Un’impresa ha già il capannone pignorato dalla banca, un fornitore ha bloccato i crediti verso i clienti con un pignoramento presso terzi e l’asta è fissata tra poche settimane: che fine fanno questi pignoramenti nel momento in cui l’imprenditore deposita la domanda di concordato preventivo liquidatorio? La risposta istintiva, quella che molti hanno in mente ricordando la vecchia legge fallimentare, è che “tutto si blocca automaticamente”. Con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024) le cose non stanno più così in modo lineare: l’effetto di arresto delle esecuzioni dipende da come la domanda viene costruita, da che cosa il debitore chiede al tribunale e da quando lo chiede.
Non esiste una risposta valida per tutte le imprese, ed è proprio questo il punto: la sorte dei pignoramenti pendenti è il risultato di una scelta, non un automatismo. Le strade praticabili sono diverse, ciascuna con tempi, rischi ed effetti sull’esecuzione che vanno soppesati in rapporto al patrimonio aggredito, al numero dei creditori procedenti e alla data dell’asta o dell’assegnazione.
[casi_crediti_ceduti]Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura che lavora quotidianamente sulle misure protettive e sul rapporto tra trattative e azioni esecutive dei creditori, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC: competenze che coprono sia le imprese che accedono al concordato preventivo, sia gli imprenditori minori per i quali lo stesso problema dei pignoramenti in corso si pone nelle procedure da sovraindebitamento.
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Il quadro di partenza: domanda, pubblicazione, misure protettive
Per confrontare le opzioni occorre fissare pochi concetti comuni a tutte.
Il concordato liquidatorio in due righe
Il concordato preventivo liquidatorio è lo strumento con cui l’imprenditore propone ai creditori di soddisfarli con il ricavato della liquidazione del proprio patrimonio, anziché con i flussi della prosecuzione dell’attività. L’art. 84, comma 4, CCII ne condiziona l’ammissibilità a due requisiti: un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della domanda e un soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo. Quando il piano prevede la cessione dei beni, il tribunale nomina con l’omologazione un liquidatore (art. 114 CCII), che procede alla vendita secondo regole competitive.
È qui che nasce la tensione con i pignoramenti pendenti: lo stesso bene che il creditore sta facendo vendere all’asta è, nel progetto concordatario, una delle risorse destinate a pagare tutti i creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione. Se l’esecuzione individuale prosegue, il bene esce dal perimetro del piano e il ricavato va al solo creditore procedente (e agli intervenuti), alterando la par condicio su cui il concordato si regge.
La regola del Codice: lo stop dipende dalla richiesta
L’art. 54, comma 2, CCII stabilisce che, se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda, dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa. Dalla stessa data le prescrizioni restano sospese, le decadenze non si verificano e non può essere aperta la liquidazione giudiziale.
La differenza rispetto al vecchio art. 168 della legge fallimentare è sostanziale. Nel regime previgente il divieto operava per effetto della sola pubblicazione del ricorso, fino alla definitività del decreto di omologazione. Oggi la protezione:
- va chiesta espressamente;
- deve essere confermata dal giudice entro 30 giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese (art. 55, comma 3, CCII), altrimenti gli effetti cessano;
- ha una durata massima di quattro mesi, prorogabile in presenza di significativi progressi nelle trattative e senza ingiusto pregiudizio per i creditori (art. 55, comma 4), entro il tetto complessivo dell’art. 8 CCII (dodici mesi, comprensivi di rinnovi e proroghe);
- perde comunque efficacia con la pubblicazione della sentenza di omologazione o di apertura della liquidazione giudiziale.
Gli effetti che prescindono dalle misure protettive
Alcuni effetti della domanda operano a prescindere dalla richiesta di protezione. L’art. 46 CCII impedisce ai creditori, dopo il deposito della domanda, di acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo autorizzazione del tribunale, e rende inefficaci rispetto ai creditori anteriori le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la pubblicazione della domanda. Dopo l’omologazione, l’art. 117 CCII rende il concordato obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda: il credito del procedente viene ridefinito dal piano e l’esecuzione individuale perde la sua ragion d’essere.
Il punto dirimente, dunque, è il periodo intermedio: quello che va dal deposito della domanda all’omologazione. È in questa finestra che l’asta può tenersi, che l’ordinanza di assegnazione può essere emessa e che il terzo pignorato può pagare. Ed è su questa finestra che le opzioni si differenziano.
Le tre strade realmente percorribili
Il censimento delle soluzioni praticabili, per un’impresa che ha pignoramenti in corso e intende accedere al concordato liquidatorio, porta a tre opzioni:
- domanda di concordato liquidatorio completa, con richiesta di misure protettive generali ai sensi dell’art. 54, comma 2, CCII;
- domanda con riserva (cosiddetta “prenotativa”, art. 44 CCII) accompagnata dalla richiesta di misure protettive, per ottenere lo stop in tempi brevi e depositare piano e proposta nel termine assegnato;
- rinuncia alle misure protettive generali e richiesta di misure cautelari mirate (art. 54, comma 1, CCII) sulla sola esecuzione che mette davvero a rischio il piano.
Esiste naturalmente anche la possibilità di non chiedere nulla e attendere l’omologazione: si tratta però di una non-scelta, che espone il patrimonio a tutte le esecuzioni pendenti per l’intera durata della procedura e che, nei concordati liquidatori con beni già pignorati, raramente risulta compatibile con la fattibilità del piano.
