Chi propone un concordato nella liquidazione giudiziale spesso spera, più o meno apertamente, di risolvere due problemi alla volta: chiudere la procedura con i creditori e lasciarsi alle spalle il processo penale per bancarotta. È un’aspettativa comprensibile. Se i creditori approvano, il tribunale omologa e la procedura si chiude, sembra logico pensare che non ci sia più nessuno da tutelare e quindi più nessun reato da punire. La risposta dei giudici, però, è netta: il concordato chiude la procedura, ma non cancella il reato. Su questo punto il testo del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) dice poco. Le regole vere sono quelle costruite in decenni di sentenze della Corte di cassazione, nate sotto la legge fallimentare e poi riportate, con continuità, nella liquidazione giudiziale.
Per questo, su questo tema, conta più cosa hanno deciso i giudici che la lettera della legge. Il Codice non contiene un articolo che dica “il concordato estingue la bancarotta”, né uno che dica il contrario. La soluzione si ricava da tre principi giurisprudenziali: la sentenza che apre la procedura come condizione di punibilità, la “bancarotta riparata” (che conta solo se arriva prima di quella sentenza) e la distinzione tra chiusura e revoca della procedura. In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere, tradotte in conseguenze pratiche per chi sta valutando o ha già proposto un concordato.
Perché questo tema rientra nella specializzazione dello Studio Monardo? Il rischio penale di un imprenditore in crisi dipende soprattutto da quando e con quale strumento si interviene. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Questa abilitazione riguarda proprio la fase che precede l’apertura della liquidazione giudiziale, cioè l’unica in cui la reintegrazione del patrimonio può ancora fare la differenza. È anche Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC: ricostruire attivi, passivi e atti dispositivi del debitore è lo stesso lavoro che serve per capire quali condotte un curatore o un pubblico ministero potranno contestare.
📩 Se è già aperta una liquidazione giudiziale, o temi che possa esserlo, e vuoi capire quanto pesa il concordato sulla tua posizione penale, scrivici adesso: tutti i riferimenti dello studio sono in fondo a questa pagina.
Il quadro normativo in breve: due binari che non si toccano
Per capire perché il concordato non estingue la bancarotta occorre partire da come il Codice della crisi organizza le due discipline.
Il binario concorsuale. Il concordato nella liquidazione giudiziale è regolato dagli articoli 240 e seguenti del Codice della crisi. Riprende, con alcune modifiche, il vecchio concordato fallimentare degli articoli 124-141 della legge fallimentare (R.D. 267/1942). È una proposta ai creditori che, se approvata e omologata, porta alla chiusura della procedura. La sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale resta però in piedi: non viene cancellata, non viene revocata, non viene dichiarata ingiusta. Esaurisce semplicemente i suoi effetti perché i creditori sono soddisfatti secondo il piano concordatario.
Il binario penale. I reati di bancarotta sono nel Titolo IX del Codice: l’art. 322 (bancarotta fraudolenta), l’art. 323 (bancarotta semplice), le norme sui fatti commessi nelle società (artt. 329 e 330) e l’art. 324, che prevede esenzioni per pagamenti e operazioni compiuti in esecuzione di alcuni strumenti di regolazione della crisi. Il presupposto comune di tutte queste fattispecie è che l’imprenditore sia stato “dichiarato in liquidazione giudiziale”. Il fatto che dopo quella dichiarazione la procedura si chiuda con un concordato, con un riparto finale o per mancanza di attivo non compare tra gli elementi del reato.
| Profilo | Effetto del concordato nella liquidazione giudiziale | Effetto sul reato di bancarotta |
|---|---|---|
| Sentenza di apertura | Resta valida; la procedura si chiude ma non viene revocata | Il presupposto del reato resta integro |
| Soddisfazione dei creditori | Secondo le percentuali del piano omologato | Può rilevare per attenuanti, non per escludere il fatto |
| Atti distrattivi anteriori | Non vengono “sanati” dal voto dei creditori | Restano condotte tipiche se lo erano al momento dell’apertura |
| Scritture contabili | Il concordato non ricostruisce ex post la contabilità | La bancarotta documentale resta valutabile |
| Esenzioni dell’art. 324 CCII | Pensate per strumenti di regolazione diversi (concordato preventivo, accordi, piani) | Non operano retroattivamente sulle condotte anteriori all’apertura |
Un punto di metodo. Quasi tutta la giurisprudenza su questo tema è nata quando esistevano ancora “fallimento” e “concordato fallimentare”. La si può usare per la liquidazione giudiziale solo perché la Cassazione ha riconosciuto la continuità normativa tra le vecchie e le nuove norme penali, come vedremo. Quando in questo articolo citiamo pronunce sulla legge fallimentare lo dichiariamo espressamente: l’applicazione al nuovo concordato nella liquidazione giudiziale è per analogia, giustificata dall’identità della struttura (proposta, voto, omologazione, chiusura senza revoca) tra il concordato fallimentare degli artt. 124-141 l.fall. e quello degli artt. 240 e seguenti CCII.
Un’ultima premessa. Questo articolo non spiega come si propone il concordato, chi lo può proporre, come si vota o come si omologa: sono temi trattati altrove. Qui interessa una sola domanda: cosa succede al processo penale per bancarotta quando, sul piano concorsuale, la crisi viene “risolta” con un concordato.
L’orientamento consolidato: il concordato non è una causa di estinzione del reato
La sentenza “storica”: Cassazione n. 502 del 1974
Il principio da cui parte tutta la riflessione è antico, ma nessuna pronuncia successiva lo ha mai smentito. Con la sentenza n. 502 del 3 aprile 1974, la Quinta Sezione penale della Cassazione ha esaminato il caso di un imprenditore fallito, imputato di bancarotta semplice, che aveva ottenuto l’omologazione di un concordato fallimentare e la sua esecuzione. La difesa sosteneva che, chiusa la procedura con la soddisfazione concordataria dei creditori, il reato non fosse più perseguibile.
