Questa pagina segue un formato preciso: raccoglie le domande che imprenditori, amministratori, soci e creditori pongono più spesso quando la composizione negoziata si chiude senza accordo e l’impresa imbocca la strada del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Il tema è uno solo, ed è più delicato di quanto sembri: che fine fa il compenso dell’esperto, e con quale rango viene pagato quando si arriva al concordato semplificato?
Il quadro normativo, in breve. La composizione negoziata è disciplinata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), agli artt. 12-25-undecies, come modificati dai correttivi e in particolare dal D.Lgs. 136/2024. Il compenso dell’esperto è regolato dall’art. 25-ter, che ne fissa i criteri di calcolo, le modalità di liquidazione e, al comma 12, la qualifica di credito prededucibile. La prededuzione, a sua volta, è disciplinata in via generale dall’art. 6 CCII, il cui comma 2, nella versione riscritta dal D.Lgs. 136/2024, chiarisce che essa opera quando si apre il concorso e resta ferma anche se le procedure si susseguono. Il concordato semplificato è invece regolato dagli artt. 25-sexies e 25-septies. Sul fronte fiscale, il recente D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147 sui tributi locali (riforma dei tributi regionali e locali, non un correttivo del Codice) ha esteso con il suo art. 4 ai tributi locali alcuni strumenti del Codice, tra cui la transazione fiscale anche nella composizione negoziata ex art. 23, comma 2-bis: un dato che incide sulla massa dei debiti, non sul rango del compenso dell’esperto.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa domanda? Perché il compenso dell’esperto nasce dentro la composizione negoziata, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il percorso che porta alla relazione finale, ai criteri dell’art. 25-ter e al passaggio verso il concordato semplificato. È esattamente da quel percorso che dipende se, quando e come il compenso dell’esperto viene pagato prima degli altri creditori.
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Le basi
“Ma in parole semplici, cosa vuol dire che il compenso dell’esperto è prededucibile?”
Vuol dire che, se si apre una procedura concorsuale collegata alla crisi, quel credito viene pagato prima dei creditori anteriori, privilegiati compresi.
Partiamo da cosa non è. Non è un privilegio come quello del lavoratore o del Fisco: il privilegio stabilisce un ordine tra creditori concorsuali, cioè tra chi aveva già un credito quando la procedura è cominciata. La prededuzione sta un gradino sopra: riguarda crediti che la legge considera “costi” della gestione della crisi, e che proprio per questo vengono soddisfatti con precedenza rispetto all’intera massa dei creditori anteriori, sul ricavato dei beni, salvo le regole specifiche sui beni gravati da pegno o ipoteca.
Per il compenso dell’esperto la qualifica non va ricavata in via interpretativa: è scritta nella norma. L’art. 25-ter, comma 12, CCII lo dichiara prededucibile. E l’art. 6 CCII, che elenca i crediti prededucibili, si apre proprio dicendo che sono tali, oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, le categorie indicate nelle varie lettere. Il compenso dell’esperto entra quindi nel perimetro della prededuzione dalla porta principale, quella della qualificazione espressa.
Questo ha una conseguenza pratica che molti sottovalutano. Le lettere b) e c) dell’art. 6 prevedono, per i crediti professionali sorti in funzione degli accordi di ristrutturazione o del concordato preventivo, un tetto del 75% del credito accertato e condizioni precise (omologazione, apertura ex art. 47). Quei limiti sono costruiti per quelle specifiche categorie di crediti professionali. Il compenso dell’esperto, invece, ha una propria fonte di prededuzione nell’art. 25-ter, ed è ragionevole ritenere che non sia soggetto a quel tetto: è un tema su cui conviene comunque ragionare caso per caso, perché il testo dell’art. 6 è stato più volte ritoccato.
Ultimo punto: prededucibile non significa “pagato subito”. Significa “pagato per primo quando si distribuisce”. Se il compenso viene saldato dall’imprenditore durante le trattative, la prededuzione non entra mai in gioco. Diventa decisiva solo quando l’esperto resta in tutto o in parte insoddisfatto e si apre una procedura.
“Chi decide quanto prende l’esperto?”
In prima battuta le parti, cioè l’esperto e l’imprenditore; se non si accordano, la commissione che ha nominato l’esperto.
L’art. 25-ter costruisce il compenso su una base precisa: l’attivo dell’impresa, calcolato come media dei valori risultanti dagli ultimi tre bilanci (o, in mancanza, dalla situazione patrimoniale depositata sulla piattaforma ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. a). Su quella base si applicano percentuali a scaglioni decrescenti: dal 4-6% fino a 100.000 euro, giù fino a frazioni minime per gli attivi più grandi.
Poi entrano in gioco i correttivi previsti dalla stessa norma:
| Elemento | Effetto sul compenso |
|---|---|
| Creditori e parti interessate da 21 a 50 | aumento del 25% |
| Oltre 50 creditori e parti interessate | aumento del 35% |
| Non più di 5 creditori e parti interessate | riduzione del 40% |
| Vendita del complesso aziendale o acquirente individuato dall’esperto | aumento del 10% |
| Conclusione del contratto, della convenzione o degli accordi ex art. 23, commi 1 e 2, lett. b), anche dopo la relazione finale | aumento del 100% |
| Sottoscrizione dell’accordo ex art. 23, comma 1, lett. c) | ulteriore 10% |
| Imprenditore che non compare o archiviazione ex art. 17, comma 5 | compenso da 500 a 5.000 euro |
| Limiti generali | minimo 4.000 euro, massimo 400.000 euro |
Se l’accordo tra esperto e imprenditore non c’è, il compenso viene liquidato dalla commissione dell’art. 13, comma 6, ed è a carico dell’imprenditore. Attenzione a un dettaglio introdotto dal correttivo: l’accordo sul compenso è nullo se stipulato prima che siano decorsi 120 giorni dalla convocazione dell’imprenditore, salvo che le trattative si siano concluse prima.
