Si Può Presentare Una Domanda Ultratardiva Di Ammissione Al Passivo?

Si può presentare una domanda di ammissione al passivo quando sono già scaduti i sei mesi (o i dodici, se il tribunale li ha prorogati) dal deposito del decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo? È la domanda di chi scopre tardi l’apertura della liquidazione giudiziale del proprio debitore, di chi ha visto il proprio credito nascere o diventare certo solo dopo, di chi confidava in un giudizio pendente o in una comunicazione del curatore che non è mai arrivata. La risposta della legge è un sì condizionato: l’art. 208, comma 3, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ammette la cosiddetta domanda ultratardiva, ma solo se il creditore prova che il ritardo dipende da una causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al curatore entro sessanta giorni dalla cessazione di quella causa, e comunque finché non sono esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo.

Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la stessa domanda ultratardiva può essere la mossa giusta in un caso e un tentativo destinato all’inammissibilità in un altro, a seconda di ciò che si è in grado di dimostrare e di quanto tempo è passato. Accanto a essa vanno soppesate almeno altre due strade: verificare se la domanda sia in realtà ancora “semplicemente tardiva”, e coltivare le tutele che esistono fuori dal concorso.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: lavora cioè dentro le dinamiche della crisi dell’impresa debitrice, dove la posizione dei creditori, la tempistica delle loro iniziative e la sorte dei loro crediti nel passaggio verso la liquidazione giudiziale sono il cuore del problema. A questo si aggiunge la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e di professionista fiduciario di un OCC, che porta a confrontarsi quotidianamente con la formazione delle masse passive, la verifica dei crediti e le regole di partecipazione al concorso.

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Il quadro di partenza: tre finestre temporali e una sola regola di fondo

Per confrontare le opzioni occorre fissare la geografia dei termini disegnata dagli artt. 201, 203 e 208 CCII. La liquidazione giudiziale si apre con una sentenza che fissa l’udienza di esame dello stato passivo; il curatore avvisa i creditori (art. 200 CCII) e questi trasmettono le domande via PEC. Da qui discendono tre finestre.

Finestra Quando Qualificazione della domanda Condizioni
Prima fino a 30 giorni prima dell’udienza di verifica tempestiva nessuna, oltre ai requisiti di contenuto dell’art. 201
Seconda dopo quel termine ed entro 6 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (fino a 12 mesi se prorogato con la sentenza di apertura) tardiva nessuna giustificazione del ritardo; si partecipa ai riparti successivi
Terza oltre i 6 (o 12) mesi e finché non sono esaurite le ripartizioni ultratardiva causa non imputabile + trasmissione entro 60 giorni dalla cessazione dell’impedimento

La terza finestra è quella che interessa qui. Due elementi la distinguono nettamente dalle altre.

Il primo è l’onere della prova: nella seconda finestra il creditore non deve spiegare nulla sul perché arrivi tardi; nella terza deve dimostrarlo, e la dimostrazione grava interamente su di lui. Non è il curatore a dover provare la colpa del creditore: è il creditore a dover provare l’assenza di colpa.

Il secondo è la doppia scansione temporale. Il codice non si accontenta della causa non imputabile; pretende anche che, rimosso l’ostacolo, il creditore si muova entro sessanta giorni. È la traduzione in norma di un principio che la giurisprudenza formatasi sull’art. 101 della legge fallimentare aveva elaborato con fatica e oscillazioni: il “termine ragionevole” per reagire una volta cessato l’impedimento.

Vi è poi un limite esterno, oggettivo: la domanda ultratardiva è ammissibile solo finché non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo. Una volta distribuito tutto, non vi è più nulla su cui concorrere, e qualunque ragione di non imputabilità perde utilità pratica dentro la procedura.

Infine, il comma 3 dell’art. 208 introduce un filtro preliminare: se la domanda è manifestamente inammissibile, perché non indica le circostanze da cui dipende il ritardo o non offre la prova documentale o i mezzi di prova della non imputabilità, il giudice delegato la dichiara inammissibile con decreto, reclamabile ai sensi dell’art. 124 CCII. Una domanda ultratardiva “nuda”, che si limita a chiedere l’ammissione senza costruire la giustificazione del ritardo, rischia di fermarsi prima ancora dell’esame nel merito.

Va detto con chiarezza che la maggior parte delle pronunce di legittimità oggi disponibili riguarda l’art. 101, ultimo comma, della legge fallimentare (R.D. 267/1942), che regola ancora i fallimenti aperti prima del 15 luglio 2022. Il principio di fondo è identico, ma il CCII ha aggiunto il termine espresso di sessanta giorni e il filtro di inammissibilità manifesta. Nelle sezioni che seguono, quando si richiama una pronuncia sulla legge fallimentare, lo si dichiara.

Prima strada: la domanda ultratardiva ex art. 208, comma 3, CCII

In cosa consiste

È una vera e propria domanda di ammissione al passivo, con i contenuti dell’art. 201 CCII (generalità del creditore, determinazione del credito, eventuale titolo di prelazione, indirizzo PEC, documenti), arricchita da una sezione che non esiste nelle domande tempestive o tardive: l’esposizione delle circostanze che hanno impedito il deposito nei termini, la data in cui l’impedimento è cessato e la prova di entrambe. L’accertamento segue poi le forme dell’art. 203 CCII, con udienza fissata dal giudice delegato e avviso del curatore ai richiedenti e ai creditori già ammessi.

