Questa è una raccolta di domande vere. Sono le domande che imprenditori, amministratori di società e soci fideiussori fanno più spesso quando l’azienda sta per depositare, o ha appena depositato, una domanda di concordato preventivo liquidatorio e la banca comincia a muoversi: lettere di intimazione, revoche dei fidi, richieste di pagamento rivolte ai garanti. Le risposte sono complete, ma scritte come si parlerebbe a un tavolo di lavoro, senza giri di parole.
Il quadro normativo, in breve. La disciplina vigente è il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), più volte corretto, da ultimo con il D.Lgs. 136/2024 e con il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026, che ha inciso soprattutto sulla transazione fiscale estendendola ai tributi locali. Le regole che contano per il nostro tema sono tre: gli artt. 46 e 54 CCII, che regolano cosa i creditori possono e non possono fare dopo la pubblicazione della domanda; l’art. 117 CCII, che stabilisce gli effetti del concordato omologato e fa salvi i diritti verso fideiussori e coobbligati; l’art. 84 CCII, che fissa i requisiti del concordato liquidatorio. La risposta breve alla domanda del titolo è: sui beni della società la banca viene bloccata, se la protezione è stata chiesta; sulle garanzie prestate da terzi, di regola, no.
Perché questo tema lo trattiamo noi? Perché il concordato liquidatorio è uno strumento di regolazione della crisi d’impresa, e la gestione dei rapporti con le banche garantite è il cuore delle trattative di crisi: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè professionista abilitato a guidare le trattative tra impresa e creditori, banche comprese. Inoltre, quando la banca si rivolge al socio o al familiare che ha firmato la fideiussione, il problema si sposta sulla persona fisica: lì entra in gioco la sua qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e di professionista fiduciario di un OCC, che consente di valutare anche la posizione personale del garante.
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Se presento il concordato liquidatorio, la banca può ancora pignorarmi i beni della società?
No, se nella domanda avete chiesto le misure protettive; sì, se ve ne siete dimenticati. È la prima cosa da sapere, e anche la più trascurata.
Con il Codice della crisi la protezione del patrimonio non è più un effetto automatico del deposito, come accadeva con il vecchio art. 168 della legge fallimentare. L’art. 54, comma 2, CCII prevede che, se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda, dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese i creditori per titolo o causa anteriore non possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e diritti con i quali è esercitata l’attività d’impresa.
Tradotto: la banca che ha un mutuo ipotecario sul capannone della società, o un decreto ingiuntivo per lo scoperto di conto corrente, non può avviare un pignoramento né portare avanti quello già iniziato. Non può nemmeno ottenere un sequestro conservativo sui beni sociali. Il divieto vale anche se la banca ha un titolo esecutivo: lo avevano già chiarito le Sezioni Unite (Cass. SU n. 9201/1990), quando hanno affermato che anche il creditore munito di titolo è soggetto al divieto di azioni esecutive individuali nella procedura di concordato. Quella pronuncia era resa sulla legge fallimentare, ma il principio è rimasto il medesimo.
Attenzione però a tre limiti.
Il primo: il blocco riguarda i beni del debitore, non quelli di altri. Se la garanzia l’ha data un terzo (il socio, il coniuge, un’altra società del gruppo), la protezione non si estende automaticamente.
Il secondo: le misure protettive devono essere confermate dal tribunale con un procedimento rapido (art. 55 CCII), e possono essere revocate se si rivelano non funzionali alla procedura.
Il terzo: hanno una durata massima complessiva di dodici mesi (art. 8 CCII), comprese proroghe e rinnovi, anche sommando periodi diversi, ad esempio quelli già goduti in una composizione negoziata.
In un concordato liquidatorio la tutela ha una funzione precisa: impedire che la banca, agendo da sola, venda all’asta un bene che il liquidatore potrebbe collocare a un prezzo migliore, a vantaggio di tutti i creditori. Non è un regalo al debitore: è una regola di parità tra creditori.
E le fideiussioni che ho firmato io come socio? La banca può chiedermi i soldi lo stesso?
Sì. E può farlo subito, anche mentre il concordato è in corso. È la risposta che nessuno vorrebbe sentire, ma è quella corretta.
L’art. 117, comma 1, CCII dice due cose. La prima è che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda. La seconda, che è quella che ci interessa, è che i creditori conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Lo stesso principio stava nell’art. 184 della legge fallimentare.
Questo significa che la falcidia concordataria, cioè la riduzione del debito prevista dal piano, vale solo per la società. Il fideiussore resta obbligato per l’intero importo garantito, nei limiti massimi indicati nel contratto di fideiussione. Se la banca vanta 300.000 € verso la società e il concordato le assegna il 20% sulla parte chirografaria, la banca può chiedere al fideiussore tutta la differenza non pagata.
E durante la procedura? Le misure protettive dell’art. 54 proteggono il patrimonio del debitore. Il fideiussore è un soggetto diverso, con un patrimonio diverso. La banca può quindi:
- inviare al garante la lettera di escussione;
- chiedere un decreto ingiuntivo contro il garante;
- pignorare i beni personali del garante (casa, conto, quinto dello stipendio o della pensione nei limiti di legge).
