Gli interessi sui debiti continuano a correre quando si apre la liquidazione giudiziale? È la domanda che si pongono, da lati opposti del tavolo, l’imprenditore che vede la propria impresa entrare in procedura e il creditore che si chiede quanto potrà davvero recuperare. La risposta breve è che, di regola, gli interessi si fermano, ma solo “agli effetti del concorso”, e già questa formula lascia intendere che la regola ha confini precisi, eccezioni rilevanti e conseguenze diverse a seconda di chi la guarda.
Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: il medesimo credito può smettere di produrre interessi verso la procedura e continuare a produrli verso un fideiussore, oppure conservarli entro certi limiti grazie a un’ipoteca o a un privilegio. L’art. 154 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) stabilisce la sospensione; l’art. 153, comma 3, ne disegna il rovescio per i crediti assistiti da prelazione; la disciplina della prededuzione e quella dei coobbligati completano il quadro. Le strade, in sostanza, sono tre, e il loro peso va soppesato caso per caso.
Il tema si colloca nel cuore della crisi d’impresa, ed è qui che si radica la specializzazione dello Studio Monardo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: nella composizione negoziata la prospettiva del blocco degli interessi in caso di liquidazione giudiziale è uno degli elementi con cui imprenditore e creditori misurano la convenienza di un accordo. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC, ruoli nei quali il calcolo di capitale, interessi e prelazioni è il punto di partenza di ogni piano. Da qui deriva la capacità di leggere la stessa posizione debitoria dal lato di chi deve e di chi pretende.
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Il quadro di partenza: che cosa significa “sospensione agli effetti del concorso”
Prima di mettere a confronto le diverse posizioni, conviene fissare i pochi concetti che le accomunano.
Il testo dell’art. 154 CCII
L’art. 154, comma 1, del Codice della crisi prevede che la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sospenda il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura oppure fino all’archiviazione prevista dall’art. 234, comma 7. La sospensione non opera per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o da privilegio, salvo quanto disposto dall’art. 153, comma 3. Il comma 2 aggiunge che i crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di apertura; il comma 3 regola la partecipazione dei crediti condizionali.
La norma riproduce, con gli adattamenti lessicali del nuovo Codice, l’art. 55 della legge fallimentare: per questa ragione la giurisprudenza formatasi sul vecchio fallimento resta un punto di riferimento, che in questo articolo verrà sempre segnalato come tale.
Tre parole che decidono tutto
“Sospende”. Non si tratta di un’estinzione del diritto agli interessi, ma di un congelamento che opera all’interno della procedura. Il credito per interessi successivi non scompare dal mondo giuridico: semplicemente non può essere fatto valere nel concorso.
“Agli effetti del concorso”. È l’espressione che delimita il perimetro. La sospensione serve a cristallizzare il passivo alla data di apertura e a garantire la parità tra i creditori: nessuno deve veder crescere la propria quota a scapito degli altri solo perché la procedura dura più a lungo. Fuori dal concorso – verso i coobbligati, verso i garanti, verso il debitore persona fisica una volta chiusa la procedura senza esdebitazione – la sospensione non ha ragione di operare.
“Fino alla chiusura”. Il blocco ha una durata: coincide con la vita della procedura. Ciò che accade dopo dipende dal destino del debitore (cancellazione della società, esdebitazione dell’imprenditore persona fisica, ritorno in bonis).
Interessi anteriori e interessi successivi
Gli interessi maturati fino al giorno dell’apertura entrano a pieno titolo nella domanda di ammissione al passivo, come accessorio del capitale. La sospensione riguarda soltanto quelli che maturerebbero dopo. Il momento che separa le due categorie è la data della sentenza che apre la liquidazione giudiziale. Sul vecchio art. 55 l. fall. la Cassazione (sent. n. 2422 del 3 febbraio 2006) ha precisato che, in caso di conflitto di competenza, il blocco decorre dalla prima sentenza dichiarativa, anche se emessa dal giudice poi ritenuto incompetente: un principio di continuità che conserva interesse anche nel nuovo sistema.
Il ritardo nei riparti non riattiva gli interessi
Un equivoco ricorrente riguarda il creditore ammesso che attende a lungo il pagamento dopo l’approvazione del piano di riparto. La Cassazione, con la sentenza n. 8185 del 2 aprile 2010 (legge fallimentare), ha escluso che il ritardo nella distribuzione faccia sorgere interessi compensativi o moratori: l’ammissione al passivo non nova l’obbligazione e non trasforma il credito concorsuale in un debito della massa. Gli interessi restano un accessorio del credito verso il debitore, soggetto alle stesse regole.
I crediti prededucibili: fuori dal perimetro della sospensione
I crediti prededucibili, individuati dall’art. 6 del Codice della crisi, non concorrono con gli altri: vengono soddisfatti prima, con il ricavato della liquidazione. Il ragionamento che fonda la sospensione – cristallizzare il passivo concorsuale – non si attaglia ai debiti che la procedura stessa contrae per funzionare. La Cassazione, con la sentenza n. 5169 del 30 marzo 2012 (legge fallimentare), ha distinto: per i debiti di massa contratti nell’interesse della procedura l’accessorio segue il principale, e la procedura è tenuta agli interessi moratori in caso di ritardo. Il rovescio della medaglia è che non ogni credito prededucibile ha la stessa natura: la distinzione tra debiti sorti “dalla” procedura e crediti che godono della prededuzione per altre ragioni va verificata in concreto, e l’esito non è uniforme.
