Chi gestisce un’impresa in difficoltà spesso pensa di mettere al sicuro qualcosa: la casa intestata al figlio, un bonifico al coniuge, la quota di un immobile ceduta a un parente “per sistemare le cose in famiglia”. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) guarda a questi atti con una regola molto netta. Le donazioni e, più in generale, gli atti a titolo gratuito compiuti nei due anni anteriori al deposito della domanda cui segue l’apertura della liquidazione giudiziale sono privi di effetto rispetto ai creditori, senza che il curatore debba promuovere un’azione revocatoria. Il rischio è concreto sia per chi ha donato sia per chi ha ricevuto: il bene può essere acquisito alla procedura con la semplice trascrizione della sentenza.
La questione si colloca nel punto in cui la gestione della crisi diventa scelta patrimoniale. È esattamente il terreno su cui opera lo Studio Monardo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi lavora sulla fase che precede l’insolvenza, quando gli atti dispositivi dell’imprenditore vengono valutati alla luce dei futuri rischi di inefficacia. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC: per i debitori non soggetti a liquidazione giudiziale conosce dall’interno come il liquidatore della liquidazione controllata reagisce agli atti di liberalità compiuti prima della procedura.
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Inquadramento normativo: l’art. 163 CCII
Sul piano normativo la disciplina è contenuta nell’art. 163 del Codice della crisi, collocato tra le norme sugli effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori. La norma riproduce, con alcune modifiche rilevanti, il vecchio art. 64 della legge fallimentare (R.D. 267/1942).
Il contenuto si articola in due commi.
- Comma 1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori gli atti a titolo gratuito compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale, o nei due anni anteriori. Sono esclusi i regali d’uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, purché la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.
- Comma 2. I beni oggetto di tali atti sono acquisiti al patrimonio della liquidazione mediante trascrizione della sentenza che apre la procedura. Qualsiasi interessato può proporre reclamo contro la trascrizione a norma dell’art. 133 CCII.
La definizione essenziale è questa: l’inefficacia dell’atto gratuito è automatica, relativa e opera per legge, senza bisogno di provare la frode, la conoscenza dell’insolvenza o il danno concreto ai creditori.
Che cosa significa “privo di effetto rispetto ai creditori”
Va precisato che la donazione non diventa nulla. Tra donante e donatario l’atto resta valido. È soltanto inopponibile alla massa dei creditori: per la procedura, il bene è come se non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore. Questa è la cosiddetta inefficacia relativa. Ne derivano due conseguenze pratiche:
- il curatore può liquidare il bene donato come se fosse ancora del debitore;
- se, chiusa la procedura, residuasse un attivo dopo il pagamento dei creditori, il rapporto tra donante e donatario tornerebbe a produrre i suoi effetti ordinari.
La ratio della norma
La logica è semplice. Chi si trova in prossimità dell’insolvenza non può impoverirsi gratuitamente a danno dei creditori. Nel conflitto tra il creditore, che cerca di evitare una perdita, e il donatario, che cerca di conservare un guadagno ricevuto senza corrispettivo, il legislatore privilegia il primo. Per questo non richiede alcun elemento soggettivo: la buona fede del donatario è irrilevante.
La novità rispetto alla legge fallimentare: da quando si contano i due anni
Sul piano normativo la differenza più importante rispetto all’art. 64 l.fall. riguarda il punto di partenza del periodo “sospetto”. Nella legge fallimentare i due anni si contavano a ritroso dalla dichiarazione di fallimento. Nel Codice della crisi si contano a ritroso dal deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale. Il tempo del processo prefallimentare, quindi, non “consuma” più il periodo sospetto a vantaggio del donatario. Inoltre, sono espressamente colpiti anche gli atti gratuiti compiuti dopo il deposito della domanda e prima della sentenza.
Distinzione da istituti affini
L’inefficacia dell’art. 163 va tenuta distinta da altri strumenti con cui la procedura recupera beni usciti dal patrimonio.
| Istituto | Norma | Che cosa colpisce | Serve un’azione? | Elementi da provare |
|---|---|---|---|---|
| Inefficacia degli atti gratuiti | art. 163 CCII | Atti gratuiti nei 2 anni anteriori alla domanda e successivi | No, per i beni soggetti a trascrizione basta la trascrizione della sentenza | Solo gratuità e data dell’atto |
| Inefficacia dei pagamenti anticipati | art. 164 CCII | Pagamenti di crediti non scaduti nel periodo sospetto | Sì, accertamento | Data e scadenza del credito |
| Revocatoria ordinaria del curatore | art. 165 CCII e art. 2901 c.c. | Atti pregiudizievoli anche oltre i due anni | Sì | Danno ai creditori ed elemento soggettivo |
| Revocatoria “fallimentare” | art. 166 CCII | Atti onerosi, pagamenti e garanzie nel periodo sospetto | Sì | Conoscenza dello stato di insolvenza (nei casi del comma 2) |
Un esempio concreto rende la distinzione evidente. Un imprenditore vende al cugino un capannone a un prezzo pari al 60% del valore di mercato: l’atto è oneroso, quindi non rientra nell’art. 163, e il curatore dovrà agire con la revocatoria dell’art. 166 CCII, provandone i presupposti. Se invece l’imprenditore regala lo stesso capannone al cugino, l’atto è gratuito: basta la trascrizione della sentenza per acquisirlo all’attivo.