La Suprema Corte ha chiarito che il concordato non è una causa di estinzione del reato di bancarotta e non impedisce di proseguire l’azione penale. Ai fini penali conta solo che la sentenza dichiarativa sia divenuta definitiva. L’omologazione e l’esecuzione del concordato producono la chiusura del fallimento, non la sua revoca, e per questo non toccano il procedimento penale.
Il principio, calato nella pratica, significa che il voto favorevole dei creditori non vale come “perdono” penale. Il reato si è già perfezionato quando è stata pronunciata la sentenza di apertura. Ciò che accade dopo, anche se positivo per i creditori, interviene su un fatto già compiuto. La pronuncia riguarda il concordato fallimentare (legge fallimentare) e la bancarotta semplice; il ragionamento vale a maggior ragione per la bancarotta fraudolenta e si trasferisce al concordato nella liquidazione giudiziale, che come il vecchio istituto porta a una chiusura e non a una revoca.
La sentenza di apertura come condizione obiettiva di punibilità: Cassazione n. 13910 del 2017
Il secondo tassello spiega perché la chiusura successiva non conta. Con la sentenza n. 13910 dell’8 febbraio 2017, la Quinta Sezione ha qualificato la dichiarazione di fallimento come condizione obiettiva di punibilità “estrinseca”: un evento che non fa parte della condotta e non deve essere voluto dall’agente, ma senza il quale il fatto, già offensivo, non è punibile.
Questo inquadramento ha una conseguenza decisiva per il nostro tema. Una volta che la condizione si è verificata, cioè una volta pronunciata la sentenza di apertura, il reato è completo in tutti i suoi elementi. Il concordato successivo non può far “venir meno” la condizione, perché non elimina la sentenza: la presuppone. Anzi, il concordato nella liquidazione giudiziale esiste solo perché esiste una liquidazione giudiziale aperta.
In altre parole, se ti trovi in questa situazione: la sentenza è stata pronunciata, sei imputato di bancarotta per fatti anteriori, e ora proponi un concordato. Questo può migliorare molto la posizione dei creditori, e indirettamente la tua in sede di commisurazione della pena, ma non incide sulla sussistenza del reato.
La continuità normativa tra legge fallimentare e Codice della crisi: Cassazione n. 33810 del 2023
Il terzo tassello serve a usare la giurisprudenza “vecchia” per i casi “nuovi”. Con la sentenza n. 33810 del 26 maggio 2023, la Quinta Sezione ha affermato che tra l’art. 216 della legge fallimentare e l’art. 322 del Codice della crisi esiste continuità normativa: le due norme hanno una formulazione sostanzialmente identica, quindi il passaggio al nuovo Codice non ha prodotto alcuna abolizione del reato, né una disciplina più favorevole da applicare retroattivamente.
L’orientamento si è consolidato nel senso che il cambio di nome, da “fallimento” a “liquidazione giudiziale”, non ha aperto alcuna via d’uscita per chi è imputato di bancarotta. Per il tema di questo articolo la conseguenza è duplice. Da un lato, chi sperava che la riforma avesse cambiato le regole non trova appigli. Dall’altro, i principi affermati sul concordato fallimentare (come la n. 502/1974) si possono applicare per analogia al concordato nella liquidazione giudiziale, perché il presupposto penale è rimasto lo stesso.
La natura di reato di pericolo: Cassazione n. 16407 del 2025
L’ultimo tassello dell’orientamento consolidato riguarda la struttura dell’offesa. Con la sentenza n. 16407 del 12 febbraio 2025 (data come riportata da Brocardi), la Quinta Sezione ha ribadito che la bancarotta fraudolenta per distrazione è un reato di pericolo concreto: basta che l’atto, al momento in cui è compiuto, sia idoneo a mettere a rischio la garanzia patrimoniale dei creditori, anche se poi un danno effettivo non si verifica. Il giudice deve motivare sull’idoneità concreta dell’atto e sul dolo generico.
Il principio, calato nella pratica, significa che dimostrare che alla fine i creditori sono stati pagati in percentuale, grazie al concordato, non dimostra che l’atto contestato non fosse pericoloso quando è stato compiuto. Il concordato guarda al futuro; il reato di pericolo guarda al momento della condotta e, come vedremo, al momento della sentenza di apertura.
| Pronuncia | Principio | Ricaduta sul concordato |
|---|---|---|
| Cass. pen. Sez. V n. 502 del 3/4/1974 (l.fall.) | Il concordato non estingue la bancarotta: chiusura, non revoca | Il voto dei creditori non elimina il reato |
| Cass. pen. Sez. V n. 13910 dell’8/2/2017 (l.fall.) | La sentenza dichiarativa è condizione obiettiva di punibilità estrinseca | Il reato è completo alla sentenza; il dopo non lo cancella |
| Cass. pen. Sez. V n. 33810 del 26/5/2023 | Continuità tra art. 216 l.fall. e art. 322 CCII | Si applicano i principi del concordato fallimentare |
| Cass. pen. Sez. V n. 16407 del 12/2/2025 | Distrazione = reato di pericolo concreto | La soddisfazione successiva non prova l’assenza di pericolo |
Questione aperta n. 1: si può “riparare” la bancarotta con le risorse del concordato?
