domani”. E il rischio dipende dalla solidità del credito e dalla prova dell’insolvenza molto più che dagli importi del deposito.

Chi può chiedere la liquidazione giudiziale, e paga per tutti uguale?

Dipende da chi sei. L’art. 37 del Codice della crisi attribuisce l’iniziativa a tre categorie di soggetti: il debitore stesso, uno o più creditori, il pubblico ministero. A queste si aggiungono gli organi e le autorità con funzioni di controllo e vigilanza sull’impresa, nei casi previsti.

Sul piano dei costi le posizioni non sono identiche:

Chi presenta il ricorso Contributo unificato e anticipazione Rischio di condanna alle spese Rischio di accollo del compenso del curatore in caso di revoca
Creditore Sì, al deposito Sì, se il ricorso è respinto Sì, se ha chiesto l’apertura con colpa
Debitore (in proprio) Sì, al deposito Di fatto non si pone Sì, se persona fisica che con il suo comportamento ha dato causa all’apertura
Pubblico ministero No (agisce per l’interesse pubblico) No No

Il pubblico ministero interviene, ad esempio, quando l’insolvenza emerge da un procedimento penale o gli viene segnalata da un giudice civile. In quel caso il costo dell’avvio grava sullo Stato.

Il creditore è il soggetto più esposto: anticipa le spese, deve provare il proprio credito e lo stato di insolvenza, e risponde se ha agito con leggerezza. Il debitore che chiede la propria liquidazione giudiziale deposita lo stesso ricorso e versa le stesse somme, ma deve allegare una documentazione molto più ampia (bilanci, scritture, elenchi dei creditori e dei titolari di diritti sui suoi beni), il cui costo di preparazione è spesso la voce più pesante.

Tutti, in ogni caso, devono fare i conti con un’evidenza: la liquidazione giudiziale si apre solo nei confronti dell’imprenditore commerciale che supera le soglie dell'”impresa minore”. Sotto quelle soglie il ricorso viene rigettato e i soldi spesi non tornano indietro.

Se il debitore deve poco, conviene comunque spendere?

Spesso no: sotto i 30.000 euro di debiti scaduti e non pagati il tribunale non apre la procedura, e il ricorso diventa una spesa a vuoto.

L’art. 49, comma 5, del Codice stabilisce che non si fa luogo all’apertura della liquidazione giudiziale se l’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati, quale risulta dagli atti dell’istruttoria, è inferiore a trentamila euro. Attenzione: non è il tuo credito che deve superare quella cifra, ma l’insieme dei debiti scaduti del debitore verso tutti. Un creditore da 9.000 euro può quindi chiedere legittimamente la liquidazione giudiziale se dimostra che il debitore ha, ad esempio, debiti scaduti con l’erario, con gli enti previdenziali e con i fornitori per oltre 30.000 euro complessivi.

C’è poi la seconda barriera, quella dimensionale. Il debitore deve essere un imprenditore commerciale che non rientra nella definizione di “impresa minore” dell’art. 2 del Codice: un’impresa che, nei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’attività, se più breve), ha avuto contemporaneamente un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. È onere del debitore dimostrare di essere sotto soglia, ma se ci riesce il ricorso viene rigettato.

Per chi chiede, il calcolo economico è dunque questo: le poche centinaia di euro del deposito sono ben spese solo se, prima di depositare, si è verificato con ragionevole sicurezza che:

  1. il debitore è un’impresa commerciale non minore;
  2. i debiti scaduti superano complessivamente i 30.000 euro;
  3. esiste una prova documentale dello stato di insolvenza, e non di una semplice difficoltà temporanea.

Se manca uno di questi tre elementi, il ricorso costa poco ma rende zero, e può costare una condanna alle spese.

Cosa devo pagare esattamente nel momento in cui deposito il ricorso?

Al momento del deposito telematico del ricorso, la cancelleria verifica il pagamento di due voci:

  • contributo unificato: 98 euro secondo le tabelle che i tribunali applicano al procedimento per la dichiarazione dell’insolvenza (lo stesso importo previsto per i procedimenti in camera di consiglio davanti al tribunale concorsuale);
  • anticipazione forfettaria ex art. 30 d.P.R. 115/2002: 27 euro, che copre le notifiche e le comunicazioni d’ufficio.

Entrambe si pagano oggi con il sistema pagoPA, e la ricevuta si allega al deposito. Il contributo unificato è una tassa di iscrizione: non si recupera se la domanda viene respinta e non si scomputa da nulla se viene accolta. È però una spesa che il creditore, se la procedura si apre, potrà far valere nell’insinuazione al passivo insieme alle altre spese sostenute per la domanda.

Va tenuto presente che, dopo la riforma, alcune cancellerie hanno adottato prassi non del tutto uniformi sull’importo da richiedere per il ricorso del creditore: è una delle ragioni per cui, prima del deposito, conviene verificare la tabella aggiornata pubblicata dal tribunale competente. Il tribunale competente, ai sensi dell’art. 27 del Codice, è quello del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, che per le società si presume coincida con la sede legale risultante dal registro delle imprese; per le imprese in amministrazione straordinaria o i gruppi di rilevante dimensione la competenza è dei tribunali sede delle sezioni specializzate in materia di impresa.

