Chi legge per la prima volta l’art. 25-sexies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) resta colpito da una scelta del legislatore che sembra quasi un paradosso: esiste un concordato liquidatorio senza voto dei creditori e senza la soglia minima di soddisfazione dei chirografari, ma vi si può accedere soltanto se prima si è tentata, e non è riuscita, una composizione negoziata della crisi. Perché il legislatore subordina uno strumento così “comodo” per il debitore a un fallimento delle trattative? E, soprattutto, cosa deve risultare dalla relazione dell’esperto perché quel fallimento apra davvero la porta al concordato semplificato?
Su questo tema la lettera della legge dice relativamente poco. La norma si limita a richiedere che l’esperto, nella relazione finale, dichiari che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni negoziali non sono praticabili. Tutto il resto, cioè quanto penetrante sia il controllo del tribunale, se il giudice possa rimettere in discussione la relazione, cosa accade quando le trattative sono state soltanto una formalità, lo hanno detto i giudici. Ed è una giurisprudenza che, tra il 2023 e il 2026, si è fatta sempre più esigente, fino alle ordinanze della Corte di cassazione di fine 2025 e inizio 2026.
In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere, ciascuna tradotta in conseguenze pratiche per l’imprenditore che sta valutando la composizione negoziata o che ne sta uscendo senza accordo.
Il taglio è volutamente circoscritto: non ci occupiamo dei requisiti di accesso al concordato semplificato in generale, ma della ratio del collegamento con la composizione negoziata, del contenuto della relazione dell’esperto e delle conseguenze di trattative non serie.
Lo Studio Monardo segue questa materia da una posizione particolare: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè appartiene alla stessa categoria di professionisti che conducono le trattative e redigono la relazione finale da cui dipende l’accesso al concordato semplificato. Conoscere dall’interno i criteri con cui un esperto valuta la correttezza delle parti e la praticabilità delle soluzioni permette di impostare la composizione negoziata, fin dal primo giorno, in modo che il suo eventuale esito negativo sia documentato in modo utilizzabile davanti al tribunale.
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Il quadro normativo in breve: tre norme che si tengono insieme
Per capire su cosa si sono pronunciati i giudici servono tre tasselli normativi.
Il primo è l’art. 25-sexies CCII. Il comma 1 prevede che, quando l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell’art. 23, comma 1 e comma 2, lettere a) e b), non sono praticabili, l’imprenditore può presentare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale prevista dall’art. 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni, unitamente al piano di liquidazione e alla documentazione dell’art. 39. Dopo il D.Lgs. 136/2024 la proposta può prevedere classi di creditori e, entro lo stesso termine, è possibile accedere anche con riserva di deposito della documentazione. Il comma 3 affida al tribunale una valutazione della ritualità della proposta da compiere dopo aver acquisito la relazione finale e il parere dell’esperto sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte; il comma 5 fissa i criteri di omologazione: regolarità del contraddittorio, rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, fattibilità del piano, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e utilità per ciascun creditore.
Il secondo è l’art. 23 CCII, che descrive gli sbocchi della composizione negoziata. Il comma 1 elenca le soluzioni “negoziali pure”: il contratto con uno o più creditori idoneo, secondo l’esperto, ad assicurare la continuità per almeno due anni; la convenzione di moratoria; l’accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto. Il comma 2 elenca gli sbocchi alternativi, tra cui il piano attestato di risanamento (lett. a), gli accordi di ristrutturazione dei debiti (lett. b) e, appunto, il concordato semplificato (lett. c). La logica è a cascata: il concordato semplificato viene dopo che le soluzioni del comma 1 e quelle delle lettere a) e b) del comma 2 si sono dimostrate impraticabili.
Il terzo tassello sono le regole di comportamento della composizione negoziata: l’art. 4 CCII, che impone a debitore e creditori di comportarsi secondo buona fede e correttezza nelle trattative; l’art. 16, che obbliga l’imprenditore a rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori e agli altri interessati in modo completo e trasparente e impone alle parti di collaborare lealmente; l’art. 17, che disciplina la conclusione dell’incarico dell’esperto e la relazione finale. È da qui che nasce il giudizio sulla “serietà” delle trattative.
Un cenno, infine, alle novità più recenti. Il D.Lgs. 136/2024 ha ritoccato l’art. 25-sexies e ha introdotto nell’art. 23 il comma 2-bis, che consente la transazione sui crediti tributari anche nell’ambito della composizione negoziata. Il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali (D.Lgs. 7 agosto 2026, in vigore dal 12 agosto 2026), che non è un correttivo del Codice ma il decreto di riforma dei tributi regionali e locali, con il suo art. 4 ha esteso ai tributi locali gli strumenti del Codice, compresa la transazione fiscale nella composizione negoziata. Per il nostro tema la ricaduta è indiretta ma concreta: più ampio è il ventaglio delle soluzioni negoziabili durante la composizione, più difficile sarà sostenere che nessuna di esse era praticabile, se l’imprenditore non le ha effettivamente esplorate, compresa una proposta transattiva al Comune o alla Regione creditori.
| Norma | Cosa stabilisce | Perché conta per il collegamento |
|---|---|---|
| Art. 25-sexies, c. 1 CCII | Accesso entro 60 giorni dalla relazione finale | La relazione è il “lasciapassare” |
| Art. 25-sexies, c. 3 CCII | Il tribunale acquisisce relazione e parere dell’esperto | Base del controllo di ammissibilità |
| Art. 23, c. 1 e 2 CCII | Soluzioni da esperire prima | Definisce cosa deve risultare impraticabile |
| Artt. 4 e 16 CCII | Buona fede, trasparenza, leale collaborazione | Metro della “serietà” delle trattative |
| Art. 17, c. 8 CCII | Relazione finale e sua comunicazione | Fa decorrere i 60 giorni |
L’orientamento consolidato: il concordato semplificato è una extrema ratio e la relazione dell’esperto ne è il presupposto
Su un punto la giurisprudenza è ormai compatta: il legame con la composizione negoziata non è un passaggio burocratico, ma la giustificazione stessa di uno strumento che comprime i diritti dei creditori. Vediamo le pronunce che hanno costruito questo orientamento.
