Quando una banca entra in liquidazione coatta amministrativa, il correntista ha la sensazione di essere spettatore di una partita giocata da altri: il Ministero dell’economia firma il decreto, la Banca d’Italia nomina i commissari, un’altra banca si presenta come nuova controparte, e il cliente scopre le regole solo leggendo le comunicazioni che arrivano a cose fatte. È una sensazione comprensibile ma sbagliata. Chi conosce in anticipo le mosse dell’altra parte smette di subirle e comincia ad anticiparle. La liquidazione coatta di una banca segue un copione scritto nel Testo unico bancario (artt. 80 e seguenti del D.Lgs. 385/1993), nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (artt. 293 e seguenti del D.Lgs. 14/2019) e, in alternativa, nella disciplina della risoluzione bancaria (D.Lgs. 180/2015). Ogni passaggio ha un tempo, un atto e un limite.
Questo articolo legge la procedura dal punto di vista di chi ha un conto, un mutuo, un fido o una fideiussione presso la banca in crisi: cosa faranno i commissari liquidatori, cosa farà l’eventuale banca cessionaria, quali spazi restano al cliente e in quale momento conviene muoversi. Il caso delle due banche venete (Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, poste in liquidazione nel giugno 2017 con il D.L. 99/2017) fa da banco di prova, perché la Cassazione, fino al 2026, ha continuato a tracciarne i confini.
[casi_crediti_ceduti]Perché se ne occupa lo Studio Monardo? Perché la crisi di una banca colpisce i correntisti su due piani che lo Studio presidia con competenze certificate. Sul piano dell’impresa cliente, che si ritrova con la liquidità bloccata e i fidi revocati, interviene la qualifica dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura che accompagna l’imprenditore nella composizione negoziata quando una tensione finanziaria rischia di diventare insolvenza. Sul piano del consumatore o del piccolo imprenditore che, perso l’accesso al conto e al credito, non riesce più a far fronte alle rate, entra in gioco la sua qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. A queste si affianca il coordinamento di uno staff nazionale in diritto bancario, che legge contratti, estratti e stati passivi.
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Chi hai di fronte: commissari, Banca d’Italia e banca cessionaria
Il primo errore del correntista è pensare di avere davanti “la banca” come prima. Dal giorno in cui i commissari si insediano, la banca non è più un’impresa che cerca clienti: è un patrimonio da liquidare. Gli attori diventano tre, e ciascuno ha una logica economica precisa.
I commissari liquidatori. Sono nominati dalla Banca d’Italia (art. 81 TUB) e rispondono a un obiettivo: realizzare l’attivo e ripartirlo tra i creditori secondo l’ordine di legge. Dal loro punto di vista, ogni euro pagato fuori dal concorso è un euro sottratto alla massa. Per questo la loro prima mossa è sempre difensiva: sospendere i pagamenti, bloccare le azioni individuali, ricondurre ogni pretesa allo stato passivo. Non agiscono per ostilità verso il cliente, ma perché la legge li rende responsabili della parità di trattamento.
La Banca d’Italia (e, per le banche significative, le autorità europee). È l’autorità che propone la liquidazione al Ministro dell’economia e delle finanze (art. 80 TUB), che vigila sui commissari e che, prima ancora, sceglie la strada: risoluzione secondo il D.Lgs. 180/2015 oppure liquidazione coatta. La risoluzione si usa quando c’è un interesse pubblico a mantenere in vita le funzioni essenziali della banca, e comporta strumenti come il bail-in, cioè la riduzione o conversione in capitale di azioni, obbligazioni e altri crediti. La liquidazione coatta è invece la “procedura di insolvenza” della banca. Nel 2017, per le due venete, le autorità europee ritennero che non vi fosse un interesse pubblico tale da giustificare la risoluzione, e la gestione passò alla liquidazione nazionale, accompagnata da un decreto-legge ad hoc.
La banca cessionaria. È la protagonista meno conosciuta e la più importante per il correntista. L’art. 90, comma 2, TUB consente ai commissari di cedere attività e passività, l’azienda, rami d’azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. In pratica, nella quasi totalità delle crisi recenti, i conti correnti, i depositi e i mutui in bonis passano a un’altra banca, che continua il rapporto. Dal suo punto di vista, conviene prendere i clienti sani e lasciare nella procedura tutto ciò che è contenzioso, deteriorato o rischioso. È una scelta razionale: chi acquista un compendio bancario vuole raccolta e impieghi che generano margine, non cause.
Questa triade spiega tutto il resto dell’articolo. Il correntista che capisce chi detiene ora il suo rapporto, e perché, sa a chi rivolgere ogni richiesta:
| Situazione del cliente | Controparte probabile | Logica della controparte |
|---|---|---|
| Conto attivo con saldo a credito | Banca cessionaria (se il conto è stato ceduto) | Mantenere il cliente e la raccolta |
| Saldo non ceduto o rapporto escluso | Commissari liquidatori | Ricondurre il credito allo stato passivo |
| Mutuo o fido regolarmente pagato | Banca cessionaria | Incassare le rate, conservare l’impiego |
| Credito deteriorato o in contenzioso | Procedura o società di gestione dei crediti | Recuperare il massimo, anche in via giudiziale |
| Causa per azioni o obbligazioni subordinate | Procedura (passività escluse) | Ammettere al passivo solo ciò che è provato |
Chi ha capito questa tabella ha già capito metà della partita. Il resto sono mosse e contromosse.
Prima mossa: il decreto, l’insediamento e la sospensione dei pagamenti
La mossa
La liquidazione coatta della banca è disposta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia (art. 80 TUB). I commissari si insediano prendendo in consegna l’azienda (art. 85 TUB). Da quel momento scatta l’effetto più temuto: secondo l’art. 83, comma 1, TUB, dalla data di insediamento dei commissari, e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo al provvedimento, sono sospesi il pagamento delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni dei beni di terzi. L’ora dell’insediamento viene rilevata dalla Banca d’Italia dal relativo verbale.
Per il correntista significa che il saldo a credito del conto, in quanto debito della banca verso di lui, non può più essere pagato liberamente. Assegni, bonifici in uscita, prelievi: tutto ciò che presuppone un pagamento della banca si ferma, salvo che il rapporto sia stato nel frattempo trasferito a un’altra banca.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal punto di vista della procedura, la sospensione è la condizione per la parità di trattamento. Se alcuni clienti riuscissero a prelevare dopo il dissesto, gli altri sarebbero penalizzati. Ma la sospensione ha un costo enorme: paralizza migliaia di famiglie e imprese e distrugge il valore commerciale della raccolta. Per questo, nelle crisi bancarie gestite in Italia negli ultimi anni, la sospensione è stata spesso neutralizzata dalla contestuale cessione dei rapporti a un’altra banca. Alla procedura conviene sospendere i pagamenti, ma conviene ancora di più trasferire subito i conti a chi può continuare a onorarli, perché in questo modo il passivo si riduce e l’attivo ceduto conserva valore.