Oltre a queste due somme, il creditore sostiene in genere costi di “preparazione” che non sono spese di giustizia ma incidono sul totale:

  • visura camerale aggiornata e, se utile, bilanci depositati;
  • copia autentica del titolo (decreto ingiuntivo, sentenza) o della documentazione contabile che prova il credito;
  • eventuali certificati su pignoramenti e protesti, che servono a dimostrare l’insolvenza.

Sono importi modesti, nell’ordine di qualche decina di euro, ma è bene metterli in conto.

Chi paga la notifica del ricorso al debitore?

In prima battuta l’ufficio, senza costi aggiuntivi per il creditore; solo se la PEC non funziona la notifica passa a carico del ricorrente.

L’art. 40 del Codice della crisi prevede che, quando il ricorso è proposto da un creditore, il ricorso e il decreto di convocazione siano notificati a cura dell’ufficio all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese o dall’indice nazionale degli indirizzi PEC. È per questo che si versa l’anticipazione forfettaria al deposito: copre proprio questa attività.

Se la notificazione via PEC non è possibile o non va a buon fine (casella satura, revocata, inesistente), la notifica va eseguita a cura del ricorrente, tramite l’ufficiale giudiziario, presso la sede risultante dal registro delle imprese; se anche questo tentativo fallisce, la legge prevede il deposito dell’atto nella casa comunale della sede. Qui entrano in gioco i diritti e le spese di notifica dell’UNEP, che variano in base alla distanza e al numero di tentativi, e che il creditore deve anticipare.

Le notifiche non riuscite sono anche una delle cause più frequenti di rinvio dell’udienza: ogni rinvio allunga i tempi e, se richiede nuovi tentativi, aumenta le spese. Per chi chiede la liquidazione la regola pratica è semplice: verificare prima del deposito che l’indirizzo PEC del debitore sia attivo e che la sede legale sia effettiva.

Se il tribunale apre la procedura, chi paga il contributo da 851 euro e la registrazione della sentenza?

Non il creditore che ha presentato l’istanza: paga la procedura, e se in cassa non c’è nulla lo Stato prenota o anticipa le somme.

Una volta pronunciata la sentenza di apertura, la liquidazione giudiziale diventa un procedimento autonomo con le sue spese. La principale è il contributo unificato in misura fissa di 851 euro, previsto dall’art. 13, comma 5, del d.P.R. 115/2002 per le procedure concorsuali, che copre l’intero svolgimento della procedura fino alla chiusura. Ci sono poi l’imposta di registro sulla sentenza di apertura in misura fissa (200 euro) e, se il debitore possiede immobili o beni mobili registrati, l’imposta ipotecaria per la trascrizione della sentenza.

Il meccanismo di pagamento è regolato dall’art. 146 del Testo unico spese di giustizia, che distingue due categorie:

  • spese prenotate a debito: imposte, oneri e contributi dovuti allo Stato (registro, trascrizione, voltura, contributo unificato, diritti di copia). Non vengono pagate subito: si annotano e si saldano con le prime disponibilità liquide che il curatore realizza;
  • spese anticipate dall’erario: il compenso del curatore e degli altri ausiliari del giudice e le spese per la pubblicità dei provvedimenti. Lo Stato le paga e poi le recupera sulla massa, se e quando questa si forma.

Il senso di questa architettura è chiaro: la procedura deve poter partire anche quando il debitore non ha liquidità, perché proprio in quel momento serve qualcuno che prenda in mano il patrimonio. Chi ha chiesto l’apertura non viene trasformato nel finanziatore della procedura.

Il creditore istante, a questo punto, torna a essere un creditore come gli altri: dovrà insinuarsi al passivo con domanda di ammissione, depositata telematicamente al curatore, e attendere il riparto. L’insinuazione tempestiva non richiede il pagamento del contributo unificato.

E il curatore, chi lo paga e quanto prende?

Lo paga la procedura, con le somme ricavate dalla liquidazione; la misura del compenso la stabilisce il tribunale secondo parametri fissati per decreto ministeriale.

L’art. 137 del Codice della crisi prevede che il compenso del curatore sia liquidato dal tribunale, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia. In attesa del nuovo regolamento, si applica il D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, già usato per i curatori fallimentari, che determina il compenso con percentuali decrescenti calcolate sull’attivo realizzato e una piccola percentuale sul passivo accertato, oltre a un rimborso spese generali.

Per il creditore che ha presentato l’istanza, la conseguenza pratica è questa: il compenso del curatore viene pagato in prededuzione, cioè prima dei creditori concorsuali, con il ricavato della liquidazione. Riduce quindi la torta da ripartire, ma non è una somma che il creditore istante debba versare di tasca propria.

Se l’attivo è nullo o insufficiente, il compenso del curatore e le spese di pubblicità sono anticipati dall’erario secondo l’art. 146 del Testo unico, come visto nella risposta precedente. Il curatore non resta quindi senza tutela, ma neppure il creditore istante diventa debitore del curatore.

C’è un’unica ipotesi in cui compenso del curatore e spese della procedura possono finire a carico di chi ha presentato l’istanza: la revoca della sentenza di apertura, quando il creditore ha chiesto la liquidazione con colpa. La vediamo nel dettaglio più avanti, perché è il vero rischio economico di chi deposita il ricorso.

Le spese che ho anticipato come creditore istante le recupero?

Sì, in linea di principio, insinuandole al passivo; ma recuperarle non significa necessariamente incassarle.

