Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è l’uscita prevista dal Codice della crisi per l’imprenditore che ha tentato la composizione negoziata senza trovare un accordo con i creditori. È uno strumento rapido: non c’è voto dei creditori, non c’è commissario giudiziale, la proposta arriva al tribunale con la relazione finale dell’esperto già in mano. Proprio per questo il filtro d’ingresso è severo. Una proposta dichiarata inammissibile non si limita a chiudere una porta: lascia l’impresa senza protezioni, con i creditori liberi di agire e con la liquidazione giudiziale come esito concreto.
Il punto critico è che molte cause di inammissibilità nascono prima del deposito del ricorso. Nascono durante le trattative, nel modo in cui sono state condotte, nel contenuto della relazione finale, nei giorni lasciati scorrere dopo la sua comunicazione. Chi si accorge del problema solo al momento del decreto del tribunale ha di norma perso il tempo utile per rimediare.
Lo Studio Monardo segue questa materia da una posizione precisa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il percorso della composizione negoziata, le valutazioni che l’esperto deve compiere e il contenuto della relazione finale su cui il tribunale costruisce il giudizio di ammissibilità. Il concordato semplificato è, per legge, figlio di quella composizione negoziata: chi conosce il ruolo dell’esperto sa dove la proposta rischia di cadere. A questo si aggiunge la qualifica di cassazionista, utile quando la questione dell’ammissibilità arriva ai gradi superiori.
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Inquadramento normativo
Sul piano normativo, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è disciplinato dagli artt. 25-sexies e 25-septies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), nel testo risultante dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024. L’art. 25-sexies regola accesso, procedimento e omologazione; l’art. 25-septies regola la liquidazione del patrimonio dopo l’omologazione.
La definizione essenziale è questa: il concordato semplificato è una proposta di concordato per cessione dei beni, presentata dal solo imprenditore, ammessa soltanto se la composizione negoziata si è chiusa senza accordo e l’esperto ha attestato che le trattative sono state condotte con correttezza e buona fede. L’art. 25-sexies, comma 1, richiede inoltre che l’esperto attesti l’impraticabilità delle soluzioni indicate dall’art. 23, comma 1, e comma 2, lettere a) e b): in sostanza, il contratto o l’accordo con i creditori, la convenzione di moratoria, l’accordo sottoscritto anche dall’esperto, il piano attestato di risanamento e gli accordi di ristrutturazione dei debiti.
La ratio della norma è evidente. Il legislatore concede all’imprenditore un’uscita liquidatoria senza voto dei creditori, ma la concede come conseguenza di un percorso negoziale serio. Il voto mancante è “compensato” da due elementi: la verifica dell’esperto sul comportamento tenuto nelle trattative e il controllo del tribunale sulla proposta. La Corte d’Appello di Potenza (n. 336 del 19 luglio 2024) ha descritto lo strumento come una extrema ratio, utilizzabile quando non esistono soluzioni concordate praticabili.
Va precisato che il concordato semplificato è un istituto autonomo. La Corte d’Appello di Roma (n. 4154 dell’11 giugno 2024) ne ha sottolineato la natura esclusivamente liquidatoria e ha escluso l’applicazione analogica di regole del concordato preventivo come la soglia minima di soddisfazione dei chirografari o l’apporto di risorse esterne. Questo non significa che manchino limiti: significa che i limiti sono quelli propri dell’art. 25-sexies.
Distinzione da istituti affini. Il concordato semplificato va tenuto distinto da tre figure.
- Dal concordato preventivo liquidatorio (artt. 84 ss. CCII): lì i creditori votano, c’è un commissario giudiziale, servono di norma risorse esterne e una soglia di soddisfazione per i chirografari. Nel semplificato non c’è voto e non c’è soglia legale.
- Dalla liquidazione giudiziale: è il termine di confronto. Il concordato semplificato è omologabile solo se non arreca pregiudizio ai creditori rispetto a quella alternativa.
- Dalla composizione negoziata in sé: la composizione è un percorso stragiudiziale assistito; il semplificato è uno strumento giudiziale che presuppone la chiusura di quel percorso.
Esempio concreto di distinzione. Un’impresa che non ha mai chiesto la nomina dell’esperto e deposita direttamente un “concordato semplificato” non sta usando lo strumento previsto dalla legge. Il Tribunale di Milano (n. 236 del 20 marzo 2025) ha affermato che la domanda richiede un nesso con la composizione negoziata e deve essere proposta dal solo debitore entro sessanta giorni dalla relazione finale. Senza quel nesso, la strada corretta è il concordato preventivo, con tutte le sue regole.
Sul piano delle novità, il comma 1 dell’art. 25-sexies consente oggi, entro lo stesso termine, anche la domanda con riserva ex art. 40 CCII, cioè una domanda “prenotativa” con successivo deposito di proposta e piano. Il Tribunale di Milano, nella pronuncia del 2025 appena richiamata, ha precisato che il nesso con la composizione negoziata vale anche in questa forma.
