Questa pagina raccoglie le domande che riceviamo più spesso sul riparto dell’attivo nella liquidazione giudiziale, con risposte complete e in un linguaggio diretto. Sono le domande di chi ha un credito ammesso al passivo e aspetta di sapere quando e quanto verrà pagato, ma anche di chi un’impresa la guidava e vuole capire che fine fanno i soldi incassati dal curatore.
Il quadro normativo è quello del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), come modificato dai correttivi, da ultimo dal D.Lgs. 136/2024. Il riparto è regolato nel capo dedicato alla “Ripartizione dell’attivo”, dagli artt. 220 a 232 CCII: l’art. 220 disciplina il procedimento (progetto, comunicazione, reclamo, esecutività), l’art. 221 l’ordine di distribuzione, gli artt. 227 e 228 i riparti parziali e gli accantonamenti, l’art. 230 il pagamento, l’art. 232 la ripartizione finale. Molti principi elaborati dai giudici sull’art. 110 della vecchia legge fallimentare restano utili per leggere le norme nuove, e lo diremo ogni volta che li richiamiamo.
Perché ci occupiamo di questo tema? Il riparto è il momento in cui la crisi d’impresa diventa, per ciascun creditore, un numero: la percentuale incassata. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno come si forma e come si distribuisce il valore di un’impresa in crisi. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC, e quindi lavora abitualmente con piani di riparto, graduazioni dei crediti e accantonamenti anche nelle procedure dei soggetti non fallibili. Un progetto di riparto si legge con lo stesso metodo con cui si costruisce un piano: si verifica ogni numero e ogni grado di prelazione.
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Le basi
Che cos’è, in parole semplici, il riparto dell’attivo?
È la distribuzione ai creditori, secondo un ordine fissato dalla legge, del denaro che il curatore ha ricavato liquidando i beni del debitore.
Nella liquidazione giudiziale (la procedura che ha preso il posto del fallimento) succedono tre cose in parallelo. Il curatore accerta il passivo, cioè chi sono i creditori, per quali importi e con quale grado di preferenza: il risultato è lo stato passivo reso esecutivo dal giudice delegato. Il curatore liquida l’attivo: vende immobili, macchinari, magazzino, incassa crediti, recupera somme con le azioni revocatorie o di responsabilità. Infine il curatore distribuisce: mette insieme le somme incassate e le ripartisce tra i creditori ammessi.
Il riparto è proprio quest’ultima fase. Non è un atto libero del curatore: è un procedimento con passaggi obbligati. Il curatore prepara un progetto, lo comunica a tutti i creditori, i creditori possono contestarlo con un reclamo al giudice delegato, e solo quando il giudice lo dichiara esecutivo si paga.
Due precisazioni evitano molti equivoci. La prima: il riparto non serve a rimettere in discussione chi è creditore e per quanto. Quella partita si gioca nell’accertamento del passivo e nelle relative impugnazioni. Nel riparto si discute di come si applicano i numeri già accertati: quanto c’è da distribuire, in che ordine, con quali accantonamenti. La seconda: i riparti possono essere più di uno. La legge prevede riparti periodici man mano che arriva liquidità e una ripartizione finale a chiusura delle operazioni.
Chi partecipa al riparto e chi ne resta fuori?
Partecipano al riparto i creditori ammessi allo stato passivo, ciascuno nel grado che gli è stato riconosciuto: prededucibili, privilegiati (con privilegio generale o speciale), ipotecari e pignoratizi, chirografari, postergati.
Il quadro però è più articolato di così, e conviene conoscerlo:
- I creditori ammessi con riserva (per esempio perché il loro credito è condizionato o perché manca un documento) non incassano subito: per loro si accantona la quota, che verrà pagata se e quando la riserva sarà sciolta (art. 228 CCII).
- I creditori che hanno impugnato lo stato passivo con i giudizi dell’art. 206 CCII (opposizione, impugnazione, revocazione) ricevono comunque la comunicazione del progetto. L’art. 220 lo dice espressamente: il prospetto va inviato a tutti i creditori, compresi quelli coinvolti in quei giudizi.
- I creditori ammessi tardivamente concorrono ai riparti successivi alla loro ammissione, secondo le regole degli artt. 225 e 226 CCII; chi ha una prelazione ha strumenti per recuperare, nei limiti di legge, quanto non ha preso nei riparti precedenti.
- Chi non ha presentato domanda di ammissione resta fuori. Il riparto non è il luogo per far valere crediti mai insinuati.
Il punto da ricordare: se non sei nello stato passivo, il riparto non ti riguarda come beneficiario; se ci sei con riserva o con un giudizio pendente, la tua quota deve essere accantonata o garantita. È uno dei controlli che facciamo per primi quando un creditore ci porta il progetto.
Ogni quanto il curatore deve fare un riparto?
Ogni quattro mesi, salvo un diverso termine stabilito dal giudice delegato.
L’art. 220, comma 1, CCII impone al curatore, a partire dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo (art. 204, comma 4), di inviare a tutti i creditori un prospetto delle somme disponibili ogni quattro mesi. Se il passivo accertato lo consente, al prospetto si accompagna un progetto di ripartizione, calcolato al netto delle somme che servono alla procedura (spese, compensi, costi delle liquidazioni in corso).
