Quanto Dura Un Concordato Semplificato?

Quanto dura un concordato semplificato, dal momento in cui l’esperto chiude la composizione negoziata fino all’ultimo pagamento ai creditori? È la domanda che si pone l’imprenditore che ha appena ricevuto la relazione finale, sa che le trattative non hanno prodotto un accordo e deve capire se questa strada gli permetterà di chiudere la partita in mesi o in anni. La risposta onesta è che la legge fissa alcuni termini rigidi (sessanta giorni per depositare, quarantacinque giorni minimi prima dell’udienza, dieci giorni per le opposizioni, trenta per il reclamo), ma lascia scoperti proprio i segmenti che pesano di più: il tempo che il tribunale concede all’ausiliario per il parere e, soprattutto, la durata della liquidazione dopo l’omologazione. Non esiste una durata valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la stessa impresa può arrivare all’omologa in quattro mesi o in otto, e chiudere la liquidazione in uno o in tre anni, a seconda di come imposta il deposito e il piano.

Per questo, invece di offrire una cifra media che non avrebbe fondamento, questa guida mette a confronto tre modi concreti di percorrere il concordato semplificato, ciascuno con un calendario diverso: il deposito diretto del ricorso completo, il deposito “con riserva” consentito dopo il correttivo del 2024, e il piano costruito attorno a un’offerta di acquisto già individuata, eventualmente eseguita prima dell’omologazione.

Il tema tocca da vicino la competenza dello Studio. Il concordato semplificato non esiste da solo: nasce soltanto dalla relazione finale con cui l’esperto chiude una composizione negoziata, e il suo orologio parte da lì. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè svolge proprio il ruolo che, nella composizione negoziata, conduce le trattative e redige la relazione finale da cui dipendono l’accesso al semplificato e la decorrenza dei sessanta giorni. Conoscere quel passaggio dall’interno significa sapere dove si perdono settimane e dove invece si possono guadagnare.

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Il quadro di partenza: da dove parte l’orologio

Prima di confrontare le opzioni conviene fissare gli elementi comuni a tutte, perché sono quelli che nessuna scelta può modificare.

Il “prima”: la composizione negoziata

Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024) presuppone una composizione negoziata conclusa senza esito. La durata di quella fase va quindi messa in conto, anche se tecnicamente non appartiene al concordato. L’art. 17, comma 7, CCII prevede che l’incarico dell’esperto si consideri concluso se, trascorsi centottanta giorni dall’accettazione della nomina, le parti non hanno individuato una soluzione; l’incarico può proseguire per non oltre altri centottanta giorni quando tutte le parti lo chiedono e l’esperto acconsente, oppure quando la prosecuzione è resa necessaria dai ricorsi al tribunale per misure protettive o autorizzazioni. Il Tribunale di Bologna (sent. n. 26 del 30 gennaio 2024) ha precisato che, in caso di ricorso ex artt. 19 o 22, la proroga fino a centottanta giorni opera automaticamente, mentre quella volontaria richiede il consenso di tutte le parti coinvolte nelle trattative.

Chi chiede “quanto dura un concordato semplificato” dovrebbe quindi sommare due orologi: quello della composizione negoziata (da sei mesi a un anno, nei casi ordinari) e quello del concordato vero e proprio.

Il presupposto: la relazione finale

L’accesso dipende dal contenuto della relazione finale: l’esperto deve attestare che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che non sono praticabili le soluzioni dell’art. 23, commi 1 e 2, lettere a) e b). Il Tribunale di Milano (sent. n. 426 del 15 giugno 2024) ha dichiarato inammissibile una proposta non preceduta da una relazione con queste attestazioni. Il punto incide sui tempi in modo indiretto ma decisivo: una relazione ambigua espone a un vaglio di ammissibilità più lungo e conflittuale.

Il termine che non si recupera: sessanta giorni

L’imprenditore può presentare la proposta “nei sessanta giorni successivi” alla comunicazione della relazione finale (art. 17, comma 8, richiamato dall’art. 25-sexies, comma 1). La Corte d’Appello di Milano (sent. n. 298 del 30 gennaio 2023) lo ha qualificato come termine finale per l’accesso, precisando che non introduce alcuna sospensione automatica delle azioni dei creditori. Il Tribunale di Milano (sent. n. 236 del 20 marzo 2025) ha confermato che, anche quando la domanda è presentata in forma prenotativa, resta necessario il collegamento con la composizione negoziata e il rispetto dei sessanta giorni.

Le tappe fissate dalla legge

Una volta depositato il ricorso, la sequenza è disegnata dall’art. 25-sexies, commi 2-7:

Tappa Termine di legge Chi lo governa
Pubblicazione nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito cancelleria
Accettazione dell’ausiliario entro tre giorni dalla comunicazione della nomina ausiliario
Eventuali integrazioni della proposta termine non superiore a quindici giorni tribunale
Parere dell’ausiliario termine fissato dal tribunale (non predeterminato) tribunale
Distanza minima tra termine del parere e udienza almeno quarantacinque giorni legge
Opposizioni dei creditori e interessati costituzione entro dieci giorni prima dell’udienza (perentorio) creditori
Reclamo contro il decreto trenta giorni (art. 247 CCII) parti
Ricorso per cassazione trenta giorni dalla comunicazione o notificazione parti
Liquidazione dopo l’omologa nessun termine di legge liquidatore / piano

Gli effetti degli artt. 6, 46, 94 e 96 CCII decorrono dalla pubblicazione del ricorso. Le misure protettive in senso proprio, invece, non sono automatiche: il Tribunale di Avellino (ord. 19 aprile 2023) ha ritenuto applicabile al semplificato il subprocedimento cautelare e protettivo degli artt. 54 ss. CCII, valutando il fumus sugli stessi presupposti dell’accesso.

