Cosa Fa Il Commissario Giudiziale Nel Concordato In Continuità Aziendale?

Se la tua impresa ha depositato, o sta per depositare, una domanda di concordato preventivo in continuità aziendale, c’è una figura con cui avrai a che fare ogni settimana per mesi: il commissario giudiziale. Non è il tuo consulente, non è il tuo avversario, non è un curatore che ti toglie l’azienda. È l’organo che il tribunale mette accanto a te per vigilare su quello che fai, informare i creditori, valutare il piano e, nel concordato in continuità, affiancarti nella negoziazione con i creditori. Capire cosa fa, quando lo fa e su quali basi, significa poter organizzare la procedura invece di subirla.

Per questo ti chiedo di leggere quello che segue in modo diverso dal solito. Questo non è un articolo da leggere, è un piano da eseguire: otto mosse in sequenza per lavorare con il commissario giudiziale dal decreto di apertura fino all’esecuzione del concordato omologato, senza farti trovare impreparato su nessuno dei suoi passaggi. Ogni mossa ha un obiettivo, una finestra temporale, una base giuridica nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal correttivo D.Lgs. 136/2024), un piano B e un check finale. Il quadro normativo è aggiornato a ottobre 2026.

Perché proprio lo Studio Monardo su questo tema? Perché il cuore del lavoro del commissario nel concordato in continuità, dopo le ultime riforme, è la negoziazione assistita tra impresa e creditori: è esattamente il terreno su cui opera l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, qualifica che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo possiede. Chi svolge quella funzione conosce dall’interno come un terzo indipendente legge un piano, quali informazioni pretende, come dialoga con banche, fornitori ed Erario, e quali segnali di allarme trasforma in una segnalazione al tribunale. È la stessa grammatica che governa il rapporto con il commissario giudiziale, e lo staff dello Studio, composto da avvocati e commercialisti, la applica a ogni fase della procedura.

📩 Hai già ricevuto il decreto di apertura o stai preparando la domanda? Scrivici adesso: tutti i recapiti dello Studio sono riportati in fondo a questa pagina.

Prima di muoverti: da quale punto della procedura stai partendo

Il primo passo è capire dove ti trovi. Il commissario giudiziale non fa le stesse cose in tutte le fasi: all’inizio vigila e raccoglie dati, poi affianca la negoziazione, poi scrive la relazione che i creditori leggeranno prima di votare, poi gestisce il voto, poi dà il suo parere al tribunale in sede di omologazione, e infine sorveglia l’esecuzione del piano. Se parti dalla mossa sbagliata, rischi di concentrarti su un passaggio già chiuso e di trascurare quello che sta per arrivare.

Rispondi a queste quattro domande di auto-verifica, una per volta, con i documenti davanti.

Domanda 1 — Hai già un commissario nominato? Il commissario viene nominato dal tribunale con il decreto che apre il concordato (art. 47 CCII) oppure, se hai depositato una domanda “con riserva” (art. 44 CCII), già con il decreto che concede il termine per completare la documentazione. Prendi il decreto e cerca il nome del professionista nominato. Se non c’è ancora un decreto, sei nella fase preparatoria e devi partire dalla mossa 1.

Domanda 2 — Il piano è già definitivo o stai ancora trattando con i creditori? Nel concordato in continuità aziendale l’art. 92, comma 3, CCII attribuisce al commissario un compito che va oltre la vigilanza: affianca debitore e creditori nella negoziazione del piano, formulando eventuali suggerimenti per la sua redazione, e dopo il correttivo del 2024 può affiancarli anche nelle eventuali modifiche. Se le trattative con banche, fornitori strategici o Erario sono ancora aperte, la tua mossa chiave è la 3.

Domanda 3 — È già stata fissata la data iniziale del voto? Se sì, devi calcolare a ritroso il momento in cui il commissario depositerà la relazione e l’inventario (art. 105 CCII) e il momento in cui illustrerà la relazione ai creditori. Sei nella zona delle mosse 4, 5 e 6.

Domanda 4 — Il voto si è già chiuso? Se le operazioni di voto sono terminate, il commissario si prepara a depositare il suo parere motivato nel giudizio di omologazione (art. 48 CCII) e, dopo l’omologa, a sorvegliare l’esecuzione (art. 118 CCII). Sei alla mossa 8.

C’è poi una domanda trasversale, che vale in ogni fase: ci sono atti compiuti dopo il deposito della domanda (pagamenti, cessioni, finanziamenti, contratti) che non sono stati autorizzati o che non hai ancora comunicato al commissario? Se la risposta è sì, interrompi la lettura del piano e vai subito alla mossa 7: è la mossa che protegge la procedura dalla revoca.

Usa la tabella che segue per orientarti.

Se la tua situazione è… Cosa sta facendo il commissario in questo momento Parti dalla mossa
Domanda non ancora depositata, o domanda con riserva appena depositata Viene nominato e inizia a vigilare 1
Decreto di apertura ricevuto, impresa in piena operatività Vigila sulla gestione, valuta le richieste di autorizzazione 2
Piano ancora in negoziazione con banche, fornitori, Erario Affianca debitore e creditori, formula suggerimenti 3
Data del voto fissata, relazione non ancora depositata Redige inventario e relazione particolareggiata 4
Un creditore o un terzo ha chiesto informazioni per una proposta o un’offerta concorrente Valuta la congruità della richiesta e gestisce la riservatezza 5
Operazioni di voto imminenti o in corso Comunica con i creditori, raccoglie i voti, redige la relazione sul voto 6
Pagamenti, cessioni o atti di straordinaria amministrazione non autorizzati Può dover riferire al tribunale (art. 106 CCII) 7
Voto concluso, udienza di omologazione fissata o concordato omologato Deposita il parere motivato, poi sorveglia l’esecuzione 8

Prima di procedere, assicurati di avere a portata di mano tre documenti: il decreto del tribunale (di concessione del termine o di apertura), l’ultima versione del piano e della proposta, l’elenco aggiornato dei creditori con le relative cause di prelazione. Senza questi tre documenti non puoi eseguire nessuna mossa in modo consapevole.

Un’avvertenza sul linguaggio. In questo articolo userai spesso due espressioni: “vigilanza” e “affiancamento”. La prima indica la funzione di controllo del commissario: guarda quello che fai e, se necessario, riferisce al tribunale, al pubblico ministero e ai creditori. La seconda è la funzione di accompagnamento nella negoziazione che il Codice gli assegna specificamente nel concordato in continuità. Le due funzioni convivono nello stesso soggetto, e questo è il punto più delicato del rapporto: lo stesso professionista che ti aiuta a costruire l’accordo con i creditori è anche quello che deve segnalare al tribunale ogni irregolarità. Tienilo presente in ogni mossa.

Mossa 1 — Prepara l’ingresso del commissario prima ancora che arrivi

Obiettivo della mossa: fare in modo che, quando il commissario viene nominato, trovi un’impresa ordinata, documenti completi e un interlocutore pronto, e non un archivio da ricostruire. La prima impressione del commissario condiziona tutto il resto della procedura, a partire dalla relazione che i creditori leggeranno prima di votare.

Quando va fatta

Questa mossa va fatta nelle settimane che precedono il deposito della domanda e, al più tardi, nei giorni immediatamente successivi alla notifica del decreto. Se hai depositato una domanda con riserva ai sensi dell’art. 44 CCII, il tribunale con il decreto concede un termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione, e nomina il commissario giudiziale: da quel momento la vigilanza è già attiva. Se hai depositato una domanda completa, il commissario arriva con il decreto di apertura previsto dall’art. 47 CCII.

Come si esegue

Il primo passo è predisporre un “fascicolo del commissario”, separato da quello del tribunale, che contenga in forma ordinata:

  1. le scritture contabili aggiornate (libro giornale, registri IVA, libro degli inventari) e l’ultimo bilancio approvato, con eventuale situazione patrimoniale infrannuale;
  2. l’elenco nominativo dei creditori con l’importo dei crediti, le cause di prelazione e i recapiti PEC, perché sarà il commissario a dover verificare questo elenco e a scrivere ai creditori;
  3. l’elenco dei contratti pendenti (fornitura, leasing, locazione, appalto, contratti pubblici), con evidenza di quelli essenziali per la continuità;
  4. il piano di tesoreria dei mesi successivi, con l’indicazione dei flussi attesi e delle uscite già programmate;
  5. la mappa degli atti da compiere nei primi mesi che potrebbero richiedere un’autorizzazione del tribunale (finanziamenti, cessioni di beni strumentali, transazioni, pagamenti di crediti anteriori);
  6. i contatti del referente interno (amministratore, direttore finanziario o responsabile amministrativo) che risponderà alle richieste del commissario.

Il secondo passo è verificare l’obbligo di deposito delle somme per le spese della procedura. Il decreto di apertura fissa un termine entro il quale il debitore deve depositare la somma ritenuta necessaria per l’intera procedura (art. 47, comma 2, CCII, nella parte che disciplina il deposito delle spese). Questo adempimento interessa direttamente il commissario: l’art. 106, comma 2, CCII prevede che il mancato tempestivo deposito sia uno dei fatti che il commissario deve riferire al tribunale e che possono portare alla revoca. Annota la scadenza in agenda il giorno stesso in cui ricevi il decreto.

