Come Votano I Creditori Sul Concordato Nella Liquidazione Giudiziale?

Una proposta di concordato depositata nel corso di una liquidazione giudiziale non diventa vincolante perché il giudice la trova ragionevole, né perché il curatore la giudica conveniente. Diventa vincolante perché i creditori la approvano. E i creditori la approvano attraverso una sequenza di atti che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza scandisce con precisione quasi notarile: il deposito del ricorso, i pareri, il vaglio sulle classi, la comunicazione via PEC, la finestra per il dissenso, la relazione del curatore sull’esito. Chi conosce questa sequenza sa quando parlare e quando il proprio silenzio parlerà al suo posto. Chi non la conosce scopre a cose fatte di aver “votato” senza saperlo.

Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire: nel concordato della liquidazione giudiziale il calendario del voto è stretto, e una PEC lasciata senza risposta vale come un sì.

Questa ricostruzione segue la procedura di voto disciplinata dagli artt. 240-245 del D.Lgs. 14/2019, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024: chi riceve la proposta, entro quale termine si vota, come si esprime il dissenso, chi è ammesso al voto e per quale importo, che cosa accade ai crediti contestati e a quelli ammessi con riserva. Il silenzio-assenso, il calcolo delle maggioranze e l’elenco dei soggetti esclusi dal voto hanno ciascuno un approfondimento dedicato: qui compaiono solo nella misura in cui servono a capire il calendario.

La panoramica, in breve: deposito del ricorso al giudice delegato; parere del curatore sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie; parere favorevole del comitato dei creditori; eventuale giudizio del tribunale sulle classi; comunicazione della proposta ai creditori a cura del curatore, via PEC; termine per il dissenso fissato dal giudice tra venti e trenta giorni; relazione del curatore sull’esito; avvio del giudizio di omologazione.

Perché lo Studio Monardo segue proprio questa materia? Perché la procedura di voto è, nella sostanza, una negoziazione strutturata tra impresa insolvente e ceto creditorio, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura chiamata per legge a facilitare le trattative tra imprenditore e creditori. A questo si aggiunge la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC: nelle procedure minori la raccolta delle adesioni e dei dissensi dei creditori passa proprio dall’organismo di composizione, e la logica del voto per PEC con termine e silenzio-assenso è la stessa che governa il concordato nella liquidazione giudiziale.

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La mappa temporale del voto

Prima di entrare nelle singole tappe, conviene vedere il calendario dall’alto. La procedura di voto non ha una durata fissa complessiva: alcune fasi hanno termini di legge rigidi (il dissenso, la richiesta di omologazione), altre dipendono dai tempi dell’ufficio (i pareri, il vaglio sulle classi). Il solo termine che il creditore deve davvero presidiare è quello fissato dal giudice delegato per far pervenire il dissenso: non meno di venti e non più di trenta giorni, secondo l’art. 241, comma 2, CCII.

La tabella che segue riassume le tappe nell’ordine in cui si susseguono e rinvia alle sezioni di dettaglio.

Tappa Atto o evento Norma Termine Sezione
1 Deposito della proposta con ricorso al giudice delegato artt. 240-241, c. 1, CCII nessuno per il deposito; per il debitore finestra temporale specifica Giorno 0
2 Parere del curatore e parere favorevole del comitato dei creditori art. 241, cc. 1-2 tempi dell’ufficio Settimane 1-4
3 Giudizio del tribunale sulle classi (solo se la proposta prevede trattamenti differenziati) art. 241, c. 3 prima della comunicazione Prima della PEC
4 Comunicazione della proposta ai creditori a cura del curatore art. 241, c. 2; art. 242 ordinata dal giudice delegato Il giorno della PEC
5 Individuazione dei votanti art. 243, c. 1 fotografia dello stato passivo esecutivo o dell’elenco provvisorio Chi vota
6 Quantificazione del credito di voto (prelazioni, rinunce, incapienza) art. 243, cc. 2-4 entro la scadenza del voto Per quanto si vota
7 Crediti con riserva, garanzie contestate, cessioni art. 243, cc. 1, 2, 7 entro la scadenza del voto I casi di confine
8 Finestra per il dissenso art. 241, c. 2 20-30 giorni fissati dal giudice Dal giorno 1 al giorno 30
9 Relazione del curatore sull’esito; comunicazioni; richiesta di omologazione art. 245, cc. 1-2 proponente: 10 giorni; opposizioni: 15-30 giorni fissati dal giudice Dopo la scadenza

Due avvertenze di lettura. La prima: le tappe 5, 6 e 7 non sono momenti successivi nel tempo, ma operazioni che si svolgono tutte dentro la finestra della tappa 8, e che il creditore deve compiere prima che la finestra si chiuda. La seconda: il calendario si allunga se la proposta prevede classi, perché il passaggio dal tribunale si inserisce prima della comunicazione, e si complica se vengono depositate più proposte concorrenti.

Giorno 0: la proposta arriva sul tavolo del giudice delegato

Cosa succede. Tutto comincia con un ricorso. L’art. 241, comma 1, CCII stabilisce che la proposta di concordato si presenta con ricorso al giudice delegato. Non al tribunale in composizione collegiale, non al curatore: al giudice delegato, che da quel momento diventa il regista della fase di voto. Il ricorso contiene la proposta, cioè il piano con cui il proponente intende soddisfare i creditori, e i documenti che la sostengono.

Il proponente può essere uno o più creditori, un terzo, oppure lo stesso debitore (o società a lui collegate), ma con limiti temporali diversi: secondo l’art. 240 CCII i creditori e i terzi possono attivarsi anche prima che lo stato passivo diventi esecutivo, a condizione che la contabilità consenta al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori; il debitore, invece, incontra una finestra temporale più stretta, che si apre solo dopo un certo periodo dalla sentenza di apertura e si chiude a una certa distanza dal decreto di esecutività dello stato passivo. La finestra del debitore è un tema autonomo; qui interessa per una ragione sola: il momento in cui la proposta viene depositata decide quale “fotografia” dei creditori sarà usata per il voto, lo stato passivo esecutivo oppure l’elenco provvisorio.

La norma. Oltre all’art. 241, comma 1, rileva una regola di dettaglio introdotta per i proponenti esterni: se il ricorso è presentato da un terzo, deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni, secondo l’art. 10, comma 3, CCII. È un dettaglio che anticipa la logica di tutta la procedura: il canale del voto è la PEC, e chi non ha un recapito telematico rischia di restare fuori dal circuito delle comunicazioni.

I termini che si attivano. Il deposito non fa decorrere termini a carico dei creditori. Fa però scattare un potere del giudice delegato che ha conseguenze pratiche rilevanti: la Cassazione, pronunciandosi sulla legge fallimentare, ha affermato che una volta presentata la proposta di concordato il giudice delegato può sospendere le operazioni di liquidazione dell’attivo, anche quando l’aggiudicatario abbia già versato il prezzo, fino a quando non sia emesso il decreto di trasferimento (Cass. civ., Sez. I, sentenza 3 aprile 2002, n. 4760). Il principio, formulato nel vigore della legge fallimentare, conserva una logica evidente anche nel nuovo sistema: la vendita dei beni e il concordato sono strade alternative, e il deposito della proposta può fermare la prima per dare spazio alla seconda.

Cosa può fare ora chi è coinvolto. Il proponente deve curare la completezza del ricorso: un difetto formale rilevato dal giudice delegato può bloccare la proposta prima ancora che i creditori la vedano. Il creditore, a questo stadio, non vota e non ha atti da compiere; può però verificare due cose. La prima: se il proprio credito risulta nello stato passivo e per quale importo e rango, perché quella sarà la base del voto. La seconda: se il proprio indirizzo PEC comunicato al curatore è ancora attivo e presidiato. La finestra difensiva del creditore, a questo punto, è tutta preparatoria: aggiornare la PEC e controllare lo stato passivo prima che parta la comunicazione.

L’errore tipico di questa fase. Il creditore che ha ceduto il credito dopo l’ammissione al passivo e pensa che il cessionario “subentri automaticamente” anche nel voto. Come si vedrà alla tappa dedicata ai casi di confine, la giurisprudenza è stata costante nel richiedere che il subentro sia fatto valere nella procedura; e l’art. 243, comma 7, CCII esclude il diritto di voto per i trasferimenti successivi alla sentenza di apertura, salvo quelli a favore di banche o intermediari finanziari.

Quanto dura realmente. Il deposito è un atto istantaneo. Ciò che segue, invece, dipende dai tempi del curatore e del comitato. Nei tribunali con sezioni specializzate e procedure ben organizzate il passaggio dal deposito alla comunicazione può richiedere poche settimane; dove il comitato fatica a costituirsi o la proposta va integrata, i tempi si dilatano di mesi. Non esistono statistiche ufficiali nazionali sui tempi di questa specifica fase: chi programma il voto deve ragionare sul singolo ufficio.

Le prime settimane: i pareri del curatore e del comitato dei creditori

Cosa succede. Depositato il ricorso, il giudice delegato chiede il parere del curatore. Non un parere generico: l’art. 241, comma 1, CCII lo vuole riferito specificamente ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte. È il confronto che ogni creditore farà, consapevolmente o no, al momento del voto: quanto prenderei se la liquidazione andasse avanti, quanto mi offre il concordato, e con quali garanzie di esecuzione.

