Il Concordato Nella Liquidazione Giudiziale Libera I Fideiussori Del Debitore?

Chi ha firmato una fideiussione per un’impresa poi finita in liquidazione giudiziale tende a ragionare in modo lineare: se i creditori accettano un concordato e il debito si riduce, anche la mia garanzia dovrebbe ridursi nella stessa misura. È un ragionamento intuitivo e sbagliato. La legge, all’art. 248 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), stabilisce l’esatto contrario: il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori, ma i creditori conservano la loro azione per l’intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. La falcidia concordataria protegge il debitore, non chi lo ha garantito.

Il punto, però, non è solo conoscere la regola. Il punto è capire come la usa la controparte. La banca o il fornitore garantito sa perfettamente che il concordato non tocca il garante, e costruisce su questo la propria strategia: vota, incassa la percentuale, poi bussa alla porta del fideiussore per la differenza. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle: sa quando insinuarsi per il regresso, quali eccezioni restano spendibili, dove la garanzia può essere contestata e quando conviene aprire una trattativa.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente all’incrocio tra crisi dell’impresa e crisi della persona fisica che l’ha garantita. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e conosce quindi dall’interno le trattative con il ceto bancario nelle quali le garanzie personali dei soci e degli amministratori sono la prima leva negoziale; è inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC, ruolo che riguarda proprio il fideiussore persona fisica rimasto esposto per l’intero dopo il concordato dell’impresa e che può aver bisogno degli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.

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Chi hai di fronte: il creditore garantito e la sua doppia rete

La controparte tipica di questa partita è una banca, una società di leasing, un fornitore strategico o, sempre più spesso, una società veicolo che ha acquistato crediti deteriorati. In tutti i casi si tratta di un attore economico razionale, che ragiona su tre variabili: quanto incassa, in quanto tempo e con quale costo.

Dal suo punto di vista, la fideiussione è una seconda rete di sicurezza. La prima rete è il patrimonio dell’impresa debitrice, oggi sottoposto alla liquidazione giudiziale; la seconda è il patrimonio personale del garante: socio, amministratore, familiare, società del gruppo. Quando l’impresa entra in liquidazione giudiziale, la prima rete si assottiglia e diventa lenta: il creditore deve insinuarsi al passivo, attendere la verifica, sperare nei riparti. La seconda rete, invece, resta intatta e aggredibile con gli strumenti ordinari: decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento.

Questo spiega perché il creditore garantito, di fronte a una proposta di concordato nella liquidazione giudiziale, non reagisce come un creditore chirografario qualunque. Il chirografario puro valuta il concordato confrontando la percentuale offerta con quella che otterrebbe dalla liquidazione. Il creditore garantito da fideiussione fa un calcolo diverso: somma la percentuale concordataria a ciò che conta di recuperare dal garante. Se il fideiussore è solvibile, il concordato è per lui quasi indifferente, o addirittura conveniente, perché accelera l’incasso della quota a carico dell’impresa senza intaccare il resto del credito.

Ci sono però tre fattori che spostano la sua convenienza e che il garante deve imparare a leggere:

  • La solvibilità effettiva del fideiussore. Una fideiussione firmata da un socio che oggi è a sua volta in difficoltà vale poco. Il creditore lo sa e, in questo caso, ha interesse a chiudere in fretta, anche a saldo e stralcio.
  • I costi e i tempi dell’azione contro il garante. Una causa ordinaria, eventualmente con opposizione a decreto ingiuntivo, può durare anni. Ogni eccezione seria sollevata dal garante allunga i tempi e riduce il valore attuale del credito.
  • La qualità del contratto di garanzia. Clausole di deroga ai termini dell’art. 1957 c.c., fideiussioni omnibus su moduli standard, garanzie autonome mascherate da fideiussioni: ogni difetto del documento è un rischio che il creditore deve prezzare.

Il creditore professionale, in altre parole, non insegue il garante per principio: lo insegue se e nella misura in cui gli conviene. Ed è su questa convenienza, più che sulla sola regola dell’art. 248, che si gioca la difesa del fideiussore.

C’è infine una distinzione che conviene fissare subito, perché il creditore la sfrutta con precisione. Nel concordato nella liquidazione giudiziale possono comparire due tipi di garanti completamente diversi:

Tipo di garante Cosa garantisce Effetto del concordato
Fideiussore originario del debitore (socio, amministratore, terzo) Il debito originario verso il singolo creditore Resta obbligato per l’intero (art. 248, comma 2, CCII)
Coobbligato solidale (condebitore, altro obbligato in solido) Lo stesso debito, in via principale Resta obbligato per l’intero
Obbligato in via di regresso (girante, avallante di titoli) Il pagamento del titolo Resta obbligato per l’intero
Assuntore del concordato L’adempimento degli obblighi concordatari Risponde nei limiti di quanto promesso nella proposta
Terzo che presta garanzie nel concordato L’esecuzione della proposta Le garanzie non si estendono ai creditori non insinuati (art. 248, comma 1, CCII)

La prima lettura della tabella è già una lezione di strategia: il garante originario e il garante del concordato giocano due partite diverse, con regole diverse. Confonderli è l’errore che il creditore attende.

Prima mossa: il creditore si insinua al passivo per l’intero e, nello stesso tempo, si rivolge al garante

La mossa

La prima cosa che il creditore farà, una volta aperta la liquidazione giudiziale, è presentare domanda di ammissione al passivo per l’intero credito, capitale, interessi maturati fino all’apertura e spese. Contemporaneamente, o subito dopo, invierà al fideiussore una lettera di escussione, spesso seguita da un ricorso per decreto ingiuntivo.

La base normativa di questa doppia azione sta in due regole. La prima è civilistica: il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale (art. 1944 c.c.), salvo che sia stato pattuito il beneficio della preventiva escussione. La seconda è concorsuale: l’art. 160 CCII, che riprende l’art. 61 della vecchia legge fallimentare, consente al creditore di più coobbligati in solido di concorrere nella liquidazione giudiziale di ciascuno di essi per l’intero credito, fino al totale pagamento.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene muoversi su entrambi i fronti fin da subito, per tre ragioni. Primo, l’insinuazione al passivo è il presupposto per partecipare ai riparti e per votare su un eventuale concordato. Secondo, l’azione contro il garante fa decorrere i tempi del recupero sul patrimonio personale, che è il più liquido. Terzo, l’insinuazione al passivo serve a evitare le decadenze dell’art. 1957 c.c., nei casi in cui il contratto non le abbia derogate: il fideiussore resta obbligato oltre la scadenza dell’obbligazione principale a condizione che il creditore abbia proposto le sue istanze contro il debitore entro sei mesi e le abbia continuate con diligenza.

