
La risposta breve è sì: più società dello stesso gruppo possono chiedere insieme, con un solo ricorso, l’accesso al concordato preventivo “con riserva”. Il punto è che il ricorso unitario non perdona: un errore commesso da una sola società del perimetro può travolgere l’intera operazione.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo aggiornato dai correttivi fino al D.Lgs. 136/2024) consente alle imprese in crisi o insolventi che appartengono al medesimo gruppo, e che hanno tutte il centro degli interessi principali in Italia, di presentare un unico ricorso per il concordato preventivo, con un piano unitario oppure con piani tra loro collegati (art. 284 CCII). Il concordato “in bianco” previsto dall’art. 44 CCII è a sua volta una modalità di presentazione della domanda di accesso disciplinata dall’art. 40: il debitore deposita il ricorso con una documentazione ridotta e si riserva di presentare proposta, piano e attestazione entro un termine fissato dal tribunale. Unire le due cose è possibile, ma moltiplica i punti in cui si può sbagliare.
L’esperienza insegna che, nei gruppi, gli errori non nascono quasi mai dalla mancanza di buone ragioni economiche. Nascono da sei scivoloni ricorrenti:
- Mettere nello stesso ricorso società che, giuridicamente, non formano un “gruppo” ai fini del Codice.
- Depositare un ricorso unitario “vuoto”, senza la documentazione minima per ciascuna società e senza le informazioni sulla struttura del gruppo.
- Sottovalutare il commissario giudiziale unico e gli obblighi informativi periodici, trattandoli come un adempimento formale.
- Chiedere le misure protettive “in blocco”, senza gestire conferma, durata e perimetro per ciascuna impresa.
- Usare il termine concesso dal tribunale come tempo morto e arrivare alla scadenza senza piano o con una proroga non giustificabile.
- Depositare un piano unitario che confonde le masse o sposta valore tra società senza dimostrare il vantaggio per i creditori di ciascuna.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché il concordato con riserva di gruppo si colloca esattamente nel punto di passaggio tra la gestione negoziale della crisi e lo strumento giudiziale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la composizione negoziata, anche di gruppo, da cui spesso nasce la scelta di depositare un ricorso con riserva. Ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC: competenza decisiva quando nel perimetro del gruppo compaiono imprese minori, soci illimitatamente responsabili o garanti persone fisiche, che il concordato preventivo non può includere e che vanno accompagnati verso gli strumenti del sovraindebitamento.
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Primo errore: credere che basti “mettere tutti nello stesso ricorso”
L’errore
Una holding controlla tre società operative; un’altra società, partecipata al 40% da un socio della holding e legata alle altre solo da contratti di fornitura, è anch’essa in difficoltà. L’organo amministrativo decide di “fare un unico concordato con riserva per tutte e quattro”, perché i creditori bancari sono in parte gli stessi e il marchio è comune. Il ricorso viene depositato presso il tribunale della sede della società più indebitata, scelta per comodità logistica.
Perché è un errore
Il ricorso unitario è ammesso solo per imprese appartenenti al medesimo gruppo e aventi tutte il centro degli interessi principali nello Stato italiano (art. 284, comma 1, CCII). La nozione di gruppo non è economica ma giuridica: il Codice la definisce all’art. 2 come l’insieme di società, imprese ed enti sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, ente o persona fisica, con le presunzioni ricavabili dall’art. 2497-sexies del codice civile (consolidamento dei bilanci o controllo ex art. 2359 c.c.). Una società collegata da rapporti contrattuali o da una partecipazione di minoranza non entra automaticamente nel perimetro.
C’è poi la competenza. L’art. 286 CCII individua il tribunale competente per la procedura unitaria in quello del luogo in cui ha il centro degli interessi principali la società o l’ente che esercita la direzione e coordinamento; in mancanza, quello dell’impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria secondo l’ultimo bilancio approvato. Non è una scelta di convenienza.
Le conseguenze
Prima del Codice la giurisprudenza aveva escluso il concordato di gruppo proprio per l’autonomia patrimoniale delle singole società: la pagina di commento all’art. 284 su Brocardi ricorda in questo senso Cass. n. 20559/2015, pronunciata sotto la legge fallimentare. E Cass. civ., Sez. I, 21 novembre 2019, n. 30445, sempre sotto la legge fallimentare, ha precisato che il concordato di gruppo presuppone l’esercizio di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti c.c. e non è utilizzabile per forme di aggregazione diverse dal gruppo in senso proprio. Il Codice ha superato il primo divieto, ma ha mantenuto e codificato il secondo presupposto.
Il risultato pratico è serio: se una delle società non appartiene al gruppo, o ha il proprio centro degli interessi all’estero, il ricorso unitario non può riguardarla, e il tribunale può dover separare le posizioni, con il rischio che per quella società la domanda risulti inammissibile o rivolta a un giudice incompetente. La competenza nei procedimenti del Codice segue regole proprie (art. 27 e, per i gruppi, art. 286) e un errore iniziale si traduce in trasmissione degli atti, perdita di tempo e incertezza sull’efficacia delle misure protettive nel frattempo.
Cosa fare invece
Prima di depositare, va costruita una mappa societaria documentata: chi esercita direzione e coordinamento, in quale registro delle imprese è pubblicata la soggezione (art. 2497-bis c.c.), quali società consolidano i bilanci, dove si trova effettivamente il centro degli interessi principali di ciascuna. Il perimetro del ricorso unitario si decide sui documenti, non sui rapporti commerciali: le società estranee al gruppo seguono una strada propria, eventualmente coordinata ma separata.
Un ulteriore passaggio riguarda le società con sede o attività all’estero. Il ricorso unitario dell’art. 284 CCII richiede che tutte le imprese abbiano il centro degli interessi principali in Italia: una controllata con COMI in un altro Stato membro resta soggetta alle regole europee sull’insolvenza e, se necessario, a una procedura nel proprio Stato, con le forme di coordinamento previste a livello europeo. Va quindi accertato, con documenti e non con dichiarazioni, dove si trovano direzione amministrativa, conti, dipendenti e contratti di ciascuna società: una sede legale italiana non basta se l’attività è gestita altrove.