Al parere del curatore si affianca quello del comitato dei creditori. L’art. 241, comma 2, richiede che il giudice delegato acquisisca il parere favorevole del comitato prima di ordinare la comunicazione ai creditori. È un filtro sostanziale: se il comitato boccia la proposta, i creditori non sono neppure chiamati a votare.

La norma e la giurisprudenza. La Corte di cassazione ha chiarito con nettezza la ripartizione dei ruoli in questa fase. Con l’ordinanza Cass. civ., Sez. I, 8 agosto 2023, n. 24121, ha affermato che la valutazione di merito sulla proposta spetta al comitato dei creditori, mentre il giudice delegato, anche quando il comitato manca, si limita a verificarne la legittimità formale; ha aggiunto che i provvedimenti sulla regolarità formale non precludono la presentazione di una nuova istanza corretta dei vizi rilevati, né la riproposizione della stessa istanza con le ragioni per cui la valutazione precedente sarebbe errata. È un principio decisivo per il calendario: un rigetto per ragioni formali non chiude la partita, ma la rinvia.

Sul modo in cui il comitato si esprime, una pronuncia più risalente, relativa a un fallimento regolato dalla disciplina anteriore alla riforma del 2006, aveva ammesso forme di parere non collegiali e persino il valore di assenso del silenzio, se la richiesta avvertiva che il silenzio sarebbe stato inteso come parere favorevole; e aveva ritenuto che eventuali vizi del parere fossero sanati dall’approvazione dei creditori (Cass. civ., Sez. I, sentenza 26 novembre 2010, n. 24026). La sentenza riguarda la legge fallimentare nella versione previgente e non va trasposta meccanicamente nel CCII, che richiede espressamente un parere favorevole; resta utile per comprendere come la giurisprudenza abbia sempre guardato con favore alla “sanatoria” prodotta dal voto dei creditori.

I termini che si attivano. Nessun termine perentorio a carico dei creditori. Il curatore e il comitato si muovono nei tempi fissati dal giudice o, in mancanza, nei tempi ordinari dell’ufficio.

Cosa può fare ora chi è coinvolto. Il creditore che fa parte del comitato ha in questa fase il potere più incisivo di tutta la procedura: il suo parere condiziona l’accesso stesso al voto. Il creditore che non ne fa parte può comunque segnalare al curatore elementi rilevanti per il confronto con la liquidazione (ad esempio, azioni revocatorie o di responsabilità che la proposta trascura). Il proponente può, alla luce dei rilievi, migliorare la proposta. Questa è la finestra in cui la proposta si può ancora modificare senza dover ricominciare da capo il voto.

L’errore tipico di questa fase. Il proponente che sottovaluta il parere del curatore, considerandolo un passaggio burocratico. È invece il documento che i creditori riceveranno insieme alla proposta: l’art. 241, comma 2, prevede che la comunicazione includa anche i pareri. Un parere tiepido del curatore si traduce, nella pratica, in un aumento dei dissensi.

Quanto dura realmente. In assenza di contestazioni, alcune settimane. Se il comitato non è costituito, o se i suoi componenti non rispondono, il giudice delegato può provvedere in sostituzione secondo le regole generali sugli organi della procedura; i tempi in questo caso si allungano e sono difficilmente prevedibili.

Prima della PEC: il passaggio dal tribunale quando la proposta divide i creditori in classi

Cosa succede. Non tutte le proposte trattano i creditori allo stesso modo. Quando la proposta prevede condizioni differenziate per singole classi di creditori, l’art. 241, comma 3, CCII impone un passaggio ulteriore: la proposta, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale, che verifica il corretto utilizzo dei criteri di formazione delle classi indicati dall’art. 240, comma 2, lettere a) e b), tenendo conto della relazione giurata prevista dall’art. 240, comma 4.

Perché incide sul voto. La classe è l’unità di misura del consenso. Se le classi sono costruite male, il voto è viziato alla radice: un creditore inserito nella classe sbagliata vota insieme a soggetti con interessi diversi, e il suo voto pesa in un contesto che non gli appartiene. Per questo la legge anticipa il controllo prima del voto, invece di rimandarlo all’omologazione. Il meccanismo delle maggioranze per classi ha un approfondimento dedicato: qui basta ricordare che, con le classi, la proposta deve raccogliere il consenso non solo sul totale dei crediti, ma anche nel numero di classi richiesto dall’art. 244.

I termini che si attivano. Nessun termine di legge per il tribunale; il calendario della comunicazione resta sospeso finché il collegio non si pronuncia.

Cosa può fare ora chi è coinvolto. Il creditore non è parte di questo passaggio in senso tecnico, ma conosce, attraverso il fascicolo e il curatore, la struttura delle classi proposta. Se ritiene di essere stato collocato in modo incongruo (ad esempio, un creditore privilegiato degradato a chirografo per incapienza ma assimilato a chirografari di natura del tutto diversa), il momento per segnalarlo è ora, prima che la proposta venga cristallizzata nella comunicazione. Le contestazioni sulle classi sollevate dopo il voto hanno margini molto più ridotti di quelle fatte valere prima della comunicazione.

Più proposte concorrenti. L’art. 241, comma 2, disciplina anche il caso in cui siano depositate più proposte, o ne sopraggiunga una nuova prima che il giudice delegato ordini la comunicazione. La regola, nel testo vigente, è che tutte vengono sottoposte ai creditori, salvo che il curatore e il comitato dei creditori, congiuntamente, individuino quelle più convenienti. Per il creditore significa una cosa sola: la PEC può contenere più di una proposta, e il dissenso va espresso con riferimento a ciascuna, secondo le indicazioni del provvedimento del giudice delegato.

Che cosa dice la giurisprudenza sulle classi e sulle proposte concorrenti. Due pronunce rese sulla legge fallimentare aiutano a leggere questa tappa. La prima, Cass. civ., Sez. I, sentenza 10 febbraio 2011, n. 3274, ha ritenuto che nel concordato fallimentare la divisione in classi sia una facoltà del proponente e non un obbligo, anche quando alcuni creditori hanno interessi in parte diversi: il conflitto tra creditori è considerato fisiologico, e l’interesse comune resta quello di ottenere il massimo soddisfacimento. Nella stessa decisione la Corte ha escluso che, all’interno della classe, il voto del singolo vada sindacato alla luce di un preteso interesse superiore della massa: la partecipazione al voto è la regola, e l’esclusione per conflitto opera solo nei casi espressamente previsti dalla legge. È una chiave di lettura utile anche oggi, perché l’art. 243, comma 5, CCII elenca i casi di esclusione, ora comprensivi dei creditori in conflitto d’interessi, e quell’elenco va interpretato come eccezione.

La seconda, Cass. civ., Sez. I, sentenza 11 agosto 2010, n. 18621, riguarda il caso di più proposte approvate tutte con il meccanismo del silenzio-assenso, nella versione della legge fallimentare successiva al 2006 e anteriore alla modifica del 2009. La Corte ha affermato che, se uno solo dei proponenti chiede l’omologazione, il tribunale si limita a controllare la regolarità della procedura e l’esito del voto; se invece la chiedono tutti, il tribunale non può mettere a confronto le proposte e scegliere quella che ritiene più conveniente, perché la scelta appartiene ai creditori. Quando la PEC contiene più proposte, il voto (o il silenzio) su ciascuna di esse non è un dettaglio: è la sede in cui si decide quale proposta prevarrà. Il testo vigente dell’art. 241, comma 2, CCII affronta il problema a monte, consentendo a curatore e comitato di individuare congiuntamente le proposte più convenienti da sottoporre ai creditori.

L’errore tipico di questa fase. Confondere il vaglio del tribunale sulle classi con un giudizio di convenienza. Il tribunale verifica il corretto uso dei criteri, non se la proposta sia conveniente: quel giudizio spetta ai creditori con il voto, e al comitato con il parere.

Quanto dura realmente. Il passaggio collegiale aggiunge di regola alcune settimane. Nei tribunali con un carico elevato di procedure concorsuali può aggiungere uno o due mesi.

Il giorno della comunicazione: la PEC del curatore apre la finestra del voto

Cosa succede. Siamo al momento chiave. Acquisito il parere favorevole del comitato, verificata la ritualità della proposta e, se servono, superato il vaglio sulle classi, il giudice delegato ordina che la proposta sia comunicata ai creditori a cura del curatore. L’art. 241, comma 2, CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, stabilisce che la comunicazione avviene tramite posta elettronica certificata e comprende i pareri. La comunicazione deve indicare dove possono essere reperiti i dati per valutare la proposta e deve avvertire che il silenzio vale come assenso: i creditori che non fanno pervenire il proprio dissenso nel termine fissato si ritengono consenzienti.

Il contenuto minimo della PEC. Dalla lettura della norma si ricavano almeno quattro elementi che il creditore deve trovare nella comunicazione:

Elemento Funzione Che cosa controllare
Testo della proposta (o delle proposte) oggetto del voto che sia completo, con eventuali classi e trattamenti
Pareri (curatore, comitato) base informativa il confronto con i presumibili risultati della liquidazione
Indicazione di dove reperire i dati accesso agli atti fascicolo, piattaforma, recapiti del curatore
Termine e avvertimento sul silenzio regola del voto la data esatta di scadenza e le modalità del dissenso

Il caso dei numerosi creditori. Quando i destinatari sono molti, l’art. 242 CCII, anch’esso ritoccato dal D.Lgs. 136/2024, consente al giudice delegato di autorizzare il curatore a dare notizia della proposta, in luogo della comunicazione individuale, mediante pubblicazione del testo integrale su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale, oppure con altre forme ritenute idonee. È un’eccezione, non la regola: presuppone un’autorizzazione specifica, e la sua esistenza va verificata nel fascicolo. Per il creditore di una procedura con migliaia di creditori il termine può decorrere senza che arrivi alcuna PEC individuale.