Il terzo passo è predisporre un canale di comunicazione stabile: un indirizzo PEC dedicato, una cartella condivisa (ove il commissario la accetti) per i documenti periodici, e una cadenza fissa di aggiornamento. Non aspettare che sia il commissario a chiederti le informazioni: offrigliele tu, secondo un calendario concordato.

Se arrivi dalla composizione negoziata

Molte imprese arrivano al concordato in continuità dopo un percorso di composizione negoziata della crisi, lo strumento nato con il D.L. 118/2021 e oggi disciplinato dal Codice. In quel percorso hai già lavorato con un esperto indipendente, hai già raccolto dati, hai già incontrato banche e fornitori. Non disperdere quel lavoro: è il miglior punto di partenza per la mossa 1.

Il primo passo è recuperare tutto il materiale prodotto nella composizione negoziata: il piano di risanamento nelle sue diverse versioni, il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, le risposte dei creditori, i verbali degli incontri, le eventuali proposte di accordo rimaste senza esito. Il secondo passo è capire perché le trattative non si sono chiuse: quale classe di creditori ha resistito, su quali numeri, con quali argomenti. Il terzo passo è riorganizzare questo materiale nel fascicolo del commissario, distinguendo i dati ancora attuali da quelli superati.

Tieni presente una differenza essenziale. L’esperto della composizione negoziata facilita le trattative ma non è un organo di vigilanza con poteri di segnalazione al tribunale paragonabili a quelli del commissario giudiziale; il commissario, invece, è un pubblico ufficiale che vigila sulla tua gestione e deve riferire al tribunale i fatti previsti dalla legge. Le informazioni che in composizione negoziata erano oggetto di trattativa riservata, nel concordato diventano materiale che il commissario valuterà e che può confluire nella relazione ai creditori. Prima di consegnarle, rileggile con il legale e verifica che siano complete e coerenti con il piano che stai depositando.

Una precisazione per evitare confusioni: se, all’esito della composizione negoziata, scegli il concordato semplificato per la cessione dei beni, non avrai un commissario giudiziale ma un ausiliario nominato dal tribunale, e la procedura segue regole proprie. Questo articolo riguarda il concordato preventivo in continuità aziendale, dove il commissario giudiziale è sempre presente.

La base giuridica

L’art. 92 CCII definisce il commissario giudiziale come pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni (comma 1) e gli applica, in quanto compatibili, le disposizioni sulla nomina, l’accettazione, il reclamo, la revoca, la sostituzione, la responsabilità e il compenso del curatore (artt. 125, 126 e 133-137 CCII), oltre ad alcune norme del Codice antimafia in tema di incompatibilità e trasparenza (comma 2). Il comma 3 gli affida la vigilanza sull’attività del debitore. La nomina avviene con il decreto di cui all’art. 47 CCII o, in caso di domanda con riserva, con il decreto ex art. 44 CCII.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico di questa fase è la scoperta che la contabilità non è aggiornata, o che alcuni registri presentano lacune. Non nasconderlo: la tenuta delle scritture è uno dei primi controlli del commissario, e una lacuna emersa da sola pesa molto più di una lacuna dichiarata con un piano di regolarizzazione. Fai ricostruire i dati mancanti dal commercialista, documenta le ragioni del ritardo e consegna al commissario una nota che indichi cosa manca, perché e entro quando sarà completato.

Secondo imprevisto: il professionista nominato si trova in una situazione di possibile incompatibilità (per esempio, ha avuto rapporti professionali con un tuo creditore rilevante). Le regole sulla nomina e sulla sostituzione del curatore si applicano anche al commissario, in quanto compatibili; se ritieni che vi sia un problema, segnalalo subito al tuo legale, che valuterà se e come portarlo all’attenzione del tribunale. Non affrontare la questione direttamente con il commissario in modo informale.

Check di completamento

Non passare oltre finché:
– il fascicolo del commissario è pronto e consegnato (o pronto per la consegna al primo contatto);
– la scadenza per il deposito delle spese di procedura è annotata e la provvista è disponibile;
– è stato individuato il referente interno e comunicato il canale stabile di comunicazione.

Mossa 2 — Organizza la vigilanza quotidiana e le autorizzazioni

Obiettivo della mossa: gestire l’impresa durante la procedura senza compiere un solo atto che il commissario possa considerare non autorizzato, e trasformare la vigilanza in un flusso informativo ordinato. Nel concordato in continuità l’azienda continua a lavorare: devi poter pagare, comprare, vendere e produrre, ma dentro i confini che il Codice traccia.

Quando va fatta

Dal giorno del deposito della domanda e per tutta la durata della procedura fino all’omologazione. La vigilanza del commissario è continua: non esistono “finestre” in cui puoi abbassare la guardia.

Come si esegue

Il primo passo è distinguere, con il tuo legale e il tuo commercialista, gli atti di ordinaria amministrazione da quelli di straordinaria amministrazione. Dopo il deposito della domanda, gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale (art. 46 CCII); quelli compiuti senza autorizzazione sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori (art. 94 CCII, per la fase successiva all’apertura, e art. 46 per la fase precedente). Costruisci una tabella interna con tre colonne: atti liberi, atti da autorizzare, atti dubbi. Per gli atti dubbi, la regola pratica è una sola: chiedi l’autorizzazione.

Il secondo passo è capire il ruolo del commissario nelle autorizzazioni. Quando chiedi al tribunale di autorizzare un atto, il tribunale acquisisce di regola il parere del commissario giudiziale. Questo vale, per esempio, per i finanziamenti prededucibili previsti dall’art. 99 CCII, per i quali il tribunale decide assunte, se del caso, sommarie informazioni sul piano e sui bilanci e acquisito il parere del commissario. Quindi, prima di depositare un’istanza, condividi con il commissario la documentazione che la sostiene: un parere informato è molto più utile di un parere reso su carte viste per la prima volta.

Il terzo passo è prevedere un report periodico al commissario. Concorda una cadenza (quindicinale o mensile) e un contenuto minimo: incassi e pagamenti del periodo, posizione finanziaria, scostamenti rispetto al piano di tesoreria, contratti stipulati o cessati, contenziosi nuovi, eventi rilevanti (perdita di un cliente importante, guasto di un impianto, cessazione di un fornitore). Il report periodico è lo strumento che trasforma la vigilanza da ispezione in collaborazione.

Il quarto passo riguarda i pagamenti dei crediti anteriori. Nel concordato in continuità puoi chiedere al tribunale di autorizzare il pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi essenziali per la prosecuzione dell’attività (art. 100 CCII), sulla base di un’attestazione di un professionista indipendente che ne certifichi la funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori. Senza autorizzazione, pagare un fornitore anteriore significa alterare la par condicio: è il tipo di atto che il commissario è tenuto a rilevare.

Il quinto passo riguarda i contratti pendenti. L’art. 97 CCII consente al debitore di chiedere la sospensione o lo scioglimento dei contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti, quando la loro prosecuzione non è coerente con il piano. Anche qui il commissario segue da vicino le scelte: informalo prima di depositare la richiesta, spiegando perché quel contratto ostacola il piano e quale indennizzo spetterà alla controparte.

La base giuridica

Art. 92, comma 3, CCII (vigilanza sull’attività del debitore); art. 46 CCII (atti di straordinaria amministrazione dopo il deposito della domanda); art. 94 CCII (effetti dell’apertura sugli atti del debitore); art. 97 CCII (contratti pendenti); art. 99 CCII (finanziamenti prededucibili autorizzati); art. 100 CCII (pagamento di crediti anteriori). Sullo sfondo resta l’art. 106 CCII, che elenca gli atti non autorizzati tra i fatti che il commissario deve riferire al tribunale.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico: un ufficio interno ha pagato una fattura anteriore al deposito della domanda per errore, magari con un pagamento automatico non disattivato. Non attendere che emerga dalle scritture. Il primo passo è bloccare tutti i pagamenti automatici verso fornitori anteriori, il secondo è informare il commissario per iscritto, il terzo è valutare con il legale come rimediare (per esempio chiedendo la restituzione o regolarizzando la posizione nel piano). La tempestività e la trasparenza sono gli unici argomenti che hai a disposizione per dimostrare che si tratta di un errore e non di un atto diretto a favorire un creditore.

Check di completamento

Non passare oltre finché:
– esiste una tabella interna degli atti liberi, da autorizzare e dubbi, condivisa con amministrazione e tesoreria;
– i pagamenti automatici verso creditori anteriori sono stati disattivati;
– il primo report periodico è stato inviato al commissario e la cadenza successiva è concordata.

Mossa 3 — Usa l’affiancamento del commissario nella negoziazione del piano

Obiettivo della mossa: sfruttare la funzione che il Codice assegna al commissario nel concordato in continuità, cioè l’affiancamento nella negoziazione del piano, per arrivare al voto con un piano che i creditori abbiano già discusso e, possibilmente, già condiviso. È la mossa che distingue il concordato in continuità da quello liquidatorio, ed è quella in cui si vede più chiaramente la vicinanza con il lavoro dell’esperto nella composizione negoziata.