Le somme che il creditore ha sostenuto per ottenere l’apertura della procedura (contributo unificato, anticipazione forfettaria, notifiche, spese processuali liquidate dal tribunale nella sentenza) diventano a loro volta un credito verso la procedura che va chiesto con la domanda di ammissione al passivo. Il loro rango dipende dalla natura delle singole voci e dall’utilità che l’iniziativa del creditore ha avuto per l’intera massa: su questo aspetto la giurisprudenza ha elaborato distinzioni che vanno valutate caso per caso in sede di verifica dello stato passivo, alla luce delle norme del codice civile sui privilegi per spese di giustizia (artt. 2755 e 2770 c.c.).

Nella pratica:

  • se la procedura realizza attivo sufficiente, le spese del creditore istante vengono pagate secondo il loro grado;
  • se l’attivo è scarso, il recupero può essere parziale o nullo, come per qualunque altro credito.

È per questa ragione che il costo reale di un’istanza va sempre letto insieme alla prospettiva di realizzo: un’impresa senza beni, con un passivo enorme e tutte le garanzie già escusse, può diventare per il creditore istante una spesa non recuperabile, anche se la procedura viene aperta senza alcun problema.

Tabella dei passaggi, degli atti e dei relativi costi

Fase Atto Termine Davanti a chi Costo di giustizia tipico Chi lo sostiene
Avvio Ricorso ex artt. 37 e 40 CCII Nessun termine di decadenza (ma fino a un anno dalla cancellazione dal registro imprese, art. 33 CCII) Tribunale del centro degli interessi principali Contributo unificato 98 € + anticipazione forfettaria 27 € Ricorrente
Notifica Ricorso e decreto di convocazione Prima dell’udienza, nel rispetto dei termini fissati dal giudice Ufficio (PEC) / UNEP Nessuno se via PEC d’ufficio; diritti UNEP se notifica a cura del ricorrente Ufficio / Ricorrente
Istruttoria Udienza, memorie, documenti Secondo il calendario del giudice Tribunale in composizione collegiale Nessun costo di giustizia ulteriore di regola —
Decisione Sentenza di apertura o rigetto Al termine dell’istruttoria Tribunale In caso di rigetto: possibile condanna alle spese Soccombente
Procedura Gestione e liquidazione Fino alla chiusura Curatore, giudice delegato Contributo unificato 851 €, registro 200 €, eventuale ipotecaria; compenso curatore Procedura (prenotazione a debito / anticipazione erariale)
Impugnazione Reclamo contro la sentenza 30 giorni (art. 51 CCII) Corte d’appello Contributo per l’impugnazione secondo il Testo unico Reclamante
Revoca Sentenza che accoglie il reclamo — Corte d’appello Spese di procedura e compenso curatore Creditore istante in colpa, oppure debitore persona fisica che ha dato causa

E se il tribunale respinge il mio ricorso?

Rischi una condanna alle spese del debitore; e se hai agito con colpa grave o mala fede, anche una condanna per responsabilità aggravata.

Il procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale è un procedimento contenzioso: il debitore si costituisce, si difende, a volte dimostra di essere sotto soglia o di non essere insolvente. Se il tribunale rigetta il ricorso, applica le regole generali sulla soccombenza (artt. 91 ss. c.p.c.), e quindi può condannare il creditore a rimborsare al debitore le spese processuali che questi ha sostenuto per difendersi. Il tribunale può anche compensarle, in tutto o in parte, se ricorrono le ragioni previste dall’art. 92 c.p.c.

La Cassazione, con la sentenza n. 9677 del 24 luglio 2000 (resa nella vigenza della legge fallimentare), ha chiarito che il criterio della soccombenza vale anche nel giudizio di revoca e che il debitore dichiarato fallito può essere condannato alle spese solo se con il proprio comportamento ha indotto il giudice in errore: un principio che, a parti invertite, conferma come le spese seguano la responsabilità per l’avvio di un’istanza infondata.

C’è poi un livello superiore di rischio: l’art. 96 c.p.c., la responsabilità processuale aggravata. Con la sentenza n. 25978 del 29 ottobre 2008 la Cassazione ha affermato che, revocato il fallimento per mancanza dei presupposti, il debitore può chiedere già nello stesso giudizio la condanna del creditore istante al risarcimento dei danni, e che il danno da privazione dell’azienda può ritenersi presunto. E con la sentenza n. 4096 del 21 febbraio 2007 ha ribadito che la responsabilità del creditore istante per i danni da dichiarazione illegittima è un’applicazione proprio dell’art. 96 c.p.c., con la necessità per il debitore di allegare i fatti da cui il danno deriva.

Sono pronunce nate sotto la legge fallimentare, ma la logica è rimasta identica nel Codice della crisi, che ha ripreso le stesse regole anche nel nuovo art. 147 del Testo unico spese di giustizia.

Il nostro approccio parte proprio da qui: come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), l’Avv. Monardo valuta lo stato di salute delle imprese prima che la crisi diventi insolvenza, ed è questa la lente con cui verifichiamo se un ricorso per liquidazione giudiziale regge davvero o espone il creditore a un rischio di spese evitabile.

In concreto, prima di depositare conviene chiedersi: il credito è certo e documentato? Il debitore lo contesta seriamente? Ho prove dell’insolvenza diverse dal mio solo mancato pagamento? Un’istanza usata come strumento di pressione per riscuotere un credito controverso è esattamente lo scenario in cui la condanna alle spese e il rischio dell’art. 96 c.p.c. si materializzano.