I creditori senza PEC. Il sistema del Codice della crisi presuppone che il creditore abbia indicato un indirizzo di posta elettronica certificata già nella domanda di ammissione al passivo. Le regole generali sulle comunicazioni (art. 10 CCII) disciplinano le conseguenze del mancato recapito telematico per causa imputabile al destinatario: in linea di massima, le comunicazioni si eseguono mediante deposito in cancelleria. Ne deriva che il creditore con una PEC disattivata o piena non ottiene alcuna proroga: il termine corre comunque.

I termini che si attivano. Con la comunicazione si apre la finestra per il dissenso. Il termine è fissato dal giudice delegato, non inferiore a venti giorni e non superiore a trenta: è un termine a cui la legge collega un effetto preciso, il silenzio come consenso, e va trattato come perentorio. Quanto alla sospensione feriale, va ricordato che il Codice della crisi, all’art. 9, ne esclude in via generale l’applicazione ai procedimenti che disciplina, salvo diversa disposizione: un termine di voto che cade tra il 1° e il 31 agosto non si allunga per effetto della sospensione feriale.

Cosa può fare ora chi è coinvolto. Il creditore deve fare tre cose, in quest’ordine: annotare la data di scadenza indicata nella comunicazione; accedere ai dati richiamati e confrontare la proposta con i presumibili risultati della liquidazione indicati dal curatore; decidere se esprimere il dissenso. La finestra difensiva si apre con la ricezione della PEC e si chiude alla scadenza fissata dal giudice: dopo, il silenzio è già diventato un voto favorevole.

L’errore tipico di questa fase. Leggere la PEC come una semplice informativa (“il curatore ci aggiorna sulla procedura”) e archiviarla. La comunicazione ex art. 241 non è un aggiornamento: è la scheda elettorale.

Quanto dura realmente. L’invio è materialmente rapido; la tappa successiva, la finestra di voto, dura esattamente quanto fissato dal giudice: da venti a trenta giorni.

Chi vota: la fotografia dello stato passivo

A questo punto la procedura entra nella fase in cui ogni creditore deve chiedersi non solo come votare, ma se può votare e per quanto. Le prossime tre tappe non sono successive nel tempo: si svolgono tutte dentro la finestra appena aperta, e vanno risolte prima della scadenza.

Cosa succede. L’art. 243, comma 1, CCII individua i titolari del diritto di voto con un criterio documentale: votano i creditori che risultano dallo stato passivo reso esecutivo ai sensi dell’art. 204, compresi i creditori ammessi con riserva. Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo diventi esecutivo, votano i creditori che risultano dall’elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato. Il D.Lgs. 136/2024 è intervenuto su questo comma, confermando l’impostazione: il voto si esercita sulla base di un documento della procedura, non sulla base delle pretese che ciascuno ritiene di avere.

La giurisprudenza. Già nel vigore della legge fallimentare, la Cassazione aveva precisato che il diritto di voto spetta ai creditori indicati nello stato passivo reso esecutivo, e non soltanto ai chirografari; e che il voto dei privilegiati che abbiano rinunciato alla prelazione produce effetti solo nei casi previsti dalla legge (Cass. civ., Sez. I, sentenza 10 febbraio 2011, n. 3274, relativa all’art. 127 l.fall., in un caso riguardante enti locali titolari di un privilegio ex art. 2768 c.c. privo di beni sequestrati su cui esercitarsi). Il principio si è trasferito quasi alla lettera nell’art. 243 CCII.

I termini che si attivano. Nessun termine nuovo: il diritto di voto si accerta al momento del voto, in base allo stato passivo o all’elenco provvisorio come risultano in quel momento.

Cosa può fare ora il creditore. Il primo controllo è banale ma decisivo: verificare di comparire nel documento di riferimento e per quale importo. Il secondo controllo riguarda il rango: un credito ammesso in privilegio vota in modo diverso da un credito chirografario, come si vedrà alla tappa successiva. Il terzo riguarda il creditore ammesso con riserva, che vota: la riserva non lo esclude, e il suo dissenso conta. Chi è ammesso con riserva ha diritto di voto pieno sulla proposta: rinunciare a esercitarlo per prudenza significa, in concreto, votare a favore.

Lo Studio Monardo in questa fase: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, ricostruisce per il creditore la posizione nello stato passivo e il peso effettivo del suo voto prima che la finestra si chiuda.

La prospettiva del proponente. Anche per chi ha depositato la proposta questa tappa è decisiva, perché il bacino dei votanti determina la strategia. Un proponente che conosce lo stato passivo sa in anticipo quali creditori pesano di più, quali sono pagati integralmente e quindi non votano, quali sono degradati per incapienza e voteranno sulla parte residua, quali sono ammessi con riserva e quindi votano comunque. Su questa mappa si costruiscono le classi, si calibra l’offerta e si decide se valga la pena migliorare il trattamento di una categoria prima della comunicazione. Il proponente che arriva alla comunicazione senza aver contato i voti ha già rinunciato a governare l’esito. Va ricordato, inoltre, che il creditore proponente vota solo se la proposta lo colloca in una classe apposita (art. 243, comma 6): la tentazione di sommare il proprio credito ai consensi è neutralizzata dalla legge.

Il dato temporale dello stato passivo. Lo stato passivo che conta è quello esecutivo al momento del voto. Se, dopo l’esecutività, intervengono decisioni sulle impugnazioni o ammissioni tardive, il quadro dei votanti può cambiare; per questo la comunicazione del curatore deve consentire di individuare con precisione il documento di riferimento. Chi ha ottenuto l’ammissione tardiva del proprio credito prima della comunicazione deve verificare di essere stato incluso tra i destinatari della PEC.

L’errore tipico di questa fase. Il creditore escluso dallo stato passivo, con opposizione ancora pendente, che invia il proprio dissenso convinto che verrà conteggiato. Il criterio dell’art. 243, comma 1, è documentale: chi non è nello stato passivo esecutivo (o nell’elenco provvisorio) non vota, anche se la sua pretesa è fondata. Le sue ragioni potranno semmai essere spese nella fase di omologazione, dove l’art. 245, comma 2, consente opposizioni anche da parte di “altri interessati”.

Un limite da conoscere. Sotto la legge fallimentare, nella formulazione anteriore alla riforma del 2006, la Cassazione aveva negato ai creditori non ammessi allo stato passivo, anche se avevano impugnato l’esclusione, la legittimazione a opporsi all’omologazione: secondo Cass. civ., Sez. I, sentenza 27 giugno 2002, n. 9405, l’opposizione spettava ai soli creditori dissenzienti con diritto di voto, cioè agli ammessi al passivo, anche con riserva o in via provvisoria, mentre ai creditori contestati la legge riconosceva soltanto, in fase di esecuzione del concordato, il diritto all’accantonamento delle somme eventualmente dovute, nella misura accertata con sentenza definitiva. Il testo attuale dell’art. 245, comma 2, CCII apre l’opposizione a “qualsiasi altro interessato”, e la portata di questa apertura per il creditore escluso va valutata caso per caso: chi è fuori dallo stato passivo non deve dare per scontato di poter recuperare in sede di omologazione ciò che non ha potuto esprimere con il voto.

Ammissione al voto e accertamento del credito sono piani diversi. Una pronuncia sul concordato preventivo lo chiarisce bene: nel reclamo del debitore contro il provvedimento che accertava il mancato raggiungimento delle maggioranze, la Corte ha escluso che il creditore dissenziente, il cui credito era contestato dal reclamante, potesse assumere la qualità di parte, precisando che l’ammissione del credito al voto non incide sull’accertamento della sua esistenza e della sua entità ai fini del pagamento (Cass. civ., Sez. I, sentenza 24 marzo 2000, n. 3521, sull’art. 177 l.fall.). Il principio, trasposto per analogia, rassicura il creditore e il proponente: il voto si esercita sulla base di ciò che risulta dai documenti della procedura, ma non pregiudica le questioni sul merito del credito.

Il caso dell’elenco provvisorio. Quando la proposta precede l’esecutività dello stato passivo, la base del voto è un documento redatto dal curatore sulla scorta della contabilità e delle altre notizie disponibili, approvato dal giudice delegato. È il caso più delicato: l’elenco può contenere errori di importo o di rango, e non è stato sottoposto al contraddittorio pieno della verifica dei crediti. Il creditore che vi trova un importo inferiore al dovuto deve segnalarlo subito al curatore e al giudice delegato, perché il peso del voto si misura sull’importo che compare nell’elenco, non su quello che il creditore ritiene di vantare.

Quanto dura realmente. La verifica della propria posizione richiede, se lo stato passivo è consultabile, poche ore. Se occorre chiedere una correzione dell’elenco provvisorio, i tempi dipendono dal giudice delegato e vanno comunque compressi dentro la finestra di voto.

Per quale importo si vota: prelazioni, rinunce e incapienza

Cosa succede. Stabilito chi vota, resta da stabilire per quanto. È qui che la procedura di voto diventa tecnica, e che l’art. 243 CCII dedica tre commi al rapporto tra prelazione e diritto di voto.

