Quando il tribunale apre la liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore individuale, o di un socio illimitatamente responsabile, la prima domanda pratica non riguarda i creditori. Riguarda la spesa del mese: con quali soldi si fa la spesa, si paga la luce, si mantengono i figli, se tutto il patrimonio passa al curatore?
La risposta del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è contenuta nell’art. 147 CCII. Il giudice delegato può concedere al debitore un sussidio a titolo di alimenti, per sé e per la famiglia, e la casa di proprietà del debitore resta destinata ad abitazione fino a quando non viene venduta. Va precisato subito che non si tratta di un diritto automatico. Il sussidio non arriva da solo: va chiesto, motivato e documentato, e il giudice può negarlo. Chi non si attiva rischia di restare per mesi senza alcuna entrata utilizzabile, mentre la procedura segue i propri tempi.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché si colloca esattamente nel punto in cui la crisi d’impresa incontra la crisi della persona fisica. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e conosce dall’interno il passaggio dalla gestione della crisi aziendale alla procedura liquidatoria; è inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC, quindi lavora ogni giorno sulla determinazione di ciò che serve al debitore e alla sua famiglia per vivere mentre il patrimonio viene liquidato. È la stessa valutazione che l’art. 147 CCII rimette al giudice delegato.
📩 Se la liquidazione giudiziale è stata aperta o sta per esserlo, scrivici adesso: i riferimenti per contattare lo Studio sono riportati in fondo a questa pagina.
Sul piano normativo: che cos’è il sussidio alimentare dell’art. 147 CCII
La norma
L’art. 147 CCII, rubricato “Alimenti ed abitazione del debitore”, contiene due regole distinte.
- Primo comma. Se al debitore vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.
- Secondo comma. La casa di cui il debitore è proprietario, o che può godere in quanto titolare di un altro diritto reale, nei limiti in cui è necessaria all’abitazione di lui e della famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla sua liquidazione.
La norma riproduce, con adattamenti lessicali, il vecchio art. 47 della legge fallimentare (R.D. 267/1942). Il “fallito” è diventato “debitore”, il “fallimento” è diventato “liquidazione giudiziale”, ma la struttura è rimasta la stessa. Per questo la giurisprudenza formata sull’art. 47 l.fall. resta il principale riferimento interpretativo, e in questo articolo verrà citata dichiarandolo.
In sintesi: il sussidio dell’art. 147 CCII è una somma che la procedura può erogare al debitore persona fisica privo di mezzi, per la sua sopravvivenza e per quella della famiglia, su decisione discrezionale del giudice delegato.
La ratio
La liquidazione giudiziale produce lo spossessamento: dalla data della sentenza il debitore perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni, che passano al curatore (art. 142 CCII). Se l’imprenditore è una persona fisica, lo spossessamento colpisce una persona che deve comunque mangiare, abitare, curarsi. Il legislatore ha quindi previsto due “valvole”:
- l’art. 146 CCII, che esclude dalla liquidazione alcuni beni e redditi (beni strettamente personali, assegni alimentari, stipendi e pensioni nei limiti fissati dal giudice, frutti del fondo patrimoniale, cose impignorabili per legge);
- l’art. 147 CCII, che interviene quando, nonostante quelle esclusioni, il debitore resta comunque privo di mezzi.
Va precisato che le due norme lavorano in sequenza. L’art. 146 sottrae alla massa ciò che il debitore già ha o guadagna. L’art. 147 aggiunge, se necessario, una somma tratta dalla procedura.
Distinzione da istituti affini
Il sussidio dell’art. 147 non va confuso con:
| Istituto | Fonte | Chi decide | Da dove arrivano i soldi | Natura |
|---|---|---|---|---|
| Sussidio alimentare | art. 147, c. 1, CCII | Giudice delegato | Attivo della procedura | Concessione discrezionale |
| Quota di stipendio/pensione lasciata al debitore | art. 146, c. 1, lett. b, CCII | Giudice delegato | Reddito del debitore | Esclusione dalla massa nei limiti fissati |
| Assegni alimentari ricevuti dal debitore | art. 146, c. 1, lett. b, CCII | Nessun provvedimento: esclusione per legge | Terzo obbligato | Bene escluso |
| Alimenti ex art. 433 c.c. | Codice civile | Giudice ordinario | Familiari obbligati | Diritto soggettivo |
| Somme lasciate al debitore nella liquidazione controllata | art. 268, c. 4, lett. b, CCII | Giudice della procedura | Reddito del debitore | Esclusione dalla massa |
Un esempio concreto chiarisce la differenza. Un ex titolare di ditta individuale, dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, trova lavoro come dipendente con uno stipendio di 1.380 euro. Il giudice delegato fissa con decreto la quota che il debitore trattiene per il mantenimento suo e della famiglia: siamo nell’art. 146. Se invece il debitore non ha alcun reddito, non ha pensione e non riceve alimenti da familiari, l’unico strumento è l’art. 147: una richiesta di sussidio a carico della procedura.