Infine, il perimetro va confrontato con la storia recente del gruppo. Se le società hanno già percorso una composizione negoziata (che l’art. 25 CCII consente anche in forma di gruppo), la relazione finale dell’esperto e il materiale raccolto durante le trattative sono una fonte preziosa: spesso contengono già la mappa dei rapporti infragruppo e delle garanzie incrociate, e consentono di costruire il ricorso con riserva in pochi giorni senza errori di perimetro.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il ricorso unitario è una facoltà, non un obbligo. Le società del gruppo possono anche presentare domande distinte, e l’art. 286 CCII prevede regole di coordinamento quando le procedure sono separate. A volte separare è più prudente: per esempio quando una società ha un profilo di insolvenza così grave da rischiare di contaminare la credibilità dell’intera domanda. E va ricordato che un’impresa minore (art. 2 CCII) non accede al concordato preventivo: se nel gruppo ve n’è una in crisi, il suo percorso naturale è quello degli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, con l’assistenza dell’OCC.
Secondo errore: depositare un ricorso unitario “vuoto”
L’errore
Il gruppo ha fretta: un creditore ha notificato un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale contro una delle controllate e un altro ha avviato un pignoramento presso terzi sui conti della holding. Il ricorso con riserva viene preparato in quarantotto ore: un atto di poche pagine, i bilanci della sola capogruppo, un elenco creditori aggregato per l’intero gruppo, nessuna spiegazione sulla struttura societaria.
Perché è un errore
La domanda con riserva consente di rinviare proposta e piano, ma non di rinviare tutto. L’art. 44 CCII richiama la documentazione dell’art. 39, comma 3: per ogni debitore ricorrente vanno depositati i bilanci degli ultimi tre esercizi e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. In un ricorso unitario, ogni società è un debitore distinto e le masse attive e passive restano autonome (art. 284, comma 3): un elenco creditori “di gruppo” non soddisfa il requisito.
L’art. 284, comma 4, aggiunge che la domanda di gruppo deve contenere informazioni sulla struttura del gruppo, sui vincoli partecipativi o contrattuali, l’indicazione del registro delle imprese in cui è effettuata la pubblicità della direzione e coordinamento e, se redatto, il bilancio consolidato. Una parte di questi contenuti (illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza della soluzione unitaria, quantificazione del beneficio per i creditori di ciascuna impresa) troverà la sua sede compiuta nel piano; ma la struttura del gruppo è la premessa stessa della domanda unitaria, ed è prudente esporla subito.
Le conseguenze
Un ricorso carente espone a due rischi. Il primo è la richiesta di integrazione, con perdita di giorni preziosi. Il secondo, più grave, riguarda la funzione della domanda. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 15 maggio 2015, n. 9935, resa sull’art. 161, comma 6, della legge fallimentare (antecedente dell’attuale art. 44), hanno affermato che la domanda di concordato con riserva presentata al solo scopo di ritardare la dichiarazione di fallimento, e non per regolare la crisi, configura un abuso del processo e va dichiarata inammissibile. Un ricorso di gruppo depositato in fretta, solo per bloccare un’istanza di liquidazione giudiziale, senza alcun elemento che renda credibile un progetto, è il terreno ideale per una valutazione di abuso.
Le stesse Sezioni Unite hanno chiarito che la pendenza della domanda con riserva impedisce temporaneamente la dichiarazione di fallimento, ma non rende improcedibile né sospende l’istruttoria prefallimentare: un principio che, trasposto nel Codice, ricorda che il procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale contro la controllata resta pendente e pronto a riprendere.
Cosa fare invece
Anche nell’urgenza, il ricorso va costruito società per società: per ciascuna, tre bilanci, elenco creditori con prelazioni, indicazione dello strumento verso cui si intende andare (concordato preventivo o accordi di ristrutturazione di gruppo). In più, una sezione dedicata al gruppo con organigramma societario, percentuali di partecipazione, registro della direzione e coordinamento e bilancio consolidato se esistente. Poche pagine in più al deposito valgono settimane risparmiate e tolgono argomenti a chi vorrà sostenere l’abuso.
Nella scelta della strada va considerato anche lo strumento finale. La domanda con riserva consente di rinviare la scelta tra concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti, e l’art. 284 CCII prevede la versione di gruppo di entrambi. Ma nel gruppo la flessibilità ha un limite pratico: se alcune società si orientano verso gli accordi e altre verso il concordato, l’architettura unitaria si complica, e i creditori comuni (tipicamente le banche) riceveranno trattamenti diversi a seconda della società debitrice. È opportuno che il ricorso indichi almeno l’orientamento prevalente, così che commissario e tribunale possano valutare la coerenza del percorso fin dal primo decreto.
Il dettaglio che pochi conoscono
Prima ancora del deposito, ogni società deve aver deliberato. L’art. 120-bis CCII attribuisce in via esclusiva agli amministratori la decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi, con verbale redatto da notaio da depositare e iscrivere nel registro delle imprese. In un ricorso unitario servono quindi tante determinazioni quante sono le società: la delibera della sola capogruppo non autorizza gli amministratori delle controllate, che restano titolari di una propria responsabilità verso i creditori sociali.
La pubblicazione nel registro delle imprese della domanda con riserva produce effetti per ciascuna società iscritta: dalla data di pubblicazione decorrono le misure protettive richieste (art. 54 CCII) e si “cristallizza” la situazione dei creditori. Se la pubblicazione avviene solo per alcune società (per esempio perché la cancelleria ha iscritto il ricorso sotto il numero della sola capogruppo), le altre restano esposte. Va verificato, giorno per giorno, che l’iscrizione sia avvenuta presso ogni registro competente.
Terzo errore: trattare commissario e obblighi informativi come una formalità
L’errore
Il tribunale accoglie la domanda unitaria, fissa il termine e nomina un commissario giudiziale. Le società continuano a operare come prima: la holding rimborsa un finanziamento a una controllata “per riequilibrare la cassa”, una società cede un ramo d’azienda alla consorella a un prezzo concordato internamente, i report mensili vengono inviati con dati aggregati di gruppo e con qualche giorno di ritardo.