Se la sentenza di apertura viene revocata in reclamo, chi paga il curatore e le spese della procedura?

Paga il creditore istante, se ha chiesto l’apertura con colpa; paga il debitore persona fisica, se è stato lui con il proprio comportamento a darvi causa; altrimenti il peso ricade sullo Stato.

È la regola dell’art. 147 del d.P.R. 115/2002, nel testo sostituito dall’art. 366 del Codice della crisi, intitolato “Recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale”. La norma stabilisce che, in caso di revoca, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa l’apertura, oppure del debitore persona fisica se con il suo comportamento ha dato causa all’apertura. È la Corte d’appello, nel giudizio di reclamo, ad accertare a chi sia imputabile l’apertura della procedura. Lo stesso comma 2 estende queste regole alle revoche dei fallimenti pronunciate in base all’art. 18 della vecchia legge fallimentare.

Sul punto la Cassazione è intervenuta di recente con l’ordinanza n. 32533 del 4 novembre 2022: quando accoglie il ricorso contro la sentenza d’appello che aveva respinto il reclamo, la Suprema Corte può revocare direttamente la dichiarazione e pronunciarsi anche sull’imputabilità dell’apertura ai fini dell’addebito delle spese, ma solo se non servono ulteriori accertamenti di fatto; altrimenti deve rinviare al giudice di merito.

Altri principi, sviluppati sotto la legge fallimentare e coerenti con la disciplina attuale:

  • per porre spese e compenso del curatore a carico del creditore istante non serve una condanna al risarcimento dei danni: basta che venga accertato il titolo della sua responsabilità (Cass. n. 4096/2007, già citata);
  • le somme poste a carico del creditore colposo costituiscono un debito di valuta, non soggetto a rivalutazione automatica (Cass. n. 12211 del 13 novembre 1992);
  • se la revoca avviene senza colpa del creditore, il curatore che chiede il compenso deve indicare fin dall’inizio il soggetto tenuto al pagamento (Cass. n. 18241 del 15 settembre 2005), e l’istanza che vuole porre il compenso a carico dell’erario va trattata nel contraddittorio con il controinteressato (Cass. n. 12411 del 25 maggio 2006);
  • la Corte costituzionale, con la sentenza n. 302 del 22 novembre 1985, aveva ritenuto non fondati i dubbi di legittimità sulla vecchia disciplina che non poneva automaticamente a carico dell’erario il compenso del curatore in caso di revoca senza colpa del creditore.

Tradotto in costi: in caso di revoca, il creditore che ha agito con colpa può trovarsi a pagare compenso del curatore, spese di pubblicità, imposte e costi di gestione maturati durante i mesi in cui la procedura è rimasta aperta, oltre alle spese del reclamo. È di gran lunga la voce potenzialmente più pesante legata alla presentazione di un’istanza.

E se sono io, imprenditore, a chiedere la mia liquidazione giudiziale?

Le spese per il deposito sono le stesse, ma il lavoro di preparazione è molto più ampio; e il rischio di accollo delle spese in caso di revoca esiste anche per il debitore persona fisica.

Il debitore che presenta ricorso in proprio deve depositare, ai sensi dell’art. 39 del Codice, un fascicolo corposo: le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre esercizi, i bilanci degli ultimi tre esercizi, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei crediti e delle cause di prelazione, l’elenco di chi vanta diritti reali o personali su beni del debitore, e così via.

I costi di giustizia del deposito sono gli stessi visti sopra: contributo unificato e anticipazione forfettaria. Non c’è invece, di regola, il problema delle notifiche, perché il debitore non deve notificare il ricorso a se stesso; può esserci, se il tribunale lo ritiene, la convocazione di altri soggetti.

Dopo l’apertura, anche per la liquidazione chiesta dal debitore valgono le regole di prenotazione a debito e anticipazione erariale dell’art. 146 del Testo unico: l’imprenditore non deve pagare in anticipo il contributo da 851 euro né il compenso del curatore, che graveranno sulla procedura.

Il rischio da tenere presente è quello della revoca: il nuovo art. 147 del Testo unico pone spese e compenso del curatore a carico del debitore persona fisica che con il proprio comportamento ha dato causa all’apertura. È un’ipotesi rara quando è lo stesso debitore a chiedere la liquidazione, ma diventa concreta, ad esempio, se l’imprenditore individuale ha depositato una documentazione incompleta o non veritiera che ha indotto il tribunale a ritenere sussistenti i presupposti.

Per l’imprenditore che valuta questa strada, la domanda vera non è quanto costi il deposito, ma se esistano alternative: un accordo di ristrutturazione, un concordato, la composizione negoziata se la crisi è ancora reversibile. Il confronto su questi strumenti, che hanno costi di giustizia e dinamiche molto diverse, va fatto prima, non dopo.

Il mio debitore è un piccolo imprenditore sotto soglia: cosa cambia?

Cambia la procedura: non la liquidazione giudiziale, ma la liquidazione controllata, che ha regole proprie anche sulle spese.

Se il debitore è un'”impresa minore” nel senso dell’art. 2 del Codice (le tre soglie viste prima: 300.000 euro di attivo, 200.000 euro di ricavi, 500.000 euro di debiti), non può essere sottoposto a liquidazione giudiziale. Il creditore può però chiedere, nei limiti previsti dall’art. 268 del Codice, l’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato, che è la procedura liquidatoria dedicata a consumatori, professionisti, imprenditori minori e agricoli.

