Il Tribunale Può Omologare Il Concordato In Continuità Se Una Classe Vota Contro?

Perché qui contano le sentenze più del testo di legge

Chi presenta un concordato preventivo in continuità aziendale scopre presto che il voto dei creditori non è un referendum unico, ma una somma di votazioni separate, classe per classe. E scopre anche la regola di partenza, scritta nell’art. 109, comma 5, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal correttivo D.Lgs. 136/2024): nel concordato in continuità la proposta si considera approvata solo se tutte le classi votano a favore. Basta dunque che una classe dica no perché il piano non sia, tecnicamente, approvato.

La domanda del titolo nasce esattamente qui: se una classe vota contro, è finita? La risposta della legge è “non necessariamente”, perché l’art. 112, comma 2, CCII consente al tribunale di omologare comunque, su richiesta del debitore, attraverso la cosiddetta ristrutturazione trasversale dei debiti (in inglese cross-class cram down). Ma le condizioni sono quattro, sono cumulative e sono scritte con formule — “classi dello stesso grado”, “valore eccedente quello di liquidazione”, “in mancanza” — che il legislatore non ha definito. A riempirle di significato sono stati i giudici: prima i tribunali e le corti d’appello, con decisioni anche opposte tra loro, poi la Corte di cassazione, che nel 2026 è intervenuta sul punto più controverso.

Per questo, in questa materia, leggere solo la norma porta fuori strada. In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere prima di contare su un’omologazione forzosa, tradotte una per una in conseguenze pratiche per l’impresa che propone il piano e per il creditore che lo subisce.

Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione precisa e verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè una delle figure che il sistema chiama a gestire le trattative tra imprenditore e creditori quando la crisi è ancora reversibile; ed è avvocato cassazionista, il che consente di seguire la stessa linea difensiva dal tavolo delle trattative all’udienza di omologazione, fino all’eventuale ricorso davanti alla Suprema Corte, dove — come vedremo — si sono decise proprio le questioni sul voto delle classi.

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La cornice normativa essenziale

Prima di esaminare le pronunce serve una mappa minima delle norme su cui i giudici hanno lavorato. Le disposizioni rilevanti sono cinque.

Art. 85 CCII — le classi. Nel concordato in continuità la suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria. Le classi raggruppano creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei; il tribunale, in sede di omologazione, verifica che siano state formate correttamente (art. 112, comma 1, lett. d) e che, all’interno di ciascuna classe, i creditori ricevano parità di trattamento (lett. e).

Art. 84, commi 6 e 7, CCII — come si distribuisce il valore. Il legislatore distingue due “torte”. La prima è il valore di liquidazione, cioè quanto i creditori ricaverebbero da una liquidazione giudiziale: questo valore va distribuito rispettando rigidamente l’ordine delle prelazioni (regola della priorità assoluta). La seconda è il valore eccedente quello di liquidazione, il cosiddetto plusvalore da continuità, generato dal fatto che l’impresa resta in vita: questo può essere distribuito con maggiore flessibilità (regola della priorità relativa), purché le classi dissenzienti ricevano un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Il comma 7 fa salvi i crediti di lavoro privilegiati, che godono di una tutela rafforzata.

Art. 109, comma 5, CCII — il voto. Nel concordato in continuità la proposta è approvata se tutte le classi votano favorevolmente. All’interno di ogni classe si guarda alla maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in alternativa, ai due terzi dei crediti dei votanti, a condizione che abbia votato almeno la metà dei crediti della classe.

Art. 112, comma 2, CCII — la ristrutturazione trasversale. Se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore (o con il suo consenso in caso di proposte concorrenti, nei limiti previsti per le imprese che non superano i requisiti dell’art. 85, comma 3), omologa ugualmente se ricorrono congiuntamente queste condizioni:

Lettera Condizione In parole semplici
a) Il valore di liquidazione è distribuito rispettando la graduazione delle cause di prelazione Su ciò che si otterrebbe liquidando, nessun salto di grado
b) Il valore eccedente è distribuito in modo che le classi dissenzienti ricevano almeno quanto le classi dello stesso grado e più delle classi di grado inferiore (salvo art. 84, comma 7) Sul plusvalore da continuità, la classe che vota no non può essere trattata peggio delle “sorelle” né al pari delle “inferiori”
c) Nessun creditore riceve più del proprio credito Nessuno può guadagnare dal concordato
d) La proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori prelatizi; in mancanza, è approvata da almeno una classe alla quale è offerto un importo non integrale e che sarebbe soddisfatta in tutto o in parte applicando l’ordine delle prelazioni anche sul valore eccedente Serve un consenso minimo: o la maggioranza delle classi con dentro dei prelatizi, o almeno una classe “nel denaro” che non viene pagata per intero

Art. 112, commi 3 e 4, CCII — il singolo creditore. Accanto alla tutela “di classe” c’è quella individuale: se un creditore dissenziente contesta con l’opposizione la convenienza della proposta, il tribunale omologa solo se il suo credito risulta soddisfatto in misura non inferiore a quanto otterrebbe nella liquidazione giudiziale (il cosiddetto best interest of creditors test). La stima del complesso aziendale viene disposta dal tribunale soltanto se l’opposizione contesta la convenienza o il rispetto delle condizioni del comma 2.