Opzione 1 — Domanda completa con misure protettive generali
In cosa consiste
L’imprenditore deposita la domanda di accesso al concordato preventivo (art. 40 CCII) unitamente alla proposta, al piano liquidatorio, all’attestazione del professionista indipendente e alla documentazione richiesta, e nella stessa domanda chiede l’applicazione delle misure protettive previste dall’art. 54, comma 2. La domanda viene comunicata al registro delle imprese a cura della cancelleria: dalla data di pubblicazione scatta il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni e cautele da parte dei creditori anteriori. Entro 30 giorni dall’iscrizione il giudice designato, assunte se necessario sommarie informazioni, conferma o revoca le misure con decreto reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. (art. 55, comma 3).
Sul piano dei pignoramenti in corso, l’effetto pratico è che il giudice dell’esecuzione, informato della pubblicazione della domanda con richiesta di protezione, non può compiere ulteriori atti esecutivi: l’asta fissata non si tiene, l’ordinanza di assegnazione non viene pronunciata, la distribuzione resta ferma. Il pignoramento non viene cancellato, ma “congelato”: il vincolo sui beni resta, mentre si arresta la sua progressione verso la vendita.
Quando ha senso
Tre scenari tipici:
- più procedure esecutive pendenti su beni diversi (immobile, crediti, beni mobili strumentali), con creditori procedenti differenti, per cui una tutela mirata a una sola di esse lascerebbe scoperte le altre;
- piano già pronto, con attestazione completata e apporto esterno definito, per cui non c’è bisogno di tempo aggiuntivo per redigere la proposta;
- asta o assegnazione imminenti su beni che costituiscono il nucleo dell’attivo liquidabile, la cui perdita renderebbe il piano non più fattibile.
Come si esegue in sintesi
La domanda deve indicare espressamente la richiesta di misure protettive; occorre poi verificare la tempestiva pubblicazione nel registro delle imprese e documentare la circostanza nei fascicoli delle procedure esecutive pendenti, depositando copia della domanda e della visura aggiornata. Seguono la fase di conferma entro 30 giorni e, se la procedura richiede più tempo, l’eventuale istanza di proroga motivata con i progressi conseguiti.
Vantaggi
A fronte di un impegno preparatorio maggiore, l’opzione offre il massimo grado di copertura: tutte le azioni esecutive e cautelari dei creditori anteriori sono interessate, senza bisogno di individuare preventivamente quale esecuzione sia più pericolosa. La presentazione di un piano completo rafforza inoltre la credibilità della domanda nel momento in cui il giudice deve valutare la conferma: un tribunale chiamato a decidere se mantenere il blocco ha davanti a sé un progetto concreto, non una semplice intenzione.
Rischi e svantaggi
Il rovescio della medaglia è duplice. In primo luogo, la protezione ha una scadenza: quattro mesi, prorogabili entro il limite complessivo di dodici. Se l’iter concordatario si allunga oltre, i creditori riacquistano la possibilità di proseguire. In secondo luogo, la conferma non è scontata: il giudice può revocare le misure, e i creditori o il pubblico ministero possono chiederne la revoca o la modifica in caso di atti di frode o quando le misure non risultino più funzionali allo scopo (art. 55, comma 5). Infine, la preparazione di un piano completo richiede tempo, e se l’asta è fissata a pochi giorni di distanza quel tempo può non esserci.
Le pronunce a supporto
La giurisprudenza formatasi sull’art. 168 della legge fallimentare — utilizzabile per i principi generali, con la cautela imposta dal diverso meccanismo del Codice — ha affermato che il giudice dell’esecuzione può dichiarare improcedibile il trasferimento dei beni già aggiudicati per effetto della domanda di concordato, senza necessità di convocare le parti ai sensi dell’art. 485 c.p.c. (Cass. civ., sez. I, 28 giugno 2002, n. 9488). La stessa giurisprudenza ha qualificato il divieto come assoluto, anche rispetto al creditore fondiario (Cass. civ., sez. I, 7 novembre 1991, n. 11879), e ne ha escluso il contrasto con l’art. 24 Cost. (Cass. civ., sez. lav., 24 gennaio 1981, n. 567).
Profilo ideale per l’opzione 1: impresa con più pignoramenti pendenti, piano liquidatorio già maturo e apporto esterno definito, che ha bisogno di una copertura ampia e immediata.
Opzione 2 — Domanda con riserva e misure protettive
In cosa consiste
L’art. 44 CCII consente all’imprenditore di depositare una domanda di accesso al concordato riservandosi di presentare proposta, piano e documentazione entro un termine fissato dal tribunale, compreso tra trenta e sessanta giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande di apertura della liquidazione giudiziale, fino a ulteriori sessanta giorni. Anche la domanda con riserva può contenere la richiesta di misure protettive ai sensi dell’art. 54, comma 2: gli effetti sui pignoramenti in corso sono gli stessi dell’opzione 1, ma si producono prima, perché non è necessario attendere che il piano sia completo.
Con il decreto che concede il termine, il tribunale nomina di regola un commissario giudiziale e dispone gli obblighi informativi periodici a carico del debitore. Il controllo sull’impresa, quindi, inizia subito.
Quando ha senso
- asta, assegnazione o distribuzione imminenti, che non lasciano il tempo materiale di completare piano e attestazione;
- piano liquidatorio in costruzione, con l’apporto esterno ancora da formalizzare (ad esempio un socio o un terzo disponibile ad apportare finanza, ma con documentazione da perfezionare);
- pressione di più creditori che minacciano di iniziare nuove esecuzioni o di iscrivere ipoteche giudiziali, per cui occorre fissare subito il momento a partire dal quale le prelazioni non sono più acquisibili.
Come si esegue in sintesi
Il ricorso deve contenere comunque gli elementi minimi previsti dalla legge (bilanci, elenco nominativo dei creditori con i rispettivi crediti) e la richiesta di misure protettive; segue la pubblicazione, la conferma entro 30 giorni, l’adempimento degli obblighi informativi e, entro il termine, il deposito del piano liquidatorio completo con l’attestazione.