Chi può beneficiarne
La norma parla di “debitore”. Nella liquidazione giudiziale il riferimento utile riguarda:
- l’imprenditore individuale commerciale assoggettato alla procedura;
- i soci illimitatamente responsabili di società di persone, ai quali la liquidazione si estende (art. 256 CCII) e per i quali valgono, in quanto compatibili, le regole dettate per il debitore persona fisica.
Le società, in quanto tali, non hanno esigenze alimentari: l’art. 147 non ha spazio per una s.r.l. o una s.p.a. Gli amministratori di società di capitali, che non sono assoggettati alla procedura, non beneficiano del sussidio: il loro patrimonio personale non è spossessato.
Requisiti e termini
Le condizioni una per una
1. Mancanza dei mezzi di sussistenza. È il presupposto centrale. Non basta che il debitore abbia meno di prima: occorre che gli manchino i mezzi per far fronte alle esigenze primarie. La valutazione è comparativa: si considerano i redditi esclusi ex art. 146 (stipendio o pensione nella quota lasciata), gli alimenti eventualmente ricevuti, i redditi del coniuge o convivente che contribuisce ai bisogni comuni, i beni non compresi nella liquidazione.
2. Persona fisica assoggettata alla procedura. Come detto, imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
3. Disponibilità della procedura. La norma non lo scrive espressamente, ma il sussidio si paga con l’attivo. Se la procedura non ha liquidità, il provvedimento rischia di restare sulla carta. In termini operativi, il curatore indica nel parere se e quando ci sono somme disponibili.
4. Parere del curatore e del comitato dei creditori. Il giudice delegato deve sentirli prima di decidere. Il parere non è vincolante, ma la sua assenza è un vizio del procedimento. Se il comitato non è stato costituito, si applicano le regole generali sulla sostituzione del comitato da parte del giudice delegato.
5. Destinazione alimentare. Il sussidio copre il necessario per vivere, non il tenore di vita precedente. Il parametro è la nozione di “alimenti”, più ristretta del “mantenimento”. Gli alimenti, nel diritto civile, coprono il bisogno essenziale (vitto, alloggio, vestiario, cure), tenuto conto della posizione sociale ma senza garantire lo stesso livello di vita.
La famiglia
Il sussidio è concesso “per lui e per la famiglia”. La norma non definisce la famiglia. Nella prassi si considerano il coniuge o l’unito civilmente, i figli a carico e, secondo l’impostazione più diffusa, i familiari conviventi verso cui il debitore ha obblighi alimentari. Il dato decisivo è il carico effettivo: un figlio maggiorenne economicamente autonomo non incide sulla misura; un figlio minore o studente sì.
I termini
La disciplina dell’art. 147 non fissa un termine per chiedere il sussidio: l’istanza può essere proposta in ogni momento della procedura, quando il bisogno si manifesta, e riproposta se cambiano le circostanze. I termini rilevanti riguardano invece l’impugnazione del decreto del giudice delegato.
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Istanza di sussidio | Nessun termine: dall’apertura della procedura fino alla chiusura | Libera | Nessuna decadenza; l’istanza è riproponibile |
| Reclamo contro il decreto del giudice delegato (art. 124 CCII) | 10 giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto | Perentorio | Il decreto diventa definitivo per lo stato di fatto esaminato |
| Conservazione della casa (art. 147, c. 2) | Dall’apertura fino alla liquidazione dell’immobile | Effetto legale | Cessa con la vendita |
| Sospensione feriale | 1-31 agosto | Non opera nei procedimenti del CCII salvo diversa previsione (art. 9 CCII) | Il termine di reclamo corre anche ad agosto |
Il termine più critico è quello di 10 giorni per il reclamo contro il decreto del giudice delegato, che non beneficia della sospensione feriale dal 1 al 31 agosto. Un decreto di rigetto comunicato il 28 luglio va reclamato entro il 7 agosto.
Va precisato che, essendo l’istanza riproponibile, un rigetto non chiude per sempre la questione. Ma ripresentare la stessa istanza con gli stessi documenti porta di regola allo stesso esito: serve un fatto nuovo (perdita del lavoro, malattia, nascita di un figlio, cessazione degli alimenti di un familiare).
Procedura passo-passo
1. Ricostruzione della situazione economica
Prima di scrivere l’istanza occorre una fotografia precisa delle entrate e delle uscite del nucleo familiare. In termini operativi servono:
- stato di famiglia e certificazione dei familiari a carico;
- ultima dichiarazione dei redditi del debitore e dei familiari conviventi;
- buste paga o cedolini di pensione, se esistono;
- estratti dei conti personali non compresi nella liquidazione;
- spese fisse documentate: canone o mutuo dell’abitazione se non di proprietà, utenze, spese mediche ricorrenti, spese scolastiche;
- eventuale certificazione di invalidità o di patologie.