Un riferimento più recente riguarda i tributi locali. Il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147 sui tributi locali (pubblicato in G.U. n. 185 dell’11 agosto 2026, in vigore dal 12 agosto 2026) non è un correttivo del Codice della crisi: è il decreto di riforma dei tributi regionali e locali. Il suo art. 4, secondo i primi commenti, estende ai tributi locali alcuni strumenti del Codice, tra cui gli accordi transattivi nella composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis). La ricaduta sul tema di questo articolo è indiretta ma concreta: se durante le trattative esistevano strumenti per definire anche il debito verso l’ente locale e l’imprenditore non li ha esplorati, la valutazione di buona fede e di “impraticabilità” delle soluzioni alternative può risentirne.
Requisiti e termini
La disciplina prevede requisiti di accesso che il tribunale verifica uno per uno. Ciascuno, se manca, porta all’inammissibilità.
1. La previa composizione negoziata. Deve esserci stata una composizione negoziata regolarmente avviata, con nomina dell’esperto. La Cassazione, con l’ordinanza n. 623 del 12 gennaio 2026, ha affermato (secondo i resoconti consultati) che il controllo di ammissibilità si estende anche alla verifica della sussistenza fin dall’origine dei presupposti di accesso alla composizione negoziata. Non basta, quindi, che la composizione sia stata aperta: il tribunale può chiedersi se l’impresa vi potesse accedere.
2. La relazione finale dell’esperto con le due attestazioni. La relazione deve attestare: a) che le trattative sono state condotte secondo correttezza e buona fede; b) che le soluzioni dell’art. 23, comma 1 e comma 2, lettere a) e b), non sono praticabili. Il Tribunale di Milano (n. 426 del 15 giugno 2024) ha dichiarato inammissibile una proposta non preceduta da una relazione finale con queste attestazioni.
3. Le trattative effettivamente condotte in buona fede. L’attestazione dell’esperto non chiude la questione. La Corte d’Appello di Napoli (decreto del 7 gennaio 2025) ha chiarito che il parere dell’esperto è necessario ma non vincolante e che il tribunale può esaminare la mancanza di buona fede. La stessa Corte ha indicato cosa serve: interlocuzione effettiva con i creditori, informazioni complete, proposte riconducibili all’art. 23, comma 1, confronto con l’alternativa liquidatoria.
4. La legittimazione del solo debitore. Solo l’imprenditore può proporre il concordato semplificato. Non sono ammesse proposte concorrenti dei creditori.
5. Il rispetto del termine di sessanta giorni. La proposta (o la domanda con riserva) va depositata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale prevista dall’art. 17, comma 8, CCII.
6. La natura liquidatoria della proposta. La proposta deve essere di cessione dei beni, con un piano di liquidazione. Il Tribunale di Milano (n. 132 del 23 febbraio 2024 e n. 277 del 3 aprile 2025) ha escluso piani di continuità diretta, anche se presentati come preparatori di una successiva liquidazione.
7. La documentazione dell’art. 39 CCII. Al ricorso vanno allegati i documenti previsti per l’accesso agli strumenti di regolazione: tra gli altri, scritture contabili, situazione patrimoniale ed economica aggiornata, elenco dei creditori con i rispettivi crediti e cause di prelazione, elenco degli atti di straordinaria amministrazione. La Cassazione (ord. n. 31641/2025) ha collegato il controllo di ammissibilità proprio al contenuto di questa documentazione.
8. La competenza del tribunale. Il ricorso va presentato al tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali. Un tribunale incompetente non decide nel merito della proposta.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| 60 giorni per depositare proposta o domanda con riserva | Dalla comunicazione della relazione finale ex art. 17, comma 8, CCII | Termine finale per l’accesso, da trattare come non prorogabile | Inammissibilità della proposta |
| Fino a 15 giorni per integrazioni | Assegnato dal tribunale ex art. 25-sexies, comma 3 | Giudiziale | Valutazione sulla base della documentazione incompleta, con rischio di inammissibilità |
| Pubblicazione nel registro delle imprese | Entro il giorno successivo al deposito (a cura del cancelliere) | Adempimento d’ufficio | Gli effetti protettivi decorrono dalla pubblicazione |
| Almeno 45 giorni tra parere dell’ausiliario e udienza | Dalla scadenza del termine assegnato all’ausiliario | Dilatorio | Irregolarità del procedimento rilevabile in omologazione |
| Opposizioni dei creditori | Costituzione almeno 10 giorni prima dell’udienza | Perentorio per gli opponenti | Opposizione tardiva |
| Reclamo contro il decreto del tribunale | 30 giorni (art. 25-sexies, comma 6, e art. 247 CCII) | Perentorio | Decreto definitivo |
| Ricorso per cassazione | 30 giorni dalla comunicazione del decreto della corte d’appello (comma 7) | Perentorio | Riguarda il decreto sull’omologazione; per il decreto che conferma l’inammissibilità v. Cass. n. 623/2026 |
Il termine più critico è quello dei sessanta giorni. La Corte d’Appello di Milano (n. 298 del 30 gennaio 2023) ha chiarito che non è un nuovo periodo di protezione automatica: è solo il tempo finale entro cui la proposta deve arrivare. Nel frattempo le misure protettive possono essere già cessate e i creditori possono riprendere le azioni.