Il provvedimento della commissione non è un semplice parere: la norma lo rende prova scritta idonea per chiedere un decreto ingiuntivo e titolo per la provvisoria esecuzione. Quindi l’esperto che non viene pagato ha uno strumento rapido per agire. Ma se nel frattempo si apre il concordato semplificato, la partita si sposta sul piano concorsuale, ed è lì che conta la prededuzione.
“Il concordato semplificato è una procedura vera, o solo un accordo?”
È una procedura concorsuale a tutti gli effetti, con un tribunale, un’omologazione e un liquidatore: per questo la prededuzione può operare.
È un punto che merita chiarezza, perché la composizione negoziata, in sé, non è una procedura concorsuale: è un percorso stragiudiziale, riservato, assistito da un esperto indipendente. Non c’è un “concorso” dei creditori, non c’è un patrimonio separato da distribuire. Ed è per questo che, finché si resta nelle trattative, la qualifica di prededucibilità è come una carta tenuta in tasca: c’è, ma non si gioca.
Il concordato semplificato cambia lo scenario. L’art. 25-sexies consente all’imprenditore di presentare una proposta di concordato per cessione dei beni quando l’esperto, nella relazione finale, dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni dell’art. 23, comma 1 e comma 2, lett. b), non sono praticabili. Il ricorso va depositato entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale. Il tribunale acquisisce il parere dell’esperto sui presumibili risultati della liquidazione, nomina un ausiliario, fa comunicare la proposta ai creditori, e infine omologa (o respinge). Se omologa, la liquidazione viene affidata a un liquidatore secondo l’art. 25-septies.
Tra le condizioni dell’omologazione c’è il rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione. Ed è qui che il compenso dell’esperto trova il suo posto: come credito prededucibile, va collocato prima dei creditori anteriori nella distribuzione del ricavato.
C’è poi un secondo aggancio normativo. L’art. 6, comma 2, CCII stabilisce che la prededuzione opera in caso di apertura del concorso e permane anche quando si susseguono più procedure. Il concordato semplificato è, a tutti gli effetti, l’apertura di un concorso che segue direttamente la composizione negoziata. Il collegamento tra trattative e concordato semplificato è strutturale, non occasionale: è la legge stessa a prevedere che il secondo nasca dalla relazione finale delle prime.
“Entro quando l’esperto deve far valere il suo credito?”
Non c’è un termine unico: dipende da dove si trova la procedura. Ma ci sono momenti in cui aspettare costa caro.
Vediamo i tre momenti chiave.
Primo: durante le trattative. Dopo almeno 60 giorni dall’accettazione dell’incarico, l’esperto può chiedere un acconto fino a un terzo del compenso presumibile (art. 25-ter, comma 13). È la tutela più concreta, perché sposta denaro reale prima che la crisi peggiori.
Secondo: alla chiusura delle trattative. Se l’accordo sul compenso non c’è, l’esperto si rivolge alla commissione per la liquidazione, e con quel provvedimento può agire in via monitoria.
Terzo: nel concordato semplificato. Qui il credito dell’esperto deve risultare nell’elenco dei creditori che accompagna il ricorso e va trattato nella proposta. Se la proposta non lo colloca correttamente in prededuzione, l’esperto ha la possibilità di far valere le proprie ragioni nella fase di omologazione, anche con l’opposizione, entro i termini che il tribunale fissa con il decreto con cui ordina la comunicazione della proposta ai creditori.
E se il concordato semplificato fallisce e si apre la liquidazione giudiziale? Allora il credito andrà insinuato al passivo con richiesta di collocazione in prededuzione, nei termini della procedura. Ne parliamo più avanti.
La procedura
“Come si passa, in concreto, dalle trattative al concordato semplificato?”
Il passaggio obbligato è la relazione finale dell’esperto: senza quel documento, con quel contenuto, il concordato semplificato non si può nemmeno proporre.
Ecco la sequenza, che conviene avere sotto gli occhi:
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Chiusura delle trattative | Relazione finale dell’esperto (buona fede e correttezza, esito negativo, impraticabilità delle soluzioni ex art. 23) | Al termine dell’incarico | Inserita sulla piattaforma e comunicata all’imprenditore |
| Liquidazione del compenso | Accordo esperto-imprenditore o, in mancanza, provvedimento della commissione | Accordo valido solo dopo 120 giorni dalla convocazione (salvo chiusura anticipata) | Commissione ex art. 13, c. 6 |
| Accesso al concordato semplificato | Ricorso con proposta di cessione dei beni, piano e documenti ex art. 39 | Entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale | Tribunale competente |
| Istruttoria | Parere dell’esperto sui presumibili risultati della liquidazione; nomina dell’ausiliario | Fissati dal tribunale | Tribunale |
| Comunicazione ai creditori | Decreto che ordina la comunicazione della proposta e fissa l’udienza | Fissati dal tribunale | Tribunale |
| Omologazione | Decreto di omologa (verifica di contraddittorio, ordine delle prelazioni, assenza di pregiudizio, utilità per ciascun creditore) | Udienza fissata | Tribunale |
| Esecuzione | Liquidazione e riparti, con pagamento dei prededucibili | Secondo il piano | Liquidatore (art. 25-septies) |
Nella costruzione del ricorso, il compenso dell’esperto non è un dettaglio contabile. Va quantificato, va indicato se e quanto è già stato pagato (anche a titolo di acconto), e va collocato in prededuzione nel prospetto di soddisfazione dei creditori. Un prospetto che dimentica la prededuzione dell’esperto altera l’ordine delle prelazioni, e l’ordine delle prelazioni è proprio una delle cose che il tribunale deve verificare.
