
Il fascicolo di gruppo si costruisce settimane prima del deposito, non il giorno stesso
Quando una società che fa parte di un gruppo arriva davanti al tribunale con un ricorso per accedere a uno strumento di regolazione della crisi o a una procedura di insolvenza, il fascicolo che porta con sé non è quello di una società qualunque. Accanto ai documenti che il Codice della crisi chiede a ogni debitore con l’art. 39, ce n’è un secondo strato, specifico, imposto dall’art. 289: le informazioni analitiche sulla struttura del gruppo, i vincoli partecipativi e contrattuali tra le imprese, l’indicazione del registro delle imprese in cui è stata eseguita la pubblicità prevista dall’art. 2497-bis del codice civile e, ove redatto, il bilancio consolidato di gruppo. Chi pensa di raccogliere queste carte nelle ultime quarantotto ore scopre quasi sempre che mancano pezzi: un contratto di cash pooling mai formalizzato, una garanzia incrociata rilasciata anni prima da una controllata, una visura che non riporta la soggezione a direzione e coordinamento.
Il principio che attraversa tutto l’articolo è semplice: chi sa che cosa il tribunale chiederà sul gruppo, e quando lo chiederà, prepara il fascicolo al momento giusto invece di subire una richiesta di integrazione o, peggio, una declaratoria di inammissibilità.
La ricostruzione che segue procede come un calendario. Si parte novanta giorni prima del deposito, con la ricognizione del perimetro del gruppo; si passa alla verifica della pubblicità nel registro delle imprese, al bilancio consolidato, alla mappatura di contratti infragruppo, garanzie e tesoreria accentrata; si arriva al giorno del deposito, poi ai quindici giorni in cui le richieste di informazioni devono trovare risposta, all’esame di ammissibilità e infine alla fase in cui commissario giudiziale o curatore tornano a chiedere documenti sul gruppo.
Perché lo Studio Monardo segue proprio questo tema? Perché la documentazione di gruppo è il punto in cui si incontrano due mondi che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo presidia con abilitazioni certificate. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce dall’interno la lettura che il professionista indipendente fa della struttura di un gruppo quando valuta la percorribilità del risanamento: la stessa mappa che serve in composizione negoziata è quella che poi il tribunale pretende con il ricorso. Come Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 e professionista fiduciario di un OCC, segue il versante che spesso resta scoperto: le società minori del gruppo sotto soglia e i soci persone fisiche che hanno firmato garanzie per tutte le società, i cui debiti finiscono nelle procedure da sovraindebitamento e devono essere coordinati con quelle della capogruppo.
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La mappa temporale: dalle visure al deposito, dal deposito alle richieste del tribunale
Prima di entrare nelle singole tappe, conviene avere sotto gli occhi l’intero calendario. I termini indicati come “meno 90”, “meno 60” e così via non sono termini di legge: sono tempi di lavoro realistici per un gruppo di medie dimensioni, ricostruiti a ritroso a partire dal giorno del deposito. I termini di legge veri e propri, invece, compaiono dal giorno del deposito in avanti e vanno trattati con la massima attenzione, perché il loro mancato rispetto incide direttamente sull’esito della domanda.
Un’avvertenza di metodo. Gli obblighi informativi generali del debitore (scritture contabili, dichiarazioni fiscali, elenchi dei creditori, relazione sugli atti di straordinaria amministrazione) sono trattati in un approfondimento dedicato e qui vengono richiamati solo per accenni. Il cuore di questa ricostruzione è lo strato aggiuntivo che l’appartenenza a un gruppo impone.
| Tappa | Momento | Che cosa si prepara o si deposita | Base normativa | Rischio se la tappa salta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meno 90 giorni | Ricognizione del perimetro: chi dirige, chi è diretto, chi è controllato | Art. 2, lett. h), CCII; artt. 2497 e 2497-sexies c.c. | Perimetro sbagliato, domanda non coerente con la realtà |
| 2 | Meno 60 giorni | Visure, sezione del registro imprese, nota integrativa, relazione sulla gestione | Art. 2497-bis c.c.; art. 289 CCII | Indicazione del registro mancante o contraddittoria |
| 3 | Meno 45 giorni | Bilancio consolidato o, in mancanza, bilanci delle singole società | Art. 289 CCII; art. 39 CCII | Quadro economico del gruppo illeggibile |
| 4 | Meno 30 giorni | Contratti infragruppo, garanzie incrociate, cash pooling, finanziamenti dei soci | Art. 289 CCII; artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.; artt. 290 e 292 CCII | Vincoli contrattuali non illustrati, sorprese in sede di verifica |
| 5 | Giorno 0 | Deposito del ricorso con art. 39 + art. 289 (o domanda con riserva) | Artt. 39, 40, 44, 284-289 CCII | Domanda incompleta fin dall’origine |
| 6 | Giorni 1-15 | Richieste di informazioni (anche a CONSOB, autorità, fiduciarie); integrazioni | Art. 289 CCII | Informazioni non fornite entro 15 giorni |
| 7 | Termine assegnato e oltre | Esame di ammissibilità, eventuale inammissibilità | Artt. 44 e 47 CCII | Inammissibilità, esposizione alla liquidazione giudiziale |
| 8 | Dopo l’apertura | Aggiornamenti periodici, richieste del commissario o del curatore | Artt. 39 e 289 CCII | Revoca, azioni infragruppo, contestazioni |
Le otto tappe della tabella corrispondono, una per una, alle sezioni che seguono.
Meno 90 giorni: la ricognizione del perimetro del gruppo
Cosa succede
Siamo a tre mesi dal deposito. Nessun atto è ancora uscito dallo studio, nessun tribunale è stato investito. Eppure è qui che si decide la qualità del fascicolo. La prima domanda da porsi non è “quali documenti servono”, ma “di quale gruppo stiamo parlando”. Sembra una domanda banale; non lo è. Molti imprenditori considerano “gruppo” l’insieme delle società in cui hanno una partecipazione, oppure le società che condividono la sede, il personale, il commercialista. Il Codice della crisi ragiona diversamente.
La norma
L’art. 2, comma 1, lett. h), del Codice della crisi definisce il gruppo di imprese come l’insieme delle società, delle imprese e degli enti (esclusi lo Stato e gli enti territoriali) che esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, ai sensi degli artt. 2497 e 2545-septies del codice civile. La stessa disposizione introduce una presunzione: salvo prova contraria, la direzione e coordinamento si considera esercitata dalla società o dall’ente tenuto al consolidamento dei bilanci, oppure da chi controlla le società, direttamente o indirettamente, anche in forma congiunta. È la stessa logica dell’art. 2497-sexies c.c., che presume la direzione e coordinamento in capo a chi consolida i bilanci o controlla ai sensi dell’art. 2359 c.c.
Due elementi meritano di essere fissati subito. Il primo: al vertice del gruppo può esserci anche una persona fisica. Il socio di riferimento che dirige di fatto tre o quattro società non è un dettaglio: la sua posizione entra nella mappa e, se ha prestato garanzie personali, entra anche nella strategia complessiva. Il secondo: la presunzione è relativa, quindi si può superare dimostrando che, nonostante il controllo, una vera attività di direzione unitaria non c’è.
La giurisprudenza ha dato contenuto a questi concetti. La Cassazione, con l’ordinanza n. 7930 del 20 marzo 2023, ha chiarito che la presunzione che nasce dalla combinazione dell’art. 2497-sexies con l’art. 2359, comma 1, n. 3, c.c. (il controllo cosiddetto “esterno”, derivante da vincoli contrattuali) richiede un vero vincolo giuridico: una semplice dipendenza economica o tecnologica non basta. Molto prima, con la sentenza n. 15879 del 17 luglio 2007, la Corte aveva escluso che la sola posizione dominante di un socio, titolare di quasi tutto il capitale e amministratore delle società, fosse sufficiente a dimostrare un gruppo con direzione unitaria. E con la sentenza n. 24943 del 7 ottobre 2019 ha affermato che l’iscrizione e le altre forme di pubblicità dell’art. 2497-bis non hanno efficacia costitutiva: conta la situazione di fatto, secondo il principio di effettività.
I termini che si attivano
In questa fase non corrono termini di legge. Corre però il tempo dell’impresa: ogni settimana persa nella ricognizione è una settimana sottratta alla preparazione del piano, e se nel frattempo un creditore deposita un ricorso per la liquidazione giudiziale il calendario si comprime bruscamente.
Cosa può fare il debitore ora
Questa è la fase con il maggior numero di opzioni aperte. Il debitore può:
- costruire un organigramma societario completo, con percentuali di partecipazione, diritti di voto, patti parasociali, partecipazioni intestate a società fiduciarie;
- individuare chi esercita effettivamente la direzione e coordinamento, distinguendo il controllo formale dalla direzione reale;
- verificare se qualche società, pur partecipata, sia in realtà autonoma, e quindi fuori dal perimetro;
- valutare se esistano società “di fatto” tra società del gruppo, o rapporti che un curatore potrebbe un domani qualificare come tali.
La finestra difensiva di questa tappa è la più ampia dell’intera timeline: il perimetro del gruppo può ancora essere ricostruito con calma, documentato e, se necessario, discusso con i consulenti prima che diventi una dichiarazione resa al tribunale.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più frequente è disegnare il gruppo “come dovrebbe essere” anziché “come è”. Il caso classico: la capogruppo ha formalmente ceduto la partecipazione in una controllata, ma continua a gestirne la tesoreria e a nominarne l’amministratore. Oppure, all’opposto, si include nel perimetro una società solo perché partecipata, senza alcun rapporto di direzione. Entrambe le scelte producono una domanda che il tribunale, il commissario o i creditori possono contestare, perché la definizione del Codice e la giurisprudenza ora richiamata guardano alla sostanza.
