Chi chiude l’impresa con un concordato liquidatorio pensando che l’omologazione cancelli per sempre ogni debito rischia di scoprire, uno o due anni dopo, che la liberazione dipendeva da condizioni mai verificate davvero. La risposta breve alla domanda del titolo è sì, ma solo in parte: il concordato preventivo con liquidazione del patrimonio produce un effetto remissorio, cioè riduce i crediti anteriori alla misura promessa e rende non più esigibile la parte eccedente. Quell’effetto, però, ha confini precisi. Non tocca i garanti, non riguarda i creditori sorti dopo la domanda, regge solo se il piano viene eseguito e non si confonde con l’esdebitazione della liquidazione giudiziale.
L’esperienza insegna che i danni più seri non nascono dalla legge, ma dalle aspettative sbagliate con cui si entra nella procedura. Gli errori che vediamo ripetersi più spesso sono sei:
- Considerare l’omologazione un traguardo definitivo, mentre la liberazione si consolida solo con l’esecuzione del piano.
- Credere che il concordato della società liberi anche chi ha firmato fideiussioni personali.
- Confondere l’effetto del concordato con l’esdebitazione e non distinguere le posizioni di società, soci e imprenditore individuale.
- Dimenticare i creditori “invisibili”, cioè quelli non elencati, quelli contestati e quelli fiscali non ancora accertati.
- Promettere ai chirografari una percentuale che la vendita dei beni non può realisticamente garantire.
- Sottovalutare la risoluzione del concordato e la liquidazione giudiziale che può seguirla.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché la sua guida, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. La composizione negoziata è spesso la fase in cui si decide se l’impresa va risanata o accompagnata a una liquidazione ordinata, anche con il concordato semplificato. L’Avvocato è inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC: conosce quindi dall’interno anche gli strumenti per i debitori minori, a cominciare dalla liquidazione controllata con esdebitazione. Per questo può confrontare in concreto quale strada lascia meno debito residuo all’imprenditore e a chi lo ha garantito.
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Errore n. 1 — Pensare che l’omologazione chiuda la partita una volta per tutte
L’errore
L’imprenditore riceve il decreto di omologazione e lo vive come un punto d’arrivo. Smette di seguire la liquidazione, lascia che il liquidatore giudiziale proceda senza confrontarsi con lui e si comporta come se i debiti oltre la percentuale non esistessero più. Due anni dopo arriva un ricorso per risoluzione perché le vendite hanno reso meno del previsto.
Perché è un errore
L’art. 117, comma 1, CCII stabilisce che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese. Quell’obbligatorietà, però, è il contenuto di un accordo che deve essere eseguito. Nel concordato liquidatorio l’esecuzione coincide con la vendita dei beni e con la distribuzione del ricavato, affidate al liquidatore giudiziale nominato dal tribunale (art. 114 CCII), sotto la sorveglianza del commissario giudiziale (art. 118 CCII). Se la percentuale assicurata ai chirografari non viene raggiunta, l’art. 119 CCII consente a ciascun creditore di chiedere la risoluzione. Il commissario può farlo solo su istanza di uno o più creditori.
Il punto che sfugge quasi sempre è di natura tecnica: la cessione dei beni ai creditori non trasferisce né estingue il debito. Già sotto la legge fallimentare le Sezioni Unite (Cass. SU n. 4779 del 28 maggio 1987) hanno chiarito che, dopo l’omologazione di un concordato con cessione pro solvendo, il debito resta in capo all’imprenditore. Al liquidatore passa soltanto il potere di pagare. Il debito si riduce quando i creditori ricevono ciò che il concordato prevede, non prima.
Le conseguenze
Se il concordato viene risolto, l’effetto remissorio cade. I crediti tornano esigibili nella loro misura originaria, al netto di quanto già incassato, e il debitore si ritrova esposto per l’intero residuo, spesso senza più beni. A quel punto può aprirsi la liquidazione giudiziale. L’art. 119, comma 7, CCII la consente solo dopo la risoluzione, salvo che l’insolvenza dipenda da debiti sorti dopo il deposito della domanda. Il rischio non si esaurisce con il decreto di omologazione: il ricorso per risoluzione può essere proposto entro un anno dalla scadenza fissata per l’ultimo adempimento previsto dal concordato (art. 119, comma 4, CCII).
Cosa fare invece
Considera l’omologazione l’inizio della fase più delicata, non la sua fine. Chiedi di ricevere i rapporti periodici del liquidatore e del commissario. Verifica a ogni semestre lo scostamento tra valori di stima e prezzi di vendita. Se il divario cresce, valuta subito con il tuo legale se servono correttivi: risorse esterne aggiuntive, un garante della percentuale, un terzo assuntore. Annota con precisione la data dell’ultimo adempimento previsto, da cui decorre l’anno per la risoluzione.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il termine annuale dell’art. 119 non decorre dall’omologazione, ma dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto dal piano. In un concordato liquidatorio con un calendario di vendite di tre o quattro anni, la finestra di incertezza può durare più di cinque anni dal deposito della domanda. Chi ha in mente di ripartire con una nuova attività deve tenerne conto quando pianifica tempi e garanzie.
Cosa chiedere, concretamente, durante l’esecuzione
Con l’omologazione l’imprenditore perde la gestione dei beni ceduti, ma non perde l’interesse alla buona riuscita delle vendite. Anzi, è il soggetto che ha più da perdere da una liquidazione condotta male. Le richieste da fare, per il tramite del proprio legale, sono poche e concrete. Serve il calendario delle vendite con le relative basi d’asta. Servono gli esiti di ogni tentativo andato deserto, con le ragioni ipotizzate. Serve lo stato degli incassi dei crediti verso clienti, distinguendo quelli in contenzioso. Servono infine i progetti di riparto, per verificare che le somme vadano ai creditori nell’ordine e nella misura previsti.
L’esperienza insegna che molte risoluzioni si potevano evitare con un intervento tempestivo. Un’asta deserta segnalata subito può portare a cercare acquirenti diversi, a frazionare i lotti o a ripensare i tempi. La stessa notizia scoperta solo nel ricorso del creditore lascia margini molto più stretti. Il debitore conserva inoltre un dovere di collaborazione. Consegnare per tempo documenti, chiavi, titoli e informazioni sui beni ceduti evita ritardi che finiscono per pesare proprio sulla percentuale.
Errore n. 2 — Credere che il concordato della società liberi anche i fideiussori
L’errore
La società ha debiti bancari garantiti dalle fideiussioni personali dei soci o dell’amministratore. Il piano liquidatorio offre alle banche il 22% e viene omologato. I soci tirano un sospiro di sollievo, convinti che anche la loro garanzia sia stata ridotta alla stessa misura. Qualche mese dopo la banca intima a ciascun fideiussore il pagamento dell’intero residuo.
