Cosa Succede Ai Contratti Pendenti Nel Concordato In Continuità?

Se la tua impresa ha deciso di proseguire l’attività attraverso un concordato in continuità aziendale, i contratti che hai in corso non sono un dettaglio da sistemare dopo: sono il motore stesso del piano. Il fornitore di materie prime, il contratto di locazione del capannone, il leasing del macchinario, le linee di anticipo fatture con la banca, l’appalto pubblico che sta generando fatturato, il contratto di agenzia che porta ordini: ognuno di questi rapporti può diventare una risorsa oppure una zavorra, e la differenza la fanno le scelte che prendi nelle prime settimane dal deposito della domanda.

Questo non è un articolo da leggere, è un piano da eseguire. Ti accompagneremo mossa per mossa: alla fine saprai quali contratti tenere, quali sospendere, quali sciogliere, come impedire ai tuoi contraenti di abbandonarti proprio quando ne hai più bisogno e quanto ti costerà, in termini di indennizzo, liberarti dei rapporti che non servono più. Ogni mossa ha un obiettivo, una finestra temporale, una base normativa nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal correttivo D.Lgs. 136/2024) e un controllo finale prima di passare alla successiva.

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Perché questo tema lo trattiamo con un taglio operativo e non accademico? Perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è un ruolo che consiste proprio nel sedersi al tavolo con l’imprenditore e con le sue controparti contrattuali (banche, fornitori, locatori, committenti) per rinegoziare i rapporti in corso e preservare la continuità. La gestione dei contratti pendenti è il punto in cui la negoziazione assistita e il concordato in continuità si toccano: le stesse controparti, gli stessi rapporti, la stessa esigenza di non interrompere l’attività. Chi ha lavorato su quel tavolo sa quali contratti reggono e quali vanno ridiscussi o chiusi.

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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa parti

Prima di procedere, assicurati di sapere esattamente in quale punto del percorso ti trovi. Il regime dei contratti pendenti cambia a seconda di tre variabili: se hai già depositato la domanda, se hai depositato solo la domanda “con riserva” (il cosiddetto concordato prenotativo, art. 44 CCII) oppure anche il piano e la proposta, e se il tribunale ha già emesso il decreto di apertura previsto dall’art. 47 CCII. Rispondi con onestà a queste quattro domande.

Domanda 1: hai già depositato la domanda di accesso al concordato?

Se non l’hai ancora depositata, sei nella posizione migliore: puoi preparare l’inventario dei contratti, valutare le istanze di sospensione e scioglimento e coordinarle con il deposito. Se l’hai già depositata, i termini stanno correndo: la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (art. 40, comma 3, CCII) diventa lo spartiacque tra crediti anteriori e crediti che, nati da contratti proseguiti, possono essere soddisfatti in prededuzione. Da quel momento ogni fornitura che ricevi ha un peso diverso nel tuo piano.

Domanda 2: hai depositato solo la domanda con riserva o anche piano e proposta?

È la domanda più importante, perché il Codice tratta diversamente le due situazioni. Con la sola domanda con riserva puoi chiedere la sospensione dei contratti, ma non il loro scioglimento: la richiesta di scioglimento può essere depositata soltanto insieme al piano e alla proposta (art. 97, comma 2, CCII). Inoltre la sospensione chiesta sulla base della sola domanda non può durare oltre il termine che il tribunale ti ha assegnato ai sensi dell’art. 44 per completare il deposito. Se invece hai già depositato piano e proposta, puoi chiedere sia la sospensione sia lo scioglimento, e la sospensione può spingersi fino a trenta giorni dal decreto di apertura, senza proroghe.

Domanda 3: il tribunale ha già emesso il decreto di apertura (art. 47)?

Questa domanda ti dice chi decide sulle tue istanze. Fino al decreto di apertura decide il tribunale, con decreto motivato e reclamabile; dopo il decreto, decide il giudice delegato. Cambia l’interlocutore, cambia il momento, e soprattutto cambia la tua finestra per ottenere una sospensione efficace: se il decreto di apertura è già stato emesso, la sospensione non può comunque superare i trenta giorni da quel decreto.

Domanda 4: i tuoi contraenti stanno già reagendo?

Hai ricevuto lettere di risoluzione, rifiuti di consegna, richieste di pagamento anticipato, comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine, revoche di affidamenti? Se la risposta è sì, la tua priorità non è decidere quali contratti sciogliere, ma bloccare le reazioni illegittime: il Codice rende inefficaci i patti che collegano la risoluzione al semplice deposito della domanda e, nel concordato in continuità, vieta ai creditori di abbandonare i contratti essenziali per il solo mancato pagamento dei crediti anteriori, quando sono interessati da misure protettive.

La tabella di orientamento

Se la tua situazione è… Parti dalla mossa Perché
Non hai ancora depositato la domanda Mossa 1 (inventario) Hai tempo per costruire la strategia contrattuale prima che i termini partano
Hai depositato la domanda con riserva e un contratto ti sta prosciugando la cassa Mossa 5 (istanza di sospensione) La sospensione è possibile già con la sola domanda; lo scioglimento no
Un fornitore essenziale minaccia di interrompere le consegne Mossa 2 (blocco delle reazioni) e Mossa 4 (fornitori strategici) L’art. 94-bis e l’art. 100 sono i tuoi strumenti immediati
Hai depositato piano e proposta e vuoi liberarti di un contratto inutile Mossa 3 (decisione) e poi Mossa 5 Lo scioglimento va chiesto insieme a piano e proposta
Hai già ottenuto l’autorizzazione allo scioglimento Mossa 7 (indennizzo nel piano) Ora devi gestire il credito indennitario e il voto
Hai leasing, anticipi bancari o appalti pubblici Mossa 8 (contratti speciali) Hanno regole proprie che modificano lo schema generale
La controparte contesta il provvedimento di scioglimento Mossa 6 (contraddittorio) Le vie di contestazione sono precise e non coincidono con il ricorso in Cassazione

Non passare oltre finché non hai individuato la tua riga in questa tabella. Il resto del piano funziona anche se lo leggi dall’inizio, ma l’ordine di esecuzione dipende da dove ti trovi oggi.

Il principio da cui parte tutto

Prima di entrare nelle mosse, fissa un concetto: nel concordato, a differenza della liquidazione giudiziale, la regola è la prosecuzione dei contratti, non la loro sospensione automatica. L’art. 97, comma 1, CCII stabilisce che i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda proseguono anche durante il concordato, e che sono inefficaci gli eventuali patti contrari. Questo significa che, se non fai nulla, i tuoi contratti continuano: devi pagare le prestazioni che ricevi dopo il deposito e puoi pretendere quelle che ti spettano. Sei tu, debitore, a dover attivare gli strumenti per sospendere o sciogliere ciò che non serve. Nel concordato in continuità questo principio è ancora più forte, perché il piano stesso si regge sulla prosecuzione dell’attività: l’art. 94-bis aggiunge una tutela specifica che impedisce ai creditori di usare la crisi come pretesto per abbandonare il rapporto.

Mossa 1 — Costruisci l’inventario dei contratti pendenti

Obiettivo della mossa: avere sul tavolo l’elenco completo dei contratti in corso, classificati per funzione nel piano e per stato di esecuzione, così da sapere quali rientrano davvero nella disciplina dei contratti pendenti e quali no.

Quando va fatta

Il primo passo è questo, e va fatto prima del deposito della domanda o, al più tardi, nei primissimi giorni successivi. Se hai depositato una domanda con riserva, il termine assegnato dal tribunale ai sensi dell’art. 44 CCII (in genere da trenta a sessanta giorni, prorogabile in presenza di giustificati motivi) è il tempo massimo entro cui l’inventario deve essere completo: senza inventario non puoi costruire il piano, e senza piano non puoi chiedere lo scioglimento di nulla.

Come si esegue

Raccogli tutti i contratti in essere e, per ognuno, compila una scheda con questi dati:

  • controparte, oggetto, data di stipula, durata residua, eventuali clausole di recesso, di risoluzione espressa o di “cambio di controllo”;
  • prestazione principale a tuo carico e prestazione principale a carico della controparte;
  • stato di esecuzione di ciascuna delle due prestazioni alla data del deposito della domanda;
  • importi scaduti e non pagati (che diventeranno crediti anteriori della controparte);
  • importi a scadere nei successivi dodici e ventiquattro mesi;
  • funzione nel piano: indispensabile, utile, neutro, dannoso.

Il punto decisivo è la colonna sullo stato di esecuzione. La disciplina dell’art. 97 si applica solo se, al momento del deposito, entrambe le parti non hanno ancora eseguito, o non hanno eseguito completamente, la propria prestazione principale. Se il fornitore ti ha già consegnato tutta la merce e tu devi soltanto pagare, quello non è un contratto pendente: è un semplice credito anteriore della controparte, che verrà trattato nel piano come tutti gli altri debiti. Allo stesso modo, se tu hai già pagato integralmente e attendi solo la consegna, la controparte è tenuta ad adempiere e non c’è nulla da “sciogliere”.