Quando ha senso: tre scenari tipici

Primo scenario: il creditore non ha mai ricevuto l’avviso del curatore. È l’ipotesi classica. La giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare ha costantemente ritenuto che il mancato avviso, quando il creditore non abbia avuto conoscenza effettiva della procedura, renda il ritardo non imputabile (Cass. 10 settembre 2013, n. 20686; Cass. 13 novembre 2015, n. 23302; Cass. 19 giugno 2018, n. 16103, tutte su art. 101 l.fall.). Il punto delicato è che non basta l’omissione dell’avviso: conta che il creditore non abbia saputo dell’apertura per altra via. E qui la Cassazione ha precisato che la curatela, per neutralizzare l’argomento, deve dimostrare una conoscenza effettiva, non una conoscibilità astratta (Cass. 8 luglio 2022, n. 21760).

Secondo scenario: il credito è divenuto azionabile solo dopo la scadenza dei termini. Si pensi a crediti che nascono o si consolidano per effetto di atti successivi, come una restituzione conseguente a un’azione della curatela, o un rapporto che si scioglie con effetti tardivi. In queste ipotesi la causa del ritardo coincide con la stessa struttura del credito, e la giurisprudenza ha discusso a lungo da quando decorra il tempo per reagire.

Terzo scenario: un impedimento materiale documentabile. Eventi che il creditore non poteva superare con l’ordinaria diligenza: la giurisprudenza richiede però un’impossibilità assoluta, non una semplice difficoltà (Cass. 7 marzo 2023, n. 6797, su art. 101 l.fall.).

Come si esegue, in sintesi

La sequenza logica è questa: individuazione del momento esatto in cui l’impedimento è cessato (di regola, la data in cui il creditore ha avuto conoscenza effettiva della procedura); calcolo dei sessanta giorni da quella data; raccolta della prova documentale sia dell’impedimento sia della sua cessazione; trasmissione della domanda al curatore via PEC con una parte espressamente dedicata alla non imputabilità; partecipazione all’udienza fissata dal giudice delegato; eventuale reclamo ex art. 124 contro il decreto di inammissibilità manifesta, o impugnazione nelle forme ordinarie contro il provvedimento che decide nel merito.

Come si prova la causa non imputabile

È il nodo dell’intera strada, e va soppesato con freddezza.

La prova riguarda un fatto negativo (non sapevo, non potevo) e un fatto positivo (da quel giorno ho saputo, da quel giorno ho potuto). Per il primo, gli elementi tipicamente utilizzabili sono: l’assenza della PEC del curatore nella casella del creditore, verificabile dal registro di posta certificata; l’eventuale indirizzo errato o inesistente usato dal curatore; la circostanza che il credito non risultasse dalle scritture del debitore, così che il curatore non potesse individuare il creditore; per i creditori esteri, le modalità di comunicazione seguite. Per il secondo, servono documenti datati: la comunicazione con cui il creditore ha appreso dell’apertura, la visura da cui è emersa la procedura, l’atto di un terzo che l’ha resa nota.

A fronte di questo, la curatela tenderà a dimostrare che il creditore sapeva o avrebbe dovuto sapere. Qui la giurisprudenza offre al creditore un argine importante: la pubblicità legale non equivale di per sé a conoscenza. L’annotazione della sentenza nel registro delle imprese non è stata ritenuta sufficiente a provare la conoscenza del creditore (Cass. n. 4310/2012, su art. 101 l.fall.); analogamente, per la liquidazione coatta amministrativa, la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è bastata (Cass. n. 26396/2021). Nel merito, il Tribunale di Monza (decreto n. 269/2023 del 3 febbraio 2023) ha ritenuto che la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari esprima una conoscibilità astratta, non una conoscenza effettiva.

Il rovescio della medaglia è che la conoscenza effettiva può essere provata anche per vie indirette: la Cassazione ha ammesso che emerga da documenti o da fatti processuali equivalenti all’avviso, escludendo però il ricorso al semplice notorio (Cass. n. 21760/2022). Un creditore che ha partecipato a un’udienza in cui si parlava della procedura, o che ha ricevuto atti che la menzionavano, difficilmente potrà sostenere di non averne avuto notizia.

La tempestività dopo la cessazione dell’impedimento

Sotto la legge fallimentare, l’elemento dirimente è stato a lungo il “quanto” del tempo concesso al creditore una volta rimosso l’ostacolo. Si sono confrontati due orientamenti. Il primo, analogico, applicava un termine annuale decorrente dal momento in cui si verificavano le condizioni per partecipare al passivo (Cass. 10 luglio 2019, n. 18544, seguita da Cass. 17 febbraio 2020, n. 3872, Cass. 13 maggio 2021, n. 12735, Cass. 18 febbraio 2022, n. 5444). Il secondo, oggi prevalente, nega qualsiasi automatismo e impone una valutazione caso per caso del “termine ragionevole” (già Cass. 24 novembre 2015, n. 23975; poi Cass. 5 aprile 2022, n. 11000).

La Cassazione più recente ha irrigidito ulteriormente il quadro. Con l’ordinanza 7 marzo 2023, n. 6797 ha chiarito che il creditore deve provare non solo la causa esterna che gli ha impedito di agire tempestivamente, ma anche la causa esterna dell’eventuale ritardo tra la rimozione dell’ostacolo e il deposito, ritenendo ingiustificato un ritardo di otto mesi. Con l’ordinanza 9 luglio 2024, n. 18731 ha ribadito che, venuto meno l’impedimento, non è consentito “riprendersi” l’intero termine di dodici mesi, perché il creditore deve attivarsi in tempi ragionevoli e il giudice valuta le peculiarità concrete partendo dal presupposto che il ritardo sia imputabile al creditore. Entrambe le pronunce riguardano l’art. 101 l.fall. (la seconda applicata, per identità di ratio, a una liquidazione coatta amministrativa bancaria).