Vantaggi
La rapidità è il vantaggio decisivo: la protezione si ottiene in tempi compatibili con un’asta fissata a breve. Inoltre la data di pubblicazione della domanda prenotativa fissa il momento rilevante per gli effetti dell’art. 46 CCII: le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti diventano inefficaci verso i creditori anteriori, e da quel momento nessun creditore può acquisire nuove prelazioni opponibili agli altri senza autorizzazione.
Rischi e svantaggi
Va soppesato, però, che la domanda con riserva consuma una parte del tempo di protezione disponibile mentre il piano è ancora da scrivere. I quattro mesi decorrono comunque, e la proroga richiede di dimostrare progressi significativi. Se il termine per il deposito del piano scade senza deposito, o se emergono irregolarità, il quadro si capovolge: le misure cadono e l’impresa si trova esposta, con l’aggravante di avere reso pubblico il proprio stato di crisi. Il rischio tipico è quello di una “protezione senza progetto”, che il tribunale e i creditori leggono come strumento dilatorio. Gli obblighi informativi periodici, poi, comportano un impegno amministrativo non trascurabile.
Le pronunce a supporto
La giurisprudenza di merito ha riconosciuto che la richiesta di misure protettive ai sensi dell’art. 54, comma 2, CCII può intervenire anche in un momento successivo al deposito della domanda ex art. 40 (Trib. Roma, sez. XIV, 4 novembre 2022, citato nella rassegna di T. Senni pubblicata su dirittodellacrisi.it il 10 settembre 2024). Sul divieto di acquisire prelazioni, la Cassazione ha chiarito — sotto la legge fallimentare — che esso dura fino al passaggio in giudicato dell’omologazione anche quando il concordato prevede un adempimento differito (Cass. civ., sez. I, 17 aprile 2003, n. 6166), e che la violazione del divieto opera a tutela della par condicio tra creditori e non può essere fatta valere dal debitore nel proprio interesse (Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2001, n. 8739).
Profilo ideale per l’opzione 2: impresa con un’asta o un’assegnazione fissata a breve, piano liquidatorio ancora in costruzione ma con prospettive concrete di completamento nel termine.
Opzione 3 — Niente protezione generale, misure cautelari mirate
In cosa consiste
L’art. 54, comma 1, CCII consente al tribunale, su istanza di parte, di emettere nel corso del procedimento le misure cautelari, anche atipiche, idonee a temporaneamente assicurare gli effetti della procedura. Il procedimento segue il modello dell’art. 55, comma 2: il giudice, sentite le parti e omesse le formalità non essenziali, compie gli atti istruttori indispensabili; se la convocazione può pregiudicare l’attuazione della misura, provvede con decreto motivato e fissa l’udienza, assegnando all’istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per notificare ricorso e decreto; all’udienza conferma, modifica o revoca il provvedimento con ordinanza reclamabile.
In questa opzione l’impresa non chiede il blocco generalizzato delle esecuzioni, ma una misura calibrata su una specifica procedura — tipicamente quella immobiliare sul bene principale — lasciando che le altre seguano il proprio corso.
Quando ha senso
- un solo pignoramento davvero pericoloso per il piano, mentre gli altri riguardano beni marginali o crediti di modesto importo;
- esigenza di evitare l’effetto “a cascata” delle misure generali sui rapporti con fornitori e clienti, quando l’impresa intende gestire la liquidazione in modo ordinato e riservato fino al deposito del piano;
- misure protettive già scadute o non prorogabili, per cui resta la sola via cautelare per tutelare un bene specifico fino all’omologazione.
Come si esegue in sintesi
Si deposita un ricorso che individua l’esecuzione da arrestare, il bene interessato, il nesso tra quel bene e la fattibilità del piano liquidatorio e il pregiudizio che deriverebbe dalla prosecuzione. Segue l’eventuale decreto inaudita altera parte, la notifica nel termine perentorio e l’udienza di conferma.
Vantaggi
La misura è proporzionata: incide solo dove serve, e per questo può risultare più agevole da ottenere e da mantenere. Non è soggetta, di per sé, al termine di quattro mesi proprio delle misure protettive, pur dovendo restare strumentale alla procedura. Consente inoltre di non coinvolgere creditori la cui esecuzione non mette a rischio il piano.
Rischi e svantaggi
A fronte di questa flessibilità, tutto ciò che non è coperto dalla misura resta esposto. Un pignoramento presso terzi lasciato proseguire può sfociare in un’ordinanza di assegnazione e nel pagamento del terzo al creditore procedente, con sottrazione definitiva di quelle somme alla massa. La giurisprudenza formatasi in tema di misure cautelari, inoltre, richiede un nesso stretto di funzionalità tra la misura e il buon esito della procedura, e alcuni tribunali hanno escluso che le misure cautelari possano essere usate per aggirare i limiti temporali delle protettive. L’onere argomentativo, in altre parole, è più pesante.
Le pronunce a supporto
Nella rassegna sopra richiamata sono riportati provvedimenti di merito che hanno utilizzato misure cautelari per evitare azioni esecutive individuali lesive della par condicio (Trib. Torino, sez. VI, decreto 11 novembre 2023) e per precludere l’esecuzione individuale dei creditori anteriori (Trib. Avellino, sez. I, decreto 23 marzo 2023), ma anche provvedimenti che hanno ritenuto le misure cautelari non sovrapponibili a quelle protettive, proprio per non eludere i limiti di durata di queste ultime (Trib. Milano, sez. II, decreto 22 novembre 2023, reso in materia di composizione negoziata). Sul pagamento del terzo pignorato, la Cassazione ha affermato — in regime di legge fallimentare — che il pagamento eseguito in base a un’ordinanza di assegnazione emessa prima della pubblicazione della domanda di concordato è efficace anche se materialmente effettuato dopo, salvo frode (Cass. civ., sez. I, 15 febbraio 2021, n. 3850).