Quando va fatta

Dalla nomina del commissario fino al deposito del piano definitivo e, dopo il D.Lgs. 136/2024, anche nella fase delle eventuali modifiche al piano. In pratica: tutta la fase che precede la relazione dell’art. 105 CCII è utile per negoziare con il commissario al tavolo.

Come si esegue

Il primo passo è chiarire cosa dice esattamente la norma. L’art. 92, comma 3, CCII stabilisce che nel concordato in continuità aziendale il commissario giudiziale affianca il debitore e i creditori nella negoziazione del piano formulando, ove occorra, suggerimenti per la sua redazione; il correttivo del 2024 ha aggiunto che può affiancarli anche nelle eventuali modifiche del piano. Non è un mediatore con poteri decisionali e non è il redattore del piano: il piano resta tuo, e la responsabilità delle scelte resta tua e dei tuoi advisor. Ma è un interlocutore qualificato e terzo, la cui presenza al tavolo dà ai creditori la garanzia di un controllo indipendente.

Il secondo passo è preparare il tavolo. Individua i creditori o le classi di creditori il cui voto è decisivo. Nel concordato in continuità i creditori sono suddivisi obbligatoriamente in classi, e il concordato è approvato se tutte le classi votano a favore; in ciascuna classe la proposta è approvata se ottiene la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato a favore i due terzi dei crediti dei votanti, purché abbiano votato almeno la metà dei crediti della classe (art. 109, comma 5, CCII). Se una o più classi non approvano, resta la strada dell’omologazione con ristrutturazione trasversale dei debiti, alle condizioni dell’art. 112, comma 2, CCII. Mappa quindi le classi e, per ciascuna, i creditori che possono spostare l’esito.

Il terzo passo è chiedere al commissario di partecipare agli incontri più importanti, o almeno di ricevere i materiali che presenterai ai creditori. Proponi un calendario di incontri: banche, fornitori strategici, eventuale Erario ed enti previdenziali per la transazione fiscale e contributiva, dipendenti se la continuità passa per la loro conservazione. Per ogni incontro prepara un documento sintetico con la proposta di trattamento della classe, il confronto con l’alternativa della liquidazione giudiziale, le ragioni della continuità e le garanzie offerte.

Il quarto passo è ascoltare i suggerimenti. Se il commissario osserva che una classe è costruita in modo da non rispettare l’omogeneità di posizione giuridica e interessi economici, o che il trattamento proposto a una classe non regge il confronto con l’alternativa liquidatoria, non trattare l’osservazione come un’interferenza. È un’anticipazione di ciò che potrebbe scrivere nella relazione o nel parere sull’omologazione. Ogni suggerimento recepito prima del voto è un’obiezione in meno nella relazione e nel parere.

Il quinto passo è documentare. Tieni un verbale sintetico di ciascun incontro e delle modifiche apportate al piano in seguito. Se il piano cambia, aggiorna l’attestazione del professionista indipendente quando la modifica è sostanziale, e informa il commissario delle ragioni della modifica.

Come leggere i suggerimenti del commissario

I suggerimenti che il commissario formula durante la negoziazione possono riguardare aspetti molto diversi, e conviene classificarli subito per decidere come reagire.

Ci sono i suggerimenti sulla struttura delle classi: il commissario può rilevare che creditori con posizione giuridica e interessi economici diversi sono stati messi nella stessa classe, o al contrario che una classe è stata creata per isolare artificialmente un voto favorevole. Questi suggerimenti vanno presi molto sul serio, perché toccano un profilo che il tribunale verifica in sede di omologazione.

Ci sono i suggerimenti sul trattamento proposto: per esempio, che il pagamento offerto a una classe non sia coerente con le regole di distribuzione del valore applicabili al concordato in continuità, o che il confronto con l’alternativa liquidatoria sia costruito su assunzioni troppo ottimistiche. Qui la risposta corretta è tecnica: rivedi i prospetti con il commercialista, documenta le assunzioni, e se il suggerimento è fondato correggi il piano.

Ci sono infine i suggerimenti sulla comunicazione: rendere più chiaro un passaggio della proposta, esplicitare un rischio, indicare meglio le garanzie di esecuzione. Sono i più facili da recepire e quelli che, se ignorati, generano più domande dei creditori durante il voto.

Per ciascun suggerimento, la regola operativa è la stessa: rispondi per iscritto, indicando se lo recepisci, in che modo, oppure perché ritieni di non recepirlo. Questa traccia scritta ti servirà in tre momenti: quando il commissario redige la relazione, quando illustra la relazione ai creditori, e quando deposita il parere nel giudizio di omologazione.

La base giuridica

Art. 92, comma 3, CCII, nella formulazione risultante dal D.Lgs. 83/2022 e dal D.Lgs. 136/2024; art. 85 CCII sulla formazione delle classi; art. 109 CCII sulle maggioranze; art. 112 CCII sull’omologazione e sulla ristrutturazione trasversale. La fattibilità del piano resta un presupposto di cui il tribunale si occupa: le Sezioni Unite, con la sentenza 23 gennaio 2013, n. 1521, resa sotto la legge fallimentare, hanno tracciato il confine tra il controllo del giudice sulla fattibilità giuridica e la valutazione della fattibilità economica rimessa ai creditori, salvo i casi di manifesta inidoneità del piano a realizzare la causa concreta della procedura. Quel confine spiega perché il commissario, nel negoziare, si concentra su ciò che i creditori devono sapere per decidere in modo informato.

Se qualcosa va storto

Imprevisto tipico: un creditore importante si rifiuta di partecipare al tavolo, oppure partecipa solo per chiedere un trattamento migliore degli altri della stessa classe. Non cedere a trattamenti differenziati non giustificati: violerebbero la parità all’interno della classe e il commissario dovrebbe segnalarlo. Valuta piuttosto, con il legale, se quel creditore abbia una posizione giuridica o un interesse economico diverso che giustifichi una classe a sé; se non c’è, prepara il piano per l’ipotesi del suo voto contrario, verificando la tenuta dell’eventuale ristrutturazione trasversale.

Secondo imprevisto: tu e il commissario avete una visione diversa su un punto del piano (per esempio, sulla prudenza delle previsioni di fatturato). Non è un conflitto da vincere: è un dato da gestire. Rafforza le ipotesi con documenti (contratti firmati, ordini in portafoglio, lettere di intenti), oppure introduci nel piano scenari alternativi e meccanismi correttivi. Il commissario resta libero di esprimere la sua valutazione nella relazione, ed è meglio che sia una valutazione su un piano robusto.

Check di completamento

Non passare oltre finché:
– le classi sono state discusse con il commissario e le sue osservazioni sono state valutate per iscritto;
– ogni classe decisiva ha ricevuto una presentazione del trattamento proposto con il confronto liquidatorio;
– le modifiche al piano scaturite dalla negoziazione sono documentate e, se sostanziali, coperte da attestazione aggiornata.

Mossa 4 — Preparati all’inventario e alla relazione dell’art. 105

Obiettivo della mossa: mettere il commissario in condizione di redigere un inventario completo e una relazione particolareggiata fondata su dati verificabili, perché è il documento su cui i creditori formeranno il loro voto. In concreto, la relazione è il momento in cui la vigilanza dei mesi precedenti diventa un giudizio scritto, depositato in cancelleria e comunicato ai creditori.

Quando va fatta

Il commissario redige l’inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata, che deposita in cancelleria almeno 45 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori (art. 105 CCII). Calcola a ritroso questa scadenza dal decreto di apertura, che fissa la data del voto, e anticipala di almeno tre-quattro settimane: è il tempo minimo di cui il commissario ha bisogno per ricevere e verificare i tuoi dati.

Come si esegue

Il primo passo è collaborare all’inventario. L’inventario del commissario non è una formalità né una copia dell’inventario allegato al piano. La Cassazione, già sotto la legge fallimentare, ha chiarito che la redazione dell’inventario è un compito specifico e autonomo del commissario: non può essere sostituito dal rinvio all’inventario predisposto dal debitore né assorbito dalla relazione per l’adunanza dei creditori (Cass. civ., sez. I, 10 aprile 2015, n. 7298). Lo stesso principio era stato affermato in tema di amministrazione controllata, dove l’inventario costituiva la base della previsione che il commissario doveva esporre nella relazione (Cass. civ., sez. I, 15 maggio 1995, n. 5298). Per te significa una cosa precisa: devi consentire al commissario di vedere fisicamente beni, magazzino, impianti e registri, e non limitarti a inviargli un file. Organizza accessi ai luoghi, accompagnalo con il responsabile di produzione o di magazzino, metti a disposizione perizie, libri cespiti e contratti di leasing.

