Un’impresa che lavora con la pubblica amministrazione e che entra in concordato preventivo in continuità si pone subito una domanda: può continuare a presentare offerte nelle nuove gare? La risposta breve è sì, ma solo a precise condizioni. La legge non vieta all’impresa in crisi di concorrere. Le impone però di ottenere un’autorizzazione giudiziale e di depositare una relazione di un professionista indipendente. Senza questi due elementi, la causa di esclusione automatica prevista dal Codice dei contratti pubblici scatta. Il rischio principale è perdere un’aggiudicazione già ottenuta perché l’autorizzazione del tribunale non è arrivata entro la data dell’aggiudicazione. Per un’impresa che fattura soprattutto con enti pubblici, questo significa perdere il flusso di commesse su cui si regge l’intero piano di continuità.
Questo articolo tratta solo la partecipazione a nuove procedure di affidamento. Non si occupa dell’esecuzione dei contratti pubblici già in corso, che ha regole proprie.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. È la qualifica che abilita a operare nella composizione negoziata, cioè nella fase in cui si decide se e come l’impresa accederà al concordato in continuità. Chi conosce quella fase sa quando conviene depositare la domanda rispetto al calendario delle gare, e come costruire un piano che regga il giudizio dell’attestatore sulla capacità di eseguire il singolo appalto.
📩 Se la tua impresa ha una gara in scadenza e sta valutando o ha già depositato una domanda di concordato, contatta subito lo studio: trovi tutti i riferimenti in fondo a questa pagina.
Inquadramento normativo: due codici che si parlano
Sul piano normativo, la partecipazione alle gare dell’impresa in concordato in continuità si regge su due testi che vanno letti insieme.
Il primo è il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”), con i correttivi successivi, incluso il D.Lgs. 136/2024. L’articolo di riferimento è l’art. 95 CCII, intitolato alle disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni. I commi 1 e 2 riguardano i contratti in corso di esecuzione e qui non interessano. I commi 3, 4 e 5 riguardano invece la partecipazione a nuove procedure di affidamento.
La disciplina prevede che:
- dopo il deposito della domanda di accesso al concordato (art. 40 CCII), la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale; dopo il decreto di apertura, l’autorizzazione spetta al giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale se già nominato (comma 3);
- l’autorizzazione consente la partecipazione solo previo deposito di una relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto (comma 4);
- fermo il comma 4, l’impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo, purché nessun’altra impresa del raggruppamento sia assoggettata a procedura concorsuale (comma 5).
Il secondo testo è il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023). L’art. 94, comma 5, lett. d) include tra le cause di esclusione automatica la situazione dell’operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale, che si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l’accesso a una di tali procedure. La stessa norma fa salvo quanto previsto dall’art. 95 CCII e dall’art. 124 del Codice dei contratti, e precisa che l’esclusione non opera se, entro la data dell’aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti autorizzativi previsti dall’art. 95, commi 3 e 4, CCII.
La definizione essenziale è questa: l’impresa in concordato in continuità non è esclusa per il solo fatto di essere in concordato, ma solo se manca l’autorizzazione giudiziale con relazione attestata alla data dell’aggiudicazione.
La ratio della norma
Va precisato che la causa di esclusione non sanziona l’insolvenza in sé. Il Consiglio di Stato ha chiarito che la norma intende prevenire il rischio che l’impresa non sia in grado di eseguire il contratto. L’inaffidabilità si presume in assenza di autorizzazione; l’autorizzazione, rilasciata dopo un controllo del giudice sulla compatibilità della gara con il piano, fa venir meno la presunzione (Cons. Stato, Sez. V, 18 aprile 2025, n. 3418). Il legislatore bilancia così due interessi: la certezza della stazione appaltante sull’esecuzione e il risanamento dell’impresa, che spesso dipende proprio dalle commesse pubbliche.
Il diritto dell’Unione lascia agli Stati un margine. La direttiva 2014/24/UE (art. 57, par. 4, lett. b) configura queste situazioni come cause di esclusione facoltative. La Corte di giustizia ha riconosciuto che gli Stati possono non applicarle o applicarle con diversi gradi di rigore (CGUE, 28 marzo 2019, C-101/18; CGUE, 30 gennaio 2020, C-395/18).
Distinzione da istituti affini
In termini operativi, è utile distinguere tre situazioni che il lettore tende a confondere.
| Situazione | Norma di riferimento | Effetto sulla nuova gara |
|---|---|---|
| Concordato in continuità (domanda depositata, procedura aperta) | Art. 95, commi 3-4, CCII; art. 94, c. 5, lett. d), D.Lgs. 36/2023 | Partecipazione ammessa con autorizzazione + relazione entro l’aggiudicazione |
| Contratto pubblico già in esecuzione | Art. 95, commi 1-2, CCII; art. 124 D.Lgs. 36/2023 | Non si risolve per il deposito della domanda (tema non trattato qui) |
| Liquidazione giudiziale | Art. 94, c. 5, lett. d), D.Lgs. 36/2023 | Causa di esclusione; regime diverso (esercizio dell’impresa, affitto d’azienda) |
| Composizione negoziata della crisi | Artt. 12 ss. CCII | Non è tra le situazioni elencate dall’art. 94, c. 5, lett. d) |
Un esempio concreto chiarisce la differenza. Un’impresa di manutenzione stradale ha in corso un appalto triennale con una Provincia e, nel frattempo, vuole partecipare a un nuovo bando di un Comune. Per l’appalto con la Provincia valgono le regole sui contratti in corso. Per il bando del Comune servono autorizzazione e relazione: sono due binari distinti, con presupposti diversi.