2. Coordinamento con l’art. 146 CCII
Se il debitore ha un reddito da lavoro o da pensione, la prima strada è chiedere al giudice delegato di fissare, ai sensi dell’art. 146, la quota che resta al debitore. Lo stipendio ha regole proprie, trattate in un articolo dedicato: qui basta ricordare che il sussidio dell’art. 147 è sussidiario, cioè interviene quando ciò che resta al debitore non basta.
3. Redazione dell’istanza
L’istanza si deposita nel fascicolo telematico della procedura, indirizzata al giudice delegato. Il contenuto necessario:
- dati del debitore e della procedura (tribunale, numero di ruolo, giudice delegato, curatore);
- descrizione del nucleo familiare;
- dimostrazione della mancanza di mezzi di sussistenza;
- quantificazione della somma richiesta, con un prospetto delle spese essenziali;
- indicazione della periodicità (mensile, una tantum, per un periodo determinato);
- eventuale richiesta collegata sull’abitazione;
- elenco documenti allegati.
L’errore più frequente è chiedere una cifra senza giustificarla voce per voce. Il giudice delegato deve motivare il proprio decreto anche nei confronti dei creditori, e una richiesta non documentata gli offre pochi elementi.
4. Parere del curatore e del comitato dei creditori
Il giudice delegato trasmette l’istanza al curatore e al comitato. Il curatore valuta di regola tre aspetti: la reale mancanza di mezzi, la liquidità della procedura, la congruità dell’importo. Il comitato esprime il punto di vista dei creditori, che hanno interesse a non ridurre l’attivo.
In questa fase è utile un dialogo trasparente con il curatore. Il debitore ha comunque obblighi di collaborazione (art. 149 CCII sugli obblighi del debitore) e una richiesta che emerga coerente con le informazioni già fornite alla procedura ha maggiore credibilità.
5. Decreto del giudice delegato
Il giudice delegato decide con decreto motivato. Può:
- accogliere l’istanza, fissando importo, periodicità e durata;
- accoglierla in parte, riducendo l’importo o limitandone la durata;
- rigettarla.
La giurisprudenza formata sul vecchio art. 47 l.fall. ha costantemente qualificato questa decisione come espressione di prudente apprezzamento, non come accertamento di un diritto soggettivo del debitore (Cass. civ., Sez. I, n. 3664 del 14 marzo 2001).
6. Reclamo
Contro il decreto del giudice delegato è ammesso reclamo al tribunale ai sensi dell’art. 124 CCII, entro 10 giorni dalla comunicazione o notificazione. Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato; il giudice delegato non può far parte del collegio. Possono reclamare il debitore, il curatore, il comitato dei creditori e chiunque vi abbia interesse.
Il ricorso per cassazione contro la decisione sul sussidio è stato ritenuto inammissibile, perché il provvedimento non è definitivo (l’istanza può essere riproposta) e non decide su un diritto soggettivo (Cass. civ., Sez. I, n. 3664/2001, resa sull’art. 47 l.fall.). Ne deriva che la partita si gioca davanti al giudice delegato e, al massimo, davanti al tribunale in sede di reclamo.
7. Esecuzione e revisione
Il curatore eroga il sussidio secondo quanto disposto. Se le condizioni cambiano (il debitore trova lavoro, un familiare diventa autonomo, si liquidano altri beni), il curatore può chiedere la revoca o la riduzione; il debitore può chiedere un aumento se le esigenze crescono.
Il giudice competente
Il giudice competente è il giudice delegato designato nella sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, presso il tribunale che ha dichiarato la procedura. La competenza è funzionale: non si può chiedere il sussidio al giudice ordinario o al giudice di pace.
Dove si sbaglia più spesso
- Confondere sussidio e stipendio: chi ha un reddito deve prima far fissare la quota ex art. 146.
- Non indicare i redditi dei familiari conviventi: se emergono dopo, la credibilità dell’istanza cade.
- Lasciar scadere il termine di reclamo, specie ad agosto.
- Chiedere il sussidio per pagare debiti pregressi o spese legali: la destinazione è alimentare, non il pagamento di creditori.
- Ritenere che la casa sia intoccabile: la tutela dura solo fino alla vendita.
L’abitazione del debitore: secondo comma dell’art. 147
Quale casa è protetta
La protezione riguarda la casa di cui il debitore è proprietario o sulla quale è titolare di un altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione). È protetta “nei limiti in cui è necessaria” all’abitazione del debitore e della famiglia. Un immobile di 240 mq per una coppia senza figli può essere ritenuto eccedente rispetto alle esigenze; in tal caso la parte non necessaria può essere destinata dal curatore ad altro utilizzo compatibile.
Fino a quando
La tutela dura “fino alla sua liquidazione”, cioè fino alla vendita dell’immobile nell’ambito della procedura. La casa di proprietà non è sottratta alla liquidazione: resta un bene della massa, e il debitore ha solo il diritto di continuare ad abitarci finché non viene venduta. Dopo l’aggiudicazione e il decreto di trasferimento, il debitore deve lasciarla.