La Corte di cassazione lo ha chiarito, con riferimento alla norma della legge fallimentare che l’art. 97 ha sostituito (l’art. 169-bis l. fall.): con l’ordinanza Cass. civ., Sez. I, 23 novembre 2020, n. 26568, ha affermato che l’autorizzazione a sospendere o sciogliere presuppone che, al deposito del ricorso, il contratto non sia stato interamente eseguito da entrambe le parti nelle prestazioni principali, e che la norma non opera quando una delle parti ha già adempiuto per intero la propria obbligazione principale. È un criterio che il Codice della crisi ha conservato, e che devi applicare con rigore nella tua scheda.

Accanto ai contratti “ordinari”, segnala con un colore diverso le categorie che hanno regole proprie, perché ci torneremo nella Mossa 8:

  • contratti di lavoro subordinato (esclusi dall’art. 97);
  • contratti di locazione finanziaria (leasing);
  • contratti di finanziamento con anticipazione e riscossione diretta dai terzi debitori (anticipo fatture, salvo buon fine, mandato all’incasso);
  • contratti con pubbliche amministrazioni;
  • contratti preliminari di vendita trascritti;
  • finanziamenti destinati a uno specifico affare;
  • contratti di locazione di immobili.

La base giuridica

La mossa poggia sull’art. 97, comma 1, CCII (definizione dei contratti pendenti e regola della prosecuzione), sull’art. 97, comma 13 (esclusioni) e sull’art. 87 CCII, che disciplina il contenuto del piano: nel concordato in continuità il piano deve descrivere le iniziative da adottare per il risanamento, e tra queste rientrano necessariamente le scelte sui contratti in corso. La data di riferimento per lo stato di esecuzione è quella del deposito della domanda.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il contratto “nascosto”: un accordo quadro firmato anni prima e mai formalizzato in un fascicolo, un ordine aperto, un contratto di manutenzione con rinnovo tacito, una garanzia fideiussoria rilasciata da un terzo e collegata a un contratto principale. Per scovarli incrocia tre fonti: l’estratto delle fatture passive degli ultimi diciotto mesi (ogni fornitore ricorrente presuppone un contratto), le domiciliazioni bancarie (ogni addebito ricorrente presuppone un rapporto continuativo) e la corrispondenza commerciale. Se scopri un contratto dopo il deposito del piano, non è troppo tardi per chiederne la sospensione, ma lo è per chiederne lo scioglimento senza integrare il piano: per questo la ricerca va fatta subito.

Un secondo imprevisto è il contratto già risolto prima del deposito. Se la controparte ti ha legittimamente comunicato la risoluzione per inadempimento prima che tu depositassi la domanda, il contratto non è più pendente e l’art. 97 non lo può resuscitare. Annotalo come rapporto chiuso e verifica solo gli effetti restitutori e risarcitori, che verranno trattati come crediti anteriori. Un esempio di questa logica, in tema di leasing, si trova in una pronuncia del Tribunale di Milano (Sez. VI civ., 21 novembre 2025), resa però in ambito fallimentare: quando il contratto è già stato risolto per inadempimento dell’utilizzatore prima della procedura, non si applicano le regole sui rapporti pendenti e le parti devono regolare tra loro gli effetti della risoluzione già avvenuta.

Check di completamento

Non passare alla Mossa 2 finché:

  1. ogni contratto ha la sua scheda con lo stato di esecuzione delle prestazioni principali alla data del deposito;
  2. hai separato i contratti davvero pendenti da quelli già eseguiti da una parte o già risolti;
  3. hai evidenziato i contratti appartenenti alle categorie speciali.

Mossa 2 — Blocca le reazioni dei tuoi contraenti

Obiettivo della mossa: impedire che fornitori, clienti, locatori e finanziatori usino il deposito della domanda come pretesto per risolvere, sospendere o modificare a tuo danno i contratti che servono alla continuità.

Quando va fatta

Subito, contestualmente al deposito della domanda. Le reazioni delle controparti arrivano di solito nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese: la notizia circola, gli uffici crediti dei fornitori ricevono gli alert e partono le lettere. Se hai chiesto misure protettive, devi muoverti anche in funzione della loro conferma da parte del tribunale (art. 55 CCII), perché la tutela più forte dell’art. 94-bis, comma 2, è legata proprio alle misure protettive concesse.

Come si esegue

Agisci su tre livelli.

Primo livello: le clausole ipso facto. Molti contratti commerciali e quasi tutti i contratti bancari contengono clausole che prevedono la risoluzione automatica, la decadenza dal termine o il diritto di recesso immediato in caso di “procedura concorsuale”, “stato di insolvenza”, “deposito di domanda di concordato”. Nel concordato queste clausole sono neutralizzate due volte: l’art. 97, comma 1, dichiara inefficaci i patti contrari alla prosecuzione, e l’art. 94-bis, comma 1, CCII, specifico per il concordato in continuità, stabilisce che i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti in corso, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità, dell’emissione del decreto di apertura o della richiesta o concessione di misure protettive o cautelari. Anche qui, i patti contrari sono inefficaci.

Secondo livello: i contratti essenziali. L’art. 94-bis, comma 2, aggiunge una protezione ulteriore: i creditori interessati dalle misure protettive concesse ai sensi dell’art. 54, comma 2, non possono rifiutare l’adempimento, risolvere, anticipare la scadenza o modificare in tuo danno i contratti essenziali in corso di esecuzione per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori alla domanda. La norma definisce essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell’impresa, compresi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell’attività del debitore. È una tutela molto incisiva, perché neutralizza l’argomento più forte del fornitore: “non mi hai pagato le fatture vecchie, quindi non ti consegno più”.

Terzo livello: la comunicazione. Prepara una lettera standard da inviare via PEC a tutti i contraenti strategici nel momento in cui la domanda viene pubblicata. La lettera deve: informare del deposito; ricordare che il contratto prosegue per legge; richiamare l’inefficacia delle clausole di risoluzione automatica; precisare che le prestazioni ricevute dopo il deposito saranno regolarmente pagate; indicare un referente. Non serve un tono minaccioso: serve un tono chiaro. Molte reazioni dei fornitori nascono dall’incertezza, non dalla volontà di rompere.

La base giuridica

Art. 97, comma 1, CCII (inefficacia dei patti contrari alla prosecuzione); art. 94-bis, commi 1 e 2, CCII (disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale, introdotte dal D.Lgs. 83/2022 e con il comma 1 modificato dal D.Lgs. 136/2024); art. 54, comma 2, CCII (misure protettive); art. 97, comma 6, CCII, che ti protegge anche nella fase di attesa di un’istanza di sospensione o scioglimento: fino alla notifica del provvedimento autorizzativo la controparte non può esigere da te la prestazione dovuta né invocare la risoluzione di diritto del contratto per il mancato adempimento di obbligazioni con scadenza successiva al deposito della domanda.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto più comune: il fornitore non risolve formalmente il contratto, ma smette semplicemente di consegnare, oppure pretende il pagamento anticipato (“solo contro bonifico”). È un modo di aggirare il divieto. In questo caso verifica tre cose. Primo: il contratto è davvero in corso di esecuzione o era un rapporto a ordini singoli, ciascuno dei quali è un contratto autonomo? Se ogni ordine è un contratto separato, il fornitore non ha l’obbligo di accettare il successivo, e la tutela dell’art. 94-bis perde gran parte della sua forza. Secondo: le nuove consegne saranno pagate in prededuzione e puntualmente? Se il fornitore teme di non essere pagato per il futuro, il suo comportamento è comprensibile e la soluzione passa per la Mossa 4. Terzo: hai ottenuto misure protettive che lo riguardano? Se sì, la tutela del comma 2 è piena e puoi diffidarlo formalmente, valutando con il tuo legale un ricorso d’urgenza.

Un altro imprevisto riguarda le banche. Le revoche degli affidamenti e le richieste di rientro arrivano spesso in modo silenzioso, attraverso la mancata riattivazione delle linee autoliquidanti. Qui il coordinamento con la disciplina speciale dei finanziamenti con anticipazione (art. 97, comma 14) è indispensabile: lo vediamo nella Mossa 8.

Check di completamento

Non passare alla Mossa 3 finché:

  1. hai individuato tutte le clausole ipso facto e annotato che sono inefficaci;
  2. hai classificato quali contratti sono “essenziali” ai sensi dell’art. 94-bis, comma 2, e verificato se i relativi creditori sono interessati dalle misure protettive;
  3. hai inviato la comunicazione a tutti i contraenti strategici e raccolto le loro risposte.

Mossa 3 — Decidi contratto per contratto: tenere, sospendere o sciogliere

Obiettivo della mossa: per ogni contratto pendente, prendere una decisione motivata, coerente con il piano, che possa reggere al vaglio del tribunale, del commissario giudiziale e dei creditori.

Quando va fatta

Dopo l’inventario (Mossa 1) e la messa in sicurezza dei rapporti (Mossa 2), e comunque prima del deposito del piano. Ricorda che lo scioglimento può essere chiesto solo insieme a piano e proposta: se vuoi sciogliere un contratto, la decisione deve essere presa in tempo per inserirla nel piano e calcolarne il costo nel fabbisogno concordatario.

Come si esegue

Per ogni contratto dell’inventario applica il test che la legge stessa ti impone. L’art. 97, comma 1, consente di chiedere la sospensione o lo scioglimento se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione. È un test doppio e in negativo: devi dimostrare che il contratto non è coerente con il piano e che non serve alla sua esecuzione. Non basta che il contratto sia oneroso o sgradito.