Perché la durata non è un dettaglio

Il tempo, in questo strumento, non è una variabile neutra. Ogni mese in più produce tre effetti che vanno soppesati insieme. Il primo è il costo della procedura: il compenso dell’ausiliario e quello del liquidatore, i costi di custodia e conservazione dei beni, le spese di pubblicità delle vendite sono crediti che si soddisfano prima dei creditori concorsuali e che crescono con la durata. Il secondo è il deperimento del patrimonio: un magazzino che resta fermo, crediti commerciali che diventano più difficili da incassare, un immobile produttivo inutilizzato che perde appetibilità. Il terzo è l’incertezza: finché il piano non è omologato e i beni non sono venduti, i creditori non possono contare su un riparto e l’imprenditore non può considerare chiusa la vicenda.

A fronte di questi costi, la fretta ha un prezzo altrettanto concreto. Un ricorso che non supera il vaglio di ammissibilità, o un piano che il tribunale non omologa perché il confronto con la liquidazione giudiziale è debole, non restituisce i mesi spesi e, se nel frattempo il termine di sessanta giorni è scaduto, fa perdere l’accesso allo strumento. L’elemento dirimente non è “quanto si può correre”, ma quanto si può correre senza compromettere la tenuta del piano.

C’è poi una differenza strutturale rispetto al concordato preventivo ordinario che incide direttamente sulla durata: nel semplificato i creditori non votano. La Corte d’Appello di Roma (sent. n. 4154 dell’11 giugno 2024) lo ha descritto come una figura autonoma e solo liquidatoria, non soggetta per analogia alla disciplina del concordato preventivo e senza una soglia minima di soddisfacimento dei chirografari. Manca quindi l’intera fase delle adunanze e delle maggioranze: il dissenso dei creditori si esprime con l’opposizione all’omologa, e il percorso si accorcia di conseguenza. Il rovescio della medaglia è che il controllo del giudice sull’utilità per ciascun creditore diventa l’unico vero filtro, e la sua intensità condiziona i tempi.

La sospensione feriale

Se nel calendario cade il mese di agosto, il periodo di sospensione feriale è soltanto quello dall’1 al 31 agosto. Se e in che misura operi sui termini di questo procedimento è questione regolata dall’art. 9 CCII e dalle sue eccezioni: va verificata termine per termine, non presunta.

Opzione 1 — Il deposito diretto del ricorso completo

In cosa consiste

È la forma “piena” prevista dall’art. 25-sexies, comma 1: entro i sessanta giorni l’imprenditore deposita il ricorso con la proposta di concordato per cessione dei beni, il piano di liquidazione e la documentazione dell’art. 39 CCII (stato analitico delle attività e passività, elenco dei creditori, bilanci, dichiarazioni). Il tribunale verifica la ritualità della proposta, acquisisce la relazione finale e il parere dell’esperto sui presumibili risultati della liquidazione, nomina l’ausiliario e ordina la comunicazione ai creditori. Dopo l’omologazione, il tribunale nomina il liquidatore (art. 25-septies, comma 1), che vende i beni applicando, in quanto compatibili, gli artt. 114 e 115 CCII.

Quando ha senso: tre scenari

  1. Il piano è già maturo alla chiusura della composizione negoziata. Le stime dei beni, la situazione contabile aggiornata e l’elenco dei creditori sono già stati prodotti per le trattative e richiedono solo un aggiornamento.
  2. L’impresa è esposta ad azioni esecutive imminenti. Poiché nei sessanta giorni non opera alcuna protezione automatica, depositare presto anticipa la pubblicazione e quindi gli effetti che da essa decorrono.
  3. Il patrimonio perde valore con il passare del tempo. Magazzino deperibile, crediti commerciali che invecchiano, immobili che richiedono manutenzione: ogni settimana guadagnata si traduce in risorse per i creditori.

Come si esegue, in sintesi

Il ricorso viene depositato presso il tribunale del centro degli interessi principali e comunicato al pubblico ministero; il tribunale può concedere fino a quindici giorni per integrazioni; poi assegna all’ausiliario un termine per il parere e fissa l’udienza in modo che tra la scadenza di quel termine e l’udienza decorrano almeno quarantacinque giorni. Le opposizioni si propongono costituendosi entro dieci giorni prima dell’udienza. Il decreto di omologazione è provvisoriamente esecutivo.

Vantaggi

Il vantaggio principale è aritmetico: si saltano i mesi della fase prenotativa. Se il tribunale decide in tempi ordinari, il segmento “deposito-omologa” si comprime nel minimo consentito dalla somma dei termini di legge e di quello assegnato all’ausiliario. A fronte di questo vantaggio, c’è anche un beneficio meno visibile: un ricorso completo riduce le occasioni di contestazione sulla ritualità e consente al tribunale di concentrare il vaglio sui requisiti sostanziali.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia è la pressione sulla qualità. Un piano depositato in fretta, con stime non aggiornate o con una formazione delle classi discutibile, espone a richieste di integrazione o, peggio, a una declaratoria di inammissibilità. La Cassazione ha chiarito che il vaglio iniziale non è un controllo meramente formale: con l’ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025 e con l’ordinanza n. 1353 del 21 gennaio 2026 (Sez. I) ha ricondotto al giudizio di ammissibilità anche la legittimità sostanziale della proposta e le condizioni dell’art. 25-sexies, comma 3. Un ricorso incompleto non accorcia nulla: sposta il tempo perso più avanti.

