Come Si Fa Opposizione All’omologa Del Concordato In Continuità?

Quando un’impresa in crisi deposita un concordato preventivo in continuità aziendale, il creditore che non è d’accordo tende a vivere la procedura come qualcosa che gli accade addosso: arriva una proposta, arriva un voto, arriva un decreto che fissa l’udienza di omologazione, e il tutto sembra procedere su binari già posati da altri. È una lettura sbagliata. Il concordato in continuità è una partita in cui l’impresa proponente muove per prima, con un piano preparato per mesi insieme ai suoi consulenti, ma in cui ogni sua mossa è vincolata da regole precise del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024). L’opposizione all’omologazione, disciplinata dall’art. 48 e dall’art. 112 del Codice, è il punto in cui quelle regole diventano armi nelle mani del creditore dissenziente o di qualunque interessato.

Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. Questo articolo non è una guida generale al concordato: ricostruisce, nell’ordine in cui avvengono, le mosse che l’impresa proponente compie per arrivare a una sentenza di omologazione, i limiti che la legge le impone a ogni passaggio e le contromosse che chi vuole opporsi può giocare, fino al reclamo in Corte d’appello e al ricorso per Cassazione.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la logica con cui un’impresa costruisce un piano di risanamento e lo presenta ai creditori, e quindi sa dove un piano di continuità tende a essere fragile. E perché è avvocato cassazionista: l’opposizione all’omologa è solo il primo grado di un percorso che, attraverso il reclamo e il ricorso per Cassazione, può arrivare fino al giudice di legittimità, e la stessa linea difensiva può essere sostenuta in ogni grado senza cambiare difensore.

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Chi hai di fronte: l’impresa proponente e la sua convenienza

Prima di parlare di termini e memorie, conviene capire chi siede dall’altra parte del tavolo. Nel concordato in continuità la controparte non è un creditore aggressivo, ma un’impresa che vuole sopravvivere e che ha costruito, con advisor finanziari, legali e un professionista attestatore, un piano in cui una parte dei debiti viene pagata in misura ridotta o dilazionata mentre l’attività prosegue. Il suo obiettivo è uno solo: arrivare alla sentenza di omologazione nel minor tempo possibile e con il minor numero possibile di contestazioni.

Dal suo punto di vista, conviene che l’opposizione non arrivi mai, o arrivi tardi e male argomentata. Ogni mese di procedura costa all’impresa in termini di compensi degli organi, di fiducia dei fornitori, di tenuta dei clienti e del personale. Un’opposizione ben costruita, che costringe il tribunale a disporre una stima del complesso aziendale o ad approfondire la formazione delle classi, allunga i tempi e aumenta i costi. Per questo l’impresa proponente ha un interesse razionale a disinnescare i dissensi prima dell’udienza: rivedendo la proposta, migliorando il trattamento di una classe, offrendo accordi separati compatibili con la legge.

La convenienza dell’impresa si gioca su tre leve.

Prima leva: il valore di liquidazione. Nel concordato in continuità il creditore dissenziente che contesta la convenienza ha diritto a ricevere almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione giudiziale (art. 112, comma 3, CCII). Più basso è il valore di liquidazione stimato nel piano, più facile è per l’impresa superare questo test. È qui che la controparte ha il massimo interesse a una stima prudente, per non dire pessimistica, dei beni in caso di liquidazione.

Seconda leva: la costruzione delle classi. Nel concordato in continuità le classi sono il terreno su cui si decide la maggioranza. Una classe composta in modo da raccogliere creditori favorevoli, o una suddivisione che isola i dissenzienti in classi di minor peso, sono scelte che spostano l’esito del voto. L’impresa ha l’interesse a disegnare le classi in modo che il maggior numero possibile voti a favore, perché se tutte le classi approvano l’omologazione si ottiene alle condizioni ordinarie dell’art. 112, comma 1.

Terza leva: la ristrutturazione trasversale. Se una o più classi votano contro, l’impresa può chiedere al tribunale di omologare comunque, imponendo il piano anche alle classi dissenzienti (cosiddetto cross-class cram down, art. 112, comma 2). È la mossa più potente e insieme la più vincolata, perché richiede il rispetto congiunto di quattro condizioni che il creditore opponente può mettere sotto la lente.

Quando l’impresa preferisce trattare? Quando il creditore dissenziente è abbastanza grande da poter rovesciare l’esito di una classe, quando ha in mano una perizia che rende credibile un valore di liquidazione più alto, o quando la sua opposizione rischia di far emergere difetti del piano che il commissario giudiziale potrebbe condividere nel proprio parere. Quando invece preferisce andare dritta? Quando il dissenziente è isolato, privo di dati, e soprattutto quando lascia scadere i termini.

Ed è proprio il termine il primo terreno dove il creditore informato gioca d’anticipo: l’art. 48, comma 2, CCII fissa un termine perentorio per depositare l’opposizione, e chi lo perde ha chiuso la partita prima ancora di cominciarla. Tutto ciò che segue presuppone di aver colto per tempo il momento giusto.

Un’ultima annotazione su chi può opporsi. L’art. 48, comma 2, legittima i creditori dissenzienti e qualsiasi interessato. La differenza conta: alcune contestazioni, come quella sulla convenienza, sono riservate al creditore dissenziente; altre, come la denuncia di irregolarità della procedura o di errata formazione delle classi, possono essere sollevate da chi ha un interesse giuridicamente apprezzabile. Capire in quale delle due posizioni ci si trova è il primo passo per scegliere le armi.

Prima mossa: il piano costruito sul valore di liquidazione

La mossa

La prima cosa che l’impresa proponente fa, molto prima che il creditore riceva qualunque atto, è costruire il piano attorno a un confronto: quanto ricevono i creditori con la continuità e quanto riceverebbero con la liquidazione giudiziale. Il piano e la relazione dell’attestatore contengono una stima del valore di liquidazione dei beni, che serve a dimostrare che la proposta è conveniente per tutti. Su questa base l’impresa fissa le percentuali di soddisfacimento per ciascuna classe.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Il valore di liquidazione è il pavimento sotto cui il creditore dissenziente non può essere spinto, se contesta la convenienza. Dal suo punto di vista, conviene stimare quel pavimento il più in basso possibile: applicare sconti di realizzo elevati agli immobili, svalutare magazzino e crediti commerciali, considerare tempi lunghi di vendita e costi di procedura generosi. Ogni punto percentuale tolto al valore di liquidazione è un punto in più di margine per pagare meno i creditori chirografari senza violare la regola.