Il secondo passo è preparare i contenuti della relazione. La relazione particolareggiata riguarda, tra l’altro, le cause dello squilibrio o dell’insolvenza, la condotta del debitore, le proposte di concordato e le garanzie offerte ai creditori. Nel concordato in continuità il commissario si sofferma anche sulla coerenza del piano con le prospettive dell’azienda, sul confronto tra il trattamento proposto e quello che i creditori riceverebbero nella liquidazione giudiziale, e sulle utilità che potrebbero derivare da eventuali azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie. Prepara quindi un dossier con: la ricostruzione delle cause della crisi (con documenti, non con narrazioni), la cronologia degli atti rilevanti degli ultimi anni, l’elenco dei pagamenti significativi effettuati nel periodo sospetto, i rapporti con parti correlate.

Il terzo passo è rispondere per iscritto alle richieste del commissario entro termini brevi. Ogni richiesta rimasta senza risposta diventa una riga nella relazione: “il debitore non ha fornito…”. Ogni risposta documentata diventa un elemento di valutazione.

Qui si inserisce un punto che lo Studio conosce dalla prospettiva del negoziatore: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, sa come un terzo indipendente costruisce una relazione sulle prospettive di risanamento, quali dati chiede per primi e quali lacune considera decisive. Prepararsi alla relazione del commissario significa anticipare esattamente quelle domande.

Il quarto passo è leggere la relazione appena depositata. Non aspettare che te la segnalino i creditori. Leggila con il legale e con il commercialista, individua eventuali errori di fatto (importi, date, qualificazioni di crediti) e valuta come rappresentarli. Gli errori materiali vanno segnalati al commissario con una nota documentata; le valutazioni diverse dalle tue vanno affrontate nelle comunicazioni ai creditori e, se necessario, nel giudizio di omologazione.

La base giuridica

Art. 105 CCII (inventario e relazione del commissario giudiziale); art. 92, comma 3, CCII (vigilanza); art. 87 CCII (contenuto del piano) e art. 84 CCII (finalità del concordato in continuità), che definiscono il perimetro della valutazione. In giurisprudenza: Cass. civ., sez. I, 10 aprile 2015, n. 7298 e Cass. civ., sez. I, 15 maggio 1995, n. 5298, entrambe rese sotto la disciplina previgente (legge fallimentare e amministrazione controllata), sull’autonomia dell’inventario del commissario.

Se qualcosa va storto

Imprevisto tipico: durante l’inventario emerge un bene che non risultava dalle scritture, oppure manca un bene che risultava. Non minimizzare. Fai ricostruire dal commercialista l’origine della discrepanza (errore di registrazione, bene ceduto e non scaricato, bene di terzi in deposito) e documentala subito. Una discrepanza non spiegata sull’attivo è esattamente il tipo di fatto che può avvicinare la procedura all’ipotesi dell’occultamento di attivo prevista dall’art. 106 CCII.

Secondo imprevisto: la relazione è sfavorevole su un punto essenziale, per esempio sulla tenuta delle previsioni di flusso di cassa. Valuta con i tuoi advisor se esistano elementi nuovi (contratti, ordini, impegni di finanza) che possano essere portati a conoscenza dei creditori e del commissario, e se convenga una modifica del piano. Ricorda che dopo il correttivo del 2024 il commissario può affiancare debitore e creditori anche nelle modifiche.

Check di completamento

Non passare oltre finché:
– il commissario ha avuto accesso fisico a beni, magazzino e registri, e l’inventario è stato completato;
– tutte le richieste documentali del commissario hanno ricevuto risposta scritta;
– la relazione depositata è stata letta e gli eventuali errori materiali sono stati segnalati con nota documentata.

Mossa 5 — Gestisci proposte e offerte concorrenti con il commissario come filtro

Obiettivo della mossa: impedire che le richieste di informazioni da parte di creditori o terzi interessati a presentare proposte o offerte concorrenti si trasformino in una fuga di dati sensibili, senza però ostacolare un diritto che la legge riconosce. È una mossa che molti imprenditori sottovalutano, finché un concorrente non chiede di vedere i contratti con i clienti.

Quando va fatta

Nel periodo che precede il voto, ogni volta che arriva una richiesta di informazioni da parte di un creditore o di un terzo che dichiara di voler presentare una proposta concorrente (art. 90 CCII) o un’offerta concorrente per l’acquisto dell’azienda o di beni (art. 91 CCII). Le proposte concorrenti hanno termini precisi rispetto alla data del voto: verifica con il legale la scadenza applicabile al tuo caso, perché è da quella che dipende l’urgenza delle richieste.

Come si esegue

Il primo passo è conoscere il meccanismo. L’art. 92, comma 3, CCII prevede che il commissario, su richiesta del creditore, fornisca le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore e di ogni altra informazione pertinente in suo possesso; lo fa previa valutazione della congruità della richiesta e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza. Il comma 4 estende la stessa disciplina alle richieste di creditori o terzi interessati a formulare offerte concorrenti. Quindi la valutazione spetta al commissario, non a te; ma tu puoi e devi metterlo in condizione di valutare bene.

Il secondo passo è classificare le informazioni sensibili. Prepara con i tuoi advisor un elenco delle informazioni che, se divulgate a un concorrente, danneggerebbero la continuità: prezzi praticati ai clienti, condizioni dei contratti con i fornitori strategici, know-how, progetti di sviluppo, dati dei dipendenti chiave. Consegna l’elenco al commissario con una nota motivata, in modo che possa tenerne conto quando valuta la congruità delle richieste e definisce gli obblighi di riservatezza.

Il terzo passo è rispondere con tempestività alle richieste del commissario quando deve fornire informazioni a terzi. Se i dati sono incompleti o non aggiornati, la responsabilità della distorsione ricade su di te. Fornisci dati corretti, eventualmente in forma aggregata quando il dettaglio non è necessario.

Il quarto passo è prepararti alla relazione integrativa. Se vengono presentate proposte concorrenti, il commissario le illustra ai creditori e le confronta con la tua proposta. Leggi con attenzione come vengono rappresentate le differenze: tempi di pagamento, percentuali, garanzie, rischi esecutivi. Nel confronto tra proposte, la chiarezza del tuo piano vale quanto la percentuale offerta.

La base giuridica

Art. 92, commi 3 e 4, CCII (informazioni ai creditori e ai terzi interessati a proposte o offerte concorrenti, con valutazione di congruità e obblighi di riservatezza); art. 90 CCII (proposte concorrenti); art. 91 CCII (offerte concorrenti); art. 105 CCII (relazione del commissario, anche in relazione alle proposte concorrenti).

Se qualcosa va storto

Imprevisto tipico: hai il sospetto che la richiesta di informazioni provenga da un concorrente che non ha alcuna reale intenzione di presentare una proposta, ma vuole solo acquisire dati. Il punto da far valere è proprio la congruità: segnala al commissario, con elementi concreti, perché ritieni che la richiesta sia sproporzionata o strumentale, e chiedi che siano adottate cautele di riservatezza adeguate. Non rifiutare la collaborazione: sarebbe il modo peggiore di difendere i tuoi dati.

Secondo imprevisto: arriva una proposta concorrente che i creditori sembrano preferire. Valuta con il legale e con il commissario se sia possibile migliorare la tua proposta nei termini consentiti, e assicurati che il confronto tenga conto di tutti gli elementi: la proposta concorrente prevede la continuità con gli stessi livelli occupazionali? Ha garanzie di esecuzione? Su quali assunzioni regge?

Check di completamento

Non passare oltre finché:
– l’elenco delle informazioni sensibili è stato consegnato al commissario con nota motivata;
– tutte le richieste di dati provenienti dal commissario per conto di terzi hanno ricevuto risposta;
– se ci sono proposte concorrenti, hai letto con il legale la loro rappresentazione nella relazione del commissario.

Mossa 6 — Accompagna il commissario nelle operazioni di voto

Obiettivo della mossa: arrivare al voto con un elenco dei creditori corretto, con comunicazioni regolari e con una relazione sul voto che non contenga sorprese, perché un errore nel computo delle maggioranze può costare l’omologazione. Nel Codice della crisi il voto si svolge con modalità telematiche e il commissario ne è il regista: è lui a scrivere ai creditori, a ricevere le dichiarazioni di voto e a documentarne l’esito.

Quando va fatta

Dal decreto di apertura, che fissa la data iniziale e la data finale del voto, fino al giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto. I passaggi principali sono tre: la comunicazione ai creditori dopo l’apertura, l’illustrazione della relazione prima del voto, la relazione sull’esito delle votazioni.

Come si esegue

Il primo passo è la verifica dell’elenco dei creditori. L’art. 104 CCII affida al commissario il compito di verificare l’elenco dei creditori e dei debitori sulla base delle scritture contabili presentate, apportando le necessarie rettifiche, e di comunicare ai creditori un avviso che indica, tra l’altro, la data iniziale e finale del voto, la proposta, il decreto di apertura e l’indirizzo di posta elettronica certificata del commissario, invitandoli a indicare un proprio recapito. Quindi il tuo compito è assicurarti che l’elenco consegnato sia esatto: creditori duplicati, importi non aggiornati, crediti già pagati o compensati, recapiti PEC errati. Ogni errore nell’elenco diventa un errore nel calcolo delle maggioranze. Prima di consegnare l’elenco al commissario fai una riconciliazione con i partitari e con le comunicazioni ricevute dai creditori.