Requisiti e termini
In termini operativi, l’inefficacia scatta quando ricorrono contemporaneamente quattro condizioni.
1. Il debitore è assoggettato a liquidazione giudiziale
L’art. 163 è una norma della liquidazione giudiziale. Riguarda quindi l’imprenditore commerciale che supera le soglie di non assoggettabilità e la società che entra in tale procedura. Per il consumatore, il professionista, l’imprenditore agricolo e l’impresa minore, la procedura liquidatoria è invece la liquidazione controllata del sovraindebitamento, che segue regole diverse (v. “Casi particolari”).
2. L’atto è a titolo gratuito
Il concetto di gratuità è più ampio di quello di donazione. Rientra nell’art. 163 ogni atto con cui il debitore si impoverisce senza ricevere un corrispettivo, anche se non è mosso da spirito di liberalità. La giurisprudenza formatasi sull’art. 64 l.fall. è costante nel valutare la gratuità sulla base della causa concreta dell’operazione e non dei motivi delle parti. Vi rientrano, oltre alla donazione formale:
- la donazione indiretta (ad esempio il pagamento del prezzo di un immobile intestato al figlio);
- la rinuncia gratuita a un diritto o a un credito;
- la costituzione di un fondo patrimoniale, secondo l’orientamento consolidato;
- il conferimento gratuito in comunione legale di beni personali;
- la garanzia prestata per un debito altrui senza un interesse proprio del garante;
- il pagamento di un debito altrui, salvo prova di un vantaggio per chi paga.
3. L’atto è stato compiuto nel periodo rilevante
Il periodo rilevante comprende:
- i due anni anteriori al deposito della domanda cui segue l’apertura della liquidazione giudiziale;
- il periodo successivo al deposito della domanda, fino all’apertura.
Per stabilire la data dell’atto si fa riferimento al momento in cui è divenuto opponibile ai terzi: per gli immobili, di regola, conta la trascrizione.
4. L’atto non rientra nelle esclusioni
Restano efficaci i regali d’uso e gli atti compiuti per dovere morale o per pubblica utilità, a condizione che siano proporzionati al patrimonio del donante. La proporzione si misura sul patrimonio esistente al momento dell’atto.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del superamento |
|---|---|---|---|
| Periodo sospetto di 2 anni | A ritroso dal deposito della domanda cui segue l’apertura della liquidazione giudiziale | Sostanziale, fisso | Oltre i 2 anni l’atto gratuito non è automaticamente inefficace; resta la revocatoria ordinaria |
| Atti successivi alla domanda | Dal deposito della domanda all’apertura | Sostanziale | Atto gratuito comunque inefficace |
| Procedure in consecuzione | Dalla domanda della prima procedura (concordato, accordi, ecc.) secondo l’art. 170 CCII | Sostanziale | Il periodo sospetto si “aggancia” alla prima domanda |
| Reclamo contro la trascrizione | Dalla conoscenza della trascrizione, nei termini dell’art. 133 CCII | Perentorio | Il donatario perde lo strumento di contestazione immediata |
| Limiti temporali delle azioni del curatore | Art. 170 CCII (dall’apertura della procedura e dal compimento dell’atto) | Decadenziali | Domande proposte oltre i limiti non sono ammissibili |
| Sospensione feriale | 1-31 agosto | Processuale | Si applica ai termini processuali dei giudizi ordinari, non al periodo sospetto |
Il termine più critico è il periodo di due anni: è un termine fisso, che non si interrompe e non si sospende, e la sua decorrenza dipende dalla data di deposito della domanda di apertura, che il donatario non controlla.
Va precisato che, secondo l’orientamento formatosi sotto la legge fallimentare, l’azione con cui il curatore fa accertare l’inefficacia dell’atto gratuito ha natura dichiarativa e non è soggetta a prescrizione. Il Codice della crisi ha però introdotto all’art. 170 limiti temporali per la proposizione delle domande di inefficacia e revocatorie: il loro coordinamento con l’art. 163 va verificato caso per caso.
Procedura passo-passo
La disciplina prevede una sequenza precisa. Di seguito i passaggi, con l’indicazione di chi agisce, davanti a quale organo e con quale atto.