Esiste un precedente che conferma questa lettura, sia pure in un contesto vicino: il Tribunale di Napoli Nord, con ordinanza del 24 gennaio 2024, ha respinto la richiesta dei fideiussori di beneficiare delle misure protettive ottenute dalla società in composizione negoziata, perché l’art. 18 CCII limita gli effetti al patrimonio dell’imprenditore e ai beni con cui si esercita l’attività. Gli immobili dei garanti, nel caso esaminato, erano locati a terzi per usi non imprenditoriali e quindi estranei all’impresa.
Esiste qualche margine? Sì, ma stretto. Se il bene del garante è realmente strumentale all’attività d’impresa (il capannone di proprietà del socio usato dalla società), si può tentare di far valere quel collegamento. E soprattutto si può negoziare: la banca garantita dal socio spesso ha interesse a un accordo complessivo che includa la posizione del garante. Ne parliamo più avanti.
Da quando scatta il blocco e quanto dura?
Dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, e per un massimo di dodici mesi complessivi.
Il momento rilevante non è il deposito in tribunale, ma la pubblicazione nel registro delle imprese, che di norma avviene a cura della cancelleria entro tempi brevi. Fino a quel momento la banca può ancora agire: è per questo che la scelta del giorno di deposito, quando si sa che la banca sta preparando un pignoramento, non è un dettaglio.
La protezione copre anche la fase “con riserva”, cioè quando l’impresa deposita una domanda prenotativa ai sensi dell’art. 44 CCII e si riserva di presentare il piano e la proposta in un termine fissato dal tribunale. Anche in quel caso le misure vanno richieste.
Quanto alla durata, l’art. 8 CCII fissa il tetto massimo complessivo in dodici mesi. Su cosa accade dopo, la giurisprudenza di merito più recente è divisa. Alcuni tribunali hanno ammesso misure cautelari ex art. 54, comma 1, CCII rivolte a singoli creditori anche oltre la scadenza delle protettive: lo hanno fatto il Tribunale di Nola (25 marzo 2026), il Tribunale di Forlì (19 marzo 2026), il Tribunale di Milano (20 ottobre 2025). Altri, come il Tribunale di Brescia (7 gennaio 2026), hanno escluso questa possibilità, ritenendo che un’inibitoria che riproduce il blocco delle azioni esecutive sia una misura protettiva “travestita” e quindi soggetta al limite annuale.
Per il concordato liquidatorio la conseguenza pratica è chiara: i tempi di vendita dei beni devono essere programmati tenendo conto della scadenza della protezione, oppure va chiesta per tempo una misura cautelare mirata contro la banca che minaccia di riprendere l’esecuzione.
Che differenza c’è tra una garanzia sui beni della società e una garanzia data da un terzo?
È la differenza che decide tutto. Riassumendo:
- Ipoteca o pegno su beni della società: la banca resta creditore privilegiato, ma non può eseguire individualmente durante la procedura protetta. Sarà soddisfatta sul ricavato della vendita fatta dal liquidatore, con la sua prelazione.
- Fideiussione o garanzia personale del socio o di un terzo: la banca può escuterla liberamente, perché il patrimonio del garante non è coperto dalle misure protettive e l’art. 117 fa salvi i diritti verso i fideiussori.
- Ipoteca o pegno su beni di un terzo (terzo datore): stessa logica della fideiussione. Il bene non appartiene alla società, quindi la banca può agire esecutivamente su di esso.
Il criterio da tenere a mente è semplice: la protezione segue il patrimonio del debitore, non il credito della banca. Se il bene o la persona che garantisce sono fuori dalla procedura, la banca ha mano libera.
La banca aveva già iniziato il pignoramento: che fine fa?
Si ferma. Se le misure protettive sono state chieste e il tribunale non le revoca, la procedura esecutiva individuale non può proseguire. L’art. 54, comma 2, parla espressamente di azioni che non possono essere “iniziate o proseguite”.
In concreto, il debitore deposita nel fascicolo dell’esecuzione copia della domanda pubblicata e della richiesta delle misure protettive, e il giudice dell’esecuzione ne prende atto. L’esecuzione resta sospesa, non viene cancellata. Se il concordato va a buon fine, i beni pignorati vengono venduti nell’ambito del piano liquidatorio. Se invece la procedura viene dichiarata inammissibile o il piano non viene omologato, la banca può riattivare la propria esecuzione, salvo che nel frattempo si apra la liquidazione giudiziale, con il conseguente nuovo divieto di azioni individuali.
Due dettagli pratici:
- le spese già sostenute dalla banca per l’esecuzione sospesa non diventano automaticamente prededucibili: seguono il credito principale;
- se il pignoramento era stato trascritto, gli effetti della trascrizione restano fino a quando il giudice non ne ordina la cancellazione dopo la vendita concorsuale.