Perché è un errore
L’art. 117, comma 1, CCII lo dice espressamente: restano salvi i diritti dei creditori contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. La riduzione concordataria vale nel rapporto tra il creditore e il debitore in concordato. Non si estende a chi ha promesso di pagare in sua vece. La logica è chiara: la garanzia personale esiste proprio per proteggere il creditore dall’insolvenza del debitore principale. Se cadesse con il concordato, perderebbe la sua funzione nel momento in cui serve.
Le conseguenze
Il fideiussore resta obbligato per la differenza tra il credito originario e quanto la banca riceve dalla procedura. Su un’esposizione garantita di qualche centinaio di migliaia di euro, la differenza può superare il patrimonio personale del garante. Se il garante paga, la sua azione di regresso verso la società si scontra con il concordato. Secondo l’orientamento prevalente il credito di regresso ha causa anteriore alla domanda e subisce la stessa riduzione. In pratica, il socio garante paga per intero e recupera, nel migliore dei casi, la percentuale. Le garanzie offerte specificamente per assicurare l’adempimento del concordato seguono una logica ancora diversa. Le Sezioni Unite (Cass. SU n. 1482 del 18 febbraio 1997) le hanno distinte dalle fideiussioni comuni e hanno affermato che restano efficaci anche in caso di risoluzione, nei limiti della percentuale garantita.
Cosa fare invece
Mappa le garanzie personali prima di scegliere lo strumento, non dopo l’omologazione. Per ogni fideiussione verifica tre cose: l’importo massimo garantito, eventuali clausole di deroga agli artt. 1939, 1941 e 1957 c.c. e il patrimonio aggredibile del garante. Se l’esposizione dei garanti è rilevante, occorre un piano parallelo. Può essere un accordo con le banche che tenga insieme debitore principale e fideiussori. Per il garante persona fisica non fallibile si può valutare uno strumento autonomo di sovraindebitamento, da coordinare temporalmente con il concordato della società.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’art. 119, comma 2, CCII prevede che l’eventuale garante partecipi al procedimento di risoluzione. Già sotto la legge fallimentare la Cassazione (Cass. n. 7942 del 31 marzo 2010) aveva affermato che il fideiussore va convocato nel giudizio di risoluzione, pur senza diventare parte necessaria di quello successivo di opposizione al fallimento. Chi ha garantito la percentuale concordataria ha quindi il diritto di difendersi nel giudizio da cui dipende la sua esposizione. Non partecipare significa rinunciare a contestare la gravità dell’inadempimento.
Le clausole della fideiussione che cambiano la partita
Non tutte le fideiussioni sono uguali, e il loro contenuto decide quanto il garante rischia davvero. Tre aspetti vanno controllati per primi. Il primo è l’importo massimo garantito: nella fideiussione omnibus il limite è obbligatorio e segna il tetto dell’esposizione. Il secondo è l’eventuale deroga all’art. 1957 c.c. In assenza di deroga, il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale solo se il creditore ha proposto le sue istanze contro il debitore entro sei mesi e le ha diligentemente continuate. I moduli bancari contengono però quasi sempre una rinuncia a questa tutela, e la sua validità va verificata caso per caso. Il terzo è la clausola di pagamento “a prima richiesta”, che limita le eccezioni opponibili dal garante prima del pagamento.
Il punto che sfugge quasi sempre è il tempo. Il concordato della società dura anni, e nel frattempo la banca può muoversi contro il garante in qualunque momento, senza attendere l’esito delle vendite. Chi garantisce deve quindi prepararsi prima, non quando arriva la diffida. Va anche ricordato che il voto favorevole della banca al concordato non comporta, di per sé, rinuncia alla fideiussione. L’art. 117 salva i diritti verso i garanti indipendentemente da come il creditore ha votato.
Errore n. 3 — Confondere effetto remissorio ed esdebitazione e non distinguere società, soci e imprenditore individuale
L’errore
Si dà per scontato che “chiudere con il concordato” equivalga a ottenere l’esdebitazione, come nella liquidazione giudiziale. Si trattano allo stesso modo la società di capitali, la società di persone con i suoi soci illimitatamente responsabili e l’imprenditore individuale, quasi che il risultato fosse identico per tutti.
Perché è un errore
Il Codice distingue due meccanismi. L’esdebitazione (artt. 278 ss. CCII) è il beneficio che segue la liquidazione giudiziale o controllata. Ha presupposti di meritevolezza e tempi propri e libera dai debiti rimasti insoddisfatti. Il concordato produce invece un effetto remissorio di natura negoziale. Il creditore anteriore è vincolato dalla proposta approvata e omologata e non può pretendere più di quanto essa preveda. Non serve una domanda di esdebitazione, ma l’effetto dipende dall’esecuzione.
Già sotto la legge fallimentare la Cassazione (Cass. n. 3957 del 18 marzo 2003) ha qualificato questo effetto come remissorio e liberatorio. Pagata la percentuale, o ripartito il ricavato dei beni ceduti, il debitore resta liberato dal residuo. La Corte lo ha contrapposto al fallimento chiuso, dopo il quale il debitore restava esposto ai creditori.
Le differenze tra soggetti sono decisive:
- Imprenditore individuale. Il concordato vincola tutti i suoi creditori anteriori, perché il suo patrimonio è unico. È la figura per cui l’effetto liberatorio ha il maggiore valore pratico, dato che la persona continua a vivere e a lavorare dopo la procedura.
- Società di persone. L’art. 117, comma 2, CCII stabilisce che, salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Sotto la legge fallimentare la Cassazione (Cass. n. 11343 del 30 agosto 2001) ha però precisato che l’estensione riguarda solo i debiti sociali e non coinvolge il patrimonio personale dei soci nella procedura.
- Società di capitali. Esaurita la liquidazione, la società di regola viene cancellata. In questo caso l’effetto remissorio conta meno per l’ente, che si estingue, e molto di più per i garanti e per le eventuali responsabilità di amministratori e soci, che restano su piani separati.
Le conseguenze
Il socio illimitatamente responsabile che ha debiti personali estranei all’impresa non è liberato da questi solo perché la società ha ottenuto il concordato. L’amministratore che confida nell’effetto remissorio può trovarsi esposto ad azioni di responsabilità, che il concordato della società non estingue di per sé. L’imprenditore individuale che lascia risolvere il concordato perde invece un beneficio che non avrebbe potuto ottenere altrimenti senza passare dalla liquidazione giudiziale e dal vaglio di meritevolezza dell’esdebitazione.