Passo 1 — Deposito della domanda di apertura
Un creditore, il pubblico ministero o lo stesso debitore depositano il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale davanti al tribunale competente, individuato in base al centro degli interessi principali del debitore (art. 27 CCII). Da questa data si contano a ritroso i due anni. Chi ha ricevuto una donazione dal debitore dovrebbe annotarsi subito questa data: è quella che decide la sorte dell’atto.
Passo 2 — Sentenza di apertura
Il tribunale apre la liquidazione giudiziale con sentenza (art. 49 CCII), nomina il giudice delegato e il curatore. La sentenza è annotata nel registro delle imprese e, se ci sono beni immobili o mobili registrati, viene trascritta nei pubblici registri.
Passo 3 — Ricognizione degli atti da parte del curatore
Il curatore ricostruisce il patrimonio del debitore e gli atti compiuti nel periodo sospetto: ispezioni ipotecarie, visure al registro delle imprese e al PRA, esame dei conti correnti, delle scritture contabili e degli atti notarili. In questa fase emergono le donazioni, le intestazioni a familiari, i fondi patrimoniali e le garanzie gratuite.
Passo 4 — Trascrizione della sentenza sui beni donati
Per i beni immobili e i mobili registrati, il comma 2 dell’art. 163 consente l’acquisizione alla procedura mediante trascrizione della sentenza di apertura. In termini operativi il curatore fa trascrivere la sentenza anche contro il donatario, con riferimento al bene oggetto dell’atto gratuito. Non c’è un giudizio preventivo: è il donatario che, se ritiene l’atto non gratuito o escluso, deve attivarsi per contestare.
Passo 5 — Reclamo dell’interessato
Il donatario o qualsiasi altro interessato può proporre reclamo contro la trascrizione secondo l’art. 133 CCII, la norma che disciplina il reclamo contro gli atti del curatore. Il reclamo si propone al giudice delegato; contro la decisione è previsto un ulteriore reclamo al tribunale. Nel reclamo vanno dedotti, con prove documentali:
- la natura onerosa dell’atto (corrispettivo pagato, tracciabilità del pagamento);
- la data dell’atto, se anteriore al periodo sospetto;
- la riconducibilità a un’esclusione (regalo d’uso, dovere morale, pubblica utilità) e la proporzione rispetto al patrimonio del donante;
- l’esistenza di un vantaggio concreto per il debitore, nelle operazioni trilaterali.
Passo 6 — Beni non trascrivibili: l’azione di accertamento
Per denaro, titoli, beni mobili non registrati, crediti ceduti, la trascrizione non basta. Il curatore promuove un giudizio davanti al tribunale che ha aperto la procedura per far dichiarare l’inefficacia dell’atto e ottenere la restituzione del bene o del suo valore. Secondo le Sezioni Unite (Cass. SU n. 6538/2010) l’obbligo di restituzione ha natura di debito di valore e gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale.
Passo 7 — Liquidazione del bene
Una volta acquisito all’attivo, il bene viene liquidato secondo il programma di liquidazione. Il ricavato è distribuito ai creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione.
Dove più spesso si sbaglia
- Confondere la data dell’atto con la data della sentenza. Il conteggio corretto parte dal deposito della domanda, non dall’apertura della procedura.
- Ritenere “sicura” una donazione perché il donatario era in buona fede. Nell’art. 163 la buona fede non conta.
- Mascherare la donazione da vendita. Un prezzo dichiarato e mai pagato non rende l’atto oneroso; anzi, espone a contestazioni anche sul piano penale (bancarotta fraudolenta per distrazione).
- Lasciar scadere il termine del reclamo. Chi ha argomenti per contestare la gratuità deve muoversi subito dopo aver avuto conoscenza della trascrizione.
Avvertenza decisiva: se il donatario ha già rivenduto il bene a un terzo, la procedura può agire contro di lui per il valore, e la posizione del subacquirente va esaminata separatamente in base alla data e al titolo del suo acquisto.
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti su dati realistici. Non sono casi reali.
Esempio di applicazione n. 1 — Immobile donato al figlio
Dati di partenza.
– Il titolare di una ditta individuale di commercio all’ingrosso dona al figlio un appartamento del valore stimato di 187.600 €. L’atto notarile è trascritto il 9 settembre 2023.
– Un fornitore creditore di 64.320 € deposita il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale il 21 giugno 2025.
– Il tribunale apre la procedura con sentenza del 15 ottobre 2025.
Calcolo del periodo sospetto.
– Termine a ritroso: 21 giugno 2025 meno due anni = 21 giugno 2023.
– Data della donazione: 9 settembre 2023, successiva al 21 giugno 2023.
– Distanza tra donazione e domanda: 1 anno, 9 mesi e 12 giorni.