La lettera d) è stata riscritta dal D.Lgs. 136/2024 (art. 26, comma 1, lett. a). Il testo originario, introdotto dal D.Lgs. 83/2022 in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023, diceva più sinteticamente che, “in mancanza”, bastava l’approvazione di almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione anche sul valore eccedente. È proprio su quell'”in mancanza” che si è aperto il contrasto più importante, risolto solo nel 2026.

L’orientamento consolidato: tre punti fermi

Prima delle zone grigie conviene fissare ciò che i giudici considerano ormai acquisito. Su tre aspetti la giurisprudenza recente parla con una voce sola.

Primo punto fermo: senza voto non si omologa nulla

La vicenda decisa da Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 3659 del 13 febbraio 2025 riguarda una proposta concordataria che il tribunale aveva dichiarato inammissibile, impedendo così che i creditori votassero. In sede di reclamo la corte d’appello aveva ritenuto ammissibile la proposta e, con un salto logico, l’aveva direttamente omologata. La Suprema Corte ha chiarito che l’omologazione presuppone sempre che i creditori si siano espressi sulla proposta: il giudice del reclamo che rimuove la dichiarazione di inammissibilità non può sostituirsi al voto mancante.

Il principio, calato nella pratica, significa che la ristrutturazione trasversale non è una scorciatoia per saltare la fase deliberativa. Il tribunale può superare il dissenso di una classe, ma solo dopo che quel dissenso è stato espresso in una votazione regolare: il cram down “corregge” un voto, non lo sostituisce. Per l’impresa, questo vuol dire che il calendario della procedura deve prevedere comunque l’adunanza o la raccolta dei voti, e che ogni vizio in quella fase (comunicazioni, ammissione al voto, calcolo delle maggioranze) si riflette sull’omologazione.

Secondo punto fermo: l’ordine delle prelazioni non è negoziabile

Con Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025 la Suprema Corte si è occupata di un concordato minore, la procedura per i debitori non fallibili. La sezione del Codice dedicata al concordato minore rinvia, tramite l’art. 74, comma 4, alle regole del concordato preventivo, e dunque anche agli artt. 84 e 112. La Corte ha affermato che una proposta che non rispetta la responsabilità patrimoniale del debitore e la graduazione delle cause di prelazione è inammissibile, e il vizio può essere rilevato d’ufficio prima dell’omologazione, senza che ciò contrasti con l’elenco delle cause di inammissibilità dell’art. 77 CCII.

L’orientamento si è consolidato nel senso che la “flessibilità” introdotta dalla direttiva europea riguarda solo il plusvalore da continuità, mai il valore di liquidazione. In altre parole, se ti trovi a scrivere o a valutare un piano in cui un creditore chirografario riceve, sul valore di liquidazione, qualcosa che spetterebbe a un privilegiato non integralmente soddisfatto, quel piano non supera il filtro della lett. a) dell’art. 112, comma 2, e — come mostra la pronuncia — rischia di essere fermato già prima del voto.

Terzo punto fermo: le classi “dello stesso grado” vanno trattate allo stesso modo

Corte d’appello di Milano, 8 novembre 2024, n. 2988 ha confermato il rigetto di un’omologazione forzosa deciso dal Tribunale di Busto Arsizio. La questione era il significato della parola “grado” nell’art. 112, comma 2, lett. b). La Corte ha stabilito che “grado” equivale a rango: tutte le classi di chirografari stanno sullo stesso gradino, e la classe chirografaria dissenziente non può ricevere, sul plusvalore, meno di quanto ricevono le altre classi chirografarie consenzienti. Il principio di non discriminazione opera dunque anche tra classi formate da creditori senza prelazione, e secondo la Corte non contrasta né con l’art. 84, comma 6, né con l’art. 85, comma 1, CCII.

Il principio, calato nella pratica, significa che la tentazione di “premiare” la classe dei fornitori strategici (che votano sì) con una percentuale più alta rispetto alla classe dei finanziatori o dell’Erario chirografario (che votano no) è legittima finché tutte le classi approvano, ma diventa un ostacolo insormontabile nel momento in cui si chiede al tribunale di superare il dissenso. Chi progetta le classi deve chiedersi fin dall’inizio: “Reggerebbe questa differenza di trattamento se la classe penalizzata votasse contro?”

Che cosa resta fuori dai punti fermi

Questi tre principi delimitano il perimetro: il voto è necessario, il valore di liquidazione segue l’ordine delle prelazioni, le classi di pari rango si trattano in modo omogeneo. Dentro questo perimetro, però, restano aperte tre domande che il lettore pone quasi sempre: quante classi devono dire sì; se i creditori privilegiati “declassati” a chirografari stiano sullo stesso gradino dei chirografari originari; che cosa può fare il singolo creditore che si sente sacrificato. Le esaminiamo una alla volta.

Questione aperta n. 1: quante classi devono votare a favore perché il tribunale superi il “no”?

La questione

L’imprenditore che ha quattro classi, e ne vede due votare contro, si chiede: posso ancora ottenere l’omologazione? E se le classi contrarie fossero tre su quattro? La lettera d) dell’art. 112, comma 2, nella versione originaria, richiedeva l’approvazione della maggioranza delle classi, “purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, …” almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti. Il nodo è tutto in quel “in mancanza”: mancanza di che cosa? Della maggioranza delle classi, oppure della classe privilegiata all’interno di una maggioranza comunque raggiunta?