Una nota sul quadro normativo vigente
La disciplina è quella del D.Lgs. 14/2019 come modificato dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024. Il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147 sui tributi locali (in vigore dal 12 agosto 2026), che con il suo art. 4 estende ai tributi regionali e locali strumenti del Codice come la transazione fiscale, anche nella composizione negoziata, opera su un piano diverso: riguarda la possibilità di negoziare quei debiti tributari, non la regola del blocco degli interessi nella liquidazione giudiziale, che resta affidata agli artt. 153 e 154.
Perché la regola esiste: parità tra creditori e misurabilità del passivo
La sospensione degli interessi va letta insieme agli altri effetti dell’apertura sui creditori: il divieto di azioni esecutive individuali, la scadenza anticipata dei crediti pecuniari (art. 154, comma 2), l’accertamento del passivo attraverso il procedimento di verifica. Tutti questi effetti hanno lo stesso scopo: fotografare la situazione patrimoniale del debitore a una data certa e distribuire il ricavato secondo l’ordine delle prelazioni e, a parità di grado, in proporzione. Se gli interessi continuassero a maturare per tutti, la durata della procedura alterarebbe le proporzioni: il creditore con tasso contrattuale elevato vedrebbe crescere la propria quota a scapito del creditore che, per legge o per contratto, ha diritto al solo interesse legale.
Il rovescio di questa logica spiega perché la sospensione non tocca i creditori garantiti: chi ha un’ipoteca o un pegno su un bene determinato non concorre con gli altri su quel bene, e la prelazione sugli interessi è contenuta dagli stessi limiti che varrebbero in un’esecuzione individuale. È per questo che l’art. 153, comma 3, equipara la dichiarazione di apertura al pignoramento: il concorso viene trattato, per gli interessi dei garantiti, come una grande esecuzione collettiva.
Che cosa entra nella domanda: gli interessi maturati prima
Il blocco riguarda il futuro, non il passato. Nella domanda di ammissione il creditore indica gli interessi maturati fino all’apertura, secondo il titolo da cui derivano: interessi corrispettivi e moratori convenzionali per i contratti bancari, interessi moratori delle transazioni commerciali per i fornitori, interessi legali per i crediti che non hanno una pattuizione specifica. La loro quantificazione è frequente terreno di contestazione: il curatore verifica la validità delle clausole, il rispetto delle soglie di legge, la corretta capitalizzazione, la decorrenza della mora. Ciò che non viene chiesto o non viene provato in sede di verifica del passivo difficilmente si recupera dopo, e un errore nella data di decorrenza si ripercuote su tutti i riparti.
Per i crediti privilegiati, la domanda dovrebbe distinguere fin da subito la parte di interessi anteriori coperta dalla prelazione (le annate previste dal codice civile) da quella che, eccedendo, confluisce tra i chirografari, e chiedere il riconoscimento degli interessi successivi nella misura legale. Il calcolo puntuale degli interessi successivi avviene in sede di riparto, ma il diritto va affermato nella domanda.
Il debitore persona fisica: che cosa accade dopo la chiusura
La liquidazione giudiziale non riguarda soltanto le società. Quando il debitore è un imprenditore individuale, o un socio illimitatamente responsabile coinvolto nella procedura, il tema degli interessi sospesi assume un peso diverso. Alla chiusura della procedura si aprono due scenari.
Nel primo, il debitore ottiene l’esdebitazione, disciplinata dagli artt. 278 e seguenti del Codice: i debiti concorsuali non soddisfatti diventano inesigibili, e con essi gli interessi sospesi durante la procedura. Nel secondo, l’esdebitazione non viene concessa o non è richiesta: i creditori riacquistano il diritto di agire individualmente per la parte non soddisfatta, e gli interessi tornano a essere regolati dalle norme generali. È il principio richiamato dalla Cassazione nell’ordinanza n. 34532/2023, dove il creditore, dopo la chiusura del fallimento, ha agito contro il socio illimitatamente responsabile per il residuo.
Per l’imprenditore persona fisica, dunque, la domanda “gli interessi continuano a correre?” si sdoppia: durante la procedura no, agli effetti del concorso; dopo, dipende dall’esdebitazione. È un aspetto che va considerato già quando si valuta se affrontare la crisi con uno strumento negoziale o attendere l’eventuale apertura della liquidazione.
Prima strada: il credito chirografario e il blocco pieno degli interessi
In cosa consiste
È la regola generale dell’art. 154, comma 1: per il creditore privo di cause di prelazione gli interessi, legali o convenzionali, smettono di correre ai fini del concorso dalla data di apertura. Il credito viene ammesso al passivo per capitale più interessi maturati fino a quel giorno, e quella cifra rimane ferma per tutta la durata della procedura.
Quando questa posizione si presenta
- Il fornitore non garantito. Un’impresa che ha consegnato merce con pagamento a novanta giorni e non è stata pagata: il suo credito, comprensivo degli interessi moratori maturati fino all’apertura, è chirografario e resta congelato.
- La banca senza garanzie reali. Lo scoperto di conto corrente non assistito da ipoteca o pegno segue la stessa sorte: interessi passivi e di mora si arrestano alla sentenza di apertura.
- Il credito professionale non privilegiato o la parte eccedente il privilegio. Ciò che non trova collocazione privilegiata confluisce nella massa chirografaria e soggiace al blocco.