Sul fronte dei costi, la differenza più importante è stata a lungo l’assenza di una norma che estendesse alla liquidazione controllata la prenotazione a debito prevista per la liquidazione giudiziale. Il nodo è stato sciolto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, che ha dichiarato illegittimo l’art. 146 del Testo unico spese di giustizia nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata. Le prime indicazioni operative dei tribunali hanno precisato che la pronuncia riguarda la prenotazione a debito, mentre l’estensione delle anticipazioni a carico dell’erario non è espressamente coperta.

Per il creditore che valuta l’istanza, questo significa che la procedura liquidatoria minore non è più bloccata dall’assenza di liquidità iniziale per imposte e contributi, ma che la questione del compenso del liquidatore resta più delicata rispetto alla liquidazione giudiziale. È anche il terreno in cui la competenza di Gestore della crisi e di fiduciario OCC diventa decisiva per capire quale procedura sia davvero percorribile.


Rischio di dover pagare io il curatore se la procedura non trova soldi?

No. Se la procedura è “vuota”, il compenso del curatore viene anticipato dallo Stato; il creditore istante non ne risponde, salvo il caso di revoca per sua colpa.

È la paura più diffusa, e quella con meno fondamento. La regola dell’art. 146 del Testo unico, come abbiamo visto, prevede che il compenso del curatore sia anticipato dall’erario quando tra i beni compresi nella procedura non c’è denaro sufficiente. Il curatore non può rivolgersi al creditore che ha presentato l’istanza per farsi pagare.

La Cassazione, con la sentenza n. 10099 del 17 aprile 2008, ha anzi chiarito che, quando le spese sono state poste a carico dell’erario a seguito di revoca senza colpa del creditore, i professionisti che hanno prestato attività per la procedura non possono rivolgersi agli organi fallimentari ma devono agire nei confronti dello Stato: un’ulteriore conferma che il sistema non trasforma il creditore istante in garante dei costi.

Il limite reale c’è, ed è uno solo: la revoca della sentenza per colpa del creditore. In quel caso, come detto, il conto del curatore e della procedura può tornare indietro su chi ha chiesto l’apertura. La “colpa” non coincide con il semplice errore di valutazione: si richiede un difetto di diligenza nel verificare i presupposti, ad esempio chiedere la liquidazione di un’impresa palesemente sotto soglia, o fondare l’istanza su un credito già pagato o seriamente contestato.

Se il debitore paga dopo che ho depositato, ho buttato i soldi?

Non del tutto: puoi rinunciare all’istanza, e le spese possono essere oggetto di accordo con il debitore o di decisione del tribunale.

Capita spesso: il ricorso viene notificato, il debitore si rende conto della gravità della situazione e paga, o propone un piano di rientro. A quel punto il creditore può desistere, rinunciando al ricorso. La rinuncia non chiude automaticamente il procedimento se ci sono altri creditori intervenuti o se il pubblico ministero ha assunto l’iniziativa, ma per il creditore che si ritira la partita è chiusa.

Il contributo unificato e l’anticipazione forfettaria non vengono restituiti: sono tasse di iscrizione e si considerano consumate. Possono però essere incluse nell’accordo transattivo con il debitore, che spesso accetta di rimborsarle insieme al capitale e agli interessi. Le spese processuali, in mancanza di accordo, vengono regolate dal tribunale nel provvedimento che prende atto della rinuncia.

Attenzione, però, a un rischio opposto: pagare il singolo creditore dopo che l’impresa è già insolvente può essere un atto revocabile se la liquidazione giudiziale si apre comunque più tardi, su istanza di altri. Il creditore che incassa in quella fase deve sapere che il curatore potrebbe chiedergli la restituzione con l’azione revocatoria, nei limiti di tempo e alle condizioni del Codice. È un costo “differito” di cui pochi tengono conto quando ritirano l’istanza.

Quanto tempo devo aspettare per sapere se ho speso bene?

Per la decisione sull’apertura bastano di solito alcuni mesi; per capire quanto recupererai possono servire anni.

Il procedimento unitario è pensato per essere rapido: il tribunale fissa l’udienza con decreto, il debitore ha un termine per costituirsi, e la decisione arriva di norma all’esito di una o poche udienze. I tempi concreti dipendono dal carico del tribunale, dalla regolarità delle notifiche e dall’eventuale presentazione, da parte del debitore, di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, che può sospendere la decisione sulla liquidazione.

Dopo l’apertura, invece, i tempi si allungano. Il curatore deve redigere l’inventario, formare lo stato passivo, liquidare i beni, eventualmente esercitare azioni revocatorie o di responsabilità. Il riparto finale può arrivare dopo diversi anni, specie se ci sono immobili da vendere o contenziosi in corso.

Dal punto di vista economico, quindi:

  • il costo dell’istanza si “consuma” subito;
  • il rischio di condanna alle spese si chiarisce entro l’esito del primo grado;
  • il rischio di revoca si chiarisce con il decorso del termine di 30 giorni per il reclamo (art. 51 CCII) o con la decisione della Corte d’appello;
  • il beneficio, cioè l’eventuale riparto, arriva solo alla fine.

Un dato onesto: per molti creditori chirografari il vantaggio principale di un’istanza non è il riparto, ma la cristallizzazione della situazione, l’interruzione di pagamenti preferenziali ad altri creditori e la possibilità che il curatore recuperi risorse con le azioni che il singolo creditore non potrebbe esercitare.