La natura concorsuale e il fondamento del collegamento
La Suprema Corte ha chiarito, con la Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9730 del 12 aprile 2023, che il concordato semplificato, nato con il D.L. 118/2021 e poi confluito nell’art. 25-sexies del Codice, è una vera procedura concorsuale. La vicenda riguardava una questione di competenza territoriale: la Corte ha applicato in via analogica la regola per cui il trasferimento della sede nell’anno anteriore al deposito è irrilevante. Il principio va però oltre il caso concreto: se si tratta di una procedura concorsuale, che vincola tutti i creditori senza il loro voto, servono garanzie sostitutive del consenso. La composizione negoziata, con un esperto terzo che vigila sulle trattative, è esattamente quella garanzia.
Il principio, calato nella pratica, significa che il concordato semplificato non è un “concordato preventivo scontato”: è un istituto con una sua legittimazione autonoma, che il legislatore ha costruito sull’idea che i creditori abbiano già avuto, durante le trattative, l’occasione di dire la loro.
Una figura autonoma, non un concordato preventivo minore
La Corte d’Appello di Roma, 11 giugno 2024, n. 4154 ha affermato che il concordato semplificato è un istituto autonomo, a natura esclusivamente liquidatoria, privo di soglie minime di soddisfazione dei chirografari e sottratto al voto dei creditori, al quale non si estendono per analogia le regole del concordato preventivo. La mancanza del voto è la ragione per cui la fase negoziale precedente diventa decisiva: è lì che si misura, in concreto, la posizione dei creditori.
In altre parole, se ti trovi davanti a un concordato semplificato non puoi ragionare con le categorie del concordato preventivo (maggioranze, adunanze, percentuali minime): devi ragionare su ciò che è accaduto durante la composizione negoziata.
Extrema ratio dopo il fallimento delle soluzioni concordate
La Corte d’Appello di Potenza, 19 luglio 2024, n. 336 ha qualificato il concordato semplificato come extrema ratio, praticabile soltanto quando non siano stati raggiunti accordi con i creditori e non siano percorribili altre soluzioni concordate. Nella stessa decisione la Corte ha richiesto che il giudice ne valuti la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.
Sulla stessa linea il Tribunale di Milano, 23 febbraio 2024, n. 132: una volta falliti i tentativi conservativi, il concordato semplificato comporta la disgregazione del complesso aziendale e non può ospitare un piano di continuità. Il Tribunale di Milano, 3 aprile 2025, n. 277 ha ribadito che non è ammessa nemmeno una continuità diretta transitoria in funzione della successiva liquidazione. La logica è coerente: la continuità andava cercata nella composizione negoziata; se lì non è stata trovata, il semplificato può solo liquidare.
Senza relazione finale idonea, la proposta è inammissibile
Il Tribunale di Milano, 15 giugno 2024, n. 426 ha dichiarato inammissibile una proposta non preceduta da una relazione finale dell’esperto che attestasse la correttezza delle trattative e l’impraticabilità degli strumenti dell’art. 23, commi 1 e 2, lettere a) e b). Lo stesso Tribunale, il 20 marzo 2025, n. 236, ha precisato che il nesso con la composizione negoziata vale anche per la domanda prenotativa (cioè con riserva): la domanda deve essere proposta dal solo debitore, entro sessanta giorni dalla relazione finale, e la relazione deve contenere entrambe le attestazioni.
Il principio, calato nella pratica, significa che la relazione finale è un presupposto di ammissibilità, non un allegato: se manca, se è generica o se non attesta entrambi gli elementi, il tribunale non entra neppure nel merito della proposta.
Perché proprio un tentativo fallito: le tre ragioni del collegamento
Messe in fila, queste pronunce permettono di ricostruire la ratio del collegamento in tre passaggi, che conviene tenere distinti perché ciascuno produce conseguenze pratiche diverse.
La prima ragione è sostitutiva del consenso. Nel concordato preventivo i creditori votano; nel concordato semplificato no. Il legislatore ha accettato questa compressione dei loro diritti perché, durante la composizione negoziata, i creditori sono stati informati, interpellati e messi in condizione di aderire a una soluzione concordata. La fase negoziale svolge, in un certo senso, la funzione che nel concordato preventivo è affidata al voto. Ne deriva che, se i creditori non sono stati davvero coinvolti, la compressione dei loro diritti perde la sua giustificazione e il semplificato non può essere ammesso.
La seconda ragione è di garanzia terza. La composizione negoziata non è una trattativa privata qualsiasi: è condotta sotto il controllo di un esperto indipendente, nominato ai sensi dell’art. 13 CCII, che verifica le informazioni fornite dall’imprenditore, stimola il confronto e, alla fine, riferisce sull’andamento delle trattative. La relazione finale porta nel processo lo sguardo di un soggetto terzo che ha osservato da vicino il comportamento delle parti. Per questo la giurisprudenza la considera presupposto di ammissibilità e, allo stesso tempo, ne pretende una motivazione verificabile: un’attestazione di terzietà vale solo se è controllabile.
