Sì, si può. Ed è proprio questa una delle novità più concrete del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, con i correttivi, l’ultimo dei quali è il D.Lgs. 136/2024). Con la legge fallimentare l’esdebitazione arrivava solo a fallimento chiuso, a volte dopo dieci o quindici anni di attesa. Il Codice ha cambiato il punto di partenza. Il calendario non si ferma più alla chiusura: l’art. 279 CCII riconosce al debitore il diritto di chiedere l’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione, oppure alla chiusura se questa arriva prima. In pratica il debitore non deve più aspettare che il curatore finisca di vendere l’ultimo immobile o che si concluda l’ultima causa revocatoria.
Il principio di questa guida è uno solo: chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Il triennio non è automatico, nel senso che il debitore deve accorgersi che è maturato. Deve presentare l’istanza in liquidazione giudiziale, deve avere tenuto per tre anni la condotta che la legge richiede e deve sapere cosa accadrà ai riparti che il curatore continuerà a fare dopo il decreto.
La timeline che ricostruiamo, in breve:
- giorno 0: la sentenza di apertura fa partire l’orologio;
- primi 4-5 mesi: inventario, stato passivo, programma di liquidazione;
- dal primo al terzo anno: vendite, riparti parziali, condotta del debitore sotto osservazione;
- allo scoccare dei tre anni: maturano i presupposti e si deposita la domanda;
- 15 giorni: osservazioni dei creditori, poi il decreto del tribunale;
- 30 giorni: la finestra del reclamo;
- dopo il decreto: la procedura continua, ma i debiti residui diventano inesigibili.
Perché se ne occupa lo Studio Monardo? La liquidazione giudiziale è lo sbocco della crisi d’impresa quando la composizione negoziata non riesce o non viene tentata. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, quindi conosce dall’interno il percorso che precede l’insolvenza e le alternative che restano aperte durante la procedura. Il binario della liquidazione controllata del sovraindebitato, dove l’esdebitazione dopo tre anni opera di diritto (art. 282 CCII), è invece il terreno del Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: sono le due qualifiche che l’Avvocato ha e che coprono entrambe le porte d’accesso al beneficio.
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La mappa temporale: dal giorno della sentenza al decreto di esdebitazione
Prima di scendere nelle singole tappe, serve una visione d’insieme. La regola dell’art. 279, comma 1, CCII si combina con l’art. 281 (il procedimento nella liquidazione giudiziale) e con l’art. 282 (le regole speciali della liquidazione controllata). Ne nasce un calendario in cui alcuni passaggi dipendono dal debitore, altri dal curatore, altri ancora dal tribunale.
La tabella che segue raccoglie le tappe che sviluppiamo una per una nelle sezioni successive. La colonna “chi muove” è quella da guardare con più attenzione: dove c’è scritto “debitore”, un ritardo dipende solo da lui.
| Tappa | Quando | Cosa accade | Chi muove | Norma di riferimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giorno 0 | Sentenza di apertura della liquidazione | Tribunale | artt. 49 e 279 CCII |
| 2 | Primi 4-5 mesi | Inventario, stato passivo, programma di liquidazione | Curatore, giudice delegato | artt. 195 ss., 200 ss., 213 CCII |
| 3 | Anni 1-3 | Vendite, riparti parziali, condotta del debitore | Curatore e debitore | artt. 220, 280 CCII |
| 4 | Fine del triennio | Maturazione del diritto; calcolo del termine | Debitore (verifica) | art. 279 CCII; art. 2963 c.c. |
| 5 | Subito dopo | Deposito dell’istanza di esdebitazione | Debitore | art. 281, commi 1-2, CCII |
| 6 | 15 giorni dalla comunicazione | Osservazioni dei creditori; parere degli organi; decreto | Creditori, curatore, tribunale | art. 281, commi 1, 3, 4, CCII |
| 7 | 30 giorni | Reclamo contro il decreto | Creditori, P.M., debitore | artt. 281, comma 4, e 124 CCII |
| 8 | Dopo il decreto | Prosecuzione di vendite, giudizi e riparti | Curatore | art. 281, commi 5-6, CCII |
| 9 | Chiusura | Fine della procedura; effetti definitivi | Tribunale | artt. 233-235 CCII |
Due avvertenze prima di partire. La prima: questa guida si concentra sull’esdebitazione anticipata, cioè quella chiesta a procedura ancora aperta. Le condizioni generali di meritevolezza (art. 280 CCII) e i debiti che restano comunque esclusi dal beneficio (art. 278 CCII) li richiamiamo solo dove servono a capire la sequenza temporale. La seconda: nella liquidazione controllata del sovraindebitato il meccanismo è diverso, perché l’esdebitazione opera di diritto. A quel binario dedichiamo una sezione apposita più avanti.
Giorno 0: la sentenza di apertura fa partire l’orologio
Cosa succede
Tutto comincia con una sentenza. Il tribunale apre la liquidazione giudiziale dell’imprenditore (o la liquidazione controllata del sovraindebitato), nomina il curatore o il liquidatore e il giudice delegato, ordina il deposito delle scritture contabili e fissa l’udienza per l’esame dello stato passivo. Da quel momento il debitore perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni compresi nella procedura, che passano nelle mani del curatore.
È anche il giorno in cui, quasi sempre senza che il debitore se ne accorga, comincia a correre il termine più importante della sua vita economica futura. Il triennio dell’art. 279 si conta dall’apertura della procedura di liquidazione, non dalla data dell’istanza di fallimento, non dalla notifica del ricorso e non dalla dichiarazione dello stato passivo.
La norma
L’art. 279, comma 1, CCII stabilisce che, con le eccezioni previste dall’art. 280 e dall’art. 282, comma 2, il debitore ha diritto a conseguire l’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione, oppure al momento della chiusura della procedura se questa interviene prima. Il comma 1 è stato toccato dal correttivo D.Lgs. 136/2024 (art. 42); il comma 2, che nella versione originaria disciplinava un’ipotesi ulteriore, è stato abrogato già dal D.Lgs. 83/2022.
Chi ha conosciuto la legge fallimentare noterà la differenza. L’art. 143 l.f. prevedeva che il beneficio fosse chiesto con ricorso entro l’anno successivo alla chiusura del fallimento: senza chiusura, niente esdebitazione. La legge 3/2012, per il sovraindebitato, prevedeva un termine di quattro anni e comunque la chiusura della liquidazione del patrimonio. Il Codice ha sganciato l’esdebitazione dalla chiusura, in attuazione della legge delega n. 155/2017 e della direttiva (UE) 2019/1023, che all’art. 21 chiede agli Stati di garantire l’esdebitazione integrale entro un periodo non superiore a tre anni.
I termini che si attivano
Il giorno 0 attiva tre orologi diversi che conviene tenere separati:
- il triennio per l’esdebitazione (art. 279), che corre per il debitore;
- i termini per lo stato passivo, fissati nella sentenza, che corrono per i creditori;
- il termine per il programma di liquidazione, che corre per il curatore.
La data da segnare è quella della sentenza di apertura, intesa come data di pubblicazione mediante deposito in cancelleria. È la data che compare sul provvedimento e nella visura del registro delle imprese. Qui conviene essere prudenti: se c’è uno scarto di qualche giorno tra la data della decisione e quella del deposito, il triennio va calcolato prudenzialmente dalla data più recente, in modo da non depositare un’istanza prematura.
Cosa può fare il debitore ora
Il giorno dell’apertura il debitore ha soprattutto un compito: costruire fin da subito il fascicolo della propria meritevolezza. Sembra prematuro, ma non lo è. Tre anni dopo il tribunale si chiederà se il debitore ha collaborato con gli organi della procedura, se ha consegnato le scritture, se ha fornito le informazioni richieste, se ha ostacolato la liquidazione. Tutto questo si decide nei primi mesi, non al terzo anno.
Contro la sentenza di apertura resta la finestra del reclamo previsto dal Codice. È una finestra stretta, che si chiude in tempi brevi dalla notifica o dall’iscrizione della sentenza. Va valutata subito, perché una sentenza di apertura non impugnata fa partire il triennio in modo definitivo.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più frequente è psicologico: pensare che la procedura sia “finita” per il debitore e che, da quel momento, tutto dipenda dal curatore. Chi si allontana, cambia indirizzo senza comunicarlo, non risponde alle convocazioni, non consegna la documentazione contabile completa, prepara con le proprie mani il diniego dell’esdebitazione tre anni dopo.
C’è poi un secondo errore, più tecnico: non annotare la data esatta della sentenza. Quando, a distanza di anni, si tratta di calcolare il triennio, si scopre che nessuno ricorda se la procedura era stata aperta a marzo o ad aprile, e si perde tempo prezioso.