La regola dei creditori soddisfatti integralmente. L’art. 243, comma 2, stabilisce che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, anche se la garanzia è contestata, dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento, non votano, salvo che rinuncino al diritto di prelazione. La logica è semplice: chi viene pagato per intero non ha interesse a influire sul destino della proposta, e il suo voto altererebbe il consenso di chi invece subisce il sacrificio.

La rinuncia alla prelazione. Il creditore privilegiato può rinunciare alla prelazione, in tutto o in parte, per acquisire il diritto di voto. La rinuncia parziale è ammessa purché riguardi almeno un terzo dell’intero credito, comprensivo di capitale e accessori. L’art. 243, comma 3, aggiunge due regole: la parte di credito non coperta dalla garanzia (per effetto della rinuncia) è equiparata ai chirografari; e la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

La degradazione per incapienza. L’art. 243, comma 4, disciplina un’ipotesi diversa: i creditori muniti di prelazione che la proposta prevede di soddisfare solo in parte, sulla base della relazione giurata di cui all’art. 240, comma 4, sono considerati chirografari per la parte residua del credito. Per quella parte votano, senza bisogno di alcuna rinuncia.

La giurisprudenza. La già citata Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2011, n. 3274 aveva ricostruito, con riguardo alla legge fallimentare, le ipotesi in cui il voto del privilegiato produce effetti: rinuncia alla prelazione; pagamento parziale per incapienza accertata della garanzia; assenza del trattamento privilegiato per mancanza o insufficienza del bene gravato. È la stessa griglia che oggi si ricava dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 243.

Una tabella per orientarsi.

Posizione del creditore Trattamento previsto dalla proposta Vota? Per quale importo
Chirografario ammesso qualunque sì intero credito ammesso
Privilegiato, pagato per intero integrale no —
Privilegiato, pagato per intero, con rinuncia totale integrale sì intero credito (trattato come chirografo ai fini del concordato)
Privilegiato, pagato per intero, con rinuncia parziale (almeno 1/3) integrale sì parte rinunciata
Privilegiato degradato per incapienza parziale, su relazione giurata sì parte residua non coperta
Ammesso con riserva secondo la proposta sì importo ammesso con riserva
Garanzia contestata, pagamento integrale previsto integrale no, salvo rinuncia —

L’importo di voto è quello riconosciuto dalla procedura. Nel concordato preventivo regolato dalla legge fallimentare, la Cassazione ha precisato che il creditore ammesso provvisoriamente in via chirografaria per l’intero credito è legittimato ad aderire alla proposta anche se si ritiene privilegiato, e che la sua adesione vale per l’intero importo riconosciutogli in via provvisoria: restano senza effetto sia la dichiarazione di voler limitare il voto alla sola parte chirografaria, sia una rinuncia parziale alla prelazione (Cass. civ., Sez. I, sentenza 5 ottobre 2000, n. 13282, sull’art. 178 l.fall.). Il principio, pur formatosi su un altro istituto, conferma la logica dell’art. 243 CCII: il peso del voto lo stabilisce il documento della procedura, non la qualificazione che il creditore dà del proprio credito. Chi ritiene che il proprio rango sia sbagliato deve far valere la questione nelle sedi proprie, non attraverso dichiarazioni unilaterali inserite nel dissenso.

Una lezione storica sui privilegiati. Il tema del voto dei privilegiati ha una storia normativa travagliata. Per il concordato preventivo nella versione anteriore al D.Lgs. 169/2007, quando i privilegiati non votavano, la Cassazione aveva ritenuto inammissibile una proposta che non ne prevedesse il pagamento integrale, escludendo l’applicazione analogica delle regole del concordato fallimentare (Cass. civ., Sez. I, sentenza 22 marzo 2010, n. 6901, sull’art. 177 l.fall.). La pronuncia riguarda una disciplina superata, ma spiega perché il sistema attuale abbia costruito il binomio “pagamento parziale su relazione giurata / voto per la parte degradata”: è il meccanismo che consente di non pagare per intero il privilegiato senza privarlo della voce.

I termini che si attivano. La rinuncia alla prelazione va resa entro la scadenza del termine di voto, perché solo così il voto può essere computato. La rinuncia tardiva è inutile ai fini del voto: il termine fissato dal giudice delegato vale anche per essa.

Cosa può fare ora il creditore. Il privilegiato deve chiedersi se gli convenga restare fuori dal voto (perché la proposta lo paga integralmente) o se, invece, abbia interesse a influire sull’esito: ad esempio perché dubita che il pagamento integrale sia realmente sostenibile, o perché ha crediti chirografari ulteriori e vuole che la proposta passi o non passi. Il creditore degradato per incapienza deve verificare la relazione giurata: se ritiene che la stima del bene sia sottovalutata, la sua contestazione riguarda direttamente il peso del suo voto chirografario. La decisione se rinunciare alla prelazione è una scelta strategica irreversibile ai fini del concordato: va presa con i numeri davanti, non d’istinto.

L’errore tipico di questa fase. Il creditore ipotecario che invia il dissenso senza rinunciare alla prelazione, pensando di bloccare la proposta, quando la proposta prevede il suo pagamento integrale. Il suo dissenso non viene computato. Specularmente, il creditore che rinuncia per intero alla prelazione per “pesare di più” nel voto, senza considerare che, se la proposta viene approvata, quella parte di credito sarà trattata come chirografaria nel concordato.

Quanto dura realmente. La rinuncia è un atto unilaterale, rapido da redigere; la sua preparazione richiede però il calcolo esatto del credito comprensivo di accessori, per verificare la soglia minima di un terzo.

Dentro la finestra: crediti contestati, ammessi con riserva, ceduti

Cosa succede. Nella realtà delle liquidazioni giudiziali lo stato passivo non è mai una fotografia perfettamente nitida. Ci sono crediti ammessi con riserva, crediti esclusi con opposizione pendente, garanzie contestate dal curatore, crediti ceduti dopo l’ammissione, crediti acquistati da soggetti vicini al debitore. Ciascuna di queste situazioni ha una regola di voto propria, e tutte vanno risolte dentro la finestra dei venti-trenta giorni.

I crediti ammessi con riserva. La regola è quella dell’art. 243, comma 1, CCII: votano. La riserva riguarda l’esito definitivo del credito (ad esempio, la verificazione di una condizione o la produzione di un titolo), non la legittimazione al voto. Il creditore ammesso con riserva vota per l’importo per cui è stato ammesso.

I crediti esclusi, con impugnazione pendente. Chi è stato escluso dallo stato passivo e ha proposto impugnazione non compare nel documento su cui si fonda il voto: non vota. Il legislatore ha scelto un criterio documentale proprio per evitare che la procedura di voto si trasformi in una seconda verifica dei crediti. Le ragioni del creditore escluso potranno essere spese, eventualmente, in sede di omologazione, attraverso l’opposizione prevista dall’art. 245, comma 2, che ammette anche “altri interessati”. Il creditore escluso che attende l’esito dell’impugnazione deve sapere che, nel frattempo, il concordato può essere approvato senza il suo voto.

Che cosa resta al creditore contestato se il concordato passa. La legge fallimentare tutelava i creditori contestati nella fase di esecuzione del concordato, attraverso l’accantonamento delle somme eventualmente dovute, da liberare solo dopo l’accertamento definitivo del credito: lo ricorda Cass. civ., Sez. I, 27 giugno 2002, n. 9405, nel negare a quei creditori la legittimazione a opporsi all’omologazione. È un’indicazione utile anche nella lettura delle proposte formulate sotto il Codice: il creditore escluso o contestato, che non può votare, deve controllare nella proposta come vengono trattati i crediti ancora sub iudice, perché è lì, e non nel voto, che si gioca la sua possibilità concreta di essere pagato.

Le garanzie contestate. L’art. 243, comma 2, contiene un inciso che spesso sfugge: la regola per cui i creditori privilegiati pagati integralmente non votano si applica anche se la garanzia è contestata. In altri termini, il creditore la cui ipoteca è oggetto di contestazione (ad esempio per un’azione revocatoria) non acquista per ciò solo il diritto di voto: se la proposta lo paga per intero, resta fuori dal voto, salvo rinuncia alla prelazione.

I crediti ceduti. Qui la cronologia diventa decisiva. L’art. 243, comma 7, CCII stabilisce che i trasferimenti di crediti avvenuti dopo la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o di altri intermediari finanziari. Il cessionario non bancario di un credito acquistato a procedura aperta non vota.

Sul piano procedurale, la Cassazione aveva già chiarito, nel vigore della legge fallimentare, che il soggetto subentrato in un credito già ammesso al passivo non è esonerato dall’onere di far valere il subentro nella procedura; in mancanza, il diritto di voto resta in capo al creditore originariamente ammesso (Cass. civ., Sez. I, sentenza 26 luglio 2002, n. 11038). Lo stesso principio era stato affermato qualunque fosse la causa del subentro, cessione o surrogazione legale a favore di chi ha pagato, sul presupposto che l’ammissione al passivo riguarda un soggetto determinato (Cass. civ., Sez. I, sentenza 2 luglio 1998, n. 6469). Le due pronunce riguardano la legge fallimentare; il loro principio, che ancora il voto all’intestazione nello stato passivo, è coerente con il criterio documentale dell’art. 243, comma 1, CCII.