Perché è un errore
Con il decreto che concede il termine, il tribunale nomina un commissario giudiziale e dispone obblighi informativi periodici, con periodicità almeno mensile, relativi anche alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta per predisporre proposta e piano (art. 44, comma 1, CCII). Il commissario vigila su tali obblighi e deve riferire immediatamente al tribunale gli atti di frode ai creditori non dichiarati e le condotte che possono pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Nella procedura unitaria di gruppo, l’art. 286 CCII prevede la nomina di un unico commissario giudiziale e di un unico giudice: un unico interlocutore che vede contemporaneamente i flussi di tutte le società.
Dopo il deposito della domanda e fino all’apertura del concordato, inoltre, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale (art. 46 CCII); quelli compiuti senza autorizzazione sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori. I trasferimenti infragruppo non godono di alcun regime di favore in questa fase.
Le conseguenze
L’art. 44, comma 2, CCII consente al tribunale, sentiti debitore e commissario, di revocare il termine concesso quando risultano violati gli obblighi informativi o quando l’attività compiuta è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano. Nel ricorso unitario la violazione commessa da una sola società può riflettersi sulla credibilità dell’intera domanda: se la holding ha rimborsato un socio finanziatore in violazione delle regole, è difficile sostenere che il progetto di gruppo sia gestito con trasparenza.
Gli atti di frode, inoltre, non spariscono: emergeranno nella relazione del commissario e potranno portare alla revoca e, ricorrendone i presupposti, all’apertura della liquidazione giudiziale. Le rassegne di legittimità sull’art. 161 l.fall. riportano anche l’orientamento secondo cui l’omissione di informazioni rilevanti fin dal deposito della domanda con riserva può integrare un atto di frode, indipendentemente dall’intento di ingannare.
Cosa fare invece
Dal giorno del deposito, ogni movimento infragruppo va trattato come un atto da segnalare e, se di straordinaria amministrazione, da autorizzare. I report periodici vanno redatti per singola società, con una sintesi di gruppo come allegato e non come sostituto: situazione finanziaria, incassi e pagamenti, posizioni infragruppo, stato di avanzamento del piano. Conviene concordare con il commissario, fin dal primo incontro, formato e calendario, in modo che le informazioni arrivino prima della scadenza e non dopo.
Un report utile, per ogni società, contiene almeno: saldo di cassa e disponibilità bancarie a inizio e fine periodo; incassi e pagamenti suddivisi tra ordinari e straordinari; posizioni debitorie e creditorie verso le altre società del gruppo; contratti significativi stipulati o risolti; stato delle trattative con i principali creditori; attività compiute per il piano (incarichi, perizie, offerte ricevute). Un formato stabile, ripetuto ogni mese, consente al commissario di confrontare i dati e a chi governa il gruppo di accorgersi in tempo di scostamenti che potrebbero essere letti come segnali di frode o di inidoneità del progetto.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il commissario unico può dover gestire interessi tra loro in tensione: i creditori di una controllata “ricca” non hanno interesse a che le sue risorse sostengano la capogruppo. Proprio per questo le operazioni infragruppo in pendenza della riserva sono osservate con particolare attenzione: anticipare al commissario la logica economica di ogni trasferimento, documentata, è il modo migliore per evitare che venga letta come distrazione a favore di un’altra massa.
Quarto errore: chiedere le misure protettive “in blocco”
L’errore
Il ricorso unitario contiene, nell’ultima pagina, la richiesta di “concedere le misure protettive di cui all’art. 54 CCII a favore di tutte le società ricorrenti”. Nessuna indicazione delle azioni esecutive pendenti, dei creditori interessati, delle garanzie prestate da una società del gruppo a favore di un’altra. Passano le settimane e nessuno si preoccupa del provvedimento di conferma.
Perché è un errore
Le misure protettive previste dall’art. 54, comma 2, CCII operano, se il debitore ne fa richiesta nella domanda, dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese: i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui viene esercitata l’attività d’impresa. Non sono però definitive: il procedimento dell’art. 55 CCII richiede che il giudice, sentite le parti e assunte se necessario sommarie informazioni, le confermi o le revochi in tempi brevi (il termine è di trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese), pena la cessazione degli effetti. La durata complessiva è limitata dall’art. 8 CCII (dodici mesi, inclusi rinnovi e proroghe).
Nel gruppo, ogni società è un debitore distinto. Le misure proteggono il patrimonio di chi ha presentato la domanda; non si estendono automaticamente ai beni di soggetti terzi, come i soci persone fisiche o i garanti esterni.
Le conseguenze
La conseguenza più grave è la perdita di efficacia delle misure per mancata conferma nei termini: i creditori riprendono le esecuzioni proprio mentre il gruppo sta lavorando al piano. Altro rischio frequente è che una banca escuta la garanzia prestata dalla controllata A a favore del debito della controllata B, con un effetto domino che il ricorso non aveva previsto. E va ricordato che le misure possono essere revocate se non soddisfano più l’obiettivo di agevolare le trattative o risultano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori.
Cosa fare invece
La richiesta di misure va articolata per società: per ciascuna, le azioni esecutive o cautelari pendenti o minacciate, i principali creditori interessati, le garanzie infragruppo, l’eventuale richiesta di misure cautelari ulteriori ex art. 54, comma 1. Va presidiato il calendario della conferma e predisposta la memoria che spiega perché le misure sono funzionali al buon esito del progetto di gruppo.
È qui che la pratica della composizione negoziata fa la differenza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce il funzionamento delle misure protettive e dei loro procedimenti di conferma, e lo Studio costruisce la richiesta società per società, con i creditori e le garanzie individuati uno a uno.
Un’altra fonte di tensione riguarda i contratti in corso con fornitori, clienti e banche. La sola presentazione della domanda non autorizza di per sé il contraente a interrompere il rapporto: il Codice contiene regole che limitano il rifiuto unilaterale dell’adempimento e la risoluzione dei contratti per effetto del deposito, specie quando il percorso è orientato alla continuità. Nel gruppo, però, i contratti sono spesso incrociati (il fornitore di una società è garantito da un’altra; il finanziamento di una controllata è assistito da pegno sulle quote detenute dalla capogruppo). La mappa delle misure va quindi costruita insieme alla mappa dei contratti essenziali, per sapere in anticipo dove un creditore può muoversi e dove no.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il limite di durata delle misure è complessivo. Se il gruppo arriva al ricorso con riserva dopo una composizione negoziata nella quale aveva già goduto di misure protettive, il periodo già consumato si somma. Chi pianifica la riserva senza fare questo conto rischia di trovarsi senza protezione proprio nella fase finale, quando il piano unitario deve ancora essere depositato.