Cosa fare invece
Separa le posizioni prima del deposito: debiti della società, debiti personali dei soci, garanzie, possibili responsabilità degli amministratori. Per ciascuna individua quale strumento produce l’effetto liberatorio. Il concordato della società copre i debiti sociali. I debiti personali richiedono strumenti propri. Le responsabilità gestorie vanno valutate a parte. Nella società di persone controlla se nel piano è previsto un patto contrario all’estensione ai soci: è raro, ma se c’è cambia tutto.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’estensione ai soci illimitatamente responsabili riguarda anche il socio receduto o escluso, nei limiti della sua responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori al recesso? La questione è delicata e va verificata caso per caso. Ciò che è certo è che l’art. 117, comma 2, parla di soci illimitatamente responsabili senza ulteriori distinzioni. Chi è uscito dalla società da poco deve far esaminare la propria posizione prima di dare per scontato di essere fuori dal perimetro.
Effetto remissorio ed esdebitazione a confronto
| Aspetto | Effetto del concordato liquidatorio (art. 117 CCII) | Esdebitazione (artt. 278 ss. CCII) |
|---|---|---|
| Fonte | Proposta approvata dai creditori e omologata | Provvedimento del tribunale dopo la liquidazione |
| Presupposto | Esecuzione del piano | Requisiti di meritevolezza previsti dalla legge |
| Risorse esterne | Necessarie (almeno +10% dell’attivo) | Non richieste |
| Soglia per i chirografari | Almeno il 20% assicurato | Nessuna soglia |
| Quando si consolida | Con l’adempimento; risolvibile entro un anno dall’ultima scadenza | Con il provvedimento di esdebitazione |
| Garanti e coobbligati | Non liberati | Di regola non liberati |
| Soci illimitatamente responsabili | Liberati per i debiti sociali, salvo patto contrario | Disciplina propria, da verificare caso per caso |
La tabella mostra perché le due strade non sono intercambiabili. Il concordato offre un risultato negoziato, che il debitore governa in parte attraverso la proposta. In cambio richiede risorse e una percentuale minima. La liquidazione giudiziale non richiede né l’una né l’altra cosa, ma consegna il patrimonio al curatore e subordina la liberazione a un esame del comportamento del debitore. Anche l’esdebitazione, peraltro, non copre ogni debito: la legge ne esclude alcune categorie, che vanno verificate prima di contare su di essa.
Per l’imprenditore individuale la differenza si misura anche sul piano personale e reputazionale. Il concordato è una procedura in cui il debitore propone e i creditori decidono. La liquidazione giudiziale è una procedura subita, con effetti più incisivi sulla gestione dei beni e sui rapporti in corso. Scegliere senza averle messe a confronto sui numeri è uno degli errori più costosi.
Errore n. 4 — Dimenticare i creditori “invisibili”
L’errore
L’elenco dei creditori allegato alla domanda è redatto in fretta. Mancano un fornitore con cui c’era una contestazione, una cartella che deve ancora arrivare per un’annualità già chiusa, un tributo comunale mai verificato. Il debitore si convince che chi non è in elenco non sia toccato dal concordato, oppure, all’opposto, che possa essere ignorato per sempre.
Perché è un errore
L’art. 117, comma 1, CCII lega l’obbligatorietà del concordato a un criterio temporale, non all’iscrizione nell’elenco. Sono vincolati tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese. Ne seguono due effetti speculari.
Il creditore anteriore non elencato è comunque soggetto alla riduzione. Può pretendere solo la percentuale, non l’intero credito. Ma ha diritto a quella percentuale. Se il piano non ha previsto risorse per lui, il suo credito pesa sulle stesse risorse e può rendere impossibile pagare gli altri nella misura promessa.
Il credito contestato non viene definito dall’omologazione. Sotto la legge fallimentare la Cassazione (Cass. n. 12545 del 22 settembre 2000) ha affermato che il decreto di omologa non forma giudicato sull’esistenza, sull’entità e sul rango dei crediti. Il creditore può quindi agire in giudizio ordinario per accertarli, e lo stesso vale per i privilegi.
Per i crediti fiscali le Sezioni Unite (Cass. SU n. 9201 del 6 settembre 1990) hanno chiarito che sono concorsuali i tributi il cui presupposto si è verificato prima dell’apertura della procedura, anche se non ancora accertati o iscritti a ruolo. Ne deriva che il fisco è sottoposto alle regole del concorso e non può agire esecutivamente in via individuale durante la procedura.
Le conseguenze
Un creditore anteriore dimenticato non rende il debito “invisibile”: lo trasforma in una passività non coperta dal piano, che può far mancare la percentuale a tutti e aprire la strada alla risoluzione. Un contenzioso aperto su un credito importante, se si conclude a favore del creditore, ha lo stesso effetto. Nei crediti tributari si aggiunge la questione dei privilegi: un credito erariale privilegiato non previsto può assorbire risorse destinate ai chirografari.
Cosa fare invece
Costruisci l’elenco come un inventario difensivo, non come un adempimento formale. Incrocia contabilità, estratto di ruolo, cassetto fiscale, posizione previdenziale, contenziosi pendenti e lettere di contestazione degli ultimi anni. Per ogni credito contestato accantona nel piano una riserva proporzionata al rischio di soccombenza. Sui tributi tieni conto del D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, il decreto di riforma dei tributi regionali e locali. Il suo art. 4 modifica il Codice estendendo ai tributi locali gli strumenti già previsti per i crediti erariali, tra cui la transazione fiscale. Anche IMU, TARI e gli altri tributi comunali vanno quindi censiti e trattati nel piano, non scoperti a omologa avvenuta.
È esattamente il lavoro che lo Studio Monardo imposta fin dall’inizio: l’Avv. Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, coordina con lo staff di avvocati e commercialisti la ricostruzione completa del passivo, compresa la parte fiscale e previdenziale.
Il dettaglio che pochi conoscono
La data che conta per l’art. 117 è la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, non la data della fattura né quella del decreto di apertura. Un credito sorto il giorno prima della pubblicazione è concorsuale e subisce la riduzione. Uno sorto dopo, per atti legalmente compiuti durante la procedura, è estraneo al concordato. Se rientra nei casi previsti dalla legge, è prededucibile e va pagato per intero. Nei concordati preceduti da una domanda con riserva, collocare correttamente ogni credito a cavallo di quella data cambia l’esito per molti fornitori.
I debiti fiscali e previdenziali nel piano liquidatorio
I crediti tributari e contributivi sono spesso la voce più pesante del passivo di un’impresa in crisi, e quella più esposta a sorprese. Il Codice consente di proporne il pagamento parziale o dilazionato attraverso la transazione fiscale e contributiva (art. 88 CCII). Questa va però costruita rispettando le regole sul trattamento dei crediti privilegiati e sull’adesione degli enti. Una transazione non conclusa, o conclusa su importi poi rivelatisi incompleti, lascia scoperta proprio la parte del passivo che ha il rango più alto e che, per prima, assorbe le risorse destinate ai chirografari.