Costruisci la decisione con tre domande:

  1. Il contratto serve all’attività che il piano prevede di proseguire? Se il piano prevede la chiusura di uno stabilimento, il contratto di locazione di quello stabilimento non è funzionale; se prevede la sua riconversione, potrebbe esserlo.
  2. Il contratto è economicamente sostenibile alle condizioni attuali? Un contratto funzionale ma a condizioni fuori mercato può essere rinegoziato, magari con l’aiuto della prospettiva di uno scioglimento; ma se resta funzionale, scioglierlo può danneggiare il piano più di quanto lo aiuti.
  3. Il costo dello scioglimento, cioè l’indennizzo, è inferiore al costo della prosecuzione? L’indennizzo entra nel fabbisogno del piano, e anche se verrà pagato in percentuale come credito chirografario anteriore, va confrontato con il risparmio atteso.

Da queste tre domande emergono quattro esiti possibili:

Esito Quando sceglierlo Cosa comporta
Prosecuzione Il contratto è funzionale e sostenibile Paghi regolarmente le prestazioni successive al deposito, che sono prededucibili; i crediti anteriori della controparte entrano nel piano
Rinegoziazione Il contratto è funzionale ma troppo oneroso Tratti nuove condizioni; l’eventuale modifica è atto da valutare alla luce dell’art. 46 CCII
Sospensione Il contratto non serve ora ma potrebbe servire, oppure ti serve tempo per decidere Blocchi temporaneamente le prestazioni reciproche, dovendo un indennizzo
Scioglimento Il contratto non è coerente con il piano né funzionale alla sua esecuzione Esci definitivamente dal rapporto; la controparte ha diritto all’indennizzo, chirografario anteriore

La sospensione è lo strumento “di attesa”: utile quando non sai ancora se il contratto ti servirà, perché il piano è in costruzione, o quando devi interrompere un’emorragia di cassa nella fase della domanda con riserva. Lo scioglimento è lo strumento “definitivo”. Non scegliere lo scioglimento come riflesso: un piano che scioglie troppi contratti trasmette ai creditori il messaggio che la continuità è più fragile di quanto dichiarato, e può incidere sulla valutazione di fattibilità.

La base giuridica

Art. 97, commi 1, 2 e 3, CCII; art. 84 CCII, che definisce il concordato in continuità come strumento finalizzato a conservare il valore dell’impresa e la sua attività; art. 87 CCII sul contenuto del piano; art. 46 CCII sugli atti di straordinaria amministrazione, che dopo il deposito della domanda e fino al decreto di apertura richiedono l’autorizzazione del tribunale, e che vanno considerati quando la rinegoziazione modifica in modo significativo gli equilibri del rapporto.

La giurisprudenza di merito ha costruito negli anni alcuni criteri guida per l’autorizzazione, sviluppati in larga parte sotto l’art. 169-bis l. fall. ma tuttora utili come metodo: il giudice non valuta la convenienza economica in astratto, ma il nesso tra la scelta e il piano. Per questo la motivazione della tua decisione deve essere scritta in funzione del piano, non in funzione dell’onerosità del contratto.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il disaccordo interno: l’attestatore o il consulente industriale ritiene funzionale un contratto che tu vorresti sciogliere, o viceversa. Non procedere con un’istanza che l’attestatore non sostiene: il commissario giudiziale lo noterà e il tribunale ne terrà conto. Meglio risolvere la divergenza a monte, rivedendo il piano industriale. Un secondo imprevisto è la controparte che, saputo della tua intenzione di sciogliere, offre una rinegoziazione: valutala seriamente, perché un accordo evita l’indennizzo, evita il contenzioso sulla sua misura e mantiene un rapporto commerciale. In questo caso documenta l’accordo per iscritto e verifica se richiede l’autorizzazione ex art. 46.

Un terzo imprevisto riguarda i contratti collegati. Se sciogli un contratto principale, cosa succede alle garanzie, ai contratti accessori, alle clausole di esclusiva? L’art. 97, comma 8, chiarisce un punto preciso: lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta. Se il contratto prevedeva l’arbitrato, la controversia sull’indennizzo potrà comunque essere devoluta agli arbitri. Mettilo in conto quando stimi i tempi e i costi del contenzioso.

Check di completamento

Non passare alla Mossa 4 finché:

  1. ogni contratto dell’inventario ha un esito (prosecuzione, rinegoziazione, sospensione, scioglimento) con una motivazione scritta legata al piano;
  2. per ogni sospensione o scioglimento hai una prima stima dell’indennizzo;
  3. l’attestatore e il consulente che redige il piano condividono le scelte.

Mossa 4 — Metti in sicurezza i fornitori strategici

Obiettivo della mossa: garantire che i fornitori indispensabili continuino a servirti, attraverso il pagamento in prededuzione delle nuove prestazioni e, quando necessario, l’autorizzazione al pagamento dei loro crediti anteriori.

Quando va fatta

In parallelo alla Mossa 3, e comunque prima che un fornitore strategico interrompa davvero le consegne. Se la tua catena produttiva dipende da pochi fornitori, questa mossa diventa la prima in ordine di urgenza: un giorno di fermo produttivo può costare più di un mese di trattative.

Come si esegue

Parti dall’elenco dei contratti classificati “indispensabili” nella Mossa 1 e, per ciascuno, verifica la posizione del fornitore.

Le prestazioni successive al deposito sono prededucibili. Se il contratto prosegue, le forniture che ricevi dopo la pubblicazione della domanda generano crediti che vanno pagati con preferenza rispetto ai creditori concorsuali. L’art. 97, comma 11, conferma che restano prededucibili i crediti sorti a favore della controparte per le prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell’art. 40, comma 3, e prima della notifica dell’eventuale provvedimento di sospensione o scioglimento. Comunicalo al fornitore: la sua preoccupazione principale è non essere pagato per le consegne future, e la prededuzione è la risposta.

I crediti anteriori possono essere pagati solo con autorizzazione. Se il fornitore pretende anche il pagamento delle fatture scadute prima del deposito, ricordati che quei crediti sono concorsuali e soggetti al piano. Tuttavia, l’art. 100 CCII consente al debitore che presenta una domanda di concordato in continuità di chiedere al tribunale l’autorizzazione a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. È uno strumento potente ma eccezionale: il tribunale lo concede quando la relazione dell’attestatore dimostra che senza quel fornitore il piano non sta in piedi e che non esistono alternative sul mercato a condizioni comparabili.

Coordina art. 94-bis e art. 100. Le due norme si integrano: l’art. 94-bis, comma 2, impedisce al fornitore essenziale interessato dalle misure protettive di abbandonarti per il solo mancato pagamento delle fatture vecchie; l’art. 100 ti consente, in casi motivati, di pagarle comunque per consolidare il rapporto. Usa prima la tutela, poi, se necessario, l’autorizzazione al pagamento.

Proprio qui si vede perché la gestione dei contratti pendenti è un lavoro di negoziazione prima ancora che di procedura: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta il dialogo con i fornitori strategici partendo dagli strumenti che la legge mette a disposizione, per trasformare una minaccia di interruzione in un accordo di prosecuzione.

La base giuridica

Art. 97, comma 11, CCII (prededucibilità delle prestazioni successive alla pubblicazione e anteriori alla notifica del provvedimento); art. 100 CCII (autorizzazione al pagamento di crediti pregressi nel concordato in continuità, previa attestazione); art. 94-bis, comma 2, CCII (divieto di interruzione dei contratti essenziali); art. 6 CCII sulla prededuzione in generale.

A proposito di prededuzione, tieni presente la cautela che emerge dalla giurisprudenza di legittimità: la Corte di cassazione, con la sentenza Cass. civ., Sez. I, 30 ottobre 2023, n. 29999, resa nell’ambito della legge fallimentare, ha ricollegato la prededucibilità dei crediti sorti in costanza di procedura alla loro derivazione da attività riferibili agli organi o alla gestione della procedura stessa. Il messaggio operativo per te è chiaro: la prededuzione non è un’etichetta che puoi assegnare liberamente, ma la conseguenza di un rapporto che prosegue secondo le regole del Codice. Documenta ogni consegna, ogni ordine e ogni pagamento successivo al deposito.

Sul versante della locazione, il Tribunale di Monza, con decreto del 27 gennaio 2023, ha ritenuto che, in un concordato con riserva, la prosecuzione del contratto di locazione in corso dovesse essere autorizzata perché i relativi canoni potessero essere considerati prededucibili. È una posizione di merito, non uniforme, ma ti segnala un rischio concreto: se un contratto è centrale per il piano e la sua prosecuzione può essere discussa, valuta di farla risultare espressamente da un provvedimento, così da mettere al riparo la prededuzione dei crediti del contraente e, di riflesso, la sua disponibilità a proseguire.

Se qualcosa va storto

Il fornitore rifiuta comunque di consegnare, sostenendo che il contratto era a ordini singoli. In questo caso la tutela dell’art. 94-bis è debole e devi giocare la carta negoziale: offri condizioni di pagamento certe (pagamento a vista, deposito cauzionale, pagamento anticipato su ordini specifici) finanziate dalla cassa corrente, che nel concordato in continuità resta a tua disposizione per la gestione ordinaria. Se il fornitore è davvero insostituibile e pretende il saldo delle fatture vecchie, attiva immediatamente la procedura dell’art. 100 con la relazione dell’attestatore.