C’è poi la fase successiva all’omologa. Senza un acquirente già individuato, il liquidatore deve organizzare procedure competitive per ciascun bene, e la durata di questa fase, che la legge non fissa, può superare di molto quella del procedimento di omologazione.

Il profilo ideale

Il deposito diretto è la strada naturale per l’impresa che arriva alla relazione finale con un piano di liquidazione già documentato e che ha bisogno di anticipare la pubblicazione del ricorso per proteggere il valore dei beni.

Pronunce a supporto

Oltre alle due ordinanze di legittimità citate, rileva la Corte d’Appello di Milano (sent. n. 1033 del 21 marzo 2024), secondo cui il controllo del giudice comprende la legittimità sostanziale della proposta e la verifica che non sia manifestamente implausibile: un ricorso completo e coerente è la miglior difesa contro i tempi lunghi del contenzioso sull’ammissibilità.

Opzione 2 — Il deposito “con riserva” entro i sessanta giorni

In cosa consiste

Il D.Lgs. 136/2024 ha inserito nell’art. 25-sexies, comma 1, la possibilità di presentare, entro lo stesso termine di sessanta giorni, la domanda dell’art. 40 CCII riservandosi di depositare in seguito proposta, piano e documentazione. È la versione “prenotativa” del semplificato: si cristallizza la tempestività dell’accesso e si guadagna tempo per completare il piano. Il termine per il deposito definitivo viene fissato dal tribunale secondo le regole generali della domanda con riserva (art. 44 CCII), che prevedono una forbice e una possibile proroga per giustificati motivi; la loro concreta applicazione al semplificato va verificata sul singolo provvedimento.

Quando ha senso: tre scenari

  1. La relazione finale arriva all’improvviso. Le trattative si interrompono prima del previsto e il piano di liquidazione non è pronto: la riserva evita di perdere l’accesso.
  2. Le stime dei beni sono contestate o datate. Un immobile produttivo o un ramo d’azienda richiedono una perizia aggiornata che non si chiude in poche settimane.
  3. Ci sono trattative residue con un potenziale acquirente. La riserva può dare il tempo di trasformare un interesse in un’offerta vincolante da inserire nel piano, avvicinando questa opzione alla terza.

Come si esegue, in sintesi

Si deposita la domanda con riserva entro i sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale; la domanda viene pubblicata e produce gli effetti che la legge collega alla pubblicazione; nel termine assegnato si deposita il ricorso completo, da cui riparte la sequenza dell’opzione 1 (verifica di ritualità, ausiliario, comunicazioni, udienza).

Vantaggi

Il vantaggio è la sicurezza dell’accesso: il termine dei sessanta giorni, che non si recupera, viene rispettato anche quando il piano non è pronto. Inoltre la pubblicazione anticipa gli effetti protettivi del patrimonio collegati al deposito, e consente di chiedere le misure cautelari e protettive degli artt. 54 ss. CCII.

Rischi e svantaggi

Va soppesato, anzitutto, l’allungamento: la durata complessiva cresce almeno della durata della riserva, perché le tappe dell’omologazione partono solo dal deposito del ricorso completo. In secondo luogo, la riserva non sana un accesso privo di presupposti. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 236 del 20 marzo 2025, ha ribadito che anche la forma prenotativa resta legata alla composizione negoziata e al termine dei sessanta giorni; il Tribunale di Napoli (sent. n. 153 del 25 ottobre 2023) ha affermato che già nella fase di accesso il tribunale esercita una piena cognizione sulla composizione negoziata, inclusa la veridicità della relazione finale e la buona fede del debitore. In terzo luogo, se alla scadenza il piano non arriva o arriva inadeguato, l’impresa si trova con mesi spesi e senza strumento.

C’è infine un rischio sistematico. Il Tribunale di Pesaro (ord. 9 agosto 2023) ha ritenuto, in via analogica, che la rinuncia al concordato semplificato nei quattro mesi precedenti precluda l’accesso alla composizione negoziata: una riserva usata “per prendere tempo” e poi abbandonata può chiudere altre porte.

Il profilo ideale

Il deposito con riserva si adatta all’impresa che ha i presupposti per il semplificato ma non ancora un piano di liquidazione completo, e che preferisce qualche mese in più al rischio di perdere definitivamente l’accesso.

Pronunce a supporto

Oltre a Trib. Milano n. 236/2025 e Trib. Napoli n. 153/2023, è utile la Corte d’Appello di Milano n. 298/2023 sulla natura del termine di sessanta giorni: è un termine finale per l’accesso, e la sua scadenza non può essere aggirata.

Opzione 3 — Il piano con offerta già individuata, anche eseguita prima dell’omologa

In cosa consiste

L’art. 25-septies, comma 2, CCII consente che il piano di liquidazione comprenda un’offerta di un soggetto individuato per il trasferimento dell’azienda, di uno o più rami o di specifici beni. In questo caso il liquidatore giudiziale, verificata l’assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all’offerta; si applicano le norme del codice civile sugli effetti della vendita forzata (artt. 2919-2929 c.c.). Il comma 3 aggiunge che, se il piano prevede il trasferimento prima dell’omologazione, l’offerta è eseguita dall’ausiliario, previa autorizzazione del tribunale e con la stessa verifica sul mercato.

Quando ha senso: tre scenari

  1. Un ramo d’azienda ancora attivo perde valore ogni mese. Clienti, personale e contratti si disperdono se il trasferimento attende l’omologa e la successiva vendita.
  2. La composizione negoziata ha già fatto emergere un acquirente. L’interesse manifestato durante le trattative può diventare un’offerta irrevocabile da allegare al piano.
  3. Il patrimonio è concentrato in pochi beni. Quando uno o due asset rappresentano la maggior parte dell’attivo, fissarne in anticipo il realizzo accorcia drasticamente la fase liquidatoria.