Il creditore preferisce invece non escutere subito il garante quando quest’ultimo è anche socio o amministratore dell’impresa e la sua collaborazione è necessaria per la riuscita di una soluzione concordataria vantaggiosa, oppure quando ritiene che il garante possa reagire chiedendo l’accesso a una procedura di sovraindebitamento che bloccherebbe le azioni esecutive individuali.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone alcuni paletti precisi.

Il creditore non può incassare complessivamente più di quanto gli è dovuto. Può concorrere per l’intero in più procedure e agire contro il garante per l’intero, ma ogni somma riscossa da una fonte riduce ciò che può pretendere dalle altre. Se il garante paga, il creditore deve tenerne conto nei riparti.

Il creditore deve rispettare la disciplina del concorso sul patrimonio dell’impresa. Non può agire esecutivamente sui beni del debitore in liquidazione giudiziale: per quei beni l’unica strada è l’insinuazione al passivo. L’azione individuale resta aperta solo sul patrimonio del garante.

Il creditore deve rispettare i limiti del contratto di fideiussione: importo massimo garantito, durata, eventuale beneficio di escussione, clausole sulle decadenze. Ogni pretesa che eccede il perimetro del contratto è contestabile.

Gli interessi successivi all’apertura della liquidazione giudiziale non decorrono nei confronti della massa (art. 154 CCII per i crediti chirografari), ma questo effetto riguarda il concorso, non il garante: il fideiussore, che garantisce anche gli accessori, può vedersi chiedere gli interessi maturati dopo l’apertura. È un punto che il creditore conosce bene e che il garante deve verificare voce per voce nel conteggio.

La tua contromossa

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La prima contromossa è documentale: acquisire subito il contratto di fideiussione, l’estratto conto del rapporto garantito e la domanda di insinuazione del creditore, per confrontare l’importo chiesto al garante con quello chiesto al passivo. Incongruenze tra i due importi sono frequenti e rappresentano la prima crepa nella pretesa.

La seconda contromossa riguarda il perimetro della garanzia: verificare se il contratto contiene il beneficio della preventiva escussione, se il limite massimo garantito è stato superato, se la fideiussione è omnibus su modulo standard bancario e se sono state inserite clausole di deroga all’art. 1957 c.c. La validità di queste clausole è oggetto di un contenzioso ampio e articolato, e la loro analisi richiede di confrontare il singolo modulo con il quadro giurisprudenziale vigente al momento della causa.

La terza contromossa è temporale: monitorare la condotta del creditore nei confronti del debitore. Se il contratto non deroga all’art. 1957 c.c. e il creditore è rimasto inerte oltre i sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, l’eccezione di decadenza va sollevata.

Le pronunce che ti proteggono

In questa fase la giurisprudenza utile al garante è soprattutto quella che delimita l’azione del creditore sul piano civilistico. Cass. civ., Sez. I, ord. 25 settembre 2018, n. 21833 ha ritenuto che una transazione tra creditore e terzo che abbia fatto venir meno un’ipoteca posta a garanzia del debito libera il fideiussore ai sensi dell’art. 1955 c.c., perché la perdita della possibilità di surrogazione costituisce un pregiudizio giuridico e non meramente economico. Cass. civ., Sez. I, ord. 12 giugno 2024, n. 16289 ha precisato, in senso opposto, che il semplice fatto che il creditore non abbia agito contro il fideiussore non provoca di per sé un danno risarcibile, perché il debitore resta obbligato e il garante conserva il regresso: un monito a non confondere l’inerzia del creditore con un vizio automaticamente spendibile.

Seconda mossa: il creditore vota sul concordato sapendo di avere ancora il garante

La mossa

Quando viene depositata una proposta di concordato nella liquidazione giudiziale (artt. 240 e seguenti CCII), il creditore ammesso al passivo è chiamato a esprimersi. Dal suo punto di vista, il voto è una scelta di convenienza pura: approva se la percentuale offerta, sommata a quanto conta di recuperare dal fideiussore, supera ciò che otterrebbe dalla liquidazione più il garante.

La base normativa della sua tranquillità è l’art. 248, comma 2, CCII: il concordato omologato non gli impedirà di agire contro il garante per l’intero. Per questo il creditore garantito è spesso un votante favorevole e silenzioso: non ha nulla da perdere sul fronte della garanzia.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Conviene votare a favore quando il concordato offre una percentuale certa e rapida, e il garante è solvibile: il creditore incassa subito la quota concordataria e poi recupera la differenza dal fideiussore. Conviene votare contro, o comunque esprimere dissenso, quando il creditore sospetta che la proposta sia costruita per favorire i soci garanti, ad esempio con un assuntore riconducibile a loro, oppure quando ritiene che la liquidazione, attraverso le azioni revocatorie o di responsabilità, possa rendere di più.

Il creditore valuta anche il rischio di una clausola, inserita nella proposta, che pretenda di estendere ai garanti l’effetto liberatorio del concordato. In passato qualche proponente ha tentato questa strada; il creditore professionale la conosce e sa che non regge.

I suoi limiti

Il voto appartiene a chi è creditore ammesso, nei limiti dell’ammissione. Il creditore non può votare per somme che ha già incassato dal garante prima dell’apertura: per quella parte il credito è estinto e, semmai, è il garante ad aver acquisito un credito di regresso. Allo stesso modo, il creditore non può pretendere di far pesare nel voto crediti verso il garante che non sono crediti verso il debitore.

Inoltre, il creditore non può ottenere attraverso la proposta un trattamento differenziato non giustificato: se la proposta prevede classi, ciascun creditore va collocato nella classe coerente con la sua posizione giuridica e i suoi interessi economici.

La tua contromossa

Il fideiussore che non ha ancora pagato non è creditore del debitore e quindi non vota sul concordato: lo ha affermato la Cassazione con riferimento al concordato preventivo nella vecchia legge fallimentare, ed è un principio che, per la sua logica, vale anche per la struttura del concordato nella liquidazione giudiziale. Il garante, però, non è senza armi in questa fase.

La contromossa chiave è pagare, in tutto o in parte, prima che si cristallizzi la situazione del voto, quando ciò è economicamente sostenibile e strategicamente utile. Il garante che paga il creditore diventa titolare del credito di regresso e, per la parte pagata, subentra nella posizione del creditore attraverso la surrogazione (art. 1949 c.c.). Ciò può consentirgli di partecipare al concorso e, nei limiti di quanto previsto dalla disciplina della procedura e dal provvedimento del giudice delegato, di incidere sulla formazione delle maggioranze. È una scelta che va calibrata con attenzione, perché anticipa un esborso che il garante avrebbe comunque dovuto sostenere, ma lo trasforma in una posizione attiva nel concorso.