Profilo ideale per l’opzione 3: impresa con un unico pignoramento decisivo per il piano, altre esecuzioni di scarso peso, interesse a una tutela circoscritta e a un minore impatto sui rapporti commerciali.
Le opzioni alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con gli stessi dati di partenza per rendere confrontabili gli esiti. Non riproducono casi reali.
Dati di partenza comuni. Impresa individuale o società con debiti complessivi pari a 1.284.600 €. Pendono: (a) un pignoramento immobiliare promosso da una banca su un capannone, per un credito di 412.300 €, con asta fissata al 19 novembre 2026; (b) un pignoramento presso terzi promosso da un fornitore sui crediti verso tre clienti, per 38.750 €, con udienza per la dichiarazione del terzo e l’eventuale assegnazione al 12 novembre 2026; (c) un’ipoteca giudiziale iscritta da un altro fornitore il 2 settembre 2026 su un terreno, a garanzia di un credito di 57.180 €. Il piano liquidatorio prevede la vendita del capannone e del terreno tramite liquidatore e un apporto esterno di 96.400 €.
Simulazione 1 — Domanda completa: il piano detta i tempi
Il piano richiede ancora circa quattro settimane di lavoro per l’attestazione. Se l’impresa attende di completarlo, la domanda completa con misure protettive può essere depositata realisticamente solo intorno all’inizio di dicembre: a quel punto l’udienza del 12 novembre si è già tenuta e l’asta del 19 novembre pure. L’opzione 1, in questa configurazione temporale, arriva tardi: l’assegnazione dei 38.750 € può essere già stata disposta e, applicando il principio di Cass. 3850/2021, il pagamento del terzo successivo alla pubblicazione resterebbe efficace; il capannone potrebbe essere già aggiudicato. Se invece il piano fosse già pronto e la domanda venisse pubblicata il 10 novembre, entrambe le esecuzioni si fermerebbero prima delle rispettive udienze, e il giudice dovrebbe confermare le misure entro il 10 dicembre 2026.
Simulazione 2 — Domanda con riserva pubblicata il 28 ottobre 2026
L’impresa deposita il 27 ottobre una domanda con riserva e chiede le misure protettive; la pubblicazione avviene il 28 ottobre. Effetti:
- l’udienza di assegnazione del 12 novembre e l’asta del 19 novembre non possono avere luogo, perché successive alla pubblicazione;
- il giudice deve confermare le misure entro il 27 novembre 2026;
- l’ipoteca giudiziale del 2 settembre è stata iscritta 56 giorni prima della pubblicazione: rientra nei novanta giorni dell’art. 46 CCII ed è inefficace rispetto ai creditori anteriori. Se fosse stata iscritta il 15 luglio (105 giorni prima), sarebbe rimasta efficace;
- il tribunale assegna, ad esempio, 60 giorni per il deposito del piano: scadenza 26 dicembre 2026 circa (il computo esatto dipende dalla data del decreto);
- la durata massima delle misure è di quattro mesi dalla pubblicazione: fine febbraio 2027. Se l’adunanza e il voto non si chiudono entro quella data, servirà un’istanza di proroga motivata.
Il costo dell’opzione è l’attivazione immediata del commissario e degli obblighi informativi, oltre all’esposizione pubblica dello stato di crisi in una fase in cui l’apporto esterno non è ancora formalizzato.
Simulazione 3 — Misura cautelare sul solo capannone
L’impresa non chiede misure protettive generali, ma deposita con la domanda un’istanza cautelare ex art. 54, comma 1, per la sospensione della sola esecuzione immobiliare. Ipotizziamo un decreto inaudita altera parte il 5 novembre, notifica alla banca procedente entro il 13 novembre (otto giorni), udienza di conferma a fine mese. Effetti:
- l’asta del 19 novembre viene arrestata per effetto del decreto;
- l’udienza del 12 novembre nel pignoramento presso terzi si tiene regolarmente: i 38.750 € possono essere assegnati al fornitore e pagati dai clienti terzi, uscendo dall’attivo del piano;
- l’ipoteca giudiziale del 2 settembre resta soggetta comunque all’art. 46, comma 5, perché l’inefficacia dipende dalla pubblicazione della domanda e non dalle misure protettive.
Il confronto mostra che, con gli stessi dati, l’opzione 2 protegge circa 451.050 € di valore esposto (capannone e crediti), l’opzione 3 ne protegge 412.300 € e lascia esposti 38.750 €, l’opzione 1 protegge tutto solo se il piano è già pronto. Nessuna delle tre, però, è in assoluto la migliore: se il pignoramento presso terzi riguardasse crediti già incassati o di modesto valore, il vantaggio dell’opzione 2 si ridurrebbe sensibilmente rispetto ai suoi oneri.
Il confronto in tabella
La tabella riassume i parametri che, in concreto, orientano la scelta. I costi indicati sono solo quelli di giustizia: la domanda di concordato preventivo sconta il contributo unificato previsto per le procedure concorsuali e l’eventuale reclamo il contributo previsto per il relativo grado; il compenso del commissario giudiziale e del liquidatore è determinato secondo i parametri di legge e posto a carico della procedura. L’istanza cautelare interna al procedimento non apre un giudizio autonomo.