Il punto critico è il coordinamento: se la domanda viene pubblicata a ridosso di un’udienza di vendita, bisogna informare subito il giudice dell’esecuzione, per evitare che l’asta si tenga ugualmente.
Come viene pagata la banca con l’ipoteca se l’immobile lo vende il liquidatore?
Con il ricavato della vendita, nei limiti del valore del bene ipotecato, e per la parte eccedente come chirografaria.
Nel concordato liquidatorio i beni vengono venduti dal liquidatore giudiziale nominato con la sentenza di omologazione (art. 114 CCII). La banca ipotecaria non conduce la vendita, ma conserva la sua prelazione sul ricavato del bene gravato.
Ma la banca deve essere pagata per intero? Non necessariamente. L’art. 84, comma 5, CCII consente di soddisfare i creditori privilegiati anche in misura non integrale, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni sui quali grava la prelazione, sulla base di una relazione giurata di un professionista indipendente. La parte del credito che non trova capienza nel valore del bene viene trattata come chirografaria (il cosiddetto privilegiato “degradato”).
Il concordato liquidatorio, poi, deve rispettare due soglie: l’apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della domanda e la soddisfazione dei chirografari e dei privilegiati degradati in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo (art. 84, comma 4, CCII).
Quanto all’effetto finale: le Sezioni Unite (Cass. SU n. 4779/1987) avevano chiarito, per la cessione dei beni, che il debito resta in capo all’imprenditore mentre la legittimazione a pagare spetta al liquidatore; e la Cassazione (n. 3957/2003) aveva affermato che nella cessione dei beni il debitore è liberato con la distribuzione del ricavato, qualunque sia la percentuale ottenuta dai chirografari. Sono pronunce rese sulla legge fallimentare, ma la logica è coerente con l’impianto attuale, nel rispetto della soglia minima del 20% che oggi la legge impone.
Per la banca questo significa una cosa sola: la quota non soddisfatta dalla società la cercherà presso i garanti.
La banca può trattenere i soldi che arrivano sul conto per le fatture anticipate?
Dipende da come era costruito il rapporto, ed è uno dei terreni più contesi.
Il caso tipico è l’anticipo su fatture o su ricevute bancarie: la banca anticipa all’impresa l’importo dei crediti verso i clienti, i clienti pagano sul conto della banca, la banca si rimborsa. Dopo la pubblicazione della domanda, i pagamenti dei clienti continuano ad arrivare. Può la banca compensarli con il suo credito per l’anticipo?
Le variabili decisive sono:
- se le somme sono incassate prima o dopo la pubblicazione della domanda: per gli incassi anteriori la compensazione tra debiti e crediti reciproci anteriori è generalmente ammessa;
- se il contratto contiene un patto di compensazione o una cessione del credito in garanzia opponibile alla procedura: in tal caso la banca ha argomenti più forti;
- se l’anticipo era un semplice mandato all’incasso: in questo caso la banca riceve le somme per conto del cliente e la possibilità di trattenerle dopo la domanda è molto discussa.
C’è poi lo strumento dell’art. 97 CCII: il debitore può chiedere al tribunale l’autorizzazione a sospendere o sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti, quando la prosecuzione non è coerente con il piano. Nel liquidatorio, chiedere lo scioglimento del contratto di anticipazione può servire a sottrarre gli incassi successivi alla banca e a riportarli nella massa da distribuire. La banca, in cambio, ha diritto a un indennizzo trattato come credito anteriore.
Su questo punto la giurisprudenza non è uniforme e la risposta va data contratto alla mano: leggere le clausole di “salvo buon fine”, di compensazione e di cessione è l’unico modo per capire dove si colloca il proprio caso.
La banca può revocare i fidi o chiedere il rientro durante il concordato liquidatorio?
Nella pratica sì, e in un concordato liquidatorio le difese sono più deboli che in continuità.
L’art. 94-bis CCII, che vieta ai creditori di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, di risolverli o di anticiparne la scadenza per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori, è una norma pensata per il concordato in continuità aziendale. Nel concordato liquidatorio l’impresa, per definizione, non ha bisogno di proseguire l’attività con il sostegno bancario, e questa tutela speciale non trova applicazione.
Quindi la banca, di norma:
- revoca gli affidamenti in essere;
- dichiara la decadenza dal beneficio del termine sui finanziamenti;
- segnala la posizione in Centrale Rischi secondo la classificazione prevista dalla normativa di vigilanza.
Ciò che la banca non può fare è trasformare la revoca in un’aggressione individuale al patrimonio sociale protetto. Il suo credito, anche dopo la revoca, si colloca nella procedura con il rango che gli spetta. E la revoca non le consente di acquisire nuove garanzie sui beni della società: dopo la pubblicazione della domanda i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore.
Le ipoteche iscritte dalla banca poco prima della domanda valgono ancora?
Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione della domanda sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori (art. 46 CCII). È la ragione per cui spesso la banca, fiutata la crisi, corre a ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e a iscrivere ipoteca giudiziale: se la domanda viene pubblicata entro i novanta giorni, quell’ipoteca non le darà alcuna prelazione.