La terza ragione è antielusiva. Uno strumento senza voto e senza soglie minime per i chirografari è appetibile. Se fosse liberamente accessibile, molte imprese lo sceglierebbero al posto del concordato preventivo o della liquidazione giudiziale. Il passaggio obbligato dalla composizione negoziata, con il requisito della ragionevole perseguibilità del risanamento all’ingresso (art. 12 CCII) e quello della buona fede all’uscita (art. 25-sexies), funziona come doppio filtro. È esattamente questo doppio filtro che la Cassazione, con le ordinanze n. 31641/2025 e n. 623/2026, ha reso effettivo, consentendo al tribunale di controllare sia l’ingresso sia l’uscita dalla composizione.
Il principio, calato nella pratica, significa che la domanda da porsi non è soltanto “le trattative sono fallite?”, ma “sono fallite per le ragioni giuste?”. Un fallimento dovuto al rifiuto motivato dei creditori di fronte a proposte serie è un fallimento che apre il semplificato; un fallimento dovuto all’inerzia, all’opacità o all’inadeguatezza delle proposte del debitore è un fallimento che lo chiude.
Cosa deve risultare, in concreto, dalla relazione dell’esperto
Incrociando il testo dell’art. 25-sexies con le pronunce esaminate, si può individuare il contenuto che una relazione finale dovrebbe avere per reggere al controllo del tribunale:
| Elemento | Fonte | Cosa deve emergere |
|---|---|---|
| Correttezza e buona fede delle trattative | Art. 25-sexies, c. 1; artt. 4 e 16 CCII | Comportamento trasparente del debitore, informazioni complete e aggiornate |
| Esito non positivo | Art. 25-sexies, c. 1 | Quali proposte sono state fatte e come hanno risposto i creditori |
| Impraticabilità delle soluzioni art. 23, c. 1 | Art. 25-sexies, c. 1; App. Napoli 7/01/2025 | Contratti, moratoria, accordo con l’esperto tentati o motivatamente esclusi |
| Impraticabilità di piano attestato e accordi di ristrutturazione | Art. 23, c. 2, lett. a) e b); Trib. Milano n. 426/2024 | Ragioni per cui non erano percorribili |
| Coerenza con i presupposti iniziali | Art. 12 CCII; Cass. n. 623/2026 | Che il risanamento appariva ragionevolmente perseguibile all’avvio |
A questo si aggiunge il parere dell’esperto previsto dal comma 3 dell’art. 25-sexies, che riguarda i presumibili risultati della liquidazione e le garanzie offerte. Sono due documenti con funzioni diverse: la relazione finale guarda al passato (come sono andate le trattative), il parere guarda al futuro (cosa produrrà la liquidazione proposta).
La prima questione aperta: il tribunale può rimettere in discussione ciò che l’esperto ha attestato?
La questione
L’imprenditore che ottiene una relazione finale “favorevole” si chiede: a questo punto sono al sicuro? Oppure il tribunale può dire che, nonostante l’esperto abbia dichiarato trattative corrette, in realtà non lo erano? E, all’opposto, il creditore che si sente danneggiato dalla proposta si chiede se possa contestare l’attestazione dell’esperto.
Cosa hanno deciso i giudici
Il Tribunale di Napoli, 25 ottobre 2023, n. 153 ha affermato che il tribunale ha piena cognizione sulla composizione negoziata ai fini dell’accesso al concordato semplificato: può verificare la veridicità della relazione finale e la correttezza e buona fede del debitore. Non si limita, quindi, a prendere atto della dichiarazione dell’esperto.
La Corte d’Appello di Milano, 21 marzo 2024, n. 1033 ha definito il perimetro del controllo sulla proposta come comprensivo della legittimità sostanziale e della non manifesta implausibilità, escludendo che il tribunale possa limitarsi a una verifica formale dei requisiti.
La Corte d’Appello di Napoli, 7 gennaio 2025 (numero non indicato nella fonte consultata) ha fornito la formulazione più equilibrata: il parere dell’esperto è necessario ma non vincolante, e il tribunale può esaminare l’eventuale difetto di correttezza e buona fede quando vi siano allegazioni specifiche in tal senso.
Su questo orientamento è poi intervenuta la Suprema Corte. Con la Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31641/2025 (decisa l’11 novembre 2025, pubblicata il 4 dicembre 2025) la Cassazione ha qualificato la relazione finale dell’esperto come presupposto di ammissibilità della proposta e ha affermato che il giudizio del tribunale ai sensi dell’art. 25-sexies, comma 3, non è una verifica meramente formale, ma si estende alla legalità sostanziale della proposta e alle condizioni di ammissibilità, valutate in rapporto alla documentazione richiesta dallo stesso art. 25-sexies e dall’art. 39 CCII. Il principio è stato ribadito dalla Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1353 del 21 gennaio 2026, secondo cui il vaglio di ammissibilità comprende anche la verifica delle condizioni previste dall’art. 25-sexies in rapporto al contenuto della documentazione.
C’è contrasto?
Più che un contrasto vero e proprio, c’è stata un’evoluzione. Le prime letture valorizzavano il ruolo “certificativo” dell’esperto, come se la sua dichiarazione chiudesse la questione. L’orientamento oggi prevalente, avallato dalla Cassazione, è opposto. L’assunzione prudenziale è questa: la relazione dell’esperto è condizione necessaria, ma non sufficiente; il tribunale può sempre verificarne la coerenza con i fatti documentati. Resta aperto il grado di questo sindacato: per la Corte d’Appello di Napoli serve un’allegazione specifica di scorrettezza, mentre il Tribunale di Napoli del 2023 riconosceva una cognizione piena anche d’ufficio. La lettura della Cassazione del 2025-2026 sembra più vicina alla seconda impostazione, perché lega il controllo alla documentazione in sé, non alle sole contestazioni dei creditori.