Quanto dura realmente
Per un gruppo con tre-cinque società italiane e nessuna partecipazione estera, la ricognizione richiede di solito da due a quattro settimane di lavoro, a condizione che la contabilità sia ordinata. Se ci sono partecipazioni fiduciarie, società estere o patti parasociali non depositati, i tempi si allungano. Non esistono statistiche ufficiali sui tempi medi di questa fase, che resta interamente nelle mani del debitore e dei suoi consulenti.
Meno 60 giorni: la pubblicità ex art. 2497-bis c.c. e le visure del registro delle imprese
Cosa succede
Mancano due mesi. Il perimetro è disegnato; ora bisogna confrontarlo con ciò che risulta all’esterno. A questo punto la procedura entra in una fase documentale vera e propria: si estraggono le visure di tutte le società del gruppo, si controlla la sezione del registro delle imprese dedicata alla direzione e coordinamento, si leggono le note integrative e le relazioni sulla gestione degli ultimi bilanci.
La norma
L’art. 289 del Codice della crisi, rubricato “Domanda di accesso e obblighi di informazione e collaborazione”, impone che la domanda presentata da un’impresa appartenente a un gruppo indichi il registro o i registri delle imprese in cui è stata eseguita la pubblicità ai sensi dell’art. 2497-bis del codice civile. La norma, modificata dal D.Lgs. 83/2022, non chiede quindi una semplice dichiarazione di appartenenza, ma un riferimento verificabile.
L’art. 2497-bis c.c., a sua volta, stabilisce cinque obblighi distinti:
- la società soggetta a direzione e coordinamento deve indicarlo negli atti e nella corrispondenza, con l’indicazione della società o dell’ente che la esercita;
- gli amministratori devono curarne l’iscrizione in un’apposita sezione del registro delle imprese, nella quale sono indicati sia i soggetti che dirigono sia le società dirette;
- gli amministratori che omettono l’indicazione o l’iscrizione, o la mantengono quando la soggezione è cessata, rispondono dei danni che la mancata conoscenza di questi fatti ha causato ai soci o ai terzi;
- la nota integrativa deve contenere un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio del soggetto che esercita la direzione e coordinamento;
- la relazione sulla gestione deve illustrare i rapporti con chi dirige e con le altre società soggette, e gli effetti di questa attività sull’esercizio dell’impresa e sui risultati.
I termini che si attivano
Neppure qui corrono termini processuali. Ma si apre una questione temporale delicata: se dalla ricognizione emerge che l’iscrizione nella sezione del registro non è mai stata fatta, oppure è rimasta in piedi dopo che la soggezione è cessata, conviene regolarizzare prima del deposito. Una pubblicità aggiornata a ridosso del ricorso non è di per sé un problema; una pubblicità contraddittoria con quanto si dichiara al tribunale lo è.
Cosa può fare il debitore ora
- Estrarre e conservare le visure aggiornate di tutte le società del perimetro, perché sono la prova documentale del riferimento che l’art. 289 richiede.
- Confrontare la sezione dedicata alla direzione e coordinamento con l’organigramma ricostruito nella tappa precedente, annotando ogni divergenza.
- Rileggere le note integrative degli ultimi tre esercizi per verificare che il prospetto riepilogativo dei dati della capogruppo sia presente e coerente.
- Rileggere le relazioni sulla gestione, dove dovrebbero già essere descritti i rapporti infragruppo: sono una fonte preziosa per la tappa del meno 30.
- Se la pubblicità è assente o errata, valutare con i consulenti l’aggiornamento e predisporre una nota esplicativa da allegare al ricorso.
La Cassazione, nella sentenza n. 24943 del 7 ottobre 2019, ha escluso che la pubblicità abbia efficacia costitutiva: un gruppo esiste o non esiste nei fatti. Proprio per questo la sezione del registro va allineata alla realtà, perché un’iscrizione sbagliata non “crea” né “cancella” il gruppo, ma mina la credibilità della domanda.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è considerare la pubblicità un adempimento da camera di commercio, scollegato dalla crisi. In realtà la sezione del registro è il primo documento che il tribunale e i creditori possono consultare in autonomia. Se il ricorso descrive un gruppo con una capogruppo diversa da quella iscritta, o una controllata che non risulta soggetta a direzione e coordinamento, la prima domanda del giudice sarà: quale delle due rappresentazioni è vera? E la risposta richiederà tempo, proprio nella fase in cui il tempo è più scarso.
Un secondo errore, meno visibile, riguarda la responsabilità degli amministratori. L’omissione dell’iscrizione, per l’art. 2497-bis c.c., espone gli amministratori a responsabilità verso soci e terzi per i danni derivanti dalla mancata conoscenza. In una procedura di insolvenza questo profilo può essere valorizzato dal curatore; meglio conoscerlo prima.
Quanto dura realmente
L’estrazione delle visure è questione di ore. Il confronto con le note integrative e le relazioni sulla gestione richiede qualche giorno. L’eventuale regolarizzazione della pubblicità dipende dai tempi dell’ufficio del registro e dalla necessità di delibere degli organi sociali: è prudente riservarle almeno due o tre settimane.
Meno 45 giorni: il bilancio consolidato e, quando non c’è, i bilanci delle singole società
Cosa succede
Siamo a un mese e mezzo dal deposito. Il calendario ora corre verso i documenti contabili. Per ogni società del gruppo che presenta il ricorso servono i bilanci degli ultimi tre esercizi, come per qualunque debitore ai sensi dell’art. 39 CCII. Ma per il gruppo serve qualcosa in più: una fotografia d’insieme che mostri come si compongono attivo, passivo e risultati quando le società vengono lette come un’unica realtà economica.
La norma
L’art. 289 CCII prevede che l’impresa del gruppo depositi il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto. L’inciso “ove redatto” è decisivo e va letto con attenzione. La norma non introduce un obbligo nuovo di redigere il consolidato per il solo fatto di chiedere l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi: richiede di depositare quello che esiste. L’obbligo di redazione discende dalla disciplina dei bilanci (per le società di capitali il riferimento è il D.Lgs. 127/1991, con i relativi casi di esonero per i gruppi che non superano determinati limiti dimensionali).
Il consolidato ha poi un secondo effetto, meno evidente: per l’art. 2497-sexies c.c. e per l’art. 2, lett. h), CCII, la società o l’ente tenuto al consolidamento dei bilanci si presume, salvo prova contraria, esercitare la direzione e coordinamento. Depositare il consolidato significa quindi anche confermare, documentalmente, chi sta al vertice del gruppo.
Sul versante generale, l’art. 39 CCII chiede i bilanci degli ultimi tre esercizi, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata. Il correttivo del 2024 (D.Lgs. 136/2024) ha ritoccato il comma 1. Questi documenti vanno prodotti per ciascuna società istante: il consolidato non li sostituisce, li affianca.
I termini che si attivano
Se il ricorso sarà depositato con riserva (art. 44, comma 1, lett. a), CCII), l’art. 39, comma 3, consente di allegare inizialmente solo i bilanci degli ultimi tre esercizi e l’elenco dei creditori con i rispettivi crediti e le cause di prelazione. Il resto della documentazione va depositato nel termine assegnato dal tribunale. Questa semplificazione non riguarda però le informazioni sul gruppo previste dall’art. 289, che la norma collega alla domanda di accesso in quanto tale: è prudente considerarle dovute fin dal primo deposito, salvo diversa indicazione del tribunale.
Cosa può fare il debitore ora
- Verificare se il gruppo è tenuto al consolidato e, in caso affermativo, se l’ultimo consolidato è stato approvato e depositato.
- Se il consolidato non è obbligatorio e non è stato redatto, dichiararlo espressamente nel ricorso, spiegando le ragioni dell’esonero, anziché tacere.
- Valutare se, pur in assenza di obbligo, sia utile predisporre un prospetto aggregato o un consolidato “gestionale” che aiuti il tribunale e l’attestatore a leggere i flussi infragruppo; in tal caso va presentato con chiarezza come documento interno, non come bilancio consolidato approvato.
- Controllare la coerenza tra consolidato, bilanci civilistici delle singole società e situazione aggiornata richiesta dall’art. 39: le elisioni infragruppo devono “tornare”.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è il silenzio. Il ricorso non contiene il consolidato e non spiega perché. Il tribunale non sa se il documento non esiste, se esiste ma non è stato allegato, o se esiste ma racconta una storia diversa da quella del ricorso. In tutte e tre le ipotesi la conseguenza pratica è la stessa: una richiesta di chiarimenti che consuma giorni preziosi.
Un secondo errore riguarda il consolidato “vecchio”. Se l’ultimo consolidato approvato è di due esercizi prima e da allora il perimetro è cambiato (cessioni, fusioni, nuove partecipazioni), depositarlo senza una nota di aggiornamento rischia di fornire un quadro superato.
Quanto dura realmente
Se il consolidato esiste ed è approvato, la tappa si riduce alla verifica di coerenza: una o due settimane. Se va redatto o aggiornato un prospetto aggregato, occorre il lavoro coordinato di commercialisti e revisori, con tempi che per gruppi di medie dimensioni raramente scendono sotto le tre o quattro settimane.