Diverso il caso delle ipoteche volontarie concesse dalla società: per quelle non vale questa regola automatica. Se sono state concesse a garanzia di debiti già scaduti in un momento di insolvenza, potrebbero essere aggredite con le azioni revocatorie, ma nel concordato liquidatorio queste azioni seguono regole proprie e vanno valutate con il piano.
Ecco la mappa dei passaggi principali, utile per orientarsi nelle risposte di questo blocco:
| Fase | Atto | Termine / effetto | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Pre-deposito | Verifica ipoteche giudiziali iscritte e pignoramenti pendenti | Calcolo dei 90 giorni a ritroso dalla futura pubblicazione | Studio / attestatore |
| Deposito | Domanda (anche con riserva ex art. 44) con richiesta di misure protettive | Effetti dalla pubblicazione nel registro imprese | Tribunale competente |
| Subito dopo | Conferma o revoca delle misure protettive | Procedimento rapido ex art. 55 CCII | Tribunale |
| Esecuzioni pendenti | Deposito della domanda nel fascicolo esecutivo | Sospensione dell’esecuzione individuale | Giudice dell’esecuzione |
| Contratti bancari | Eventuale istanza di sospensione/scioglimento | Art. 97 CCII, con indennizzo alla banca | Tribunale |
| Durata protezione | Monitoraggio della scadenza | Massimo 12 mesi complessivi (art. 8) | Tribunale |
| Voto | Voto della banca sulla proposta | Secondo il calendario fissato | Commissario giudiziale |
| Omologazione | Sentenza e nomina del liquidatore | Art. 117: concordato vincolante; garanzie di terzi salve | Tribunale |
| Esecuzione del piano | Vendita dei beni e riparto | Banca ipotecaria pagata sul ricavato del bene | Liquidatore giudiziale |
E se la garanzia è “a prima richiesta” o rilasciata dal Fondo di garanzia PMI?
La banca la escute senza ostacoli, perché si tratta di garanzie ancora più svincolate dal debito della società.
La garanzia autonoma a prima richiesta (spesso chiamata “contratto autonomo di garanzia”) obbliga il garante a pagare su semplice domanda della banca, senza poter opporre le eccezioni che spetterebbero alla società debitrice. La riduzione concordataria è proprio una di queste eccezioni: il garante autonomo non può invocarla. Il caso tipico è quello delle fideiussioni bancarie “omnibus” redatte con clausole di pagamento a prima richiesta e di rinuncia alle eccezioni.
Quando il debito è assistito dalla garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le PMI, o da garanzie analoghe di altri enti, la dinamica è diversa ma porta allo stesso risultato pratico: la banca attiva la garanzia, ottiene dal Fondo la quota garantita, e il Fondo, dopo aver pagato, subentra nel credito verso la società, spesso con un privilegio previsto dalla normativa sugli interventi pubblici. In un concordato liquidatorio questo cambia la composizione del passivo: una parte del credito bancario si trasforma in credito di un ente pubblico, potenzialmente privilegiato.
Per il piano questo è un dato da prevedere fin dall’inizio: chi redige la proposta deve ricostruire, per ogni finanziamento, quale quota è garantita da enti pubblici e con quale rango quella quota tornerà nel passivo. Un errore qui può rendere il piano non fattibile, perché un privilegio non previsto riduce la somma disponibile per i chirografari e può far scendere la percentuale sotto il 20%.
Se il fideiussore paga, poi può rivalersi sulla società per l’intero?
Può agire in regresso, ma verso la società si scontra con il concordato.
Il fideiussore che paga la banca ha due strumenti: il regresso contro il debitore principale (art. 1950 c.c.) e la surrogazione nei diritti della banca (art. 1949 c.c.), comprese le garanzie che assistevano il credito.
Nel concordato, però, il diritto del fideiussore nasce da un rapporto (la fideiussione) che è anteriore alla domanda. Per questo l’orientamento prevalente lo considera un credito concorsuale, soggetto alla stessa falcidia degli altri: il fideiussore non può ottenere dalla società più di quanto il piano prevede per quella categoria di credito. Inoltre, il fideiussore non può concorrere con la banca per lo stesso credito, perché la società non può pagare due volte lo stesso debito.
Esempio rapido: la banca vanta 180.000 € chirografari; il piano prevede il 22%. Il socio fideiussore paga alla banca tutti i 180.000 €. Verso la società potrà ottenere, al massimo, la percentuale concordataria su quella somma, cioè 39.600 €. Il resto è una perdita definitiva per il garante, salvo il regresso verso eventuali cofideiussori (art. 1954 c.c.), che è spesso l’unica vera via di recupero.
Due avvertenze. La prima: se il fideiussore è anche socio e ha finanziato la società, il suo credito può incontrare la postergazione dei finanziamenti dei soci (art. 2467 c.c.); su un tema vicino la Cassazione (n. 2706/2009) ha affermato che i crediti postergati non possono essere collocati in una classe insieme ai chirografari ordinari. La seconda: l’omologa non fissa in modo definitivo l’esistenza e il rango dei crediti (Cass. n. 12545/2000), quindi eventuali contestazioni sul credito di regresso possono essere decise in un giudizio ordinario separato.