Con il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali il perimetro si è allargato. Anche i tributi comunali e regionali entrano negli strumenti del Codice, con un’interlocuzione con enti diversi da quelli erariali. È un’opportunità, perché consente di trattare insieme debiti che prima seguivano strade separate. Ma è anche un nuovo punto in cui un passivo incompleto può far saltare i conti. Le modifiche sono recenti: le regole di dettaglio, comprese quelle transitorie, vanno verificate sul singolo caso al momento del deposito.
Errore n. 5 — Promettere una percentuale che la vendita dei beni non può garantire
L’errore
Per ottenere i voti si gonfia la stima dei beni. Gli immobili sono valutati a prezzo di mercato pieno, il magazzino al costo, i crediti verso clienti al valore nominale. La proposta assicura ai chirografari il 26%. La prima asta va deserta, la seconda chiude con un ribasso del 25%, i crediti si rivelano in parte inesigibili.
Perché è un errore
L’art. 84, comma 4, CCII impone nel concordato liquidatorio due condizioni. Servono risorse esterne che incrementino di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della domanda. E la proposta deve assicurare il soddisfacimento dei chirografari, e dei privilegiati degradati per incapienza, in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo. Il verbo “assicurare” è la chiave: la percentuale non è un auspicio. Se poi non viene raggiunta, si apre la strada della risoluzione dell’art. 119 CCII.
Sotto la legge fallimentare la giurisprudenza aveva già tracciato la linea.
- La Cassazione (Cass. n. 7942 del 31 marzo 2010) ha ritenuto risolvibile il concordato con cessione quando, anche prima di concludere la liquidazione, emerge che le somme ricavabili non bastano a pagare per intero i privilegiati e, anche in minima parte, i chirografari.
- Un’altra pronuncia (Cass. n. 13357 del 7 giugno 2007) ha precisato che la risoluzione dipende dall’impossibilità oggettiva di adempiere e non dalla colpa del liquidatore. Quest’ultima può fondare soltanto un’autonoma responsabilità risarcitoria.
- Nella direzione opposta, la Corte (Cass. n. 295 del 10 gennaio 2005) ha escluso che un prezzo base d’asta inferiore al necessario basti da solo a provare l’inadempimento, perché il prezzo finale di vendita resta incerto fino all’aggiudicazione.
Le conseguenze
Una percentuale irrealistica non rende il concordato più “liberatorio”: lo rende più fragile, perché sposta in avanti il momento in cui l’insufficienza dell’attivo diventa evidente e la risoluzione fa rivivere i debiti per intero. Nel frattempo i beni sono stati venduti, spesso a prezzi bassi. Il debitore si ritrova senza patrimonio e con il debito originario.
Cosa fare invece
Costruisci il piano su valori di realizzo prudenziali, con scenari di ribasso espliciti e un margine di sicurezza sopra il 20%. Le perizie devono ragionare in termini di vendita forzata, non di mercato libero. I crediti verso clienti vanno svalutati in base all’anzianità e alla solvibilità dei debitori. Se il margine è sottile, rinforza il piano con risorse esterne ulteriori, con la garanzia di un terzo sulla percentuale o con un terzo assuntore. Sotto la legge fallimentare la Corte (Cass. n. 18945 del 28 settembre 2005) ha confermato che il concordato “misto”, fondato sulla cessione dei beni e sulla garanzia di un terzo, resta risolvibile. La garanzia serve proprio ad assicurare la percentuale minima.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’art. 119, comma 5, CCII esclude l’applicazione delle regole sulla risoluzione quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore. È lo schema dell’assunzione. Per chi cerca una liberazione certa e non condizionata all’esito delle vendite, l’assuntore con liberazione immediata è lo strumento che la produce già con l’omologazione. Il rischio dell’insufficienza dell’attivo passa al terzo. Sotto la legge fallimentare la Cassazione (Cass. n. 22913 del 4 novembre 2011) ha chiarito che dalla garanzia dell’assuntore nasce un rapporto obbligatorio diretto con i creditori. Se l’assuntore fallisce, sono i singoli creditori ad agire, non il commissario né il curatore.
Come leggere una perizia prima di fidarsene
Una perizia ben fatta non è quella con il valore più alto, ma quella che spiega come quel valore si trasformerà in denaro. Le domande da porre sono semplici. Il valore indicato è di mercato o di realizzo in vendita competitiva? Tiene conto dei tempi di vendita e dei costi di procedura, come pubblicità, custodia e compensi degli organi? Considera lo stato urbanistico e catastale dell’immobile, i vincoli e le eventuali occupazioni? Per il magazzino, ragiona sull’obsolescenza e sulla vendibilità in blocco? Per i crediti verso clienti, distingue quelli scaduti da anni, quelli contestati e quelli verso debitori a loro volta in difficoltà?
Il dettaglio che pochi conoscono è che il margine di sicurezza va calcolato sulla percentuale, non sul valore dei beni. Un ribasso del 15% sull’attivo può tradursi in un calo molto più forte della percentuale ai chirografari, perché prima vanno pagati per intero prededucibili e privilegiati. Più è alto il peso dei crediti privilegiati, più la percentuale chirografaria è sensibile a ogni scostamento delle vendite.
Errore n. 6 — Sottovalutare la risoluzione e ciò che può seguirla
L’errore
Arriva il ricorso di un creditore per la risoluzione. Il debitore non si costituisce, oppure si difende solo sul piano della buona fede: “abbiamo fatto il possibile, il mercato è crollato”. Non contesta la gravità dell’inadempimento, non documenta le vendite ancora in corso, non propone rimedi.
Perché è un errore
L’art. 119, comma 3, CCII esclude la risoluzione quando l’inadempimento ha scarsa importanza. È un terreno su cui la difesa può lavorare con i numeri: quanto manca rispetto alla percentuale assicurata, quali beni restano da vendere, con quali prospettive. La buona fede del debitore, invece, conta poco. Come visto, la giurisprudenza guarda all’impossibilità oggettiva di adempiere e non alla colpa.
Il debitore deve sapere anche cosa succede dopo. Sotto la legge fallimentare le Sezioni Unite (Cass. SU n. 4696 del 14 febbraio 2022) avevano ammesso che il debitore inadempiente agli obblighi concordatari potesse essere dichiarato fallito anche senza la previa risoluzione del concordato. Il Codice ha scelto una regola diversa. L’art. 119, comma 7, CCII prevede che la liquidazione giudiziale si apra solo dopo la risoluzione, salvo che l’insolvenza derivi da debiti sorti dopo il deposito della domanda. Il passaggio dalla risoluzione è quindi oggi il vero momento di difesa.