Il CCII ha chiuso il dibattito per le procedure nuove: sessanta giorni dalla cessazione della causa, senza margini di “ragionevolezza” da valutare caso per caso. È un vantaggio in termini di certezza, ma anche un vincolo severo: superato il sessantesimo giorno, nessuna giustificazione dell’impedimento originario salva la domanda.

Il contenuto della domanda, voce per voce

Una domanda ultratardiva ben costruita si distingue da una tardiva per la presenza di una parte “giustificativa” che deve reggere da sola, senza bisogno che il giudice delegato vada a cercare altrove gli elementi. Conviene pensarla come un fascicolo composto da quattro moduli.

Modulo Contenuto Documenti tipici Errore frequente
Il credito importo, causa, titolo, eventuale prelazione (art. 201 CCII) contratti, fatture, estratti, titoli giudiziali documentazione del credito incompleta, rinviata “a dopo”
L’impedimento perché non si è potuto presentare la domanda nei termini esito della PEC del curatore, visure dell’indirizzo, scritture del debitore da cui il credito non risultava affermazioni generiche (“non sapevo”) senza riscontri
La cessazione quando e come si è saputo, o si è potuto agire comunicazione ricevuta, visura, atto di terzi, verbale d’udienza data della conoscenza non documentata o contraddittoria
Il rispetto dei 60 giorni calcolo dalla cessazione alla trasmissione ricevuta di accettazione e consegna della PEC al curatore calcolo affidato alla memoria, senza margine

Il modulo dell’impedimento è quello in cui la giurisprudenza è più esigente. L’ordinanza n. 6797/2023 richiede che l’ostacolo sia esterno alla volontà del creditore e non superabile con l’ordinaria diligenza: un’impossibilità assoluta, non una difficoltà. Ne discende che argomenti come il carico organizzativo interno, il cambio di consulente, la scarsa familiarità con le procedure concorsuali o la trattativa in corso con il debitore tendono a non essere considerati cause non imputabili. Va soppesato, invece, il peso di elementi oggettivi come un indirizzo PEC errato utilizzato dal curatore o l’assenza del credito dalle scritture contabili consegnate alla procedura.

Il modulo della cessazione è quello più sottovalutato. Il CCII fa decorrere i sessanta giorni non da quando il creditore ha deciso di agire, ma da quando è cessata la causa che gli impediva di farlo. Se il creditore ha ricevuto una prima informazione generica a febbraio e una conferma documentale ad aprile, la curatela sosterrà la decorrenza da febbraio; il creditore, quella da aprile. L’elemento dirimente è quale dei due momenti abbia dato al creditore una conoscenza sufficiente per presentare la domanda, e la soluzione prudente consiste nel calcolare i sessanta giorni dalla data più risalente tra quelle plausibili.

Il procedimento dopo la trasmissione

Ricevuta la domanda, il curatore la esamina come le altre e predispone il progetto di stato passivo relativo alle domande tardive e ultratardive; il giudice delegato fissa l’udienza (art. 208, comma 2, che richiama le forme dell’art. 203) e il curatore ne dà avviso ai richiedenti e ai creditori già ammessi. Questi ultimi hanno interesse a contestare l’ammissione, perché ogni nuovo creditore riduce le loro quote: il contraddittorio sulla non imputabilità può quindi coinvolgere non solo il curatore, ma anche altri creditori.

Prima ancora dell’udienza può intervenire il filtro del comma 3: se la domanda è manifestamente inammissibile per difetto di indicazione delle circostanze o di prova documentale o di mezzi di prova, il giudice delegato la dichiara tale con decreto, reclamabile ex art. 124. È un filtro rapido, pensato per sgombrare il campo dalle domande ultratardive presentate senza alcuna giustificazione; non sostituisce l’esame nel merito delle domande che la giustificazione la contengono, anche se debole.

Se la domanda supera il filtro, la valutazione si sposta sul merito della causa non imputabile e del credito. La decisione del giudice delegato è impugnabile secondo le regole dell’art. 206 CCII sulle impugnazioni dello stato passivo. Nella fase giudiziale si pongono i costi di giustizia previsti dalla legge per quel tipo di procedimento.

Il rapporto con la vecchia legge fallimentare

Per le procedure aperte prima del 15 luglio 2022 resta applicabile l’art. 101 l.fall., e il confronto tra le due discipline aiuta a capire quanto sia cambiato lo spazio del creditore.

Profilo Art. 101, ult. comma, l.fall. Art. 208, comma 3, CCII
Termine ordinario per le tardive 12 mesi dal decreto di esecutività (fino a 18 se prorogato) 6 mesi (fino a 12 se prorogato)
Presupposto dell’ultratardiva ritardo per causa non imputabile ritardo per causa non imputabile
Tempo per reagire dopo l’impedimento non previsto: “termine ragionevole” elaborato dalla giurisprudenza 60 giorni dalla cessazione della causa
Filtro preliminare assente in questa forma decreto di inammissibilità manifesta, reclamabile ex art. 124
Limite esterno fino all’esaurimento delle ripartizioni fino all’esaurimento delle ripartizioni

Il rovescio della medaglia della maggiore certezza è che il creditore delle procedure nuove ha meno margini: sotto la legge fallimentare un ritardo di qualche mese dopo la cessazione dell’impedimento poteva essere discusso; con il CCII, oltre il sessantesimo giorno, la discussione è chiusa per legge. I termini indicati per la legge fallimentare sono quelli dell’art. 101 nella formulazione successiva alla riforma del 2006, e vanno comunque riscontrati sulla singola procedura.

