Il Concordato Semplificato Blocca Le Azioni Esecutive Dei Creditori?

Un’impresa chiude la composizione negoziata senza accordo. L’esperto deposita la relazione finale e l’imprenditore decide di presentare un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Il giorno dopo la banca notifica un pignoramento presso terzi sui conti correnti. Domanda secca: il creditore può farlo? La risposta breve è che il concordato semplificato non produce un blocco automatico delle azioni esecutive: lo stop arriva solo se il debitore chiede le misure protettive e queste vengono pubblicate e poi confermate dal tribunale. Chi presume il contrario rischia di vedersi pignorare conti, crediti e beni proprio mentre prepara la proposta liquidatoria.

Il tema riguarda sia l’imprenditore sia i creditori. Al primo serve sapere quando e come ottenere la protezione del patrimonio. Ai secondi serve sapere fino a quando possono agire e quali atti già compiuti rischiano di perdere efficacia.

Il concordato semplificato nasce esclusivamente dall’esito negativo della composizione negoziata della crisi. È il percorso disegnato dal D.L. 118/2021, oggi trasfuso negli artt. 12 ss. e 25-sexies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la fase che precede il concordato semplificato, la relazione finale dell’esperto che ne è il presupposto e il regime delle misure protettive nella composizione negoziata, che condiziona la tutela successiva. È questo il collegamento diretto tra la sua competenza certificata e la domanda del titolo.

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Inquadramento normativo: cosa dice il Codice della crisi

Sul piano normativo, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è disciplinato dall’art. 25-sexies CCII, con il seguito dell’art. 25-septies sulla liquidazione dei beni. È uno strumento riservato all’imprenditore che ha esperito la composizione negoziata quando l’esperto, nella relazione finale, dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni indicate dall’art. 23, commi 1 e 2, lett. a) e b), non sono praticabili. La domanda va proposta entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale.

Definizione essenziale: il concordato semplificato è uno strumento liquidatorio autonomo, senza voto dei creditori, il cui accesso dipende dalla composizione negoziata e il cui effetto protettivo non è automatico. La Corte d’Appello di Roma (11 giugno 2024, n. 4154) lo ha qualificato come istituto autonomo e non come sottospecie del concordato preventivo, escludendo l’applicazione analogica indiscriminata delle norme di quest’ultimo.

Va precisato quali effetti produce, per legge, la sola pubblicazione del ricorso. La norma stabilisce che dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese si producono gli effetti di cui agli articoli 6, 46, 94 e 96 CCII. In sintesi:

  • art. 6: regime della prededuzione dei crediti sorti in funzione della procedura;
  • art. 46: limiti agli atti di straordinaria amministrazione non autorizzati e, al comma 5, inefficacia rispetto ai creditori anteriori delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la pubblicazione della domanda;
  • art. 94: effetti della domanda sulla gestione dell’impresa;
  • art. 96: applicazione, dalla data della domanda, di alcune regole sul concorso dei creditori (ad esempio in materia di interessi e compensazione), in quanto compatibili.

Nell’elenco non compare l’art. 54 CCII, la norma che governa le misure protettive e cautelari. È questo il punto decisivo. Nella versione originaria dell’art. 18 D.L. 118/2021, il rinvio all’art. 168 della legge fallimentare produceva un effetto protettivo automatico: dalla pubblicazione del ricorso i creditori anteriori non potevano iniziare o proseguire esecuzioni. Con il trasferimento nel Codice della crisi tramite il D.Lgs. 83/2022 quel rinvio è scomparso. La dottrina ha parlato di “tramonto dell’automatic stay” nel concordato semplificato.

La giurisprudenza di merito ha colmato il vuoto consentendo al debitore di chiedere le misure protettive ai sensi dell’art. 54 CCII (Trib. Milano, 16 settembre 2022; Trib. Avellino, 19 aprile 2023). Il terzo correttivo, D.Lgs. 136/2024, ha chiuso la questione sul piano testuale: l’art. 54, commi 1 e 2, richiama ora espressamente l’art. 25-sexies. Il debitore che deposita la domanda di concordato semplificato può quindi chiedere sia misure cautelari sia misure protettive.

La ratio della scelta legislativa

La logica è comprensibile. Il concordato semplificato non prevede il voto dei creditori. Il loro sacrificio è compensato da un controllo giudiziale incisivo su ritualità, fattibilità, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e utilità per ciascun creditore. Un blocco automatico delle esecuzioni, sommato all’assenza di voto, avrebbe spostato troppo l’equilibrio a favore del debitore. Il legislatore ha preferito un blocco su istanza, sottoposto a verifica giudiziale.