Esito. La donazione cade nel periodo sospetto ed è priva di effetto rispetto ai creditori. Il curatore fa trascrivere la sentenza contro il figlio e acquisisce l’appartamento all’attivo. Il figlio può proporre reclamo ai sensi dell’art. 133 CCII, ma potrà ottenere qualcosa solo dimostrando che l’atto non era gratuito o che rientra nelle esclusioni. Per un immobile di 187.600 € l’esclusione per “regalo d’uso” o “dovere morale” è difficilmente sostenibile, salvo un patrimonio residuo del donante di dimensioni tali da rendere la liberalità proporzionata.
Variante. Se la donazione fosse stata trascritta il 4 maggio 2023, la distanza dalla domanda sarebbe di 2 anni, 1 mese e 17 giorni. L’art. 163 non si applicherebbe. Il curatore dovrebbe agire con la revocatoria ordinaria (art. 165 CCII e art. 2901 c.c.), provando il pregiudizio per i creditori; per gli atti gratuiti la consapevolezza del pregiudizio va valutata solo in capo al debitore.
Variante con domanda tardiva. Se il ricorso del fornitore fosse stato depositato il 20 settembre 2025, con la legge fallimentare si sarebbe contato dalla sentenza; con il Codice della crisi si conta comunque dalla domanda. Ogni mese di ritardo nel deposito della domanda fa “uscire” dal periodo sospetto gli atti più vecchi: per questo la data di deposito è il primo dato da verificare.
Esempio di applicazione n. 2 — Somme di denaro, regali e debito di un parente
Dati di partenza. Una società in nome collettivo attiva nella ristorazione, con un patrimonio netto contabile di circa 312.000 € al momento degli atti, compie nel periodo sospetto tre operazioni:
| Operazione | Data | Importo | Qualificazione probabile |
|---|---|---|---|
| Bonifico al socio per “contributo personale”, senza delibera né causale di credito | 11 gennaio 2025 | 18.750 € | Atto gratuito, inefficace |
| Regalo di nozze alla figlia di un dipendente storico | 27 aprile 2025 | 1.340 € | Possibile regalo d’uso, proporzionato |
| Pagamento del debito bancario di una società del cognato del socio, senza rapporti con la snc | 3 luglio 2025 | 27.380 € | Gratuito, salvo prova di un vantaggio per la snc |
La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è depositata il 14 maggio 2026.
Sviluppo.
– Tutte e tre le operazioni ricadono nei due anni anteriori (dal 14 maggio 2024 in poi).
– Il bonifico al socio: in assenza di un titolo (finanziamento restituito, compenso deliberato, distribuzione di utili regolarmente approvata) è un trasferimento senza corrispettivo. Il curatore agisce per la restituzione di 18.750 €.
– Il regalo di nozze: per entità e occasione rientra nei regali d’uso, proporzionato a un patrimonio di 312.000 €. Resta efficace.
– Il pagamento del debito altrui: secondo le Sezioni Unite (n. 6538/2010) è gratuito, a meno che il beneficiario provi che la snc ne ha tratto un vantaggio diretto o indiretto. Se la società del cognato fosse a sua volta creditrice della snc, il pagamento potrebbe essere considerato oneroso per l’interesse alla compensazione (Cass. n. 20886/2024). In mancanza, il curatore agisce contro la banca o contro la società del cognato per 27.380 €, secondo il rapporto rilevante.
Esito complessivo. Su 47.470 € di uscite, 46.130 € sono potenzialmente recuperabili alla procedura; 1.340 € restano fuori. Trattandosi di somme di denaro, non c’è trascrizione: serve un giudizio di accertamento e condanna, con obbligo restitutorio quale debito di valore.
Casi particolari
Il fondo patrimoniale
La costituzione di un fondo patrimoniale, salvo particolari circostanze, è considerata un atto a titolo gratuito. Se è stata compiuta nel periodo sospetto, è inefficace rispetto ai creditori della liquidazione giudiziale. La giurisprudenza formatasi sull’art. 64 l.fall. ha chiarito che il fondo non trasferisce la proprietà dei beni ai familiari, ma vi imprime soltanto un vincolo di destinazione (Cass. n. 15297/2000). Ha anche affermato che l’azione del curatore per far dichiarare l’inefficacia del fondo costituito nel biennio ha natura dichiarativa e non è soggetta a prescrizione (Cass. n. 20067/2011). Nel giudizio di gravame va coinvolto anche il coniuge che ha partecipato alla convenzione (Cass. n. 6665/2001).
I trasferimenti tra coniugi in vista della separazione
Non tutti i trasferimenti tra coniugi sono gratuiti. La Cassazione (n. 13087/2015) ha distinto: il trasferimento di beni tra coniugi in vista della separazione è gratuito, salvo che abbia funzione di adempimento dell’obbligo di mantenimento del coniuge o dei figli. In termini operativi, conta il contenuto concreto degli accordi di separazione: se il trasferimento sostituisce un assegno dovuto, può essere oneroso. Analogo è il conferimento gratuito in comunione legale di beni personali, ritenuto atto gratuito inefficace (Cass. n. 4457/2003). Vanno poi considerate le regole specifiche dell’art. 169 CCII sugli atti tra coniugi e figure assimilate.