Come opera in sintesi
Il creditore presenta domanda di ammissione al passivo indicando capitale e interessi calcolati fino alla data di apertura; il curatore predispone il progetto di stato passivo; il giudice delegato lo rende esecutivo. Da quel momento la cifra ammessa è il parametro su cui si calcolano le percentuali dei riparti. Le ripartizioni successive, anche se distanti anni, non aggiungono interessi (Cass. n. 8185/2010).
I vantaggi, letti dal lato del sistema
A fronte della perdita subita dal singolo creditore, la regola produce certezza: ciascun chirografario sa che il proprio peso relativo nel concorso non cambierà nel tempo. Si evita che i crediti a tasso elevato “mangino” progressivamente le quote di quelli a tasso basso. Per l’imprenditore, la cristallizzazione rende misurabile il passivo e, nel caso di persona fisica, facilita la valutazione dei presupposti dell’esdebitazione.
I rischi e gli svantaggi, letti dal lato del creditore
Il rovescio della medaglia è evidente: in una procedura che dura diversi anni il valore reale del credito si erode, perché nessun interesse compensa il tempo di attesa. Inoltre il creditore chirografario è in coda: viene soddisfatto solo dopo prededucibili e privilegiati, spesso in percentuale modesta.
C’è però un elemento che va soppesato: la sospensione non cancella gli interessi successivi, li rende soltanto inopponibili alla massa. Se il debitore è una persona fisica e non ottiene l’esdebitazione, o se alla chiusura della procedura residua un patrimonio, il discorso si riapre. La Cassazione, con l’ordinanza n. 34532 dell’11 dicembre 2023, ha ricordato che per i crediti residui verso il debitore tornato in bonis tornano ad applicarsi le regole generali dell’art. 1282 c.c. (e, per i crediti di lavoro, dell’art. 429 c.p.c.).
Le pronunce che sostengono questa lettura
Oltre alla citata n. 8185/2010, la sentenza della Cassazione n. 19219 del 4 settembre 2009 (legge fallimentare) ha affermato che la procedura cristallizza i crediti alla data di apertura e ha negato che una clausola contrattuale possa aggirare il principio. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 4439 del 7 luglio 1986, hanno delimitato il campo opposto: la sospensione non si estende alle liquidazioni che prescindono dall’insolvenza, perché la sua ragion d’essere è proprio la tutela del concorso tra creditori di un patrimonio incapiente.
Profilo ideale di questa posizione: il creditore senza garanzie, che deve stimare con realismo la percentuale attesa e valutare subito se esistono coobbligati o garanti da escutere fuori dal concorso.
Seconda strada: il credito ipotecario, pignoratizio o privilegiato
In cosa consiste
L’art. 154 esclude dal blocco i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, ma con il limite dell’art. 153, comma 3. Quest’ultimo rinvia agli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile ed equipara la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale al pignoramento. In pratica:
- privilegio (generale o speciale), art. 2749 c.c.: la prelazione copre gli interessi dell’anno in corso alla data dell’apertura e dell’anno precedente; quelli successivi sono coperti solo nella misura legale fino alla vendita;
- pegno, art. 2788 c.c.: la prelazione copre gli interessi dell’anno in corso alla data dell’apertura e quelli successivi nella misura legale fino alla vendita;
- ipoteca, art. 2855, commi 2 e 3, c.c.: l’iscrizione copre gli interessi delle due annate anteriori e di quella in corso alla data dell’apertura, purché ne sia enunciata la misura, e quelli successivi nella misura legale fino alla vendita.
Per i crediti con privilegio generale, che gravano sull’intero patrimonio mobiliare e non su un bene specifico, l’art. 153, comma 3, fissa un termine diverso: il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito viene soddisfatto, anche solo parzialmente.
Quando questa posizione si presenta
- La banca con mutuo ipotecario sull’immobile aziendale, che vedrà maturare interessi al saggio legale fino alla vendita dell’immobile da parte del curatore.
- Il lavoratore dipendente con crediti retributivi e di trattamento di fine rapporto assistiti da privilegio generale ex art. 2751-bis c.c.
- L’erario e gli enti previdenziali per i crediti assistiti da privilegio, con l’avvertenza – decisiva – che il saggio applicabile è quello legale generale.
Come opera in sintesi
Il creditore chiede l’ammissione indicando il capitale, gli interessi anteriori coperti dalla prelazione e chiede che siano riconosciuti, in via privilegiata, quelli successivi nella misura legale. In sede di riparto il curatore calcola gli interessi successivi fino alla vendita del bene (o, per il privilegio generale, fino al deposito del progetto di riparto satisfattivo) e li colloca nel grado della garanzia.
Il saggio: legale generale, non speciale
L’elemento dirimente, per molti creditori pubblici, è la misura degli interessi successivi. La Cassazione, con l’ordinanza n. 29601 del 10 novembre 2025, ha ribadito che il “saggio” a cui rinvia l’art. 2749 c.c. per delimitare la prelazione sugli interessi è quello generale dell’art. 1284 c.c., non i tassi previsti da leggi speciali per determinate categorie di crediti. È lo stesso principio già affermato con la sentenza n. 16084 del 21 settembre 2012 per il credito IVA, rispetto al quale la Corte aveva escluso l’applicazione del tasso previsto dal d.P.R. 602/1973. Entrambe le pronunce riguardano procedure regolate dalla legge fallimentare, ma il rinvio del Codice della crisi agli stessi articoli del codice civile ne conserva l’attualità.