La questione
È la domanda che si pone quasi chiunque proponga un concordato con apporto di finanza esterna: “Se con il concordato rimetto nel patrimonio, in sostanza, quello che era uscito, non è come se l’avessi restituito? La giurisprudenza non ammette la bancarotta riparata?” La domanda è seria, perché la “bancarotta riparata” esiste davvero ed è riconosciuta dalla Cassazione. Il punto è capire fino a quando opera.
Cosa hanno deciso i giudici
La figura della bancarotta riparata è di origine interamente giurisprudenziale. La Quinta Sezione l’ha riconosciuta più volte, tra cui con le sentenze n. 3622 del 19 dicembre 2006, n. 8402 del 3 febbraio 2011 e n. 57759 del 24 novembre 2017 (come citate nella dottrina più recente sul tema). Il principio è che, se il patrimonio sottratto viene reintegrato, il pericolo per i creditori si annulla e il fatto perde rilevanza penale.
Il limite temporale, però, è fisso. Con la sentenza n. 39043 del 21 settembre 2007, la Cassazione ha affermato che l’offesa tipica non si realizza se il patrimonio è reintegrato prima dell’apertura della procedura. La sentenza n. 11899 del 14 gennaio 2010 ha precisato che il pericolo per i creditori va valutato al momento della dichiarazione di fallimento, non al momento della condotta. La sentenza n. 15406 del 17 febbraio 2020 ha confermato che il pericolo deve permanere fino alla dichiarazione e che la reintegrazione deve essere effettiva e integrale.
Il caso più vicino al nostro tema è la sentenza n. 34290 del 2 dicembre 2020. Un amministratore aveva usato la carta di credito aziendale per spese personali per circa 78.000 euro e aveva poi raggiunto una transazione rinunciando a indennità e voci retributive. La Corte d’appello aveva negato la riparazione perché le somme non erano state restituite prima del fallimento. La Cassazione ha annullato con rinvio. Ha ribadito che la reintegrazione deve precedere la dichiarazione di fallimento, ma ha chiarito che anche una rinuncia a crediti certi ed esigibili può valere come reintegrazione. Il giudice deve però verificare fondatezza ed entità dei crediti rinunciati, la loro posizione rispetto a quelli ammessi al passivo e il risparmio effettivo per la società.
Se c’è contrasto
Sul limite temporale non c’è un contrasto vero. L’orientamento prevalente, e di fatto unico, colloca il momento decisivo nella sentenza di apertura della procedura. La sentenza n. 34290/2020 non lo smentisce: lo conferma, e apre semmai sulla forma della reintegrazione (non serve restituire lo stesso bene; può bastare una rinuncia a crediti), non sul tempo. Assunzione prudenziale: ciò che entra nel patrimonio dopo la sentenza di apertura, compreso l’apporto previsto da un concordato nella liquidazione giudiziale, non vale come bancarotta riparata. Anche la dottrina più recente che commenta queste pronunce indica che le restituzioni successive alla dichiarazione possono avere peso al massimo come attenuante, non per escludere il fatto.
Cosa significa per te
Se la liquidazione giudiziale è già aperta, l’apporto del concordato non trasforma la distrazione in bancarotta riparata: arriva dopo il momento in cui il giudice “fotografa” il pericolo per i creditori. Se invece la liquidazione non è ancora aperta, la reintegrazione integrale ed effettiva del patrimonio è ancora possibile e può davvero escludere il reato. Il tempo, in questa materia, vale più del denaro: la stessa somma versata prima della sentenza di apertura può neutralizzare il fatto, versata dopo serve solo a ridurre la pena.
Per questo l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012), lavora prima di tutto sui tempi: individuare con precisione cosa si può ancora reintegrare prima che la procedura si apra.
Questione aperta n. 2: quanto deve essere “pulita” la reintegrazione?
La questione
Chi ha ancora margine di tempo, o chi vuole difendersi sostenendo di aver reintegrato prima della sentenza, si chiede: “Bastano restituzioni parziali? Posso compensare con operazioni tra società del gruppo? Posso far rientrare il denaro con giroconti?”
Cosa hanno deciso i giudici
La Cassazione è diventata nel tempo più esigente. Con la sentenza n. 6408 del 22 ottobre 2014, la Quinta Sezione ha chiarito che le restituzioni parziali non escludono l’offensività: serve una reintegrazione totale. Con la sentenza n. 2502 del 16 dicembre 2022 (data come citata in dottrina; il numero si riferisce probabilmente al registro 2023) ha richiesto una corrispondenza puntuale tra singoli atti distrattivi e versamenti riparatori: non basta mostrare che “nel complesso” sono entrate somme. Con la sentenza n. 23210 del 20 giugno 2025 ha precisato che le risorse della reintegrazione devono provenire dall’esterno: semplici partite di giro interne non bastano.
Su questa linea si colloca la decisione più recente, che esaminiamo più avanti: la sentenza n. 7708 del 26 febbraio 2026 sulle restituzioni contabili infragruppo.
Va aggiunto un profilo sulla prova. La sentenza n. 23067 del 29 luglio 2020, citata nella stessa dottrina, ricorda che la situazione patrimoniale può cambiare anche per ragioni estranee alla condotta dell’agente. Il giudice deve quindi tenere distinti l’effetto della reintegrazione e l’andamento generale dell’impresa.
Se c’è contrasto
Non c’è un contrasto, ma un’evoluzione restrittiva: dal riconoscimento dell’istituto negli anni 2006-2011 si è passati a requisiti sempre più stringenti (totalità, corrispondenza puntuale, provenienza esterna delle risorse). Assunzione prudenziale: una reintegrazione parziale, contabile o “circolare” tra società collegate, anche se anteriore alla sentenza, verrà quasi certamente ritenuta insufficiente.