Una seconda contromossa riguarda il garante che è anche socio o amministratore dell’impresa: la proposta di concordato, se proveniente da terzi o dal debitore, va letta anche nell’ottica del garante, perché ogni euro in più destinato al creditore garantito attraverso il concordato è un euro in meno che quel creditore potrà chiedere al fideiussore. Il garante ha quindi un interesse diretto a sostenere proposte che massimizzino la soddisfazione proprio dei creditori da lui garantiti, nel rispetto delle regole sulle classi e sulla parità di trattamento.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. civ., Sez. I, 6 settembre 2019, n. 22382, resa in materia di concordato preventivo secondo la legge fallimentare, ha escluso che il fideiussore che non ha ancora pagato possa votare: prima del pagamento non ha un credito di regresso, e la legge gli riconosce soltanto la facoltà di intervenire all’adunanza. La stessa decisione richiama come conforme Cass. civ., 4 agosto 2017, n. 19609. Per il garante la lezione è doppia: senza pagamento non si siede al tavolo del voto; con il pagamento, invece, acquista una posizione nel concorso.

Terza mossa: dopo l’omologazione il creditore incassa la percentuale e chiede la differenza al fideiussore

La mossa

È la mossa decisiva, quella per cui il creditore ha conservato la seconda rete. Omologato il concordato, il creditore riceve dall’assuntore o dal proponente la percentuale concordataria; poi calcola la differenza tra il credito originario e quanto incassato e la chiede al fideiussore. Se il garante non paga, agisce con decreto ingiuntivo, precetto e pignoramento.

La base normativa è chiarissima: l’art. 248, comma 2, CCII, che riprende senza sostanziali differenze l’art. 135, comma 2, della legge fallimentare, attribuisce ai creditori l’azione per l’intero credito contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene sempre, se il garante è solvibile. Il concordato ha trasformato una parte del credito in denaro certo; il resto è un credito integro verso un soggetto diverso dal debitore. La regola dell’art. 248 è una deroga voluta dal legislatore al principio di comunicabilità degli effetti favorevoli tra condebitori solidali (art. 1301 c.c.) e al principio per cui la fideiussione segue le sorti dell’obbligazione principale (art. 1941 c.c.): la remissione concordataria non è una remissione volontaria del creditore, ma un effetto di legge che protegge il solo debitore.

Il creditore preferisce non insistere quando il garante è a sua volta insolvente o quando il costo della causa supera il valore atteso del recupero. In questi casi apre spesso la porta a una transazione, che è la vera finestra di opportunità per il fideiussore.

I suoi limiti

Il creditore deve imputare al credito tutto ciò che ha ricevuto dal concordato. Non può chiedere al garante l’intero credito originario se ha già incassato la percentuale: può chiedere solo il residuo. È un principio elementare, ma nei conteggi bancari gli incassi da riparto o da assuntore vengono talvolta imputati prima agli interessi o a rapporti diversi da quello garantito. Ogni imputazione va verificata.

Il creditore non può superare i limiti del contratto di garanzia: se la fideiussione copre fino a un importo massimo, quel tetto vale anche dopo il concordato.

L’effetto liberatorio per il garante non può essere imposto con la proposta di concordato. Se una clausola della proposta prevede che i fideiussori siano liberati, quella clausola non vincola il creditore che non vi abbia aderito personalmente.

Qui si colloca anche il senso dell’espressione “salvo diversa previsione” che spesso si incontra nel linguaggio pratico. La regola legale non è derogabile dalla proposta, ma il singolo creditore è libero di rinunciare alla garanzia, in tutto o in parte, con un accordo con il fideiussore o con una dichiarazione specifica nell’ambito della soluzione concordataria. In quel caso la liberazione non deriva dal concordato, ma dalla volontà negoziale di quel creditore. È uno strumento prezioso per chi costruisce una proposta: il garante che contribuisce al concordato può chiedere, in cambio, una liberazione espressa dei creditori che vi aderiscono.

La tua contromossa

La prima contromossa è contabile: ricostruire il credito residuo partendo dal credito ammesso al passivo, sottraendo la percentuale concordataria effettivamente incassata e ogni altra somma riscossa, e verificare che gli interessi successivi all’apertura siano dovuti dal garante in base al contratto e calcolati al tasso corretto.

La seconda contromossa è negoziale: se il garante ha contribuito alla soluzione concordataria, ad esempio mettendo a disposizione risorse personali o facendosi assuntore, deve pretendere che il proprio contributo sia accompagnato da una rinuncia espressa e scritta dei creditori alla fideiussione. Senza questa rinuncia, il garante rischia di pagare due volte: una come contributore al concordato, l’altra come fideiussore.

La terza contromossa è processuale: se il creditore agisce in via monitoria, il garante può proporre opposizione facendo valere le eccezioni proprie della garanzia (validità del contratto, decadenze, limiti di importo, liberazione ex art. 1955 c.c.) e quelle relative al rapporto principale che non siano state assorbite dall’accertamento del passivo. Non potrà invece opporre la falcidia concordataria.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento, legge questa mossa da entrambi i lati del tavolo: quello dell’impresa che cerca un accordo con le banche e quello del garante persona fisica che deve proteggere il proprio patrimonio.

Le pronunce che ti proteggono

La già citata Cass. civ., Sez. I, 6 settembre 2019, n. 22382 ha affermato, sempre con riferimento al concordato preventivo e all’art. 184 l.fall., che la proposta non può estendere l’effetto esdebitatorio ai coobbligati e ai fideiussori, perché la salvezza dei diritti dei creditori verso i garanti è una regola di legge sottratta alla disponibilità delle parti e derogatoria degli artt. 1301 e 1941 c.c. La stessa logica si applica all’art. 248 CCII, che ha identica struttura. Sul piano degli effetti del concordato verso il debitore, Cass. civ., Sez. I, 18 marzo 2003, n. 3957 ha sottolineato la piena efficacia remissoria ed esdebitatoria del concordato: una volta eseguiti i pagamenti, il debitore è liberato dal residuo. È proprio questa liberazione del solo debitore a rendere centrale, per il creditore, la posizione del garante.

Quarta mossa: il creditore si fa pagare dal garante e lascia a lui il problema del regresso

La mossa

Quando il fideiussore paga, il creditore esce di scena. Da quel momento la partita si sposta tra il garante e il debitore principale, e il creditore non ha più alcun interesse a come andrà a finire. È una mossa apparentemente neutra, ma ha un effetto preciso: trasferisce sul garante il rischio dell’insolvenza del debitore, che è esattamente ciò per cui la fideiussione è stata chiesta.