Quando preferisce non spingersi troppo in là? Quando il patrimonio comprende beni facilmente valutabili, come immobili con valori di mercato noti o partecipazioni quotate, per i quali una stima eccessivamente prudente sarebbe smentita da qualsiasi perizia indipendente. In quel caso l’impresa preferisce una stima più realistica e lavora sulle altre leve.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe, perché la legge le impone due vincoli. Il primo vincolo è sostanziale: se un creditore dissenziente contesta la convenienza, il tribunale omologa solo se il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore a quanto spetterebbe in liquidazione giudiziale (art. 112, comma 3). Non basta che il piano lo affermi: il tribunale deve verificarlo.

Il secondo vincolo è istruttorio: quando l’opposizione denuncia la violazione della convenienza, il tribunale può disporre la stima del complesso aziendale (art. 112, comma 4). In altre parole, la valutazione dell’attestatore non è l’ultima parola. È proprio l’opposizione a far scattare il potere del tribunale di affidare una stima indipendente: senza opposizione, la stima di parte resta sostanzialmente incontrastata.

Un terzo limite discende dalla struttura stessa del concordato in continuità: il valore di liquidazione deve essere distribuito rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione (art. 112, comma 2, lett. a, e art. 84 CCII). Una stima di liquidazione che non tenga conto correttamente dei privilegi e delle garanzie non è solo una stima bassa: è un piano costruito su basi errate.

La tua contromossa

La contromossa chiave è contestare la convenienza con dati, non con impressioni: depositare insieme all’opposizione una perizia di parte che ricostruisca il valore di liquidazione e chiedere espressamente al tribunale di disporre la stima prevista dall’art. 112, comma 4. Un’opposizione che si limita a dire “la percentuale è troppo bassa” ha poche possibilità; un’opposizione che indica, bene per bene, dove la stima dell’attestatore applica sconti ingiustificati, quali attivi sono stati omessi, quali azioni recuperatorie (revocatorie, azioni di responsabilità) sarebbero esperibili solo in liquidazione giudiziale, mette il tribunale nella condizione di dover verificare.

Su quest’ultimo punto vale un’osservazione strategica: nella liquidazione giudiziale il curatore può esercitare azioni che nel concordato in continuità non vengono esercitate, e il loro valore atteso, al netto del rischio di causa, entra legittimamente nel confronto. È un argomento che i piani spesso trattano in modo sbrigativo.

Attenzione però alla legittimazione: la contestazione della convenienza è riservata al creditore che ha votato contro. Chi si è astenuto o non ha votato si trova in una posizione diversa, e una parte della prassi ha escluso che il creditore astenuto possa essere equiparato al dissenziente. Se si intende contestare la convenienza, il voto contrario va espresso nelle forme e nei tempi della procedura.

Le pronunce che ti proteggono

La Cassazione, con l’ordinanza n. 3659 del 13 febbraio 2025, ha ribadito che l’omologazione presuppone una proposta effettivamente sottoposta al voto e approvata dai creditori: il giudizio di omologazione non è un passaggio in cui il giudice può sostituire la propria valutazione al percorso previsto dalla legge. Per il creditore opponente il messaggio è chiaro: ogni requisito che il Codice pone come condizione dell’omologa è un requisito verificabile, e la sua mancanza è un motivo di opposizione.

La Cassazione, con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025, pur pronunciandosi sul concordato minore, ha affermato che la proposta deve rispettare la graduazione delle prelazioni prevista dagli artt. 84 e 112 CCII, e che la sua violazione è un vizio rilevabile anche d’ufficio. Il principio, per quanto reso in un contesto diverso, conferma la centralità dell’ordine delle prelazioni nella distribuzione del valore di liquidazione.

Seconda mossa: le classi disegnate a misura del voto

La mossa

Nel concordato in continuità la suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria. L’impresa proponente decide come raggruppare i creditori in base a posizione giuridica e interessi economici omogenei: banche chirografarie, fornitori strategici, fornitori non strategici, creditori privilegiati degradati per incapienza, erario e enti previdenziali, e così via. È una mossa tecnica che sembra neutra, ma che in realtà decide gran parte della partita.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene creare classi in cui i favorevoli siano maggioranza: per esempio separando i fornitori che continueranno a lavorare con l’impresa (e quindi hanno interesse alla continuità) da quelli che non avranno più rapporti con essa. Il fornitore strategico vota a favore perché la continuità gli garantisce commesse future; il fornitore uscente avrebbe più interesse a una liquidazione che massimizzi il recupero immediato. Separarli è legittimo se gli interessi economici sono effettivamente diversi; diventa una manipolazione se la separazione serve solo a confinare il dissenso.

Quando preferisce non moltiplicare le classi? Quando ogni classe in più è una classe che potrebbe votare contro: se l’impresa punta all’unanimità delle classi per ottenere l’omologa ordinaria, ha interesse a non creare classi piccole e ostili.

I suoi limiti

Il tribunale, in sede di omologazione, deve verificare la corretta formazione delle classi e la parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe (art. 112, comma 1). Non è una verifica facoltativa: è una delle condizioni dell’omologa. Le classi devono raggruppare creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei, e all’interno della stessa classe il trattamento deve essere uguale.

Inoltre, in caso di ristrutturazione trasversale, le classi dissenzienti devono ricevere un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (art. 112, comma 2, lett. b). È la cosiddetta regola di non discriminazione, che impedisce all’impresa di premiare le classi amiche a scapito di quelle che hanno votato contro, quando entrambe hanno lo stesso rango.

La tua contromossa

La contromossa è leggere le classi come le legge un giudice: per ogni classe, chiedersi quale sia il criterio di omogeneità dichiarato e se sia applicato con coerenza. Se due creditori con identica posizione giuridica e identico interesse economico sono stati collocati in classi diverse con percentuali diverse, l’opposizione può denunciare la violazione della corretta formazione delle classi o della parità di trattamento. Se una classe dello stesso grado di quella del creditore dissenziente riceve una percentuale più alta, la contestazione si sposta sulla regola di non discriminazione.

È in questa fase che il lavoro congiunto di avvocato e commercialista fa la differenza: occorre ricostruire, dalla documentazione depositata, la composizione numerica delle classi, gli importi, le percentuali, le eventuali utilità diverse dal denaro attribuite a singoli gruppi di creditori. Lo Studio Monardo, coordinato da un Esperto Negoziatore della crisi d’impresa che conosce dall’interno il modo in cui i piani di risanamento vengono costruiti, legge la mappa delle classi alla ricerca delle asimmetrie che l’impresa ha interesse a non mettere in evidenza.

Un’avvertenza importante: la contestazione delle classi va sollevata con tempestività. Il creditore che rilevi difetti nella formazione delle classi già al momento della proposta può segnalarli al commissario giudiziale, che ne terrà conto nella relazione ai creditori e poi nel parere sull’omologazione. Arrivare all’udienza con una contestazione già “istruita” dal commissario rafforza enormemente l’opposizione.