Vantaggi motivati

Il primo vantaggio è che si resta dentro il concorso: se ammesso, il credito partecipa alle ripartizioni future insieme agli altri, con il rango che gli spetta. Il secondo è la certezza della regola temporale introdotta dal CCII, che consente di sapere in anticipo se si è dentro o fuori. Il terzo è che il curatore e il giudice delegato devono confrontarsi con una domanda formalmente proposta, che fissa la posizione del creditore anche in vista di eventuali impugnazioni.

Rischi e svantaggi onesti

Il rischio principale è l’inammissibilità, che può arrivare anche con decreto immediato se la prova è carente. Il secondo è che l’ammissione, anche se ottenuta, valga per poco: se gran parte dell’attivo è già stata distribuita, il creditore concorrerà soltanto sulle ripartizioni residue. Sul punto l’art. 225 CCII, in linea con l’art. 112 l.fall., disciplina la partecipazione dei creditori ammessi in ritardo ai riparti successivi e prevede la possibilità di prelevare le quote spettanti nei riparti precedenti in presenza di cause di prelazione o di ritardo non imputabile: un aspetto da verificare sul testo vigente al momento della domanda, perché può incidere molto sulla convenienza. Il terzo rischio è temporale: l’istruttoria sulla non imputabilità allunga il procedimento e può sfociare in un contenzioso.

Le pronunce a supporto

Cass. n. 6797/2023 e n. 18731/2024 (doppia prova e tempestività), Cass. n. 21760/2022 (conoscenza effettiva), Cass. n. 16103/2018 (mancato avviso del curatore), Trib. Monza n. 269/2023 (conoscibilità astratta).

Il profilo ideale di questa strada: il creditore che non ha ricevuto l’avviso, che è in grado di documentare il giorno esatto in cui ha saputo della procedura e che si trova ancora dentro i sessanta giorni, in una liquidazione con riparti non ancora esauriti.

Seconda strada: verificare che la domanda non sia in realtà ancora “tardiva”

In cosa consiste

Prima di imboccare la via ultratardiva, con il suo carico probatorio, va soppesata una verifica preliminare che sembra banale e spesso non lo è: siamo davvero oltre il termine dell’art. 208, comma 1? La domanda tardiva “semplice” non richiede alcuna giustificazione del ritardo, e quindi, se il termine non è scaduto, la strada ultratardiva è superflua e inutilmente rischiosa.

Quando ha senso: tre scenari

Primo: proroga del termine a dodici mesi. L’art. 208, comma 1, consente al tribunale, nei casi di particolare complessità della procedura, di prorogare con la sentenza di apertura il termine fino a dodici mesi. Chi calcola sei mesi senza leggere la sentenza può ritenersi fuori quando è ancora dentro.

Secondo: incertezza sul dies a quo. Il termine decorre dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, non dall’apertura della procedura né dall’udienza di verifica. In procedure con più udienze o con stati passivi parziali, la data rilevante può essere diversa da quella che il creditore immagina.

Terzo: sospensione feriale. I termini processuali sono sospesi dal 1° al 31 agosto. L’applicabilità di questa sospensione ai termini per le domande tardive va verificata con attenzione nel singolo caso, perché incide sul calcolo finale ed è materia su cui conviene non dare nulla per scontato.

Come si esegue

Si acquisiscono la sentenza di apertura, il decreto di esecutività con la data di deposito, gli eventuali decreti successivi; si ricostruisce il calendario; se il termine non è scaduto, si trasmette una domanda tardiva ordinaria, che il giudice delegato esaminerà in un’udienza fissata, salvo urgenza, entro i quattro mesi successivi (art. 208, comma 2).

Vantaggi motivati

Se l’esito della verifica è favorevole, il vantaggio è netto: nessun onere di provare la non imputabilità, nessun filtro di inammissibilità manifesta legato al ritardo, nessun limite dei sessanta giorni. Anche dove l’esito resti incerto, la ricostruzione del calendario è comunque la base necessaria per qualsiasi altra scelta.

Rischi e svantaggi onesti

Il rischio è scambiare una speranza per un calcolo. Se il creditore deposita una domanda come “tardiva” quando in realtà è ultratardiva, e omette di articolare la non imputabilità, la domanda può essere dichiarata inammissibile e il tempo perso può far scadere anche i sessanta giorni. A fronte di questo rischio, molti operatori preferiscono una domanda che si qualifichi principalmente come tardiva e, in via subordinata, deduca e documenti la causa non imputabile e il rispetto dei sessanta giorni: soluzione prudente, la cui ammissibilità formale va comunque valutata sul caso concreto.

Le pronunce a supporto

Su questo specifico profilo di calcolo le pronunce trovate non offrono principi dedicati; resta valido il principio di Cass. n. 18731/2024, secondo cui il creditore non può “recuperare” termini ordinari una volta scaduti, il che rende decisivo il calcolo esatto.

Il profilo ideale di questa strada: il creditore che si avvicina alla scadenza, o l’ha appena superata, senza aver mai controllato sentenza di apertura e decreto di esecutività, e che potrebbe scoprire di essere ancora nella finestra tardiva.

Terza strada: tutelarsi fuori dal concorso

In cosa consiste

Quando la domanda ultratardiva appare debole (prova della non imputabilità fragile, sessanta giorni già decorsi, riparti in esaurimento), il creditore non è necessariamente privo di difese. Esistono tutele che non passano dallo stato passivo: l’escussione delle garanzie prestate da terzi (fideiussori, garanti autonomi, coobbligati solidali), che non sono coinvolti dalla procedura del debitore principale; le azioni verso altri soggetti responsabili per lo stesso debito; per i debitori persone fisiche, l’attenta valutazione degli effetti dell’eventuale esdebitazione sui creditori che non hanno partecipato al concorso.