Il perimetro interno alla procedura
La Cassazione, sul vecchio art. 47 l.fall., ha chiarito che questo diritto opera solo nei rapporti interni alla procedura e presuppone che l’immobile sia già nella massa attiva. Il debitore non può quindi usarlo per far valere la proprietà con un’azione diretta contro un terzo estraneo, se il curatore non è inerte (Cass. civ., Sez. I, n. 7142 del 30 maggio 2000).
La casa in locazione
Se il debitore abita in affitto, la situazione è diversa e non rientra nel secondo comma dell’art. 147, che parla di proprietà o diritto reale. La giurisprudenza sulla legge fallimentare ha qualificato la locazione dell’abitazione familiare come rapporto strettamente personale, estraneo alla massa: il curatore non può recedere dal contratto e il debitore resta legittimato nelle controversie sul contratto (Cass. civ., Sez. I, n. 16668 del 19 giugno 2008; Cass. civ., Sez. III, n. 20804 del 29 settembre 2009). Il canone va pagato con le somme lasciate al debitore e, se queste non bastano, è una delle voci su cui fondare la richiesta di sussidio.
Beni impignorabili e beni esclusi: cosa resta comunque al debitore
L’art. 146 CCII elenca i beni non compresi nella liquidazione giudiziale. Sono la prima risorsa del debitore e incidono direttamente sulla valutazione della mancanza di mezzi ex art. 147:
| Bene | Regola | Effetto sul sussidio |
|---|---|---|
| Beni e diritti strettamente personali | Esclusi | Se producono reddito, riducono il bisogno |
| Assegni a carattere alimentare | Esclusi | Si considerano nella valutazione dei mezzi |
| Stipendi, pensioni, salari | Esclusi nei limiti fissati dal giudice delegato | La quota lasciata riduce o elimina il bisogno |
| Frutti del fondo patrimoniale e dei beni costituiti in patrimonio familiare | Esclusi, salvo art. 170 c.c. | Contribuiscono ai bisogni della famiglia |
| Cose non pignorabili per legge | Escluse | Mobilio essenziale, oggetti di uso quotidiano restano al debitore |
Alcuni esempi tratti dalla giurisprudenza sulla legge fallimentare aiutano a capire dove passa il confine:
- l’assegno di mantenimento riconosciuto ai collaboratori di giustizia è stato ritenuto interamente alimentare e quindi non acquisibile, nemmeno in parte (Cass. civ., Sez. I, n. 24416 del 19 novembre 2009);
- il TFR, per la sua funzione assistenziale e previdenziale, può essere lasciato al debitore nella misura necessaria al mantenimento secondo il decreto del giudice delegato (Cass. civ., Sez. I, n. 17751 del 30 luglio 2009);
- le somme dovute dall’assicuratore sulla vita sono escluse, mentre l’indennità per invalidità permanente da infortunio non lo è (Cass. civ., Sez. III, n. 13342 del 19 luglio 2004);
- il riscatto anticipato della polizza vita porta invece le somme nell’attivo (Cass. civ., Sez. I, n. 8676 del 26 giugno 2000);
- l’indennizzo per danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno entra nella massa (Cass. civ., Sez. III, n. 1879 del 27 gennaio 2011; Cass. civ., Sez. I, n. 15493 del 22 luglio 2005).
Chi chiede il sussidio deve dichiarare tutto ciò che possiede o riceve a questi titoli. Un’omissione, oltre a esporre a conseguenze sul piano degli obblighi di collaborazione, rende inattendibile l’intera istanza.
Verifiche sul campo: due esempi di applicazione
Gli esempi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici, utili a capire come si ragiona. Non riproducono casi reali.
Esempio 1: debitore senza reddito, nucleo di tre persone
Dati di partenza.
– Ex titolare di ditta individuale di commercio all’ingrosso; liquidazione giudiziale aperta con sentenza del 9 febbraio.
– Nucleo: debitore, coniuge disoccupato, un figlio di 11 anni.
– Redditi del debitore dopo l’apertura: nessuno. Nessuna pensione.
– Abitazione: appartamento di proprietà del debitore, 92 mq, compreso nell’attivo.
– Coniuge: indennità di disoccupazione pari a 612 euro mensili, in scadenza a fine giugno.
– Spese essenziali documentate: utenze 187 euro, alimentari 540 euro, spese scolastiche e mediche 96 euro, condominio 74 euro, trasporti 63 euro. Totale 960 euro.
Sviluppo.
1. Abitazione: rientra nel secondo comma dell’art. 147 CCII. La famiglia continua ad abitare l’appartamento fino alla vendita; non c’è canone.
2. Mezzi disponibili: 612 euro di indennità del coniuge.
3. Scoperto mensile: 960 − 612 = 348 euro.
4. Il debitore deposita istanza il 3 marzo chiedendo un sussidio di 350 euro mensili fino al 30 giugno e di 960 euro mensili dal 1 luglio, allegando la documentazione.