Quinto errore: usare il termine come tempo morto
L’errore
Il tribunale concede sessanta giorni. Il primo mese se ne va in riunioni tra gli organi amministrativi delle diverse società, che non riescono ad accordarsi su quale controllata debba cedere l’immobile principale. Il professionista attestatore viene incaricato alla quinta settimana. A dieci giorni dalla scadenza si chiede una proroga “per la complessità del gruppo”.
Perché è un errore
Il decreto ex art. 44 CCII fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni per il deposito di proposta, piano, attestazione e documentazione completa (o della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione). Il termine è prorogabile, su istanza del debitore, di non oltre sessanta giorni, ma solo in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale. La “complessità del gruppo” era nota al momento del deposito e difficilmente, da sola, costituisce un motivo sopravvenuto.
Non va dimenticato che i procedimenti disciplinati dal Codice della crisi non beneficiano della sospensione feriale dei termini (che, nei procedimenti ordinari, va dal 1° al 31 agosto): un ricorso depositato a luglio non guadagna un mese.
Le conseguenze
Se alla scadenza manca il piano, la domanda con riserva perde la sua ragion d’essere e il gruppo si ritrova esposto alle istanze di liquidazione giudiziale, senza misure protettive. C’è anche un effetto differito che molti ignorano: nella consecuzione tra concordato e procedura liquidatoria, il periodo sospetto per le azioni revocatorie si calcola a ritroso dalla data di deposito della domanda di concordato, non dal successivo provvedimento. Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 12148/2025, in una vicenda regolata dalla legge fallimentare (concordato seguito da fallimento). In un gruppo, dove i pagamenti infragruppo sono frequenti, l’arretramento del periodo sospetto può rendere aggredibili numerose operazioni.
Cosa fare invece
Il termine va pianificato a ritroso dalla scadenza, con una tabella di marcia per società: dati contabili aggiornati, incarico all’attestatore nella prima settimana, scelta dello strumento (piano unitario o piani collegati) entro la terza, bozza di piano e di proposta entro la sesta. Se una proroga si renderà necessaria, i giustificati motivi vanno documentati via via nei report periodici, non inventati alla fine.
Una scansione realistica, per un termine di sessanta giorni, può essere questa:
| Settimana | Attività per ciascuna società | Attività di gruppo |
|---|---|---|
| 1 | Situazione contabile aggiornata; incarico all’attestatore | Primo incontro con il commissario; calendario dei report |
| 2-3 | Stima degli attivi; ricognizione dei crediti contestati | Scelta tra piano unitario e piani collegati |
| 4-5 | Ipotesi di trattamento dei creditori; eventuali classi | Quantificazione del beneficio per i creditori di ciascuna impresa |
| 6-7 | Bozza di proposta e di piano; verifica delle soglie | Coordinamento dei trasferimenti infragruppo e dei vantaggi compensativi |
| 8 | Attestazione e deposito | Relazione di sintesi sul gruppo |
Ogni scostamento rispetto a questa tabella, annotato nel report mensile con le sue cause, diventa il fondamento documentale di un’eventuale istanza di proroga.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali (in vigore dal 12 agosto 2026), che non è un correttivo del Codice ma il decreto di riforma dei tributi regionali e locali, ha esteso ai tributi locali alcuni strumenti del Codice, tra cui la transazione fiscale. Per un gruppo con forti debiti verso comuni e regioni (si pensi a IMU sugli immobili delle società patrimoniali), il termine della riserva è anche il tempo per impostare con ciascun ente impositore la proposta di trattamento: un’attività che richiede istruttorie lunghe e che va avviata subito.
Sesto errore: un piano unitario che confonde le masse
L’errore
Alla scadenza il gruppo deposita un piano unitario: tutte le risorse confluiscono in un’unica “cassa di gruppo”, i creditori vengono pagati con una percentuale uniforme indipendentemente dalla società debitrice, l’immobile della controllata patrimoniale viene venduto e il ricavato destinato in parte ai debiti della capogruppo. L’attestatore è il consulente che da anni segue la contabilità della holding.
Perché è un errore
L’art. 284 CCII è chiaro su due punti: le masse attive e passive delle singole imprese restano autonome (comma 3) e il piano deve spiegare le ragioni di maggiore convenienza della scelta unitaria, quantificando il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa (comma 4). Il professionista indipendente deve attestare, oltre a veridicità dei dati e fattibilità, proprio queste ragioni di convenienza e la quantificazione dei benefici (comma 5). L’art. 285 disciplina le operazioni contrattuali e riorganizzative infragruppo, inclusi i trasferimenti di risorse, ammettendole quando sono necessarie per la continuità aziendale e coerenti con l’obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese, e consente ai creditori e ai soci dissenzienti di farle valere in sede di omologazione. Infine, i creditori di ciascuna impresa votano separatamente sulla proposta della propria debitrice (art. 286).
Quanto all’attestatore, il Codice richiede un professionista indipendente, in possesso di requisiti di indipendenza rafforzati (art. 2 CCII): chi ha prestato negli ultimi anni attività professionale in favore del debitore non li possiede. Non è più attuale l’orientamento formatosi sotto la legge fallimentare che, dopo il D.Lgs. 169/2007, aveva escluso l’incompatibilità del precedente consulente (Cass. civ., Sez. I, 4 febbraio 2009, n. 2706).
Le conseguenze
Un piano che “mescola” le masse senza giustificarne il beneficio per i creditori di ciascuna società rischia la dichiarazione di inammissibilità o l’opposizione dei creditori in sede di omologazione. Il rischio più grave è che i creditori della società “donante” votino contro e che la proposta di quella società non raggiunga le maggioranze, facendo crollare l’architettura unitaria.