Il creditore proponente. L’art. 243, comma 6, prevede che il creditore che propone il concordato, e le società da lui controllate, che lo controllano o che sono sottoposte a comune controllo, possano votare solo se la proposta li colloca in un’apposita classe. È una regola di neutralità: chi scrive la proposta non può essere, senza filtri, anche colui che la approva.

Gli esclusi dal voto. L’art. 243, comma 5, contiene l’elenco dei soggetti esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze (familiari del debitore, società del gruppo, cessionari dei loro crediti entro l’anno, creditori in conflitto d’interessi), ritoccato dal D.Lgs. 136/2024. Il tema ha un approfondimento dedicato; qui conta solo l’effetto sul calendario: un creditore escluso che invia il dissenso non lo vede computato, e il suo credito non entra neppure nella base di calcolo delle maggioranze.

I termini che si attivano. Tutte queste situazioni vanno chiarite entro la scadenza del voto. Una cessione notificata alla procedura dopo la scadenza non sposta il voto; una rinuncia alla prelazione resa dopo la scadenza non lo crea.

Cosa può fare ora il creditore. Il cessionario deve verificare la data della cessione rispetto alla sentenza di apertura e, se l’acquisto è anteriore, documentare il subentro presso la procedura. Il creditore escluso con impugnazione pendente deve valutare fin da ora se e come partecipare alla fase di omologazione. Il creditore con garanzia contestata deve decidere se rinunciare alla prelazione per poter votare. Ognuna di queste mosse ha senso solo se compiuta prima che il termine del voto scada.

L’errore tipico di questa fase. Il fondo o la società di recupero che acquista un pacchetto di crediti verso l’impresa in liquidazione dopo l’apertura, confidando di poter orientare il voto. Se non è una banca o un intermediario finanziario, il voto non gli spetta.

Quanto dura realmente. Le verifiche documentali richiedono pochi giorni, se iniziate subito dopo la ricezione della PEC. Diventano impossibili se iniziate negli ultimi giorni utili.

Dal primo all’ultimo giorno utile: come si esprime il dissenso

Cosa succede. Il calendario ora corre. Dalla comunicazione al termine fissato dal giudice delegato, ciascun creditore ammesso al voto ha un’alternativa secca: far pervenire il proprio dissenso, oppure tacere. Il Codice non prevede una “dichiarazione di voto favorevole” come requisito: il consenso si presume dal silenzio. Il meccanismo del silenzio-assenso ha un approfondimento dedicato; qui interessa il suo effetto pratico sul calendario: l’unico atto che il creditore contrario deve compiere è il dissenso, e deve compierlo entro il termine.

La forma del dissenso. L’art. 241, comma 2, CCII parla di creditori che “non fanno pervenire il proprio dissenso” nel termine fissato, e collega il termine ai dissensi da depositare in cancelleria. Nella pratica, le modalità esatte (deposito in cancelleria, invio alla PEC della procedura indicata dal curatore, eventuali moduli) sono specificate nel provvedimento del giudice delegato e riprodotte nella comunicazione del curatore. La regola operativa è una sola: seguire alla lettera le modalità indicate nella comunicazione ricevuta, e conservare la prova della trasmissione (ricevute di accettazione e consegna della PEC, attestazione di deposito).

Il contenuto del dissenso. Il dissenso non richiede motivazione: è una manifestazione di volontà contraria alla proposta. Deve però essere riconducibile con certezza al creditore che lo esprime (firma del legale rappresentante o del procuratore munito di poteri), deve indicare la procedura e la proposta a cui si riferisce (essenziale se le proposte sono più d’una) e, se il creditore ha più crediti con ranghi diversi o ha rinunciato in parte alla prelazione, è opportuno che indichi per quale importo intende votare.

Il dissenso di chi ha più crediti. Non è raro che lo stesso soggetto sia titolare di più crediti con rango diverso: un fornitore con un credito chirografario per merci e un credito privilegiato per prestazioni artigiane, una banca con un mutuo ipotecario e uno scoperto di conto corrente. Il voto si esercita per i crediti ammessi al voto: la parte privilegiata pagata integralmente resta fuori, salvo rinuncia; la parte chirografaria e quella degradata votano. Un dissenso redatto in modo generico (“si dichiara il dissenso”) verrà di regola riferito a tutti i crediti ammessi al voto, ma un dissenso che indichi con precisione importi e titoli riduce il rischio di contestazioni nella relazione del curatore e nella successiva fase di omologazione. Nella redazione del dissenso, la precisione sugli importi è una forma di tutela: è il curatore che conta, e conta su ciò che legge.

Quando il computo è contestato. Che cosa accade se, alla scadenza, il proponente contesta il conteggio? Un precedente sul concordato preventivo nel sistema dell’adunanza (Cass. civ., Sez. I, sentenza 23 maggio 2000, n. 6715, sull’art. 178 l.fall.) aveva ritenuto che le adesioni successive dei creditori assenti potessero essere considerate solo se nell’adunanza fosse stata raggiunta la maggioranza numerica dei votanti, e che la generica indicazione secondo cui alcune adesioni “potrebbero” essere computate restasse una possibilità astratta, finché il tribunale non avesse deciso le contestazioni in senso diverso dal giudice delegato. Il meccanismo dell’adunanza non esiste più, ma il principio di fondo è attuale: le contestazioni sul computo dei voti si risolvono davanti al tribunale, non con ipotesi o riserve espresse nella fase del voto. Per questo la precisione del dissenso e la prova della sua tempestività contano più di qualsiasi argomento successivo.

Il ruolo del curatore durante la finestra. Il curatore non è un semplice destinatario passivo dei dissensi. Durante la finestra di voto riceve le richieste di accesso ai dati richiamati nella comunicazione, fornisce chiarimenti sui presumibili risultati della liquidazione esposti nel suo parere, raccoglie e ordina i dissensi in vista della relazione di cui all’art. 245, comma 1. Il creditore che ha dubbi sulla propria posizione (importo di voto, effetti di una rinuncia, collocazione in classe) ha interesse a interpellarlo per tempo, per iscritto e conservando traccia: una risposta del curatore arrivata prima della scadenza consente di correggere un errore; una risposta arrivata dopo serve, al più, a preparare un’opposizione.

Il calcolo del termine. Il termine, compreso tra venti e trenta giorni, si calcola secondo le regole ordinarie, escludendo il giorno iniziale. È fissato dal giudice delegato nel provvedimento che ordina la comunicazione, e la comunicazione ne deve dare conto. Come già visto, il Codice della crisi esclude in via generale la sospensione feriale per i procedimenti che disciplina (art. 9 CCII): un termine che attraversa il periodo 1-31 agosto non si sospende. Il termine per il dissenso è il termine perentorio più importante dell’intera procedura di voto: scaduto, il silenzio è consenso, e non esiste rimessione in termini per una PEC non letta.

Il ruolo delle maggioranze, per accenno. L’art. 244 CCII fissa le maggioranze necessarie per l’approvazione, calcolate sui crediti ammessi al voto, con regole aggiuntive per le proposte che prevedono classi. Il dettaglio è oggetto di un approfondimento a parte. Qui basta un dato temporale: le maggioranze si calcolano solo dopo la scadenza, sulla base dei dissensi pervenuti nel termine; ogni dissenso tardivo è giuridicamente un consenso.

Cosa può fare ora il creditore. Nella prima metà della finestra: studiare la proposta, confrontarla con il parere del curatore, chiedere chiarimenti. Nella seconda metà: decidere, preparare l’eventuale dissenso, verificare i poteri di firma, inviare. Negli ultimi tre giorni: solo verificare che l’invio sia andato a buon fine. Il dissenso inviato l’ultimo giorno è valido quanto quello inviato il primo, ma non lascia margine per correggere un errore di indirizzo o di firma.

L’errore tipico di questa fase. Il creditore che, ritenendo la proposta insoddisfacente, attende di “vedere come votano gli altri” per poi decidere. La procedura non offre questa possibilità: non esiste una pubblicazione intermedia dei voti, e la scadenza chiude tutto.

Quanto dura realmente. Esattamente il termine fissato: da venti a trenta giorni dalla comunicazione. È l’unica fase dell’intera procedura il cui calendario non dipende dai tempi dell’ufficio.

Scaduto il termine: la relazione del curatore e l’apertura dell’omologazione

Cosa succede. Da questo momento in poi la procedura cambia natura: il voto è chiuso, e la parola passa agli organi della procedura e poi al tribunale. L’art. 245, comma 1, CCII stabilisce che, decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito. È il documento che conta i dissensi, li rapporta ai crediti ammessi al voto e verifica il raggiungimento delle maggioranze.

Le comunicazioni successive. Se la proposta risulta approvata, l’art. 245, comma 2, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, prevede che il giudice delegato disponga che il curatore ne dia immediata comunicazione, a mezzo PEC, al proponente, affinché richieda l’omologazione del concordato, e ai creditori dissenzienti. Se la comunicazione telematica al debitore non è possibile, si procede con raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto, il giudice delegato fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito del parere motivato del comitato dei creditori; se il comitato non provvede, la relazione è redatta dal curatore entro sette giorni.