Un’avvertenza che viene dalla giurisprudenza più recente: la Cassazione, con l’ordinanza n. 623 depositata il 12 gennaio 2026, ha affermato che il tribunale può verificare fin dall’inizio se sussistevano i presupposti di accesso alla composizione negoziata, esaminando i documenti dell’art. 25-sexies e dell’art. 39. Se quei presupposti mancavano, il concordato semplificato è inammissibile. Questo significa che il destino della prededuzione dell’esperto, in concreto, è legato alla tenuta dell’intero percorso.
“Il compenso dell’esperto va pagato prima di depositare il concordato semplificato?”
Non è obbligatorio, ma è spesso la scelta più ordinata. Se resta insoluto, entra nella proposta come credito prededucibile.
Molti imprenditori pensano che il deposito del ricorso “congeli” ogni pagamento. Non è così semplice. L’imprenditore che ha concluso la composizione negoziata ha un debito verso l’esperto che è, per legge, a suo carico. Può pagarlo prima del deposito (magari compensando con l’acconto già versato), oppure può lasciarlo nella massa dei debiti, collocandolo correttamente in prededuzione.
Le due strade hanno conseguenze diverse.
Se il compenso viene pagato prima, il prospetto di soddisfazione è più pulito, ma la liquidità uscita non è più disponibile per gli altri creditori. In un’impresa che va verso la liquidazione, ogni pagamento anticipato va ponderato: occorre che sia coerente con il rango del credito (e un credito prededucibile, per definizione, verrebbe comunque pagato per primo).
Se il compenso resta insoluto, il liquidatore lo pagherà con precedenza sui riparti. È la soluzione più trasparente dal punto di vista concorsuale, ma richiede che il prospetto lo evidenzi chiaramente, con importo e titolo (accordo o provvedimento della commissione).
Il criterio da seguire è uno solo: il trattamento del compenso deve essere coerente con il suo rango. Ciò che non si può fare è collocarlo come chirografario, oppure gonfiarlo oltre quanto liquidato secondo i criteri di legge.
“E il parere che l’esperto rende nel concordato semplificato? Viene pagato a parte?”
Qui la risposta è meno lineare: la norma non prevede un compenso specifico per quel parere, e i giudici di merito hanno rimandato l’esperto alla commissione.
Nel concordato semplificato l’esperto ha ancora un ruolo: l’art. 25-sexies, comma 3, prevede che il tribunale acquisisca il suo parere, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte. È un’attività ulteriore, svolta dopo la relazione finale.
Il Tribunale di Firenze, con un provvedimento del 31 agosto 2022, ha respinto la richiesta dell’esperto di ottenere dal tribunale la liquidazione del compenso per questo parere. Il ragionamento è netto: l’esperto non è un ausiliario del giudice né è nominato dal giudice; l’art. 25-ter disciplina il compenso per l’attività svolta nella composizione negoziata; per il parere dell’art. 25-sexies la legge non prevede un compenso autonomo, né criteri per determinarlo. L’esperto, quindi, deve rivolgersi alla commissione che lo ha nominato.
Cosa significa per la prededuzione? Che la qualifica dell’art. 25-ter, comma 12, copre con sicurezza il compenso liquidato secondo i criteri di quella norma; per eventuali pretese aggiuntive legate al parere, la strada è meno battuta e il rango andrebbe valutato alla luce dell’art. 6, comma 1, lett. d), che riguarda i crediti sorti dopo la domanda di accesso a uno strumento di regolazione per prestazioni richieste per il buon esito dello strumento. È un punto su cui la giurisprudenza non ha ancora detto l’ultima parola.
In dottrina si è suggerito all’esperto di prevedere, già nell’accordo sul compenso, una componente variabile a seconda che la composizione si chiuda con un’archiviazione o prosegua con il parere nel concordato semplificato. È una soluzione pratica che riduce il contenzioso.
“L’ausiliario del tribunale e l’esperto sono la stessa cosa? E i loro compensi?”
No, sono figure diverse, nominate da soggetti diversi, con compensi liquidati in modo diverso.
L’esperto è nominato dalla commissione presso la camera di commercio (art. 13 CCII) e accompagna le trattative. L’ausiliario è nominato dal tribunale nel concordato semplificato, ai sensi dell’art. 68 c.p.c., e svolge una funzione di supporto al giudice nella valutazione della proposta.
Il compenso dell’ausiliario è liquidato dal tribunale e, trattandosi di attività svolta all’interno della procedura e su incarico del giudice, si colloca nell’area delle spese della procedura. Già nel 2021, commentando il D.L. 118/2021, un autorevole contributo in dottrina (P. Lanni, I compensi dell’esperto negoziatore, dirittodellacrisi.it, 20 dicembre 2021) osservava che per l’ausiliario il requisito dell’occasionalità rispetto alla procedura è “sicuramente” presente.