“Mi fa vedere un esempio concreto, con i numeri?”

Certo. Ecco due simulazioni dimostrative, costruite su dati ipotetici e non su casi reali, che mostrano come si compongono i costi a seconda di come va il procedimento.

Simulazione 1 — Ricorso accolto, procedura con attivo modesto

Ipotesi. Un fornitore vanta un credito di 18.740 euro verso una S.r.l. di commercio all’ingrosso, portato da un decreto ingiuntivo non opposto. Dalle visure risulta che la società ha anche debiti previdenziali e tributari scaduti, e due pignoramenti presso terzi andati a vuoto: i debiti scaduti complessivi superano largamente i 30.000 euro. L’ultimo bilancio depositato espone un attivo di 612.000 euro: la società non è un’impresa minore.

Costi sostenuti dal creditore per il deposito (marzo):

Voce Importo
Contributo unificato (ricorso) 98,00 €
Anticipazione forfettaria art. 30 TUSG 27,00 €
Visura camerale e copia bilanci circa 40,00 €
Notifica 0 € (PEC d’ufficio andata a buon fine)
Totale spese di giustizia e documentali circa 165,00 €

Sviluppo. Il tribunale apre la liquidazione giudiziale a maggio. Il contributo da 851 euro e l’imposta di registro sulla sentenza vengono prenotati a debito; il compenso del curatore sarà liquidato a fine procedura in base al D.M. 30/2012. Il creditore deposita domanda di ammissione al passivo per capitale, interessi e spese del procedimento: l’insinuazione tempestiva è esente da contributo.

Esito. Il curatore realizza 74.300 euro vendendo il magazzino e recuperando alcuni crediti. Da questa somma si pagano prima le spese di procedura e il compenso del curatore (prededuzione), poi i creditori privilegiati, infine i chirografari. Per il fornitore, l’esborso totale per avviare tutto questo è stato di circa 165 euro, mentre il resto dei costi è stato sostenuto dalla procedura.

Simulazione 2 — Ricorso accolto, poi revocato in reclamo per colpa del creditore

Ipotesi. Un’impresa edile chiede la liquidazione giudiziale di una ditta individuale per un credito di 26.380 euro, sostenendo che il debitore ha “sicuramente” altri debiti. Non verifica i bilanci né le dichiarazioni del debitore. Il tribunale, in assenza di costituzione del debitore (che non ha ricevuto la PEC e non si è accorto del deposito in casa comunale), apre la procedura a giugno.

Sviluppo. Il debitore propone reclamo alla Corte d’appello entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza, dimostrando con dichiarazioni fiscali e documenti contabili di essere sotto tutte e tre le soglie dell’impresa minore e che il debito scaduto complessivo è di 27.900 euro, quindi inferiore a 30.000. La Corte d’appello, a novembre, revoca la sentenza di apertura e accerta che l’apertura è imputabile al creditore, che ha chiesto la liquidazione con colpa (nessuna verifica dei presupposti dimensionali, peraltro facilmente accertabili).

Conseguenze economiche per il creditore istante:

  • le spese di deposito iniziali (98 + 27 euro più spese di notifica tramite UNEP, poniamo 63,40 euro);
  • le spese della procedura maturate nei cinque mesi di apertura (pubblicità, imposta di registro, eventuali custodie e inventario);
  • il compenso del curatore liquidato dal tribunale per l’attività svolta fino alla revoca;
  • la condanna alle spese del reclamo;
  • il rischio, se il debitore lo chiede, di una condanna ex art. 96 c.p.c. per i danni subiti dalla ditta individuale nel periodo di spossessamento.

Esito. Lo stesso ricorso che nella prima simulazione costava poco più di 160 euro, qui genera un’esposizione che può arrivare a diverse migliaia di euro. La differenza non la fanno le tasse di deposito, ma la qualità della verifica preliminare.


La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Il mio credito, una volta aperta la procedura, vale ancora la spesa e il rischio che sto per assumermi?”

Chi presenta un’istanza di liquidazione giudiziale di solito pensa al momento iniziale: depositare, ottenere la sentenza, “mettere sotto pressione” il debitore. Molto raramente si chiede come sarà trattato il proprio credito dentro la procedura e che cosa resterà dopo che la procedura avrà pagato se stessa.

Le domande da farsi sono almeno tre.

Primo: dove si colloca il mio credito nella graduatoria? Se sono un chirografario, dovrò aspettare che siano pagati, nell’ordine, le spese di procedura, il compenso del curatore, i crediti prededucibili, i privilegiati (dipendenti, erario, enti previdenziali, artigiani, professionisti) e gli ipotecari sul ricavato dei beni ipotecati. In molte procedure, per i chirografari resta poco o nulla.

Secondo: il debitore ha beni aggredibili che io da solo non posso raggiungere? Qui sta spesso il vero valore economico dell’istanza. Il curatore può esercitare azioni revocatorie su pagamenti e atti dispositivi compiuti prima dell’apertura, azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci, azioni per recuperare beni distratti. Un creditore singolo, con un decreto ingiuntivo in mano, non può fare nulla di tutto questo.

Terzo: sto rischiando di subire una revocatoria io stesso? Se negli ultimi mesi ho ricevuto pagamenti dal debitore, magari dopo solleciti o pignoramenti, devo sapere che il curatore potrebbe chiedermi di restituirli. Il costo dell’istanza, in questo scenario, include potenzialmente la restituzione di somme già incassate.