Requisiti e termini
Sul piano normativo, le condizioni di applicabilità sono cumulative. Vanno verificate una per una.
1. Pendenza del concordato. Il regime dell’art. 95, comma 3, CCII scatta dal deposito della domanda ex art. 40 CCII. Vale quindi anche per la domanda con riserva (art. 44 CCII), il cosiddetto concordato “in bianco”. Il Consiglio di Stato ha escluso che la sola domanda con riserva comporti l’automatica esclusione dalla gara (Cons. Stato, Ad. Plen., 27 maggio 2021, n. 9; Cons. Stato, Sez. V, 6 ottobre 2023, n. 8715).
2. Autorizzazione dell’organo competente. Prima del decreto di apertura decide il tribunale; dopo, il giudice delegato. Se il commissario giudiziale è già nominato, il suo parere va acquisito. L’autorizzazione è riferita alla singola gara: va chiesta per ogni procedura di affidamento cui l’impresa intende concorrere.
3. Relazione del professionista indipendente. È un requisito ulteriore, non alternativo all’autorizzazione. Deve attestare due cose: la conformità della partecipazione al piano (se il piano è già predisposto) e la ragionevole capacità dell’impresa di adempiere quel contratto. Il Consiglio di Stato ha letto la relazione come presidio aggiuntivo rispetto al provvedimento del giudice (Cons. Stato, Sez. III, 18 ottobre 2018, n. 5966).
4. Tempestività. Il momento decisivo è la data dell’aggiudicazione (art. 94, c. 5, lett. d), D.Lgs. 36/2023; Cons. Stato, Sez. V, n. 3418/2025). Sull’autorizzazione intervenuta dopo l’aggiudicazione ma prima della stipula, la giurisprudenza ha rimesso la valutazione alla stazione appaltante (Cons. Stato, Sez. V, 9 maggio 2023, n. 4728, che richiama l’Adunanza Plenaria n. 9/2021). Va precisato che si tratta di un margine valutativo dell’amministrazione, non di un diritto dell’impresa.
5. Permanenza degli altri requisiti generali. L’autorizzazione neutralizza solo la causa di esclusione legata alla procedura concorsuale. Restano salve le altre cause di esclusione, automatiche (art. 94) e non automatiche (art. 95 D.Lgs. 36/2023). Particolare attenzione meritano le violazioni gravi in materia di imposte e contributi, che nell’impresa in crisi sono frequenti (v. Casi particolari).
6. Raggruppamenti. Se l’impresa concorre in RTI, nessun’altra impresa del raggruppamento deve essere assoggettata a procedura concorsuale (art. 95, c. 5, CCII).
Perentori e ordinatori
Va precisato che i termini rilevanti non sono tutti della stessa natura. Il termine di presentazione delle offerte, fissato dal bando, è perentorio. Il termine dell’aggiudicazione, entro cui devono intervenire i provvedimenti autorizzativi, è fissato dalla legge come limite oltre il quale la causa di esclusione opera. Il termine concesso dal tribunale nel concordato con riserva (da 30 a 60 giorni, prorogabile ai sensi dell’art. 44 CCII) incide indirettamente: se scade senza deposito di piano e proposta, la domanda diventa improcedibile e l’autorizzazione perde il suo presupposto.
Sul piano dei tempi processuali, la disciplina prevede che la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non si applichi, salvo diversa previsione, ai procedimenti regolati dal CCII (art. 9 CCII). Nemmeno le procedure di gara si fermano ad agosto: i termini del bando corrono regolarmente.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Presentazione dell’offerta | Fissato dal bando | Perentorio | Offerta irricevibile |
| Autorizzazione + relazione del professionista | Entro la data dell’aggiudicazione | Limite legale (art. 94, c. 5, lett. d) D.Lgs. 36/2023) | Opera la causa di esclusione automatica |
| Autorizzazione tardiva ma anteriore alla stipula | Dopo l’aggiudicazione | Valutazione discrezionale della stazione appaltante | Possibile effetto sanante, non garantito |
| Termine per piano e proposta nel concordato con riserva | Decreto ex art. 44 CCII (30-60 giorni, prorogabile) | Fissato dal tribunale | Improcedibilità della domanda; venir meno del presupposto dell’autorizzazione |
| Ricorso al TAR contro l’esclusione | Comunicazione dell’atto (art. 120 c.p.a.) | 30 giorni, perentorio | Decadenza dall’impugnazione |
| Sospensione feriale | 1-31 agosto | Non applicabile ai procedimenti CCII, salvo deroghe | I termini della procedura concorsuale corrono |
Il termine più critico resta la data dell’aggiudicazione: tutto il lavoro con tribunale e attestatore va calendarizzato a ritroso partendo da quella data, non dalla scadenza dell’offerta.