Il secondo passo è la gestione dei crediti contestati. Se ci sono crediti che contesti (per esempio, un fornitore che pretende penali che ritieni non dovute), comunicalo al commissario con documenti. Il voto dei crediti contestati segue regole specifiche e il giudice delegato può ammetterli provvisoriamente in tutto o in parte ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze: la tua contestazione documentata è l’elemento su cui si baserà quella valutazione.

Il terzo passo è l’illustrazione ai creditori. Prima della data iniziale del voto, il commissario illustra ai creditori, al debitore e agli altri interessati la sua relazione e le proposte definitive (art. 107 CCII). In questa fase i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni, e tu puoi rispondere. Prepara con il legale un documento di risposta alle prevedibili obiezioni, classe per classe, e tienilo pronto.

Il quarto passo è il monitoraggio del voto. Durante il periodo di voto non contattare i creditori in modo che possa apparire come pressione o come offerta di vantaggi particolari: ogni promessa di trattamento diverso da quello previsto nel piano altera la parità tra i creditori della stessa classe. Puoi invece rispondere alle richieste di chiarimento, preferibilmente per iscritto e con copia al commissario.

Il quinto passo è la lettura della relazione sul voto. Al termine delle operazioni il commissario redige una relazione in cui sono riportati i voti favorevoli e contrari, con l’indicazione nominativa dei votanti e dell’ammontare dei crediti, e la deposita in cancelleria (art. 110 CCII). Verifica subito i numeri: la somma dei crediti per classe, il rapporto tra voti favorevoli e crediti ammessi, l’eventuale applicazione della regola dei due terzi dei votanti con il quorum di partecipazione della metà dei crediti della classe (art. 109, comma 5, CCII).

La base giuridica

Art. 104 CCII (convocazione dei creditori e comunicazioni del commissario); art. 107 CCII (modalità del voto e illustrazione della relazione); art. 109 CCII (maggioranze, con la regola specifica per il concordato in continuità al comma 5); art. 110 CCII (relazione sul voto). Per le classi: art. 85 CCII. Per l’omologazione in caso di dissenso di una o più classi: art. 112, comma 2, CCII.

Se qualcosa va storto

Imprevisto tipico: nella relazione sul voto un credito è stato attribuito alla classe sbagliata, oppure un voto favorevole non è stato conteggiato perché inviato a un indirizzo errato. Segnalalo subito al commissario e al legale con la prova documentale (ricevuta PEC, contenuto della dichiarazione di voto). Gli errori di computo possono essere fatti valere nel giudizio di omologazione, ma è sempre preferibile che vengano corretti a monte.

Secondo imprevisto: una classe non raggiunge la maggioranza. Il concordato in continuità non è necessariamente perduto: il tribunale può omologare con ristrutturazione trasversale, su richiesta del debitore o con il suo consenso, se ricorrono le condizioni dell’art. 112, comma 2, CCII. Quelle condizioni riguardano, in sintesi, la distribuzione del valore secondo le regole di priorità, il trattamento della classe dissenziente rispetto alle classi dello stesso grado e di grado inferiore, e l’approvazione da parte di un numero adeguato di classi. Valuta immediatamente con il legale se il tuo piano le soddisfa: il commissario se ne occuperà nel parere sull’omologazione.

Check di completamento

Non passare oltre finché:
– l’elenco dei creditori è stato riconciliato e le rettifiche del commissario sono state verificate;
– le contestazioni sui crediti dubbi sono state documentate e trasmesse;
– la relazione sul voto è stata controllata numero per numero.

Mossa 7 — Previeni le segnalazioni dell’art. 106 e gestisci quelle in arrivo

Obiettivo della mossa: evitare che un fatto qualificabile come atto di frode, o un atto non autorizzato, porti il commissario a riferire al tribunale e apra il procedimento di revoca del concordato. È la mossa difensiva per eccellenza, e va eseguita in parallelo a tutte le altre.

Quando va fatta

Sempre. In particolare: subito dopo il deposito della domanda (per mettere ordine negli atti già compiuti), durante l’inventario e la redazione della relazione (quando il commissario esamina le operazioni degli anni precedenti), e in ogni momento in cui l’impresa compie atti di straordinaria amministrazione.

Come si esegue

Il primo passo è conoscere cosa il commissario deve segnalare. L’art. 106, comma 1, CCII prevede che il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, ne riferisce immediatamente al tribunale, che apre il procedimento per la revoca dell’apertura del concordato; della segnalazione sono informati il pubblico ministero e i creditori, e la comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario. Il comma 2 estende la disciplina ai casi in cui il debitore non effettua tempestivamente il deposito delle spese previsto dal decreto di apertura, compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, e ai casi in cui in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l’apertura del concordato.

Il secondo passo è fare un audit preventivo. Con il legale e il commercialista, ripercorri le operazioni degli ultimi anni: cessioni di beni a parti correlate, pagamenti di favore a soci o amministratori, rimborsi di finanziamenti soci, operazioni straordinarie (scissioni, conferimenti, affitti d’azienda), costituzione di garanzie. Per ciascuna operazione, documenta ragioni economiche, corrispettivi e valutazioni. Un’operazione dichiarata, spiegata e documentata nel piano non è un’operazione scoperta dal commissario. La differenza, nella prassi applicativa dell’istituto, è sostanziale: la revoca per frode è legata a fatti che i creditori non erano in condizione di conoscere e valutare.

Il terzo passo è inserire nel piano e nella proposta tutte le informazioni rilevanti, anche quelle scomode. Se esiste un’azione di responsabilità potenziale contro ex amministratori, o un’azione revocatoria possibile contro un terzo, il commissario dovrà comunque valutarla nella relazione. Meglio che il piano ne dia conto, con una valutazione dell’utilità per i creditori.

Il quarto passo è rispettare l’obbligo di autorizzazione. Ogni atto di straordinaria amministrazione compiuto senza autorizzazione è un possibile fatto da segnalare. Torna alla tabella costruita nella mossa 2 e verificala periodicamente.

Il quinto passo è tenere presente il canale con il pubblico ministero. L’art. 92, comma 5, CCII stabilisce che il commissario comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni. È un obbligo del commissario come pubblico ufficiale, non una scelta: non chiedergli mai di “tenere per sé” un fatto. Se c’è un fatto potenzialmente rilevante, la strategia corretta è affrontarlo con il tuo legale, non tentare di contenerlo.

La base giuridica

Art. 106 CCII (atti di frode e apertura del procedimento di revoca); art. 92, comma 5, CCII (comunicazioni al pubblico ministero); art. 46 e art. 94 CCII (atti non autorizzati). Sulla disciplina previgente, l’art. 173 della legge fallimentare conteneva una previsione analoga, e la giurisprudenza formata su quella norma resta un riferimento interpretativo, con la cautela dovuta al cambio di testo normativo.

Se qualcosa va storto

Imprevisto tipico: il commissario ti chiede chiarimenti su un’operazione passata che ritiene sospetta. Rispondi per iscritto, con il legale, entro il termine indicato, allegando tutta la documentazione disponibile. Non limitarti a negare: ricostruisci la logica economica dell’operazione, i valori di riferimento, le eventuali perizie, i flussi finanziari.

Secondo imprevisto: il commissario ha già riferito al tribunale ed è stato aperto il procedimento di revoca. Nel procedimento hai diritto di difenderti: il tribunale provvede dopo aver sentito il debitore. Prepara con il legale una memoria che affronti punto per punto i fatti segnalati, distinguendo ciò che era già noto ai creditori da ciò che non lo era, e chiarendo l’assenza di intento fraudolento dove sostenibile. Se la revoca viene disposta, e ricorrono i presupposti, su istanza dei creditori o su richiesta del pubblico ministero può aprirsi la liquidazione giudiziale: è lo scenario che tutta la mossa 7 mira a evitare.

Check di completamento

Non passare oltre finché:
– l’audit sulle operazioni degli ultimi anni è completato e documentato;
– tutte le operazioni potenzialmente sensibili sono state rappresentate nel piano o comunicate al commissario;
– non esistono atti di straordinaria amministrazione compiuti dopo il deposito senza autorizzazione.

Mossa 8 — Gestisci il parere sull’omologazione e la sorveglianza sull’esecuzione

Obiettivo della mossa: arrivare all’udienza di omologazione conoscendo in anticipo la posizione del commissario e, dopo l’omologa, eseguire il piano sotto la sua sorveglianza senza scostamenti non comunicati. Il concordato non finisce con il voto: il commissario resta presente fino all’esecuzione.

Quando va fatta

In due tempi. Il primo è il giudizio di omologazione, che si apre dopo l’approvazione: l’art. 48 CCII scandisce i termini per le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato, per il parere motivato del commissario giudiziale (da depositare alcuni giorni prima dell’udienza) e per le memorie del debitore. Il secondo tempo è l’esecuzione del concordato omologato, che dura quanto il piano: spesso diversi anni nella continuità aziendale.