Sulla sospensione feriale (1-31 agosto) va usata la massima prudenza. Il termine dei sessanta giorni è legato a un procedimento concorsuale e la sua soggezione alla sospensione non è pacifica. In termini operativi, il termine va calcolato come se agosto non sospendesse nulla.
Procedura passo-passo
In termini operativi, il percorso che porta al decreto di ammissibilità, o di inammissibilità, si svolge in questa sequenza.
1. Chiusura della composizione negoziata. L’esperto conclude l’incarico, redige la relazione finale, la inserisce nella piattaforma telematica e la comunica all’imprenditore (art. 17, comma 8). Da questo momento corrono i sessanta giorni. Il primo controllo va fatto qui: la relazione contiene entrambe le attestazioni dell’art. 25-sexies, comma 1? Se l’esperto ha attestato l’impraticabilità delle soluzioni ma non la buona fede delle trattative, o viceversa, il concordato semplificato non è percorribile.
2. Scelta tra proposta completa e domanda con riserva. Entro i sessanta giorni l’imprenditore può depositare la proposta completa oppure una domanda ex art. 40 con riserva di deposito di proposta e piano. La seconda opzione dà tempo, ma non sana i difetti della composizione negoziata: il nesso con la relazione finale resta il presupposto.
3. Redazione della proposta e del piano di liquidazione. La proposta è di cessione dei beni. Può prevedere classi di creditori. Il piano deve indicare come saranno liquidati i beni, in quali tempi e con quali prevedibili ricavi. Deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione: la Corte d’Appello di Catania (decreto del 14 febbraio 2025) ha affermato che quell’ordine è inderogabile, salvo l’incapienza del bene oggetto della garanzia. Deve infine assicurare un’utilità a ciascun creditore.
4. Deposito del ricorso. Il ricorso si deposita presso il tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali. Il centro degli interessi è di norma la sede legale, ma il trasferimento recente della sede può non contare: la Cassazione (ord. n. 9730 del 12 aprile 2023) ha ritenuto irrilevante, per analogia con l’art. 161 della legge fallimentare, il trasferimento della sede avvenuto nell’anno anteriore al deposito. La pronuncia si riferisce alla disciplina del D.L. 118/2021 e alla legge fallimentare: il principio va quindi adattato alle regole di competenza del Codice della crisi.
5. Comunicazione al pubblico ministero e pubblicazione. Il ricorso è comunicato al PM e pubblicato nel registro delle imprese entro il giorno successivo. Dalla pubblicazione si producono gli effetti degli artt. 6, 46, 94 e 96 CCII, tra cui i limiti agli atti di straordinaria amministrazione.
6. Esame preliminare del tribunale. Il tribunale esamina la relazione finale, il parere dell’esperto e la ritualità della proposta, anche sotto il profilo della formazione delle classi. Può assegnare fino a quindici giorni per integrazioni. È in questa fase che si concentra il giudizio di ammissibilità. Secondo la Cassazione (ord. n. 31641/2025, pubblicata il 4 dicembre 2025), il controllo non si esaurisce nella ritualità formale e nella presenza dei documenti: è uno scrutinio di legalità sostanziale, che comprende le condizioni dell’art. 25-sexies e dell’art. 39 in relazione al contenuto della documentazione e, secondo il commento consultato, la non manifesta implausibilità della proposta. Lo stesso orientamento si ritrova in Cass. ord. n. 1353 del 21 gennaio 2026.
7. Decreto. Se la proposta supera il vaglio, il tribunale nomina un ausiliario, fissa il termine per il suo parere, ordina la comunicazione ai creditori e fissa l’udienza di omologazione. Se non lo supera, dichiara l’inammissibilità.
8. Impugnazione. Contro il decreto di inammissibilità del tribunale, nella vicenda decisa dalla Cassazione con l’ord. n. 623/2026, l’imprenditore aveva proposto reclamo alla corte d’appello. Il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità, secondo le fonti consultate, non è ricorribile per cassazione né ai sensi dell’art. 25-sexies, comma 7, e dell’art. 247 CCII, né ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., perché privo di carattere decisorio. Questo rende il reclamo l’ultima sede utile per discutere direttamente dell’inammissibilità.
Cosa accade dopo la dichiarazione di inammissibilità
La disciplina non prevede un “secondo tentativo” automatico. Una volta dichiarata l’inammissibilità, le conseguenze si producono su tre piani.
Sul piano della protezione. Gli effetti collegati alla pubblicazione del ricorso (artt. 6, 46, 94 e 96 CCII) presuppongono una procedura in corso. Con l’inammissibilità quella cornice viene meno. Le misure protettive della composizione negoziata, a loro volta, sono legate a quel percorso, che si è chiuso con la relazione finale. Come ricordato dalla Corte d’Appello di Milano (n. 298/2023), i sessanta giorni non sono un periodo di protezione automatica: i creditori possono agire.