Procedura passo-passo
In termini operativi, la sequenza che porta un’impresa in concordato in continuità a presentare un’offerta valida si articola in otto passaggi.
1. Mappatura delle gare. Prima ancora di depositare la domanda di concordato, l’impresa elenca le gare in pubblicazione e quelle prevedibili nei mesi successivi: ente, importo, scadenza dell’offerta, data stimata di aggiudicazione. Questa mappa decide il calendario del deposito.
2. Deposito della domanda. La domanda di accesso al concordato (piena o con riserva) va depositata presso il tribunale competente, individuato in base al centro degli interessi principali del debitore (art. 27 CCII). Per le imprese in amministrazione straordinaria o di rilevanti dimensioni valgono le regole speciali sulla competenza delle sezioni specializzate.
3. Istanza di autorizzazione. L’impresa deposita un’istanza specifica per la singola gara. L’istanza indica la stazione appaltante, l’oggetto e il valore dell’appalto, la scadenza dell’offerta, le risorse (personale, mezzi, requisiti di qualificazione) che l’impresa impiegherà, e l’impatto della commessa sul piano. Prima del decreto di apertura l’istanza va al tribunale; dopo, al giudice delegato.
4. Parere del commissario giudiziale. Se il commissario è già nominato, il giudice ne acquisisce il parere. Conviene fornire al commissario, insieme all’istanza, i dati economici della commessa: margine atteso, fabbisogno di cassa, eventuali anticipazioni contrattuali.
5. Relazione del professionista indipendente. Il professionista, in possesso dei requisiti di indipendenza (art. 2, c. 1, lett. o, CCII), redige la relazione. Questa attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. Una relazione generica, che non entra nel merito di quella specifica commessa, espone l’impresa al rischio di una contestazione in sede di gara.
6. Provvedimento autorizzativo. Il tribunale o il giudice delegato decide con decreto. Il provvedimento va allegato alla documentazione di gara oppure comunicato tempestivamente alla stazione appaltante, insieme alla relazione.
7. Dichiarazioni nel DGUE. Nel Documento di gara unico europeo l’impresa dichiara la pendenza della procedura e gli estremi dell’autorizzazione. Va precisato che l’omissione o l’inesattezza della dichiarazione apre un fronte diverso, quello delle informazioni false o fuorvianti. Il Consiglio di Stato ha però chiarito che, per escludere, non basta la falsità: l’informazione deve essere idonea a sviare l’amministrazione (Cons. Stato, Sez. V, n. 8715/2023).
8. Monitoraggio fino all’aggiudicazione e alla stipula. Se la procedura concorsuale evolve (apertura, omologazione, revoca), l’impresa aggiorna la stazione appaltante. I requisiti generali devono sussistere per tutta la durata della gara e fino alla stipula.
Il giudice competente
La disciplina prevede una competenza che cambia con la fase. Fino al decreto di apertura (art. 47 CCII) è il tribunale in composizione collegiale. Dopo l’apertura è il giudice delegato. Dopo l’omologazione, la procedura si chiude e l’autorizzazione non è più richiesta: lo ha affermato il TAR Toscana con riferimento al concordato con continuità omologato, salvo risoluzione o annullamento (TAR Toscana, Sez. III, 20 marzo 2023, n. 286). Il contenzioso sull’esclusione, invece, si svolge davanti al giudice amministrativo, con il rito speciale degli appalti (artt. 119-120 c.p.a.).
I punti dove più spesso si sbaglia
Sul piano pratico, gli errori ricorrenti sono quattro.
- Chiedere un’autorizzazione “generale” a partecipare a qualsiasi gara. La norma è costruita sul controllo della singola procedura.
- Depositare l’istanza troppo tardi, contando sui tempi medi di aggiudicazione. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare in poche settimane, specie nelle procedure negoziate e negli affidamenti sotto soglia.
- Trascurare la relazione o affidarla a un professionista privo dei requisiti di indipendenza.
- Dimenticare le altre cause di esclusione, in particolare quelle fiscali e contributive, che l’autorizzazione non copre.
L’avvertenza decisiva: l’autorizzazione del giudice non sana i debiti tributari e previdenziali gravi; quei requisiti vanno verificati separatamente e con largo anticipo.
Verifiche sul campo: due esempi di applicazione
I due esempi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici. Non riproducono casi reali.
Esempio di applicazione n. 1 — Domanda con riserva e gara comunale
Ipotesi: impresa edile con debiti per 2.317.480 €, di cui 1.064.200 € verso fornitori e 412.900 € verso istituti di credito. Deposita domanda di concordato con riserva il 14 aprile 2026. Il tribunale concede 60 giorni per piano e proposta: scadenza 13 giugno 2026.