Cosa significa per te
Se sei l’imprenditore, non devi puntare a ottenere una relazione finale “favorevole”, ma una relazione finale motivata, che dia conto di cosa è stato proposto, a chi, con quali informazioni, e perché le controparti non hanno aderito. Una relazione che si limita a riprodurre la formula di legge è vulnerabile. Una relazione finale sintetica che non racconta le trattative è, oggi, uno dei principali fattori di rischio di inammissibilità del concordato semplificato.
Se sei un creditore che ritiene di essere stato tenuto all’oscuro o di aver ricevuto informazioni incomplete, sappi che la tua contestazione ha uno spazio reale: allegare fatti specifici di scorrettezza del debitore è proprio ciò che la giurisprudenza richiede per attivare un controllo più intenso.
Su questo terreno conta l’esperienza diretta di chi la composizione negoziata la conduce: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, conosce i criteri con cui le trattative vengono valutate e li applica nell’impostare il fascicolo del debitore o le contestazioni del creditore.
La seconda questione aperta: cosa significa che le trattative devono essere state “serie”?
La questione
La legge parla di correttezza e buona fede, non di “serietà”. Ma nella pratica il dubbio è sempre lo stesso: basta aver aperto la composizione negoziata, convocato qualche creditore e preso atto del suo rifiuto? Oppure l’imprenditore deve dimostrare di aver davvero cercato un accordo?
Cosa hanno deciso i giudici
Il Tribunale di Alessandria, 19 gennaio 2023, n. 6 ha fornito una delle prime risposte nette. Poiché il concordato semplificato prescinde dalla volontà dei creditori, l’accesso è giustificato solo se la composizione negoziata era praticabile in origine; e la buona fede richiede che le trattative abbiano avuto una ragion d’essere, cioè che il debitore abbia messo sul tavolo un’offerta che i creditori potessero ragionevolmente accettare. Trattative costruite su proposte palesemente inaccettabili non soddisfano il requisito.
La Corte d’Appello di Napoli, 7 gennaio 2025 (stessa pronuncia sopra richiamata) ha articolato il contenuto della buona fede in modo molto concreto: occorre un’effettiva interlocuzione con i creditori; occorre fornire informazioni complete e aggiornate; occorre formulare proposte riconducibili all’art. 23, comma 1; occorre un raffronto con l’alternativa della liquidazione giudiziale. Il debitore deve poter mostrare un ventaglio di soluzioni tentate e risultate inefficaci per cause a lui non imputabili.
A questi principi si salda il dovere di trasparenza dell’art. 16 CCII, che impone all’imprenditore di rappresentare la propria situazione in modo completo e trasparente. Un debitore che nasconde passività, sovrastima l’attivo o non mette a disposizione la documentazione richiesta dall’esperto non conduce trattative in buona fede, anche se formalmente le ha avviate.
C’è contrasto?
Sul principio no. Il punto ancora discusso è quanto deve “valere” l’offerta perché le trattative possano dirsi serie. Il Tribunale di Alessandria fa riferimento a un’offerta accettabile; la Corte d’Appello di Napoli guarda soprattutto al metodo (interlocuzione, informazioni, raffronto con la liquidazione). La lettura prudenziale è combinare i due criteri: proposte economicamente sostenibili, documentate e confrontate con lo scenario liquidatorio, e un percorso di dialogo tracciabile.
Cosa significa per te
In concreto, le trattative “serie” si costruiscono e si documentano mentre si svolgono, non dopo. Servono verbali degli incontri, proposte scritte, risposte (o silenzi) dei creditori, aggiornamenti della situazione patrimoniale messi a disposizione sulla piattaforma. Se l’unica proposta formulata durante la composizione negoziata è uno stralcio irrisorio presentato a ridosso della chiusura, il rischio che il tribunale ritenga le trattative non serie è elevato.
Va anche considerato un profilo spesso trascurato: dopo il D.Lgs. 136/2024 e il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, la transazione fiscale è possibile anche durante la composizione negoziata, per i tributi erariali e ora per quelli locali. Un imprenditore il cui debito sia in larga parte tributario e che non abbia formulato alcuna proposta transattiva all’ente creditore farà fatica a sostenere che ogni soluzione dell’art. 23 era impraticabile.
La terza questione aperta: cosa succede se la composizione negoziata non avrebbe mai dovuto partire?
La questione
C’è un’ipotesi più radicale della trattativa poco seria: l’impresa che apre la composizione negoziata quando il risanamento è già impossibile, con il solo obiettivo di “transitare” verso il concordato semplificato ed evitare così il voto dei creditori. Il tribunale può accorgersene e sbarrare la strada?
Cosa hanno deciso i giudici
La risposta della Cassazione è arrivata con la Cass. civ., Sez. I, ord. n. 623 del 12 gennaio 2026. Secondo le sintesi pubblicate, la Corte ha affermato che il concordato semplificato è uno strumento residuale, accessibile solo dopo l’esito negativo della composizione negoziata, e che il controllo di ammissibilità del tribunale comprende anche la sussistenza dei presupposti iniziali di accesso alla composizione negoziata ai sensi dell’art. 12 CCII, da verificare attraverso la documentazione prodotta. Nel caso deciso, la proposta era stata dichiarata inammissibile perché mancava una relazione finale idonea a dimostrare trattative condotte con correttezza e buona fede, e la Corte d’appello aveva confermato. La Cassazione ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità, ritenendolo privo di carattere decisorio.