Distinzione da istituti affini

In termini operativi, conviene confrontare tre situazioni:

Istituto Blocco delle esecuzioni Come si ottiene
Composizione negoziata (art. 18 CCII) Sì, se richiesto Istanza con l’accettazione dell’esperto, pubblicazione e conferma del tribunale
Concordato semplificato (art. 25-sexies CCII) Sì, se richiesto Istanza ex art. 54 CCII nel ricorso, pubblicazione e conferma ex art. 55 CCII
Liquidazione giudiziale (art. 150 CCII) Sì, per effetto della sentenza Automatico dall’apertura della procedura

Esempio concreto. Un fornitore titolare di decreto ingiuntivo esecutivo per 31.240,80 € pignora un macchinario dell’impresa. Se l’impresa è in liquidazione giudiziale, l’esecuzione individuale è preclusa dalla sentenza di apertura. Se l’impresa ha depositato un concordato semplificato senza istanza di misure protettive, il pignoramento resta legittimo e prosegue. Se l’istanza c’è ed è stata pubblicata, il fornitore non può proseguire, salvo revoca o mancata conferma delle misure.

Requisiti e termini

La disciplina prevede una serie di condizioni che vanno verificate una per una. Il blocco delle azioni esecutive dipende dalla loro presenza congiunta.

1. Una composizione negoziata effettivamente esperita

Senza composizione negoziata non c’è concordato semplificato. Il Tribunale di Milano (15 giugno 2024, n. 426) ha dichiarato inammissibile la proposta non preceduta dalla relazione finale dell’esperto che attestasse correttezza delle trattative e impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23. La Cassazione (ord. n. 623/2026) ha confermato che il tribunale, già in limine, può verificare se i presupposti di accesso alla composizione negoziata (art. 12 CCII) sussistevano fin dall’inizio.

2. Il rispetto del termine di sessanta giorni

La domanda va depositata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale. Questo termine non crea un nuovo periodo di protezione: indica solo la finestra entro cui accedere allo strumento. Lo ha chiarito la Corte d’Appello di Milano (30 gennaio 2023, n. 298): cessate le misure protettive della composizione negoziata, i creditori tornano liberi di agire esecutivamente durante i sessanta giorni.

3. Il nesso con la composizione negoziata anche nella forma “prenotativa”

Il correttivo consente di presentare la domanda con riserva di deposito della proposta e del piano. Il Tribunale di Milano (20 marzo 2025, n. 236) ha precisato che anche in questa forma il collegamento con la composizione negoziata resta necessario e che il termine di sessanta giorni dalla relazione finale va rispettato.

4. L’istanza di misure protettive nel ricorso

Le misure protettive non scattano d’ufficio. Vanno chieste con il ricorso. Dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con cui è esercitata l’attività d’impresa. Dalla stessa data la prescrizione resta sospesa, le decadenze non si verificano e non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.

5. La conferma del tribunale

L’effetto protettivo nasce provvisoriamente con la pubblicazione, ma deve essere confermato dal giudice secondo il procedimento dell’art. 55 CCII. La mancata conferma nei termini fa cessare gli effetti.

6. Il limite di durata complessiva

Le misure protettive non possono durare all’infinito. Il Codice fissa una durata massima complessiva che comprende anche quelle concesse nella composizione negoziata. Chi ha già “consumato” mesi di protezione nella fase negoziale dispone di un margine residuo ridotto.

Tabella dei termini

Termine Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
60 giorni per depositare la domanda Comunicazione della relazione finale dell’esperto Perentorio per l’accesso Inammissibilità del concordato semplificato
Effetto delle misure protettive Pubblicazione della domanda nel registro delle imprese Effetto legale provvisorio Prima della pubblicazione il creditore può agire
Conferma delle misure (art. 55 CCII) Iscrizione della domanda nel registro delle imprese Perentorio Cessazione degli effetti protettivi
90 giorni a ritroso per le ipoteche giudiziali (art. 46, c. 5) Pubblicazione della domanda Termine di sospetto Ipoteche iscritte prima restano efficaci
Durata massima complessiva delle misure (art. 8 CCII) Prima concessione, compresa la composizione negoziata Limite inderogabile Cessazione delle misure alla scadenza
15 giorni per integrazioni (art. 25-sexies, c. 3) Concessione del termine da parte del tribunale Assegnato dal giudice Possibile inammissibilità della proposta

La sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto. Va precisato che il termine di sessanta giorni e quelli per la conferma delle misure richiedono una verifica specifica caso per caso: chi conta sulla sospensione feriale senza un riscontro puntuale si espone a un rischio inutile.

Procedura passo-passo: dal ricorso al blocco delle esecuzioni

In termini operativi, la sequenza che porta al blocco effettivo delle azioni esecutive è questa.