Il garante che paga dispone di due strumenti distinti. Il primo è il regresso (art. 1950 c.c.): un’azione propria, che gli consente di chiedere al debitore il capitale pagato, gli interessi e le spese. Il secondo è la surrogazione (art. 1949 c.c.): il garante subentra nei diritti che il creditore aveva verso il debitore, comprese le eventuali garanzie reali e i privilegi.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Per il creditore incassare dal garante è la soluzione più rapida. Il creditore preferisce, al contrario, non esigere tutto dal garante quando il garante stesso ha avviato o può avviare una procedura di sovraindebitamento, oppure quando la fideiussione presenta vizi che rischiano di far perdere la causa. In questi casi può preferire una trattativa che chiuda la posizione a una cifra inferiore ma certa.

I suoi limiti

Il creditore che ha incassato dal garante deve consentirgli di esercitare la surrogazione: se per fatto del creditore il garante non può più surrogarsi nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi, la fideiussione si estingue nei limiti del pregiudizio (art. 1955 c.c.). Questo è un limite invalicabile, che pesa su tutte le scelte del creditore nella procedura: rinunciare a un’ipoteca, transigere con un terzo datore di garanzia, lasciar cadere un privilegio sono condotte che possono liberare il garante.

La tua contromossa: insinuarti per il regresso nei tempi giusti

Qui la contromossa del garante dipende dal momento in cui paga.

Se paga prima dell’apertura della liquidazione giudiziale, il suo credito di regresso è un credito anteriore come gli altri: va insinuato al passivo ed è soggetto al concorso. Se il pagamento è solo parziale, l’art. 161 CCII, che riprende l’art. 62 l.fall., regola la convivenza tra il creditore parzialmente soddisfatto, che concorre per la parte non riscossa, e il coobbligato che ha pagato, che concorre per la somma versata.

Se paga dopo l’apertura, ma prima del concordato, il garante non perde la possibilità di partecipare al concorso. La Cassazione ha riconosciuto natura concorsuale al credito di regresso del fideiussore che paga integralmente dopo la dichiarazione di fallimento, e ha ammesso che sia fatto valere nelle forme del concorso anche se il garante non si era preventivamente insinuato con riserva. È un punto essenziale: il garante non deve rinunciare al recupero solo perché, al momento della verifica del passivo, non aveva ancora pagato. Deve però muoversi con tempestività, rispettando i termini previsti per le domande tardive.

C’è però un limite che la stessa giurisprudenza ha chiarito: nel concorso il garante che paga dopo l’apertura non può pretendere interessi e rivalutazione successivi all’apertura, perché il loro corso è sospeso per tutti i creditori. In quel contesto la sua posizione è sostanzialmente quella del creditore in cui si surroga, non quella più ampia del regresso.

Se paga dopo l’omologazione del concordato, il quadro cambia. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura della liquidazione giudiziale (art. 248, comma 1, CCII). Il credito di regresso del garante trova la propria causa in una fideiussione prestata prima dell’apertura: secondo l’impostazione più coerente con il sistema, anch’esso subisce la falcidia, perché diversamente il debitore tornato in bonis finirebbe per pagare per intero, attraverso il garante, un debito che il concordato ha ridotto. In pratica il garante che paga dopo l’omologazione può recuperare dal debitore, di regola, soltanto la percentuale concordataria su quanto ha versato, e verso l’assuntore solo nei limiti degli impegni che quest’ultimo ha assunto. È una conseguenza che va valutata caso per caso, ma che spiega perché il momento del pagamento e dell’insinuazione è una scelta strategica e non un dettaglio.

Ultima variabile: il garante che ha ottenuto dal debitore un pegno o un’ipoteca a garanzia del proprio regresso. L’art. 162 CCII, sulla scia dell’art. 63 l.fall., gli consente di concorrere per la somma per cui ha la garanzia, ma il ricavato va attribuito al creditore in deduzione di quanto ancora gli spetta. È una regola che il creditore conosce e che il garante deve considerare prima di contare su quella garanzia.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 13 luglio 2017, n. 17413 e, prima ancora, Cass. civ., Sez. I, 4 luglio 2012, n. 11144 hanno qualificato come concorsuale il credito di regresso del fideiussore che paga per intero dopo il fallimento del debitore, consentendogli di farlo valere nelle forme del concorso anche senza una precedente ammissione con riserva. Cass. civ., Sez. I, 18 agosto 2004, n. 16078 ha precisato che, in quel caso, il garante non può pretendere nella procedura interessi e rivalutazione successivi alla dichiarazione di fallimento, perché nel concorso è disponibile la surrogazione e non il più ampio regresso. Si tratta di pronunce rese sulla legge fallimentare, ma le norme del Codice della crisi sul concorso dei coobbligati (artt. 160-162 CCII) ricalcano quelle esaminate dalla Corte.

Quinta mossa: il creditore distingue tra il fideiussore originario e i garanti del concordato

La mossa

Un creditore esperto non confonde mai le due categorie di garanti che possono comparire in questa procedura. Da un lato c’è il fideiussore originario, che ha garantito il debito dell’impresa prima della crisi. Dall’altro ci sono l’assuntore e i terzi che prestano garanzie per l’esecuzione del concordato. Il creditore sfrutta questa distinzione in due direzioni: chiede al fideiussore originario la differenza fino all’intero; chiede all’assuntore e ai garanti del concordato la percentuale promessa.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Conviene perché le due garanzie hanno oggetti diversi e si cumulano. Il garante del concordato garantisce l’adempimento della proposta, cioè il pagamento della percentuale nei tempi previsti. Il fideiussore originario garantisce il debito pieno. Se la percentuale non viene pagata, il creditore può rivolgersi al garante del concordato e, per la differenza fino all’intero, al fideiussore originario.

Il creditore preferisce invece non insistere sui garanti del concordato quando l’assuntore paga regolarmente: in quel caso la garanzia concordataria resta sullo sfondo.

I suoi limiti

Le garanzie prestate da terzi nel concordato non si estendono ai creditori che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo (art. 248, comma 1, CCII). Il creditore non insinuato resta vincolato dal concordato, ma non beneficia delle garanzie aggiuntive.

Diverso è il discorso per l’assuntore. Nella vecchia disciplina la Cassazione ha ritenuto che l’assuntore debba pagare la percentuale anche ai creditori concorsuali non insinuati, ricavandolo proprio dal fatto che la legge esclude solo le garanzie dei terzi. Il Codice della crisi consente però che la proposta preveda la limitazione degli impegni dell’assuntore ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda tardiva al momento della proposta (art. 240 CCII). Per questo la lettura della proposta è decisiva: è il testo della proposta a dire chi deve pagare chi.

C’è poi una distinzione che il creditore non può superare: il socio illimitatamente responsabile di una società di persone non è un fideiussore. Con riferimento al concordato preventivo, la Cassazione ha ritenuto che l’effetto esdebitatorio del concordato della società si estenda ai soci illimitatamente responsabili per i debiti sociali. Il fideiussore, invece, resta escluso da quel beneficio. Ne segue che il socio che abbia anche firmato una fideiussione personale per gli stessi debiti va analizzato su due piani distinti: come socio, può beneficiare dell’effetto del concordato della società; come fideiussore, resta esposto in forza della garanzia.