Il principio si salda con quanto aveva già affermato il Tribunale di Alessandria, 19 gennaio 2023, n. 6: l’accesso al semplificato è giustificato solo se la composizione era praticabile in origine. E la ragione è evidente: l’art. 12 CCII consente la composizione negoziata quando il risanamento è “ragionevolmente perseguibile”. Se quella condizione mancava fin dall’inizio, la composizione negoziata non poteva produrre un fallimento “legittimo” delle trattative, e quindi non può aprire la porta al concordato semplificato.
Un’ulteriore conferma del rigore con cui i giudici trattano il collegamento viene dal Tribunale di Mantova, 18 ottobre 2024, che ha ritenuto incompatibile con l’apertura di una nuova composizione negoziata la pendenza di un’impugnazione contro il decreto della Corte d’appello relativo a un concordato semplificato della stessa società; e dal Tribunale di Pesaro, 9 agosto 2023, che ha applicato in via analogica il divieto di accesso alla composizione negoziata a chi abbia rinunciato a un concordato semplificato nei quattro mesi precedenti. Sono decisioni che impediscono di usare i due istituti in modo circolare.
C’è contrasto?
Sul principio della verifica dei presupposti iniziali, dopo l’ord. n. 623/2026, l’orientamento può dirsi stabilizzato. Rimane un margine di incertezza sul grado di approfondimento: il tribunale deve rifare da sé il giudizio di “ragionevole perseguibilità del risanamento” o può limitarsi a verificare che non fosse manifestamente assente? La posizione prudente è presumere che il tribunale possa svolgere un esame effettivo, e predisporre quindi fin dall’istanza di composizione negoziata un piano di risanamento credibile e documentato.
Cosa significa per te
Chi apre una composizione negoziata deve sapere che i documenti depositati all’inizio (il progetto di piano di risanamento, il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, la situazione patrimoniale) verranno riletti dal tribunale anche mesi dopo, se si arriverà al concordato semplificato. Un’istanza di composizione negoziata “di facciata” non è solo inutile: può precludere proprio lo sbocco liquidatorio che l’imprenditore aveva in mente. In quel caso, restano gli altri strumenti del Codice (concordato preventivo con voto dei creditori, liquidazione giudiziale), con tempi e condizioni diverse.
La pronuncia più recente e rilevante: Cass. n. 31641/2025 e il controllo di legalità sostanziale
Tra le decisioni esaminate, quella che ridisegna in modo più netto il rapporto tra composizione negoziata e concordato semplificato è la Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31641/2025, decisa l’11 novembre 2025 e pubblicata il 4 dicembre 2025.
Il contesto
Prima di questa pronuncia, la prassi dei tribunali era disomogenea. Alcuni uffici trattavano la fase del comma 3 dell’art. 25-sexies come un esame di “ritualità” in senso stretto: verificare che vi fossero la relazione, il parere, il piano di liquidazione e i documenti dell’art. 39, e poi rinviare ogni valutazione sostanziale all’udienza di omologazione, dopo le opposizioni dei creditori. Altri, come la Corte d’Appello di Milano nel 2024, già esigevano un controllo di legalità sostanziale.
La motivazione, in linguaggio piano
La Cassazione ha scelto la seconda strada. Il ragionamento può essere riassunto così. La relazione finale dell’esperto non è un semplice documento da allegare, ma il presupposto che legittima l’accesso a uno strumento in cui i creditori non votano. L’esperto, nominato ai sensi dell’art. 13 CCII, deve dare conto dello svolgimento delle trattative secondo buona fede, del loro esito negativo e della non percorribilità delle soluzioni previste. Il tribunale, chiamato a valutare la “ritualità” della proposta, non può fermarsi alla superficie: deve accertare che le condizioni di ammissibilità sussistano davvero, alla luce della documentazione che la legge impone di depositare. Per la Corte, questo scrutinio include anche la verifica della fattibilità e della non manifesta implausibilità della proposta, secondo un metodo che la giurisprudenza aveva già elaborato per il controllo sulle relazioni dei professionisti attestatori.
Cosa cambia rispetto a prima
Il cambiamento è soprattutto di tempistica e di onere. Prima, molte criticità emergevano solo all’udienza di omologazione, se un creditore le sollevava. Dopo la n. 31641/2025, ribadita dalla n. 1353/2026 e completata dalla n. 623/2026 sui presupposti iniziali, il primo filtro è anticipato alla fase di ammissibilità e ha contenuto sostanziale. Ne derivano tre conseguenze operative:
- la relazione finale e il parere dell’esperto devono essere motivati e coerenti con il piano di liquidazione depositato;
- il debitore deve allegare documentazione che consenta al tribunale di ricostruire le trattative, senza affidarsi alla sola dichiarazione dell’esperto;
- il tribunale può concedere un termine per integrazioni (fino a quindici giorni, secondo l’art. 25-sexies, comma 3), ma non può supplire a un percorso negoziale che non è mai esistito.
C’è infine un aspetto processuale da non sottovalutare. Con l’ord. n. 623 del 12 gennaio 2026, la Cassazione ha escluso la ricorribilità per cassazione del decreto della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta. Per l’imprenditore questo significa che la partita sull’ammissibilità si gioca, di fatto, in due gradi di merito: tribunale e corte d’appello. Non c’è un terzo grado su cui contare per correggere una relazione finale carente.