Valgono poi, società per società, i requisiti generali del concordato. La Cassazione, con l’ordinanza n. 21336/2024 sulla legge fallimentare, ha considerato la soglia minima di soddisfacimento dei chirografari nel concordato liquidatorio un presupposto di ammissibilità non recuperabile con argomentazioni successive: nel Codice la soglia del 20% del concordato liquidatorio è prevista dall’art. 84, e deve essere rispettata per ciascuna società che adotti un piano liquidatorio. Il controllo del tribunale sulla fattibilità, secondo Cass. n. 19467/2019 (legge fallimentare), non si estende alla convenienza economica, riservata ai creditori, ma riguarda la non manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi: un piano che si regge su trasferimenti infragruppo non dimostrati è esposto proprio a questa verifica. E già Cass. civ., Sez. I, 31 agosto 2005, n. 17591, sotto la legge fallimentare, esigeva l’indicazione puntuale dei beni e degli elementi di valutazione, senza poterla demandare a una consulenza d’ufficio.
Cosa fare invece
Il piano unitario va scritto come somma di piani individuali più un “differenziale di gruppo”: per ciascuna società, cosa otterrebbero i suoi creditori con un piano autonomo e cosa ottengono con il piano unitario; ogni trasferimento infragruppo motivato con il vantaggio compensativo che riceve la società che cede risorse. L’attestatore va scelto tra professionisti realmente indipendenti da tutte le società del gruppo, non solo dalla capogruppo.
C’è poi il tema delle classi. Se il piano di una o più società è in continuità aziendale, la suddivisione dei creditori in classi è necessaria, e il voto si svolge per classi all’interno di ciascuna società. Nel piano unitario le classi non possono essere “di gruppo”: le banche creditrici di più società restano creditrici di ciascuna, con crediti distinti, garanzie distinte e voti distinti. Costruire classi coerenti per ogni società, e spiegare come il trattamento di ciascuna classe si colleghi al disegno complessivo, è una parte del lavoro che va avviata già durante il termine della riserva, non nei giorni del deposito.
Il dettaglio che pochi conoscono
La postergazione dei finanziamenti infragruppo (art. 292 CCII, che richiama la logica degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.) incide sul piano: i crediti della capogruppo verso le controllate per finanziamenti non sono, di regola, sullo stesso piano dei creditori esterni. Un piano che li tratta come chirografari ordinari rischia di essere contestato proprio dai creditori esterni della controllata.
Gli errori in cifre
Le tre simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite su dati di fantasia, utili a misurare il costo concreto di alcuni errori. Non descrivono casi reali.
Simulazione 1 — Il perimetro sbagliato
Ipotesi: gruppo composto da Alfa S.p.A. (capogruppo, debiti per 4.712.300 €), Beta S.r.l. e Gamma S.r.l. (controllate al 100%, debiti rispettivamente per 1.386.900 € e 927.450 €) e Delta S.r.l., partecipata al 35% da un socio di Alfa e priva di rapporti di direzione e coordinamento (debiti per 618.200 €). Ricorso unitario con riserva depositato mercoledì 14 ottobre 2026, iscritto nel registro delle imprese il giorno successivo, con richiesta di misure protettive per tutte e quattro.
- Per Alfa, Beta e Gamma il perimetro è corretto: le misure decorrono dal 15 ottobre e la conferma va ottenuta entro trenta giorni dall’iscrizione.
- Per Delta, che non appartiene al gruppo, la domanda unitaria non è lo strumento corretto. Se il tribunale lo rileva in sede di conferma, la protezione di Delta viene meno: un creditore che vanta 74.380 € e aveva sospeso un pignoramento presso terzi sui conti della società può riprendere l’esecuzione.
- Con un ricorso autonomo depositato contestualmente, Delta avrebbe ottenuto una protezione propria, senza rischiare di indebolire la domanda delle altre tre.
Esito: l’errore non costa solo a Delta. Il tempo speso a discutere del perimetro in sede di conferma è sottratto al lavoro sul piano unitario di Alfa, Beta e Gamma.
Simulazione 2 — La cassa unica
Ipotesi: Beta S.r.l., società patrimoniale del gruppo, possiede un immobile stimato in 1.930.000 € e ha debiti chirografari per 1.284.600 €. Il piano unitario prevede la vendita dell’immobile e il trasferimento di 640.000 € ad Alfa per sostenerne la continuità, senza alcuna contropartita a favore di Beta.
- Con un piano autonomo di Beta (al netto di costi di procedura e prededuzioni ipotizzati in 212.700 €), i chirografari di Beta riceverebbero 1.717.300 € disponibili, cioè il pagamento integrale.
- Con il piano unitario, dopo il trasferimento ad Alfa, restano 1.077.300 €: i chirografari di Beta ricevono circa l’83,9%.
- Il beneficio per i creditori di Beta è negativo: l’art. 284, comma 4, CCII impone invece di quantificare il beneficio per i creditori di ciascuna impresa. I creditori di Beta, che votano separatamente, hanno ogni ragione per votare contro, e possono far valere il pregiudizio in sede di omologazione.
Se lo stesso trasferimento fosse accompagnato da un vantaggio compensativo documentato (per esempio, la cessione a Beta di un credito commerciale di Alfa verso un cliente solvibile di valore equivalente, o il mantenimento di un contratto di locazione a canone di mercato per dieci anni), la valutazione cambierebbe radicalmente.
Simulazione 3 — Il termine sprecato e il periodo sospetto
Ipotesi: decreto di concessione del termine di sessanta giorni emesso il 21 ottobre 2026, con scadenza al 20 dicembre 2026. Il gruppo chiede la proroga il 10 dicembre senza motivi documentati; esiste un’istanza di liquidazione giudiziale pendente contro Gamma. La proroga non può essere concessa per Gamma e il piano non è pronto.
- Se si apre la liquidazione giudiziale di Gamma, il periodo sospetto per le revocatorie si calcola a ritroso dal deposito della domanda del 14 ottobre 2026 (principio affermato, sotto la legge fallimentare, da Cass. n. 12148/2025).
- Nei sei mesi anteriori Gamma aveva rimborsato ad Alfa finanziamenti per 143.870 € e pagato fornitori per 211.540 €: tutte operazioni che il curatore potrà valutare, e i rimborsi alla capogruppo saranno esaminati anche alla luce delle regole sui finanziamenti infragruppo (artt. 290-292 CCII).
- Con una tabella di marcia rispettata, il piano sarebbe stato depositato entro il 20 dicembre e la questione non si sarebbe posta.