Cosa hanno deciso i giudici

Le due letture hanno conseguenze opposte. Se “in mancanza” si riferisce alla classe privilegiata, la maggioranza delle classi resta sempre indispensabile e il voto di una sola classe non basta mai. Se invece si riferisce alla maggioranza, una sola classe “nel denaro” può bastare per chiedere l’omologazione forzosa anche quando tutte le altre hanno votato contro.

Una parte della giurisprudenza di merito ha sposato la lettura più restrittiva. Il Tribunale di Lecce, con decreto del 31 maggio 2024, è stato segnalato dalla stampa specializzata come espressione dell’orientamento secondo cui, per la ristrutturazione trasversale, è comunque necessario il voto positivo della maggioranza delle classi, letto in continuità con altre decisioni di merito di analogo tenore.

Nel caso che sarebbe poi arrivato in Cassazione, il Tribunale di Lecce aveva rigettato la domanda di omologazione forzosa di una società in concordato in continuità ritenendo non integrata proprio la condizione della lett. d), mentre la Corte d’appello di Lecce, con decreto di accoglimento del reclamo (i cui estremi di numero e data non sono riportati nella sentenza di legittimità), aveva adottato la lettura opposta: quando manca la maggioranza delle classi, basta l’approvazione di una sola classe di creditori che, rispettando l’ordine delle prelazioni anche sul valore eccedente, sarebbe almeno parzialmente soddisfatta.

Il contrasto è stato risolto da Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026, che ha confermato la lettura della Corte d’appello: l’espressione “in mancanza” si riferisce all’approvazione a maggioranza delle classi, sicché, in assenza di quella maggioranza, il tribunale può omologare con il voto favorevole anche di una sola classe “in the money”. Ne parliamo in dettaglio più avanti, perché è la pronuncia più recente e più rilevante sul tema.

Se c’è contrasto

Il contrasto c’era, ed era netto. Oggi è superato su due piani: sul piano legislativo, perché il D.Lgs. 136/2024 ha riscritto la lett. d) in modo da rendere esplicito che “in mancanza” si riferisce alla maggioranza delle classi; sul piano giurisprudenziale, perché la Cassazione ha affermato che la stessa interpretazione valeva già per il testo originario, coerentemente con l’art. 11, par. 1, lett. b), della direttiva (UE) 2019/1023 e con il suo considerando 54.

L’assunzione prudenziale, però, è un’altra: il nuovo testo ha aggiunto un requisito, perché la classe “salvagente” deve ricevere un’offerta non integrale. Una classe pagata al 100% non può più, da sola, sorreggere l’omologazione forzosa: il legislatore ha voluto evitare che il debitore costruisca una classe “di comodo”, pagata per intero e quindi sicuramente favorevole, per scavalcare il dissenso di tutti gli altri.

Cosa significa per te

Se sei l’impresa, il voto contrario di una classe — e anche di più classi — non chiude la partita, ma sposta il baricentro dal consenso alla prova: dovrai dimostrare al tribunale, numeri alla mano, che la classe favorevole è davvero una classe che, applicando la graduazione anche al plusvalore, riceverebbe qualcosa, e che le riceve un’offerta non integrale. Il voto favorevole di una sola classe è sufficiente solo se quella classe supera entrambi i filtri della nuova lett. d): offerta non integrale e collocazione “nel denaro”.

Se sei il creditore inserito in una classe dissenziente, sappi che la Cassazione ha giudicato inammissibile, per difetto di specificità, la censura con cui l’Agenzia delle entrate contestava che la classe consenziente fosse davvero “nel denaro”: non basta affermarlo, occorre spiegare con calcoli perché, applicando le prelazioni sul valore eccedente, quella classe avrebbe ricevuto meno di quanto offerto o nulla. Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, la contestazione del cram down si vince o si perde sulla precisione dei conteggi depositati nei gradi di merito, non sulle affermazioni di principio.

Questione aperta n. 2: i privilegiati “declassati” a chirografo stanno sullo stesso gradino dei chirografari originari?

La questione

Nella maggior parte dei concordati in continuità esiste una categoria particolare di creditori: i titolari di un privilegio che, per incapienza del bene su cui grava la prelazione, vengono trattati come chirografari per la parte non coperta (il fenomeno della “degradazione”). Tipicamente si tratta dell’Erario, degli enti previdenziali, di fornitori con privilegio speciale. Il piano li colloca spesso in una classe autonoma, con una percentuale diversa — talvolta più alta — rispetto ai chirografari “nati” tali.

Il dubbio pratico è questo: se la classe dei chirografari originari vota contro e riceve, poniamo, il 7%, mentre la classe dei privilegiati degradati riceve il 9%, il tribunale deve considerare violata la lett. b) dell’art. 112, comma 2, perché una classe dissenziente riceve meno di una classe “dello stesso grado”?

Cosa hanno deciso i giudici

Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza del 6 dicembre 2024, ha risposto di sì. Ha rigettato l’omologazione forzosa ritenendo che la classe dissenziente dei chirografari originari dovesse ricevere un trattamento non inferiore a quello di tutte le altre classi chirografarie, inclusi i creditori degradati, e superiore a quello dei creditori postergati e dei soci.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 826 pubblicata il 24 marzo 2025, ha riformato quella decisione e omologato il concordato. Il principio affermato è che i creditori privilegiati degradati al chirografo per incapienza costituiscono una categoria a sé: non sono equiparabili né ai privilegiati capienti né ai chirografari originari, e dunque il confronto imposto dalla lett. b) non va condotto tra la classe dei chirografari originari e quella dei degradati. La Corte ha inoltre ritenuto coerenti tra loro l’art. 84, comma 6, e l’art. 112, comma 2, lett. b).