Secondo imprevisto: il tribunale nega l’autorizzazione ex art. 100 perché l’attestazione è generica. La relazione deve spiegare perché quel fornitore e non un altro, quali tempi e costi avrebbe una sostituzione, quale impatto avrebbe un fermo sulla produzione e sui flussi del piano. Ripresenta l’istanza con un’attestazione più dettagliata, oppure cerca un fornitore alternativo e fai entrare il costo del cambio nel piano.

Check di completamento

Non passare alla Mossa 5 finché:

  1. ogni fornitore strategico ha ricevuto conferma scritta che le nuove forniture saranno pagate in prededuzione;
  2. per i fornitori che pretendono il pagamento dei crediti anteriori hai valutato se attivare l’art. 100 e, se sì, hai incaricato l’attestatore;
  3. hai un piano di cassa che dimostra la capacità di pagare puntualmente le forniture correnti.

Mossa 5 — Prepara e notifica l’istanza di sospensione o scioglimento

Obiettivo della mossa: depositare un’istanza completa, notificata alla controparte nei modi corretti, con una quantificazione dell’indennizzo credibile, in modo che il tribunale o il giudice delegato possano decidere rapidamente.

Quando va fatta

Il tempo dipende da cosa chiedi.

  • Sospensione: puoi chiederla già con la domanda con riserva, oppure in qualunque momento successivo. Se la chiedi quando hai depositato solo la domanda, la durata non potrà superare il termine concesso ai sensi dell’art. 44 per il deposito del piano. Se la chiedi dopo aver depositato piano e proposta, può durare più a lungo, ma non oltre trenta giorni dal decreto di apertura, senza possibilità di proroga (art. 97, comma 7).
  • Scioglimento: puoi chiederlo solo insieme al piano e alla proposta (art. 97, comma 2). Prima di quel momento è inammissibile.

Questa seconda regola è una delle novità più rilevanti del Codice rispetto al passato. Sotto la legge fallimentare la giurisprudenza ammetteva in alcuni casi la richiesta di scioglimento già nella fase prenotativa; la Corte d’appello di Venezia, Sez. I, con decreto del 21 luglio 2022, ha dato conto proprio di questo passaggio, osservando che la richiesta formulata prima del piano era ammissibile sotto la disciplina previgente, mentre il Codice della crisi la esclude in assenza di piano e proposta. Se stai ancora lavorando sul piano e un contratto ti sta danneggiando, la strada corretta è dunque chiedere ora la sospensione e, con il piano, lo scioglimento.

Come si esegue

L’istanza deve contenere almeno questi elementi:

  1. l’identificazione del contratto (parti, data, oggetto, durata, prestazioni principali);
  2. la dimostrazione che il contratto è pendente (nessuna delle due parti ha eseguito integralmente la prestazione principale alla data del deposito);
  3. la motivazione sul test dell’art. 97, comma 1: perché la prosecuzione non è coerente con il piano né funzionale alla sua esecuzione, con richiamo alle specifiche parti del piano (o, nella fase con riserva, alle linee del piano in costruzione);
  4. la richiesta specifica: sospensione (con indicazione della durata richiesta) o scioglimento;
  5. la quantificazione dell’indennizzo dovuto alla controparte, che l’art. 97, comma 3, ti impone di indicare e che va inserita nel fabbisogno concordatario;
  6. la prova della notifica dell’istanza alla controparte.

Sulla notifica non improvvisare. L’art. 97, comma 1, richiede che tu depositi la prova della notifica dell’istanza alla controparte: senza questa prova, il giudice non può decidere e la controparte non è messa in condizione di difendersi. Usa la PEC risultante dai pubblici registri (INI-PEC per le imprese) oppure la notifica tramite ufficiale giudiziario se la controparte non ha un domicilio digitale. Conserva le ricevute di accettazione e di consegna.

Sulla quantificazione dell’indennizzo, sii prudente e motivato. L’indennizzo è equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento (art. 97, comma 9): non è una somma simbolica né una penale. Per stimarlo considera il margine che la controparte avrebbe ricavato dalla prosecuzione del contratto, i costi che ha già sostenuto, la possibilità di ricollocare il bene o il servizio sul mercato (che riduce il danno), le eventuali penali contrattuali (come parametro, non come vincolo). Una stima troppo bassa espone il piano a una revisione quando il credito sarà accertato; una stima troppo alta appesantisce il fabbisogno e peggiora la percentuale offerta ai chirografari.

La base giuridica

Art. 97, commi 1, 2, 3, 7 e 9, CCII; art. 44 CCII sulla domanda con riserva e sul termine per il deposito del piano; art. 47 CCII sul decreto di apertura.

Se qualcosa va storto

Primo imprevisto: la notifica non va a buon fine (PEC piena, indirizzo cessato, società estera). Non attendere: procedi con l’ufficiale giudiziario e, per le controparti estere, con gli strumenti di notifica internazionale. Nel frattempo deposita l’istanza segnalando lo stato della notifica, perché il tempo che perdi riduce la durata utile della sospensione.

Secondo imprevisto: ti accorgi dopo il deposito che l’indennizzo è stato sottostimato. Puoi integrare la stima prima della decisione, motivando la correzione; è preferibile a un piano che si scopre sottodimensionato in sede di omologazione.

Terzo imprevisto: la sospensione sta per scadere e il piano non è pronto. La legge non ammette proroghe oltre i limiti dell’art. 97, comma 7: se allo scadere della sospensione non hai ottenuto lo scioglimento, il contratto riprende a produrre effetti. Pianifica i tempi a ritroso partendo da questa data.

Check di completamento

Non passare alla Mossa 6 finché:

  1. l’istanza contiene tutti e sei gli elementi elencati;
  2. hai la prova della notifica alla controparte e l’hai depositata;
  3. l’indennizzo stimato è stato inserito nel fabbisogno del piano (o, nella fase con riserva, nelle proiezioni preliminari).

Mossa 6 — Gestisci il contraddittorio e la decisione

Obiettivo della mossa: arrivare a un provvedimento autorizzativo motivato, conoscere i tempi esatti dei suoi effetti e sapere come reagire se la controparte lo contesta.

Quando va fatta

Subito dopo la notifica dell’istanza. Dal momento in cui la controparte riceve la notifica decorre il suo termine per difendersi: la controparte può depositare una memoria entro sette giorni dalla notifica dell’istanza (art. 97, comma 4). Il termine è breve e lavora a tuo favore: la decisione può arrivare in tempi rapidi. Sulla sospensione feriale dei termini (che quando opera va dal 1° al 31 agosto) non fare affidamento: nei procedimenti della crisi d’impresa la sua applicabilità va verificata caso per caso, e la cosa più prudente è considerare i termini come decorrenti senza interruzioni.

Come si esegue

Prepara la replica in anticipo. Le obiezioni tipiche della controparte sono prevedibili: il contratto non è pendente perché una prestazione era già eseguita; il contratto è funzionale al piano e lo scioglimento è strumentale; l’indennizzo proposto è irrisorio; il contratto rientra tra quelli esclusi dall’art. 97, comma 13. Per ciascuna obiezione prepara, già nell’istanza, gli elementi di prova.

Individua il giudice competente. Fino al decreto di apertura ex art. 47 decide il tribunale con decreto motivato e reclamabile; dopo il decreto decide il giudice delegato (art. 97, comma 5). Se l’istanza è depositata a cavallo tra le due fasi, verifica con la cancelleria quale organo la sta trattando.

Calcola la decorrenza degli effetti. La sospensione o lo scioglimento non producono effetti dalla data dell’istanza, ma dalla notifica del provvedimento autorizzativo (art. 97, comma 6). Dovrai quindi notificare alla controparte anche il provvedimento: solo da quel momento il contratto è sospeso o sciolto. Nel periodo intermedio, però, sei protetto: la controparte non può esigere la prestazione né invocare la risoluzione di diritto per inadempimenti relativi a obbligazioni scadute dopo il deposito della domanda. Tieni presente che, nello stesso periodo, le prestazioni che la controparte esegue legalmente generano crediti prededucibili (art. 97, comma 11): se non vuoi accumulare debiti prededucibili su un contratto che intendi sciogliere, comunica alla controparte che non richiedi ulteriori prestazioni.

Le vie di contestazione

Su questo punto la giurisprudenza di legittimità, formatasi sull’art. 169-bis l. fall. ma rilevante per la struttura analoga dell’art. 97, ha tracciato confini molto netti.

  • Il reclamo. Il decreto del tribunale che decide sull’istanza è reclamabile. La Corte di cassazione, Sez. I, con l’ordinanza 11 marzo 2022, n. 8008, ha ritenuto reclamabile davanti alla Corte d’appello, ai sensi dell’art. 26 l. fall., il decreto del tribunale che autorizza lo scioglimento (nel testo anteriore alle modifiche del D.L. 83/2015). Oggi il Codice prevede espressamente che il decreto del tribunale sia reclamabile.
  • Niente ricorso straordinario per cassazione. Con l’ordinanza Cass. civ., Sez. I, 23 maggio 2022, n. 16532, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro il provvedimento del tribunale o del giudice delegato sulla sospensione o sullo scioglimento: si tratta di provvedimenti che non decidono in modo definitivo su diritti soggettivi.
  • Il giudizio ordinario. Proprio perché il provvedimento non ha carattere decisorio, la controparte (o il debitore) può contestarne gli effetti in un giudizio a cognizione piena. La Cassazione, Sez. I, con la sentenza 1 luglio 2024, n. 18019, ha affermato che l’autorizzazione del giudice delegato alla sospensione o allo scioglimento può essere messa in discussione, quanto a nullità o inefficacia, in un ordinario giudizio di cognizione, anche dopo l’omologazione del concordato.