Cosa significa per te
Il concordato nella liquidazione giudiziale, per sua natura, prevede una soddisfazione in percentuale dei creditori, spesso con risorse di un terzo. Anche se idealmente si potesse retrodatare, non avrebbe le caratteristiche che la Cassazione richiede per la riparazione: non è integrale, non è collegato a singoli atti distrattivi e arriva quando il pericolo è già stato “fotografato”. Chi vuole sostenere una bancarotta riparata deve documentare, atto per atto, una reintegrazione completa, con denaro nuovo e anteriore alla sentenza di apertura. È un lavoro di ricostruzione contabile che conviene impostare prima possibile.
Questione aperta n. 3: il concordato può incidere sulla bancarotta documentale o su quella “da concordato preventivo”?
La questione
Molti imprenditori ragionano così: “Se i creditori hanno accettato la proposta, vuol dire che i conti erano ricostruibili. Allora la contestazione di bancarotta documentale non dovrebbe cadere?” Un altro dubbio frequente riguarda chi, prima della liquidazione giudiziale, aveva tentato un concordato preventivo: le condotte di quella fase restano rilevanti?
Cosa hanno deciso i giudici
Sulla bancarotta documentale la Cassazione guarda alla condotta sulle scritture, non all’esito della procedura. Con la sentenza n. 8921 dell’8 febbraio 2024 la Quinta Sezione ha affermato che l’omessa tenuta dei libri può integrare la bancarotta documentale, ma richiede la prova del dolo specifico, cioè dello scopo di danneggiare i creditori o di procurarsi un ingiusto profitto. Con la sentenza n. 34811 del 17 luglio 2024 ha chiarito che, se l’esistenza delle scritture risulta da bilanci depositati e registri fiscali, la loro mancata consegna agli organi della procedura può rendere impossibile la ricostruzione e integrare il reato. Con la sentenza n. 44742 dell’11 ottobre 2024 ha ricordato che, per contestare la sottrazione di un bene non trovato in inventario, occorre provare che fosse di proprietà o nella disponibilità del fallito.
Sul secondo dubbio è utile la sentenza n. 26444 del 18 giugno 2014 (legge fallimentare): le distrazioni compiute prima dell’ammissione al concordato preventivo rientrano nell’art. 236, comma 2, l.fall., che richiama i fatti di bancarotta degli amministratori, anche se la società non viene poi dichiarata fallita. Nel Codice della crisi la norma corrispondente è l’art. 341 CCII.
Se c’è contrasto
Non ci sono contrasti sul punto che qui interessa. Il successo concordatario non dice nulla sul dolo né sulla condotta documentale, che vanno valutati al momento in cui sono stati tenuti, o non tenuti, i libri. La dimostrazione che i conti erano ricostruibili è un argomento difensivo serio, ma deve fondarsi sulle scritture, non sul voto dei creditori. I creditori votano sulla convenienza della proposta, non sulla regolarità della contabilità passata.
Cosa significa per te
Se sei imputato di bancarotta documentale, il concordato non è un argomento di difesa in sé. Lo diventa solo se il lavoro fatto per costruire la proposta (ricostruzione dei conti, relazione del curatore, perizie) dimostra, per esempio, che le scritture consentivano di ricostruire patrimonio e affari o che mancava il dolo specifico. Il materiale prodotto per il concordato va letto anche con occhi da penalista: può contenere elementi utili, o pericolosi, per il processo. E se prima della liquidazione era stato tentato un concordato preventivo, le condotte di quella fase restano esposte a contestazione autonoma.
Un approfondimento necessario: le condotte compiute durante la procedura e durante il concordato
Il punto che spesso si dimentica
Le questioni viste finora riguardano le condotte anteriori all’apertura della liquidazione giudiziale. C’è però un secondo profilo, meno noto e molto concreto per chi propone un concordato: le condotte compiute dopo la sentenza di apertura, mentre la procedura è in corso e mentre si costruisce, si vota e si omologa la proposta. Qui il concordato non è solo inutile come causa di estinzione: può diventare il contesto in cui nascono nuove contestazioni.
L’art. 322 CCII, al comma 2, estende la pena della bancarotta fraudolenta ai fatti di distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione o dispersione dei beni e alla sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture commessi durante la procedura. Il comma 3 punisce l’imprenditore che, prima o durante la procedura, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione per favorire alcuni creditori a danno degli altri (bancarotta preferenziale). Il comma 4 prevede le pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità di ricoprire uffici direttivi fino a dieci anni.
Perché conta per chi propone un concordato
La fase concordataria è, per sua natura, una fase di trattative. Il debitore, i soci, l’eventuale assuntore e i creditori discutono di percentuali, tempi e garanzie. È proprio in questa fase che si annidano i rischi di condotte “durante la procedura”:
- promettere o eseguire a singoli creditori vantaggi estranei al piano, per ottenere il loro voto favorevole;
- sottrarre o non consegnare al curatore documentazione che potrebbe incidere sulla valutazione della convenienza della proposta;
- spostare beni che il debitore ritiene, a torto, estranei all’attivo della procedura;
- presentare una rappresentazione del passivo o dell’attivo non veritiera per rendere la proposta più appetibile.
Nessuna di queste condotte viene “coperta” dall’omologazione. L’omologazione accerta che la proposta rispetta le regole del concordato e che i creditori l’hanno approvata; non accerta che il debitore si sia comportato in modo penalmente irreprensibile durante le trattative. Se emergono fatti di questo tipo, la contestazione si aggiunge a quelle eventualmente già pendenti per le condotte anteriori.