Quando ha senso: tre scenari

Primo: il credito è assistito da fideiussione personale di un socio o di un terzo solvibile. L’onere di insinuarsi non riguarda il garante, contro cui si agisce secondo le regole ordinarie.

Secondo: i riparti sono già esauriti o in via di esaurimento, sicché anche un’ammissione ultratardiva avrebbe utilità minima.

Terzo: la non imputabilità non è sostenibile perché il creditore era stato informato della procedura e ha scelto di attendere l’esito di un giudizio. Su questo punto la Cassazione è stata netta: la pendenza dell’appello sul credito non esonera dall’onere di insinuarsi nei termini, che resta a carico del creditore anche se vittorioso in primo grado, senza alcuna base per trasferirlo al curatore (Cass., Sez. III, ord. 16 settembre 2024, n. 24806). Chi si trova in questa situazione difficilmente potrà percorrere la prima strada.

Come si esegue

Si mappano tutti i soggetti obbligati e le garanzie esistenti; si verifica la loro efficacia e la loro durata (termini di decadenza contrattuali o legali delle garanzie); si valuta se la procedura del debitore principale incida sulle azioni verso i garanti; si avviano le azioni secondo il titolo disponibile.

Vantaggi motivati

Non dipende dalla prova della non imputabilità e non è limitata dai sessanta giorni dell’art. 208. Inoltre può essere coltivata parallelamente alla domanda ultratardiva, quando questa resti comunque praticabile.

Rischi e svantaggi onesti

Esiste solo se esistono garanzie o coobbligati; se il debito era “nudo”, la terza strada si riduce a molto poco. Le garanzie, poi, hanno termini propri che possono essere già decorsi. E l’azione verso un garante può richiedere un giudizio autonomo con i suoi tempi e costi di giustizia.

Le pronunce a supporto

Cass. n. 24806/2024 sull’onere di insinuazione che non viene meno per la pendenza del giudizio: indica in negativo quando la prima strada è preclusa e la terza diventa la sola percorribile.

Il profilo ideale di questa strada: il creditore garantito da terzi solvibili, o quello che ha superato i sessanta giorni o non può documentare la propria ignoranza della procedura.

Le tre strade messe alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati di fantasia per mostrare come lo stesso punto di partenza produca esiti diversi a seconda della strada scelta e della prova disponibile.

Simulazione 1 – Mancato avviso del curatore

Dati comuni: credito di 47.380 € per forniture non pagate; liquidazione giudiziale aperta il 14 febbraio 2025; decreto di esecutività dello stato passivo depositato il 22 settembre 2025; nessuna proroga, quindi termine per le tardive al 22 marzo 2026. Il curatore ha inviato l’avviso a una PEC del creditore cessata da anni. Il creditore apprende della procedura il 3 giugno 2026, ricevendo da un altro fornitore copia di una comunicazione del curatore.

  • Prima strada. I sessanta giorni dal 3 giugno 2026 scadono il 2 agosto 2026. Se la domanda viene trasmessa il 20 luglio 2026, con prova documentale dell’invio a PEC cessata e della comunicazione ricevuta il 3 giugno, il creditore ha argomenti solidi; se viene trasmessa il 15 settembre 2026, nessuna giustificazione dell’impedimento originario salva la domanda, perché il termine di sessanta giorni è un termine di legge. Il dubbio se la sospensione feriale dell’1-31 agosto incida su questo termine non va risolto “a favore” del creditore: la prudenza impone di depositare prima di agosto.
  • Seconda strada. La verifica conferma che il 22 marzo 2026 è passato senza proroghe: la domanda non è tardiva.
  • Terza strada. Se le forniture erano garantite da fideiussione dell’amministratore, l’escussione è percorribile in parallelo.

Simulazione 2 – Creditore che “aspettava la sentenza”

Dati comuni: credito risarcitorio di 128.640 € riconosciuto in primo grado; liquidazione aperta il 9 aprile 2025; decreto di esecutività depositato il 10 novembre 2025; proroga a dodici mesi disposta nella sentenza di apertura, quindi termine per le tardive al 10 novembre 2026. Il creditore, informato regolarmente dal curatore, attende la sentenza d’appello, che arriva il 4 febbraio 2027.

  • Prima strada. La causa del ritardo (attesa dell’appello) non è non imputabile: alla luce di Cass. n. 24806/2024 l’onere di insinuarsi nei termini non viene meno per la pendenza del giudizio. La domanda ultratardiva avrebbe prospettive molto deboli.
  • Seconda strada. Qui è decisiva: grazie alla proroga, fino al 10 novembre 2026 il creditore può ancora presentare una domanda tardiva senza giustificazioni. Se il creditore si attiva il 28 ottobre 2026, la posizione è salva; se attende il 2027, la perde.
  • Terza strada. Va verificata l’esistenza di altri responsabili per lo stesso danno o di coperture assicurative.

Simulazione 3 – Riparti in esaurimento

Dati comuni: credito di 19.715 €; attivo realizzato 860.000 €, di cui 790.000 € già distribuiti in tre riparti parziali; residuo atteso 70.000 €; creditore che ha appreso della procedura il 12 gennaio 2027 e ha la prova della mancata ricezione dell’avviso.