Che cosa contiene, in concreto, la relazione sull’esito. La legge non ne detta un modello, ma la funzione della relazione ne determina il contenuto. Il curatore deve indicare la base di calcolo, cioè l’ammontare complessivo dei crediti ammessi al voto, al netto dei crediti privilegiati pagati integralmente senza rinuncia e dei crediti dei soggetti esclusi; l’elenco dei dissensi pervenuti nel termine, con i relativi importi; gli eventuali dissensi pervenuti fuori termine o da soggetti non legittimati, con la ragione per cui non sono stati computati; l’esito per ciascuna classe, se la proposta ne prevede; il risultato complessivo. È il documento su cui il tribunale eserciterà il controllo sull’esito della votazione previsto dall’art. 245, comma 4. Il creditore che sospetta un errore di computo deve chiedere di esaminare la relazione subito dopo il deposito: è da quel documento che nasce un’eventuale opposizione fondata sui vizi del voto.

Gli errori di computo più frequenti, in astratto. Senza pretesa di completezza, i punti su cui la verifica della relazione si concentra sono prevedibili: il computo, tra i consenzienti, di crediti che non avrebbero dovuto votare (privilegiati pagati integralmente senza rinuncia, cessionari successivi all’apertura, soggetti esclusi ex art. 243, comma 5); la mancata considerazione di un dissenso tempestivo ma inviato a un indirizzo indicato in modo ambiguo nella comunicazione; l’errata quantificazione della parte degradata di un credito privilegiato; l’attribuzione di un credito alla classe sbagliata. Ciascuno di questi errori, se determinante, può incidere sul raggiungimento delle maggioranze.

I termini che si attivano. Due termini rilevanti. Il proponente deve chiedere l’omologazione entro dieci giorni dalla comunicazione: la richiesta si propone con ricorso. Gli opponenti devono depositare la memoria di opposizione nel termine di quindici-trenta giorni fissato dal giudice delegato.

Il controllo del tribunale. L’art. 245, comma 4, attribuisce al tribunale la verifica della regolarità della procedura e dell’esito della votazione, oltre all’esame delle eventuali opposizioni, con possibilità di istruttoria. È qui che i vizi della fase di voto (una comunicazione irregolare, un credito computato male, un voto espresso da un soggetto escluso) possono essere fatti valere. Il comma 5, con riferimento alle classi dissenzienti e al voto contrario determinante dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, consente l’omologazione quando il trattamento non sia inferiore a quello ottenibile dalla prosecuzione della liquidazione; secondo le note di Brocardi, questo comma è stato ulteriormente modificato dal D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, che nel testo vigente estende la regola al voto contrario di regioni ed enti locali. Il tema delle maggioranze e del superamento del dissenso ha un approfondimento dedicato.

Cosa può fare ora il creditore. Il creditore dissenziente riceve la comunicazione dell’approvazione e deve decidere se opporsi all’omologazione. Il creditore che non ha votato perché escluso, o perché il suo voto non è stato computato, valuta l’opposizione come “altro interessato”. La finestra dell’opposizione all’omologazione è l’ultima occasione per far valere i vizi del voto: dopo il decreto di omologazione i margini si riducono all’impugnazione del decreto stesso.

L’errore tipico di questa fase. Il creditore che non ha espresso il dissenso nel termine e pensa di poter “recuperare” opponendosi all’omologazione per ragioni di pura convenienza. L’opposizione è uno strumento di controllo della regolarità e, nei limiti previsti, della convenienza; non è una seconda votazione.

Quanto dura realmente. Dalla scadenza del voto alla relazione del curatore possono passare pochi giorni o alcune settimane; dalla comunicazione dell’approvazione alla decisione del tribunale, in assenza di opposizioni complesse, alcuni mesi. Il decreto di omologazione è pubblicato secondo l’art. 45 CCII.

La stessa procedura, due calendari

Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati di fantasia, per mostrare come la stessa procedura produca esiti diversi a seconda di come il creditore usa la finestra di voto.

Ipotesi comune. Liquidazione giudiziale di una società di costruzioni. Un terzo deposita una proposta di concordato con due classi: chirografari al 14,5%, privilegiati degradati per incapienza al 22% sulla parte residua. Il giudice delegato, acquisiti i pareri e superato il vaglio del tribunale sulle classi, ordina la comunicazione con termine di 27 giorni. Il curatore invia la PEC martedì 3 novembre 2026. Scadenza del termine: lunedì 30 novembre 2026.

Creditore A: fornitore chirografario, credito ammesso per 87.340 €.
Creditore B: banca con ipoteca su un capannone, credito ammesso in privilegio per 412.760 €; la relazione giurata stima il bene in 271.900 €, quindi la parte residua di 140.860 € è degradata a chirografo.

Primo calendario: il creditore che usa la finestra.

Data Creditore A Creditore B
3 nov 2026 riceve la PEC, annota la scadenza del 30 novembre riceve la PEC, avvia la verifica della relazione giurata
10 nov 2026 confronta l’offerta (14,5% = 12.664,30 €) con il riparto stimato dal curatore nella liquidazione contesta internamente la stima del capannone: una perizia di parte lo valuta 318.400 €
12 nov 2026 decide per il dissenso valuta che con la stima della relazione vota per 140.860 € al 22% (30.989,20 € offerti sulla parte degradata)
23 nov 2026 invia il dissenso secondo le modalità della comunicazione, conserva ricevute invia il dissenso per la parte degradata, motivando la riserva di opposizione
30 nov 2026 scadenza: il dissenso è agli atti scadenza: il dissenso è agli atti
dic 2026 se la proposta è approvata, riceve la comunicazione come dissenziente e valuta l’opposizione nel termine fissato valuta l’opposizione all’omologazione sostenendo la sottostima del bene

Secondo calendario: il creditore che lascia correre.

Data Creditore A Creditore B
3 nov 2026 la PEC finisce in una casella non monitorata la PEC viene inoltrata all’ufficio legale come “aggiornamento procedura”
30 nov 2026 scadenza: nessun dissenso, si presume consenziente per 87.340 € scadenza: nessun dissenso, si presume consenziente per 140.860 €
2 dic 2026 scopre la proposta il legale esamina la PEC e prepara un dissenso
10 dic 2026 — invia il dissenso: tardivo, giuridicamente irrilevante
dic 2026 non riceve la comunicazione destinata ai dissenzienti può solo valutare un’opposizione come interessato, senza aver espresso il dissenso nel termine

Il peso dei due voti. Si ipotizzi che i crediti ammessi al voto siano complessivamente 1.912.480 € e che, senza i dissensi di A e B, i dissensi pervenuti ammontino a 803.150 €. Nel primo calendario i dissensi salgono a 803.150 + 87.340 + 140.860 = 1.031.350 €, cioè oltre la metà dei crediti ammessi al voto (956.240 €): la proposta, a parità di altri elementi, non raggiunge la maggioranza dei crediti. Nel secondo calendario i dissensi restano a 803.150 €, il 42% circa: la proposta passa, e passa anche con il “voto” silenzioso di A e B. Il calcolo è volutamente semplificato (la proposta con classi richiede ulteriori verifiche ai sensi dell’art. 244), ma mostra il punto: in questa procedura, la differenza tra opporsi e acconsentire è una data.

Una terza variante: la rinuncia alla prelazione. Se B, invece di limitarsi a votare per la parte degradata, avesse rinunciato alla prelazione su un ulteriore terzo dell’intero credito (almeno 137.587 €, pari a un terzo di 412.760 €), avrebbe potuto votare per un importo maggiore. Ma la rinuncia, ai fini del concordato, trasforma quella parte in chirografo: se la proposta fosse comunque approvata, B riceverebbe il 14,5% anziché la soddisfazione privilegiata su quella quota. È il classico caso in cui la scelta tecnica sul voto ha un costo economico diretto, e va calcolata prima della scadenza del 30 novembre.

I binari paralleli: come cambia il calendario quando qualcuno si muove

La sequenza descritta finora è quella lineare. Nella realtà, il calendario del voto può deviare in più direzioni, a seconda delle iniziative dei soggetti coinvolti.

Primo binario: arriva una proposta concorrente. Se, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, viene depositata un’altra proposta, l’art. 241, comma 2, CCII prevede che tutte siano sottoposte ai creditori, salvo che curatore e comitato individuino congiuntamente quelle più convenienti. L’effetto sul calendario è duplice: il passaggio dei pareri si ripete per la nuova proposta, e la comunicazione può partire più tardi. Per il creditore, la PEC conterrà più proposte, con la necessità di esprimersi su ciascuna.

Secondo binario: il giudice delegato rileva un vizio formale. Come ha chiarito Cass. civ., Sez. I, 8 agosto 2023, n. 24121, il controllo del giudice delegato è di legittimità formale, e il provvedimento che rileva vizi non impedisce di ripresentare un’istanza corretta o di riproporla motivando sull’errore della valutazione. Il calendario torna indietro alla tappa del deposito, ma la proposta non è definitivamente perduta.

Terzo binario: la proposta prevede classi. Il vaglio del tribunale sulle classi (art. 241, comma 3) si inserisce prima della comunicazione e può allungare il calendario di settimane. Se il tribunale ritiene non corretto l’utilizzo dei criteri, il proponente può riformulare le classi; anche qui il calendario riparte dalla fase precedente alla comunicazione.

Quarto binario: i creditori sono numerosi. Con l’autorizzazione del giudice delegato ex art. 242 CCII, la comunicazione individuale è sostituita dalla pubblicazione su quotidiani o da altre forme idonee. Il termine per il dissenso continua a esistere, ma il suo dies a quo non coincide più con la ricezione di una PEC personale: coincide con la forma di pubblicità autorizzata. È il binario più insidioso per il creditore poco attento.