1. Ricezione della relazione finale dell’esperto. L’esperto comunica all’imprenditore la relazione finale. Da qui decorrono i sessanta giorni. Va verificato che la relazione contenga la doppia attestazione richiesta dall’art. 25-sexies: correttezza e buona fede delle trattative, impraticabilità delle soluzioni di cui all’art. 23, commi 1 e 2, lett. a) e b).

2. Ricognizione delle esecuzioni pendenti e minacciate. Prima di scrivere il ricorso si costruisce una mappa: pignoramenti in corso, precetti notificati, decreti ingiuntivi esecutivi, ipoteche giudiziali iscritte con le rispettive date, sequestri conservativi. La data di iscrizione delle ipoteche serve a calcolare il termine di novanta giorni dell’art. 46, comma 5.

3. Individuazione del tribunale competente. Il ricorso si deposita al tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali, secondo le regole generali di competenza del Codice. Per le società si presume che coincida con la sede legale, salvo trasferimenti recenti che il Codice considera irrilevanti entro determinati limiti.

4. Redazione del ricorso con istanza di misure protettive. Il ricorso contiene la proposta di concordato, il piano di liquidazione e i documenti richiesti, che il Codice individua per rinvio all’art. 39. L’istanza di misure protettive va formulata espressamente nel ricorso: senza di essa la pubblicazione non blocca nulla. È opportuno indicare con precisione le esecuzioni pendenti da sospendere e i beni da proteggere. Se servono misure cautelari specifiche, ad esempio un’inibitoria rivolta a un creditore determinato, vanno chieste con istanza motivata ai sensi dell’art. 54, comma 1.

5. Pubblicazione nel registro delle imprese. La protezione decorre dalla pubblicazione, non dal deposito. Le ore e i giorni che separano i due momenti sono una finestra in cui un creditore informato può ancora notificare un pignoramento. Conviene curare la trasmissione in modo che la pubblicazione avvenga senza ritardi.

6. Comunicazione ai creditori procedenti e ai giudici dell’esecuzione. La sospensione non è automatica nel fascicolo esecutivo. Il debitore deve informare il giudice dell’esecuzione della pubblicazione e chiedere che il processo esecutivo non prosegua. Va precisato che il creditore non perde il pignoramento già eseguito: questo rimane fermo, ma non può essere portato avanti.

7. Udienza e decreto di conferma. Il giudice designato, sentite le parti e assunte se necessario sommarie informazioni, conferma o revoca le misure e ne stabilisce la durata. In questa sede i creditori possono contestare l’istanza, ad esempio deducendo che la proposta è manifestamente non omologabile o che la durata complessiva è già esaurita.

8. Verifica di ritualità e apertura. Il tribunale verifica la ritualità della proposta, anche quanto alla formazione delle classi, e può concedere un termine non superiore a quindici giorni per integrazioni. Poi nomina l’ausiliario e ordina la comunicazione della proposta ai creditori. Il controllo è sostanziale: la Corte d’Appello di Milano (21 marzo 2024, n. 1033) vi ha incluso la non manifesta implausibilità della proposta.

9. Omologazione o rigetto. Con l’omologazione la proposta vincola i creditori anteriori e la liquidazione segue le regole dell’art. 25-septies. In caso di rigetto, le misure protettive cessano e i creditori riprendono le azioni individuali, con il rischio concreto di una domanda di liquidazione giudiziale.

Avvertenza decisiva: il deposito del ricorso non sospende da solo un’asta già fissata. Senza la pubblicazione della domanda con istanza di misure protettive e la segnalazione al giudice dell’esecuzione, la vendita può svolgersi regolarmente.

Dove si sbaglia più spesso

  • Si confonde il termine di sessanta giorni con un periodo di protezione. Non lo è.
  • Si deposita il ricorso senza istanza di misure protettive, contando su un effetto automatico che il Codice non prevede.
  • Si trascura il calcolo della durata residua delle misure, già in parte consumata nella composizione negoziata.
  • Si dimentica che il blocco riguarda solo azioni esecutive e cautelari. Il creditore può comunque agire in sede di cognizione per ottenere un titolo.

Verifiche sul campo: due esempi di applicazione

Le simulazioni che seguono sono esempi di calcolo con dati ipotetici. Non descrivono casi reali.

Esempio 1 — Pignoramento notificato nei sessanta giorni e ipoteche giudiziali

Dati di partenza:

  • relazione finale dell’esperto comunicata l’11 settembre 2026;
  • misure protettive della composizione negoziata cessate con la chiusura delle trattative;
  • banca creditrice per 48.730,15 €, titolare di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;
  • ipoteca giudiziale A iscritta dalla banca il 30 luglio 2026 su un capannone;
  • ipoteca giudiziale B iscritta da un fornitore il 2 giugno 2026 sullo stesso immobile, per 12.415,60 €;
  • pignoramento presso terzi notificato dalla banca il 22 settembre 2026.