Il ragionamento della giurisprudenza, applicato per analogia
La Cassazione, nelle pronunce esaminate, ragiona sempre sulla base di due coordinate: l’idoneità concreta dell’atto a ledere la garanzia patrimoniale (Cass. 16407/2025) e il momento in cui il pericolo si valuta (Cass. 11899/2010; 15406/2020). Per le condotte anteriori, il momento è la sentenza di apertura. Per quelle compiute durante la procedura il pericolo riguarda direttamente il patrimonio che è già destinato ai creditori: il “filtro” della condizione obiettiva di punibilità si è già verificato, e la condotta incide su beni già vincolati.
Ne discende una conseguenza pratica molto netta. Proprio perché la liquidazione giudiziale è aperta, la tolleranza per operazioni opache è nulla. Il concordato offre margini di negoziazione sulla soddisfazione dei creditori, non sulla trasparenza del debitore verso gli organi della procedura.
Concordato fallimentare e concordato nella liquidazione giudiziale: cosa resta uguale ai fini penali
Poiché buona parte della giurisprudenza è nata sotto la legge fallimentare, è utile chiarire cosa consente l’applicazione per analogia.
| Elemento | Concordato fallimentare (artt. 124-141 l.fall.) | Concordato nella liquidazione giudiziale (artt. 240 e ss. CCII) | Rilievo penale |
|---|---|---|---|
| Presupposto | Fallimento dichiarato | Liquidazione giudiziale aperta | Identico: la sentenza resta la condizione di punibilità |
| Esito | Chiusura del fallimento | Chiusura della liquidazione giudiziale | Identico: chiusura, non revoca |
| Fonte delle risorse | Patrimonio del fallito, terzi, assuntore | Patrimonio del debitore, terzi, assuntore | L’apporto successivo non è riparazione |
| Norma penale di riferimento | Art. 216 e 217 l.fall. | Artt. 322 e 323 CCII | Continuità normativa (Cass. 33810/2023) |
L’analogia regge perché la struttura dell’istituto è rimasta la stessa nei punti che interessano il diritto penale: la procedura viene aperta con sentenza, il concordato la chiude senza revocarla, le risorse concordatarie arrivano dopo l’apertura. Le differenze tra i due istituti (legittimazione, classi, maggioranze, ruolo degli organi) incidono sul piano concorsuale, non sul rapporto tra concordato e reato.
Cosa significa per te
Se stai trattando un concordato nella liquidazione giudiziale, ogni accordo con singoli creditori, ogni movimento di beni e ogni documento consegnato o non consegnato al curatore va valutato anche con un filtro penale. L’obiettivo non è solo far approvare la proposta, ma farlo senza creare nuovi elementi di accusa. La regola prudenziale è semplice: tutto ciò che si offre ai creditori deve stare nella proposta, alla luce del sole, e tutto ciò che il curatore chiede deve essergli consegnato.
Allo stesso modo, chi assume il ruolo di proponente terzo o di assuntore, specie se collegato al debitore, dovrebbe chiedersi se l’operazione possa essere letta come il completamento di uno schema distrattivo iniziato prima della procedura. La sentenza n. 7708 del 2026, esaminata di seguito, mostra quanto la Cassazione sia attenta a questo tipo di operazioni “di gruppo”.
La pronuncia più recente: Cassazione n. 7708 del 26 febbraio 2026
Il contesto
La decisione più recente sul tema della riparazione è la sentenza n. 7708 della Quinta Sezione penale, depositata il 26 febbraio 2026 (udienza del 27 gennaio 2026), commentata nella dottrina di quest’anno. Non riguarda direttamente un concordato nella liquidazione giudiziale, ma affronta la questione che sta alla base di ogni speranza di “sanare” la bancarotta con operazioni successive: quando un rientro di somme è davvero una reintegrazione?
Nel caso esaminato, la difesa sosteneva che le somme uscite dalla società fossero state “restituite” attraverso movimentazioni infragruppo, cioè scritture tra società collegate. Sulla carta il saldo era stato ripianato. Nella sostanza, però, nessuna risorsa nuova era entrata nel patrimonio della società poi assoggettata alla procedura.
La motivazione in linguaggio piano
La Suprema Corte ha escluso la bancarotta riparata. Il ragionamento si può riassumere così: la riparazione serve a eliminare il pericolo per i creditori, e un pericolo si elimina solo con risorse effettive, provenienti dall’esterno, che ricostituiscono davvero la garanzia patrimoniale. Restituzioni contabili che spostano valori dentro lo stesso perimetro di gruppo, senza nuova provvista, lasciano i creditori esattamente dove erano. La sentenza si inserisce nel solco della n. 23210 del 2025 e porta a compimento la linea restrittiva sulla qualità della reintegrazione.
In un passaggio ulteriore, come obiter, la Corte si è occupata del professionista esterno alla società (l’extraneus). Il suo concorso nella bancarotta è configurabile quando il contributo è operativo e strutturale, cioè quando non si limita a una consulenza generica ma partecipa alla costruzione dell’operazione.
Cosa cambia rispetto a prima
Per il nostro tema la sentenza è importante per due ragioni.
Primo, conferma che la Cassazione non accetta forme “creative” di riparazione. Se nemmeno un ripianamento contabile anteriore all’apertura della procedura basta, a maggior ragione non basta il pagamento in percentuale previsto da un concordato successivo alla sentenza di apertura.
Secondo, l’obiter sull’extraneus riguarda chi costruisce le operazioni. Un concordato nella liquidazione giudiziale si costruisce con professionisti, assuntori, società veicolo, soci che apportano risorse. Se il piano concordatario serve, nei fatti, a “coprire” o legittimare a posteriori operazioni distrattive, chi lo progetta può esporsi a contestazioni. Un concordato deve essere trasparente anche rispetto alle condotte pregresse, non un modo per metterle sotto il tappeto.