I principi applicati ai casi reali
Le ipotesi che seguono sono simulazioni dimostrative, costruite con dati verosimili per mostrare come operano i principi giurisprudenziali visti. Non descrivono casi reali dello Studio.
Ipotesi 1 — Trattative documentate e termine rispettato
Una S.r.l. con debiti per 1.284.600 € (di cui 418.300 € verso banche, 311.900 € tributari erariali, 46.200 € tributi locali, il resto fornitori) apre la composizione negoziata il 19 gennaio 2026. Durante le trattative formula per iscritto tre proposte: una moratoria di diciotto mesi alle banche, un accordo con i fornitori strategici e una transazione fiscale ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, estesa ai tributi locali. Le banche rifiutano la moratoria motivando con la perdita di un contratto rilevante; l’ente non accetta la transazione. L’esperto comunica la relazione finale il 2 ottobre 2026 e vi dà atto delle proposte, delle risposte e dell’impossibilità di un piano attestato o di un accordo di ristrutturazione.
Alla luce di Cass. n. 31641/2025 e di App. Napoli 7 gennaio 2025, la società si trova in una posizione solida: il ventaglio di soluzioni tentate è documentato e l’insuccesso è riconducibile a fattori esterni. Il termine di sessanta giorni dalla comunicazione scade il 1° dicembre 2026: entro quella data va depositata la proposta con piano di liquidazione e documenti dell’art. 39, oppure la domanda con riserva. Se la proposta venisse depositata il 4 dicembre 2026, il presupposto temporale mancherebbe, e il termine, come chiarito da App. Milano 30 gennaio 2023, n. 298, non è una nuova protezione automatica ma un limite all’accesso.
Ipotesi 2 — Una sola proposta irrisoria
Un’impresa individuale con debiti per 397.450 € apre la composizione negoziata e, per cinque mesi, non formula proposte. A nove giorni dalla scadenza dell’incarico offre ai chirografari il 3,8% in unica soluzione, senza aggiornare la situazione patrimoniale sulla piattaforma. I creditori non rispondono. L’esperto, nella relazione finale, dichiara genericamente “esito negativo delle trattative”.
Applicando Trib. Alessandria n. 6/2023 (offerta con una ragion d’essere) e Trib. Milano n. 426/2024 (necessità dell’attestazione di correttezza e impraticabilità), la proposta di concordato semplificato è esposta a una declaratoria di inammissibilità: manca sia l’attestazione specifica di correttezza e buona fede, sia la prova di un tentativo reale di soluzione. Secondo Cass. n. 623/2026, quel diniego, se confermato in appello, non sarebbe poi ricorribile per cassazione.
Ipotesi 3 — Ammissibilità superata, ma utilità mancante
Una società in liquidazione volontaria supera il vaglio di ammissibilità: le trattative sono state serie e documentate. Il piano prevede un realizzo di 412.700 € contro 368.900 € stimati in liquidazione giudiziale; tuttavia, dopo il pagamento di prededucibili e privilegiati, ai chirografari non resta nulla. La società sostiene che l’utilità per ciascun creditore consista nella rapidità della procedura.
La Cass. n. 624/2026 ha escluso che l’utilità richiesta per l’omologazione possa consistere nella sola rapida definizione della crisi quando i chirografari non ricevono alcun vantaggio. Il fatto che le trattative fossero serie apre la porta del semplificato, ma non garantisce l’omologazione: per i chirografari serve un vantaggio concreto e apprezzabile, anche non necessariamente monetario.
Ipotesi 4 — Il creditore che contesta la relazione
Un fornitore vanta un credito chirografario di 87.340 €. Durante la composizione negoziata della società debitrice ha ricevuto un solo invito a un incontro, nel quale gli è stata mostrata una situazione patrimoniale aggiornata a dieci mesi prima; non ha mai ricevuto una proposta scritta. Dopo la relazione finale, la società deposita il concordato semplificato e il fornitore riceve la comunicazione della proposta, che gli riconosce il 2,1%.
Alla luce di App. Napoli 7 gennaio 2025 e Trib. Napoli n. 153/2023, il fornitore ha interesse ad allegare in modo circostanziato le carenze informative e l’assenza di proposte: date, documenti ricevuti, comunicazioni mancanti. Sono proprio queste allegazioni specifiche a consentire al tribunale di verificare se la relazione dell’esperto rispecchi la realtà delle trattative. In parallelo, il fornitore può proporre opposizione all’omologazione entro il termine fissato dall’art. 25-sexies, comma 4 (dieci giorni prima dell’udienza), facendo valere anche il raffronto con la liquidazione giudiziale e il difetto di utilità.