Va letta in parallelo la già citata Corte d’appello di Milano, 8 novembre 2024, n. 2988: in quel caso la stessa Corte aveva confermato il rigetto perché la discriminazione riguardava classi di chirografari omogenei per rango. Le due decisioni non si contraddicono: insieme dicono che il “grado” è il rango della pretesa nella scala delle prelazioni, e che il credito degradato conserva una propria collocazione che lo distingue dal chirografo puro.

Se c’è contrasto

Il contrasto esiste tra primo e secondo grado, e non risulta ancora composto da una pronuncia della Cassazione specifica sul punto. L’orientamento oggi prevalente nella giurisprudenza milanese è quello della Corte d’appello, ma si tratta di un orientamento di merito, che un altro tribunale potrebbe non condividere.

L’assunzione prudenziale è quindi questa: se la differenza di percentuale tra degradati e chirografari originari è modesta, conviene valutare di allinearla, oppure di motivarla nel piano con argomenti economici e giuridici espliciti, anziché affidarsi interamente alla lettura della Corte d’appello di Milano.

Cosa significa per te

Per l’impresa, la scelta di come trattare i crediti degradati non è solo una questione di convenienza negoziale: incide sulla tenuta del piano in caso di dissenso. Una differenza di trattamento che “funziona” con il voto unanime può diventare la ragione del rigetto se una classe vota contro e il tribunale aderisce all’impostazione del Tribunale di Busto Arsizio.

Per il creditore chirografario originario, la lezione è speculare: se la sua classe è trattata peggio di quella dei degradati, l’argomento della violazione della lett. b) è giuridicamente spendibile, ma deve fare i conti con un orientamento d’appello che va nella direzione opposta. L’opposizione all’omologazione ha senso se accompagnata da una ricostruzione numerica che dimostri come il trattamento differenziato non trovi giustificazione nella diversa posizione giuridica dei crediti.

Questione aperta n. 3: il singolo creditore che vota no può bloccare l’omologazione?

La questione

Il creditore che si sente sacrificato pone quasi sempre la stessa domanda: “La mia classe ha votato sì, ma io ho votato no: posso fermare tutto?” Oppure: “La mia classe ha votato no, ma il tribunale ha omologato lo stesso: che cosa posso contestare?”

Cosa hanno deciso i giudici e cosa dice la legge

Qui il legislatore ha costruito una tutela su due livelli. Il primo è quello di classe, già visto: le condizioni dell’art. 112, comma 2. Il secondo è individuale: l’art. 112, comma 3, CCII stabilisce che, nel concordato in continuità, se un creditore dissenziente contesta con l’opposizione la convenienza della proposta, il tribunale omologa solo se quel credito risulta soddisfatto in misura non inferiore a quanto il creditore otterrebbe nella liquidazione giudiziale. Il comma 4 aggiunge che la stima del complesso aziendale è disposta proprio quando l’opposizione contesta la convenienza o il rispetto delle condizioni della ristrutturazione trasversale.

Sul versante giurisprudenziale, Cass. civ., Sez. I, n. 7663 del 30 marzo 2026 offre indicazioni importanti anche oltre la questione delle classi. La Suprema Corte ha chiarito che il controllo sulla fattibilità del piano, in sede di omologazione, riguarda soltanto la non manifesta inidoneità del piano a soddisfare i creditori nei termini proposti, e che il Codice della crisi non richiede una “meritevolezza” soggettiva del debitore. Ha inoltre escluso che il mancato pagamento di debiti tributari esistenti possa essere qualificato come denuncia di “passività inesistenti”, e ha ritenuto non dimostrati, per difetto di specificità, gli atti in frode lamentati dal creditore opponente.

Ancora, la stessa sentenza ha dichiarato inammissibile la parte del motivo con cui il creditore pubblico contestava che la classe consenziente fosse davvero “nel denaro”, perché il ricorso non spiegava in concreto quali somme quella classe avrebbe ricevuto applicando le prelazioni anche sul valore eccedente.

Se c’è contrasto

Non emerge, dalle pronunce esaminate, un contrasto aperto sul best interest test. Il punto controverso è semmai probatorio: chi deve dimostrare che cosa, e con quale grado di dettaglio. L’assunzione prudenziale è che il creditore che vuole far valere la convenienza deve proporre opposizione formale e chiedere che la questione sia verificata con una stima: il semplice voto contrario non attiva il controllo individuale.

Cosa significa per te

Il singolo creditore non ha un potere di veto, ma ha un diritto di confronto: può pretendere di non ricevere meno di quanto otterrebbe in una liquidazione giudiziale. Per l’impresa, significa che ogni percentuale offerta deve reggere al confronto con il valore di liquidazione, creditore per creditore, non solo in media; per il creditore, significa che l’opposizione va costruita sui numeri della liquidazione alternativa, e che le censure generiche vengono respinte già nei gradi di merito o dichiarate inammissibili in Cassazione.