I suoi limiti
La sospensione non è una cancellazione. Il credito del correntista resta intatto e verrà accertato nello stato passivo. Inoltre, l’art. 83, comma 2, TUB richiama gli effetti di alcune norme del Codice della crisi sugli atti e sui rapporti (artt. 142, 144, 145 e 165 CCII), e il comma 3 stabilisce che contro la banca in liquidazione non possono essere promosse né proseguite azioni, né atti di esecuzione forzata o cautelare, salvo le eccezioni degli artt. 87, 88, 89 e 92, comma 3, TUB. Per le azioni civili collegate alla liquidazione la competenza spetta in via esclusiva al tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali. Lo stesso divieto che blocca il correntista, però, blocca anche gli altri creditori: nessuno può “saltare la fila”.
La tua contromossa
La prima contromossa è informativa: verificare subito se il proprio rapporto è stato ceduto e a chi. I commissari e la cessionaria pubblicano comunicazioni e, di norma, inviano informative ai clienti. Se il conto è stato trasferito, il correntista si rivolge alla cessionaria e continua a operare. Se il conto o parte dei rapporti non sono stati trasferiti, occorre conservare estratti, contratti e contabili, perché saranno la prova del credito. Il secondo passo è evitare iniziative inutili: un decreto ingiuntivo o un pignoramento contro la banca in liquidazione sarebbero improponibili e produrrebbero solo spese.
Per l’impresa correntista la contromossa è anche finanziaria. Se la liquidità bloccata incide sulla continuità, occorre misurare subito il fabbisogno dei mesi successivi e valutare gli strumenti del Codice della crisi, a partire dalla composizione negoziata, prima che il blocco dei fondi si trasformi in inadempimenti verso fornitori, dipendenti ed erario.
Le pronunce che ti proteggono
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, con la sentenza n. 191 del 28 gennaio 2020, ha chiarito che dopo la messa in liquidazione coatta della banca le domande dirette a incidere sul patrimonio della procedura vanno al giudice del concorso, mentre restano proponibili davanti al giudice ordinario le domande di accertamento o costitutive con cui il cliente intende liberarsi da un obbligo verso la banca. È una distinzione preziosa: il blocco riguarda le pretese di pagamento, non il diritto del cliente di far accertare che non deve nulla.
Seconda mossa: la cessione di attività e passività a un’altra banca
La mossa
È la mossa che decide la sorte della maggior parte dei correntisti. Con l’art. 90, comma 2, TUB, i commissari, con l’autorizzazione della Banca d’Italia, cedono attività e passività, aziende o rami d’azienda, beni e rapporti individuabili in blocco. Nel caso delle venete, il D.L. 25 giugno 2017, n. 99 (convertito dalla L. 121/2017) ha disciplinato la liquidazione coatta di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza e la cessione dei rapporti a Intesa Sanpaolo, con efficacia dal 26 giugno 2017. Il decreto ha però escluso dalla cessione alcune categorie di passività: in particolare i debiti legati alla commercializzazione di azioni e obbligazioni subordinate delle due banche e alle violazioni delle regole sui servizi di investimento connesse a tali strumenti.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal punto di vista della cessionaria, la cessione in blocco è un’acquisizione di clientela a condizioni negoziate in un momento di emergenza. Conviene acquisire depositi e crediti in bonis; non conviene ereditare il contenzioso, i crediti deteriorati e i rapporti già chiusi. Per questo il perimetro della cessione è oggetto di trattativa e, nel caso veneto, anche di accordi ricognitivi successivi. Dal punto di vista della procedura, la cessione riduce il passivo (i depositi ceduti non vanno più allo stato passivo) e preserva il valore dei crediti.
I suoi limiti
Qui il margine della cessionaria si restringe, perché la legge e i giudici fissano confini precisi. Il cliente ceduto non perde i diritti che aveva verso la banca originaria per quanto riguarda i rapporti trasferiti: la cessionaria subentra nel rapporto così com’è, con le sue condizioni contrattuali. La cessionaria non può pretendere dal cliente più di quanto avrebbe potuto pretendere la banca cedente, e il cliente può opporle le eccezioni relative al rapporto ceduto.
Al tempo stesso, però, il correntista non può caricare sulla cessionaria tutto ciò che riguarda la banca fallita. La Cassazione, con l’ordinanza della Prima Sezione n. 20260 del 16 giugno 2026, ha ribadito che nelle liquidazioni delle venete le passività legate alla vendita di azioni e obbligazioni subordinate e alle violazioni nei servizi di investimento relativi a quegli strumenti restano escluse dalla cessione: Intesa Sanpaolo non è titolare passiva di quei rapporti e la domanda va rivolta alla procedura. Il caso esaminato riguardava un’azione per la nullità di un contratto quadro di intermediazione e la restituzione delle somme investite, proposta contro la cessionaria: il ricorso è stato rigettato.
La tua contromossa
La contromossa è scegliere bene il convenuto. Chi agisce contro la parte sbagliata perde tempo e rischia la soccombenza per difetto di legittimazione. Occorre quindi leggere, rapporto per rapporto, se il debito della banca rientra nel perimetro della cessione:
- saldo attivo di conto corrente o di deposito trasferito: interlocutore è la cessionaria;
- restituzione di somme indebitamente addebitate su un conto ancora in essere e ceduto: va valutato il perimetro contrattuale della cessione;
- risarcimento per l’acquisto di azioni o subordinate della banca cedente: interlocutore è la procedura, tramite lo stato passivo;
- rapporti già estinti prima della cessione: tendenzialmente restano alla procedura.
Le pronunce che ti proteggono
La Cassazione, Prima Sezione, con la sentenza n. 15083 del 5 giugno 2025, ha precisato che la semplice pendenza della lite alla data della cessione non basta a far entrare un rapporto nel perimetro trasferito: il debito deve derivare da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria della cessionaria, e le controversie su rapporti già estinti a quella data restano escluse. La Corte ha dichiarato di non dare seguito all’impostazione di Cass. n. 17824/2023, che riteneva il perimetro già fissato direttamente dalla legge. Lo stesso indirizzo sulla carenza di titolarità passiva della cessionaria per le passività escluse è stato espresso da Cass. n. 15670 del 12 giugno 2025, richiamata dall’ordinanza del 2026. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 225 del 2022 (depositata il 7 novembre 2022), ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Firenze sul D.L. 99/2017, senza entrare nel merito: la disciplina delle venete resta quindi pienamente applicabile.