Le conseguenze
Con la risoluzione cade la riduzione concordataria: i creditori anteriori tornano titolari dell’intero credito, dedotto quanto già ricevuto, e può aprirsi la liquidazione giudiziale. Per l’imprenditore individuale la differenza è enorme. Il residuo che il concordato avrebbe reso non più esigibile torna a pesare su di lui, e la sola via d’uscita diventa l’esdebitazione all’esito della liquidazione giudiziale, con i suoi presupposti e i suoi tempi.
Cosa fare invece
Costituisciti sempre nel procedimento di risoluzione e difenditi sui numeri: scostamento effettivo, beni ancora da liquidare, tempi realistici, eventuali apporti integrativi. Coinvolgi il garante, che la legge chiama comunque a partecipare. Valuta se proporre un’integrazione delle risorse capace di riportare la percentuale entro la soglia promessa. Ricorda che il rigetto della risoluzione non è un’assoluzione definitiva. Sotto la legge fallimentare le Sezioni Unite (Cass. SU n. 10095 del 19 novembre 1996) hanno escluso il ricorso straordinario in Cassazione contro il decreto di rigetto, osservando che il creditore può riproporre l’istanza o agire per la condanna del debitore, del garante o dell’assuntore. Il fronte resta aperto fino alla scadenza del termine annuale.
Il dettaglio che pochi conoscono
Se si arriva alla liquidazione giudiziale dopo la risoluzione, chi può farvi valere i propri crediti? Sotto la legge fallimentare le Sezioni Unite (Cass. SU n. 11396 del 18 maggio 2009) hanno riconosciuto la legittimazione ai creditori che lo erano già all’apertura della procedura di concordato, e hanno collegato l’obbligazione del garante all’approvazione e all’omologazione del concordato. Un’altra pronuncia (Cass. n. 2671 del 22 febbraio 2012) ha ribadito che la risoluzione non comporta da sola l’apertura della procedura fallimentare. Servono un’iniziativa di parte e la verifica dei presupposti. Anche dopo la risoluzione c’è dunque un ulteriore passaggio in cui l’insolvenza va dimostrata, e un debitore assistito può far valere le proprie ragioni.
La strategia nei mesi che precedono l’ultima scadenza
Il periodo più delicato è quello che si apre quando le vendite principali sono concluse e si può stimare con buona approssimazione la percentuale finale. Se il risultato è vicino alla soglia promessa, conviene preparare subito la documentazione per dimostrare, in caso di ricorso, la scarsa importanza dello scostamento. Se il divario è ampio, è il momento di valutare apporti integrativi o una soluzione concordata con i principali creditori, prima che uno di loro scelga la via giudiziale.
Restare inerti in attesa che l’anno decorra senza ricorsi è una scommessa, non una strategia. Basta un solo creditore insoddisfatto per aprire il procedimento. E il creditore più esposto è spesso proprio quello che ha meno da perdere dalla risoluzione e più da guadagnare dalla riespansione del proprio credito. Pianificare la difesa con qualche mese di anticipo consente di arrivare in udienza con perizie aggiornate, prospetti di riparto e, se serve, un’offerta integrativa già formalizzata.
Gli errori in cifre
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia. Servono a misurare quanto costa, in euro, ciascuno degli errori descritti. Non sono casi reali.
Ipotesi A — Il fideiussore che si credeva liberato
Una s.r.l. ha un debito chirografario verso una banca di 187.340 €, garantito dalla fideiussione omnibus del socio amministratore fino a 250.000 €. Il concordato liquidatorio assicura ai chirografari il 23,5%.
- La banca riceve dalla procedura: 187.340 × 23,5% = 44.024,90 €.
- Residuo che la banca può chiedere al fideiussore (art. 117, comma 1, CCII): 187.340 − 44.024,90 = 143.315,10 €, oltre agli interessi previsti dal contratto.
- Se il socio paga, il suo regresso verso la società, secondo l’orientamento prevalente, è un credito anteriore soggetto alla stessa percentuale. Nel migliore dei casi recupera 143.315,10 × 23,5% = 33.679,05 €.
- Perdita netta per il garante: circa 109.636 €.
Se lo stesso socio avesse affrontato la propria esposizione con uno strumento personale coordinato con il concordato della società, l’importo dovuto alla banca sarebbe stato oggetto di una trattativa o di una procedura distinta. Senza quel lavoro preventivo, l’esposizione si scopre per intero alla prima lettera della banca.
Ipotesi B — La percentuale gonfiata e la risoluzione
Un imprenditore individuale ha 612.480 € di debiti chirografari. Il piano stima un attivo netto distribuibile ai chirografari di 159.245 €, pari al 26%. Le vendite si chiudono così: immobile aggiudicato al 74% della stima, magazzino svenduto, un terzo dei crediti verso clienti inesigibile. Il ricavato netto per i chirografari scende a 97.380 €, cioè il 15,9%.
| Voce | Concordato eseguito come promesso | Concordato risolto |
|---|---|---|
| Debito chirografario iniziale | 612.480 € | 612.480 € |
| Somme distribuite | 159.245 € (26%) | 97.380 € (15,9%) |
| Debito che resta esigibile | 0 € (effetto remissorio) | 515.100 € |
| Patrimonio residuo del debitore | nessuno | nessuno |
Lo scarto tra percentuale promessa e ottenuta è di circa 10 punti, ben sotto la soglia minima del 20% dell’art. 84, comma 4, CCII. È difficile sostenere che un inadempimento di questa misura abbia “scarsa importanza”. Con la risoluzione, l’imprenditore passa da zero a oltre mezzo milione di euro di debito esigibile. Se avesse costruito il piano su una percentuale del 21% con stime prudenziali, o con un garante della percentuale, il rischio di risoluzione sarebbe stato molto più contenuto.
Ipotesi C — Il creditore dimenticato
Il piano di una s.n.c. prevede 1.047.900 € di chirografari e risorse distribuibili per 230.538 €, pari al 22%. Dopo l’omologazione emerge un avviso di accertamento relativo a un’annualità anteriore alla domanda. Il credito tributario, in parte privilegiato, ammonta a 118.760 €, di cui 71.256 € privilegiati.
- Il credito tributario è concorsuale anche se accertato dopo (principio di Cass. SU n. 9201/1990): va pagato secondo il suo rango.
- La parte privilegiata, 71.256 €, assorbe risorse prima dei chirografari, che scendono a 230.538 − 71.256 = 159.282 €.
- La parte chirografaria, 47.504 €, si aggiunge alla massa: 1.047.900 + 47.504 = 1.095.404 €.
- Percentuale effettiva ai chirografari: 159.282 / 1.095.404 = 14,5% invece del 22%.