Fino a quando: vendita o progetto di riparto
L’ordinanza della Cassazione n. 22778 del 7 agosto 2025 ha riaffermato che gli interessi sui crediti privilegiati sono assistiti da prelazione per l’anno del pignoramento – nel concorso, dell’apertura – e per quello precedente, mentre quelli maturati successivamente lo sono nella misura legale fino alla data di deposito del progetto di riparto. La differenza rispetto al riferimento testuale dell’art. 2749 c.c. alla “vendita” si spiega con la natura del privilegio generale, per il quale la legge fallimentare (art. 54, comma 3) e ora il Codice (art. 153, comma 3) indicano espressamente il riparto come momento finale. Per il privilegio speciale, il pegno e l’ipoteca il termine resta collegato alla vendita del bene.
Una storia che pesa ancora: la Corte costituzionale e l’art. 2749
Per lungo tempo la giurisprudenza aveva escluso che la prelazione coprisse gli interessi successivi sui crediti privilegiati, perché il vecchio art. 54 l. fall. richiamava solo gli artt. 2788 e 2855 c.c. e non l’art. 2749 (Cass. Sezioni Unite, n. 1670 del 15 marzo 1982). La Corte costituzionale, con la sentenza n. 162 del 2001 (28 maggio 2001), ha dichiarato illegittimo l’art. 54, comma 3, l. fall. nella parte in cui non richiamava l’art. 2749 c.c.; il legislatore ha poi recepito il richiamo, oggi presente nell’art. 153, comma 3, del Codice.
Il privilegio generale e la cessazione graduale
Per le procedure anteriori alla riforma del 2006, la Cassazione ha sviluppato il criterio della cessazione “graduale”: gli interessi sul credito con privilegio generale continuano a correre finché non sia liquidata una massa attiva sufficiente a soddisfarlo (Cass. Sezioni Unite n. 1670/1982; Cass. n. 7396 del 15 dicembre 1983; Cass. n. 6587 del 16 marzo 2018). In quest’ultimo caso la Corte ha negato all’INPS gli interessi successivi a un riparto parziale che lo aveva già integralmente soddisfatto. L’ordinanza n. 34532 dell’11 dicembre 2023 ha confermato che, per un credito con privilegio generale non integralmente pagato, il decorso degli interessi non si sospende.
Vantaggi motivati
Il creditore garantito conserva una parte del valore temporale del proprio credito, nella misura legale e in un orizzonte determinato. Per l’ipoteca, la copertura delle annate anteriori permette di recuperare in grado privilegiato interessi convenzionali che il chirografario perderebbe.
Rischi e svantaggi onesti
La prelazione sugli interessi non è illimitata: la differenza tra il tasso convenzionale e quello legale per il periodo successivo all’apertura non è coperta dalla garanzia. Se il bene vale poco, o se la garanzia è contestata, anche gli interessi coperti rischiano di non trovare capienza. Un’eventuale revocatoria della garanzia trascina con sé anche il trattamento degli interessi. Infine, la ricostruzione delle annate coperte e dei termini di cessazione è tecnica e frequentemente oggetto di contestazione in sede di riparto, come dimostra l’ordinanza n. 515 del 9 gennaio 2025, che ha dichiarato inammissibile il ricorso su una questione di interessi privilegiati per difetto di specifica indicazione degli atti.
Profilo ideale di questa posizione: il creditore con garanzia solida su un bene di valore, o con privilegio generale su un attivo mobiliare consistente, che ha interesse a far quantificare correttamente le annate coperte e il dies ad quem.
Terza strada: gli interessi verso coobbligati e fideiussori
In cosa consiste
La sospensione dell’art. 154 opera “agli effetti del concorso”: riguarda i rapporti tra il creditore e la massa, non quelli tra il creditore e soggetti diversi dal debitore in procedura. Ne consegue, secondo la lettura che si ricava dalla lettera della norma e dalla sua funzione, che il fideiussore e il coobbligato in solido non possono invocare il blocco degli interessi a proprio favore: il creditore può chiedere loro il capitale e gli interessi convenzionali che continuano a maturare fino al pagamento. La disciplina della legge fallimentare sui coobbligati solidali (artt. 61 e 62 l. fall.), riprodotta nel Codice, consente inoltre al creditore di insinuarsi nella procedura per l’intero credito originario fino al completo soddisfacimento, senza dover scontare quanto riscosso da altri coobbligati dopo l’apertura.
Quando questa posizione si presenta
- La fideiussione dei soci o dell’amministratore a garanzia degli affidamenti bancari della società.
- La garanzia di un ente o di un confidi, che paga e poi cerca di recuperare.
- Il coobbligato solidale, ad esempio il condebitore in un contratto di finanziamento cointestato.
Il rovescio: che cosa può recuperare il garante che paga
La Cassazione, con la sentenza n. 16078 del 18 agosto 2004 (legge fallimentare), ha precisato che il fideiussore che paga dopo l’apertura della procedura a carico del debitore principale non può insinuarsi per gli interessi maturati dopo la dichiarazione, salvo che il credito sia assistito da privilegio, pegno o ipoteca; può agire soltanto in surroga, non in regresso. Con la sentenza n. 19097 dell’11 settembre 2007 la Corte ha aggiunto che il credito di surroga del fideiussore, sorto da un rapporto anteriore, conserva natura concorsuale: il garante subentra nella posizione del creditore già insinuato, senza modificare l’ammontare complessivo del passivo.
In altre parole: verso il garante gli interessi corrono, ma ciò che il garante paga in più per interessi successivi resta, di regola, a suo carico. È uno squilibrio voluto dal sistema, che va soppesato con attenzione quando si firma o si valuta una garanzia personale.