Sul piano dell’insolvenza. Se l’impresa è insolvente, un creditore o il pubblico ministero possono chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale. La vicenda decisa da Cass. ord. n. 31641/2025 mostra lo sviluppo tipico: inammissibilità della proposta e, nello stesso contesto, apertura della procedura liquidatoria su iniziativa del pubblico ministero.
Sul piano delle alternative. Restano, in astratto, gli altri strumenti di regolazione della crisi, a condizione che ne ricorrano i requisiti. Ma la scelta va fatta tenendo conto di due vincoli emersi in giurisprudenza: le preclusioni temporali alla riapertura della composizione negoziata (Trib. Pesaro, ord. 9 agosto 2023) e l’incompatibilità tra un’impugnazione pendente e una nuova composizione (Trib. Mantova, ord. 18 ottobre 2024). In termini operativi, prima di reclamare occorre decidere se il reclamo è davvero la strada migliore o se preclude soluzioni più utili.
Va precisato che reclamare il decreto di inammissibilità e, nello stesso tempo, avviare una nuova composizione negoziata sono scelte che possono escludersi a vicenda: la decisione va presa subito dopo il decreto, non dopo settimane.
Dove si sbaglia più spesso. Gli errori ricorrenti sono quattro.
- Contare i sessanta giorni da una data sbagliata, ad esempio dal deposito della relazione in piattaforma invece che dalla sua comunicazione, o viceversa, senza verificare la prova della comunicazione.
- Presentare come liquidatorio un piano che in realtà prosegue l’attività d’impresa per un periodo indefinito.
- Ritenere che l’attestazione positiva dell’esperto basti a chiudere la questione della buona fede.
- Trascurare la documentazione dell’art. 39, pensando che il semplificato sia “semplice” anche sul piano documentale.
La relazione finale va letta il giorno stesso in cui viene comunicata: se manca una delle due attestazioni, ogni giorno speso a preparare il concordato semplificato è tempo sottratto alle alternative.
Verifiche sul campo
Gli esempi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici. Servono a mostrare come si applicano i requisiti; non descrivono casi reali.
Esempio di calcolo 1 — Il termine dei sessanta giorni
Ipotesi: composizione negoziata chiusa senza accordo. L’esperto comunica la relazione finale all’imprenditore il 9 marzo 2026. La relazione attesta la buona fede delle trattative e l’impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23.
Calcolo del termine:
- dal 9 al 31 marzo: 22 giorni;
- aprile: 30 giorni (totale 52);
- maggio: 8 giorni (totale 60).
Scadenza: venerdì 8 maggio 2026.
Variante A: il ricorso con proposta completa viene depositato il 6 maggio. Il termine è rispettato; il tribunale passa all’esame sostanziale.
Variante B: l’imprenditore attende il parere di un perito sulla stima dell’immobile e deposita l’11 maggio. Il deposito è tardivo. Esito: inammissibilità, senza che il tribunale entri nel merito della proposta.
Variante C: l’imprenditore, consapevole che la perizia non arriverà in tempo, deposita il 7 maggio una domanda con riserva ex art. 40, richiamata dall’art. 25-sexies, comma 1. L’accesso è tempestivo; proposta e piano saranno depositati nel termine assegnato dal tribunale.
Insegnamento dell’esempio: il termine si governa scegliendo lo strumento, non sperando in tolleranze.
Esempio di calcolo 2 — L’utilità per ciascun creditore
Ipotesi: attivo liquidabile stimato in 1.284.600 €. Passivo:
| Categoria | Importo |
|---|---|
| Crediti prededucibili | 96.300 € |
| Crediti privilegiati | 1.147.900 € |
| Crediti chirografari | 2.311.450 € |
Calcolo: prededucibili più privilegiati = 1.244.200 €. Residuo per i chirografari = 1.284.600 − 1.244.200 = 40.400 €. Percentuale ai chirografari = 40.400 / 2.311.450 ≈ 1,75%.
Variante A: il piano destina il residuo di 40.400 € a “costi di procedura stimati prudenzialmente” e prevede 0% ai chirografari, giustificando l’utilità con la rapidità della chiusura. Secondo Cass. n. 624/2026, l’utilità per ciascun creditore, anche quando non è monetizzabile, non può consistere nella sola risoluzione della crisi in tempi brevi se i chirografari non ricevono nulla. La proposta è esposta a un giudizio negativo: in sede di omologazione certamente, e già in sede di ammissibilità se il tribunale ritiene la proposta manifestamente implausibile.
Variante B: il piano destina ai chirografari l’1,75% e documenta che, nella liquidazione giudiziale, i maggiori costi e i tempi più lunghi ridurrebbero il residuo. La proposta rispetta l’ordine delle prelazioni e assicura un’utilità effettiva; resta da verificare il confronto con la liquidazione giudiziale.
Insegnamento dell’esempio: anche una percentuale molto bassa cambia la valutazione, se è reale e documentata.