Gara: lavori di riqualificazione di un plesso scolastico, base d’asta 1.284.600 €. Scadenza offerte 5 maggio 2026. Aggiudicazione stimata nella seconda metà di giugno.
Sviluppo:
- Il 17 aprile l’impresa deposita l’istanza di autorizzazione al tribunale (non ancora aperto il concordato: competente il tribunale).
- Il commissario giudiziale, nominato con il decreto ex art. 44 CCII, rende parere il 24 aprile.
- Il professionista indipendente deposita la relazione il 28 aprile. Attesta che la commessa produce un margine stimato del 9,4% (circa 120.750 €) e che l’impresa dispone delle attestazioni SOA e del personale necessari.
- Il tribunale autorizza il 30 aprile. L’offerta viene presentata il 4 maggio, con il decreto e la relazione allegati.
- L’aggiudicazione interviene il 22 giugno.
Esito: i provvedimenti dell’art. 95, commi 3 e 4, CCII sono anteriori all’aggiudicazione. La causa di esclusione dell’art. 94, c. 5, lett. d), D.Lgs. 36/2023 non opera.
Variante: se il tribunale avesse autorizzato il 26 giugno, dopo l’aggiudicazione del 22 giugno, la causa di esclusione avrebbe operato. Resterebbe solo lo spazio della valutazione della stazione appaltante sull’autorizzazione tardiva ma anteriore alla stipula, secondo l’orientamento richiamato da Cons. Stato, Sez. V, n. 4728/2023. Si tratta di un margine incerto. Ulteriore variante: se al 13 giugno l’impresa non avesse depositato piano e proposta, la domanda sarebbe divenuta improcedibile, con caduta del presupposto stesso dell’autorizzazione.
Esempio di applicazione n. 2 — Raggruppamento temporaneo e debito contributivo
Ipotesi: impresa di servizi di pulizia in concordato in continuità, decreto di apertura del 9 marzo 2026. Intende partecipare in RTI a una gara sanitaria triennale da 3.468.900 €. Quota di esecuzione dell’impresa in concordato: 38% (1.318.182 €). Mandataria: altra impresa, non soggetta a procedure concorsuali.
Sviluppo:
- Competente è il giudice delegato, perché il concordato è già aperto. Istanza depositata il 2 aprile; parere del commissario il 10 aprile; relazione dell’attestatore il 15 aprile, riferita alla sola quota del 38%.
- Verifica dell’art. 95, c. 5, CCII: nessuna altra impresa del raggruppamento è in procedura concorsuale. Condizione rispettata.
- Verifica separata dei requisiti contributivi: risulta un debito previdenziale definitivamente accertato di 47.630 €, inserito nel piano concordatario. Il piano è ancora in attesa di omologazione.
Esito: l’autorizzazione del giudice delegato supera la causa di esclusione legata al concordato. Non supera, da sola, la causa di esclusione per violazioni contributive gravi definitivamente accertate. Occorre verificare se, prima della scadenza dell’offerta, il debito risulti pagato o oggetto di un impegno vincolante al pagamento, nei termini previsti dal Codice dei contratti. Se la verifica è negativa, il rischio di esclusione resta, e l’autorizzazione concordataria non lo copre.
Esito alternativo: se una delle imprese mandanti fosse a sua volta in concordato, la partecipazione dell’RTI non sarebbe consentita dall’art. 95, c. 5, CCII, a prescindere dall’autorizzazione.
Casi particolari
Sul piano applicativo, la regola generale (autorizzazione + relazione entro l’aggiudicazione) conosce almeno cinque varianti.
1. La domanda di concordato presentata dopo l’offerta
L’impresa presenta l’offerta quando non è in crisi conclamata e deposita la domanda di concordato con riserva durante la gara. La domanda in bianco non comporta l’automatica esclusione (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9/2021; Cons. Stato, Sez. V, n. 8715/2023). Tuttavia, dal deposito l’impresa deve munirsi dell’autorizzazione per la prosecuzione nella gara, entro l’aggiudicazione. Il Consiglio di Stato ha osservato che, con l’avanzare della procedura concordataria e con l’aumentare delle garanzie, gli adempimenti richiesti all’impresa si riducono, ma non scompaiono (Cons. Stato, Sez. V, 24 agosto 2022, n. 7754).
2. Il concordato già omologato
Con l’omologazione la procedura si chiude. L’impresa torna a operare in bonis, salvo l’esecuzione del piano. Secondo il TAR Toscana, dopo l’omologazione del concordato con continuità non servono più né l’autorizzazione né la relazione, salvo risoluzione o annullamento del concordato (TAR Toscana, Sez. III, n. 286/2023). Va precisato che la stazione appaltante può comunque valutare l’affidabilità dell’impresa sotto altri profili, ad esempio l’illecito professionale.