Per te questo significa una cosa precisa: l’autorizzazione allo scioglimento non chiude definitivamente la partita; apre la fase in cui la controparte può ancora contestare, in sede ordinaria, i presupposti dello scioglimento e la misura dell’indennizzo. Il tuo fascicolo deve essere costruito fin dall’inizio per reggere anche in quella sede.

La base giuridica

Art. 97, commi 4, 5, 6 e 11, CCII; art. 47 CCII sul decreto di apertura; principi espressi da Cass. 8008/2022, Cass. 16532/2022 e Cass. 18019/2024 (tutte rese sull’art. 169-bis l. fall.).

Se qualcosa va storto

Il tribunale nega l’autorizzazione. Leggi la motivazione: se il diniego dipende dalla mancata dimostrazione dell’incoerenza con il piano, puoi ripresentare l’istanza dopo aver integrato il piano; se dipende dalla natura del contratto (escluso o non pendente), devi tornare alla Mossa 3 e scegliere la rinegoziazione o la prosecuzione. Valuta il reclamo contro il decreto del tribunale solo se il diniego è fondato su un errore di diritto chiaro: i tempi del reclamo potrebbero non essere compatibili con quelli del piano.

La controparte ottiene la sospensione dell’efficacia o propone un giudizio ordinario. Non bloccare il piano: inserisci un accantonamento prudenziale per il rischio che l’indennizzo venga determinato in misura superiore a quella stimata e descrivi il contenzioso nel piano, così che il commissario e i creditori ne tengano conto.

Check di completamento

Non passare alla Mossa 7 finché:

  1. hai ottenuto il provvedimento (o sai con precisione perché è stato negato);
  2. hai notificato il provvedimento alla controparte e annotato la data, da cui decorrono gli effetti;
  3. hai previsto nel piano l’eventuale contenzioso sulla misura dell’indennizzo.

Mossa 7 — Porta l’indennizzo nel piano e nel voto

Obiettivo della mossa: trattare correttamente il credito indennitario della controparte nel piano, nel calcolo del fabbisogno, nelle classi e nel voto, senza confonderlo con i crediti prededucibili.

Quando va fatta

Nel momento in cui redigi il piano definitivo e, comunque, prima che il commissario giudiziale predisponga l’elenco dei creditori ai fini del voto. Se lo scioglimento è autorizzato dopo il deposito del piano, aggiorna immediatamente le tabelle del fabbisogno.

Come si esegue

Qualifica il credito. L’art. 97, comma 11, è inequivocabile: il credito della controparte per l’indennizzo è soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato. Non è prededucibile, anche se il diritto all’indennizzo nasce da una scelta che compi dopo il deposito della domanda. La Cassazione, con la già citata ordinanza n. 26568 del 23 novembre 2020 (resa sull’art. 169-bis l. fall.), aveva già affermato che il credito indennitario va soddisfatto come credito concorsuale anteriore, anche quando lo scioglimento viene esercitato dopo il deposito del ricorso. Restano invece prededucibili, come visto, i crediti per le prestazioni eseguite dopo la pubblicazione della domanda e prima della notifica del provvedimento.

Separa i tre crediti della stessa controparte. Lo stesso contraente può vantare tre crediti diversi: le prestazioni anteriori al deposito non pagate (credito concorsuale, chirografario o privilegiato secondo la sua natura); le prestazioni eseguite tra la pubblicazione e la notifica del provvedimento (prededucibili); l’indennizzo per lo scioglimento o la sospensione (chirografario anteriore). Nel piano devono comparire in tre righe distinte.

Inserisci l’indennizzo nelle classi. Nel concordato in continuità il trattamento dei creditori passa per le classi e per le regole di voto e di omologazione dettate dagli artt. 109 e 112 CCII. Valuta se i titolari di indennizzi abbiano una posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto agli altri chirografari: un locatore che perde un canone pluriennale e un fornitore occasionale non sono necessariamente nella stessa situazione. La scelta delle classi incide sul voto e sulla possibilità di superare un eventuale dissenso.

Gestisci la quantificazione ai fini del voto. Quando la controparte non è d’accordo sulla misura dell’indennizzo, la determinazione spetta al giudice competente secondo le regole ordinarie; il giudice delegato provvede soltanto alla quantificazione provvisoria ai fini del voto e del calcolo delle maggioranze, ai sensi dell’art. 109 (art. 97, comma 10). La Cassazione, sempre con l’ordinanza n. 26568/2020, ha affermato che l’esistenza, l’ammontare e il rango del credito indennitario vanno accertati in un giudizio ordinario a cognizione piena, mentre il giudice delegato e il tribunale in sede di omologazione possono ammettere i crediti contestati solo ai fini del voto e delle maggioranze.

La base giuridica

Art. 97, commi 3, 9, 10 e 11, CCII; artt. 85 (classi), 109 (maggioranze) e 112 (omologazione) CCII; Cass. 26568/2020.

Se qualcosa va storto

La controparte pretende che l’indennizzo sia pagato in prededuzione. La norma è chiara e la giurisprudenza consolidata: rispondi richiamando l’art. 97, comma 11, e la sua qualificazione come credito chirografario anteriore. Diverso è il caso in cui la controparte vanti crediti per prestazioni successive al deposito non pagate: quelli sono prededucibili e devi saldarli.

La controparte vota contro il piano e il suo voto è determinante. Verifica il peso del credito ammesso ai fini del voto: la quantificazione provvisoria del giudice delegato può ridimensionarlo. Valuta inoltre se il piano, nel concordato in continuità, possa essere omologato nonostante il dissenso di una classe, alle condizioni previste dall’art. 112 CCII.

Check di completamento

Non passare alla Mossa 8 finché:

  1. ogni controparte ha i suoi crediti suddivisi in anteriori, prededucibili e indennitari;
  2. gli indennizzi sono inseriti nel fabbisogno e nelle classi;
  3. hai previsto un accantonamento per le contestazioni sulla misura dell’indennizzo.

Mossa 8 — Applica le regole speciali ai contratti che non seguono lo schema generale

Obiettivo della mossa: evitare di applicare lo schema generale a contratti che la legge disciplina in modo diverso, perché è qui che si annidano gli errori più costosi.

Quando va fatta

In parallelo alle Mosse 3, 5 e 7, per ogni contratto che nella Mossa 1 hai segnato come appartenente a una categoria speciale.

Come si esegue

Contratti di lavoro subordinato. L’art. 97, comma 13, li esclude dalla disciplina della sospensione e dello scioglimento. Nel concordato in continuità i rapporti di lavoro proseguono e le eventuali riduzioni di personale seguono le regole del diritto del lavoro (licenziamenti individuali e collettivi, ammortizzatori sociali). Non puoi usare l’art. 97 per sciogliere un rapporto di lavoro. Ricorda anche che, nel concordato in continuità, il Codice dà rilievo alla tutela dell’occupazione e prevede obblighi informativi e di consultazione sindacale quando il piano incide sui rapporti di lavoro.

Locazione finanziaria (leasing). In caso di scioglimento del leasing, l’art. 97, comma 12, prevede che il concedente abbia diritto alla restituzione del bene e sia tenuto a versarti la somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato, dedotta una somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data del deposito della domanda, dei canoni a scadere (solo per la quota capitale), del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto e delle spese anticipate per il recupero, la stima e la conservazione del bene. Se il ricavato non basta, lo sbilancio resta un credito anteriore del concedente. La vendita o ricollocazione segue le modalità dell’art. 1, comma 139, della L. 124/2017. Il leasing non è quindi un contratto “da sciogliere e basta”: può generare un saldo a tuo favore se il bene vale più del residuo.

Finanziamenti con anticipazione e riscossione diretta (anticipo fatture, sbf, mandato all’incasso). L’art. 97, comma 14, stabilisce che, nei contratti di finanziamento in cui il finanziatore riscuote direttamente dai terzi debitori, la riscossione costituisce prestazione principale. In caso di scioglimento, il finanziatore può trattenere le somme riscosse successivamente al deposito della domanda fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nei centoventi giorni anteriori alla domanda e fino alla notifica del provvedimento di scioglimento. È una regola di compromesso: tutela la banca per gli anticipi recenti, ma impedisce che trattenga indefinitamente gli incassi. Coordina questa regola con le clausole del contratto (patto di compensazione, mandato irrevocabile) e con la giurisprudenza in materia di compensazione impropria, che può incidere sulla legittimità delle trattenute.

Contratti con la pubblica amministrazione. L’art. 95 CCII detta regole speciali per i contratti pubblici: il deposito della domanda non ne determina la risoluzione, i patti contrari sono inefficaci e la prosecuzione è subordinata, nei modi previsti dalla norma, all’attestazione di un professionista indipendente sulla conformità al piano e sulla ragionevole capacità di adempimento. Il coordinamento con il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) va verificato contratto per contratto. Anche la sospensione di un appalto pubblico pendente, se il piano lo richiede, non è esclusa in via di principio: la Corte d’appello di Venezia, Sez. I civ., con decreto del 24 marzo 2022 reso sotto la legge fallimentare, ha ritenuto che l’interesse pubblico sotteso all’appalto non impedisca al proponente di chiedere la sospensione, se ricorrono i presupposti.