Sviluppo:

  1. Scadenza dei sessanta giorni: dall’11 settembre 2026 si contano 19 giorni a fine settembre, 31 a ottobre e 10 a novembre. Termine ultimo: 10 novembre 2026. La sospensione feriale non incide, perché il periodo cade interamente fuori agosto.
  2. Il pignoramento del 22 settembre è legittimo. Le misure della composizione negoziata erano cessate e il termine di sessanta giorni non protegge il patrimonio (App. Milano n. 298/2023).
  3. Il debitore deposita il ricorso con istanza di misure protettive il 6 ottobre 2026. La domanda è pubblicata il 7 ottobre 2026.
  4. Dal 7 ottobre la banca non può proseguire il pignoramento presso terzi. Il vincolo sulle somme resta, ma il procedimento si arresta, salvo mancata conferma o revoca.
  5. Ipoteca A: dal 30 luglio al 7 ottobre corrono 69 giorni. È iscritta nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione. Per effetto del rinvio all’art. 46, comma 5, è inefficace rispetto ai creditori anteriori.
  6. Ipoteca B: dal 2 giugno al 7 ottobre corrono 127 giorni. È fuori dal periodo di sospetto e resta efficace.

Esito: il blocco opera dal 7 ottobre e non retroagisce sul pignoramento già notificato, che rimane ma si ferma. Il fornitore titolare dell’ipoteca B conserva la prelazione. La banca perde invece l’utilità della propria ipoteca giudiziale nei confronti degli altri creditori anteriori.

Esempio 2 — Ricorso senza istanza di misure protettive

Dati di partenza:

  • relazione finale comunicata il 3 marzo 2026;
  • ricorso per concordato semplificato depositato il 24 aprile 2026, senza istanza di misure protettive, e pubblicato il 27 aprile 2026;
  • fornitore creditore per 17.865,40 €, che il 5 maggio 2026 ottiene decreto ingiuntivo e notifica atto di precetto;
  • pignoramento mobiliare presso la sede eseguito il 9 giugno 2026.

Sviluppo:

  1. Il ricorso è tempestivo: dal 3 marzo al 24 aprile corrono 52 giorni.
  2. La pubblicazione del ricorso produce gli effetti degli artt. 6, 46, 94 e 96 CCII, ma non il divieto di azioni esecutive, che dipende dall’art. 54.
  3. Il decreto ingiuntivo è comunque ottenibile. Il procedimento monitorio non è un’azione esecutiva o cautelare (App. Potenza, 19 luglio 2024, n. 336).
  4. Il pignoramento mobiliare del 9 giugno è legittimo, perché manca l’istanza di misure protettive.
  5. Il fornitore resta però un creditore anteriore. Se il concordato viene omologato, il suo credito è soddisfatto nella misura prevista dalla proposta e non nella misura piena del titolo.

Esito: il debitore ha esposto i beni aziendali per circa un mese e mezzo senza ragione. La possibilità di rimediare con un’istanza successiva va verificata sul testo vigente degli artt. 54 e 55 e sull’orientamento del tribunale competente. Nel frattempo le esecuzioni proseguono.

Casi particolari

Creditori posteriori e crediti prededucibili

Il divieto riguarda i creditori per titolo o causa anteriore alla pubblicazione della domanda. Chi diventa creditore dopo, per esempio il fornitore che consegna merce durante la procedura su autorizzazione o il professionista che assiste l’impresa nella fase liquidatoria, non è soggetto al blocco nei termini previsti per i creditori anteriori. Il rinvio all’art. 6 rende rilevante, in questi casi, il regime della prededuzione.

Creditori pubblici e tributi locali

Le misure protettive riguardano tutti i creditori anteriori, compresi gli enti impositori quando procedono in via esecutiva. Sul piano del trattamento del debito, la Corte d’Appello di Lecce (15 gennaio 2025, n. 22) ha ritenuto ammissibile la falcidia dei debiti tributari nel concordato semplificato, nel limite del confronto con la liquidazione giudiziale. Va segnalato il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026), che non è un correttivo del Codice della crisi ma il decreto di riforma dei tributi regionali e locali. Il suo art. 4 modifica il CCII estendendo ai tributi locali gli strumenti del Codice, tra cui la transazione fiscale, anche nella composizione negoziata ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis. Per l’impresa che arriva al concordato semplificato dopo una composizione negoziata, questo incide sulle trattative con comuni e regioni nella fase che precede il ricorso.