Garanzie infragruppo e operazioni trilaterali
Nelle società di gruppo il problema è frequente: la controllata garantisce il debito della controllante, oppure paga un debito di un’altra società del gruppo. La gratuità va accertata considerando la posizione complessiva della società all’interno del gruppo (Cass. n. 3615/2004). Una garanzia per un debito altrui è gratuita se l’eventuale vantaggio del garante resta un semplice motivo e non entra nella causa del contratto (Cass. n. 11093/2004). Nelle operazioni trilaterali conta la causa concreta: il negozio è gratuito se il debitore si impoverisce senza un vantaggio patrimoniale apprezzabile (Cass. n. 23140/2020).
Questi passaggi sono centrali nel lavoro dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la valutazione preventiva degli atti infragruppo e delle garanzie è parte della gestione della crisi prima che la crisi diventi insolvenza.
Atti compiuti durante la composizione negoziata
Durante la composizione negoziata della crisi l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, ma deve informare l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione (art. 21 CCII). Le protezioni previste dall’art. 24 CCII per gli atti coerenti con le trattative riguardano il regime delle revocatorie. Una donazione non ha alcuna coerenza con un percorso di risanamento: se alla composizione negoziata segue la liquidazione giudiziale, l’atto gratuito resta esposto all’art. 163.
Il sovraindebitato: la liquidazione controllata
Per il consumatore, il professionista e l’impresa minore la procedura liquidatoria è la liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII). In questa procedura l’art. 163 non è richiamato come regola di inefficacia automatica: il liquidatore può esercitare le azioni volte a far dichiarare inefficaci gli atti pregiudizievoli secondo le norme del codice civile (art. 274 CCII), quindi tipicamente la revocatoria ordinaria. Inoltre, nelle procedure di sovraindebitamento gli atti in frode ai creditori incidono sull’accesso ad alcuni strumenti e sull’esdebitazione: una donazione recente può pesare sulla valutazione di meritevolezza.
Procedure in consecuzione
Se alla domanda di concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione segue la liquidazione giudiziale, il periodo sospetto si collega alla prima domanda. Il principio era già affermato sotto la legge fallimentare (Cass. n. 17844/2002) ed è ora regolato dall’art. 170 CCII.
Trust e vincoli di destinazione
Il trust con cui l’imprenditore segrega beni a favore dei familiari, senza ricevere alcun corrispettivo, presenta la stessa struttura economica di un’attribuzione gratuita. Lo stesso vale per il vincolo di destinazione dell’art. 2645-ter c.c. costituito a favore di figli o del coniuge. In termini operativi il curatore verifica la data dell’atto istitutivo e quella dei singoli trasferimenti al trustee: se cadono nel periodo sospetto, la loro qualificazione come atti gratuiti consente di ricondurli all’art. 163. Va precisato che la posizione del trustee e dei beneficiari, e quindi la corretta individuazione dei soggetti che devono partecipare al contraddittorio, richiede un esame specifico dell’atto istitutivo.
Donazioni modali e donazioni con riserva di usufrutto
Una donazione gravata da un onere (donazione modale) non diventa onerosa per il solo fatto dell’onere. Se il peso imposto al donatario è modesto rispetto al valore del bene, l’atto resta essenzialmente gratuito. Se invece l’onere assorbe una parte rilevante del valore, la qualificazione va fatta sulla causa concreta, con gli stessi criteri usati per le operazioni trilaterali. Nella donazione con riserva di usufrutto, il debitore trasferisce gratuitamente la nuda proprietà: è questa che la procedura può acquisire, mentre l’usufrutto riservato è già un bene del debitore e rientra comunque nell’attivo.
Il socio illimitatamente responsabile
Nelle società di persone l’apertura della liquidazione giudiziale della società produce l’apertura della procedura anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (art. 256 CCII). Le donazioni compiute personalmente dal socio a favore di familiari possono quindi essere esaminate dal curatore nell’ambito della procedura del socio. Il calcolo del periodo sospetto va effettuato con attenzione alla domanda che ha condotto all’apertura della procedura, perché la posizione del socio può presentare decorrenze proprie.
Gli atti gratuiti dopo il deposito della domanda
L’art. 163 colpisce espressamente anche gli atti gratuiti compiuti dopo il deposito della domanda e prima dell’apertura. È un periodo in cui l’imprenditore, già raggiunto dal ricorso, può essere tentato di “anticipare” il curatore. Un atto gratuito compiuto in questa finestra è privo di effetto rispetto ai creditori senza alcun margine di discussione sul piano temporale, e può essere valutato anche sotto il profilo della responsabilità penale dell’imprenditore.
Domande frequenti
Ho donato la casa a mio figlio tre anni fa: la liquidazione giudiziale può toccarla?