Come si esegue, in sintesi

L’offerta viene allegata al ricorso (nella forma diretta o al momento dello scioglimento della riserva). Il tribunale, in sede di verifica, valuta la proposta; l’ausiliario (prima dell’omologa) o il liquidatore (dopo) verifica l’assenza di soluzioni migliori sul mercato, di regola mediante forme di pubblicità e raccolta di offerte concorrenti, e poi esegue il trasferimento. La parte residua del patrimonio, se esiste, segue la liquidazione ordinaria.

Vantaggi

La compressione dei tempi è qui la più marcata, ma riguarda la fase finale, non quella di omologazione: il realizzo principale è fissato fin dall’inizio, e con il trasferimento anticipato può avvenire mentre il procedimento è ancora pendente. Si riduce anche l’alea sul valore, perché il prezzo è noto e vincolante.

Rischi e svantaggi

L’elemento dirimente è la verifica dell’assenza di soluzioni migliori: se il mercato esprime offerte superiori, il percorso si allunga e il piano va rivisto. Inoltre, un prezzo stabilito prima del confronto competitivo è esposto alle contestazioni dei creditori sulla convenienza. E qui pesa un principio recente di legittimità: con l’ordinanza n. 624/2026 la Cassazione (Sez. I) ha affermato che la rapida soluzione della crisi non integra, da sola, l’utilità per i creditori richiesta per l’omologazione. La velocità è un pregio del piano, non un argomento sufficiente a farlo omologare. Il Tribunale di Milano (sent. n. 277 del 3 aprile 2025) ha poi escluso che il semplificato possa prevedere una continuità diretta dell’impresa, anche se funzionale a una liquidazione successiva: un’offerta che di fatto mantenga l’attività in capo al debitore non è compatibile con lo strumento.

Il profilo ideale

Il piano con offerta individuata è la scelta più coerente per l’impresa che ha un acquirente reale, un bene o un ramo che si deprezza rapidamente e un prezzo in grado di reggere il confronto con il mercato e con l’alternativa della liquidazione giudiziale.

Pronunce a supporto

Oltre a Cass. n. 624/2026 e Trib. Milano n. 277/2025, rileva il Tribunale di Milano n. 132 del 23 febbraio 2024, secondo cui, fallite le soluzioni conservative, il semplificato ha natura liquidatoria e non può contenere un piano di continuità: l’offerta deve riguardare un trasferimento, non una prosecuzione.

Il tratto senza scadenza: la liquidazione dopo l’omologa

Qualunque sia l’opzione scelta, dopo il decreto di omologazione si apre la fase che spesso dura più di tutte le altre messe insieme, e che la legge non scandisce con termini. Conviene quindi esaminarla a parte, perché è qui che le tre strade divergono di più.

Chi liquida e con quali regole

Con il decreto di omologa il tribunale nomina il liquidatore (art. 25-septies, comma 1). Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 114 e 115 CCII, dettati per la liquidazione nel concordato con cessione dei beni: le vendite si svolgono con procedure competitive, con adeguate forme di pubblicità, e il liquidatore può esercitare le azioni di cui dispone la procedura. Ogni vendita richiede stima, pubblicità, raccolta delle offerte, aggiudicazione, trasferimento e cancellazione dei gravami: per un immobile produttivo questa sequenza raramente si esaurisce in poche settimane, e se il primo esperimento va deserto occorrono ribassi e nuovi tentativi.

Che cosa allunga la liquidazione

Va soppesato, anzitutto, il tipo di beni. I crediti commerciali si incassano in tempi relativamente brevi, salvo contestazioni; il magazzino si liquida in pochi mesi se ha un mercato; gli immobili, le partecipazioni e i beni immateriali richiedono procedure più lunghe. In secondo luogo pesano le eventuali azioni giudiziali: se il piano prevede di recuperare crediti contestati o di esercitare azioni verso terzi, la loro durata si somma a quella delle vendite, ed è un’incognita che nessun piano può eliminare del tutto. In terzo luogo, la presenza di procedure esecutive pendenti sui beni e di creditori garantiti con diritti di prelazione richiede un coordinamento che assorbe tempo. Sull’ordine delle prelazioni la Corte d’Appello di Catania (decr. 14 febbraio 2025) ha affermato che è inderogabile, salvo che il bene oggetto della garanzia sia incapiente: un piano che lo altera rischia contestazioni che allungano anche la fase esecutiva.

Che cosa la accorcia

L’opzione 3 è l’unica che incide direttamente su questo tratto, perché fissa in anticipo il realizzo dei beni principali; con il trasferimento autorizzato prima dell’omologa, il bene più rilevante può essere già uscito dal patrimonio quando il liquidatore entra in carica. Anche le altre opzioni, però, possono ridurre la durata della coda finale con un piano che preveda riparti parziali man mano che si incassano le somme, anziché un unico riparto finale, e con una perizia aggiornata che renda credibili i prezzi base delle vendite fin dal primo esperimento. Un piano che indica con realismo tempi e modalità di vendita di ciascun bene è anche un piano più facile da omologare, perché rende verificabile il confronto con la liquidazione giudiziale.

Un’avvertenza sulle stime

Non esistono dati ufficiali sulla durata media delle liquidazioni nei concordati semplificati, e le prassi dei tribunali sono diverse. Le stime contenute in questa guida sono ordini di grandezza costruiti sui termini di legge e su ipotesi dichiarate: utili per confrontare le opzioni tra loro, non per prevedere la durata di un caso specifico, che richiede l’esame dei beni, dei creditori e del tribunale competente.