È una regola pensata per evitare il fenomeno dei soldi “fermi” sul conto della procedura per anni mentre i creditori aspettano. La norma ha anche un presidio: l’ultimo comma dell’art. 220 qualifica come giusta causa di revoca del curatore l’inosservanza di questo obbligo quando ci sono somme disponibili.
Attenzione a due aspetti pratici. Il prospetto è dovuto anche se non c’è ancora nulla da distribuire: serve a informare. Il progetto, invece, si redige solo quando le somme disponibili e lo stato dell’accertamento del passivo permettono un riparto sensato. Un creditore che vede passare i mesi senza prospetti, mentre sa che sono stati venduti beni, ha strumenti per chiedere conto al curatore, anche con il reclamo contro le omissioni dell’organo previsto dall’art. 133 CCII.
La procedura
Mi è arrivato un progetto di riparto via PEC: cosa devo guardare?
Prima di tutto la data: da quel giorno corrono quindici giorni per il reclamo (ci torniamo subito). Poi conviene leggere il progetto con un ordine preciso, perché è un documento tecnico e gli errori si nascondono nei dettagli.
- La massa attiva da ripartire. Quanto è stato incassato, quanto viene trattenuto per le spese future della procedura, quanto è effettivamente distribuibile.
- La provenienza delle somme. Il curatore deve tenere distinti i ricavi derivanti da beni gravati da ipoteca, pegno o privilegio speciale (sono i “conti speciali” dell’art. 223 CCII). Se il tuo credito è garantito da un bene specifico, devi verificare quanto ha reso proprio quel bene e quali spese gli sono state imputate.
- Il tuo grado. Il progetto deve collocarti nel grado riconosciuto dallo stato passivo. Un credito ammesso in privilegio non può comparire tra i chirografari, né il contrario.
- Le spese imputate. Le spese di conservazione e vendita di un bene vincolato si imputano a quel bene; le spese generali si ripartiscono secondo criteri che il progetto deve rendere leggibili.
- Gli accantonamenti. Somme trattenute per crediti con riserva, giudizi pendenti, tardivi in corso di accertamento.
- La percentuale finale riconosciuta al tuo credito, e il confronto con quella degli altri creditori dello stesso grado.
Un progetto di riparto si contesta sui numeri e sui gradi, non sull’esistenza del credito. Se l’errore riguarda l’importo ammesso, la strada non è il reclamo sul riparto ma gli strumenti dell’accertamento del passivo, se ancora percorribili.
Entro quanto e davanti a chi posso fare reclamo?
Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, con reclamo al giudice delegato. Il termine è perentorio.
L’art. 220, comma 3, CCII rinvia alla forma del reclamo previsto dall’art. 133 CCII (il rimedio contro gli atti del curatore). Il reclamo si propone al giudice delegato; il giudice decide con decreto, dopo aver sentito il curatore e gli interessati. Contro il decreto del giudice delegato è poi previsto il reclamo al tribunale secondo le regole generali dell’art. 124 CCII.
Su quale sia l’impugnazione esperibile contro la decisione finale del tribunale, la giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare ha dato una risposta chiara: le Sezioni Unite (Cass. S.U., 26 settembre 2019, n. 24068) hanno ritenuto che il decreto del tribunale che decide sul reclamo e dichiara esecutivo un riparto, anche parziale, abbia carattere decisorio e definitivo, e sia quindi impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. La stessa pronuncia ha chiarito un punto spesso trascurato: il reclamo coinvolge tutti i creditori ammessi al riparto, che vanno messi in condizione di partecipare. Il principio è stato espresso sulla disciplina previgente, ma la struttura del procedimento è rimasta la stessa nel Codice della crisi.
Due avvertenze pratiche:
- La sospensione feriale (1-31 agosto) non va data per scontata. L’art. 9 CCII esclude, salvo diversa previsione, la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice. Un progetto ricevuto a fine luglio va trattato come se agosto non esistesse.
- Il reclamo deve essere motivato. Non basta scrivere “non sono d’accordo”: vanno indicate le voci contestate, la ragione giuridica e, possibilmente, il calcolo alternativo.
Che cosa succede se nessuno fa reclamo?
Il giudice delegato, su istanza del curatore, dichiara esecutivo il progetto e si passa al pagamento.
Scaduto il termine di quindici giorni, il curatore deposita un’istanza con il progetto e la prova di averlo trasmesso a tutti i creditori (art. 220, comma 4, CCII). Il giudice delegato verifica la regolarità formale della comunicazione e dichiara esecutivo il progetto con decreto.
La prova della trasmissione non è una formalità. La giurisprudenza sulla legge fallimentare l’ha sempre presa sul serio: Cass. civ., Sez. I, 23 gennaio 2013, n. 1523 ha affermato, sulla disciplina anteriore alla riforma del 2006, che l’avviso del progetto doveva essere comunicato a pena di nullità anche ai creditori non ammessi che avevano proposto opposizione allo stato passivo, perché legittimati a interloquire. Oggi l’art. 220 CCII risolve il problema in modo esplicito, includendo nella platea dei destinatari i creditori coinvolti nei giudizi dell’art. 206; ma la logica è la stessa: chi può essere inciso dal riparto deve poterlo conoscere e contestare.