| Ipotesi | Relazione finale | Trattative | Esito probabile alla luce della giurisprudenza |
|---|---|---|---|
| 1 | Motivata, documentata | Plurime proposte scritte | Accesso ammissibile se entro 60 giorni |
| 2 | Generica | Una sola offerta tardiva e irrisoria | Rischio elevato di inammissibilità |
| 3 | Idonea | Serie | Ammissibile, ma omologazione a rischio per difetto di utilità |
| 4 | Generica, smentita dai documenti | Solo apparenti | Spazio per allegazioni specifiche e opposizione del creditore |
La giurisprudenza in tabella
La tabella riepiloga tutte le pronunce richiamate in questa analisi. Una precisazione di metodo: per le decisioni di merito gli estremi sono quelli riportati nel massimario della composizione negoziata pubblicato dal sistema camerale; dove il numero non era disponibile lo abbiamo indicato. Per la Cass. n. 624/2026 le fonti consultate riportano date diverse nel mese di gennaio 2026 (12 o 16 gennaio), e la indichiamo quindi con il solo mese. Le pronunce sono riformulate in parole nostre e servono a orientarsi: ogni caso concreto richiede la lettura integrale del provvedimento.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9730 del 12/04/2023 | Natura e competenza | Il semplificato è procedura concorsuale | Vincola senza voto: servono garanzie sostitutive |
| Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31641/2025 (pubbl. 04/12/2025) | Ampiezza del vaglio di ammissibilità | Relazione finale = presupposto; controllo di legalità sostanziale | La relazione deve essere motivata e coerente |
| Cass. civ., Sez. I, ord. n. 623 del 12/01/2026 | Presupposti iniziali della composizione; ricorribilità | Il tribunale verifica anche i presupposti dell’art. 12; il diniego confermato in appello non è ricorribile | La composizione “di facciata” preclude il semplificato |
| Cass. civ., Sez. I, n. 624/2026 (gennaio 2026) | Utilità per ciascun creditore | La sola rapidità non è utilità | Trattative serie non bastano per l’omologa |
| Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1353 del 21/01/2026 | Vaglio di ammissibilità | Il controllo include le condizioni dell’art. 25-sexies rispetto ai documenti | Conferma l’orientamento della n. 31641/2025 |
| App. Roma, 11/06/2024, n. 4154 | Natura dell’istituto | Figura autonoma, solo liquidatoria, senza voto | Il peso si sposta sulla fase negoziale |
| App. Potenza, 19/07/2024, n. 336 | Funzione | Extrema ratio dopo il fallimento delle soluzioni concordate | Si accede solo se il resto è impraticabile |
| Trib. Milano, 23/02/2024, n. 132 | Continuità | Niente continuità dopo il fallimento dei tentativi conservativi | La continuità va cercata nella composizione |
| Trib. Milano, 03/04/2025, n. 277 | Continuità transitoria | Neppure continuità diretta in funzione liquidatoria | Il piano deve essere di cessione dei beni |
| Trib. Milano, 15/06/2024, n. 426 | Relazione finale | Senza attestazioni, proposta inammissibile | Verificare il contenuto della relazione |
| Trib. Milano, 20/03/2025, n. 236 | Domanda con riserva | Il nesso con la composizione vale anche per la prenotativa | Anche la riserva richiede la relazione idonea |
| Trib. Napoli, 25/10/2023, n. 153 | Poteri del tribunale | Cognizione piena sulla veridicità della relazione | La relazione può essere smentita dai fatti |
| App. Milano, 21/03/2024, n. 1033 | Perimetro del controllo | Legittimità sostanziale e non manifesta implausibilità | Il vaglio non è formale |
| App. Napoli, 07/01/2025 (n. non indicato) | Parere dell’esperto e buona fede | Parere necessario ma non vincolante; buona fede = interlocuzione, informazione, proposte, raffronto | Elenco operativo della “serietà” |
| Trib. Alessandria, 19/01/2023, n. 6 | Praticabilità originaria | Trattative con una ragion d’essere e offerta accettabile | Le proposte irrisorie non contano |
| App. Milano, 30/01/2023, n. 298 | Termine di 60 giorni | Non è un nuovo automatic stay | Scaduto il termine, l’accesso è precluso |
| Trib. Mantova, 18/10/2024 (n. non indicato) | Rapporto tra istituti | Impugnazione pendente sul semplificato incompatibile con nuova composizione | Niente uso circolare degli strumenti |
| Trib. Pesaro, 09/08/2023 (n. non indicato) | Rinuncia | Rinuncia al semplificato nei quattro mesi preclude la composizione | Le scelte processuali hanno effetti a catena |
La sintesi operativa
Dalla giurisprudenza esaminata si ricavano alcuni principi pratici, utili sia all’imprenditore sia ai creditori.
- Il concordato semplificato esiste perché c’è stata una composizione negoziata: senza trattative reali manca la giustificazione dell’assenza di voto dei creditori.
- La relazione finale dell’esperto è presupposto di ammissibilità e deve attestare due cose distinte: trattative corrette e in buona fede, e impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23, comma 1 e comma 2, lettere a) e b).
- Il tribunale non si ferma alla dichiarazione dell’esperto: esercita un controllo di legalità sostanziale sulla documentazione (Cass. n. 31641/2025 e n. 1353/2026).
- Il controllo risale fino all’inizio: se la composizione negoziata non era praticabile in origine, il semplificato non è accessibile (Cass. n. 623/2026; Trib. Alessandria n. 6/2023).
- Trattative serie significa proposte concrete, informazioni complete e aggiornate, dialogo tracciabile e raffronto con la liquidazione giudiziale (App. Napoli 7 gennaio 2025).
- Più strumenti negoziali la legge mette a disposizione, compresa la transazione su tributi erariali e locali, più è difficile sostenere che nessuno fosse praticabile senza averlo tentato.
- Il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale è un limite di accesso, non una protezione (App. Milano n. 298/2023).
- Il diniego di ammissibilità confermato in appello non arriva in Cassazione: la relazione va curata prima, non corretta dopo (Cass. n. 623/2026).
- Superata l’ammissibilità, resta l’omologazione: utilità per ciascun creditore, che non coincide con la rapidità (Cass. n. 624/2026).
Le domande sul “quindi, in pratica?”
Se l’esperto scrive che le trattative sono state corrette, posso stare tranquillo?
No. Secondo la Cass. n. 31641/2025 la relazione è necessaria, ma il tribunale ne verifica la coerenza con la documentazione. La Corte d’Appello di Napoli (7 gennaio 2025) ha precisato che il parere dell’esperto non è vincolante. Una relazione che non spiega cosa è stato proposto e perché non ha funzionato può essere ritenuta inidonea.