Il compenso dell’esperto, invece, matura per l’attività svolta prima, nelle trattative, ed è prededucibile per espressa qualificazione dell’art. 25-ter. Nel concordato semplificato le due voci convivono: entrambe stanno davanti ai creditori anteriori, ma hanno titoli diversi e vanno documentate separatamente.
Una conseguenza pratica: in sede di omologazione il tribunale deve verificare che la proposta rispetti l’ordine delle prelazioni. Se l’ausiliario rileva che il compenso dell’esperto non è stato indicato, o è stato indicato in modo non conforme ai criteri di legge, quella criticità può emergere nella sua relazione. Meglio sistemare il punto prima del deposito, non dopo.
I casi particolari
“E se il compenso concordato è più alto di quello previsto dalla legge?”
La parte che eccede i criteri di legge rischia di non essere prededucibile: la prededuzione segue la misura legale, non la generosità dell’accordo.
È una domanda che arriva spesso dai creditori, e a ragione. Se l’imprenditore e l’esperto si accordano su un compenso superiore a quello risultante dall’applicazione dell’art. 25-ter, quella differenza sottrae risorse a tutti gli altri creditori nella distribuzione del ricavato.
Già sotto il D.L. 118/2021 la dottrina aveva sostenuto che, in caso di compenso concordato superiore ai criteri legali, la prededuzione andasse limitata alla quota conforme ai criteri. L’impostazione è coerente con la funzione della prededuzione: si tratta di un vantaggio eccezionale, che la legge concede perché quel costo è servito alla gestione della crisi nei limiti che la stessa legge considera congrui.
Va aggiunto che oggi il sistema è più blindato. Il correttivo ha previsto la nullità dell’accordo sul compenso stipulato prima di 120 giorni dalla convocazione (salvo chiusura anticipata delle trattative), proprio per evitare intese troppo precoci. E i limiti minimo e massimo (4.000 e 400.000 euro) valgono in ogni caso.
Per il creditore che legge la proposta di concordato semplificato, quindi, il controllo è semplice nella logica, meno nei conti: ricalcolare il compenso secondo gli scaglioni e le maggiorazioni dell’art. 25-ter e confrontarlo con l’importo collocato in prededuzione. Se c’è una differenza significativa, è materia di opposizione all’omologazione.
“Se il concordato semplificato viene dichiarato inammissibile e poi si apre la liquidazione giudiziale, l’esperto perde la prededuzione?”
Di regola no, se la liquidazione giudiziale è l’evoluzione della stessa crisi: la prededuzione “segue” le procedure che si susseguono.
Qui il testo dell’art. 6, comma 2, nella versione introdotta dal D.Lgs. 136/2024, è decisivo: la prededuzione opera con l’apertura del concorso e permane anche quando si susseguono più procedure. È la codificazione del principio di consecuzione, che la giurisprudenza aveva elaborato sotto la legge fallimentare.
Il caso tipico è proprio quello che la Cassazione ha affrontato con l’ordinanza n. 623 del 12 gennaio 2026: proposta di concordato semplificato dichiarata inammissibile perché il tribunale ha verificato l’assenza dei presupposti di accesso alla composizione negoziata. Nella stessa vicenda la Corte ha ritenuto non ricorribile in Cassazione il decreto della Corte d’appello reso in sede di reclamo contro l’inammissibilità. Se a quel punto si apre la liquidazione giudiziale, il compenso dell’esperto rimasto insoluto va insinuato al passivo chiedendone la collocazione in prededuzione.
Dove sta il rischio? Nella diversità della crisi. In dottrina si è osservato che la prededuzione non spetta quando la procedura successiva nasce da una crisi “slegata” da quella oggetto della composizione negoziata. Se, per esempio, tra la chiusura delle trattative e l’apertura della liquidazione giudiziale l’impresa si è risollevata, ha operato per anni in equilibrio e poi è entrata in una nuova crisi per cause del tutto diverse, il legame si spezza.
Il punto, in giudizio, è dimostrare la continuità: date, relazione finale, ricorso per concordato semplificato, decreto di inammissibilità, istanza di liquidazione giudiziale. Una cronologia stretta e documentata è la migliore difesa della prededuzione.
“I soci che hanno finanziato l’impresa durante la composizione negoziata sono prededucibili come l’esperto?”
Possono esserlo, ma per un titolo diverso, e la Cassazione ha chiarito che rinunciare a quella prededuzione non crea “risorse esterne”.
È una domanda che emerge spesso perché, nel concordato semplificato, il prospetto delle prededuzioni non contiene solo il compenso dell’esperto. Durante la composizione negoziata il tribunale può autorizzare finanziamenti, anche dei soci, che godono della prededuzione nei limiti previsti dalla legge.
La Cassazione, con la sentenza n. 620 depositata il 12 gennaio 2026, ha affrontato un caso in cui i soci avevano rinunciato alla prededuzione dei crediti da rimborso dei finanziamenti autorizzati, accettando di essere postergati, e la proposta presentava questa rinuncia come una “risorsa esterna” a beneficio dei creditori. La Corte ha escluso che le risorse così liberate possano qualificarsi come esterne ai sensi dell’art. 84, comma 4, CCII, principio ritenuto applicabile anche al concordato semplificato: non entrano nuovi valori nell’attivo, si sposta solo l’ordine di soddisfazione.