Una volta esecutivo e non impugnato, il riparto si consolida. Le somme distribuite in base a un riparto esecutivo non si rimettono in discussione, salvo i casi specifici di restituzione previsti dalla legge (art. 229 CCII, di cui parleremo più avanti).
E se qualcuno fa reclamo, si blocca tutto?
No. Il progetto viene dichiarato esecutivo lo stesso, ma con l’accantonamento delle somme contestate.
È uno dei passaggi più intelligenti della disciplina, previsto dall’art. 220, comma 5, CCII. Se un creditore contesta, non tutti gli altri devono aspettare l’esito della lite. Il giudice delegato dichiara esecutivo il progetto per la parte non contestata e accantona l’importo oggetto di controversia. Quando il reclamo è deciso, il provvedimento stabilisce anche dove vanno le somme accantonate: al reclamante, se ha ragione, oppure agli altri creditori secondo il progetto originario.
L’accantonamento non si fa se il creditore interessato ha prestato la fideiussione prevista dal comma 2 dello stesso articolo: in quel caso il denaro viene pagato subito, ma con una garanzia di restituzione.
In sintesi: un reclamo protegge la quota contestata, non congela l’intero riparto. Questo ha una conseguenza strategica: il reclamo va calibrato. Contestare voci marginali o generiche espone a un rigetto senza alcun beneficio; contestare con precisione la voce che incide sulla propria quota ottiene almeno l’effetto di mettere al sicuro quell’importo fino alla decisione.
| Fase | Atto | Termine | Chi decide |
|---|---|---|---|
| Prospetto e progetto | Il curatore invia prospetto delle somme e, se possibile, progetto di riparto a tutti i creditori | Ogni 4 mesi dal decreto di esecutività dello stato passivo (o termine fissato dal GD) | Curatore |
| Reclamo | Il creditore contesta il progetto | 15 giorni dalla ricezione, perentorio | Giudice delegato (art. 133 CCII) |
| Esecutività senza reclami | Istanza del curatore con prova della trasmissione | Dopo la scadenza dei 15 giorni | Giudice delegato |
| Esecutività con reclami | Progetto esecutivo con accantonamento delle somme contestate | Contestuale | Giudice delegato |
| Impugnazione del decreto del GD | Reclamo | Secondo l’art. 124 CCII | Tribunale |
| Contro il decreto del tribunale | Ricorso straordinario per cassazione (orientamento Cass. S.U. 24068/2019, formato sulla l.f.) | Termini del ricorso per cassazione | Corte di cassazione |
| Pagamento | Il curatore paga secondo le modalità stabilite dal GD | Dopo l’esecutività | Curatore |
| Ripartizione finale | Dopo l’approvazione del rendiconto e la liquidazione del compenso del curatore | Fine delle operazioni | Giudice delegato |
Quando arrivano davvero i soldi e come vengono pagati?
Dopo il decreto di esecutività, con le modalità stabilite dal giudice delegato.
L’art. 230 CCII affida al giudice delegato la scelta delle modalità di pagamento, purché siano tali da garantire la prova dell’avvenuto pagamento e l’identificazione del creditore. In concreto, nella prassi dei tribunali, il pagamento avviene di regola con bonifico sul conto indicato dal creditore, previa verifica dell’intestazione, oppure con mandati di pagamento.
Qui il creditore può fare molto per non perdere tempo:
- comunicare per tempo l’IBAN e tenerlo aggiornato;
- se il credito è stato ceduto, far risultare la cessione alla procedura con documentazione idonea, perché il curatore paga il titolare risultante;
- se il creditore è una società cessata o fusa, documentare la successione.
Che cosa succede se il creditore non si fa trovare? Per la ripartizione finale, l’art. 232 CCII prevede che le somme non riscosse siano depositate e che, decorso il periodo stabilito dalla legge senza che gli aventi diritto le abbiano richieste, abbiano la destinazione fissata dalla norma, con una possibilità di attribuzione ai creditori rimasti insoddisfatti che ne facciano richiesta. Il messaggio pratico è semplice: un creditore irreperibile rischia di vedere la propria quota restare bloccata per anni e poi uscire dal suo patrimonio.
I casi particolari
Il mio credito è contestato in un giudizio: mi pagano o no?
Dipende: la somma viene accantonata oppure può essere pagata subito se presti una fideiussione.
L’art. 220, comma 2, CCII disciplina proprio questa situazione. Se sono pendenti giudizi sullo stato passivo (art. 206), il progetto deve indicare, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili e quelle che possono essere ripartite solo se il creditore presenta una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti previsti dall’art. 574 c.p.c. (banche, assicurazioni, intermediari autorizzati). La garanzia copre la restituzione di quanto eventualmente incassato in eccesso, maggiorato degli interessi al tasso previsto dalla norma (quello della BCE per le operazioni di rifinanziamento principale). La stessa regola si applica a chi ha un credito contestato o che risulti, in tutto o in parte, insussistente.
In pratica il creditore ha una scelta:
- attendere l’esito del giudizio, lasciando la quota accantonata;
- anticipare l’incasso prestando la fideiussione, con il costo della garanzia e il rischio di dover restituire.