La mappa degli errori
Gli errori del concordato con riserva di gruppo non si distribuiscono a caso: si concentrano in tre momenti, cioè la preparazione del ricorso, i primi trenta giorni dopo il deposito e la fase di redazione del piano. Il primo e il secondo errore si commettono prima ancora di entrare in tribunale e sono i più facili da prevenire; il terzo e il quarto maturano nelle prime settimane, quando l’attenzione degli amministratori è assorbita dalla gestione quotidiana; il quinto e il sesto esplodono alla scadenza, quando i margini di correzione sono minimi.
La tabella riassume, per ciascun errore, il momento critico, la conseguenza tipica e la possibilità concreta di rimedio.
| Errore | Momento in cui si commette | Conseguenza tipica | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| Perimetro sbagliato (società fuori gruppo o COMI estero) | Preparazione del ricorso | Domanda non utilizzabile per quella società; questioni di competenza | Parziale: stralcio e domanda autonoma |
| Ricorso “vuoto” | Deposito | Richieste di integrazione; rischio di valutazione di abuso | Parziale: integrazione tempestiva |
| Obblighi informativi trascurati, atti non autorizzati | Prime settimane | Revoca del termine (art. 44, c. 2); inefficacia degli atti (art. 46) | Parziale: regolarizzazione, se l’atto non è irreversibile |
| Misure protettive “in blocco” | Deposito e conferma | Cessazione degli effetti; escussione di garanzie infragruppo | Parziale: nuova istanza nei limiti dell’art. 8 |
| Termine sprecato | Durante la riserva | Mancato deposito del piano; liquidazione giudiziale | No, se la proroga è negata |
| Piano che confonde le masse | Deposito del piano | Inammissibilità, voto contrario, opposizioni | Sì, se si interviene prima del voto con modifiche del piano |
La checklist preventiva
Prima di depositare un ricorso unitario con riserva, e poi durante il termine, verifica che:
- [ ] ogni società inclusa sia sottoposta alla direzione e coordinamento della stessa capogruppo, con pubblicità nel registro delle imprese ex art. 2497-bis c.c.;
- [ ] ogni società abbia il centro degli interessi principali in Italia e non sia un’impresa minore;
- [ ] il tribunale adito sia quello indicato dall’art. 286 CCII (COMI della capogruppo o, in mancanza, dell’impresa con maggiore esposizione debitoria nell’ultimo bilancio approvato);
- [ ] per ciascuna società siano pronti i bilanci degli ultimi tre esercizi e l’elenco nominativo dei creditori con importi e cause di prelazione;
- [ ] il ricorso descriva la struttura del gruppo, i vincoli partecipativi e contrattuali e alleghi il bilancio consolidato, se redatto;
- [ ] la richiesta di misure protettive indichi, società per società, esecuzioni pendenti, creditori interessati e garanzie infragruppo;
- [ ] sia annotata in agenda la scadenza per la conferma delle misure e sia calcolata la durata residua tenendo conto di eventuali misure già godute in composizione negoziata;
- [ ] sia fissato con il commissario un formato dei report periodici per singola società;
- [ ] ogni operazione infragruppo successiva al deposito sia sottoposta a valutazione e, se di straordinaria amministrazione, ad autorizzazione;
- [ ] l’attestatore sia indipendente rispetto a tutte le società del perimetro e sia incaricato nei primi giorni;
- [ ] esista una tabella di marcia a ritroso dalla scadenza del termine, con le cause di eventuali ritardi documentate nei report;
- [ ] il piano quantifichi, per ciascuna società, il beneficio per i suoi creditori rispetto a un’alternativa autonoma.
Conservare questa lista e spuntarla con date e firme dei responsabili è il modo più semplice per dimostrare al commissario, e poi al tribunale, che la riserva è stata usata per costruire il piano e non per guadagnare tempo.
E se l’errore l’ho già fatto?
Il punto che sfugge quasi sempre è che molti errori della fase di riserva sono ancora correggibili, purché ci si muova prima che il tribunale li rilevi o prima che producano effetti irreversibili.
Perimetro sbagliato. Se una società estranea al gruppo è stata inclusa, la via più lineare è lo stralcio volontario: le società del gruppo proseguono con la domanda unitaria, mentre quella estranea presenta una propria domanda autonoma, con un ricorso coerente con la sua situazione (eventualmente anch’esso con riserva). Se si tratta di un’impresa minore, il suo percorso è quello del concordato minore o degli altri strumenti di sovraindebitamento, con l’intervento dell’OCC. Prima si interviene, minore è il rischio che la questione contamini l’intera procedura.
Ricorso incompleto. La documentazione mancante va depositata spontaneamente, prima che sia il tribunale a chiederla. Una integrazione tempestiva, accompagnata da una nota che spiega lo stato dei lavori sul piano, è anche il miglior argomento contro una lettura del ricorso come strumento puramente dilatorio.
Obblighi informativi violati. Se un report è stato omesso o incompleto, conviene regolarizzare subito, informando il commissario delle ragioni del ritardo. Se è stato compiuto un atto di straordinaria amministrazione senza autorizzazione, occorre valutare con attenzione se e come rimuoverne gli effetti (per esempio con la restituzione di un pagamento infragruppo) e se dichiararlo spontaneamente: la scoperta da parte del commissario è sempre più dannosa della segnalazione.
Misure protettive perse. Se le misure hanno cessato gli effetti per mancata conferma, si può valutare una nuova richiesta nei limiti di durata complessiva dell’art. 8 CCII, motivando la funzionalità delle misure rispetto al progetto. Non è un esito garantito: dipende dalla durata residua e dalle ragioni della mancata conferma.
Termine scaduto senza piano. Qui i margini si riducono molto. Se la proroga è stata negata e il piano non è stato depositato, il procedimento con riserva non può proseguire. Restano le difese nell’eventuale procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale e, contro la sentenza che la apre, il reclamo previsto dall’art. 51 CCII, nei termini di legge. In alcuni casi, a seconda dello stato del gruppo, può essere valutata una nuova domanda, ma il rischio di una valutazione di abuso cresce con la ripetizione.