3. La continuità indiretta
Nel concordato in continuità l’attività può proseguire anche attraverso un soggetto diverso dal debitore: cessione dell’azienda in esercizio, conferimento in società, affitto (art. 84 CCII). La Cassazione ha ricondotto queste forme alla continuità aziendale (Cass. civ., Sez. I, 16 giugno 2023, n. 17273). In questi casi occorre chiedersi chi partecipa alla gara. Se partecipa il cessionario o l’affittuario non in procedura, la causa dell’art. 94, c. 5, lett. d), non lo riguarda direttamente. Il Consiglio di Stato ha escluso l’inaffidabilità di un consorzio che si avvaleva di un ramo d’azienda preso in affitto da una società in liquidazione giudiziale, perché il contratto di affitto proseguiva regolarmente (Cons. Stato, Sez. V, n. 3418/2025).
4. La composizione negoziata come fase precedente
La composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII) non figura tra le situazioni elencate dall’art. 94, c. 5, lett. d), D.Lgs. 36/2023. L’impresa che vi accede non è, per ciò solo, esposta alla causa di esclusione legata alle procedure concorsuali. Il quadro cambia quando, all’esito delle trattative, l’impresa deposita la domanda di concordato: da quel momento serve l’autorizzazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, opera proprio in questa fase di passaggio, in cui il calendario delle gare va coordinato con la scelta del momento in cui depositare la domanda di concordato.
5. Le altre cause di esclusione non coperte dall’autorizzazione
L’autorizzazione giudiziale neutralizza solo la causa concorsuale. Restano autonome le cause relative a imposte e contributi. Il Codice dei contratti distingue violazioni gravi definitivamente accertate (esclusione automatica, art. 94, c. 6) e violazioni gravi non definitivamente accertate (esclusione non automatica, art. 95, c. 2), con le soglie fissate dall’Allegato II.10. Per evitare l’esclusione automatica, il pagamento, l’estinzione o l’impegno vincolante a pagare devono perfezionarsi prima della scadenza del termine per l’offerta. Nel concordato in continuità con transazione fiscale (art. 88 CCII) il trattamento dei debiti tributari dipende dall’omologazione: prima di essa, la proposta non vincola ancora il fisco. Sul punto, il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026, ha esteso la transazione fiscale anche ai tributi locali: ciò amplia lo strumento concordatario, ma non sposta il momento rilevante ai fini della gara.
6. L’avvalimento e i consorzi
L’impresa in concordato può trovarsi in gara non come concorrente diretta ma come impresa ausiliaria in un contratto di avvalimento, oppure come consorziata esecutrice di un consorzio stabile. Va precisato che l’art. 95 CCII disciplina espressamente solo la partecipazione diretta e quella in raggruppamento temporaneo. Per le altre forme, la stazione appaltante verifica i requisiti generali anche in capo all’ausiliaria e alle consorziate indicate per l’esecuzione. In termini operativi, la soluzione prudente è chiedere comunque l’autorizzazione al tribunale o al giudice delegato e depositare la relazione, descrivendo nell’istanza il ruolo effettivo dell’impresa nella commessa. In questo modo si evita che la causa dell’art. 94, c. 5, lett. d), D.Lgs. 36/2023 venga fatta valere nei confronti del concorrente principale, con conseguente sostituzione dell’ausiliaria o esclusione.
7. Il concordato in continuità che si trasforma in liquidatorio
Può accadere che, nel corso della procedura, il piano venga modificato e la continuità lasci il posto a una prospettiva liquidatoria. Sul piano normativo, l’art. 95, c. 3 e 4, CCII si riferisce in generale all’impresa in concordato. Tuttavia, la relazione del professionista deve attestare la ragionevole capacità di adempimento del contratto: in una prospettiva di dismissione dell’attività questa attestazione diventa difficilmente sostenibile, salvo che la commessa sia funzionale alla cessione dell’azienda in esercizio. Una modifica del piano in senso liquidatorio impone di rivalutare tutte le autorizzazioni già ottenute e le gare in corso di svolgimento.
Il contenuto dell’istanza e della relazione: una griglia di controllo
In termini operativi, l’istanza di autorizzazione e la relazione del professionista sono i due documenti su cui si gioca la partecipazione. La disciplina prevede pochi contenuti minimi; la prassi dei tribunali e le contestazioni in sede di gara suggeriscono di andare oltre il minimo.