| Parametro | Opzione 1 — Domanda completa + misure protettive | Opzione 2 — Domanda con riserva + misure protettive | Opzione 3 — Misure cautelari mirate |
|---|---|---|---|
| Tempi per ottenere lo stop | Dipendono dalla maturità del piano | Brevi: bastano gli elementi minimi del ricorso | Brevi, anche inaudita altera parte |
| Ambito | Tutte le esecuzioni e cautele dei creditori anteriori | Tutte le esecuzioni e cautele dei creditori anteriori | Solo la procedura o il bene indicati |
| Durata | 4 mesi, prorogabili fino a 12 complessivi | 4 mesi, prorogabili fino a 12 complessivi | Finché strumentale alla procedura, fino all’omologazione |
| Controllo del giudice | Conferma entro 30 giorni | Conferma entro 30 giorni + commissario e obblighi informativi | Udienza e ordinanza reclamabile |
| Complessità | Alta in fase preparatoria | Media all’inizio, alta nel termine assegnato | Media, ma con forte onere argomentativo |
| Rischi in caso di esito negativo | Revoca delle misure; ripresa delle esecuzioni | Decadenza se il piano non viene depositato; ripresa delle esecuzioni | Le esecuzioni non coperte proseguono comunque |
| Effetti sui pignoramenti | Arresto generale; vincolo conservato | Arresto generale anticipato; vincolo conservato | Arresto solo sulla procedura indicata |
| Reversibilità | Possibile rinuncia; nuova domanda in caso di cessazione | Conversione nel concordato pieno o in altro strumento | Si può chiedere successivamente la protezione generale |
| Costi di giustizia | Contributo unificato procedure concorsuali | Contributo unificato procedure concorsuali | Nessun contributo autonomo per l’istanza endoprocedimentale |
I criteri per scegliere
Nessuno dei tre percorsi è una trappola e nessuno è la soluzione universale. Il ragionamento va impostato in forma condizionale, partendo da alcuni elementi oggettivi.
Primo criterio: la distanza temporale dal prossimo atto esecutivo decisivo. Se l’asta o l’udienza di assegnazione cadono entro poche settimane e il piano non è pronto, l’opzione 1 rischia di arrivare fuori tempo; in questo caso l’opzione 2 o l’opzione 3 tendono a prevalere. Se invece l’atto decisivo è lontano e il piano è maturo, l’opzione 1 evita di consumare la protezione in una fase preparatoria.
Secondo criterio: il numero e il peso delle esecuzioni pendenti. Con più procedure su beni diversi, la tutela mirata lascia varchi difficili da chiudere; quando invece l’esecuzione pericolosa è una sola, la misura cautelare può essere sufficiente e più proporzionata. L’elemento dirimente è la quota di attivo del piano che ciascuna esecuzione può sottrarre.
Terzo criterio: la maturità dell’apporto esterno. Nel concordato liquidatorio l’apporto di risorse esterne che incrementi l’attivo di almeno il 10% è requisito di ammissibilità. Se l’apporto è ancora incerto, la domanda con riserva offre tempo, ma va soppesato il rischio di non riuscire a formalizzarlo entro il termine e di trovarsi senza piano e senza protezione.
Quarto criterio: la tenuta dei tempi della procedura rispetto alla durata della protezione. Quattro mesi, prorogabili fino a dodici, sono un orizzonte che va confrontato con i tempi realistici di deposito del piano, relazione del commissario, voto e omologazione nel tribunale competente. Quando quell’orizzonte appare insufficiente, conviene pianificare fin dall’inizio la possibile combinazione tra misure protettive e misure cautelari, tenendo conto che alcuni tribunali leggono con sfavore la successione delle due tutele se finalizzata solo a superare i limiti di durata.
Quinto criterio: la data delle ipoteche giudiziali e delle assegnazioni già disposte. Un’ipoteca giudiziale iscritta da meno di novanta giorni o un’ordinanza di assegnazione non ancora emessa sono elementi che premiano un deposito tempestivo: ogni giorno di ritardo può far uscire un’ipoteca dalla finestra dell’art. 46 CCII o consolidare un’assegnazione.
A questi criteri se ne aggiunge uno di contesto: per l’imprenditore che non supera le soglie dell’impresa minore, il concordato preventivo non è disponibile e lo stesso problema si pone nelle procedure di sovraindebitamento (concordato minore, liquidazione controllata), con regole proprie sul blocco delle esecuzioni e con la gestione affidata all’Organismo di Composizione della Crisi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, imposta la scelta tra queste strade partendo dalla mappa delle esecuzioni pendenti e dai tempi reali del tribunale competente.
Oltre la scelta iniziale: le variabili che spostano l’equilibrio
Il confronto tra le tre opzioni non si esaurisce al momento del deposito. Alcune variabili, comuni a tutte le strade, possono rafforzare o indebolire la scelta compiuta, e vanno soppesate fin dall’inizio.
Il pignoramento “congelato”: che cosa resta e che cosa si ferma
Quando opera il divieto, il pignoramento non viene travolto: il vincolo di indisponibilità sul bene resta, mentre si arresta la progressione della procedura esecutiva. Ne derivano conseguenze pratiche da non sottovalutare. Il custode giudiziario, se nominato nell’esecuzione immobiliare, resta in carica fino a diverso provvedimento del giudice dell’esecuzione; gli eventuali canoni di locazione dell’immobile pignorato continuano a essere riscossi nell’ambito della custodia; le somme già accantonate presso il terzo pignorato restano vincolate in attesa degli sviluppi.
Il rovescio della medaglia è che l’impresa non recupera la libera disponibilità del bene per il solo fatto di avere depositato la domanda. Se il piano liquidatorio prevede la vendita del bene pignorato, occorre coordinare la liquidazione concordataria con la sorte del vincolo esecutivo, e questo coordinamento passa per provvedimenti dei giudici, non per automatismi. La pianificazione dei tempi di vendita, nel concordato liquidatorio, deve tenere conto anche del tempo necessario a liberare formalmente i beni dai pignoramenti pendenti.