Come opera in sintesi
Il creditore si insinua nella liquidazione giudiziale per capitale e interessi alla data di apertura e, in parallelo, intima il pagamento ai garanti per capitale e interessi che continuano a maturare. Le somme recuperate da un canale non riducono la pretesa sull’altro finché il credito non è interamente soddisfatto; superata tale soglia, nessuno può incassare due volte.
Vantaggi motivati
Per il creditore è la strada che conserva integro il valore del credito, perché la sospensione non lo raggiunge. L’azione verso il garante può inoltre essere più rapida della procedura concorsuale.
Rischi e svantaggi onesti
La solvibilità del garante è spesso il vero limite: soci e amministratori che hanno prestato fideiussione sono frequentemente coinvolti nella stessa crisi. Le garanzie personali possono essere oggetto di eccezioni proprie (decadenza ex art. 1957 c.c., nullità di clausole, limiti di importo). Dal lato del garante, l’impossibilità di recuperare dalla procedura gli interessi successivi rende la sua esposizione superiore a quella del debitore principale: un dato che, per la persona fisica, può aprire la strada agli strumenti della crisi da sovraindebitamento.
Profilo ideale di questa posizione: il creditore che dispone di garanzie personali di soggetti solvibili, e – dall’altro lato – il garante che deve stimare per tempo quanto gli costerà il protrarsi della procedura.
Il garante persona fisica: quando la terza strada diventa un problema di sovraindebitamento
Va soppesato con attenzione il punto di vista del fideiussore persona fisica, che spesso è il socio o l’amministratore della società in liquidazione. Mentre il debito della società resta congelato nel concorso, il suo debito di garanzia cresce con gli interessi contrattuali; quando paga, recupera dalla procedura – in surroga – solo quanto il creditore avrebbe potuto ottenere, cioè capitale e interessi fino all’apertura. La forbice tra ciò che paga e ciò che può recuperare aumenta con la durata della liquidazione.
In questo scenario gli strumenti per la crisi da sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) possono diventare la sede in cui la posizione del garante viene regolata nel suo complesso, con l’assistenza dell’OCC. Il rovescio della medaglia è che si tratta di procedure con requisiti di accesso e verifiche di meritevolezza propri, che non vanno intese come una scorciatoia: la valutazione va fatta sul patrimonio, sui redditi e sull’intera esposizione del garante, non sul singolo debito.
Coobbligato che paga prima o dopo l’apertura
Un ulteriore elemento dirimente è il momento del pagamento del coobbligato. Se il garante paga prima dell’apertura della liquidazione, acquisisce un credito di regresso verso il debitore principale che, come ogni credito concorsuale, potrà essere insinuato con gli interessi maturati fino alla sentenza di apertura. Se paga dopo, la sua posizione è quella descritta dalla giurisprudenza: subentra nel credito già insinuato dal creditore, senza poter aggiungere gli interessi successivi. A fronte di questa asimmetria, la tempistica del pagamento – quando è effettivamente nelle mani del garante – produce conseguenze economiche concrete, che conviene stimare prima di decidere.
Le tre strade alla prova dei conti
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti su dati di fantasia e su un saggio legale ipotetico: non riproducono casi reali e i saggi effettivi vanno verificati anno per anno.
Simulazione 1: lo stesso credito, tre trattamenti
Dati di partenza. Credito bancario di 87.340 € in linea capitale, tasso convenzionale 6,4% annuo, inadempimento dal 1° ottobre 2024. Sentenza di apertura della liquidazione giudiziale il 14 marzo 2025. Interessi maturati dal 1° ottobre 2024 al 14 marzo 2025 (164 giorni): 87.340 × 6,4% × 164/365 = 2.511,56 €. Credito alla data di apertura: 89.851,56 €.
- Se il credito è chirografario (prima strada): viene ammesso per 89.851,56 €. Ipotizzando un riparto finale del 18% depositato il 22 settembre 2026, il creditore incassa 16.173,28 €. Nessun interesse si aggiunge tra il 14 marzo 2025 e il pagamento.
- Se il credito è ipotecario (seconda strada): gli interessi anteriori rientrano nelle annate coperte e sono collocati in via ipotecaria; per il periodo dal 14 marzo 2025 alla vendita dell’immobile, avvenuta il 9 giugno 2026 (452 giorni), si aggiungono interessi al saggio legale – ipotizziamo il 2% – pari a 87.340 × 2% × 452/365 = 2.163,15 €, anch’essi in grado ipotecario. La differenza tra 6,4% e 2% per lo stesso periodo non gode della prelazione.
- Se esiste un fideiussore (terza strada): il creditore può chiedere al garante, oltre al capitale residuo, gli interessi convenzionali dal 14 marzo 2025 fino al pagamento. Se il garante paga il 30 giugno 2026 (473 giorni), gli interessi successivi ammontano a 87.340 × 6,4% × 473/365 = 7.243,69 €. Pagati questi, il garante subentra in surroga nella posizione del creditore, ma – sulla scorta di Cass. n. 16078/2004 – non può far valere nel concorso chirografario gli interessi successivi all’apertura.
Simulazione 2: il privilegio generale del lavoratore
Dati di partenza. Credito di lavoro di 23.418,90 € (retribuzioni e TFR) assistito da privilegio generale, apertura il 14 marzo 2025. Il curatore deposita un primo progetto di riparto parziale il 3 novembre 2025, nel quale il credito è soddisfatto per 15.000 €, e un secondo progetto il 18 maggio 2026 che lo soddisfa per il residuo.