Ingiunzione e cognizione

Il divieto non impedisce al creditore di procurarsi un titolo. La Corte d’Appello di Potenza (n. 336/2024) ha escluso che il procedimento di ingiunzione rientri tra le azioni esecutive o cautelari colpite dal divieto. Il creditore può quindi ottenere un decreto ingiuntivo, ma non può usarlo per pignorare finché le misure sono efficaci.

Rinuncia e nuova composizione negoziata

Chi rinuncia al concordato semplificato per tentare un nuovo percorso negoziale con un nuovo ombrello protettivo trova ostacoli. Il Tribunale di Pesaro (9 agosto 2023) ha ritenuto che la rinuncia nei quattro mesi precedenti impedisca l’accesso alla composizione negoziata, applicando la regola per analogia. Il Tribunale di Mantova (18 ottobre 2024) ha giudicato incompatibile con una nuova composizione negoziata la pendenza del giudizio di impugnazione del concordato semplificato. Il blocco delle esecuzioni non può essere rinnovato a catena.

Concordato semplificato con continuità

Il concordato semplificato è liquidatorio. Il Tribunale di Milano (3 aprile 2025, n. 277) ha escluso la continuità diretta anche quando funzionale a una liquidazione successiva. Questo influisce sulle misure protettive: non si può giustificare il blocco delle esecuzioni con l’esigenza di proseguire l’attività come in un concordato in continuità. L’interesse da tutelare è la migliore liquidazione del patrimonio.

Garanti, fideiussori e soci

Le misure protettive riguardano il patrimonio del debitore che ha presentato la domanda e i beni con cui esercita l’impresa. Non estendono automaticamente la protezione ai terzi che hanno garantito i suoi debiti. In termini operativi, la banca bloccata nei confronti della società può comunque escutere il fideiussore persona fisica, socio o amministratore, che non ha presentato una propria domanda. È uno degli effetti più trascurati. L’imprenditore che pianifica il concordato semplificato deve valutare in anticipo l’esposizione personale dei garanti. Questi, se a loro volta in difficoltà, potrebbero dover ricorrere a strumenti autonomi, come quelli per il sovraindebitamento.

Sequestri conservativi e altre misure cautelari dei creditori

Il divieto riguarda sia le azioni esecutive sia quelle cautelari. Dopo la pubblicazione della domanda con istanza di misure protettive, il creditore anteriore non può ottenere né eseguire un sequestro conservativo sui beni dell’impresa. Va precisato che le misure cautelari chieste dal debitore ai sensi dell’art. 54, comma 1, sono altra cosa. Servono a proteggere il patrimonio in modo mirato, ad esempio con un ordine rivolto a un creditore specifico, e richiedono una motivazione puntuale sulla loro necessità per la riuscita della proposta.

Esecuzione immobiliare con vendita già fissata

Quando l’esecuzione immobiliare è vicina alla vendita, il tempo è decisivo. La protezione scatta dalla pubblicazione della domanda. Il debitore deve quindi depositare tempestivamente e portare subito la pubblicazione all’attenzione del giudice dell’esecuzione e del professionista delegato. Se la vendita si svolge prima della pubblicazione, il blocco non ne travolge gli effetti. Se la pubblicazione precede la vendita, l’esecuzione non può proseguire finché le misure sono efficaci. Va considerato anche l’interesse dei creditori. Il valore che si ottiene liquidando l’immobile nel concordato, con l’ausiliario e sotto il controllo del tribunale, è un elemento che il giudice valuta nel confronto con la liquidazione giudiziale.

Misure revocate o non confermate

Se il giudice non conferma le misure o le revoca, ad esempio perché la proposta appare manifestamente non omologabile o perché la durata complessiva è esaurita, i creditori riprendono a pieno titolo le azioni esecutive. Il pignoramento rimasto fermo torna a progredire. L’impresa resta però in procedura: gli effetti legati alla sola pubblicazione del ricorso, come quelli degli artt. 46 e 96 CCII, continuano a operare finché la procedura è pendente. In termini operativi, la revoca delle misure non chiude il concordato, ma rende più difficile liquidare il patrimonio in modo ordinato.

Crediti sorti durante la composizione negoziata

I crediti nati nella fase negoziale, per esempio i finanziamenti autorizzati o le forniture necessarie a mantenere il valore dell’azienda, pongono un problema di qualificazione. Sono anteriori alla domanda di concordato semplificato, ma possono godere della prededuzione. La Cassazione (n. 620/2026) si è occupata dei finanziamenti dei soci erogati durante la composizione negoziata, chiarendo che la rinuncia alla prededuzione non genera risorse esterne. Prima di contestare o difendere un pignoramento promosso da questi creditori, occorre ricostruire con esattezza titolo, data e autorizzazioni del credito.