La convenienza dipende da tre variabili: l’importo, la durata prevedibile del giudizio, la solidità della propria posizione. Un creditore con un credito ammesso e un’impugnazione proposta da un concorrente su una parte marginale ha spesso interesse a garantire e incassare; un creditore il cui credito è messo in discussione in radice farà meglio a valutare con prudenza.
Sul piano dei principi, la giurisprudenza sulla legge fallimentare ha sempre tenuto ferma la separazione tra accertamento e riparto: Cass. civ., Sez. I, 7 agosto 2009, n. 18105 ha affermato che lo stato passivo approvato e non impugnato preclude, in sede di riparto, ogni questione su esistenza, entità e titolo del credito, e che pretese non fatte valere con l’opposizione (nel caso, rivalutazione e interessi post-fallimentari su crediti di lavoro) non possono essere recuperate attraverso il reclamo contro il decreto di esecutività del riparto.
Ho un’ipoteca sull’immobile venduto: incasso tutto io?
Incassi con preferenza sul ricavato di quel bene, al netto delle spese che gli sono imputabili e nei limiti della tua collocazione; per l’eventuale residuo non soddisfatto concorri con i chirografari.
L’ordine di distribuzione dell’art. 221 CCII, in sintesi, è questo:
- crediti prededucibili (quelli sorti per la procedura o così qualificati dalla legge);
- crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute, secondo l’ordine assegnato dalla legge;
- creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito ammesso, compresi i creditori privilegiati per la parte non soddisfatta sul bene;
- per ultimi, i crediti postergati.
Per i crediti garantiti su beni specifici entra in gioco la contabilità separata: il curatore tiene un conto speciale per ogni bene vincolato (art. 223 CCII), così da sapere esattamente quanto quel bene ha reso e quali spese lo gravano. Il creditore ipotecario partecipa al ricavato di quel bene, nel suo grado; se il ricavato non basta, per la differenza diventa chirografario e partecipa al riparto generale. Il rapporto con i prededucibili ha regole proprie (art. 222 CCII), che riguardano anche quali prededuzioni possono gravare sul ricavato dei beni vincolati: ne parliamo in un articolo dedicato.
Il controllo più importante per un creditore ipotecario è l’imputazione delle spese al “suo” bene. Spese di custodia, di vendita, compensi di stimatori e quota dei compensi del curatore riferibili alla liquidazione di quel bene incidono direttamente sull’importo netto. Un’imputazione errata si contesta con il reclamo sul progetto, ed è esattamente il tipo di questione che rientra nel perimetro del riparto, come chiarito, sulla disciplina precedente, da Cass. civ., Sez. I, 13 gennaio 2010, n. 393: in sede di riparto il giudice decide sulla graduatoria dei privilegi e sulla collocazione dei crediti, non sulla modifica dello stato passivo.
Sull’ordine dei privilegi e sulla prededuzione esistono articoli specifici: qui basta sapere che il progetto deve rispettare la gerarchia fissata dalla legge e che ogni deviazione è un motivo di reclamo.
Cosa sono i riparti parziali e perché trattengono una parte dei soldi?
Sono distribuzioni intermedie, fatte prima della fine della procedura, che non possono esaurire tutto l’attivo disponibile perché una parte deve restare accantonata.
L’art. 227 CCII disciplina i riparti parziali e prevede che una quota delle somme sia trattenuta. Gli accantonamenti servono a coprire le posizioni non ancora definite:
- crediti ammessi con riserva, in attesa che la riserva sia sciolta (art. 228 CCII);
- crediti oggetto di giudizi di opposizione o impugnazione dello stato passivo non ancora decisi;
- domande tardive ancora in corso di accertamento;
- spese future della procedura, comprese quelle per i giudizi pendenti e i compensi degli organi.
Quando la riserva si scioglie, o il giudizio si chiude, le somme accantonate vanno a chi ne ha diritto: al creditore la cui posizione è stata confermata, oppure, se la pretesa cade, ritornano nella massa e saranno distribuite agli altri nei riparti successivi.
Per il creditore, il riparto parziale è un incasso certo ma non definitivo nel quantum totale: la percentuale finale si conoscerà solo con la ripartizione finale. I dettagli sulla misura e sui limiti dei riparti parziali sono trattati in un articolo a parte; qui interessa il collegamento con il procedimento: anche il riparto parziale segue l’iter dell’art. 220 (progetto, comunicazione, reclamo, esecutività). Non a caso, la pronuncia delle Sezioni Unite del 2019 ricordata sopra riguardava proprio un riparto parziale.
Il riparto vale anche per le procedure da sovraindebitamento?
Sì, nella sostanza: anche nella liquidazione controllata si distribuisce l’attivo ai creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione, con un procedimento affidato al liquidatore e controllato dal giudice.
Il Codice della crisi, per la liquidazione controllata del sovraindebitato (consumatore, piccolo imprenditore, professionista, imprenditore agricolo, start-up innovativa), richiama in quanto compatibili le disposizioni sulla liquidazione giudiziale. Il risultato è che i concetti visti finora (graduazione, accantonamenti, riparti intermedi e finale) tornano anche lì, con gli adattamenti propri di una procedura più snella, in cui il ruolo del curatore è svolto dal liquidatore.