Le pronunce che ti proteggono

Il Tribunale di Brescia, con la sentenza del 30 dicembre 2025, si è occupato della regola di non discriminazione tra classi nel concordato in continuità, confermando che il giudizio di omologazione è la sede in cui il tribunale verifica il rispetto dei criteri distributivi tra classi dello stesso grado. Per il creditore dissenziente è un precedente utile perché dimostra che il controllo sulla distribuzione tra classi non è formale.

La Cassazione, con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025, ha qualificato il mancato rispetto delle regole di graduazione come vizio rilevabile anche d’ufficio: un principio che, trasposto al confronto tra classi, rafforza l’argomento secondo cui la distribuzione del valore non è materia disponibile per l’impresa proponente.

Terza mossa: la conta dei voti

La mossa

Dopo la relazione del commissario giudiziale, i creditori votano. Nel concordato in continuità la proposta è approvata se tutte le classi votano a favore; ciascuna classe si considera favorevole secondo le maggioranze previste dall’art. 109 CCII, che per la continuità prevede, in sintesi, la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe oppure, in mancanza, la maggioranza dei due terzi dei crediti dei votanti purché abbiano votato creditori titolari di almeno metà dei crediti della classe. L’impresa proponente lavora intensamente in questa fase: contatta i creditori, raccoglie adesioni, spiega i vantaggi della continuità.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, l’unanimità delle classi è l’obiettivo ideale: se tutte le classi approvano, l’omologa segue le condizioni ordinarie e il tribunale non deve verificare le quattro condizioni della ristrutturazione trasversale. Un solo voto decisivo in una classe piccola può spostare l’esito dell’intera procedura.

Quando preferisce non insistere? Quando una classe è chiaramente contraria e l’impresa ha già messo in conto di chiedere la ristrutturazione trasversale: in questo caso le sue energie si spostano sulla costruzione degli argomenti per il cram down.

I suoi limiti

Il tribunale deve verificare l’esito della votazione (art. 112, comma 1). Ciò significa controllare che i voti siano stati espressi da soggetti legittimati, che gli importi ammessi al voto siano corretti, che le maggioranze siano state calcolate secondo le regole dell’art. 109 e che non siano stati computati voti di soggetti in conflitto di interessi o esclusi dal voto.

Un errore nella determinazione dei crediti ammessi al voto può alterare l’esito di una classe: un credito sovrastimato di un creditore favorevole, o sottostimato di un creditore contrario, cambia la maggioranza.

La tua contromossa

La contromossa è ricalcolare le maggioranze classe per classe, partendo dagli elenchi dei creditori, dagli importi ammessi al voto e dai voti espressi. Se il ricalcolo dimostra che una classe indicata come favorevole in realtà non ha raggiunto la maggioranza, cambia tutto: la proposta non è più approvata da tutte le classi e l’impresa deve passare alla ristrutturazione trasversale, con il suo carico di condizioni aggiuntive. In alcuni casi, l’impresa non ha chiesto la ristrutturazione trasversale nei tempi e nei modi previsti, e allora la mancata approvazione diventa un ostacolo all’omologa.

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo: il voto contrario espresso nelle forme previste è il presupposto per poter poi contestare la convenienza in sede di opposizione. Votare contro non è solo una presa di posizione: è un atto che conserva al creditore l’arma più incisiva dell’opposizione.

Le pronunce che ti proteggono

La Cassazione, con l’ordinanza n. 3659 del 13 febbraio 2025, ha chiarito che l’approvazione dei creditori è un presupposto dell’omologazione che non può essere surrogato: se manca un voto validamente espresso sulla proposta, il giudice non può omologarla. Il principio protegge il creditore che contesti la regolarità del voto, perché conferma che l’esito della votazione è un requisito sostanziale, non un adempimento formale.

Quarta mossa: la ristrutturazione trasversale contro le classi dissenzienti

La mossa

Se una o più classi votano contro, l’impresa proponente può chiedere al tribunale di omologare comunque il concordato in continuità, imponendo il piano anche alle classi dissenzienti. È l’art. 112, comma 2, CCII, che recepisce la direttiva europea sulla ristrutturazione preventiva (Direttiva UE 2019/1023). Il debitore deve chiederlo espressamente, o comunque prestare il consenso, e l’art. 48, comma 1, prevede che il tribunale fissi l’udienza anche in questa ipotesi.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, il cram down trasforma un voto perso in una partita ancora aperta. La convenienza è evidente: invece di rinegoziare con la classe ostile, l’impresa chiede al giudice di superarne il dissenso. Il costo è un’istruttoria più complessa e un rischio maggiore di opposizioni tecniche, perché ogni condizione deve essere dimostrata.

Quando preferisce non chiederla? Quando le condizioni sono fragili: se la distribuzione tra classi presenta asimmetrie evidenti, se il valore di liquidazione è contestabile, se manca una classe “qualificata” che abbia votato a favore. In questi casi può essere più conveniente migliorare la proposta e tornare al voto.

I suoi limiti

Il tribunale può omologare nonostante il dissenso di una o più classi solo se ricorrono congiuntamente quattro condizioni (art. 112, comma 2):

  • a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
  • b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore;
  • c) nessun creditore riceve più dell’importo del proprio credito;
  • d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle prelazioni anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Queste quattro condizioni sono cumulative: basta che ne manchi una perché il cram down non sia possibile. E l’art. 112, comma 4, prevede espressamente che, se l’opposizione denuncia il mancato rispetto di queste condizioni, il tribunale possa disporre la stima del complesso aziendale.

La tua contromossa

La contromossa consiste nel smontare il cram down condizione per condizione, con i numeri. Per la lettera a), si verifica se il valore di liquidazione è davvero distribuito secondo l’ordine dei privilegi o se, per esempio, creditori chirografari ricevono quota di quel valore prima che siano soddisfatti i privilegiati. Per la lettera b), si confrontano le percentuali e le utilità attribuite alla classe dissenziente con quelle delle classi dello stesso grado e di grado inferiore. Per la lettera c), si controlla che nessun creditore, sommando pagamenti e utilità, riceva più del proprio credito. Per la lettera d), si verifica la composizione delle classi favorevoli e se tra esse vi sia una classe che soddisfa i requisiti.

Sulla lettera d) occorre però una lettura aggiornata. La Cassazione ha dato un’interpretazione estensiva dell’espressione “in mancanza”, come si vedrà subito sotto, e questo riduce il margine di contestazione per chi puntava sulla mancata maggioranza delle classi. Lo spazio dell’opposizione si sposta allora sulle lettere a), b) e c), e sulla verifica che la classe “qualificata” favorevole sia davvero composta da creditori che otterrebbero un soddisfacimento parziale anche estendendo le prelazioni al valore eccedente.