Lo Studio Monardo segue questi profili alla luce della competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, con il supporto dello staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti.

Domande frequenti

Se deposito il concordato semplificato, la banca deve fermare il pignoramento del conto?

Solo se nel ricorso hai chiesto le misure protettive e la domanda è stata pubblicata nel registro delle imprese. Da quel momento i creditori anteriori non possono proseguire le azioni esecutive. Il pignoramento già notificato non si cancella: resta fermo. Le somme vincolate restano indisponibili, ma il creditore non può ottenerne l’assegnazione. Se le misure non vengono confermate dal giudice nei termini, il blocco cessa e la banca riprende. Senza istanza, il deposito del ricorso non ferma nulla.

Nei sessanta giorni dopo la relazione dell’esperto sono protetto?

No. La Corte d’Appello di Milano (n. 298/2023) ha chiarito che i sessanta giorni sono soltanto il termine per accedere al concordato semplificato e non un nuovo periodo di protezione. Quando le misure della composizione negoziata cessano, i creditori possono tornare ad agire e, ricorrendone i presupposti, chiedere la liquidazione giudiziale. Chi vuole evitare pignoramenti in questa fase deve depositare il ricorso con istanza di misure protettive il prima possibile, senza attendere l’ultimo giorno utile.

Sono un creditore: posso chiedere un decreto ingiuntivo durante il concordato semplificato?

Sì. Secondo la Corte d’Appello di Potenza (n. 336/2024), il procedimento monitorio non è un’azione esecutiva o cautelare. Il divieto collegato alle misure protettive non lo impedisce e non ne sospende i termini. Una volta ottenuto il decreto, però, non puoi usarlo per pignorare finché le misure restano efficaci. Se il concordato viene omologato, il credito sarà soddisfatto secondo la proposta. Il titolo resta utile se la procedura non va a buon fine.

La mia ipoteca giudiziale vale ancora dopo il ricorso del debitore?

Dipende dalla data di iscrizione. Il richiamo all’art. 46 CCII rende inefficaci, rispetto ai creditori anteriori, le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la pubblicazione della domanda. Questa regola opera per effetto della sola pubblicazione del ricorso, anche senza misure protettive. Un’ipoteca iscritta prima dei novanta giorni conserva la prelazione. Il calcolo va fatto a ritroso dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese, non da quella del deposito in tribunale.

Per quanto tempo durano le misure protettive nel concordato semplificato?

Il Codice fissa una durata massima complessiva che comprende anche le misure ottenute nella composizione negoziata. Il giudice ne stabilisce la durata con il decreto di conferma. Se l’impresa ha già usufruito di molti mesi di protezione nella fase negoziale, il margine residuo può essere breve. La durata va calcolata prima di depositare il ricorso, perché condiziona i tempi della liquidazione e i rapporti con i creditori procedenti.

Caso limite: se il tribunale dichiara inammissibile la proposta, posso andare in Cassazione per tenere in vita il blocco?

Secondo l’ordinanza della Cassazione n. 623/2026, il decreto della Corte d’Appello che conferma in sede di reclamo l’inammissibilità della proposta non è ricorribile in Cassazione, né in base agli artt. 25-sexies e 247 CCII, né in base all’art. 111, settimo comma, Cost. Chiusa la fase del reclamo, la procedura si esaurisce e con essa la protezione. Le esecuzioni possono riprendere.

Il quadro giurisprudenziale

Questa sezione raccoglie le pronunce che definiscono il rapporto tra concordato semplificato e azioni dei creditori. Le decisioni di merito sono riportate secondo le massime raccolte dal sistema camerale nel massimario 2025 sulla composizione negoziata e il concordato semplificato. Dove numero o data non sono disponibili, lo si dichiara.

Corte di Cassazione

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 623/2026 (12 gennaio 2026). Il decreto della Corte d’Appello che, in sede di reclamo, conferma l’inammissibilità della proposta non è impugnabile in Cassazione. In sede di ammissibilità il tribunale può verificare se i presupposti di accesso alla composizione negoziata sussistevano fin dall’inizio, sulla base dei documenti previsti dagli artt. 25-sexies e 39 CCII. Rilevanza: una proposta dichiarata inammissibile non tiene in vita la protezione del patrimonio con un ricorso in sede di legittimità.

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 624/2026 (12 gennaio 2026). L’utilità che la proposta deve garantire a ciascun creditore, anche quando non è misurabile in denaro, non può consistere nella sola risoluzione più rapida della crisi se ai chirografari non spetta alcuna soddisfazione. Rilevanza: il creditore bloccato dalle misure protettive ha un argomento per contestare l’omologazione di una proposta che non gli riconosce nulla.