Il ruolo della stima e del commissario giudiziale

Dalle norme e dalle pronunce esaminate emerge un ultimo aspetto pratico, che riguarda il “come” del controllo. Il tribunale non dispone d’ufficio una stima del complesso aziendale ogni volta che una classe vota contro: l’art. 112, comma 4, CCII la lega espressamente a un’opposizione che contesti la convenienza o il rispetto delle condizioni della ristrutturazione trasversale. Ne deriva che, in assenza di opposizioni specifiche, il tribunale verifica le condizioni del comma 2 sulla base del piano, dell’attestazione e della relazione del commissario giudiziale.

La Suprema Corte ha chiarito, nella sentenza n. 7663/2026, che il controllo giudiziale sulla fattibilità resta un controllo di non manifesta inidoneità: il tribunale non sostituisce la propria valutazione economica a quella del piano, ma accerta che il piano non sia palesemente inadatto a raggiungere gli obiettivi dichiarati. Lo stesso equilibrio, per coerenza, si riflette sul modo in cui vengono vagliate le contestazioni dei creditori: allegazioni generiche non bastano a mettere in discussione i valori del piano.

In altre parole, se ti trovi dalla parte del creditore, il momento in cui puoi davvero incidere sono le osservazioni alla relazione del commissario e l’atto di opposizione, dove devi indicare con precisione quali valori contesti e perché. Se ti trovi dalla parte dell’impresa, il momento decisivo è la redazione del piano e dell’attestazione: valori di liquidazione prudenti e motivati riducono lo spazio per una stima giudiziale sfavorevole.

La pronuncia più recente e più rilevante: Cass. n. 7663/2026

Il contesto

La sentenza n. 7663 della Prima Sezione civile della Corte di cassazione, pubblicata il 30 marzo 2026 (udienza camerale del 12 febbraio 2026), nasce da un concordato preventivo in continuità aziendale presentato davanti al Tribunale di Lecce. La società aveva chiesto l’omologazione forzosa ai sensi dell’art. 112, commi 1 e 2, CCII. Il quadro del voto, per come riferito nella sentenza, era molto sbilanciato: una classe consenziente, che recuperava quasi integralmente il proprio credito, e numerose classi — dalla quinta alla dodicesima — contrarie o astenute, alle quali erano offerte percentuali modeste.

Il Tribunale di Lecce aveva respinto la domanda per mancanza della condizione di cui alla lett. d). La Corte d’appello di Lecce, in sede di reclamo, aveva invece accolto la richiesta della società. Contro il decreto d’appello ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate, con tre motivi.

La motivazione in linguaggio piano

Il cuore della decisione è il primo motivo. L’Agenzia sosteneva che “in mancanza” dovesse riferirsi alla classe privilegiata: quindi la maggioranza delle classi sarebbe sempre necessaria, e la classe privilegiata servirebbe solo a “qualificare” quella maggioranza. La società, e con essa la Corte d’appello, sostenevano l’opposto.

La Suprema Corte ha chiarito che è corretta la seconda lettura, per tre ragioni. La prima è testuale e di diritto europeo: la norma italiana attua l’art. 11, par. 1, lett. b), della direttiva (UE) 2019/1023, la cui struttura sintattica e il considerando 54 rendono chiaro che l’alternativa riguarda la maggioranza delle classi. La seconda è sistematica: il correttivo D.Lgs. 136/2024 ha riscritto la lettera d) proprio per esplicitare questo significato, confermando l’interpretazione. La terza riguarda il diritto intertemporale: il testo originario restava applicabile ratione temporis, perché l’art. 56, comma 4, del D.Lgs. 136/2024, come interpretato autenticamente dall’art. 8 del D.L. 178/2024 (convertito dalla L. 4/2025), fa salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti già adottati.

Sugli altri due motivi la Corte ha confermato che la fattibilità si misura come non manifesta inidoneità del piano, senza indagini sulla meritevolezza dell’imprenditore, e ha respinto le censure sugli atti in frode e sulle presunte passività inesistenti. Il ricorso è stato integralmente rigettato.

I due filtri della lettera d) dopo la sentenza

Il principio affermato dalla Suprema Corte va letto insieme al testo riscritto dal correttivo, che oggi scompone la classe “salvagente” in due requisiti autonomi. Conviene tenerli distinti, perché rispondono a logiche diverse.

Il primo filtro è quello dell’offerta non integrale. La ratio è evitare che il consenso decisivo provenga da creditori che, ricevendo tutto, non hanno alcun interesse economico a valutare criticamente il piano. Un creditore pagato al 100% vota sì per definizione: il suo voto non dice nulla sulla bontà della proposta per chi subisce una falcidia. In altre parole, se ti trovi a progettare le classi, la classe che ti serve come appoggio deve essere una classe che rinuncia a qualcosa.

Il secondo filtro è quello della collocazione “nel denaro” (in the money): la classe deve essere tale che, applicando l’ordine delle prelazioni non solo al valore di liquidazione ma anche al plusvalore da continuità, riceverebbe almeno qualcosa. La ratio, ricavabile dalla direttiva (UE) 2019/1023, è che il consenso decisivo provenga da creditori che hanno un interesse reale nel valore dell’impresa, non da creditori che, in qualunque scenario, non vedrebbero nulla. Il caso esaminato da Cass. n. 7663/2026 è istruttivo anche da questo punto di vista: l’Agenzia delle entrate sosteneva che la classe consenziente ricevesse più del dovuto rispetto a quanto le sarebbe spettato applicando le prelazioni, ma non ha articolato il calcolo, e la censura non è stata esaminata nel merito.