Quanto dura realmente
Il giorno 0 è un giorno, ma le sue conseguenze organizzative durano settimane. L’apposizione dei sigilli, la presa in consegna dei beni, il primo incontro con il curatore e la consegna delle scritture occupano normalmente il primo mese. In questo periodo il debitore viene sentito e deve dare le informazioni utili alla ricostruzione del patrimonio.
Dal primo al quinto mese: inventario, stato passivo e programma di liquidazione
Cosa succede
A questo punto la procedura entra nella sua fase costruttiva. Il curatore redige l’inventario dei beni, esamina le domande di ammissione al passivo, predispone il progetto di stato passivo e lo porta all’udienza davanti al giudice delegato. Contemporaneamente prepara il programma di liquidazione, cioè il documento che dice cosa verrà venduto, come, in quanto tempo e con quali azioni giudiziarie si cercherà di recuperare altro attivo.
Per l’esdebitazione questa fase conta per due ragioni. La prima: è lo stato passivo a fissare la platea dei creditori “ammessi”, quelli che riceveranno la comunicazione dell’istanza e potranno fare osservazioni e reclamo. La seconda: è il programma di liquidazione a indicare, già nei primi mesi, se la procedura potrà chiudersi entro tre anni oppure se durerà più a lungo. È da quel documento che il debitore capisce se gli converrà sfruttare il triennio dell’art. 279 o attendere la chiusura.
La norma
L’udienza per l’esame dello stato passivo viene fissata nella sentenza di apertura, entro un termine che il Codice contiene in pochi mesi (con una dilazione possibile per le procedure di particolare complessità). Le domande tempestive si depositano prima dell’udienza; quelle tardive possono arrivare anche dopo, entro i termini dell’art. 208 CCII.
Il programma di liquidazione è disciplinato dall’art. 213 CCII. Il curatore deve predisporlo entro centocinquanta giorni dalla sentenza e deve indicarvi anche il termine entro cui prevede di completare la liquidazione dell’attivo. Quel termine, di regola, non può superare cinque anni dal deposito della sentenza, salvo proroghe motivate nei casi più complessi.
Proviamo a mettere insieme i due dati: liquidazione fino a cinque anni (talvolta di più), esdebitazione possibile dopo tre. Ne deriva che in molte procedure l’esdebitazione anticipata non è un’eccezione, ma la via ordinaria per ottenere il beneficio in tempi ragionevoli.
I termini che si attivano
In questa fase il debitore non ha termini propri da rispettare per l’esdebitazione, ma ha obblighi di collaborazione che hanno una scadenza implicita: le informazioni e i documenti richiesti dal curatore vanno forniti quando vengono chiesti, non mesi dopo. Ogni richiesta del curatore rimasta senza risposta è un argomento che, al terzo anno, potrà essere usato contro il beneficio.
Va ricordato anche un dettaglio sul calendario estivo. Nelle procedure regolate dal Codice della crisi la sospensione feriale (1-31 agosto) non si applica ai termini, salvo diversa previsione (art. 9 CCII). Ne deriva che agosto non rallenta né le udienze di verifica né i termini che il debitore deve osservare.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore può, e spesso deve, partecipare attivamente alla verifica dello stato passivo. Non ha il ruolo di un creditore, ma può segnalare al curatore crediti inesistenti, già pagati o gonfiati. Perché gli interessa, se tanto non pagherà? Perché lo stato passivo incide su quanto resterà inesigibile e, soprattutto, su chi potrà opporsi alla sua esdebitazione. Un creditore ammesso per un importo non dovuto è un soggetto in più legittimato a reclamare.
Leggere il programma di liquidazione è la mossa più sottovalutata di questa fase. Da quel documento il debitore ricava se la procedura chiuderà prima o dopo il triennio, quali giudizi il curatore intende promuovere (revocatorie, azioni di responsabilità, recuperi crediti) e quanto dureranno, quali beni saranno venduti e con quali tempi. Su queste informazioni si costruisce la strategia dei tre anni successivi.
L’errore tipico di questa fase
Disinteressarsi dello stato passivo. Molti debitori pensano che l’ammissione dei crediti sia “affare dei creditori”. Il risultato è che, al momento dell’istanza di esdebitazione, si trovano a fronteggiare osservazioni di soggetti che non avrebbero mai dovuto essere ammessi, o per importi molto superiori al dovuto.
Leggere il programma con l’occhio al triennio
Ci sono alcuni segnali, nel programma di liquidazione, che indicano già nei primi mesi che il triennio arriverà prima della chiusura:
- la presenza di beni immobili gravati da ipoteche o occupati, che richiedono più esperimenti di vendita;
- la previsione di azioni revocatorie o di responsabilità, che hanno durata pluriennale e possono portare alla chiusura in pendenza di giudizi (art. 234);
- l’esistenza di partecipazioni societarie o di crediti verso clienti in contenzioso;
- un termine di completamento della liquidazione fissato a quattro o cinque anni.
Quando ricorrono uno o più di questi elementi, il debitore può pianificare con largo anticipo l’istanza al triennio. Quando invece il programma prevede la vendita di pochi beni mobili e la chiusura entro diciotto-ventiquattro mesi, la strada naturale sarà l’istanza alla chiusura, da preparare comunque in tempo.
Quanto dura realmente
Nella prassi, la prima udienza di verifica si tiene a qualche mese dalla sentenza, ma le procedure con molti creditori o con crediti contestati richiedono più udienze. Lo stato passivo può diventare esecutivo a sei-otto mesi dall’apertura, a volte oltre. Il programma di liquidazione viene depositato con ritardi frequenti rispetto al termine di centocinquanta giorni, e il giudice delegato può chiederne modifiche. Una stima realistica: a un anno dall’apertura il quadro del passivo e dell’attivo è di solito definito, e da lì si capisce se il triennio arriverà prima della chiusura.
Dal primo al terzo anno: vendite, riparti parziali e condotta sotto osservazione
Cosa succede
Il calendario ora corre nella fase più lunga e meno visibile. Il curatore vende i beni, incassa i crediti, promuove le azioni giudiziarie previste dal programma. Quando ci sono somme disponibili, predispone i progetti di riparto parziale e li sottopone al giudice delegato. I creditori cominciano a ricevere qualcosa.
Per il debitore è un periodo apparentemente passivo. In realtà è il periodo in cui si forma, giorno dopo giorno, la prova della sua meritevolezza. Il curatore lo osserva, e tutto ciò che osserva finirà nel parere che darà sull’istanza.
La norma
I riparti sono disciplinati dagli artt. 220 ss. CCII. Il curatore presenta un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione con cadenza periodica (di regola ogni quattro mesi dall’esecutività dello stato passivo, salvo diverso termine fissato dal giudice delegato). I creditori possono contestarlo nei termini previsti; poi il giudice delegato lo dichiara esecutivo.
Sul fronte del debitore, l’art. 280 CCII fissa le condizioni per accedere all’esdebitazione. Senza entrare nel dettaglio (è materia di un approfondimento a sé), basta ricordare che il beneficio è precluso, tra l’altro, a chi è stato condannato con sentenza definitiva per determinati reati (in primo luogo la bancarotta fraudolenta e i delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio connessi all’impresa), a chi ha distratto l’attivo o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e degli affari, a chi ha ostacolato la procedura, e a chi ha già beneficiato dell’esdebitazione entro i limiti temporali e numerici che la norma stabilisce.
I termini che si attivano
Il riparto parziale apre una finestra per i creditori, non per il debitore. Ma c’è un dato che il debitore deve tenere a mente: ogni euro distribuito prima dell’esdebitazione riduce il debito residuo che diventerà inesigibile, e la storia dei riparti diventa parte del fascicolo che il tribunale esaminerà. Non è un requisito di legge che i creditori siano stati pagati in una certa percentuale; ma la regolarità della liquidazione e la collaborazione del debitore pesano nella valutazione complessiva.
Va qui ricordato un precedente che i commenti richiamano spesso, anche se maturato sulla legge fallimentare. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 24214 del 18 novembre 2011, hanno chiarito che per l’esdebitazione non era necessario che tutti i creditori chirografari avessero ricevuto qualcosa: spettava al giudice valutare se, in concreto, i riparti effettuati, rapportati a quanto dovuto, giustificassero il beneficio. Il Codice della crisi non ripropone il requisito della soddisfazione parziale tra le condizioni dell’art. 280, ma quella pronuncia resta utile per capire il ragionamento “in concreto” che i tribunali adottano.
Cosa può fare il debitore ora
In questa fase il debitore ha tre strumenti concreti.
Il primo è documentare la propria collaborazione: conservare copia di ogni comunicazione con il curatore, di ogni documento consegnato, di ogni risposta data. Non per diffidenza, ma perché, al momento dell’istanza, sarà utile poter dimostrare con le carte quello che altrimenti resterebbe un’affermazione.