Come si esegue

Il primo passo è leggere il parere motivato del commissario appena depositato. Nel giudizio di omologazione il commissario esprime una valutazione motivata sulla sussistenza delle condizioni per l’omologazione: regolarità della procedura, esito del voto, fattibilità del piano nei limiti del controllo del tribunale, rispetto delle regole di distribuzione, eventuali contestazioni sulla convenienza. Il tempo tra il deposito del parere e l’udienza è breve: organizzati per poter depositare le tue memorie nel termine finale previsto dall’art. 48 CCII.

Il secondo passo è distinguere il parere dalla opposizione. Il commissario esprime un parere, ma non diventa automaticamente parte del giudizio come un creditore opponente. La Cassazione, sotto la legge fallimentare, ha chiarito che il commissario assume la qualità di parte nel giudizio di omologazione solo se si costituisce formalmente, con il ministero di un difensore, depositando una memoria con cui si oppone all’omologazione; il semplice deposito di un parere motivato, anche critico e anche quando segnala lacune del piano, non equivale a un’opposizione (Cass. civ., sez. I, 16 settembre 2011, n. 18987). Questo ti serve per capire contro chi e su cosa si svolge il contraddittorio, e per non sopravvalutare o sottovalutare un parere negativo: un parere negativo pesa sulla valutazione del tribunale, ma la sua forza dipende dagli argomenti, non dalla posizione processuale.

Il terzo passo è affrontare le contestazioni sulla convenienza. Nel concordato in continuità, se un creditore dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale verifica che il suo credito sia soddisfatto in misura non inferiore a quella che riceverebbe nella liquidazione giudiziale (art. 112 CCII). Il commissario, nel parere, si esprime spesso proprio su questo confronto. Prepara con il commercialista un’analisi aggiornata dell’alternativa liquidatoria, coerente con quella del piano, e tienila pronta per l’udienza.

Il quarto passo è organizzare l’esecuzione. Dopo l’omologazione, il commissario sorveglia l’adempimento del concordato secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione e riferisce al tribunale ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori (art. 118 CCII). Concorda con lui un sistema di rendicontazione: pagamenti eseguiti per classe e per scadenza, flussi di cassa effettivi rispetto a quelli di piano, eventi che possono compromettere le scadenze successive. Uno scostamento comunicato in tempo con un piano di rientro è un problema gestibile; uno scostamento scoperto dal commissario è un fatto da riferire al tribunale.

Il quinto passo è conoscere gli strumenti di intervento. Se il debitore non compie gli atti necessari a dare esecuzione al concordato, l’art. 118 CCII prevede che il commissario ne riferisca al tribunale, che può attribuirgli i poteri necessari per provvedere in luogo del debitore; nel caso di proposta concorrente approvata e omologata, il meccanismo serve anche a evitare che il debitore ostacoli l’esecuzione della proposta altrui. Inoltre, ai sensi dell’art. 119 CCII, la risoluzione del concordato per inadempimento può essere chiesta da ciascun creditore e, su istanza di uno o più creditori, anche dal commissario giudiziale, nei termini e alle condizioni previste dalla norma.

Una griglia per leggere il parere

Quando il parere del commissario viene depositato, leggilo con una griglia ordinata, perché il tempo per rispondere è poco. Dividi le osservazioni in quattro gruppi.

Primo gruppo: regolarità della procedura. Comunicazioni ai creditori, rispetto dei termini, correttezza dell’elenco, assenza di atti non autorizzati. Se il parere segnala un vizio, verifica subito se è documentalmente smentibile (ricevute PEC, provvedimenti di autorizzazione, rettifiche già accolte).

Secondo gruppo: esito del voto. Calcolo delle maggioranze per classe, crediti ammessi provvisoriamente, eventuale ricorso alla ristrutturazione trasversale. Rifai i conti con il commercialista partendo dalla relazione sul voto dell’art. 110 CCII.

Terzo gruppo: piano e fattibilità. Coerenza dei flussi, tenuta delle assunzioni, rispetto delle regole di distribuzione, confronto con l’alternativa liquidatoria. Qui servono prospetti aggiornati, non argomentazioni generiche.

Quarto gruppo: condotta del debitore. Eventuali osservazioni sulla collaborazione, sulle operazioni passate, sull’esecuzione degli impegni assunti durante la procedura. Sono le osservazioni più delicate, perché possono collegarsi ai fatti dell’art. 106 CCII: rispondi con documenti e con la cronologia esatta.

Per ogni osservazione prepara una risposta di poche righe con il documento che la sostiene. Le memorie che depositi nel termine dell’art. 48 CCII dovrebbero seguire lo stesso ordine del parere, in modo che il tribunale possa confrontare punto per punto le due posizioni.

La base giuridica

Art. 48 CCII (giudizio di omologazione e parere motivato del commissario); art. 112 CCII (omologazione del concordato, giudizio di convenienza e ristrutturazione trasversale); art. 118 CCII (esecuzione del concordato e sorveglianza del commissario); art. 119 CCII (risoluzione). In giurisprudenza: Cass. civ., sez. I, 16 settembre 2011, n. 18987 (qualità di parte del commissario nel giudizio di omologazione, resa sotto la legge fallimentare) e Cass. civ., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521 (limiti del controllo del giudice sulla fattibilità, sempre sotto la disciplina previgente).

Se qualcosa va storto

Imprevisto tipico in omologazione: il commissario deposita un parere negativo su un punto specifico (per esempio, la classazione di un gruppo di creditori). Rispondi nel merito con la memoria consentita dall’art. 48 CCII, documentando le ragioni della classazione e, se del caso, dimostrando che l’esito del voto non cambierebbe anche con la diversa classazione ipotizzata.

Imprevisto tipico in esecuzione: un cliente importante viene meno e i flussi del semestre si riducono. Non aspettare la scadenza mancata: informa il commissario, presenta un’analisi delle cause e delle contromisure, e valuta con il legale gli spazi di modifica del piano in esecuzione. La trasparenza in questa fase è il miglior argomento contro un’istanza di risoluzione.

Check di completamento

Considera la mossa completata quando:
– il parere del commissario è stato letto e le tue memorie sono state depositate nel termine;
– dopo l’omologa, è attivo un sistema di rendicontazione periodica concordato con il commissario;
– esiste una procedura interna di allerta per comunicare subito gli scostamenti rispetto al piano.

Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite per mostrare come la tempestività cambi l’esito. Non sono casi reali. Le date sono coerenti con i termini indicati nel Codice; prima di applicarle alla tua procedura, falle verificare dal legale sul decreto del tuo tribunale.

Simulazione 1 — La relazione dell’art. 105 e il tempo della documentazione

Ipotesi: società manifatturiera con debiti complessivi per 4.873.600 €, così ripartiti: banche 1.912.300 €, fornitori 1.284.750 €, Erario ed enti previdenziali 806.420 €, altri creditori 870.130 €. Decreto di apertura del concordato in continuità del 9 novembre 2026, con data iniziale del voto fissata al 18 marzo 2027. Il commissario deve depositare inventario e relazione almeno 45 giorni prima: il termine ultimo cade quindi il 1° febbraio 2027.

Scenario A (mossa 4 eseguita in tempo): l’impresa consegna al commissario il dossier sulle cause della crisi, l’elenco dei pagamenti degli ultimi due anni e il libro cespiti entro il 20 dicembre 2026, e gli consente l’accesso al magazzino il 12 gennaio 2027. Il commissario ha sei settimane per verificare, chiede due integrazioni che ricevono risposta in cinque giorni, e deposita la relazione il 28 gennaio 2027. La relazione dà conto di una differenza inventariale di 41.380 € spiegata con documenti (merce in conto deposito presso un cliente). I creditori votano con un quadro completo.

Scenario B (mossa 4 ritardata): l’impresa consegna il dossier il 25 gennaio 2027, a una settimana dalla scadenza. Il commissario non ha il tempo di verificare la differenza inventariale e la indica nella relazione come “non giustificata dal debitore”. La classe dei fornitori, che vale 1.284.750 €, legge la relazione e vota contro. Il piano deve ora reggere la prova della ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, CCII, con un esito molto più incerto. Stessa impresa, stesso piano: la differenza l’ha fatta il calendario.

Simulazione 2 — Il pagamento non autorizzato

Ipotesi: dopo il deposito della domanda, un bonifico periodico non disattivato paga a un fornitore anteriore 37.480 € per fatture del settembre precedente.

Scenario A (mossa 2 e mossa 7 eseguite): il responsabile amministrativo rileva il pagamento il giorno successivo durante il controllo settimanale, lo comunica per iscritto al commissario entro 48 ore e, con il legale, chiede al fornitore la restituzione, che avviene in 19 giorni. La relazione dà conto dell’episodio come errore operativo rimediato.

Scenario B (mosse saltate): il pagamento emerge solo durante l’esame dei movimenti bancari da parte del commissario, due mesi dopo. Il fornitore è nel frattempo diventato irreperibile. L’atto è un pagamento non autorizzato che altera la parità di trattamento: il commissario valuta se riferirne al tribunale ai sensi dell’art. 106, comma 2, CCII. Anche se il procedimento di revoca si chiude favorevolmente, l’impresa ha perso settimane e credibilità con i creditori.