Terza mossa: l’accertamento del passivo e il “silenzio” sui crediti
La mossa
Per tutto ciò che non è stato ceduto, la procedura apre la fase di accertamento dei crediti. Nella liquidazione coatta bancaria il meccanismo è peculiare: l’art. 86 TUB prevede che i commissari comunichino ai creditori le somme risultanti a loro credito in base alle scritture e ai documenti della banca, e che chi non ha ricevuto la comunicazione, o ritiene il proprio credito diverso, possa presentare reclami o domande entro i termini fissati dalla legge. I commissari formano quindi l’elenco dei creditori ammessi e degli esclusi, che viene depositato presso la Banca d’Italia; contro lo stato passivo sono ammesse opposizioni e impugnazioni davanti al tribunale (art. 87 TUB), sempre nei termini previsti dalla legge.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal punto di vista dei commissari, partire dalle scritture contabili è efficiente: migliaia di posizioni vengono accertate senza domande individuali. Ma questo sistema ha un rovescio. Ciò che non risulta dalle scritture della banca, per i commissari, non esiste finché il cliente non lo fa valere. Interessi anatocistici addebitati, commissioni non pattuite, somme da restituire per nullità contrattuali, risarcimenti per investimenti inadeguati: nessuna di queste voci compare nel sistema contabile come debito della banca. La procedura non ha alcun interesse a scoprirle d’ufficio.
I suoi limiti
I commissari non possono rifiutare l’ammissione di un credito documentato senza motivazione, e il provvedimento di esclusione è impugnabile. Il termine per reagire è però perentorio: chi lo lascia scadere si ritrova con uno stato passivo che vale come accertamento definitivo nella procedura. Inoltre, le azioni per crediti verso la banca non possono essere promosse separatamente: vanno ricondotte al procedimento di accertamento del passivo, come ribadisce l’art. 83, comma 3, TUB.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa consiste nel:
- controllare con attenzione la comunicazione dei commissari, confrontando la somma indicata con gli estratti conto;
- ricostruire eventuali crediti ulteriori (restituzioni da ricalcolo, risarcimenti) con perizia contabile;
- presentare reclamo o domanda, motivati e documentati, nei termini;
- impugnare lo stato passivo se il credito viene escluso o ridotto.
Chi ha acquistato azioni o subordinate della banca in liquidazione deve sapere che il credito risarcitorio, quando riconosciuto, è chirografario e partecipa ai riparti nella misura consentita dall’attivo. Per molte di queste posizioni, inoltre, il legislatore ha previsto canali di indennizzo pubblici con regole proprie, che vanno verificati caso per caso e che restano distinti dall’insinuazione al passivo.
Le pronunce che ti proteggono
Il Tribunale di Venezia, nella sentenza n. 191/2020 già richiamata, e prima ancora nella sentenza n. 879/2019 (citata nella stessa rassegna, di cui la fonte non riporta la data), ha individuato nell’interesse che sorregge la domanda il criterio per distinguere ciò che va proposto davanti al giudice ordinario da ciò che va riservato alla procedura: se il cliente vuole incidere sul patrimonio della banca, deve passare dallo stato passivo; se vuole liberarsi di un’obbligazione, può agire in via ordinaria. Le pronunce di legittimità sulle venete (Cass. 15083/2025, 15670/2025 e 20260/2026) confermano che per le passività escluse dalla cessione l’unica controparte è la procedura.
Lo Studio Monardo coordina, attraverso l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario: in questa fase legge gli estratti, ricalcola i rapporti e prepara il reclamo o l’opposizione perché il credito del correntista non resti fuori dallo stato passivo.
Quarta mossa: la compensazione negata
La mossa
Molti correntisti hanno, nella stessa banca, un conto attivo e un debito: un mutuo, un fido, un finanziamento. L’idea naturale è “compensare”: se la banca mi deve 18.700 euro e io le devo 41.350 euro di mutuo, pago solo la differenza. Nelle procedure concorsuali ordinarie la compensazione è in linea di principio ammessa anche dopo l’apertura del concorso (oggi art. 155 CCII, già art. 56 l.fall.). Nelle banche in liquidazione coatta, però, il legislatore ha cambiato le regole.
L’art. 83, comma 3-bis, TUB dispone che, in deroga all’art. 155 CCII, la compensazione opera solo se una delle parti l’ha fatta valere prima dell’avvio della liquidazione coatta. Fanno eccezione i contratti di garanzia finanziaria (D.Lgs. 170/2004), gli accordi di netting disciplinati dal D.Lgs. 180/2015 e gli accordi di compensazione ai sensi dell’art. 1252 del codice civile.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal punto di vista della procedura, la regola è decisiva. Se tutti i debitori-correntisti potessero compensare, la banca in liquidazione perderebbe proprio i crediti migliori (quelli verso clienti solvibili che hanno anche depositi) e i depositanti senza debiti verrebbero penalizzati. Ai commissari conviene incassare per intero il credito della banca e ammettere il deposito del cliente allo stato passivo, dove verrà soddisfatto secondo l’ordine dei privilegi. È una scelta razionale, non vessatoria: tutela la massa.
I suoi limiti
La regola però non è assoluta. Il primo limite è temporale: la compensazione già fatta valere prima della liquidazione resta efficace. Il secondo limite è contrattuale: se tra cliente e banca esisteva un accordo di compensazione ai sensi dell’art. 1252 c.c., o un contratto di garanzia finanziaria, la deroga non opera. Il terzo limite riguarda i rapporti ceduti: se sia il conto attivo sia il mutuo sono passati alla stessa cessionaria, il problema della compensazione verso la procedura non si pone più negli stessi termini, perché entrambi i rapporti fanno capo alla nuova banca e la compensazione si valuta secondo le regole ordinarie del codice civile.
La tua contromossa
La contromossa è verificare, prima di sospendere qualsiasi pagamento, se esiste un titolo che renda opponibile la compensazione. Occorre controllare:
- se prima della liquidazione era stata inviata una dichiarazione di compensazione o se la banca stessa l’aveva operata;
- se nel contratto di conto o nelle condizioni generali esiste un patto di compensazione;
- se i rapporti sono stati ceduti in blocco alla stessa cessionaria;
- se il credito è stato ceduto a una società di gestione dei crediti, situazione che cambia l’interlocutore.
Smettere di pagare il mutuo confidando in una compensazione inopponibile è la mossa peggiore: espone a decadenza dal beneficio del termine, segnalazioni in Centrale dei Rischi e azioni esecutive del creditore, senza alcun vantaggio.