Meno 30 giorni: contratti infragruppo, garanzie incrociate e cash pooling
Cosa succede
Manca un mese. È la tappa più lunga e, nell’esperienza dei tribunali, quella più spesso sottovalutata. L’art. 289 chiede informazioni analitiche non soltanto sui vincoli partecipativi, ma anche sui vincoli contrattuali tra le imprese del gruppo. Tradotto in documenti: contratti di servizio infragruppo (amministrazione, personale, IT, locazioni), contratti di fornitura tra società sorelle, finanziamenti della capogruppo alle controllate e viceversa, contratti di tesoreria accentrata o cash pooling, garanzie incrociate rilasciate a favore delle banche, lettere di patronage, contratti di consolidato fiscale o di liquidazione IVA di gruppo.
La norma
Oltre all’art. 289, entrano in gioco norme che non riguardano il deposito in senso stretto ma che spiegano perché il tribunale vuole vedere questi contratti fin dal primo giorno:
- gli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. prevedono la postergazione dei finanziamenti dei soci e, nei gruppi, dei finanziamenti effettuati da chi esercita la direzione e coordinamento o da altre società a esso soggette;
- l’art. 292 CCII disciplina la postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo nelle procedure del Codice;
- l’art. 290 CCII attribuisce al curatore della liquidazione giudiziale di gruppo specifiche azioni di inefficacia sugli atti infragruppo che hanno spostato risorse a danno dei creditori, con un orizzonte temporale lungo;
- l’art. 2497-bis, comma 5, c.c. impone già nella relazione sulla gestione di illustrare i rapporti con la capogruppo e con le altre società soggette.
In altre parole, i rapporti infragruppo non sono un dettaglio contabile: determinano chi sarà pagato, in che ordine e quali atti potranno essere rimessi in discussione.
I termini che si attivano
Nessun termine processuale corre ancora. Ma su questi contratti si innestano termini sostanziali che il debitore deve conoscere prima di depositare: la postergazione dell’art. 2467 c.c., ad esempio, è legata anche alla restituzione dei rimborsi effettuati nell’anno anteriore. Se nei mesi precedenti la capogruppo si è fatta rimborsare un finanziamento dalla controllata in crisi, è bene saperlo adesso, non leggerlo nella relazione del commissario.
Cosa può fare il debitore ora
Questa è la finestra in cui il debitore può ancora decidere come presentare i rapporti infragruppo, invece di vederli ricostruiti da altri. In concreto può:
- redigere una matrice dei rapporti infragruppo: per ogni coppia di società, crediti e debiti reciproci, contratti in essere, garanzie prestate;
- raccogliere i contratti di cash pooling e verificare come sono stati gestiti i saldi negli ultimi mesi (chi è creditore della tesoreria accentrata, chi è debitore);
- censire le garanzie incrociate rilasciate dalle controllate per debiti della capogruppo e viceversa, con importo garantito e banca beneficiaria;
- identificare i finanziamenti soci e infragruppo potenzialmente postergati e i rimborsi effettuati nell’ultimo anno;
- individuare i soci persone fisiche che hanno prestato fideiussioni per più società del gruppo, perché la loro posizione dovrà essere coordinata con la strategia del gruppo.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, coordina in questa fase la mappatura dei rapporti infragruppo e la posizione dei garanti persone fisiche, perché sono i due fronti che più spesso restano scollegati.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è depositare l’elenco dei creditori di ciascuna società senza evidenziare quali crediti siano infragruppo. Il commissario giudiziale lo scoprirà comunque, ma il ritardo con cui l’informazione emerge peserà sulla valutazione della trasparenza del debitore. Un altro errore frequente riguarda il cash pooling di fatto: la tesoreria è stata gestita per anni in modo accentrato senza un contratto scritto. Non è una situazione da nascondere; è una situazione da descrivere, con i movimenti e i saldi, perché un rapporto infragruppo non documentato è proprio il tipo di vincolo contrattuale su cui l’art. 289 chiede informazioni analitiche.
Il cash pooling sotto la lente: che cosa documentare
Il contratto di tesoreria accentrata merita un approfondimento a parte, perché è il rapporto infragruppo che più spesso determina chi, all’interno del gruppo, ha finanziato chi. Nel modello più diffuso le disponibilità delle società aderenti confluiscono ogni giorno su un conto della capogruppo (o di una società di tesoreria) e i saldi a debito vengono coperti dallo stesso conto. Il risultato contabile è una serie di crediti e debiti reciproci tra la società accentratrice e ciascuna partecipante, che cambiano ogni giorno.
Per il fascicolo occorrono almeno quattro elementi: il contratto (o, se manca, una descrizione puntuale della prassi seguita); l’elenco delle società aderenti e dei conti coinvolti; i saldi reciproci alla data più vicina al deposito; l’andamento dei saldi negli ultimi dodici mesi. Quest’ultimo dato non è un eccesso di zelo. Se una controllata, nell’anno anteriore al deposito, ha visto diminuire in modo significativo il proprio credito verso la tesoreria perché la capogruppo ha prelevato liquidità, oppure ha rimborsato saldi a debito, si tratta di movimenti che il commissario o il curatore esamineranno alla luce delle regole sulla postergazione e delle azioni sugli atti infragruppo. Presentarli per primi, con le relative spiegazioni economiche, consente di governare la discussione.
Le garanzie incrociate seguono la stessa logica. Per ciascuna garanzia vanno indicati: la società garante, la società garantita, la banca beneficiaria, l’importo massimo, la data di rilascio, l’eventuale corrispettivo infragruppo. Le garanzie prestate dalle controllate per debiti della capogruppo (cosiddette garanzie “ascendenti”) e quelle tra società sorelle sono le più delicate, perché la società garante può essersi impegnata ben oltre il proprio interesse. Nel piano di gruppo questi impegni condizionano la distribuzione delle risorse; nelle procedure separate condizionano l’elenco dei creditori di ciascuna società, dove la banca garantita comparirà due volte, come creditrice diretta della debitrice principale e come creditrice della garante.
Quanto dura realmente
La raccolta dei contratti formalizzati richiede pochi giorni. La ricostruzione dei saldi di tesoreria accentrata e delle garanzie storiche può richiedere da due a quattro settimane, soprattutto se il gruppo ha cambiato banca o software contabile. È la tappa che più spesso slitta, ed è per questo che nel calendario è collocata a un mese dal deposito e non a ridosso.
Giorno 0: il deposito del ricorso, dove l’art. 39 incontra l’art. 289
Cosa succede
Siamo al giorno del deposito. Il ricorso viene depositato telematicamente presso il tribunale competente. Da questo momento in poi ogni affermazione sul gruppo diventa una dichiarazione resa al giudice, verificabile dal commissario giudiziale, dai creditori, eventualmente dal pubblico ministero.
Il fascicolo di un’impresa di gruppo, al giorno 0, si compone di due strati. Il primo è quello comune a ogni debitore, richiamato qui solo per sommi capi: scritture contabili e fiscali obbligatorie, dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, bilanci degli ultimi tre esercizi, relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, stato particolareggiato ed estimativo delle attività, certificazioni dei debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, elenchi nominativi dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali su beni in possesso del debitore (con il domicilio digitale), relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni (art. 39, commi 1 e 2, CCII). Il secondo strato è quello del gruppo.
La norma
Lo strato di gruppo previsto dall’art. 289, comma 1, CCII comprende quattro elementi: informazioni analitiche sulla struttura del gruppo; i vincoli partecipativi o contrattuali tra le imprese; il registro o i registri delle imprese in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 2497-bis c.c.; il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto.
Tradotti in allegati, questi quattro elementi diventano di solito:
| Elemento richiesto dall’art. 289 | Documento che lo prova | Note pratiche |
|---|---|---|
| Struttura del gruppo | Organigramma societario con quote, diritti di voto, intestazioni fiduciarie, patti parasociali | Deve coincidere con le visure; indicare anche il vertice persona fisica |
| Vincoli partecipativi | Libri soci, visure, eventuali contratti di pegno su quote | Indicare catene di controllo indirette |
| Vincoli contrattuali | Contratti di servizio, finanziamenti, cash pooling, garanzie incrociate, patronage, consolidato fiscale | Allegare la matrice dei rapporti infragruppo con saldi aggiornati |
| Pubblicità ex art. 2497-bis | Visure con la sezione dedicata alla direzione e coordinamento | Spiegare eventuali divergenze e regolarizzazioni |
| Bilancio consolidato | Ultimo consolidato approvato, con relazioni | Se non redatto, dichiararne le ragioni |
Se il ricorso è presentato da più imprese del gruppo insieme, con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati, entrano in gioco anche gli artt. 284-286 CCII. In questo caso la domanda deve dare conto delle ragioni per cui la soluzione di gruppo è più conveniente, per i creditori delle singole imprese, rispetto a piani autonomi, e deve illustrare le operazioni infragruppo previste dal piano. La competenza, per le domande di gruppo, è attribuita dall’art. 286 al tribunale del luogo in cui ha il centro degli interessi principali il soggetto che esercita la direzione e coordinamento o, in mancanza, l’impresa del gruppo con la maggiore esposizione debitoria. Ancora una volta, la mappa costruita nelle tappe precedenti diventa decisiva: è da quella mappa che si ricava quale tribunale sia competente.