Vale anche per i soci di una snc o di una sas?
Per i soci illimitatamente responsabili il discorso cambia, e in meglio.
L’art. 117, comma 2, CCII stabilisce che, salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Il socio di una snc o il socio accomandatario di una sas risponde per legge dei debiti sociali: una volta omologato il concordato, la riduzione del debito vale anche per lui, per quanto riguarda la sua responsabilità di socio.
Però c’è una distinzione da non perdere. Se lo stesso socio ha firmato anche una fideiussione personale a favore della banca, quella è un’obbligazione distinta, che nasce da un contratto. Per quella fideiussione vale la regola generale: i diritti della banca verso il fideiussore restano impregiudicati. In altre parole, l’effetto liberatorio esteso al socio illimitatamente responsabile copre la sua responsabilità di socio, non la garanzia che ha volontariamente prestato.
La Cassazione (n. 11343/2001), sulla legge fallimentare, ha chiarito anche un altro aspetto: l’estensione degli effetti remissori al socio non porta il suo patrimonio dentro la procedura. Gli atti di disposizione compiuti dal socio non sono soggetti alle regole di inefficacia previste per il debitore. Ciò significa che il patrimonio personale del socio non è amministrato dalla procedura, e la sua protezione durante la fase di concordato va valutata caso per caso.
E se prima del concordato c’era stata una composizione negoziata?
I periodi di protezione si sommano, e il limite dei dodici mesi resta uno solo.
È frequente che un’impresa entri prima in composizione negoziata della crisi (artt. 12 e ss. CCII), chieda le misure protettive ex art. 18, non trovi l’accordo con le banche e poi depositi una domanda di concordato liquidatorio. In questo percorso la banca rimane bloccata sui beni sociali per tutto il tempo coperto dalle misure, ma il tetto complessivo dell’art. 8 CCII si consuma progressivamente. Se la composizione negoziata ha già “bruciato” otto mesi di protezione, il concordato potrà contare solo sui quattro mesi residui, salvo le misure cautelari mirate di cui si è detto.
Qui la regia delle due fasi è decisiva, ed è esattamente il terreno in cui opera l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conoscere dall’interno come si conducono le trattative con le banche consente di pianificare il passaggio al concordato senza sprecare la protezione.
Il punto ricorrente in giurisprudenza resta quello visto prima: le misure, protettive o cautelari, non si estendono ai fideiussori per il solo fatto che la società è protetta (Trib. Napoli Nord, ord. 24 gennaio 2024). Questo rende la composizione negoziata un luogo ideale per trattare con la banca anche la posizione dei garanti, ad esempio con un accordo che preveda la liberazione del fideiussore in cambio di un apporto di finanza esterna al piano.
Rischio di perdere la casa per una fideiussione firmata per la società?
Il rischio esiste, ed è giusto dirlo con chiarezza. Ma non è un destino segnato.
Se avete firmato una fideiussione personale e la banca non viene pagata integralmente dal concordato, la banca può chiedervi la differenza e, in mancanza di pagamento, ottenere un titolo e pignorare i vostri beni, compresa la casa. Le misure protettive della società non vi coprono e l’omologa non vi libera.
Detto questo, ci sono elementi che spesso cambiano lo scenario.
Primo: la fideiussione va letta. Il limite massimo garantito, le clausole di deroga ai termini dell’art. 1957 c.c., la conformità allo schema ABI censurato in materia antitrust, la data di sottoscrizione rispetto alla nascita del debito: ognuno di questi elementi può ridurre o mettere in discussione l’esposizione.
Secondo: la banca preferisce spesso un accordo. Escutere un garante persona fisica significa tempi lunghi, costi di procedura, aste incerte. Un saldo e stralcio con il garante, negoziato in parallelo al concordato, è frequente.
Terzo: se il garante è a sua volta sovraindebitato, cioè non riesce a far fronte alle proprie obbligazioni, può accedere agli strumenti del Codice della crisi pensati per le persone fisiche: la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore o la liquidazione controllata, con le relative misure protettive sul proprio patrimonio. La fideiussione prestata per la società in cui si è socio pone delicate questioni di qualificazione (consumatore o no), che vanno esaminate caso per caso.
Il limite reale: nessuno di questi strumenti cancella la garanzia per il solo fatto che la società è in concordato. Serve un’iniziativa del garante, e serve per tempo.
Se il concordato non va in porto, cosa succede alle garanzie?
Le garanzie restano dove sono, e la banca riacquista libertà d’azione sui beni sociali.
Se la domanda è dichiarata inammissibile, se il piano non viene approvato dai creditori o se il tribunale non omologa, le misure protettive cessano. A quel punto le strade sono due.
Se il tribunale, su ricorso di un creditore o del pubblico ministero, apre la liquidazione giudiziale, scatta un nuovo divieto di azioni esecutive individuali sui beni della società, e la banca dovrà insinuarsi al passivo. Le garanzie dei terzi restano escutibili anche in quel caso.