La tua contromossa

Se sei un fideiussore originario e stai valutando di sostenere una proposta di concordato, ad esempio come assuntore o come terzo garante, la contromossa chiave è non sovrapporre mai le due posizioni senza un accordo scritto con i creditori garantiti. Chi si fa assuntore e nello stesso tempo resta fideiussore originario, senza ottenere la rinuncia dei creditori alla fideiussione, rischia di finanziare la percentuale come assuntore e poi di pagare la differenza come garante.

Se invece sei un garante del concordato, la contromossa è opposta: verificare il perimetro della garanzia che stai prestando, che deve riferirsi agli obblighi concordatari e non al debito originario. Una garanzia formulata in modo generico può essere letta dal creditore come estesa oltre la percentuale.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. civ., 3 marzo 2000, n. 2400 ha ritenuto che l’assuntore del concordato fallimentare debba pagare la percentuale anche ai creditori concorsuali non insinuati, e che le vicende dell’esecuzione del concordato riguardino solo l’assuntore senza poter riaprire il fallimento. Cass. civ., Sez. Unite, 26 luglio 1990, n. 7562 ha stabilito che il creditore anteriore rimasto estraneo al concordato può ottenere in sede ordinaria la condanna per l’intero credito, mentre gli effetti riduttivi del concordato vanno fatti valere nella fase esecutiva, anche con l’opposizione all’esecuzione. Cass. civ., Sez. I, 30 agosto 2001, n. 11343 ha riconosciuto che l’effetto del concordato preventivo della società si estende ai soci illimitatamente responsabili per i debiti sociali, evidenziando per contrasto la diversa posizione dei fideiussori.

Sesta mossa: il creditore aggredisce il patrimonio personale del garante

La mossa

Esaurita la fase concorsuale, il creditore agisce contro il garante come contro qualsiasi debitore: decreto ingiuntivo, spesso provvisoriamente esecutivo sulla base della documentazione bancaria, poi precetto e pignoramento di conti, stipendio, pensione o immobili. Se il garante è una società, il creditore può chiederne la liquidazione giudiziale, ricorrendone i presupposti, e insinuarsi per l’intero (art. 160 CCII).

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Conviene quando il garante possiede beni facilmente aggredibili. Il creditore preferisce invece non aggredire, o rallentare, quando il garante ha un patrimonio modesto e un reddito impignorabile in larga parte, quando la causa promette di essere lunga per le eccezioni sollevate, oppure quando il garante può accedere a uno strumento di composizione della crisi da sovraindebitamento che sospenderebbe le azioni esecutive.

I suoi limiti

Il creditore deve provare il proprio credito nel suo esatto ammontare, al netto di quanto ha ricevuto dal concordato e da ogni altra fonte. Non può opporre al garante clausole nulle del contratto di fideiussione. Deve rispettare le regole dell’esecuzione forzata, inclusi i limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni. E non può pretendere dal garante più di quanto il garante si è impegnato a pagare.

Se la garanzia è autonoma, invece che fideiussoria, il quadro è diverso: il garante autonomo ha meno eccezioni da opporre al creditore, ma la giurisprudenza ha precisato che, una volta pagato, il suo unico rimedio è il regresso verso il debitore garantito, salvo il caso di frode del beneficiario.

La tua contromossa

La difesa del garante si costruisce su tre livelli.

Primo livello: le eccezioni sulla garanzia. Validità del contratto, limiti di importo e durata, decadenza ex art. 1957 c.c. quando non derogata, liberazione ex art. 1955 c.c. per fatto del creditore, qualificazione della garanzia come fideiussoria o autonoma.

Secondo livello: le eccezioni sul credito. La falcidia concordataria non è opponibile, ma l’omologazione del concordato non chiude ogni discussione sull’esistenza e sull’ammontare del credito: la Cassazione, con riferimento al concordato preventivo, ha escluso che l’omologazione faccia stato su esistenza, entità e rango dei crediti. Il garante può quindi verificare se il credito verso il debitore principale fosse davvero dovuto nella misura pretesa, nei limiti in cui le eccezioni del debitore principale gli sono opponibili. Se ha pagato un debito inesistente, può agire in ripetizione contro il creditore.

Terzo livello: la protezione del patrimonio personale. Il fideiussore persona fisica rimasto esposto per l’intero può valutare gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dal Codice della crisi: ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII), quando può qualificarsi consumatore, valutazione non scontata per il socio-garante; concordato minore (art. 74 CCII); liquidazione controllata (art. 268 CCII), con l’esdebitazione che ne può seguire. È qui che la competenza di Gestore della crisi da sovraindebitamento diventa decisiva.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. civ., Sez. I, 22 settembre 2000, n. 12545 ha chiarito che l’omologazione del concordato preventivo determina la riduzione dei crediti ma non forma giudicato sulla loro esistenza, entità e rango. Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2022, n. 13418 ha riconosciuto al fideiussore che paga un debito inesistente l’azione di ripetizione dell’indebito verso il creditore, indipendentemente dal regresso verso il debitore. Cass. civ., Sez. I, ord. 11 agosto 2025, n. 23036 e Cass. civ., Sez. III, ord. 13 gennaio 2025, n. 865 hanno invece ribadito che, nella garanzia autonoma, il garante che ha pagato non può chiedere la restituzione al beneficiario quando il rapporto sottostante viene meno, ma deve agire in regresso verso il debitore, salvo prova della frode.

Il caso del garante che è una società del gruppo

Quando il fideiussore non è una persona fisica ma un’altra società, spesso controllante o consorella, la mossa del creditore cambia scala. Se la società garante è a sua volta in crisi, il creditore può insinuarsi per l’intero credito sia nella liquidazione giudiziale del debitore principale sia in quella del garante, fino al totale pagamento (art. 160 CCII). Dal suo punto di vista, conviene: moltiplica le fonti di riparto senza dover scegliere.

Qui però il suo margine si restringe, perché ogni riparto ricevuto in una procedura riduce il credito da far valere nell’altra, e il creditore non può complessivamente riscuotere più dell’intero. Per la società garante la contromossa è duplice: verificare che il creditore abbia dichiarato correttamente gli incassi ottenuti nella procedura del debitore principale; valutare, nella propria procedura o nel proprio percorso di risanamento, se e come insinuarsi per il regresso nella liquidazione del debitore principale, tenendo conto che quel credito, se riferito a una fideiussione anteriore, subirà a sua volta la sorte del concordato. Nei gruppi, inoltre, le garanzie infragruppo sono spesso al centro delle trattative con le banche già nella fase della composizione negoziata, dove la presenza dell’esperto agevola soluzioni che regolano in modo coordinato la posizione della società debitrice e quella delle garanti.