Le pronunce che ti proteggono
Sul comma 3-bis la giurisprudenza di legittimità è ancora poco stratificata e, in questa sessione, non sono state riscontrate pronunce recenti con estremi verificati specificamente su questa deroga. Il ragionamento va quindi costruito sul testo della norma e, per l’interpretazione dell’art. 1252 c.c., sulle regole generali. La linea della Cassazione sulle venete (Cass. 15083/2025) è comunque utile anche qui: insegna a leggere il perimetro della cessione rapporto per rapporto, e quindi a capire se debito e credito si trovano ancora in capo allo stesso soggetto.
Quinta mossa: il recupero dei crediti della banca (mutui, fidi, fideiussioni)
La mossa
La liquidazione non cancella i debiti dei clienti verso la banca. Mutui, aperture di credito e finanziamenti sono attivo della procedura, e i commissari, o la cessionaria se il rapporto è stato trasferito, li gestiscono per incassarli. Nella prassi, i crediti in bonis seguono i conti alla cessionaria; i crediti deteriorati vengono spesso separati e ceduti a soggetti specializzati nella gestione dei crediti. Nel caso delle venete, una parte rilevante delle sofferenze e delle inadempienze probabili è stata trasferita a una società pubblica di gestione (la SGA, poi divenuta AMCO), mentre i crediti sani sono passati a Intesa Sanpaolo.
Per il cliente con un mutuo regolare cambia poco: continua a pagare le rate al nuovo creditore. Per chi aveva un fido utilizzato, invece, la crisi della banca può coincidere con una revoca o con la richiesta di rientro; per chi aveva un rapporto già deteriorato, il nuovo interlocutore è spesso un gestore che ragiona in ottica di recupero.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal punto di vista del soggetto che detiene il credito, il recupero coattivo è costoso e lento. Conviene incassare con continuità dai debitori in bonis e negoziare con chi è in difficoltà, piuttosto che avviare esecuzioni dall’esito incerto. Le procedure liquidatorie hanno inoltre un interesse a chiudere: un credito incassato oggi con uno sconto può valere più di un credito pieno incassato fra anni. Per un gestore di crediti deteriorati, poi, il prezzo pagato per l’acquisto è spesso inferiore al valore nominale, e questo apre margini di trattativa.
I suoi limiti
Il nuovo creditore subentra nel rapporto con le stesse regole: non può applicare condizioni diverse da quelle pattuite né sottrarsi alle eccezioni che il debitore poteva opporre alla banca originaria. Se il contratto di mutuo contiene clausole nulle o interessi non dovuti, le contestazioni restano valide. Il debitore conserva inoltre il diritto di agire per far accertare di non dovere determinate somme: la sentenza del Tribunale di Venezia n. 191/2020 ha chiarito che le domande con cui il cliente mira a liberarsi da un obbligo verso la banca non sono attratte dal concorso.
Per i fideiussori vale una regola analoga: la garanzia accede al credito garantito e lo segue nella cessione. Chi ha garantito il fido di una società cliente resta obbligato verso chi è divenuto titolare del credito, ma può far valere tutte le eccezioni relative al rapporto principale e alla fideiussione stessa (validità, limiti di importo, eventuali clausole contestabili).
La tua contromossa
La contromossa si gioca su tre tavoli. Primo: identificare con certezza il titolare attuale del credito, chiedendo evidenza della cessione e della sua opponibilità. Secondo: far eseguire una verifica tecnica del rapporto (tassi, commissioni, capitalizzazione, calcolo del saldo) prima di negoziare. Terzo: se il debito non è sostenibile, scegliere lo strumento giusto: rinegoziazione, saldo e stralcio, oppure, nei casi più gravi, un percorso del Codice della crisi.
Per il consumatore o il piccolo imprenditore schiacciato dalle rate, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC: è la competenza che consente di valutare piano di ristrutturazione dei debiti, concordato minore o liquidazione controllata quando la trattativa con il nuovo creditore non basta. Per l’impresa, la composizione negoziata guidata da un Esperto Negoziatore offre invece un tavolo strutturato con tutti i creditori, compreso chi ha acquistato i crediti dalla banca liquidata.
Le pronunce che ti proteggono
Il principio affermato da Cass. 15083/2025 (perimetro della cessione legato ai rapporti inerenti e funzionali all’attività bancaria della cessionaria) e da Cass. 20260/2026 (assenza di titolarità passiva della cessionaria per le passività escluse) vale anche al contrario: chi pretende il pagamento deve dimostrare di essere titolare del credito. Sul piano processuale, il Tribunale di Venezia (sent. 191/2020) ha confermato che il cliente può agire davanti al giudice ordinario per liberarsi da un obbligo.
Sesta mossa: riparti, privilegi dei depositi e chiusura della procedura
La mossa
Realizzato l’attivo, i commissari procedono alle restituzioni e ai riparti (artt. 90 e 91 TUB). L’ordine di soddisfazione è stabilito dalla legge: prima le spese e i crediti prededucibili, poi i crediti privilegiati, quindi i chirografari. Per i correntisti è decisiva una regola introdotta con il recepimento della direttiva europea sul risanamento e la risoluzione delle banche: l’art. 91 TUB, come modificato dal D.Lgs. 181/2015, riconosce ai depositi una posizione preferenziale rispetto agli altri crediti chirografari. In sostanza, chi ha un deposito viene soddisfatto prima degli obbligazionisti ordinari e degli altri creditori non garantiti.
Per i depositi entro il limite coperto dai sistemi di garanzia, il cliente viene rimborsato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi o dal sistema di garanzia di riferimento, che poi si surroga nei suoi diritti verso la procedura. È un tema trattato in un altro approfondimento: qui basti ricordare che la garanzia dei depositi copre il saldo entro una soglia per depositante e per banca, e che la parte eccedente diventa un credito verso la procedura, assistito dalla preferenza di legge.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal punto di vista dei commissari, i riparti parziali sono lo strumento per ridurre le tensioni con i creditori e per dimostrare l’avanzamento della procedura. Ai commissari conviene distribuire non appena l’attivo è liquido e il passivo stabile, ma preferiscono accantonare somme per i crediti contestati, così da non dover chiedere restituzioni dopo.
I suoi limiti
Il riparto segue lo stato passivo: chi non vi è iscritto non partecipa. Le somme accantonate per crediti contestati vengono liberate solo all’esito delle opposizioni. I commissari devono rispettare l’ordine di legge e non possono favorire categorie di creditori fuori dalle regole. Il correntista ammesso ha diritto alla sua quota proporzionale: non di più, ma neppure di meno.
La tua contromossa
La contromossa è presidiare la propria collocazione: verificare che il deposito sia classificato con la preferenza che gli spetta e non come semplice credito chirografario, controllare i piani di riparto e le relative comunicazioni, contestare nei termini ogni collocazione errata. Chi ha un saldo superiore alla soglia garantita deve sapere che la parte eccedente è recuperabile solo nella misura dell’attivo, e quindi pianificare la propria liquidità di conseguenza.