Contratti esclusi per rinvio alle norme della liquidazione giudiziale. L’art. 97, comma 13, esclude inoltre i contratti di cui agli artt. 173, comma 3, 176 e 185, comma 1, CCII. In sintesi: i preliminari di vendita trascritti relativi a immobili ad uso abitativo destinati ad abitazione principale dell’acquirente (o a sede principale della sua attività d’impresa), i finanziamenti destinati a uno specifico affare e la locazione di immobili nella posizione regolata dall’art. 185, comma 1 (che riguarda il caso del locatore in procedura). Se sei tu il conduttore di un immobile, la locazione resta in linea di principio soggetta all’art. 97, e può essere sospesa o sciolta con i presupposti generali.

Clausola compromissoria. Come già visto, lo scioglimento non si estende alla clausola arbitrale (art. 97, comma 8): la lite sull’indennizzo potrà essere decisa dagli arbitri.

Il raccordo con la composizione negoziata: cosa porti con te nel concordato

Se arrivi al concordato in continuità dopo un percorso di composizione negoziata della crisi, non partire da zero. Durante la composizione negoziata l’imprenditore resta in dialogo con le proprie controparti, e il Codice prevede strumenti specifici per i contratti: tra questi, l’invito dell’esperto alle parti a rideterminare secondo buona fede il contenuto dei contratti a esecuzione continuata, periodica o differita, quando la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o l’equilibrio del rapporto è alterato da circostanze sopravvenute (art. 10, comma 2, CCII), oltre al generale dovere delle parti di collaborare lealmente e di condurre le trattative in buona fede (art. 4 CCII). Nella fase di passaggio al concordato devi quindi recuperare tre informazioni.

  1. Gli accordi già raggiunti. Se durante la composizione negoziata un fornitore o un locatore ha accettato una riduzione del canone, una dilazione o una modifica delle condizioni, quell’accordo è il punto di partenza: il contratto pendente che entra nel concordato è il contratto come modificato, non quello originario. Verifica la forma dell’accordo e la sua efficacia.
  2. Le controparti che hanno rifiutato. Chi ha rifiutato ogni rinegoziazione durante le trattative è il primo candidato per una valutazione di sospensione o scioglimento nel concordato, se il contratto non è funzionale al piano. Le ragioni del rifiuto, documentate nella corrispondenza, ti aiutano a stimare la sua reazione e la misura dell’indennizzo che potrebbe pretendere.
  3. Le misure protettive già concesse. Se nella composizione negoziata avevi ottenuto misure protettive, verifica i tempi e i soggetti coinvolti: la durata complessiva delle misure è soggetta a limiti di legge, e la continuità della protezione nel passaggio al concordato va pianificata con attenzione, perché è da essa che dipende la tutela rafforzata dei contratti essenziali prevista dall’art. 94-bis, comma 2.

Il passaggio dalla composizione negoziata al concordato in continuità non azzera il lavoro fatto sui contratti: lo trasforma in materiale per il piano. Le relazioni con le controparti costruite al tavolo delle trattative sono spesso ciò che permette di ottenere una prosecuzione volontaria invece di un’istanza contenziosa.

Gli effetti fiscali e contabili da non dimenticare

Le scelte sui contratti pendenti hanno ricadute che vanno oltre il diritto concorsuale e che i commercialisti devono valutare insieme al legale. Lo scioglimento di un contratto incide sulle rimanenze, sugli impegni iscritti in nota integrativa, sui risconti relativi a canoni pagati in anticipo; la restituzione di un bene in leasing comporta l’eliminazione del bene dalla contabilità del concedente e la rilevazione dell’eventuale saldo a tuo favore o a tuo debito. Anche il trattamento dell’IVA sulle fatture relative a contratti sciolti merita un controllo specifico: la disciplina delle note di variazione nelle procedure concorsuali ha regole proprie e tempi precisi, e non tutte le ipotesi di scioglimento danno diritto alla variazione. Non lasciare questi aspetti alla fase esecutiva del piano: un errore contabile sui contratti sciolti può alterare l’attivo e il passivo su cui i creditori votano.

La base giuridica

Art. 97, commi 8, 12, 13 e 14, CCII; art. 95 CCII; artt. 173, 176 e 185 CCII richiamati dal comma 13; art. 1, comma 139, L. 124/2017; D.Lgs. 36/2023 per i contratti pubblici.

Se qualcosa va storto

La banca trattiene incassi oltre il limite dei centoventi giorni. Ricostruisci con precisione le anticipazioni erogate nei centoventi giorni anteriori alla domanda e gli incassi successivi: tutto ciò che eccede il rimborso di quelle anticipazioni non può essere trattenuto dopo la notifica del provvedimento di scioglimento. Contesta formalmente la trattenuta e, se necessario, agisci per la restituzione.

Il concedente del leasing non ricolloca il bene o lo vende a un prezzo vile. La norma richiede la collocazione a valori di mercato con le modalità della L. 124/2017: chiedi la documentazione della stima e della procedura di vendita e contesta lo scostamento.

Check di completamento

Hai completato il piano quando:

  1. nessun contratto escluso è stato oggetto di istanza ex art. 97;
  2. leasing e anticipazioni bancarie sono stati trattati con le regole dei commi 12 e 14;
  3. i contratti pubblici sono stati verificati alla luce dell’art. 95 e del Codice dei contratti pubblici.

Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare come cambia l’esito a seconda della tempestività delle mosse. Non riproducono casi reali.

Situazione di partenza comune. Una società manifatturiera deposita domanda di concordato con riserva il 9 febbraio 2026; il ricorso è pubblicato nel registro delle imprese il 10 febbraio. Il tribunale assegna sessanta giorni per il deposito del piano. La società ha: un contratto di locazione di un secondo capannone non più necessario (canone mensile 4.870 €, scadenza residua 31 mesi); un leasing su una pressa che il piano prevede di dismettere; una linea di anticipo fatture con mandato all’incasso; un fornitore di acciaio indispensabile, con 38.615 € di fatture scadute prima del deposito.

Simulazione 1 — Il capannone: chi sospende subito e chi aspetta

Chi esegue la Mossa 5 il 12 febbraio chiede la sospensione della locazione, notifica l’istanza lo stesso giorno, la controparte deposita memoria il 18 febbraio, il tribunale autorizza il 24 febbraio e il provvedimento è notificato il 25 febbraio. Dal 25 febbraio il contratto è sospeso; i canoni maturati tra il 10 e il 25 febbraio (circa mezza mensilità, 2.435 €) restano prededucibili. Con il deposito del piano, il 9 aprile, la società chiede lo scioglimento, proponendo un indennizzo pari a sei mensilità, 29.220 €, motivato dai tempi stimati di ricollocazione dell’immobile. L’indennizzo entra nel piano come credito chirografario anteriore: con una percentuale offerta ai chirografari del 23%, l’esborso effettivo previsto è di 6.720,60 €.

Chi invece arriva alla Mossa 5 solo con il deposito del piano, il 9 aprile, ha già maturato due mensilità piene di canoni prededucibili (9.740 €, oltre alla frazione di febbraio), da pagare integralmente, oltre all’indennizzo. A parità di indennizzo, il ritardo costa circa 7.300 € in più di prededuzione.

Simulazione 2 — Il leasing della pressa

Lo scioglimento è autorizzato. Il concedente ricolloca la pressa a 86.300 €. Dal ricavato deduce: canoni scaduti e non pagati alla data della domanda 9.420 €; quota capitale dei canoni a scadere 61.780 €; prezzo di riscatto 4.150 €; spese di recupero e stima 2.360 €. Totale deduzioni 77.710 €. Il concedente deve versare alla società 8.590 €, che entrano nell’attivo del piano.

Variante: se la pressa viene ricollocata a soli 58.900 €, lo sbilancio negativo è di 18.810 € e resta un credito anteriore del concedente, da trattare nel piano. La differenza tra le due ipotesi (oltre 27.000 € di oscillazione) dimostra perché devi chiedere e verificare la documentazione sulla stima e sulla vendita.

Simulazione 3 — L’anticipo fatture

Nei centoventi giorni anteriori alla domanda (dall’11 ottobre 2025 al 9 febbraio 2026) la banca ha anticipato 112.480 €. Dopo il deposito incassa dai clienti ceduti 147.930 €. Lo scioglimento è notificato il 3 marzo. La banca può trattenere gli incassi fino al rimborso integrale delle anticipazioni dei centoventi giorni, quindi 112.480 €; la differenza, 35.450 €, non può essere trattenuta a quel titolo. Se la società non fa la Mossa 8 e non ricostruisce il conto, rischia di non rivendicare quei 35.450 €, che nel piano rappresentano cassa disponibile per la continuità.