È qui che la pratica nelle procedure da sovraindebitamento diventa preziosa anche per i creditori di un’impresa in liquidazione giudiziale: l’Avv. Monardo, come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, lavora quotidianamente su graduazioni di crediti, percentuali di soddisfazione e piani di distribuzione; come Esperto Negoziatore D.L. 118/2021 conosce il lato dell’impresa in crisi e il modo in cui il valore viene stimato e poi allocato. Sono le stesse competenze che servono per leggere un progetto di riparto e capire dove si annida un errore.
Una distinzione resta però fondamentale: nel concordato preventivo non c’è un “progetto di riparto” del curatore come nella liquidazione giudiziale. I pagamenti seguono il piano omologato, e i rimedi del creditore insoddisfatto sono quelli tipici dell’esecuzione del concordato. Confondere le due cose porta a usare strumenti sbagliati.
Come si arriva alla ripartizione finale, e cosa c’entra il rendiconto del curatore?
La ripartizione finale si fa solo dopo che il rendiconto del curatore è stato approvato e il suo compenso liquidato: è l’ultimo riparto e chiude i conti della procedura.
Il percorso è scandito da due articoli. L’art. 231 CCII disciplina il rendiconto: compiuta la liquidazione, il curatore presenta al giudice delegato il conto della gestione, che viene depositato e portato a conoscenza dei creditori e del debitore, i quali possono formulare osservazioni e contestazioni prima dell’approvazione. L’art. 232 CCII disciplina la ripartizione finale: approvato il rendiconto e liquidato il compenso, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le stesse regole viste per i riparti precedenti.
Perché il rendiconto interessa al creditore? Perché è lì che si vede la fotografia completa: tutti gli incassi, tutte le spese, tutti i compensi. Le osservazioni sul rendiconto sono l’ultima occasione per contestare spese che riducono la massa da distribuire; una volta approvato, il rendiconto fissa i numeri su cui si calcola il riparto finale.
Nella ripartizione finale riemergono gli accantonamenti. Quelli relativi a posizioni ormai definite vengono distribuiti; per i giudizi ancora pendenti, la legge consente di chiudere comunque la procedura mantenendo le somme accantonate, che saranno attribuite all’esito delle liti. Anche in questa fase il creditore deve controllare che la propria quota accantonata sia correttamente indicata e che il recapito per il pagamento sia aggiornato.
L’imprenditore dichiarato in liquidazione giudiziale può dire qualcosa sul riparto?
Sì, in misura limitata ma reale: il debitore ha interesse a che il riparto sia corretto, perché ciò che resta non pagato pesa sulla sua posizione successiva.
Il debitore non è un creditore e non concorre al riparto. Ha però un interesse concreto alla corretta distribuzione: un riparto che paga crediti in un grado sbagliato, o che lascia somme inutilmente accantonate, incide sul residuo debitorio. E il residuo conta, per esempio, quando la persona fisica chiederà l’esdebitazione alla chiusura della procedura, o quando i soci illimitatamente responsabili si trovano esposti per i debiti sociali non soddisfatti.
Per questo l’imprenditore, o chi ne cura gli interessi, dovrebbe seguire i prospetti quadrimestrali, il rendiconto e i progetti di riparto con la stessa attenzione di un creditore. Gli strumenti di reazione sono quelli che il Codice riconosce contro gli atti e le omissioni del curatore e contro i decreti del giudice delegato, oltre alle osservazioni sul rendiconto. Un riparto corretto non salva l’impresa, ma evita che il debitore porti con sé, dopo la procedura, più debito del dovuto.
Le paure finali
Se il curatore sbaglia e mi paga troppo, dovrò restituire?
Sì, in determinati casi la legge prevede la restituzione, con gli interessi.
L’art. 229 CCII regola la restituzione delle somme riscosse. Il caso tipico è quello del creditore che ha incassato in base all’ammissione allo stato passivo e poi vede quell’ammissione travolta, per esempio a seguito di un giudizio di revocazione o di impugnazione promosso da altri. In quella situazione le somme percepite vanno restituite alla procedura, con gli interessi previsti dalla norma.
Diverso è il caso della fideiussione dell’art. 220, comma 2: lì il rischio di restituzione è previsto fin dall’inizio, ed è proprio la ragione della garanzia.
La rassicurazione fondata: un riparto esecutivo, non impugnato, basato su un’ammissione definitiva, è stabile. Il pagamento ricevuto in quelle condizioni non si rimette in discussione per un ripensamento del curatore. Il limite reale: se la tua ammissione è sub iudice, o se hai incassato garantendo con fideiussione, devi mettere in conto l’ipotesi di dover restituire, e conviene non considerare quelle somme come definitivamente acquisite fino alla chiusura dei giudizi.
Quanto tempo devo aspettare per vedere qualcosa?
Risposta onesta: non esiste un tempo standard, perché dipende dalla velocità con cui il curatore riesce a vendere e incassare.
Ci sono però alcuni punti fermi che permettono di orientarsi:
- il primo riparto non può precedere l’esecutività dello stato passivo;
- da quel momento, il curatore deve inviare prospetti ogni quattro mesi (art. 220, comma 1);
- un progetto comunicato diventa esecutivo, se non ci sono reclami, poco dopo la scadenza dei quindici giorni;
- se ci sono reclami, la parte non contestata si paga comunque.