Il principio, calato nella pratica, significa che la prova dei due filtri ricade sostanzialmente sul debitore che chiede l’omologazione forzosa, mentre l’onere di contestarli con precisione ricade sul creditore opponente. Il piano che punta sul cram down deve contenere, già nella relazione e nell’attestazione, la ricostruzione dell’ordine delle prelazioni applicato al valore complessivo, classe per classe.

Cosa cambia rispetto a prima

Fino a questa sentenza, le imprese con procedure avviate prima del correttivo convivevano con un’incertezza seria: a seconda del tribunale, il voto favorevole di una sola classe poteva bastare oppure no. Dopo Cass. n. 7663/2026, il principio è chiaro: la mancanza della maggioranza delle classi non preclude l’omologazione forzosa, purché almeno una classe “nel denaro” abbia votato a favore.

Restano però due avvertenze. La prima: per le procedure regolate dal testo vigente, la classe “salvagente” deve anche ricevere un’offerta non integrale. La seconda: la lett. d) è solo una delle quattro condizioni cumulative. Il voto di una classe apre la porta, ma il tribunale verifica comunque il rispetto della graduazione sul valore di liquidazione, la distribuzione del plusvalore tra classi di pari grado e grado inferiore, il limite del credito e, se c’è opposizione, la convenienza individuale.

C’è infine un insegnamento processuale che vale per entrambe le parti: la Corte ha respinto per difetto di specificità la critica sulla collocazione “nel denaro” della classe consenziente. In Cassazione non si rifanno i conti: se il conteggio alternativo non è stato portato con precisione nei gradi di merito e trascritto nel ricorso, la censura non viene neppure esaminata nel merito.

I principi applicati ai casi reali

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite per applicare i principi visti; non descrivono casi reali.

Simulazione 1 — Due classi su quattro votano contro

Ipotesi. Alfa S.r.l. propone un concordato in continuità diretta. Valore di liquidazione: 1.018.400 €. Plusvalore da continuità stimato nel piano: 309.750 €. Valore complessivo: 1.328.150 €. Crediti privilegiati pagati integralmente (non ammessi al voto): 96.240 €. Classi:

Classe Composizione Credito Offerta Voto
C1 Banca ipotecaria, pagamento dilazionato 742.800 € 100% Sì
C2 Fornitori strategici chirografari 386.450 € 31% Sì
C3 Finanziatori chirografari 524.900 € 18% No
C4 Altri chirografari 279.130 € 18% No

Lett. d). Due classi su quattro non formano la maggioranza. Alla luce di Cass. n. 7663/2026 si guarda all’alternativa: serve una classe con offerta non integrale e “nel denaro”. C1 è pagata al 100% e non può fungere da classe salvagente; C2 sì. Applicando la graduazione all’intero valore (1.328.150 € − 742.800 € − 96.240 € = 489.110 €), i chirografari (1.190.480 € complessivi) riceverebbero circa il 41,1%: C2 è dunque “nel denaro”. La lett. d) è soddisfatta.

Lett. a). Sul solo valore di liquidazione i chirografari otterrebbero 179.360 €, circa il 15,1%: le offerte del 18% e del 31% rispettano la graduazione.

Lett. b). Qui il piano cade. C3 e C4 sono dello stesso grado di C2 e ricevono il 18% contro il 31%. Alla luce di App. Milano n. 2988/2024, la discriminazione tra classi chirografarie di pari rango impedisce l’omologazione forzosa.

Correzione possibile. Il totale destinato ai chirografari è di 264.524,90 € (119.799,50 + 94.482,00 + 50.243,40). Ripartito in modo uniforme, darebbe circa il 22,2% a ciascuna classe. Ma C2, scendendo dal 31% al 22,2%, potrebbe cambiare voto: per questo la verifica va fatta prima del deposito, non dopo l’esito delle votazioni.

Simulazione 2 — Chirografari originari contro privilegiati degradati

Ipotesi. Beta S.p.A. ha tre classi chirografarie o subordinate: classe A, privilegiati degradati al chirografo per incapienza, 213.670 €, offerta 9,5%; classe B, chirografari originari, 648.920 €, offerta 7,2%, dissenziente; classe C, finanziamenti dei soci postergati, offerta 0%.

Secondo l’impostazione del Tribunale di Busto Arsizio (6 dicembre 2024), B deve ricevere almeno quanto A: 7,2% è meno di 9,5%, quindi l’omologazione forzosa va negata.

Secondo App. Milano n. 826/2025, A e B non sono classi dello stesso grado: il confronto non si pone, e se le altre condizioni ricorrono l’omologazione è possibile.

Il costo della prudenza. Allineare B al 9,5% richiederebbe 2,3 punti percentuali in più su 648.920 €, cioè 14.925,16 €. È il prezzo per rendere il piano indifferente all’orientamento del tribunale competente: una cifra da confrontare con il rischio di un rigetto.

Simulazione 3 — Il creditore che contesta la convenienza

Ipotesi. Un fornitore vanta un credito chirografario di 58.730 €. Il piano offre il 21,6%, cioè 12.685,68 €, in quattro rate annuali. L’attestazione stima il recupero in liquidazione giudiziale al 17,4%, pari a 10.219,02 €. Il fornitore vota no e, non contento, propone opposizione contestando la convenienza.