Simulazione 4 — Il fornitore di acciaio

Il fornitore, il 13 febbraio, comunica che non consegnerà più finché non saranno pagati i 38.615 € arretrati. La società ha ottenuto misure protettive che lo riguardano: in base all’art. 94-bis, comma 2, il fornitore non può interrompere un contratto essenziale per il solo mancato pagamento dei crediti anteriori. La società lo diffida e, contestualmente, conferma per iscritto il pagamento puntuale delle nuove forniture in prededuzione. Se il fornitore insiste e la sostituzione richiederebbe tre mesi di fermo, la società attiva l’art. 100 con l’attestazione dell’essenzialità: se il tribunale autorizza, paga i 38.615 € e stabilizza il rapporto. Chi rinvia questa mossa, sperando che il fornitore ceda, rischia invece un fermo produttivo che compromette proprio i flussi su cui si fonda il piano.

Simulazione 5 — Lo stesso contratto, tre tempi diversi

Per vedere l’effetto del tempo in modo isolato, riprendi la locazione del capannone (canone 4.870 € al mese, pubblicazione della domanda il 10 febbraio 2026) e confronta tre comportamenti.

  • Mossa 5 eseguita il 12 febbraio, provvedimento di sospensione notificato il 25 febbraio: canoni prededucibili maturati circa 2.435 €.
  • Mossa 5 eseguita il 9 marzo, a un mese dalla domanda, con provvedimento notificato il 20 marzo: canoni prededucibili maturati per poco più di un mese, circa 6.330 €.
  • Mossa 5 eseguita solo con il piano, il 9 aprile, provvedimento di scioglimento notificato il 22 aprile: canoni prededucibili maturati per oltre due mesi, circa 11.200 €.

In tutti e tre i casi l’indennizzo resta lo stesso (29.220 €, pagato in percentuale come credito chirografario anteriore). Ciò che cambia è soltanto la quota prededucibile, che va pagata per intero e sottrae cassa alla continuità: tra il primo e il terzo comportamento la differenza supera gli 8.700 €, su un solo contratto. Moltiplicata per i contratti non funzionali di un’impresa media, è una cifra che può incidere sulla percentuale offerta ai creditori.

Il piano in una pagina

Questa è la pagina da stampare e tenere sulla scrivania durante la procedura. Ogni riga è una mossa; la colonna di destra ti dice cosa perdi se la salti.

Mossa Obiettivo Termine Rischio se saltata
1. Inventario Sapere quali contratti sono davvero pendenti Prima del deposito o nei primi giorni Istanze su contratti non pendenti; contratti dimenticati che generano prededuzione
2. Blocco delle reazioni Neutralizzare clausole ipso facto e rotture dei contratti essenziali Contestualmente al deposito Fornitori e banche che interrompono i rapporti
3. Decisione Tenere, rinegoziare, sospendere o sciogliere Prima del deposito del piano Scioglimenti non motivati o incoerenti con il piano
4. Fornitori strategici Continuità delle forniture Subito, in parallelo alla 3 Fermo produttivo
5. Istanza Chiedere sospensione o scioglimento con indennizzo Sospensione: anche con domanda con riserva; scioglimento: solo con piano e proposta Inammissibilità; maturazione di crediti prededucibili
6. Contraddittorio Ottenere e notificare il provvedimento Memoria della controparte entro 7 giorni dalla notifica Effetti mai decorrenti; contestazioni in sede ordinaria non previste
7. Indennizzo nel piano Qualificare e collocare il credito indennitario Con il piano definitivo Fabbisogno sottostimato; errori nelle classi e nel voto
8. Contratti speciali Applicare le regole proprie In parallelo a 3, 5 e 7 Istanze su contratti esclusi; trattenute bancarie eccessive; leasing mal gestiti

Tre regole riassumono tutto. Primo: i contratti proseguono finché non fai qualcosa, e ogni giorno di prosecuzione di un contratto inutile genera crediti da pagare per intero. Secondo: la sospensione è possibile subito, lo scioglimento solo con il piano. Terzo: l’indennizzo è un credito chirografario anteriore, che pagherai in percentuale, ma deve essere stimato con serietà perché sarà la controparte, eventualmente in un giudizio ordinario, a metterlo in discussione.

Gli scenari di deviazione

Anche il piano più preciso incontra imprevisti. Ecco i tre più frequenti e il piano B per ciascuno.

Scenario A — La controparte accelera: risolve il contratto prima del deposito

Hai programmato il deposito della domanda, ma il locatore o il fornitore, accortosi delle difficoltà, ti comunica la risoluzione per inadempimento prima che tu depositi. Se la risoluzione è efficace prima del deposito, il contratto non è più pendente e l’art. 97 non ti aiuta; l’art. 94-bis neppure, perché protegge dalle reazioni “per il solo fatto del deposito”.

Piano B: verifica subito se la risoluzione è davvero efficace (diffida ad adempiere con termine congruo, clausola risolutiva espressa effettivamente prevista e validamente invocata, inadempimento di non scarsa importanza). Se ci sono vizi, contestala per iscritto e considera il contratto ancora in essere. Se la risoluzione è efficace e il contratto era indispensabile, avvia una trattativa per un nuovo contratto: dopo il deposito, la stipula sarà in genere un atto da valutare alla luce dell’art. 46 CCII. La lezione per il futuro: se stai valutando il concordato, anticipa il deposito o valuta la composizione negoziata della crisi, in cui l’esperto può favorire il dialogo con le controparti prima che queste reagiscano.

Scenario B — Il termine è scaduto: la sospensione si esaurisce senza scioglimento

Hai ottenuto la sospensione nella fase con riserva, ma il piano non è pronto e il termine ex art. 44 sta per scadere; oppure hai depositato il piano, ma la decisione sullo scioglimento non arriva entro i trenta giorni dal decreto di apertura. La sospensione non è prorogabile oltre i limiti dell’art. 97, comma 7: il contratto riprende a produrre effetti.

Piano B: se hai depositato piano e proposta, assicurati che l’istanza di scioglimento sia già pendente, così che il periodo di attesa resti coperto dalla protezione del comma 6 (la controparte non può esigere la prestazione né invocare la risoluzione di diritto per inadempimenti successivi al deposito della domanda). Se la domanda con riserva sta per scadere senza piano, valuta con il tuo legale una richiesta motivata di proroga del termine ex art. 44, ricordando che la proroga del termine per il piano non coincide con una proroga autonoma della sospensione, i cui limiti restano quelli fissati dalla legge. Nel frattempo comunica alla controparte che non richiedi prestazioni, per limitare la maturazione di crediti prededucibili.

Scenario C — Il documento è irreperibile: il contratto non si trova

Sai che esiste un contratto (lo dimostrano le fatture), ma il testo firmato non si trova: magari era stato concluso per corrispondenza, oppure il fascicolo è andato perso.

Piano B: ricostruisci il contratto attraverso la corrispondenza commerciale, gli ordini, le conferme d’ordine, le fatture e i documenti di trasporto. Chiedi alla controparte copia del contratto: la richiesta è legittima e la risposta ti dà anche un’indicazione della sua posizione. Nell’istanza ex art. 97 descrivi il contratto sulla base della documentazione disponibile, dichiarando espressamente quali elementi sono ricostruiti. Se il contenuto resta incerto (durata, penali, clausole di recesso), stima l’indennizzo in modo prudente e prevedi un accantonamento.

Le domande di chi sta eseguendo il piano

Posso chiedere lo scioglimento prima di aver depositato il piano, se il contratto mi sta svuotando la cassa?
No. Lo scioglimento può essere chiesto solo insieme al piano e alla proposta. Nella fase con riserva puoi chiedere la sospensione, che blocca le prestazioni reciproche fino al termine assegnato per il deposito del piano. Usa la sospensione come ponte e chiedi lo scioglimento con il piano.

Posso fare la Mossa 5 prima della Mossa 3?
Solo per la sospensione e solo in emergenza. Una sospensione chiesta senza una decisione motivata sul ruolo del contratto nel piano è fragile: il tribunale ti chiederà perché la prosecuzione non sia coerente con il piano, e senza la Mossa 3 non avrai una risposta solida.

Il fornitore mi dice che, siccome sono in concordato, il contratto è automaticamente risolto. Ha ragione?
No. Nel concordato la regola è la prosecuzione dei contratti; le clausole che collegano la risoluzione al deposito della domanda sono inefficaci, e nel concordato in continuità l’art. 94-bis vieta espressamente ai creditori di risolvere o modificare i contratti per il solo fatto del deposito della domanda, del decreto di apertura o delle misure protettive.

Devo pagare le forniture che ricevo dopo il deposito?
Sì, e per intero. Sono crediti prededucibili. Se non le paghi, metti a rischio sia il rapporto con il fornitore sia la credibilità del piano.

L’indennizzo che indico nell’istanza è vincolante?
No. È la tua stima, che entra nel fabbisogno. Se la controparte non è d’accordo, la misura viene determinata dal giudice competente secondo le regole ordinarie (o dagli arbitri, se c’è una clausola compromissoria); il giudice delegato la quantifica solo ai fini del voto.

Se il contratto prevede una clausola arbitrale, la lite sull’indennizzo va agli arbitri?
Sì, in linea di principio. Lo scioglimento non si estende alla clausola compromissoria, che resta efficace. Valuta tempi e costi del procedimento arbitrale nel piano e nell’accantonamento per il contenzioso.