Il secondo è non generare nuovi problemi. L’attività economica successiva all’apertura, i nuovi debiti, le operazioni sul patrimonio personale non compreso nella procedura vanno gestiti con attenzione, perché possono essere letti come indice di scarsa trasparenza.
Il terzo è monitorare l’andamento della liquidazione: i rapporti periodici del curatore, i progetti di riparto, l’esito delle vendite. Sono informazioni che servono a decidere se, allo scadere del triennio, conviene presentare subito l’istanza o se la chiusura è così vicina da rendere preferibile la via dell’art. 281, comma 1.
È in questa fase, a metà del cammino, che lo Studio Monardo interviene con maggiore utilità: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, imposta con il debitore il dossier di meritevolezza da presentare al terzo anno.
L’errore tipico di questa fase
Pensare che la condotta rilevante sia solo quella anteriore al dissesto. Le condizioni dell’art. 280 guardano anche al comportamento durante la procedura: la mancata collaborazione, l’omessa consegna di documenti, la reticenza sulle informazioni patrimoniali sono circostanze che il curatore riferisce al tribunale.
Un secondo errore riguarda chi esercita una nuova attività dopo l’apertura. Il reddito che il debitore produce con il proprio lavoro non è interamente sottratto alla procedura: la disciplina dei beni sopravvenuti e dei limiti di impignorabilità va verificata caso per caso, e ignorarla significa esporsi a contestazioni proprio nel momento in cui si chiede il beneficio.
Quanto dura realmente
Questa fase occupa, per definizione, la maggior parte del triennio. Nelle procedure con un solo immobile e pochi creditori, la liquidazione può concludersi in diciotto-ventiquattro mesi, e la procedura arrivare alla chiusura prima dei tre anni: in quel caso l’esdebitazione si chiede alla chiusura. Nelle procedure con più immobili, partecipazioni societarie, contenziosi o azioni revocatorie, la liquidazione supera facilmente i tre anni. È in queste ultime che il triennio dell’art. 279 cambia davvero la vita del debitore.
Allo scoccare del triennio: come si calcola il termine
Cosa succede
Siamo arrivati al giorno in cui il diritto matura. Non c’è un atto della procedura che lo segnali: nessuna comunicazione del curatore, nessun avviso del tribunale. È il debitore (o il suo difensore) che deve accorgersene e muoversi.
La norma
L’art. 279, comma 1, parla di “tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione”. L’art. 281, comma 2, riprende lo stesso concetto per il procedimento: il tribunale provvede “allo stesso modo” quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui la procedura è stata aperta. Per il computo valgono le regole generali sui termini ad anni: il termine scade nel giorno dell’ultimo anno che corrisponde, per numero, al giorno di partenza (art. 2963 c.c., applicabile anche ai termini processuali secondo l’art. 155 c.p.c.).
I termini che si attivano
Facciamo un esempio. Liquidazione giudiziale aperta con sentenza pubblicata il 14 marzo 2023. Il triennio si compie il 14 marzo 2026. Tra le due date c’è anche il 29 febbraio 2024: i giorni effettivi sono quindi 1.096, non 1.095. Non cambia nulla, perché il termine si calcola ad anni e non a giorni, ma l’esempio mostra perché contare i giorni sul calendario è un errore.
Per prudenza, l’istanza va depositata dal giorno successivo a quello in cui il triennio si compie, così da evitare qualsiasi contestazione sulla sua tempestività. Non esiste invece un termine finale: il diritto non si perde se l’istanza viene presentata al quarto o al quinto anno, purché la procedura sia ancora aperta. Chi però lascia arrivare la chiusura senza aver mai chiesto il beneficio deve fare i conti con le regole sulla domanda alla chiusura, che vedremo più avanti, e con la recente lettura della Corte costituzionale.
Attenzione a due situazioni particolari.
- Procedure “a cascata”: se l’imprenditore è stato prima ammesso a uno strumento di regolazione della crisi (per esempio un concordato) e poi la procedura è stata convertita in liquidazione, il triennio dell’art. 279 si conta dall’apertura della liquidazione, non dall’ingresso nello strumento precedente. È un punto da verificare sul testo dei provvedimenti, perché le date si sovrappongono.
- Socio illimitatamente responsabile: quando la liquidazione si estende ai soci di una società di persone, ogni socio ha la propria sentenza di estensione. La data da cui contare è quella che riguarda la sua posizione.
Qualche esempio di calcolo aiuta a fissare la regola, compresi i casi di confine:
| Data della sentenza di apertura | Compimento del triennio | Primo giorno prudente per il deposito | Nota |
|---|---|---|---|
| 14 marzo 2023 | 14 marzo 2026 | 16 marzo 2026 (lunedì) | Il 15 marzo 2026 è domenica: nessun problema a depositare prima, ma il lunedì è la scelta più lineare |
| 9 ottobre 2023 | 9 ottobre 2026 | 12 ottobre 2026 (lunedì; il deposito telematico è possibile anche sabato 10) | Caso tipico di procedura aperta in autunno: il triennio è maturato da pochi giorni alla data di questa guida |
| 29 febbraio 2024 | 28 febbraio 2027 | 1° marzo 2027 | Nel 2027 febbraio non ha il giorno 29: il termine scade l’ultimo giorno del mese (art. 2963, comma 4, c.c.) |
| 2 agosto 2024 | 2 agosto 2027 | 3 agosto 2027 | Agosto non sposta nulla: nei procedimenti del Codice non opera la sospensione feriale 1-31 agosto |
| 18 dicembre 2025 | 18 dicembre 2028 | 19 dicembre 2028 | Procedure aperte di recente: la scadenza va annotata ora, non fra tre anni |
La tabella mostra anche perché non bisogna fidarsi dei conteggi “a giorni”. Chi conta 1.095 giorni da una data che comprende un 29 febbraio finisce un giorno prima del dovuto; chi conta da una data di fine febbraio rischia di non sapere quale giorno scegliere. La regola del computo ad anni elimina ogni dubbio.
Infine, una precisazione sulla natura del termine. Il triennio non è un termine processuale da rispettare a pena di decadenza, ma un periodo che deve essere trascorso perché il diritto sorga. Ne deriva che non ha senso chiedersi se sia “sospeso” o “interrotto”: corre dal giorno dell’apertura e matura alla scadenza, indipendentemente da quello che accade nella procedura. Neppure la pendenza di un reclamo contro la sentenza di apertura ne sposta l’inizio, salvo che la sentenza venga revocata, perché in quel caso la procedura viene meno.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore deve, nelle settimane che precedono la scadenza, preparare tutto quello che servirà per l’istanza: copia della sentenza di apertura, dello stato passivo esecutivo, dei rapporti periodici del curatore, dei progetti di riparto eseguiti, e la documentazione che dimostra la propria collaborazione. Arrivare al giorno del triennio con il fascicolo già pronto significa poter depositare l’istanza il giorno dopo.
Conviene anche un contatto preventivo con il curatore. Non è un obbligo, ma il curatore dovrà esprimersi sull’istanza e riferire al tribunale i fatti rilevanti: sapere in anticipo se ci sono punti critici consente di affrontarli nell’istanza stessa, invece di subirli nel parere.
L’errore tipico di questa fase
Contare il triennio da una data sbagliata. Le date sbagliate più frequenti sono tre: quella del deposito del ricorso per l’apertura della liquidazione, quella dell’udienza prefallimentare (o, nel lessico attuale, dell’udienza sul ricorso per l’apertura), quella della dichiarazione di esecutività dello stato passivo. Nessuna delle tre è la data giusta.
Un secondo errore è il contrario: credere che, scaduti i tre anni, l’esdebitazione arrivi da sola. Nella liquidazione giudiziale non è così: serve l’istanza del debitore. È solo nella liquidazione controllata che il meccanismo opera di diritto, e anche lì il tribunale deve comunque pronunciare un decreto motivato.
Quanto dura realmente
Il calcolo richiede pochi minuti, ma la preparazione documentale richiede settimane. Nella prassi, chi si muove con anticipo riesce a depositare l’istanza entro pochi giorni dalla maturazione del triennio; chi se ne accorge tardi impiega mesi. Ogni mese perso è un mese in più di esposizione verso i creditori, che in quella fase non possono agire esecutivamente sui beni compresi nella procedura, ma restano titolari del credito residuo.
Il deposito della domanda: chi la presenta, dove e con quale contenuto
Cosa succede
Il debitore deposita l’istanza di esdebitazione nel fascicolo della procedura. È un atto breve nella forma, ma non nel contenuto: deve dimostrare che il triennio è maturato, che le condizioni dell’art. 280 sono soddisfatte e che non ricorre nessuna causa ostativa.