Un solo credito dimenticato, pari a circa l’11% della massa chirografaria, porta il concordato sotto la soglia del 20% e lo espone alla risoluzione. Per i soci della s.n.c. il danno si moltiplica: se il concordato cade, cade anche l’estensione dell’effetto remissorio dell’art. 117, comma 2.
La mappa degli errori
Gli errori descritti non si commettono tutti nello stesso momento. Alcuni nascono nella preparazione della domanda, quando c’è ancora tutto il tempo per evitarli. Altri si consumano dopo l’omologazione, nella fase in cui molti imprenditori abbassano la guardia. È qui che molti compromettono la propria posizione: non nella fase più tecnica, ma in quella che sembra ormai chiusa.
La tabella riassume, per ciascun errore, quando si commette, cosa produce e se esiste un rimedio successivo. “Parziale” significa che il rimedio esiste ma richiede presupposti precisi o non elimina del tutto il danno.
| Errore | Quando si commette | Conseguenza principale | Rimedio successivo |
|---|---|---|---|
| 1. Omologa vissuta come traguardo | Dopo l’omologazione, in esecuzione | Scostamenti non corretti, risoluzione | Parziale: integrazioni prima del ricorso |
| 2. Fideiussori ritenuti liberati | Preparazione e post-omologa | Garanti esposti per l’intero residuo | Parziale: strumenti personali, accordi con le banche |
| 3. Confusione con l’esdebitazione | Scelta dello strumento | Debiti personali e responsabilità non coperti | Parziale: strumenti autonomi per soci e garanti |
| 4. Creditori “invisibili” | Redazione dell’elenco | Passivo sottostimato, percentuale non raggiunta | Parziale: riserve, risorse aggiuntive |
| 5. Percentuale irrealistica | Redazione del piano | Risoluzione e riespansione dei debiti | Sì, se si interviene prima della risoluzione |
| 6. Difesa debole nella risoluzione | Procedimento ex art. 119 | Perdita dell’effetto remissorio, liquidazione giudiziale | No, una volta passata in giudicato la risoluzione |
La checklist preventiva
Prima di depositare un concordato liquidatorio, e di nuovo prima del voto dei creditori, verifica che:
- [ ] ogni creditore anteriore alla pubblicazione della domanda sia censito, anche se contestato o non ancora formalmente richiedente;
- [ ] contabilità, estratto di ruolo, cassetto fiscale e posizione previdenziale siano stati incrociati, con attenzione alle annualità ancora accertabili;
- [ ] i tributi locali (IMU, TARI, altri tributi comunali) siano stati verificati e trattati nel piano, anche alla luce del D.Lgs. 147/2026;
- [ ] per ogni credito contestato sia stata prevista una riserva proporzionata al rischio di soccombenza;
- [ ] le stime dei beni ragionino in termini di vendita forzata, con almeno uno scenario di ribasso esplicito;
- [ ] la percentuale assicurata ai chirografari superi il 20% con un margine di sicurezza reale, e le risorse esterne rispettino l’incremento minimo del 10% dell’attivo;
- [ ] sia stata valutata la possibilità di un garante della percentuale o di un terzo assuntore con liberazione immediata;
- [ ] tutte le fideiussioni personali siano mappate per importo, clausole e patrimonio del garante, con un piano per ciascun garante;
- [ ] nelle società di persone sia chiaro se esiste un patto contrario all’estensione del concordato ai soci;
- [ ] i debiti personali dei soci e dell’imprenditore estranei all’impresa siano stati separati e indirizzati verso strumenti propri;
- [ ] sia annotata la data dell’ultimo adempimento previsto dal piano, da cui decorre l’anno per la risoluzione;
- [ ] sia previsto un monitoraggio periodico di vendite e distribuzioni, con soglie di allarme e possibili correttivi già individuati.
Questa lista va conservata e riaperta a ogni rapporto periodico del commissario giudiziale. Una voce rimasta senza risposta oggi è il punto debole su cui un creditore costruirà domani il ricorso per risoluzione.
E se l’errore l’ho già fatto?
Non tutti gli errori sono irreparabili. Il momento in cui ci si accorge del problema fa una grande differenza.
Se il concordato è stato omologato ma le vendite vanno peggio del previsto, la prima via d’uscita è intervenire prima che un creditore depositi il ricorso. Un apporto ulteriore di risorse esterne, la garanzia di un terzo sulla percentuale o l’ingresso di un assuntore possono riportare il piano in linea. Più tardi si interviene, più costa farlo. Serve un quadro aggiornato e documentato dei beni ancora da vendere e delle prospettive realistiche di realizzo.
Se il ricorso per risoluzione è già stato depositato, la difesa si gioca sulla scarsa importanza dell’inadempimento (art. 119, comma 3, CCII) e sulla dimostrazione numerica che la percentuale è ancora raggiungibile. Conta anche verificare che il ricorso sia stato proposto entro l’anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto: oltre quel termine la risoluzione non può più essere chiesta. Il garante va coinvolto, perché la legge lo chiama a partecipare.
Se la banca ha già escusso il fideiussore, il garante deve valutare con urgenza tre profili. Il primo è la validità e l’estensione della garanzia, comprese le clausole di deroga e i limiti di importo. Il secondo è la possibilità di un accordo transattivo. Il terzo, quando l’esposizione supera la sua capacità di pagamento, è l’accesso a uno strumento di sovraindebitamento: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore se è imprenditore, liquidazione controllata con esdebitazione. Per il garante persona fisica la vera via verso la liberazione passa spesso da uno strumento personale, non dal concordato della società.
Se è emerso un creditore anteriore dimenticato, il suo credito è comunque soggetto alla riduzione concordataria: non può pretendere più della percentuale. Il problema è trovare le risorse per pagarlo senza intaccare gli altri. Si possono usare riserve del piano, eventuali sopravvenienze attive o un apporto esterno integrativo. Se il credito è contestato, la strada è difendersi nel giudizio di accertamento, che l’omologa non preclude.
Quando la preclusione è definitiva. Se la risoluzione è stata pronunciata e il provvedimento non è più impugnabile, l’effetto remissorio è perduto. I creditori tornano titolari del credito residuo. A quel punto l’obiettivo cambia. Per l’imprenditore individuale si tratta di preparare con cura la liquidazione giudiziale, se aperta, in vista dell’esdebitazione. Per i soci illimitatamente responsabili e per i garanti si tratta di attivare tempestivamente gli strumenti personali. Anche in questa fase, una difesa ordinata può fare la differenza sui tempi e sull’entità del debito che resterà.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Il concordato della mia società è stato omologato: posso considerarmi libero dai debiti?”