Che lezione se ne trae per il compenso dell’esperto? Due cose. La prima: la prededuzione è uno spazio “affollato”, e nel prospetto del concordato semplificato il compenso dell’esperto convive con altri crediti prededucibili; ciascuno va identificato con il suo titolo. La seconda: una eventuale rinuncia dell’esperto alla prededuzione, o un accordo per un pagamento ridotto, non va presentata come apporto esterno. È una modifica dell’ordine dei pagamenti, non un incremento dell’attivo.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, è abituato a leggere la composizione negoziata dall’interno: è da lì che si capisce quali crediti nascono durante le trattative e con quale rango arrivano al concordato semplificato.
“Il compenso dell’esperto prevale anche sulla banca che ha l’ipoteca sul capannone?”
Sul ricavato del bene ipotecato, la banca resta tutelata: la prededuzione non cancella le garanzie reali, ma incide sulla distribuzione del resto dell’attivo.
È una distinzione che genera molti equivoci. Il credito prededucibile viene pagato con precedenza sul ricavato complessivo, ma le regole sul riparto, nelle procedure concorsuali, tengono conto del vincolo che pegno e ipoteca creano su specifici beni. In linea generale, i crediti prededucibili gravano sulla massa liquida e, sui beni gravati, solo per la quota di spese che riguardano quei beni.
Nel concordato semplificato questo significa che il prospetto di soddisfazione deve essere costruito bene per masse: il ricavato del capannone ipotecato, al netto delle spese specifiche, va al creditore ipotecario; il compenso dell’esperto trova soddisfazione principalmente sul ricavato dei beni liberi.
Dove l’attivo libero è scarso, quindi, il compenso dell’esperto può rischiare di non essere soddisfatto integralmente pur essendo prededucibile. È una situazione meno rara di quanto si pensi nelle imprese che arrivano al concordato semplificato con quasi tutto il patrimonio gravato.
Per questo, in molti casi, l’esperto ha interesse a chiedere l’acconto previsto dall’art. 25-ter, comma 13, già durante le trattative. E l’imprenditore ha interesse a che il prospetto sia trasparente: un compenso dell’esperto non coperto dall’attivo libero va indicato come tale, con le relative conseguenze sulla percentuale offerta ai chirografari.
“E se l’impresa fa parte di un gruppo? Il compenso si calcola una volta sola?”
No: nella composizione negoziata unitaria il compenso si calcola sull’attivo di ciascuna impresa istante, e ciascun compenso segue la procedura dell’impresa che lo deve.
Il caso del gruppo è frequente e crea confusione. L’art. 25 CCII consente a più imprese dello stesso gruppo di accedere a una composizione negoziata unitaria, con un solo esperto. Il D.Lgs. 136/2024 ha riscritto il comma 2 dell’art. 25-ter proprio su questo punto: il compenso va determinato tenendo conto dell’attivo di ciascuna impresa che ha presentato l’istanza.
Perché conta per la prededuzione? Perché il concordato semplificato, anche quando le trattative erano unitarie, riguarda il patrimonio di specifiche imprese, ciascuna con la propria massa attiva e i propri creditori. Il compenso dell’esperto riferibile a una società del gruppo deve essere collocato in prededuzione nella proposta di quella società, non distribuito indistintamente su tutte. Se una sola delle imprese imbocca il concordato semplificato e le altre chiudono diversamente (con un accordo, con un’archiviazione o con un’altra procedura), la quota di compenso a carico di ciascuna segue la sua strada.
Il rischio pratico è la duplicazione o la confusione delle quote: lo stesso importo indicato in due proposte, oppure una quota attribuita all’impresa sbagliata. In entrambi i casi l’ordine delle prelazioni ne risulta alterato. Per questo, nei gruppi, la ripartizione del compenso tra le imprese istanti dovrebbe essere documentata già nel provvedimento della commissione o nell’accordo, con l’indicazione della base di calcolo usata per ciascuna società.
Le paure finali
“Sono l’imprenditore: se non pago l’esperto, rischio di non poter fare il concordato semplificato?”
No, il mancato pagamento del compenso non è di per sé un ostacolo all’accesso. Ma un compenso ignorato nella proposta è un problema serio.
Il presupposto del concordato semplificato è il contenuto della relazione finale, non il saldo del compenso. L’esperto redige la relazione in base a come si sono svolte le trattative, non in base a se è stato pagato. Questo va detto con chiarezza, perché a volte circola l’idea opposta.
Detto questo, ci sono due limiti reali. Il primo: il compenso è un debito a carico dell’imprenditore e, se non è pagato, deve comparire nella proposta con il suo rango prededucibile. Una proposta che lo trascura non rispetta l’ordine delle prelazioni, e il tribunale può non omologarla. Il secondo: l’esperto, con il provvedimento della commissione, può agire in via monitoria, e un’azione esecutiva in corso nel momento delicato del passaggio al concordato semplificato non è mai una buona notizia.
La rassicurazione fondata è questa: il compenso non pagato non chiude la porta del concordato semplificato. Il limite reale è che va trattato correttamente nel piano.
“Sono un creditore chirografario: il compenso dell’esperto mi toglie tutto?”
Riduce la torta da dividere, ma raramente in misura decisiva; quello che può davvero toglierle valore è un compenso fuori dai criteri di legge, che si può contestare.