La norma
L’art. 281, comma 1, CCII disciplina l’istanza presentata alla chiusura; il comma 2 estende la stessa disciplina all’istanza presentata decorsi almeno tre anni dall’apertura. Dopo il correttivo del 2024 il testo prevede che l’istanza sia comunicata dal curatore ai creditori ammessi al passivo, i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni. Il tribunale provvede sentiti gli organi della procedura e verificate le condizioni degli artt. 278, 279 e 280, dichiarando inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.
Il comma 3 chiede al curatore di dare atto, nel rapporto riepilogativo, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. È il documento su cui il tribunale lavorerà, e il debitore ha tutto l’interesse a sapere cosa contiene.
I termini che si attivano
Il deposito dell’istanza fa partire la catena: comunicazione ai creditori, quindici giorni per le osservazioni, parere degli organi, decreto. Il termine di quindici giorni per le osservazioni decorre dalla comunicazione ai creditori, non dal deposito dell’istanza. È un dettaglio che conta per stimare i tempi complessivi.
Cosa può fare il debitore ora
L’istanza ben costruita contiene, di solito:
- l’indicazione della data della sentenza di apertura e il calcolo del triennio;
- la dichiarazione dell’assenza delle cause ostative dell’art. 280, con la documentazione utile (per esempio il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti);
- la ricostruzione della collaborazione prestata agli organi della procedura, con i riferimenti documentali;
- un quadro dello stato della liquidazione e dei riparti eseguiti, per mostrare che la procedura è stata gestita senza ostacoli da parte del debitore;
- se ci sono debiti che rientrano tra quelli esclusi dall’art. 278, la loro indicazione, così da delimitare con chiarezza l’oggetto del beneficio.
Un’istanza che anticipa le possibili obiezioni dei creditori riduce il rischio che queste trovino spazio nel decreto. Se il debitore sa che un creditore contesterà un certo episodio (una vendita anteriore all’apertura, un ritardo nella consegna dei documenti), conviene spiegarlo fin dall’inizio, con le prove.
Può presentare l’istanza il debitore persona fisica sottoposto alla liquidazione. Nelle società di persone, il beneficio riguarda la posizione dei soci illimitatamente responsabili, che lo chiedono per sé.
L’errore tipico di questa fase
Depositare un’istanza “di stile”, di poche righe, limitata alla richiesta del beneficio. Il tribunale verifica d’ufficio le condizioni, ma lo fa sulla base di ciò che ha nel fascicolo: il rapporto del curatore, le osservazioni dei creditori, la documentazione allegata. Un’istanza vuota lascia al curatore e ai creditori il compito di raccontare la storia del debitore.
Un secondo errore riguarda l’oggetto. Il beneficio copre i debiti concorsuali non soddisfatti, con le esclusioni previste dalla legge. Non riguarda i debiti sorti dopo l’apertura, che seguono regole diverse. Chiedere “la liberazione da tutti i debiti” senza distinzioni è un modo per attirare obiezioni.
Quanto dura realmente
La redazione dell’istanza, con la raccolta della documentazione, richiede alcune settimane. Il deposito è immediato. La comunicazione ai creditori da parte del curatore avviene di norma nei giorni successivi, a mezzo PEC agli indirizzi risultanti dallo stato passivo.
Quindici giorni dopo la comunicazione: osservazioni dei creditori e decreto del tribunale
Cosa succede
Siamo alla fase in cui il debitore non parla più: parlano gli altri. I creditori ammessi al passivo ricevono la comunicazione dell’istanza e hanno quindici giorni per depositare osservazioni. Il curatore si esprime sui fatti rilevanti, anche nel rapporto riepilogativo. Il tribunale, sentiti gli organi della procedura, decide con decreto.
La norma
L’art. 281 CCII, ai commi 1 e 2, affida la decisione al tribunale, che verifica le condizioni degli artt. 278, 279 e 280 e, se le ritiene sussistenti, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. Il comma 4 prevede che il decreto sia comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi non integralmente soddisfatti, e che sia iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere.
Che tipo di valutazione fa il tribunale? Un’indicazione di metodo viene da Cass. 24 ottobre 2024, n. 27562, pronunciata su un fallimento del 2011 e quindi sull’art. 142 della legge fallimentare (il ricorrente era socio illimitatamente responsabile di una s.n.c.). La Corte ha affermato che, accertata la meritevolezza soggettiva, il beneficio va di regola concesso e può essere negato solo se, valutate tutte le circostanze della procedura (attivo realizzato, numero dei creditori, costi prededucibili), il soddisfacimento dei creditori risulta nullo o del tutto irrisorio: la scarsa consistenza del patrimonio non può, da sola, penalizzare il debitore meritevole. Il Codice della crisi ha eliminato quel requisito oggettivo dall’art. 280, ma la pronuncia conferma che il giudizio guarda alla condotta del debitore e alla storia della procedura nel suo complesso, non a una soglia percentuale.
I termini che si attivano
Quindici giorni per le osservazioni dei creditori, decorrenti dalla comunicazione. Nessun termine di legge, invece, per il decreto del tribunale: i tempi dipendono dal carico dell’ufficio e dalla complessità delle osservazioni. In questo periodo il debitore può, se necessario, depositare una memoria di replica alle osservazioni, nel rispetto del contraddittorio.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra decisiva per il debitore è quella che si apre dopo le osservazioni e si chiude con il decreto. Se un creditore solleva contestazioni (una distrazione, un’operazione sospetta, una condotta ostruzionistica), il debitore deve poter rispondere puntualmente, documenti alla mano. Non è un processo a cognizione piena, ma il tribunale decide sulla base di ciò che ha davanti: una contestazione rimasta senza risposta pesa più di quanto meriterebbe.
È anche il momento di verificare il parere del curatore. Se il rapporto riepilogativo contiene inesattezze, il debitore può segnalarle. Se il curatore esprime riserve, conviene capire su cosa si fondano e se possono essere superate.
Le obiezioni più frequenti e come si preparano le risposte
Nella prassi le osservazioni dei creditori si concentrano su pochi temi ricorrenti. La tabella li collega alla risposta documentale che il debitore dovrebbe avere già pronta.
| Obiezione del creditore | A quale condizione si collega | Documenti utili per la replica |
|---|---|---|
| “Il debitore ha venduto beni sotto prezzo prima dell’apertura” | Distrazione o aggravamento del dissesto (art. 280) | Atti di vendita, perizie, estratti conto che mostrano l’incasso e l’impiego del prezzo |
| “Non ha consegnato tutta la documentazione” | Ostacolo o mancata collaborazione | Verbali di consegna, PEC al curatore, ricevute di trasmissione |
| “Ha nascosto conti o rapporti” | Ricostruzione del patrimonio resa difficoltosa | Elenco rapporti bancari comunicati, risposte alle richieste del curatore |
| “È sotto processo per bancarotta” | Condanne ostative (art. 280) | Certificati del casellario e dei carichi pendenti, stato del procedimento penale |
| “Ha già avuto un’esdebitazione” | Limiti temporali e numerici (art. 280) | Visure e provvedimenti di eventuali procedure precedenti |
| “Il mio credito non deve essere toccato” | Debiti esclusi (art. 278) | Titolo del credito e sua natura; delimitazione dell’oggetto dell’istanza |
Un’avvertenza sul procedimento penale pendente. La condanna ostativa è quella definitiva; ma un processo in corso per un reato che, in caso di condanna, impedirebbe il beneficio è una circostanza che il tribunale considera con attenzione, e la sua gestione richiede coordinamento tra difesa penale e istanza civile. È uno dei casi in cui il calendario dell’esdebitazione deve essere costruito tenendo conto di un calendario diverso, quello del processo penale.
Il curatore, dal canto suo, non è un avversario del debitore. Il suo compito è riferire con imparzialità i fatti rilevanti. Ma se il rapporto riepilogativo contiene una ricostruzione incompleta, è nell’interesse del debitore integrarla, con garbo e con documenti, prima che il tribunale decida.
L’errore tipico di questa fase
Reagire alle osservazioni sul piano personale, contestando il creditore invece dei fatti. Il tribunale non decide chi ha ragione in un contrasto tra debitore e creditore: verifica se ricorrono le cause ostative. Una replica efficace resta sui fatti e sulle prove.
Un altro errore è non accorgersi che una osservazione riguarda un debito escluso dal beneficio (per esempio un debito per risarcimento da fatto illecito extracontrattuale, o per obblighi di mantenimento e alimentari). In quel caso il creditore non sta contestando l’esdebitazione, ma chiedendo che il proprio credito ne resti fuori: la risposta corretta è diversa.
Quanto dura realmente
Tra deposito dell’istanza e decreto passano, nella prassi, da uno a quattro mesi, a seconda del tribunale. Nelle procedure con molti creditori e osservazioni complesse si può andare oltre. Il debitore ha interesse a sollecitare la decisione solo dopo che il contraddittorio si è esaurito, mai prima.