Va ricordato anche che, a quanto riportato dalla stampa specializzata, la Cassazione ha di recente rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea una questione sulla nozione di classe “interessata” rilevante ai fini della ristrutturazione trasversale. Chi si oppone a un cram down basato su una classe di dubbia qualificazione deve monitorare questo sviluppo, che potrebbe incidere sulla tenuta della lettera d).

Le pronunce che ti proteggono (e quelle che restringono il campo)

La Cassazione, con la sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026, ha chiarito che nel concordato in continuità l’espressione “in mancanza” dell’art. 112, comma 2, lett. d), si riferisce alla mancata approvazione da parte della maggioranza delle classi: il tribunale può quindi omologare anche senza tale maggioranza, se almeno una classe, applicando l’ordine delle prelazioni anche al valore eccedente, risulti soddisfatta in tutto o in parte. È una pronuncia che amplia le possibilità del debitore e che il creditore opponente deve conoscere per non costruire l’opposizione su un argomento ormai superato.

Il Tribunale di Brescia, con la sentenza del 30 dicembre 2025, ha esaminato la regola di non discriminazione tra classi (lett. b): proprio questa condizione è oggi il terreno più fertile per chi contesta un cram down, perché richiede un confronto puntuale tra i trattamenti riservati a classi dello stesso grado.

Quinta mossa: il decreto, le notifiche e il calendario dell’udienza

La mossa

Una volta approvato il concordato, o una volta che il debitore chiede l’omologazione con ristrutturazione trasversale, il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio. Il decreto viene iscritto nel registro delle imprese e notificato a cura del debitore al commissario giudiziale e ai creditori dissenzienti (art. 48, comma 1). Da quel momento parte un calendario stretto, scandito dall’art. 48, comma 2:

  • opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato: depositate con memoria almeno dieci giorni prima dell’udienza, a pena di decadenza (termine perentorio);
  • parere motivato del commissario giudiziale: almeno cinque giorni prima dell’udienza;
  • memorie del debitore: fino a due giorni prima dell’udienza.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Qui il debitore non ha molta discrezionalità: la notifica è un suo onere. Ma la sequenza dei termini gli è strutturalmente favorevole: l’impresa proponente parla per ultima. Deposita le sue memorie dopo aver letto le opposizioni e il parere del commissario, e può replicare a entrambi. È un vantaggio che chi si oppone deve mettere in conto.

I suoi limiti

La notifica ai creditori dissenzienti è un adempimento che grava sul debitore: se il creditore che ha votato contro non riceve la notifica del decreto, può far valere il vizio, anche in sede di reclamo, come impedimento alla propria partecipazione al giudizio. Inoltre, il termine di cinque giorni per il parere del commissario e quello di due giorni per le memorie del debitore delimitano lo spazio della replica: il debitore non può introdurre nelle memorie finali questioni nuove che il creditore non sia in grado di contraddire.

La tua contromossa

La contromossa è tecnica e temporale: depositare un’opposizione completa, documentata e anticipata rispetto alla scadenza. Il termine dei dieci giorni è perentorio: a differenza di quanto accadeva sotto la legge fallimentare, nel Codice della crisi non ci sono margini per depositi tardivi. Il calcolo va fatto a ritroso dalla data dell’udienza, e se il giorno finale cade di sabato o festivo la prudenza impone di anticipare il deposito al giorno lavorativo precedente. Quanto alla sospensione feriale (che opera solo dal 1° al 31 agosto), nelle procedure regolate dal Codice della crisi occorre verificare caso per caso se e come si applichi: il consiglio è non fare mai affidamento su di essa.

L’opposizione va depositata con memoria e deve contenere tutto: i motivi, i documenti, le perizie di parte, le richieste istruttorie (in particolare la richiesta di stima ex art. 112, comma 4). L’art. 48, comma 3, consente al tribunale di assumere i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio: ma il tribunale può assumere solo ciò che gli viene chiesto per tempo.

C’è poi una mossa spesso trascurata: dialogare con il commissario giudiziale prima del suo parere. Il commissario deposita il parere cinque giorni prima dell’udienza, cioè dopo aver ricevuto le opposizioni. Un’opposizione depositata in anticipo, con argomenti chiari e documenti, ha più probabilità di essere esaminata con attenzione dal commissario e di trovare eco nel suo parere.

Le pronunce che ti proteggono

La Cassazione, con l’ordinanza n. 1393 del 15 gennaio 2024, ha affermato che sotto la legge fallimentare (art. 180, comma 2, l.fall.) il termine di dieci giorni per la costituzione degli opponenti non era perentorio, escludendo che si potesse applicare retroattivamente l’art. 48 CCII, che invece qualifica espressamente il termine come perentorio. La pronuncia riguarda la disciplina previgente, ma proprio per contrasto conferma il punto centrale per chi oggi si oppone: nel Codice della crisi il termine dei dieci giorni è perentorio e non ammette sanatorie.

Sesta mossa: la sentenza di omologazione e la corsa all’esecuzione del piano

La mossa

Se il tribunale respinge le opposizioni, omologa il concordato con sentenza (art. 48, comma 3). La sentenza produce effetti dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 133, primo comma, c.p.c., e nei confronti dei terzi dalla data di iscrizione nel registro delle imprese (art. 48, comma 5). Da quel momento l’impresa inizia a eseguire il piano: paga secondo le percentuali, rinegozia i contratti, prosegue l’attività.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene eseguire il piano il più rapidamente possibile, perché ogni pagamento effettuato, ogni contratto rinnovato, ogni operazione straordinaria compiuta in attuazione del piano rende più difficile tornare indietro. L’impresa sa che il reclamo non sospende automaticamente gli effetti della sentenza, e punta a consolidare la situazione prima che la Corte d’appello si pronunci.

I suoi limiti

La sentenza di omologazione è impugnabile con reclamo alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 51 CCII, entro il termine di trenta giorni (decorrente, per le parti, dalla notificazione del provvedimento e, per gli altri interessati, dall’iscrizione nel registro delle imprese). Contro la sentenza della Corte d’appello è ammesso ricorso per Cassazione, sempre nel termine di trenta giorni. In pendenza del reclamo, la Corte d’appello può, su istanza di parte e in presenza di gravi e fondati motivi, sospendere in tutto o in parte l’attuazione del piano (art. 52 CCII).

Un limite decisivo riguarda però chi impugna: la Cassazione ha legato la legittimazione al reclamo contro l’omologa alla partecipazione al giudizio di primo grado. Chi non si è opposto davanti al tribunale rischia di non poter reclamare.