In altre parole, se ti trovi in questa situazione, cioè hai un passato di operazioni infragruppo e stai valutando un concordato con apporto di un soggetto collegato, la struttura dell’apporto va studiata con attenzione anche dal punto di vista penale: chi mette il denaro, da dove proviene, a cosa è destinato, come viene rappresentato nella proposta.
I principi applicati ai casi reali
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia per mostrare come i principi giurisprudenziali visti si applicano. Non sono casi seguiti dallo studio.
Simulazione A: prelievi non giustificati, liquidazione già aperta, concordato con apporto esterno
Ipotesi: una S.r.l. con un passivo accertato di 1.384.600 euro viene dichiarata in liquidazione giudiziale con sentenza del 14 marzo 2025. Il curatore individua prelievi dell’amministratore dai conti sociali, senza giustificazione, per 96.730 euro nei due anni precedenti. Nel settembre 2025 un terzo propone un concordato nella liquidazione giudiziale con apporto di 310.000 euro, che consente ai chirografari un pagamento del 18,4%. Il concordato viene omologato e la procedura si chiude.
Sviluppo, alla luce dei principi visti:
– La sentenza di apertura del 14 marzo 2025 è la condizione obiettiva di punibilità (Cass. 13910/2017): il reato si è perfezionato in quel momento.
– Il pericolo per i creditori si valuta alla data della sentenza (Cass. 11899/2010; 15406/2020): a quella data i 96.730 euro non erano rientrati.
– L’apporto del concordato arriva dopo, è in percentuale e non è collegato ai singoli prelievi (Cass. 6408/2014; 2502/2022): non integra bancarotta riparata.
– Chiusura, non revoca (Cass. 502/1974): l’azione penale prosegue.
Esito: il concordato non elimina la contestazione di bancarotta fraudolenta per distrazione. Resta da verificare, nel processo, se i prelievi avessero una destinazione sociale (Cass. 14421/2024, secondo cui per i prelievi va provata la destinazione estranea agli scopi sociali). In sede di pena può rilevare il comportamento successivo, compreso un eventuale risarcimento personale dell’imputato.
Simulazione B: reintegrazione anteriore alla sentenza
Ipotesi: stessa società, ma l’amministratore, nel novembre 2024, quando l’impresa è già in crisi e non ancora in procedura, versa sul conto sociale 96.730 euro di risorse personali (provenienti da un mutuo personale), con un prospetto che abbina ogni versamento ai singoli prelievi contestabili. La liquidazione giudiziale viene aperta il 14 marzo 2025.
Sviluppo:
– La reintegrazione è anteriore alla sentenza (Cass. 39043/2007; 34290/2020).
– È integrale e puntualmente corrispondente ai prelievi (Cass. 6408/2014; 2502/2022).
– Le risorse provengono dall’esterno del patrimonio sociale (Cass. 23210/2025; 7708/2026).
Esito: vi sono i presupposti per sostenere che, rispetto a quei prelievi, l’offesa per i creditori sia stata neutralizzata. Le stesse cifre della simulazione A portano a un risultato giuridico opposto solo perché il versamento è avvenuto quattro mesi prima della sentenza.
Simulazione C: rientri infragruppo e concordato proposto da una società collegata
Ipotesi: la società Alfa, dichiarata in liquidazione giudiziale il 9 giugno 2025, aveva trasferito nel 2023 alla collegata Beta 214.350 euro senza contropartita. Nel 2024 Beta aveva “restituito” 150.000 euro mediante compensazione contabile con crediti commerciali di dubbia esistenza. Dopo l’apertura, Beta propone il concordato nella liquidazione giudiziale offrendo 260.000 euro.
Sviluppo:
– La compensazione del 2024 è anteriore alla sentenza, ma non apporta risorse nuove ed esterne: è un’operazione contabile infragruppo (Cass. 7708/2026; 23210/2025). Inoltre è parziale (150.000 su 214.350: Cass. 6408/2014).
– L’offerta concordataria di Beta è successiva alla sentenza: non rileva come riparazione.
– I professionisti che hanno strutturato le compensazioni e la proposta devono valutare con attenzione il proprio ruolo, alla luce dell’obiter sull’extraneus (Cass. 7708/2026).
Esito: la contestazione di bancarotta per distrazione resta per l’intero importo trasferito. Il concordato potrà rilevare solo sul piano civilistico e, eventualmente, per la commisurazione della pena.