Trenta giorni: la finestra del reclamo
Cosa succede
Il decreto è stato pronunciato e comunicato. Se concede l’esdebitazione, i creditori non soddisfatti e il pubblico ministero possono contestarlo. Se la nega, è il debitore a poterlo impugnare.
La norma
L’art. 281, comma 4, CCII rinvia al reclamo previsto dall’art. 124 CCII, da proporre alla corte d’appello entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto. Non si applica la sospensione feriale (1-31 agosto), in coerenza con la regola generale dell’art. 9 CCII per i termini del Codice: un decreto comunicato a fine luglio va quindi reclamato entro la fine di agosto, senza alcuno slittamento.
I termini che si attivano
Il termine di trenta giorni per il reclamo è perentorio: scaduto, il decreto diventa definitivo. Per il debitore che ha ottenuto il beneficio, la scadenza del termine senza reclami significa che l’inesigibilità dei debiti residui si consolida. Per il debitore che se l’è visto negare, significa che il diniego diventa definitivo per quella procedura.
Contro il provvedimento della corte d’appello resta il ricorso per cassazione, nei limiti di legge. È la sede in cui si discutono le questioni di diritto: come si interpreta una causa ostativa, quale rilievo ha una certa condotta, come si coordinano le norme.
Cosa può fare il debitore ora
Se il decreto è favorevole, il debitore deve semplicemente vigilare: verificare la data di comunicazione, calcolare il trentesimo giorno, controllare se sono stati depositati reclami. Se un creditore reclama, il debitore si costituisce in corte d’appello e difende il decreto.
Se il decreto è sfavorevole, la finestra del reclamo è l’unica occasione per rimettere in discussione il diniego nella stessa procedura. Il reclamo deve attaccare la motivazione del tribunale nei punti decisivi: un’errata ricostruzione dei fatti, un’errata applicazione delle cause ostative, una valutazione che non ha tenuto conto delle prove offerte.
L’errore tipico di questa fase
Contare i trenta giorni dalla data del decreto, invece che dalla sua comunicazione. O, al contrario, dare per scontato che la comunicazione sia avvenuta in una data successiva, quando la PEC è stata recapitata prima. La data rilevante è quella di consegna della comunicazione.
Un secondo errore: confondere il reclamo con un nuovo giudizio in cui si possono introdurre fatti mai prospettati. Il reclamo è un mezzo di impugnazione: si lavora soprattutto su ciò che è già nel fascicolo.
Quanto dura realmente
Il reclamo in corte d’appello si decide, nella prassi, in alcuni mesi. Un eventuale ricorso per cassazione aggiunge tempi più lunghi. Nel frattempo, la procedura di liquidazione continua il suo corso.
Dopo il decreto: la procedura continua, i riparti anche
Cosa succede
Ed eccoci al punto che rende l’esdebitazione anticipata diversa da quella “classica”. Il debitore ha ottenuto il decreto, ma la procedura non è chiusa. Il curatore continua a vendere, i giudizi pendenti proseguono, i creditori continuano a ricevere riparti. Come si conciliano le due cose?
La norma
La risposta sta nei commi 5 e 6 dell’art. 281 CCII. L’esdebitazione non produce effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se successivi alla chiusura disposta in pendenza di giudizi ai sensi dell’art. 234. E se dall’esito di quei giudizi e di quelle operazioni deriva un maggior riparto ai creditori, l’esdebitazione vale soltanto per la parte dei crediti che resta definitivamente non soddisfatta.
In altre parole: il decreto non sottrae nulla alla massa attiva già acquisita e non interrompe la liquidazione. Rende inesigibile nei confronti del debitore quello che, alla fine di tutto, i creditori non avranno ricevuto. I creditori non perdono un euro di ciò che la procedura riuscirà a realizzare; perdono solo la possibilità di aggredire il debitore per la parte residua.
I termini che si attivano
Dopo il decreto, i riparti seguono il loro calendario ordinario (artt. 220 ss. CCII): progetti periodici, osservazioni, esecutività. Il debitore non ha ruolo attivo nei riparti, ma l’esito di ciascuno modifica la quota di debito che diventerà definitivamente inesigibile.
C’è poi una questione che la norma non risolve in modo espresso e su cui gli interpreti discutono: la sorte dei beni sopravvenuti al debitore dopo il decreto di esdebitazione, quando la liquidazione giudiziale è ancora aperta. L’art. 142 CCII fa rientrare nella liquidazione anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività per acquistarli e conservarli. Se l’esdebitazione ha già liberato il debitore, ha senso che la procedura continui ad acquisire i suoi nuovi beni e redditi? Per la liquidazione controllata la Corte costituzionale ha dato una risposta chiara (il triennio segna il limite massimo dell’apprensione dei beni sopravvenuti, come vedremo); per la liquidazione giudiziale la questione è più delicata e va valutata caso per caso, con attenzione a quanto il tribunale indica nel decreto.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore deve sapere esattamente cosa resta in gioco. Tre verifiche concrete:
- Quali giudizi sono pendenti (revocatorie, azioni di responsabilità, cause di recupero crediti) e quale esito potrebbero avere sulla massa attiva.
- Quali beni restano da vendere e quale ricavo è ragionevole attendersi.
- Quali debiti sono esclusi dal beneficio e restano quindi esigibili, indipendentemente dai riparti.
Su queste basi può ricostruire la propria posizione patrimoniale “dopo la procedura” con molto anticipo rispetto alla chiusura, e programmare la ripartenza: un nuovo lavoro, una nuova attività, l’accesso al credito.
Il calcolo del residuo: un esempio numerico
Per capire in concreto come lavora il comma 6 dell’art. 281, riprendiamo i numeri della simulazione che sviluppiamo più avanti. Passivo chirografario ammesso: 383.670 €. Privilegiati: 96.410 €. Prima del decreto è stato eseguito un solo riparto di 33.150 €, tutto ai privilegiati.
- Dopo il decreto il curatore vende il capannone a 198.300 €. Dedotte le spese di procedura (ipotesi: 31.460 €), restano 166.840 €.
- Con questa somma si pagano anzitutto i privilegiati residui: 96.410 − 33.150 = 63.260 €.
- Ai chirografari vanno 166.840 − 63.260 = 103.580 €.
- L’anno dopo la revocatoria recupera 38.900 €; dedotti 4.120 € di spese, ai chirografari vanno altri 34.780 €.
- Totale distribuito ai chirografari: 103.580 + 34.780 = 138.360 €, pari a circa il 36,06% del loro credito.
- Parte definitivamente non soddisfatta, e quindi inesigibile verso il debitore: 383.670 − 138.360 = 245.310 €.
Il decreto pronunciato al terzo anno non cristallizza il debito a quella data: è un “contenitore” che si riempie solo alla fine, quando si saprà quanto la liquidazione ha prodotto. Per il creditore, nulla cambia rispetto a ciò che avrebbe ricevuto dalla procedura; per il debitore, cambia tutto, perché sa fin da subito che il residuo non lo inseguirà.
Chi resta comunque esposto: coobbligati, garanti e debiti esclusi
L’esdebitazione è un beneficio personale del debitore. Non libera chi ha garantito per lui. Secondo la disciplina generale dell’istituto, restano salvi i diritti dei creditori verso i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso. Un esempio frequente: il debito bancario dell’impresa individuale garantito dalla fideiussione del coniuge. L’esdebitazione del titolare non impedisce alla banca di rivolgersi al fideiussore per il residuo. È un punto da chiarire in famiglia prima di depositare l’istanza, perché la data del decreto può coincidere con l’inizio delle iniziative contro il garante.
Allo stesso modo, alcuni debiti restano fuori dal beneficio per scelta del legislatore (art. 278 CCII): tra gli altri, gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti. È materia da approfondire a parte; qui basta ricordare che il decreto ottenuto al terzo anno non tocca questi debiti, che restano esigibili anche dopo, e che conviene conoscerne l’importo esatto prima di programmare la ripartenza.
Per i debiti sorti dopo l’apertura, infine, vale un discorso diverso: non sono debiti concorsuali e non rientrano nel beneficio. Chi, durante il triennio, ha contratto nuove obbligazioni (un finanziamento per l’auto, un debito con un fornitore della nuova attività) le ritrova intatte dopo il decreto.
L’errore tipico di questa fase
Credere che, con il decreto, il debitore torni pienamente in possesso dei beni compresi nella procedura. Non è così. I beni già acquisiti restano alla liquidazione fino alla vendita o alla chiusura. L’esdebitazione riguarda i debiti, non lo spossessamento.
L’errore speculare è quello dei creditori che, dopo il decreto, ritengono inutile seguire la procedura. Al contrario, è proprio nei riparti successivi che si gioca la loro soddisfazione residua.