Quinto binario: la liquidazione è in corso. Il deposito della proposta può indurre il giudice delegato a sospendere le operazioni di liquidazione, secondo il principio affermato, sotto la legge fallimentare, da Cass. civ., Sez. I, 3 aprile 2002, n. 4760, fino al decreto di trasferimento. Per chi partecipa a una vendita o attende un riparto, questo binario cambia il calendario in modo rilevante: la vendita può arrestarsi in attesa dell’esito del voto.

Sesto binario: la proposta viene respinta. Se dalla relazione del curatore risulta che le maggioranze non sono state raggiunte, il concordato non si apre alla fase di omologazione e la liquidazione prosegue. Nulla impedisce, in astratto, la presentazione di una nuova proposta, migliorata alla luce del dissenso manifestato, che ripartirà dalla tappa del deposito.

Settimo binario: la proposta viene approvata ma qualcuno si oppone. Il calendario si allunga della fase di opposizione davanti al tribunale, con l’eventuale istruttoria prevista dall’art. 245, comma 4. È il binario in cui i vizi del voto (comunicazioni irregolari, crediti computati in modo errato, soggetti esclusi che hanno votato) emergono e vengono valutati.

Le cinque finestre critiche del voto

  1. La finestra della PEC attiva. Prima ancora che la proposta venga depositata, il creditore deve avere un indirizzo PEC funzionante e comunicato alla procedura: è l’unico canale attraverso cui la scheda di voto arriverà. Una PEC piena o disattivata non sospende il termine.

  2. La finestra del parere del comitato. Per chi siede nel comitato dei creditori, il parere favorevole o contrario decide se il voto si terrà. È il momento in cui una proposta debole può essere fermata o migliorata prima di arrivare a tutti.

  3. La finestra delle classi. Prima della comunicazione, quando la proposta prevede trattamenti differenziati, il tribunale verifica i criteri di formazione delle classi. Le osservazioni sulla collocazione di un credito hanno qui la massima efficacia.

  4. La finestra del dissenso. Dai venti ai trenta giorni fissati dal giudice delegato, senza sospensione feriale: è la finestra decisiva. Dentro di essa vanno anche fatte le rinunce alla prelazione, documentati i subentri e verificati gli importi. Fuori di essa, il silenzio è consenso.

  5. La finestra dell’opposizione all’omologazione. Dai quindici ai trenta giorni fissati con decreto dopo l’approvazione: è l’ultimo momento per far valere davanti al tribunale i vizi della procedura di voto e, nei limiti di legge, le ragioni di convenienza.

Le domande sul tempo

Ho ricevuto la PEC del curatore quindici giorni fa e non ho fatto nulla: posso ancora votare contro?
Dipende dal termine fissato dal giudice delegato, che è compreso tra venti e trenta giorni e deve essere indicato nella comunicazione. Se il termine non è scaduto, il dissenso può ancora essere inviato, secondo le modalità indicate. Se è scaduto, il silenzio vale come consenso e il dissenso tardivo non viene computato.

La scadenza cade in agosto: il termine si sospende?
No, in linea generale. L’art. 9 CCII esclude la sospensione feriale (1-31 agosto) nei procedimenti disciplinati dal Codice, salvo diversa disposizione. Il termine per il dissenso va calcolato come se agosto fosse un mese qualsiasi.

Ho comprato il credito dopo l’apertura della liquidazione giudiziale: posso votare?
Solo se sei una banca o un altro intermediario finanziario. Per tutti gli altri cessionari, l’art. 243, comma 7, CCII esclude il diritto di voto per i trasferimenti successivi alla sentenza di apertura.

Sono stato escluso dallo stato passivo e ho impugnato: il mio dissenso conta?
No: votano i creditori che risultano dallo stato passivo esecutivo (o dall’elenco provvisorio), compresi quelli ammessi con riserva, ma non quelli esclusi, anche se l’impugnazione è pendente. Le ragioni potranno semmai essere spese con l’opposizione all’omologazione, che l’art. 245 ammette anche da parte di altri interessati; tieni presente però che, sotto la vecchia legge fallimentare, la Cassazione (n. 9405/2002) negava questa legittimazione ai creditori esclusi, e che la tutela tipica del creditore contestato passa per il trattamento che la proposta riserva ai crediti sub iudice.

Quanto dura in tutto la procedura di voto, dal deposito all’omologazione?
Non esiste una durata legale complessiva. Il solo segmento a durata certa è la finestra del dissenso (20-30 giorni). A questa si aggiungono i tempi dei pareri e, se ci sono classi, del vaglio del tribunale prima della comunicazione; dopo la scadenza, i dieci giorni per la richiesta di omologazione, i 15-30 giorni per le opposizioni e i tempi della decisione del tribunale. Realisticamente, dal deposito della proposta al decreto di omologazione si ragiona in mesi, non in settimane.

Le pronunce che scandiscono la procedura di voto

Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa della procedura cui si riferiscono. Una precisazione di metodo è doverosa: la giurisprudenza di legittimità specificamente formatasi sugli artt. 240-245 CCII è ancora esigua, perché il concordato nella liquidazione giudiziale si applica alle procedure aperte dopo l’entrata in vigore del Codice e i tempi di arrivo in Cassazione sono lunghi. Per questo, accanto all’unica pronuncia di legittimità reperita sul nuovo testo, sono riportate decisioni rese sulla legge fallimentare (artt. 124-129 l.fall. per il concordato fallimentare; artt. 177-178 l.fall. per il concordato preventivo, richiamati per analogia), dichiarate come tali, il cui principio è riprodotto in termini sostanzialmente analoghi nelle norme del Codice. Ogni principio è riformulato e non riproduce la massima ufficiale.

Tappa del deposito: la sospensione della liquidazione

Cass. civ., Sez. I, sentenza 3 aprile 2002, n. 4760 (legge fallimentare)
Principio. I provvedimenti del giudice delegato possono essere modificati o revocati, d’ufficio o su istanza, finché non hanno avuto esecuzione; per gli atti di liquidazione il momento rilevante è il decreto di trasferimento, non l’aggiudicazione. Ne segue che, depositata una proposta di concordato, il giudice delegato può sospendere la liquidazione dell’attivo anche dopo il versamento del prezzo, fino all’emissione del decreto di trasferimento.
Rilevanza. Spiega perché il deposito della proposta, pur non facendo decorrere termini per i creditori, può incidere subito sul calendario delle vendite: è il primo effetto concreto della proposta, ancor prima del voto.

Tappa dei pareri: chi valuta il merito della proposta

Cass. civ., Sez. I, ordinanza 8 agosto 2023, n. 24121
Principio. Il giudizio sul merito della proposta di concordato compete al comitato dei creditori; il giudice delegato, anche quando il comitato manca, si limita al controllo di legittimità formale. Le decisioni che si pronunciano sulla regolarità formale non impediscono di presentare una nuova istanza depurata dai vizi rilevati, né di riproporre la stessa istanza spiegando perché la precedente valutazione sarebbe errata.
Rilevanza. Fissa la divisione dei ruoli nella fase che precede la comunicazione ai creditori e chiarisce che un rigetto formale non chiude definitivamente la strada del concordato: il calendario si riavvolge, ma non si interrompe.

Cass. civ., Sez. I, sentenza 26 novembre 2010, n. 24026 (legge fallimentare, disciplina anteriore alla riforma del 2006)
Principio. In un fallimento regolato dalla disciplina previgente, il parere del comitato dei creditori sulla proposta (nella specie formulata dal curatore) seguiva le regole generali sul funzionamento del comitato: poteva risultare da dichiarazioni separate dei componenti, senza delibera collegiale formale, e il silenzio poteva valere come assenso se la richiesta lo aveva espressamente avvertito. L’obbligo di una sintetica motivazione è stato introdotto solo con la riforma. L’eventuale vizio del parere è superato dall’approvazione dei creditori.
Rilevanza. Va letta con cautela, perché il CCII richiede un parere favorevole del comitato come condizione per la comunicazione; resta significativa per il principio secondo cui il voto favorevole dei creditori assorbe le irregolarità della fase preparatoria, tema che riemerge nelle opposizioni all’omologazione.

Tappa dei votanti: lo stato passivo come base del voto

Cass. civ., Sez. I, sentenza 10 febbraio 2011, n. 3274 (legge fallimentare)
Principio. Sono legittimati al voto i creditori risultanti dallo stato passivo reso esecutivo, non soltanto quelli chirografari. Il voto del creditore privilegiato produce effetti solo nelle ipotesi tipiche: rinuncia alla prelazione con pagamento integrale previsto, soddisfazione parziale per incapienza accertata della garanzia, mancanza o insufficienza del bene su cui la prelazione dovrebbe esercitarsi. Nel caso deciso, i creditori erano Comuni titolari del privilegio ex art. 2768 c.c. in assenza di beni sequestrati a garanzia del risarcimento.
Rilevanza. È il precedente che meglio illumina i commi 1-4 dell’art. 243 CCII: chi vota e per quale importo, con particolare riguardo ai privilegiati e alla degradazione per incapienza.

Tappa dei casi di confine: subentri e cessioni

Cass. civ., Sez. I, sentenza 26 luglio 2002, n. 11038 (legge fallimentare)
Principio. Chi subentra nella titolarità di un credito già ammesso al passivo non è esonerato dall’onere di far valere il subentro nella procedura; se non lo fa, il diritto di voto resta al creditore originariamente ammesso.
Rilevanza. Ancorando il voto all’intestazione nello stato passivo, anticipa il criterio documentale dell’art. 243, comma 1, CCII e si coordina con la regola del comma 7 sui trasferimenti successivi all’apertura.