Simulazione 3 — L’udienza di omologazione

Ipotesi: voto concluso con approvazione di tre classi su quattro; la classe dei chirografari residui (crediti per 593.270 €) ha votato contro. Udienza di omologazione fissata al 14 giugno 2027. Secondo la scansione dell’art. 48 CCII, le opposizioni vanno proposte almeno 10 giorni prima (entro il 4 giugno), il commissario deposita il parere almeno 5 giorni prima (entro il 9 giugno), il debitore può depositare memorie fino a 2 giorni prima (entro il 12 giugno).

Scenario A (mossa 8 preparata): l’analisi dell’alternativa liquidatoria è pronta da maggio; quando il 9 giugno il commissario deposita un parere che chiede chiarimenti sulla distribuzione del valore eccedente, l’impresa deposita la memoria il 11 giugno con i prospetti richiesti. Il tribunale ha davanti un contraddittorio completo.

Scenario B (mossa 8 improvvisata): l’impresa legge il parere l’11 giugno e non riesce a predisporre i prospetti in un giorno. Il punto critico rimane senza risposta documentata proprio sulla questione decisiva per la ristrutturazione trasversale.

Simulazione 4 — L’esecuzione

Ipotesi: piano omologato con pagamenti ai chirografari in quattro rate annuali. Nel secondo semestre del primo anno i flussi effettivi risultano inferiori del 18,7% rispetto al piano per la perdita di un cliente che valeva 412.900 € di fatturato annuo.

Scenario A: l’impresa comunica lo scostamento al commissario nel report del mese successivo, con un piano di recupero basato su due nuovi contratti già firmati per 356.140 €. Il commissario riferisce al tribunale dando conto delle contromisure.

Scenario B: l’impresa non comunica nulla e manca la prima rata. Il commissario riferisce il fatto pregiudizievole al tribunale; due creditori depositano istanza di risoluzione ai sensi dell’art. 119 CCII. Lo stesso scostamento, gestito in ritardo, è diventato un rischio per l’intero concordato.

Il piano in una pagina

Se devi stampare una sola pagina di questo articolo, stampa questa. Il commissario giudiziale nel concordato in continuità svolge sei funzioni: vigila sulla gestione, affianca la negoziazione del piano, redige inventario e relazione, gestisce le informazioni per le proposte concorrenti, regola il voto, esprime il parere sull’omologazione e sorveglia l’esecuzione. Sullo sfondo, in ogni fase, c’è l’obbligo di riferire al tribunale gli atti di frode e quelli non autorizzati, e di comunicare al pubblico ministero i fatti penalmente rilevanti.

La sequenza delle tue mosse segue esattamente queste funzioni. Non serve eseguirle tutte nello stesso momento, ma serve non saltarne nessuna. La mossa 7 è l’unica da eseguire in modo continuo, in parallelo a tutte le altre.

Mossa Obiettivo Termine di riferimento Rischio se saltata
1 — Preparare l’ingresso Fascicolo ordinato, spese depositate, referente nominato Prima del deposito e subito dopo il decreto (art. 44 o 47 CCII) Mancato deposito spese: possibile segnalazione ex art. 106, comma 2
2 — Vigilanza e autorizzazioni Nessun atto non autorizzato, report periodici Per tutta la procedura (artt. 46, 94, 97, 99, 100 CCII) Atti inefficaci, segnalazione al tribunale
3 — Negoziazione affiancata Piano discusso con le classi decisive Fino al piano definitivo e alle modifiche (art. 92, comma 3) Classi dissenzienti, obiezioni nella relazione
4 — Inventario e relazione Relazione fondata su dati completi Deposito almeno 45 giorni prima del voto (art. 105) Relazione con riserve, voto contrario
5 — Proposte concorrenti Informazioni ai terzi senza fughe di dati sensibili Periodo prima del voto (artt. 90, 91, 92 commi 3-4) Danno competitivo, confronto sfavorevole
6 — Voto Elenco corretto, maggioranze verificate Dal decreto alla relazione sul voto (artt. 104, 107, 109, 110) Errori di computo, mancata approvazione
7 — Prevenzione art. 106 Nessun fatto qualificabile come frode o atto non autorizzato Continuo Revoca e possibile liquidazione giudiziale
8 — Omologazione ed esecuzione Parere gestito, esecuzione rendicontata Termini dell’art. 48; poi tutta l’esecuzione (artt. 118, 119) Diniego di omologa, risoluzione

Gli scenari di deviazione

Nessun piano si esegue esattamente come è stato scritto. Ecco tre deviazioni tipiche e il piano B per ciascuna.

Deviazione 1 — Il commissario accelera

A volte il commissario chiede informazioni con termini molto brevi, oppure anticipa i controlli sul passato prima che tu abbia completato l’audit della mossa 7. Non leggere l’accelerazione come ostilità: spesso dipende dai tempi stretti che la legge gli impone per la relazione. Il piano B è in tre passaggi. Primo: rispondi subito con ciò che hai, indicando cosa manca e la data entro cui lo fornirai. Secondo: riorganizza le priorità interne, spostando sulle richieste del commissario le risorse amministrative necessarie (la procedura viene prima delle attività non urgenti). Terzo: se una richiesta riguarda un’operazione complessa, chiedi un incontro per illustrarla di persona con il legale e il commercialista, invece di affidare tutto a una risposta scritta.

Deviazione 2 — Un termine è scaduto

Hai mancato un termine: il deposito delle spese, una risposta al commissario, le memorie in omologazione. Il piano B dipende dal tipo di termine. Se si tratta del deposito delle spese fissato nel decreto, il mancato tempestivo deposito rientra tra i fatti che il commissario riferisce al tribunale ai sensi dell’art. 106, comma 2, CCII: effettua il deposito appena possibile, informa il commissario e prepara con il legale le difese per l’eventuale procedimento. Se si tratta di una richiesta del commissario senza termine di legge, rispondi immediatamente spiegando le ragioni del ritardo. Se si tratta di un termine processuale nel giudizio di omologazione, il legale valuterà gli strumenti processuali disponibili, tenendo presente che i termini perentori non si recuperano. Una nota sul periodo estivo: la sospensione feriale dei termini processuali copre esclusivamente il periodo dal 1° al 31 agosto, ma nei procedimenti concorsuali la sua applicabilità va verificata termine per termine con il legale, e non va mai data per scontata nella programmazione.

Deviazione 3 — Un documento è irreperibile

Il commissario chiede un contratto, una perizia o i documenti di un’operazione di anni fa, e non riesci a trovarli. Il piano B: ricostruisci la documentazione da fonti alternative (copie presso controparti, banche, notai, consulenti precedenti, estratti conto, PEC archiviate), redigi una nota che spieghi le ricerche effettuate e il motivo dell’irreperibilità, e fornisci al commissario tutti gli elementi indiretti disponibili. Il silenzio è la risposta peggiore: un documento mancante senza spiegazione rischia di essere letto come un indizio negativo nella relazione.

Le domande di chi sta eseguendo

Posso eseguire la mossa 3 prima della mossa 2? Puoi avviare la negoziazione con i creditori anche mentre stai ancora organizzando i report periodici, ma non puoi negoziare con il commissario al tavolo mentre compi atti che lui potrebbe considerare non autorizzati. La mossa 2 va almeno impostata prima di aprire seriamente la mossa 3.

Il commissario può impormi modifiche al piano? No. Nel concordato in continuità il commissario affianca debitore e creditori nella negoziazione e può formulare suggerimenti per la redazione e le modifiche del piano, ma il piano resta del debitore. Quello che il commissario può fare è esprimere nella relazione e nel parere le sue valutazioni: se non recepisci un suggerimento, assicurati di poter spiegare perché.

Posso parlare con il commissario senza il mio legale? Puoi, e per gli aspetti operativi quotidiani accade spesso. Ma ricorda che è un pubblico ufficiale con obblighi di segnalazione al tribunale e al pubblico ministero. Per le questioni che riguardano operazioni passate, contestazioni o possibili irregolarità, fatti sempre assistere.

Il commissario è responsabile se sbaglia? Al commissario si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla responsabilità del curatore richiamate dall’art. 92, comma 2, CCII. Ma la responsabilità del commissario non ti esonera dalle conseguenze dei tuoi atti: se un’informazione che gli hai fornito era incompleta, il problema resta tuo.

Il commissario rappresenta i creditori? No. È un organo della procedura, terzo rispetto a te e ai creditori. Informa i creditori, li affianca nella negoziazione, comunica loro le segnalazioni, ma non difende gli interessi di nessuno di loro in particolare.

Dopo l’omologazione il commissario se ne va? No. Resta per sorvegliare l’esecuzione secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione e riferisce al tribunale i fatti che possono pregiudicare i creditori (art. 118 CCII). È per questo che la mossa 8 dura quanto il piano.