Esempio di applicazione 3 — La relazione “a metà”
Ipotesi: la relazione finale, comunicata il 2 febbraio 2026, attesta che nessuna delle soluzioni dell’art. 23 è praticabile, ma rileva che l’imprenditore non ha fornito ai creditori la situazione contabile aggiornata richiesta più volte e non ha formulato proposte. L’esperto non attesta la buona fede.
Esito: manca uno dei due presupposti dell’art. 25-sexies, comma 1. La proposta, anche se depositata nei termini, è inammissibile (in linea con Trib. Milano n. 426/2024). Le alternative vanno cercate subito, fuori dal concordato semplificato.
Casi particolari
1. Relazione positiva, ma trattative contestate. L’esperto attesta la buona fede, ma un creditore rileva in giudizio che l’imprenditore ha nascosto informazioni rilevanti. Il tribunale non è vincolato dall’attestazione. Il Tribunale di Napoli (n. 153 del 25 ottobre 2023) ha affermato la piena cognizione del tribunale sulla veridicità della relazione finale e sulla buona fede del debitore; la Corte d’Appello di Napoli (decreto del 7 gennaio 2025) è andata nella stessa direzione. Il Tribunale di Alessandria (n. 6 del 19 gennaio 2023) ha legato la buona fede a trattative idonee a sfociare in un’offerta accettabile.
2. Composizione negoziata a cui l’impresa non poteva accedere. Se all’apertura della composizione l’impresa era già in una situazione che non consentiva un risanamento ragionevolmente perseguibile, il problema può emergere al momento del concordato semplificato. Le fonti consultate sull’ord. n. 623/2026 riferiscono che il controllo di ammissibilità si estende alla sussistenza fin dall’origine dei presupposti di accesso alla composizione negoziata.
3. Piano che prosegue l’attività. Un piano che prevede la prosecuzione dell’attività da parte dello stesso imprenditore, in attesa di un acquirente, rischia di essere qualificato come continuità diretta. Il Tribunale di Milano (n. 277/2025) l’ha esclusa anche quando è funzionale a una liquidazione successiva. Diverso è il caso della cessione dell’azienda in esercizio a un terzo, che rientra nella logica liquidatoria e va comunque costruita con cautela.
4. Rinuncia e nuova composizione. Il Tribunale di Pesaro (ordinanza del 9 agosto 2023) ha ritenuto che la rinuncia al concordato semplificato nei quattro mesi precedenti impedisca, per analogia, l’accesso a una nuova composizione negoziata. Il Tribunale di Mantova (ordinanza del 18 ottobre 2024) ha ritenuto incompatibile con una nuova composizione la pendenza del giudizio di impugnazione sul decreto relativo al concordato semplificato. In pratica: dopo un’inammissibilità o una rinuncia, ripartire subito con una nuova composizione non è scontato.
5. Inammissibilità e domanda di liquidazione giudiziale pendente. Quando la proposta viene dichiarata inammissibile e contemporaneamente il tribunale decide su un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, l’imprenditore contesta l’inammissibilità impugnando la sentenza di apertura. È quanto emerge dalla vicenda decisa da Cass. ord. n. 31641/2025, dove la questione dell’ammissibilità è arrivata in Cassazione attraverso l’impugnazione della dichiarazione di fallimento, con l’iniziativa del pubblico ministero.
6. Il ruolo dell’ausiliario. Una volta superata l’ammissibilità, l’ausiliario esprime un parere. Nel reclamo contro il decreto di omologazione, la Cassazione (ord. n. 881 del 16 gennaio 2026) ha escluso che ausiliario e liquidatore siano litisconsorti necessari: un dettaglio processuale che incide sulla corretta instaurazione del reclamo.
7. Classi di creditori mal formate. L’art. 25-sexies, comma 1, consente di suddividere i creditori in classi; il comma 3 attribuisce al tribunale la valutazione della ritualità della proposta anche con riferimento alla formazione delle classi. Una classe che raggruppa creditori con posizioni giuridiche e interessi economici non omogenei, o che serve solo a giustificare trattamenti diversi senza ragione, espone la proposta a un rilievo già in fase preliminare. Il tribunale può assegnare un termine per correggere l’impostazione; se il difetto incide sulla struttura del piano, l’esito può essere l’inammissibilità.
8. Debiti verso enti locali. Dopo il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, la composizione negoziata conosce strumenti di accordo che, secondo i primi commenti, si estendono anche ai tributi degli enti locali. Se nella composizione l’imprenditore non ha neppure interpellato l’ente locale titolare di un credito rilevante, l’attestazione di impraticabilità delle soluzioni alternative e la valutazione di buona fede possono essere messe in discussione. Il punto va verificato sul testo della norma e sulle prime applicazioni.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, valuta questi casi a partire dalla relazione finale e dal fascicolo della composizione negoziata.
Domande frequenti
L’esperto ha scritto che le trattative si sono svolte in buona fede: il tribunale può comunque dichiarare inammissibile il concordato semplificato?