Facciamo un ragionamento di proporzioni. Il compenso dell’esperto è calcolato in percentuale sull’attivo, con aliquote decrescenti: per un’impresa con un attivo di qualche milione, si parla di cifre che incidono per frazioni di punto sull’attivo complessivo. Nella maggior parte dei casi, ciò che determina la percentuale dei chirografari sono i debiti privilegiati (lavoratori, Fisco, enti previdenziali, banche garantite), non il compenso dell’esperto.
Detto questo, il creditore ha strumenti concreti. Può verificare se il compenso collocato in prededuzione corrisponde ai criteri dell’art. 25-ter; se c’è stato un accordo, se è stato stipulato rispettando il limite dei 120 giorni; se sono state applicate maggiorazioni non dovute. E può far valere queste contestazioni con l’opposizione all’omologazione.
C’è poi un presidio più ampio. La Cassazione, con la sentenza n. 624 depositata il 12 gennaio 2026, ha ribadito che il concordato semplificato deve assicurare un’utilità concreta per ciascun creditore, e che questa non può consistere nella sola rapidità con cui la crisi viene chiusa. Un concordato semplificato in cui le prededuzioni assorbono tutto e ai chirografari non resta nulla rischia di non superare il vaglio dell’omologazione.
“Sono l’esperto: se la procedura non ha soldi, il mio credito resta carta straccia?”
Può succedere, e la prededuzione non è una garanzia di pagamento: è una garanzia di precedenza.
È la risposta più onesta che si possa dare. La prededuzione mette il credito in cima alla fila, ma se la fila non ha nulla da distribuire, la precedenza non serve. Nel concordato semplificato, dove l’attivo è spesso composto in larga parte da beni gravati, questa eventualità non è teorica.
Gli strumenti di tutela sono soprattutto preventivi. L’acconto dell’art. 25-ter, comma 13, fino a un terzo del compenso presumibile, dopo almeno 60 giorni dall’accettazione. La liquidazione tempestiva da parte della commissione, con la possibilità di procedere in via monitoria. E, nella fase del concordato semplificato, la verifica attenta del prospetto di soddisfazione: se il compenso non è collocato in prededuzione, l’opposizione all’omologazione è lo strumento per correggerlo.
Il limite reale: se l’attivo libero non basta nemmeno per le prededuzioni, anche queste vengono soddisfatte in misura parziale, secondo le regole sul concorso tra crediti di pari rango.
“Quanto tempo passa, realisticamente, prima che il compenso venga pagato nel concordato semplificato?”
Dipende dai tempi della liquidazione: dopo l’omologazione, i prededucibili si pagano man mano che il liquidatore realizza l’attivo.
Le tappe sono quelle viste nella tabella: ricorso entro 60 giorni dalla relazione finale, istruttoria con parere dell’esperto e relazione dell’ausiliario, comunicazione ai creditori, udienza di omologazione. Poi l’esecuzione affidata al liquidatore, che vende i beni e procede ai pagamenti.
Il compenso dell’esperto, come credito prededucibile, può essere pagato appena vi sia liquidità sufficiente e nel rispetto del piano. Nei concordati in cui l’azienda o un ramo d’azienda vengono ceduti in blocco a un acquirente già individuato, i tempi possono essere brevi. Dove invece il patrimonio è frazionato in molti beni da vendere separatamente, i tempi si allungano.
Ricordiamo un dettaglio di calendario: la sospensione feriale dei termini processuali opera solo dal 1° al 31 agosto, e va tenuta presente per i termini di opposizione e di reclamo.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Volentieri. Ecco due simulazioni dimostrative, costruite su dati ipotetici, per mostrare come si calcola il compenso e dove si colloca nel concordato semplificato.
Simulazione 1: calcolo del compenso e collocazione nel prospetto.
Ipotesi: impresa con attivo medio degli ultimi tre bilanci pari a 1.270.400 euro; 27 creditori e parti interessate; nessuna vendita d’azienda.
Applicazione degli scaglioni dell’art. 25-ter:
| Scaglione | Base | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| fino a 100.000 € (4%-6%) | 100.000 € | 4.000,00 € | 6.000,00 € |
| 100.000-500.000 € (1%-1,5%) | 400.000 € | 4.000,00 € | 6.000,00 € |
| 500.000-1.000.000 € (0,5%-0,8%) | 500.000 € | 2.500,00 € | 4.000,00 € |
| 1.000.000-2.500.000 € (0,25%-0,43%) | 270.400 € | 676,00 € | 1.162,72 € |
| Totale | 11.176,00 € | 17.162,72 € | |
| Maggiorazione 25% (21-50 creditori) | 13.970,00 € | 21.453,40 € |
Supponiamo che la commissione liquidi 15.840 euro e che l’esperto abbia già ricevuto, dopo 60 giorni dall’accettazione, un acconto di 5.280 euro (un terzo). Residuo prededucibile: 10.560 euro.
Nel concordato semplificato l’attivo libero realizzabile è stimato in 842.300 euro. Prededuzioni: residuo compenso dell’esperto 10.560 euro; compenso dell’ausiliario liquidato dal tribunale 7.420 euro; spese di liquidazione e compenso del liquidatore stimati in 9.870 euro. Restano 814.450 euro. Privilegiati: 512.600 euro. Residuo per i chirografari: 301.850 euro, su chirografi per 1.436.200 euro, cioè circa il 21%.