Quanto dura realmente
La fase successiva al decreto può durare anni, se la liquidazione è complessa. È il caso tipico delle procedure con immobili difficili da vendere o con contenziosi lunghi. Per il debitore la differenza rispetto al passato è enorme: con la legge fallimentare avrebbe aspettato la fine di tutto questo prima di poter chiedere il beneficio; oggi lo ottiene mentre la procedura continua.
La chiusura: quando arriva prima del triennio e quando dopo
Cosa succede
La procedura si chiude per una delle cause dell’art. 233 CCII: perché i creditori sono stati soddisfatti, perché è stato eseguito il riparto finale, perché non c’è attivo sufficiente, o per le altre ipotesi previste. L’art. 234 consente la chiusura anche in pendenza di giudizi, con il curatore che conserva la legittimazione per proseguirli.
La norma
Per l’esdebitazione la chiusura conta in due scenari.
- Chiusura prima del triennio: l’art. 279 prevede che il diritto all’esdebitazione maturi “al momento della chiusura della procedura, se antecedente”. Il debitore chiede il beneficio con l’istanza dell’art. 281, comma 1, che il tribunale decide “contestualmente” al decreto di chiusura.
- Chiusura dopo il triennio: se il debitore ha già ottenuto l’esdebitazione anticipata, la chiusura non aggiunge nulla, salvo il consolidamento definitivo dei crediti residui. Se non l’ha chiesta, può farlo alla chiusura.
Sul significato di “contestualmente” è intervenuta di recente la Corte costituzionale con la sentenza n. 74 del 2026 (decisa il 23 febbraio e depositata il 12 maggio 2026). Il Tribunale di Arezzo aveva dubitato della legittimità dell’art. 281, comma 1, nella parte in cui sembra imporre che l’esdebitazione sia pronunciata insieme al decreto di chiusura, escludendo la domanda presentata subito dopo. La Corte ha dichiarato la questione non fondata, ma con un’interpretazione importante: la contestualità è logica, non cronologica. Il tribunale può pronunciare l’esdebitazione con un decreto successivo alla chiusura, purché l’istanza sia presentata prima che il decreto di chiusura diventi efficace o, comunque, nel periodo in cui gli organi della procedura restano operativi.
I termini che si attivano
Per chi non ha sfruttato il triennio, la chiusura è l’ultima finestra. L’istanza va presentata entro il momento in cui il decreto di chiusura acquista efficacia, o nella fase di ultrattività degli organi, secondo la lettura della Corte costituzionale. Lasciar passare questo momento espone al rischio di non poter più ottenere il beneficio in quella procedura.
Cosa può fare il debitore ora
Se la chiusura è imminente e il debitore non ha ancora chiesto l’esdebitazione, deve muoversi subito, depositando l’istanza prima del decreto di chiusura o comunque nei tempi indicati dalla Corte. Se l’ha già ottenuta, deve verificare che la chiusura non incida sugli effetti già prodotti e che i riparti finali siano stati correttamente eseguiti, perché da essi dipende la misura definitiva dei debiti inesigibili.
L’errore tipico di questa fase
Aspettare la chiusura per “fare tutto insieme”. È una strategia che può funzionare quando la chiusura è vicina e certa, ma diventa un rischio quando la procedura si allunga oltre il previsto. Chi ha maturato il triennio e non chiede il beneficio rinuncia, di fatto, a mesi o anni di ripartenza.
Quanto dura realmente
Dal riparto finale al decreto di chiusura passano, di solito, alcuni mesi. Nelle procedure chiuse in pendenza di giudizi (art. 234), la “coda” giudiziaria può durare anni, ma, come visto, l’esdebitazione non incide su quei giudizi.
La stessa procedura, due calendari
Mettiamo a confronto due debitori nella stessa situazione di partenza, che si comportano in modo diverso. Sono ipotesi dimostrative, costruite su dati verosimili, non casi reali.
Dati comuni. Imprenditore individuale nel settore edile. Liquidazione giudiziale aperta con sentenza pubblicata il 14 marzo 2023. Stato passivo esecutivo per 487.320 €, di cui 96.410 € privilegiati e 390.910 € chirografari. Attivo: un capannone stimato 212.640 €, crediti verso clienti per 41.870 €, un’azione revocatoria promossa dal curatore su un pagamento di 38.900 €. Il programma di liquidazione prevede la chiusura entro il 2028.
Calendario A: il debitore che si muove alle finestre giuste
| Data | Evento |
|---|---|
| 14 marzo 2023 | Sentenza di apertura; il debitore annota la data e consegna le scritture |
| aprile-luglio 2023 | Collabora alla verifica dello stato passivo; segnala un credito già pagato di 7.240 € che viene escluso |
| novembre 2024 | Primo riparto parziale: 33.150 € dai crediti verso clienti, ai privilegiati |
| gennaio-febbraio 2026 | Prepara il fascicolo: casellario, carichi pendenti, corrispondenza con il curatore |
| 16 marzo 2026 | Deposita l’istanza di esdebitazione (triennio compiuto il 14 marzo) |
| 20 marzo 2026 | Il curatore comunica l’istanza ai creditori via PEC |
| 4 aprile 2026 | Scadono i 15 giorni: un creditore chirografario fa osservazioni su una vendita del 2022 |
| 14 aprile 2026 | Il debitore replica documentando il prezzo congruo della vendita |
| 12 maggio 2026 | Decreto di esdebitazione, comunicato il 14 maggio |
| 13 giugno 2026 | Scade il termine di 30 giorni: nessun reclamo, il decreto è definitivo |
| luglio 2026 | Vendita del capannone a 198.300 €; riparto ai creditori secondo le regole ordinarie |
| 2027 | La revocatoria si chiude con il recupero di 38.900 €: maggior riparto ai creditori |
| 2028 | Chiusura della procedura |
Risultato: dal 13 giugno 2026 il debitore sa che i debiti concorsuali residui non saranno più esigibili nei suoi confronti. I riparti del 2026 e del 2027 vanno ai creditori, e l’esdebitazione copre solo quanto resterà definitivamente insoddisfatto dopo quei riparti, come prevede l’art. 281, comma 6. Il debitore può impostare una nuova attività con due anni di anticipo sulla chiusura. Con i numeri dell’esempio sviluppato nella tappa “Dopo il decreto”, il residuo chirografario che diventa definitivamente inesigibile è di 245.310 €; nel calendario B, dove il credito di 7.240 € non è stato contestato, sarebbe stato di 252.550 €.
Calendario B: il debitore che lascia correre
| Data | Evento |
|---|---|
| 14 marzo 2023 | Sentenza di apertura; il debitore non annota la data |
| 2023 | Non partecipa alla verifica: il credito già pagato di 7.240 € viene ammesso |
| 2023-2025 | Risponde in ritardo a due richieste del curatore sui conti correnti |
| marzo 2026 | Il triennio matura, ma il debitore non se ne accorge |
| 2027 | Apprende da un conoscente della possibilità di chiedere l’esdebitazione; deposita un’istanza di poche righe |
| 2027 | Tre creditori fanno osservazioni; il rapporto del curatore segnala i ritardi nella collaborazione |
| 2027 | Il tribunale deve valutare un fascicolo sfavorevole, costruito senza il contributo del debitore |
Risultato: anche nell’ipotesi migliore, il debitore ottiene il beneficio con oltre un anno di ritardo rispetto al calendario A; nell’ipotesi peggiore, si trova a difendere un’istanza fragile davanti a obiezioni che avrebbe potuto prevenire. Il debito residuo da cui chiede di essere liberato è, per di più, gonfiato dai 7.240 € ammessi senza contestazione.
Simulazione aggiuntiva: il triennio nella liquidazione controllata
Lavoratore dipendente sovraindebitato, debiti per 73.480 €. Liquidazione controllata aperta il 9 ottobre 2023. Il giudice stabilisce che, dello stipendio netto di 1.870 €, la quota necessaria al mantenimento sia 1.460 €: i restanti 410 € mensili vengono acquisiti alla procedura. Al 9 ottobre 2026 sono maturati 36 mesi: la procedura ha acquisito 14.760 € di reddito, oltre al ricavato della vendita di un’auto (5.320 €). Il 9 ottobre 2026 si compie il triennio: l’esdebitazione opera di diritto ai sensi dell’art. 282 CCII, con decreto motivato del tribunale, salvo cause ostative. Secondo la lettura della Corte costituzionale (sent. n. 6/2024), da quel momento cessa l’acquisizione dei redditi sopravvenuti: lo stipendio torna interamente nella disponibilità del debitore, nei limiti dei debiti esclusi.
I binari paralleli: come cambia la timeline
Fin qui abbiamo seguito la strada principale. Ma la timeline può deviare. Da questo momento in poi guardiamo le varianti più frequenti.