Le pronunce che ti proteggono
La sentenza n. 225/2022 della Corte costituzionale, pur dichiarando inammissibili le questioni sul D.L. 99/2017, ha distinto le norme sugli aiuti di Stato e sulle misure di ristoro da quelle sui rapporti con la cessionaria, confermando che la tutela dei risparmiatori passa da canali distinti: lo stato passivo della procedura da un lato, gli strumenti di indennizzo previsti dalla legge dall’altro.
La variante della partita: quando l’autorità sceglie la risoluzione e il bail-in
Non tutte le banche in crisi finiscono in liquidazione coatta. Prima di aprire la procedura, l’autorità di risoluzione valuta se esiste un interesse pubblico a salvaguardare le funzioni essenziali della banca. Se la risposta è positiva, si applica il D.Lgs. 180/2015, che consente strumenti come la cessione di beni e rapporti, la banca-ponte, la separazione delle attività e il bail-in. Se la risposta è negativa, la banca viene liquidata con la procedura ordinaria, cioè la liquidazione coatta del TUB.
Dal punto di vista del correntista, la differenza è rilevante. Nella risoluzione la banca, o la parte sana di essa, continua a operare senza interruzione: il conto non si blocca. Il prezzo è che le perdite vengono assorbite da azionisti e creditori secondo una gerarchia stabilita dalla legge. I depositi protetti dal sistema di garanzia sono esclusi dal bail-in (art. 49 del D.Lgs. 180/2015), mentre le altre passività possono essere ridotte o convertite seguendo un ordine che parte dalle azioni e passa per gli strumenti subordinati e poi per i crediti chirografari; i depositi di persone fisiche e piccole e medie imprese eccedenti la soglia garantita vengono dopo gli altri crediti chirografari, proprio per effetto della preferenza di legge.
Nella liquidazione coatta, invece, il rapporto non ceduto si ferma e il credito va accertato; ma la combinazione di cessione in blocco, garanzia dei depositi e preferenza dei depositanti fa sì che, nella grande maggioranza dei casi, il correntista “ordinario” non subisca perdite sul saldo garantito e ritrovi il conto presso la cessionaria. Il rischio vero, in entrambe le strade, è per chi detiene azioni e obbligazioni subordinate della banca, e per chi ha depositi molto elevati.
| Profilo | Risoluzione (D.Lgs. 180/2015) | Liquidazione coatta (artt. 80 ss. TUB) |
|---|---|---|
| Continuità del conto | Di norma garantita | Garantita solo se il conto è ceduto |
| Depositi entro la soglia garantita | Esclusi dal bail-in | Rimborsati dal sistema di garanzia o trasferiti |
| Depositi oltre la soglia | Coinvolti solo dopo gli altri chirografari | Credito con preferenza nello stato passivo |
| Azioni e subordinate | Primi ad assorbire le perdite | Crediti chirografari o postergati, spesso esclusi dalla cessione |
| Interlocutore | Banca risolta o ente-ponte | Commissari liquidatori e cessionaria |
Il calendario della controparte: come si muove la procedura nelle prime settimane
Conoscere le singole mosse non basta: bisogna sapere in quale ordine arrivano, perché ogni contromossa ha una finestra che si chiude. La sequenza tipica, ricostruita sulle norme del TUB e sulla prassi delle crisi recenti, è la seguente.
Fase preparatoria (prima del decreto). La Banca d’Italia, se ritiene che la banca sia in dissesto o a rischio di dissesto e che non vi siano soluzioni alternative, valuta con le autorità competenti se procedere alla risoluzione o alla liquidazione. In questa fase la banca può già essere sottoposta ad amministrazione straordinaria (artt. 70 ss. TUB) o a misure di intervento precoce. Il correntista spesso non percepisce nulla, salvo notizie di stampa. La prima cosa che un cliente informato fa, quando emergono segnali di crisi della propria banca, è mettere in ordine la documentazione: contratti di conto, di mutuo, di fido, estratti degli ultimi anni, lettere di garanzia, documenti relativi a eventuali investimenti in strumenti emessi dalla banca. È la stessa documentazione che, dopo il decreto, servirà per difendersi.
Il giorno del decreto e l’insediamento. Il decreto ministeriale dispone la liquidazione; la Banca d’Italia nomina i commissari e il comitato di sorveglianza. Con l’insediamento i commissari prendono in consegna l’azienda e i libri. Se è prevista una cessione, l’operazione viene di norma perfezionata in tempi strettissimi, per evitare che gli sportelli restino chiusi: nel caso delle venete, decreto-legge, liquidazione e cessione si sono concentrati in pochi giorni di fine giugno 2017.
Le comunicazioni ai clienti. La cessionaria informa i clienti trasferiti; i commissari pubblicano gli avvisi previsti e inviano le comunicazioni sulle somme risultanti a credito. Dal punto di vista dei commissari, conviene accertare per tabulas tutto ciò che si può, e lasciare ai singoli clienti l’onere di contestare il resto. Per il correntista, questo è il momento in cui l’inerzia costa di più.
La formazione dello stato passivo. I commissari esaminano reclami e domande e depositano l’elenco dei creditori ammessi e degli esclusi. Da quel deposito decorrono i termini per le impugnazioni, che si svolgono davanti al tribunale secondo il rito previsto dal TUB. I termini sono fissati dalla legge e non sono prorogabili a discrezione delle parti: chi li perde può trovarsi definitivamente escluso dalla ripartizione.
La liquidazione dell’attivo. In parallelo, i commissari realizzano l’attivo residuo: crediti non ceduti, immobili, partecipazioni, azioni di responsabilità contro ex amministratori e sindaci, azioni revocatorie. Le azioni di responsabilità e le revocatorie sono uno strumento della procedura, non del singolo correntista, ma i loro risultati aumentano la massa da distribuire.
Riparti e chiusura. Con l’attivo realizzato i commissari predispongono i piani di riparto, che vengono autorizzati e comunicati. La procedura si chiude con il bilancio finale e il riparto definitivo. Tra decreto e chiusura possono passare molti anni: proprio per questo il correntista deve sapere che il recupero della parte non garantita dei depositi o dei crediti risarcitori è un orizzonte lungo, da pianificare.
Il ruolo del comitato di sorveglianza e della Banca d’Italia
Un elemento che il correntista tende a ignorare è che i commissari non agiscono senza controllo. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari e esprime pareri; la Banca d’Italia autorizza gli atti più rilevanti, tra cui le cessioni in blocco e i riparti. Qui però il margine della procedura si restringe, perché ogni atto importante passa per un’autorizzazione documentata, e questo significa che il cliente può chiedere di conoscere i presupposti delle scelte che lo riguardano, a partire dal perimetro della cessione.