5. Il curatore riferisce che la procedura dispone di 18.430 euro di liquidità da crediti incassati; il comitato dei creditori esprime parere contrario all’importo dal 1 luglio, ritenendolo eccessivo.
6. Il giudice delegato, con decreto del 21 marzo, concede 340 euro mensili fino al 30 giugno e riserva ogni decisione sul periodo successivo a una nuova istanza documentata sulla situazione lavorativa del coniuge.
Esito. Il decreto è comunicato il 22 marzo. Il termine per il reclamo scade il 1 aprile. Il debitore valuta che la decisione è coerente con i dati e non reclama; deposita una nuova istanza a fine giugno, quando l’indennità del coniuge cessa. È lo schema tipico: il sussidio si costruisce per periodi, a fronte di fatti documentati, e si aggiorna quando cambiano.
Esempio 2: socio illimitatamente responsabile con pensione
Dati di partenza.
– Socio di una s.n.c. di autotrasporti, liquidazione giudiziale estesa al socio con sentenza del 14 luglio.
– Pensione netta: 1.127 euro mensili.
– Nucleo: il solo debitore, vedovo.
– Abitazione: in locazione, canone 455 euro.
– Spese essenziali: canone 455 euro, utenze 132 euro, alimentari 310 euro, farmaci per patologia cronica 84 euro, trasporti 41 euro. Totale 1.022 euro.
Sviluppo.
1. La pensione non è un sussidio: è un reddito del debitore. Il primo passo è chiedere al giudice delegato di fissare, ai sensi dell’art. 146 CCII, la quota che resta al debitore.
2. Il giudice delegato fissa con decreto del 28 luglio in 1.010 euro la quota lasciata al debitore. La differenza di 117 euro è acquisita alla procedura.
3. Scoperto: 1.022 − 1.010 = 12 euro.
4. Una richiesta di sussidio ex art. 147 per 12 euro ha scarso senso pratico: il bisogno è sostanzialmente coperto.
5. Il debitore ritiene però sottostimate le spese per farmaci, che con una nuova terapia salgono a 211 euro. Il decreto è comunicato il 30 luglio: il termine di reclamo di 10 giorni scade il 9 agosto, perché la sospensione feriale dal 1 al 31 agosto non opera.
Esito. Due strade possibili: reclamo entro il 9 agosto contro il decreto ex art. 146, oppure nuova istanza al giudice delegato fondata sul fatto nuovo (aumento della spesa per farmaci di 127 euro). Per un fatto sopravvenuto, la nuova istanza documentata è spesso la via più lineare; per un errore di valutazione già presente nel decreto, serve il reclamo nei termini.
Casi particolari
Debitore che lavora “in nero” o con redditi non dichiarati
Il debitore che chiede il sussidio dichiarando di non avere redditi, mentre in realtà svolge attività retribuite, si espone a conseguenze gravi: revoca del sussidio, segnalazioni sul piano degli obblighi di collaborazione e, nei casi più seri, rilievi penali. Va precisato che il curatore ha ampi poteri di verifica sulle movimentazioni e sui rapporti del debitore.
Fondo patrimoniale
I beni conferiti in fondo patrimoniale non sono compresi nella liquidazione, perché costituiscono un patrimonio separato; il debitore resta legittimato nelle relative cause, inclusa la revocatoria del fondo promossa dal curatore (Cass. civ., Sez. I, n. 8379 del 20 giugno 2000). I frutti di quei beni sono esclusi nei limiti dell’art. 170 c.c., e la Cassazione ha esteso al fondo patrimoniale la regola dettata per il vecchio patrimonio familiare (Cass. civ., Sez. I, n. 1112 del 22 gennaio 2010). Nella valutazione del sussidio, i frutti del fondo destinati ai bisogni della famiglia riducono lo scoperto.
Casa in comproprietà con il coniuge
Se l’abitazione è in comproprietà, nella liquidazione entra solo la quota del debitore. La tutela del secondo comma dell’art. 147 riguarda il godimento della casa nella misura del diritto del debitore; il coniuge comproprietario abita a titolo proprio. Quando il curatore mette in vendita la quota, si pongono questioni di divisione o di vendita della quota indivisa che vanno valutate caso per caso.
Debitore professionista o con attività successiva
Il debitore può intraprendere una nuova attività dopo l’apertura della procedura. I proventi entrano nella massa per la parte eccedente quanto il giudice delegato riconosce necessario al mantenimento. La Cassazione ha ritenuto non sindacabile in sede di legittimità il bilanciamento operato dal giudice di merito tra le esigenze del fallito e quelle dei creditori, escludendo che il fallito possa pretendere una quota più alta come “incentivo” all’attività (Cass., n. 26206 del 22 novembre 2013, resa sull’art. 46 l.fall.).