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 620/2026 (12 gennaio 2026). La regola sulle risorse esterne dell’art. 84, comma 4, CCII si applica anche al concordato semplificato. Le rinunce dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati durante la composizione negoziata non sono risorse esterne, perché non aumentano l’attivo destinato ai creditori. Rilevanza: aiuta i creditori a valutare se il patrimonio protetto dal blocco viene distribuito in modo corretto.

Le fonti consultate non concordano su date e contenuti di queste tre pronunce. Gli estremi indicati sono quelli riscontrati in questa sede, che riportano per tutte e tre la data del 12 gennaio 2026. Prima di richiamarle in un atto è opportuno verificarle sul testo integrale.

Corti d’Appello

App. Milano, 30 gennaio 2023, n. 298. Il termine di sessanta giorni non introduce un nuovo automatic stay: segna solo il limite temporale per accedere allo strumento. Cessate le misure protettive, i creditori tornano ad agire in executivis e il fallimento, oggi la liquidazione giudiziale, può essere dichiarato. Finché le misure operano, la dichiarazione è preclusa. Rilevanza: è la pronuncia centrale sul tema del titolo.

App. Potenza, 19 luglio 2024, n. 336. Il procedimento d’ingiunzione non è un’azione esecutiva o cautelare, quindi il divieto dell’art. 18 non ne sospende i termini. Nella stessa decisione la Corte qualifica il concordato semplificato come extrema ratio e richiede una valutazione di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale. Rilevanza: delimita il perimetro del blocco, che colpisce l’esecuzione ma non la formazione del titolo.

App. Roma, 11 giugno 2024, n. 4154. Il concordato semplificato è un istituto autonomo, di natura liquidatoria, e non una sottospecie del concordato preventivo; le norme di quest’ultimo non si estendono per analogia. Rilevanza: spiega perché il blocco delle esecuzioni discende solo dai rinvii espressi della legge e non dalla disciplina del concordato preventivo in generale.

App. Milano, 21 marzo 2024, n. 1033. Il controllo del tribunale sulla domanda comprende la non manifesta implausibilità della proposta. Rilevanza: una proposta palesemente implausibile espone il debitore alla rapida chiusura della procedura e alla cessazione della protezione.

App. Lecce, 15 gennaio 2025, n. 22. Nel concordato semplificato è ammissibile la falcidia dei debiti tributari, con il limite del confronto con la liquidazione giudiziale. Rilevanza: anche il creditore pubblico che subisce il blocco può vedere ridotto il proprio credito.

App. Napoli, 7 gennaio 2025 (numero non indicato nella fonte). Il controllo del giudice è sostanziale e non solo formale. Il parere dell’esperto è necessario ma non vincolante. Rilevanza: la relazione positiva dell’esperto non basta, da sola, a garantire la protezione del patrimonio.

App. Bologna, 28 marzo 2025, n. 682. Nella composizione negoziata le misure protettive decorrono dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza, comprensiva dell’accettazione dell’esperto. La pronuncia riguarda la fase negoziale e non il concordato semplificato. Rilevanza: conferma il principio, comune alle due fasi, per cui la protezione nasce dalla pubblicità nel registro delle imprese.

Tribunali

Trib. Milano, 16 settembre 2022 (numero non indicato nella fonte). Il concordato semplificato è uno strumento di regolazione della crisi: il debitore può chiedere le misure protettive ai sensi dell’art. 54 CCII, oppure la conferma di quelle già ottenute nella composizione negoziata. Rilevanza: è la prima apertura giurisprudenziale alla protezione su istanza, poi confermata dal correttivo.

Trib. Avellino, 19 aprile 2023 (numero non indicato nella fonte). Al concordato semplificato si applica il sub-procedimento cautelare degli artt. 54 ss. CCII. Rilevanza: individua il procedimento con cui ottenere il blocco delle azioni esecutive.

Trib. Milano, 20 marzo 2025, n. 236. Anche nella forma prenotativa resta necessario il collegamento con la composizione negoziata; la domanda, liquidatoria e proposta dal debitore, va presentata entro sessanta giorni dalla relazione finale. Rilevanza: la domanda con riserva consente di chiedere subito la protezione, ma non sana un ritardo nell’accesso.

Trib. Milano, 15 giugno 2024, n. 426. È inammissibile la proposta non preceduta dalla relazione finale dell’esperto che attesti la correttezza delle trattative e l’impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23. Rilevanza: senza i presupposti di accesso non c’è procedura e non c’è protezione.

Trib. Milano, 3 aprile 2025, n. 277. Nel concordato semplificato non è ammessa la continuità diretta, nemmeno se funzionale a una liquidazione successiva. Rilevanza: le misure protettive servono a preservare il valore di liquidazione, non a mantenere l’attività.