Dipende da chi sei. Se sei l’imprenditore individuale o un socio illimitatamente responsabile, l’effetto remissorio ti riguarda per i debiti anteriori, ma regge solo se il piano viene eseguito. Se sei socio di una s.r.l. o amministratore, i debiti sociali non erano tuoi. Restano però le eventuali fideiussioni e le possibili responsabilità personali.
“Ho firmato una fideiussione per la banca: il 22% vale anche per me?”
No. L’art. 117, comma 1, CCII salva espressamente i diritti dei creditori verso i fideiussori. La banca può chiederti la differenza tra il credito e quanto riceve dalla procedura, nei limiti della garanzia. Il margine di difesa sta nel contenuto del contratto di fideiussione e, se l’importo è insostenibile, negli strumenti di sovraindebitamento.
“La liquidazione ha reso meno del previsto: i debiti tornano tutti?”
Non automaticamente. Serve un ricorso per risoluzione, entro un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento, e il tribunale deve ritenere l’inadempimento non di scarsa importanza. Finché il concordato non è risolto, la riduzione resta. È il momento di agire con dati alla mano, non di aspettare.
“Un fornitore non era nell’elenco: può pretendere tutto?”
No, se il suo credito è anteriore alla pubblicazione della domanda: è vincolato al concordato e ha diritto solo alla percentuale. Ma quella percentuale gli spetta, e va trovata nelle risorse del piano.
“È meglio un concordato liquidatorio o la liquidazione giudiziale con esdebitazione?”
Non c’è una risposta valida per tutti. Il concordato produce l’effetto remissorio senza il vaglio di meritevolezza dell’esdebitazione, ma richiede risorse esterne e una percentuale minima assicurata. La liquidazione giudiziale non richiede risorse esterne, ma l’esdebitazione arriva al termine di un percorso con presupposti propri. La scelta va fatta sui numeri della singola impresa.
“La mia società sarà cancellata dopo la liquidazione: i creditori non pagati potranno rivolgersi a me?”
Se sei socio di una società di capitali e non hai prestato garanzie, la regola è la responsabilità limitata. Dopo la cancellazione i creditori sociali possono agire contro i soci solo nei limiti delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (art. 2495 c.c.). Le fideiussioni e le responsabilità per atti di gestione seguono invece regole proprie.
Gli errori davanti ai giudici
Le pronunce che seguono sono state verificate su fonti di giurisprudenza. Avvertenza: salvo dove indicato, riguardano la legge fallimentare (artt. 160 ss. l.fall.), in particolare gli artt. 184 e 186, oggi trasfusi in larga parte negli artt. 117 e 119 CCII. Vanno lette come principi ancora utili per interpretare il Codice, non come applicazioni dirette delle norme vigenti. Dove il Codice ha cambiato regola, lo segnaliamo.
1. Cass. civ., Sez. I, n. 3957 del 18 marzo 2003 — cosa accade a chi esegue il concordato con cessione.
Il concordato ha effetto remissorio e liberatorio: eseguito il piano, cioè pagata la percentuale o ripartito il ricavato dei beni ceduti, il debitore è liberato dal debito residuo. La Corte lo contrappone al fallimento chiuso, che lasciava il debitore esposto. Nel regime di allora la liberazione valeva qualunque fosse la percentuale ricavata dai beni ceduti. Oggi l’art. 84, comma 4, CCII richiede di assicurare almeno il 20% ai chirografari, e questo cambia il peso dell’esito delle vendite.
2. Cass. civ., Sez. Unite, n. 4779 del 28 maggio 1987 — l’errore di credere che la cessione estingua il debito.
Nel concordato con cessione dei beni pro solvendo la titolarità del debito resta all’imprenditore, mentre il potere di pagare passa al liquidatore. Nelle cause di accertamento di un credito concordatario, debitore e liquidatore sono litisconsorti necessari. Conferma che la liberazione arriva con l’esecuzione, non con la cessione.
3. Cass. civ., Sez. I, n. 11343 del 30 agosto 2001 — il socio che si credeva liberato da tutto.
L’estensione dell’effetto liberatorio ai soci illimitatamente responsabili riguarda solo i debiti sociali e non attrae nella procedura il patrimonio personale dei soci. Principio coerente con l’attuale art. 117, comma 2, CCII.
4. Cass. civ., Sez. I, n. 12545 del 22 settembre 2000 — il creditore contestato che il debitore riteneva fuori gioco.
L’omologazione fissa la misura ridotta dei crediti ma non forma giudicato sulla loro esistenza, entità e collocazione. Il creditore può agire in giudizio ordinario per l’accertamento, anche dei privilegi. Il credito contestato va quindi previsto nel piano.
5. Cass. civ., Sez. Unite, n. 9201 del 6 settembre 1990 — il tributo non ancora accertato.
Sono concorsuali i crediti tributari il cui presupposto si è verificato prima dell’apertura della procedura, anche se non ancora accertati o iscritti a ruolo. Il fisco deve farli valere nel concorso e non può procedere esecutivamente in via individuale. Rilevante per chi dimentica i debiti fiscali “latenti”.
6. Cass. civ., Sez. I, n. 7942 del 31 marzo 2010 — la liquidazione che non basta.
Il concordato con cessione va risolto quando, anche prima del termine della liquidazione, emerge che il ricavato non consentirà di pagare per intero i privilegiati e, anche in minima parte, i chirografari. Il fideiussore va convocato nel giudizio di risoluzione. Anticipa la logica dell’art. 119, comma 2, CCII.
7. Cass. civ., Sez. I, n. 13357 del 7 giugno 2007 — la difesa basata sulla buona fede.
La risoluzione dipende dall’impossibilità oggettiva di pagare i creditori nella misura dovuta, non dalla colpa del liquidatore, che rileva solo ai fini risarcitori. Mostra perché la difesa nel giudizio di risoluzione deve essere costruita sui numeri e non sulla diligenza.
8. Cass. civ., Sez. I, n. 295 del 10 gennaio 2005 — il prezzo base d’asta basso.
Un prezzo base inferiore a quanto serve per pagare i creditori non prova da solo i presupposti della risoluzione, perché il prezzo finale resta incerto. È un argomento difensivo utile quando la risoluzione viene chiesta prima della chiusura delle vendite.
9. Cass. civ., Sez. I, n. 18945 del 28 settembre 2005 — il concordato “misto” con garanzia.
Il concordato fondato sulla cessione dei beni e sulla garanzia di un terzo resta risolvibile per inadempimento, perché la garanzia serve ad assicurare la percentuale minima. Utile per chi rafforza il piano liquidatorio con una garanzia.
10. Cass. civ., Sez. Unite, n. 1482 del 18 febbraio 1997 — il garante della percentuale.
Le garanzie prestate per l’adempimento del concordato non sono assimilabili alle fideiussioni comuni e restano efficaci anche dopo la risoluzione, nei limiti della percentuale garantita. Chi garantisce il concordato deve conoscere fin dall’inizio l’estensione del proprio impegno.