Binario 1: la liquidazione controllata del sovraindebitato
Il consumatore, il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo e gli altri soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale accedono alla liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII). Qui l’esdebitazione funziona diversamente: l’art. 282 CCII prevede che operi di diritto con il provvedimento di chiusura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale. Non opera nei casi dell’art. 280 e quando il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 282, comma 2, richiamato dall’art. 279).
La differenza pratica è rilevante. Nella liquidazione giudiziale l’iniziativa è del debitore; nella controllata il beneficio scatta per effetto del tempo, anche se serve comunque il decreto del tribunale che verifica l’assenza delle cause ostative.
Sul rapporto tra triennio e durata della procedura si è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 6 del 19 gennaio 2024. Il Tribunale di Arezzo, con quattro ordinanze del 2023, aveva sollevato dubbi sull’assenza di un limite temporale all’acquisizione dei beni sopravvenuti nella liquidazione controllata. La Corte ha dichiarato le questioni non fondate, chiarendo che il limite si ricava proprio dall’esdebitazione: il triennio dell’art. 282 segna il termine massimo per l’acquisizione dei beni sopravvenuti e, se i creditori non sono integralmente soddisfatti prima, anche la durata minima del programma di liquidazione. Solo se i creditori vengono pagati per intero prima dei tre anni la liquidazione può essere più breve.
Per il sovraindebitato, quindi, il triennio è contemporaneamente la data della liberazione e la data in cui il reddito torna libero. È un collegamento che rende il calcolo del termine ancora più importante.
Sul fronte dei tribunali di merito, il 2026 ha prodotto decisioni che toccano proprio il triennio.
- Trib. Rimini, 14 luglio 2026: il sovraindebitato in liquidazione controllata ha chiesto l’esdebitazione ex art. 282 dopo tre anni dall’apertura. Il tribunale l’ha accolta escludendo la colpa grave, la malafede e la frode (art. 282, comma 2) per debiti nati da fideiussioni prestate a un familiare, quando le garanzie non erano state rilasciate nella consapevolezza della crisi imminente dell’impresa garantita. Sul punto che interessa questa guida, la massima precisa che l’esdebitazione non incide sui giudizi in corso né sulle operazioni liquidatorie ancora pendenti, che proseguono fino alla chiusura (con richiamo al comma 2-bis dell’art. 282), e che verso i creditori che non hanno partecipato al concorso l’effetto opera solo per la parte eccedente la percentuale riconosciuta ai creditori di pari grado. È la stessa logica dell’art. 281, commi 5 e 6, per la liquidazione giudiziale.
- Trib. Modena, 1° luglio 2026: in una liquidazione controllata chiusa prima del triennio perché il debitore non era più in grado di versare o far acquisire attivo, ha concesso l’esdebitazione anche se gran parte del debito derivava da un precedente fallimento dell’impresa individuale chiuso senza esdebitazione. Il tribunale si è misurato con Cass., Sez. I, 14 novembre 2025, n. 30108, secondo cui il debitore già fallito e non esdebitato ex art. 142 l.f. non può accedere, per l’indebitamento di quel fallimento, all’esdebitazione del sovraindebitato incapiente; Modena ha ritenuto il caso diverso (liquidazione controllata e non esdebitazione dell’incapiente, domanda anteriore alla pronuncia della Corte, creditori soddisfatti al 16%, debitore meritevole), anche se i commenti leggono la distinzione come un contrasto consapevole.
- Trib. Treviso, 31 marzo 2026: ha rigettato per difetto di meritevolezza un’istanza di esdebitazione presentata dopo la chiusura della liquidazione controllata. Ricorda che il passare del tempo non basta: le cause ostative vengono comunque verificate.
- Trib. Verona, 24 aprile 2026: ha affermato che l’apertura della liquidazione controllata interrompe l’assegnazione dei redditi futuri disposta a favore dei creditori, anche per crediti alimentari non esdebitabili. Per il calendario del triennio significa che, dal giorno 0, il reddito eccedente il mantenimento confluisce nella procedura e non più nelle assegnazioni individuali.
È un segnale che la giurisprudenza sul tema è ancora in movimento, e che il triennio va gestito tenendo d’occhio gli orientamenti del proprio tribunale.
Binario 2: la chiusura che arriva prima del triennio
Se la liquidazione è semplice e si chiude in diciotto o ventiquattro mesi, il triennio non serve: il diritto matura alla chiusura. L’istanza va presentata in tempo utile perché il tribunale la decida contestualmente al decreto di chiusura, nel senso “logico” indicato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 74/2026. Nel caso esaminato dal Tribunale di Arezzo (ordinanza di rimessione del 26 giugno 2025), la procedura era stata chiusa il 13 dicembre 2024 e la domanda depositata il 31 marzo 2025: proprio lo scarto temporale che ha portato la questione davanti alla Corte. La lezione pratica è semplice: quando la chiusura si avvicina, l’istanza va preparata prima, non dopo.
Binario 3: una soluzione negoziale durante la liquidazione
La liquidazione giudiziale può chiudersi anche con un concordato nella liquidazione giudiziale, proposto dal debitore o da terzi nei limiti previsti dal Codice. Se il concordato viene omologato, la timeline cambia completamente: gli effetti esdebitatori seguono le regole del concordato, non quelle dell’art. 279. È un’alternativa da valutare quando c’è un terzo disposto a finanziare una proposta ai creditori.
Sul fronte dei debiti tributari, va segnalato che il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, sui tributi locali (attuazione della legge delega fiscale n. 111/2023, in vigore dal 12 agosto 2026) ha esteso con il suo art. 4 ai tributi regionali e locali gli strumenti del Codice della crisi, come la transazione fiscale. Non tocca la disciplina del triennio, ma amplia il margine di trattativa nelle soluzioni negoziali che possono affiancare o sostituire la liquidazione.
Binario 4: il reclamo dei creditori
Se un creditore reclama contro il decreto di esdebitazione, la timeline si allunga dei mesi necessari alla decisione della corte d’appello. La procedura, intanto, continua. Il debitore deve sapere che, fino alla definizione del reclamo, il beneficio non è consolidato.
Le 5 finestre critiche
Riassumiamo i cinque momenti in cui agire, o non agire, cambia l’esito.
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La finestra dell’apertura (primi giorni). Annotare la data esatta della sentenza, consegnare subito le scritture, valutare il reclamo contro la sentenza. È qui che parte il triennio e che si gettano le basi della meritevolezza.
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La finestra dello stato passivo (primi mesi). Segnalare al curatore crediti inesistenti o gonfiati. Ogni creditore ammesso senza titolo è un soggetto in più che potrà opporsi all’esdebitazione e un importo in più da cui chiedere di essere liberati.
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La finestra della preparazione (gli ultimi due-tre mesi del triennio). Raccogliere certificati, corrispondenza con il curatore, rapporti periodici e progetti di riparto, così da depositare l’istanza il giorno dopo la maturazione del termine.
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La finestra delle osservazioni (i 15 giorni e il periodo che segue). Leggere le osservazioni dei creditori e il parere del curatore, e rispondere punto per punto con i documenti prima che il tribunale decida.
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La finestra del reclamo (30 giorni dalla comunicazione del decreto). Termine perentorio, senza sospensione feriale: per difendere il beneficio concesso o per contestare il diniego. Scaduto, il decreto diventa definitivo.
Le domande sul tempo
Sono passati quattro anni dall’apertura e la procedura è ancora aperta: posso ancora chiedere l’esdebitazione?
Sì. L’art. 279 fissa il momento a partire dal quale si può chiedere il beneficio, non un termine finale. Finché la procedura è aperta, l’istanza è ammissibile. Il ritardo, però, ha un costo: ogni mese in più è un mese di attesa inutile.
La procedura è stata chiusa due mesi fa e non ho mai chiesto il beneficio: è troppo tardi?
Dipende. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 74/2026, ha letto la “contestualità” tra decreto di chiusura ed esdebitazione in senso logico, ammettendo un decreto successivo, purché l’istanza sia presentata prima che la chiusura acquisti efficacia o mentre gli organi restano operativi. Occorre verificare subito lo stato del decreto di chiusura e la posizione degli organi.
Se ottengo l’esdebitazione al terzo anno, i creditori smettono di ricevere i riparti?
No. L’esdebitazione non ha effetti sulle operazioni liquidatorie e sui giudizi in corso (art. 281, comma 5). I creditori continuano a essere pagati con il ricavato della liquidazione; il beneficio riguarda solo la parte dei crediti che alla fine resterà definitivamente insoddisfatta (art. 281, comma 6).
Nella liquidazione controllata devo presentare una domanda allo scadere dei tre anni?
L’esdebitazione opera di diritto (art. 282), ma viene dichiarata con decreto motivato del tribunale, che verifica le cause ostative. Conviene comunque seguire la scadenza e sollecitare il provvedimento, anche perché, secondo la Corte costituzionale (sent. n. 6/2024), il triennio è il limite massimo per l’acquisizione dei redditi sopravvenuti.