- Gli interessi al saggio legale continuano a maturare sul capitale dopo l’apertura e, in base all’art. 153, comma 3, cessano alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto, anche parzialmente.
- La lettura del riferimento al “progetto di riparto” in presenza di più riparti parziali non è priva di margini: secondo il criterio della cessazione proporzionale elaborato dalla giurisprudenza sulla legge fallimentare (Cass. n. 6587/2018), gli interessi si fermano sulla quota pagata e continuano sul residuo fino al riparto che lo estingue. È un passaggio che merita una verifica puntuale sul progetto depositato.
Simulazione 3: il credito prededucibile del fornitore della curatela
Dati di partenza. Un’impresa di trasporti incaricata dal curatore di trasferire i macchinari da vendere emette fattura di 12.760 €, scadenza 30 aprile 2026; la curatela paga il 15 settembre 2026 (138 giorni di ritardo).
- Trattandosi di un debito contratto nell’interesse della procedura, la sospensione dell’art. 154 non si applica e – secondo la linea di Cass. n. 5169/2012 – l’accessorio segue il principale.
- Ipotizzando un tasso di mora del 10% annuo, gli interessi ammontano a 12.760 × 10% × 138/365 = 482,43 €, da pagare anch’essi in prededuzione.
- Se invece il credito prededucibile fosse sorto prima dell’apertura (per esempio, in una procedura precedente poi convertita), la soluzione non sarebbe automatica e andrebbe verificata alla luce della specifica causa di prededuzione.
Il confronto in tabella
La tabella mette in fila le tre posizioni sulle stesse voci. Non indica quale sia “migliore”: il tipo di credito non si sceglie a posteriori, ma da come la posizione è stata costruita prima della crisi (garanzie, privilegi, garanti). Serve piuttosto a capire quale trattamento attendersi e su quali punti si concentra il contenzioso. Quanto ai costi, nella verifica dello stato passivo la domanda di ammissione non richiede il pagamento del contributo unificato, mentre le impugnazioni dello stato passivo e le azioni contro i garanti seguono le regole ordinarie sui costi di giustizia previsti dalla legge.
| Voce | Credito chirografario | Credito con ipoteca, pegno o privilegio | Interessi verso coobbligati e fideiussori |
|---|---|---|---|
| Interessi dopo l’apertura | Sospesi agli effetti del concorso (art. 154 CCII) | Corrono al saggio legale entro i limiti degli artt. 2749, 2788, 2855 c.c. | Corrono al tasso contrattuale fino al pagamento |
| Termine finale | Chiusura della procedura o archiviazione | Vendita del bene; per il privilegio generale, deposito del riparto satisfattivo | Pagamento integrale |
| Tempi di recupero | Legati alla durata della procedura e ai riparti | Legati alla vendita del bene o ai riparti | Legati all’azione esecutiva contro il garante |
| Complessità | Bassa: calcolo fino alla data di apertura | Media-alta: annate coperte, saggio legale, dies ad quem | Media: eccezioni del garante, limiti della garanzia |
| Rischi in caso di esito negativo | Percentuale di riparto modesta | Garanzia revocata o incapiente; interessi eccedenti non privilegiati | Garante insolvente; il garante non recupera gli interessi successivi dalla procedura |
| Effetti sull’esecuzione | Divieto di azioni esecutive individuali sul patrimonio in liquidazione | Soddisfazione nel concorso sul ricavato del bene | Esecuzione individuale ammessa contro il garante |
| Reversibilità | Interessi successivi riattivabili solo fuori dal concorso (debitore in bonis senza esdebitazione) | Definita dal riparto | Il garante subentra in surroga |
I criteri per orientarsi
Se la scelta della “strada” non dipende dalla volontà delle parti, la strategia sì: il creditore decide come formulare la domanda e quali canali attivare; il debitore e i garanti decidono come difendersi e quali strumenti di regolazione valutare. I criteri che seguono vanno letti in forma condizionale.
Primo criterio: la natura del credito alla data di apertura. Se il credito è privo di prelazione, generalmente l’unico margine sugli interessi successivi è fuori dal concorso; se è garantito, il punto diventa la corretta quantificazione delle annate coperte e del termine finale. Una domanda di ammissione che omette di chiedere gli interessi in via privilegiata rischia di lasciarli fuori.
Secondo criterio: la presenza di garanti solvibili. Se esistono fideiussori o coobbligati in grado di pagare, per il creditore la terza strada generalmente conserva la maggior parte del valore; per il garante, la prospettiva di dover corrispondere interessi contrattuali senza poterli recuperare dalla procedura suggerisce di valutare per tempo una soluzione negoziale o, se persona fisica, gli strumenti della crisi da sovraindebitamento.
Terzo criterio: il tipo di creditore e il saggio applicabile. Se il creditore è un ente pubblico o previdenziale, la giurisprudenza recente (Cass. n. 29601/2025) indica che la prelazione sugli interessi successivi è limitata al saggio legale generale: una domanda costruita su tassi speciali va ridimensionata, e il curatore è tenuto a farlo.
Quarto criterio: la durata prevedibile della procedura e il calendario dei riparti. Se l’attivo è soprattutto mobiliare e i riparti parziali sono probabili, la data di deposito dei progetti di riparto incide direttamente sugli interessi dei privilegiati generali; se l’attivo è un immobile ipotecato, conta la data della vendita.
Quinto criterio: la natura del debitore. Se il debitore è una società destinata alla cancellazione, gli interessi sospesi non avranno, in concreto, un futuro; se è un imprenditore persona fisica, la sorte degli interessi successivi dipende dall’esdebitazione, che il Codice disciplina agli artt. 278 e seguenti.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e Gestore della crisi da sovraindebitamento, valuta questi profili sia dal lato dell’impresa sia da quello dei creditori e dei garanti.