Tenere a mente anche un dato temporale. La Cassazione, con la sentenza n. 875 dell’8 febbraio 1990 (sotto la legge fallimentare), ha qualificato la presentazione di un’istanza infondata come illecito istantaneo: per il debitore danneggiato la prescrizione dell’azione risarcitoria decorre dal primo evento dannoso. È un’indicazione utile anche per il creditore, che deve sapere che le conseguenze di un ricorso sbagliato possono riemergere anche a distanza di tempo.

La risposta a questa domanda non è mai uguale per due casi. Ma è la risposta che decide se i 125 euro del deposito sono un investimento o l’inizio di un costo molto più grande.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco le pronunce che abbiamo verificato e che toccano, da angolazioni diverse, il tema dei costi e delle responsabilità economiche legate all’istanza di apertura. Molte risalgono alla legge fallimentare, perché le regole su spese e compenso del curatore in caso di revoca sono state trasferite nel Codice della crisi senza modifiche sostanziali (art. 147 d.P.R. 115/2002, come sostituito dall’art. 366 CCII): lo segnaliamo per ciascuna.

1. Corte costituzionale, sentenza n. 121 del 4 luglio 2024.
Principio: è illegittimo l’art. 146 del Testo unico spese di giustizia nella parte in cui non estende la prenotazione a debito alle spese della procedura di liquidazione controllata.
Rilevanza: chiarisce il diverso trattamento dei costi tra liquidazione giudiziale e liquidazione controllata, decisivo quando il debitore è un’impresa sotto soglia.

2. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 32533 del 4 novembre 2022.
Principio: quando accoglie il ricorso contro il rigetto del reclamo, la Cassazione può revocare la dichiarazione e decidere anche su chi debba sopportare spese e compenso del curatore, purché non servano nuovi accertamenti di fatto.
Rilevanza: l’imputazione dei costi della procedura revocata può essere decisa fino all’ultimo grado.

3. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 25978 del 29 ottobre 2008 (legge fallimentare).
Principio: revocato il fallimento per difetto dei presupposti, il debitore può chiedere nello stesso giudizio la condanna del creditore istante ai danni ex art. 96 c.p.c.; il pregiudizio da perdita della disponibilità dell’azienda può essere presunto.
Rilevanza: misura il rischio massimo che corre chi presenta un’istanza infondata.

4. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10099 del 17 aprile 2008 (legge fallimentare).
Principio: se la revoca avviene senza colpa del creditore e le spese ricadono sull’erario, chi ha prestato attività per la procedura deve rivolgersi allo Stato e non agli organi della procedura.
Rilevanza: conferma che, in assenza di colpa, il creditore istante non è chiamato a coprire i costi della procedura revocata.

5. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4096 del 21 febbraio 2007 (legge fallimentare).
Principio: la responsabilità del creditore istante per la dichiarazione illegittima è un’applicazione dell’art. 96 c.p.c.; per addossargli spese e compenso del curatore basta l’accertamento del titolo di responsabilità, senza condanna risarcitoria.
Rilevanza: chiarisce che l’accollo dei costi della procedura è autonomo rispetto al risarcimento.

6. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 19125 del 6 settembre 2006 (legge fallimentare).
Principio: la revoca della dichiarazione non cancella l’effetto delle domande di insinuazione al passivo sulla prescrizione dei crediti, che resta sospesa ai sensi dell’art. 2945, comma 2, c.c.
Rilevanza: per il creditore che si è insinuato, la spesa sostenuta non è del tutto persa anche se la procedura viene revocata.

7. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12411 del 25 maggio 2006 (legge fallimentare).
Principio: dopo la revoca, l’istanza volta a porre il compenso del curatore a carico dell’erario, con un controinteressato individuato, deve svolgersi nel contraddittorio e non con un semplice procedimento camerale.
Rilevanza: la liquidazione dei costi della procedura revocata ha regole procedurali proprie.

8. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 18241 del 15 settembre 2005 (legge fallimentare).
Principio: in caso di revoca senza colpa del creditore, il curatore deve indicare fin dall’atto introduttivo il soggetto obbligato a corrispondergli il compenso.
Rilevanza: il compenso del curatore non si sposta automaticamente su chi ha presentato l’istanza.

9. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11181 del 22 agosto 2001 (legge fallimentare).
Principio: con la revoca vengono meno gli effetti degli atti in corso; i giudizi che presuppongono la procedura diventano improcedibili e possono proseguire solo per la declaratoria e le spese.
Rilevanza: spiega perché, dopo una revoca, si apre un secondo fronte di costi legati ai giudizi pendenti.

10. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9677 del 24 luglio 2000 (legge fallimentare).
Principio: anche nel giudizio di revoca le spese seguono la soccombenza; il creditore istante risponde dei danni solo se ha agito con colpa, mentre il debitore può essere condannato alle spese solo se ha indotto in errore il giudice.
Rilevanza: è la regola di fondo che governa la distribuzione dei costi tra chi chiede e chi subisce l’istanza.

11. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5934 del 15 giugno 1999 (legge fallimentare).
Principio: la responsabilità del curatore per l’impulso dato alla procedura non rientra nella disciplina del creditore istante né nell’art. 96 c.p.c., ma nella responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
Rilevanza: delimita il perimetro della responsabilità economica del creditore istante rispetto a quella degli organi della procedura.

12. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12211 del 13 novembre 1992 (legge fallimentare).
Principio: spese di procedura e compenso del curatore posti a carico del creditore istante colpevole sono un debito di valuta, non soggetto a rivalutazione automatica.
Rilevanza: incide sul quantum effettivo che il creditore colposo è chiamato a pagare.

13. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 875 dell’8 febbraio 1990 (legge fallimentare).
Principio: la presentazione di un’istanza di fallimento infondata è un illecito istantaneo: la prescrizione del diritto al risarcimento decorre dal primo evento dannoso.
Rilevanza: fissa l’orizzonte temporale entro cui il creditore può essere chiamato a rispondere.

14. Corte costituzionale, sentenza n. 302 del 22 novembre 1985 (legge fallimentare).
Principio: non è incostituzionale la disciplina che, in caso di revoca senza colpa del creditore, non pone automaticamente a carico dell’erario il compenso del curatore.
Rilevanza: fondamento storico dell’attuale sistema di riparto dei costi della procedura revocata.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Quando un creditore o un imprenditore ci chiede quanto costi un’istanza di liquidazione giudiziale, la nostra risposta non è una cifra: è un’analisi. Ecco cosa facciamo, passo per passo.

  1. Verifichiamo i requisiti dimensionali del debitore esaminando i bilanci depositati, le visure storiche e, quando disponibili, le dichiarazioni fiscali, per escludere che si tratti di un’impresa minore e che il ricorso sia destinato al rigetto.
  2. Ricostruiamo l’ammontare dei debiti scaduti incrociando visure, protesti, procedure esecutive e, ove accessibili, posizioni previdenziali e tributarie, per accertare il superamento della soglia dei 30.000 euro dell’art. 49, comma 5, CCII.
  3. Esaminiamo il titolo e la solidità del credito, individuando contestazioni possibili che esporrebbero il ricorrente a una condanna alle spese o alla responsabilità aggravata.
  4. Calcoliamo in anticipo i costi di giustizia del deposito secondo la tabella del tribunale competente e verifichiamo l’indirizzo PEC del debitore, per prevenire rinvii e spese di notifica aggiuntive.
  5. Stimiamo la prospettiva di realizzo: valutiamo beni, garanzie, possibili azioni revocatorie e di responsabilità che solo il curatore potrebbe esercitare, per capire se l’iniziativa ha senso economico.
  6. Controlliamo la posizione revocatoria del creditore, analizzando i pagamenti ricevuti negli ultimi mesi per segnalare il rischio di dover restituire somme già incassate.
  7. Redigiamo e depositiamo il ricorso con la documentazione probatoria dell’insolvenza, e seguiamo l’udienza e l’istruttoria davanti al tribunale.
  8. Curiamo l’insinuazione al passivo del credito e delle spese sostenute per la domanda, verificandone il rango in sede di formazione dello stato passivo.
  9. Difendiamo il cliente nel reclamo davanti alla Corte d’appello e, se necessario, nel giudizio di Cassazione, anche sul punto specifico dell’imputazione di spese e compenso del curatore in caso di revoca.
  10. Valutiamo, dal lato del debitore, le alternative alla liquidazione: composizione negoziata, accordi, concordato o, se l’impresa è sotto soglia, gli strumenti del sovraindebitamento e la liquidazione controllata.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella che pesa di più su questo tema: chi opera nella composizione negoziata è abituato a leggere i numeri di un’impresa per capire se la crisi è reversibile o se l’insolvenza è conclamata, ed è esattamente la valutazione che separa un’istanza fondata da una che espone il creditore a costi e responsabilità. Accanto a questa, l’esperienza come Gestore della crisi e fiduciario OCC consente di riconoscere subito i casi in cui il debitore è sotto soglia e la strada corretta passa per la liquidazione controllata.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore imposta il ricorso, segue l’udienza, gestisce il reclamo e, se serve, il giudizio di legittimità, senza perdere la linea tra un grado e l’altro.

Sul caso lavora uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti: i primi costruiscono l’impianto processuale, i secondi leggono bilanci, scritture e posizioni fiscali e previdenziali che servono a provare (o a smentire) lo stato di insolvenza.


In chiusura: i tre messaggi da portare via

Primo: depositare un’istanza di liquidazione giudiziale costa poco. Contributo unificato e anticipazione forfettaria restano nell’ordine di poco più di cento euro; contributo da 851 euro, imposte e compenso del curatore gravano sulla procedura, con prenotazione a debito e anticipazione dell’erario quando mancano fondi.

Secondo: il costo vero è il rischio. Un ricorso respinto porta con sé la condanna alle spese; una sentenza revocata per colpa del creditore può addossargli spese della procedura e compenso del curatore, oltre ai danni ex art. 96 c.p.c.

Terzo: tutto si decide prima del deposito, nella verifica delle soglie, dei debiti scaduti, della solidità del credito e della prospettiva di realizzo.

È per questo che trattiamo questo tema come materia nostra: l’Avv. Monardo, in qualità di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, lavora proprio sulla linea di confine tra crisi reversibile e insolvenza, mentre come Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario OCC conosce la procedura alternativa che si apre quando il debitore non supera le soglie. Sono le due competenze che servono per stabilire, prima di spendere anche un solo euro, quale ricorso ha senso e quale no.

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