La tua contromossa

La contromossa decisiva si gioca prima della sentenza: opporsi in primo grado è la condizione per poter poi reclamare. Il creditore che resta alla finestra durante il giudizio di omologazione, contando di “intervenire dopo”, si espone al rischio di essere dichiarato privo di legittimazione. Dopo la sentenza, se l’opposizione è stata respinta, le mosse sono tre: proporre reclamo nei trenta giorni, chiedere contestualmente la sospensione dell’attuazione del piano quando il pregiudizio sia grave e documentabile, e preparare fin da subito la linea per l’eventuale ricorso per Cassazione, che è un giudizio di sola legittimità e non ammette nuove questioni di fatto.

È qui che la continuità della difesa diventa un vantaggio concreto. Un’opposizione scritta già pensando al reclamo e alla Cassazione contiene, fin dal primo grado, tutte le questioni di diritto che potranno essere riproposte, e non lascia per strada eccezioni che, se non sollevate subito, sarebbero precluse nei gradi successivi.

Le pronunce che ti proteggono

La Cassazione, con l’ordinanza n. 5948 del 16 marzo 2026, pronunciandosi sugli accordi di ristrutturazione dei debiti, ha affermato che il reclamo ex art. 51 CCII contro la sentenza di omologazione spetta solo a chi ha partecipato al giudizio di omologa proponendo opposizione, salvo che il reclamante lamenti un vizio procedurale che gli ha impedito di partecipare. Il principio riguarda gli accordi, ma la sua logica, fondata sul legame tra opposizione e reclamo, è un forte segnale anche per il concordato preventivo: chi non si oppone in primo grado mette a rischio la possibilità di impugnare.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 3659 del 13 febbraio 2025, ha cassato una sentenza della Corte d’appello che aveva omologato in sede di reclamo una proposta mai sottoposta al voto: il giudice dell’impugnazione non può superare i presupposti mancanti nel procedimento di primo grado. Per l’opponente, è la conferma che il reclamo è un giudizio con regole rigorose, in cui la Corte d’appello non ha poteri illimitati.

La mossa che non si vede: le condizioni generali del piano di continuità

La mossa

Accanto alle mosse visibili (stima, classi, voto, cram down) l’impresa proponente ne gioca una più silenziosa: presenta il piano come se la continuità fosse di per sé una garanzia di risanamento. Nel concordato in continuità, però, l’art. 112, comma 1, CCII chiede al tribunale di verificare anche che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza e che gli eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l’attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori. L’impresa tende a dare per scontati questi requisiti, affidandosi alla relazione dell’attestatore.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene che il giudizio di omologa si concentri sui numeri del confronto con la liquidazione e non sulla sostenibilità del piano nel tempo. Un piano di continuità si regge su previsioni: fatturato, margini, flussi di cassa, tenuta dei clienti, costo del personale, rinnovo degli affidamenti. Ogni previsione è contestabile, e l’impresa ha interesse a che il tribunale non scenda troppo nel dettaglio.

Quando preferisce invece esporre i dati in modo analitico? Quando il piano è effettivamente solido, sostenuto da contratti già firmati, da un nuovo socio o da un investitore che ha già versato le risorse: in quel caso la trasparenza è un’arma a suo favore, e un’opposizione generica sulla fattibilità è destinata a fallire.

I suoi limiti

La verifica delle ragionevoli prospettive di superare l’insolvenza è una condizione di omologa, non un giudizio di merito rimesso ai creditori. Il tribunale deve compierla, e l’opposizione è lo strumento con cui il creditore porta all’attenzione del giudice gli elementi che la mettono in dubbio. Lo stesso vale per i nuovi finanziamenti: se il piano prevede finanza nuova assistita da prededuzione o da garanzie, il tribunale deve verificare che sia davvero necessaria e che non sposti valore dai creditori esistenti ai nuovi finanziatori in modo ingiusto.

Questo secondo limite è particolarmente importante per i creditori chirografari: un finanziamento prededucibile riduce il valore disponibile per tutti gli altri, e se il piano fallisce dopo l’omologa, il nuovo finanziatore sarà soddisfatto prima di loro.

La tua contromossa

La contromossa è attaccare le ipotesi, non le conclusioni. Un’opposizione efficace sulla fattibilità non afferma che “il piano non funzionerà”: individua le specifiche assunzioni del piano che non trovano riscontro nei dati storici dell’impresa o nel mercato di riferimento. Per esempio: una crescita di fatturato del 18% annuo in un settore che negli ultimi tre anni è cresciuto del 2%; un margine operativo che raddoppia senza un intervento sui costi che lo giustifichi; un rinnovo degli affidamenti bancari dato per certo senza alcuna delibera della banca.

Sui nuovi finanziamenti, la contromossa è chiedere conto della loro necessità e delle loro condizioni: tasso, garanzie, rango, scadenze. Un finanziamento sovradimensionato rispetto al fabbisogno del piano, o concesso a condizioni che attribuiscono al finanziatore garanzie su beni che in liquidazione andrebbero ai creditori esistenti, è un pregiudizio che l’opposizione può e deve denunciare.

È un terreno su cui l’analisi deve essere svolta da chi sa leggere un piano industriale e un piano finanziario. La prospettiva maturata nella composizione negoziata della crisi, dove l’esperto valuta proprio la ragionevole perseguibilità del risanamento, è la stessa che serve per verificare se il piano di continuità ha davvero le gambe per stare in piedi.

Come si scrive, in concreto, l’opposizione

Conoscere le mosse della controparte serve a una cosa: scrivere un atto che il tribunale non possa ignorare. L’opposizione all’omologa del concordato in continuità si propone con memoria depositata nel fascicolo del giudizio di omologazione (art. 48, comma 2), nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell’udienza. La memoria non è un atto libero: la sua efficacia dipende dalla struttura.

1. La legittimazione

La memoria deve chiarire subito a quale titolo si propone opposizione: creditore dissenziente (con indicazione della classe di appartenenza, dell’importo del credito ammesso al voto e del voto contrario espresso) oppure interessato (con indicazione dell’interesse giuridicamente rilevante). Questa scelta determina i motivi che si possono far valere: la contestazione della convenienza ex art. 112, comma 3, presuppone il dissenso.

2. La tempestività

È buona prassi dare atto della data di notifica del decreto di fissazione dell’udienza e del rispetto del termine perentorio. Se la notifica non è avvenuta o è avvenuta in modo irregolare, va dichiarato espressamente: è un elemento che può diventare decisivo in sede di reclamo.

3. I motivi, uno per ogni condizione violata

I motivi vanno costruiti sulle condizioni di omologa, una per una, e non come una critica generica al piano:

  • regolarità della procedura;
  • esito della votazione e calcolo delle maggioranze;
  • ammissibilità della proposta;
  • corretta formazione delle classi e parità di trattamento all’interno di ciascuna classe;
  • ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza;
  • necessità e non pregiudizievolezza dei nuovi finanziamenti;
  • convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale (per il creditore dissenziente);
  • in caso di cram down, ciascuna delle quattro condizioni dell’art. 112, comma 2.