Le procedure con un attivo composto da liquidità e crediti facilmente incassabili arrivano al primo riparto molto prima di quelle con immobili da vendere all’asta o con contenziosi pendenti. Il creditore che riceve regolarmente i prospetti sa a che punto è la procedura; quello che non li riceve ha il diritto di chiederli e di sollecitare il giudice delegato.
E se non riceverò niente perché i soldi non bastano?
Purtroppo è possibile, e conviene saperlo subito: se l’attivo non basta a pagare i crediti con grado superiore al tuo, nel riparto non c’è nulla per te.
L’ordine di distribuzione è rigido. Se l’attivo copre solo le prededuzioni e parte dei privilegi, i chirografari restano a zero. È una conseguenza della regola della par condicio applicata per gradi: all’interno dello stesso grado tutti prendono la stessa percentuale; tra gradi diversi, il grado inferiore prende solo quando il superiore è soddisfatto.
Detto questo, ci sono tre verifiche che vale la pena fare prima di rassegnarsi:
- I gradi sono corretti? Un credito collocato in un grado superiore senza titolo sottrae risorse a tutti quelli sotto.
- Le spese sono congrue e ben imputate? Spese generali eccessive o imputate in modo sbilanciato riducono la massa ripartibile.
- Gli accantonamenti sono giustificati? Accantonamenti per posizioni ormai definite ritardano o riducono i riparti.
Un reclamo fondato su una di queste tre verifiche può spostare somme anche significative. Un reclamo generico, invece, non serve a nulla.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Certo. Ecco due simulazioni puramente dimostrative, con numeri di fantasia ma coerenti con le regole viste sopra. Non sono casi reali.
Ipotesi 1: progetto senza reclami, con un credito ammesso con riserva.
Una s.r.l. in liquidazione giudiziale. Lo stato passivo è reso esecutivo il 3 febbraio. A giugno il curatore ha incassato 412.760 € dalla vendita del magazzino e di alcuni crediti commerciali (nessun bene ipotecato). Trattiene 38.540 € per spese future e compensi. Massa distribuibile: 374.220 €.
Passivo ammesso:
– prededucibili: 21.300 €;
– privilegiati generali (lavoratori, art. 2751-bis n. 1 c.c.): 96.480 €;
– privilegiati generali di grado successivo: 57.910 €;
– chirografari: 1.143.600 €, di cui 62.400 € ammessi con riserva.
Sviluppo:
1. prededucibili: pagati integralmente, 21.300 €. Residuo: 352.920 €;
2. lavoratori: pagati integralmente, 96.480 €. Residuo: 256.440 €;
3. privilegi successivi: pagati integralmente, 57.910 €. Residuo: 198.530 €;
4. chirografari: 198.530 / 1.143.600 = circa 17,36%.
Il credito con riserva da 62.400 € non viene pagato ma accantonato: circa 10.832 €. Gli altri chirografari ricevono il 17,36% dei rispettivi crediti. Il progetto è comunicato via PEC il 14 giugno; il termine per il reclamo scade il 29 giugno. Nessun reclamo: il curatore deposita istanza con prova della trasmissione e il giudice delegato dichiara esecutivo il progetto. Se a settembre la riserva viene sciolta positivamente, l’accantonamento è pagato al creditore; se viene sciolta negativamente, i 10.832 € tornano nella massa per il riparto successivo.
Ipotesi 2: reclamo di un creditore ipotecario sull’imputazione delle spese.
Una procedura vende un capannone per 687.450 €. Su quel bene grava un’ipoteca a favore di una banca per un credito ammesso di 812.300 €. Nel progetto il curatore imputa al conto speciale del capannone spese per 94.870 €, di cui 41.200 € corrispondono però a costi di gestione generale della procedura (consulenze non legate al bene). Netto attribuito alla banca: 592.580 €. Differenza non soddisfatta: 219.720 €, che la banca porta al chirografo.
Il progetto arriva il 9 luglio; la banca propone reclamo al giudice delegato il 22 luglio, entro i quindici giorni, contestando l’imputazione dei 41.200 €. Il giudice delegato dichiara esecutivo il progetto per il resto e accantona i 41.200 € contestati. Se il reclamo è accolto, la banca riceve 633.780 € dal ricavato del bene e la sua quota chirografaria scende a 178.520 €; i 41.200 € vengono trattati come spese generali, a carico della massa comune. Se il reclamo è respinto, l’accantonamento si libera e segue il progetto originario. Nota pratica: il termine è stato rispettato senza contare la sospensione feriale, che per i procedimenti del Codice non opera salvo diversa previsione.
Che cosa insegnano le due ipotesi. Nella prima, il punto critico è l’accantonamento: un creditore con riserva deve verificare che la sua quota sia stata davvero trattenuta. Nella seconda, la differenza tra incassare 592.580 € e 633.780 € dipende da una sola voce contabile: la si scopre solo leggendo il conto speciale, non guardando la percentuale finale.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Il progetto di riparto mi è stato comunicato all’indirizzo giusto, e chi altro avrebbe dovuto riceverlo?”