Le opzioni alla prova dei conti: tre calendari con gli stessi dati

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali. I termini di legge sono quelli dell’art. 25-sexies; i termini lasciati al tribunale (parere dell’ausiliario, data dell’udienza, data della decisione) sono ipotizzati in misura plausibile e vanno letti come tali.

Dati comuni. Esperto che accetta l’incarico il 3 febbraio 2026; nessun accordo dopo centottanta giorni; relazione finale comunicata il 7 agosto 2026. Il termine di sessanta giorni scade il 6 ottobre 2026. Debiti complessivi 1.847.300 €, di cui 412.600 € privilegiati. Attivo: immobile produttivo stimato 612.000 €, magazzino 143.700 €, crediti commerciali 288.900 €, ramo d’azienda per il quale un operatore del settore ha manifestato interesse a 395.000 €.

Simulazione A — Deposito diretto (opzione 1)

  • Ricorso completo depositato il 29 settembre 2026; pubblicazione il 30 settembre.
  • Decreto del tribunale il 20 ottobre 2026: nomina l’ausiliario e gli assegna trenta giorni per il parere (scadenza 19 novembre 2026, ipotesi).
  • Udienza: non prima del 3 gennaio 2027 (quarantacinque giorni dal 19 novembre); fissata, nell’ipotesi, al 14 gennaio 2027. Opposizioni entro il 4 gennaio 2027.
  • Decreto di omologazione, nell’ipotesi, il 28 gennaio 2027. Nomina del liquidatore.
  • Liquidazione: crediti incassati in 6-9 mesi; magazzino in 3-4 mesi; ramo d’azienda e immobile venduti con procedure competitive, con una stima di 12-18 mesi.

Esito: circa quattro mesi dal deposito all’omologa; chiusura della liquidazione ragionevolmente tra la metà e la fine del 2028.

Simulazione B — Deposito con riserva (opzione 2)

  • Domanda con riserva depositata il 2 ottobre 2026; il tribunale assegna, nell’ipotesi, sessanta giorni (scadenza 1° dicembre 2026).
  • Ricorso completo depositato il 30 novembre 2026.
  • Decreto di nomina dell’ausiliario il 21 dicembre 2026, con trenta giorni per il parere (scadenza 20 gennaio 2027).
  • Udienza non prima del 6 marzo 2027; fissata il 16 marzo 2027.
  • Omologa, nell’ipotesi, il 30 marzo 2027. Liquidazione con gli stessi tempi della simulazione A.

Esito: circa sei mesi dal primo deposito all’omologa, due in più della simulazione A; chiusura spostata in avanti di un paio di mesi. In cambio, il piano depositato a novembre può contenere una perizia aggiornata dell’immobile e, se nel frattempo matura, l’offerta vincolante per il ramo.

Simulazione C — Offerta individuata con trasferimento anticipato (opzione 3)

  • Ricorso completo depositato il 29 settembre 2026 con allegata l’offerta irrevocabile di 395.000 € per il ramo d’azienda e la richiesta di trasferimento prima dell’omologa.
  • L’ausiliario, nominato il 20 ottobre, cura la verifica dell’assenza di soluzioni migliori (pubblicità e raccolta di offerte concorrenti per trenta giorni, ipotesi).
  • Nessuna offerta superiore: il tribunale autorizza il trasferimento il 9 dicembre 2026; l’ausiliario lo esegue entro fine dicembre.
  • Omologa, nell’ipotesi, il 28 gennaio 2027, come nella simulazione A.
  • Liquidazione residua: immobile, magazzino e crediti, per un valore stimato di 1.044.600 €.

Esito: la durata deposito-omologa resta di circa quattro mesi, ma 395.000 € sono realizzati prima dell’omologa e la fase liquidatoria si riduce ai beni residui. Se però fosse arrivata un’offerta concorrente di, per esempio, 431.800 €, la gara avrebbe allungato i tempi di alcune settimane e il piano avrebbe dovuto recepire il miglior prezzo.

Simulazione D — Che cosa succede se il ricorso diretto non supera il vaglio

Con gli stessi dati della simulazione A, si ipotizzi che il tribunale, esaminato il ricorso depositato il 29 settembre 2026, rilevi che la relazione finale non attesta in modo adeguato l’impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23 e dichiari la proposta inammissibile il 30 novembre 2026.

  • Il termine di sessanta giorni è scaduto il 6 ottobre 2026: non è possibile ripresentare un semplificato corretto.
  • Il reclamo alla corte d’appello è possibile; ma se la corte conferma l’inammissibilità, secondo Cass. n. 620/2026 quel decreto non è impugnabile in Cassazione con ricorso straordinario.
  • Restano gli strumenti ordinari (ad esempio un concordato preventivo liquidatorio, con voto dei creditori e requisiti propri) e, su iniziativa dei soggetti legittimati, il rischio della liquidazione giudiziale.

Esito: quattro mesi spesi, nessuno strumento ottenuto, e un nuovo percorso che riparte da zero con tempi più lunghi. È la dimostrazione numerica del perché la rapidità del deposito diretto ha valore solo se il fascicolo è solido. Con la riserva (simulazione B) lo stesso difetto avrebbe potuto emergere e, nei limiti consentiti, essere affrontato prima del deposito definitivo, pur restando fermo che la riserva non sana la mancanza dei presupposti di accesso.