Trib. Mantova, 18 ottobre 2024 (numero non indicato nella fonte). La pendenza dell’impugnazione del concordato semplificato è incompatibile con l’apertura di una nuova composizione negoziata. Rilevanza: impedisce di ottenere una protezione dopo l’altra cambiando strumento.

Trib. Pesaro, 9 agosto 2023 (numero non indicato nella fonte). La rinuncia al concordato semplificato nei quattro mesi precedenti preclude l’accesso alla composizione negoziata. Rilevanza: il debitore non può usare la rinuncia per riaprire un nuovo ciclo di misure protettive.

Lettura d’insieme

Il quadro è coerente. Il concordato semplificato non sospende da solo le azioni esecutive. La protezione richiede un’istanza, nasce dalla pubblicazione e dipende dalla conferma giudiziale. Il periodo che separa la fine della composizione negoziata dal deposito del ricorso non è protetto. Alcuni effetti, come l’inefficacia delle ipoteche giudiziali recenti, scattano invece con la sola pubblicazione del ricorso. Per i creditori il terreno di difesa si sposta sull’omologazione, dove contano utilità, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e corretta distribuzione dell’attivo.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio interviene sia per l’impresa che deve proteggere il patrimonio sia per il creditore che deve capire se e come agire. Gli strumenti sono concreti e verificabili.

  1. Analizziamo la relazione finale dell’esperto e verifichiamo che contenga la doppia attestazione richiesta dall’art. 25-sexies CCII, perché da essa dipende l’ammissibilità del concordato e quindi la protezione.
  2. Calcoliamo il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione e fissiamo una data di deposito che riduca la finestra in cui i creditori possono pignorare.
  3. Mappiamo esecuzioni, precetti, decreti ingiuntivi e ipoteche giudiziali con le rispettive date, per individuare cosa va sospeso e quali ipoteche cadono nei novanta giorni dell’art. 46, comma 5.
  4. Redigiamo l’istanza di misure protettive e, se servono, di misure cautelari ai sensi dell’art. 54 CCII, indicando i beni, i rapporti e i procedimenti da proteggere.
  5. Calcoliamo la durata residua delle misure tenendo conto di quelle già godute nella composizione negoziata.
  6. Depositiamo presso i giudici dell’esecuzione la documentazione sulla pubblicazione della domanda e chiediamo l’arresto delle procedure pendenti.
  7. Partecipiamo all’udienza di conferma sostenendo l’istanza o, se assistiamo un creditore, contestandola con argomenti puntuali sulla durata, sulla proporzionalità e sull’implausibilità della proposta.
  8. Per i creditori, verifichiamo la legittimità del blocco e valutiamo le alternative non precluse, come il decreto ingiuntivo per formarsi un titolo, e l’opposizione all’omologazione.
  9. Esaminiamo con i commercialisti dello staff il piano di liquidazione e il confronto con la liquidazione giudiziale, perché da questa analisi dipendono la tenuta della proposta e la durata della protezione.
  10. Seguiamo il reclamo e le fasi successive con la stessa linea difensiva, dall’analisi iniziale fino alla Cassazione quando il ricorso è ammissibile.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 è la più pertinente a questo tema. Il concordato semplificato è possibile solo dopo una composizione negoziata e dipende dalla relazione finale dell’esperto. Conoscere dall’interno la fase negoziale significa valutare con precisione come leggerà quella relazione il tribunale, quali misure protettive sono già state consumate e come raccordarle con quelle chieste nel concordato.

La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia: lo stesso difensore segue il caso dall’istanza iniziale al reclamo e, quando la legge lo consente, fino al giudizio di legittimità, senza passaggi di consegne.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo. Gli avvocati curano istanze, udienze ed esecuzioni. I commercialisti esaminano attivo, passivo, classi e confronto con la liquidazione giudiziale. Il coordinamento in diritto bancario e tributario è utile quando i creditori procedenti sono banche o enti impositori.

Chiusura

Il concordato semplificato non blocca automaticamente le azioni esecutive dei creditori. Il blocco richiede un’istanza di misure protettive nel ricorso, decorre dalla pubblicazione nel registro delle imprese e regge solo se il giudice lo conferma. Il periodo di sessanta giorni dopo la relazione dell’esperto non è protetto. Alcuni effetti, come l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti, derivano invece dalla sola pubblicazione del ricorso.

Lo Studio Monardo è attrezzato per questo tema perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Conosce quindi la composizione negoziata da cui il concordato semplificato discende e il regime delle misure protettive che lega le due fasi. La qualifica di cassazionista e lo staff di avvocati e commercialisti completano l’assistenza fino all’ultimo grado di giudizio.

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