  • Prima strada. La domanda ultratardiva, trasmessa entro l’11 marzo 2027, è ammissibile in astratto. Il beneficio concreto dipende però da quanto residua e da come si applica l’art. 225 CCII sul concorso ai riparti successivi: se il creditore è chirografario e il residuo serve in larga parte ai privilegiati, l’utilità può essere minima.
  • Seconda strada. Esclusa: termini ampiamente decorsi.
  • Terza strada. Diventa la più rilevante se esistono garanzie di terzi.

Le tre strade in una tabella

Il confronto sintetico che segue va letto come mappa di orientamento: non sostituisce l’esame degli atti della procedura. Le voci di spesa indicate sono solo quelle di giustizia previste dalla legge e sono espresse in termini generali.

Criterio 1. Domanda ultratardiva (art. 208 c. 3) 2. Verifica della tardività ordinaria 3. Tutele fuori dal concorso
Tempi 60 giorni dalla cessazione dell’impedimento; udienza fissata dal G.D. entro 6 o 12 mesi dal decreto di esecutività termini propri delle garanzie e delle azioni
Complessità alta: prova dell’impedimento e della sua cessazione bassa: ricostruzione del calendario variabile, dipende dal titolo e dal garante
Rischi in caso di esito negativo inammissibilità, anche con decreto immediato errore di calcolo che può far perdere anche i 60 giorni rigetto nel giudizio autonomo
Effetti sulla posizione nel concorso partecipazione ai riparti non esauriti partecipazione ai riparti successivi nessuno: si agisce contro altri soggetti
Reversibilità limitata: un secondo tentativo trova il termine scaduto alta, se si è ancora nei termini compatibile con le altre strade
Costi di giustizia l’insinuazione al curatore non sconta di regola contributo unificato; le impugnazioni giudiziali sì come per la prima contributo unificato del giudizio ordinario o monitorio

La tabella rende evidente che le tre strade non si escludono a vicenda: la seconda è sempre il primo controllo da fare, e la terza può accompagnare la prima.

Gli errori di valutazione che fanno pendere la bilancia dalla parte sbagliata

Prima di arrivare ai criteri, conviene isolare alcune valutazioni che, nella pratica, rendono una strada più o meno praticabile di quanto appaia.

Confondere conoscenza e conoscibilità. Molti creditori rinunciano alla domanda ultratardiva perché ritengono che la pubblicazione della sentenza li renda “informati per legge”. L’orientamento della Cassazione richiamato sopra indica il contrario, e questo può riaprire una strada che si credeva chiusa. A fronte di questo, però, la conoscenza effettiva può emergere da fatti molto concreti (una telefonata documentata, una e-mail, una partecipazione a un’udienza), e un creditore che sottovaluta queste tracce rischia di scoprire in udienza una data di decorrenza ben anteriore a quella su cui aveva fatto affidamento.

Calcolare i sessanta giorni dalla data “più comoda”. È la tentazione più umana e la più pericolosa. Se esistono due date plausibili di cessazione dell’impedimento, la curatela farà valere la prima; e la giurisprudenza, già sotto la legge fallimentare, ha mostrato di partire dal presupposto che il ritardo sia imputabile al creditore (Cass. n. 18731/2024).

Pensare che una buona causa “copra” anche il ritardo successivo. L’ordinanza n. 6797/2023 lo ha escluso con nettezza: la prova va data per entrambe le fasi. Il CCII ha reso la seconda fase ancora più rigida con il termine fisso.

Trascurare il valore economico residuo. Una domanda ultratardiva ammessa in una procedura con riparti quasi esauriti può avere un valore molto inferiore all’impegno richiesto, mentre l’escussione di un garante può offrire prospettive migliori. Il confronto va fatto in termini di risultato netto atteso, non solo di ammissibilità.

Ignorare la posizione degli altri creditori. Nelle procedure con pochi creditori e un attivo significativo, gli ammessi hanno un forte interesse a opporsi: il livello di prova da raggiungere, nella sostanza, sale.

I criteri per orientarsi tra le strade

Non esiste una gerarchia fissa tra le tre opzioni. Esistono però alcuni criteri che, se la situazione li presenta, spostano il peso verso l’una o l’altra.

Primo criterio: la data in cui si è avuta conoscenza effettiva della procedura. Se il creditore riesce a collocarla con un documento datato, la prima strada acquista solidità; se la conoscenza è sfumata (“ne avevo sentito parlare”), il punto di partenza dei sessanta giorni diventa incerto e la curatela potrà sostenerne una decorrenza anteriore. In generale, quando la data della conoscenza non è documentabile, il rischio di inammissibilità cresce sensibilmente.

Secondo criterio: il motivo del ritardo. Se il ritardo dipende da un fatto esterno (avviso mai ricevuto, credito non risultante dalle scritture, impedimento oggettivo), la prima strada è coerente con la giurisprudenza; se dipende da una scelta del creditore (attendere un giudizio, trattare con il debitore, sottovalutare la procedura), la giurisprudenza tende a considerarlo imputabile, come mostra Cass. n. 24806/2024. In questo secondo caso il baricentro si sposta sulla seconda o sulla terza strada.

Terzo criterio: lo stato dei riparti. Se la procedura è nelle fasi iniziali della liquidazione dell’attivo, l’ammissione ultratardiva conserva un valore economico pieno; se i riparti sono in esaurimento, va soppesato quanto residua e quale rango avrebbe il credito.

Quarto criterio: la presenza di garanzie e coobbligati. Un creditore garantito da terzi solvibili può affrontare la prima strada con minore pressione, perché non dipende solo da essa; un creditore privo di garanzie deve investire tutto sulla correttezza della domanda.