Sì. Il parere dell’esperto è necessario ma non vincolante. La Corte d’Appello di Napoli (decreto del 7 gennaio 2025) e il Tribunale di Napoli (n. 153/2023) hanno riconosciuto al tribunale il potere di verificare in autonomia la buona fede e la veridicità della relazione. Per la Cassazione (ord. n. 31641/2025 e n. 1353/2026) il controllo di ammissibilità è sostanziale e guarda al contenuto della documentazione. Un’attestazione positiva è un punto di partenza, non una garanzia.
Ho superato di qualche giorno i sessanta giorni: posso chiedere una rimessione in termini?
La legge configura i sessanta giorni come termine finale per accedere allo strumento, legato alla chiusura della composizione negoziata. Non risultano, tra le pronunce verificate per questo articolo, decisioni che ammettano proroghe. Il deposito tardivo espone all’inammissibilità. Se il termine è a rischio, lo strumento previsto è la domanda con riserva ex art. 40, da depositare entro la scadenza. Dopo la scadenza, le alternative vanno cercate fuori dal concordato semplificato.
Si può proporre un concordato semplificato senza aver fatto la composizione negoziata?
No. Il concordato semplificato presuppone la composizione negoziata e la relazione finale dell’esperto. Il Tribunale di Milano (n. 236/2025) ha richiesto un nesso con la composizione negoziata anche per la domanda prenotativa. Senza quel percorso, l’imprenditore può valutare il concordato preventivo, che però prevede il voto dei creditori e regole più stringenti sulle risorse e sulla soddisfazione dei chirografari.
Il decreto di inammissibilità si può impugnare?
Nella vicenda decisa da Cass. ord. n. 623/2026 il decreto del tribunale era stato reclamato in corte d’appello. Secondo le fonti consultate, la Cassazione ha escluso il ricorso contro il decreto d’appello che conferma l’inammissibilità, anche ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., perché non decisorio. Il reclamo diventa quindi la sede decisiva. Se nel frattempo viene aperta la liquidazione giudiziale, la questione può riproporsi impugnando la sentenza di apertura.
Posso proporre zero ai creditori chirografari se l’attivo basta solo per i privilegiati?
È la situazione più delicata. Cass. n. 624/2026 ha affermato che l’utilità per ciascun creditore, anche se non monetizzabile, non può ridursi alla rapidità della chiusura quando i chirografari restano a mani vuote. La pronuncia riguarda l’omologazione, ma una proposta costruita così rischia di essere giudicata manifestamente implausibile già in fase di ammissibilità. Serve dimostrare un’utilità concreta per ogni creditore.
Caso limite: la composizione negoziata è stata archiviata per inattività prima della relazione finale. Posso comunque proporre il concordato semplificato?
Il testo dell’art. 25-sexies collega l’accesso alla relazione finale con le due attestazioni dell’esperto e fa decorrere il termine dalla sua comunicazione ex art. 17, comma 8. Se la composizione si è chiusa senza una relazione finale che attesti buona fede e impraticabilità delle soluzioni alternative, manca il presupposto. Il Tribunale di Milano (n. 426/2024) ha dichiarato inammissibile una proposta priva di quella relazione. Il caso va verificato sugli atti della piattaforma.
Il quadro giurisprudenziale
Il quadro che segue raccoglie le pronunce verificate per questo articolo. Per ciascuna sono indicati gli estremi riscontrati, il principio riformulato e la rilevanza per il tema dell’inammissibilità. Dove le fonti divergono, lo si segnala. Le pronunce di merito sono tratte dalla raccolta di massime 2025 sulla composizione negoziata pubblicata dal sistema camerale; quelle di legittimità da Brocardi e dalle riviste specializzate indicate.
Corte di Cassazione
1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 623 del 12 gennaio 2026.
Principio (secondo i resoconti di Edotto e Fiscal Focus): il controllo di ammissibilità del tribunale sul concordato semplificato si estende alla verifica dei presupposti di accesso alla composizione negoziata fin dalla sua origine; il decreto della corte d’appello che, sul reclamo, conferma l’inammissibilità non è ricorribile per cassazione, né ai sensi degli artt. 25-sexies, comma 7, e 247 CCII, né ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.
Rilevanza: è la pronuncia centrale sul tema. Allarga l’oggetto del controllo e chiude, salvo diverse vie, l’accesso alla Cassazione contro l’inammissibilità confermata in appello.
2. Cass. civ., Sez. I, n. 624/2026 (gennaio 2026).
Principio: l’utilità per ciascun creditore, requisito dell’omologazione, può non essere economicamente misurabile, ma non coincide con la sola rapidità della soluzione della crisi quando i chirografari non ricevono alcuna soddisfazione.
Rilevanza: chiarisce un contenuto essenziale della proposta. Nota: le fonti consultate divergono su data e tipo di provvedimento (Edotto: sentenza del 12 gennaio 2026; Brocardi: ordinanza del 16 gennaio 2026). Si indicano quindi solo numero e anno.
3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31641/2025, pubblicata il 4 dicembre 2025.