Liquidazione controllata: un regime diverso
Chi non è imprenditore commerciale assoggettabile a liquidazione giudiziale (consumatore, professionista, piccolo imprenditore sotto soglia) accede, se sovraindebitato, alla liquidazione controllata. Lì l’art. 268, comma 4, lett. b, CCII esclude dalla massa i redditi nei limiti di quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, indicati dal giudice. Il meccanismo è vicino ma non identico a quello dell’art. 147: l’attenzione si concentra sulla somma lasciata al debitore, non su un sussidio erogato dalla procedura.
Su questo crinale tra crisi d’impresa e sovraindebitamento lavora l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC: la determinazione del fabbisogno del debitore e della famiglia è un’attività che conosce da entrambi i lati della procedura.
Tributi locali e D.Lgs. 147/2026
Il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147 sui tributi locali, in vigore dal 12 agosto 2026, ha esteso ai tributi regionali e locali alcuni strumenti del Codice della crisi, come la transazione fiscale. Non incide sull’art. 147 CCII né sulla misura del sussidio, ma riguarda le fasi precedenti (composizione negoziata, strumenti di regolazione) che possono evitare la liquidazione giudiziale.
Domande frequenti
Il curatore mi deve dare dei soldi ogni mese dopo il fallimento?
No, non automaticamente. L’art. 147 CCII prevede che il giudice delegato “può” concedere un sussidio a titolo di alimenti se mancano i mezzi di sussistenza, dopo aver sentito curatore e comitato dei creditori. Serve un’istanza motivata e documentata. Il curatore non decide da solo e non è obbligato a versare nulla senza un decreto del giudice delegato. Se il decreto concede il sussidio, il curatore lo eroga secondo importo e periodicità stabiliti.
Quanto vale l’assegno alimentare nella liquidazione giudiziale?
La legge non fissa importi. La misura dipende dal fabbisogno essenziale del debitore e della famiglia, dai mezzi già disponibili (redditi esclusi, alimenti da familiari, contributo del coniuge) e dalla liquidità della procedura. Il parametro è quello degli alimenti, cioè il necessario per vivere, non il tenore di vita precedente. Per questo l’istanza deve contenere un prospetto delle spese essenziali voce per voce, con documenti.
Posso restare a vivere nella mia casa durante la liquidazione giudiziale?
Sì, se la casa è di sua proprietà o se lei è titolare di un diritto reale di godimento, nei limiti in cui serve all’abitazione sua e della famiglia. La tutela dura però solo fino alla vendita dell’immobile nella procedura: la casa resta un bene destinato a essere liquidato. Dopo il trasferimento all’aggiudicatario deve essere rilasciata. Se la casa è in affitto, si applicano regole diverse, perché la locazione è un rapporto personale estraneo alla massa.
Se il giudice delegato respinge la richiesta posso fare ricorso?
Contro il decreto del giudice delegato si può proporre reclamo al tribunale entro 10 giorni dalla comunicazione o notificazione (art. 124 CCII). Il termine corre anche ad agosto, perché nei procedimenti del Codice della crisi la sospensione feriale (1-31 agosto) di regola non si applica. Il ricorso per cassazione, secondo la giurisprudenza sull’analoga norma della legge fallimentare, è inammissibile. In alternativa, se emergono fatti nuovi, l’istanza può essere riproposta.
Mia moglie lavora: posso comunque chiedere il sussidio?
Sì, ma il reddito del coniuge convivente entra nella valutazione. Il sussidio copre lo scoperto tra il fabbisogno essenziale della famiglia e i mezzi disponibili. Se il reddito del coniuge copre già le esigenze primarie, l’istanza difficilmente sarà accolta. Se le copre solo in parte, il sussidio può integrare la differenza. Nascondere il reddito del coniuge è un errore grave: il curatore lo verifica e la credibilità dell’istanza ne risente.
Le cose di casa vengono portate via?
Le cose che la legge dichiara impignorabili non sono comprese nella liquidazione (art. 146 CCII): ad esempio letti, tavoli e sedie per i pasti, armadi, frigorifero, cucine, lavatrice, utensili di casa e di cucina, salvo che si tratti di beni di rilevante valore economico o artistico. Restano al debitore. Gli altri beni mobili di valore, invece, entrano nella massa e possono essere inventariati e venduti dal curatore.
Il quadro giurisprudenziale
Una premessa di metodo. Le pronunce di legittimità sull’art. 147 CCII, entrato in vigore il 15 luglio 2022, sono ancora scarse, e nella ricerca svolta per questo articolo non sono emerse decisioni della Cassazione riferite specificamente alla nuova norma. Le pronunce che seguono sono tutte rese sulla legge fallimentare (artt. 46 e 47 l.fall.), le cui formulazioni sono state sostanzialmente riprodotte negli artt. 146 e 147 CCII. Sono quindi richiamate come criterio interpretativo, non come applicazioni dirette del Codice della crisi.