Il locatore può trattenere il deposito cauzionale se sciolgo la locazione?
Il deposito cauzionale garantisce gli obblighi del conduttore e il locatore può utilizzarlo a copertura dei crediti che ne sono garantiti, secondo le regole generali e il contratto. Nel piano, però, devi considerare l’effetto della trattenuta sulla misura del credito anteriore e sull’indennizzo, evitando duplicazioni: la stessa somma non può essere imputata due volte.

Cosa succede se la controparte, dopo la notifica dell’istanza, continua a eseguire le prestazioni?
Le prestazioni eseguite legalmente e secondo gli accordi tra la pubblicazione della domanda e la notifica del provvedimento generano crediti prededucibili. Se non ti servono, comunicale per iscritto che non le richiedi: è il modo più semplice per evitare di accumulare debiti da pagare per intero.

Posso sciogliere i contratti di lavoro con lo stesso strumento?
No. I rapporti di lavoro subordinato sono esclusi dall’art. 97. Le eventuali riduzioni di personale seguono le regole del diritto del lavoro.

La giurisprudenza che sostiene il piano

Le pronunce che seguono sono state verificate per estremi e contenuto. Gran parte della giurisprudenza di legittimità si è formata sull’art. 169-bis della legge fallimentare, la norma che l’art. 97 CCII ha sostituito: le indichiamo espressamente come tali, perché i principi sono utilizzabili per la struttura analoga della disciplina, ma vanno letti alla luce delle novità del Codice (in particolare il divieto di scioglimento senza piano e la disciplina specifica del concordato in continuità).

A sostegno della Mossa 1 (inventario e nozione di contratto pendente)

  • Cass. civ., Sez. I, ord. 23 novembre 2020, n. 26568 (legge fallimentare). Principio: la sospensione e lo scioglimento presuppongono che, al deposito del ricorso, nessuna delle due parti abbia eseguito integralmente la propria prestazione principale; se una parte ha già adempiuto per intero, la norma non opera. Rilevanza: è il criterio con cui classifichi ogni contratto nell’inventario.
  • Trib. Milano, Sez. VI civ., 21 novembre 2025 (in ambito fallimentare). Principio: un contratto di leasing già risolto per inadempimento dell’utilizzatore prima della procedura non è un rapporto pendente; le parti regolano tra loro gli effetti della risoluzione già intervenuta. Rilevanza: ti ricorda di separare i contratti già risolti da quelli ancora in corso.

A sostegno della Mossa 4 (prededuzione e fornitori)

  • Cass. civ., Sez. I, 30 ottobre 2023, n. 29999 (legge fallimentare). Principio: la prededucibilità dei crediti sorti durante la procedura è legata alla loro derivazione da attività riferibili alla gestione della procedura. Rilevanza: la prededuzione delle prestazioni successive al deposito va documentata, non presunta.
  • Trib. Monza, decreto 27 gennaio 2023. Principio: in un concordato con riserva, la prosecuzione della locazione in corso è stata ritenuta da autorizzare perché i canoni potessero essere prededucibili. Rilevanza: orientamento di merito che suggerisce cautela e, nei casi incerti, un provvedimento espresso sulla prosecuzione dei contratti centrali.

A sostegno della Mossa 5 (tempi dell’istanza)

  • App. Venezia, Sez. I, decreto 21 luglio 2022. Principio: la richiesta di scioglimento in fase prenotativa era ammissibile sotto la disciplina previgente, mentre il Codice della crisi la esclude in assenza di piano e proposta. Rilevanza: conferma che lo scioglimento va chiesto con il piano; nella fase con riserva resta la sospensione.

A sostegno della Mossa 6 (decisione e contestazioni)

  • Cass. civ., Sez. I, ord. 11 marzo 2022, n. 8008 (legge fallimentare, testo anteriore al D.L. 83/2015). Principio: il decreto del tribunale che autorizza lo scioglimento è reclamabile davanti alla Corte d’appello. Rilevanza: individua lo strumento di impugnazione endoconcorsuale, oggi espressamente previsto dall’art. 97, comma 5.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. 23 maggio 2022, n. 16532 (legge fallimentare). Principio: non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione contro il provvedimento che autorizza o nega la sospensione o lo scioglimento, perché non decide in via definitiva su diritti. Rilevanza: delimita le vie di contestazione e ti dice cosa aspettarti dalla controparte.
  • Cass. civ., Sez. I, 1 luglio 2024, n. 18019 (legge fallimentare). Principio: la nullità o l’inefficacia dell’autorizzazione del giudice delegato possono essere fatte valere in un giudizio ordinario a cognizione piena, anche dopo l’omologazione. Rilevanza: il fascicolo dell’istanza deve essere costruito per reggere anche in un successivo giudizio ordinario.

A sostegno della Mossa 7 (indennizzo nel piano)

  • Cass. civ., Sez. I, ord. 23 novembre 2020, n. 26568 (già citata, legge fallimentare). Principio: il credito indennitario è concorsuale e va soddisfatto come credito anteriore anche se lo scioglimento è successivo al ricorso; la sua esistenza, misura e collocazione si accertano in un giudizio ordinario, mentre in sede concordataria il credito contestato rileva solo ai fini del voto. Rilevanza: fonda la qualificazione chirografaria dell’indennizzo, oggi recepita dall’art. 97, commi 10 e 11.

A sostegno della Mossa 8 (contratti speciali)

  • App. Venezia, Sez. I civ., decreto 24 marzo 2022 (legge fallimentare). Principio: l’interesse pubblico insito in un appalto pubblico pendente non impedisce, in un concordato con riserva, di chiedere la sospensione del contratto, se ne ricorrono i presupposti. Rilevanza: anche i contratti pubblici possono rientrare nelle scelte del piano, nel rispetto dell’art. 95 CCII.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Quando i contratti pendenti decidono la tenuta del piano, servono competenze che uniscano la procedura concorsuale, la negoziazione con le controparti e la lettura dei numeri. Ecco cosa facciamo concretamente.

  1. Costruiamo l’inventario dei contratti pendenti, incrociando fatture passive, domiciliazioni bancarie e corrispondenza, e classifichiamo ogni rapporto per stato di esecuzione e funzione nel piano.
  2. Individuiamo e neutralizziamo le clausole ipso facto, redigendo le comunicazioni PEC ai contraenti strategici con il richiamo agli artt. 94-bis e 97 CCII.
  3. Verifichiamo quali contratti sono essenziali ai sensi dell’art. 94-bis, comma 2, e coordiniamo la richiesta di misure protettive con la tutela dei fornitori indispensabili.
  4. Redigiamo le istanze di sospensione e di scioglimento, con la motivazione sul test di coerenza con il piano e la prova della notifica alla controparte.
  5. Stimiamo l’indennizzo insieme ai commercialisti dello staff, ricostruendo il danno da mancato adempimento e il suo impatto sul fabbisogno concordatario.
  6. Predisponiamo le istanze ex art. 100 CCII per il pagamento dei crediti anteriori dei fornitori essenziali, coordinandoci con l’attestatore.
  7. Ricostruiamo i conti delle anticipazioni bancarie nei centoventi giorni anteriori alla domanda e contestiamo le trattenute eccedenti.
  8. Verifichiamo i conteggi del leasing sciolto, chiedendo la documentazione della stima e della ricollocazione del bene.
  9. Rappresentiamo il debitore nel contraddittorio davanti al tribunale o al giudice delegato e negli eventuali giudizi ordinari sull’indennizzo o sulla validità dello scioglimento.
  10. Collochiamo correttamente l’indennizzo nel piano, separando crediti anteriori, prededucibili e indennitari e verificandone il riflesso sulle classi e sul voto.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: il negoziatore lavora esattamente sui rapporti in corso tra l’impresa e le sue controparti, e conosce le dinamiche con cui fornitori, banche e locatori reagiscono alla crisi. Questa esperienza di tavolo si traduce nel concordato in continuità in una gestione dei contratti pendenti orientata prima alla rinegoziazione e solo poi, quando serve, alla sospensione o allo scioglimento.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta l’istanza ex art. 97 segue anche il contraddittorio, il reclamo e il contenzioso ordinario sull’indennizzo, senza passaggi di mano. Avvocati e commercialisti dello staff lavorano sullo stesso fascicolo: i primi sulla tenuta giuridica delle scelte, i secondi sui numeri del piano, sulla stima degli indennizzi e sulla ricostruzione dei rapporti bancari.

Chiusura

Ogni contratto pendente gestito nei tempi è cassa conservata per il piano; ogni contratto lasciato correre per inerzia è un credito prededucibile in più da pagare per intero. Il concordato in continuità ti offre strumenti precisi (la prosecuzione come regola, il divieto di reazioni opportunistiche, la sospensione immediata, lo scioglimento con il piano), ma funzionano solo se li attivi nell’ordine giusto e con una motivazione che regga anche davanti a un giudice ordinario.

Il motivo per cui seguiamo questa materia con un piano operativo è lo stesso che hai letto in apertura: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 dell’Avv. Monardo nasce proprio dal lavoro sui rapporti contrattuali in corso dell’impresa in crisi, e la gestione dei contratti pendenti nel concordato in continuità è la prosecuzione naturale di quel lavoro, con in più la competenza da cassazionista per seguire ogni contestazione fino all’ultimo grado.

📩 Hai un contratto che pesa sul piano o un fornitore che minaccia di fermarsi? Non lasciare correre i giorni: contatta lo studio con i riferimenti che trovi al termine di questa guida.

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