Quinto criterio: il tempo che resta. Se dalla cessazione dell’impedimento sono trascorsi pochi giorni, vi è margine per costruire una prova completa; se si è vicini al sessantesimo giorno, conviene privilegiare una domanda completa nei suoi elementi essenziali e tempestiva, piuttosto che una domanda perfetta ma tardiva.

Questi criteri vanno letti insieme. Un creditore può avere un ottimo motivo di ritardo ma un pessimo tempismo, o viceversa; ed è proprio la combinazione a decidere. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento, conosce dall’interno le procedure in cui si forma il passivo: è da quella prospettiva che va letto il rapporto tra tempi, prove e utilità concreta dell’insinuazione.

Una notazione merita, infine, il mondo delle procedure minori. Nella liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268 ss. CCII) la formazione dello stato passivo segue regole proprie, e la questione di come trattare le domande presentate oltre i termini, compresi i crediti sorti in pendenza della procedura, è oggetto di dibattito: la soluzione va verificata sul rito concretamente applicabile e non trasposta automaticamente dall’art. 208.

Le domande di chi non sa quale strada imboccare

Se presento la domanda come tardiva e poi scopro che è ultratardiva, posso correggere il tiro?

Dipende dal tempo. Se i sessanta giorni dalla cessazione dell’impedimento non sono ancora decorsi, una nuova domanda (o un’integrazione) che articoli la non imputabilità può essere ancora proposta. Se sono decorsi, la correzione arriva fuori termine. Per questo la qualificazione va fatta prima, non dopo.

Il curatore non mi ha mai scritto: basta questo per essere ammesso?

No. Il mancato avviso è il caso tipico di causa non imputabile, ma la giurisprudenza guarda alla conoscenza effettiva: se il creditore ha saputo della procedura per altra via, il mancato avviso perde rilievo. Inoltre, anche con un impedimento pienamente provato, resta il vincolo dei sessanta giorni dal momento in cui si è saputo.

La pubblicazione della sentenza nel registro delle imprese mi rende automaticamente “informato”?

Secondo l’orientamento richiamato (Cass. n. 4310/2012, su art. 101 l.fall.), no: l’annotazione nel registro delle imprese non prova da sola la conoscenza del creditore. Lo stesso è stato affermato per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nella liquidazione coatta (Cass. n. 26396/2021). Ma la curatela può provare la conoscenza con altri documenti o fatti processuali (Cass. n. 21760/2022).

Se il giudice delegato dichiara la domanda inammissibile, è finita?

Non necessariamente. Contro il decreto di inammissibilità manifesta è previsto il reclamo ex art. 124 CCII, con termini brevi; contro la decisione nel merito valgono le impugnazioni dello stato passivo. Il rovescio della medaglia è che la valutazione sulla non imputabilità è in larga parte un apprezzamento di fatto, che in sede di legittimità ha spazi di controllo limitati: la partita si gioca soprattutto nel primo esame.

Posso aspettare l’esito di un giudizio prima di insinuarmi?

È la scelta che espone di più. La Cassazione ha escluso che la pendenza dell’appello dispensi dall’onere di insinuarsi nei termini (Cass. n. 24806/2024). Il credito contestato può essere insinuato e, se necessario, ammesso con riserva o discusso nel procedimento di verifica.

Le pronunce che orientano la scelta

Le pronunce che seguono sono raggruppate secondo la strada che contribuiscono a illuminare. Salvo diversa indicazione, sono state rese nella vigenza dell’art. 101 della legge fallimentare: il CCII ne ha recepito la logica, aggiungendo il termine espresso di sessanta giorni.

Sulla prima strada: causa non imputabile e conoscenza della procedura

  • Cass. civ., 10 settembre 2013, n. 20686 – Il mancato avviso del curatore, in assenza di conoscenza aliunde della procedura, rende il ritardo non imputabile al creditore. Rilevanza: è la base dell’ipotesi più frequente di domanda ultratardiva.
  • Cass. civ., 13 novembre 2015, n. 23302 – Conferma che l’omesso avviso giustifica il ritardo. Rilevanza: consolida l’orientamento e ne mostra la stabilità nel tempo.
  • Cass. civ., 19 giugno 2018, n. 16103 – Ribadisce che la mancata comunicazione del curatore costituisce causa non imputabile. Rilevanza: utile quando la curatela contesta la portata dell’omissione.
  • Cass. civ., 8 luglio 2022, n. 21760 – Spetta alla curatela dimostrare la conoscenza effettiva, non una mera conoscibilità, della sentenza dichiarativa; la prova può venire da documenti o fatti processuali equivalenti all’avviso, non dal notorio. Rilevanza: delimita gli argomenti che il curatore può opporre.
  • Cass. civ., n. 4310/2012 (data non reperita nelle fonti consultate) – L’annotazione della sentenza nel registro delle imprese non basta a provare la conoscenza del creditore. Rilevanza: neutralizza l’obiezione più comune fondata sulla pubblicità legale.
  • Cass. civ., n. 26396/2021 (data non reperita nelle fonti consultate) – Nella liquidazione coatta amministrativa la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non prova la conoscenza. Rilevanza: estende il principio ad altre forme di pubblicità.
  • Trib. Monza, decreto 3 febbraio 2023, n. 269 – La trascrizione della sentenza nei registri immobiliari integra una conoscibilità astratta, non una conoscenza effettiva. Rilevanza: esempio di merito sulla distinzione tra conoscibilità e conoscenza.