Sul sussidio alimentare
1. Cass. civ., Sez. I, 14 marzo 2001, n. 3664.
Principio: la decisione sulla richiesta di sussidio alimentare del fallito è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; la norma non attribuisce al fallito un diritto soggettivo agli alimenti e il provvedimento, sempre riproponibile, non è impugnabile in Cassazione ex art. 111 Cost.
Rilevanza: fissa la natura discrezionale del sussidio e chiude la porta del ricorso per cassazione; tutto si gioca davanti al giudice delegato e al tribunale in sede di reclamo.
Sull’abitazione
2. Cass. civ., Sez. I, 30 maggio 2000, n. 7142.
Principio: il diritto del fallito di continuare ad abitare la casa di sua proprietà fino alla vendita ha effetti solo all’interno della procedura e presuppone che l’immobile sia già acquisito all’attivo; non legittima il fallito ad agire direttamente contro terzi.
Rilevanza: delimita il secondo comma dell’art. 147 CCII: è un diritto di godimento interno, non una riappropriazione del bene.
3. Cass. civ., Sez. I, 19 giugno 2008, n. 16668.
Principio: la locazione della casa familiare del fallito è rapporto personale estraneo alla massa; legittimato nelle relative controversie è il fallito e il curatore non può esercitare il recesso previsto per i contratti pendenti; restano recuperabili le somme distolte in eccesso rispetto alle esigenze della famiglia.
Rilevanza: chi abita in affitto non è tutelato dall’art. 147, c. 2, ma il suo contratto non è nelle mani del curatore.
4. Cass. civ., Sez. III, 29 settembre 2009, n. 20804.
Principio: la locazione di un immobile destinato solo all’abitazione del fallito e della famiglia è sottratta al curatore; le somme pagate in eccesso dal conduttore non entrano nel fallimento senza una pronuncia di condanna.
Rilevanza: conferma il carattere personale del rapporto abitativo in locazione.
Su redditi e beni esclusi
5. Cass., 22 novembre 2013, n. 26206 (sezione non indicata nella fonte consultata).
Principio: la quota di redditi lasciata al fallito è limitata a quanto necessario al mantenimento suo e della famiglia; la norma non è incostituzionale e il bilanciamento con gli interessi dei creditori spetta al giudice di merito, non è sindacabile in legittimità se non per vizi di motivazione.
Rilevanza: il parametro è il fabbisogno, non l’incentivo a produrre reddito; vale, per analogia di ratio, anche per la misura del sussidio.
6. Cass. civ., Sez. I, 27 settembre 2007, n. 20325.
Principio: i pagamenti di stipendi e pensioni ricevuti dal fallito prima del decreto che fissa i limiti sono inefficaci solo per la parte che supera i limiti poi stabiliti, con riferimento al periodo anteriore al decreto.
Rilevanza: mostra il rapporto tra decreto del giudice delegato e somme già incassate dal debitore; utile per coordinare redditi esclusi e richiesta di sussidio.
7. Cass. civ., Sez. I, 30 luglio 2009, n. 17751.
Principio: il TFR, per la sua natura assistenziale e previdenziale, può essere escluso dalla massa nella misura necessaria al mantenimento indicata dal giudice delegato; il decreto ha effetto retroattivo.
Rilevanza: il TFR può costituire una risorsa del debitore, che riduce o elimina il bisogno di sussidio.
8. Cass. civ., Sez. I, 19 novembre 2009, n. 24416.
Principio: l’assegno di mantenimento corrisposto ai collaboratori di giustizia ha natura integralmente alimentare e non può essere acquisito all’attivo, neppure in parte.
Rilevanza: le somme a destinazione alimentare restano al debitore per intero e si considerano nella valutazione dei mezzi di sussistenza.
9. Cass. civ., Sez. I, 22 gennaio 2010, n. 1112.
Principio: la regola sui redditi dei beni del patrimonio familiare si applica anche al fondo patrimoniale, che persegue finalità analoghe.
Rilevanza: i frutti del fondo patrimoniale servono ai bisogni della famiglia e incidono sul calcolo dello scoperto.
10. Cass. civ., Sez. I, 20 giugno 2000, n. 8379.
Principio: i beni del fondo patrimoniale non sono compresi nel fallimento perché costituiscono un patrimonio separato; il fallito resta legittimato nella revocatoria del fondo.
Rilevanza: chiarisce che una parte del patrimonio familiare può restare fuori dalla procedura.
11. Cass. civ., Sez. III, 19 luglio 2004, n. 13342.
Principio: le somme dovute dall’assicuratore sulla vita sono impignorabili ed escluse; per l’assicurazione infortuni l’esclusione riguarda la sola indennità per infortunio mortale, non quella per invalidità permanente.
Rilevanza: individua quali entrate assicurative restano al debitore o alla famiglia.