La giurisprudenza che sostiene il piano

Una premessa di metodo, che fa parte del piano tanto quanto le mosse: in questo articolo sono riportate solo pronunce di cui sono stati verificati Corte, numero e data. La giurisprudenza di legittimità specificamente dedicata al commissario giudiziale nel concordato in continuità regolato dal Codice della crisi è ancora in formazione, e molti principi restano affidati a pronunce rese sotto la legge fallimentare o, in un caso, sotto la disciplina dell’amministrazione controllata. Le richiamiamo dichiarandolo, perché i principi che esprimono sono coerenti con l’impianto attuale degli artt. 48, 92 e 105 CCII, ma la loro trasposizione va sempre verificata sul testo vigente. Abbiamo preferito citare meno pronunce, tutte verificate, piuttosto che riempire questa sezione di riferimenti non controllati.

A sostegno della mossa 4 (inventario e relazione)

Cass. civ., sez. I, 10 aprile 2015, n. 7298 (legge fallimentare). Principio, riformulato: la redazione dell’inventario è un adempimento specifico del commissario giudiziale, che non può essere assolto rinviando all’inventario predisposto dal debitore né considerato assorbito nella relazione destinata ai creditori; ai fini della liquidazione del compenso il giudice deve basarsi sulle risultanze ufficiali della procedura. Rilevanza: spiega perché il commissario pretende di vedere i beni e i registri direttamente e perché la tua collaborazione all’inventario è un passaggio autonomo, distinto dal deposito del piano.

Cass. civ., sez. I, 15 maggio 1995, n. 5298 (amministrazione controllata). Principio, riformulato: l’inventario del commissario è un compito essenziale e autonomo, che costituisce la base della previsione che il commissario deve esporre nella relazione ai creditori; non può essere sostituito dall’inventario del debitore né dalla relazione stessa, che ha finalità diverse. Rilevanza: è il precedente storico che fonda la linea poi confermata nel 2015, e che si riflette nell’attuale art. 105 CCII, dove inventario e relazione restano due adempimenti distinti.

A sostegno delle mosse 3 e 8 (negoziazione, fattibilità, omologazione)

Cass. civ., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521 (legge fallimentare). Principio, riformulato: il giudice controlla la fattibilità giuridica della proposta e la sua idoneità a realizzare la causa concreta della procedura, mentre il giudizio sulla probabilità di successo economico del piano spetta ai creditori, salvo i casi in cui il piano risulti manifestamente inidoneo. Rilevanza: chiarisce perché la relazione del commissario è costruita per consentire ai creditori un voto informato sulla fattibilità economica, e perché nel parere sull’omologazione il commissario si concentra sui profili che rientrano nel controllo del tribunale. Il quadro del Codice, che nel concordato in continuità rafforza il controllo sulla fattibilità del piano, va letto tenendo conto della disciplina sopravvenuta.

Cass. civ., sez. I, 16 settembre 2011, n. 18987 (legge fallimentare). Principio, riformulato: nel giudizio di omologazione il commissario giudiziale diventa parte solo se si costituisce formalmente con un difensore e deposita una memoria di opposizione all’omologazione; il deposito di un parere motivato, anche quando evidenzia carenze del piano, non vale come opposizione. Rilevanza: ti consente di capire il peso processuale del parere previsto oggi dall’art. 48 CCII, e quindi come impostare le tue memorie difensive rispetto a un parere critico.

A sostegno della mossa 7 (atti di frode)

Sul tema dell’art. 106 CCII la giurisprudenza formata sull’art. 173 della legge fallimentare è ampia e si è concentrata soprattutto sulla nozione di atto di frode e sulla rilevanza della conoscenza dei creditori; la riflessione più recente, segnalata anche dalla stampa specializzata nel 2024, discute se e quando la revoca per atti anomali possa prescindere dalla conoscenza dei creditori e dal loro voto favorevole. In assenza di estremi verificati in sede di ricerca, non riportiamo singole pronunce su questo punto: il principio operativo che ne ricaviamo, e che fonda la mossa 7, è che ogni operazione rilevante va dichiarata e documentata nel piano prima che sia il commissario a scoprirla.

Sintesi per mossa

Mossa Pronuncia Principio utile
4 Cass. 10 aprile 2015, n. 7298 Inventario come adempimento autonomo del commissario
4 Cass. 15 maggio 1995, n. 5298 Inventario come base della relazione ai creditori
3 e 8 Cass. S.U. 23 gennaio 2013, n. 1521 Riparto tra controllo del giudice e valutazione dei creditori
8 Cass. 16 settembre 2011, n. 18987 Parere del commissario distinto dall’opposizione

Cosa può fare lo Studio Monardo

Il commissario giudiziale è un interlocutore tecnico, terzo, con obblighi precisi verso il tribunale. Per lavorare con lui in modo efficace serve un’organizzazione che parli la sua stessa lingua. Questo è ciò che lo Studio fa concretamente, mossa per mossa.

  1. Costruiamo il fascicolo del commissario prima del decreto: scritture, elenco creditori riconciliato, contratti pendenti, piano di tesoreria, mappa degli atti da autorizzare.
  2. Predisponiamo la tabella degli atti liberi, da autorizzare e dubbi, e redigiamo le istanze di autorizzazione al tribunale (finanziamenti, pagamenti di crediti anteriori essenziali, contratti pendenti) con la documentazione da condividere in anticipo con il commissario.
  3. Impostiamo il report periodico al commissario, con i commercialisti dello staff che verificano flussi e scostamenti rispetto al piano.
  4. Prepariamo e conduciamo gli incontri di negoziazione con le classi decisive, nella fase in cui il commissario affianca debitore e creditori ai sensi dell’art. 92, comma 3, CCII.
  5. Eseguiamo l’audit preventivo sulle operazioni degli ultimi anni, per individuare ciò che va dichiarato nel piano prima che possa essere letto come atto rilevante ai sensi dell’art. 106 CCII.
  6. Assistiamo l’impresa nell’inventario e nelle risposte scritte alle richieste del commissario, e leggiamo con te la relazione dell’art. 105 per segnalare con note documentate eventuali errori materiali.
  7. Proteggiamo le informazioni sensibili di fronte alle richieste di creditori e terzi interessati a proposte o offerte concorrenti, predisponendo la nota motivata da sottoporre al commissario.
  8. Verifichiamo l’elenco dei creditori e la relazione sul voto, ricalcolando le maggioranze per classe e documentando le contestazioni sui crediti.
  9. Difendiamo l’impresa nel procedimento di revoca eventualmente aperto e nel giudizio di omologazione, con memorie che rispondono al parere del commissario e alle opposizioni.
  10. Organizziamo la rendicontazione in fase di esecuzione e gestiamo con il commissario e il tribunale gli scostamenti, valutando gli spazi di modifica del piano.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: la funzione che il Codice attribuisce al commissario nel concordato in continuità, cioè affiancare debitore e creditori nella negoziazione del piano, è affine a quella dell’esperto nella composizione negoziata, che facilita le trattative da una posizione di terzietà. Conoscere quel ruolo dall’interno significa sapere quali informazioni un terzo indipendente considera decisive e come preparare l’impresa a fornirle. La qualifica di cassazionista consente inoltre di mantenere la stessa strategia e lo stesso difensore dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, senza cambi di linea tra una fase e l’altra. Il lavoro è svolto da uno staff di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: i primi sugli atti, sulle istanze e sul contraddittorio con il commissario e il tribunale, i secondi su piano, flussi, inventario e alternativa liquidatoria. Il nostro impegno è di mezzi: analizzeremo la tua posizione, verificheremo i documenti e costruiremo con te la strategia per ogni fase della procedura.

Chiusura

Il commissario giudiziale non è un ostacolo da aggirare né un alleato da cui aspettarsi favori: è il garante della correttezza della procedura e, nel concordato in continuità, anche il facilitatore del dialogo con i creditori. Chi lo tratta come un controllore da tenere a distanza finisce per ritrovarsi nella sua relazione come un debitore che non ha collaborato. Chi lo mette in condizione di lavorare, con dati completi, autorizzazioni tempestive e trasparenza sulle operazioni passate, costruisce un concordato più solido davanti ai creditori e davanti al tribunale. Ogni informazione data in tempo al commissario è un’obiezione che non comparirà nella relazione; ogni informazione rinviata è un rischio che si sposta più avanti, dove costa di più.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché la sostanza del rapporto con il commissario nel concordato in continuità è la negoziazione assistita tra impresa e creditori, la stessa che l’Avv. Monardo conosce in quanto Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. A questa competenza si affiancano la qualifica di cassazionista, per la continuità della difesa in ogni grado, e lo staff di avvocati e commercialisti che lavora sul piano e sui numeri.

📩 Il tuo concordato in continuità è già aperto o la domanda è in preparazione? Mettiti in contatto con lo Studio oggi stesso: telefono, email e indirizzi sono indicati al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Studio Monardo

Lo Studio Legale Italiano Specializzato In Cancellazione Debiti

Ogni Storia Di Debito È Diversa.

Raccontaci la tua: la prima consulenza è gratuita e senza impegno.

Clicca Subito Qui

Nessun obbligo di incarico · Risposta in giornata