La partita giocata: quattro simulazioni mossa-contromossa

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, con dati di fantasia, costruiti per mostrare come cambia il risultato a seconda delle scelte del garante.

Simulazione 1: il garante che aspetta.
Ipotesi: credito bancario ammesso al passivo per 187.640 € in chirografo; fideiussione personale del socio fino a 220.000 €. Concordato nella liquidazione giudiziale omologato con percentuale del 23% ai chirografari. La banca incassa dall’assuntore 43.157,20 € (23% di 187.640 €). Residuo: 144.482,80 €. La banca chiede al fideiussore il residuo più gli interessi contrattuali maturati dopo l’apertura, ad esempio 11.930 €: totale 156.412,80 €. Il garante paga dopo l’omologazione. Il suo regresso verso il debitore tornato in bonis, secondo l’impostazione indicata sopra, è contenuto nella percentuale del 23% sul capitale pagato: circa 33.231 € sul residuo di 144.482,80 €. Perdita netta per il garante: oltre 123.000 €.

Simulazione 2: il garante che negozia la liberazione dentro il concordato.
Stessi dati. Il socio-garante, prima della votazione, mette a disposizione dell’assuntore 52.300 € di risorse personali per portare la percentuale ai chirografari dal 23% al 31%, ma condiziona il proprio apporto alla rinuncia scritta della banca garantita alla fideiussione. La banca valuta: con il 31% incassa 58.168,40 €; la fideiussione, considerati tempi della causa, eccezioni sollevabili e patrimonio del garante, ha un valore atteso incerto. Se la banca accetta, il garante ha speso 52.300 € e chiuso la posizione. Se rifiuta, il garante non apporta le risorse e la partita torna alla simulazione 1. La contromossa trasforma la fideiussione da passività certa a merce di scambio.

Simulazione 3: il garante che paga dopo l’apertura e si insinua.
Credito di un fornitore di 64.780 €, garantito da fideiussione dell’amministratore. Il fornitore escute il garante tre mesi dopo l’apertura della liquidazione giudiziale; il garante paga 64.780 € prima che sia depositata qualsiasi proposta. Si insinua tardivamente per il regresso: la sua domanda, secondo l’orientamento richiamato, ha natura concorsuale anche senza precedente insinuazione con riserva. Non può pretendere interessi successivi all’apertura. Quando arriva la proposta di concordato, il garante è creditore ammesso e partecipa al voto come titolare del credito di regresso. Il garante non recupera tutto, ma da escusso passivo diventa parte attiva del concorso.

Simulazione 4: il garante che controlla i conteggi.
Credito bancario ammesso al passivo per 96.415 €; percentuale concordataria del 18%, pari a 17.354,70 €. La banca intima al fideiussore il pagamento di 96.415 € più interessi, sostenendo che la somma ricevuta dall’assuntore sia stata imputata a un diverso rapporto di conto corrente non garantito. Il garante chiede l’estratto del rapporto garantito e la comunicazione dell’assuntore: risulta che il pagamento concordatario si riferiva proprio al credito ammesso, cioè al rapporto garantito. Il residuo corretto è 79.060,30 €, oltre agli interessi eventualmente dovuti in base al contratto sul solo residuo. Il contratto di fideiussione, inoltre, non contiene deroghe all’art. 1957 c.c., e la scadenza dell’obbligazione principale risale a più di sei mesi prima dell’insinuazione al passivo, senza altre istanze del creditore nel frattempo: il garante solleva l’eccezione di decadenza. Anche senza poter opporre la falcidia, il garante riduce la pretesa di oltre 17.000 € con il solo controllo dei conteggi e apre un fronte che può estinguere l’intera garanzia.

Quando all’avversario conviene trattare

La lettura strategica del creditore garantito parte da una domanda: quanto vale oggi, in denaro certo, la fideiussione che ho in mano? La risposta dipende da quattro fattori, e ciascuno apre una finestra di trattativa.

Prima finestra: la formazione della proposta di concordato. È il momento in cui il garante ha più leva. Il creditore ha interesse a una percentuale più alta e a tempi rapidi; il garante ha interesse alla propria liberazione. Uno scambio tra risorse aggiuntive e rinuncia alla garanzia è l’operazione più naturale. Il creditore valuta questa offerta confrontando la somma certa con il valore attualizzato della causa contro il garante.

Seconda finestra: l’opposizione al decreto ingiuntivo. Quando il garante solleva eccezioni serie, la causa si allunga. Per il creditore, ogni anno di causa è un costo: interessi di funding, spese legali, rischio di soccombenza. Le eccezioni documentate spostano la convenienza verso un saldo e stralcio.

Terza finestra: la cessione del credito. Molti crediti garantiti vengono ceduti a società specializzate a una frazione del valore nominale. Il cessionario ha acquistato il credito a prezzo ridotto e può avere interesse a chiudere a un importo inferiore al nominale ma superiore al costo di acquisto. Il garante deve però verificare la legittimazione del cessionario e la prova della cessione.

Quarta finestra: l’accesso del garante a una procedura di sovraindebitamento. Quando il garante persona fisica valuta un concordato minore o una ristrutturazione dei debiti, il creditore sa che il suo recupero passerà attraverso la procedura. In questo scenario le trattative possono essere più fruttuose prima del deposito, quando il creditore preferisce un accordo diretto all’incertezza della procedura.

Dal punto di vista del creditore, la trattativa conviene quando la somma certa offerta supera il valore attuale, al netto di costi e rischi, di ciò che otterrebbe con l’azione. Il compito del garante è rendere quella somma credibile e quel valore attuale il più basso possibile, con eccezioni fondate e una documentazione solida.

Il conto che fa il creditore, messo in numeri. Si immagini un residuo di 144.000 € da chiedere al fideiussore dopo l’omologazione. Il creditore stima che, se il garante si oppone al decreto ingiuntivo con eccezioni documentate, la causa di primo grado durerà circa tre anni, con un rischio di soccombenza parziale che valuta, ad esempio, al 30%. Al recupero atteso va poi applicata la probabilità che il patrimonio del garante sia effettivamente aggredibile: se il garante ha un’abitazione già ipotecata e un reddito pignorabile solo per una quota limitata, il creditore può stimare un recupero concreto pari alla metà del residuo. Tra rischio di causa, patrimonio aggredibile, tempo e spese, il valore attuale della pretesa può scendere sensibilmente sotto il nominale. È in questo divario tra nominale e valore attuale che si apre lo spazio per una proposta di saldo e stralcio: un’offerta immediata e certa, anche inferiore alla metà del residuo, può risultare razionale per il creditore. Il garante, però, deve presentarla quando le sue eccezioni sono già visibili, non prima: un’offerta fatta prima di aver mostrato le carte viene letta come debolezza.