Un ultimo elemento da soppesare: prima che la liquidazione giudiziale si apra, la composizione negoziata della crisi offre un tavolo in cui il trattamento degli interessi è materia di trattativa. Il creditore che sa che, in caso di liquidazione, i propri interessi si fermerebbero alla sentenza di apertura ha un incentivo a rinunciarvi, in tutto o in parte, in cambio di un pagamento più certo e rapido; l’imprenditore che conosce questa dinamica può strutturare proposte più credibili.
Le domande di chi deve decidere
Gli interessi sospesi sono perduti per sempre?
Non necessariamente. La sospensione opera agli effetti del concorso e fino alla chiusura. Se il debitore è una persona fisica che non ottiene l’esdebitazione, o se alla chiusura emerge un residuo attivo, gli interessi successivi possono tornare esigibili secondo le regole generali (Cass. ord. n. 34532/2023). Per una società cancellata la prospettiva è invece, nei fatti, chiusa.
Il curatore può pagarmi gli interessi se l’attivo è abbondante?
Il blocco è una regola del concorso, non una sanzione: la sua ratio è la parità tra i creditori di un patrimonio insufficiente. Se, dopo aver soddisfatto integralmente tutti i creditori, residuasse attivo, la questione si sposta sui rapporti tra creditori e debitore. È però un’ipotesi rara e da verificare con attenzione nel singolo caso.
Il mio fideiussore può dirmi che gli interessi sono bloccati anche per lui?
In linea generale no: la sospensione non si estende ai rapporti esterni al concorso. Il garante potrà sollevare eccezioni proprie della garanzia (limiti di importo, decadenza, nullità di clausole), ma il blocco dell’art. 154 non è, di per sé, un argomento a suo favore.
Se pago come fideiussore, recupero gli interessi dalla procedura?
Secondo Cass. n. 16078/2004, il garante che paga dopo l’apertura non può insinuarsi per gli interessi successivi, salvo che il credito originario sia assistito da prelazione, e agisce in surroga. Il rischio va messo in conto prima, non dopo, il pagamento.
I debiti contratti dal curatore producono interessi?
Sì, di regola: i debiti di massa sono fuori dal perimetro dell’art. 154, e la giurisprudenza sulla legge fallimentare (Cass. n. 5169/2012) ha riconosciuto in tal caso gli interessi moratori. Altro discorso è il ritardo nel pagamento di un credito concorsuale già ammesso, che non genera interessi (Cass. n. 8185/2010).
Le pronunce che orientano la lettura
Le pronunce che seguono sono state riscontrate su fonti indipendenti; molte riguardano la legge fallimentare (artt. 54 e 55 l. fall.), i cui principi sono stati trasposti negli artt. 153 e 154 del Codice della crisi. Lo si segnala per ciascuna.
Sulla regola della sospensione (prima strada)
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 8185 del 2 aprile 2010 (legge fallimentare). Il ritardo nel pagamento del creditore ammesso dopo il piano di riparto non fa sorgere interessi, perché l’ammissione al passivo non nova l’obbligazione. Rilevanza: esclude che la durata dei riparti riapra il corso degli interessi.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 19219 del 4 settembre 2009 (legge fallimentare). La procedura cristallizza i crediti alla data di apertura e il principio prevale su clausole contrattuali di segno contrario. Rilevanza: chiarisce la funzione della data di apertura come spartiacque.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2422 del 3 febbraio 2006 (legge fallimentare). In caso di conflitto di competenza, il blocco decorre dalla prima sentenza dichiarativa, anche se resa dal giudice incompetente. Rilevanza: individua il dies a quo della sospensione.
- Cass. civ., Sezioni Unite, sent. n. 4439 del 7 luglio 1986 (legge fallimentare). La sospensione non riguarda le liquidazioni disposte per ragioni diverse dall’insolvenza. Rilevanza: lega la regola alla tutela del concorso tra creditori di un patrimonio incapiente.
- Cass. civ., ord. n. 34532 dell’11 dicembre 2023. Per il credito con privilegio generale non integralmente soddisfatto il decorso degli interessi non si sospende; per i crediti residui verso il debitore tornato in bonis tornano applicabili l’art. 1282 c.c. e, per il lavoro, l’art. 429 c.p.c. Rilevanza: mostra che la sospensione non equivale a estinzione.
Sulle eccezioni per i crediti garantiti (seconda strada)
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 29601 del 10 novembre 2025 (procedura fallimentare). La misura legale che limita la prelazione sugli interessi ex art. 2749 c.c. è il saggio generale dell’art. 1284 c.c., non i tassi delle leggi speciali. Rilevanza: decisiva per i crediti erariali e previdenziali.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22778 del 7 agosto 2025 (procedura fallimentare). Gli interessi sui crediti privilegiati sono assistiti da prelazione per l’anno del pignoramento e per il precedente; i successivi, nella misura legale, fino al deposito del progetto di riparto. Rilevanza: individua il termine finale per il privilegio generale.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 515 del 9 gennaio 2025. Inammissibile il ricorso che lamenta la violazione dell’art. 93 l. fall. in combinato con l’art. 2749 c.c. senza indicare e produrre specificamente gli atti. Rilevanza: ricorda che la tutela degli interessi privilegiati si gioca anche sul rigore processuale.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16084 del 21 settembre 2012 (legge fallimentare). Per il credito IVA la misura legale è quella dell’art. 1284 c.c., non il tasso del d.P.R. 602/1973. Rilevanza: precedente consolidato del principio ribadito nel 2025.