Applicazione dell’art. 112, commi 3 e 4. L’opposizione attiva la stima del complesso aziendale. Se il perito conferma il 17,4%, l’offerta supera il test e l’opposizione è respinta. Se invece il perito accerta che, valorizzando correttamente un ramo d’azienda trascurato dal piano, il recupero in liquidazione salirebbe al 23,1% (13.566,63 €), l’offerta del 21,6% risulterebbe inferiore e il tribunale non potrebbe omologare la proposta così com’è.

La lezione di Cass. n. 7663/2026. L’esito dipende da quanto il creditore ha documentato nel merito: una contestazione generica sul valore non attiva un controllo utile e, in Cassazione, verrebbe dichiarata inammissibile.

La giurisprudenza in tabella

La tabella riepiloga tutte le pronunce richiamate nell’analisi. Per ciascuna sono indicati gli estremi così come risultano dalle fonti consultate, la questione decisa, il principio riformulato in una riga e la ricaduta pratica per chi affronta un concordato in continuità con una o più classi dissenzienti. Due avvertenze di lettura. Le pronunce di merito esprimono orientamenti che possono non essere condivisi da altri uffici giudiziari; per il decreto della Corte d’appello di Lecce gli estremi di numero e data non risultano dalla sentenza di legittimità che lo ha confermato. La sentenza della Cassazione sul concordato minore è richiamata perché applica, tramite rinvio, le stesse regole degli artt. 84 e 112 CCII.

Pronuncia Questione decisa Principio in una riga Rilevanza pratica
Cass. civ., Sez. I, n. 7663 del 30.3.2026 Significato di “in mancanza” nella lett. d) Senza maggioranza delle classi basta una classe “nel denaro” favorevole Il voto contrario di più classi non preclude il cram down
Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28.10.2025 Rispetto delle prelazioni nel concordato minore Proposta che viola la graduazione è inammissibile, rilevabile d’ufficio Il valore di liquidazione segue sempre l’ordine delle prelazioni
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3659 del 13.2.2025 Omologazione senza voto Il giudice non può omologare una proposta che i creditori non hanno votato Il cram down presuppone una votazione regolare
App. Milano, n. 826 del 24.3.2025 Classi degradate e chirografari originari I degradati non sono dello stesso grado dei chirografari originari Possibile trattamento differenziato tra le due categorie
App. Milano, n. 2988 dell’8.11.2024 Significato di “grado” nella lett. b) Grado = rango; vietata discriminazione tra chirografari omogenei Classi chirografarie di pari rango vanno allineate
Trib. Busto Arsizio, sent. 6.12.2024 Confronto tra classi chirografarie Dissenziente non inferiore a nessuna classe chirografaria, degradati inclusi Orientamento rigoroso, poi riformato in appello
Trib. Lecce, decr. 31.5.2024 Requisito della maggioranza delle classi Necessaria la maggioranza delle classi (lettura poi superata) Mostra il contrasto risolto dalla Cassazione
App. Lecce, decreto di accoglimento del reclamo (estremi non indicati) Lett. d) nel caso poi deciso da Cass. 7663/2026 “In mancanza” si riferisce alla maggioranza delle classi Lettura confermata in sede di legittimità

La sintesi operativa

Dall’insieme delle pronunce esaminate si ricavano alcune regole d’azione:

  • Il voto contrario di una classe non impedisce di per sé l’omologazione: il debitore deve chiedere espressamente la ristrutturazione trasversale ai sensi dell’art. 112, comma 2, CCII.
  • Le quattro condizioni del comma 2 sono cumulative: basta che ne manchi una perché il tribunale rigetti.
  • Senza la maggioranza delle classi, è sufficiente il voto favorevole di una sola classe “nel denaro” (Cass. n. 7663/2026), purché, secondo il testo vigente, le sia offerto un importo non integrale.
  • Il valore di liquidazione va distribuito rispettando l’ordine delle prelazioni; la violazione rende la proposta inammissibile e può essere rilevata d’ufficio (Cass. n. 28574/2025).
  • Le classi di pari rango vanno trattate in modo omogeneo sul plusvalore da continuità (App. Milano n. 2988/2024).
  • I privilegiati degradati costituiscono, per la giurisprudenza milanese più recente, una categoria distinta dai chirografari originari (App. Milano n. 826/2025), ma l’orientamento non è ancora consolidato in Cassazione.
  • Il creditore che vuole far valere la convenienza deve proporre opposizione: il solo voto contrario non attiva il controllo individuale né la stima.
  • Nessuna omologazione senza voto: il giudice del reclamo non può sostituirsi ai creditori (Cass. n. 3659/2025).
  • Le contestazioni sulla collocazione “nel denaro” o sul valore di liquidazione vanno argomentate con conteggi precisi già nei gradi di merito, pena l’inammissibilità in Cassazione.
  • Per le procedure avviate prima del correttivo, va verificato quale testo della lett. d) si applica ratione temporis.

Le domande sul “quindi in pratica?”

Se tre classi su quattro votano contro, il tribunale può omologare?
Sì, in astratto. Dopo Cass. n. 7663/2026, l’assenza della maggioranza delle classi non è preclusiva se la classe favorevole è “nel denaro” e, nel testo vigente, riceve un’offerta non integrale. Restano da verificare le altre tre condizioni del comma 2 e, in caso di opposizione, la convenienza individuale.

Posso creare una classe pagata al 100% per garantirmi un voto favorevole?
Non per sorreggere da sola il cram down. Il D.Lgs. 136/2024 ha richiesto che la classe “salvagente” riceva un importo non integrale proprio per evitare classi di comodo. Una classe pagata integralmente può concorrere alla maggioranza delle classi, ma non basta come unica classe favorevole.