Quanto dura in tutto il percorso, dall’apertura al beneficio definitivo?
In uno scenario ordinario: tre anni di procedura, alcune settimane per l’istanza, quindici giorni per le osservazioni, da uno a quattro mesi per il decreto, trenta giorni per il reclamo. Indicativamente, tra i tre anni e quattro mesi e i tre anni e otto mesi dall’apertura, se nessuno reclama.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Raccogliamo qui i riferimenti giurisprudenziali richiamati nel testo, ordinati secondo la tappa della timeline a cui si collegano. Le pronunce sono state verificate su fonti indipendenti; quelle maturate sulla legge fallimentare sono indicate come tali.
| Tappa | Pronuncia | Principio (riformulato) | Perché conta qui |
|---|---|---|---|
| Anni 1-3 (riparti) | Cass., Sez. Un., 18 novembre 2011, n. 24214 (legge fallimentare) | Per l’esdebitazione non era necessario che tutti i chirografari fossero stati pagati in parte: il giudice valuta in concreto i riparti eseguiti rispetto al dovuto | Mostra il metodo di valutazione “in concreto” della storia dei riparti |
| Decreto | Cass. 24 ottobre 2024, n. 27562 (legge fallimentare, art. 142) | Accertata la meritevolezza, il beneficio va di regola concesso; si nega solo se, valutate tutte le circostanze, i creditori non sono stati soddisfatti o lo sono in misura irrisoria | Mostra che il giudizio è sostanziale e guarda alla condotta, non a una soglia |
| Chiusura | Corte cost., 12 maggio 2026, n. 74 | La “contestualità” tra chiusura ed esdebitazione è logica: il decreto può seguire la chiusura se l’istanza è tempestiva | Fissa l’ultima finestra per chi non ha usato il triennio |
| Chiusura | Trib. Arezzo, ord. 26 giugno 2025 (r.o. n. 189/2025) | Ha sollevato la questione decisa dalla sentenza n. 74/2026, su una domanda depositata dopo la chiusura | Mostra il rischio concreto di una domanda tardiva |
| Liquidazione controllata | Corte cost., 19 gennaio 2024, n. 6 | Il triennio dell’art. 282 è il limite massimo per acquisire i beni sopravvenuti e, salvo integrale pagamento, la durata minima del programma | Collega il triennio alla liberazione del reddito |
| Liquidazione controllata | Trib. Arezzo, ordd. 3 marzo 2023 (r.o. n. 48), 7 marzo 2023 (r.o. n. 49), 19 luglio 2023 (r.o. n. 117), 8 agosto 2023 (r.o. n. 126) | Hanno denunciato l’assenza di un limite temporale all’apprensione dei beni sopravvenuti | Origine della sentenza n. 6/2024 |
| Liquidazione controllata | Trib. Verona, 24 aprile 2026 | L’apertura della liquidazione controllata interrompe le assegnazioni di redditi futuri, anche per crediti alimentari non esdebitabili | Dal giorno 0 il reddito eccedente confluisce nella procedura |
| Liquidazione controllata (triennio) | Trib. Rimini, 14 luglio 2026 | Esdebitazione ex art. 282 concessa dopo tre anni dall’apertura; non incide su giudizi e operazioni liquidatorie pendenti, che proseguono fino alla chiusura | Applica al sovraindebitato la logica dell’art. 281, commi 5-6 |
| Liquidazione controllata (chiusura) | Cass., Sez. I, 14 novembre 2025, n. 30108 | Il debitore già fallito e non esdebitato ex art. 142 l.f. non accede, per quei debiti, all’esdebitazione del sovraindebitato incapiente | Limite per chi ha alle spalle un fallimento senza beneficio |
| Liquidazione controllata (chiusura) | Trib. Modena, 1° luglio 2026 | In una liquidazione controllata chiusa prima del triennio per mancanza di attivo, esdebitazione concessa anche per debiti di un precedente fallimento non esdebitato, distinguendo il caso da Cass. 30108/2025 | Orientamento di merito in evoluzione |
| Dopo la chiusura | Trib. Treviso, 31 marzo 2026 | Istanza presentata dopo la chiusura della liquidazione controllata rigettata per difetto di meritevolezza | Il tempo non basta: le cause ostative restano decisive |
Qualche nota di lettura. La sentenza n. 24214/2011 delle Sezioni Unite riguarda l’art. 142 della legge fallimentare, che richiedeva la soddisfazione almeno parziale dei creditori: va usata per il metodo, non come regola del Codice. Anche la pronuncia n. 27562/2024 della Cassazione applica la legge fallimentare (fallimento del 2011): vale per il metodo di valutazione, non per il requisito oggettivo, che il Codice ha eliminato. Le decisioni di merito del 2026 sono riportate secondo le massime pubblicate e andrebbero lette nel testo integrale prima di farne uso in un singolo caso. Le due sentenze della Corte costituzionale, invece, interpretano direttamente le norme del Codice e sono oggi il punto di riferimento sul rapporto tra triennio, chiusura e beni sopravvenuti.
Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa
Lo Studio interviene nella tappa in cui il debitore si trova, con strumenti diversi a seconda del punto del calendario.
- Ricostruiamo la data esatta di apertura dalla sentenza e dalla visura, e calcoliamo il triennio secondo le regole sul computo dei termini ad anni, indicando la prima data utile per il deposito.
- Esaminiamo lo stato passivo e segnaliamo al curatore i crediti già pagati, prescritti o non dovuti, per ridurre il debito residuo e la platea di chi può opporsi.
- Leggiamo il programma di liquidazione per stimare se la chiusura arriverà prima o dopo il triennio, e scegliamo di conseguenza tra istanza anticipata (art. 281, comma 2) e istanza alla chiusura (art. 281, comma 1).
- Costruiamo il dossier di meritevolezza: certificati penali, corrispondenza con gli organi, prova della consegna delle scritture e delle informazioni richieste, valutazione delle possibili cause ostative dell’art. 280.
- Redigiamo e depositiamo l’istanza di esdebitazione, delimitando con precisione i debiti concorsuali interessati e quelli esclusi dall’art. 278.
- Analizziamo le osservazioni dei creditori e il parere del curatore e depositiamo repliche documentate prima della decisione.
- Proponiamo o resistiamo al reclamo davanti alla corte d’appello nei 30 giorni dalla comunicazione del decreto, e seguiamo l’eventuale ricorso per cassazione.
- Monitoriamo i riparti successivi al decreto e verifichiamo che l’esdebitazione operi sulla sola parte definitivamente insoddisfatta, come prevede l’art. 281, comma 6.
- Nella liquidazione controllata seguiamo la scadenza del triennio e chiediamo il decreto dell’art. 282, verificando la cessazione dell’acquisizione del reddito alla luce della sentenza n. 6/2024 della Corte costituzionale.
- Valutiamo le soluzioni negoziali alternative, compreso il concordato nella liquidazione giudiziale e, per i tributi locali, gli strumenti estesi dal D.Lgs. 147/2026.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Sul tema dell’esdebitazione anticipata contano soprattutto due di queste qualifiche. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), l’Avvocato conosce gli strumenti con cui l’impresa affronta la crisi prima e durante la liquidazione giudiziale, e può valutare con il debitore se la strada della liberazione dopo tre anni sia preferibile a una soluzione concordataria. Come Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, opera nel binario della liquidazione controllata, dove il triennio dell’art. 282 è insieme termine di liberazione e limite all’acquisizione del reddito.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi imposta l’istanza la difende davanti al tribunale, in corte d’appello e, se serve, davanti alla Suprema Corte, senza cambi di linea. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i legali sulle condizioni dell’esdebitazione e sul contenzioso, i commercialisti sulla ricostruzione contabile e sui riparti.
Chiusura: il triennio non aspetta
L’esdebitazione dopo tre anni dall’apertura è il cuore del cambio di passo voluto dal Codice della crisi. Non serve più attendere che il curatore abbia finito di vendere e che l’ultima causa sia decisa: maturato il triennio, il debitore può chiedere al tribunale di dichiarare inesigibili i debiti residui, mentre la procedura continua a pagare i creditori con ciò che riesce a realizzare. Ma il beneficio va chiesto, preparato e difeso nelle finestre giuste. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore, ed è anche la più sprecata.
Lo Studio Monardo segue questo percorso perché tocca proprio le competenze certificate dell’Avvocato: la liquidazione giudiziale dell’imprenditore è l’esito della crisi d’impresa in cui opera l’Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, mentre la liquidazione controllata, con l’esdebitazione di diritto dopo tre anni, è il campo del Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario OCC. È su questa doppia competenza che costruiamo il calendario di ogni debitore.
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