Principio: il giudizio di ammissibilità del concordato semplificato non si ferma alla ritualità formale e all’esistenza della documentazione, ma è uno scrutinio di legalità sostanziale sulle condizioni dell’art. 25-sexies e dell’art. 39, in relazione al contenuto dei documenti; secondo il commento consultato, comprende la non manifesta implausibilità della proposta.
Rilevanza: definisce il perimetro del controllo del tribunale nella fase in cui si decide l’inammissibilità.
4. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1353 del 21 gennaio 2026.
Principio: il giudizio di ammissibilità include la verifica delle condizioni previste dall’art. 25-sexies, in relazione alla documentazione richiesta, e non solo la regolarità formale.
Rilevanza: conferma, a poche settimane di distanza, l’orientamento della n. 31641/2025.
5. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 881 del 16 gennaio 2026.
Principio: nel reclamo contro il decreto di omologazione del concordato semplificato né l’ausiliario né il liquidatore sono litisconsorti necessari.
Rilevanza: riguarda la fase successiva all’ammissibilità, ma incide sulla corretta impostazione delle impugnazioni.
6. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9730 del 12 aprile 2023.
Principio: il concordato semplificato è una procedura concorsuale; ai fini della competenza territoriale, per analogia con l’art. 161 della legge fallimentare, non conta il trasferimento della sede nell’anno anteriore al deposito.
Rilevanza: una proposta depositata davanti al tribunale incompetente non arriva all’esame di merito. La pronuncia si riferisce alla disciplina previgente (D.L. 118/2021 e legge fallimentare).
Nota su Cass. n. 620/2026. La pronuncia risulta della Sez. I e datata 12 gennaio 2026 in entrambe le fonti consultate, che però le attribuiscono principi diversi: Edotto la riferisce alle risorse esterne (rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti), Brocardi alla non ricorribilità per cassazione del decreto che conferma l’inammissibilità. Non essendo possibile riscontrare il principio, non la si utilizza come fondamento delle affermazioni di questo articolo.
Giudici di merito
7. Trib. Milano, n. 426 del 15 giugno 2024.
Principio: è inammissibile la proposta non preceduta da una relazione finale che attesti correttezza e buona fede delle trattative e impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23.
Rilevanza: è la causa di inammissibilità più netta.
8. Trib. Milano, n. 236 del 20 marzo 2025.
Principio: il concordato semplificato, anche nella forma con riserva, richiede un nesso con la composizione negoziata; la domanda spetta al solo debitore entro sessanta giorni dalla relazione finale.
Rilevanza: fissa legittimazione e termine.
9. Trib. Milano, n. 277 del 3 aprile 2025, e n. 132 del 23 febbraio 2024.
Principio: non è ammessa la continuità diretta, nemmeno come fase preparatoria della liquidazione; in assenza del voto dei creditori non si può costruire un piano di continuità con conservazione dell’azienda.
Rilevanza: un piano non liquidatorio è fuori dallo strumento.
10. App. Napoli, decreto del 7 gennaio 2025.
Principio: il giudice non è un controllore meramente formale; il parere dell’esperto è necessario ma non vincolante; la buona fede richiede interlocuzione effettiva, informazioni complete, proposte riconducibili all’art. 23, comma 1, confronto con la liquidazione giudiziale e tentativi di soluzioni di risanamento.
Rilevanza: indica cosa il tribunale cerca quando valuta la buona fede.
11. Trib. Napoli, n. 153 del 25 ottobre 2023.
Principio: il tribunale ha piena cognizione sulla composizione negoziata in sede di accesso al concordato semplificato, compresa la veridicità della relazione finale e la buona fede del debitore.
Rilevanza: la relazione non è un “lasciapassare” insindacabile.
12. App. Milano, n. 1033 del 21 marzo 2024.
Principio: il controllo sulla proposta comprende la verifica della non manifesta implausibilità, oltre ai requisiti formali.
Rilevanza: anticipa l’orientamento poi espresso dalla Cassazione.
13. App. Potenza, n. 336 del 19 luglio 2024.
Principio: il concordato semplificato è una extrema ratio per i casi in cui mancano soluzioni concordate praticabili; il giudice ne valuta la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.
Rilevanza: spiega perché l’impraticabilità delle soluzioni alternative va attestata seriamente.
14. App. Roma, n. 4154 dell’11 giugno 2024.
Principio: il concordato semplificato è un istituto autonomo e solo liquidatorio; non si applicano per analogia la soglia per i chirografari, il voto dei creditori e l’obbligo di risorse esterne del concordato preventivo.
Rilevanza: evita di dichiarare inammissibile la proposta per requisiti estranei allo strumento.
15. App. Catania, decreto del 14 febbraio 2025.
Principio: l’ordine delle cause di prelazione è inderogabile; utilità ed equivalenza di risultato non lo sostituiscono, salvo l’incapienza del bene garantito.
Rilevanza: un piano che altera le prelazioni è esposto a esito negativo.