Che cosa insegnano le simulazioni

Il segmento fissato dalla legge (deposito-omologa) varia relativamente poco tra le opzioni: la differenza vera la fanno la riserva, che lo allunga, e la presenza di un’offerta, che accorcia la fase successiva. Nessuna delle tre simulazioni garantisce l’omologa: in tutte il tribunale verifica l’assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e l’utilità per ciascun creditore.

Il confronto in tabella

La tabella riassume le tre opzioni sugli stessi parametri. I tempi indicati per i segmenti non fissati dalla legge sono ordini di grandezza ricavati dai termini legali e da ipotesi plausibili, non dati statistici: la prassi dei singoli tribunali può discostarsene in modo sensibile. Quanto ai costi, si considerano solo quelli previsti dalla legge per la procedura: il contributo unificato e i diritti di cancelleria secondo il D.P.R. 115/2002, il compenso dell’ausiliario e quello del liquidatore, che il tribunale liquida e che gravano sulla procedura. Non si tratta di cifre fisse ma di voci che crescono con la durata, ed è anche per questo che il fattore tempo pesa sul risultato finale per i creditori.

Parametro Opzione 1 — Ricorso completo Opzione 2 — Deposito con riserva Opzione 3 — Offerta individuata
Tempo deposito-omologa (ordine di grandezza) il minimo consentito dai termini di legge più il parere dell’ausiliario come l’opzione 1, più la durata della riserva come l’opzione 1, salvo gara con offerte concorrenti
Durata della liquidazione dopo l’omologa piena: tutti i beni vanno venduti piena, ma con piano meglio documentato ridotta ai beni residui; il trasferimento principale può precedere l’omologa
Complessità della preparazione alta e concentrata nei sessanta giorni distribuita su un periodo più lungo alta: serve un’offerta vincolante e una verifica di mercato
Rischi in caso di esito negativo inammissibilità per piano incompleto o non plausibile riserva sciolta senza piano; mesi persi; possibili preclusioni offerta superata dal mercato o contestata sulla convenienza
Effetti sulle azioni esecutive dalla pubblicazione del ricorso; misure protettive su istanza anticipati alla pubblicazione della domanda con riserva come l’opzione 1
Reversibilità il piano può essere integrato nei limiti concessi dal tribunale massima prima del deposito definitivo limitata dopo l’esecuzione anticipata del trasferimento
Costi di giustizia e della procedura contributo unificato, compensi di ausiliario e liquidatore stesse voci, protratte per un periodo più lungo stesse voci; compenso del liquidatore commisurato a un’attività ridotta

Nessuna colonna vince su tutte le righe: l’opzione più rapida sulla carta è anche quella che richiede la preparazione più solida, e quella più prudente è anche la più lenta.

I criteri per scegliere

Stabilire quale calendario sia sostenibile richiede di leggere la situazione dell’impresa attraverso alcuni criteri concreti. Nessuno di essi, da solo, decide; insieme, orientano.

1. Lo stato del piano al giorno della relazione finale. Se la situazione patrimoniale aggiornata, le stime dei beni e l’elenco dei creditori sono già stati prodotti durante la composizione negoziata, generalmente il deposito diretto è praticabile senza sacrificare la qualità. Se invece mancano perizie o la contabilità non è allineata, la riserva può essere il prezzo da pagare per presentare un piano che superi il vaglio di ammissibilità, che dopo Cass. n. 31641/2025 e n. 1353/2026 non è solo formale.

2. La velocità di deperimento del patrimonio. Un’impresa che ha principalmente immobili può tollerare qualche mese in più; un’impresa con un ramo d’azienda vivo, dipendenti e clienti, o con un magazzino deperibile, no. In quest’ultimo caso il criterio spinge verso l’opzione 3 o, quanto meno, verso un deposito tempestivo.

3. L’esistenza di un acquirente reale. Un interesse generico raccolto durante le trattative non è un’offerta. Se c’è un soggetto disposto a vincolarsi a un prezzo, la terza opzione accorcia la parte più lunga del percorso; se non c’è, costruire il piano su un’offerta debole rischia di allungare tutto.

4. La pressione dei creditori. Poiché nei sessanta giorni non c’è alcuna protezione automatica (App. Milano n. 298/2023), un pignoramento imminente su un bene essenziale al piano rende rilevante anticipare la pubblicazione: con il ricorso completo, se pronto, o con la domanda con riserva, accompagnata dalle istanze degli artt. 54 ss. CCII.

5. La solidità del confronto con la liquidazione giudiziale. Ogni opzione deve dimostrare che i creditori non stanno peggio che nella liquidazione giudiziale e che ciascuno riceve un’utilità. Il Tribunale di Milano (sent. n. 902 del 21 novembre 2024) e la Corte d’Appello di Potenza (sent. n. 336 del 19 luglio 2024) hanno insistito su questa comparazione. Se il confronto è al limite, il tempo in più della riserva può servire a rafforzarlo; se è nettamente favorevole, il tempo in più costa senza aggiungere nulla.

La competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) consente di leggere la relazione finale con l’occhio di chi la redige, e di misurare fin dal primo giorno quanto tempo serve davvero per un piano che regga.

Le domande di chi è indeciso

Se lascio scadere i sessanta giorni, posso depositare il semplificato più tardi?

No. Il termine è finale: la Corte d’Appello di Milano (n. 298/2023) e il Tribunale di Milano (n. 236/2025) lo hanno trattato come limite all’accesso. Scaduto il termine, restano gli strumenti ordinari, come il concordato preventivo liquidatorio, con requisiti e tempi propri (voto dei creditori, soglie minime di soddisfacimento), che non si sovrappongono a quelli del semplificato.

Posso passare dalla riserva al deposito diretto, o viceversa, a metà strada?