Sulla prima strada: tempestività dopo la cessazione dell’impedimento

  • Cass. civ., 24 novembre 2015, n. 23975 – Il termine ragionevole per reagire non è predeterminabile in astratto e va valutato dal giudice caso per caso. Rilevanza: radice dell’orientamento poi divenuto prevalente.
  • Cass. civ., 10 luglio 2019, n. 18544 – Applica in via analogica un termine annuale decorrente dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo. Rilevanza: testimonia l’orientamento più favorevole al creditore, oggi superato.
  • Cass. civ., 17 febbraio 2020, n. 3872; 13 maggio 2021, n. 12735; 18 febbraio 2022, n. 5444 – Seguono l’impostazione della n. 18544/2019. Rilevanza: mostrano quanto l’orientamento annuale sia stato diffuso prima del ripensamento.
  • Cass. civ., 5 aprile 2022, n. 11000 – Torna al termine ragionevole da valutare in concreto. Rilevanza: segna il passaggio all’orientamento prevalente.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. 7 marzo 2023, n. 6797 – Il creditore deve provare sia la causa esterna dell’impedimento iniziale sia quella dell’eventuale ritardo dopo la sua rimozione; l’impedimento deve tradursi in un’impossibilità assoluta; un ritardo ingiustificato di otto mesi rende la domanda inammissibile. Rilevanza: fissa il contenuto della doppia prova.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. 9 luglio 2024, n. 18731 – Cessato l’impedimento, il creditore non può valersi di nuovo del termine annuale ma deve attivarsi in tempi ragionevoli; il giudice valuta il caso muovendo dal presupposto che il ritardo sia imputabile al creditore. Rilevanza: conferma il rigore che il CCII ha poi tradotto nei sessanta giorni.

Sulla seconda e terza strada: quando la non imputabilità non regge

  • Cass. civ., Sez. III, ord. 16 settembre 2024, n. 24806 – La pendenza dell’appello sul credito non esonera dall’onere di insinuarsi tempestivamente; l’onere non può essere spostato sul curatore. Rilevanza: chi ha scelto di attendere il giudizio deve puntare sulla verifica della tardività ordinaria o sulle tutele fuori dal concorso.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Davanti a una domanda ultratardiva la scelta più importante si fa nei primi giorni, e va poi difesa davanti al giudice delegato e, se occorre, nei gradi successivi. Ecco cosa fa concretamente lo Studio.

  1. Ricostruiamo il calendario della procedura: acquisiamo sentenza di apertura, eventuale proroga del termine a dodici mesi e data di deposito del decreto di esecutività, per stabilire se la domanda sia tempestiva, tardiva o ultratardiva.
  2. Individuiamo e documentiamo il giorno della conoscenza effettiva: raccogliamo comunicazioni, visure, atti di terzi e ogni documento datato da cui far decorrere i sessanta giorni.
  3. Verifichiamo l’avviso del curatore: controlliamo l’indirizzo PEC utilizzato, l’esito dell’invio e la coerenza con i registri pubblici, per accertare se l’omissione sia provabile.
  4. Valutiamo quale delle tre strade regge davanti al giudice nel caso specifico, soppesando prova disponibile, tempo residuo e stato dei riparti.
  5. Redigiamo la domanda con la sezione sulla non imputabilità, articolata con circostanze, prova documentale e mezzi di prova, per evitare il decreto di inammissibilità manifesta.
  6. Analizziamo i riparti già eseguiti e l’attivo residuo, per misurare l’utilità concreta dell’ammissione e l’incidenza delle regole sul concorso ai riparti successivi.
  7. Mappiamo garanzie e coobbligati, verificando fideiussioni e responsabilità di terzi e i relativi termini, per affiancare all’insinuazione le tutele esterne al concorso.
  8. Proponiamo il reclamo ex art. 124 CCII o le impugnazioni dello stato passivo quando la domanda viene dichiarata inammissibile o respinta.
  9. Esaminiamo i rapporti con il debitore nella fase precedente l’apertura, per capire se il credito sia emerso da scritture o atti che il curatore avrebbe dovuto conoscere.
  10. Coordiniamo gli aspetti contabili e fiscali del credito con i commercialisti dello staff, dalla documentazione del credito alla sua corretta quantificazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La leva che qui pesa di più è la continuità di strategia fino in Cassazione: la scelta tra domanda ultratardiva, verifica della tardività e tutele esterne fatta oggi va difesa domani, nel reclamo o nell’impugnazione, dallo stesso difensore e con la stessa linea, senza cambiare mani a metà percorso. La qualifica di Esperto Negoziatore aggiunge la conoscenza delle dinamiche della crisi d’impresa che precedono la liquidazione giudiziale, quelle in cui spesso si annidano le ragioni di un ritardo.

Lo Studio lavora con uno staff di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso, così che il profilo processuale della domanda e quello contabile del credito siano costruiti in modo coerente.

In chiusura

La domanda ultratardiva esiste ed è uno strumento serio, ma il CCII l’ha resa più esigente della vecchia legge fallimentare: prova rigorosa della causa non imputabile, sessanta giorni dalla cessazione dell’impedimento, riparti non ancora esauriti. Accanto a essa, la verifica di essere ancora nella finestra tardiva e le tutele fuori dal concorso possono valere quanto o più dell’insinuazione stessa. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: un termine di sessanta giorni non concede seconde occasioni.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, abituato a operare nelle crisi in cui si decide la sorte dei crediti, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC, attività che ruotano intorno alla formazione e alla verifica delle masse passive. È da questa doppia esperienza che nasce il metodo con cui valutiamo i tempi, le prove e l’utilità concreta di ogni domanda.

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