Sembra una domanda burocratica. È invece quella che decide se un riparto è stabile o può essere travolto.
Da un lato c’è la questione della ricezione. Il termine di quindici giorni decorre dalla ricezione della comunicazione. Il creditore che ha indicato una PEC nella domanda di ammissione e poi l’ha cambiata, o lasciata scadere, rischia di vedersi opporre una comunicazione regolarmente inviata e di scoprire il progetto quando è già esecutivo. Tenere aggiornato il proprio recapito presso la procedura è la forma più semplice di tutela.
Dall’altro c’è la questione del contraddittorio con gli altri creditori. Le Sezioni Unite, nella sentenza n. 24068 del 2019, hanno affermato che il reclamo contro il riparto deve essere portato a conoscenza di tutti i creditori ammessi al riparto, perché la decisione su una quota incide su quella degli altri. La giurisprudenza più risalente aveva già indicato la stessa direzione: Cass. civ., Sez. I, 14 marzo 1985, n. 1983, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1981, aveva ritenuto che nel giudizio di reclamo sul riparto dovesse essere rispettato il contraddittorio con i controinteressati; Cass. civ., Sez. lavoro, 9 luglio 1991, n. 7555 aveva qualificato come nullo, anche d’ufficio, il provvedimento del tribunale emesso senza consentire ai creditori non reclamanti di partecipare.
Che cosa significa per te? Due cose. Se sei tu a proporre reclamo, devi impostarlo in modo che tutti i controinteressati siano messi in condizione di partecipare, altrimenti la decisione favorevole che ottieni è esposta a essere annullata. Se sei un creditore che subisce il reclamo altrui, hai il diritto di difendere la tua quota: se non sei stato coinvolto, la decisione presa senza di te è attaccabile. In entrambi i casi, la domanda su “chi doveva ricevere cosa” va posta subito, non dopo il pagamento. Una volta che le somme sono uscite dal conto della procedura, recuperarle è molto più complicato che trattenerle.
Ma i giudici cosa dicono?
Ecco le pronunce che abbiamo verificato e che aiutano a leggere il procedimento di riparto. Avvertenza importante: si tratta di pronunce rese sulla legge fallimentare (in particolare sugli artt. 26, 36 e 110 l.fall.). Le citiamo perché la struttura del procedimento (progetto, comunicazione, reclamo, esecutività, accantonamento) è stata trasfusa nell’art. 220 CCII; la loro applicazione alle norme del Codice della crisi va comunque valutata caso per caso.
1. Cass. civ., Sezioni Unite, 26 settembre 2019, n. 24068.
Principio: il decreto con cui il tribunale, decidendo sul reclamo, dichiara esecutivo un riparto anche parziale è un provvedimento decisorio e definitivo, impugnabile con ricorso straordinario per cassazione; il reclamo contro il riparto può essere proposto da ogni creditore interessato e va portato a conoscenza degli altri creditori ammessi.
Perché conta: individua l’ultimo grado di tutela e impone di costruire correttamente il contraddittorio fin dal reclamo.
2. Cass. civ., Sez. I, 23 gennaio 2013, n. 1523.
Principio: nel regime anteriore al 2006, l’avviso di deposito del progetto doveva essere comunicato, a pena di nullità, anche ai creditori esclusi che avevano proposto opposizione allo stato passivo.
Perché conta: anticipa la scelta dell’art. 220 CCII di includere tra i destinatari i creditori coinvolti nei giudizi dell’art. 206.
3. Cass. civ., Sez. I, 13 gennaio 2010, n. 393.
Principio: in sede di riparto il giudice decide su graduatoria dei privilegi e collocazione dei crediti, non può modificare lo stato passivo; chi vuole subentrare in un credito ammesso deve usare gli strumenti dell’accertamento del passivo.
Perché conta: delimita l’oggetto del reclamo sul progetto.
4. Cass. civ., Sez. I, 7 agosto 2009, n. 18105.
Principio: lo stato passivo approvato e non impugnato preclude in sede di riparto ogni questione su esistenza, entità e titolo del credito; ciò che non è stato chiesto con l’opposizione non si recupera con il reclamo contro l’esecutività del riparto.
Perché conta: chiarisce che gli errori sull’importo ammesso vanno corretti prima, non nel riparto.
5. Cass. civ., Sez. I, 6 maggio 1992, n. 5358.
Principio: è indicata in dottrina, nel commento alla pronuncia delle Sezioni Unite del 2019, come arresto fondamentale dell’orientamento che ammette il ricorso straordinario per cassazione contro i provvedimenti definitivi in materia di riparto.
Perché conta: mostra la continuità dell’orientamento sulla ricorribilità.
6. Cass. civ., Sez. I, 14 marzo 1985, n. 1983.
Principio: dopo l’intervento della Corte costituzionale, il tribunale che decide il reclamo sul riparto deve rispettare il contraddittorio, sentendo anche i controinteressati che ne abbiano fatto richiesta; la violazione determina nullità rilevabile d’ufficio.
Perché conta: è la base storica del diritto di ogni creditore a partecipare alla lite sul riparto.