12. Cass. civ., Sez. I, 26 giugno 2000, n. 8676.
Principio: le somme della polizza vita sono escluse solo se costituiscono la prestazione tipica a scadenza; se l’assicurato riscatta e recupera il risparmio, le somme entrano nell’attivo.
Rilevanza: un riscatto prima o durante la procedura può trasformare una tutela in un bene liquidabile.
13. Cass. civ., Sez. I, 22 luglio 2005, n. 15493.
Principio: l’indennità assicurativa che ristora solo il danno patrimoniale da infortunio, e non il danno biologico o morale, non è bene strettamente personale e va acquisita.
Rilevanza: distingue i risarcimenti che restano al debitore da quelli che finiscono ai creditori.
14. Cass. civ., Sez. III, 27 gennaio 2011, n. 1879.
Principio: il risarcimento per riduzione della capacità lavorativa specifica è danno patrimoniale e rientra nella massa attiva.
Rilevanza: conferma lo stesso confine sul versante risarcitorio.
Lettura d’insieme
Dalla giurisprudenza emergono tre linee. La prima: il sussidio è una concessione discrezionale, non un diritto azionabile. La seconda: la casa di proprietà è protetta nell’uso, non nella titolarità, e solo fino alla vendita. La terza: prima di chiedere un sussidio alla procedura, occorre far valere tutto ciò che la legge già esclude dalla massa (redditi nei limiti, assegni alimentari, fondo patrimoniale, beni impignorabili, alcune somme assicurative).
Cosa può fare lo Studio Monardo per il debitore persona fisica in liquidazione giudiziale
Lo Studio interviene sulla tutela del debitore persona fisica durante la liquidazione giudiziale con strumenti precisi:
- Ricostruiamo il fabbisogno essenziale del nucleo familiare, voce per voce, con i documenti richiesti dal giudice delegato.
- Verifichiamo i beni e i redditi esclusi dalla massa ex art. 146 CCII: stipendio o pensione nei limiti, assegni alimentari, fondo patrimoniale, beni impignorabili, polizze vita.
- Predisponiamo l’istanza di sussidio ex art. 147 CCII al giudice delegato, con prospetto delle spese, periodicità e durata richieste.
- Interloquiamo con il curatore prima e durante la fase di parere, per rappresentare in modo trasparente la situazione del debitore.
- Chiediamo la fissazione o la revisione dei limiti della quota di stipendio o pensione lasciata al debitore, coordinandola con il sussidio.
- Tuteliamo l’uso della casa di abitazione fino alla vendita, verificando i limiti di necessità e i rapporti con eventuali comproprietari.
- Esaminiamo il contratto di locazione dell’abitazione familiare quando il debitore non è proprietario, per evitare iniziative improprie sul rapporto.
- Proponiamo reclamo al tribunale ex art. 124 CCII contro i decreti del giudice delegato, nel rispetto del termine di 10 giorni, che corre anche nel periodo 1-31 agosto.
- Ripresentiamo l’istanza fondata su fatti nuovi (perdita di reddito, malattia, variazioni del nucleo) quando la via del reclamo non è la più utile.
- Valutiamo, prima che la liquidazione si apra, le alternative: composizione negoziata della crisi, strumenti di regolazione, e per il socio o l’ex imprenditore non più fallibile le procedure da sovraindebitamento.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesano in particolare due abilitazioni. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, l’Avvocato conosce il percorso che precede la liquidazione giudiziale e le soluzioni che possono evitarla. Come Gestore della crisi e fiduciario OCC, valuta abitualmente il fabbisogno del debitore e della famiglia, cioè proprio la grandezza su cui il giudice delegato misura il sussidio dell’art. 147 CCII.
La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea, per le controversie collegate alla procedura che arrivano in sede di legittimità.
Lo Studio opera con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono redditi, flussi e spese del nucleo; gli avvocati trasformano quei dati in istanze, reclami e strategie processuali.
Chiusura
In sintesi operativa. Il debitore persona fisica in liquidazione giudiziale può ricevere un sussidio a titolo di alimenti per sé e per la famiglia, ma solo se gli mancano i mezzi di sussistenza e solo su decreto discrezionale del giudice delegato, sentiti curatore e comitato dei creditori. Prima del sussidio vanno fatti valere i redditi e i beni esclusi dall’art. 146 CCII. La casa di proprietà resta abitabile fino alla vendita, non oltre. Contro il decreto c’è il reclamo in 10 giorni, che corre anche ad agosto.
Lo Studio Monardo segue questo tema perché unisce le due prospettive che l’art. 147 CCII mette in gioco: quella della crisi d’impresa, nella quale l’Avv. Monardo opera come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, e quella del sostentamento della persona e della famiglia, che conosce come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC. Analizzeremo la situazione del nucleo, verificheremo cosa resta escluso dalla massa e costruiremo l’istanza o il reclamo più adatti.
📩 Non lasciare che il termine di dieci giorni scada senza una valutazione: tutti i contatti per raggiungere lo Studio Monardo sono indicati al termine di questa guida.