Se invece non si apre una procedura concorsuale, la banca può riprendere le esecuzioni sospese e avviarne di nuove sui beni sociali.
Per i fideiussori non cambia nulla: erano esposti prima e restano esposti dopo. Con una differenza: se il concordato fosse stato omologato, la banca avrebbe almeno incassato la percentuale concordataria, riducendo il residuo da chiedere ai garanti. Il fallimento del concordato, quindi, peggiora indirettamente anche la posizione del fideiussore, che si vede chiedere una somma maggiore.
C’è anche un effetto meno visibile. Durante la procedura protetta, le prescrizioni dei crediti verso la società restano sospese e le decadenze non si verificano; ma questo riguarda il rapporto con il debitore. Nei confronti del fideiussore, invece, i termini contrattuali e di legge continuano a decorrere: se la fideiussione non contiene una deroga all’art. 1957 c.c., la banca che resta inerte troppo a lungo dopo la scadenza dell’obbligazione principale rischia di perdere il diritto verso il garante. È per questo che molte banche escutono i fideiussori proprio nei primi mesi del concordato, senza attendere l’esito: non per accanimento, ma per non incorrere in decadenze. Per il garante, verificare se questa clausola esiste e come è formulata è uno dei primi controlli da fare.
Un’ultima precisazione: anche la risoluzione del concordato omologato, se l’impresa non adempie, riapre la partita. Nel liquidatorio, dove l’esecuzione è affidata al liquidatore, il rischio dipende soprattutto dalla tenuta delle stime di vendita.
Dopo l’omologa la banca mi lascia in pace per sempre?
La società sì, nei limiti del piano. I garanti no.
Dopo l’omologa il concordato è vincolante per tutti i creditori anteriori, compresa la banca, anche se ha votato contro. La banca non può pretendere dalla società più di quanto il piano le attribuisce, né agire esecutivamente fuori dal piano. Il liquidatore vende e distribuisce; quando il riparto è completato, la società è liberata per la parte residua.
Ma la banca conserva intatti i diritti verso fideiussori, coobbligati e terzi datori di garanzia (art. 117, comma 1). Il debito “cancellato” per la società rimane vivo nei loro confronti, fino al limite delle garanzie prestate.
Quanto ai tempi, l’escussione dei garanti spesso arriva proprio dopo l’omologa, quando la banca conosce con maggiore precisione quanto incasserà dal concordato e può quantificare la pretesa residua. È il momento in cui molti garanti si accorgono di non aver negoziato nulla.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Certo. Sono due ipotesi dimostrative, con numeri realistici ma non riferiti a casi reali.
Ipotesi 1 — Banca ipotecaria e socio fideiussore.
Una Srl deposita domanda di concordato liquidatorio con richiesta di misure protettive; la domanda è pubblicata nel registro delle imprese il 14 aprile 2026. La banca vanta 386.420 € per un mutuo, garantito da ipoteca volontaria sul capannone della società e da fideiussione del socio con limite massimo di 450.000 €. La banca aveva avviato un pignoramento immobiliare nel 2025.
- Dal 14 aprile 2026 il pignoramento si ferma: la banca non può proseguirlo.
- Il 2 maggio 2026 la banca intima al socio fideiussore il pagamento di 386.420 €: è legittimo, perché il patrimonio del socio non è protetto.
- Il capannone viene venduto dal liquidatore per 228.350 €; al netto delle spese attribuibili alla vendita la banca incassa 219.180 € in via privilegiata.
- Restano 167.240 €, trattati come chirografari. Il piano prevede il 21,4%: la banca incassa altri 35.789,36 €.
- Residuo non soddisfatto: 386.420 − 219.180 − 35.789,36 = 131.450,64 €, che la banca può chiedere al socio fideiussore.
- Se il socio paga, potrà agire in regresso verso la società solo come creditore concorsuale, ottenendo al più la percentuale concordataria sulle somme di sua competenza.
Esito: la società si libera; il socio resta esposto per oltre 131.000 €. Un accordo con la banca, negoziato prima del voto, avrebbe potuto collegare il voto favorevole a un saldo con il garante.
Ipotesi 2 — Anticipo fatture, pegno di un terzo e garanzia pubblica.
Una Spa in concordato liquidatorio ha verso la banca: un anticipo su fatture di 74.860 €; un finanziamento con residuo di 118.560 € assistito al 80% dal Fondo di garanzia PMI; un pegno su titoli di proprietà della moglie dell’amministratore, valore 52.300 €, a garanzia dello scoperto.
- Anticipo fatture: dopo la pubblicazione la banca riceve 41.270 € di pagamenti dai clienti. Se il contratto prevedeva solo un mandato all’incasso, la società può contestare la trattenuta e chiedere al tribunale lo scioglimento del contratto ex art. 97 CCII, riportando gli incassi successivi nella massa.
- Garanzia pubblica: la banca escute il Fondo per l’80% di 118.560 €, cioè 94.848 €. Il Fondo subentra per questa somma, potenzialmente con privilegio: il piano deve prevederlo.