Piano che confonde le masse. Se il piano è già depositato ma non ancora votato, è spesso possibile modificarlo per riequilibrare i trattamenti e documentare i vantaggi compensativi, nei limiti e nei tempi consentiti dalla procedura. Se il voto è già avvenuto e una società non ha raggiunto le maggioranze, occorre verificare se il piano unitario possa reggersi senza quella società o se sia necessario ripensare l’intera architettura.
Rinuncia consapevole. In alcune situazioni la scelta più protettiva è rinunciare alla domanda unitaria e ripartire con percorsi separati, magari dopo aver riattivato le trattative con i creditori principali. È una decisione da ponderare con attenzione, perché la rinuncia lascia senza protezione e non cancella le istanze di liquidazione giudiziale pendenti; ma può evitare che una società in condizioni irrecuperabili trascini con sé le altre. La valutazione richiede di confrontare, per ciascuna società, il valore di un percorso autonomo con quello della procedura unitaria.
Le vie d’uscita esistono quasi sempre finché il tribunale non ha deciso: dopo, restano soltanto le impugnazioni, con margini molto più stretti.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Abbiamo depositato un unico ricorso con riserva per tutte le società, ma una di esse non consolida il bilancio con la capogruppo. È finita?”
Non necessariamente. Il consolidamento è solo una delle presunzioni di direzione e coordinamento: conta l’effettivo esercizio di direzione e coordinamento. Se però manca anche quello, è opportuno stralciare la società e farle presentare una domanda separata.
“Il commissario ci ha chiesto i report per singola società e noi abbiamo inviato solo dati consolidati. Rischiamo la revoca del termine?”
Il rischio esiste se l’omissione persiste. Inviare subito i report separati, con una nota esplicativa, è la soluzione. La revoca dell’art. 44, comma 2, CCII presuppone una violazione degli obblighi informativi, che una regolarizzazione tempestiva rende difficilmente sostenibile.
“La holding ha rimborsato un finanziamento a una controllata dopo il deposito. Che cosa succede?”
Va verificato se si tratta di un atto di straordinaria amministrazione non autorizzato e se ha pregiudicato i creditori della holding. La strada più prudente è informare il commissario e valutare la restituzione delle somme.
“Le misure protettive non sono state confermate nei trenta giorni. Possiamo chiederle di nuovo?”
È possibile valutare una nuova istanza, ma nei limiti di durata complessiva previsti dall’art. 8 CCII e con una motivazione solida sulla loro funzionalità al progetto.
“Mancano dieci giorni alla scadenza e il piano non è pronto. Possiamo chiedere la proroga?”
Solo se esistono giustificati motivi e se non sono pendenti domande di liquidazione giudiziale. Servono elementi concreti: per esempio l’arrivo di un’offerta vincolante da un investitore o la necessità di completare la stima di un asset. Una generica “complessità” difficilmente basta.
“Possiamo depositare piani separati per le singole società dopo aver presentato una domanda unitaria con riserva?”
L’art. 284 CCII consente sia un piano unitario sia piani reciprocamente collegati. Quello che conta è che la scelta finale sia coerente con la domanda iniziale e con il perimetro del gruppo e che, per ciascuna società, siano rispettati i presupposti di ammissibilità.
“Una delle controllate è una piccola società con pochi debiti. Deve per forza entrare nel concordato di gruppo?”
No. Se è un’impresa minore non può accedere al concordato preventivo e deve valutare gli strumenti della crisi da sovraindebitamento, con l’assistenza dell’Organismo di composizione della crisi. Se invece supera le soglie, può partecipare al ricorso unitario o presentare una domanda autonoma: la scelta dipende da quanto la sua situazione è legata a quella delle altre società.
“Il socio della holding ha garantito personalmente i debiti bancari del gruppo. Il concordato con riserva lo protegge?”
Di regola no: le misure protettive riguardano il patrimonio delle società ricorrenti. Il socio garante, se persona fisica in difficoltà, deve valutare strumenti propri, tra cui quelli previsti per la crisi da sovraindebitamento, da coordinare con il piano del gruppo.
Gli errori davanti ai giudici
Le pronunce che seguono mostrano che cosa è successo a chi ha commesso errori analoghi a quelli descritti. Molte riguardano la legge fallimentare: sono indicate come tali e vanno lette tenendo conto che il Codice della crisi ha introdotto una disciplina espressa dei gruppi.
1. Cass. civ., Sez. I, 21 novembre 2019, n. 30445 (legge fallimentare).
Principio: il concordato di gruppo presuppone l’esercizio di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti c.c.; non è ammesso per aggregazioni diverse dal gruppo in senso proprio; in assenza di una disciplina positiva, ogni società doveva presentare domanda davanti al proprio tribunale, con masse e maggioranze separate.
Rilevanza: il Codice ha introdotto il ricorso unitario, ma il presupposto della direzione e coordinamento e l’autonomia delle masse restano centrali. È la base del primo e del sesto errore.
2. Cass. n. 20559/2015 (legge fallimentare).
Principio: richiamata nel commento all’art. 284 CCII come espressione dell’orientamento che, prima del Codice, escludeva una procedura unitaria per l’intero gruppo in ragione dell’autonomia patrimoniale delle singole società.
Rilevanza: spiega perché l’art. 284 ha mantenuto l’autonomia delle masse anche nel ricorso unitario.
3. Cass. civ., Sez. Un., 15 maggio 2015, n. 9935 (legge fallimentare).
Principio: la domanda di concordato con riserva presentata al solo fine di differire la dichiarazione di fallimento, e non per regolare la crisi, costituisce abuso del processo ed è inammissibile.
Rilevanza: è il rischio tipico del ricorso di gruppo depositato in fretta e privo di contenuti, descritto nel secondo errore.
4. Cass. civ., Sez. Un., 15 maggio 2015, n. 9935 (legge fallimentare), secondo principio.
Principio: la pendenza del concordato con riserva impedisce temporaneamente la dichiarazione di fallimento, ma non rende improcedibile né sospende il procedimento prefallimentare, che resta pendente.
Rilevanza: nel gruppo, l’istanza di liquidazione giudiziale contro una controllata non scompare con il ricorso unitario: riprende vigore se la riserva non si traduce in un piano.
5. Cass., ord. n. 12148/2025 (legge fallimentare).
Principio: nella consecuzione tra concordato preventivo e procedura liquidatoria, il periodo sospetto per le revocatorie decorre dal deposito della domanda di concordato e non dal decreto di ammissione.