Se tra la trascrizione della donazione e il deposito della domanda di apertura sono trascorsi più di due anni, l’art. 163 CCII non si applica. Il curatore non può acquisire il bene con la semplice trascrizione della sentenza. Può però tentare la revocatoria ordinaria (art. 165 CCII e art. 2901 c.c.), che richiede la prova del pregiudizio per i creditori e, per gli atti gratuiti, la consapevolezza del pregiudizio in capo al donante. Restano inoltre i limiti temporali dell’art. 170 CCII e la prescrizione dell’azione.
Ho ricevuto un immobile in regalo e non sapevo nulla dei debiti del donante: rischio comunque?
Sì. L’inefficacia dell’art. 163 non dipende dalla buona fede di chi riceve. Conta solo che l’atto sia gratuito e che sia stato compiuto nel periodo sospetto. Il donatario può difendersi dimostrando che l’atto non era gratuito (ad esempio perché ha pagato un corrispettivo tracciabile) o che rientra nelle esclusioni di legge. Lo strumento immediato è il reclamo contro la trascrizione della sentenza, ai sensi dell’art. 133 CCII.
Un regalo per un matrimonio o una cresima diventa inefficace?
Di norma no. I regali d’uso, cioè le liberalità fatte in occasione di ricorrenze secondo gli usi sociali, sono esclusi, purché proporzionati al patrimonio di chi dona. Un orologio o una somma contenuta per un matrimonio rientrano tipicamente nell’esclusione. Un appartamento o una somma molto elevata rispetto al patrimonio no. Il giudizio di proporzione si fa sul patrimonio del donante al momento dell’atto, non su quello al momento della crisi.
Il fondo patrimoniale protegge la casa di famiglia dalla liquidazione giudiziale?
Non se è stato costituito nei due anni anteriori alla domanda di apertura. In quel caso la costituzione del fondo, considerata atto gratuito, è inefficace verso i creditori della procedura. Se il fondo è più risalente, la procedura deve valutare altri strumenti, come la revocatoria ordinaria, e devono essere considerati i limiti all’esecuzione sui beni del fondo per i debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Se ho pagato i debiti di mio fratello con i soldi dell’impresa, cosa succede?
Il pagamento di un debito altrui è considerato atto gratuito, a meno che chi riceve la somma dimostri che l’impresa che ha pagato ne ha tratto un vantaggio concreto, diretto o indiretto (Cass. SU n. 6538/2010). Il curatore può chiedere la restituzione della somma. In alcuni casi l’interesse del pagatore può emergere da rapporti di debito e credito reciproci, che rendono l’operazione onerosa (Cass. n. 20886/2024).
Caso limite: la donazione è stata fatta dopo il deposito della domanda ma il tribunale ha poi rigettato quella domanda e aperto la procedura su un ricorso successivo?
La norma collega il periodo sospetto alla domanda “cui è seguita” l’apertura della liquidazione giudiziale. Se la prima domanda è stata rigettata e la procedura è stata aperta su un ricorso successivo, occorre verificare quale domanda abbia effettivamente condotto all’apertura e se ricorrano i presupposti della consecuzione. Il calcolo può cambiare di molti mesi e, quindi, l’esito per il donatario.
Il donatario può trattenere il bene pagando qualcosa alla procedura?
L’art. 163 non prevede un meccanismo di “riscatto” automatico. Tuttavia il curatore, con le autorizzazioni previste dalla legge, può valutare soluzioni transattive quando l’acquisizione e la vendita del bene risulterebbero lunghe, costose o incerte, ad esempio per contestazioni sulla gratuità. Il donatario può quindi formulare una proposta, che il curatore sottopone agli organi della procedura. La convenienza va misurata sul valore realizzabile in liquidazione, sui tempi e sui rischi del contenzioso: una proposta documentata ha più possibilità di essere presa in esame.
Il quadro giurisprudenziale
Va precisato in apertura di questa sezione che l’art. 163 CCII è applicato alle sole liquidazioni giudiziali aperte dopo l’entrata in vigore del Codice (15 luglio 2022) e che la giurisprudenza di legittimità consolidata si è formata sull’art. 64 della legge fallimentare. Le pronunce che seguono riguardano l’art. 64 l.fall.: sono richiamate perché l’art. 163 ne riprende la struttura (atto gratuito, periodo biennale, esclusioni, acquisizione mediante trascrizione), ferma la diversa decorrenza del periodo sospetto. I principi sono riformulati in parole proprie.
La nozione di gratuità
Cass. civ., Sezioni Unite, 18 marzo 2010, n. 6538.
Principio: la gratuità si accerta sulla causa concreta dell’operazione. Il pagamento del debito altrui da parte di chi poi fallisce è gratuito, salvo che chi riceve provi un vantaggio, diretto o indiretto, per il solvens. L’obbligo di restituzione è un debito di valore e gli interessi decorrono dalla domanda.