- Pegno della moglie: i titoli non sono della società; la banca può realizzarli secondo le regole del pegno, nonostante le misure protettive.
Esito: su tre garanzie, due sono fuori dal perimetro della protezione. Il piano tiene solo se ha censito tutto fin dall’inizio.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“La banca voterà il mio concordato pensando ai soldi che può prendere dai garanti?”
Sì, ed è la variabile che più spesso sfugge a chi prepara il piano. Una banca che ha in tasca una fideiussione solida di un socio patrimonializzato ragiona in modo diverso da una banca che ha solo il credito verso la società. Per la prima, la percentuale concordataria è solo una parte del recupero; il resto lo chiederà al garante. Per questo può essere indifferente, o persino favorevole, al concordato, ma pretenderà di conservare intatta la garanzia.
Questo ha tre conseguenze pratiche.
La prima: il socio-garante che apporta finanza esterna al piano (ricordiamo il requisito dell’incremento di almeno il 10% dell’attivo, art. 84 CCII) rischia di pagare due volte: una come apportatore, l’altra come fideiussore. Prima di apportare risorse, conviene negoziare con la banca un accordo che preveda la liberazione, totale o parziale, della garanzia in cambio dell’apporto.
La seconda: il voto della banca può essere decisivo per le maggioranze. Una banca con un credito chirografario elevato può bloccare il concordato. Un accordo sul garante può diventare la chiave per ottenere il voto favorevole.
La terza: i tempi. Se la banca escute il garante prima che il piano sia definito, il garante che paga entra nel passivo come creditore di regresso, modificando la composizione dei crediti e, talvolta, le classi.
In sintesi, un concordato liquidatorio fatto bene guarda anche fuori dal perimetro della società: chi lo prepara deve chiedersi chi ha garantito cosa, con quali beni e con quale capacità economica, perché da questo dipendono sia il comportamento della banca sia il destino delle persone che hanno firmato.
Ma i giudici cosa dicono?
Ecco le pronunce verificate che orientano la risposta. Alcune sono state rese sulla vecchia legge fallimentare, ed è indicato; altre riguardano la durata delle misure protettive e cautelari nel Codice della crisi.
| Pronuncia | Principio (in parole nostre) | Perché conta qui |
|---|---|---|
| Cass. SU, 6 settembre 1990, n. 9201 (l.fall.) | Anche il creditore con titolo esecutivo soggiace al divieto di azioni esecutive individuali durante il concordato. | La banca con decreto ingiuntivo o mutuo fondiario non può aggirare il blocco sui beni sociali. |
| Cass. SU, 28 maggio 1987, n. 4779 (l.fall.) | Nella cessione dei beni pro solvendo il debito resta all’imprenditore, ma a pagare è legittimato il liquidatore; entrambi sono parti necessarie nella causa sul credito concordatario. | Nel liquidatorio la banca deve rivolgersi alla procedura, non agire da sola. |
| Cass., sez. I, 18 marzo 2003, n. 3957 (l.fall.) | Nella cessione dei beni il debitore è liberato con la distribuzione del ricavato, a prescindere dalla percentuale ai chirografari. | Spiega perché il residuo non pagato viene cercato dalla banca presso i garanti. |
| Cass., sez. I, 30 agosto 2001, n. 11343 (l.fall.) | L’efficacia remissoria del concordato si estende ai soci illimitatamente responsabili, ma il loro patrimonio non entra nella procedura. | Distingue la posizione del socio di snc/sas da quella del fideiussore. |
| Cass., sez. I, 22 settembre 2000, n. 12545 (l.fall.) | L’omologa riduce i crediti, ma non fa giudicato su esistenza, entità e rango del credito. | Il credito della banca o del fideiussore in regresso può essere discusso in un giudizio ordinario. |
| Cass., sez. I, 4 febbraio 2009, n. 2706 (l.fall.) | I crediti dei soci per finanziamenti postergati non possono stare nella stessa classe dei chirografari ordinari. | Rilevante per il socio che è insieme finanziatore e fideiussore. |
| Trib. Napoli Nord, ord. 24 gennaio 2024 | Le misure protettive della composizione negoziata non si estendono ai fideiussori: l’art. 18 CCII le limita al patrimonio dell’imprenditore e ai beni d’impresa. | Conferma che la banca può escutere i garanti nonostante la protezione della società. |
| Trib. Nola, 25 marzo 2026 | In un concordato di gruppo, dopo l’esaurimento delle protettive, è stata concessa ex art. 54, co. 1, CCII un’inibitoria selettiva verso specifici creditori fino all’omologa. | Mostra lo strumento per frenare una banca aggressiva oltre i 12 mesi. |
| Trib. Forlì, 19 marzo 2026 | Scaduto il termine massimo delle protettive, sono possibili cautele di contenuto analogo verso creditori determinati, se sussistono fumus e periculum. | Conferma l’orientamento favorevole alle cautele mirate. |
| Trib. Milano, 18 febbraio 2026 | Ammissibili in astratto misure cautelari inibitorie dopo le protettive, se funzionali e sorrette da concreta prospettiva; nel caso negate per difetto di fumus. | Indica il livello di prova richiesto al debitore. |