Esito: il compenso dell’esperto incide sul risultato dei chirografari per meno di un punto percentuale. Se però la proposta lo avesse omesso, il prospetto avrebbe esposto un riparto non rispettoso dell’ordine delle prelazioni.
Simulazione 2: soglia minima, piccola impresa e procedure in successione.
Ipotesi: attivo medio di 312.700 euro; 4 creditori e parti interessate.
Scaglioni: 4.000-6.000 euro sui primi 100.000; 2.127-3.190,50 euro sui successivi 212.700. Totale: 6.127-9.190,50 euro. Riduzione del 40% (non più di 5 creditori): 3.676,20-5.514,30 euro. Ma il minimo di legge è 4.000 euro: l’intervallo effettivo è 4.000-5.514,30 euro.
Relazione finale comunicata il 14 marzo 2026; termine di 60 giorni per il ricorso: 13 maggio 2026. Ricorso depositato il 9 maggio 2026. Il tribunale dichiara la proposta inammissibile, ritenendo carenti i presupposti di accesso alla composizione negoziata (lo scenario esaminato dalla Cassazione nell’ordinanza n. 623/2026). Il 22 settembre 2026 si apre la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore, per la stessa crisi.
Esito: l’esperto, non pagato, presenta domanda di ammissione al passivo per 4.870 euro chiedendo la collocazione in prededuzione. Il riferimento è l’art. 25-ter, comma 12, letto con l’art. 6, comma 2: la prededuzione permane nelle procedure che si susseguono. Ciò che l’esperto deve documentare è la continuità della crisi, attraverso la sequenza di date appena vista.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Il compenso indicato in prededuzione nella proposta è davvero quello dovuto per legge, o è un numero che nessuno ha ricalcolato?”
È la domanda che manca quasi sempre. L’imprenditore pensa al piano di liquidazione, i creditori pensano alla percentuale, l’esperto pensa al proprio credito. Nessuno, spesso, ricostruisce passo per passo il compenso secondo l’art. 25-ter.
Eppure i punti di verifica sono molti. La base di calcolo è la media dell’attivo degli ultimi tre bilanci, e non l’attivo più alto tra quelli disponibili. Per le imprese con meno di tre anni di attività, la media si fa sui bilanci disponibili. Le maggiorazioni per numero di creditori vanno verificate escludendo lavoratori e rappresentanze sindacali, che non contano ai fini delle lettere a) e b) del comma 4. L’aumento del 100% spetta solo se l’opera dell’esperto ha portato alla conclusione di contratti, convenzioni o accordi dell’art. 23, commi 1 e 2, lett. b): se si arriva al concordato semplificato, è proprio perché quelle soluzioni non sono state raggiunte. Le spese sono rimborsabili solo se necessarie e documentate, e non comprendono i compensi delle persone di cui l’esperto si è avvalso.
Ancora: c’è stato un accordo sul compenso? È stato stipulato dopo 120 giorni dalla convocazione o dopo la chiusura delle trattative? Se no, è nullo, e il compenso va rideterminato dalla commissione.
Ricalcolare il compenso non è sfiducia verso l’esperto: è la condizione perché la prededuzione sia inattaccabile. Un importo corretto passa l’omologazione senza discussioni; un importo sbagliato apre la porta alle opposizioni, rallenta la procedura e, alla fine, danneggia anche l’esperto.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Sul compenso dell’esperto nel concordato semplificato non esiste ancora un orientamento di legittimità specifico. Esistono però pronunce che disegnano il perimetro entro cui la prededuzione opera. Eccole, con l’indicazione di cosa affermano e perché contano qui. Le pronunce rese sotto la legge fallimentare sono segnalate come tali.
1. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 620, depositata il 12 gennaio 2026.
Principio: le risorse che si liberano quando i soci rinunciano alla prededuzione dei rimborsi dei finanziamenti autorizzati durante la composizione negoziata, accettando la postergazione, non sono “risorse esterne” ai sensi dell’art. 84, comma 4, CCII, regola valida anche nel concordato semplificato, perché non aumentano l’attivo.
Rilevanza: conferma che nel concordato semplificato convivono più crediti prededucibili nati nella composizione negoziata e che spostarne il rango non equivale ad apportare nuovo valore.
2. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 623, depositata il 12 gennaio 2026.
Principio: nel concordato semplificato il tribunale può verificare sin dall’origine la sussistenza dei presupposti di accesso alla composizione negoziata, attraverso i documenti degli artt. 25-sexies e 39 CCII; il decreto della Corte d’appello reso sul reclamo contro l’inammissibilità non è ricorribile per cassazione.
Rilevanza: se il concordato semplificato non supera l’ammissibilità, il compenso dell’esperto dovrà essere fatto valere nella procedura successiva.
3. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 624, depositata il 12 gennaio 2026.
Principio: l’utilità per ciascun creditore, condizione per omologare il concordato semplificato, deve essere concreta; la sola chiusura rapida della crisi non è un vantaggio per i chirografari.
Rilevanza: un prospetto in cui le prededuzioni (compenso dell’esperto incluso) azzerano i chirografari va valutato con particolare rigore.
4. Cass. civ., Sez. Unite, sentenza n. 42093 del 31 dicembre 2021 (legge fallimentare).
Principio: le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla prededucibilità del credito del professionista che assiste il debitore nel concordato preventivo, componendo il contrasto sollevato dall’ordinanza interlocutoria n. 10885/2021.