Il giudice dell’esecuzione e il tribunale della crisi: due interlocutori
Un elemento che spesso viene trascurato è la pluralità di uffici coinvolti. La domanda di concordato si deposita davanti al tribunale competente per la procedura concorsuale; le misure protettive sono confermate dal giudice designato in quel procedimento; ma le esecuzioni pendenti restano incardinate davanti al giudice dell’esecuzione, che può appartenere anche a un tribunale diverso, se i beni si trovano in un altro circondario.
La conseguenza è che l’effetto del divieto deve essere portato a conoscenza del giudice dell’esecuzione con un’istanza documentata: pubblicazione nel registro delle imprese, contenuto della domanda, eventuale decreto di conferma. In mancanza, il rischio è che la procedura esecutiva prosegua per inerzia, con atti che dovranno poi essere contestati, con maggiore dispendio di tempo. A fronte di questo onere, il vantaggio è che il giudice dell’esecuzione, una volta informato, ha strumenti per arrestare la procedura anche nelle fasi più avanzate, come chiarito dalla giurisprudenza sull’improcedibilità del trasferimento già aggiudicato.
Atti compiuti in violazione del divieto
Se, nonostante la pubblicazione della domanda con richiesta di misure protettive, la procedura esecutiva prosegue e viene compiuto un atto — un’udienza di vendita, un’assegnazione, un riparto — il debitore e gli organi della procedura dispongono degli strumenti di contestazione previsti dal codice di procedura civile, in primo luogo l’opposizione agli atti esecutivi, da proporre nei termini perentori di legge. È una tutela successiva, che presuppone tempestività: un atto esecutivo non contestato nei termini tende a consolidarsi, e il pregiudizio per la massa può diventare definitivo. Anche per questo le tre opzioni vanno accompagnate da un monitoraggio costante dei fascicoli esecutivi.
Creditori anteriori e creditori posteriori
Il divieto riguarda i creditori per titolo o causa anteriore alla pubblicazione della domanda. I crediti sorti durante la procedura, in relazione agli atti autorizzati o legalmente compiuti, seguono un regime diverso e godono di regola della prededuzione. Nel concordato liquidatorio l’attività tende a ridursi progressivamente, e il numero di creditori posteriori è normalmente più contenuto rispetto a un concordato in continuità; tuttavia, quando l’impresa prosegue temporaneamente alcune attività per preservare il valore dei beni (si pensi alla manutenzione di un impianto in attesa della vendita), occorre considerare che quei crediti non sono bloccati dalle misure protettive. Si tratta di un elemento da valutare in sede di piano, perché incide sulla liquidità disponibile durante la procedura.
Le esecuzioni promosse sui beni dei garanti
Un ulteriore profilo, che spesso genera aspettative sbagliate, riguarda le esecuzioni dirette contro i soci illimitatamente responsabili o contro i garanti personali dell’impresa (ad esempio il fideiussore che ha garantito un finanziamento bancario). Il divieto dell’art. 54, comma 2, riguarda il patrimonio del debitore che chiede il concordato e i beni con cui è esercitata l’attività d’impresa: il garante che ha prestato fideiussione resta, di regola, esposto alle azioni dei creditori sul proprio patrimonio personale. Per il garante persona fisica, quando la sua esposizione è grave, la risposta può passare per gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, ed è qui che il ruolo dell’Organismo di Composizione della Crisi diventa centrale. È un punto da valutare in parallelo alla scelta tra le tre opzioni, perché l’impresa e i suoi garanti hanno spesso interessi collegati ma tempi diversi.
Il concordato semplificato come variante da tenere presente
Quando la composizione negoziata della crisi si è conclusa senza esito positivo, l’imprenditore può accedere al concordato semplificato per la cessione dei beni (art. 25-sexies CCII), che è per sua natura liquidatorio. L’applicabilità a questa variante delle misure protettive degli artt. 54 e 55 CCII è oggetto di dibattito in dottrina e in giurisprudenza: si tratta di una questione aperta, che impone di verificare l’orientamento del tribunale competente prima di contare su un blocco generalizzato delle esecuzioni. Il confronto tra le tre opzioni, in quel contesto, va quindi adattato.
Simulazione 4 — Lo scadere della protezione
Riprendendo i dati comuni e l’opzione 2: pubblicazione della domanda con riserva il 28 ottobre 2026, misure confermate, piano depositato il 22 dicembre 2026. Il commissario giudiziale deposita la propria relazione e il voto dei creditori si chiude a fine febbraio 2027, ma l’udienza di omologazione è fissata per il mese di aprile. Le misure protettive, della durata di quattro mesi, scadono alla fine di febbraio 2027. Due esiti alternativi:
- istanza di proroga tempestiva, depositata prima della scadenza e motivata con l’esito del voto favorevole: il tribunale, sentito il commissario, può prorogare le misure, perché sussistono progressi significativi e il pregiudizio per la banca procedente è contenuto, entro il limite complessivo di dodici mesi;
- nessuna istanza: dalla scadenza la banca può chiedere la ripresa dell’esecuzione immobiliare e la fissazione di una nuova asta; il debitore può tentare la via cautelare, ma con l’onere di dimostrare che non si tratta di un modo per eludere i limiti di durata delle misure protettive.
La simulazione mostra che la scelta iniziale va accompagnata da un calendario che tenga conto della scadenza delle misure fin dal primo giorno.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà?
In parte sì. Un’impresa che ha ottenuto una misura cautelare mirata può, successivamente, chiedere le misure protettive generali, e la domanda con riserva sfocia per sua natura nel deposito del piano completo. Va però considerato che il limite complessivo di durata delle misure protettive resta fermo e che il giudice valuta la coerenza complessiva delle richieste: un percorso che appare costruito solo per guadagnare tempo è esposto alla revoca su istanza dei creditori.
E se scelgo la strada sbagliata?