Il tribunale decide d’ufficio di omologare nonostante il dissenso?
No. La ristrutturazione trasversale si applica su richiesta del debitore (o con il suo consenso in caso di proposte concorrenti, nei limiti di legge). Senza la richiesta, vale la regola dell’art. 109, comma 5: tutte le classi devono approvare.

Ho votato no ma la mia classe ha approvato: posso ancora fare qualcosa?
Sì: proporre opposizione contestando la convenienza ai sensi dell’art. 112, comma 3. Il tribunale verificherà se il tuo credito è soddisfatto almeno quanto in liquidazione giudiziale, disponendo se necessario la stima del complesso aziendale.

Contro la sentenza di omologazione si può ricorrere in Cassazione?
Sì, dopo il reclamo alla Corte d’appello e nei termini brevi previsti dall’art. 51 CCII. Ma, come mostra Cass. n. 7663/2026, il giudizio di legittimità non rifà i calcoli: le censure devono essere specifiche e fondate su quanto già dimostrato nei gradi di merito.

Le classi astenute contano come contrarie?
Ai fini del voto all’interno di ciascuna classe, l’art. 109, comma 5, guarda alla maggioranza dei crediti ammessi al voto o, in alternativa, ai due terzi dei votanti con un quorum minimo di partecipazione: l’astensione può quindi impedire che la classe approvi. Nel caso deciso da Cass. n. 7663/2026, le classi contrarie e astenute sono state considerate insieme come classi che non avevano approvato, e la questione si è spostata sulla lett. d).

La ristrutturazione trasversale vale anche nel concordato liquidatorio?
No: l’art. 112, comma 2, riguarda il concordato in continuità aziendale. Nel concordato liquidatorio vale una disciplina diversa, e la tutela del creditore dissenziente segue il comma 5 dello stesso articolo, che confronta il trattamento offerto con quanto il creditore otterrebbe in una liquidazione giudiziale.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Applichiamo gli orientamenti esaminati al fascicolo concreto della tua impresa o della tua posizione creditoria. Ecco che cosa facciamo, in concreto:

  1. Simuliamo il voto prima del deposito: ricostruiamo classe per classe le maggioranze dell’art. 109, comma 5, e individuiamo le classi a rischio di dissenso.
  2. Verifichiamo la tenuta del piano in scenario di cram down: controlliamo una per una le quattro condizioni dell’art. 112, comma 2, come se una o più classi votassero contro.
  3. Ricostruiamo la classe “nel denaro”: applichiamo la graduazione delle prelazioni anche al plusvalore da continuità per accertare quali classi superano il filtro della lett. d) nel testo vigente.
  4. Confrontiamo i trattamenti tra classi dello stesso grado: segnaliamo le differenze di percentuale che, alla luce di App. Milano n. 2988/2024, renderebbero impossibile l’omologazione forzosa.
  5. Valutiamo la collocazione dei crediti degradati: impostiamo la classe dei privilegiati incapienti tenendo conto del contrasto tra Trib. Busto Arsizio e App. Milano n. 826/2025.
  6. Controlliamo il best interest test creditore per creditore: confrontiamo ogni offerta con il valore di liquidazione, insieme ai commercialisti dello staff.
  7. Redigiamo o contestiamo l’opposizione all’omologazione: costruiamo le censure su conteggi specifici, come richiesto dalla Cassazione.
  8. Verifichiamo il regime temporale applicabile: accertiamo se alla tua procedura si applica la lett. d) originaria o quella riscritta dal D.Lgs. 136/2024.
  9. Proponiamo reclamo e ricorso per cassazione: impugniamo i provvedimenti di omologazione o di rigetto con la stessa linea difensiva dei gradi precedenti.
  10. Gestiamo le trattative con le classi prima del voto: negoziamo con i creditori strategici per ridurre il rischio di dissenso.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

L’abilitazione di cassazionista è decisiva in questa materia: gli orientamenti sulla ristrutturazione trasversale si sono formati e si stanno formando in Cassazione, e lo stesso difensore può seguire la tua posizione dall’analisi iniziale del piano fino al giudizio di legittimità, senza cambi di strategia. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa consente di leggere il voto delle classi come il punto d’arrivo di una trattativa con i creditori, da impostare con largo anticipo.

Lo staff unisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo: i primi sulle condizioni giuridiche dell’omologazione, i secondi sui valori di liquidazione, sul plusvalore da continuità e sulle percentuali offerte.

Chiusura

La risposta alla domanda del titolo è dunque sì, ma a condizioni precise: il tribunale può omologare il concordato in continuità nonostante il voto contrario di una o più classi, se il debitore lo chiede e se ricorrono tutte le condizioni dell’art. 112, comma 2, CCII, come interpretate da Cass. n. 7663/2026 e dalla giurisprudenza di merito. Il creditore, dal canto suo, conserva la tutela della convenienza individuale.

Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questo passaggio: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda la gestione delle trattative tra impresa e creditori da cui dipende l’esito del voto; quella di avvocato cassazionista consente di difendere le scelte sulle classi fino all’ultimo grado di giudizio, dove le regole sul voto sono state chiarite.

📩 Prima che le classi votino, o prima che scada il termine per opporsi all’omologazione, scrivici: i recapiti dello studio sono pubblicati al termine di questa pagina.

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