Posso aprire la composizione negoziata sapendo già che finirà con il concordato semplificato?
È un uso rischioso. La Cass. n. 623/2026 consente al tribunale di verificare i presupposti iniziali di accesso alla composizione, cioè la ragionevole perseguibilità del risanamento richiesta dall’art. 12. Se emerge che l’impresa non aveva alcuna prospettiva fin dall’inizio, la porta del semplificato si chiude.
Sono un creditore e non sono mai stato davvero coinvolto nelle trattative: cosa posso fare?
Puoi allegare fatti specifici: proposte mai ricevute, informazioni incomplete, dati patrimoniali non aggiornati. La giurisprudenza (App. Napoli 7 gennaio 2025; Trib. Napoli n. 153/2023) riconosce che il tribunale può esaminare il difetto di correttezza e buona fede, e le allegazioni circostanziate sono proprio ciò che attiva un controllo più approfondito, oltre allo strumento dell’opposizione in sede di omologazione.
Se il tribunale dichiara inammissibile la proposta, posso ricorrere fino in Cassazione?
Si può proporre reclamo alla Corte d’appello, ma secondo la Cass. n. 623/2026 il decreto che conferma l’inammissibilità non è ricorribile per cassazione, perché non ha carattere decisorio. Per questo l’impostazione delle trattative e della relazione finale è decisiva.
Le trattative sono state serie: l’omologazione è assicurata?
No. La serietà delle trattative riguarda l’accesso. All’omologazione il tribunale verifica fattibilità, ordine delle prelazioni, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e utilità per ciascun creditore, che per la Cass. n. 624/2026 non può ridursi alla rapidità della procedura.
Cosa può fare lo Studio Monardo: applicare questi orientamenti al tuo fascicolo
Gli orientamenti esaminati hanno una conseguenza pratica: chi vuole conservare l’opzione del concordato semplificato deve impostarla già durante la composizione negoziata. Ecco cosa facciamo concretamente.
- Verifichiamo i presupposti iniziali della composizione negoziata: rileggiamo il progetto di piano, il test pratico e la situazione patrimoniale con gli occhi del tribunale che, secondo la Cass. n. 623/2026, potrà riesaminarli.
- Costruiamo il ventaglio delle soluzioni dell’art. 23 da proporre ai creditori: contratti con singoli creditori, moratoria, accordo con l’esperto, piano attestato, accordo di ristrutturazione, valutandone la praticabilità con lo staff di commercialisti.
- Predisponiamo le proposte scritte e il raffronto con la liquidazione giudiziale, in modo che ogni offerta abbia una ragion d’essere economica e sia documentata.
- Valutiamo la proposta di transazione fiscale nella composizione negoziata, anche per i tributi locali dopo il D.Lgs. 147/2026, quando il debito tributario pesa sulla crisi.
- Teniamo traccia delle trattative: verbali, corrispondenza, aggiornamenti documentali sulla piattaforma, così che la relazione finale possa dare conto in modo specifico del percorso.
- Esaminiamo la relazione finale dell’esperto appena comunicata, verificando che contenga entrambe le attestazioni richieste dall’art. 25-sexies e una motivazione coerente con i documenti.
- Calcoliamo e presidiamo il termine di sessanta giorni, scegliendo tra deposito della proposta completa e domanda con riserva.
- Redigiamo la proposta di concordato semplificato e il piano di liquidazione, con attenzione all’ordine delle prelazioni e all’utilità per ciascun creditore indicata dalla Cass. n. 624/2026.
- Per i creditori, analizziamo la correttezza delle trattative e formuliamo allegazioni specifiche e opposizioni quando le informazioni ricevute sono state incomplete o le proposte solo apparenti.
- Curiamo il reclamo alla Corte d’appello e, dove ammesso, il ricorso per cassazione contro i provvedimenti di omologazione, con la stessa linea difensiva impostata dall’inizio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore è quella che pesa di più su questo tema: la relazione finale da cui dipende l’accesso al concordato semplificato è redatta proprio da un esperto, e conoscere il metodo con cui vengono valutate trasparenza, collaborazione e praticabilità delle soluzioni consente di costruire un percorso negoziale che regga al controllo del tribunale. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio, con lo stesso difensore e la stessa linea, nei limiti in cui il ricorso per cassazione è ammesso. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono i dati patrimoniali e lo scenario liquidatorio, gli avvocati traducono quei dati in proposte, atti e difese.
Chiusura
Il concordato semplificato richiede una composizione negoziata fallita perché è lì che si forma la legittimazione di uno strumento in cui i creditori non votano. La giurisprudenza, fino alle ordinanze della Cassazione di fine 2025 e inizio 2026, ha trasformato questo collegamento in un controllo sostanziale: il tribunale verifica la relazione dell’esperto, la serietà delle trattative e perfino i presupposti iniziali della composizione. Trattative apparenti chiudono la strada; trattative serie e documentate la aprono, ma non dispensano dal dimostrare l’utilità per i creditori.
Per questo lo Studio Monardo affronta il tema dalla prospettiva di chi conosce la composizione negoziata dall’interno: l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e con lo staff di avvocati e commercialisti imposta le trattative e la documentazione pensando fin dall’inizio al vaglio del tribunale, sia quando assiste l’imprenditore sia quando tutela un creditore.
📩 Prima che la relazione finale venga comunicata e inizino a decorrere i sessanta giorni, scrivici: i recapiti per raggiungere lo studio sono indicati al termine di questa pagina.