La giurisprudenza in tabella
La tabella riepiloga tutte le pronunce richiamate nell’analisi. Sono tutte della Quinta Sezione penale della Corte di cassazione. Le pronunce anteriori al 15 luglio 2022 riguardano la legge fallimentare e sono applicate per analogia dichiarata alla liquidazione giudiziale e al concordato nella liquidazione giudiziale, sulla base della continuità normativa affermata da Cass. 33810/2023. Le date sono quelle indicate dalle fonti consultate (Brocardi e dottrina): per alcune pronunce può trattarsi della data di udienza anziché di deposito.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. pen. V, n. 502, 3/4/1974 (l.fall.) | Effetti del concordato fallimentare sulla bancarotta semplice | Il concordato non estingue il reato: chiude ma non revoca | Il voto dei creditori non ferma il processo |
| Cass. pen. V, n. 3622, 19/12/2006 (l.fall.) | Bancarotta riparata | Riconoscimento dell’istituto | Base della riparazione |
| Cass. pen. V, n. 39043, 21/9/2007 (l.fall.) | Momento della reintegrazione | Se reintegrato prima dell’apertura, l’offesa non si realizza | Il termine è la sentenza di apertura |
| Cass. pen. V, n. 11899, 14/1/2010 (l.fall.) | Momento di valutazione del pericolo | Il pericolo si valuta alla dichiarazione di fallimento | Ciò che viene dopo non conta per il fatto |
| Cass. pen. V, n. 8402, 3/2/2011 (l.fall.) | Bancarotta riparata | Conferma dell’istituto | Continuità dell’orientamento |
| Cass. pen. V, n. 26444, 18/6/2014 (l.fall.) | Distrazioni prima del concordato preventivo | Punibili ex art. 236 c. 2 l.fall. anche senza fallimento | Le condotte pre-concordato restano esposte |
| Cass. pen. V, n. 6408, 22/10/2014 (l.fall.) | Restituzioni parziali | Serve la reintegrazione totale | Il pagamento in percentuale non basta |
| Cass. pen. V, n. 13910, 8/2/2017 (l.fall.) | Natura della sentenza dichiarativa | Condizione obiettiva di punibilità estrinseca | Il reato è completo alla sentenza |
| Cass. pen. V, n. 57759, 24/11/2017 (l.fall.) | Bancarotta riparata | Conferma dell’istituto | Orientamento stabile |
| Cass. pen. V, n. 15406, 17/2/2020 (l.fall.) | Requisiti della riparazione | Pericolo fino alla dichiarazione; reintegrazione effettiva e integrale | Rigore sulla qualità |
| Cass. pen. V, n. 23067, 29/7/2020 (l.fall.) | Evoluzione patrimoniale | Il patrimonio può mutare per cause estranee all’agente | Distinguere riparazione e andamento d’impresa |
| Cass. pen. V, n. 34290, 2/12/2020 (l.fall.) | Riparazione mediante transazione | Reintegrazione prima del fallimento; può consistere in rinuncia a crediti certi | Conta la sostanza, ma il termine resta fisso |
| Cass. pen. V, n. 2502, 16/12/2022 | Corrispondenza della riparazione | Serve corrispondenza puntuale tra distrazioni e versamenti | Documentare atto per atto |
| Cass. pen. V, n. 33810, 26/5/2023 | Successione di leggi | Continuità tra art. 216 l.fall. e art. 322 CCII | La riforma non ha abolito il reato |
| Cass. pen. V, n. 8921, 8/2/2024 | Omessa tenuta dei libri | Richiede il dolo specifico | Il concordato non prova né esclude il dolo |
| Cass. pen. V, n. 14421, 20/2/2024 | Prelievi dai conti sociali | Va provata la destinazione estranea agli scopi sociali | Difesa sul merito dei prelievi |
| Cass. pen. V, n. 34811, 17/7/2024 | Mancata consegna delle scritture | Esistenza provata da bilanci e registri; omessa consegna rilevante | Il concordato non rimedia alla mancata consegna |
| Cass. pen. V, n. 44742, 11/10/2024 | Beni non inventariati | Va provata l’appartenenza al fallito | Onere probatorio dell’accusa |
| Cass. pen. V, n. 16407, 12/2/2025 | Struttura della distrazione | Reato di pericolo concreto | Il pagamento successivo non esclude il pericolo |
| Cass. pen. V, n. 23210, 20/6/2025 | Fonte delle risorse riparatorie | Devono provenire dall’esterno | Niente partite di giro |
| Cass. pen. V, n. 7708, 26/2/2026 | Restituzioni infragruppo; concorso dell’extraneus | Nessuna riparazione senza risorse nuove; concorso se il contributo è strutturale | Attenzione alla struttura dell’apporto concordatario |
La sintesi operativa
Dall’insieme delle pronunce esaminate si ricavano questi principi pratici:
- Il concordato nella liquidazione giudiziale non è una causa di estinzione del reato di bancarotta: chiude la procedura, ma non revoca la sentenza di apertura.
- La sentenza di apertura è la condizione obiettiva di punibilità: quando viene pronunciata, il reato è completo.
- Il pericolo per i creditori si valuta alla data della sentenza di apertura, non alla data di chiusura della procedura.
- La bancarotta riparata esiste, ma solo se la reintegrazione è anteriore alla sentenza di apertura.
- La reintegrazione deve essere integrale, puntualmente collegata ai singoli atti e finanziata con risorse esterne effettive.
- Il pagamento in percentuale previsto da un concordato non ha i requisiti della riparazione, nemmeno in astratto.
- La riforma del 2019 non ha abolito i reati: c’è continuità tra legge fallimentare e Codice della crisi, e la giurisprudenza sul concordato fallimentare si applica per analogia.
- La bancarotta documentale si giudica sulla tenuta delle scritture e sul dolo, non sull’esito del concordato.
- Le condotte anteriori a un precedente tentativo di concordato preventivo restano autonomamente rilevanti.
- Chi struttura il concordato, soprattutto con apporti di società collegate, deve valutare anche i profili penali della propria partecipazione.
- Il concordato resta utile nel processo penale, ma sul terreno della pena e del comportamento successivo, non su quello dell’esistenza del reato.
Le domande sul “quindi in pratica?”
Se il concordato viene omologato, il pubblico ministero archivia?
No, non per effetto del concordato. Come chiarito già da Cass. 502/1974 e coerentemente con l’inquadramento della sentenza di apertura come condizione obiettiva di punibilità (Cass. 13910/2017), l’omologazione non fa venir meno nessun elemento del reato. Un’archiviazione è possibile solo per ragioni che riguardano il fatto: atti non distrattivi, assenza di dolo, scritture regolari, reintegrazione anteriore alla sentenza.
E se invece la sentenza di apertura viene revocata?