Le differenze tra correntista consumatore e correntista impresa
La stessa liquidazione produce effetti diversi a seconda del profilo del cliente.
| Profilo | Rischio principale | Contromossa prioritaria |
|---|---|---|
| Consumatore con conto e mutuo | Confusione sul nuovo creditore, rate pagate al soggetto sbagliato | Verificare l’informativa di cessione e i nuovi estremi di pagamento |
| Consumatore con risparmi elevati | Parte eccedente la soglia garantita immobilizzata nella procedura | Insinuarsi correttamente e verificare la preferenza dei depositi |
| Investitore in azioni o subordinate | Pretese escluse dalla cessione | Domanda nello stato passivo e verifica dei canali di indennizzo |
| Impresa con conti operativi | Interruzione temporanea della liquidità | Pianificazione di tesoreria e, se serve, composizione negoziata |
| Impresa con fidi e anticipi | Revoca o richiesta di rientro | Verifica tecnica del rapporto e trattativa strutturata |
| Fideiussore | Escussione da parte del nuovo titolare del credito | Esame della garanzia e delle eccezioni opponibili |
Per l’impresa, in particolare, la crisi della banca è un evento esterno che può innescare una crisi propria. Il segnale da cogliere è la previsione di non riuscire a pagare i debiti nei mesi successivi: è esattamente il presupposto che il Codice della crisi considera per l’accesso alla composizione negoziata, il percorso in cui l’imprenditore, affiancato da un esperto indipendente, cerca un accordo con i creditori, banche comprese, mentre l’attività prosegue.
Le operazioni in corso al momento del decreto
Un capitolo delicato riguarda le operazioni “a cavallo” della liquidazione: bonifici disposti ma non ancora eseguiti, assegni emessi e non ancora incassati, addebiti diretti in scadenza, anticipi su fatture appena presentati. La regola della sospensione si applica dal momento dell’insediamento dei commissari, la cui ora viene rilevata dal verbale; per questo, nelle contestazioni, l’orario esatto delle operazioni può essere decisivo. Se il conto è stato ceduto, la cessionaria gestisce le operazioni secondo le regole del rapporto trasferito; se non lo è, le somme non trasferite confluiscono nel credito da accertare.
Per l’impresa che aveva presentato fatture all’anticipo, il punto è ancora più sensibile: occorre capire se il rapporto di anticipazione e i relativi incassi siano stati ceduti, e come vengano trattati i pagamenti dei clienti che arrivano dopo il decreto. Anche qui la contromossa è documentale: elenco delle fatture presentate, delle somme anticipate e degli incassi, da confrontare con le comunicazioni della cessionaria o dei commissari.
La partita giocata: tre simulazioni mossa-contromossa
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi: importi e date sono costruiti per mostrare la sequenza delle mosse, non riproducono casi reali.
Simulazione 1 – Correntista con conto attivo e mutuo, entrambi ceduti. Ipotesi: saldo attivo di 23.460 euro, mutuo residuo di 87.315 euro con rata mensile di 642,80 euro. Il decreto di liquidazione viene adottato un venerdì e la cessione dei rapporti in bonis ha effetto dal lunedì successivo. La prima mossa della procedura (sospensione dei pagamenti) non tocca il cliente, perché il conto passa alla cessionaria insieme al mutuo. Il correntista che smette di pagare la rata “per prudenza” commette l’errore tipico: dopo due rate insolute (1.285,60 euro) riceve un sollecito dalla cessionaria, che non ha alcun interesse a rinegoziare con un cliente che ha creato da sé l’inadempimento. La contromossa corretta è opposta: continuare a pagare, verificare l’informativa di cessione, chiedere un estratto aggiornato e, se ci sono dubbi sulle condizioni del mutuo, avviare una verifica tecnica del rapporto. A quel punto la cessionaria ha un cliente regolare con una contestazione documentata: per lei la convenienza è discutere, non litigare.
Simulazione 2 – Impresa con deposito non ceduto e fido utilizzato. Ipotesi: un’impresa ha un conto con saldo attivo di 61.870 euro e, presso la stessa banca, un’apertura di credito utilizzata per 38.940 euro. Il rapporto di finanziamento, classificato tra le inadempienze probabili, non viene trasferito alla cessionaria e resta alla procedura, che poi lo cede a un gestore di crediti. Il titolare pensa di compensare e di versare solo la differenza. Ma l’art. 83, comma 3-bis, TUB esclude la compensazione non fatta valere prima della liquidazione, salvo patti di compensazione ex art. 1252 c.c. o garanzie finanziarie. Se il contratto non prevede un accordo di compensazione, il gestore pretenderà i 38.940 euro per intero, mentre il deposito di 61.870 euro andrà allo stato passivo: la parte entro la soglia garantita sarà rimborsata dal sistema di garanzia, la parte eccedente diventerà un credito con preferenza verso la procedura. La contromossa: verificare subito il contratto per individuare un eventuale patto di compensazione; in mancanza, negoziare con il gestore un piano sostenibile, documentando che la liquidità dell’impresa è in parte immobilizzata nella procedura; se la tensione mette a rischio la continuità, valutare la composizione negoziata, nella quale anche il gestore del credito siede al tavolo con le misure protettive eventualmente richieste.
Simulazione 3 – Investitore in subordinate che cita la banca sbagliata. Ipotesi: un risparmiatore aveva acquistato obbligazioni subordinate della banca cedente per 34.250 euro, collocate a suo avviso senza un’adeguata informazione. Dopo la liquidazione agisce contro la banca cessionaria chiedendo la nullità del contratto quadro e la restituzione delle somme. Applicando la linea di Cass. 15083/2025 e Cass. 20260/2026, la cessionaria eccepisce il difetto di titolarità passiva: quelle passività sono escluse dalla cessione. La causa si chiude con il rigetto, e il risparmiatore ha perso tempo prezioso. La contromossa corretta sarebbe stata un’altra: presentare tempestivamente domanda o reclamo nello stato passivo della procedura, documentando il credito risarcitorio, e verificare in parallelo l’accesso ai canali di indennizzo previsti dalla legge, che seguono regole e termini propri.
Quando all’avversario conviene trattare
C’è una lettura strategica che spesso sfugge: la procedura e i soggetti che hanno acquistato i rapporti non sono interessati a “vincere” contro il singolo correntista, ma a massimizzare l’incasso con il minimo dispendio. Questo apre finestre precise.