Rilevanza: un termine sprecato (quinto errore) può esporre a revocatoria i pagamenti infragruppo dei mesi precedenti al deposito.
6. Cass., ord. n. 21336/2024 (legge fallimentare).
Principio: la soglia minima di soddisfacimento dei chirografari nel concordato liquidatorio è un presupposto di ammissibilità e il difetto non può essere colmato da argomentazioni successive.
Rilevanza: nel piano di gruppo la soglia oggi prevista dall’art. 84 CCII va verificata per ciascuna società con piano liquidatorio, non in media sul gruppo (sesto errore).
7. Cass. n. 19467/2019 (legge fallimentare).
Principio: il controllo del giudice sulla fattibilità non si estende alla convenienza economica, rimessa ai creditori, ma riguarda la non manifesta inidoneità del piano a raggiungere i suoi obiettivi.
Rilevanza: un piano unitario fondato su trasferimenti infragruppo non dimostrati è esposto proprio a questo controllo.
8. Cass. civ., Sez. I, 31 agosto 2005, n. 17591 (legge fallimentare).
Principio: nel concordato con cessione dei beni il proponente deve indicare puntualmente i beni e gli elementi utili alla loro valutazione, senza poter rimettere tale onere a una consulenza d’ufficio.
Rilevanza: il piano depositato alla scadenza della riserva deve contenere, per ciascuna società, un’indicazione analitica degli attivi.
9. Cass. civ., Sez. I, 4 febbraio 2009, n. 2706 (legge fallimentare), come esempio di orientamento superato.
Principio: dopo il D.Lgs. 169/2007 la precedente attività di consulenza per il debitore non era considerata causa di incompatibilità dell’attestatore.
Rilevanza: oggi il Codice richiede requisiti di indipendenza rafforzati (art. 2 CCII): fare affidamento su quel vecchio orientamento per scegliere l’attestatore del piano di gruppo è un errore.
Letti insieme, questi precedenti tracciano una linea coerente. La giurisprudenza ha sempre guardato con sospetto all’uso del concordato come strumento per guadagnare tempo e ha sempre difeso l’autonomia dei creditori di ciascuna società rispetto alle esigenze del gruppo. Il Codice della crisi ha aperto la porta al ricorso unitario, ma non ha cambiato queste due direttrici: le ha rese esplicite negli artt. 44, 284 e 286. Chi deposita un concordato con riserva di gruppo deve quindi aspettarsi che il tribunale e il commissario verifichino, fin dal primo giorno, due cose: che la riserva serva davvero a costruire un piano e che il piano non sacrifichi i creditori di una società a vantaggio di un’altra.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Nel concordato con riserva di gruppo lo Studio lavora su due fronti: prevenire l’errore prima che si consumi e, quando è già stato commesso, verificare se e come rimediare.
- Ricostruiamo il perimetro del gruppo: esaminiamo visure, registri della direzione e coordinamento, bilanci consolidati e patti parasociali per stabilire quali società possono entrare nel ricorso unitario e quali devono seguire una strada propria.
- Individuiamo il tribunale competente applicando l’art. 286 CCII e verificando il centro degli interessi principali di ciascuna società.
- Costruiamo il ricorso società per società, con bilanci, elenchi creditori e una sezione dedicata alla struttura del gruppo, in modo che la domanda non possa essere letta come puramente dilatoria.
- Redigiamo la richiesta di misure protettive indicando per ciascuna impresa esecuzioni pendenti, creditori interessati e garanzie infragruppo, e presidiamo il procedimento di conferma.
- Impostiamo con il commissario giudiziale il calendario e il formato dei report periodici e li predisponiamo con lo staff di commercialisti, società per società.
- Esaminiamo ogni operazione infragruppo successiva al deposito e, se si tratta di atti urgenti di straordinaria amministrazione, predisponiamo le istanze di autorizzazione.
- Pianifichiamo il termine a ritroso, con una tabella di marcia condivisa con gli organi amministrativi, l’attestatore e gli advisor.
- Verifichiamo la tenuta del piano unitario: autonomia delle masse, quantificazione del beneficio per i creditori di ciascuna impresa, vantaggi compensativi, soglie di ammissibilità, trattamento dei finanziamenti infragruppo.
- Quando l’errore è già stato commesso, valutiamo stralcio, integrazione, regolarizzazione, nuova istanza di misure o modifica del piano, e assistiamo nelle impugnazioni.
- Accompagniamo verso gli strumenti del sovraindebitamento le imprese minori, i soci e i garanti persone fisiche che il concordato di gruppo non può includere.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore è quella che pesa di più su questo tema: il concordato con riserva di gruppo nasce spesso da una composizione negoziata che non ha portato a un accordo, e conoscere quella fase dall’interno consente di sfruttarne il lavoro senza ripeterne gli errori. Quando un errore della fase di riserva deve essere riparato nei gradi successivi, l’abilitazione al patrocinio in Cassazione garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio, con lo stesso difensore e la stessa linea.
Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo, segue la parte giuridica (perimetro, competenza, misure, autorizzazioni) e quella contabile (report, piani, quantificazione dei benefici) senza passaggi di consegne.
Chiusura
Un gruppo può presentare un’unica domanda di concordato con riserva, ma la possibilità si accompagna a un onere: ogni società porta con sé la propria documentazione, i propri creditori, le proprie misure protettive e il proprio voto. Il ricorso unitario funziona quando il perimetro è corretto, il termine è usato per costruire il piano e il piano dimostra il beneficio per i creditori di ciascuna impresa.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché si trova nel punto di incontro tra le competenze certificate dell’Avvocato: l’esperienza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), per il passaggio dalla composizione negoziata di gruppo al concordato con riserva; e la qualifica di Gestore della crisi (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC, per le imprese minori, i soci e i garanti che restano fuori dal concordato preventivo e hanno bisogno degli strumenti del sovraindebitamento. Analizzeremo la situazione del vostro gruppo e verificheremo quale strada percorrere, senza promettere esiti, ma con una strategia costruita sui documenti.
📩 Prima che il commissario chieda il prossimo report o che il termine scada, contatta lo Studio Monardo: i recapiti per raggiungerci sono al termine di questa guida.