Quinta finestra: la composizione negoziata dell’impresa garantita, prima ancora della liquidazione giudiziale. Molte posizioni di garanzia si giocano meglio a monte. Quando l’impresa accede alla composizione negoziata della crisi, le banche sono al tavolo con l’esperto, e la sorte delle fideiussioni dei soci può entrare nell’accordo complessivo. Una volta aperta la liquidazione giudiziale, quello spazio si restringe e resta solo la proposta di concordato. Per il garante, la lezione è semplice: la trattativa sulla propria garanzia conviene aprirla quando l’impresa è ancora in grado di negoziare, non quando il creditore ha già in tasca la percentuale e la fideiussione intatta.

La partita in tabella

Mossa del creditore Norma o condizione che lo vincola Contromossa del garante Finestra utile
Insinuazione per l’intero ed escussione del garante Artt. 1944, 1957 c.c.; art. 160 CCII Verifica di contratto, importi, decadenze, beneficio di escussione Dalla lettera di escussione al decreto ingiuntivo
Voto sul concordato Fideiussore che non ha pagato non vota Valutare il pagamento per acquisire posizione nel concorso; sostenere proposte che soddisfino i creditori garantiti Prima della votazione
Richiesta della differenza dopo l’omologazione Art. 248, comma 2, CCII; imputazione degli incassi Ricostruzione del residuo; rinuncia scritta del creditore se il garante contribuisce Subito dopo l’omologazione
Incasso dal garante e uscita di scena Art. 1955 c.c.; artt. 161-162 CCII Insinuazione per il regresso, anche tardiva; verifica delle garanzie in cui surrogarsi Prima del deposito della proposta, se possibile
Uso dei garanti del concordato Art. 248, comma 1; art. 240 CCII Non cumulare ruolo di assuntore e di fideiussore senza liberazione Fase di redazione della proposta
Aggressione del patrimonio personale Prova del credito; limiti dell’esecuzione Opposizione con eccezioni sulla garanzia e sul credito; strumenti di sovraindebitamento Termini dell’opposizione a decreto ingiuntivo e dell’esecuzione

Le domande di chi è sotto attacco

Il concordato della società mi libera dalla fideiussione che ho firmato?
No. Salvo che il singolo creditore abbia rinunciato alla garanzia, il concordato omologato lascia intatta l’azione del creditore contro di te per l’intero credito (art. 248, comma 2, CCII). La riduzione vale solo per il debitore.

La proposta di concordato può prevedere la mia liberazione?
Non con effetto vincolante per i creditori che non vi aderiscono. Una clausola che estende ai garanti l’effetto esdebitatorio non è opponibile ai creditori, come affermato dalla Cassazione per il concordato preventivo. Può invece prevedere, o accompagnarsi a, rinunce espresse dei singoli creditori.

La banca può chiedermi anche gli interessi maturati dopo l’apertura della liquidazione giudiziale?
Di regola sì, se il contratto di fideiussione copre gli accessori. La sospensione degli interessi vale nel concorso, non nel rapporto tra creditore e garante. Il calcolo va comunque verificato su tasso, periodo e imputazione dei pagamenti.

Se pago, posso recuperare dal debitore?
Sì, con il regresso e la surrogazione. Ma il risultato dipende dal momento in cui paghi: prima dell’omologazione puoi partecipare al concorso; dopo l’omologazione il tuo recupero verso il debitore è di regola limitato alla percentuale concordataria.

Posso votare sul concordato?
Non finché non hai pagato. Il fideiussore che non ha ancora pagato non è titolare di un credito di regresso e non vota. Se paghi, acquisti una posizione nel concorso.

Sono socio di una società di persone e anche fideiussore: cosa succede?
Le due posizioni vanno separate. Come socio illimitatamente responsabile puoi beneficiare degli effetti del concordato della società per i debiti sociali; come fideiussore resti obbligato in forza della garanzia. Serve un’analisi del singolo contratto.

Il creditore che ha votato a favore del concordato ha rinunciato alla fideiussione?
No. Il voto favorevole esprime il consenso alla proposta, non una rinuncia alla garanzia. La salvezza delle azioni verso i fideiussori opera per legge a prescindere da come il creditore ha votato. Solo una rinuncia espressa, o un accordo specifico con il garante, produce la liberazione.

Il divieto di azioni esecutive della liquidazione giudiziale protegge anche me?
No. Il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali (art. 150 CCII) riguarda i beni compresi nella liquidazione giudiziale, cioè il patrimonio del debitore. Il patrimonio personale del garante resta aggredibile con gli strumenti ordinari, salvo che il garante stesso acceda a una procedura che preveda misure protettive a suo favore.

Se il concordato viene risolto, la mia posizione di fideiussore cambia?
La fideiussione originaria non dipende dalla sorte del concordato: resti obbligato per l’intero, con o senza concordato. La risoluzione (art. 250 CCII) incide invece sulla posizione dei creditori nella procedura e su quella dei garanti del concordato. Per il fideiussore originario conta soprattutto un aspetto: se la percentuale non viene pagata, il residuo che il creditore può chiederti aumenta.

I paletti fissati dai giudici

Tutte le pronunce che seguono sono state rese sotto la vigenza della legge fallimentare (R.D. 267/1942). Sono richiamate perché le norme del Codice della crisi sugli effetti del concordato nella liquidazione giudiziale (art. 248 CCII) e sul concorso dei coobbligati (artt. 160-162 CCII) riprendono la struttura degli artt. 135, 61, 62 e 63 l.fall., e perché la logica degli artt. 184 l.fall. e 117 CCII sul concordato preventivo coincide sul punto della salvezza dei diritti verso i garanti.

Sulla mossa del creditore che chiede la differenza dopo il concordato

  • Cass. civ., Sez. I, 6 settembre 2019, n. 22382. La salvezza dei diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori è una regola di legge non disponibile: la proposta non può estendere ai garanti l’effetto esdebitatorio, e la norma deroga agli artt. 1301 e 1941 c.c. Rilevanza: è il fondamento giurisprudenziale più diretto della risposta negativa alla domanda del titolo.
  • Cass. civ., Sez. I, 18 marzo 2003, n. 3957. Il concordato ha pieno effetto remissorio ed esdebitatorio per il debitore, che dopo i pagamenti previsti è liberato dal residuo. Rilevanza: mostra che la liberazione riguarda il solo debitore e spiega perché il creditore si rivolge al garante.
  • Cass. civ., Sez. Unite, 26 luglio 1990, n. 7562. Il creditore anteriore estraneo al concordato può ottenere la condanna per l’intero, mentre la falcidia va fatta valere in sede esecutiva. Rilevanza: chiarisce come e dove si fanno valere gli effetti del concordato.