7. Cass. civ., Sez. lavoro, 9 luglio 1991, n. 7555.
Principio: è nullo, con vizio rilevabile d’ufficio, il provvedimento del tribunale sul reclamo contro l’esecutività del riparto emesso senza che i creditori non reclamanti siano stati posti in grado di partecipare.
Perché conta: conferma la conseguenza pratica di un contraddittorio incompleto.
8. Corte costituzionale, sentenza n. 42 del 1981.
Principio: è la pronuncia costituzionale a partire dalla quale la Cassazione (v. la n. 1983 del 1985) ha affermato l’obbligo di rispettare il contraddittorio nel reclamo in materia di riparto.
Perché conta: è il fondamento costituzionale della necessità di coinvolgere i creditori interessati.
9. Cass. civ., Sez. I, 13 giugno 1990, n. 5766.
Principio: il provvedimento del giudice sul riparto è, per la parte che non decide contestazioni sulla collocazione dei crediti, un atto di giurisdizione esecutiva senza effetti traslativi.
Perché conta: aiuta a inquadrare la natura del decreto di esecutività come atto che attua, non che crea, i diritti dei creditori.
Che cosa ne ricaviamo. I giudici hanno costruito nel tempo tre regole che l’art. 220 CCII ha recepito o presuppone: il riparto non riapre l’accertamento del passivo; chi può essere inciso dal riparto deve conoscerlo e poterlo contestare; il provvedimento finale sul reclamo è controllabile dalla Cassazione. Un reclamo che ignora una di queste regole parte con un handicap.
E voi, concretamente, cosa fate?
Ecco gli strumenti che mettiamo in campo quando un creditore, o un imprenditore, ci porta un problema di riparto.
- Ricostruiamo il prospetto delle somme: confrontiamo incassi, spese e accantonamenti indicati dal curatore con i rendiconti e le relazioni periodiche depositate nella procedura.
- Verifichiamo la collocazione del tuo credito nel progetto rispetto a quanto risulta dallo stato passivo esecutivo, voce per voce.
- Leggiamo i conti speciali dei beni vincolati e controlliamo l’imputazione delle spese al bene su cui grava la tua garanzia.
- Controlliamo gli accantonamenti: riserve, giudizi ex art. 206, domande tardive. Segnaliamo quelli non più giustificati e quelli mancanti a tua tutela.
- Calcoliamo il termine di reclamo dalla data di ricezione effettiva della PEC, tenendo conto che la sospensione feriale, per i procedimenti del Codice, di regola non opera.
- Redigiamo il reclamo al giudice delegato ex artt. 220 e 133 CCII, motivato sulle singole voci e con il calcolo alternativo.
- Valutiamo con te la convenienza della fideiussione dell’art. 220, comma 2, quando il tuo credito è coinvolto in un giudizio pendente.
- Ti difendiamo quando il reclamo lo propone un altro creditore, verificando che il contraddittorio sia stato rispettato e sostenendo la correttezza della tua quota.
- Seguiamo il reclamo al tribunale e l’eventuale ricorso per cassazione, con la stessa linea difensiva impostata davanti al giudice delegato.
- Curiamo il pagamento: comunicazione dell’IBAN, documentazione di cessioni e successioni, verifica dell’importo bonificato rispetto al progetto esecutivo.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Sul riparto pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore D.L. 118/2021: è il ruolo in cui si analizzano attivo, passivo e prospettive di soddisfacimento dei creditori di un’impresa in crisi, la stessa grammatica che regge un progetto di riparto. Accanto a essa, l’esperienza come Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario OCC porta dimestichezza con graduazioni e percentuali di soddisfazione anche nelle procedure dei soggetti non fallibili.
C’è poi un vantaggio concreto: la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione. Il reclamo sul riparto può arrivare, come abbiamo visto, fino al ricorso straordinario: averlo impostato fin dall’inizio con lo stesso difensore, abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, evita cambi di linea e di argomenti.
Lavoriamo con uno staff di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: gli avvocati presidiano termini, contraddittorio e motivi di reclamo; i commercialisti ricostruiscono i numeri, verificano imputazioni e percentuali, controllano i profili fiscali delle somme distribuite. Non promettiamo esiti: ci impegniamo ad analizzare ogni voce, verificare ogni calcolo e costruire la strategia più solida possibile.
In chiusura
Tre messaggi emergono da queste risposte. Primo: il riparto è un procedimento con tempi stretti; i quindici giorni per il reclamo decorrono dalla ricezione e non conviene contare sulla sospensione feriale. Secondo: nel riparto si discute di gradi, spese e accantonamenti, non dell’esistenza del credito, che va difesa prima, nell’accertamento del passivo. Terzo: il contraddittorio con gli altri creditori non è un dettaglio; una decisione presa senza di loro, o senza di te, è fragile.
Ci occupiamo di questa materia perché il riparto è il punto di arrivo di ogni crisi d’impresa, e l’Avv. Monardo, come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, lavora proprio sulla misura in cui i creditori di un’impresa in difficoltà possono essere soddisfatti. La qualifica di Gestore della crisi L. 3/2012 e di fiduciario OCC completa il quadro sul versante delle liquidazioni dei soggetti sovraindebitati, dove graduazioni e accantonamenti seguono le stesse logiche. È questo il collegamento tra le competenze certificate e il tema di questa pagina.
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