Per la liquidazione giudiziale, l’art. 287 consente un ricorso unitario per più imprese del gruppo insolventi; quando invece le procedure restano separate, l’art. 288 regola il coordinamento fra gli organi delle diverse procedure. In tutte queste ipotesi, le informazioni dell’art. 289 sono il punto di partenza.
I termini che si attivano
Con il deposito si accende il calendario processuale. Se la domanda è con riserva, il tribunale assegna un termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione mancante (art. 44, comma 1, lett. a), CCII), compreso tra trenta e sessanta giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, per non oltre sessanta giorni. Il termine assegnato con il decreto dell’art. 44 è il primo termine davvero perentorio di questa timeline: il suo inutile decorso espone la domanda all’inammissibilità. Per la domanda con riserva, l’art. 39, comma 3, consente di depositare inizialmente solo bilanci e elenco dei creditori; ma, come si è visto, le informazioni di gruppo dell’art. 289 è prudente fornirle subito.
La sospensione feriale dei termini processuali, che nel processo civile ordinario opera dal 1° al 31 agosto, nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi di regola non si applica (art. 9 CCII), salvo che il Codice disponga diversamente. Chi deposita a luglio non dovrebbe mai contare su una “pausa” estiva.
Un ricorso unitario o più ricorsi: come cambiano gli allegati
La scelta tra domanda unitaria e domande distinte modifica il modo di confezionare la documentazione di gruppo, non la sua sostanza.
Nel ricorso unitario (artt. 284 e 286 CCII) le imprese del gruppo presentano un’unica domanda, con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati e interferenti. Il fascicolo contiene i documenti dell’art. 39 per ciascuna impresa istante, ma le informazioni dell’art. 289 possono essere esposte in un capitolo comune: la struttura del gruppo è una sola, e ripeterla tre volte con formulazioni diverse aumenta solo il rischio di contraddizioni. È però essenziale che, accanto alla rappresentazione d’insieme, restino leggibili le singole masse: l’attivo, il passivo, i creditori e le cause di prelazione di ogni società devono poter essere isolati. Le operazioni infragruppo previste dal piano (trasferimenti di risorse, rinunce a crediti, accolli, conferimenti) vanno descritte indicando quali società ne beneficiano e quali ne sopportano il costo, perché i creditori di ciascuna impresa devono poter valutare se la soluzione di gruppo li soddisfa almeno quanto una soluzione autonoma.
Nei ricorsi distinti, ogni società deposita il proprio fascicolo. L’art. 289 si applica a ciascuna di esse, perché l’obbligo è legato all’appartenenza al gruppo. In pratica conviene predisporre un “allegato di gruppo” unico, identico in tutti i ricorsi, e un capitolo specifico che spieghi la posizione della singola società nella mappa: è controllante o controllata, è creditrice o debitrice netta della tesoreria accentrata, ha prestato o ricevuto garanzie. Se i ricorsi sono depositati in tribunali diversi, la coerenza tra fascicoli diventa ancora più importante, perché gli organi delle diverse procedure, chiamati a coordinarsi, confronteranno le rispettive rappresentazioni.
C’è poi l’ipotesi, frequente, in cui a depositare il ricorso sia una sola società del gruppo, mentre le altre restano in bonis. Anche qui l’art. 289 si applica integralmente: la società istante deve descrivere la struttura del gruppo e i vincoli con le società sane, indicare la pubblicità ex art. 2497-bis e depositare il consolidato ove redatto. Spesso è proprio in questa ipotesi che i rapporti infragruppo pesano di più: crediti verso la capogruppo che potrebbero essere recuperati, garanzie rilasciate a favore di società sorelle, contratti di servizio che determinano costi e ricavi. Il tribunale e il commissario vogliono capire se la crisi della società istante sia autonoma o derivi da scelte del gruppo, e soltanto la documentazione infragruppo consente di rispondere.
| Ipotesi | Documenti art. 39 | Informazioni art. 289 | Accorgimento |
|---|---|---|---|
| Ricorso unitario | Per ciascuna impresa istante | Capitolo comune | Masse leggibili separatamente |
| Ricorsi distinti | Per ciascuna impresa, nel proprio ricorso | In ogni ricorso | Allegato di gruppo identico |
| Una sola società istante | Per la società istante | Integrali, comprese le società in bonis | Spiegare l’origine della crisi nel gruppo |
Cosa può fare il debitore ora
- Depositare un indice ragionato degli allegati di gruppo, che consenta al giudice di trovare in pochi minuti organigramma, visure, consolidato, matrice infragruppo.
- Inserire nel ricorso un capitolo dedicato al gruppo, che non si limiti a rinviare agli allegati ma spieghi in modo narrativo come funziona il gruppo e perché la crisi di una società incide sulle altre.
- Dichiarare espressamente ciò che non esiste (consolidato non redatto, contratti di cash pooling non formalizzati), con le relative spiegazioni.
- In caso di domanda con riserva, chiedere un termine adeguato alla complessità del gruppo, motivando la richiesta con la quantità di documentazione infragruppo da produrre.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più comune al giorno 0 è il ricorso “di società singola” presentato da una società di gruppo. Formalmente completo rispetto all’art. 39, ma muto sul gruppo. È un errore che deriva spesso dall’uso di modelli standard. Il risultato è una domanda che non soddisfa l’art. 289 e che costringe il tribunale a chiedere integrazioni o, nei casi più gravi, a dubitare della completezza e della trasparenza della rappresentazione.
Quanto dura realmente
Il deposito in sé è un atto di pochi minuti. Il decreto con cui il tribunale assegna il termine per la domanda con riserva, o fissa gli adempimenti per la domanda piena, arriva generalmente nell’arco di alcuni giorni o settimane, a seconda del carico della sezione. I tempi variano molto tra tribunali e non esistono dati ufficiali aggregati affidabili.
Dal giorno 1 al giorno 15: le richieste di informazioni e la finestra per integrare
Cosa succede
Sono passati pochi giorni dal deposito. Il tribunale ha esaminato il ricorso e il capitolo sul gruppo. Le possibilità sono tre: il fascicolo è completo e si procede; il fascicolo presenta lacune e il giudice chiede integrazioni; il fascicolo è completo, ma il giudice vuole verificare chi siano i titolari effettivi delle partecipazioni.
La norma
L’ultima ipotesi è disciplinata espressamente dall’art. 289. In ogni caso, il tribunale o, successivamente, il curatore o il commissario giudiziale possono chiedere alla CONSOB, ad altre pubbliche autorità e alle società fiduciarie di indicare le generalità dei titolari effettivi di diritti su azioni o quote; le informazioni vanno fornite entro quindici giorni dalla richiesta. È una disposizione che dice molto sullo spirito della norma: la struttura del gruppo non è lasciata alla sola dichiarazione del debitore, ma può essere verificata attraverso fonti esterne, comprese le fiduciarie che spesso schermano le partecipazioni.
Per le lacune documentali, il quadro è diverso. La verifica di completezza fa parte dell’esame di ammissibilità che il tribunale compie prima di aprire la procedura. Per il concordato preventivo la norma di riferimento è l’art. 47 CCII: prima di dichiarare inammissibile la proposta, il tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per integrare il piano e produrre nuovi documenti. È la stessa soluzione che l’art. 162 della legge fallimentare adottava per il vecchio concordato, e che il Codice ha conservato.
La giurisprudenza formatasi sull’art. 162 l.fall. aiuta a capire come funziona questa finestra. Con la sentenza n. 13083 del 27 maggio 2013, la Cassazione ha chiarito che non serve una formale contestazione preventiva delle ragioni di inammissibilità: è il tribunale stesso, nel concedere il termine, a indicare le insufficienze del piano o della documentazione. Ne segue che il provvedimento con cui il giudice chiede integrazioni va letto con estrema cura, perché è lì che si trova l’elenco di ciò che manca, e nient’altro arriverà come avviso. Con la sentenza n. 2167 del 29 gennaio 2010 la Corte ha precisato che il tribunale non è tenuto ad acquisire d’ufficio gli elementi mancanti né a concedere un termine quando il debitore si è limitato a enunciare l’intenzione di accedere al concordato senza alcuna documentazione a corredo. E con la sentenza n. 17591 del 31 agosto 2005 aveva affermato un principio che si adatta perfettamente alla documentazione di gruppo: l’onere di fornire al tribunale informazioni sufficienti grava sul debitore e non può essere scaricato su un consulente tecnico nominato dal giudice; nel caso deciso, la Corte confermò l’inammissibilità di una domanda in cui l’elenco delle attività e delle passività ometteva ipoteche, scadenze e stato dei beni. Tutte e tre le pronunce riguardano la legge fallimentare, ma esprimono una logica che l’art. 47 CCII ha mantenuto: chi deve mostrare la struttura del gruppo, i suoi vincoli e i suoi numeri è il debitore, non il tribunale.
La Cassazione ha chiarito, con riferimento al concordato semplificato, che questo controllo non è meramente formale. Con l’ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025, la Prima Sezione ha affermato che il tribunale, nel valutare l’ammissibilità della proposta, non deve fermarsi alla regolarità formale e alla presenza dei documenti, ma deve estendere il controllo alla legalità sostanziale, anche in relazione al contenuto della documentazione richiesta dall’art. 39. Il principio, pur nato in un contesto specifico, illumina la logica generale: i documenti non servono a riempire un fascicolo, ma a consentire al giudice di capire. Un consolidato depositato ma incoerente con i bilanci delle singole società non è un documento “presente” nel senso utile.