La riserva può essere sciolta prima della scadenza depositando il ricorso completo appena il piano è pronto: non occorre attendere l’ultimo giorno. Il contrario, invece, non ha senso pratico: chi ha già depositato il ricorso completo può al più ottenere un termine per integrazioni, non tornare indietro alla fase prenotativa.

E se scelgo la strada sbagliata?

Dipende dall’errore. Un ricorso diretto incompleto può portare all’inammissibilità e, se nel frattempo il termine di sessanta giorni è scaduto, alla perdita dello strumento. Una riserva abbandonata può creare preclusioni (Trib. Pesaro, ord. 9 agosto 2023, sulla rinuncia nei quattro mesi precedenti). Un’offerta individuata superata dal mercato, invece, si traduce di solito in un allungamento e in un prezzo migliore, che è un esito accettabile.

Il reclamo di un creditore blocca tutto?

Il decreto di omologazione è provvisoriamente esecutivo, quindi il reclamo alla corte d’appello (trenta giorni, art. 247 CCII) non sospende di per sé l’esecuzione del piano; può però incidere sulle scelte del liquidatore e sulla serenità degli acquirenti. La Cassazione (ord. n. 881/2026) ha precisato che nel giudizio di reclamo né l’ausiliario né il liquidatore sono contraddittori necessari: un elemento che semplifica la struttura del giudizio. Il Tribunale di Mantova (ord. 18 ottobre 2024) ha ritenuto che la pendenza dell’impugnazione sul decreto relativo al semplificato sia incompatibile con l’apertura di una nuova composizione negoziata.

I tributi locali allungano i tempi?

Non incidono sulle tappe del semplificato, ma possono incidere su quelle della composizione negoziata che lo precede. Il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali (in vigore dal 12 agosto 2026), con il suo art. 4, ha esteso ai tributi degli enti territoriali gli strumenti di transazione del Codice della crisi, anche nella composizione negoziata: è un tavolo negoziale in più, con tempi decisionali dell’ente, che va messo in calendario prima della relazione finale. Nel semplificato, la falcidia dei crediti tributari è stata ritenuta ammissibile dalla Corte d’Appello di Lecce (sent. n. 22 del 15 gennaio 2025), con il limite del confronto con la liquidazione giudiziale.

Le pronunce che orientano la scelta

I riferimenti che seguono sono raggruppati in base all’opzione che illuminano. I principi sono riformulati in parole proprie.

Sul termine di accesso e sulla forma del deposito (opzioni 1 e 2)

  1. Corte d’Appello di Milano, sent. n. 298 del 30 gennaio 2023. I sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale sono il limite temporale per accedere al semplificato e non generano alcuna sospensione automatica delle azioni dei creditori. Rilevanza: fissa il punto di partenza e spiega perché anticipare il deposito può essere necessario.
  2. Tribunale di Milano, sent. n. 236 del 20 marzo 2025. Anche quando il debitore sceglie la forma prenotativa, il semplificato resta legato alla composizione negoziata e al rispetto dei sessanta giorni. Rilevanza: la riserva non è uno strumento per guadagnare tempo sull’accesso, ma solo sul piano.
  3. Tribunale di Milano, sent. n. 426 del 15 giugno 2024. Senza una relazione finale che attesti buona fede e impraticabilità delle altre soluzioni la proposta è inammissibile. Rilevanza: la qualità della relazione condiziona la rapidità del vaglio.
  4. Tribunale di Napoli, sent. n. 153 del 25 ottobre 2023. In fase di accesso il tribunale esamina con piena cognizione la composizione negoziata, compresa la veridicità della relazione finale e la buona fede. Rilevanza: un vaglio approfondito richiede tempo; un fascicolo ordinato lo abbrevia.
  5. Tribunale di Avellino, ord. 19 aprile 2023. Al semplificato si applica il subprocedimento cautelare e protettivo degli artt. 54 ss., con un fumus valutato sui presupposti di accesso. Rilevanza: la protezione si ottiene su istanza, non per effetto del semplice decorso dei termini.
  6. Tribunale di Bologna, sent. n. 26 del 30 gennaio 2024. La proroga dell’incarico dell’esperto fino a centottanta giorni opera automaticamente in presenza di ricorsi ex artt. 19 o 22; quella volontaria richiede il consenso di tutte le parti. Rilevanza: determina la durata del “prima” del semplificato.

Sul vaglio di ammissibilità e omologazione (tutte le opzioni)

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31641 del 4 dicembre 2025. Il controllo iniziale sulla proposta si estende alla sua legittimità sostanziale e non si ferma alla regolarità formale. Rilevanza: un ricorso affrettato rischia di non superare il primo filtro.
  2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1353 del 21 gennaio 2026. Il giudizio di ammissibilità investe le condizioni previste dall’art. 25-sexies, comma 3, e non solo la ritualità. Rilevanza: conferma la linea della pronuncia precedente e incide sui tempi della prima fase.
  3. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 620 del 12 gennaio 2026. Il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità non è impugnabile in Cassazione con ricorso straordinario. Rilevanza: un’inammissibilità confermata in appello chiude il percorso, senza un ulteriore grado.
  4. Corte d’Appello di Milano, sent. n. 1033 del 21 marzo 2024. Il giudice verifica anche che la proposta non sia manifestamente implausibile. Rilevanza: la plausibilità del piano è una condizione di rapidità, non un dettaglio.
  5. Tribunale di Milano, sent. n. 902 del 21 novembre 2024. In sede di omologa vanno accertati fattibilità, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e utilità per ciascun creditore. Rilevanza: è il test che ogni calendario deve superare.
  6. Corte d’Appello di Potenza, sent. n. 336 del 19 luglio 2024. Il giudice deve valutare la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale; lo strumento è un rimedio estremo, successivo al fallimento delle soluzioni concordate. Rilevanza: il confronto con l’alternativa liquidatoria va costruito con cura.
  7. Corte d’Appello di Napoli, decr. 7 gennaio 2025. Il parere dell’esperto è necessario ma non vincola il tribunale, che può esaminare la correttezza delle trattative. Rilevanza: l’omologa non è automatica anche con un parere favorevole.