Le conseguenze sono di due tipi. Se la protezione è insufficiente, un bene o una somma escono dall’attivo e il piano deve essere riformulato, talvolta con la perdita della soglia del 20% per i chirografari. Se la protezione è sproporzionata rispetto alla maturità del piano, il rischio è la cessazione delle misure con ripresa delle esecuzioni e, nei casi peggiori, l’apertura della liquidazione giudiziale su istanza dei creditori o del pubblico ministero. In entrambi i casi l’errore costa tempo e diritti.
Il creditore procedente può opporsi al blocco?
Sì. Il decreto che conferma le misure protettive è reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c.; i creditori possono inoltre chiedere la revoca o la modifica delle misure in caso di atti di frode o quando esse non risultino più funzionali allo scopo (art. 55, comma 5, CCII). La posizione del creditore, quindi, non è passiva: è una variabile che va anticipata nella costruzione della domanda.
Che cosa succede ai pignoramenti dopo l’omologazione?
Con la pubblicazione della sentenza di omologazione le misure protettive perdono efficacia, ma subentra l’obbligatorietà del concordato per tutti i creditori anteriori (art. 117 CCII). Il credito del procedente è ormai regolato dal piano: i beni pignorati sono liquidati dal liquidatore secondo il programma concordatario, e il creditore ipotecario conserva la propria prelazione sul ricavato, nei limiti previsti dal piano e dall’attestazione sul valore di liquidazione (art. 84, comma 5, CCII). La sorte formale della procedura esecutiva — estinzione o improcedibilità e cancellazione del pignoramento — passa per un provvedimento del giudice dell’esecuzione, che va sollecitato con istanza documentata.
E i pignoramenti di enti locali per tributi?
Il divieto dell’art. 54, comma 2, riguarda i creditori per titolo o causa anteriore, compresi gli enti impositori: già sotto la legge fallimentare la Cassazione ha esteso il divieto all’Amministrazione finanziaria (Cass. civ., sez. V, 2 ottobre 2008, n. 24427) e ha ricondotto alla procedura i crediti dell’agente della riscossione per imposte maturate prima del concordato (Cass., Sez. Un., 6 settembre 1990, n. 9201). Per i tributi locali va inoltre considerato il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 sui tributi locali — decreto di riforma dei tributi regionali e locali, in vigore dal 12 agosto 2026 — il cui art. 4 estende anche a questi tributi gli strumenti del Codice della crisi, tra cui il trattamento dei crediti tributari nell’ambito della transazione fiscale. È una novità da verificare caso per caso, perché incide sul modo in cui i debiti verso comuni e regioni possono essere inseriti nel piano.
Le pronunce che orientano la scelta
I riferimenti che seguono sono raggruppati per l’opzione che contribuiscono a chiarire. Per trasparenza: le pronunce di Cassazione disponibili e verificate sul punto specifico sono state rese in vigenza dell’art. 168 della legge fallimentare, che prevedeva un divieto automatico di azioni esecutive; i principi restano utili per interpretare gli effetti del divieto, non il meccanismo di attivazione, che nel Codice dipende dalla richiesta del debitore. I provvedimenti di merito sul Codice sono citati come riportati nella rassegna di T. Senni, “Misure protettive e misure cautelari: una ‘staffetta’ possibile?”, dirittodellacrisi.it, 10 settembre 2024; per essi non sono stati reperiti i numeri di registro.
Sugli effetti del blocco generale (opzioni 1 e 2)
Cass. civ., sez. I, 28 giugno 2002, n. 9488. Principio: per effetto della domanda di concordato il giudice dell’esecuzione può dichiarare improcedibile anche il trasferimento di beni già aggiudicati, senza dover convocare le parti secondo l’art. 485 c.p.c. Rilevanza: chiarisce che il blocco incide anche sulle fasi avanzate della vendita forzata, non solo sugli atti iniziali.
Cass. civ., sez. I, 7 novembre 1991, n. 11879. Principio: il divieto di esecuzioni individuali nel concordato ha carattere assoluto e non subisce deroga per il credito fondiario. Rilevanza: interessa i pignoramenti immobiliari promossi dalle banche su mutui fondiari, che sono spesso le esecuzioni più pericolose nel concordato liquidatorio.
Cass. civ., sez. lav., 24 gennaio 1981, n. 567. Principio: è manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale del divieto temporaneo di azioni esecutive rispetto al diritto di difesa. Rilevanza: legittima il sacrificio temporaneo del creditore procedente in funzione della soluzione concorsuale.
Cass. civ., sez. I, 2 ottobre 2008, n. 24476. Principio: il divieto di azioni esecutive non esonera il creditore che ha ricevuto pagamenti indebiti dall’obbligo di restituirli; il pagamento del terzo pignorato eseguito in forza di ordinanza di assegnazione nel corso del concordato ha efficacia liberatoria per il terzo. Rilevanza: distingue la posizione del terzo pignorato, liberato, da quella del creditore che ha incassato.
Trib. Roma, sez. XIV, 4 novembre 2022. Principio: la richiesta di misure protettive ex art. 54, comma 2, CCII può essere formulata anche dopo il deposito della domanda ex art. 40. Rilevanza: apre spazi di recupero quando la domanda è stata depositata senza richiesta di protezione.
Sulle prelazioni e sulla finestra temporale (opzione 2)
Cass. civ., sez. I, 17 aprile 2003, n. 6166. Principio: il divieto di acquisire prelazioni opponibili ai concorrenti dura fino al passaggio in giudicato dell’omologazione, anche se il concordato prevede un adempimento dilazionato. Rilevanza: chiarisce l’estensione temporale di un effetto che oggi l’art. 46 CCII collega al deposito della domanda.
Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2001, n. 8739. Principio: le regole sul divieto di prelazione operano nei rapporti tra creditori a tutela della par condicio e il debitore non può farne valere la violazione nel proprio interesse. Rilevanza: segnala che la contestazione di un’ipoteca giudiziale iscritta nella finestra dei novanta giorni è un tema dei creditori e degli organi della procedura.
Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 2002, n. 17162. Principio: sono vietate le cessioni di crediti volte a estinguere debiti anteriori alla domanda, mentre sono ammesse, se autorizzate, quelle per debiti sorti nel corso della procedura; la cessione stipulata prima della domanda è opponibile. Rilevanza: rilevante quando, prima del deposito, l’impresa ha ceduto crediti già oggetto di pignoramento presso terzi.
Sulle esecuzioni non coperte e sulle misure mirate (opzione 3)
Cass. civ., sez. I, 15 febbraio 2021, n. 3850. Principio: il pagamento del terzo pignorato eseguito in base a un’ordinanza di assegnazione emessa prima della pubblicazione della domanda di concordato è legittimo ed efficace anche se avvenuto dopo, salvo frode; nel concordato non opera lo spossessamento fallimentare. Rilevanza: mostra il costo concreto di un pignoramento presso terzi lasciato senza tutela.
Trib. Torino, sez. VI, decreto 11 novembre 2023. Principio: le misure cautelari possono essere utilizzate per impedire azioni esecutive individuali che violerebbero la par condicio. Rilevanza: conferma l’utilizzabilità della via cautelare mirata.
Trib. Avellino, sez. I, decreto 23 marzo 2023. Principio: misura che preclude l’esecuzione individuale dei creditori anteriori. Rilevanza: ulteriore esempio di tutela cautelare in funzione della procedura.
Trib. Milano, sez. II, decreto 22 novembre 2023. Principio: le misure cautelari non sono sovrapponibili a quelle protettive e non possono servire a eludere i limiti di durata di queste ultime (pronuncia resa in materia di composizione negoziata). Rilevanza: indica il limite dell’opzione 3 quando viene usata per prolungare la protezione scaduta.
Sui creditori pubblici
Cass. civ., sez. V, 2 ottobre 2008, n. 24427. Principio: il divieto di azioni esecutive si estende all’Amministrazione finanziaria, che conserva però i poteri di accertamento e sanzionatori. Cass., Sez. Un., 6 settembre 1990, n. 9201. Principio: i crediti dell’agente della riscossione per imposte maturate prima del concordato vanno fatti valere nella procedura, anche se muniti di titolo esecutivo. Rilevanza comune: confermano che anche le esecuzioni esattoriali rientrano nel perimetro del divieto.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a un concordato liquidatorio con pignoramenti già in corso, il lavoro dello Studio si concentra sulla scelta della strada e sulla sua tenuta nel tempo. In concreto:
- Ricostruiamo la mappa delle esecuzioni pendenti, estraendo dai fascicoli date di pignoramento, udienze fissate, aste e ordinanze di assegnazione già emesse.
- Calcoliamo le finestre temporali rilevanti: novanta giorni per le ipoteche giudiziali, trenta giorni per la conferma, quattro mesi di durata delle misure, limite complessivo di dodici mesi.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, confrontando maturità del piano, apporto esterno e peso di ciascuna esecuzione sull’attivo liquidabile.
- Redigiamo la domanda di accesso, completa o con riserva, con la richiesta di misure protettive formulata in modo espresso e motivato.
- Predisponiamo i ricorsi per misure cautelari mirate ex art. 54, comma 1, CCII, documentando il nesso tra il bene pignorato e la fattibilità del piano.
- Depositiamo nelle procedure esecutive la documentazione della pubblicazione della domanda e delle misure, chiedendo al giudice dell’esecuzione di non procedere oltre.
- Contestiamo gli atti esecutivi compiuti in violazione del divieto, con le opposizioni previste dal codice di procedura civile.
- Prepariamo le istanze di proroga e le difese contro le richieste di revoca dei creditori, compreso il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.
- Verifichiamo le ipoteche giudiziali iscritte prima della domanda e la loro eventuale inefficacia ai sensi dell’art. 46 CCII.
- Coordiniamo con i commercialisti dello staff piano liquidatorio, attestazione e ricognizione dei debiti tributari, compresi quelli verso enti locali.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore: le misure protettive sono lo strumento con cui, nella composizione negoziata come nel concordato, si governa il rapporto tra trattative e creditori procedenti. E pesa la continuità di strategia fino in Cassazione: la scelta fatta al momento del deposito va difesa nel reclamo, nelle opposizioni esecutive e, se necessario, davanti alla Suprema Corte, senza cambiare mani né linea.
Lo staff è multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché nel concordato liquidatorio la tenuta giuridica della protezione e la tenuta numerica del piano sono la stessa questione vista da due lati.
Chiusura
La domanda di concordato liquidatorio non cancella da sola i pignoramenti in corso: li arresta se e nei limiti in cui il debitore lo chiede, il giudice lo conferma e i tempi della procedura restano dentro i confini fissati dal Codice. Domanda completa, domanda con riserva e misure cautelari mirate sono tre strade legittime, ciascuna con un profilo ideale diverso. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, beni sottratti all’attivo e, talvolta, la stessa ammissibilità del piano.
Lo Studio Monardo affronta questa materia con competenze certificate che le corrispondono in modo diretto: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che riguarda proprio la gestione delle misure protettive e del rapporto con i creditori procedenti, e quella di Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario OCC, che consente di seguire anche gli imprenditori minori per i quali il blocco dei pignoramenti passa per le procedure di sovraindebitamento.
📩 Prima che l’asta o l’assegnazione rendano la scelta obbligata, scrivici: trovi i riferimenti completi dello studio al termine di questa guida.