Non tutti i motivi saranno pertinenti in ogni caso: un’opposizione che li solleva tutti senza fondamento perde credibilità. La selezione è parte della strategia.

4. Le prove e le richieste istruttorie

L’art. 48, comma 3, consente al tribunale di assumere i mezzi istruttori richiesti dalle parti: la memoria deve quindi contenere richieste precise. In primo luogo la richiesta di stima del complesso aziendale ex art. 112, comma 4, quando si contesta la convenienza o il cram down; poi l’eventuale richiesta di acquisizione di documenti in possesso dell’impresa o del commissario; infine il deposito della perizia di parte e dei documenti a sostegno.

5. Le conclusioni

Le conclusioni devono chiedere il rigetto della domanda di omologazione e, in via istruttoria, l’ammissione dei mezzi richiesti. Va valutata con attenzione anche la posizione rispetto all’eventuale apertura della liquidazione giudiziale: l’art. 48, comma 6, prevede che, se il tribunale non omologa, possa dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale su ricorso dei soggetti legittimati. Il creditore che si oppone deve sapere fin dall’inizio quale esito alternativo sta perseguendo, perché il rigetto dell’omologa non è un fine in sé: è il passaggio verso una soluzione che deve essere, per lui, più conveniente.

6. La previsione dei gradi successivi

Ogni questione di diritto che si intende far valere in reclamo o in Cassazione deve essere sollevata già nella memoria di opposizione. Il giudizio di Cassazione non ammette nuove questioni di fatto, e il reclamo è legato a quanto dedotto in primo grado: scrivere l’opposizione pensando già all’ultimo grado è la scelta che evita preclusioni.

La partita giocata: tre simulazioni mossa per mossa

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con numeri plausibili per mostrare come le regole si traducono in scelte concrete. Non sono casi reali.

Simulazione 1 — Il valore di liquidazione sottostimato

Ipotesi: un fornitore vanta un credito chirografario di 186.420 € verso un’impresa che propone un concordato in continuità. La classe dei fornitori chirografari riceve il 14%, pari a 26.098,80 €. Il piano stima che in liquidazione giudiziale i chirografari otterrebbero il 9%, cioè 16.777,80 €.

Il fornitore vota contro. Il tribunale fissa l’udienza di omologazione al 18 novembre 2026. L’impresa notifica il decreto. Il fornitore commissiona una perizia di parte che rivaluta un capannone indicato nel piano con uno sconto di realizzo del 45%, ritenuto non giustificato dai valori di mercato della zona, e individua un’azione revocatoria potenzialmente esperibile solo in liquidazione giudiziale. Con questi correttivi la percentuale stimata ai chirografari in liquidazione sale al 17,5%, cioè 32.623,50 €.

Sequenza dei termini: dieci giorni prima del 18 novembre è l’8 novembre 2026, che cade di domenica. Il fornitore deposita l’opposizione con memoria, perizia e richiesta di stima ex art. 112, comma 4, venerdì 6 novembre. Il commissario deposita il parere entro il 13 novembre; l’impresa deposita le memorie entro il 16 novembre.

Esito: se il tribunale, all’esito della stima, accerta che in liquidazione il fornitore otterrebbe 32.623,50 € a fronte dei 26.098,80 € offerti, il test di convenienza dell’art. 112, comma 3, non è superato. Dal punto di vista dell’impresa, la differenza di 6.524,70 € su questo singolo creditore è il prezzo minimo per neutralizzare l’opposizione: è il momento in cui alla controparte conviene migliorare la proposta o negoziare, piuttosto che rischiare il rigetto dell’omologa.

Simulazione 2 — Il cram down con discriminazione tra classi dello stesso grado

Ipotesi: un concordato in continuità con quattro classi. La classe 1 (crediti privilegiati degradati) vota a favore; la classe 2 (banche chirografarie) vota a favore e riceve il 19%; la classe 3 (fornitori chirografari non strategici) vota contro e riceve l’11%; la classe 4 (fornitori chirografari strategici) vota a favore e riceve il 16%. L’impresa chiede la ristrutturazione trasversale.

Un creditore della classe 3 ha un credito di 73.950 €: con l’11% riceve 8.134,50 €. Se ricevesse la percentuale della classe 2, dello stesso grado chirografario, otterrebbe 14.050,50 €, cioè 5.916 € in più.

L’opposizione contesta la violazione dell’art. 112, comma 2, lett. b): la classe dissenziente riceve un trattamento inferiore a quello di classi dello stesso grado. L’impresa replicherà sostenendo che le classi hanno interessi economici diversi e che il confronto va fatto sul “trattamento complessivo”, comprese eventuali utilità non monetarie. La partita si decide sulla capacità dell’opponente di dimostrare che, sul valore eccedente quello di liquidazione, la classe 3 è stata trattata peggio delle classi pari grado senza una giustificazione economica coerente. Se ci riesce, la condizione della lett. b) manca e il cram down non può essere concesso.

Simulazione 3 — Il creditore che non si è opposto e vuole reclamare

Ipotesi: un creditore con un credito di 52.380 € ha votato contro ma non ha depositato opposizione entro il termine. Il tribunale omologa con sentenza pubblicata e notificata il 9 dicembre 2026. Il creditore si rivolge a un legale il 20 dicembre, intenzionato a reclamare.

Il termine di trenta giorni scadrebbe l’8 gennaio 2027. Ma il problema non è il termine: è la legittimazione. Alla luce dell’orientamento espresso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 5948/2026, chi non ha partecipato al giudizio di omologa con opposizione rischia di vedersi negata la legittimazione al reclamo, salvo che dimostri un vizio procedurale che gli ha impedito di partecipare, per esempio la mancata notifica del decreto di fissazione dell’udienza.

Esito: la verifica preliminare riguarda la regolarità della notifica del decreto ex art. 48, comma 1. Se la notifica è regolare, lo spazio per il reclamo si riduce drasticamente. Il confronto con la Simulazione 1 mostra il punto: la stessa contestazione, giocata nei termini, è un’arma; giocata dopo, rischia di essere inammissibile.

Quando all’impresa proponente conviene trattare

Il concordato in continuità non è solo un giudizio: è anche una negoziazione che prosegue fino all’ultimo giorno utile. Leggere i momenti in cui la controparte è più disposta a migliorare la proposta è parte della strategia di opposizione.

Primo momento: prima del voto. È il momento in cui l’impresa ha più bisogno del consenso. Un creditore che, con una lettera motivata e supportata da dati, segnala all’impresa e al commissario i punti deboli del piano (stima di liquidazione, formazione delle classi) può ottenere un miglioramento della proposta prima ancora di dover votare contro. La convenienza della controparte è evidente: un voto favorevole in più vale più di un’opposizione da gestire in udienza. Le modifiche, ovviamente, devono restare compatibili con le regole del Codice e con la parità di trattamento all’interno della classe.