Prima finestra: subito dopo la cessione. La cessionaria ha appena acquisito migliaia di clienti e vuole trattenerli. Un cliente con un conto attivo, magari con una posizione di finanziamento da regolarizzare, ha in questa fase un potere contrattuale reale: la cessionaria preferisce rimodulare un mutuo piuttosto che perdere un correntista o iscrivere un nuovo credito deteriorato.
Seconda finestra: quando il credito è passato a un gestore di crediti deteriorati. Il gestore ha acquistato il credito, normalmente, a un valore inferiore al nominale e lavora con obiettivi di incasso e di tempi. Dal suo punto di vista, un saldo e stralcio oggi può valere più di un’esecuzione immobiliare che durerà anni. Il debitore che si presenta con una proposta documentata, sostenuta da una ricostruzione del rapporto che evidenzi contestazioni serie, sposta la convenienza a proprio favore.
Terza finestra: prima della formazione definitiva dello stato passivo. I commissari hanno interesse a ridurre le opposizioni, perché ogni giudizio rallenta i riparti e impone accantonamenti. Un reclamo ben fondato, con documentazione chiara, può portare alla correzione dell’elenco senza contenzioso.
Quarta finestra: dentro uno strumento del Codice della crisi. Quando l’imprenditore apre una composizione negoziata, o il consumatore propone un piano di ristrutturazione dei debiti, il creditore che ha acquistato i crediti della banca liquidata si confronta con un quadro regolato, con tempi certi, una valutazione professionale della sostenibilità e, nelle procedure, un confronto con l’alternativa liquidatoria. In questo contesto accettare una proposta credibile diventa spesso la scelta più razionale.
Il filo conduttore è sempre lo stesso: la controparte tratta quando il costo di non trattare supera il beneficio di insistere. Il compito del correntista, e di chi lo assiste, è far emergere quel costo con i documenti.
La partita in tabella
La tabella riassume le mosse della controparte, i vincoli che la legge le impone e le contromosse disponibili per il correntista.
| Mossa della controparte | Vincolo di legge | Contromossa del correntista | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Sospensione dei pagamenti (art. 83 c. 1 TUB) | Decorre dall’insediamento o dal sesto giorno lavorativo; non estingue il credito | Verificare la cessione del rapporto; conservare la documentazione | Primi giorni dopo il decreto |
| Blocco delle azioni (art. 83 c. 3 TUB) | Salve le eccezioni di legge; restano le azioni di accertamento negativo | Non agire in via individuale per pagamenti; valutare azioni per liberarsi da obblighi | Per tutta la procedura |
| Cessione in blocco (art. 90 c. 2 TUB; D.L. 99/2017 per le venete) | La cessionaria subentra nei rapporti ceduti, non nelle passività escluse | Individuare il corretto convenuto rapporto per rapporto | Prima di qualsiasi causa |
| Accertamento del passivo (artt. 86-87 TUB) | Contestazione possibile solo nei termini di legge | Reclamo o domanda documentata; opposizione allo stato passivo | Dalla comunicazione dei commissari |
| Diniego della compensazione (art. 83 c. 3-bis TUB) | Salvi patti ex art. 1252 c.c., garanzie finanziarie, netting | Verificare contratti e dichiarazioni anteriori; non sospendere le rate | Subito, prima di omettere pagamenti |
| Recupero di mutui, fidi e fideiussioni | Il nuovo creditore subentra con le stesse condizioni ed eccezioni | Verifica tecnica del rapporto; trattativa; strumenti del CCII | Dalla prima richiesta di pagamento |
| Riparti (artt. 90-91 TUB) | Ordine di legge; preferenza dei depositi | Controllare la collocazione del credito | All’esame dei piani di riparto |
Le domande di chi ha il conto nella banca in liquidazione
Perdo i soldi che ho sul conto?
Di norma no, entro la soglia garantita. Se il conto viene ceduto a un’altra banca, il saldo segue il rapporto. Se non è ceduto, i depositi entro il limite del sistema di garanzia vengono rimborsati, e la parte eccedente è un credito con preferenza verso la procedura.
Posso prelevare il giorno dopo il decreto?
Dipende dal fatto che il conto sia già stato trasferito. Se resta alla banca in liquidazione, scatta la sospensione dei pagamenti dall’insediamento dei commissari (o dal sesto giorno lavorativo dopo il provvedimento); se è stato ceduto, si opera presso la cessionaria.
Ho un mutuo con la stessa banca: devo continuare a pagarlo?
Sì. Il debito non si estingue e il credito passa alla cessionaria o resta alla procedura. Smettere di pagare espone a decadenza dal beneficio del termine e ad azioni di recupero.
Posso compensare il mio deposito con il debito verso la banca?
Solo in casi limitati. L’art. 83, comma 3-bis, TUB ammette la compensazione se è stata fatta valere prima della liquidazione, o in presenza di accordi di compensazione ex art. 1252 c.c., garanzie finanziarie o accordi di netting.
Ho garantito con una fideiussione il fido di un’impresa cliente: sono liberato?
No, la fideiussione segue il credito. Restano però tutte le eccezioni relative al rapporto principale e alla garanzia, che vanno verificate prima di pagare.
Ho comprato azioni o subordinate della banca liquidata: con chi me la prendo?
Con la procedura, non con la cessionaria. La Cassazione (15083/2025, 15670/2025, 20260/2026) ha escluso che, nel caso delle venete, Intesa Sanpaolo sia titolare passiva di queste pretese. Il credito va insinuato nello stato passivo.
Ricevo ancora lettere dalla vecchia banca: a chi devo rispondere?
A chi è oggi titolare del rapporto. Le comunicazioni dei commissari riguardano i rapporti rimasti alla procedura; quelle della cessionaria i rapporti trasferiti. In caso di dubbio conviene chiedere per iscritto a entrambi quale soggetto gestisce la singola posizione.
Il mio credito è stato escluso dallo stato passivo: è finita?
No, se si agisce nei termini. Contro lo stato passivo è possibile proporre opposizione davanti al tribunale secondo le regole del TUB; scaduto il termine, però, l’esclusione diventa difficilmente rimediabile.
Posso essere segnalato in Centrale dei Rischi dal nuovo creditore?
Sì, se ne ricorrono i presupposti. Il soggetto che subentra nel credito è tenuto alle stesse regole di correttezza della banca originaria; una segnalazione illegittima può essere contestata, ma l’inadempimento effettivo resta segnalabile.
I paletti fissati dai giudici
Le pronunce che seguono sono raggruppate secondo la mossa della controparte che ciascuna limita o chiarisce. Tutte sono state riscontrate su fonti indipendenti in questa sessione; quando la fonte non riportava la data, lo si indica.