| Documento | Contenuto da curare | Perché conta |
|---|---|---|
| Istanza al tribunale / giudice delegato | Stazione appaltante, CIG, oggetto, importo, scadenza offerta, data stimata di aggiudicazione | Consente al giudice di decidere in tempo utile |
| Istanza | Risorse impiegate: personale, mezzi, subappalti previsti, attestazioni di qualificazione | Dimostra che la commessa è eseguibile con la struttura esistente |
| Istanza | Effetti sul piano: margine, fabbisogno di cassa, garanzie richieste (provvisoria e definitiva) | Il giudice verifica la compatibilità con l’interesse dei creditori |
| Relazione del professionista | Conformità della partecipazione al piano, se già depositato | Requisito espresso dell’art. 95, c. 4, CCII |
| Relazione | Ragionevole capacità di adempimento di quel contratto | Secondo requisito espresso; deve essere specifica, non di stile |
| Relazione | Indipendenza dell’attestatore (art. 2, c. 1, lett. o), CCII) | Un difetto di indipendenza espone la relazione a contestazione |
Va precisato che le garanzie di gara meritano un’attenzione specifica. La garanzia provvisoria e quella definitiva richiedono di norma l’intervento di un istituto di credito o di una compagnia assicurativa. Per un’impresa in concordato ottenerle non è scontato. Se la garanzia non può essere prestata, l’autorizzazione resta priva di utilità pratica. Conviene quindi verificare la disponibilità del garante prima ancora di depositare l’istanza, e dare conto nell’istanza stessa del costo della garanzia e del suo effetto sui flussi di cassa del piano.
Sul piano probatorio, la relazione è il documento che la stazione appaltante e gli altri concorrenti esaminano con più attenzione. Un concorrente che impugna l’aggiudicazione potrà sostenere che la relazione non attesta realmente la capacità di adempimento, perché si limita a richiamare il piano in termini generici. Per questo è utile che la relazione contenga un’analisi della commessa: cronoprogramma, risorse dedicate, margine atteso, rischi di esecuzione e misure per contenerli.
Domande frequenti
Un’impresa in concordato preventivo può vincere un appalto pubblico?
Sì. Il concordato preventivo, anche in continuità, non è di per sé un divieto di partecipazione. La legge pone una causa di esclusione, ma la disattiva se entro l’aggiudicazione il tribunale (o il giudice delegato) ha autorizzato la partecipazione e un professionista indipendente ha attestato la conformità al piano e la capacità di eseguire quel contratto. Senza questi due elementi, l’impresa viene esclusa. La verifica riguarda la singola gara: ogni nuovo bando richiede una nuova autorizzazione finché la procedura non si chiude con l’omologazione.
Ho depositato un concordato “in bianco”: devo ritirarmi dalle gare in corso?
No, non automaticamente. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 9/2021) e la giurisprudenza successiva hanno escluso che la sola domanda con riserva comporti l’esclusione automatica. Dal deposito, però, l’impresa deve ottenere l’autorizzazione del tribunale per proseguire nella gara, e deve averla entro l’aggiudicazione. Conviene informare subito la stazione appaltante e depositare l’istanza senza attendere. Il rischio concreto è che l’aggiudicazione arrivi prima del decreto del tribunale.
L’autorizzazione arrivata dopo l’aggiudicazione è inutile?
Non sempre, ma il margine è stretto. La regola è che i provvedimenti devono intervenire entro l’aggiudicazione. La giurisprudenza ha però riconosciuto alla stazione appaltante la possibilità di valutare un’autorizzazione tardiva, purché intervenuta in tempo utile per la stipula (Cons. Stato, Sez. V, n. 4728/2023). Si tratta di una valutazione discrezionale dell’amministrazione, che può anche essere negativa. Nessuna impresa dovrebbe costruire la propria strategia su questo spazio.
Posso partecipare in raggruppamento con un’impresa sana?
Sì. L’art. 95, comma 5, CCII consente all’impresa in concordato di concorrere in raggruppamento temporaneo, a condizione che nessun’altra impresa del raggruppamento sia soggetta a procedura concorsuale. Restano fermi l’autorizzazione e la relazione del professionista. La relazione deve riferirsi alla quota di prestazioni che l’impresa in concordato eseguirà. È opportuno verificare anche la ripartizione dei requisiti di qualificazione tra i componenti.
Dopo l’omologazione serve ancora l’autorizzazione?
Secondo il TAR Toscana (n. 286/2023), dopo l’omologazione del concordato in continuità l’autorizzazione e la relazione non sono più necessarie, salvo che il concordato venga risolto o annullato. L’omologazione chiude la procedura. Restano però tutti gli altri requisiti generali: regolarità fiscale e contributiva, assenza di gravi illeciti professionali, qualificazione. La stazione appaltante conserva il potere di verificarli.
E se la gara è sotto soglia o a procedura negoziata?
Il regime non cambia. L’art. 94 D.Lgs. 36/2023 si applica a tutte le procedure di affidamento, comprese quelle sotto soglia. Cambiano i tempi: nelle procedure negoziate l’aggiudicazione può arrivare in poche settimane. Questo rende ancora più importante depositare l’istanza di autorizzazione appena si riceve l’invito. Negli affidamenti diretti, l’impresa deve comunque essere in regola con i requisiti generali al momento dell’affidamento.
Il quadro giurisprudenziale sulla partecipazione alle gare in concordato
Le pronunce che seguono sono state verificate con i loro estremi. Alcune riguardano il previgente art. 186-bis della legge fallimentare o l’art. 80 del D.Lgs. 50/2016: lo si segnala caso per caso. I principi sono stati riformulati e non riproducono le massime ufficiali.