| Trib. Brescia, 7 gennaio 2026 | Un’inibitoria che riproduce lo stay dell’art. 54, co. 2, ha natura protettiva e non può superare il limite annuale. | Orientamento contrario: la protezione oltre i 12 mesi non è garantita. |
| Trib. Milano, 20 ottobre 2025; Trib. Avellino, 4 giugno 2025; Trib. Spoleto, 17 gennaio 2025; Trib. Trento, 18 ottobre 2023; Trib. Nola, 24 ottobre 2025 | Ammettono, con varie sfumature, misure inibitorie oltre il limite annuale delle protettive. | Delineano l’orientamento maggioritario richiamato in dottrina. |
Il quadro che emerge è coerente con il testo dell’art. 117 CCII: la giurisprudenza protegge l’impresa e la parità tra creditori, non i garanti. Le aperture recenti dei tribunali riguardano la durata della protezione dei beni sociali, non la sua estensione a soggetti diversi dal debitore. Le pronunce di legittimità citate sono anteriori al Codice della crisi; il loro principio va letto alla luce delle norme attuali, che su questi punti hanno sostanzialmente ripreso la disciplina precedente. Quanto al D.Lgs. 147/2026, dalle fonti consultate le sue novità principali riguardano la transazione fiscale e i tributi locali, non le regole sulle garanzie bancarie qui esaminate.
E voi, concretamente, cosa fate?
Ecco cosa fa lo Studio Monardo quando un’impresa in concordato liquidatorio, o i suoi garanti, devono gestire una banca che vuole escutere le garanzie.
- Censiamo tutte le garanzie bancarie: per ogni finanziamento ricostruiamo ipoteche, pegni, fideiussioni, garanzie a prima richiesta e garanzie pubbliche, distinguendo ciò che grava sui beni della società da ciò che grava su terzi.
- Verifichiamo la richiesta delle misure protettive nella domanda e ne curiamo la conferma davanti al tribunale, calcolando il residuo dei 12 mesi se c’è stata una composizione negoziata.
- Depositiamo la domanda nei fascicoli esecutivi pendenti per ottenere la sospensione dei pignoramenti avviati dalla banca e coordinare eventuali udienze di vendita già fissate.
- Controlliamo le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni anteriori alla pubblicazione, per farne valere l’inefficacia.
- Analizziamo i contratti di anticipo (fatture, Ri.Ba., salvo buon fine) e valutiamo l’istanza ex art. 97 CCII per lo scioglimento, contestando le trattenute non dovute.
- Esaminiamo le fideiussioni dei garanti: limiti massimi, clausole a prima richiesta, deroghe all’art. 1957 c.c., conformità allo schema ABI.
- Negoziamo con la banca un accordo complessivo che colleghi il voto sulla proposta alla posizione dei garanti e all’apporto di finanza esterna.
- Chiediamo misure cautelari mirate ex art. 54, co. 1, CCII quando la protezione sta per scadere e una banca minaccia di riprendere l’esecuzione.
- Valutiamo per il garante persona fisica gli strumenti di sovraindebitamento quando la sua esposizione supera la capacità di pagamento.
- Difendiamo garanti e impresa nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo o all’esecuzione promossi dalla banca.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021: la gestione dei rapporti con le banche garantite è il terreno tipico delle trattative di crisi, e saper impostare la negoziazione prima e durante il concordato consente di trattare insieme il credito verso la società e la posizione dei garanti. Accanto a questa, la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario OCC consente di valutare la posizione personale del fideiussore se la sua esposizione diventa insostenibile.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore segue la causa in ogni grado, senza cambi di linea. E lo staff di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono il passivo bancario e le garanzie, gli avvocati costruiscono le difese e conducono la trattativa.
In chiusura
Tre messaggi emergono da queste risposte.
Il primo: durante il concordato liquidatorio la banca è bloccata sui beni della società solo se le misure protettive sono state chieste, e solo per il tempo massimo previsto dalla legge.
Il secondo: le garanzie prestate da terzi, fideiussioni, pegni e ipoteche su beni altrui, garanzie a prima richiesta, restano escutibili prima, durante e dopo la procedura, perché l’art. 117 CCII fa salvi i diritti verso i garanti.
Il terzo: la partita si gioca nel negoziato, collegando il voto della banca, l’apporto di finanza esterna e la liberazione dei garanti.
È per questo che lo Studio Monardo segue questa materia: l’Avv. Monardo, come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, opera proprio nelle trattative tra imprese in crisi e banche; come Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario OCC può affiancare il garante persona fisica quando l’escussione mette a rischio il suo patrimonio. Due competenze certificate che coprono entrambi i lati del problema: la società e chi l’ha garantita.
📩 Non aspettate la lettera di escussione: scriveteci oggi, i recapiti per raggiungere lo Studio sono indicati al termine di questa guida.