16. Trib. Alessandria, n. 6 del 19 gennaio 2023.
Principio: il concordato semplificato prescinde dalla volontà dei creditori; la buona fede presuppone trattative capaci di condurre a un’offerta accettabile.
Rilevanza: la buona fede non è un dato formale ma un giudizio sulla serietà delle trattative.
17. App. Milano, n. 298 del 30 gennaio 2023.
Principio: i sessanta giorni non costituiscono un nuovo periodo di protezione automatica, ma un termine finale; cessate le misure protettive, i creditori possono riprendere le azioni.
Rilevanza: chi attende la scadenza resta esposto. La pronuncia è anteriore all’entrata in vigore piena del CCII e si riferisce anche alla dichiarazione di fallimento.
18. Trib. Pesaro, ord. del 9 agosto 2023, e Trib. Mantova, ord. del 18 ottobre 2024.
Principio: la rinuncia al concordato semplificato nei quattro mesi precedenti preclude, per analogia, una nuova composizione negoziata (Pesaro); la pendenza dell’impugnazione sul decreto di concordato semplificato è incompatibile con una nuova composizione (Mantova).
Rilevanza: delimita le strade percorribili dopo un’inammissibilità.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a una relazione finale appena comunicata, o a un decreto di inammissibilità già emesso, lo Studio lavora su atti e termini concreti.
- Esaminiamo la relazione finale dell’esperto il giorno della comunicazione, verificando la presenza di entrambe le attestazioni richieste dall’art. 25-sexies, comma 1.
- Calcoliamo il termine di sessanta giorni sulla prova della comunicazione ex art. 17, comma 8, e fissiamo la data ultima di deposito.
- Ricostruiamo il fascicolo della composizione negoziata sulla piattaforma: verbali, proposte formulate, risposte dei creditori, informazioni fornite, per valutare come apparirà la buona fede al tribunale.
- Verifichiamo i presupposti di accesso originari alla composizione negoziata, alla luce dell’ord. n. 623/2026, prima che il tribunale li esamini.
- Valutiamo, insieme ai commercialisti dello staff, il piano di liquidazione: stime dei beni, ordine delle prelazioni, utilità per ciascun creditore, confronto con la liquidazione giudiziale.
- Predisponiamo la proposta o la domanda con riserva ex art. 40, scegliendo lo strumento in base al tempo residuo e allo stato della documentazione.
- Controlliamo la documentazione dell’art. 39 CCII voce per voce, perché il controllo di ammissibilità è sostanziale.
- Curiamo le integrazioni nel termine fino a quindici giorni eventualmente assegnato dal tribunale.
- Predisponiamo il reclamo contro il decreto di inammissibilità entro i termini, sapendo che, secondo l’ord. n. 623/2026, è la sede decisiva.
- Valutiamo le strade alternative dopo un’inammissibilità: altri strumenti di regolazione, difesa nel procedimento di liquidazione giudiziale, impugnazione della sentenza di apertura.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Sul tema di questo articolo pesano due abilitazioni. La qualifica di Esperto Negoziatore consente di leggere la relazione finale con gli stessi criteri con cui un esperto la redige: cosa significa attestare la buona fede, quali soluzioni dell’art. 23 vanno esplorate, quali elementi il tribunale andrà a cercare. La qualifica di cassazionista garantisce che la difesa resti nelle stesse mani dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado eventualmente percorribile, anche quando la questione dell’ammissibilità torna in discussione attraverso l’impugnazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
La continuità di strategia è un elemento concreto: stesso difensore e stessa linea dalla lettura della relazione finale al reclamo, fino alla Cassazione quando la legge la consente.
Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti sullo stesso caso: i primi presidiano requisiti, termini e impugnazioni; i secondi verificano stime, attivo, passivo e percentuali di soddisfazione. Nel concordato semplificato le due competenze non si possono separare, perché l’ammissibilità dipende tanto dalla correttezza giuridica della proposta quanto dalla credibilità dei numeri.
Chiusura
Il concordato semplificato viene dichiarato inammissibile quando manca la composizione negoziata o un suo presupposto originario, quando la relazione finale non attesta buona fede e impraticabilità delle soluzioni alternative, quando il termine di sessanta giorni è scaduto, quando la proposta non è liquidatoria o la documentazione dell’art. 39 non regge a un controllo sostanziale. A questo si aggiunge il rischio, sempre più concreto, di una proposta giudicata manifestamente implausibile, ad esempio perché non assicura un’utilità effettiva ai chirografari. Dopo la conferma in appello, secondo le fonti consultate su Cass. n. 623/2026, la Cassazione non è una strada diretta.
Lo Studio Monardo affronta questa materia dal punto di vista di chi conosce la composizione negoziata dall’interno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e sa quali contenuti della relazione finale reggono il vaglio del tribunale e quali no. La qualifica di cassazionista e lo staff di avvocati e commercialisti permettono di seguire la proposta dal calcolo dei termini alle impugnazioni, con un’unica linea difensiva.
📩 Il termine dei sessanta giorni non aspetta: scrivici oggi stesso, i recapiti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa pagina.