Sulla cessione dei rapporti e sul perimetro trasferito
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Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20260 del 16 giugno 2026. Le passività legate al collocamento di azioni e obbligazioni subordinate delle venete, e alle violazioni nei servizi di investimento su quegli strumenti, restano fuori dalla cessione a Intesa Sanpaolo, che non è titolare passiva del rapporto. Rilevanza: indica al correntista-investitore che l’unico interlocutore è la procedura.
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Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15083 del 5 giugno 2025. La pendenza di una lite alla data della cessione non è sufficiente: per entrare nel perimetro, il debito deve derivare da rapporti inerenti e funzionali all’impresa bancaria della cessionaria; i rapporti già estinti restano esclusi. Rilevanza: chi ha un rapporto chiuso prima della liquidazione deve agire verso la procedura.
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Cass. civ. n. 15670 del 12 giugno 2025. Richiamata dall’ordinanza del 2026, afferma lo stesso principio di carenza di titolarità passiva della cessionaria per le passività escluse. Rilevanza: conferma un indirizzo ormai consolidato.
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Cass. civ. n. 17824/2023 (data non riportata dalla fonte consultata). Riteneva che il perimetro della cessione fosse già fissato dal legislatore nell’art. 3, comma 1, lett. c), D.L. 99/2017; la sentenza n. 15083/2025 ha dichiarato di non darvi seguito, valorizzando il contratto di cessione. Rilevanza: mostra l’evoluzione del criterio e l’importanza di leggere gli atti di cessione.
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Cass. civ. n. 2785/2025 (data non riportata dalla fonte consultata). Secondo la rassegna consultata, si colloca sulla stessa linea della n. 17824/2023. Rilevanza: documenta l’esistenza di letture diverse nella stessa Corte, utile nella costruzione delle difese.
Sulla legittimità della disciplina speciale delle venete
- Corte cost., sent. n. 225 del 2022 (decisione 5 ottobre 2022, deposito 7 novembre 2022). Le questioni sollevate dal Tribunale di Firenze sul D.L. 99/2017 sono state dichiarate inammissibili per eterogeneità, difetto di rilevanza e insufficiente descrizione della fattispecie; la Corte non è entrata nel merito. Rilevanza: la disciplina speciale della cessione resta pienamente applicabile e va gestita, non contestata in blocco.
Sul blocco delle azioni e sul giudice competente
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Trib. Venezia, Sez. specializzata impresa, sent. n. 191 del 28 gennaio 2020. Dopo la liquidazione coatta della banca, le domande che incidono sul patrimonio della procedura spettano al giudice del concorso; restano proponibili in via ordinaria le domande di accertamento o costitutive con cui il cliente intende liberarsi da un obbligo verso la banca. Rilevanza: il debitore della banca conserva la possibilità di far accertare ciò che non deve.
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Trib. Venezia, sent. n. 879/2019 (data non riportata dalla fonte consultata). Individua nell’interesse sotteso alla domanda il criterio per distinguere le azioni proponibili davanti al giudice ordinario da quelle riservate al concorso. Rilevanza: consente di impostare correttamente la causa ed evitare declaratorie di improponibilità.
Sulla deroga alla compensazione dell’art. 83, comma 3-bis, TUB non sono state individuate in questa sessione pronunce con estremi verificati: l’interpretazione va condotta sul testo della norma e sull’art. 1252 c.c.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a una banca in liquidazione coatta, il correntista non ha bisogno di slogan ma di qualcuno che giochi la partita con le regole giuste. Ecco cosa facciamo concretamente.
- Ricostruiamo la mappa dei rapporti: individuiamo quali conti, depositi, mutui, fidi e garanzie sono stati ceduti, a chi e con quale efficacia, e quali sono rimasti alla procedura.
- Verifichiamo la comunicazione dei commissari: confrontiamo le somme indicate con estratti e contratti e segnaliamo ogni differenza.
- Prepariamo reclami, domande e opposizioni allo stato passivo, nei termini di legge, con la documentazione e i conteggi necessari.
- Analizziamo la possibilità di compensazione alla luce dell’art. 83, comma 3-bis, TUB, cercando patti ex art. 1252 c.c., garanzie finanziarie o dichiarazioni anteriori alla liquidazione.
- Eseguiamo con lo staff contabile la verifica tecnica di mutui, aperture di credito e conti (tassi, commissioni, capitalizzazione), per far valere le eccezioni anche verso il nuovo creditore.
- Individuiamo il convenuto corretto in ogni controversia, distinguendo tra cessionaria e procedura secondo la giurisprudenza più recente.
- Esaminiamo le fideiussioni rilasciate a favore della banca liquidata, per verificarne validità, limiti ed eccezioni opponibili al nuovo titolare del credito.
- Apriamo il tavolo della trattativa con la cessionaria o con il gestore dei crediti nel momento in cui la loro convenienza si sposta verso l’accordo.
- Valutiamo gli strumenti del Codice della crisi: composizione negoziata per l’impresa correntista, procedure da sovraindebitamento per il consumatore e il piccolo imprenditore.
- Presidiamo i piani di riparto, controllando la collocazione del credito e la corretta applicazione della preferenza dei depositi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia pesano in particolare due qualifiche. Come Esperto Negoziatore, l’Avvocato conosce dall’interno la composizione negoziata, lo strumento che permette all’impresa rimasta senza liquidità o senza fidi di confrontarsi in modo ordinato con tutti i creditori, compresi quelli subentrati alla banca liquidata. Come Gestore della crisi e fiduciario OCC, conosce le procedure di sovraindebitamento che possono offrire una via d’uscita al consumatore che non regge più le rate verso il nuovo creditore.
La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: lo stesso difensore e la stessa linea, dalla verifica dello stato passivo fino all’eventuale ricorso in Cassazione su questioni, come il perimetro della cessione, che la Corte continua a definire.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: gli avvocati presidiano termini, atti e giudizi; i commercialisti ricostruiscono saldi, interessi e sostenibilità del debito, perché la convenienza della controparte a trattare si dimostra con i numeri.
In chiusura
Nella liquidazione coatta di una banca non ottiene di più chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e si muove nei tempi giusti. La sospensione dei pagamenti, la cessione in blocco, lo stato passivo, il diniego della compensazione e il recupero dei crediti sono mosse prevedibili: il correntista che le conosce sa a chi rivolgersi, cosa contestare e quando trattare.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si trova esattamente dove si incontrano le competenze certificate dell’Avvocato: la crisi della banca diventa spesso crisi del cliente, e per l’impresa la risposta passa dalla composizione negoziata, che l’Avv. Monardo conosce come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, mentre per il consumatore e il piccolo imprenditore passa dagli strumenti del sovraindebitamento, che segue come Gestore della crisi (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC. Il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario completa il quadro sul piano tecnico dei rapporti.
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