Le decisioni di vertice
1. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 maggio 2021, n. 9.
Principio: la domanda di concordato con riserva non determina, di per sé, l’esclusione automatica dalla gara; l’autorizzazione del giudice va rilasciata e depositata prima della conclusione della procedura di evidenza pubblica, e un’autorizzazione tardiva può essere valutata dalla stazione appaltante se intervenuta in tempo utile per la stipula.
Rilevanza: è il punto di partenza di tutta la giurisprudenza successiva, maturata sotto la legge fallimentare e il D.Lgs. 50/2016 e poi recepita dal nuovo Codice dei contratti.
2. Consiglio di Stato, Sez. V, 18 aprile 2025, n. 3418.
Principio: la causa di esclusione dell’art. 94, c. 5, lett. d), D.Lgs. 36/2023 mira a evitare il rischio di inadempimento, non a espellere dal mercato l’impresa in crisi; non opera se entro l’aggiudicazione sono intervenuti i provvedimenti dell’art. 95, commi 3 e 4, CCII; il diritto UE lascia agli Stati libertà di graduare il rigore di questa causa.
Rilevanza: è la lettura più recente della norma vigente e fissa nella data dell’aggiudicazione il termine ultimo.
3. Corte di giustizia UE, 28 marzo 2019, causa C-101/18.
Principio: gli Stati membri possono non applicare le cause di esclusione facoltative previste dalla direttiva appalti o applicarle con intensità diversa.
Rilevanza: spiega perché il legislatore italiano può subordinare l’esclusione all’assenza di autorizzazione anziché alla sola pendenza del concordato.
4. Corte di giustizia UE, 30 gennaio 2020, causa C-395/18.
Principio: conferma il margine di scelta degli Stati nel configurare le cause di esclusione facoltative.
Rilevanza: richiamata dal Consiglio di Stato per sostenere la compatibilità europea del sistema autorizzativo italiano.
Il concordato con riserva e la tempestività dell’autorizzazione
5. Consiglio di Stato, Sez. V, 6 ottobre 2023, n. 8715.
Principio: ribadisce che la domanda in bianco non è causa automatica di esclusione; per escludere un’impresa per informazioni false o fuorvianti occorre che l’informazione sia idonea a sviare l’amministrazione, non basta la sua mera inesattezza.
Rilevanza: utile sia sul piano della pendenza del concordato sia su quello delle dichiarazioni rese nel DGUE.
6. Consiglio di Stato, Sez. V, 9 maggio 2023, n. 4728.
Principio: spetta alla stazione appaltante valutare caso per caso se un’autorizzazione giudiziale tardiva, ma anteriore alla stipula, abbia efficacia integrativa o sanante.
Rilevanza: delimita lo spazio, ristretto e discrezionale, per l’impresa che ottiene l’autorizzazione dopo l’aggiudicazione.
7. Consiglio di Stato, Sez. V, 24 agosto 2022, n. 7754.
Principio: man mano che la procedura concordataria avanza e aumentano le garanzie per creditori e stazione appaltante, gli adempimenti richiesti all’impresa diminuiscono, senza però venire meno del tutto.
Rilevanza: aiuta a capire perché, dalla domanda all’omologazione, cambiano l’organo competente e il peso dei controlli.
8. Consiglio di Stato, n. 7445/2022 (data non reperita).
Principio: la partecipazione alla gara resta un atto soggetto al controllo dell’autorità giudiziaria della procedura (pronuncia resa sull’art. 186-bis, c. 4, l. fall.).
Rilevanza: conferma che l’autorizzazione non è una formalità ma un controllo sostanziale sulla compatibilità della gara con il piano.
La relazione del professionista e la fase successiva all’omologazione
9. Consiglio di Stato, Sez. III, 18 ottobre 2018, n. 5966.
Principio: la relazione del professionista indipendente si aggiunge all’autorizzazione come requisito ulteriore, e non la sostituisce.
Rilevanza: resa sulla legge fallimentare, esprime un principio che l’art. 95, c. 4, CCII ha mantenuto.
10. TAR Toscana, Sez. III, 20 marzo 2023, n. 286.
Principio: dopo l’omologazione del concordato con continuità non occorrono più né l’autorizzazione né la relazione, salvo risoluzione o annullamento del concordato.
Rilevanza: segna il punto finale del regime autorizzativo per l’impresa che continua a partecipare alle gare durante l’esecuzione del piano.
Continuità indiretta e interpretazione delle cause di esclusione
11. Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 giugno 2023, n. 17273.
Principio: nel concordato con continuità l’attività può proseguire anche mediante cessione o conferimento dell’azienda in esercizio.
Rilevanza: rilevante per individuare quale soggetto partecipa alla gara quando la continuità è indiretta.
12. Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 marzo 2016, n. 1015.
Principio: le cause di esclusione vanno interpretate in senso stretto e, nel dubbio, va privilegiata la partecipazione (favor partecipationis).