Secondo momento: dopo il deposito dell’opposizione e prima del parere del commissario. Un’opposizione solida, con perizia di parte e richiesta di stima, cambia il calcolo dell’impresa. Dal suo punto di vista, una stima disposta dal tribunale significa tempi più lunghi, costi aggiuntivi e il rischio di un esito sfavorevole. In questa finestra, che va dal deposito dell’opposizione ai cinque giorni prima dell’udienza, la controparte valuta se sia più conveniente rinegoziare.

Terzo momento: quando il tribunale dispone la stima. Se il tribunale accoglie la richiesta istruttoria e dispone la stima del complesso aziendale, la partita cambia di nuovo. L’impresa non controlla più il dato centrale del confronto, e il rischio che la stima confermi le ragioni dell’opponente diventa concreto. È spesso il momento di massima disponibilità alla trattativa.

Quarto momento: in pendenza di reclamo, se è stata chiesta la sospensione. Un’istanza di sospensione dell’attuazione del piano, se ben motivata, mette sotto pressione l’impresa, che ha bisogno di eseguire il piano per tenere in piedi l’attività. Anche qui, la prospettiva di un blocco dell’esecuzione rende la trattativa più conveniente per la controparte.

Qui però va tenuto presente un limite strutturale: nel concordato preventivo vige la parità di trattamento all’interno delle classi, e qualunque accordo che attribuisca a un singolo creditore vantaggi non previsti dal piano deve essere valutato con estrema cautela, perché può integrare un trattamento preferenziale contrario alla legge. La trattativa utile è quella che porta a una modifica trasparente della proposta, non a un accordo occulto.

La lettura economica di questi momenti richiede competenze che vanno oltre il diritto processuale: occorre capire il fabbisogno finanziario dell’impresa, la sostenibilità del piano, il valore delle alternative. È un lavoro in cui l’avvocato e il commercialista devono ragionare insieme.

La partita in tabella

La tabella riassume le mosse dell’impresa proponente, il vincolo che la legge le impone, la contromossa del creditore o dell’interessato e la finestra utile per giocarla.

Mossa dell’impresa proponente Termine o condizione che la vincola Contromossa di chi si oppone Finestra utile
Stima prudente del valore di liquidazione Art. 112, c. 3: il dissenziente deve ricevere almeno il valore di liquidazione; art. 112, c. 4: stima del complesso aziendale Voto contrario; perizia di parte; richiesta di stima nell’opposizione Voto, poi opposizione entro 10 giorni prima dell’udienza
Formazione delle classi Art. 112, c. 1: corretta formazione e parità di trattamento nella classe Analisi delle classi; segnalazione al commissario; motivo di opposizione Dalla relazione del commissario fino all’opposizione
Raccolta dei voti Art. 109 e art. 112, c. 1: verifica dell’esito della votazione Ricalcolo delle maggioranze per classe Dopo il voto, nell’opposizione
Richiesta di ristrutturazione trasversale Art. 112, c. 2: quattro condizioni cumulative (lett. a-d) Contestazione condizione per condizione, con numeri Opposizione
Notifica del decreto e calendario Art. 48, c. 1-2: notifica ai dissenzienti; opposizioni 10 giorni prima (perentorio); parere commissario 5 giorni prima; memorie debitore 2 giorni prima Deposito anticipato e completo; verifica della notifica Dalla notifica del decreto
Sentenza ed esecuzione del piano Art. 51: reclamo in 30 giorni; art. 52: sospensione per gravi e fondati motivi Reclamo, istanza di sospensione, poi ricorso per Cassazione 30 giorni dalla notifica (o dall’iscrizione)

La riga che conta di più è la penultima: tutte le contromosse successive dipendono dall’aver depositato l’opposizione nel termine perentorio.

Le domande di chi deve decidere se opporsi

Ho votato contro: devo fare altro per oppormi all’omologa?
Sì, il voto contrario non basta. Per opporsi occorre depositare una memoria di opposizione nel giudizio di omologazione almeno dieci giorni prima dell’udienza, a pena di decadenza (art. 48, comma 2). Il voto contrario è il presupposto per contestare la convenienza, ma l’opposizione è un atto distinto.

Non ho votato: posso comunque oppormi?
Sì, ma con armi diverse. L’art. 48 legittima all’opposizione anche “qualsiasi interessato”, che può far valere vizi della procedura, della formazione delle classi o dei requisiti di omologa. La contestazione specifica della convenienza (art. 112, comma 3), invece, è riservata al creditore dissenziente, e l’astensione non è di regola equiparata al dissenso.

Il tribunale è obbligato a far stimare l’azienda se lo chiedo?
No, ma l’opposizione è il presupposto perché possa farlo. L’art. 112, comma 4, prevede che il tribunale disponga la stima solo se l’opposizione denuncia la violazione della convenienza o delle condizioni del cram down. Senza una richiesta motivata e documentata, la stima di parte dell’impresa resta il dato principale.

Posso oppormi anche se tutte le classi hanno votato a favore?
Sì. Anche quando tutte le classi approvano, il creditore dissenziente può contestare la convenienza e qualsiasi interessato può contestare regolarità della procedura, esito della votazione, ammissibilità della proposta, formazione delle classi e parità di trattamento, nonché le altre condizioni dell’art. 112, comma 1, come le ragionevoli prospettive del piano di impedire o superare l’insolvenza.

Se perdo in tribunale, il piano viene eseguito subito?
Di regola sì. La sentenza di omologazione produce effetti dalla pubblicazione, e il reclamo non ne sospende automaticamente gli effetti. Occorre chiedere alla Corte d’appello la sospensione ai sensi dell’art. 52 CCII, dimostrando gravi e fondati motivi.

Posso reclamare anche se non mi sono opposto in primo grado?
È molto rischioso. La Cassazione (ord. n. 5948/2026, in tema di accordi di ristrutturazione) ha legato la legittimazione al reclamo alla partecipazione al giudizio di omologa tramite opposizione, salvo vizi procedurali che abbiano impedito la partecipazione. La strada sicura è opporsi nel termine.

I paletti fissati dai giudici

Di seguito il riepilogo delle pronunce richiamate, organizzate secondo la mossa della controparte che ciascuna delimita. Per ognuna sono indicati estremi, principio riformulato e rilevanza per chi si oppone all’omologa del concordato in continuità.

Sulla mossa del cram down (art. 112, comma 2)

Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026. Principio: nel concordato in continuità l’inciso “in mancanza” della lett. d) dell’art. 112, comma 2, si riferisce alla mancata approvazione da parte della maggioranza delle classi; il tribunale può quindi omologare anche senza tale maggioranza se almeno una classe, estendendo l’ordine delle prelazioni al valore eccedente, ottiene un soddisfacimento anche parziale. Rilevanza: amplia lo spazio del debitore e obbliga l’opponente a concentrare la contestazione sulle altre condizioni e sulla reale qualificazione della classe favorevole.