I termini che si attivano
- Quindici giorni dalla richiesta: è il termine entro cui CONSOB, autorità pubbliche e società fiduciarie devono fornire le informazioni sui titolari effettivi ai sensi dell’art. 289.
- Il termine assegnato dal tribunale per le integrazioni documentali, che nel concordato preventivo l’art. 47 CCII fissa in non più di quindici giorni: la sua durata esatta è indicata dal giudice nel provvedimento e va rispettata con la massima puntualità. Va trattato come un termine perentorio di fatto: un’integrazione tardiva o parziale espone la domanda alla declaratoria di inammissibilità.
- Il termine dell’art. 44, se la domanda è con riserva, continua intanto a correre.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva di questa tappa è stretta ma decisiva: rispondere in modo completo e ordinato alla prima richiesta del tribunale vale più di qualunque memoria successiva. Il debitore può:
- depositare una memoria integrativa che risponda punto per punto alle richieste, con allegati numerati;
- se la richiesta riguarda i titolari effettivi, anticipare spontaneamente le informazioni in suo possesso, evitando che il tribunale debba attendere le risposte della fiduciaria;
- se una lacuna non può essere colmata nel termine (ad esempio un contratto di cash pooling di cui si deve ricostruire la storia), spiegarlo con precisione e depositare comunque quanto disponibile, chiedendo, se ne ricorrono i presupposti, un breve differimento motivato.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è la risposta “a rate”. Il debitore integra il primo giorno con una parte dei documenti, poi il decimo con un’altra, poi il quattordicesimo con un’altra ancora. Il giudice si trova davanti a un fascicolo frammentato e il commissario, quando arriverà, dovrà ricostruire da sé il quadro. Meglio un’unica integrazione completa, depositata qualche giorno dopo ma entro il termine, che una sequenza di depositi parziali.
Quanto dura realmente
La finestra dura quanto il termine assegnato. In concreto, il debitore che ha seguito il calendario delle tappe precedenti impiega pochi giorni a rispondere; quello che non lo ha fatto si trova a dover ricostruire in due settimane un lavoro che ne avrebbe richieste sei.
Dal termine assegnato in poi: l’esame di ammissibilità e il rischio di inammissibilità
Cosa succede
Il termine è scaduto. Il tribunale ha davanti il fascicolo definitivo e decide. A questo punto la procedura entra in una nuova fase: quella in cui la completezza della documentazione di gruppo smette di essere un problema di metodo e diventa una questione di esito.
La norma
Le conseguenze della mancanza o dell’incompletezza dei documenti sono di due tipi.
La prima è l’inammissibilità della domanda. Se, nonostante l’invito a integrare, il fascicolo resta lacunoso su elementi essenziali, il tribunale può dichiarare inammissibile la proposta. Per la domanda con riserva, il mancato deposito della proposta, del piano e della documentazione nel termine dell’art. 44 conduce allo stesso esito.
La seconda conseguenza è indiretta ma spesso più pesante: l’esposizione alla liquidazione giudiziale. Se sono pendenti ricorsi dei creditori o vi è un’istanza del pubblico ministero, la caduta della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi riapre la strada all’esame di quei ricorsi, e il tribunale può aprire la liquidazione giudiziale se ne ricorrono i presupposti.
Sul versante dei gruppi, la giurisprudenza formatasi sotto la legge fallimentare mostra quanto pesi una rappresentazione corretta del gruppo. Con la sentenza n. 20559 depositata il 13 ottobre 2015, la Cassazione aveva escluso, in assenza di una disciplina positiva, l’ammissibilità del concordato preventivo di gruppo, affermando che le masse attive e passive di ciascuna società vanno tenute distinte e le maggioranze calcolate per ciascuna società. Con la sentenza n. 30445 del 21 novembre 2019, la Corte ha ribadito che, nel regime anteriore al Codice della crisi, il concordato poteva essere proposto solo da ciascuna società davanti al proprio tribunale, e ha precisato che un concordato di gruppo presuppone comunque una direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. c.c., non bastando forme di aggregazione diverse. Entrambe le pronunce riguardano la legge fallimentare: oggi il Codice disciplina espressamente il concordato di gruppo agli artt. 284 ss. Ma il principio sostanziale resta attuale: la soluzione di gruppo regge solo se il gruppo è documentato come tale, e se le masse delle singole società restano leggibili separatamente. È esattamente ciò che l’art. 289 chiede di mostrare con i documenti.
Tre pronunce più recenti completano il quadro dell’esame di ammissibilità. La prima riguarda la domanda con riserva: con la sentenza n. 6277 del 31 marzo 2016 la Cassazione, sotto la legge fallimentare, ha qualificato come perentorio il termine assegnato per depositare proposta, piano e documenti, prorogabile solo per giustificati motivi che il debitore deve allegare; il suo inutile decorso porta all’inammissibilità. La seconda riguarda l’uso strumentale della domanda: le Sezioni Unite, con la sentenza n. 9935 del 15 maggio 2015, hanno affermato che una domanda di concordato presentata al solo scopo di rinviare la dichiarazione di fallimento può essere dichiarata inammissibile come abuso del processo. Per un gruppo, un ricorso che arriva al tribunale privo di qualsiasi informazione sulla struttura, sui vincoli e sul consolidato rischia di prestarsi proprio a questa lettura. La terza, la più recente, riguarda il Codice della crisi: con l’ordinanza n. 9605 del 15 aprile 2026, la Prima Sezione ha affermato che anche nel concordato in continuità il controllo del tribunale previsto dall’art. 47 non è una verifica formale di ritualità, ma un vero giudizio di ammissibilità con uno scrutinio di legalità sostanziale, che investe anche le informazioni offerte ai creditori per il voto. Nei gruppi, le informazioni sui rapporti infragruppo sono esattamente quelle che servono ai creditori di ciascuna società per capire se la soluzione di gruppo li sacrifica: la loro completezza diventa quindi parte del controllo di legalità.
Sul piano del controllo di fattibilità, infine, le Sezioni Unite con la sentenza n. 1521 del 23 gennaio 2013 (legge fallimentare) avevano già chiarito che il giudice verifica la legittimità del giudizio di fattibilità attestato dal professionista, mentre la valutazione della convenienza economica spetta ai creditori. Un’attestazione costruita su una mappa del gruppo incompleta non regge a questo controllo, perché poggia su dati che il tribunale non può verificare.
I termini che si attivano
Il decreto con cui il tribunale dichiara inammissibile la proposta di concordato, a norma dell’art. 47 CCII, è motivato e viene pronunciato dopo aver sentito il debitore, i creditori che hanno chiesto la liquidazione giudiziale e il pubblico ministero. Contro il decreto di inammissibilità è ammesso reclamo alla corte d’appello entro trenta giorni dalla comunicazione: è un termine perentorio, da calcolare dal giorno della comunicazione, senza margini. Se invece è pendente un ricorso per la liquidazione giudiziale proposto da un soggetto legittimato, il tribunale apre la liquidazione con sentenza, che segue il proprio regime di impugnazione. Decorso il termine per il reclamo, la domanda può essere riproposta se mutano le circostanze: e un fascicolo di gruppo finalmente completo può essere proprio una di queste circostanze, da valutare caso per caso.
C’è poi un limite che conviene conoscere in anticipo. Con la sentenza n. 31176 del 28 novembre 2025, la Cassazione ha stabilito che la decisione della corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta, senza che sia aperta la liquidazione giudiziale, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, perché priva di carattere decisorio, anche quando assume la forma della sentenza. In pratica, per una domanda dichiarata inammissibile per carenze documentali, il reclamo alla corte d’appello è spesso l’ultima sede utile: meglio arrivarci con un fascicolo di gruppo già completo che sperare in un terzo grado.
Cosa può fare il debitore ora
- Se la domanda è dichiarata inammissibile per carenze documentali, valutare se ricorrono i presupposti per impugnare il provvedimento, oppure per presentare una nuova domanda completa, tenendo conto dei ricorsi pendenti.
- Se l’esame si chiude positivamente, prepararsi alla fase successiva: il commissario giudiziale userà la stessa documentazione di gruppo come base del suo lavoro.
- In entrambi i casi, conservare e aggiornare la matrice dei rapporti infragruppo: tornerà utile.
Lacune essenziali e lacune rimediabili
Non tutte le carenze pesano allo stesso modo. Nella prassi conviene distinguere tre livelli.
Il primo livello comprende le lacune che impediscono di capire chi è il debitore e con chi è collegato: l’assenza di qualunque descrizione della struttura del gruppo, il silenzio sulla capogruppo, l’omessa indicazione dei vincoli contrattuali più rilevanti, un elenco dei creditori che non distingue i crediti infragruppo. Sono le carenze che, se non colmate nel termine, più facilmente conducono all’inammissibilità, perché impediscono al tribunale di verificare competenza, presupposti e convenienza della soluzione proposta.
Il secondo livello comprende le lacune che rendono il quadro meno preciso ma non illeggibile: un consolidato riferito a un esercizio non recentissimo, una matrice infragruppo priva di qualche contratto minore, una visura non aggiornata. Di regola il tribunale chiede di colmarle e, se l’integrazione arriva nel termine, la procedura prosegue.