Cass. civ., Sez. I, sentenza 2 luglio 1998, n. 6469 (legge fallimentare)
Principio. La regola sul subentro vale qualunque ne sia la causa, cessione del credito o surrogazione legale di chi ha pagato: l’ammissione al passivo riguarda un soggetto determinato, e un errore sull’identità del creditore espone al rischio che il pagamento non sia liberatorio.
Rilevanza. Estende la soluzione alla surrogazione (si pensi al garante che ha pagato la banca durante la procedura), ipotesi frequente nelle liquidazioni giudiziali con molte garanzie personali, e mostra perché il cessionario o il surrogato devono attivarsi prima della scadenza del voto.

Tappa delle classi e delle proposte concorrenti

Cass. civ., Sez. I, sentenza 11 agosto 2010, n. 18621 (legge fallimentare, testo successivo al D.Lgs. 5/2006 e anteriore alla L. 69/2009)
Principio. Se più proposte vengono approvate per silenzio-assenso e uno solo dei proponenti chiede l’omologazione, il tribunale verifica soltanto la regolarità della procedura e l’esito della votazione; se tutti i proponenti la chiedono, il tribunale non può confrontare le proposte per scegliere la più conveniente, perché la scelta spetta ai creditori.
Rilevanza. Mostra il peso del voto quando la comunicazione contiene più proposte, ipotesi oggi regolata dall’art. 241, comma 2, CCII.

Cass. civ., Sez. I, sentenza 10 febbraio 2011, n. 3274 (legge fallimentare, secondo profilo)
Principio. La formazione delle classi nel concordato fallimentare è facoltativa, anche in presenza di interessi in parte divergenti; dentro la classe il voto del singolo non si valuta alla luce di un preteso interesse superiore della massa, e l’esclusione per conflitto d’interessi opera solo nei casi previsti dalla legge.
Rilevanza. Conferma che la partecipazione al voto è la regola e l’esclusione l’eccezione, chiave di lettura dell’art. 243, comma 5, CCII.

Tappa del voto: importo e rango

Cass. civ., Sez. I, sentenza 5 ottobre 2000, n. 13282 (concordato preventivo, art. 178 l.fall.)
Principio. Il creditore ammesso provvisoriamente come chirografario per l’intero credito può aderire anche se si considera privilegiato, e l’adesione vale per tutto l’importo riconosciuto; non producono effetto né la dichiarazione di limitare il voto alla parte chirografaria né la rinuncia parziale alla prelazione.
Rilevanza. Per analogia, ribadisce che l’importo di voto è quello risultante dalla procedura, non quello rivendicato dal creditore.

Cass. civ., Sez. I, sentenza 22 marzo 2010, n. 6901 (concordato preventivo, art. 177 l.fall., disciplina anteriore al D.Lgs. 169/2007)
Principio. Quando i privilegiati non avevano diritto di voto, la proposta che non ne prevedeva il pagamento integrale era inammissibile; esclusa l’applicazione analogica dell’art. 124 l.fall.
Rilevanza. Spiega, per contrasto, la logica dell’attuale voto dei privilegiati degradati per incapienza (art. 243, comma 4, CCII).

Tappa del computo e delle contestazioni

Cass. civ., Sez. I, sentenza 23 maggio 2000, n. 6715 (concordato preventivo, art. 178 l.fall.)
Principio. Nel sistema dell’adunanza, le adesioni successive erano computabili solo se nell’adunanza fosse stata raggiunta la maggioranza numerica; l’eventualità che alcune adesioni “potessero” essere considerate restava astratta finché il tribunale non avesse deciso diversamente sulle contestazioni.
Rilevanza. Le contestazioni sul computo si decidono davanti al tribunale: la tempestività e la precisione del dissenso sono la vera tutela.

Cass. civ., Sez. I, sentenza 24 marzo 2000, n. 3521 (concordato preventivo, art. 177 l.fall.)
Principio. Nel reclamo del debitore contro l’accertamento del mancato raggiungimento delle maggioranze, il creditore dissenziente il cui credito è contestato non assume la qualità di parte; l’ammissione al voto non incide sull’accertamento del credito ai fini del pagamento.
Rilevanza. Separa il piano del voto da quello dell’accertamento: utile per i crediti ammessi con riserva o contestati.

Tappa dell’omologazione: chi può opporsi

Cass. civ., Sez. I, sentenza 27 giugno 2002, n. 9405 (legge fallimentare, artt. 127, 129 e 136)
Principio. I creditori non ammessi allo stato passivo, anche se hanno impugnato l’esclusione, non erano legittimati a opporsi all’omologazione, riservata ai dissenzienti con diritto di voto (ammessi anche con riserva o in via provvisoria); ai creditori contestati spettava solo l’accantonamento in fase di esecuzione, nella misura accertata con sentenza definitiva.
Rilevanza. Va confrontata con l’apertura dell’art. 245, comma 2, CCII a “qualsiasi altro interessato”: il creditore escluso non deve contare automaticamente sull’opposizione.

Una nota sulle fonti normative. Il testo degli artt. 241, 242, 243 e 245 CCII qui commentato è quello vigente dopo il D.Lgs. 136/2024, che ha inciso sui commi relativi alla comunicazione via PEC, ai numerosi creditori, al diritto di voto degli ammessi con riserva, agli esclusi dal voto e al giudizio di omologazione; l’art. 245, comma 5, risulta ulteriormente modificato dal D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali. Il numero di pronunce di legittimità sul nuovo testo è destinato a crescere: chi affronta una procedura di voto deve verificare, al momento, gli orientamenti del tribunale competente.

Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa

Interveniamo nel punto del calendario in cui ti trovi: se la proposta non è ancora stata depositata lavoriamo sulla preparazione, se la PEC è già arrivata lavoriamo sul termine, se il voto è chiuso lavoriamo sull’omologazione.

  1. Ricostruiamo la tua posizione nello stato passivo o nell’elenco provvisorio: importo, rango, eventuale riserva, eventuali crediti ulteriori, per stabilire se voti e per quale importo prima che la finestra si apra.
  2. Verifichiamo il canale delle comunicazioni: controlliamo che l’indirizzo PEC indicato alla procedura sia corretto e presidiato, e se la procedura è stata autorizzata alla pubblicità sostitutiva ex art. 242 CCII.
  3. Analizziamo la proposta e i pareri confrontando quanto offerto con i presumibili risultati della liquidazione indicati dal curatore, classe per classe.
  4. Calcoliamo il termine esatto per il dissenso sulla base del provvedimento del giudice delegato e della data di comunicazione, tenendo conto che la sospensione feriale 1-31 agosto non opera.
  5. Valutiamo con i numeri la rinuncia alla prelazione: simuliamo l’effetto della rinuncia totale o parziale (non inferiore a un terzo del credito) sul peso del voto e sul trattamento economico se la proposta passa.
  6. Esaminiamo la relazione giurata quando il tuo credito privilegiato viene degradato per incapienza, per verificare se la stima del bene incide in modo corretto sull’importo di voto.
  7. Redigiamo e trasmettiamo il dissenso secondo le modalità indicate nella comunicazione, con verifica dei poteri di firma e conservazione delle ricevute.
  8. Documentiamo subentri, cessioni e surrogazioni presso la procedura, verificando la data del trasferimento rispetto alla sentenza di apertura.
  9. Per il proponente, curiamo il ricorso al giudice delegato e la coerenza delle classi con i criteri dell’art. 240, in vista del vaglio del tribunale e del parere del comitato.
  10. Dopo il voto, prepariamo l’opposizione all’omologazione o la difesa della proposta approvata, nel termine di 15-30 giorni fissato con decreto.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella che pesa di più su questo tema: l’esperto è il professionista che il legislatore ha chiamato a facilitare le trattative tra impresa e creditori, e la procedura di voto nel concordato della liquidazione giudiziale è il momento in cui quelle trattative si traducono in consensi e dissensi misurabili. L’esperienza di Gestore della crisi e di fiduciario OCC completa il quadro, perché anche nelle procedure di sovraindebitamento il consenso dei creditori si raccoglie con termini brevi e meccanismi di silenzio-assenso.

La strategia resta la stessa dalla prima analisi fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta il voto è anche chi segue l’opposizione all’omologazione e gli eventuali gradi successivi, senza dispersione di informazioni. Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti, lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti verificano i numeri della proposta e il confronto con la liquidazione, gli avvocati presidiano termini, forme e contraddittorio.

Chiusura

La procedura di voto nel concordato della liquidazione giudiziale è breve, documentale, e non concede seconde occasioni. Una PEC, un termine tra venti e trenta giorni, una regola che trasforma il silenzio in consenso: tutto il resto (pareri, classi, relazione del curatore, omologazione) ruota attorno a questa finestra. Il tempo è la risorsa più preziosa del creditore e del proponente, ed è anche quella più sprecata: un dissenso che arriva il giorno dopo la scadenza vale quanto un sì.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente nel punto d’incontro tra le competenze certificate dell’Avvocato: la negoziazione tra impresa in crisi e ceto creditorio, propria dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e la gestione delle adesioni e dei dissensi dei creditori nelle procedure di composizione, propria del Gestore della crisi L. 3/2012 e del fiduciario OCC. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo il calendario e costruiremo la strategia di voto prima che la finestra si chiuda.

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