Rilevanza: è il riferimento principale per le operazioni trilaterali e fissa l’onere della prova in capo al beneficiario.
Cass. civ., Sez. I, 22 ottobre 2020, n. 23140.
Principio: per qualificare l’atto non basta verificare in astratto se vi sia corrispettività; occorre accertare se il debitore subisca un impoverimento senza un vantaggio patrimoniale concreto, considerando entità dell’attribuzione, durata del rapporto e qualità dei soggetti.
Rilevanza: chiarisce i criteri di giudizio che il curatore e il donatario devono utilizzare nel reclamo o nel giudizio di accertamento.
Cass. civ., 26 luglio 2024, n. 20886.
Principio: il pagamento di un debito altrui è presunto gratuito, ma la presunzione cade se il pagatore aveva un interesse economicamente apprezzabile, come l’estinzione di un debito verso un proprio creditore, per effetto della compensazione.
Rilevanza: pronuncia recente, utile nei gruppi societari e nei rapporti con parti correlate. Nota: la fonte consultata riporta la data del 26 luglio 2024 senza indicare la sezione.
Cass. civ., Sez. I, 2 febbraio 2006, n. 2325.
Principio: la gratuità dipende dalla causa del contratto e non dai motivi delle parti; non occorre lo spirito di liberalità.
Rilevanza: spiega perché l’art. 163 colpisce non solo le donazioni ma ogni attribuzione senza corrispettivo.
Garanzie e operazioni infragruppo
Cass. civ., Sez. I, 11 giugno 2004, n. 11093.
Principio: la garanzia prestata per un debito altrui è gratuita quando il beneficio eventualmente atteso dal garante resta un semplice motivo, estraneo alla causa del negozio.
Rilevanza: riguarda fideiussioni e ipoteche concesse dall’imprenditore a favore di familiari o di altre società.
Cass. civ., Sez. I, 24 febbraio 2004, n. 3615.
Principio: la fideiussione della controllata a favore della controllante non è una donazione quando è resa su direttiva del gruppo, ma la gratuità va valutata sulla posizione complessiva della società nel gruppo; nel caso esaminato la garanzia è stata ritenuta gratuita.
Rilevanza: impone un’analisi dei vantaggi compensativi di gruppo prima di ritenere “salva” una garanzia infragruppo.
Cass. civ., Sez. I, 29 maggio 2003, n. 8590.
Principio: nell’accollo realizzato mediante delegazione, la gratuità si valuta sul rapporto di provvista sottostante.
Rilevanza: utile quando il debito di un terzo è assunto dall’imprenditore in crisi.
Cass. civ., Sez. I, 7 dicembre 2001, n. 15515.
Principio: il pagamento del debito del terzo è gratuito nel rapporto tra il fallito e il terzo debitore; nel rapporto con il creditore che lo riceve è invece un atto oneroso.
Rilevanza: individua il soggetto contro cui il curatore deve agire e il regime applicabile a ciascun rapporto.
Famiglia, fondo patrimoniale e coniugi
Cass. civ., Sez. I, 24 giugno 2015, n. 13087.
Principio: i trasferimenti tra coniugi in vista della separazione sono gratuiti, salvo che assolvano la funzione di adempiere l’obbligo di mantenimento del coniuge o dei figli.
Rilevanza: decisiva per gli accordi patrimoniali di separazione stipulati da un imprenditore in difficoltà.
Cass. civ., Sez. I, 26 marzo 2003, n. 4457.
Principio: l’accordo con cui il coniuge fa entrare gratuitamente in comunione beni personali è un atto gratuito inefficace verso i creditori.
Rilevanza: estende la tutela della massa alle modifiche del regime patrimoniale della famiglia.
Cass. civ., Sez. I, 30 settembre 2011, n. 20067.
Principio: l’azione del curatore volta a far accertare l’inefficacia del fondo patrimoniale costituito nel biennio ha natura dichiarativa e non è soggetta a prescrizione.
Rilevanza: il donatario non può contare sul semplice decorso del tempo; il coordinamento con i limiti dell’art. 170 CCII va però valutato nelle procedure nuove.
Cass. civ., Sez. I, 29 novembre 2000, n. 15297.
Principio: il fondo patrimoniale imprime un vincolo di destinazione ma non trasferisce la proprietà ai familiari; la madre non era legittimata a impugnare, per il figlio minore, il provvedimento che aveva dichiarato inefficace il fondo.
Rilevanza: chiarisce chi può contestare l’acquisizione dei beni del fondo.
Cass. civ., Sez. I, 15 maggio 2001, n. 6665.
Principio: nel giudizio di impugnazione sull’inefficacia del fondo patrimoniale è parte necessaria il coniuge che ha partecipato alla convenzione costitutiva.
Rilevanza: un vizio di contraddittorio può travolgere la decisione.