Il terzo livello riguarda gli elementi che la legge chiede “ove esistenti”, come il consolidato “ove redatto”. Qui la carenza non c’è, se il documento non esiste per ragioni legittime; c’è invece se il debitore omette di dirlo. È la differenza tra un fascicolo incompleto e un fascicolo reticente.
Questa classificazione non è prevista dalla legge: è una griglia di lavoro che aiuta a decidere, nei giorni che precedono la scadenza, dove concentrare le energie. Le carenze del primo livello vanno colmate per prime e per intero.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è pensare che l’inammissibilità per ragioni documentali sia un incidente “riparabile” senza conseguenze. Una nuova domanda è spesso possibile, ma nel frattempo i creditori hanno potuto proseguire le loro iniziative e il tribunale ha già formato un’idea sulla trasparenza del debitore. Il tempo perso non si recupera.
Quanto dura realmente
I tempi dell’esame di ammissibilità variano sensibilmente da tribunale a tribunale e dipendono dalla complessità del gruppo. Per le domande di gruppo, che coinvolgono più società e spesso più professionisti attestatori, i tempi tendono a essere più lunghi di quelli di una procedura relativa a una singola impresa.
Dopo l’apertura: commissario, curatore e l’aggiornamento continuo dei documenti di gruppo
Cosa succede
La procedura è aperta. Sono passati alcuni mesi dal deposito. Si potrebbe pensare che la questione documentale sia chiusa. Non è così. Da questo momento in poi la documentazione di gruppo vive una seconda stagione: viene usata, verificata, contestata.
La norma
L’art. 289 prevede espressamente che le richieste di informazioni sui titolari effettivi possano essere rivolte, dopo il tribunale, anche dal curatore o dal commissario giudiziale. Il commissario, nel concordato, verifica l’elenco dei creditori e la veridicità dei dati; nella liquidazione giudiziale il curatore ricostruisce il patrimonio e i rapporti infragruppo. L’art. 290 CCII gli attribuisce azioni specifiche sugli atti infragruppo che hanno spostato risorse a danno dei creditori, e la postergazione dei finanziamenti infragruppo (art. 292 CCII, artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.) incide sulla graduazione dei crediti.
Un rischio specifico emerge quando la documentazione di gruppo rivela rapporti di fatto non dichiarati. La Cassazione, con la sentenza n. 1095 depositata il 21 gennaio 2016, ha affermato, sotto la legge fallimentare, che anche le società di capitali possono essere socie di una società di fatto e, accertata l’insolvenza di quest’ultima, essere coinvolte nel fallimento in estensione. È un esempio di come rapporti infragruppo mai formalizzati possano essere riletti da un organo della procedura in modo molto diverso da come li aveva presentati il debitore.
I termini che si attivano
Durante la procedura, la relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria va aggiornata con la periodicità prevista dall’art. 39 e dai provvedimenti del tribunale. Le richieste del commissario o del curatore vanno evase nei tempi indicati. Le informazioni sui titolari effettivi chieste a CONSOB, autorità e fiduciarie devono arrivare entro quindici giorni dalla richiesta, anche quando a domandarle è il curatore o il commissario.
Cosa può fare il debitore ora
- Mantenere aggiornata la matrice dei rapporti infragruppo e l’organigramma, comunicando subito al commissario ogni variazione di perimetro.
- Collaborare in modo proattivo, perché la collaborazione è anche un obbligo che il Codice declina specificamente per i gruppi nella rubrica stessa dell’art. 289.
- Preparare con anticipo le difese sugli atti infragruppo più esposti (rimborsi di finanziamenti, trasferimenti di liquidità tramite cash pooling, garanzie rilasciate senza corrispettivo).
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è considerare “chiusa” la mappa del gruppo depositata al giorno 0. Se nel corso della procedura una partecipazione viene ceduta, un contratto infragruppo risolto, una garanzia escussa, la rappresentazione iniziale diventa superata. Un commissario che scopre da solo questi cambiamenti scrive relazioni meno favorevoli di uno che ne è stato informato tempestivamente.
Quanto dura realmente
Questa fase dura quanto la procedura: mesi nel concordato, spesso anni nella liquidazione giudiziale. L’aggiornamento dei documenti di gruppo diventa un’attività periodica, non un adempimento una tantum.
La stessa procedura, due calendari
Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite per mostrare come le stesse norme producano esiti diversi a seconda di quando il debitore agisce. Non si riferiscono a casi reali.
Ipotesi di partenza comune. Gruppo composto da una capogruppo industriale (Alfa S.p.A.) e due controllate (Beta S.r.l., partecipata al 100%, e Gamma S.r.l., partecipata al 72,4%). Debiti complessivi di gruppo: 4.873.260 €, di cui 1.218.540 € verso banche garantiti da fideiussioni incrociate delle controllate e 387.910 € di crediti infragruppo derivanti da cash pooling. Il gruppo redige il consolidato. Il socio di riferimento, persona fisica, ha prestato fideiussioni personali per 612.300 €. Obiettivo: domanda di concordato di gruppo.
Calendario A: il debitore che agisce alle finestre giuste
- 1 settembre 2026 (meno 69 giorni): avvio della ricognizione. Organigramma con quote, patto parasociale su Gamma, partecipazione del 27,6% di Gamma intestata a una fiduciaria.
- 15 settembre 2026: visure di tutte e tre le società. Si scopre che Gamma non risulta iscritta nella sezione del registro come soggetta a direzione e coordinamento. Gli amministratori deliberano la regolarizzazione.
- 1 ottobre 2026: verifica del consolidato dell’ultimo esercizio approvato e confronto con i bilanci civilistici. Le elisioni infragruppo tornano.
- 12 ottobre 2026: completata la matrice dei rapporti infragruppo: saldi del cash pooling, sei garanzie incrociate, un rimborso di 94.700 € effettuato da Beta alla capogruppo otto mesi prima, segnalato come potenzialmente esposto alla postergazione.
- 9 novembre 2026 (giorno 0): deposito del ricorso unitario con capitolo dedicato al gruppo, indice degli allegati, consolidato, visure aggiornate, matrice infragruppo, dichiarazione sulla quota fiduciaria.
- 24 novembre 2026: il tribunale chiede alla fiduciaria le generalità del titolare effettivo della quota di Gamma.
- 9 dicembre 2026 (quindicesimo giorno): le informazioni arrivano entro il termine; il debitore le aveva già anticipate nel ricorso, quindi non emergono sorprese.
- Esito: il fascicolo di gruppo non genera richieste di integrazione documentale. L’esame si concentra sul merito della proposta.
Calendario B: il debitore che lascia correre
- Fino al 30 ottobre 2026: nessuna ricognizione. Si lavora solo sul piano.
- 9 novembre 2026 (giorno 0): deposito di tre ricorsi redatti su modello di società singola. Nessun consolidato allegato, nessuna indicazione del registro ex art. 2497-bis, crediti infragruppo confusi negli elenchi dei creditori ordinari.
- 25 novembre 2026: il tribunale rileva le carenze e assegna un termine (ipotizziamo quindici giorni) per depositare le informazioni dell’art. 289 e il consolidato.
- 10 dicembre 2026: scadenza del termine. Il debitore deposita il consolidato e le visure, ma la matrice del cash pooling è incompleta e la quota fiduciaria di Gamma non è dichiarata. Emerge solo dopo che Gamma non era iscritta come soggetta a direzione e coordinamento.
- 11 gennaio 2027: nel frattempo una banca, creditrice di 1.218.540 €, ha depositato ricorso per la liquidazione giudiziale di Alfa. Il tribunale fissa l’udienza.
- Esito possibile: il tribunale valuta la domanda incompleta su elementi essenziali, con rischio concreto di inammissibilità e di esame del ricorso della banca. Il socio persona fisica, garante per 612.300 €, si trova esposto alle escussioni senza che la sua posizione sia stata coordinata.
Il confronto giorno per giorno
| Data | Calendario A | Calendario B |
|---|---|---|
| 1 settembre 2026 | Avvio ricognizione | Nessuna attività sul gruppo |
| 15 settembre 2026 | Visure e regolarizzazione pubblicità | Nessuna attività |
| 12 ottobre 2026 | Matrice infragruppo completata | Nessuna attività |
| 9 novembre 2026 | Ricorso unitario completo | Tre ricorsi “di società singola” |
| 24-25 novembre 2026 | Richiesta alla fiduciaria, già anticipata | Richiesta di integrazioni |
| 9-10 dicembre 2026 | Informazioni ricevute nei 15 giorni | Integrazione parziale |
| 11 gennaio 2027 | Esame del merito | Ricorso della banca e rischio inammissibilità |
La differenza tra i due calendari non sta nelle norme, che sono identiche, ma nei sessantanove giorni che il debitore A ha usato prima del deposito.
I binari paralleli: composizione negoziata, domanda con riserva, procedure separate e sovraindebitamento
La timeline descritta finora presuppone un ricorso al tribunale. Ma il debitore di gruppo ha a disposizione altri binari, ciascuno dei quali modifica il calendario.