Tribunale di Brescia, sentenza del 30 dicembre 2025. Principio: nel giudizio di omologazione del concordato in continuità il tribunale verifica la regola di non discriminazione tra classi, cioè il trattamento delle classi dissenzienti rispetto a quelle di pari grado. Rilevanza: conferma che la lett. b) dell’art. 112, comma 2, è un terreno concreto di opposizione, che richiede un confronto puntuale tra percentuali e utilità.

Sulla mossa della distribuzione del valore (artt. 84 e 112)

Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025. Principio: in tema di concordato minore, la proposta deve rispettare la graduazione delle prelazioni secondo gli artt. 84 e 112 CCII, richiamati dall’art. 74; la violazione è causa di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio. Rilevanza: pur riferita a una procedura diversa, rafforza l’argomento secondo cui l’ordine delle prelazioni nella distribuzione del valore di liquidazione non è derogabile dall’impresa proponente.

Sulla mossa del voto (artt. 109 e 112, comma 1)

Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 3659 del 13 febbraio 2025. Principio: l’omologazione del concordato presuppone che la proposta sia stata votata e approvata dai creditori; se il voto è stato impedito, il giudice del reclamo non può omologare. Rilevanza: conferma che l’esito della votazione è un presupposto sostanziale dell’omologa e che i requisiti mancanti non possono essere surrogati in sede di impugnazione.

Sulla mossa del calendario (art. 48, comma 2)

Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 1393 del 15 gennaio 2024. Principio: sotto la legge fallimentare il termine di dieci giorni per la costituzione degli opponenti non era perentorio; l’art. 48 CCII, che lo dichiara perentorio, non si applica retroattivamente per difetto di continuità tra le due discipline. Rilevanza: per contrasto, chiarisce che nel regime attuale il termine dei dieci giorni è perentorio e che il deposito tardivo dell’opposizione non è recuperabile.

Sulla mossa dell’esecuzione dopo la sentenza (art. 51)

Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 5948 del 16 marzo 2026. Principio: in materia di accordi di ristrutturazione, il reclamo ex art. 51 CCII contro la sentenza di omologa spetta solo a chi ha partecipato al giudizio proponendo opposizione, anche se si tratta di enti pubblici soggetti a cram down fiscale o contributivo, salvo vizi procedurali che abbiano impedito la partecipazione. Rilevanza: anche nel concordato, opporsi in primo grado è la via per conservare la possibilità di impugnare.

Una questione aperta

Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, la Cassazione ha rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea la questione della nozione di classe “interessata” ai fini della ristrutturazione trasversale nel concordato in continuità. La decisione europea potrà incidere sul modo in cui i tribunali applicano la lett. d) dell’art. 112, comma 2, e va monitorata da chi si oppone a un cram down.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio Monardo affronta l’opposizione all’omologa del concordato in continuità come una partita da giocare con metodo: analizziamo le mosse già fatte dall’impresa proponente, intercettiamo i punti deboli del piano, presidiamo le scadenze e apriamo il tavolo della trattativa quando la convenienza della controparte si sposta. In concreto:

  1. Esaminiamo la proposta, il piano e la relazione dell’attestatore per individuare le ipotesi su cui si regge la stima del valore di liquidazione e gli sconti di realizzo applicati.
  2. Ricostruiamo la mappa delle classi, con importi, percentuali e utilità attribuite, per verificare la corretta formazione e la parità di trattamento all’interno di ciascuna classe.
  3. Ricalcoliamo le maggioranze classe per classe secondo l’art. 109 CCII, controllando i crediti ammessi al voto e i voti espressi.
  4. Verifichiamo le quattro condizioni del cram down previste dall’art. 112, comma 2, confrontando il trattamento delle classi dissenzienti con quello delle classi pari grado e di grado inferiore.
  5. Coordiniamo con i commercialisti dello staff la perizia di parte sul valore di liquidazione, includendo il valore atteso delle azioni esperibili solo in liquidazione giudiziale.
  6. Calcoliamo il termine perentorio dell’art. 48, comma 2, a ritroso dalla data dell’udienza e verifichiamo la regolarità della notifica del decreto ex art. 48, comma 1.
  7. Redigiamo e depositiamo la memoria di opposizione con motivi, documenti e richieste istruttorie, inclusa la richiesta di stima del complesso aziendale ex art. 112, comma 4.
  8. Interloquiamo con il commissario giudiziale nei limiti consentiti, perché le contestazioni siano conosciute prima della redazione del suo parere.
  9. Valutiamo i momenti utili per una trattativa trasparente con l’impresa proponente, finalizzata a una modifica della proposta compatibile con le regole del Codice.
  10. Proponiamo reclamo ex art. 51 CCII e istanza di sospensione ex art. 52, e, se necessario, ricorso per Cassazione, mantenendo la stessa linea difensiva in ogni grado.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Sul tema di questo articolo pesano in particolare due abilitazioni. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa significa familiarità con il modo in cui le imprese in difficoltà costruiscono i piani di risanamento e li presentano ai creditori: è la stessa lente che serve per leggere un piano di continuità dal lato di chi lo contesta. La qualifica di avvocato cassazionista consente di seguire l’opposizione dal tribunale alla Corte d’appello e fino alla Corte di Cassazione: la strategia impostata nella memoria di opposizione è la stessa che viene sostenuta nel reclamo e nel ricorso per Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea, senza dispersione di argomenti tra un grado e l’altro.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: gli avvocati presidiano i termini, i motivi e le prove; i commercialisti analizzano il piano, la stima di liquidazione e la sostenibilità finanziaria. Nella contestazione di un concordato in continuità la convenienza è una questione economica quanto giuridica, e va letta da entrambe le prospettive.

Chiusura: l’omologa si contesta nei tempi e con i numeri

L’opposizione all’omologa del concordato in continuità non è un ricorso di principio contro una percentuale bassa. È un atto tecnico, da depositare in un termine perentorio, che deve colpire le condizioni precise fissate dagli artt. 48 e 112 del Codice della crisi: convenienza rispetto alla liquidazione, corretta formazione delle classi, esito del voto, requisiti del cram down. In questa partita non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti: chi vota contro quando serve, si oppone entro i dieci giorni, chiede la stima, e conserva così la possibilità di arrivare al reclamo e alla Cassazione.

Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia perché unisce due competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo che corrispondono alle due facce del problema: la conoscenza dei piani di risanamento propria dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e la possibilità, come avvocato cassazionista, di sostenere la stessa opposizione in ogni grado fino alla Corte di Cassazione, con il supporto di uno staff di avvocati e commercialisti.

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