Effetti e decorrenza
Cass. civ., Sez. I, 26 marzo 2003, n. 4466.
Principio: la sentenza dichiarativa, provvisoriamente esecutiva, rende inefficaci gli atti gratuiti anche durante il giudizio di opposizione e consente di procedere alla liquidazione.
Rilevanza: la contestazione della sentenza di apertura non blocca, di per sé, l’acquisizione dei beni donati.
Cass. civ., Sez. I, 13 dicembre 2002, n. 17844.
Principio: in caso di procedure concorsuali in successione, il periodo sospetto si calcola dalla prima procedura.
Rilevanza: principio oggi disciplinato dall’art. 170 CCII, rilevante quando la liquidazione giudiziale segue un concordato o un accordo non riusciti.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Sul tema delle donazioni e degli atti gratuiti compiuti prima della liquidazione giudiziale, lo Studio lavora sia per l’imprenditore in crisi sia per chi ha ricevuto un bene. Gli strumenti concreti sono questi.
- Ricostruiamo la cronologia degli atti del debitore: date di stipula e di trascrizione, date di deposito delle domande di apertura, eventuali procedure precedenti in consecuzione.
- Calcoliamo il periodo sospetto a ritroso dalla domanda cui è seguita l’apertura, verificando se l’atto ricade nei due anni o ne è fuori.
- Qualifichiamo l’atto sulla causa concreta: esaminiamo gli atti notarili, i movimenti bancari, i rapporti di debito e credito tra le parti, per stabilire se l’atto era davvero gratuito.
- Raccogliamo la prova dei corrispettivi e dei vantaggi: bonifici, quietanze, contabilità, rapporti infragruppo, compensazioni, per dimostrare l’onerosità nelle operazioni trilaterali.
- Valutiamo le esclusioni di legge: regali d’uso, dovere morale, pubblica utilità, con un’analisi documentata della proporzione rispetto al patrimonio del donante alla data dell’atto.
- Predisponiamo il reclamo contro la trascrizione ai sensi dell’art. 133 CCII, con la documentazione a supporto, e seguiamo l’eventuale fase successiva davanti al tribunale.
- Difendiamo il donatario nel giudizio di accertamento promosso dal curatore per denaro, titoli o beni non registrati, anche sulla quantificazione del debito restitutorio e degli interessi.
- Verifichiamo i limiti temporali dell’art. 170 CCII e le eventuali eccezioni di decadenza, insieme alla corretta instaurazione del contraddittorio (coniuge, familiari, subacquirenti).
- Analizziamo preventivamente, nella fase di crisi, gli atti dispositivi programmati dall’imprenditore, segnalando quelli esposti a inefficacia o revocatoria e indicando percorsi compatibili con gli strumenti di regolazione della crisi.
- Valutiamo la posizione del sovraindebitato nella liquidazione controllata, dove gli atti gratuiti sono aggrediti con le azioni del codice civile e incidono sulla valutazione di meritevolezza.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesano in particolare due abilitazioni. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, l’Avvocato conosce il momento in cui l’imprenditore valuta gli atti di straordinaria amministrazione e sa come quegli atti verranno letti se la crisi sfocia in liquidazione giudiziale. Come Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC, conosce le regole della liquidazione controllata, dove gli atti di liberalità del debitore sono esaminati sotto il profilo delle azioni revocatorie e della meritevolezza.
La qualifica di avvocato cassazionista consente di seguire la controversia sulla gratuità dell’atto con la stessa strategia e lo stesso difensore dall’analisi iniziale fino al giudizio di legittimità, senza passaggi di mano tra professionisti diversi.
Lo Studio opera con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono i flussi finanziari, il patrimonio del donante e i rapporti infragruppo; gli avvocati traducono quei dati in eccezioni, reclami e difese.
Chiusura
In sintesi: una donazione o un altro atto gratuito compiuto nei due anni anteriori al deposito della domanda cui segue la liquidazione giudiziale è privo di effetto verso i creditori, senza bisogno di provare frode o conoscenza dell’insolvenza. Il curatore acquisisce i beni registrati con la trascrizione della sentenza; per il denaro e gli altri beni agisce in giudizio. Il donatario può difendersi solo dimostrando l’onerosità dell’atto, la sua collocazione fuori dal periodo sospetto o la riconducibilità alle esclusioni di legge. La data di deposito della domanda è il dato da cui tutto dipende.
Lo Studio Monardo è specializzato su questo tema perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura che opera proprio nella fase in cui le scelte patrimoniali dell’imprenditore determinano la futura esposizione all’art. 163 CCII. Per i debitori non fallibili, la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e di fiduciario OCC consente di valutare con la stessa precisione gli atti gratuiti nella liquidazione controllata.
📩 Il periodo sospetto si calcola su date che non controlli: prima che il curatore trascriva la sentenza, contatta lo Studio Monardo utilizzando i riferimenti che trovi al termine di questo articolo.