Primo binario: la composizione negoziata di gruppo
Prima di qualunque ricorso, le imprese di un gruppo possono chiedere la nomina di un esperto per la composizione negoziata della crisi. Il Codice prevede una disciplina specifica per i gruppi (art. 25 CCII), che richiede, anche in questa sede, di fornire informazioni sulla struttura del gruppo, sui vincoli partecipativi o contrattuali, sulla pubblicità ex art. 2497-bis e il bilancio consolidato ove redatto. Chi ha costruito la mappa del gruppo per la composizione negoziata ha già pronta, in larga parte, la documentazione che servirà con un eventuale ricorso successivo. Il calendario, in questo caso, si allunga a monte ma si accorcia a valle: le tappe del meno 90 e del meno 60 vengono anticipate e svolte sotto la guida dell’esperto. Il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali ha inoltre esteso ai tributi locali gli strumenti del Codice, inclusa la transazione fiscale anche nella composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis, CCII): nella mappatura dei debiti di ciascuna società del gruppo conviene quindi censire separatamente anche le posizioni verso Comuni e Regioni.
Secondo binario: la domanda con riserva
La domanda con riserva sposta in avanti il grosso della documentazione dell’art. 39, ma non cancella il dovere di trasparenza sul gruppo. Il vantaggio è il tempo; il rischio è arrivare alla scadenza del termine dell’art. 44 senza aver completato la matrice infragruppo. Il calendario si riorganizza così: giorno 0 con bilanci, elenco creditori e informazioni di gruppo; termine assegnato per tutto il resto.
Terzo binario: le procedure separate
Non sempre conviene, o è possibile, una procedura unitaria. Quando ogni società procede per conto proprio, l’art. 288 CCII regola il coordinamento fra procedure. Ogni ricorso deve comunque contenere le informazioni dell’art. 289, perché l’obbligo grava sull’impresa in quanto appartenente al gruppo, non sulla procedura in quanto unitaria. Il calendario si moltiplica: tanti fascicoli quante sono le società, ma tutti coerenti con la stessa mappa.
Quarto binario: il sovraindebitamento delle società minori e dei garanti
Nei gruppi di piccole e medie dimensioni capita che una o più società non superino le soglie per l’accesso agli strumenti maggiori, e che il socio persona fisica abbia garantito i debiti di tutte. Per questi soggetti si aprono gli strumenti da sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata), gestiti con l’ausilio dell’OCC. Il calendario diventa doppio: da un lato il ricorso della capogruppo, dall’altro la procedura del garante o della società minore. Le due timeline devono essere sincronizzate, perché le stesse garanzie incrociate compaiono in entrambe e una rappresentazione divergente sarebbe immediatamente rilevata.
| Binario | Effetto sulla timeline | Documenti di gruppo |
|---|---|---|
| Composizione negoziata | Anticipa ricognizione e visure | Struttura, vincoli, 2497-bis, consolidato (art. 25 CCII) |
| Domanda con riserva | Sposta in avanti l’art. 39 completo | Art. 289 prudentemente subito |
| Procedure separate | Moltiplica i fascicoli | Art. 289 in ogni ricorso, mappa unica |
| Sovraindebitamento di garanti e società minori | Apre una timeline parallela | Garanzie incrociate coerenti in entrambe |
Le 5 finestre critiche
-
Meno 90 giorni: decidere il perimetro del gruppo sulla base dei fatti, non dell’apparenza. È il momento in cui si stabilisce chi dirige e chi è diretto, tenendo presente che per la Cassazione non bastano la dipendenza economica o la sola posizione dominante del socio, mentre conta la situazione effettiva.
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Meno 60 giorni: allineare la pubblicità ex art. 2497-bis alla realtà. Una sezione del registro incoerente con il ricorso è la prima contraddizione che il tribunale può rilevare senza chiedere nulla al debitore.
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Meno 30 giorni: chiudere la matrice dei rapporti infragruppo, cash pooling e garanzie incrociate. È la tappa che più spesso slitta ed è quella che, se incompleta, alimenta richieste di integrazione e future azioni del curatore.
-
Giorno 0: depositare il ricorso con un capitolo sul gruppo e dichiarare ciò che non esiste. Il consolidato “ove redatto” va depositato o va spiegato perché manca; il silenzio è sempre la scelta peggiore.
-
Giorni 1-15 e termine assegnato: rispondere in un’unica integrazione completa, entro il termine. È l’ultimo momento in cui il debitore controlla la propria rappresentazione del gruppo prima che il tribunale decida sull’ammissibilità.
Le domande sul tempo
Ho depositato una domanda con riserva senza il consolidato: sono ancora in tempo?
Sì, se il termine assegnato dal tribunale ai sensi dell’art. 44 non è scaduto. L’art. 39, comma 3, consente di depositare inizialmente solo bilanci ed elenco creditori. Ma il consolidato e le altre informazioni dell’art. 289 vanno prodotti prima possibile: aspettare l’ultimo giorno significa esporsi a una richiesta di chiarimenti a ridosso della scadenza.
Il tribunale mi ha chiesto integrazioni sul gruppo: quanto tempo ho?
Il tempo è quello indicato nel provvedimento del tribunale; nel concordato preventivo l’art. 47 CCII prevede un termine non superiore a quindici giorni per integrare il piano e produrre nuovi documenti. Le informazioni sui titolari effettivi richieste a CONSOB, autorità e fiduciarie devono invece arrivare entro quindici giorni dalla richiesta, per espressa previsione dell’art. 289. Il termine fissato dal giudice va trattato come perentorio: un deposito tardivo può portare all’inammissibilità.
La pubblicità ex art. 2497-bis non è mai stata fatta: devo regolarizzarla prima del deposito?
È fortemente consigliabile farlo nella fase preparatoria, perché l’art. 289 chiede di indicare il registro in cui la pubblicità è stata eseguita. La Cassazione ha chiarito che la pubblicità non ha efficacia costitutiva, quindi l’omissione non esclude l’esistenza del gruppo; ma una domanda che dichiara un gruppo non risultante dal registro deve spiegare la divergenza.
Quanto dura in tutto la preparazione della documentazione di gruppo?
Per un gruppo di medie dimensioni con contabilità ordinata, un periodo realistico va da sei a dodici settimane prima del deposito. Si tratta di tempi di lavoro, non di termini di legge, e dipendono soprattutto dalla complessità dei rapporti infragruppo e dalla presenza di partecipazioni fiduciarie o estere.
Dopo l’apertura della procedura posso ancora correggere la mappa del gruppo?
Sì, e anzi è doveroso aggiornarla quando cambia. L’art. 289 consente al commissario e al curatore di chiedere informazioni anche dopo l’apertura. Comunicare le variazioni spontaneamente è sempre preferibile a vederle scoperte dagli organi della procedura.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. Alcune riguardano la legge fallimentare o il codice civile: lo si indica espressamente. I principi sono riformulati e non riproducono le massime ufficiali.
Tappa 1 (meno 90 giorni): il perimetro del gruppo
Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 15879 del 17 luglio 2007 (codice civile, disciplina dei gruppi). Principio: per affermare l’esistenza di un gruppo con direzione unitaria serve la prova di un collegamento che renda le società parti di un’impresa sostanzialmente unica; la sola circostanza che un socio detenga quasi tutto il capitale e amministri le società non basta. Rilevanza: in fase di ricognizione, ricorda che il perimetro non si disegna sulle sole partecipazioni.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 7930 del 20 marzo 2023 (codice civile, artt. 2497-sexies e 2359 c.c., in un giudizio promosso dal curatore fallimentare). Principio: la presunzione di direzione e coordinamento fondata sul controllo contrattuale richiede un vincolo giuridico; la mera dipendenza economica o tecnologica non è sufficiente. Rilevanza: aiuta a decidere se includere nel perimetro società legate solo da rapporti commerciali, e a descrivere correttamente i “vincoli contrattuali” richiesti dall’art. 289.
Tappa 2 (meno 60 giorni): la pubblicità ex art. 2497-bis
Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 24943 del 7 ottobre 2019 (codice civile, art. 2497-bis). Principio: la costituzione del gruppo non dipende dall’iscrizione e dalle altre forme di pubblicità, che non hanno efficacia costitutiva; prevale la situazione effettiva. Rilevanza: la pubblicità va allineata alla realtà, perché l’indicazione del registro richiesta dall’art. 289 deve essere coerente con i fatti dichiarati.
Tappa 6 (giorni 1-15): il controllo del tribunale sulla documentazione
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025 (Codice della crisi, concordato semplificato, artt. 25-sexies e 39 CCII). Principio: in sede di ammissibilità il tribunale non si limita a constatare la presenza dei documenti, ma ne controlla la legalità sostanziale alla luce del loro contenuto. Rilevanza: un consolidato depositato ma incoerente, o una matrice infragruppo superficiale, non mettono al riparo da rilievi di inammissibilità.
Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 13083 del 27 maggio 2013 (legge fallimentare, art. 162). Principio: il tribunale non deve contestare preventivamente le ragioni di inammissibilità, perché è esso stesso a indicare le insufficienze del piano o dei documenti quando concede il termine. Rilevanza: il provvedimento che chiede integrazioni sul gruppo è l’unico “avviso” che il debitore riceverà.
Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 2167 del 29 gennaio 2010 (legge fallimentare, art. 162). Principio: se il debitore si limita a enunciare l’intenzione di accedere al concordato senza documentazione, il tribunale non deve né acquisire d’ufficio gli elementi né concedere un termine. Rilevanza: il termine per integrare presuppone un fascicolo già impostato, non un ricorso vuoto.
Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 17591 del 31 agosto 2005 (legge fallimentare, art. 161). Principio: grava sul debitore l’onere di fornire informazioni sufficienti a valutare la proposta, senza poterlo trasferire a un consulente del giudice; è stata confermata l’inammissibilità di una domanda con elenchi di attività e passività lacunosi. Rilevanza: la matrice infragruppo e il quadro delle garanzie incrociate sono oneri del debitore.