È un’ipotesi diversa dal concordato. La revoca, che arriva con l’accoglimento del reclamo contro la sentenza di apertura, elimina il provvedimento che costituisce il presupposto del reato. La n. 502/1974 distingue proprio chiusura e revoca, e indica la definitività della sentenza dichiarativa come elemento decisivo. Se ci sono ragioni per contestare l’apertura della liquidazione giudiziale, vanno fatte valere con il reclamo nei termini: il concordato non è un sostituto del reclamo.
Pagare i creditori con il concordato serve almeno a qualcosa sul piano penale?
Sì, ma su un piano diverso. Le restituzioni e i risarcimenti successivi alla sentenza non escludono il reato. Possono però pesare sulla valutazione complessiva del giudice: le attenuanti legate al risarcimento del danno e alla tenuità del danno patrimoniale, la commisurazione della pena, il comportamento successivo al reato. Va però distinto chi paga: un apporto di un terzo assuntore non equivale a un risarcimento personale dell’imputato. Il beneficio penale va costruito e documentato, non si presume dal solo esito del concordato.
Il Codice della crisi ha cambiato qualcosa rispetto alla legge fallimentare?
Sulle norme incriminatrici no (Cass. 33810/2023). Il Codice ha rafforzato l’attenzione alla tempestività: l’art. 324 CCII prevede esenzioni dai reati di bancarotta per pagamenti e operazioni compiuti in esecuzione di strumenti di regolazione della crisi diversi dal concordato nella liquidazione giudiziale, e il sistema premia chi emerge per tempo. Ma queste esenzioni guardano avanti, alle operazioni compiute dentro quegli strumenti: non cancellano condotte anteriori all’apertura della liquidazione giudiziale.
Allora conviene comunque proporre il concordato?
Spesso sì, per ragioni civilistiche ed economiche: chiudere la procedura, recuperare la disponibilità dei beni, liberarsi dei debiti nei limiti del piano. Va però proposto con aspettative corrette: non come strategia di uscita dal processo penale, ma come scelta che, se ben costruita e coordinata con la difesa, migliora la posizione complessiva senza fornire all’accusa elementi nuovi.
Cosa può fare lo Studio Monardo per te
Applichiamo gli orientamenti esaminati al tuo fascicolo, coordinando il piano concorsuale e la posizione penale. In concreto:
- Ricostruiamo la cronologia esatta delle condotte contestate o contestabili rispetto alla data della sentenza di apertura, perché è quella data a decidere se la riparazione è ancora possibile.
- Verifichiamo, atto per atto, l’esistenza dei requisiti della bancarotta riparata: totalità, corrispondenza puntuale, provenienza esterna delle risorse, anteriorità alla sentenza.
- Analizziamo la struttura del concordato proposto o da proporre, individuando apporti di soggetti collegati, compensazioni infragruppo e operazioni che potrebbero essere lette come tentativi di copertura di condotte pregresse.
- Esaminiamo la relazione del curatore e gli atti della procedura per individuare le condotte che potranno essere segnalate e preparare in anticipo le controdeduzioni documentali.
- Ricostruiamo la contabilità con lo staff di commercialisti per dimostrare, dove possibile, che patrimonio e affari erano ricostruibili o che i prelievi avevano una destinazione sociale.
- Valutiamo con te se ci sono i presupposti per il reclamo contro la sentenza di apertura, distinguendo nettamente questa strada (che incide sul presupposto del reato) da quella concordataria (che non vi incide).
- Documentiamo i comportamenti riparatori e risarcitori successivi in modo che possano essere valutati dal giudice penale ai fini delle attenuanti e della commisurazione della pena.
- Interveniamo prima dell’apertura della procedura, quando l’impresa è in crisi ma non ancora in liquidazione giudiziale, impostando la composizione negoziata o altri strumenti in cui la reintegrazione può ancora escludere il reato.
- Seguiamo il contenzioso fino in Cassazione, mantenendo la stessa linea difensiva dalle prime indagini all’ultimo grado.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore: la differenza tra una distrazione punibile e una bancarotta riparata si gioca quasi sempre nei mesi che precedono la sentenza di apertura, cioè proprio nella fase della composizione negoziata. E poiché gli orientamenti visti si consolidano e si difendono davanti alla Suprema Corte, la qualifica di cassazionista consente di portare la stessa strategia, con lo stesso difensore, dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio.
Lo staff dello studio riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: la lettura giuridica delle pronunce e la ricostruzione contabile degli atti dispositivi procedono in parallelo, perché nella bancarotta l’una senza l’altra non basta.
Chiusura
Il concordato nella liquidazione giudiziale è uno strumento prezioso per chiudere la crisi con i creditori, ma non fa venir meno il reato di bancarotta: la giurisprudenza della Cassazione, dalla n. 502 del 1974 alla n. 7708 del 2026, indica con coerenza che ciò che conta è la situazione alla data della sentenza di apertura, e che la riparazione è possibile solo prima di quella data, in forma integrale ed effettiva. Dopo, il concordato può migliorare la posizione dell’imputato sul piano della pena, ma non su quello della responsabilità.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente all’incrocio tra le competenze certificate dell’Avvocato. Come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, opera nella fase in cui la crisi può ancora essere governata prima dell’apertura della procedura. Come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC, è abituato a ricostruire patrimoni, debiti e atti dispositivi, cioè gli stessi elementi su cui si fonda un’accusa di bancarotta. Per questo analizziamo il tuo caso guardando insieme al piano concorsuale e alla posizione penale, senza promettere esiti ma costruendo con te la strategia più solida.
📩 Prima di depositare o votare una proposta di concordato, parlane con noi: in fondo a questa guida trovi tutti i recapiti per raggiungere lo studio e fissare un primo confronto sulla tua posizione.