- Cass. civ., sent. n. 6587 del 16 marzo 2018 (legge fallimentare, disciplina anteriore al 2006). Il credito con privilegio generale produce interessi finché non sia liquidata una massa attiva sufficiente a soddisfarlo; pagato integralmente con un riparto parziale, gli interessi cessano. Rilevanza: criterio della cessazione proporzionale.
- Cass. civ., Sezioni Unite, sent. n. 1670 del 15 marzo 1982 (legge fallimentare). La deroga alla sospensione vale anche per il privilegio generale; gli interessi cessano integralmente o gradualmente a seconda delle modalità di liquidazione dei mobili. Rilevanza: origine del criterio della cessazione graduale, poi ripreso da Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7396 del 15 dicembre 1983.
- Corte costituzionale, sent. n. 162 del 2001 (28 maggio 2001). Illegittimità dell’art. 54, comma 3, l. fall. nella parte in cui non richiamava l’art. 2749 c.c. Rilevanza: fondamento del richiamo all’art. 2749 oggi contenuto nell’art. 153, comma 3, CCII.
Sui crediti prededucibili
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5169 del 30 marzo 2012 (legge fallimentare). Per i debiti di massa contratti nell’interesse della procedura l’accessorio segue il principale e la procedura è tenuta agli interessi moratori. Rilevanza: delimita i crediti esclusi dalla sospensione.
Sui coobbligati e fideiussori (terza strada)
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16078 del 18 agosto 2004 (legge fallimentare). Il fideiussore che paga dopo la dichiarazione non si insinua per gli interessi successivi, salvo prelazione, e agisce solo in surroga. Rilevanza: misura il costo della garanzia personale.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 19097 dell’11 settembre 2007 (legge fallimentare). Il credito di surroga del fideiussore, sorto da rapporto anteriore, è concorsuale e non modifica la massa passiva. Rilevanza: chiarisce come il garante entra nel concorso.
Cosa può fare lo Studio Monardo sugli interessi nella liquidazione giudiziale
Lo Studio affronta la questione degli interessi come un problema di calcolo e, insieme, di strategia. Questi gli strumenti concreti:
- Ricostruiamo il credito alla data di apertura, separando capitale, interessi anteriori, spese e accessori sulla base dei contratti e degli estratti.
- Verifichiamo la natura del credito e delle garanzie, controllando iscrizioni ipotecarie, costituzione del pegno, fonte del privilegio e rischi di revocatoria.
- Calcoliamo le annate di interessi coperte dalla prelazione secondo gli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c. e il saggio legale applicabile anno per anno.
- Redigiamo o contestiamo la domanda di ammissione al passivo, chiedendo espressamente il riconoscimento degli interessi in via privilegiata o opponendoci alle pretese eccedenti.
- Esaminiamo i progetti di riparto per verificare il termine finale degli interessi (vendita del bene o deposito del riparto satisfattivo) e formulare osservazioni.
- Valutiamo le azioni verso coobbligati e fideiussori, o – per il garante – le eccezioni proprie della garanzia e l’esposizione per interessi successivi non recuperabili.
- Analizziamo i crediti prededucibili, distinguendo i debiti di massa dagli altri crediti in prededuzione e quantificando gli interessi dovuti.
- Valutiamo per l’imprenditore e per i garanti persone fisiche i presupposti dell’esdebitazione e degli strumenti della crisi da sovraindebitamento.
- Assistiamo l’impresa nella composizione negoziata prima della liquidazione, usando la prospettiva del blocco degli interessi come elemento di trattativa con i creditori.
- Seguiamo il contenzioso sull’opposizione allo stato passivo e sui riparti, fino al giudizio di legittimità.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore incide direttamente su questo tema: chi conosce il funzionamento della composizione negoziata sa leggere il blocco degli interessi non solo come regola della liquidazione, ma come variabile che orienta le trattative prima che la liquidazione si apra. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC completano la prospettiva quando a essere esposti sono garanti o imprenditori persone fisiche.
La strategia resta nelle stesse mani dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la quantificazione degli interessi proposta in sede di ammissione è la stessa che verrà difesa nell’opposizione allo stato passivo e, se necessario, davanti alla Suprema Corte, senza cambi di linea. Lo staff di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti verificano conteggi, saggi e piani di ammortamento; gli avvocati traducono quei numeri in domande, osservazioni e difese.
In chiusura
Gli interessi, durante la liquidazione giudiziale, non hanno un destino unico. Per il creditore chirografario si fermano agli effetti del concorso; per il creditore garantito proseguono, ma solo al saggio legale e fino a un termine preciso; verso fideiussori e coobbligati continuano a correre secondo il contratto; per i debiti della procedura seguono il credito principale. La risposta dipende dal caso concreto, e sbagliare la quantificazione o il canale di recupero costa tempo e diritti che difficilmente si recuperano.
Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questa materia perché l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e conosce dall’interno la fase in cui il peso futuro degli interessi orienta le scelte di imprese e creditori, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC, ruoli in cui la ricostruzione di capitale, interessi e prelazioni è il primo passo di ogni valutazione, anche per i garanti persone fisiche.
📩 Prima che scadano i termini per l’ammissione al passivo o per le osservazioni al riparto, scrivici: i contatti per raggiungere lo Studio Monardo sono indicati in fondo a questa pagina.