Rilevanza: è il riferimento storico del dibattito sulla prededuzione dei crediti professionali, che il Codice ha poi regolato con i limiti dell’art. 6, lett. b) e c), distinti dalla qualificazione espressa del compenso dell’esperto.
5. Cass. civ., Sez. I, ordinanza interlocutoria n. 10885 del 23 aprile 2021 (legge fallimentare).
Principio: ha rimesso alle Sezioni Unite le questioni sulla prededuzione dei crediti professionali, tra cui la sua spettanza quando il concordato non supera l’ammissibilità e per le attività anteriori alla domanda.
Rilevanza: individua lo stesso nodo che si ripresenta quando il concordato semplificato viene dichiarato inammissibile.
6. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 4 del 2 gennaio 2024.
Principio: in tema di prededuzione dei crediti professionali, il giudice deve compiere una valutazione ex ante della funzionalità della prestazione alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali.
Rilevanza: mostra la differenza con il compenso dell’esperto, per il quale la prededuzione deriva direttamente dalla legge e non richiede questa verifica di funzionalità.
7. Tribunale di Firenze, decreto del 31 agosto 2022.
Principio: per il parere reso dall’esperto nel concordato semplificato (art. 25-sexies, comma 3) la legge non prevede un compenso autonomo; l’esperto non è ausiliario del giudice e deve rivolgersi alla commissione che lo ha nominato.
Rilevanza: delimita l’area coperta dall’art. 25-ter e quindi dalla prededuzione espressa.
8. Corte costituzionale, sentenza n. 102 del 15 aprile 2021.
Principio: richiamata in dottrina in tema di compensi degli ausiliari del giudice e della loro proporzionalità rispetto all’attività svolta.
Rilevanza: utile per inquadrare il compenso dell’ausiliario del concordato semplificato, che è voce distinta da quello dell’esperto.
9. Corte costituzionale, sentenza n. 106 del 12 maggio 2016.
Principio: riconosce l’impugnabilità del decreto di liquidazione dei compensi degli ausiliari con il rito dell’art. 15 D.Lgs. 150/2011, entro trenta giorni.
Rilevanza: segnala lo strumento di contestazione per le liquidazioni del tribunale (ausiliario), diverse da quelle della commissione per l’esperto.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Ecco cosa fa lo Studio quando il tema è il compenso dell’esperto e la sua sorte nel concordato semplificato.
- Ricalcoliamo il compenso secondo l’art. 25-ter: media dell’attivo degli ultimi tre bilanci, scaglioni, maggiorazioni e riduzioni, minimo e massimo di legge.
- Verifichiamo la validità dell’eventuale accordo sul compenso, controllando la data rispetto ai 120 giorni dalla convocazione e la chiusura delle trattative.
- Esaminiamo la relazione finale dell’esperto per accertare che contenga gli elementi richiesti dall’art. 25-sexies per l’accesso al concordato semplificato.
- Costruiamo il prospetto delle prededuzioni, distinguendo compenso dell’esperto, compenso dell’ausiliario, spese della liquidazione e finanziamenti autorizzati, ciascuno con il suo titolo.
- Controlliamo il rispetto dell’ordine delle prelazioni e la ripartizione per masse tra beni liberi e beni gravati.
- Redigiamo o analizziamo l’opposizione all’omologazione quando il compenso è collocato in modo non conforme, per eccesso o per difetto.
- Ricostruiamo la cronologia della consecuzione (relazione finale, ricorso, inammissibilità, liquidazione giudiziale) per sostenere la permanenza della prededuzione ex art. 6, comma 2.
- Predisponiamo la domanda di ammissione al passivo in prededuzione nella liquidazione giudiziale successiva, con la documentazione del provvedimento della commissione.
- Valutiamo l’utilità per ciascun creditore alla luce della Cass. n. 624/2026, verificando l’impatto delle prededuzioni sulla percentuale dei chirografari.
- Coordiniamo avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo, perché il calcolo sull’attivo di bilancio e la strategia processuale devono procedere insieme.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021: è la competenza che consente di leggere la composizione negoziata dal punto di vista di chi la conduce, e quindi di capire come nasce il compenso dell’esperto, quali sono i passaggi della relazione finale e quali effetti produce nel concordato semplificato. La qualifica di cassazionista garantisce poi la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità, con lo stesso difensore e la stessa linea, anche quando la questione arriva in Cassazione. Lo staff di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso, dalla verifica dei bilanci alla redazione degli atti.
In chiusura: tre risposte da ricordare
La prima: il compenso dell’esperto è prededucibile per espressa qualificazione dell’art. 25-ter, comma 12, CCII, e nel concordato semplificato, che apre un concorso, va collocato prima dei creditori anteriori.
La seconda: la prededuzione permane quando le procedure si susseguono (art. 6, comma 2), purché la crisi sia la stessa: la cronologia va documentata.
La terza: la prededuzione copre il compenso calcolato secondo i criteri di legge; eccedenze, accordi nulli e pretese per attività non previste dalla norma sono il terreno delle contestazioni.
Lo Studio Monardo affronta questo tema con una competenza specifica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e la composizione negoziata è proprio la sede in cui il compenso dell’esperto nasce e da cui il concordato semplificato prende avvio. A questa si aggiunge la qualifica di cassazionista, che assicura una linea difensiva coerente fino all’ultimo grado.
📩 Prima che il ricorso venga depositato o che scadano i termini per opporsi all’omologazione, mettiti in contatto con lo Studio: trovi telefono, email e recapiti al termine di questo articolo.