Sulla mossa del voto

  • Cass. civ., Sez. I, 6 settembre 2019, n. 22382. Il fideiussore che non ha pagato non vota, perché prima del pagamento non è titolare del credito di regresso. Rilevanza: esclude il garante dal tavolo finché non paga.
  • Cass. civ., 4 agosto 2017, n. 19609, richiamata come conforme dalla decisione del 2019 sul punto del voto. Rilevanza: conferma la stabilità dell’orientamento.

Sulla mossa dell’incasso dal garante e sul regresso

  • Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 13 luglio 2017, n. 17413. Il credito di regresso del fideiussore che paga per intero dopo il fallimento ha natura concorsuale e può essere fatto valere nel concorso anche senza precedente ammissione con riserva. Rilevanza: tutela il garante che paga a procedura aperta.
  • Cass. civ., Sez. I, 4 luglio 2012, n. 11144. Stesso principio, affermato in precedenza. Rilevanza: consolida l’orientamento.
  • Cass. civ., Sez. I, 18 agosto 2004, n. 16078. Il garante che paga dopo il fallimento non può pretendere nel concorso interessi e rivalutazione successivi, perché lì opera la surrogazione e non il regresso. Rilevanza: delimita ciò che il garante può chiedere alla procedura.

Sulla mossa dei garanti del concordato

  • Cass. civ., 3 marzo 2000, n. 2400. L’assuntore del concordato fallimentare deve pagare la percentuale anche ai creditori non insinuati; le vicende dell’esecuzione riguardano solo l’assuntore. Rilevanza: distingue la posizione dell’assuntore da quella dei terzi garanti, oggi da leggere insieme alla facoltà di limitazione prevista dall’art. 240 CCII.
  • Cass. civ., Sez. I, 30 agosto 2001, n. 11343. L’effetto del concordato preventivo della società si estende ai soci illimitatamente responsabili per i debiti sociali. Rilevanza: evidenzia la differenza tra socio e fideiussore.

Sulla mossa dell’aggressione al patrimonio del garante

  • Cass. civ., Sez. I, ord. 25 settembre 2018, n. 21833. La transazione tra creditore e terzo che fa venir meno un’ipoteca posta a garanzia del debito libera il fideiussore ex art. 1955 c.c., perché la perdita della surrogazione è un pregiudizio giuridico. Rilevanza: sanziona le condotte del creditore che svuotano la surrogazione.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. 12 giugno 2024, n. 16289. La mancata azione del creditore contro il fideiussore non genera di per sé un danno risarcibile, perché il debitore resta obbligato e il garante conserva il regresso. Rilevanza: delimita le eccezioni fondate sull’inerzia del creditore.
  • Cass. civ., Sez. I, 22 settembre 2000, n. 12545. L’omologazione del concordato preventivo riduce i crediti ma non fa giudicato su esistenza, entità e rango. Rilevanza: lascia aperta la verifica del credito preteso dal garante.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2022, n. 13418. Il fideiussore che paga un debito inesistente può agire in ripetizione verso il creditore, indipendentemente dal regresso. Rilevanza: tutela il garante che ha pagato più del dovuto.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. 11 agosto 2025, n. 23036 e Cass. civ., Sez. III, ord. 13 gennaio 2025, n. 865. Nella garanzia autonoma il garante che ha pagato non può chiedere la restituzione al beneficiario se il rapporto sottostante viene meno: il suo rimedio è il regresso verso il debitore, salvo frode. Rilevanza: mostra perché la qualificazione della garanzia cambia l’esito della partita.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Giochiamo la partita al posto tuo, leggendo ogni mossa del creditore prima che diventi un atto esecutivo. Questi sono gli strumenti concreti con cui lo Studio interviene:

  1. Analizziamo il contratto di garanzia: qualifichiamo la garanzia come fideiussoria o autonoma, verifichiamo importo massimo, durata, beneficio di escussione e clausole di deroga agli artt. 1955 e 1957 c.c.
  2. Confrontiamo la domanda di insinuazione del creditore con la richiesta rivolta al garante, individuando differenze di importo, interessi non dovuti e imputazioni errate.
  3. Ricostruiamo il credito residuo dopo l’omologazione, sottraendo la percentuale concordataria e ogni altro incasso del creditore.
  4. Presidiamo i tempi del regresso: valutiamo se e quando conviene pagare, e predisponiamo l’insinuazione, anche tardiva, del credito di regresso nella liquidazione giudiziale.
  5. Leggiamo la proposta di concordato dal punto di vista del garante: verifichiamo il ruolo dell’assuntore, le garanzie dei terzi e le eventuali limitazioni dell’art. 240 CCII.
  6. Negoziamo la liberazione del garante quando questi contribuisce alla soluzione concordataria, ottenendo rinunce scritte dei creditori garantiti.
  7. Difendiamo il garante nell’opposizione a decreto ingiuntivo e nell’esecuzione, con le eccezioni sulla garanzia e sul credito.
  8. Apriamo la trattativa di saldo e stralcio nel momento in cui la convenienza del creditore si sposta, anche nei confronti dei cessionari di crediti.
  9. Valutiamo l’accesso del garante persona fisica agli strumenti di sovraindebitamento: ristrutturazione dei debiti, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione.
  10. Seguiamo il contenzioso fino all’ultimo grado, mantenendo la stessa strategia dall’analisi iniziale al giudizio di legittimità.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questa partita pesano in modo particolare due abilitazioni. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, l’Avvocato conosce le dinamiche delle trattative tra impresa in crisi e ceto bancario, dove le garanzie personali dei soci sono una leva decisiva. Come Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, conosce gli strumenti con cui il fideiussore persona fisica, rimasto esposto per l’intero, può ristrutturare la propria posizione.

La qualifica di cassazionista assicura la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Corte di Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono i conteggi, verificano le imputazioni e stimano il valore attuale della garanzia per il creditore; gli avvocati traducono quei numeri in eccezioni, proposte e trattative.

Chiusura

La risposta alla domanda del titolo è netta: il concordato nella liquidazione giudiziale non libera i fideiussori del debitore, salvo che il singolo creditore rinunci espressamente alla garanzia. Ma la risposta netta è solo l’inizio. Nella partita tra creditore garantito e fideiussore non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti: chi paga e si insinua al momento giusto, chi negozia la propria liberazione mentre la proposta è ancora in costruzione, chi contesta i conteggi e la garanzia prima che il pignoramento diventi realtà.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce le trattative in cui le garanzie dei soci vengono messe sul tavolo, e, come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC, conosce gli strumenti con cui il garante persona fisica può affrontare l’esposizione che il concordato dell’impresa gli ha lasciato.

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