Sul contenuto del piano e sull’offerta individuata (opzione 3)

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 624/2026 (gennaio 2026). La rapidità con cui si risolve la crisi non costituisce, da sola, l’utilità per i creditori necessaria all’omologa. Rilevanza: un piano veloce deve comunque offrire un vantaggio concreto.
  2. Tribunale di Milano, sent. n. 277 del 3 aprile 2025. Il semplificato non ammette la continuità diretta, nemmeno se strumentale a una liquidazione successiva. Rilevanza: l’offerta deve tradursi in un trasferimento effettivo.
  3. Tribunale di Milano, sent. n. 132 del 23 febbraio 2024. Esaurite le soluzioni conservative, il semplificato è solo liquidatorio. Rilevanza: delimita il perimetro del piano con offerta.
  4. Corte d’Appello di Roma, sent. n. 4154 dell’11 giugno 2024. Il semplificato è una figura autonoma, solo liquidatoria, non soggetta per analogia alle regole del concordato preventivo, e non richiede una soglia minima di soddisfacimento dei chirografari. Rilevanza: spiega perché i suoi tempi non coincidono con quelli del concordato liquidatorio ordinario.

Sul reclamo e sulla fase successiva

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 881/2026 (16 gennaio 2026). Nel reclamo contro il decreto di omologa ausiliario e liquidatore non sono parti necessarie. Rilevanza: semplifica il contraddittorio della fase di impugnazione.
  2. Tribunale di Mantova, ord. 18 ottobre 2024. Finché pende l’impugnazione del decreto sul semplificato non si può aprire una nuova composizione negoziata. Rilevanza: la durata dell’impugnazione condiziona le strade alternative.

Cosa può fare lo Studio Monardo

La scelta tra i tre calendari si fa in poche settimane, ma i suoi effetti durano anni. Questi sono gli strumenti concreti con cui lo Studio interviene:

  1. Leggiamo la relazione finale dell’esperto e verifichiamo se contiene le attestazioni sulla buona fede e sull’impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23 richieste per l’accesso.
  2. Calcoliamo il termine dei sessanta giorni dalla data effettiva di comunicazione e costruiamo il calendario a ritroso, con margine per gli adempimenti di deposito.
  3. Valutiamo quale delle tre opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, confrontando lo stato del piano con il vaglio di ammissibilità delineato dalla Cassazione.
  4. Predisponiamo il ricorso completo o la domanda con riserva, con la documentazione dell’art. 39 CCII e la formazione delle eventuali classi.
  5. Costruiamo, con i commercialisti dello staff, il confronto con la liquidazione giudiziale, dimostrando l’assenza di pregiudizio e l’utilità per ciascun creditore.
  6. Strutturiamo l’offerta dell’acquirente individuato e la richiesta di trasferimento anticipato, prevedendo la verifica di mercato richiesta dall’art. 25-septies.
  7. Depositiamo le istanze cautelari e protettive degli artt. 54 ss. quando un’azione esecutiva minaccia beni essenziali al piano.
  8. Seguiamo il dialogo con l’ausiliario e prepariamo l’udienza di omologazione, rispondendo alle opposizioni costituite nei dieci giorni precedenti.
  9. Gestiamo il reclamo e l’eventuale ricorso per cassazione, sia per difendere l’omologa sia per impugnare un provvedimento sfavorevole.
  10. Affianchiamo l’impresa nella fase liquidatoria, monitorando i tempi delle vendite e il rispetto del piano.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Nel concordato semplificato pesa soprattutto la continuità di strategia fino in Cassazione: la scelta del calendario fatta il giorno della relazione finale deve poter essere difesa all’udienza di omologa, in reclamo e, se necessario, davanti alla Suprema Corte, dallo stesso difensore e con la stessa linea. La qualifica di cassazionista consente di non cambiare mani quando il percorso arriva all’ultimo grado, e quella di Esperto Negoziatore consente di impostare il semplificato conoscendo dall’interno la composizione negoziata da cui nasce.

Lo staff unisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo: i primi costruiscono la proposta e la difendono, i secondi verificano stime, attivo, passivo e confronto con la liquidazione giudiziale, così che i numeri del piano e gli argomenti giuridici procedano insieme.

Chiusura

Un concordato semplificato non ha una durata standard: ha un tratto fissato dalla legge, relativamente breve, e due tratti che dipendono dalle scelte dell’impresa, cioè la riserva prima del ricorso e la liquidazione dopo l’omologa. Il deposito diretto comprime i tempi ma pretende un piano già maturo; la riserva protegge l’accesso al costo di qualche mese; l’offerta individuata accorcia la coda finale ma deve reggere il confronto con il mercato e con la liquidazione giudiziale. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: un termine perso non si recupera, un piano respinto non restituisce i mesi spesi.

La specializzazione dello Studio su questo tema deriva da una competenza precisa. Il semplificato è l’uscita della composizione negoziata, e l’Avv. Monardo, come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, opera proprio nel procedimento che produce la relazione finale da cui decorrono i sessanta giorni. Unita alla qualifica di cassazionista, questa competenza permette di seguire la procedura dalla prima analisi del termine fino all’ultimo grado di giudizio.

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