Tappa 7 (termine e ammissibilità): la soluzione di gruppo regge solo se il gruppo è documentato
Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 6277 del 31 marzo 2016 (legge fallimentare, domanda con riserva). Principio: il termine assegnato per il deposito di proposta, piano e documenti è perentorio e prorogabile solo per giustificati motivi allegati dal debitore; il suo decorso conduce all’inammissibilità. Rilevanza: la documentazione di gruppo non depositata subito va completata entro quel termine.
Cass. civ., Sez. Unite, sentenza n. 9935 del 15 maggio 2015 (legge fallimentare). Principio: la domanda di concordato proposta solo per ritardare il fallimento può essere dichiarata inammissibile come abuso del processo. Rilevanza: un ricorso di gruppo privo delle informazioni essenziali si espone a questa lettura.
Cass. civ., Sez. Unite, sentenza n. 1521 del 23 gennaio 2013 (legge fallimentare). Principio: il giudice controlla la legittimità del giudizio di fattibilità attestato, mentre la convenienza economica è rimessa ai creditori. Rilevanza: un’attestazione fondata su una mappa del gruppo incompleta non supera il controllo.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 9605 del 15 aprile 2026 (Codice della crisi, art. 47). Principio: anche nel concordato in continuità l’esame di ammissibilità è uno scrutinio di legalità sostanziale, che investe trattamento dei creditori, classi e informazioni per il voto. Rilevanza: le informazioni infragruppo servono ai creditori di ciascuna società e rientrano nel controllo.
Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 31176 del 28 novembre 2025 (Codice della crisi, art. 47). Principio: la decisione della corte d’appello che conferma l’inammissibilità, senza apertura della liquidazione giudiziale, non è ricorribile in Cassazione ex art. 111 Cost. perché non decisoria. Rilevanza: il reclamo è spesso l’ultima sede utile per difendere un fascicolo di gruppo.
Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 20559 depositata il 13 ottobre 2015 (legge fallimentare). Principio: in assenza di disciplina positiva il concordato preventivo di gruppo non era ammissibile; masse attive e passive delle singole società vanno tenute distinte e le maggioranze calcolate società per società. Rilevanza: anche oggi, con il concordato di gruppo disciplinato dal Codice, la documentazione deve consentire di leggere separatamente la posizione di ciascuna società.
Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 30445 del 21 novembre 2019 (legge fallimentare). Principio: nel regime anteriore al Codice il concordato andava proposto da ciascuna società davanti al proprio tribunale; un concordato di gruppo presuppone in ogni caso la direzione e coordinamento ex artt. 2497 ss. c.c., non bastando altre forme di aggregazione. Rilevanza: conferma che il presupposto della domanda di gruppo è proprio ciò che l’art. 289 chiede di documentare.
Tappa 8 (dopo l’apertura): rapporti di fatto e rilettura degli organi
Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1095 depositata il 21 gennaio 2016 (legge fallimentare). Principio: le società di capitali possono essere socie di una società di fatto e, accertata l’insolvenza di quest’ultima, essere coinvolte nel fallimento in estensione. Rilevanza: rapporti infragruppo non formalizzati possono essere riqualificati dagli organi della procedura; descriverli con precisione nel fascicolo è una forma di tutela.
| Pronuncia | Disciplina | Tappa | Messaggio pratico |
|---|---|---|---|
| Cass. 15879/2007 | Codice civile | Perimetro | Il controllo del socio da solo non prova il gruppo |
| Cass. 7930/2023 | Codice civile | Perimetro | Serve un vincolo giuridico, non la sola dipendenza economica |
| Cass. 24943/2019 | Codice civile | Pubblicità | La pubblicità non crea il gruppo: conta la realtà |
| Cass. 31641/2025 | CCII | Integrazioni | Il controllo sui documenti è sostanziale |
| Cass. 13083/2013 | Legge fallimentare | Integrazioni | È il tribunale a indicare le carenze |
| Cass. 2167/2010 | Legge fallimentare | Integrazioni | Nessun termine per un ricorso privo di documenti |
| Cass. 17591/2005 | Legge fallimentare | Integrazioni | L’onere informativo è del debitore |
| Cass. 6277/2016 | Legge fallimentare | Ammissibilità | Termine della riserva perentorio |
| Cass. SU 9935/2015 | Legge fallimentare | Ammissibilità | Domanda dilatoria come abuso |
| Cass. SU 1521/2013 | Legge fallimentare | Ammissibilità | Controllo di legittimità sulla fattibilità |
| Cass. 9605/2026 | CCII | Ammissibilità | Scrutinio sostanziale anche in continuità |
| Cass. 31176/2025 | CCII | Ammissibilità | Conferma dell’inammissibilità non ricorribile |
| Cass. 20559/2015 | Legge fallimentare | Ammissibilità | Masse distinte, maggioranze per società |
| Cass. 30445/2019 | Legge fallimentare | Ammissibilità | Il gruppo presuppone direzione e coordinamento |
| Cass. 1095/2016 | Legge fallimentare | Dopo l’apertura | Rapporti di fatto riqualificabili dagli organi |
Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa
Lo Studio interviene nel punto della timeline in cui il debitore si trova. Se si è ancora a tre mesi dal deposito, il lavoro è di costruzione; se il ricorso è già depositato, il lavoro è di integrazione e difesa.
- Ricostruiamo il perimetro del gruppo (tappa del meno 90): esaminiamo libri soci, visure, patti parasociali e intestazioni fiduciarie e redigiamo l’organigramma da allegare al ricorso, distinguendo controllo formale e direzione effettiva.
- Verifichiamo la pubblicità ex art. 2497-bis c.c. (meno 60): confrontiamo la sezione del registro delle imprese, le note integrative e le relazioni sulla gestione con la struttura reale e indichiamo le regolarizzazioni da deliberare prima del deposito.
- Controlliamo il bilancio consolidato (meno 45): con i commercialisti dello staff verifichiamo se il gruppo è tenuto a redigerlo, la coerenza con i bilanci civilistici e, se manca, predisponiamo la dichiarazione motivata da inserire nel ricorso.
- Redigiamo la matrice dei rapporti infragruppo (meno 30): censiamo contratti di servizio, finanziamenti, cash pooling, garanzie incrociate e patronage, con saldi aggiornati e segnalazione dei crediti potenzialmente postergati.
- Mappiamo le garanzie dei soci persone fisiche e valutiamo, quando ne ricorrono i presupposti, il coordinamento con una procedura da sovraindebitamento per il garante o per le società minori del gruppo.
- Scriviamo il capitolo sul gruppo del ricorso (giorno 0) e l’indice ragionato degli allegati richiesti dagli artt. 39 e 289 CCII, verificando il tribunale competente per le domande unitarie.
- Gestiamo le richieste di integrazione (giorni 1-15): prepariamo un’unica memoria integrativa completa entro il termine assegnato e anticipiamo le informazioni sui titolari effettivi.
- Valutiamo l’impugnazione o la riproposizione se la domanda viene dichiarata inammissibile per carenze documentali, calcolando con precisione i termini di reclamo.
- Affianchiamo il debitore dopo l’apertura: aggiorniamo la mappa del gruppo, rispondiamo alle richieste del commissario o del curatore e prepariamo le difese sugli atti infragruppo più esposti.
- Coordiniamo la composizione negoziata di gruppo, quando è il binario più adatto, impostando fin dall’istanza una documentazione riutilizzabile in un eventuale ricorso.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore pesa in modo particolare su questo tema: la ricostruzione della struttura del gruppo, dei vincoli partecipativi e contrattuali e del consolidato è il primo lavoro che si compie in una composizione negoziata di gruppo, ed è lo stesso materiale che il tribunale esige con il ricorso. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC consentono poi di seguire il versante dei garanti e delle società minori, che nei gruppi di piccole e medie dimensioni è spesso quello in cui si gioca la tenuta complessiva della strategia.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi ha costruito il fascicolo di gruppo è anche chi lo difende nei reclami e nei gradi successivi, senza dispersione di informazioni. Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti, lavora sullo stesso caso: i profili contabili del consolidato e della tesoreria accentrata e quelli processuali dell’art. 289 vengono esaminati insieme, non in sequenza.
Chiusura: il calendario del gruppo comincia prima del ricorso
Ripercorsa la timeline, il quadro è chiaro. Il ricorso di un’impresa di gruppo non si giudica solo sulla base dei documenti dell’art. 39, ma anche sulla qualità delle informazioni dell’art. 289: struttura, vincoli partecipativi e contrattuali, pubblicità ex art. 2497-bis, bilancio consolidato ove redatto. Quelle informazioni si costruiscono nelle settimane che precedono il deposito e si difendono nei quindici giorni che lo seguono e nei mesi successivi.
Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e, nella documentazione di gruppo, anche la più sprecata: ogni settimana persa prima del deposito diventa un giorno di affanno dopo.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, lavora proprio sulla lettura della struttura dei gruppi in crisi che precede ogni strumento di regolazione, e come Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario OCC segue le procedure dei garanti persone fisiche e delle società minori che quella struttura inevitabilmente coinvolge. È la combinazione di queste due competenze certificate a consentire di tenere insieme, sullo stesso calendario, la capogruppo, le controllate e chi le ha garantite.
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