11. Cass. civ., Sez. I, n. 22913 del 4 novembre 2011 — l’assuntore.
La garanzia dell’assuntore genera un rapporto obbligatorio diretto con i creditori concordatari. Se l’assuntore fallisce, legittimati ad agire sono i singoli creditori, non il commissario né il curatore. Oggi l’art. 119, comma 5, CCII esclude la risoluzione quando un terzo assume gli obblighi con liberazione immediata del debitore.
12. Cass. civ., Sez. Unite, n. 11396 del 18 maggio 2009 — chi partecipa dopo la risoluzione.
L’obbligazione del garante sorge con l’approvazione dei creditori e l’omologazione. Nel fallimento successivo alla risoluzione sono legittimati i creditori che lo erano già all’apertura del concordato. Chiarisce chi torna a pretendere l’intero quando l’effetto remissorio cade.
13. Cass. civ., Sez. Unite, n. 10095 del 19 novembre 1996 — il rigetto della risoluzione non chiude la partita.
Il decreto che respinge l’istanza di risoluzione non è impugnabile con ricorso straordinario in Cassazione. Il creditore può riproporre l’istanza o agire per la condanna del debitore tornato in bonis, del garante o dell’assuntore. Il fronte resta aperto fino alla scadenza del termine.
14. Cass. civ., Sez. VI, n. 2671 del 22 febbraio 2012 — dalla risoluzione al fallimento non c’è automatismo.
Nel concordato preventivo la risoluzione o l’annullamento non producono automaticamente il fallimento, che richiede l’iniziativa di parte e la verifica dei presupposti. Anche dopo la risoluzione resta un passaggio in cui il debitore può difendersi.
15. Cass. civ., Sez. Unite, n. 4696 del 14 febbraio 2022 — l’inadempiente e il fallimento “omisso medio”.
Sotto la legge fallimentare l’omologazione rendeva improcedibili le istanze di fallimento già proposte. Se però il debitore non adempiva, per flussi insufficienti o per una liquidazione che non raggiungeva le percentuali promesse, poteva essere dichiarato fallito anche senza previa risoluzione. Il Codice ha cambiato regola: l’art. 119, comma 7, CCII ammette la liquidazione giudiziale solo dopo la risoluzione, salvo insolvenza da debiti successivi alla domanda.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Nel concordato liquidatorio il lavoro utile si divide in due momenti: intercettare l’errore prima che si consumi e ripararlo, quando è possibile, dopo. Per questo gli strumenti che lo Studio mette in campo hanno un doppio taglio.
- Ricostruiamo il passivo come un inventario difensivo. Incrociamo contabilità, estratti di ruolo, cassetto fiscale, posizione previdenziale e contenziosi per individuare ogni creditore anteriore alla pubblicazione della domanda, compresi i tributi locali.
- Collochiamo nel tempo ogni credito. Verifichiamo quali crediti sono anteriori alla pubblicazione, e quindi soggetti alla riduzione, e quali sono successivi e prededucibili.
- Mettiamo alla prova le stime. Con i commercialisti dello staff rileggiamo perizie e valori di realizzo in ottica di vendita forzata e costruiamo scenari di ribasso. Verifichiamo che la percentuale assicurata ai chirografari superi il 20% con un margine reale.
- Mappiamo le garanzie personali. Esaminiamo ogni fideiussione: importi, clausole di deroga, patrimonio dei garanti. Per ciascun garante impostiamo una strategia parallela al concordato della società.
- Valutiamo gli strumenti che stabilizzano la liberazione. Analizziamo la praticabilità di un garante della percentuale o di un terzo assuntore con liberazione immediata, ai sensi dell’art. 119, comma 5, CCII.
- Separiamo le posizioni di società, soci e imprenditore. Distinguiamo debiti sociali, debiti personali e responsabilità gestorie, e indichiamo per ciascuno lo strumento che produce davvero l’effetto liberatorio.
- Monitoriamo l’esecuzione. Leggiamo i rapporti periodici del commissario e del liquidatore e segnaliamo per tempo gli scostamenti che possono fondare un ricorso per risoluzione.
- Difendiamo nel procedimento di risoluzione. Quando il ricorso è depositato, verifichiamo il rispetto del termine annuale, documentiamo la scarsa importanza dell’inadempimento e valutiamo integrazioni del piano.
- Attiviamo gli strumenti di sovraindebitamento per garanti e soci. Quando la liberazione non può arrivare dal concordato della società, impostiamo per la persona fisica il percorso più adatto: ristrutturazione dei debiti, concordato minore o liquidazione controllata con esdebitazione.
- Seguiamo il contenzioso fino all’ultimo grado. Dalle cause di accertamento dei crediti contestati ai reclami e ai ricorsi, manteniamo la stessa linea difensiva in tutti i gradi di giudizio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella più vicina a questo tema. La composizione negoziata è spesso la sede in cui si decide se l’impresa può essere risanata o va accompagnata verso una liquidazione ordinata, e in cui si costruiscono le premesse di un piano che regga. L’abilitazione di cassazionista garantisce la continuità della strategia: quando un errore va riparato nei gradi successivi, nel giudizio sulla risoluzione o nelle cause sui crediti contestati, la stessa linea difensiva può essere portata fino alla Corte di Cassazione, con lo stesso difensore. Le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario OCC consentono di affiancare al concordato della società gli strumenti personali per soci e garanti.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i profili legali del concordato, le valutazioni economiche del piano e la componente fiscale e bancaria vengono esaminati insieme, non in sequenza.
In chiusura
Il concordato liquidatorio può davvero liberare l’impresa e chi la guida dai debiti residui, ma solo entro confini che vanno conosciuti prima di depositare la domanda. L’effetto remissorio dipende dall’esecuzione del piano. Non raggiunge i garanti e non copre i creditori successivi. Regge solo se il passivo è completo e la percentuale assicurata è realistica. Chi lo conosce in anticipo sceglie meglio lo strumento e protegge anche le persone esposte accanto all’impresa.
Lo Studio Monardo affronta questa materia perché le competenze del suo titolare toccano tutti i punti in cui la liberazione si gioca. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), l’Avv. Monardo lavora nella fase in cui si sceglie tra risanamento e liquidazione ordinata. Come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC, conosce gli strumenti con cui soci e garanti possono ottenere una liberazione personale quando il concordato della società non basta.
📩 Hai già un concordato omologato, un ricorso per risoluzione o una fideiussione escussa? Raccontaci la tua situazione: tutti i recapiti per raggiungere lo studio si trovano al termine di questo articolo.