Rilevanza: criterio interpretativo utile quando la posizione dell’impresa in concordato presenta profili incerti, ad esempio sulla data di efficacia dell’autorizzazione.
13. Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere 13 maggio 2022, n. 832.
Principio: la disciplina della crisi deve favorire un risanamento precoce dell’impresa in difficoltà, tutelando lavoratori e creditori.
Rilevanza: richiamato dalla Sez. V nel 2025 per spiegare la ratio non punitiva della causa di esclusione.
| Pronuncia | Tema | Norma di riferimento |
|---|---|---|
| Ad. Plen. n. 9/2021 | Concordato in bianco; tempestività | Art. 186-bis l. fall.; art. 80 D.Lgs. 50/2016 |
| CdS V n. 3418/2025 | Ratio e termine dell’aggiudicazione | Art. 94 D.Lgs. 36/2023; art. 95 CCII |
| CdS V n. 8715/2023 | Domanda in bianco; dichiarazioni | Art. 95 CCII |
| CdS V n. 4728/2023 | Autorizzazione tardiva | Art. 186-bis l. fall. |
| CdS V n. 7754/2022 | Progressiva riduzione degli adempimenti | Art. 186-bis l. fall. |
| CdS III n. 5966/2018 | Relazione come requisito ulteriore | Art. 186-bis l. fall. |
| TAR Toscana n. 286/2023 | Concordato omologato | Art. 186-bis l. fall. / CCII |
| Cass. n. 17273/2023 | Continuità indiretta | CCII / l. fall. |
Cosa può fare lo Studio Monardo per l’impresa che vuole concorrere
Lo Studio lavora sulla partecipazione alle gare dell’impresa in concordato con un insieme di attività concrete, coordinate tra avvocati e commercialisti.
- Mappiamo le gare in pubblicazione e quelle programmate dagli enti con cui l’impresa lavora, ricostruendo per ciascuna la scadenza dell’offerta e la data prevedibile di aggiudicazione.
- Calibriamo il momento del deposito della domanda di concordato rispetto a quel calendario, valutando se la composizione negoziata possa precedere utilmente il concordato.
- Redigiamo l’istanza di autorizzazione per ogni singola gara, con i dati economici della commessa e il suo impatto sul piano, indirizzandola all’organo competente in base alla fase della procedura.
- Predisponiamo per il commissario giudiziale il fascicolo informativo sulla commessa, per agevolare un parere tempestivo.
- Coordiniamo il lavoro del professionista indipendente, fornendo dati di piano, flussi di cassa e quadro dei requisiti di qualificazione, perché la relazione entri nel merito di quel contratto.
- Verifichiamo la posizione fiscale e contributiva dell’impresa rispetto alle cause di esclusione autonome degli artt. 94 e 95 D.Lgs. 36/2023, e la coordiniamo con l’eventuale transazione fiscale.
- Esaminiamo la composizione del raggruppamento temporaneo e la situazione delle imprese partner, per controllare il rispetto dell’art. 95, comma 5, CCII.
- Curiamo le dichiarazioni nel DGUE e le comunicazioni alla stazione appaltante sull’evoluzione della procedura concordataria.
- Impugniamo davanti al TAR e al Consiglio di Stato i provvedimenti di esclusione che riteniamo illegittimi, nei termini del rito appalti.
- Seguiamo il passaggio dall’omologazione all’esecuzione del piano, aggiornando la strategia di partecipazione alle gare una volta chiusa la procedura.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa. È la competenza che permette di leggere la crisi dall’interno delle trattative con i creditori, e quindi di impostare il percorso verso il concordato in continuità tenendo conto fin dall’inizio delle commesse pubbliche da cui dipende la continuità. Accanto a essa, la qualifica di cassazionista consente di seguire l’eventuale contenzioso sull’esclusione con continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: stesso difensore, stessa linea.
Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo, consente di tenere insieme i tre piani che questa materia intreccia: il diritto della crisi, il diritto degli appalti e la posizione fiscale e contributiva dell’impresa.
Chiusura
In sintesi: l’impresa in concordato preventivo in continuità può partecipare a nuove gare pubbliche. Deve ottenere, per ogni gara, l’autorizzazione del tribunale o del giudice delegato e depositare la relazione di un professionista indipendente. Entrambe devono esistere entro la data dell’aggiudicazione. Le cause di esclusione fiscali e contributive restano autonome e vanno verificate a parte.
Lo Studio Monardo si occupa di questo tema perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la scelta di quando e come accedere al concordato in continuità si fa nella fase che precede la domanda, ed è lì che va inserito il calendario delle gare. A questa competenza si affiancano la qualifica di cassazionista, per il contenzioso sull’esclusione, e uno staff di avvocati e commercialisti per i profili fiscali e contributivi.
📩 Hai un bando in scadenza e una procedura di crisi da gestire? Scrivici oggi stesso: tutti i recapiti per raggiungere lo studio sono indicati al termine di questa guida.
